art. 69 legge
D.L. 25/06/2008, n. 112
convertito in L. 6/08/208, n.133
Interpretazione
ed applicazione
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1
Art. 3 Decreto Legislativo 165/2001
I docenti universitari sono esclusi dalla
contrattualizzazione del rapporto di lavoro
contrariamente al personale tecnico amministrativo, il
cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto
individuale di lavoro in conformità
al CCNL- Comparto università
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2
I professori e i ricercatori universitari
I professori e i ricercatori universitari quindi
sono regolati da leggi che stabiliscono i diritti,
i doveri e la retribuzione.
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3
L'art. 69 ha l'evidente scopo di
realizzare un incremento di entrate nel
bilancio dello Stato, attraverso un prelievo
una tantum sugli aumenti automatici biennali
delle retribuzioni dei docenti
(personale non contrattualizzato)
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4
Art. 69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione
dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per
cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un
periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori
successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al
comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione
economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la
medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico
spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma
1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e
con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di
pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe
di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore
forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
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5
Art. 69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2,
della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5
milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in
13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di
versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con
imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di
monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto
a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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6
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali:
questo articolo è composto da 6 commi:
I primi 3 differiscono di 12 mesi, a partire dal 1 gennaio 2009 e
con una misura una tantum gli automatismi stipendiali per i
lavoratori del pubblico impiego, anche nel caso di passaggi
di qualifica o di pensionamento.
Dato che si tratta soltanto di un differimento, allo scadere dei
12 mesi, essi saranno regolarmente corrisposti e questo periodo
viene conteggiato al fine delle maturazioni successive.
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7
I commi 4 e 5
Il comma 4 riguarda l’ordinamento giudiziario,
mentre i commi 5 e 6 riguardano le università.
Il comma 5 fornisce una valutazione dei risparmi
sul settore universitario: 13,5 milioni di euro per il
2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5 per il 2011.
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8
Il comma 6 dell’art. 69
garantisce, attraverso la decurtazione, la
copertura finanziaria per far fronte alla
restituzione dei soldi dovuti alla fine del
periodo di differimento.
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9
le Università:
.
“Il risparmio” (ovvero la parte di retribuzioni non corrisposte a seguito della decurtazione di cui
al comma 1 dell’art. 69), a beneficio unicamente del bilancio dello Stato, dovrà essere versato
e imputato al capo X, capitolo 2368 dello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello
Stato, secondo le modalità che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
d’intesa con il MEF, sta definendo (v. nota del 17/02/2009 prot. 221 Ufficio III).
Le risorse dovranno essere imputate al capo X capitolo 2368 dello stato di previsione delle
entrate del Bilancio dello Stato.
Le università dovranno comunque provvedere all’integrale copertura previdenziale, per il
personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione (come previsto dal comma 3) e
far fronte ai “maggiori oneri”, derivanti dall’attuazione del comma 1 (che dispone la
decurtazione del 2,50%).
La copertura previdenziale, prevista dal comma 3, sulla quota non erogata per il personale che
cessa durante il periodo di riferimento, non è estesa al personale che rimane in servizio.
In realtà come vedremo, per il personale che rimane in servizio ci sono indicazioni contrastanti
circa a tale copertura previdenziale.
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10
tuttavia
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con messaggio n. 149/2008
del 25/11/2008, ha precisato che:
“le ritenute previdenziali vengono calcolate e versate sull’intera
progressione economica, al lordo della ritenuta per il differimento”
Detta ritenuta”…è detratta dall’imponibile fiscale”
Il Cineca invece, sulla base della conferma di fonti non ufficiali, ha
fornito la seguente indicazione:
“ la copertura previdenziale, prevista dal comma 3, sulla quota non
erogata per il personale che cessa durante il periodo di differimento,
non va estesa al personale che rimane in servizio”.
