Condizioni generali TDM Servizi SA via Stazione 6593 Cadenazzo Tel. 091 851 90 40 Fax. 091 851 90 49 www.tdmservizi.ch Gennaio 2008 Prestazioni standard 1. Servizio collettame di TDM Servizi SA (TDM) e CAMION TRANSPORT SA (CT) 5. Mezzo d aiuto per il carico 5.1 In genere CT/TDM effettua spedizioni in tutto il territorio svizzero e nel principato del Liechtenstein, di regola entro le 24 ore (zone periferiche e montagna entro le 48 ore). Il servizio base porta a porta comprende il ritiro, il trasporto, la sorveglianza dello svolgimento e la consegna al destinatario. In generale ogni mittente rispettivamente destinatario, deve utilizzare unicamente i mezzi d aiuto per il carico funzionanti e in perfetto stato che permettano un trasporto e un trasbordo impeccabile (p.es. palette EURO/FFS in base alle norme EPAL o mezzi d aiuto per il carico equivalenti). 2. Merci trasportate Sostanzialmente CT/TDM trasporta merci di ogni dimensione e tipologia, purché possano essere caricate su camion chiusi. Il mittente deve provvedere ad un imballaggio adeguato che protegga sufficientemente la merce durante il trasporto e che impedisca di causare danni ad altra merce. La merce pericolosa deve essere imballata, identificata e provvista dei necessari documenti di accompagnamento in conformità alle norme ADR/SDR. Le seguenti spedizioni richiedono accordi particolari e devono essere segnalate in modo specifico all emissione dell ordine: - colli con peso lordo superiore a 1 500 kg - colli con lunghezza superiore a 3 m - merci deperibili e spedizioni di valore. 3. Ordine di trasporto Per la spedizione necessitano l indirizzo di ritiro, il numero dei colli, il peso lordo e le dimensioni dell invio nonché l indirizzo di consegna. Le unità d imballaggio devono essere provviste dell indirizzo del mittente e del destinatario, le merci pericolose devono essere dichiarate ai sensi della normativa di legge. Per la procedura di trasporto è necessario un bollettino di consegna in duplice copia, con al minimo le seguenti informazioni: - indirizzo completo del mittente e del destinatario - tipologia della merce, numero di colli, imballaggio, peso lordo e dimensioni - istruzioni particolari di consegna (termine fisso, incasso, orari di apertura ecc.) Vi offriamo la possibilità di allacciamento al nostro sistema di elaborazione dati per uno scambio elettronico dei dati stessi. 4. Calcolo del prezzo 4.1 Categorie di tariffe a) Tariffa GU: basata sull indicatore delle distanze dell ASTAG. Gli elementi determinanti per il calcolo sono la distanza (mittente-destinatario) e il peso tassabile. b) Tariffa CDS: Tariffa con 10 zone di prezzo. Gli elementi determinanti per il calcolo sono la zona di prezzo (calcolato in base al codice postale di partenza/arrivo) e il peso tassabile. 4.2 Peso tassabile E considerato valido il peso lordo (palette e imballaggio compreso). Se il peso volume supera il peso lordo, allora vale il peso volume come peso tassabile. 5.2 Ritorni di mezzi d aiuto per il carico. Gli oggetti di scambio vuoti sono tassati come segue: - palette EURO CHF 2.- per pezzo - contorni CHF 6.- per pezzo - coperchi CHF 1.- per pezzo Minimo CHF 20.- per commissione 5.2.1 Gabbie vuote 1 3 pezzi 4 5 pezzi 6 e più CHF 30.- per pezzo CHF 24.- per pezzo CHF 20.- per pezzo 5.3 Oggetti di scambio (scambio diretto) Il committente deve annotare esplicitamente sul bollettino di ritiro o sul bollettino di consegna ben visibile se si devono scambiare i mezzi d aiuto per il carico (solo oggetti EPAL come palette EURO, contorni, coperchi). Se gli oggetti di scambio non possono essere scambiati con il sistema scambio diretto presso il destinatario, il trasportatore è autorizzato ad addebitare direttamente i buoni relativi dal committente. 