1. IMPIANTO GIURIDICO • Legge federale sulla formazione professionale (LFP), del 19.04.1978 Codice delle obbligazioni, del 19.04.1978 Legge sul lavoro, 13.03.1964 – Ordinanza federale sulla formazione professionale, 07.11.1979 – Ordinanze federali, dipartimentali o d’ufficio – Regolamenti di tirocinio • Legge cantonale (di applicazione) della LFP - Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), del 4 febbraio 1998 • Legge sulle scuole professionali, del 2 ottobre 1996 – Regolamento della Lorform, del 20 ottobre 1998 – Regolamenti vari Brescia, 7 giugno 2002/1 2. SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (secondario II) • Formazione pratica – in azienda (ev. a scuola) – nei corsi d’introduzione • Formazione teorica – insegnamento professionale • obbligatorio – – – cultura generale conoscenze professionali ginnastica • facoltativo (lingua 2) • di ricupero • di maturità professionale Brescia, 7 giugno 2002/2 3. SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA • Formazione continua non istituzionalizzata – corsi di aggiornamento – corsi di perfezionamento – corsi di riqualificazione • Corsi di preparazione ad esami federali – esame professionale – esame professionale superiore • Scuole superiori di grado terziario (non universitario) – scuole specializzate superiori di tecnica (tecnico ST) – altre scuole specializzate superiori (SSIG, SSAT, …) • Scuole universitarie professionali Brescia, 7 giugno 2002/3 4. CONTRATTUALISTICA • Basi legali – codice delle obbligazioni – legge federale sulla formazione – legge sul lavoro • Contraenti – azienda di tirocinio (ev. scuola) • autorizzata dal Cantone • soggetta a vigilanza – apprendista, risp. rappresentante legale • Approvazione – autorità cantonale • Scioglimento del rapporto di tirocinio (rescissione, revoca dell’approvazione) – autorità cantonale • esperimento di conciliazione • ev. scioglimento e ricollocamento Brescia, 7 giugno 2002/4 5. FUNZIONAMENTO (1) • Reperimento di aziende di tirocinio – campagna di collocamento – promozione di nuove aziende • Pubblicazione di posti offerti – media – intermediazione degli orientatori • Sottoscrizione del contratto (o della notifica) • Approvazione dell’Autorità cantonale – invio del contratto – trasmissione degli elenchi alle scuole – approvazione del contratto e restituzione • Convocazione – a scuola – ai corsi d’introduzione (in tempi successivi) Brescia, 7 giugno 2002/5-1 Capo secondo : Dei contratti individuali speciali di lavoro A. Del contratto di tirocinio Art. 344 Definizione e formazione Mediante il contratto di tirocinio, il maestro di tirocinio si obbliga a formare adeguatamente l’apprendista in una determinata professione, e l’apprendista a lavorare a questo scopo al servizio del maestro. Brescia, 7 giugno 2002/6-1 Art. 345 Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale 1 L'apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio. 2 II rappresentante legale dell'apprendista deve sostenere, per il meglio, il maestro di tirocinio nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra maestro e apprendista. Brescia, 7 giugno 2002/7-1 Art. 346 Fine del rapporto di tirocinio 1 Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni. 2 II rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente : a) se il maestro di tirocinio od il suo sostituto non possiede le capacità professionali e qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista; b) se l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua salute o moralità sono compromesse; c) se la formazione dell’apprendista non può essere terminata o la può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse di quelle previste. Brescia, 7 giugno 2002/8-1