30;7.1999
Gazzetta ufficiale delle Comunim europee
L 200/1
[
(Ani per i qlUlli la pubblicazione euno rondizione di applicabilittl)
D1RETIlVA 1999/4S/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 1999
concernente n ravvicinamento den~ disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione, aU'imbaUaggio e aU'eticheuawra dei preparati pericolosi
,
.
.
y
•
Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGUO DELL'UNIONE
EUROPEA.
(3)
considerando che le misure per il ravvicinamento delle
disposizioni degli Stati membri che hanno un'lticidenza
sulla realizzazione e sui funzionamento : del_ mercato
interno devono, neUa misura in cui riguardano la salute,
la sicurezza, la protezione delle persone e dell'ambiente,
attenersi 'ad un Iivello elevato di protezione:-che, la presente direttiva deve.al contempo assicurare la protezione
della popolazione, in particolare delle persone che
durante il lavoro 0 le attivila ricreative sono a oontatto
con i preparati pericolosi, dei consumatori Cl. anche delI'ambiente:
(4)
considerando che i recipienti contenenti talune categorie
di preparati pericolosi offerti 0 venduti al. dettaglio
devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini eJo recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al
taUO; che taluni preparati, pur non rientrando, in queste
categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, preseDlare un pericolo per. i bambinl; che
l'imballaggio di questi preparati deve pertanto essere
munito di chiusure resistenti ai bambini:
(5)
considerando che per i preparati commercializzati in
fonna gassosa e necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume:
(6)
considerando che la presente direttiva contiene disposizloni speciali in materia di eticheuatura -applicabili a
taluni preparati: che per garantire un adeguato IiveUo di
protezione per le persone e I'ambiente, si devono anche,
introdurre disposizioni speciali'di etichettatura'per taluni
preparati che, pur non essendo pericolosl ill" semi della
presente direniva, possono presentare un pencolo per .
,. chi li usa;
visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in partico[are I'articolo 95,
vista la proposta della Commissione e),
visto iI parere del Comitato economico e sociale el,
dcliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato el,
(I)
(2)
considerando che la direttiva 88/379fCEE del Consiglio,
del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative. regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alia dassificazione, all'imballaggio
e aU'etichettatura dei preparati pericolosi ("J, e stata
modificata piu volte e che in occasione di altre modifiche essa dovrebbe, per motivi di chiarezza, essere riformulata;
considerando che, malgrado le disposizioni comunitarie,
le regole che si applicano a taluni preparati pericolosi
negli Stati membri presentaho notevoli differenze per
quanto riguarda la classificazione, I'imballaggio e I'etichettatura; che queste differenze' costituiscono un ostacola agli scambi, provocano condizioni diseguali di concorrenza ed incidono direttamente sui funzionamento
del merc~to interno; che e penanto necessario rimuevere questi ostacoli agli scambi ravvicinando le pertinenti nonnative in vigore negli Stati membri;
(7)
GU C 283 del 26.9.1996, pag. I. e
GU C 337 del 7.11.1997, pag. 45.
(2) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 76.
(l) Parere del Parlamento europeo del 26 giugno 1997 (GU C 222 del
21;7.1997, pag. 26). posizione comune del Conslglio del 24 settem·
bre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 1) e decisione del Parlamenw europeo del 10 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999).
Decisione del Consiglio deU'Il maggio 1999.
(~) GV L 187 del 16.7.1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo
dalla direniva 96/65/(£ deUa Commissione (GV L 265 del
18.10.1996. pag. 15).
(1)
considerando che il Consiglio ha adottato.il 30 aprile
1992, la direttiva 92132/CEE recante settiJna -modifica
della direttiva 67/548/CEEdel Consiglioconcemente iI
, ravvicinamento delle disposizioni legislative" regolamentari ed amministrative relative :alla dassificazione; all'imbal1aggio e all'etichettatura delle sostanze 'pericolose (5);
che, it 27 aprile 1993, la Commissione ha_adottato la
direttiva 93/21/CEE (6) recante diciottesimo adegua-
(S) GU L 154 del 5.6.1992. pag. I.
(6) GU lllO del 4.5.1993. pag. 20..
./
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mento della direniva 671548/CEE: che queste direttive
hanno introdono, con gli opponuni simbolL indicazioni
di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza da
riponare in etichetta, nuovi criteri messi a punto per la
dassificazione e I'eticbettatura delle sostanze pericolose
per l'ambiente: che si dovrebbero adottare a Hvello
comunitario disposizioni in materia di dassificazione e
di etichettatura dei preparati per tener conto dei loro
effetti sull'ambiente e che e quindi necessario introdurre
un metodo per valutare i pericoli di un preparato per
l'ambiente in base ad un metodo di calcolo oppure
determinando le proprieta ecotossicologiche mediante
metodi sperimentali in detenninate condizioni:
-.
•
•
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tecnici e sciemifici, nonche degli sviluppi nonnativi suecessivi all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concemente l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (3):
(12)
considerando che la direttiva 911414fCEE del Consiglio
e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relatlva all'immissione suI
mercato dei biocidi (4), a differenza delle disposizioni
-, applicabili ai preparati chimici contemplad da11a presente dire~iva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun prodotlo sulla base dUm dossier presentato aal richiedente e di una valutaZione effettuata
dall'autoritil. competente In ciascuno Stato membro e
che questa procedura di autorizzazione comprende inolIre un controllo concemente in panicolare Iaclassificazione, l'imballaggio e I'etichettatura dl ciascun prodotto
prima della sua immissione sui mercato; che e necessario, nel1'ambito di una procedura di infonnazione chlara
e trasparente, classificare ed etlchettare i prodotti fitosanitari secondo le disposizioni della presente direttiva, ed
inoltre fornire istruzioni per il loro utilino sulla base
dei risultati della valutazione effettuata nel quadro della
direttiva 91!414/CEE e provvedere affinche I'etichettatura sia confonne all'elevato Iivello di protezione perseguito che sia la presente direttiva che la direttiva 91/
414!CEE si prefiggono; che occorre altresi stabilire in
base alia presente direttiva schede dati di sicurezza per i
prodotti fitosanitari:
-(8) ----£onsiderando che --e--opponuno ridurre aI minima- il-numero di animali utilizzati per esperimenti, in base aUe
disposizioni della direttiva 861609fCEE del Consiglio, del
24 novembre 1986, concemente il ravVicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari cd amminislrative
degli Stati membri relative aJla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali 0 ad altri fini scientifici (I);
che I'articolo 7, paragrafo 2 di tale direttiva precisa che
non si deve procedere ad esperimenti se esiste una possibilita ragionevoJe e pratica di ricorrere ad un altro
rnetodo scienlificamente accettabile e che non compona
I'utilizzo di un aniPlale per ottenere il risultato voluto e
ehe, di conseguenza, la presente direttiva fa ricorso ai
risultati delle valutazioni delle propriera tossicologiche
ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono gia
conosciuti ed essa non impone I'esecuzione di nuovi
esperimenti sugH animaJi:
(9)
considerando che e necessario definire quale esperienza
sull'uomo potrebbe essere presa in consideraziQne ai fini
del1a valutazione de] pericolo che un preparato rappresenta per la salute: che nel considerare accettabili gli
sludi clinici tali mudi sono ritenuti conformi alia dichiarazione di Helsinki nonche agH orientamenti GCSE per
le buone prassi diniche:
(13)
considerando che e opportuno prevedere, per quanto
riguarda I'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche 0 disposizioni specifiche possano essere dedse in
casi specifid nei quali si possa dimostrare che I'impauo
ambientale globale dei tipi di prodotti in questione e
inferiore a quello di tipi di prodotti corrispondenti:
(10)
considerando che le caratteristiche delle leghe sono tali
che la determinazione precisa delle loro propriera
mediante i metodi convenzionaH anualmente disponibili
pub risultare impossibile; che e penanto necessario e1aborare un metodo di classificazione specifico che tenga
conto delle loro panicolari proprieta chimiche: che la
Commissione, in consultazione con gli Stati membri,
esaminera I'esigenza di un metodo specifico e, ove
opportuno, presentera una proposta prima della data di
atluazione della presente direttiva:
(14)
considerando che anche se le munizioni non sono contemplate dalla presente direttiva, gli esplosivi immessi
sui mercato allo scopo di produrre esplosioni 0 effetti
pirotecnici possono, per la loro composizione chimica,
presentare dei pericoli per la salute. e cbe 'e quindi
necessario" nell'ambito di una procedura di informazione
trasparente, clasSificarlie attribuire loro una scheda dati
di ,sicurezza secondo le disposizion! della presente direttiva, nonche etichettarli secondo le regole intemazionali
applicate al trasporto di questi preparati; .
(11)
considerando che la classificazione, I'imballaggio e l'etichettattura dei prodotti fitosanitari comemplati dalla
direttiva 78!6311CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978,
concemente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alia classificazione, aU'imballaggio
e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) e), devono essere riveduti alia luce degli sviluppi
(15)
considerando che, al fine di tener conto di taluni preparati che, pur non essendo considerati' pericolosi a nonna
della presente direttiva, possano tuttavia presentare un
pericolo per gli utilizzatori, occorre estendere a taH preparati detenninate disposizioni della presente direttiva;
-.
GU L 358 del 18.12.1986, pag. I.
(l) GU L 206 del 29.7.1978. pag. 13. Direttiva modiflcata da ultimo
daUa direttiva 92/32/CEE del Consiglio.
(I)
(') GU L 230 del 19.8.1991. pag. 1. Dlrettiva modificata da ultimo
daila direttiva 96/68/CE della Cornmissione (GV L 277 del
30.10.1996, pag. 25).
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
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(16)
considerando che l'etichetta rappresenta uno strumento
fondamentale per gli utilizzatori di preparati pericolosi
in quanto fomisce loro la prima informazlone essenziale
e concisa: che ·occorre perb completarla mediante un
duplice sistema di informazione piu particolareggiato, e
precisamente, da un lato, la scheda dati di slcurezza
destinata agli utilizzatori professionall, quale definita
dalla direttlva 9111551CEE della Commisslone, del
5 marzo 1991, che definisce e fissa, a norma
dell'articolo 10 della direttlva 88!379!CEE(l), le moda·
lita del slstema di infonnazione specifica concemente I
preparati pericolosl, e, daU'altro, I dati per gli organism!
des!gnatl dagli Statl membri e incaricati di fornire informazioni esc1usivamente riservate a scopl medic!, sia preventivi che curativi:
quindi necessario istituire un sistema che ·,comenta aI
responsabile dell'immisslone sui mercato del preparato
di richiedere la riservatezza per tali SOStanze;
(21)
(22)
(17)
(18)
considerando che la Commissione, sulla base delle informazionl fomltele dagli Stati membri e dal vari interessati, presentera entro due ann! dall'entrata in vigore della
presente dlrettiva una relazione al Parlamento europeo e
al Conslglio sull'esperienza acquisita in ordine all'approcdo globale adottato per l'etichettatura dei preparati
pericolosi, in panicolare sui livello di comprensione e
applicazlone della direttiva da parte degU utenti, nonche
sulle esperienze ricavate dalle campagne pubblicitarie e
dai programmi di informa:z.ione e fonnazione: che sulla
base di tale relazione la Commissione presemera, se del
caso, le necessarieproposte:
considerando che e necessario esigere schede dati di
sicurezza che fomiscano !nfonnazioni adegualc sui pericoli per le persone e per l'ambiente derivanti da preparati non dassificati come pericolosi in base alia presente
direttiva, ma contenenti sostanze classificate come pericolose 0 per le quali csistc un limite di csposizione a
Iivello comunilario: che la Commlssione, sulla base di
infonnazioni trasmesse dagli Slati membri, rivedcl la
direttiva 91/155!CEE e presentera le eventuali proposte
prima dello spirare del tennine per l'attuazione della
presente direttlva:
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1;
considerando che le disposizioni della presente direttiva
terranno conto dell'impegno assumo dalla Comunim e
dai suo! Stati membri, in base agli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibili stabiliti nel quadro dell'Agenda 21,
capitolo 19, alia conferenza UNCED tenuta nel giugno
1992 a Rio de Janeiro ad adoperarsi per la futura,armenizzaiione dei sistemi di classificaZlone delle sostanze e
dei preparati pericolosi;
....
considerando che e opportuno conferire alia Commissione le competenze necessarie per procedere all'adeguamemo al progresso tccuico di turn gli allegati della presente di~ttiva;
(23)
considerando che I'adozione della presente diremva non
incide sugli obblighi degli Stati membri concementi le
scadenze per iI -recepimemo nel diritto na~ionale e
I'applicazione delle direttive indicate nell'allegato VIII;
(24)
considerando che le direttive elencate nell'allegato vm
dovrebbero essere abrogate a detenninate condizioni;
che le condizionl previste per I'abrogazione delle direttive indicate nell'allegata VIII dovrebbero essere precisate
per Austria, Finlandia e Svezia allo scopo di tenere
conto dell'auuale Iivello delle loro nonnative, in particolare in materia di protezione della salute e-deD'ambietJ:!C,
•
HANNO ADOTIATO LA PRESENTE DlRElTIVA;
Artioolo 1
(19)
considerando che, nel caso di preparati classificati come
pericolosi in base alia presente direttiva, e opportuno
consentire agli Stati membri di applicare talune deroghe
riguardo all'etichenatura allorche l'imballaggio e di
dimensioni troppo piccote, 0 in ogni caso inadatto all'etichettatura, 0 aUorc¥. si tratta di imballaggi 0 quantitativi .talmente ridoni che non vi e motivo di temere un
pericolo per le persone' 0 per l'ambiente: che In tall casi
e inoltre opponuno premiere in debita considerazione il
ravvicinamenlO delle disposizioni pertinenti a llvello
comunitario; che la Commissione esaminera I'esigenza
di un'armonizzazione e. se del
p~esentera propestc;
ea:ro,
(20)
considerando che e opportuno garantire la risen'atezza
per talune soslanze contenute nei preparati e che e
(1) GU l 76 del 22.3.1991, pag. 35. Dlrettiva modlficata da ultimo
dalla dlrettiva 93/112fCEE della Commisslone (GU L 314 del
16.12.1993, pag, 38).
.
Obiettivi e ambito di applicazioDe
1. La presente direttiva miraal ravvidnamento deDe.disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative .9.egli, ,Stati
membri relative:
alla c1assificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
parati pericolosi, e
pre~
t
al ravvicinamento di specifiche disposizioni per. taluni preparati che possono presentare pericoli, indipeiidentemente ~
dal fatto che essi siano c1assificati 0 ,meno c~t'ne pe~c:olosi
in base alla'presente direttiva,
,
t
allorche tali preparati sono immessi sui mercattt degli' Stati
,
membri.
•
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2.
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
La presente direttiva si applica ai preparati che:
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o preparati
contenenti sostanze radioattive, qUali definite
neUa direttiva 80/836/Euratom(5);
contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi
dell'articolo 2
,
-
3.
sono considerati pericolosi a nonna degli articoli 5, 6 e 7.
Le disposizioni specifiche che figurano:
-
all'articolo 9 e definite nell'allegato W;
-
all'articolo 10 e defmite nell'allegato V, e
g) i dispositivi medici invasivi 0 usati a cOntano diretto con il
corpo umano purche le disposizioni comunitarie flSsino
per le sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in
materia di c1assificazionee etichenatura che assicurino 10
stesso Hvello di infonnazione e di protezione 'della presente
direttiva.
.,
-.
6.
La presente direttiva
n~n si appUca:
al trasP0rtO di preparati pericolosi per ferravia, su strada.
per via navigabile interna, marittima 0 aerea;
ai preparatl In transito sotto controllodoganale quando
non siano oggetto di trattamento 0 di trasfonnazione,
all'articolo 14
si applicano anche ai preparati non pericolosi ai sensi degli
articoH 5, 6 e 7 che possono pero presentare dei pericolispecifici.
Articolo 2
Definizioni
4.
Fatta salva la direttiva 91{414{CEE. gli articoli deUa pre.
sente direttiva relarivi alia c1assific,!-zione, all'imballaggio, aJl'eti~
chettatura e alle schede dati di sicurezza, si applicano ai prodotti fitosanitari.
5.
La presente direttiva non si applica ai preparati elencati
qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati all'utilizzatore finale:
a) medicinali per uso umano
tiva 65/65/(EE(I);
0
veterinario definiti dalla diret-
b) prodotti cosmelici definiti dalla diretriva 76/768/(EE(2);
c) miscele di sostanze in fonna di rifiuti, che sono oggetto
delle direttive 75/442/CEE(1) e 78/319/CEE(4);
d) prodotti aJimentari;
e) mangimi;
ill GU 22 del 9.2,1965, pag. 369/65. Direttiva modifkata da ultimo
dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.KI993. pag. 22).
eJ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificala da ultimo
dalla direttiva 97/18{CE (GU L 114 deU'U.1997, pag. 43).
Cl GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modifkata cia ultimo
dalla dedsione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del
6.6.1996. pag. 32).
(4) GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.
1.
Ai fini della presente direniva, si intende per:
a) .sostanze.: gll dementi chimici ed i lora composti, allo
stato naturale 0 ottenuri mediante qua1siasi procedimento
di produzione, compresi gli additivi necessari per preser.
vare la stabilita del prodouo e le irnpuriti derivanti 001
procedimento irnpiegato, ed esc1usi i solventi che possono
essere separati senza incidere sulla stabillti della sostanza
ne modificarne la cornposizione;
b) .preparati.: le misce1e 0 le soluzioni compOI!lte da due
piu sostanze;
0
c) .polimero.: una sostanza le cui molecole sonc:i~'Caraneriz­
zate dalla sequenza di uno 0 piu tipi di uniti"monomeriche
che cori:tprendano una maggioranza ponderalesemplice di
molecole conlenenti almeno tre unita monomeriche aventi
un legame covalente con almento un'aItra· uniti monomerica 0 altiu reagente e siano costituite da'meno di una
rnaggioranza ponderale semplice di' inoleCole dello stesso
peso molecolare. TaB molecole debbono essere distribuite
su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di
peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unita monomeriche.Nel quadro di
tale definizione, per .uniti monomerica. s'intende la fonna
souoposta a reazione di un monomero in un polimero;
(l) GU L 246 del 17.9.1980, pag. 1. Direttiva modificata dalIa direttiva
841467/Euratom (GU L 265 del 5.10.1984, pag. 4).
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Gazzena ufficiale delle Comunita europee
d) (...)
d) fadlmente inflammabili;
le sostanze e i preparati che, a contatto con I'arla, a
temperatura ambiente e senza appono di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi 0
e) .immissione sui mercato.: la messa a disposizione di terzi.
L'imponazione nel territorio doganale della Comunita e
considerata, ai fini della -presente direttiva, un'immissione
,u! mercato~
n
le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente
infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e cbe continuano a bruciare 0 a
consumarsi anche dopo iI ritiro della sorgente di accensione,o
.ricerea e sviluppo scientifici.: la sperimentazione scienti~
fiea 0 le analisi 0 ricercbe chimiche effettuate in condizioni
controllate, comprese la determinazione delle proprieta
intrinseche, degli effetti e deJJ'efficada, nonche le ricerche
scientifiche relative allo sviluppo del prodouo;
g) .ricerca e sviluppo di produzione.: 10 sviluppo successivo
di una sostanza, nel corso del quale i senori di applicazione della sostanza vengono provati in impianti pilota 0
in test prove di produzione;
b) .EINECS. (European Inventory of Existing Commercial Chernical Substances): I'inventario europeo delle sostanze cbimiche esistenti a caranere commerciale. Questo inventario
contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze cbimiche
considerate presenti sui mercato comunitario alia data del
18 senembre 1981.
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le sostanze ed i preparati liquidf il cul punto di lnfiam·
mabilita e molto basso: 0
. '
le sostanze e i preparali che. a contatto con I'acqua 0
I'aria umida, sprigionano gas infiammabili in quantitil
pericolose:
e) infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi .conun basso
punta d'infiammabilita;
n
molto tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione 0 assorbimento cutaneo, in piccolissima
quantita, sono letali oppore provocano lesioni acute 0 eraniehe;
g) tossici: le sostanze e i preparati che, in caso dl lnalazione,
ingeslione 0 assorbimento cutaneo, in piecole quantita,
sono lelali oppure provocano lesioni acute 0 croniche;
2.