5.3.1 Tassa per prestazioni a) con l ordine di scambio diretto il committente pagherà una tassa di prestazione basata sul prezzo netto e dichiarata sulla fattura: 2% per palette scambiabili secondo EPAL 4% per l impiego di contorni, coperchi come pure per le palette scambio oltre frontiera 4% se si devono consegnare oggetti scambiabili bianchi b) previa richiesta individuale, al posto di una tassa percentuale, si può stabilire una tassa fissa per tipo di mezzo d aiuto per il carico. Per rotazione: CHF 1.- / paletta CHF 2.- / contorno CHF 1.- / coperchio Per il traffico nella zona frontaliera e per lo scambio di oggetti scambiabili bianchi, sarà fatturata tariffa doppia. 6. Fatturazione / Condizioni di pagamento Le nostre prestazioni sono fatturate 2 volte al mese. L IVA è conteggiata in aggiunta ai prezzi di trasporto riportati e dichiarata separatamente. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni netto. Eventuali sconti sono fatturati in seguito. 4.2.1 Volumi 3 Merce vol. sovrapponibile: per m peso tassabile min. 250 kg Merce vol. non sovrapponibile: per m2 peso tassabile min. 500 kg Metro lineare (ML): per ML tassabile min. 1 000 kg 4.2.2 Palettizzazione (palette FFS/EUR, contorni, coperchi) 6.1 Supplemento carburante Il supplemento carburante si basa sulla statistica dei prezzi attuali del Diesel. Per ulteriori informazioni vedi il sito web: www.camiontransport.ch Pal.(massima superficie della base 1.2 x 0.8 m/senza sporgenza) fino all altezza di 60 cm: min. 125 kg di peso tassabile fino all altezza di 100 cm: min. 250 kg di peso tassabile dall altezza di 101 cm: min. 400 kg di peso tassabile 6.2 Spese amministrative 4.3 Supplementi tariffari Per ogni bollettino di consegna richiesto sono conteggiati CHF 10. - 4.3.1 Merce pericolosa secondo le disposizioni ADR/SDR Il supplemento sul prezzo di trasporto è del 10% (minimo CHF 20.-, massimo CHF 50.- per spedizione). Le eventuali autorizzazioni speciali sono fatturate a parte. Per trasporti di merci della classe 1, che richiede veicoli equipaggiati (EX), il supplemento è del 20% (minimo CHF 50.-, massimo CHF 130.-). 4.3.2 Merci di oltre 3 m di lunghezza Il supplemento aumenta del 25 % delle spese di trasporto. (max. CHF 50.- per invio) Su tutte le fatture di un importo inferiore a CHF 100.- saranno riscosse le spese amministrative di CHF 20. -. 6.3 Bollettino di consegna Prestazioni supplementari 1. Consegna della merce ai piani, in cantina, ecc. Per consegne di merce ai piani o in cantina, ecc., viene calcolato un supplemento di CHF 10.- per 100 kg, (minimo CHF 10.- per invio). 7. Pesatura / etichettatura Pesatura: Etichettatura: CHF 4.- per spedizione CHF 1.- per spedizione 8. Materiale di imballaggio 2. Termini speciali di consegna o ritiro Consegne o ritiri a termine, devono essere preventivamente concordati con la disposizione CT/TDM. I costi supplementari saranno fatturati come segue: Consegna entro le ore 08.00: CHF 80.- supplemento Consegna entro le ore 10.00: CHF 50.- supplemento Consegna/ritiro ad un ora fissa: CHF 50.- supplemento Ritiro dopo le ore 16.30: CHF 50.- supplemento 3. Spedizioni contro rimborso / incasso In caso d incasso, la relativa provvigione è pari al 2% dell importo da incassare, ma al minimo CHF 30.- per spedizione. L ordine di incasso deve contenere i punti seguenti: - Ordine scritto del committente - istruzioni chiare e ben visibili sul bollettino di consegna - per ogni destinatario, deve essere dichiarato solo un importo totale in CHF da incassare - indicazione scritta del committente se si possono accettare contanti o assegni in franchi svizzeri. 4. Avviso alla clientela Se, dal committente è richiesto un avviso per telefono, fax, posta o e-mail, sarà fatturato CHF 5.