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11
Differimento “una tantum”
Per assicurare che il differimento venga effettuato
una sola volta, alla maturazione della classe
successiva, la procedura adottata dal MEF, prima di
provvedere con l’eventuale differimento, verifica
l’esistenza della ritenuta già applicata
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12
In pratica, secondo quanto indicato nella nota anzidetta
la decurtazione di cui trattasi comporterebbe:
•
una riduzione stipendiale, pari al 2,50% della maturazione
dell’aumento biennale o della classe di stipendio
• ma non una riduzione contributiva, in quanto i contributi ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza devono essere
comunque versati in misura piena
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13
Art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
La legge 25 agosto 1995, n. 335 prevede che, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile, si applica
l’art. 12 della legge 30 aprile 1960, n. 153 che dispone:
“retribuzione imponibile è la retribuzione costituita da qualsiasi
emolumento o beneficio in danaro o in natura (ivi compresi i
servizi)”
Pertanto l’eventuale trattenuta previdenziale, da effettuarsi sullo
stipendio virtuale intero, contrasta con il principio sopra citato,
che prevede di assoggettare a contributi quanto effettivamente
corrisposto.
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14
Come si applica il comma 2 dell’art. 69
la norma dispone che:
al personale docente e ricercatore in servizio, che nel
corso del 2009 ha diritto agli automatismi stipendiali,
si attribuisce il valore della classe ridotto del 2,5%.
Sulla quota decurtata la norma non prevede alcuna
copertura previdenziale, ma...
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15
Messaggio n. 149 del MEF del 25/11/2008
Le indicazioni del messaggio n. 149 del MEF
del 25/11/2008 dispongono in realtà
l’assoggettamento contributivo.
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16
Progressione economica del personale docente
I professori Straordinari e Associati Non Confermati, all’atto
della nomina, vengono inquadrati nella classe iniziale (0) e
dopo due anni percepiscono il primo a.b. pari al 2.50% calcolato
sulla classe iniziale.
Dopo la conferma in ruolo, rispettivamente come ordinario o
associato, la progressione economica del tempo pieno si
sviluppa nel seguente modo:
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17
Il personale docente CONFERMATO
a TEMPO PIENO:
ha una doppia progressione di carriera :
La prima si sviluppa dalla classe iniziale (cl. 0) alla 6^ classe
l’ aumento corrisponde all’8% dello stipendio base
La seconda si sviluppa dalla classe 7^ alla 14^ l’aumento è
pari al 6%.
Dopo la maturazione della 14^ classe si applicano solo gli scatti
biennali, il cui aumento è pari al 2,50%.
classi e scatti di stipendio vengono maturati ogni due anni
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18
In caso di regime a tempo definito
La progressione economica si articola in 6 classi biennali
dell’8%.
Successivamente a tale classe si applicano una serie di aumenti
biennali del 2,50% calcolati sulla 6^ classe
Nel caso di opzione per il regime a tempo pieno la misura del
trattamento economico spettante è maggiorata del 40% rispetto
a quella relativa al tempo definito.
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19
per il personale ricercatore invece:
La retribuzione mensile di un Ricercatore Non Confermato, durante il primo
anno di servizio, è costituita da:
•
•
•
Stipendio Tabellare
Indennità Integrativa Speciale
Assegno aggiuntivo (pari al 70 % di quello di associato dopo il primo anno di
servizio)
Dopo il primo anno di effettivo servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.
31/01/2005, n. 7 convertito in L. 31/03/2005, n. 43, il trattamento economico
del ricercatore universitario è pari al 70% di quello previsto per il
professore universitario associato a tempo pieno di pari anzianità.
Successivamente e fino alla conferma in ruolo lo stipendio aumenta,
con cadenza biennale, del 2,50%.