Ai sensi della presente direttiva sono considerali .perico[osi. le soslanze ed i preparati:
h) nocivi: le SOSlanze e i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione 0 assorbimento cutaneo, possono essere letali
oppure provocare lesioni acute 0 croniebe;
a) esplosivi: le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi 0
gelalinosi che, anche senza I'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotennica con
rapida formazione di gas e cbe, in determinate condizioni
di prova, detonano, deOagrano rapidamente 0 esplodono in
seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimenlO;
b) comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatlO con
altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una
fone.reazione esotennica;
.
c) estremamente inflammabili: le sostanze e i preparati liquidi
con un punto d'infiammabilitl estremamente basso ed un
punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiamrnano
a contatto con I'aria;
corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con tes·
suli vivi, possono esercitare su di essi un'azione distrnniva;
j)
irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, i1 cui conlano diretto, prolungato 0 riperuto con la peUe
le
mucose pub provocare una reazione infiammatoria;
°
k) sensibilizzanle: le sostanze 0 i preparati Cbe; per ~~lazione
o penetrazione cutanea, possono dat luogo ad una reazione d! ipersensibilizzazione per cui una successivit esposizione alla sostanza 0 al preparato produce effetti nefasti
caraneristiei:
I)
cancerogeni: le sostanze 0 i preparati che, per inalazione.
ingestione 0 penetrazione cutanea, possono provocare il
eancro 0 aumentame la frequenza;
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L 200/6
m) mutageni: le sostanze e i preparati che. per inalazione.
ingestione 0 penetrazione cutanea, possono produrre difetti
genelici ereditari 0 aumentame la frequenza;
n) tossici per la riproduzione: le soslanze 0 i preparati che,
per inalazione, ingestione 0 penetrazione cutanea, possono
produrre e aumenwe I'incidenza di effetti nocivi non ereditari nella prole 0 danni a carico deUa funzione 0 delle
capacila riproduttive maschili 0 femminiJi;
0) pericolosi per l'ambiente: le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino 0 possano presentare pericoli immediati 0 differili per una 0 piu delle
componenti dell'ambiente.
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sono classificate ed etichettate proVvisoriamente a cura del
responsabile dell'immissione sui mercato, in base
all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE,
sono claSSificate ed etichettate in base all'articolo 7 della
direttiva 67/548/CEE e non flgurano ancora in ELINCS,
sono contemplate dall'articolo 8 della direttiva 67f548/
CEE,
sono classificate ed etichettate in base all'articolo 13 della
direttiva 67/548/CEE,
Articolo J
Delenninazione dene proprieti pericolose dei preparari
1.
La valutazione dei pericoli di un preparato si basa sulla
detenninazione di:
-
3.
Per i preparati contemplati dalla presente direuiva, le
sostanze pericolose di cui al paragrafo 2 e dassificate come
pericolose per i loro effeui sulla salute e/o sull'ambiente, anche
se sono presenti come impurezze 0 additivi devono essere
prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari
o superiore a quella definita neila tabella qui di seguito, salvo
se rallegato I della direttiva 67/548/CEE 0 l'allegato 11, pane B
della presente direttiva 0 I'allegato III. pane B della presente
direltiva prevedono valori inferiori, e salvo se diversamente
indicato nell'allegata V della presente direttiva.
proprieta fisico-chimiche.
Concenuuione
-
-
proprieta ambientali.
Queste varie propriern sono detenninate secondo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
Se si effettuano prove di laboratoria, esse devono essere eseguite suI preparato quale immesso sui mercato.
2.
Se la detenninazione delle proprieta pericolose e efIettuata secondo gli articoli 5, 6 e 7. devono essere prese in considerazione, secondo le modaliti stabllite dal metodo utilizzato,
tuue le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2, in particolare queUe che:
-
Categorie di pericolo
proprieta aventi effetti sulla salute.
figurano all'allegato I della direniva 67f548fCEE,
figurano in ELINCS, in base all'articolo 21 della direttiva
671548ICEE.
delle srntanze
da prendere in conslderazione p"r
preparati gassosi
vollvol%
altri preparall
peso/peso%
Malto tossico
20:02
<!O.I
Tossico
<!0,02
20,1
Cancerogeno
Categoria I 0 2
<!0,02
:eO.!
MUlageno
Categoria I
<!0.02
<!O,l
Tossico per la riproduzione
Categoria 1 0 2
<!O,02
20,1
Nocivo
<!0,2
Corrosivo
20,Q2
21 .
Irritanle
2;0,2
'I
Seilsibilizzante
~0.2
Cancerogeno
Categoria 3
2;0;2
(>
2
,
.
-","
,~b
>1
'I
30.7.1999
Gazzena ufficiale delle Comunita europee
ConcentraziollC
da prendere in consideraxione per
Caregorie dl peri~olo
delle sOlitanze
pteparati gU5Ol;!
voI/vol'16
01:0,2
'I
Tossko per la riproduzione
Categoria 3
01:0.2
>I
01:0.1
Pericoloso per l'ambienle
ozono
01:0.1
Pericoloso per l'ambiente
nessuno dei componenti presenti tali proprieta ,eche, in
base alle infonnazioni di cui dispone il fabbricante, sia
improbabile che iI preparato presenti questo tipo di peri. '_
coli rischi:
aim preparati
pesolpew'16
Mutageno
Categoria 3
Pericoloso per
l'ambiente N
L 200/7
01:0.1
,I
Articolo4
Principi generaIi di c1assificazione e di etichettatura
1.
La classifkazione dei preparati pericolosi in funzione del
grado e della natura specifica dei pericoli e basata sulle definizioni delle calegorie di pericolo elencate all'articolo 2.
2.
I principi generali della classificazione e dell'etichettatura
dri preparati sono applicati secondo i criteri definili
,i'allegato VI della direttiva 67/548{CEE, tranne quando si
Jpplicano i criteri altemativi di cui agli articoli 5, 6. 7 0 10 ed
ai corrispondenti allegati deDa presente direttiva.
in caso di modifica della composizione di un preparato di
composizione nota si conduda su basi scientilkhe cbe una
nuova valutazione dei pericoli non comporta· un ·cambiamento di classificazione:
se il preparato e immesso suI mercato sotto forma di aerosol. esso soddisfi le disposizioni deI1'articolo 9 bis, della
direttiva. 75/324/CEE (I).
3. Per taluni casi, per i quali i metorli stabilm nella parte A
dell'alIegato V della direniva 67{548/CEE non 'sono adatti, la
pane B dell'alIegato I della presente direttiva indica' metodi
alternarivi di calcolo.
4.
la pane A dell'allegato I della presente direttiva indica
alcune esenzioni dall'applicazione dei metodi stabiUti nella
parte A dell'allegalo V della direttiva 67/548/C£E.
5.
I pericoli derivanti daUe proprieta fisico-chimicbe di un
preparato contemplato dalla direttiva 91/414fCEEsono vatutati
delenninando le proprietii flsico-ehimiche del preparato nttes·
sane per una dassificazione adeguata, secondo i Cliteri
dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Questepropriel3
sono detenninate secondo i metodi indicati nella pane A
dell'allegato V della direlliva 67/548{CEE, salvo se sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello intemazionale, in base
alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva' 91/414f
CEE.
Artkolo 6
Articolo 5
Valutazione dei pericoU per la salute
Valutazione dei pericoli derivanti dalle propried
fisico-chimiche
1,
I pericoli di un preparato per la salute sono ·vaIutati
secondo una 0 piu delle seguenti procedure:
1.
I pericoli derivanti dalle proprieta fisico-ehimiche di un
preparato sono valutati delerminando, secondo i metodi specificati alia parte A dell'allegato V della direttiva 67/548fCEE, le
propriel3 fisico-ehimiche del preparato necessarie per una c1assificazione e un'etichellatura adeguate, confonnelT\ente ai criteri definiti nell'allegato VI di detta direlliva.
2.
In deroga al paragrafo I:
la determinazione delle. proprieta esplosive. comburenti. estremamente infiammabili, facibneme infiammabili 0 infiammabili
di un preparato non e necessaria, a condiZione che:
a) un metoclo convenzionale descrino all'allegato D;
b) la detenninazione delle proprieta tossicologiche del prepa
rato necessarie per una classificazione adeguata, .secondo j
criteri di 'cui all'allegato VI deUa direttiva67/548fCEE. Tali
proprieta sono detenninate secondo i nietOd.r indicati
nell'allegato V, parte B della direttiva 67/548/CEE; salvo se,
nel caso di prodoUi fitosanitari, sono accettablli altri
metodi riconosciuti a Hvello intemazionale; in base alle
disposizioni degli allegati 11 e III della direttiva 9]/414/CEE.
R
(1) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direniva modifieata cia. ultimo
daUa direttiva 94{I/CE (GU L 23 del 28.1.1 994, pag, ~8).
l 200/8
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
2.
Fatti salvi i requisitl della dlrettiva 91/414/CEE, solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio del
preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le
proprieta tossicologiche del, medesimo non possono essere correttamente detenninate ne con il metodo indicato nella
lenera a) del paragrafo 1 ne suJla base di risultati dl prove gla
effenuate su animali, possono essere utiUzzati i metodi indicati
alla lettera b) del paragrafo 1, sempreche essi siano giustificati
o specificamente autorizzati a nonna dell'articolo 12 della
direttiva 86/609{CEE, relativa alia protezione degli animali utiIizzati a fini sperimentali 0 ad altri fini scientifici.
30.7.1999
gonismo, la dassificaZione del preparato riene conto di tall
effett!.
Per i preparatl di composlzione conoscluta, ad eccezione
4.
di quelli contemplatl dalla dlrettiva 91/414/CEE, classlficati in
base alla lenera b) del paragrafo 1, si procede ad una nuova
valutazione dei pericoli per la salute medlante I metodi indicati
alle lettere a) 0 b) del paragrafo 1 quando:
il fabbricante modifichi, in base alia seguente tabella, il
AUorche una proprieta tossicologica e detenninata con i
metodi indicatiaUa lenera b), paragrafo I, per ottenere nuovi
dati, la prova deve essere effettuata secondo i principl delle
buone prassi di laboratorio di cui alia direttiva 87{18/CEE del
Consiglio, del 18 dicembre 1986, concemente il ravvicina·
mento delle disposizioni legislative, regolamemari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi del
laboratorio e al controUo della loro applicazlone per le prove
sulle sostanze chlmiche (I) , e alle disposizloni deUa direniva
86/609/CEE. in particolaregli articoli 7 e 12.
Fatte salve le disposizioni di cw al paragrafo J, allorche una
proprieta tossicologica e stata detenninata sulla base dl
entrambi i metodi di cui alle lenere a) e b) del paragrafo 1, per
classificare il preparato si utilizzano I risultatl dei metodl Indicatl alia lenera b) del-paragrafo 1, tranne neJ caso di effetti cancerogeni, mutagenl 0 tossici per la riproduzione, nel qual casu
si applica soltanto il metodo di cui alia lettera a) deJ
paragrafo 1.
Le proprieta tossicologiche del preparato che non sono valutate
con il metodo di cui alia lettera b) del paragrafo I, sono valutate secondo il metodo di cui alia lettera a) del paragrafo 1.
J.
••
Inoltre, allorche si possa dimostrare:
mediante stud! epidemiologici, studi di casi clinici scientificarnente validl come specificato neU'allegato VI della direttiva 67/548/CEE 0 sulla base dell'esperienza corroborata da
dati statistici, come la valutazione dei datl fomid dal centri
antlveleni 0 dei dati sulle malattie professionali. che gll
effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli
rilevari applicando i metodl cll cui al paragrafo 1, iI preparata viene dassillcato in base ai suoi effettl sull'uomo,
che una valutazione convenzi6nale porterebbe a soltovalutare il pericolo tossicologico a causa di effettl quaJi iI
potenziamento, la dassificazlone del preparato tiene conto
di tall effetti,
che una valutazlone convenzionale, porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologlco causa di effetti quail I'anta(I) GUll~dd17.U987,pag.29.
tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso 0 volume!
volume di uno 0 piu componenti pericolosi rientranti neUa
composizione:
lntervallo di
concentratione initiale
del componente
Variazione ammessa dcl1a
concentrazione initiale del
componcnle
s 2,5%
± 30%
>2,5s10%
:t
20%
>1Os25%
.t
10%
.,.
>2~s100%
iI fabbricante modifichi la composlZlone sostituendo 0
aggiungendo uno 0 piu componenti, a prescindere dal fano
che si traltl 0 meno di componenti pericolosi secondo le
definizionl dl cui aU'articolo 2.
Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni
scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo
non ponera a modificare la dassificazione.
Arricolo 7
','.
Valutazione dei pericoli per I'ambiente
1.
I pericoli per I'ambiente di un preparato sono valutati
secondo una 0 piu delle seguenti procedure:
a) metodo convenzionale descritto aU'allegato
sente direttiva;
-m· della
pre-
b) detenninazione delle proprieta pericolose per I'ambiente
del preparato necessarie. per una dassificazione adeguata
secondo'i criteri·enunciati nell'allegato VI -deUa direttiva
67/548/CEE. Tall proprieta sono detenninate secondo I
metodi indicatl nella parte C dell'allegato- V della dlrettiva
30.7.1999
Gazzena ufficiale delle Comunita europee
67/548/CEE, a meno che, nel caso dl prodotti fitosanitari
siano accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale in" base alle disposizionidi cui agli allegati 11 e III
della direttiva 91/414/CEE.- Fatte salve le prove richieste a
nonna della direttiva 91/414/CE£, le condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C
dell'allegato III della presente dJrettiva.
2.
Se e constatata una proprietil ecotossicologica secondo
uno dei rnetodl indicati aUa lettera b)-del paragrafo 1 per onenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i
prindpi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva
87/18/CEE e dalla direttiva 86/609/CEE.
Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo le due
procedure sopra descritte, per dassificare il preparato si utilizza
il risultato ouenuto secondo i metodJ ell cui alia lettera b) del
paragrafo 1.
Anirolo 8
Obblighi e doven degli Stad membri
1.
GIi Stati membri adottano tune le misure necessarie per
garantire cbe ipreparati di cui alla presente direttiva possono
essere immessi sul mercato soltanto se sono ad essa confonn!.
2. AI fine di assicurare la confonnita aUa presente direttiva,
le autorita degli Stati membri possono chiedere infonnazioni
suUa composizione de1,preparato nonche ogni a1tra infonnazione utile a qualsiasi persona responsabiJe deU'immissione del
preparato sui mercato.
3. Gli Stali membri adottano tune le misure necessarie per
garantire che i responsabili dell'immissione sui mercato tengano a disposi~ione delle autorita degli Stati membri:
i dati utilizzati per la classificazione e retichettatura del
preparato,
3.
Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione
di quelli contemplati dalla direttiva 91/414/CEE, dassificati
secondo il metodo indicato alia lettera b) del paragrafo 1. si
procedeci ad una nuova valutazione del pericoli per I'ambiente
mediante il metodo indicato alia lettera a) 0 alia leuera b) del
paragrafo 1 qualora:
qualsiasi infonnazione utile concemente le conellzioni di
imballaggio, secondo il punto 1.3 dell'articolo 9, compreso
il certificawdelle prove, in base alia pane A dell'allegato IX
della direniva 67f5.48fCEE:
11 fabbricante modiflchi, in base alia· seguente tabella, iI
i dati utilizzati per stabilire la scheda dati ell sicurezza, a
nonna dell'articolo 14.
tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso 0 volume/
volume di uno 0 piu componenti pericolosi rientranti nella
composizione:
InurvaUo dl
inizialc
del componente
conccnlra~ionc
Varla:zjonc ammessa della
con~11lrazione iniziale
del componeme
.s2,5%
:t
30%
>2,5.s10%
:t
20%
>lOs25%
no%
>25.s100%
.,.
it fabbricante modifichi la composizione sostituendo 0
aggiungendo uno 0 piu componenti, a presdndere dal fano
che si traui 0 menD di componenti pericolosi in base alle
def1nizioni di cui all'articolo 2.
L 20°19
4.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano iI
nome e I'indirizzo completo della 0 delle autorita nazionali abi·
litate a comunicare e scambiare le infonnazioni relative all'ap·
plicazione pratica della presente direttiva.
Arti'cilo 9
Imballaggio
1.
Gli Stati membri adottano tune le misure opportune
per garantire cbe:
1.1.
i preparati di cui all'amcolo I, paragrafo2 e i preparati
di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3
possano essere immessi sui mercato soltanto se i loro
imballaggi sono confonni alle condizioni seguenti:
gli imballaggi devono essere progettati e realizzati
Si procede in questa maniera· salvo se esistono valide ragioni
scienrifiche per ritenereche una nuova valutazione del pericolo
non portera a modificare la classificazione.
in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del
contenuto; questo requisito non si appUca -qualora
siano prescritti speciali disposirivi di ;/iicurezza;
..
---------------------------
L 200/10
Gazzetta ufficiale delle Comun.ita europee
j materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal conte-
30.7.1999
a) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possano
essere immessi sui mercalo soltanto sel l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tune le conwzioni
del presente articolo e alle disposizioni particolari di
cui alle pani A e B deU'allegato V;
nuto, ne poter fonnare con questo composti pericolosi;
tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbonoessere solide e robuste. in modo da escludere
b) i preparati di cui all'anicolo 1, paragrafo 3, quali
definiti alle pani B e C dell'allegato V, possano
essere immessi sui mercato soltanto se I'etichettatura dell'imballaggio risponde alle condizioni dei
paragrafl 2,1 e 2.2 qui di seguito e aUe disposizioni
particolari di cui alle parti B e C dell'allegato V;
qualsiasi allentaiTlento e da sopportare in piena sicurezza le nonnali sollecitazioni cli manipolazione;
i reCipient! muniti di un sistema di chiusura che
pub essere riapplicato debbono essere progettati in
modo che I'imballaggio stesso possa essere richiusa
varie volte senza fuoriuscite del comenuto;
1.2.
1.2.
i recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1,
paragrafo 2 e i preparati cli cui all'allegato IV a norma
dell'articolo 1, paragrafo 3, afferti 0 vencluti al pubblico
non abbiano:
.Per evitare risehi per l'uomo e per I'ambiente seguire le
istruzioni per l'uso.>
°
una forma e/o una decorazione grafica che auiri
risvegli la curiosita attiva dei bambini sia tale da
indurre in errore iI consumatore;
°
oppure una presentazione e/o una denominazione
usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinan i cosmetici;
°
1.3.
i recipiemi comenenti taluni preparati offerti 0 venduti
al pubblico e di cui all'allegato IV della preseme direttiva:
siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini,
Tale etichettatura lascia impregiudicate le informazioni
richieste a norma dell'anicolo 16 e dell'alleg.ato V della
direttiva 91/414/CEE.
2_
Ogniimballaggio deve recare le seguenti indicazioni
seritle in modo leggibile ed indelebile:
2.1.
designazione
2.2.
nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sui mercato stabilito nella Comunita, ehe pub essere iI fabbricame,
I'importatore 0 il distributore:
2.3.
il nome ehimico della sostanza
'10
rechino un'indicazione di pericolo riconoscibile al
tattoo
I sistemi devono essere conformi alle specifiche tecniche
indicate nelle parti A e B dell'allegato IX della direttiva
67/548/CEE.
.'
2.
per quamo riguarda i prodottl fitosanitari oggeuo della
direttiva 91/414/CEE, l'etichetta e conforme .alle condizioni di etichettatura di cui alia presente direttiva e reca
inoltre la seguente dicitura:
L'imbaUaggio dei preparati si considera rispondente ai
requisiti di cui al primo, secondo e terzo trattino del
pumo 1, paragrafo 1, se coriforme ai criteri previsti
per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada,
per via navigabile intema, per mare 0 per via aerea.
e
ArticoJo 10
0
nome eommerciale del preparato:
0 delle sost.anze presenti
nel preparato, secondo le seguenti modalita:
2,3,1. per i preparati c1assificati T" T, Xn , in base all'articolo 6,
si devono prendere in considerazione unieamente le
sostanze r, T, Xn presenti in eoncemrazione pari 0
superiore al loro limite rispeuivo piu basso Qimite XrJ
fissato per' ciascuna di esse all'allegato I deBa'direttiva
67/5481CEE 0, in mancanza, alia parte B deU'allegato 11
della presente direttiva;
2.3.2. per i preparati c1assificati C, in base aU'articolo 6, si
devono prendere in considerazione unicamente le
sostanze C presenti in eoncentrazione pari 0 superiore
al Iimite piu basso ~imite XI)' fissato all'allegato I della
direttiva 67/548/CEE o. }n mancanza, alia parte B
deU'allegato 11 della presente direttiva;
Erichettatura
l.1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune
per garantire che:
2.3.3., 11 nome delle sostanze ,che hanno partato a classifi~
il preparato in una 0 piu delle seguenti categorie· di
pericoli:
30.7.1999
Gazzena ufficiale delle Comunit8. europee
cancerogeno categoria 1, 2 0 3,
mutageno categoria 1, 2
0
/2.4.
L 200111
Simboli e indicazioni di pericolo
3,
I simboli di pericolo se previsti dalla preSente direttiva,
e le indicazioni dei pericoli che presema4 preparato,
devono essere conformi alle indicazioni degU 'allegati 11
e vrdella direttiva 67/548/CEE e sono app6sti"in base
ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a
norma degli allegati I, 11 e III della presente direttlva.
tossico per il cielo riprodutlivo categoria 1, 2 0 3,
molte tossico, tossico 0 nocivo a causa di effetti
non letali dope un'unica esposizione,
tossico 0 nocivo a causa degli effetti gravi dopo
esposizione ripewta 0 prolungata,
-
Qualora su un preparato si debba appom piil di un
simbolo dipericolo I'obbligo di apporre il simbolo:
sensibilizzante,
T rende facoltativi i simboli C e X; SalVo se sia
altrimenti previsto nell'allegato I della direttiva
671548/CEE;
deve figurare sull'etichetta.
