STATUTO SPECIALE DELLA
REGIONE SICILIANA
L’ordinamento finanziario e
contabile nel testo vigente e nel
combinato disposto con la riforma
del Titolo V
Riferimento
bibliografico:
M:COSTA
Lo Statuto Speciale
della Regione Siciliana:
un’Autonomia tradita?
Herbita editrice, 2009
Estratto
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Premesse storiche
Art. 19 (Bilancio e Rendiconto)
Art. 20 (Gestione della spesa)
Artt. 32-35 (Demanio e Patrimonio della
Regione)
• Artt. 36-38 (Gestione dell’entrata)
• Artt. 39-41 (Temi supplementari di politica
economica regionale)
• Combinato disposto con la Costituzione
Premesse storiche
• Le lontane origini delle assemblee “parlamentari
siciliane”
• La Questione Siciliana (profili politico-istituzionali
dal 1816 al 1947)
• La Questione Siciliana (profili economico-sociali)
• Origini contingenti (anni ’40) e strutturali
dell’autonomia speciale siciliana
• Il “pactum” confederale e la sua rottura nel 1957
• Le contraddizioni e le tendenze in atto
• Il modello statuale per l’ordinamento finanziario
e contabile siciliano
Art.19
L’Assemblea regionale, non piú tardi del mese di
gennaio, approva il bilancio della Regione per il
prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla
Giunta regionale. L’ esercizio finanziario ha la
stessa decorrenza di quello dello Stato.
All’approvazione della stessa Assemblea è pure
sottoposto il rendiconto generale della Regione.
Art. 19 (Bilancio e Rendiconto)
• Norma tecnica
• L’archetipo statuale
• L’approvazione entro il mese di gennaio va
intesa come approvazione entro il 31 luglio
dell’anno precedente per effetto
dell’aggancio alla norma statale (la legge
regionale presenta pertanto profili di
dubbia costituzionalità nella parte in cui
prevede l’approvazione entro il 31
dicembre)
Art.20
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni
esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e
secondo, 19, comma primo, svolgono nella Regione le
funzioni esecutive ed amministrative concernenti le
materie di cui agli articoli 14, 15 e 17.
Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17
svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive
del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni,
rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al
Governo dello Stato.
Art. 20 (Funzioni del Governo
regionale)
• Funzioni propriamente politiche, prive di immediati
risvolti finanziari (iniziativa di legge, emanazione di
regolamenti, promulgazione di leggi, predisposizione di
bilancio e rendiconto generale,…)
• Funzioni esecutive ed amministrative sulle materie
(praticamente tutte) sulle quali l’Assemblea ha qualche
competenza (esclusiva o concorrente, e su tutto
l’ordinamento degli enti locali)
• Semplice attività amministrativa secondo le direttive
dello Stato nelle “altre” (ma quali sono?)
• Duplice regime di responsabilità: verso il “Parlamento
regionale” per quelle “sovrane”, verso il “Governo dello
Stato” per quelle “delegate”
Art. 20 (Spese)
Il passaggio integrale di funzioni dallo Stato alla Regione ha
conseguenze finanziarie importantissime:
• Totale carico della Regione per le funzioni esclusive (es.:
scuola primaria, beni culturali, enti locali, riscossione delle
entrate proprie, trasporti, servizi d’interesse generale,…)
• Compartecipazione con progressivo accollo totale da parte
della Regione per le funzioni concorrenti (es.: scuola,
università, ricerca, sanità, previdenza, ordinamento sportivo,
…)
• Trasferimenti statali per le funzioni delegate (es.: polizia,
giustizia, forse anche la difesa)
Nel complesso, quindi, si delinea una Autonomia della
responsabilità, tutt’altro che “del privilegio”.
Art. 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le
acque pubbliche esistenti nella Regione,
sono assegnati alla Regione eccetto quelli
che interessano la difesa dello Stato o
servizi di carattere nazionale.
Art. 32 (Demanio regionale)
• Passaggio integrale del demanio statale alla
Regione, almeno in linea di principio
• L’eccezione per il demanio militare (basi,
fortezze, ma ci sarebbe il Trattato di Parigi del
1947 sulla smilitarizzazione della Sicilia)
• I beni “relativi a servizi di prevalente interesse
nazionale” e loro ambiguità
• Gli acquedotti sì e le strade ed altre infrastrutture
di rete no? Limiti di un’interpretazione letterale
legata alle antiche infrastrutture del 1946
Art. 33
Sono altresí assegnati alla Regione e costituiscono il suo
patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della
Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo
precedente.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
- le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il
demanio forestale dello Stato nella Regione;
- le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta
al proprietario del fondo;
- le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed
artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo
regionale;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro
arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Art. 33 (Patrimonio della Regione)
Tutto il patrimonio indisponibile dello Stato in
Sicilia, tranne quello militare, e quello dei beni
del Capo dello Stato (inesistenti in Sicilia) passa
alla Regione.
