L’Imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.)
di Marika Vistarini
5C Pacle
Indice:
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IVA in generale
Caratteristiche dell’IVA
Presupposti dell’IVA
Meccanismo di liquidazione dell’IVA
Classificazione delle operazioni ai fini IVA
La base imponibile IVA
I registri IVA
Liquidazioni e versamenti IVA
L’acconto e le dichiarazioni IVA
L'IVA è un'imposta indiretta sui consumi, in vigore in tutti i paesi
dell'Unione Europea e la cui sigla significa “imposta sul valore aggiunto”.
Questa imposta si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate, come stabilito
dall’articolo 1 del D.P.R. 633/72 (Decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972).
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L’IVA è un’imposta:
indiretta, poiché colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di
servizi;
proporzionale, perché si calcola applicando aliquote costanti
sulla base imponibile, per cui aumenta proporzionalmente
all’aumentare della base imponibile;
neutra, perché il suo importo non dipende dal numero di
passaggi che la merce deve compiere dal produttore al
consumatore finale;
generale, perché riguarda tutti i contribuenti;
sui consumi, perché grava sui consumatori finali.
Le condizioni per l’applicazione dell’IVA sono:
• il presupposto soggettivo: le operazioni devono essere
compiute nell’esercizio di imprese, arti e professioni (soggetti
passivi IVA). Questo presupposto non è richiesto per le
importazioni in quanto sono sempre assoggettate a IVA,
indipendentemente da chi le effettua;
• il presupposto oggettivo: le operazioni devono consistere in
cessioni di beni e prestazioni di servizi;
• il presupposto territoriale: l’imposta viene applicata sulle
cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello
Stato.
L’IVA da versare periodicamente viene determinata con il
meccanismo della detrazione di imposta da imposta.
Questo meccanismo, che costituisce il procedimento per il calcolo
e per la liquidazione periodica dell’imposta, opera come segue:
• sugli acquisti di beni e servizi si paga l’IVA ai fornitori (IVA a
credito);
• sulle vendite di beni e servizi si incassa l’IVA (IVA a debito);
• la differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA sugli acquisti si versa
periodicamente all’Amministrazione Finanziaria dello Stato.
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Le norme sull’IVA distinguono le operazioni in due categorie:
operazioni soggette a IVA, che sono considerate fiscalmente cessioni di beni
o prestazioni di servizi;
operazioni non soggette a IVA (escluse), che la normativa considera
estranee al campo di applicazione dell’imposta.
Le operazioni soggette a IVA si dividono a loro volta in:
operazioni imponibili, assoggettate all’imposta. Si tratta di cessioni di beni
a titolo oneroso, prestazioni di servizi verso corrispettivo, cessioni gratuite di
beni, prelievi per autoconsumo…;  art. 1 D.P.R. 633/72
operazioni non imponibili, non soggette a IVA, per evitare una doppia
tassazione rispetto al Paese di destinazione (esportazioni, servizi
internazionali…);  art. 10 D.P.R. 633/72
Operazioni esenti, non soggette a IVA per motivazioni economico-sociali
(prestazioni mediche ed educative, servizi postali, di credito, finanziamento
e dilazioni di pagamento…).
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è
costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente
o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
L’aliquota è attualmente stabilita nella misura del 21% (aliquota
ordinaria) della base imponibile dell’operazioni ed è ridotta al 10% e al
4% per le operazioni che hanno a oggetto particolari tipologie di beni e
servizi.
Concorrono a formare la base imponibile:
prezzo merce – sconti incondizionati + spese non documentate
base imponibile
base imponibile + IVA + spese documentate + cauzioni per imballaggi a rendere +
interessi di dilazione
totale fattura
La tenuta dei registri IVA rientra tra gli adempimenti dei soggetti
passivi d’imposta. Ai fini della determinazione dell’imposta da versare
periodicamente, infatti, tutti i contribuenti (imprese, artisti e
professionisti) devono compilare:
• il registro delle fatture di acquisto;
• il registro delle fatture emesse.
Nel registro delle fatture di acquisto vengono annotate tutte le fatture
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa.
Le fatture di acquisto devono essere numerate in ordine progressivo e
annotate anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione
annuale, nella quale è esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.
Il diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitato con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto.
Nel registro delle fatture di acquisto è necessario indicare la data di
effettuazione dell’operazione, perché il diritto alla detrazione dell’imposta
sorge nel momento in cui la stessa diviene esigibile.
Non tutti i soggetti IVA sono obbligati alla tenuta del registro delle fatture
di acquisto. I contribuenti minori possono annotare le fatture di acquisto in
un apposito prospetto riepilogativo conforme al modello approvato dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel registro delle fatture emesse devono essere annotate tutte le fatture
relative ai beni ceduti e ai servizi prestati nell’esercizio dell’impresa.
Le fatture immediate devono essere registrate dall’impresa venditrice entro
quindici giorni dalla data di emissione. Le fatture differite devono essere
annotate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di consegna
o spedizione della merce.
Nel registro delle fatture emesse è necessario indicare la data di effettuazione
dell’operazione perché da essa dipende l’esigibilità dell’imposta.
Il debito per IVA sulle fatture emesse sorge nel momento in cui l’imposta
diventa esigibile per l’Amministrazione Finanziaria.
Le società e gli imprenditori commerciali, che sono obbligati a compilare il
libro giornale e il libro degli inventari, hanno la facoltà di non tenere i
registri IVA, ma di effettuare le registrazioni IVA direttamente sul libro
giornale.
La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene
determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da
versare o di quella a credito.
L’importo, da versare o a credito, si determina come differenza tra:
• l’IVA a debito esigibile nel periodo precedente, risultante dalle annotazioni
effettuate o da effettuare nei registri delle fatture emesse;
• l’IVA a credito detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro
delle fatture di acquisto.
La periodicità della liquidazione e dell’eventuale versamento è:
• mensile, per le imprese in regime IVA ordinario;
• trimestrale, per le imprese in regime IVA semplificato (contribuenti che non
hanno superato il volume d’affari di 309 874 euro se imprese di servizi e di
516 457 euro se aventi per oggetto altre attività).
Il termine per la liquidazione e l’eventuale successivo versamento è fissato
al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se la liquidazione è
mensile e al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di
riferimento se la liquidazione è trimestrale.
I contribuenti IVA sono soggetti con cadenza annuale a tre adempimenti:
• il versamento dell’acconto;
• la comunicazione dati IVA;
• la dichiarazione annuale.
Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato annualmente, entro il
27 dicembre, sulla liquidazione dell’imposta relativa al mese di dicembre.
L’acconto può essere calcolato con uno di questi tre metodi:
• storico, versando l’88% dell’importo versato per il mese di dicembre
dell’anno precedente;
• previsionale, versando l’88% dell’importo che si prevede di versare per il
mese di dicembre dell’anno corrente;
• delle operazioni effettuate, versando il 100% dell’imposta dovuta sulle
operazioni effettuate tra il 1° e il 20 dicembre nell’anno corrente.
La maggior parte dei contribuenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno,
deve presentare all’Amministrazione Finanziaria, per via telematica, una
comunicazione dati IVA.
Il documento deve contenere l’ammontare delle operazioni attive e passive al
netto di IVA, le operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e
l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’anno solare
precedente.
I soggetti IVA hanno anche l’obbligo di presentare in duplice esemplare la
dichiarazione annuale IVA che, nella maggior parte dei casi, costituisce una
sezione della dichiarazione unificata annuale (modello UNICO).
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