Rintracciabilità nella produzione
di uova e ovoprodotti
Registrazione dell’allevamento
Le aziende in cui si allevano galline ovaiole
devono essere registrate ai sensi del Decreto
Legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003
Dati richiesti per la registrazione.
Il propietario o il detentore, ai fini dell’inserimento dell’allevamento in
BDN, deve comunicare, per ogni stabilimento di allevamento, al
servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente:
nome dell'allevamento;
indirizzo;
nome e indirizzo della persona responsabile delle galline ovaiole
(detentore);
numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprieta' del
detentore;
nome e indirizzo del proprietario dell'allevamento, se diverso dal
detentore;
numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprieta' del
proprietario;
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003
Dati richiesti per la registrazione.
metodo di allevamento;
capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili
presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi
di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti
contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003
Numero distintivo
.
Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni
allevamento è composto da:
una cifra che indica il metodo di allevamento,
dal codice dello Stato italiano “IT” ;
dal codice ISTAT del comune in cui è ubicato l'allevamento (3 cifre);
dalla sigla della provincia;
da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in
modo univoco l'allevamento.
Es: "3 IT 001 TO 036"
Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera ("A . . . Z") in coda al numero
distintivo per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei
diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano.
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003
Codice per il metodo di allevamento
I metodi di allevamento utilizzati nell'allevamento devono
essere indicati con il seguente codice:
"1" All'aperto;
" 2" A terra;
"3" In gabbie;
"0" Produzione biologica.
Registrazione degli animali
Il titolare o il responsabile dell’allevamento deve registrare
ogni partita di volatili in entrata e in uscita dalle proprie
strutture, indicando:
la quantità;
le specie;
la data;
la provenienza o la destinazione;
Il modello 4 deve essere compilato per ogni partita da
movimentare in uscita.
Altri elementi sottoposti a
Rintracciabilità
Oltre agli animali, sono considerati
approvvigionamenti critici ai fini della
rintracciabilità:
gli alimenti per animali;
i biocidi (detergenti, disinfettanti,
disinfestanti);
i farmaci veterinari.
Le uova
Principali riferimenti normativi
REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2006
recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
REGOLAMENTO (CE) N. 557/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2007
che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1028/2006 del
Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Circolare n°3 del 18 luglio 2007 MiPAF Obblighi a cui attenersi per la
commercializzazione delle uova a decorrere dal 1 luglio 07, in attuazione
della specifica normativa comunitaria.
Decreto 13 Novembre 2007 MiPAF Modalita' per l'applicazione di
disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai
sensi dei Reg. (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della
Commissione e del D.Lvo n. 267, del 29 luglio 2003.
REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2007 del 15 novembre 2007 DELLA
COMMISSIONE recante modifica del Reg. (CE) n. 557/2007 che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio
recante norme di commercializzazione applicabili alle uova
Decreto 13 Novembre 2007
Oggetto e ambito di applicazione
In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del
Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente
decreto attua le condizioni di commercializzazione
delle uova per il consumo umano sul territorio italiano,
comprese quelle destinate agli scambi,
all'importazione e all'esportazione.
Decreto 13 Novembre 2007
Oggetto e ambito di applicazione
sono esonerate dagli obblighi sulle norme di
commercializzazione le uova vendute direttamente dal
produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione, o
b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico
locale" o nella "vendita porta a porta").
Tutte le uova vendute al consumatore finale (......) devono
essere marchiate con il codice del produttore, ad
eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a
50 galline ovaiole(....).
Regolamento (CE) N. 1028/2006
Definizioni
«uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte,
incubate o cotte — prodotte da galline della specie
Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o
alla fabbricazione di ovoprodotti;
«commercializzazione»: la detenzione delle uova ai
fini della vendita, che comprende la messa in
vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio,
l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma
di cessione, a titolo oneroso o meno;
Regolamento (CE) N. 557/2007
Definizioni
«data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la
consegna dell'uovo al consumatore (.........)
ossia 21 giorni cosi come stabilito del regolamento (CE) n.
853/2004.
Regolamento (CE) N. 1028/2006
Classificazione in base alla qualità e al peso
•categoria A o «uova fresche»,
•categoria B.
Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate
all'industria alimentare e non alimentare.
