LE SCRITTURE CONTABILI
•L’OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
•REGOLARITA’ E CONTROLLO DELLE SCRITTURE
OBBLIGATORIE
•LA RILEVANZA ESTERNA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Artt. 2214 c.c. / 2220 c.c.
Dott.ssa Laura Mastrangelo
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L’andamento economico patrimoniale e finanziario è in continuo
“MOVIMENTO”, e per questa sua dinamicità è necessaria una continua
e costante INFORMAZIONE e CONTROLLO a livello sia quantitativo
che economico.
È necessario accertare periodicamente, almeno 1 volta all’anno, la
consistenza patrimoniale (passività e attività) ed economica ( costi e
ricavi)
Conseguimento di
UTILI O PERDITE
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La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria solo per gli
imprenditori che esercitano attività commerciale
Vi sono delle eccezione, in quanto l’obbligo della tenuta delle
scritture contabili non si applica al PICCOLO
IMPRENDITORE art. 2083 c.c.
Tutte le attività imprenditoriali organizzate in forma
societaria hanno l’obbligo delle scritture contabili
indipendentemente che siano attività commerciali o no – Ci
sono eccezioni, introdotte nel tempo, dalle diverse Finanziarie
relativamente a determinati regimi fiscali (ex Forfettone
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REGOLARITÀ E CONTROLLO art. 2214 c.c.
Le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a seconda:
 Dell’ attività
 Delle dimensioni (contabilità semplificata)
se l’attività prevalentemente esercitata è quella di prestazioni di servizi,
il limite di ricavi applicabile è
pari a € 309.874,14;
se l’attività prevalente è diversa da quella di prestazione di servizi (ad
esempio commercio al minuto), il limite dei ricavi applicabile è pari a €
516.456,90.
La corrispondenza di ogni affare,telegrammi, fatture ricevute e copie dei
documenti inviati e ricevuti devono essere conservati per 10 anni
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Libri obbligatori secondo la normativa civilistica:
Libro giornale
Cronologico analitico
Libro inventari
Periodico sistematico
Indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi
all’impresa e la loro valutazione (redazione entro 3 mesi dal termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi)30 settembre
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Dalla lettura del Libro giornale si devono poter ricostruire tutte le
operazioni dell’impresa. Le scritture devono essere tenute secondo le
norme di un ordinaria contabilità e senza spazi in bianco, senza
interlinee. Non vi possono fare abrasioni, e se è necessario fare delle
cancellazioni, queste devono essere fatte in modo da rendere comunque
leggibili le parole cancellate.
Il c.c. stabilisce che l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’attività
di impresa e successivamente ogni anno. Con la redazione
dell’inventario si individuano diversi elementi del patrimonio aziendale
necessari alla formazione del bilancio, elementi e valori che le scritture di
esercizio non possono fornire (ex le rimanenze di lavori in corso).
L’inventario si chiude con il bilancio, e il CONTO ECONOMICO deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.
Per le ditte individuali nel Libro Inventari deve essere riportato anche
l’elenco di tutti i beni personali di proprietà dell’imprenditore.
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Altre scritture:
• LIBRO MASTRO
• LIBRO CASSA
• LIBRO MAGAZZINO
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Libri fiscali obbligatori
Anche le norme fiscali prescrivono la tenuta di libri obbligatori
quali i libri prescirtti ai fini IVA. Parliamo dell’Iva vendite e
dell’Iva acquisti, sono libri che devono essere tenuti, devono
essere numerati progressivamente e per anno. Altro libro
fiscale obbligatorio è il libro dei beni ammortizzabili (libro
cespiti) ; quest’ultimo deve contenere determinati dati quali:
- Anno di acquisto
-Costo originario (costo storico)
-Rivalutazioni/svalutazioni
-Fondo di ammortamento (passivo stato patrimoniale)
-Il coefficiente di ammortamento
-Quota di ammortamento (costo conto economico)
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Veridicità delle scritture contabili:
Regole formali e sostanziali:
FORMALITA’ INTRINSECHE
NO SPAZI IN BIANCO
NO INTERLINEE
NO ABRASIONI
LEGGIBILITA’ DEI DATI CANCELLATI
L’INOSSERVANZA DI TALI REGOLE RENDE LE SCRITTURE
CONTABILI IRREGOLARI E QUINDI GIURIDICAMENTE IRRILEVANTI
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FORMALITA’ ESTRINSECHE
•NUMERAZIONE
•BOLLATI
Per il libro mastro e giornale è stato abolito
l’obbligo della vidimazione.
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Le scritture contabili e la corrispondenza
commerciale deve essere conservata per
10 ANNI
La conservazione può avvenire anche mediante riproduzioni
fotografiche
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L’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili
comporta:
impossibilità di utilizzo come mezzo di prova
impossibilità di ammissione al concordato preventivo
impossibilità di ammissione all’amministrazione controllata
è assoggettabile a sanzioni penali per reati di banca rotta semplice
o fraudolenta in caso di fallimento.
