1. IMPIANTO GIURIDICO
• Legge federale sulla formazione
professionale (LFP), del 19.04.1978
Codice delle obbligazioni, del 19.04.1978
Legge sul lavoro, 13.03.1964
– Ordinanza federale sulla formazione
professionale, 07.11.1979
– Ordinanze federali, dipartimentali o
d’ufficio
– Regolamenti di tirocinio
• Legge cantonale (di applicazione) della
LFP - Legge sull’orientamento scolastico
e professionale e sulla formazione
professionale e continua (Lorform), del 4
febbraio 1998
• Legge sulle scuole professionali, del 2
ottobre 1996
– Regolamento della Lorform, del 20
ottobre 1998
– Regolamenti vari
Brescia, 7 giugno 2002/1
2. SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DI BASE
(secondario II)
• Formazione pratica
– in azienda (ev. a scuola)
– nei corsi d’introduzione
• Formazione teorica
– insegnamento professionale
• obbligatorio
–
–
–
cultura generale
conoscenze professionali
ginnastica
• facoltativo (lingua 2)
• di ricupero
• di maturità professionale
Brescia, 7 giugno 2002/2
3. SISTEMA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
• Formazione continua non
istituzionalizzata
– corsi di aggiornamento
– corsi di perfezionamento
– corsi di riqualificazione
• Corsi di preparazione ad esami
federali
– esame professionale
– esame professionale superiore
• Scuole superiori di grado terziario
(non universitario)
– scuole specializzate superiori di tecnica
(tecnico ST)
– altre scuole specializzate superiori
(SSIG, SSAT, …)
• Scuole universitarie professionali
Brescia, 7 giugno 2002/3
4. CONTRATTUALISTICA
• Basi legali
– codice delle obbligazioni
– legge federale sulla formazione
– legge sul lavoro
• Contraenti
– azienda di tirocinio (ev. scuola)
• autorizzata dal Cantone
• soggetta a vigilanza
– apprendista, risp. rappresentante legale
• Approvazione
– autorità cantonale
• Scioglimento del rapporto di
tirocinio (rescissione, revoca
dell’approvazione)
– autorità cantonale
• esperimento di conciliazione
• ev. scioglimento e ricollocamento
Brescia, 7 giugno 2002/4
5. FUNZIONAMENTO (1)
• Reperimento di aziende di tirocinio
– campagna di collocamento
– promozione di nuove aziende
• Pubblicazione di posti offerti
– media
– intermediazione degli orientatori
• Sottoscrizione del contratto (o della
notifica)
• Approvazione dell’Autorità
cantonale
– invio del contratto
– trasmissione degli elenchi alle scuole
– approvazione del contratto e
restituzione
• Convocazione
– a scuola
– ai corsi d’introduzione (in tempi
successivi)
Brescia, 7 giugno 2002/5-1
Capo secondo :
Dei contratti individuali speciali
di lavoro
A. Del contratto di tirocinio
Art. 344 Definizione e formazione
Mediante il contratto di tirocinio, il
maestro di tirocinio si obbliga a
formare adeguatamente
l’apprendista in una determinata
professione, e l’apprendista a
lavorare a questo scopo al servizio
del maestro.
Brescia, 7 giugno 2002/6-1
Art. 345
Obblighi speciali
dell’apprendista e del suo
rappresentante legale
1
L'apprendista deve fare tutto il
possibile per conseguire lo scopo del
tirocinio.
2
II rappresentante legale
dell'apprendista deve sostenere, per il
meglio, il maestro di tirocinio
nell'adempimento del suo compito e
promuovere la buona intesa fra
maestro e apprendista.
Brescia, 7 giugno 2002/7-1
Art. 346
Fine del rapporto di
tirocinio
1
Durante il tempo di prova, il rapporto di
tirocinio può essere disdetto in qualsiasi
tempo con un preavviso di sette giorni.
2
II rapporto di tirocinio può essere disdetto
immediatamente per cause gravi nel senso
dell’articolo 337, segnatamente :
a) se il maestro di tirocinio od il suo
sostituto non possiede le capacità
professionali e qualità personali necessarie
per la formazione dell’apprendista;
b) se l’apprendista non possiede le
attitudini fisiche o intellettuali
indispensabili alla sua salute o moralità
sono compromesse;
c) se la formazione dell’apprendista non
può essere terminata o la può essere
soltanto in condizioni essenzialmente
diverse di quelle previste.
Brescia, 7 giugno 2002/8-1
Scarica

1. IMPIANTO GIURIDICO