Regolamento (CE) N. 557/2007
Caratteristiche di qualità delle uova di Categoria A
Guscio e cuticola forma normale, puliti, intatti;
Camera d'aria
Altezza non superiore a 6 mm, immobile.
Per le uova commercializzate con la
dicitura “Extra” non deve superare i 4 mm.
Tuorlo
Visibile alla speratura solo come ombratura,
senza contorno apparente, leggermente
mobile in caso di rotazione dell’uovo ma
con ritorno in posizione centrale.
Albume
Chiaro, traslucido
Germe
Sviluppo impercettibile
Corpi estranei
Non ammessi
Odori atipici
Non ammessi
Regolamento (CE) N. 557/2007
Caratteristiche di qualità delle uova di Categoria B
Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le
caratteristiche qualitative della tabella precedente.
Le uova apparteneti alla categoria A che perdano le
proprie caratteristiche possono essere declassate nella
categoria B.
Regolamento (CE) N. 557/2007
Classificazione delle uova della categoria A in base al peso
XL — grandissime
≥ 73 g;
L — grandi
≥ 63 g
< 73 g
M — medie
≥ 53 g
< 63 g
S — piccole
< 53 g
La classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate
all'industria (alimentare e non alimentare).
Regolamento (CE) N. 557/2007
Classificazione delle uova della categoria A in base al peso
Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture
corrispondenti oppure da una combinazione di entrambe, con
l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti.
la dicitura «Uova di vario calibro» deve essere utilizzata qualora
uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi.
Regolamento (CE) N. 557/2007
Caratteristiche di qualità delle uova
Le uova della categoria A:
non devono essere lavate o pulite né prima né dopo la
classificazione.
non devono subire alcun trattamento di conservazione
non devono essere refrigerate in locali o impianti in cui la
temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C.
Non sono considerate refrigerate le uova che sono state
mantenute ad una temperatura inferiore a 5° C durante il
trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel
locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali
adiacenti, per una durata massima di 72 ore.
Stampigliatura delle uova
Cat. A: codice del produttore,
Cat. B, non classificate destinate all’industria: esonerate
dagli obblighi di stampigliatura.
La stampigliatura delle uova si effettua nel luogo di
produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le
uova sono consegnate.
Sono esonerati da questo obbligo i produttori aventi fino a
50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del
produttore siano indicati nel punto di vendita.
Decreto 13 Novembre 2007
Stampigliatura e imballaggio delle uova
La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere
effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro
d'imballaggio che effettua la classificazione.
Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro
d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col
numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro
d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero
distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo
centro d'imballaggio.
Regolamento (CE) N. 557/2007
Stampigliatura e imballaggio delle uova
Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate
entro 10 giorni dalla deposizione.
Le uova commercializzate come «Extra» o «Extra fresche»
devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 4 giorni
dalla deposizione.
La data di durata minima viene apposta al momento
dell'imballaggio.
Regolamento (CE) N. 557/2007
Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto
Informazioni che devono comparire su ciascun imballaggio
di trasporto e nei documenti di accompagnamento:
il nome e l'indirizzo del produttore;
il codice del produttore;
il numero di uova e/o il relativo peso;
il giorno o il periodo di deposizione;
la data di spedizione.
Decreto 13 novembre 2007
Sistemi di allevamento
NUMERO DISTINTIVO
metodo di
allevamento
codice dello Stato
membro
Sull'imballaggio
(obbligatorie)
numero di
identificazione
Sulle uova
(obbligatorie)
Sulle uova
(facoltative)
Uova da allevamento all’aperto
1IT - - -
Aperto
Uova da allevamento a terra
2IT - - -
A terra
Uova da allevamento in gabbie
3IT - - -
Gabbie
Uova da agricoltura biologica
0IT - - -
All.Bio
Regolamento 557/2007
Codice del produttore
facilmente visibile;
chiaramente leggibile;
caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.
Qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare
le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice
del produttore non è obbligatoria.
Regolamento 557/2007
Indicazioni sulle uova di categoria B
Sulle uova di Categoria B deve essere apposto un cerchio
di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita
una lettera B di altezza pari almeno a 5 mm o un punto
colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.
