MOD.2
MODULARIO
C.C.·2
DIRETTIV A CONGIUNT A DEL
PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO
EDEL
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO
Direttiva suI deposito iuformatico e sulla trasmissione a mezzo di posta elettronica
certificata degJi atti del processo celebrato innanzi alia Corte dei conti.
Preambolo
Visto rart. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, Approvazione del regolamenlo di
procedura per i giudizi innanzi alia Corte dei conti e s.m.i.;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Approvazione del codice di procedura civile
e s.m.I.;
Visto rart. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. a norma deltart. 2, comma 1.
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, numero 421;
Visto il decreto-Iegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, Disposizioni in materia di giurisdizione controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e conlrollo
della Corte dei conti, e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamenlo
recanle disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. nel
processo amministrativo nel processo dinanzi aUe sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti;
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Visto il decreta legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e
s.m.i.;
Visto il decreto-Iegge 29 dicembre 2009, n. 193, convert ito dalla legge 22 febbraio 2010, n.
24, Interventi urgenti in materia diJunzionalita del sistema giudiziario;
Tenuto con to, del decreto 21 febbraio 20 II, n. 44, Regolamento concernente Ie regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'iyiformazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modijicazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito nella legge 22 Jebbraio 2010, n. 24;
Considerata la necessita di introdurre gradualmente nel processo contabile Ie nuove
tecnologie di digitalizzazione doeumentale, avviando una sperimentazione presso la Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio e presso Ie Sezioni e Ie Procure che via via si
renderanno disponibili, e in attesa ed in coerenza eon Ie regole tecniche del processo
telematico innanzi alia Corte dei conti previsto dall'art. 18 dal citato d.P.R. 123/2001,
an cora in corso di approvazione;
II Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti e il
Proeuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei
conti, stabiliscono quanto segue:
TlTOLO I
Dei giudizi di responsabilita
CAPO I - Degli atti introduttivi del giudizio
Art. 1
Deposito degli atti e dei documenti presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale per la
regione Lazio.
I. Tutti gli atti del Pubblico Ministero sono depositati presso la Segreteria della Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio a mezzo del SISP. Allo stesso modo avviene il
deposito del fascicolo di procura e dei documenti allegati.
2. II deposito della comparsa di costituzione e risposta, del fascicolo di parte e dei relativi
documenti ed ogni altro atto difensivo od istanza, puo essere effettuato a mezzo di posta
elettronica certificata.
3. II deposito dei documenti informatici non sostituisce iI deposito della documentazione
cartacea a tutti gli effetti giuridico-processuali, anche qualora effettuato utilizzando la firma
digitale. In questo ultimo caso non si applica la disposizione di cui al comma 6.
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4. Qualora il deposito non avvenga a mezzo di posta elettronica certificata, assieme agli
atti 0 documenti in forma cartacea, dovra essere depositata, con Ie modalita di cui
all'articolo 5, una copia in via informatica, sottoscritta 0 meno con firma digitale, su
supporto magnetico 0 ottico: USB pendrive, CD-ROM 0 DVD.
5. La presentazione della copia informatica degli atti 0 dei documenti cartacei comporta i
vantaggi di cui al comma 8. In caso contrario la digitalizzazione dei documenti viene
effettuata a cura della Segreteria compatibilmente con i carichi di lavoro del persona Ie
addetto. Ai file cosi formati e apposta la firma digitale del Dirigente della Segreteria 0 di
persona da questo delegata.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 la parte dovra sottoscrivere la dichiarazione di
confonnita contenuta nella scheda sintetica di cui all'art. 6 c. 2 ..
7. Con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio sono
stabiliti gli orari per il deposito degli atti e dei documenti presso la Segreteria, anche ai fini
dell'applicazione di cui al comma 5.
8. II deposito informatico degli atti comporta per il difensore la possibilita di ricevere Ie
comunicazioni in forma digitale e richiedere I'estrazione di duplicati digitali degli atti con
applicazione delle previste agevolazioni sui diritti di copia.
Art. 2
Notificazioni e comunicazioni.
I. Le notificazioni e Ie comunicazioni aile parti costituite personal mente 0 tramite
difensore si effettuano all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto e nella
scheda sintetica, fatto salvo quanta stabilito all'articolo 6, comma 3.
2. Le comunicazioni aile parti non costituite 0 prive di difensore sono effettuate
all'indirizzo di posta elettronica certificata desumibile dall'elenco di cui art. 7 DPCM 6
maggio 2009 e dagli altri elenchi pubblici degli indirizzi di posta elettronica certificata,
ovvero all'indirizzo comunicato nella nota sintetica. In ogni altro caso la comunicazione si
esegue nei modi ordinari.
