MOD.2 MODULARIO C.C.·2 DIRETTIV A CONGIUNT A DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO EDEL PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO Direttiva suI deposito iuformatico e sulla trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata degJi atti del processo celebrato innanzi alia Corte dei conti. Preambolo Visto rart. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, Approvazione del regolamenlo di procedura per i giudizi innanzi alia Corte dei conti e s.m.i.; Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Approvazione del codice di procedura civile e s.m.I.; Visto rart. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. a norma deltart. 2, comma 1. lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, numero 421; Visto il decreto-Iegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, Disposizioni in materia di giurisdizione controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e conlrollo della Corte dei conti, e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamenlo recanle disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. nel processo amministrativo nel processo dinanzi aUe sezioni giurisdizionali della Corte dei conti; 1 Visto il decreta legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.; Visto il decreto-Iegge 29 dicembre 2009, n. 193, convert ito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, Interventi urgenti in materia diJunzionalita del sistema giudiziario; Tenuto con to, del decreto 21 febbraio 20 II, n. 44, Regolamento concernente Ie regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'iyiformazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modijicazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito nella legge 22 Jebbraio 2010, n. 24; Considerata la necessita di introdurre gradualmente nel processo contabile Ie nuove tecnologie di digitalizzazione doeumentale, avviando una sperimentazione presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e presso Ie Sezioni e Ie Procure che via via si renderanno disponibili, e in attesa ed in coerenza eon Ie regole tecniche del processo telematico innanzi alia Corte dei conti previsto dall'art. 18 dal citato d.P.R. 123/2001, an cora in corso di approvazione; II Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti e il Proeuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei conti, stabiliscono quanto segue: TlTOLO I Dei giudizi di responsabilita CAPO I - Degli atti introduttivi del giudizio Art. 1 Deposito degli atti e dei documenti presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio. I. Tutti gli atti del Pubblico Ministero sono depositati presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio a mezzo del SISP. Allo stesso modo avviene il deposito del fascicolo di procura e dei documenti allegati. 2. II deposito della comparsa di costituzione e risposta, del fascicolo di parte e dei relativi documenti ed ogni altro atto difensivo od istanza, puo essere effettuato a mezzo di posta elettronica certificata. 3. II deposito dei documenti informatici non sostituisce iI deposito della documentazione cartacea a tutti gli effetti giuridico-processuali, anche qualora effettuato utilizzando la firma digitale. In questo ultimo caso non si applica la disposizione di cui al comma 6. 2 4. Qualora il deposito non avvenga a mezzo di posta elettronica certificata, assieme agli atti 0 documenti in forma cartacea, dovra essere depositata, con Ie modalita di cui all'articolo 5, una copia in via informatica, sottoscritta 0 meno con firma digitale, su supporto magnetico 0 ottico: USB pendrive, CD-ROM 0 DVD. 5. La presentazione della copia informatica degli atti 0 dei documenti cartacei comporta i vantaggi di cui al comma 8. In caso contrario la digitalizzazione dei documenti viene effettuata a cura della Segreteria compatibilmente con i carichi di lavoro del persona Ie addetto. Ai file cosi formati e apposta la firma digitale del Dirigente della Segreteria 0 di persona da questo delegata. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 la parte dovra sottoscrivere la dichiarazione di confonnita contenuta nella scheda sintetica di cui all'art. 6 c. 2 .. 7. Con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio sono stabiliti gli orari per il deposito degli atti e dei documenti presso la Segreteria, anche ai fini dell'applicazione di cui al comma 5. 8. II deposito informatico degli atti comporta per il difensore la possibilita di ricevere Ie comunicazioni in forma digitale e richiedere I'estrazione di duplicati digitali degli atti con applicazione delle previste agevolazioni sui diritti di copia. Art. 2 Notificazioni e comunicazioni. I. Le notificazioni e Ie comunicazioni aile parti costituite personal mente 0 tramite difensore si effettuano all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto e nella scheda sintetica, fatto salvo quanta stabilito all'articolo 6, comma 3. 