11 nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548fCEE
o ad una norilenclatura chimica riconosciuta a IiveUo
intemazionale qualora la corrispondente denominazione
non figuri ancora in tale allegata.
2.3.4. A seguito delle disposizioni sopraindicate, non deve
figurare sull'etichetta it name di qualsiasi sostanze che
abbia ponato a classificare il preparato in una 0 piu
delle categorie di pericolo seguenti:
-
C rende .facoltativo iI simbolo X;
-
E rende facoltativi i simbolj F e 0:
-
Xn rende facoltativo il simbolo XI'
I simboli devono essere starnpati in n~ _,su fondo
giallo-arancio.
esplosivo,
-
comburente,
-
estremamente infiammabile,
-
facilmente infiammabile,
-
infiammabile,
2.5.
Frasi di rischio (frasi R)
Le indicazioni concementi i rischi specificj (frasi R)
devono essere conformi aUe indicaz.ioni contenute
nell'allegato III e aUe disposizioni dell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base at risul·
lati delta valutazione dei-perieoli di cui a~_:allegati I, II
e III della presente direttiva.
irritante,
_. pericoloso per \'ambiente,
. tranne se la spstanza sia gia menzionata in bas,e ai
pund 2.3.1, 2:3.2 0 2.3.3.
2.3.5. In linea generale, un massimo di quattro nomi chimici
e sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente
responsabili dipericoli rilevanti per la salute che hanno
portato alia: c1assificazione e alia _scelta delle corrispon·
denti frasi di riscbio.. In certi casi possono risultare
necessari piu di quattro nami chimici.
In generale, non e necessario menzionare piu di sei
frasi R per descrivere i riseW: a tal fine le frasi combinate enumerate neU'allegato III delta diretti.va 67/5481
CEE sono considerate frasi uniche. Tu~via, se it preparata appartiene simultaneamente a piu categ~rie di peri- .
colo, taU frasi tipo devono coprire l'insiemedei perieoli
principali presentati dal preparato. In alcuni casi peril
possono essere ne<:essarie piu di sei· frasi R.
-
Le frasi-tipo .estremamente infianunabile- 0 .facilmente
infiammabile_ possono essere omesse se· riprendono
un'indicazione di pericolo utilizzata ilI'appUcazione del
punto 2.4;
--->~
L 200/12
2.6.
OD
Gazzena ufficiale delle Comunitil europee
Consigli di prudenza (frasi 5)
coloso 0 che possa portare come conseguenza a sottova!utare i pericoli inerenti a tali preprati.
/
Le indicazioni concementi i consigli di prodenza (frasi S)
devono essere confonni ane indicazioni contenute
nell'aUegato IV e alle disposizioni dell'allegato VI della
direttiva 67/5481CEE e sono attribuite in base ai risul·
tati della valutazione dei pericoli effettuata a nonna
degli allegati I, II e III della presente direniva.
.
e
In generale. non necessario fonnulare piu di sei frasi S
per descrivere i consigli di prudenza piu opportuni; a
tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato IV
della direniva 67f548/CEE sono considerate frasi uni·
che. In alcuni casi perb possono essere necessarie piu di
sei frasi S.
..
30.7.1999
L'imballaggio e accompagnato da consigli di prodenza
relativi all'uti!izzazione del preparalo qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta 0 sull'imballaggio stesso.
Artirolo 11
Applicazione dei requisiti per I'eticltettatura
1. Se le indicazioni prescrine dall'articolo 10 si trovano su
un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno 0
piu lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura oriz...
zontale quando l'imbaUaggio si trova in posizione nonnale. Le
dimensioni dell'etichetta sono stabiUte nell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEEe I'etichetta deve contenere esclusivamente le infonnazioni richieste daUa presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari in materia di salute 0 di
sicurezza.
2.
L'etichena non e necessaria quando l'imballaggio stesso
reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le modalitil
di cui al paragrafo 1.
2.7.
Quantitativo nominale (massa nominale 0 volume
nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti 0
venduti al pubblico.
3.
11 colore e la presentazione dell'etichetta 0 dell'imballaggio, nel caso di cui al paragrafo 2, devono essere tall da far
risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.
3.
Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi
dell'articolo 7, in deroga all'articolo 10. punti 2.4, 2.5 e
2.6 del presente articolo possono essere previste esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale 0
a disposizioni particolari di etichenatura ambientale
secondo le procedure di cui all'articolo 20. allorche pub
essere dimostrata che vi sia una riduzione dell'impano
ambientale. Tali esenzioni 0 disposizioni particolari
sono definite ed indicate nella parte A 0 8
dell'allegato V.
4.
Le infonnazioni da apporre sull'etichetta. a nonna
dell'articolo 10. devono risultare chiarameme sullo sfondo e la
loco dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura.
4.
5.
Gli Stati membri possono esigere, per I'immissione sui
mercato del loro lenitorio di preparati comemplati dalla peesente direttiva, che l'etichena sia redatta nella ·loro lingua 0
nelle loro Iingue uffidaU.
Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
per i preparati dassificati come facilmente infiam·
mabili, comburenti, 0 initanti, tranne quelli contrassegnati con R41, 0 pericolosi per l'ambiente e
contrassegnati con iI simbolo N, non e necessario
indicare le frasi R 0 S;
..
Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione e iI formato di queste infonnazioni sono stabilite nell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE.
6.
Ai fini della presente direttiva, i requisiti per I'etichettatura si considerano soddisfatti:
a)
per i preparati dassificati infiammabili 0 pericolosi
per I'ambiente non contrassegnati dal sirilbolo N
necessario indicare le frasi R, ma non sara necessario indicare le frasi S.
e
5.
FaUe salve le disposizioni delI'articolo 16, paragrafo 4
della direttiva 91}414/CE, sull'imballaggio 0 sull'etichetta dei preparati contemplati 'dalla presente direttiva
non possono' figurare -indicazioni come .non tossico.,
_non nociVD' e .non -inquinante•••ecologico. 0 qualsiasi
altra indicazione diretta a indicare il carattere non peri-
nel caso di imballaggi estemi che racchiudono uno 0 piu
imballaggi intemi, quando I'imballaggio esremo e etichet·
tato in base ai regolamenti intemazionali in materia di tea·
spotto di merci pericolose e I'imballaggio 0 g~_imballaggi
intemi sono etichettati in base alia presente diretti~;
b) nel caso di imballaggi unici:
quando I'imballaggio e etichettato in base- ai regolamenti intemazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e in base all'articolo 10, punti 2.1, 2.2,
2.3, 2.5 e 2.6; ai preparati c1assificati in base
30.7.1999
Gazzetta ufficiale delle Comuniu europee
aU'articoIo 7, sono altresi applicabiU le disposizioni
dell'articolo 10, punto 2.4 concernenti tale propriew.,
se quest'ultima non e stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure
ove opportuno, per tipi particolari di imballaggio,
come per esempio le bombole mobili per il gas, se
sono soddisfatte le disposizioni specifiche di cui
all'articolo VI della direttiva 67/548fCEE.
Per i preparati pericolosi che non sono trasportati fuori dal
tenitorio di uno Stato membra, pub essere autorizzata
un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece
dell'etichettatura confonne ai regolamenti intemazionali in
materia di trasporto di merci pericolose.
d)
L 200/13
in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei ·preparati
pericolosi non menzionati alle lettere b) 0 c) siano etichet~
tati in un altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridolle
non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11 e
non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che
manipolano tali preparati e per i teni.
e
In caso di applicazione del presente paragrafo, non consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio
(R) 0 frasj di prudenza, (5) diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.
Se uno Stato membro si avvale delle filCOludi cui al
4.
paragrafo 3, esso ne infonna immediatamente la Corilmissione
e gli altri Stati membri. Se del caso, sono adottate misure nel
quadro dell'allegato Vein base aUe disposizioni dell'ardcolo 20.
ArtiroloJ2
Articolo 13
Esenzioni ai requisiti per I'erichettatura e I'imballaggio
Vendita a distanza
1.
Gli articoli 9, 10 e 1 J non sono applicabili alle disposizioni relative agli esplosivi immessi sui mercato allo scopo di
produrre come effeno pmtico esplosioni 0 effeUi pirotecnici.
Qualsiasi pubblicita per un preparato contemplato daUa pre~
sente direniva che pennette a chiunque di concludere un contratto di acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta
di tale preparato deve recare menzione del 0 dei tipi di peri·
colo indicati sull'etkhetta. Tale requisito lascia impregiudicate
la direttiva 97/7}CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori di contralti a distanz.a (1).
2.
Per taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e
7, definiti all'allegato VU che non presentano nella forma in cui
.•
sono immessi sui mercato rischi di natura fisico-chimica 0
rischi per la salute 0 per !'ambiente, non si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.
Articolo 14
3.
Cli Stati membri possono inoltre pennettere che:
Scheda dad di sicurezza
a)
I'etichettatura prescritta dall'articolo 10 sia apposta con
altri mezzi idonei sugli imballaggi di dimensioni troppo
piccole 0 che non consentono per altro motivo un'etichettatura conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
b) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imbailaggi dei preparati
pericolosi classificati come -nocivi, estremamente infiammabili, facibnente infiammabili, inf1ammabili, initanti 0 comburenti, siano sprovvisti di etichetta 0 siano etichettati in
modo diverso quando contengono. quantitativi talmente
limitati che non vi sia motive ,di temere un pericoIo per le
pmone che manipolano tall preparati e per i teni;
c)
in deroga agli articoli 10 e 11, gliimballaggi dei preparati
pericolosi classmcati confonnemente all'articolo 7 siano
sprovvisti di etichetta 0 siano etichettati in modo diverso
quando contengono quantitativi~almente Iimitati che non
ci sia motivo di temere un pericolo per .J'ambiente;
1.
Le infonnaZioni della scheda dati di sicurezza sono principalmente destinate agH utilizzatori professionali e devono
pennettere loro di adottare le misure necessarie ai flJli
della protezione della salute, della sicurezza e dell'am~
biente sui posto di Iavoro.
2.1. Gli Stati membri adonano ogni misura utile affinche:
a)
iI responsabile dell'immissione suI mercato di un preparato ai sensi dell'articolo I, paragrafo 2 fomisca
una scheda dati di sicurezza;
b) il responsabile deU'immissione sui mercato di un preparato fomisca dietro richiesta di un utilizzatore professionale 'una scheda dati di sicurezza contenente
(I) -GU l 144 del 4.6.1997, pag, 19.
".
Gazzetta ufficiate delle Comunitil. europee
l 200/14
infonna zioni adeguat e per i preparati non classificati
come pericolosi ai semi degli articoli 5, 6 e 7 ma che
conteng ono in concentrazione individuale <! 1% in
peso per i prepara ti diversi da quelli gassosi e ~0,2%
in volume per i prepara ti gassosi almeno:
una sostanza che presemi pericoli per la salute
per l'ambiente 0
0
una sostanza per la quale esistono limiti di esposi*
zione comuni tari sui posto di lavoro.
.-
2.2. la scheda dat! di sicurezza e la sua fomitura devono
essere confonn i alle prescrizioni deIJa direttiva 91{155/
(EE.
2.3. le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico
la direttiva 91/155{CEE sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 della preseme direuiva.
In particolare. le modifiche necessarie per tener como
delle disposizioni della lettera b) del pumo 2.1, sono stabilite anteriormente alia data di cui all'articolo 22,
paragrafo 1.
30.7.1999
applicabile nel caso in cui la sostanza in questione sia soggena
ad un limite di esposizione comunitario.
11 tesponsabile dell'immissione sui mercato che intenda avva-
lersi delle disposizioni in materia di riservatezza presenta
domanda all'autorita competente deIJo Stato membro nel quale
deve avvenire la prima immissione sui mercato del preparato:
Tale domand a va presentata in base alle disposizioni
dell'allegato VI della presente direttiva e fomisce le informazioni richieste nel formulario che figura nella parte A di deno
allegato. L'autorita competente pub comunque chiedere ulte•
riori infonnazioni al responsabile dell'immissione suI mercato
del preparato qualora tale infonnazione risultasse necessaria al
fine di valutare la validita della domanda.
l'autorit a dello Stato membra che riceve una domanda di trat.
t3memo ri~ervato notifica la sua decisione al richiedente. n
responsabile dell'immissione sui rnercato del preparato trasmette una copia di tale decisione a ciascuno degli Stati rnembri nei quali imende immettere il prodotto sui mercato.
le infonnazioni riservate portate a conoscenza delle autorita di
uno Stato membra 0 della Commissione sono trattate a norma
del paragrafo 4 dell'articolo 19 della direttiva 67/548{CEE.
2.4. la scheda dati di sicurezza pub essere fornita su suppOrto
cartaceo oppure infonnatico, a condizione che il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevi*
memo.
Artioolo 16
Articolo 15
Diritti degli Stati membr i in materia cH 'sicurezza dei
lavorat ori
Riserva tezza dei nomi chimici
Nel caso in cui iI responsabile dell'immissione sui meraato del
preparato possa dimostrare che la divulgazione sull'etichetta 0
sulla scheda dati di sicurezza dell'identita chimic adi una
sostanza che e esdusivamente classificata:
irritante, ad eccezione di queUe cui e stato attribuito R41,
o irrftante in combinazione con una 0 piu altre proprietil.
di cui al punto 2.3.4 deU'articolo 10, oppure
noclva, 0 nociva in conibinazione con una 0 piu proprieta di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10, che presema
da sola effetti acuti letali
compromette il carattere rismatl? pella sua proprieta imellet·
tuale, puo, in base alle disposizioni dell'allegato VL essere autorizzato a fare rtferimemo a tale sostanza mediante una denorninazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali 0
mediante una denominazione altemativa. Talepro ceduta none
La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati mem~
bri di prescrivere, nel rispeno del tranato, le condizioni che
ritengono necessarie per garantire la protezione dei )avorato ri
in caso di uso dei preparati pericolosi in questione, purche do
non implichi modifiche della c1assificazione, dell'imballaggio e
dell'etichettatura dei preparati pericolosi rispetto alla presente
direttiva.
Artioolo 17
Organisrni incaricati di ticever e le inform azioni relative
alla salute
GIi Stati membri designano l'organismo 0 gli .organismi incari*
cati di ricevere le informa tioni relative ai preparati irnmessi sui
mercato e considerati perlcolosi per i loro effettt sulla salute 0
sulla base dei loro effetti a Iivello fisico e chimicD, compresa la
composizione chimica.
-30.7.1999
Gazzena ufficiale delle Comunili europee
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche gli
organismi designati presentin~ tutte le garanzie necessarie al
mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute.
Tali infonnazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive 0 curative e in particolare in easo d'urgenza.
L 200/15
dura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, leuera a) della direttiva
67/548/CEE.
e
La Commissione assistita da un comitalo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante
della Commissione.
GIi Stati membri vigilano affinche le informazioni non siano
utilizzate per altri scopi.
11 rappresentante della ,Commissione sottopone al comitato. un
Gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti 0 le persone
responsabili della eommerdalizzazione dei preparati pericolosi
fomiscano agli organismi designati tutte le infonnazioni neees.Hie per pater svolgere i loro compitL
ArticoJo 18
progetto delle misure da adottare. J1 comitato fonnula iI suo
parere sui progeuo entro un tennine ehe iI presidente pUG fissare in funzione ddl'urgenza deDa queshone in esame. 11 parere
fonnulato alia maggioranza prevista all'articoJo 205,
paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli
Stati membri
attribuita la ponderazione fissata -nell'articolo
precitata. 11 presidente non partecipa al voto.
e
e
dausola di libera circolazione
Fatte salve le disposizioni contenute in altri atti legislativi
comunitari, gli Stati membri non possono vietare, limitare od
impedire l'immissione sui mercato di preparati a causa della
loro classificazione, imballaggio, etichettatura 0 delle loro
schede dati di sicurezza se taH preparati sono confonni alle
disposizioni contenute nella presente direttiva.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano con·
fonni al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comi·
lato, 0 in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza
indugio al Consiglio una proposta in merita alle misure da
prendere. 11 Consiglio delibera a maggioranza qualificala.
ArtkoJo 19
Clausola di salvaguardia
1.
Se uno Stato membro dispone di prove fondate ehe un
preparato, benche confonne alle disposizioni della presente
direttiva, costituisce un rischio per le persone 0 !'ambiente, per
motivi attinenti alle disposizioni della presente direniva, detto
Stato _pub vietare temporaneamente 0 sottoporre a condizioni
particolari nel propria territorio l'immissione sui mercato del
preparato. Esso ne infonna immediatamente la Commissione e
gli altri Stati membri, precisando i mOlivi ehe giustificano la
sua decisione.
2.
Nel caso di cui a! paragrafo I, la Commissione consulta
tempestivamente gli Stati membri interessati.
3.
La Commissione adotta una decisione seconda la procedura di cui all'articolo 20.
Articolo 20
Se il Consiglio non ha deliberata entro tre mesi a decorrere
dalla data in cui gli stata sottoposta la proposla, la Commissione adotta le misure proposte.
e
Articolo 21
Abrogazione di direttive
1,
Le direttive elencate nella parte A dell'aUegato VIII, sono
abrogate, fatto salvo I'obbligo degli Stati membri relativo aUe
scadenze per il recepimento nel loro diritto nazionale e per
l'applicazione delle direttive di cui alia parte B dell'allegato ViII.
2.
Le direttive elencate nella parte A dell'allegato Vin. si
appHcano all'Austria, alla Finlandia e alia Svezia, fatte salve le
disposizioni di cui alia parte C e a norma del trattato,
Adeguamento aI progresso tecnico
Le modifiehe necessarie per adeguare gli allegati della presente
direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la proce·
3.
I riferimenti alle direttive abrogate sono considerati riferimenti alia presente dirtttiva e vanno letti utilizzando la tabella
di correlazione che figura nell'allegato IX.
'
.
L 200/16
Gazzetta uffidale delle Comunita europee
30.7-.1999
Articolo 22
Articolo 23
Recepimento
Entrata in vigore
1.
Gli Stati membri adonano e pubblicano anterionnente al
30 luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alia presente diret·
tiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente direttiva entra in vigore iI giomo della pubblica.
zione nella GazzetUI uffidale delle Comunitii europu.
Il secondo comma deU'articolo 21 si applica a decorrere dal
1° gennaio 1999.
2.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1:
Articolo 24
•
a)
ai preparati che non rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 91/414/CEE 0 deJla direttiva 98!8/CE dal
30 luglio 2002:
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
b)
ai preparati che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 91/414/CEE 0 della direniva 98/S/CE dal
30 luglio 2004.
3.
Quando gli Stati membri adottano fali disposizioni. queste contengono un riferimento alia presente direttiva 0 sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
uffidale. Le modalita di tale riferimento sono adottate dagli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 31 maggio 1999.
Per it Parlamento europeo
11 Presidente
Per il Consiglio
J. M. GIL-ROBLES
J. FISCHER
11 ~dente
Gazzetta ufficiale deUe Comunita europee
30.7.1999
AllEGATa J
METODJ DJ VALUTAZIONE DEllE PROPRlETA FlSlCO·CHIMICHE DEI PREPARAn A NORMA
DELL'ARTICOLO S
PARTE A
Esenzioni dai metodi di prova den'allegata V - parte A deUa direttiva 67/S48/C£E
efr. 2.2.5 dell'allegato VI della dlrettiva 67/548fCEE.
PARTE B
Altri lIIetodi di meolo
B.l. Preparali diveffi d4 quelli gllSSOsi
1.
Metodo di detenninnione delle proprieta ossidanti dei preparati contenenti perossidi organlci.
cfr. punto 2.2.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67f548fCEE.
B.2. Preparllli gassosi
1.
Melodo di detenninazione delle proprieta ossidanti
Cfr. 9.1.1.2 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
2.
Metodo di detennina'l.ione delle proprieta di infiammabilim
Cfr. 9.1.1.1 dell'allegaw VI della direttiva 67f548/CEE.
L 200/17
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30.7.1999
ALLEGATO 11
MFTODI DJ"VALUTAZIONE DEI PERICOU PER LA SALlTfE
DEll'ARTICOLO 6
or UN PREPARATO A NORMA
IntroduzioDe
Occorre valutare tutti gli effetti per la salute derivanti daU'uso delle 50Slanze cOntenUle in un preparato. Queslo melOdo
convenzionale illustrato nelle pani A e B del pre5ente allegato e un melOdodi calcolo applicabile a rutti I preparati e
che tiene conto di rutti i pericoli per la salute delle so5tanZe presentl ne! preparato. A tal fine. gli effetti pericolosl per la
salute sonO stati COS! suddivisi:
1. effetti aCllt! letali;
2. effettl irreversibiJi non leraB dopo un'lInica esposiziorie:
3. effetti gravi dopo un'esp'osizione ripetuta
0
prolllngata:
4.
effetti corrosivi. irritanti;
5.
effetti sensibjJizzanti:
6.
effetti cancerogeni, dfetti mutageni, effetti tossici per la riproduzione.