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20
Dopo la conferma in ruolo la progressione economica dei
ricercatori a tempo pieno è la seguente:
La progressione economica del Tempo Pieno si sviluppa in:
- successive 6 classi biennali di stipendio pari all’8% della
classe attribuita all’atto della conferma
In seguito, in ulteriori classi biennali pari a:
- 6% della 6^ classe
- dopo la 14^ classe vengono attribuito gli aumenti biennali del
2,50% calcolati sulla 14^ classe
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21
confermati a tempo definito:
dalla classe iniziale (cl. 0) sino alla 6^ classe il valore
dell’aumento biennale è pari all’8% dello stipendio.
Oltre la 6^ classe vengono maturati degli scatti biennali il cui
valore è pari al 2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente
all’ultima classe.
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22
art. 24 legge 23/12/1998, n. 448
Dal 1°gennaio 1998:
• lo stipendio tabellare
• l’indennità integrativa speciale
• gli assegni fissi e continuativi
dei docenti e ricercatori universitari sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT,
conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di personale pubblico
contrattualizzato.
La percentuale di aumento (mediamente pari al 2% annuo circa) è
determinata con DPCM.
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23
Che cosa s’intende per stipendio classe iniziale:
è lo stipendio base che viene attribuito al personale
inquadrato nelle quattro differenti situazioni giuridiche:
- confermato a tempo pieno
- confermato a tempo definito
- non confermato a tempo pieno
- non confermato a tempo definito
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24
Che cosa s’intende per valore delle classi:
le classi vengono calcolate sulla base
della progressione economica
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25
Impatto dell’art. 69 L. 133/08
sulle retribuzione in godimento
Lo scatto biennale maturato rispettivamente dell'8%, del 6% e del 2,5% viene abbattuto, una
tantum per 12 mesi, del 2,5%.
Pertanto gli automatismi stipendiali si riducendosi rispettivamente a:
- 5,5%
- 3,5%
- zero.
Nel caso di maturazione di scatto biennale o di cifra corrispondente allo scatto, non verrà
erogato alcun importo, perché il valore è coincidente alla percentuale di abbattimento.
Allo scadere dei 12 mesi verrà ripristinato il valore dello scatto maturato in quel biennio e si
riprenderà quindi la normale progressione economica.
Il prelievo nella misura percentuale del 2,5%, verrà operato su tutti i docenti a tempo pieno
e a tempo definito, nessuno escluso .
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26
Il personale in servizio
Per il personale in servizio, che effettua passaggi di qualifica durante il periodo di
differimento (2009) comportanti valutazione economica di anzianità pregressa,
alla scadenza di detto periodo e con la medesima decorrenza, si procederà alla
rideterminazione del trattamento economico.
A detto personale il trattamento economico spettante, a seguito della
ricostruzione di carriera, verrà calcolato due volte:
•
- una volta al momento del superamento del triennio di conferma o dello
straordinariato, se questo cade nei 12 mesi del periodo predetto
•
- una seconda volta alla fine dei 12 mesi, tenendo conto dell'avvenuta
riapplicazione del normale aumento biennale dell‘ 8% o del 6%.
Il periodo di 12 mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione
delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
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27
In caso di passaggio di qualifica durante il periodo di differimento
che comporta la determinazione dell’assegno ad personam
L’assegno ad personam andrà determinato tenendo conto della
decurtazione in essere e dovrà poi essere quindi
RIDETERMINATO
considerando l’intera classe al termine del periodo di differimento
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28
Assegno aggiuntivo o di tempo pieno
Molte sedi hanno applicato il differimento del 2,50% solo su:
stipendio tabellare
perché è l’unica voce sulla quale si applicano
gli automatismi stipendiali.
mentre per quanto riguarda l’assegno aggiuntivo o di tempo pieno
è previsto un incremento dell’importo solo relativamente alla 1^, 3^ e 5^ classe e
sino alla maturazione della 5^ classe.
Dalla 6^ classe in poi, l’assegno diventa costante.
Dal 1998 l’assegno aggiuntivo viene rivalutato unicamente con l’aumento
annuale ISTAT.