2. Le comunicazioni aile parti non costituite 0 prive di difensore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata desumibile dall'elenco di cui art. 7 DPCM 6 maggio 2009 e dagli altri elenchi pubblici degli indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero all'indirizzo comunicato nella nota sintetica. In ogni altro caso la comunicazione si esegue nei modi ordinari. 3. Le notificazioni aile parti non costituite 0 prive di difensore sono effettuate ai sensi deWart. 149-bis c.p.c .. Nel caso in cui non risulti possibile la notifica per via telematica ai sensi deWart. 149-bis c.p.c., I'ufficiale giudiziario procede aWestrazione della copia cartacea del documento informatico sottoscritto, attestandone la conformita all' originale, ai sensi dell' art. 23 del decreta legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitate e s.m.i., analogamente a quanta previsto dal comma 6 deWart. 17 del decreto 21 febbraio 20 II, n. 44. 3 CAPO II - Dei requisiti tecnici Art. 3 Modalita di deposito a mezzo di posta elettronica certificata. I. Ad ogni messaggio di posta elettronica ccrtificata deve corrispondere esclusivamente un solo atto da depositare. 2. Diversamente, in presenza di pili documenti, questi possono essere riuniti in un unico archivio compresso e possono essere inviati cumulativamente in un unico messaggio di posta elettronica certificata. 3. II messaggio di posta elettronica certificata dovra contenere i seguenti allegati: a) la scheda sintetica debitamente compilata e firmata digital mente, nel caso di deposito dell' atto introduttivo 0 della comparsa di costituzione del convenuto, il cui modello e scaricabile dal sito Internet istituzionale; b) il file digitale da depositare; c) il modello predisposto dalla Segreteria, scaricabile dal sito Internet istituzionale, con I'indicazione della tipologia dell'atto per il quale si deposita la copia informatica, il numero di procedimento 0 il numero del ruolo; nel caso di documenti diversi da questi, il numero di protocollo atti. 4. A seguito deIl'invio del messaggio, saranno ricevuti tre messaggi: a) attestazione deIl'avvenuto invio (messaggio automatico gestito dal sistema di posta elettronica certificata del mittente); b) attestazione dell'avvenuta consegna (messaggio automatico gestito dal sistema di posta certificata del destinatario); c) attestazione del deposito informatico del documento corrispondente ad un determinato atto protocollato (messaggio automatico gestito dal sistema di posta certificata del destinatario). 5. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto deposito informatico, la ricevuta elettronica di avvenuto invio ha 10 stesso val ore legale di quella cartacea, la ricevuta elettronica di avvenuta consegna ha 10 stesso val ore legale della cartolina della ricevuta di ritorno di una raccomandata cartacea inviata attraverso il servizio postale. 6. II messaggio di attestazione del deposito informatico dei documenti digitali conferma esclusivamente I'avvenuto deposito informatico. 7. L'attestazione di conform ita di cui ai commi 4 e 5 dell' art. 1, puo essere inserita nel co 0 del messa io da inviare. Art. 4 Acquisizione dei documenti da parte della Segreteria. I. Ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata, il Sistema infonnatico veri fica che il messaggio stesso non presenti anomalie. 2. Qualora siano ravvisate anomalie nel messaggio, la Segreteria invien't al mittente un messaggio di posta elettronica con I'indicazione dell'anomalia riscontrata e richiedera I'invio di un nuovo messaggio. 3. Non sono ammessi messaggi di posta elettronica certificata meramente prenotativi, 0 finalizzati all'elusione dei termini perentori di scadenza per la presentazione degli atti e dei documenti. 