Gli dfettl sulla salute di un preparato sono valutati in base all'anicolo 6, paragrafo 1. lenera a) secondo iI rnetodo
venzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando lim!ti dl concentrazione individuali.
a)
con~
Qualora alle sostanze pericolose eJencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano attribuiti i Iimiti di concentrazione necessari per applicare iI melOdo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere
utllizzati detti limiti di concentrazione.
b) Se le sostanze pericoJose non figurano neH'allegato J deHa ditettlva 67/548/CEE 0 vi figurano senza i limiti di concentrazione ne,essari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del present!.! allegato, essi sono
attribuiti secondo le d!sposizloni di cui aUa parte B del presente allegato.
La procedura di c1assiflcazione
e illustrata nella parte A dd
la c1assificazione della sostanza
un simbolo e una
0
0
presente aDegato.
delle sostanze e la risultante c1assillcazione del preparato sono espresse mediante:
piu frasi di rischio oppure
mediante categorie (categoria I. categoria 2 0 categoria 3), anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta
di sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni, rnutageni 0 tossici per la riproduzione. Penanto e importante considerare. ollre al.simbolo. tutte le frasi cli rischlo panicolari attribuite a ciascuna sostam:a in questione.
La valutazione sistematica di tun! gli effetti pericolosi per la salute eespressa mediante limiti di concentrazione espressi
in percenluale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quail essi sono espressi in percentuale volume/volume e db in
relazione alia c1assificazlone deIJa soslam:a.
Se non Agurano nell'allegato I della direttiva 67f548/CEE. i limid di concentrazione da conslderare per l'applicazione d!
questo metodo convenzionale figurano nella parte B del presente allegato.
PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per la salUfe
La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.
preparati seguenn SORO dassificati molto tossici:
1.
I
1.l.
a causa dei loro effeui acuti letali e contrassegnati con il sirnbolo .r'•. con I'indicazione di pericolo .molto 10Ssico. e con le frasi di rischio R26. R27 0 R28,
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30.7.1999
L200f19
1.1.1. i preparati contenenti una 0 piu sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in'una concentrazione singola pari 0 superiore:
a}
a quella flssata nell'allegato t della direniva 67/548/CEE in mento alia 0 alle sostanze considerate,
b)
oppure a quella Assata al PUnto 1, parte B del presente allegato (tabella I 0 I A) se la 0 le sostanze non
rano nell'allegato I della direuiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
figu-
1.1.2. i preparati contenenti piu sostanze dassiflcate come molto tossiche in concentrazioni singole inferion ai limit!
flssati al pumo 1.1.1, leuera a) 0 lettera b) se:
dove:
e la percenwale in peso
LT..
e iIlimite moho tossico fissato per dascuna sostanza molto tossiea, espresso in pen:entuale, in p~o o·in
0
in volume di ciascuna sostanza molto tossiea conlenuta
ne! preparato,
PTo.
volume;
a causa dei 10TO effetti irrevel"!iibili non letali dopo un'uniea esposizione e contrassegnati.con il siJ!lbolo
con I'indicazione di periwlo .molto tossico. e con le &asi di rischio R39{yia di esposizione,
1:2"
.r.,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produea tali effetti in una concentrazione singola pari
o superiore
2,
2.1.
.
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella Assata at punto 2, parte B del presente aIIegato (tabella 11 0 11 A) se la 0 le sostanze non
figurano neU'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza Jjmiti di concentrazione.
I prtptlrari seguenri
SOIlO
0
le sostanze considerate,
classyJUlli rossid:
a causa dei loro effetli acuti letali e contrassegnati con il simbolo .T., con I'indicazione di pericolo .Iossico. e
con le frasi di rischio R23, R24 0 R25,
2,1.L i preparati contenenti una 0 piu sostanze dassificate molto tossiche
concentrazione singola pari 0 superiore:
0
tossiche che producano taH effetti in una
le sostan~ considerate,
a)
a quella fissata nell'allegalO I della direttiva 67{548/CEE per la sostanza
h}
oppure a quella fissata al punto 1, pane B del presenle allegalo (tabel1a I 0 I A) se la 0 le sostanze non figurano nell'allegato [della diretliva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
0
2.1.2. i preparati contenenti piU soslanze classifleate 010110 tossiche 0 tossiche in una concentrazione singola inferiore
ai Iimiti flssati al punto 2.1.1 a) 0 b) se:
dove:
p,. e la percentuale in peso
p, e la percentuale in peso
L,
2.2.
~
0
in volume di dascuna sostanza molto tossiea presente nel preparalO,
0
in volume di dascuna sosranza tossica presenre nel preparato,
e
illimile lossico rispenivo specificato per dascuna sostanza molto tossiea
tuale, in peso 0 in volume:
0
tossica, espresso in percen-
a causa dei loto effetti irrevcl"!iibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con i1simbolo .T_,
I'indieazione.di pericolo .tossico. e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa c1assificata come .molto lossica
taU elTetti in una concentrazione singota pari 0 superiore
a)
a quel1a fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
0
0
tossica. che produeano
le sostanze considerate,
L 200/20
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b)
2.3.
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oppure a quella fissata al punto 2, pane B del presente allegato (tabella 11 0 11 A) se la 0 le soslanze considerate non figurano nell'allegato I della direniva 67/548/(EE, oppure vi figurano senza Iimiti di ooncentrazione:
a causa dei loro effetti a lungo tenoine e conlTaSSegnati con il simbolo .T., con l'indicazione di pericolo .tossico.
e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,
i preparati oontenenti almeno una sostanZa pericolosa che produca taH effelti in una concentrazione singola pari
o superiore
a)
a quella fissata nell'allegalO J della direttiva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata al punlo 3, pane B del presente allegato (tabella III 0 IJJ A) se la 0 le sostanze considerate non figurano nell'allegato [ della direttiva 67/548/(EE, oppure vi figurano senza Hmiti di concentrazrone.
3,
I prtp<lTati segurnti sono dassifiwti nocivi:
3.1.
a causa dei loro effetti acuti letali e conll'aSSegnad con iI simbolo .X n> e I'indicazione di pericolo .nocivooe con
le ftasi di rischio R20, R21 0 R22,
3.1.1. i preparati contenenti una 0 piu sostanze classillcate molto tossiche. tossiche
effetti in una concentra:.done singola pari 0 superiore
nocive e che producano taU
al
a quella fissata nell'allegato I della dire"iva 67f548/CEE per la soslanza
bl
oppure a quella Assala al punto 1, pane B del presente allegato (tabella I 0 I AI se la 0 le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/(EE oppure vi figurano senza limid di concentrazione;
3.1.2. i preparati contenenti piu sostanze dassilkate molw tossiche. tossiche
inferiore ai limiti fissati al punlO 3.1.1. a) 0 b) se:
0
le soslanze considerate,
nocive in una concentrazione singola
0
Pr<
e la percenlUale in peso
0
in volume di ciascuna soslanza molw tossica presente nel preparato,
PT
e la pen:entuale in peso
0
in volume di ciascuna SOSlanza lossica presente ne! preparato,
ela percentuale in peso 0
in volume di ciascuna sostanza nodva presente nel preparato.
PXn
Lx"
3.2,
0
'"
e U limite nocivo rispettivo specifkato per ciascuna SOSlanza molto tossica, wssica
percenlUale, in peso 0 in volume:
0
a causa dei lotO effelti acud per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simboJo
pericolo .nodvo. e con la frase di rischio R65:
nociva, espresso in
x",
l'indicazione di
i preparati c1assificati nocivi. secondo i criteri specificati nel punto 3.2,3 dell'allegalo VI della direniva 67{548/
CEE. Nell'applicare iJ metodo convenzionale previsto da! precedenle punw 3.1 non si tiene conw della classiftcazione delle sostanze come R65;
3.3.
a causa dei 10TO effeni irrevef5ibili non letall dopo un'unica esposizione e conttassegnati con il simbolo .X n·,
I'indicazione di pericolo .nocivo. e con le frasi di rischio R40/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una soslanza pericolosa .classificata molto tossica, lossica 0 noclva che produca
tali effetti in una concentrazione singola, pari 0 superiore
3.4.
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al pumo 2, pane B del ptesenle allegato (tabella 11 0 1I A) se la 0 le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza Iimiti di concentrazione;
0
le sostanze considerate,
a cauSa dei 10TO effeni a lungo termine e conlTaSSegnati con il simbolo
con le frasi di riscmo R48/via di esposizione,
.x.,., J'indicazione di pericolo .nocivo· e
i preparari contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica
concentrazione singola pari 0 superiore
0
nociva che produca tall effem in una
30.7.1999
Gazzetta uffidale delle (omunita europee
L 200/21
a)
a quella flssata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella flssata at punto 3. pane B del presente allegalO (tabella III 0 III A) se la 0 le sostanze consi.
derate non figurano nell'allegalO 1 della direniva 67/548{CEE oppure vi figurano sellza limiti di cOllcentrazione.
0
le sostanze considerate,
4.
I preparari seguent! sono da.ssificali rorroslvi;
4.1.
e contrassegnat! con il simholo .C., I'indicazione di pericolo .corrosivo. e la frase di rischio RH,
4.1.1. i preparati contenenti una
0 piu sostanze classiAcate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una: con.
centrazione singola pari 0 superiore
a)
a queUa fissata nell'a1l~gato I della clirettiva 67/548/C£E per la
h)
oppure a quella Assata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la 0 le sostanze consi.
derate non figurano nell'allegato I della diret:tiva 67/548{CEE, 0 vi flgurano senza limit! cli concentrazione;
0
lesostanze considerate,
4.1.2. i preparati contenenti piu sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione
slngola inferiore ai limlti fissati al punto 4.1.1 a) 0 h) se:
L: (PC"') ~ I
le,RU
dove:
4.2.
PC•RJS "
e la percentuale In peso 0
le. RH
e iI
=
in volume di ogni sostanza cOlTOsiva presente nel preparatO e contrassegnata
con la £rase R35,
Hmite cli corrosione R35 specificatO per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la
frase R35, espresso in percentuale In peso 0 in volume:
e sono contrassegnaticon il simbolo .C., l'indicazione cli pericolo .corrosivo. e la frase di mchio R 34,
4.2.1, i preparati contenenti una 0 piu sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase RH
concentrazione singola pari
0
0
RH in una
superiore
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67{548/CEE per la
h)
oppure a quella flssata al punto 4, parte B del prcsente allegato (tabella IVo IV A) se la 0 le sostanze consi·
derate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi flgurano senza Iimiti di concentrazione;
0
le sostanze considerate,
4.2.2. i preparati conlenenti piu sOSlanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo .C., I'indicazione di
pericolo .corrosivo. e con la frase R35 0 R34 in una concentrazione singola inferiore ai Iimiti fissati al
punto 4.2.1 a) 0 b) se:
L: (PC,RlS + PC,Rl4) ~ 1
Le,RH
Le.RJ4
dove:
e
PC,Rll =
la pen.::entuale in peso 0 in volume d! ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrasse·
gnata con la frase R35,
PC,Rl4 =
e la percentuale in peso 0 in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegpata oon la frase R34,
Le. RH ,.
~ illimite rispenivo di corrosione R34 spedficato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con
la frase R35 0 R34 ed espressa in percentuale, in peso 0 in volume.
preparati seguenfi sono c/assi}iCllti irrif4nti:
5.
I
5.1.
in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo • XI" I'indicazione di
pericolo .initante. e con la frase cli rischio R41,
5.1.1, i preparati contenentiuna
trazione singola pari
a)
0
0 piu sostanze c1assificate irritanti e contrassegnate oon la frase R41 in una coneensuperiore
a queUa flssata ndl'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
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L 200/22
b)
30.7.1999
oppure a quella Assala al punto 4, pafle B del presente allegato /tabella IV e IV A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegato I della diretdva 67/548/CEE. 0 vi figurano senza Hmiti cli eoneentrazione.
5.1.2. i preparati eontenenti piu sostanze c1asslficate irritanti e eontrassegnate con la frase R41 0 c1assilkate corrosive
e cui si appHca la frase R35 0 R34 in una coneentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) 0 b)
se:
I: (PClm
+ Pc RH + PX1. R4I )
LXi.
LXI. R41
LXi. R41
R~l
>1
-
dove:
5.2.
Pc. Rll
e la per<:enruale in peso 0 in volume di eiaseuna sostanza eorrosiva eontrassegnata con la frase R35
presenle nel preparato,
Pc. RH
e la per<:enruale in peso
presente nel preparato,
PXI.R~I
e la percentuale in peso 0 in volume di dascuna sostaou irritante cootrassegllata con la frase R41
presenle nel preparato,
lxi. HI
e iI limlte di
0
in volume di dascuna sostanza eorrosiva eontrassegnata con la £rase R34
irritazione R41 rispettivo fissato per eiascuna soslanu eorrosiva eonlrassegnata con la
frase R35 0 R34 sostanza irritame eomrassegnata con la frase R41, espresso 10 percentuale. in peso 0
in volume:
irritanti per gH occhi e contrassegnati con it simbolo • XI'. con l'indicazione di pericolo .initante, e con la frase
cli rischio R36,
5.1.1. i preparati contenenti una 0 piu sostanze dassifkate corrosive e contrassegnate con la frase R35 0 R34 0
lanti e contrassegnate con la frase R4\ 0 R36 in una concentrazione singola pari 0 superiore
lrrt-
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67{548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al puma 4, pafle B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la ole sostanze considerate non figurana nell'allegata [ della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza limiti di concemrazione;
0
le sostanze considerate,
5.2.1. i preparati contenenti piu sostanze dassificate initanti e contrassegnate con la frase R41 0 R36 0 come COl'TO-sive e contrassegnate con le (rasi R35 0 R34 in una eoncentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
pumo 5.2.1. lettera a) 0 lenera b) se:
"
L....
(Pc. RH
Lxi. Rl6
+ Pc. RJ4 + PXi. HI + PlU. Rl6) > 1
LXI. Rl6
Lxi. RJ6
Lx!. RJ6
-
dove:
e la percenruale in peso 0
Pc. Rll
in volume di das,una sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35,
preseme nel preparato.
Pc. RH
PXl R4I
'"
e-Ia percenlUale in peso
presente nel preparato,
0
in volume di ciascuna sostanza corrosiva eOlllrassegnata con la
£rase
RH,
e la percenlUale in peso 0 in volume di ciascuna sostanza initanle cOlllrassegnala con la £rase R41,
presente ne! preparato.
e
PXi . Rl6 :: la percentuale in peso 0 in volume di ciascuna sostanza initante comrassegnata con la (rase R36,
. presente nel preparato,
lXl.Rl6 '" e illimite di initazione R36 rispeUivo, specificato per dascuna sostanza corrosiva contrassegnata COil
la £rase R35 0 R34 0 sostanu initante conttassegnata con la frase R41 0 R36. espresso in percenmale
in peso 0 in volume;
5.3.
irritanti per la pelle e contrassegnali con it simbolo .XI " con l'illdicazione di pericolo .initante. e con la
rischio Rl8.
£rase di
5.3.1. i preparati contenenti una 0 piiJ sostanze dassificate coJTOsive e contrassegnate con le frasi R35 a Rl4 0 irrltanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola pari 0 superiore
a)
a queUa Assata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la 0 le soSlanze considerate,
b)
oppure a quella fissata al pumo 4, pafle B del presellle allegalO (tabella IV e IV A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano sellza limiti di concentrazione.
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30.7.1999
L 200(23
5.3.2. i preparati contenenti piil srnscanze dassificate corrosive e contrassegnate con le frasi RH 0 R34 0 inicanti e
comrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti flssali al punto 5.3.1. lettera a)
o lettera b) se:
I: (PeRlS +PC.RH + PXI.Rl~) > 1
LXi. RlB
LxI. Rl8
Lxi. Rl~
~
dove:
e [a percentua[e in peso
presenle ne! preparalO.
PC.RlS
Pc. RH
0
in volume di ciaseuna sostanza eorrosiva eontrassegnata con [a frase R35
e la pereentuale in peso 0
in volume di daseuna sostanza corrosiva eontrassegnaca con la frase RH
presenle nel preparato,
PXl. Rl8 " e la percentuale in peso 0 in volume di oaseuna- sostanza irrilante contTaSsegnata con [a
frase R38
presenle nel preparato.
lXI. Rl8 "
5.4.
e il limile di irritazlone R38 rispettivo fissato per ciaseuna soslanza corrosiva contrassegnata con [a
frase R35 0 R34 0 sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso
o in volume;
irrilanti per le vie respiratorie e eomrassegnati con il simbolo .Xi " con I'indicazione pencolo .irritante, e con la
Erase di rischio R37,
5.4.1. i preparati contenemi una 0 piu sostanze dassificate irrilanti e contrassegnad con la frase R37 in una concentrazione singola pari 0 superiore
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67f548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV.e N A) se la 0 le soslanze non
figurano nell'allegato I del[a direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senla limiti di concentrazione;
0
le soslanze considerate,
5.4.2. i preparati contenenti piU SQStanze classifleate irritanti e contrassegnate con la frase RP in una coneentrazlone
singola inferiore ai limili fissati al PUnto 5.4.\, le!lera a) 0 lettera b) se:
~
L
PXI . all
"
lXI.IU1 "
e la percentuale in peso
presente nel preparato,
0
(P" ",) ~ 1
lXi.RlI
in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase RJ7
e illimite di irritazione R37 specificalo per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con [a frase RJ7,
espresso in pereenluale in peso 0 in volume;
5.4.3. i preparati gassosi contenenti piit sostanze dassificate corrosive e contrassegnate con le frasi RH 0 R34 0 irritami e comrassegnata con la frase Rl7 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1,
[ettera a) 0 lettera b) se:
" (PCRlS + PcaH
L" LXI. Rll Lxi. RlJ
+ PXI.RJ7) ~
1
LXI. RlI
dove:
pc. Rll
'"
ela perceDluale in volume di ciaseuna sostanza eorrosiva eontrassegnata con la Erase R35 presente ne!
preparato,
pc. RH
ela pereentuale in volume di ciascuna sastanza corrosiva eontrassegnata con la frase RH presente ne!
preparato,
px;.IlJJ '" e la percentuale in volume di dascuna sastanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente ne!
preparato,
LXl . Rl7 '" e il Hmite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva eontrassegnata
con la Erase R35 0 R34 0 sostanza gassosa irritante eonlrassegnala con la frase R37, espresso in
percentuale in peso 0 in volume.
6.
I preparllli Sfguenti sono dassificati come scnsibilizzanti;
6.1.
per la pelle e cOntrassegnati con il simbolo .Xl >, con I'indicazione di periealo .irritante. e con la frase di
rischio R43,
i preparati contenenti almeno una sostanza dassificata sensibiUzzante e conlTaSSegnata con la Erase R4J che
produca lali effe!li in una concentrazione singola pari 0 superiore
a)
a quella fissata nell'allegalo I della direttiva 67f548/CEE per la
0
le sostanze considerate,
L 200/24
Gazzetta uflkiale delle Comunira europee
b)
6.2.
oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V e V 1\) se la 0 le sostanze non
figurano neH'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza limit! di concenttazione:
per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo .Xn., con l'indicazione di pericolo .nocivo. e con la frase
di rischio R42,
i preparati contenenti almeno una sostanza classificala sensibUizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca taU effetti in una concentrazione singola pari 0 superiore
a)
a quella fissata neU'allegato I della direttiva 67/548!CEE per la
b)
0 a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V e V A) qualora la 0 le sostanze non
figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurino senza limiti cli concentrazione.
le sostanze considerate.
0
7.
I prepal'llri seguenri sono dassificari canarogrni:
7.1.
di categoria 1 0 2, contrassegnali dal simbolo -T. e daUa frase R45
0
R49
i preparad cOnlenenti almeno una sostanza che produca taH effetli, classificala cancerogena e contrassegnata con
la frase R45 0 R49 che caratlerizza le S01ltanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola
pari 0 superiore:
7.2.
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegato I della direttiva 67/548{CEE. 0 vi figurano senza limiti di concentrazione:
0
le sostanze considerate,
cli categoria 3, contrassegnati con iI simbolo .Xn• e la ftase R40
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali elTetti. classiflcata cancerogena e contrassegnata con
la frase R40 che caranerizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione singola pari 0
superiore:
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al pUnlO 6. parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza limiti di concemrazione:
8.
I prepamti seguenti sono dassij1cllri COIm mlltagrni:
8.1.
di categoria 1 02. comrassegnati con il simbolo .T. e la frase R46
0
le sostanze considerate.
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca taU elTetti, c1assificata mutagena e contrassegnata con la
frase R46 che caranerizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una concentra~ione singola pari 0 superiore:
8.2.
a)
a quella fissata nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata al punto 6, pane B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la 0 lesostanze non
figurano nell'a1legato I della direttiva 67/548{CEE, 0 vi figurano senza Iimiti di concentrazione:
di categoria 3, conrrassegnati con il simbolo .Xn• e la frase R40
con la
frase R40 che. caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concenrrazione singola pari 0 superiore:
i preparati comenenti almeno una sostanza che produca taH effeni, c1assificata mutagena e contrassegnata
a)
a quella fissala nell'allegato I della direniva 67{548/CEE per la
0
le sostanze considerate,
b) oppllre a quella fissata al punto 6, pane B del presente a1legato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegalo I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza Iimiti di concentrauone.