Ne consegue che l’assegno aggiuntivo (o di tempo pieno) non può essere
gravato del differimento del 2,5%, semplicemente perché non è soggetto ad
aumenti biennali, soprattutto dalla 6^ classe in poi.
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29
Il personale che cessa durante il periodo
di differimento
I docenti che accedono alla pensione, durante i 12 mesi del
periodo di differimento, che sono stati assoggettati alla
decurtazione di cui al comma 1 dell’art. 69, non avranno
un’ulteriore penalizzazione, in quanto il valore economico
della classe di stipendio o dell’aumento biennale
integralmente maturato, verrà attribuito allo scadere del
differimento.
Vi sarà pertanto copertura previdenziale anche sulla quota
non erogata
A costoro il calcolo della pensione e della buonuscita
verrà fatto due volte.
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30
Calcolo della pensione:
• una prima volta al momento del pensionamento che avviene in
uno dei 12 mesi del periodo di differimento, con la maturazione
ridotta della classe o dello scatto biennale.
• una seconda volta allo scadere dei 12 mesi del periodo di
differimento, questa volta tenendo conto del normale aumento
biennale dell'8% o del 6% che il docente avrebbe maturato se
non ci fosse stato il differimento e la riduzione dello scatto.
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31
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10/11/2008, n. 180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualità del sistema universitario e della ricerca”
Art. 3-ter
Valutazione dell'attività di ricerca
1.
Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo
accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente
di pubblicazione scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la
diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato
pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
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32
Docenti confermati a tempo pieno
• La decurtazione nella prima progressione economica viene
calcolato sullo stipendio classe iniziale
• La decurtazione nella seconda progressione economica è pari
al 2,50% dello stipendio corrispondente alla 6^ classe
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33
Esempio n. 1
professore ordinario in servizio
prima progressione economica Tempo Pieno cl. 2
01/06/2009 maturazione di stipendio T.P
prima progressione economica cl. 1
classe 0 € 34.660,38
valore (integrale) della classe 8% : € 2.772,83
valore della classe (ridotta 5,5%) da attribuire nel
corso del 2009: € 1.906,32
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34
Stipendio da attribuire al 01/06/2009
Stipendio tabellare prof. ordinario Tempo pieno
01/06/2009
€ 1.906,32 + € 34.660,38 = € 36.566,70
anziché
€ 37.433,21
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35
dal 01/06/2010
viene ripristinato il valore della
classe all’8%
pertanto l’importo a.l. di stipendio da considerare, ai
fini della riliquidazione
del trattamento di pensione sarà di
€ 37.433,21
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36
Esempio n. 2
cessazione
docente che matura la classe nel corso del 2009
prof. Associato T.P. II progressione che avrebbe maturato la cl. 14 sc. 1
dec. 30/01/2009
in applicazione art. 69 L. 133/08:
Descrizione
Importo
Importo dello scatto
1.347,86
Stipendio classe iniziale
24.613,93}
Valore delle classi
29.300,42}
= € 53.914,35 (cl. 14)
Indennità Integrativa Speciale
9.746,17
Assegno aggiuntivo
8.609,41
Decurtazione cl./sc. art. 69
- 1.347,86
Quindi a decorrere dal 30/01/09 ha percepito :
- Stipendio XIV cl. € 53.914,35
( a seguito della decurtazione del 2,50% € 53.914,35 = € 1.347,86)
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37
Alla scadenza del differimento
dal 30/01/2009
prof. Associato T.P. II progressione cl. 14 ^ sc. 1 dec. 30/01/2010