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LA RILEVANZA INTERNA
Le informazioni desumibili dalle scritture contabili non sono accessibili ai
terzi
Segreto contabile
Eccezione fatta per i bilanci delle società di
capitali
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Efficacia probatoria
Le scritture contabili hanno efficacia processuale, essendo
utilizzabili come prova sia a favore, sia contro l’imprenditore.
Affinché un imprenditore possa utilizzarle come mezzo
processuale contro i terzi è necessario la presenza di tre
condizioni
1. Scritture regolarmente tenute
2. La controparte deve essere un imprenditore
3. La controversia deve riguardare l’esercizio dell’impresa
È sempre rimesso all’apprezzamento del giudice riconoscere
valore probatorio alle scritture contabili.
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Modalità di acquisizione delle scritture contabili
Il giudice può chiedere solo l’esibizione di singole scritture
contabili, o di tutti i libri ma potendo estrarre solo le
registrazioni inerenti alla controversia.
Comunicazione di tutte le scritture in soli 3 casi :
1) Scioglimento della società
2) Successione per causa di morte
3) Comunione dei beni
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Il rendiconto nelle società di persone
Il rendiconto fornisce informazioni utili al controllo della gestione e
consente
di
conoscere
il
risultato
dell’attività
sociale.
Contabilmente esso è costituito da un prospetto numerico che permette a
chi ha svolto un’attività di amministrazione per conto altrui di mostrare i
risultati dell’attività stessa. Il prospetto può consistere in una semplice
elencazione delle entrate e delle uscite con relativo saldo o in un vero e
proprio bilancio. L’uso dell’uno o dell’altro schema contabile dipende
dagli scopi dell’attività svolta e dal modo con cui i risultati saranno
valutati. Se ciò che importa è la variazione del patrimonio in un contesto
di lunga durata e con suddivisione in periodi amministrativi, allora sarà
necessario redigere un vero e proprio bilancio costituito dal conto
economico e dallo stato patrimoniale. Se invece il rendiconto ha lo scopo
di fornire informazioni sulla gestione, ma non dà una rappresentazione
sintetica del risultato economico, esso si risolve in un semplice prospetto
di entrate ed uscite.
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Un bilancio è sempre un rendiconto ma non è detto che un
rendiconto si identifichi necessariamente in un bilancio.
Le società di persone svolgono un’attività in cui è importante
conoscere il risultato economico e la consistenza del
patrimonio al termine di ciascun esercizio. Quindi il
rendiconto di cui all’art. 2217 è un vero e proprio bilancio.
Rispetto all’applicazione analogica degli artt. 2423 ss. C.c. (
redazione del bilancio) la maggioranza della dottrina
giuridica è per una applicazione integrale di tali norme al
rendiconto
delle
società
di
persone.
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La giurisprudenza e gli aziendalisti invece considerano
obbligatoria l’applicazione del solo art. 2426 mentre
qualificano come legittimo, consigliabile ed opportuno,
ma non tassativo, l’utilizzo dello schema di bilancio
previsto per la S.P.A. A nostro parere non esiste un
obbligo di redazione del rendiconto secondo il disposto
degli artt. 2423 ss. C.c., ma esiste una tendenza a far
assumere al bilancio delle società di persone forme e
strutture simili a quelle previste il bilancio delle società di
capitali.
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Il bilancio di esercizio
Che cos’è il Bilancio di esercizio?
È il documento contabile che rappresenta, in modo CHIARO
VERITIERO e CORRETTO, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società , e il risultato economico alla fine di ogni esercizio (“eventuali
Utili conseguiti o perdite subite”)
Tutte le società di capitali hanno l’obbligo della redazione del
Bilancio. L’art. 2423 del c.c. stabilisce che: “gli amministratori
devono redigere il Bilancio di esercizio costituito da:
•Stato Patrimoniale
•Conto Economico
•Nota integrativa
Non nelle società di Persone
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Funzione del Bilancio
Accertare periodicamente la situazione patrimoniale (aspetto storico) e la
Redditività (aspetto dinamico) della società.
Il Bilancio è il maggiore mezzo di controllo e tutela del capitale sociale, ed è il
presupposto per una serie di delibere assembleari, quali ad esempio
la sua approvazione e la contestuale delibera di distribuzione degli
eventuali utili o la destinazione delle perdite.
Il bilancio nelle società di capitali è il miglior documento di informazione
contabile sull’andamento degli affari sociali per i soci e per terzi – per i soci è il
solo strumento legale - per i creditori sociali è il mezzo per conoscere la
consistenza del patrimonio sociale su cui fare affidamento.
Il Bilancio ha anche un rilievo fiscale, in quanto costituisce il termine
di riferimento per la tassazione periodica (che solitamente corrisponde
all’anno Solare) del reddito della società (IRES)[27%] e imposta regionale
sull’attività produttiva) dell’IRAP.[3,9%]
Per questi motivi il bilancio deve essere redatto in modo veritiero, completo
e corretto.