30.7,1999
30.7.1999
Gazzetta ufficiaJe deUe Comunita europee
9.
I prepnMri seguenri sono classijiaJri tossici per la riproduziollt:
9.1.
di categoria I 0 2, contrassegnati con il simbolo .T. e la frase R60 (fertilit:\)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca taU effetti, classificata lossica per la riproduzione e con.
trassegnata con la frase R60 che carallerizza le sostanze t~siche per la riproduzione delle categorie I e 2 in
una concentrazione slngola pari 0 superiore:
9.2.
a)
a quella fissata nell'allegalo I della direlliva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella. fissata al punto 6, parte B del presente allegata (tabella VI e VI A) se la 0 le s05tanze non
figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza limit! di concentrazione.
di categoria 3, contrassegnati con il slmholo
0
le sostanze considerate,
.x.,. e la frase R62 (fertl1it1)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tall elTelli, classificata tossica per la riproduzlone e con.
trassegnala con la frase R62 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 In una
concentrazione singola pari 0 superiore:
9.3.
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttlva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata al pumo 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'allegato I della dire{tlva 67!548/CEE, 0 vi figurano senza Umit! di concentraziane.
dl categoria 1 0 2, conlrassegnati con il simbolo .T. e la frase R61 (sviluppo)
i preparati contenenti almeno una sostanza che praduca taU effecti, classincala tosslca per la riproduzlone e con.
trassegnata can la frase R61 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie I e 2 In
una concentraZlone singola pari 0 superiore:
9.4.
a)
a quella fissata nell'allegato I delta direttlva 67/548/CEE per la
b)
oppure a quella fissata al pumo 6, parte B del presente alIegato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
flgurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi flgurano senza limiti dl concentrazione;
cli categoria 3, contrassegnati con iI simbolo
'Xn' ela Erase R63
0
le sostanze considerate,
(sviluppo)
I preparati contenentl almeno una sO!ltanza che produca tali effettl, classlncata lossica per la riproduzlone e con·
trassegnata con la frase R63 che caratteriz.za le soslanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una
concentrazione singola pari 0 superiore:
a)
a quella flssata nell'a1legato I della direttiva 67!548!CEE per la
b)
oppure a quella flssala al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la 0 le sostanze non
figurano nell'alIegato I della direttiva 67/548/CEE, 0 vi figurano senza limiti di concentrazione.
0
le sostanze considerate,
PARTE B
Umiti di cooceotrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute
In relazione a agni effetto pericoloso p~ la saJule, la prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di concentrazione
(espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparali non gassosl, mentre la seconda tabella (tabella da lA a
VI A) definisce i limlti di concentrazione (espressi in percenluale volume/volume) da utilizzare per i preparati gas,sosi.'
Tali limiti dl concentrazione sono utilizzati in mancanza di Hmiti di concentrazione specific! per le sostanze dl cui
all'allegato I della direniva 67/548/CEE.
L 200/25
l 200/26
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1.
Effetti acu!i /etali
1.I.
Preparati non gassosi
30.7.1999
I Iimiti di concentrazione flssari neUa tabella I, espressi in percentuale peso/peso determinano la dassiflcazione
del preparato in funzione della concentrazione singola della 0 delle sostanze presenti, delle quali e pure indlcaU
la classificazione.
Tabella I
das:lHlcazione della soslanza
T' con R26, R27, R28
Clas:lil1cazione del puparaw
r
concentrazione
'.
T
~
1.
7%
s concentrazione <: 7%
T con R23, R24, R25
.
0,1%
:> concenrrazione
,.
concentrazione ;>: 25 %
Xn con R20, R21. R22
<:
1%
,;; concentrazione
<: 25 %
concentrazione
25 %
~
le frasi di rischio Rsono anribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
l'ettichettarura deve obbligatoriamente includere una
sifkazione usata;
0
piil delle frasl R summenzlonale a seconda della das-
in linea di massima si applicano le frasi R vaJide per la
classificazione piu rigorosa.
1.2.
0
le soslanze la cui concentrazione corrisponde all.a
Preparati gassosi
I limi!i di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riponati nella successiva tabella I A detenni·
nano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del 0 dei gas presenti, dei
quali e pure indicala la classificaziooe.
Tabella I A
Chwificaziooe del
ClassiCic.nione della s05lanza
isM)
T' con R26, R27, R28
r
concentrazione
p~paralo
gassoso
T
;>:
0,2%
:s concentrazione <: 1 %
1%
concentrazione ;>: 5 %
T con R23, R24, R25
0.Q2%
s concentrazione
<: 0,2 %
0,5%
:s concentrazione
concentrazione
Xn con R20, R21, R22
.
'.
O!
<:
5%
5%
le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
I'etichetlarura deve obbligatoriamente indudere una
sifkazione usata:
0
piil delle Erasi R summenzionate a seconda della elas-.
in linea d! massima si applkano le frasiR-valide per la
dassificazlone piu rigorosa.
0
le sostanze la cui concentrazione corrisponde aUa
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30.7.1999
2.
Effetti imvmibili non Ittali dopo un'uniCll e.I'pOSizkme
2.1.
Preparati nOD gassosi
L 200/27
Per le sostanze che producono effeni lrrevel'llibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R40!via di esposlzione), i llmiti di concentrazlone singola fissati nella tabella 11, espressi in percentua!e
peso/peso, detetminano, ove necessario, la c1assilkazione del preparato.
Tabella U
Classilkazione.deUa soslanza
r+ con R39fvia di esposizione
OassifieauOlK del preparalO
r
T
concentrazione ,dO%
R39 (") obbligatoria
T con R39/via di esposizione
1%
concentrazione < 10%
R39 (*) obbligatoria
:l;
concentrazione ~ 10%
R39 (*) obbligatciria
Xn con R40/via di esposizione
X.
:l;
0,1 %
concentrazione < t %
R40 (*) obbligatoria
1%
s concentrazione < 10%
R40 (*) obbligatoria
conc.entrazione ~ 10%
R40 (*) obbligatoria
(') Per speciflcare la via di somminimaZionelespo:;izione (via di esposizione), si devono indican: le frasl R combinale quaU flgu.
rano ai punti 3.2.1. 3.2.2 e 3.2.3 della guida aU·elicheuatura (allegalO VI della dire«iva 67/S48ICEE).
2.2.
Preparati gassosi
Per i gas che producono effetrt irreversibili non lelali dopo una singola esposizione (R39/via di esposlzione R40/via dl esposizionej, i singoli Iimiti di concemrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella
tabella JI A detetminano, ove necessario, la dassificazione del preparato.
Tabella 0 A
Classlficazione del prep.ralO g.ssoso
ClassHkazione dell. SO:;lanu
(g-,
T+ con R39/via cl! esposizione
r
T
X.
concentraZione ~ 1%
R39 (*) obbligaloria
0,2%
:s concentrazione < I %
R39 (*) obbligatoria
0,02%
:s concentrazione <0,2%
R40 (*) obbligatoria
T con R39{via di esposizione
concentrazione ~ 5 %
R39 (*) obbligatoria
0,5%
:l;
concentrazione
<5%
R40 (*) obbligatoria
Xn con R40{via di esposizione
conc.emrazione ~ 5 %
R40 (*) obbligatoria
specificare ta \IIa dl somnuruslrazlone/eSpOslZlOne (\IIa dl espOSlzlonej, SI devono lnd,care le flU! R combm.te quaU
figurano ai punli 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'eticheuatura (.llegalo VI delta direniva 671548/CEE).
(") Per
3.
Efftlti gravl dopo esposizione ripetuta 0 prolungata
3.1.
Preparati non gassosi
Per. le: SOStallze che producono effetti gravi dopo esposizione riperuta 0 prolungata (R48{via di esposizione), i
Iimiti di concentrazione singola Hssati nella tabella Ill, espressi in percentuale peso/peso detetminano, ove necessario, la c1assilicazione del preparato.
Gazzettaufficiale delle Comunili eUfopee
L 200/28
30.7.1999
Tabella UI
Classifkazione del preparalo
Classifi<:aZione della rostanu
T con R48/via di esposi1.ione
T
X.
cOllcentra1.ione <!: 10%
R48 (*) obbligatoria
1 % oS concentrazione < 10%
R48 (*) obbligaloria
Xn COn R48/via di esposi1.ione
concentra1.ione i: 10%
R48 (*) obbHgatoria
(.) Per speciJkare la via di .omminisrrazione/esposizione (via di e.pusizione). si devono indic.are le &asi R combinate quali
figurano ai punti 3.2.1. 3.2.2 e 3.2.3 deUa guida aU'elicheUltura (aUegalo VI della direttiva 67/S48!CEE).
3.2.
preparati gauosi
Per i gas che producono effetd gravi dopo esposizione ripetuta 0 prolungata (R48/via di esposizione). i, singoli.
limiti di concentra1.ione espressi in percentuale voiume/volume fissari.nel1a tabella III A delenninano, ove necessario,la dassificazione del preparalo.
Tabella III A
das$ific.azione del preparato gass050
das$ilkazione della SOSlanu
,,~)
T con R48/via di esposizione
T
X.
concentrazione ~ 5 %
R48 (*) obbligaloria
0,5% :s concentrazione < 5 %
R48 (') obbligatoria
concentrazione <: 5%
R48 (*) obbligaloria
Xn con R48fvia di esposizione
(.) Per speciikare la via cli somminimazionelesposizione (via di esp05izione). si devono indicare le frui R combinate quali
figurano ai pUllti 3.2.1. 3.2.2 e 3.2.3 della guida aU'elichenatura (allegata VI della direlliva 67/S48/CEEj.
4.
Effirti corrosivi cd ilTilanti. ivi romprese le lesiani oeulllri gravi
4.1.
Preparali nOn gassosi
Per le sostanze che producono effen! corrosivi (RH-RH) 0 effetri irritanri (R36. R37. R38. R41), i limiti di concentrazione singola spedflcati neUa tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, oYe necessario, la
classilkazione del preparato.
Tabella IV
ClassiikatioDe
della SOSllnU
C con R35
C con R34
dasslficazione del preparalo
Ccon R35
Ccon RJ4
Xl con R41
Xtcon R36. RJ7, RJ8
concentrazione <!: 10%
R3S obbligaloria
5 % oS concentrazione
<10%
RH obbligaloria
5%(')
1% s concentra1.iOne
<,%
R36/38 obbligatorla
concentrazione ;;., 10%
RH obbligatoria
10% (*)
5% s concentrazione
<10%
R36/38 obbligatoria
I~'~~~~~~~~~-~~~~-
30.7.1999
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
dassificazione del preparalQ
ClassificationI'
delta SOStanUI
Xi
con
L 200/29
C ,on R35
C con R34
R41
XI oon R41
XI con R36. R37, R38
concentrazione
dO%
R41
5 % s concentrazione
<10%
R36obbligaloria
obbligatoria
X; con R36.
R37. R38
concentrazione <: 20%
R36, R37, R38 sono
obbligatorie in base alia
concentrazione se sono
appHcate aliI' sostanze
considerate
rl Secondo la guida aU'elkhenatura (allegato VI dell. direniva 67f548/CEE), le sostanze coJTOSi~ «mtrassegnace daUe frasi IUS
o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla £rase R41. Penanto. se it prepilrato conliene sos!.nze corrosive con RH 0 RH aI di sotto dei Jimiti di concentrazione per una c1assificazlone del preparalo comc corrosivo, taIi
SOSlanzc possono contribuire all. c1assjficazione del preparato come irritanll.' con R41 0 irritante con R36.
4.2.
Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 0 R36, R37, R38, R41), 1 slngoli limiti di concentrazione e.ospressi in percentuale volume/volume flssati nella tabella rv A detenninano, OYe nece.ossario, la classiflcazione del preparato.
TabeHa IV A
Classillcazione
deUa srn;tallza
(gul
C con R35
Cla5$illcazione del preparalO ga5$OSO
Ccon RH
C con R34
coticentrazione O! 1 %
R3S obbligatoria
0,2 % :; concentrazione
<I'
I
X; con R41
Xi con R36, R37. R38
0,2%(')
0,02 % :; concentrazione
<0,2%
R36137138obbHgatoria
5% (.)
0,5%:; concentrazione
R34obbligatoria
C con R34
concentrazione O! 5%
R34obbllgatoria
<,.
R36/37/38obbligatoria
Xl con R41
concentrazione
,,.
0,5 % :s: concentrazione
R41
R36 obbHgatoria
<,.
obbligatoria
concentrazione ;;, 5 %
R36, R37, R38
obbligatoria secondo U
XI con R36,
R37, R38
"'0
r) Secondo la guida aU'etichenatura laUegato VI del1a direniva 67/'i48/CEE),le sostanze cOITmlve contrassegn~te daUe frasl RH
o R34 devono essere wmiderate come wmrassegnate anche dalla frase R41. Penanto, se U preparalo contlene sOSlanze corrrn;ive wn RH 0 R34 al di SOIto dei limitl di concentrazi011e per una dassificazione del preparalo come corrosivo. taU
srn;tanze possono contribuire aJJa classificazione del preparato come irrilanle con R41 0 irritante con R36.
5.
Effetti 5msiblliuanri
5.1.
Preparati non gassosi
I prcparati che producono taU effetti, sono das.siflcati sensibillzzanti con;
-
il simbolo
x.. e la frase R42, se questo effetto pub prodursi in 5eguito ad inalazione:
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
L 200/30
-
30.7.1999
.~ simbolo XI e la frase R43. se questo effeno pUll prodursi per contano con la pelle.
I limiti di concenlrazione singola spedflcati nella tabella V. espressi in percentuale peso/peso detenninano, ove
ne<:essario, la classitlcazione del preparato.
Tabella V
ClilSSifka1.ione del pll'parato
dassiflcazione dell. iostanza
Sensibilizzanre con R42
concentratione O! 1%
R420bbligatoria
Sensibilizunte con R42
concentrazione O! 1 %
R43 obbligatoria
Sensibilizunte Con R43
5.2.
Sensibilizzante con R43
Preparati gassosi
I preparatl gassosi che producono lali effetti. SonO classiflcati sensibilizunti con:
il simbolo
x" e la frase
R42, se questo effetto pub prodursi in seguito ad inalazione.
it simbolo XI e la frase R43, se questo effetto pub prodursi tramite contatto con la pelle,
I limiti dl concentrazione singola speciflcati nella tabella V A, espressi in percentuale volume/volume detenni·
nano, ove necessario, la cJassificazione del preparato.
Tabella VA
Classilkazione del preparalo ga.soso
Classificazione della 505lanZa
(gu)
Sensibilizzante con R42
Sensibilizzarlle con R42
Sen.ibilizzanre con R43
concentrazione O! 0.2 %
R42obbligatoria
Sensibilizzante con R43
concentrazione O! 0,2%
R430bbligatoria
.
6.
Effati canwogrni, mutagen;, lossid per la riprodtlZiQne
6.1.
Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono taU effeui, i limiti di concentrazione spedflcati nella tabella VI, espressi in percentuale peso/peso detenninano, ove necessario. la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi
di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie 1 e 2:
T; R45
Cancerogeno calegoria 3:
x,,: R40
Mutageno categorie 1 e 2:
T: R46
Mutageno calegoria 3:
Xn: R40
Tossico per la riproduzione, fertilila categorie 1 e 2:
T;R60
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:
T; R61
Tossico per la riproouzione. fenHim calegoria 3:
x,,: R62
Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:
x,,: R63
0
R49
Gazzetta uffidale delle Comunita europee
30.7.1999
L 200/]1
Tobellio VI
.
Classlficazione del preparato
tlasslfieazione deUa sOllanza
Calegorie I e 2
SostanZe cancerogene di categoria 1 0 2 con
R45 0 R49
concenrrazione .. 0,1 %
cancerogeno
R45. R49 obbligatoria,
secondo iI alSO
Sostanze cancerogene di altegoria ] con R40
concenttazione .. 1 %
cancerogeno
R40 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 1 0 2 con
concenttazione .. 0.1 %
mutageno
R46 obbligatoria
R46
coocentrazione .. I %
mutageno
R400bbligaloria
Sostanze mutagene di categoria 3 con R40
Sostanze .tossiche per [a riproduzione. di
categoria 1 0 2 con R60 ((enilila)
concentrazione .. 0.5 %
lossicoper la riproduzione
((ertilita)
R60 obbligatoria
concenlrazione .. 5 %
tossieo per la riproduzione
(fertilita)
R62 obbligaloria
Sostanze .tossiche per la riproduzione. di
categoria 3 con R62 ((enilita)
Sostanze .tossiche per la riproduzione. di
categoria 1 0 2 con R61 (svi[uppo)
concenttazione .. 0,5 %
lossico per la riproduzione
(svi[uppo)
R61 obbligatoria
Sostanze .tossiche per [a riproduzione. di
calegoria 3 con R63 (svi[uppo)
6.2.
Calegoria 3
concentrazione .. 5 %
tossico per la riproduzione
(sviluppo)
R630bbligatoria
Preparati gassosi
Per i gas che producono tali effetti, i Hmiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati
nella seguente tabella VI A determinano, ove necessario, la dassificazione del preparato. Sono anribuiti i simboli
e [e frasi di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie I e 2:
T; R45
Cancerogeno categoria 3:
Xn : R4(f
Mutageno categorie 1 e 2:
T; R46
Mutageno categoria 3:
Xn; R40
Tossico per la riproduzione, fertUita categorie 1 e 2:
T;R60
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:
T; R61
Tossico per la riproduzione, fenilita categoria 3:
Tossko per la riproduzione, sviluppo tilegoria ]:
0
R49
Gazzetta ufficiale delle Comunitil europee
L 200/32
30.7.1999
TabeUa VI A
ClaSlllfical.ione deDa sostama
0·)
Sostanze cancerogene di categoria 1 0 2 con
R45 0 R49
Cla.lSifiazione del pceparato gaSlloro
Categorie 1 e 2
concentrazione ;a, 0,1 %
cancerogeno
R45, R49 obbligatoria
secondo I1 caso
Sostanze cancerogene dl categoria 3
con R40
Sostanze mUlagene di ca!egoria 1 0 2 con
R46
concentrazione III %
cancerogeno
R40 obbligatoria
concenlrazlone II 0,1 %
mutageno
R46 obbligatoria
Sostanze mutagene dl categoria 3 con R40
Sos!anze .tossiche per la riproduzione' dl
categoria I 0 2 con R60 (fertiliti)
concentrazione or; 1%
mutageno
R40 obbligatoria
concen!razione ;a,.0,2 %
!ossico per la riproduzione
(fertilitll)
R60 obbligatoria
concentrazione or; 1 %
IOsslco per la riproduzione
(feni.liti)
R62obbligatoria
Sostanze .tossiche per la riproduzione' cli
categoria 3 con R62 (fertiliti)
Sostanze .tosslche per la riproduzione. cli
categoria 1 0 2 con R61 (wiluppo)
Sostanze .tossiche per la riproduzione. di
categoria 3 con R63 (sviluppo)
Calegoria 1
concenlrazione ;a, 0,2%
losslco per la riproduzione
(sviluppo)
R61 obbligatoria
concentrazione _;a, 1%
tossico per la riproduzione
(sviluppo)
R630bbligatOria
30.7.1999
Gazzetta uffidale delle Comunici europee
ALLEGATO
nr
METODJ DJ VALUTAZIONE DEI PERICOU PER L'AMBIENTE DJ UN PREPARATO, A NORMA
DELL'ARllCOLO 7
Inrroduzione
e
la valutazione sistematica di tuui gH effetti pericolosi per l'ambienle espressa mediante i Jimiti d! concenrrazione
espressi in percentuale peso/peso, salvo per i preparati gassosi dove essi sono espressi in percentuale volume/volume
con riferimento alia classificazione della sostanza.
La pane A ilIustta la procedura di calcolo ai sensl della lettern a) del parngrnfo 1 dell'articolo 7. e ripona le frnsi R da
anribuire aHa classificazione del preparnto.
.
la pane B fomisce i limiti di concentrnzione da utilizzare neU'applicazione del metodo convenzionale e I peninenti simboli e frnsi R per la dassi6cazione.
A nonna della letlern a) del paragl1lfo I delhnicolo 7, i rischi di un preparnto per l'ambienle sono valulali secondo il
metodo convenzionale descrilto neUe pani A e B del presente allegato, appHcando limid di concenlrazione individual!.
a)
Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67!548/CEE siano attribuiti i limit! di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descrino nellil parte A del presente allegato. devono essere
udllzzati detti Iimili di concentrazione.
b)
Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato [ della direniva 67/548/CEE 0 vi figurano senza i limiti d! concenlrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descrino neUa pane A del presenle allegato. delli limiti
sono anribuiti secondo i valori indicali neUa pane B del presente allegato.
la parte C i1Iustra i metodi d! verifica della valutazione dei pericoli per I'ambiente acquatico.