Applic. art. 69 L. 133/08:
Descrizione
Importo
Importo dello scatto
1.347,86
Stipendio classe iniziale
24.613,93
Valore delle classi
29.300,42
Indennità Integrativa Speciale
9.746,17
Assegno aggiuntivo
8.609,41
Attribuzione cl./sc. art. 69
+ 1.347,86
L’importo di stipendio cl. 14/1 da corrispondere dal 30/01/2010 sarà:
€ 55.262,21
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38
Esempio n. 3 cessazione
dal servizio durante il periodo di differimento
Professore Ordinario Tempo Pieno I progr. econ. cl. 6^ scatto 0
classe 01/06/2009 - cessazione 01/11/2009
applic. art. 69 L. 133/08
Descrizione
Importo
Importo dello scatto
Stipendio classe iniziale
Valore delle classi
Indennità Integrativa Speciale
Assegno aggiuntivo
Decurtazione cl./sc. art. 69
1.213,11
34.660,39 }
16.636,98 } € 51.297,37
10.437,48
12.299,16
866,51 (importo calcolato su stip. cl. Iniziale € 34.660,39)
€ 2.772,84 (8% di € 34.660,39) - € 886,51 (valore pari a 2,50% di € 34.660,39)= € 1.906,33
Pertanto la retribuzione spettante dal 01/11/2009 sarà pari a:
€ 48.524,53 (stip. cl. 5) + 1.906,33 = € 50.430,86
anziché € 51.297,36 (stip. Integrale cl. 6)
Il valore della classe nella I progressione economica è pari a € 2.772,84
durante il differimento sarà corrisposto l’importo di € 1.906,33
A decorrere dal 01/11/2009 la pensione e la buonuscita saranno calcolate sull’importo stipendiale
decurtato
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39
Alla scadenza del differimento
Professore ordinario Tempo Pieno I progressione economica
cl. 6^ scatto 0 appl. art. 69 L. 133/08:
Descrizione
Importo dello scatto
Stipendio classe iniziale
Valore delle classi
Indennità Integrativa Speciale
Assegno aggiuntivo
attribuzione cl./sc. art. 69
Importo
1.213,11
34.660,39
16.636,98
10.437,48
12.299,16
+
886,51
A decorrere dal 01/06/2010 la pensione e la buonuscita dovranno essere riliquidate, senza la
decurtazione di € 886,51, sulla retribuzione complessiva di € € 51.297,36 (cl. 6 di stip.).
Al 01/11/2010 ci sarà ulteriore riliquidazione con l’attribuzione delle quote mensili maturate.
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40
Esempio n. 4
professore ordinario cl. 13 seconda progressione economica
dec. 12/07/2007
cessazione 1/11/2009
Alla data del 12/07/2009 spetterebbe la 14^ classe, pari all’importo di stipendio
di a.l. € 75.920,10.
In virtù dell’art. 69, comma 1, tale stipendio viene decurtato di € 1.282,43,
ovvero del valore del 2,50 % di € 51.297,36 (stip. 6^ classe seconda
progressione economica)
A tale decorrenza, pertanto, non verrà liquidato il 6% di € 51.297,36
corrispondente a € 3.077,84 (valore integrale della classe)
bensì solo il 3,50% che corrisponde a € 1.795,41
Stipendio alla data del 12/07/2009: € 72.842,26 (cl. 13) + € 1.795,41 = € 74.637,67
A decorrere dal 12/07/2010 verrà corrisposta la 14^ cl. di stipendio pari a € 75.920,09
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41
Indicazioni ufficiose da parte dell’INPDAP
in attesa di apposita circolare
Si deve operare la decurtazione di cui all’art. 69, a partire dalla data di
maturazione della classe o dell’aumento biennale.
Poiché in caso di cessazione dal servizio è necessario computare, ai
fini del calcolo pensionistico della quota A di pensione, oltre l’ultima
retribuzione maturata dal soggetto anche le eventuali quote mensili
maturate ( mesi intercorrenti tra la decorrenza dell’ultima classe
maturata e la cessazione), anche dette quote devono essere decurtate.
Così facendo, il dipendente subirà però una duplice decurtazione e
l’applicazione di cui all’art. 69 non sarà “una tantum”, come prevede il
legislatore.
Infatti queste quote mensili si riferiscono alla maturazione della classe
successiva a quella già decurtata.
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42
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