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Redazione del Bilancio
Art. 2423 c.c.
I principi generali di redazione del bilancio sono tutti esposti nell’art. 2423 c.c. e
nel documento 12 dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti.
L’art. 2423 recita: “ il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto….”
Il concetto di chiarezza si sviluppa nelle norme che regolano la struttura e il
contenuto del Bilancio;mentre i principi di chiarezza e veridicità si sviluppano
nelle norme che regolano i criteri legali di valutazione dei diversi cespiti
patrimoniali.
Il 3° comma dell’art.2423 stabilisce: “se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Il 4° comma recita:”in casi eccezionali, se l’applicazione di una disposizione
degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata.
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PRINCIPI GENERALI
ART.2423 c.c.
Altri principi di redazione sono elencati nell’art. 2423 bis, dove viene stabilito
che bisogna seguire ulteriori criteri quale ad esempio, il principio di Prudenza
La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo Prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell’attività, questo per evitare che nel bilancio
risultino degli utili non realizzati effettivamente.
Il bilancio di esercizio è un bilancio di competenza, quindi bisogna tener conto
delle entrate e delle uscite di competenza dell’anno a cui fa riferimento il
bilancio stesso; bisogna considerare i rischi e le perdite di competenza dell’
esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso (ma prima dell’
approvazione).
I criteri di valutazione non possono variare da un esercizio ad un altro, qualora
ciò avvenga gli amministratori devono specificarne il motivo nella nota
integrativa, questo sempre per dare chiarezza al bilancio stesso
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STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio è strutturato in tre parti:
STATO PATRIMONIALE (art. 2423 ter c.c.)
CONTO ECNOMICO (art. 2423 ter c.c.)
NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 c.c.)
Gli amministratori non possono in alcun modo modificare l’ordine dato dal
legislatore per la compilazione del Bilancio. (principio di PRUDENZA)
Le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee rappresentate da lettere
maiuscole (A, B…) le quali a loro volta, in relazione al grado di analiticità
richiesto, in sottocategorie, numeri romani (I,II…) in voci, numeri arabi (1,2…)
e a volte anche in sottovoci, lettere minuscole (a), b)….)
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio dell’anno passato
(ha la sola utilità di rendere più agevole il confronto degli esercizi precedenti).
Il comma 6 dell’art. 2423 ter, vieta i compensi di partite, la somma algebrica di
attività e passività o costi e ricavi.
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6. Immobilizzazioni in corso e acconti;
7. Altre
TOTALE
II immobilizzazioni materiali
1. Terreni e fabbricati;
2. Impianti e macchinari;
3. Attrezzature industriali e commerciali;
4. Altri beni;
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.
TOTALE
III immobilizzazione finanziaria con separata indicazione per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1. Partecipazione in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
2. Crediti:
a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate - Le Scritture contabili- Dott.ssa Laura
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c) Verso controllanti
d) Verso altri
3. Altri titoli
4. Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) Attivo Circolante
I rimanenze
1. Materie prime sussidiarie e di consumo;
2. Prodotto in corso di lavorazione e semi lavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti
TOTALE
II crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo:
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
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4 bis)Crediti tributari
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4 ter)Imposte anticipate
5) Verso altri
TOTALE
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate;
2) Partecipazioni in imprese collegate;
3) Partecipazioni in imprese controllanti;
4) Altre partecipazioni;
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) Altri titoli
TOTALE
1) IV Disponibilità liquide
2) Depositi bancari e postali
3) Assegni
4) Danaro e valori in cassa
5) TOTALE
6) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
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PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I. Capitale sociale
II riserva da sovrapprezzo delle azioni
III riserve di rivalutazione
IV riserva legale
V riserve statutarie
VI riserve per azioni proprie in portafoglio
VII altre riserve, distintamente indicate
VIII utili (perdite) portati a nuovo
IX utile (perdita) dell’esercizio
TOTALE
B) Fondi Per Rischi Ed Oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
TOTALE
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo:
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti verso soci per finanziamenti
4. Debiti verso banche
5. Debiti verso altri finanziatori
6. Acconti
7. Debiti verso fornitori
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso controllanti
12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (ex.INPS, INAIL)
14. Altri debiti
TOTALE
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell’aggio su prestiti
In calce allo Stato Patrimoniale vanno riportate analiticamente le garanzie
prestate dalla società direttamente
o indirettamente e devono risultare i
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conti d’ordine.
Conto Economico
art. 2425 c.c.
Il conto economico rappresenta il risultato economico dell’esercizio (utili
ricavi > costi; perdite costi > ricavi). L’ordine dato dal legislatore per la
composizione del conto economico è tassativo.
È articolato in cinque sezioni a scalare
A) valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE: (A – B +/- C +/-D +/- E)
Successivamente bisogna sottrarre l’ammontare delle imposte sul reddito
dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES solo per le società di
capitali e IRAP )
L’utile o la perdita che si ottiene va iscritta nel Patrimoni Netto dello Stato
Patrimoniale.
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