PARTE A
Procedura di valutllzione dei pericoli per l'ambiente
a)
Ambienre lICIJuatico
l.
Metodo convenzionale per la valutaz!one dei pericoli per ]'ambiente acquatico
11 metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per I'ambiente acquadco tiene conto di tutti i risch! che
una sostanza pUll presentare per questo ambiente secondo le specifkhe seguenti:
J prepartlti seguend sono dassifieati perirolosi per I'amlriente:
1.
e sono contfassegnati con iI simbolo .N., l'indic.azione di pericolo .pericoloso per l'ambienle. e le frasj di
rischio R50 e RB (RSO-53):" '
1.1. i preparatl-contenemi una 0 piil sostanze classificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con le
frasi R50·53 in una concentrazione singola pari 0 superiore:
a)
a quella fissata nell'allegalo I della direttiva 67f548JCEE per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella flssata alIa pane B del presente allegato (tabella 1) se la 0 le sostanze non flgurano
neH'allegato I della direniva 67/548/C££, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
..
L 200/13
L 200/34
Gazzetta uffidale delle Comuniti europee
1.2. i preparati comenenti piu SOStanze dassifkate pericolose per I'ambiente e conttassegnate con le frasi
R50-53 in una concemraziane singola inferiore ai limiti di cui al punlo 1.1.1, lettera a) 0 lettera h) se;
L: (P
N. RSO_B)
~.RSO-51
e1
d01lt:
PN• RSo:.ll
"
e la percemuale in peso di ciascuna sosranza pericolosa per l'ambieme e contrassegnata con
le frasi R50-5 3, preseme nel preparato,
LN• Rll>-H
2.
e il Hmite R50-53 flssato per dascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e comrassegnala
can le frasi R5Q..53, espresso in percentuale in peso:
e sono contrassegnati con il simbalo .N_, I'indicazione di pericolo 'pericoloso per l'lmbiente. e le frasl di
rischio R5l e R53 (R51-R53) a meno che il preparalo non sia gia classificato ai sensi del precedente
punto 1.1:
2.1. i preparati contenenti una 0 piu sostanze dassificale pericolose per I'ambieme e comrassegnate con le
frasi R50-53 0 R51-5 3 per una concentrazione singola pari 0 superiore:
a)
a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per .la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella I) se la 0 le sostanze non figurano
nell'aJlegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza Jimiti di concemrazione:
2.2. i preparati comenemi piu sostanze dassificate pericolose per l'ambieme e comrassegnate con le frasi R5053 0 R51-53 in una cancentraziane singala inferiare ai limiti di cui 11 pumo 1.2.1 , lettera I) 0 lettera b)
se:
L: (PN,RlO_Sl + PN.RlI_ll) e 1
LN.RlI_Sl
I.N.RSI_ll
e la percentuale in peso di ciascuna saslanza pericolasa per I'ambieme e cantrassegnala con
le frasi R50-53, presente nel preparato,
e la percentuale in peso di dascuna sastanza pericolosa per l'ambienle e contrassegnata con
le frasi R50-53, presente nel preparato,
I.N. RSI·s)
3.
e illimite R51-53 rispettivo fissata per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 0 R51-53, elipresso in percemuale in peso:
e sono contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a mena che it preparalo non sia gis.
dassificato ai sensi dei precedenti punti 1.1 0 1.2:
3.1. i preparati comenenti una
0 piu sostanze dassificale pericolose per I'ambiente e contrassegnate con le
frasi R50-53, R5l-53 0 R52-53 per una cancenttazione singola pari osuperiore:
a)
a quel1a fissata nell'allegato I delta direttiva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata aUa parte B del presente allegato (tabella 1) se la 0 le sostanze non figurano
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi flgurano scnza limiti di concentrazione;
3.2. i preparati contenenti una
0 piU sostanze dassificate pericolose per ['ambiente e contrassegnate con le
frasi R5Q..53, R51-53 0 R52-53 in una concentraziane singola inferiore ai limiti flssati al punto 1.3.1,
lettera a) 0 lettera b) se:
dove;
e la percentuale in peso di dascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e contTassegnata con
le frasi R50-53, presenle nel preparato,
30.7.1999
--_ .._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30.7.1999
00
Gazzetta ufficiale delle Comuniti eUTopee
L 200135
PN. RS1_ll '" e la percentuale in peso di dascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e conlrassegnata con
Idr.tSi R51·S3, presente nel preparato,
PR52_53
e la percenruale in peso dl ciascuna sostanz.a pencolosa peT l'ambiente e contrassegnala con
le frasi RS2-S3, presente nel preparato.
LR52_5l
4.
e iI Iimite
R52-53 rispenivo, flssato per dascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi RSO·53 0 R51-53 0 R52·53, espresso in percenruale in peso:
e contrassegnati con H simbolo .N., l'indicazlone di pericolo .pericoloso per !'ambiente. e la frase di
rischio RSO, a meno che il preparalo·non sia gU. classiflcalo ai sensi del precedente punlo 1.1:
4.1. i preparati contenenti una 0 piil sostanze classiflcate pericolose per l'ambiente e contrassegnale con la
frase RSO per una com:entrazione singola pari 0 superiore'.
a)
a quella fissata nell'allegato I deDa direttiva 67fS48fCEE per la
b)
oppure a quella fissata alia pane B del presente allegato (tabella 2) se la 0 le sostanze non figurano
nell'a1legato I della dirertiva 67/548/CEE. oppure vi figurano senza Iimiti di concenttazione;
0
le sostanze considerate,
4.2. i preparati contenenti piu sostanze classiflcate pericolose pe l'ambiente e contrassegnate con la frase RSO
in una concentrazione singola inferiore ai limiti flssati al punto I.4.I,lettera a) 0 lettera b) se:
e la percentuale in peso d! dascuna Sostanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, presente nel preparato,
e it limite
RSO fissato per dascuna sostam:a pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, espresso in percenlUale in peso;
4.3. i preparati contenenti piu sostanu classificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con la frase RSO
che non rispondono ai criteri d\ cui al punta 1.4J 0 1.4.2 e contenenli una piu sostanze classincate
pericolose per I'ambiente e contrassegnate con le [rasi R50-53 per le quaH:
°
2::
(PN. R50
I.N, R50
+ PN, R50_5J) > 1
IN. RW
dmre:
e la percentuale in peso di dascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con
la frase R50, presence nel preparato,
e la percentuale in pesO d! dascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con
la frase R50-53, presente nel preparato,
e it limite
R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per I'ambieme e contrassegnata con
la frase R50'o R50·53, espresso in percentuale in peso:
5.
e sono contrassegnati con la [rase di rischio R52, a meno che il preparato non sia gia dass!ficato aisensi
dei precendenti punti 1.1, 1.2, 1.3 01.4;
5.1. i preparati contenenti una 0 piu sostanze dassificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con la
frase R52 in una concentraz\one singola, pari 0 superiore:
° le sostanze considerate,
a)
a quella fissata nell'allegato I della dirertiva 67/548fCEE per la
b)
oppure' a quella fissata alia pane B del- presente allegato (tabella 3) se la 0 le sostanze, non figurano
nell'a1legato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza Iimiti dl concentrazione;
OD
L 200/36
Gazzetta ufficiale delle ComunitQ europee
30.7.1999
5.2. i preparati contenenti piU sostanze classiflcate pericolose per l'ambienre e contrassegnate con la frase R52
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati aI punto 1.5.1, lectera a) 0 lettera b) se:
dove:
PRn =
e la
percentuale in peso di dascuna sostanza pericolosa ~r I'ambienle e conlrassegnata con la
frase R52, presente ne! preparato,
<
LRSZ =
6.
e il
limite R52 llssalo per ciascuna wstanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con la
frase R52, espresso in percentuale in peso:
e sono contrassegnati con la frase di rischio RH, a meno che
dei precedenti pund 1.1, 1.2 0 1.3:
il preparato non sia gia classillcalo ai semi
6.1. i preparat! contenenti una 0 piu sostanze classificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con la
frase R53 per una concentrazione s!ngola pari 0 superio~:
a)
a quella fis~ta nell'allegato I della direttiva 67/548/C££ per la 0 le sostanze considerate,
b)
oppure a quella fissata aUa pane 8 del presente allegato (tabella 4) se la 0 le sostanze non figurano
nell'allegato I della direltiva 67/548/C£E, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione:
6.2. i preparati contenenti piil sostanze classificate perico[ose per l'amblente e contrassegnale con la frase R5J
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.6.1 a) 0 b) se:
PRn =
e la
percentuale in peso d! dascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con la
frase RH, presente nel preparato;
.LR5l = e 1I limite R53 fissalO per eiaseuna sostanza pericolosa per I'ambiente e eontrassegnata con la
frase R53, espresso in percentuale in peso:
6.3. i preparati contenent! piil wSlanze classificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con la &ase RS3
non rispondenti ai criteri di cui al punto 1.6.2 e eonlenenti una 0 piu sostanze classiflcate pericolose per
I'ambiente e contrassegnate con le frasi RSO-53, RSl-53 0 R52-53 per le quail:
,,(P
Rn
L-
LRn
+ PN.R50_5l + PN.R51_n + PJ.52-SJ) ~
Lall
LRn
1
LR5l
daye:
e
la percentuale in peso di eiascuna sostanza perieolosa per l'ambiente e contrassegnata con
[a frase RS3, presente nel preparato,
P RSl
PN, RIO-53
• e la
P N. RS\·l}
percentuale in peso di eiaseuna sostanza pericolosa per l'ambienle e contrassegnata con
le frasi R50·S3, presente nel preparato,
e la percentuale in peso di eiaseuna soslanza pericolosa per I'ambiente e contrassegnata con
le frasi RSl·53, presenre nel preparato.
b)
P RIMl
e la ~reentuale
LUl
e illimile RB rispettivo fissato per dascuna sostanza pericolosa per ['ambiente e eontrassegnata con [a (rase R53 0 R50-53 0 R51-5J 0 R52-5J, espresso in percentuale in peso.
in peso di eiascuna sostanza pericolosa per I'ambiente e eontrassegnata con
le &asi R52-H, presente nel preparato.
AmbitnTe non a£ljU4ricl;1
1. STRATO DI OZONO
I.
Mewdo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per 10 strato di ozono
I preparDri seguenri sono dassificari pericDlosi per l'ambierUe:
1. e contrassegnati con i1 simbolo .N., I'indicazione di pericolo: .periooloso per ['ambiente. e la frase di
riscltio R59;
30.7.1999
Gazzetta uffictale deUe Comunid. europee
l200/37
l.l. i preparati contenenti una 0 piu 50stanze dassificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate con
iI slmbolo .N. e la Erase di rischio R59 per una concentrazione singola pari 0 superiore:
2.
a)
a quella fissata nell'allegaro 1 della direttiva 67/548/CEE per la 0 le SOSlanze considerate,
b)
oppure a quella fissata alla pane B del presente allegato (tabella 5) se la 0 le sostanze non flgu_
ranG nell'allegato 1 della direuiva 67/548/CEE, oppure vi flgurano senza limiti di concentra_
zione:
e oontrassegnati con la frase di tischio R59:
2.1. i preparati contenend una 0 piU SOSlanze dassificate pericolose per I'ambiente e contrassegnate COn
la Erase R59 per una concentrazione singola1'ari osuperiore:
a)
a quella fissata nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE per la 0 le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alia parte B del presente allegato' (tabella 5) se la 0 le SOSlanze non figu.
rano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limlti dl concentra_
zione:
2.
AMBIENTE TERRESTRE
J.
Valutazione dei preparati pericolosi per l'ambiente terrestre
La classiflcazione dei preparati con le frasi di rischlo seguenli avra luogo dopo che saranno Slat! introdotti
nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE i criteri particolareggiati per l'uSQ delle frasi.
R54
T055ico per la flora
R55
Tossico per la fauna
Rs6
Tossico per gli organlsmi del terreno
R57
TO$Sico per le api
R58
Pub provocare a lungo termine effettl negativi per l'ambiente
PARTE B
Limid di concentrazione cia utilizzare per la valutazione dei pericoli per J'amhieate
I.
Per l'llmbiente <U:ljuariro
J limiti dl concentrazlone fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso detenninano la dasslficazlone del preparato In funzione della concentrazlone singola della 0 delle sostanze presenti, delle quali e pure ind1~
cata la c1assificazione.
Tabella 1
Tossiciui a".luatiCll llCUtll e effetti negatiYi a lungo lermine
-
Classificazione ,del preparato
dassillcazione della
S~lanza
N, RsO·5}
N, R50-53
N, R51·53
R52-S3
en
~25%
N, R51-5l
RH-53
2,5%:s Cn <25%
0,25% s Cn <2.5%
en <:25%
2.5%:s Cn <25%
Cn a25%
Gazzetta ufficiale delle Comunicl. europee
l 200/38
30.7.1999
Tabella 2
Clusiflcazlane del preparata
Classil\caziane della sostanu
N, RSO
N,RSO
N, RSa-53
Tabella 3
dassificazione del preparalo
ClusiJlcazione della SOllanu
'"
'52
Tabella 4
Effetri nocivi a bmgo lermine
Classificazione del preparalo
Clusiflcazione della sastanza
RS'
'53
N, RSa-53
N, RSI-S3
R;2-S3
11.
Cn
~2S%
Pir l'ambit1lle non 4CqwlIiro
I limiti di concentrazlone flssall nelle tabelle seguenll, espressl In percenruale peso/peso 0 per i preparati gasswl in
volume/volume detenninano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della 0 delle
swtanze presenti, delle quail pure indicata la classificazione.
e
Tabella 5
Ptricoloso per 10 Slnllo di ozono
Classificazione dell. sostanza
Clusificaziane del pfeJlaralO
N, RS?
Neon RS9
Classifleazione della SOStanza
R59
dasslficazlone del preparalO
,SO
---------------------------------Gazzetta ufficiaJe dene Comunita europee
30,7.1999
PARTE C
Metodi di prova per la valutazjone dei pericoli per I'ambiente acquatico
e
la dassificazione di un preparato effenuata in genere sewndo il metodo convenzlonale. Tuttavia, per deterrninare la
tosskita acquatica aellla. puil rivelarsi opportuno in certl casi effectuate prove sui preparato.
11 risultato cl! queste prove suI preparato pub soltanto mooificare la dassificazione relativa alia tosskiti acquatica acuta
che sarebbe aneRuta applicando il melodo convenzionale.
Se il responsabile deIJ'immissione sui mercato decide cli effetluare queste prove, esse devono essere realizzale rispenando
i eriter! cli qualitA dei metodi indicati neU'allegata Y, pane C della direttiva 67/548/C££.
Inoltre. le prove devono essere effectuate su tulle e tTt le specie prev:isie secondo I criteri dell'allegato VI della direttiva
67/548/CEE (alghe, dafnie e pesel) a meno che, dopo la prova su una delle specie. sia gilt stata attribuita al preparato la
classificazione piu elevata di pericolo relativa alia t05.'llcitit acquatica acuta oppure a meno che non sia gilt disponlbilie
un risultato delle prove prima dell'entrata In vigore della presenle direttiva.
. L 200/39
Gazzetta
L 200/40
ufficiaJe delle Comunili europee
]0.7.1999
ALLEGATO N
D1SPOSIZIONl SPEQALI PER I RECIPIENTI CONTINENTI PREPARATI OFFERTI 0 VENDUTI At PUBBU(O
PARTE A
Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sieurezza per bambini
1.
I recipienri ili qualsiasi capaciti. comenent! preparari offerti 0 venduti aI denagHo e elichettali come mollo toSSici,
tossici 0 corrosivi, secondo l'anicolo 10 e nelle condizioni previste all'anicolo 6 della presenle direltiva devono
essere muniri dl chiusure di sicurezza per bambini,
2.
I recipienti di qualsiasi capacilil contenenti preparari che presentano un pericolo all'inalazlone (X n,R6S) e classiflcali
ed etichenati in base al pumo ].2.3 dell'allegato VI della direniva 67/S48/CEE, ad eccezione dei preparati inunessi
sui mercato sono fonna di aerosol 0 in un recipiente munilo di un sistema di nebulizzazione sigillato.
].
I recipienri di qualsiasi capacitil conlenenti almeno una delle soslanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale 0 superiore alia concentrazione Hmite specifica
ldentificazione delJa
SOitanl.ll
Umile di concenU'aUone
N.
CAS Reg. n.
1
2
.
che sono offeni
0
N,~
EINECS n.
67-56-1
Metanolo
2006596
,3%
75-09-2
Didoromelano
2008]89
'1%
venduti al denaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.
PARTE B
Recipienti che devono recare un'indicazione di perkolo riconoscibile al tatto
[ recipienli dl qualsiasi capacilil contenenli preparali offeni 0 venduti al dettaglio ed etichettali come mollo lossici, to5sici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili 0 facilmeme infiammabiH secondo I'anicolo 10 e nelle condizioni pJeviste agH anicoli 5 e 6 della preseme dirertiva, devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile a\ tattoo
Questa disposizione non si applica agH aerosol dassificati solo come eSlremamente infiammabili
bili.
0
facilmente infiamma-
Gazzetta ufficiaJe delle Comuniti europee
30.7.1999
L 200/41
ALLEGATO V
DJSPOSIZION) SPEaALI CONCERNENTI L'ETICHElTATURA DJ TALUNI PREPARATI
A. Preparati claSsifiOlti pericolosi ai sensi degli articoli S, 6 e 7
I.
l'repllrllT1 vendldi III pubblico
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene taU preparali deve riportare, oltre agU specifici consigli di prudenza,
appropriati conslgli di prudenza: 51, 52, 545 0 546 sec:ondo i Crileri stabiliti all'aUegato VI della direttiva 67/
548{CEE.
1.2. Se taH preparati sono c1assificati molto tossici (Tl, tossia (I) 0 corrosivi (q ed e materialmente impossibile
fomire una simile informazione sull'imballaggio stesso. I'imballaggio che contiene taU preparati deve essere
corredato da istruzioni per I'uso prease e comprensibili a tulti e comprendenti, se necessario, informazioni
relative alia distruzione dell'imballaggio vuoto.
2.
f'repllrllti destitlllri lid essere llfiliZZllti medillnre nebllliuaziorre
L'etichena dell'imballaggio contenente lali preparad deve obbligatoriamenre riponare il consiglio di prudenza
523 accompagnato da uno dei consigH di prudenza S38 0 551 scelto secondo i criteri di appJicazione stabiliti
aJl'altegalo VI della direniva 67/548/CEE.
3.
l'repllrati contmmti unll sostllnZ/l conlrllSSegtuna·dllllllfr/lse R33: .Perirolo di effetti cumulativi>
Se un preparato contiene almeno una sostanza <:ontrassegnata dalla frase RH, I'etlchetta del preparalO deve
riponare iI testo di questa frase RH, come indicato nell'allegato III della direttiva 67{548{CEE, qualora lale
sostanza sia presente ne! preparato in con<:entrazione pari 0 superiore all't %, a meno <:he all'allegato I della
direttiva 67f548/CEE siano indicati valori diversi.
4.
Prepllmro conrenenre una sostanza COntrllSStgnalll dllllll frase R64: .Possibile rischio per i neotlllti nutTili {on IaIU
materno_
Se un preparato contiene almeno una soslanza caranerizzala dalla £rase lipo R64, l'elichena del preparalo
deve riponare il testa di questa frase R64, come indicato nell'alJegato III della diretliva 67/548/CEE, qualora
tale sostanza sia presente nel preparato in con<:entrazione pari 0 superiore all't %, a meno <:he all'allegato I
della direniva 67/548/C£E siano speciflcari valori diversi.
B. Alrri preparati indipendenremente daDa loro classificazione ai send degli arrieoU 5, 6 e 7
1.
1'rep;lrali contentnli piombo
1.1. Pitture e vernici
L'etichenatura dell'imballaggio di pitture e vernid, il cui tenore in piombo rotale determinalo secondo la
norma ISO 6503-1984 e superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve
recare le seguenti indicazioni:
.Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati
0
suochiati dai bambini•.
Per gli imballaggi il cui contenulo 'e inferiore a 125 m!, deve essere riponata la frase seguente:
.Attenzionel Contiene piombo•.
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l 200/42
2.
Preparali
CQnllntllli
riatIQaai/ati
2.1. Colle
l'imballaggio contenente diretlamente colle a base di cianoacrilato deve riponare le seguenti indicazloni:
.Cianoacrtlato.
Pericolo.
Si incolla alia pella e agli occhi in pochl seeondi.
Tenere fuori dalla portata dei bamblni•.
Adeguati consigli di prudenz.a devono essere uniti alfimballaggio.
3.
Preparati ronrenenti isocianati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparali contenenti isocianati (monomeri. oligomeri. prepolimeri. eec., tal
quaIl 0 in miscuglio) deve riportare le seguenti indlcazioni:
.Comiene isocianati.
leggere le informaZioni fomite dal fabbricanle •.
4.
Preparari contentnli resine epossidiche di peso moluolare mWio s 700
L'etichelta dell'lmballaggio dei preparati comeneml resine epossidiche dl peso molecolare medio s 700 deve
riportare le seguemi indil;azioni:
.Contiene resine epossidkhe.