4. E fatto obbligo alia Segreteria di segnalare i messaggi di cui al precedente comma al magistrato relatore ed al Presidente del Collegio competente, a mezzo di compilazione dell'apposito modello stilato dal responsabile della Segreteria. Sara cura del Collegio apprezzare la regolarita dell'avvenuto deposito. Art. 5 Specifiche tecniche sul/ormato dei documenti in/ormato digitale. I. II documento digitale allegato al messaggio di posta elettronica certificata deve rispettare Ie seguenti regole: a) il nome dell'allegato e libero, tuttaviae consigliabile che sia tale da permettere una facile identificazione della natura dell'atto 0 del documento; b) ai sensi dell'art. 3, comma 1, ogni atto deve essere contenuto documento informatico 0 file; In un UnICO c) ai sensi dell' art. 3, comma 2, qualora debbano essere allegati piiI documenti informatici, questi possono essere riuniti all'interno di un unico archivio di tipo WinZip; d) i documenti infonnatici devono rispondere tassativamente agli standard di file qui appresso indicati: PDF (portable document format); DOC 0 DOCX (Microsoft Office Word versione 2000 0 superiore); TIFF, TIF, JPG, JPEG (formato immagini), ZIP (archivio compresso WinZip), TXT (testo piano), RTF (testo formattato ). e) sono ammessi documenti PDF con firma digitale nativa oppure documenti aventi formati dei punti precedenti firmati con prodotti che ne generano firme P7M. 2. In ogni caso la dimensione complessiva degli allegati al singolo messaggio di posta elettronica non puo superare la dimensione di 30 MBytes. 5 CAPO III - Della Jormazione del Jascicolo d 'ufJicio e della scambio degli atti e dei documenti Art. 6 Formazione delJascicolo d'ujJicio elettronico e cartaceo. I. AI momenta del deposito dell' atto introduttivo del procedimento 0 del processo, la Segreteria iscrive ai ruoli il procedimento 0 il giudizio, formando il fascicolo d'ufficio elettronico nel Sistema informativo e contestualmente il fascicolo cartaceo, con Ie modal ita attualmente in uso presso la Segreteria. 2. AI momenta della formazione del fascicolo elettronico e contestualmente alIa prova del pagamento degli importi previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e compilata una scheda sintetica contenente i dati riassuntivi del giudizio. 3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, Ie comunicazioni e Ie notificazioni del giudizio alIa parte sono fatte presso la Segreteria, anche ai sensi dell'art. 170 c.p.c. Si applica I'art. 4, comma 3, del decreto-Iegge 29 dicembre 2009, n. 193, convert ito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 4. Qualora sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica non certificata, la Segreteria inviera un avviso concernente I'applicazione delle modal ita di cui al comma 3. Art. 7 Scambio documentale degli atti del processo. I. Dopo la costituzione in giudizio, su autorizzazione del giudice ai sensi dell' art. 170 c.p.c., contenuta anche nel decreta di fissazione d'udienza, la parte che intende effettuare i1 deposito di atti 0 documenti con Ie modalita di cui all'articolo 1, invia il messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli atti 0 i documenti, contestualmente alia Segreteria ed a tutte Ie aItre parti, unitamente alIa nota di deposito scaricabile dal sito web della Corte, pagina della competente Sezione giurisdizionale. 2. La Segreteria veri fica il corretto inserimento degli atti 0 documenti nel Sistema Infonnativo e provvede contestualmente all' aggiornamento del fascicolo cartaceo. Successivamente il Sistema invia all'indirizzo di posta elettronica certificata delle aItre parti costituite un avviso di avvenuto deposito. T1TOLOII Dei giudizi in materiapensionistica CAPO 1 - Degli atti introduttivi del giudizio 6 Art. 8 Deposito degfi atti e dei documenti presso fa Segreteria della Sezione Giurisdizionafe per fa regione Lazio. 1. Nei giudizi in materia pensionistica si applicano Ie disposizioni degli articoli precedenti, in quanta compatibili. Art. 9 Notijiche e comunicazioni. 1. A partire dalla data individuata dal decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, da comunicare aile Amministrazioni interessate, tutte Ie notifiche 0 comunicazioni aile Amministrazioni Pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata istituzionale di cui all'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell' Amministrazione digitale, di cui al decreta legislativo 7 marzo 2005, n.82 0 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel primo atto difensivo dall' Amministrazione evocata in giudizio, ai sensi dell' art. 170 c.p.c .. 2. AI momenta della costituzione in giudizio del ricorrente, deve essere compilata una scheda sintetica allegata al ricorso. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, cosi come previsto dall'art. 170 c.p.c., Ie comunicazioni e Ie notificazioni del giudizio alia parte sono fatte presso la Segreteria, anche ai sensi dell' art. 4, comma 3, del decreto-Iegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Art. 10 Modijiche Nel corso della sperimentazione possono essere introdotte modi fiche ed aggiomamenti aile procedure oggetto della presente direttiva, anche mediante intesa tra il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio e il Procuratore regionale. Roma, 2 9 SET. 2011 II Presidente della Sez. Giur. Lazio ella Sez. Giur. Lazio 7