Decreto 13 novembre 2007
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente
all'industria alimentare
Fino al 30 giugno 2008, la marchiatura delle uova "A" con il codice del
produttore non e' obbligatoria per le uova di origine comunitaria,
destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria
responsabilita', dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori.
Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite
direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare dagli
operatori che presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio che, al riguardo, informa il MiPAF.
Regolamento 557/2007
Stampigliatura degli imballaggi








Categoria A
il codice del centro di
imballaggio;
la categoria di qualità
(«Categoria A», «A», « A
fresche»);
la categoria di peso;
la data di durata minima;
la dicitura «Uova lavate»;
Le indicazioni sulla corretta
conservazione;
il metodo di allevamento.
La spiegazione del codice
del produttore.
Categoria B
 il codice del centro di
imballaggio;
 la categoria di qualità
(«Categoria B» «B»);
 etichette che si lacerino al
momento dell'apertura
dell'imballaggio.
Regolamento 557/2007
Durata minima e dicitura «Extra»
La data di durata minima è fissata al massimo al 28° giorno dopo la
deposizione.
Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima
è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.
Le diciture «Extra» o «Extra fresche» possono essere utilizzate sugli
imballaggi di uova della categoria A fino al 9° giorno successivo alla
deposizione.
...la data di deposizione e il termine di 9 giorni devono figurare
sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.
Decreto 13 Novembre 2007
Diciture facoltative - Origine delle uova
Sulle uova e sugli imballaggi è possibile apporre direttamente
diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purchè tale
origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore.
I produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a
darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato
competente per il territorio.
Decreto 13 Novembre 2007
Diciture facoltative - Indicazione del tipo di
alimentazione delle galline ovaiole
I cereali possono essere indicati come ingredienti dei
mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della
formula del mangime, che può comprendere al massimo il
15 % di sottoprodotti di cereali.
Qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso
deve rappresentare almeno il 30 % della formula del
mangime utilizzato.
Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi
deve rappresentare almeno il 5 % della formula del
mangime.
Regolamento 557/2007
Informazioni da far figurare in caso di vendita
di uova sfuse
Informazioni che devono essere fornite in modo da essere
facilmente visibili e chiaramente leggibili per il
consumatore:
le categorie di qualità,
la categoria di peso,
un'indicazione del metodo di allevamento,
una spiegazione del significato del codice del produttore,
la data di durata minima.
Regolamento 557/2007
Qualità degli imballaggi
Gli imballaggi debbono essere:
resistenti agli urti,
asciutti,
in ottimo stato di manutenzione e di pulizia,
fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da
odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
Regolamento 557/2007
Uova industriali
Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori
da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di
colore rosso.
Tali strisce ed etichette recano:
il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;
il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;
la dicitura «UOVA INDUSTRIALI» in caratteri maiuscoli di 20 mm di
altezza e la dicitura «Inadatte al consumo umano» in caratteri di
almeno 8 mm di altezza.
Nome e indirizzo dell’operatore a cui sono destinate le uova
Nome e indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova
Uova industriali*
Inadatte al consumo umano**
Regolamento 557/2007
Reimballaggio
Le uova imballate della categoria A possono essere
reimballate solo ad opera di centri di imballaggio.
Ciascun imballaggio deve contenere solo uova provenienti
da una stessa partita.
Registrazioni effettuate dai produttori
I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni
relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:
la data di introduzione,
l'eta' al momento dell'introduzione
il numero delle galline ovaiole;
il numero di galline eliminate e relativa data;
la produzione giornaliera di uova;
il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni
giorno;
il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
Regolamento 557/2007
Registrazioni effettuate dai produttori
Nel caso in cui il tipo di alimentazione sia indicato
nell’imballaggio i produttori registrano le seguenti informazioni:
la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
la data di consegna dei mangimi.
Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno
stesso sito di produzione, le informazioni devono essere ripartite
per pollaio.
Le informazioni possono essere inserite in un apposito registro
oppure essere semplicemente presenti nelle fature e bollette di
consegna che il produttore avrà cura di conservare.
Registrazioni effettuate dai raccoglitori
I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per
giorno:
i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, indicando
nome del produttore,
indirizzo del produttore,
codice del produttore,
data o periodo di deposizione;
i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per
produttore, indicando
nome del centro di imballaggio,
indirizzo del centro di imballaggio,
codice del centro di imballaggio,
data o del periodo di deposizione.
i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova
invece che i registri di vendita o di consegna.