Leggere le informazioni fomite dal fabbriunte •.
5.
Preparali contenmri doro aniro nnduli al pllbbliro
L'imballagsio dei preparali contenenti piu dell'l % di doro altivo deve riponare le seguenti indicazioni:
.Attenzione! Non utilizzare in comblnazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (doro)•.
6.
Preparati comenmri cadmio (Jeghe) e de.S1inati ad mere urili=ti per la brasaturll e la sa/datura
L'imballaggio di taU preparati deve realre in form;! leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:
.Attenzione! Conliene aldmio.
Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Leggere le infonnazioni fomite <lal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza•.
7.
Preparati dlsponibiJi sotto forma di aerosol
Fane salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponlbili sollO fonna di aerosol si appUcano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato alia direttiva 75/324/CEE, modifialta
•
da ultimo dal1a direttiva 94/1/CE.
30.7.1999
-
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
30.7.1 999
8.
Preparati wmenenti SlJSltlnze non ancora wmp/ewmente testate
Se un preparalo eondene almeno una sostanza che, in base all'anicolo 13, paragrafo 3, della direttiva 671
548!CEE reca la menzione .attenzione - sostanza non ancora complelamente testata_. I'etiehetta del prepa.
raw deve recare la menzione .altenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente lestata., qualora questa soslanza sia presente in concentrazione pari 0 superiore all'l %.
9.
Preparati non dassijkati rome sensibilitzanti ma rontenenri almeno una sosltlnza sensibilitzante
l'etichena dell'imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibiJizzante presente in concentrazione pari 0 superiore allo 0,1 % 0 in concentrazione pari 0 superiore a quella specificala in
una nOta specifica dell'allegato I della direniva 67/548/CEE, deve recare l'indicazione:
.Condene (nome della sostanza sensibilizzante): pub provocare una reazione' allergica-.
la. Preptlrati liljllidi contmenti idroalrbllri alogmati
l'etichetta dell'imballaggio dei preparali liquidi che non presentano un punto d'infiammabilita 0 presentano
un punto d'infiammabilitil superiore a 55·C e contengono un idrocarburo alogenalo e sostanze infiammabili
o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al ; % deve recate, se del caso, la seguente indicazione:
.Pub diventare faciJmente infiammabile durante J'uso.
0
.Pub divenlare infiammabile durante I'uso•.
C. Per i pr-eparari lion c1assificati ai sensi degli ardeoU 5. 6 e 7 ma conlenellti almeno una SOStanza pericolosa
1.
Preparati non deslill4ti alia vendiltl al pubbJiro
l'edchelta dell'imballaggio dei preparati di cui alia lettern bl del punto I del paragrafo 2 dell'anicoJo 14 deve
re<:are J'indicazione seguente:
.Scheda dati dl sicurezza disponibiJe su richiesta per gli utilizzatori professional!>.
L 200/43
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ALLEGATO
30.7.1999
vr
RlSERVAnZZA DEU'IDENTITA CHIMICA DJ UNA SOsrANZA
PARTE A
Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza
Note inlrodllttive:
A. l'artlcoJo 15 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sui mercato puo avvaJersi della riservatezza.
B.
Per evitare piu dichiarazioni di riservatez.za relative alia stem. sostanza utlUzzata in preparati diversi.
lln'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:
e sufficiente
le stesse componenti pericolose presentl nella steua gamma di concentrazione:
la stessa dassificazione e la Stessa etkhettarura:
gli stessi utiUzzi.
essere
Per non rivelare I'identlra chi mica della stessa sostanza presenle in rutl! 1 preparan In questione, deve
utilizzala un'unka denominazione alternativa. la richiesla di riservatez.za deve comprendere lutte le informazioni
previste nella richiesta qui di seguito, senza dimenticare il nome 0 la denominazione commerciale di ciascun preparalO.
C. La denominazione altemativa U1ilizzata sull'etichetta deve essete la stessa che figura nella rubrica 2 .Composizione/
infonnazioni sugli ingredienti. dell'allegato alia direttiva 91/155/CEE. modifkata da ultimo dalla direttiva 93{112/
CEE.
Questo implica I'uso di una denominazione altemativa che fomisca sufficienti informazioni sulla SGStanza per
garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.
D. NeI presentare la richiesta di uti/izzo di una denominazione altemaliva, il responsabile dell'immissione sui mercato
deve tener conto della necessitii di fomire informazioni suffidenti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza suI postO di lavoro e che possano essere ridotti al minima i rischi derivanti dalIa
manipolazione del pteparato.
Richiesta di riservatezza
A norma deU'articolo IS, la richiesra di riservate'Z'Za deve obbligatoriamente comprendere le infonnazioni seguenti:
1. Nome e indirizzo completo (compreso 11 numero di tdefono) del responsabile deU'immiss.ione sui mercalo aD'interno della Comunita (produttore, importalore
2.
0
distributore).
Indicazione precisa delJa/e sostanza{e per la/e quale/i
Nllmero CAS
Nllmero E1NECS
erichiesta la riservil.lezza, e della denominazione altemativa.
Nome chimico se.:ondo nomelldatura
illlemazionale e cJassific.ulone
(allegato I delia direniva 67j548/CEE del
COllSigllo 0 classil1caz.ione provvisoria)
Denominu.lone
a1temariva
,)
b)
,)
NB: Per le SOSlallZC c1assil1cate provvisoriameme, bisogna agglllngere le informuioni 1riferimentl blbliografiCll che dimOlStl'Ulo
che la c1assilicaz.ione provvisoria
delta sostanz.a..
e stala effenuata lenendo conto di tuni i dad pertlnenti e disponibW relativi alle proprieti.
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Gazzetta ufficiale delle Comunim europee
3.
Motivazione della riservatezza (probabilita -
4.
Nome/i commerciale/i 0 designazioneli del/i preparalO/i.
5.
La denominazione 0 i1 nome commerciale 50no gU stessi in tutta la Comunita?
51 0
plausibiliul.
NO
0
In caso negativo, precisare it nome 0 la denominazione commerciale utilizzati negU aIm Stati membri:
Aumia:
Belgio:
Danimarca:
Germania:
Grecia:
Finlandia:
Francia:
Spagna:
Svezia:
Irlanda:
Italia:
Ltwemburgo:
Paesi Bassi:
Portogallo:
Regno Unito:
6.
Composizione del/i preparatoli (come definita nel punto 1 dell'allegato della direttiva 91/155/CEE). modi6cata da
ultimo dalla direttiva 93/111/CEE.
7.
Classificazione del/dei preparato/i a nonna dell'anicolo 6 della 'presente direttiva.
5.
Etichettatura del/dei preparato/i a nonna dell'articolo 10 della presente direniva.
9. Utilizzi previsti del/del preparatoli.
10.
schedafe dati di sicureua a nonna della direttiva 91/15 5/CEE, modiflcata da ullimo dalla direniva 93{112/CEE.
PARTE B
Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)
1.
Nota introdUltiva
e
Questa guida leS5ica1e
basata sulla procedura di dassiflcazione delle sostanze pericolooe (ripartizione delle
sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato I della direttiva 67/545/CEE.
Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni sce!te devono fomire in ciascun caso informazioni sufficienti a garamire cite it preparato possa. es.sere manipolato senza rischi e che poosano es.sere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza suI posto di
lavoro.
Le famiglie sono definite n~1 modo seguente:
-
sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'eJemento chimico piu caratteristico che determina
. le loro proprietil. Il name della famiglia e dedotto dal name dell'e1emento chimico. Quesle famigHe sono
numerate come aU'aIlegalo I in base aI nUtnero atomico dcll'elemento chimico.(da 001 a .103);
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L 200/46
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sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale piu caral!erisdco che detenmna le loro proprieti.
11 name ddla famiglia e dedol!o dal name del gruppo funzionale.
Queste famigHe sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).
In akuni casi sono state aggiunte sonofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche
spedflche.
2.
Determinazione del nome generico
Prindpi generali
La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:
i)
identificazione dei gruppi funzionali e degli dementi chimid presenti nella molecola:
ii)
presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici piu significativi.
[ gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al puntO 3 seguente. Ucui elenco non ha tuttavia carauere esdusivo.
.
.
3.
Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sonofamiglie
Numero delta famiglla
Allegato Jdelta
direniva 67/548/CEE
famigJie
Sonofamiglie
001
Composti dell'idrogeno
ldrnri
002
Composti dell'eUo
003
Composti dellitio
004
CompoSti del berilJio
005
Composti del boro
Sorani
Borali
00.
Composti del carbone
Carbammati
Composti inorganici del cathone
Sali dell'acido cianiclrico
Urea e derivati
00'
Composti deU'azOIO
Composti di ammonio quatemario
Composti acicli dell'azoto
Nitrati
Nitriti
008
Compost! dell'ossigeno
00'
Composti del fluoro
Auomri inorganicj
3071999
..
Gazzetta uffidale delle Comunili europee
Numero della famiglia
A1legalo I ddla
diretliva 67/S48/CEE
L 2oo{47
Famtglie
Sotlofamiglie
010
Cornposli del neon
011
Composti del sodio
012
Composli del magnesio
Derivati organometaHici del magnesia
013
Composti dell'alluminio
f?erivati organomelallici dell'alluminio
01'
Composti del silicio
Siliconi
Silicali
015
Compost! del fosforo
Composti acidi del fmfoTO
Composti del fmfonio
ESleri fosforici
Fosfati
Fosfill
Fmforamidl e derivali
01'
Composti dello zolfo
Composti acidi dello zolfo
Mercaptani
Solfati
Solflti
017
Composd del doro
Clorati
Perdorati
018
Composti dell'argon
,
.
..
01'
Compmti dd potassio
020
Composti del calcio
021
Compmti dello scandio
022
Composti del titanio
023
Composti de! vanadio
024
Composli del cromO
Composti del CTOmo VI (cromari)
025
Composti del manganese
--------------------------Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
L 200/48
Numero deUa famiglia
Allegata IdeUa
30.7.1999
Famiglie
dlrettlva 67/548/CEE
Sonofamlglie
026
Composti del ferro
027
Composti del cobalto
028
Cornposti del niche!
029
Composti del rame
030
Composti dello :dnco
Derivati organometallici delle zineD
031
(omposti del gallio
032
Composti del gennanio
033
Composti dell'arsenko
034
Composti del selenio
035
Composli del bromo
036
Composti del cripenn
037
Composti del rubidio
038
Composti della srronzio
039
Compost! dell'ittrio
040
Composti dello zirconio
041
Composti del niobio
042
Composti del mollbdeno
043
Composri del tecnez!o
044
Cornposti del rutenio
04'
(omposti del radio
046
Composti del palladio
047
Composti dell'argento
3071999
..
Gazzetta uffidale delle Comuniti europee
Numero delb famiglla
Allegato I deUa
direniva 67j548/CEE
.
L 200f49
Famiglie
SottofamigUe
048
Composti del cadmio
04'
Composti dell'india
0'0
Composti dello stagno
Derivati organometalUct dello stagna
051
Compo"ti dell'antimonio
0\2
Compost! del tellurio
053
Composti dello iodio
0'4
Composti dello xeno
055
Composl! del cesio
056
Compost! del bario
057
Composti dellaOlanio
058
Composti del cerio
059
Composri del praseodlmio
060
Composti del neodimio
061
Composti del promezio
062
Composti del samaria
063
Cornposti dell'europio
064
Composti del gadolinio
065
Composti dellerbio
066
Composti del disprosio
067
Composti dell'olmio
068
Composti dell'erhlo
,
Gazzetta uffkiale delle Comunita europee
l 200/50
Numero della famiglia
Allegato I ,feIla
direttiva 67/548!CEE
30.7.1999
Famiglie
Sottofamiglie
069
Composti del tulio
070
Composti dell'itterbio
071
Comp05d dellutezio
072
Composri dell'afnio
073
Composti del lantalio
074
Composti del tungsteno
075
Composti del renio
076
Composti dell'osmio
077
Composti dell'iridio
078
Composti del platino
079
Composti dell'ora
0'0
Composti del mercurio
Derivati organometallici del mercurio
081
Composti del lallio
082
Comp051i del piombo
Derivati organometallici del piombo
083
Composti del bismuto
0'4
Composti del polonio
085
Composti dell'astato
086
Composli del radon
087
Composti del francio
088
Composti del radio
089,
Composti dell'attinio
-
-_._._----------------------------Gazzetta uffidale delle Comuniul. europee
30.7.1999
Numero delta famiglia
Allegata I deDa
FamigUe
dinniva 67/548/C£E
SottofamigUe
090
Composti del torio
091
Composti del prOlaclinio
092
Composd dell'uranio
093
Composti del nettunio
094
Composti del plulonio
095
Composti dell'americlo
096
Composti del curio
097
Com~ti
098
Compost! del california
099
Composd dell'einsteinio
100
Composti del fennio
101
Composti del mendelevio
102
Composti del nobelio
103
Composti dellaurenzio
601
ldrocarburi
ldrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Iclrocarburi alidcllci
Idrocarburi policidici aromatic! (IPA)'
602
ldrocarburi alogenati (*)
ldrocarburi aJifatici alogenati (*)
Idrocarburi aromalici alogenati (*)
Idrocarburi aliddici alogenati (0)
.
-
del berkeJio
(*) Da pm:isare secondo la famigUa conispondenle all'alogeno.
603
L200/51
Alcoli e derivati
AlcoH alifatici
Alcoli aromatid
Alcoli alicidici
Alcanolamine
Derivati epossidici
Eteri
GUcoli eteri
Glicoli e polioli
I
I
Gazzetta ufficiale delle Comuniti europee
L 200/52
Nurnero del1a famiglia
Famiglie
AUegalo I della
direttiva 671S48/CEE
60.
Sottofamiglie
FenoH e derivati
Derivati alogenati (*) dei fenoli
(") Da precisare secondo la famiglia corrispondeme a11'alogeno.
605
Aldeidi e derivati
Aldeidi alifatiche
Aldeidi aromatiche
Aldeidi
Acetali
Acetal!
Acetal!
606
a1icidiche
alifatici
aromatici
alicidici
(heton] e derivati
Chetoni alifatici
Cketoni aromarid (0)
ChelOni aliciclici
(.) Comprcsi i (hinoni.
607
30.7.1999
Acidi organid e derivad
Acidi alifatici
Acidi aHfatici alogenati (0)
Acid! aromatici
Acidi aromatici alogenati (*)
Acidi aliciclici
Acidl allciclici alogenati (*)
Anidridl di aciclo alifallco
Anidridi cli aciclo allfalico alogenato (*)
Anidridi cl! aciclo aromatico
Anidridi cli acido aromatico alogenato (*)
Anidridi cli aciclo alicidico
Anidridi di aciclo alictclico alogenato (0)
Sali di acido aUfatico
Sali di acido alifatico alogenato (*)
Sali di acido aromatico
Sali di acido aromatico alogenalo (0)
Sali di acido aUcidico
SaU di acido aliciclioo alogenalo (0)
Esteri di aciclo aUfatico
Esteri di acido aUfatico alogenaro (0)
Esteri di acido aromatico
Ester! dl acido aromatico alogenato (")
Esteri di acido aliclclico
Esteri di acido aliciclico alogenato (*)
Esteri di glicoli ereri
Acrilati
Metacrilali
Lacloni
Alogenuri d'acile
(') Da precisare secondo la famigUa corrispondente all'alogeno.
608
Nitrili e derivati
609
Nitrocomposti
610
Composti cloronitrati
Gazzetta ufficiale delle Comunitieuropee
30.7.1999
L 200/53
.
NUll1ero deDa famiglia
Allegato I deUa
Famiglie
dlreniva 67/S48/Cf.E
SOllOfamiglie
611
Awssicomposti e azocomposti
612
Derivati amminici
Ammine alifatiche e d'erivati
Ammine alicicliche e derivati
Ammine aromatiche e derivati
AnUina e derivati
Benzidina e derivati
613
Basi eterocidiche e denvali
Benzimidazolo e derivati
Imidazolo e denvati
Piretrinoidi
ChinoHna e derivati
Triazina e derivati
Triazolo e derivati
61.
Glucosidi e alca10idi
Alc.aloidi e derivali
Glucosidi e derivali
615
Cianati e isocianati
Cianati
Isocianati
616
Ammidi e derivati
Acetammide e derivati
Anilidi
617
Perossidi organici
647
Enzimi
648
Derivati complessi del carbone
Estratto acido
·Estratto alcalino
QHo di antracene
Residuo di estratto di olio di anlracene
Frazione di olio di antracene
Qlio carbolico
Residuo di estratto di olio carbolico
liquidi.di carbone, estrazlone con solvente liquido
Liquidi di carbone, solventi per \'estrazione con solvente Iiquido
Carbolio
Catrame di carbone
Residuo di estrattO di carrame di carbone fossile
Residui fossili di catrame di carbone fossile
Coke (catrame dj carbone) bassa temperatura, peee di alta temperatura
Coke (catrame di carbone),pece d! alta temperatura
Coke (catrame di carbone), misla peee di carbone di alta temperatura
Benzolo grezzo
Fenoli grezzi
Basi di catrame grezze
Basi distillate
Fenoli distillati
Distillati
Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria
Distillati (carbone), idrocracking dl estrazlone con solvente
DistUlati (carbone), frazione Intermedia idrogenatadi idrocracking di estrazione con
solvente
Gazzetta ufficiale delle Comunitl europee
L 200/54
Numero della famiglia
Allegalo IdeUa
direttiva 67/548/CEE
648
(segue)
Famiglie
Dislillali (carbone), frazione intermeclia idrogenata cli iclrocracking cli eSlrazione con
solvente
Resiclui cll estrazione (carbone), calrame cli carbone a bassa temperatura. alcallno
alio fresco
COmbUSlibili, diesel. eSlrazione del carbone con solvente, di idrocracking, idrogenati
Combuslibili per aerei a reazione. estrazione del carbone con solvente, d'idrocracking,
idrogenali
Benzina, eSlrazione del carbone con solvente, nafta di iclrocracking
Prodotti da trattamemo termico
alio di antracene pesante
RidistiHati di oHo di antracene pesante
alio leggero
allo leggero lavato, alloboJlente
alio leggero lavato, mediobolJente
alio leggero lavato, bassobollente
Ridisti1lati cli olia leggero, altoboUenti
RidistiUati diolio leggero, mediobolJenti
RidistiIJali di olio leggero, bassobollenti
alio metilnaftalenico
Residuo di estratto di olio cli rnetilnaftalene
Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking
alio naftalenico
Residuo di estratto di olio naflalenico
alio naftalenico ridistillato
"'"
Riclistillati cli pece
Residui peciosi trattati termicamente
Pece ossidata
Prodotli di pirolisi
Ridislillati
Residui (carbone). estrazione con solvente Iiquido
Catrame, carbone bnmo
Calrame, carbone brono, bassa lemperatura
alio di catrame, altobollente
0110 cli catrame, medioboUente
alio lavaggio gas
Residuo di estrallo di olio lavaggio gas
alio lavaggio gas riclistillato
649
Derivati complessi del petrollo
PetroHo grezzo
Gas di petrolio
Nafta con basso puntO cli ebollizione
Nafta mqdificata con basso pUnlO cli ebollizione
Nafta cli cracking calalitico con basso punto cli eboUizione
Nafta cli reforming cataHtico con basso punto di ebollizione
Nafta di cracking termico con basso PUntO di ebollizione
Nafta di ,hydrotreating. con basso pumo di ebollizione
Nafta con basso punto di ebollizione - non specificata
Cherosene oltenUIO per via direna
Cherosene - non specificato
Gasolio da cracking
Gasolio - non specificato
alio combustiblle clenso
Grasso lubrificante
Olio base non raffinato 0 mediamente raffinato
alio base - non specificato
Estratto aromatico dislillato
Estratto aromatico distillato (tranalo)
alio di sedimento
Paraffina moHe
Petrolato
650
Soslanze diverse
Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e le sottofamiglie summenzionate
30.7.1999
30.7.1999
ufficiale deUe Comunita europee
Gazzetta
4.