3. Le notificazioni aile parti non costituite 0 prive di difensore sono effettuate ai sensi
deWart. 149-bis c.p.c .. Nel caso in cui non risulti possibile la notifica per via telematica ai
sensi deWart. 149-bis c.p.c., I'ufficiale giudiziario procede aWestrazione della copia
cartacea del documento informatico sottoscritto, attestandone la conformita all' originale, ai
sensi dell' art. 23 del decreta legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione
digitate e s.m.i., analogamente a quanta previsto dal comma 6 deWart. 17 del decreto 21
febbraio 20 II, n. 44.
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CAPO II
- Dei requisiti tecnici
Art. 3
Modalita di deposito a mezzo di posta elettronica certificata.
I. Ad ogni messaggio di posta elettronica ccrtificata deve corrispondere esclusivamente
un solo atto da depositare.
2. Diversamente, in presenza di pili documenti, questi possono essere riuniti in un unico
archivio compresso e possono essere inviati cumulativamente in un unico messaggio di
posta elettronica certificata.
3. II messaggio di posta elettronica certificata dovra contenere i seguenti allegati:
a) la scheda sintetica debitamente compilata e firmata digital mente, nel caso di
deposito dell' atto introduttivo 0 della comparsa di costituzione del convenuto, il
cui modello e scaricabile dal sito Internet istituzionale;
b) il file digitale da depositare;
c) il modello predisposto dalla Segreteria, scaricabile dal sito Internet istituzionale,
con I'indicazione della tipologia dell'atto per il quale si deposita la copia
informatica, il numero di procedimento 0 il numero del ruolo; nel caso di
documenti diversi da questi, il numero di protocollo atti.
4. A seguito deIl'invio del messaggio, saranno ricevuti tre messaggi:
a) attestazione deIl'avvenuto invio (messaggio automatico gestito dal sistema di posta
elettronica certificata del mittente);
b) attestazione dell'avvenuta consegna (messaggio automatico gestito dal sistema di
posta certificata del destinatario);
c) attestazione del deposito informatico del documento corrispondente ad un
determinato atto protocollato (messaggio automatico gestito dal sistema di posta
certificata del destinatario).
5. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto deposito informatico, la ricevuta elettronica di
avvenuto invio ha 10 stesso val ore legale di quella cartacea, la ricevuta elettronica di
avvenuta consegna ha 10 stesso val ore legale della cartolina della ricevuta di ritorno di una
raccomandata cartacea inviata attraverso il servizio postale.
6. II messaggio di attestazione del deposito informatico dei documenti digitali conferma
esclusivamente I'avvenuto deposito informatico.
7. L'attestazione di conform ita di cui ai commi 4 e 5 dell' art. 1, puo essere inserita nel
co 0 del messa io da inviare.
Art. 4
Acquisizione dei documenti da parte della Segreteria.
I. Ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata, il Sistema infonnatico veri fica
che il messaggio stesso non presenti anomalie.
2. Qualora siano ravvisate anomalie nel messaggio, la Segreteria invien't al mittente un
messaggio di posta elettronica con I'indicazione dell'anomalia riscontrata e richiedera I'invio
di un nuovo messaggio.
3. Non sono ammessi messaggi di posta elettronica certificata meramente prenotativi, 0
finalizzati all'elusione dei termini perentori di scadenza per la presentazione degli atti e dei
documenti.
4. E fatto obbligo alia Segreteria di segnalare i messaggi di cui al precedente comma al
magistrato relatore ed al Presidente del Collegio competente, a mezzo di compilazione
dell'apposito modello stilato dal responsabile della Segreteria. Sara cura del Collegio
apprezzare la regolarita dell'avvenuto deposito.
Art. 5
Specifiche tecniche sul/ormato dei documenti in/ormato digitale.
I. II documento digitale allegato al messaggio di posta elettronica certificata deve
rispettare Ie seguenti regole:
a) il nome dell'allegato e libero, tuttaviae consigliabile che sia tale da permettere una
facile identificazione della natura dell'atto 0 del documento;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 1, ogni atto deve essere contenuto
documento informatico 0 file;
In
un
UnICO
c) ai sensi dell' art. 3, comma 2, qualora debbano essere allegati piiI documenti
informatici, questi possono essere riuniti all'interno di un unico archivio di tipo
WinZip;
d) i documenti infonnatici devono rispondere tassativamente agli standard di file qui
appresso indicati: PDF (portable document format); DOC 0 DOCX (Microsoft
Office Word versione 2000 0 superiore); TIFF, TIF, JPG, JPEG (formato
immagini), ZIP (archivio compresso WinZip), TXT (testo piano), RTF (testo
formattato ).
e) sono ammessi documenti PDF con firma digitale nativa oppure documenti aventi
formati dei punti precedenti firmati con prodotti che ne generano firme P7M.
