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CIRCOLARE INFORMATIVA 12/2003
Sintesi delle novità del DL 269/2003
1.
Premessa
Con il DL 30.9.2003 n. 269 sono state approvate una serie di disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
In questa sede si intende offrire una prima panoramica delle disposizioni recate dal provvedimento
in esame aventi rilevanza in ambito fiscale.
2.
“Tecno-Tremonti”
La nuova agevolazione fiscale fondata sul meccanismo della detassazione del reddito riprende
alcune regole dell’agevolazione Tremonti. A differenza di quest’ultima, la deduzione, aggiuntiva rispetto a
quella ordinaria, è strutturata come segue:
• ulteriore deduzione del 10% dell’ammontare degli investimenti in ricerca e sviluppo ed in tecnologie
digitali;
• ulteriore deduzione del 30% dell’eccedenza degli investimenti in ricerca e sviluppo ed in tecnologie
digitali rispetto alla media del triennio precedente;
• ulteriore deduzione del 100% dell’importo delle spese sostenute:
− per la partecipazione di fiere all’estero;
− per stage aziendali;
− per la quotazione di società.
L’agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 2.10.2003. Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare si applica
quindi per il 2004.
L’agevolazione si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa attivi alla data del 2.10.2003.
Non sono più agevolati i titolari di reddito di lavoro autonomo, mentre, in assenza di specifica
esclusione, dovrebbero continuare a fruire dell’incentivo le banche e le imprese di assicurazione.
3.
Concordato preventivo biennale
Al fine di anticipare la riforma del sistema fiscale, l’art. 33 del DL 269/2003 introduce un
concordato preventivo biennale, relativamente al periodo d’imposta in corso all’1.1.2003 e a quello
successivo. Tale forma “transitoria” di concordato permette di accedere ai seguenti benefici:
• determinazione agevolata del reddito e (in talune ipotesi) dei contributi;
• limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;
• sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale e (a determinate
condizioni) della fattura.
In sintesi il concordato è particolarmente conveniente per le persone fisiche che possono sfruttare la
riduzione della aliquota marginale dal 45 al 33%. Per gli altri soggetti la rilevanza è minore.
Il concordato trova applicazione con riguardo:
• ai soggetti titolari di reddito d’impresa;
• agli esercenti arti e professioni.
I meccanismi di funzionamento del concordato preventivo biennale sono i seguenti:
• previsione, per i periodi di applicazione del concordato, di un livello di ricavi e compensi non inferiori
a quelli relativi al periodo d’imposta in corso all’1.1.2001, maggiorati di una percentuale prefissata (co.
6);
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determinazione del livello minimo di ricavi e compensi, con possibilità di adeguamento preventivo ai
parametri o studi di settore (co. 7);
• determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull’eccedenza di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo rispetto al reddito del periodo d’imposta in corso all’1.1.2001 (co. 8).
I contribuenti che intendono avvalersi del concordato devono presentare una comunicazione di
adesione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra l’1.1.2004 e il 28.2.2004.
•
4.
Proroga dei termini dei condoni
L’art. 34 del DL 269/2003 stabilisce l’ulteriore proroga dal 16.10.2003 al 16.3.2004 del termine per
l’adesione ai condoni, alle sanatorie, alle regolarizzazioni e alle definizioni contenute nella Finanziaria
2003.
5.
Credito d’imposta sui dividendi
Uno degli aspetti più significativi della riforma del sistema fiscale è rappresentata dalla abolizione
del meccanismo del credito d’imposta sui dividendi.
Le disposizioni del nuovo TUIR entreranno in vigore dal periodo d’imposta che inizia il 1 gennaio
2004. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, dal 1 gennaio 2004 non
sarà più possibile usufruire del credito d’imposta sui dividendi.
L’art. 40 del DL 269/2003 introduce norme che limitano l’utilizzo del credito d’imposta già con
riferimento alle distribuzioni deliberate successivamente al 30 settembre 2003, stabilendo che:
• alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino
alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d’imposta di cui all’art. 14
co. 1 del TUIR compete unicamente:
− secondo le disposizioni degli artt. 11 co. 3-bis e 94 co. 1-bis del TUIR.
− e nel limite del 51,51 per cento.
• le predette disposizioni si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre
2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio
sociale.
Inoltre, il medesimo art. 40 stabilisce che agli acconti sui dividendi compete lo stesso regime fiscale
dell’utile distribuito o distribuibile nel relativo esercizio.
6.
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Altre novità
Gli altri elementi di novità recati dal DL 269/2003, con riferimento all’ambito fiscale, sono:
l’introduzione di una nuova disciplina di ruling per le imprese con rapporti internazionali;
la “spersonalizzazione” della responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie comminate a
persone giuridiche;
la previsione di un regime tributario di favore per le società che accedono alla quotazione in borsa;
le modifiche in materia di IVA;
le nuove regole in materia di tassazione dei titoli obbligazionari e similari.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento.
Milano, 17 novembre 2003.
Studio Danovi
Questa circolare è stata redatta in collaborazione con l’Associazione Dottori Commercialisti Milano e con il Gruppo di Studio-Eutekne.
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