L 200/55
Applkazione prarica
DOpo aver stabililo se la sostanza appaniene a una 0 piu famiglie 0 sOllofamiglie dell'elem:o, iI nome generico
pub essere stabililO nel seguente modo;
4.1. Se iI nome di una famiglia 0 di una sottofamiglia e sufficieme a caratterizzare gli elementi chimici
zionali significativi. tale nome e scelto come nome generico:
0
i gruppi fun-
Esempi:
1,4 diidrossibenzene
famiglia 604: fenoli e derivati
nome generico: derivato di fenolo
Butanolo
famiglia 603; akoli e derivati
sotlofamiglia: akoli alifalici
nome generico: akole alifallco
l-isopropossietanolo
famiglia 603: akoli e derivati
sOllofamiglia: eteri dl gllcole
nome generico: etere di glkole
Medle acrUato
famiglia 607: acidi organici e derivati
sOllofamiglia: acrilati
nome generico: acrilato
esufficieme a caratterizzare gli elementi chimlci 0 i gruppi
e una combinazione del nome di piu famiglie sOllofamiglie:
4.2. Se it nome di una famigJia 0 di una soTtofamiglia non
funzionali signiJkativi. iI nome generko
0
Esempi:
Clorobenzene
famiglla 602: idrocarburi alogenati
sotlofamiglia: idrocarburi aromatid alogenati
famiglia 017: composti del doro
nome generico: idrocarburo aromadco dorurato
Acido 2, 3, 6-tridorofenitacetlco
famiglia 607; addi organid
sotlofamiglia: acidi aromat!d alogenali
famiglia 017: composti del doro
nome generico: acido aromatico cJoruratO
l-doro-I-nitropropano
famiglla 610: derivati doronitratl
famiglla 601: idrocarburi
sOllofamiglia: idrocarburi alifatici
nome generico: idrocarburo alifatko dOTonitralO
DitiopirofosfalO di tetrapropile
famiglia 015: composti del fasforo
sottofamiglia: eSleri fasforid
famiglia 016: compasli dello zolfo
nome generico: estere tiofosforico
NB: Per akuni elementi, in panicolare dei metalli. il nome della famlglia
dalle parole .inorganid.
0
.organid•.
Esempi:
Clorura d! mercurio
famiglia 080; composti del mercurio
nome generico: composto inorganko del mercurio
0 della soltofamiglia puo essere predsalO
...
_----------------------------Gazzena ufficiale delle Comunita europee
L 200/56
Acetato di bario
famiglia 056: composti del bario
nome genefico: composto organico del bario
ftUe nitrito
famiglia 007: composti dell'azoto
sonofamiglia: nitriri
nome genmco:- ninito organico
Idrosolfito cli sodia
famiglia 016: compost! deno zolfo
name genefico: composto inorganico delle zalfo
(I suddetti cilempi riguardano sostanu ricavale dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento, cbe possono rendere necessaria una richiesta cli riservatezza.)
30.7.1999
II
I
30.7.1999
Gazzena ufficiale delle Comunita europee
Al.LEGATO VII
PREPARAll DJ CUI AU'ARllCOLO 12, PARAGRAFO 2
I preparati di cui al punlo 9.3 dell'allegalo VI della direttiva 67/548/CEE.
L 200/57
Gazzetta ufficiale delle Comunira europee
L 200{58
30.7.1999
ALLEGATO VJII
PARTE A
Direttive abrogate in base all'articolo 21
Direttiva 78/631/CEE concemente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stali membri relative alla dassificazione,
all'imballaggio e all'etichettarura dei preparati pericolosi (antiparassitari)
Direttiva 88/379/CEE per it ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alia dassilkazione. all'imballaggio e all'etichettatura dei preparali pericolosi e successive modiflche
di adeguamento al progresso tecnico:
direttiva 89/1 78/CEE
direttiva 90/492/CEE
diretliva 93/18/CEE
direttiva 96/65/CE
Direttiva 90/35/CEE che definisce, a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di preparati i cui
imballagsi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o di un'indicazione di pericolo riconosdbile
allatlo
Direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza
per bambini.
PARTE B
Scadenze per iI recepimento e per I'applicazione in base all'articolo 21
Dirtlliva
Scadenza
~r
i1l'1'Cepimenlo
Scadenza
~r
l'applicazione
78/631/CEE
(GU L 206 del 29.7.1978, pag. 13)
I" gennaio 1981
I" gennaio 1981
88/379/CEE
(GU L 187 del 16.7.1988. pag. 14)
7 giugno 1991
7 giugno 1991
1° dicembre 1990
\0 giugno \991
90/492/CEE
(GU L 275 del 5.10.1990, pag. 35)
l°giugno 1991
8 giugno 1991
93/18/CEE
(GU L 104 del 29.4.1993, pag. 46)
1° luglio 1994
I" luglio 1994
90/35/CEE
(GU L 19 del 24.1.1990. pag. 14)
1° agosto 1992
1° novembre 1992
91/442/CEE
(GU L 238 del 27.8.1991. pag. 25)
1° agosto 1992
1° novembre 1992
96/65{CE
(GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15)
31 maggio 1998
31 maggio 1998
89/178/CEE
(GU L 64 deU'8.3.1989. pag. 18)
Gazzetta uffidale delle Comunita europee
30.7.1999
PARTE C
Disposizioni speciali per l'Austria, la Finlandia e la Svezia concernenti l'applicazione delle seguenti direttive in
base aU'articolo 21
1.
l'Austria,la Finlandla e la Svezia non recepiscono 0 applicano la direttiva 78/63I/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1978. concernente il ravvidnamento delle disposizloni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichectatura delle sostanze pericolose (antiparassltari), modiflcata da ultimo dallit
direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile t992.
2.
l'Austria applica la directlva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamenlari ed amminlstrative degli Stati membri relative alia classiflcazione, a.1l1mballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, modiflcata da ultimo dalla direttiva 96f65/CE dell'It octobre 1996, alle seguend
condizioni.
Non si applicano all'Austria le seguenti disposizioni della diretriva 88/379/CEE:
a)
articolo 13, in collegamento con gll articoli 3 e 7, per quantO riguarda i preparati contenenti le sostanze elencate nell'appendice 1:
b)
articolo 13, in collegamento con l'amcolo 7, per quanto riguarda !'etitheltatura a nonna delle disposizionl
auslriache relative al
consigli di prudenza per 10 smaltimento dei riAud
piltogramma per 10 smaltimento del riflutl fino a due annl dopo I'entrata in vigore ddla presente direttlva
consigH dl prudenza per quanto riguarda le contromlsure in casu di incidemi:
c)
3.
articolo 13, in collegamento con la lenera c) del paragrafo 1 dell'artlcolo 7 concemente le denominazionl chlmiche delle sostanze pericolose presenli nei preparati pericolosi, fino a due anni dopo l'entrata in vigore della
presente direltiva.
'
La Svezia applica la direttiva 88/379/CEE, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari cd amministrative degli Scati membri relative alia c1assiflcazione, all'imballaggio e all'etkhenatura.del
preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 96j65/CE dell'II ottobre 1996, aUe seguentl con.dizioni.
Non si applicano alla Svezia le seguenti disposizioni della direttiva 88!379/CEE:
a)
articolo 13, in collegamento con gH articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati
contenenti le sostanze elencate ne\l'appendice 2,
contenenti sostanze che presentano effetti neurotossici e sgrassanti per la pene non contemplate nell'ambito dei eriteri dl dassiflcazione di cui all'allegato VI della diretliva 67/548/CEE e nen'ambito delle frasi di
rischio di cui an'allegato III della direttlva 67{548fCEE,
contenenri sostanze ehe presentano effettl lossiei aeut! non contemplate nell'ambito dei criteri di dassifica~
zione di cui al1'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e nen'ambito delle frasi di rischio dl cui aU'a1legalo
1II della direttiva 67/548/CEE flno a non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presenle direttiva,
che non sono classifkati (qualiflcati .matlligt skadliga., moderatamente nocivi a nonna della leglslazione
svedese) sCl:ondo i criteri della dlrettiva 88/379/CEE;
b)
articolo 13, in collegamento con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda
i criteri reladvi alia dasslfieazione e a\l'etichenatura dei preparati contenenti sostanze eancerogene dassiA~
cale sulla base dei criteri di cui al punto 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE
l'etichetlalUra dei preparati classificali come caneerogeni, categoria 3, con una frase R speciale inve« della
frase R 40.
L200fS9
Gazzetta ufficiale delle Comuniti europee
L 200/60
30.7.1999
Appmdice I
Sostanze di cui all'allegato
Nome del1a 50stanza
•
vrn. parte C. punto 2 (Austria)
Numero indlce nell'allegato I
delta direltiva 67!S48/CEE
Unuron
006-021-00-1
Triclorosilano
014-001-00-9
TriclofUro di fosforo
015-o07-0Q..4
Pentacloruro di fosforo
015-o08-0Q..X
Ossiclororo di fosforo
015-009-0Q..5
Polisolfuri di sodio
016-010-00-3
Dicloruro di dizolfo
016-012-0Q..4
Cloruro di tionile
016-015-00-0
Ipoclorito di calcio
017-012-00-7
Idrossido di potassio
019-002-00-8
2-Dimedlamminoetanolo
603-047-00-0
2-Dletilamminoetanolo
603-048-00-6
Dietanolamina
603-071-00-1
N-Metil-2-etanolamina
603-08Q..00-0
2-Etilesan-l.3-diolo
603-087-00·9
Isoforone
606-012-00-8
6_Metil_1,3-ditiolo(4.5_blchinossalin_2-one
606-036-00-9
Anidride acetica
607-008-00-9
Fonniaro cli metile
607-014-00-1
Fonniaro di etile
607-015-00-7
Aciclo acrillco
607-061-0Q..8
Cloruro di cloroacetile
607-080-00-1
Nitrofene
609-04Q..00-9
Quintozene: Pentadofonitrobenzene
609-043-00-5
Diclofluanicle
616-006-00-7
ldroperossido di cumene
617-002-00-8
Monocrotofos
015-072-00-9
Edifenfos
015-121-00-4
Triazofos
015-14Q..00-8
Metanolo
603-o01-00-X
Trifenmorfo: 4-Tritilmorfolina
613-052-00-X
Diuron
006-015-00-9
Ossiclo di fenbutanina
050-017-00-2
I-Butanolo, 2-Butanolo, iso-Butanolo
603-004-00-6
Gazzetta ufficiaJe delle Comunita europee
30.7.1999
L 200/61
Appendia 2
Sostanze di cui all'allegato VUI, parte C, puoto 3 (Svezia)
Name delta rostanza
Numero indice nell'.lleg.1O I
dell. direttiva 67/548/C££
Acetone
606..(101-00-8
Butanone
606-0112...{l0-3
Fonniato di amile
607-018-00-3
Acetato di etile
607..(122-00-5
n-butilacetato
607-025-00-1
sec-butilacelato
607-026-00-7
terz-butUacetato
607..(126-00-7
iso-butilacelato
607..(126·00-7
Fonnialo di butile
607-017-00-8
Cicloesano
601-017-00-1
1,4-Dimetilcicloesano
601-019-00-2
Etere dielilico
603-022-00-4
Etere metiUco di etile
603-020-00-3
Acetato di amUe
607-130-00-2
LaItaIO di elile
607-129-00-7
Proprionato di amile
607-131-00-8
2, 4-Dimetilperilan-3-one
606-028-00-5
Di-n-propilelere
603-04S..(I0-X
Di-n.propilchetone
606.()27-00-X
Propionato di etile
607-028-00-8
Eplano
601-008-00-2
Esano (miscela di isomeri) < 5 % n.csano
601-007-00-7
AcetalO di isopropile
607-024.()0-6
Alcole isopropiUco
603..(103..(10-0
4-Metossi-4-metilpentan-2-one
606..(123-00-8
Acelalo di mecile
607-021-00-X
Metil cicloesano
601-018-00-7
5-Melilesan-2-one
606-026-00-4
lattato di metile
607-092-00-7
4-Metilpentan-2-one
606-004-00-4
Propienalo di metile
607-027-00-2
Ottano
601-009-00-8
Pentano
601-006..00-1
Pentano-3-one
606..006-00-5
Propan-l-olo
603-003-00-0
Acetato di propile
607-024-00-6
FonnialO di propile
607..(116-00-2
Proprionato di propile
607-030·00-9
•
Gazzetta ufficiale delle Comunitl europee
L 200/62
Nome della sostanza
30.7.1999
Numero indke ncll'allegalo I
delta dirclriva 67/548{CEE
Bisolfato di sodio '" polisolfato
o-t 6-0 10-00-3
Diisocianato di _2,4-toluene
615.006-00-4
Dlisocianato di _2,6_tolucnc
61 HJ06-00-4
F1oruro dl cadmio
048-006-00-2
1,2-Epm;si-3(tolilossi)-propano
603-056.oo--X
Difenilmerano-2,2'.diisocianalo
615-005-00-9
Difenilmetano-2,4'.dUsoclanalo
615-005-00-9
Difenilmetano-4,4'.diisocianato
615.005-00-9
Idrochinone
60~05-00-4
Acrilato· di idrossipropilc
607-108-00-2
Trcmcntina
650-002-00--6
Butilmetilchelone (2--esanone)
606-030-00--6
N--esano
601-007-00-7
Pentossido di vanadio
023-001-00--8
"
Nitralo di sodio
Ossido di zineo
Gazzetta uffidale delle Comunita europee
iO.7.1999
L 200/63
AllEGATOIX
TABELLA DJ CORRJSPONDENZA
Presenle direniva
Articolo I
88!379/CEE
Articolo 1
paragrafo 1
paragrafo I
patagrafo 2
paragrafo 3
paragrafo 2
paragrafo 4
paragrafo 5
paragrafo 3
Articolo 2
ArticolQ 2
Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 4
Articolo 3, paragraf9 I
Anicolo 4
Articolo 5
paragrafo 1
paragrafo 1, terzo comma
paragrafo2 e paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2
paragrafo 2
paragrafo 2, terzo comma. lettera b)
paragrafo 4
Articolo 6
paragrafo I
Articolo 3. paragrafo 3.
lettera a) e lenera b)
paragrafo 2
paragrafo 3
paragrafo 4
paragrafo 5
paragrafo 3, commi 3 e 4
paragrafo 4
paragrafo. 5. commi da 1 a 3
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 5
paragrafo 1
paragrafo 1
paragrafo 2
paragrafo 2
paragrafo 3
paragrafo 3
paragrafo 4
Articolo 9
paragrafo 1
Articolo 6
paragrafo 2
paragrafo I. lenera a)
paragrafo t. lettera b)
paragrafo 3
paragrafo 2 + paragrafo 3. secondo comma
Articolo 10
Articolo 7
paragrafo 1, punto 1 e paragrafo 1. punto 2
paragrafo 2
paragrafo 1
paragrafo 2. punto 3
paragrafo 1, leReta cl
paragrafo 2. punto 4
paragrafo 1. lenera d)
paragrafo 2, punto 5
paragrafo 4
Articolo 11
Articolo 8
..
DD
l 200/64
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
Presenle direniva
Anicolo 12
30.7.1999
88/379/CEE
Articolo 9
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 10
Anicolo 15
Articolo 7
Anicolo 16
Anicolo 11
Anicolo 17
Articolo 12
Anicolo 18
Anicoio 13
Articolo 19
Amcolo 14
Anicolo 20
Anicolo 15
Anicolo 21
Anicolo 22
Anicolo 16
Anicolo 13
Anicolo 16, paragrafo 3
Anicolo 14
Anicolo 17
TABELLA DI CORRlSPONDENZA
Presente direttiva
•
Allegato I.A
88/379/CEE
90/35/CEE
91/442[CEE
93[18/CEE
Articolo 3, paragrafo 2,
punto 1
Allegalo I.B
A1legato I, introduzione
AlIegato II.A., imroduzione,
paragrafi 1-3
Allegato ItA., introduzione,
paragrafo 4
Allegato II.A.l
Anicolo 3, paragrafo 5,
lettera a)
Allegato IJ.A.l.l.l
Anicolo 3, paragrafo 5,
lettera a), pUntO i)
Allegato II.A.l.1.2
Articolo 3, paragrafo 5,
letteR a), pumo iii
Gazzena ufficia.le delle Comuniti europee
30.7.1999
Presente dimtlva
88/179fCEE
Allegata II.A.1.2
Articolo 3, paragrafo 5.
lettera aI, punto iii)
AlIegato 11.,0..2
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera b)
Allegato II.A.2.Ll
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera b), punto il
AlIegato 11.,0..2.1.2
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera b), punto ill
Allegato 11.,0..2.2
Artieolo 3, paragrafo 5,
lettera b), punlo iii)
AllegalO 1I.A.2.3
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera b), punlo iV)
Allegato 1I.A.3
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera c)
Allegato II.A.3.I.l
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera c), punlO i)
Allegato 11.,0..3.1.2
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera cl, ·punto ii)
AlIegato 1l.A.3.2
Articolo 3, paragrafo 5,
lenm cl, punlo iii)
AlIegato H.A.D
Articolo 3, paragrafo 5,
lettera c), punto iv)
.,.,Uegato [1.,0.04
Artieolo 3, paragrafo 5,
lettera d)
Allegato 1I.Ao4.1.1
Artieolo 3, paragrafo 5,
lenera d), punto i)
Allegato 11.,0.04.1.2
Articolo 3, paragrafo 5,
letlera d), punto ii)
Allegaw n.A.4.2.1
Artieolo 3, paragrafo 5,
lenera e), punto, i)
AlIegato 11.,0..4.2.2
Articolo 3, paragrafo 5,
lenera e), punlO ill
Allegato 1I.A.5
Articolo 3, paragrafo 5,
lenera
Allegato 11.,0..5.1.1
Articolo 3, paragrafo 5,
leReta punto i)
AlIegato II.A.5.1.2
ArtiC<llo 3, paragrafo 5,
[enern punto iil
a
a,
a,
90/3S{CEE
L 200/65
91{442{CEF.
93/18/<EE
.
•
Gazzetta ufficiale delle Comunira europee
L 200/66
Preseme direttiva
88/379/CEE
AlIegato II.A.5.2.1
Anicolo 3. paragrafo 5,
lettera b). punto i)
Allegato ILA.5.2.2
Articolo 3, paragrafo 5.
lettera h), punto ii)
Allegato·ll.A.5.3,1
Anicolo 3. paragrafo 5.
lettera g), punto i)
AlIegato II.A.5.3.2
Anicolo 3, paragrafo 5,
lenera g), punto ii)
Allegato 11.A.5A.1
Anioolo 3. paragrafo 5.
lettera ij, punto i)
Allegato 1I.A.5.4.2
Artioolo 3. paragrafo 5.
lettera i), punto ii)
•
.
90/H/CEE
30.7.1999
91/442/CEE
91/l8/CEE
Allegato 11.A.6
AllegalO Il.A.6.1
Articolo 3. paragrafo 5.
lettera g). p.unto iii)
Allegato II.A.6.2
Articolo 3. paragrafo 5.
lettera c). punto \I)
Allegato 1I.A.7.1
Anicolo 3. paragrafo 5,
lettera j)
Allegato Il.A.7.2
Articolo 3, paragrafo 5.
lenera k)
Allegato II.A.8.1
Artlcolo 3. paragrafo 5.
lettere I). m)
Allegato 1I.A.8.2
Anicolo 3, paragrafo 5,
[ettera nj
Anicolo 3, paragrafo 5.
lettere 0), p)
AlIegato 1.6
.
Allegalo II.A.9.1·9A
.
Allegato II.B. introduzione
AlIegalo I, inlroduzione
AlIegato II.B.1
AUegalo I.I"
AlI~~ato
Allegato 1.1.1
II.B.1.1
.
Allegato II.B.1.2
Allegato 1.1.2
Allegato II.B.2
. ..
A1legalo 1.2
AlIegalO U.B.2.1
AlIegalo 1.2.1
AllegalO II.B.2.2
AlIegato 1.2.2
.
30.7.1999
OD
Gazzetta ufficiale delle Comunita europee
88/379/CEE
Preseme direttiva
90/3S/CEE
L 200167
91/442/CEE
93/18/CEE
AlIegato II.B.3
AllegatoU
AlIegato II.B. II
Allegato l.l1
'.
Allegato II.B.3.2
Allegato 1.3.2
Allegato II.BA
Allegaro lA
Allegato II.BA.l
Allegato 1.4.1
Allegato 1I.BA.2
Allegato 1.4.2
Allegato II.B.5
Allegato 1.5
AlIegato II.B.5.1
A1legato 1.5.1
Allegato II.B.5.2
Allegato 1.5.2
Allegato II.B.6
A1legato 1.6
..
.
AlIegato II.B.6.1
.
Allegato 1.6.1
Allegato II.B.6.2
AlIegato 1.6.2
-
AlIegato lItA
Alleg;lo m.B
Allegato IlI.C
Altegato IV.A.!
Anicolo 1, paragrafo I
AJlegato lV.A.2
Artieolo 2: AlIegato a)
AJlegato lV.A.3
Anieolo 1: Allegato b)
Allegato IV;B
.
.
Artieoli I e 2
Allegato VAl
Allegato I1A.l
Allegato VA2
Allegato II.A.2
Allegato VA.3
Allegaro 1I.A.3
Allegato V.AA
Allegato II.AA
Allegato V.B.1
A1legato 11.8.1
Allegato V.8.2
Allegato 11.8.2
•
Gazzeua uffidale delle Comuniti europee
l200(68
Presente direniva
90/35/CEE
91/442/CEE
93/18/CEE
AlIegato V.B. 3
AlIegalo II.B.3
AlIegato V.BA
Allegato II.B.4
Allegato V.B.S
Allegato ItB.S
Allegato V.B.6
Allegato II.B.6
Allegalo V.B.?
ArticoJo 3. paragrafo 2.
punlo 3, [ellera b)
Allegato V.B.S
Articolo 3, paragrafo 5,
punto 4
Anegato V.C
Allegato VI
AlIegato VII
;\[legato VIII
Anegalo IX
•
88/379/CEE
30.7.1999
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D1RETIlVA 1999/4S/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E