2. In ogni caso la dimensione complessiva degli allegati al singolo messaggio di posta
elettronica non puo superare la dimensione di 30 MBytes.
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CAPO III - Della Jormazione del Jascicolo d 'ufJicio e della scambio degli atti e dei
documenti
Art. 6
Formazione delJascicolo d'ujJicio elettronico e cartaceo.
I. AI momenta del deposito dell' atto introduttivo del procedimento 0 del processo, la
Segreteria iscrive ai ruoli il procedimento 0 il giudizio, formando il fascicolo d'ufficio
elettronico nel Sistema informativo e contestualmente il fascicolo cartaceo, con Ie modal ita
attualmente in uso presso la Segreteria.
2. AI momenta della formazione del fascicolo elettronico e contestualmente alIa prova
del pagamento degli importi previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e compilata una
scheda sintetica contenente i dati riassuntivi del giudizio.
3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, Ie
comunicazioni e Ie notificazioni del giudizio alIa parte sono fatte presso la Segreteria, anche
ai sensi dell'art. 170 c.p.c. Si applica I'art. 4, comma 3, del decreto-Iegge 29 dicembre 2009,
n. 193, convert ito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
4. Qualora sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica non certificata, la Segreteria
inviera un avviso concernente I'applicazione delle modal ita di cui al comma 3.
Art. 7
Scambio documentale degli atti del processo.
I. Dopo la costituzione in giudizio, su autorizzazione del giudice ai sensi dell' art. 170
c.p.c., contenuta anche nel decreta di fissazione d'udienza, la parte che intende effettuare i1
deposito di atti 0 documenti con Ie modalita di cui all'articolo 1, invia il messaggio di posta
elettronica certificata, contenente gli atti 0 i documenti, contestualmente alia Segreteria ed a
tutte Ie aItre parti, unitamente alIa nota di deposito scaricabile dal sito web della Corte,
pagina della competente Sezione giurisdizionale.
2. La Segreteria veri fica il corretto inserimento degli atti 0 documenti nel Sistema
Infonnativo e provvede contestualmente all' aggiornamento del fascicolo cartaceo.
Successivamente il Sistema invia all'indirizzo di posta elettronica certificata delle aItre parti
costituite un avviso di avvenuto deposito.
T1TOLOII
Dei giudizi in materiapensionistica
CAPO 1 - Degli atti introduttivi del giudizio
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Art. 8
Deposito degfi atti e dei documenti presso fa Segreteria della Sezione Giurisdizionafe per fa
regione Lazio.
1. Nei giudizi in materia pensionistica si applicano Ie disposizioni degli articoli
precedenti, in quanta compatibili.
Art. 9
Notijiche e comunicazioni.
1. A partire dalla data individuata dal decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale
per la Regione Lazio, da comunicare aile Amministrazioni interessate, tutte Ie notifiche 0
comunicazioni aile Amministrazioni Pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate presso la casella di posta elettronica
certificata istituzionale di cui all'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell' Amministrazione digitale, di cui al decreta legislativo 7 marzo 2005, n.82 0 presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel primo atto difensivo
dall' Amministrazione evocata in giudizio, ai sensi dell' art. 170 c.p.c ..
2. AI momenta della costituzione in giudizio del ricorrente, deve essere compilata una
scheda sintetica allegata al ricorso. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata, cosi come previsto dall'art. 170 c.p.c., Ie comunicazioni e Ie
notificazioni del giudizio alia parte sono fatte presso la Segreteria, anche ai sensi dell' art. 4,
comma 3, del decreto-Iegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24.
Art. 10
Modijiche
Nel corso della sperimentazione possono essere introdotte modi fiche ed aggiomamenti
aile procedure oggetto della presente direttiva, anche mediante intesa tra il Presidente della
Sezione Giurisdizionale per il Lazio e il Procuratore regionale.
Roma,
2 9 SET. 2011
II Presidente della Sez. Giur. Lazio
ella Sez. Giur. Lazio
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direttiv a congiunt a del presidente della sezione