Anche il patrimonio statale “disponibile” passa
tutto alla Regione, salvo, implicitamente, quello
che lo Stato “comprasse” o “avesse comprato” in
Sicilia come un soggetto privato dopo il 1946.
In pratica, tranne l’Ufficio del Commissario dello
Stato e le caserme lo Stato non dovrebbe
possedere alcuna proprietà in Sicilia.
Art.34
I beni immobili che si trovano nella
Regione e che non sono in proprietà di
alcuno, spettano al patrimonio della
Regione.
È in pratica una sorta di diritto di
“sovranità” ricalcato su quello che
analogamente vanta lo Stato sul resto
del territorio italiano ai sensi dell’art.
827 del codice civile.
Art. 35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso
gli enti regionali sono mantenuti con
adeguamento al valore della moneta, all’
epoca del pagamento.
Ha ormai solo valore storico ma è una
clausola reciproca di salvaguardia, oggi
soprattutto per lo Stato: una volta “uscito”
dagli impegni per gli enti regionali, non ci
deve più nulla.
Art. 36
Al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della
Regione e a mezzo di tributi, deliberati
dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte
di produzione e le entrate dei tabacchi e
del lotto.
Art. 36 (La Regione e la sua unica
“soggettualità tributaria attiva”)
• La Sicilia ha già il suo “federalismo fiscale”
• Possibilità di istituire tributi di ogni tipo, in pratica
di un ordinamento tributario autonomo, nei limiti
degli orientamenti costituzionali e degli obblighi
comunitari
• La “querelle” sulla esclusività o concorrenza di
tale competenza e sua “criticità”
• Illegittimità di quasi tutti i tributi, erariali e non, in
Sicilia: dall’IRPEF al Canone Rai
• Il “compromesso” dei tributi erariali delegati e
sua “provvisorietà”… definitiva
• Le accise: imposte di produzione (statali) o di
consumo (regionali)?
Art. 37
Per le imprese industriali e commerciali, che
hanno la sede centrale fuori del territorio della
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed
impianti, nell’accertamento dei redditi viene
determinata la quota del reddito da attribuire agli
stabilimenti ed impianti medesimi.
L’imposta, relativa a detta quota, compete alla
Regione ed è riscossa dagli organi di
riscossione della medesima.
Art. 37 (Principio della territorialità
della base imponibile)
• Il più disatteso degli articoli statutari
• Sua semplicità applicativa (contabilità
separata per le imposte sui redditi,
modello intracomunitario per l’IVA, più
semplici presupposti per gli altri tributi)
• Organi di accertamento e di riscossione
separati
• Il ruolo complessivamente inadeguato
della Consulta in assenza dell’Alta Corte,
giudice naturale dei conflitti di competenza
Stato-Regione
Art. 38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a
titolo di solidarietà nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico,
nella esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore
ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in
confronto alla media nazionale.
Si procederà ad una revisione quinquennale
della detta assegnazione con riferimento alle
variazioni dei dati assunti per il precedente
computo.
Art. 38 (Fondo di solidarietà
nazionale)
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Perché la perequazione
Il vincolo per le spese infrastrutturali
La presunta “difficoltà di calcolo”
Il fondo ripaga della maggior povertà non della
eventuale “fiscalità di vantaggio”
• L’opzione per i “mille trasferimenti” anziché per
quello onnicomprensivo e sue conseguenze
• Necessità di armonizzare questo strumento
perequativo con quelli previsti dalla riforma del
Titolo V secondo principi di generale equità
(rinvio)
Art. 39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva
competenza dello Stato.
Le tariffe doganali, per quanto interessa la
Regione e relativamente ai limiti massimi,
saranno stabilite previa consultazione del
Governo regionale.
Sono esenti dal dazio doganale le macchine e
gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il
macchinario attinente alla trasformazione
industriale dei prodotti agricoli della Regione.