Registrazioni effettuate dai centri di
imballaggio
I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e
per giorno:
i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore
indicando:
Nome del produttore,
Indirizzo del produttore,
Codice del produttore,
Data o periodo di deposizione;
dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e
quando possibile di peso;
i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di
imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;
i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio,
ripartiti per produttore, con l'indicazione
del codice di tali centri,
della data o del periodo di deposizione.
Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria
di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata
minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del
nome e dell'indirizzo del medesimo.
Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione
del tipo di alimentazione delle galline ovaiole i centri di imballaggio registrano
separatamente tali uova.
Invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono
tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova.
Termine di conservazione dei registri
I registri e i fascicoli devono essere conservati per almeno
dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.
Ispezione presso gli operatori
La frequenza con cui gli operatori vengono ispezionati deve
essere determinata dai servizi di ispezione sulla base di un'analisi
di rischio che tenga conto almeno dei seguenti elementi:
i risultati dei precedenti controlli;
la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;
l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o
di condizionamento;
i quantitativi di uova prodotte o condizionate;
ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni
precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate
o al metodo di commercializzazione.
Le ispezioni vengono condotte regolarmente e senza preavviso.
I registri sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di
ispezione.
Decisioni in caso di inadempienza
Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate
inadempienze le decisioni dei servizi di ispezione devono essere
applicate all'intera partita controllata.
Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme il servizio
di ispezione ne vieta la commercializzazione o l'importazione, fino
a quando non sia resa conforme.
Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la
partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al
presente regolamento.
Tolleranze per i difetti di qualità
Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono
ammesse le seguenti tolleranze:
nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione:
5 % di uova con difetti di qualità;
negli altri stadi di commercializzazione:
7 % di uova con difetti di qualità.
Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le
percentuali di tolleranza sono raddoppiate.
Nessuna tolleranza è ammessa:
relativamente all'altezza della camera d'aria delle uova
commercializzate con le diciture «Extra» o «Extra fresche»,
nei controlli all'imballaggio,
nei controlli all'importazione.
Tolleranze per il peso delle uova
Tolleranza ammessa relativamente al peso unitario delle uova di
categoria A: 10% di uova delle categorie di peso contigue a
quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della
categoria di peso immediatamente inferiore.
Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le
percentuali di tolleranza sono raddoppiate.
Tolleranza ammessa relativamente uova e/o imballaggi con
indicazioni illegibili:
20 %.
OVOPRODOTTI
Principali Riferimenti Normativi
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Attuazione della Dir. 89/437/CEE concernente i problemi
igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul
mercato degli ovoprodotti
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Campo di Applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri igienico-sanitari da osservare
nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti d'uovo
destinati sia al consumo diretto sia alla fabbricazione di prodotti
alimentari.
Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da prodotti d'uovo
(....);
i prodotti d'uovo ottenuti in un laboratorio artigianale e che,
anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono
utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla
vendita diretta al consumatore o ad essere consumati
direttamente sul posto dopo la loro preparazione.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Definizioni
<<prodotti d'uovo>>: i prodotti ottenuti a partire dalle uova,
dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la
rimozione del guscio e della membrana anche con
aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di
additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di
prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati,
congelati, surgelati o coagulati;
<<azienda produttrice>>: l'azienda per la produzione di
uova destinate al consumo umano;
<<stabilimento>>: lo stabilimento riconosciuto per la
produzione dei prodotti d'uovo;
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Condizioni generali per i prodotti d’uovo
I prodotti d'uovo, destinati al consumo umano diretto, oppure alla
fabbricazione dei prodotti alimentari, devono rispondere alle
seguenti condizioni:
essere stati ottenuti da uova di galline, di anatre, di oche, di
tacchini, di galline faraone o di quaglie, escluse le miscele di
specie diverse;
riportare l'indicazione della percentuale degli ingredienti d'uovo
che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri
prodotti alimentari o con gli additivi consentiti;
essere stati trattati e preparati in uno stabilimento riconosciuto e
soddisfare le condizioni prescritte;
essere preparati con uova che soddisfino le condizioni previste.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Condizioni generali per i prodotti d’uovo
essere stati sottoposti ad un trattamento termico, equivalente
almeno alla pastorizzazione o ad un altro trattamento equivalente
idoneo a soddisfare i criteri microbiologici previsti;
possedere le caratteristiche analitiche previste;
essere confezionati per la commercializzazione come previsto;
essere immagazzinati e trasportati conformemente alle
prescrizioni previste;
essere muniti del bollo sanitario.