Art. 39 (Frammenti di autonomia in
tema di commercio estero)
• Un articolo un po’ datato: troppo legato alla
Sicilia “agricola” e nell’ignoranza dell’UE
• Unione doganale ed economica con l’Italia
• L’obbligo di consultazione della Regione quando
lo Stato partecipa in sede comunitaria alla
definizione delle tariffe doganali per ciò che
concerne la Sicilia
• L’esenzione da dazi per il capitale tecnico
destinato alla produzione agricola siciliana e la
sua difficoltà di applicazione nell’Unione
Economica Europea (ma non impossibilità
tecnica)
Art. 40
Le disposizioni generali sul controllo valutario
emanate dallo Stato hanno vigore anche nella
Regione.
È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché
permane il regime vincolistico sulle valute, una
Camera di compensazione allo scopo di
destinare ai bisogni della Regione le valute
estere provenienti dalle esportazioni siciliane,
dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal
ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti
siciliani.
Art. 40 (Piccola autonomia
monetaria della Sicilia)
• Sua grande attualità per realizzare una politica di sviluppo, ma
anche necessità di adattamento al contesto di Unione
Monetaria Europea
• Perpetua unione monetaria della Sicilia con l’Italia (e quindi ora
con l’Europa)
• Gestione separata (rectius: autonoma) delle riserve valutarie
• I conseguenza implicita: esistenza di un istituto di emissione
autonomo e pubblico con compiti di vigilanza sul sistema
creditizio e dei pagamenti siciliani (come il vecchio BdS),
com’era fino al 1926 e com’è ora nel SEBC
• II conseguenza implicita: possibilità di destinare agli interessi
della Sicilia eventuali eccessi di valuta (diminuzione delle
imposte e/o del debito, reddito minimo di cittadinanza,…)
• Diverse soluzioni tecniche al problema, ma anche evidenti
fortissime resistenze da parte dei poteri bancari forti
Art. 41
Il Governo della Regione ha facoltà di
emettere prestiti interni.
È una norma di “chiusura” sugli strumenti di
politica economica che appare più ampia di
analoga facoltà riconosciuta a Regioni ed
enti locali perché non limitata al
finanziamento di spese in conto capitale ma
assimilabile ad analoga facoltà di stato
sovrano
La riforma del Titolo V
• Il combinato disposto tra Statuto e Riforma, se interpretato
letteralmente, equivarrebbe praticamente alla semiindipendenza della Sicilia (con possibilità persino di attivare una
piccola politica estera)
• Ampliamento di funzioni esclusive (che peraltro diventano
anche residuali) tutte quelle elencate nel nostro art. 14, anche
se per le altre regioni sono esclusive dello Stato o concorrenti,
più tutte quelle non specificamente indicate
• Ampliamento delle funzioni concorrenti (tutte quelle del nostro
art. 17, meno quelle assorbite dall’esclusività, più quelle
espressamente attribuite alla potestà concorrente delle altre
regioni)
• Arretramento sensibile delle funzioni esclusive dello Stato
(l’elenco dell’art.117 meno le funzioni esclusive o concorrenti
della Regione secondo il nostro Statuto) e comunque delega
integrale delle sue attività amministrative alla Regione,
compresa la potestà regolamentare in materia
Conseguenze finanziarie della
riforma del Titolo V
Principio generale di sussidiarietà tra
Regione e suoi enti locali – autonomia
finanziaria dei nostri Enti locali
Possibilità per gli enti locali di avere “tributi
propri” cioè istituiti da legge della Regione
e lasciati manovrare agli enti o addizionali.
Il problema delle “accise” nel rapporto StatoRegione
Le risorse perequative ex art. 119
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
Le risorse perequative ex art. 119
(segue)
Inutilità e iniquità, se non in via strettamente
transitoria, del fondo perequativo ex 1° comma,
art. 119, in presenza di una corretta
determinazione del fondo di solidarietà
nazionale di cui all’art. 38.
Possibilità, invece, di destinare alla Sicilia le
“somme aggiuntive per la coesione, diritti della
persona, etc.”, ma secondo piena discrezionalità
da parte della finanza statale.
Quadro di sintesi
“Entrate” della Sicilia: servizi “pagati” dallo Stato, Fondo di
solidarietà nazionale, trasferimenti comunitari, Tributi
propri, compartecipazione a tributi erariali, risorse
statali aggiuntive, entrate “monetarie”, indebitamenti
“Uscite” della Sicilia: tributi da pagare all’erario, servizi da
erogare ai cittadini (tutti)
Due problemi di fondo:
1. Sostenibilità del progetto nel breve, medio e lungo
termine;
2. Disponibilità da parte dell’Europa, dell’Italia ma
soprattutto da parte della stessa opinione pubblica
siciliana di accettare un’economia ed una finanza
realmente sganciate dall’assistenzialismo e dal
centralismo
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Ordinamento finanziario