Il bollo sanitario può essere riportato sui soli documenti
commerciali di vendita nel caso in cui i prodotti d'uovo non siano
destinati al consumatore.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Compiti delle imprese produttrici
Le imprese produttrici di prodotti d'uovo devono:
sottoporre i prodotti a controlli analitici per accertarne la rispondenza
alle caratteristiche indicate. I risultati dei controlli devono essere
registrati e conservati per un periodo di due anni e presentati a richiesta
degli organi di controllo;
garantire, nella fase di magazzinaggio, la conservazione dei prodotti
alle temperature indicate qualora non siano conservabili a temperatura
ambiente;
contraddistinguere ogni lotto di produzione con una indicazione che
consenta di individuare la data del trattamento termico;
registrare i processi di trattamento con annotazione del lotto di
produzione.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Trasporto dei prodotti d'uovo
Il trasporto dei prodotti d'uovo deve essere effettuato con
veicoli capaci di garantire il rispetto delle temperature
prescritte.
I contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti d'uovo
allo stato sfuso devono essere utilizzati esclusivamente per
tale uso e dopo ogni scarico devono essere sottoposti ad
operazioni di pulizia e di disinfezione.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Controllo dei prodotti d'uovo provenienti da
Stati membri
L’autorità competente, in caso di presunta irregolarità, effettuerà i
controlli volti ad accertare la conformità ai requisiti previsti dal
presente decreto di determinate partite provenienti da altri Stati
membri.
I controlli devono essere effettuati con la necessaria rapidità in
maniera da non comportare ingiustificati ritardi alla
commercializzazione o scadimento di qualità dei prodotti d'uovo.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
Controllo dei prodotti d'uovo provenienti
da Stati membri
Nel caso in cui siano rilevate delle irregolarità l’Autorità Competente
disporrà alternativamente:
la restituzione dei prodotti d'uovo all'impresa di provenienza;
la destinazione, sotto vincolo sanitario, ad uno stabilimento di
trattamento per sottoporlo ad un nuovo trattamento termico;
la destinazione ad impieghi diversi dall'alimentazione umana;
la distruzione.
L'autorità Competente adotta le misure cautelari atte ad evitare
l'abusivo impiego dei prodotti d'uovo giudicati non conformi al
regolamento e annota sul documento sanitario di scorta la loro specifica
destinazione.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
BOLLATURA DEGLI OVOPRODOTTI
La spedizione di ovoprodotti fatta dallo stabilimento deve recare un
bollo su cui devono figurare i seguenti elementi:
nella parte superiore l'iniziale o le iniziali del Paese speditore, in lettere
maiuscole ( ad es. I ) seguite dal numero di riconoscimento dello
stabilimento:
nella parte inferiore una delle sigle seguenti: CEE, EEC, EEG, EOK, EWG,
EOF:
oppure:
nella parte superiore, il nome del Paese speditore in lettere maiuscole;
al centro il numero di riconoscimento dello stabilimento:
nella parte inferiore, una delle sigle seguenti CEE, EEC, EEG, EOK, EWG,
EOF;
la temperatura a cui devono esser mantenuti gli ovoprodotti e il
periodo durante cui ne viene in tal modo garantita la conversione.
L'etichetta deve essere leggibile e indelebile, i caratteri delle diciture
devono essere facili da distinguere.
Decr. L.vo 4.2.93 n. 65
BOLLATURA DEGLI OVOPRODOTTI
I documenti di trasporto devono indicare in particolare:
la natura del prodotto, con l'indicazione della specie da cui
provengono;
il numero del lotto;
il luogo di destinazione e il nome e indirizzo del primo
destinatario.
Queste indicazioni nonché quelle che figurano nel bollo sanitario
devono essere apportate nella lingua ufficiale o nelle lingue
ufficiali del Paese destinatario.
Grazie per l’attenzione!
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Rintracciabilità nella produzione di uova e ovoprodotti