- per avviso. Per consegna in abitazioni private, l avviso è fatturato automaticamente. Lo smaltimento del materiale d imballaggio è calcolato secondo il dispendio effettivo. 9. Viaggi a vuoto / seconda consegna / tempi di attesa 9.1 Viaggi a vuoto I viaggi a vuoto in seguito ad ordini di ritiro basati su false indicazioni sono conteggiati con un importo forfetario di CHF 50. - 9.2 Seconda consegna Se una spedizione non può essere consegnata all indirizzo indicato, per motivi non dipendenti dalla CT, per ogni ulteriore consegna saranno fatturate le prestazioni supplementari. 9.3 Tempi di attesa Se il tempo di carico/scarico è superato, sarà conteggiato un supplemento ai costi di trasporto di CHF 90.-/ora. (Il tempo di carico/scarico è calcolato nei costi di trasporto con un massimo di 5 minuti per 1'000 kg). 10. Tasse Le tasse o altre spese per consegne particolari (p.es. treno di montagna, teleferica, veicoli elettrici, ecc.) saranno fatturate al committente. 11. Responsabilità e assicurazione I costi supplementari sono conteggiati secondo i costi effettivi e/o secondo la tariffa locale della fiera. La responsabilità del trasportatore è limitata a un massimo di CHF 15.- il chilo lordo di merce danneggiata. Su richiesta è possibile concludere un assicurazione complementare. Il premio di quest assicurazione comporta il 0,2% del valore della merce, ma al minimo CHF 30.- per spedizione. 6. Messa a disposizione di personale ausiliario. Ci riserviamo esplicitamente il diritto di apportare modifiche. Il personale ausiliario è conteggiato ad una tariffa di CHF 68.- l ora per persona. Ogni mezz ora iniziata è conteggiata come una mezz ora piena. Sono in vigore le condizioni generali e le disposizioni sulla responsabilità del trasportatore. Vedi retro. 5. Fiere Altri servizi della CAMION TRANSPORT SA Magazzinaggio, confezionamento, commissionamento. Servizio notturno Nell ambito della logistica lavoriamo secondo le condizioni generali dell Associazione delle imprese svizzere di spedizione e logistica. (spedlogswiss) Servizio clienti Per ulteriori informazioni siamo volentieri a vostra disposizione. Su richiesta possiamo concordare un appuntamento per un colloquio personale. Condizioni relative alla responsabilità del trasportatore per trasporti in Svizzera 1. Doveri del committente e/o mittente Il committente e/o mittente ha il dovere di adempiere alle indicazioni esposte ai punti 2 e 3 delle prestazioni generali nonché alle richieste relative all imballaggio. In caso di inosservanza o di inesatta delle applicazioni di queste prescrizioni, tutti i pregiudizi o danni conseguenti sono a carico del committente e/o mittente. 2. Responsabilità del trasportatore Il trasportatore risponde degli smarrimenti totali o parziali e dei danneggiamenti della merce sempre che questi danni o perdite si siano verificati nel tempo intercorso tra il momento del ritiro e quello della consegna della merce. Il trasportatore risponde anche dei danni causati del personale ausiliario da lui impiegato. Qualora il trasportatore, sulla base delle presenti condizioni relative alla responsabilità, debba risarcire un danno o uno smarrimento, parziale o totale della merce, questo sarà effettuato calcolando il valore della merce nel luogo e al momento della presa in consegna. La responsabilità è limitata ad un massimo di CHF 15.- al chilo del peso lordo effettivo della merce danneggiata o smarrita; al massimo CHF 40'000.- complessivamente per evento. E declinata ogni responsabilità, in particolare per i risarcimenti di danni diretti o indiretti, conseguenti al mancato utile o perdita di esercizio. 3. Termine di consegna non rispettato I danni causati dal ritardo nella consegna devono essere risarciti dal trasportatore solo se tale garanzia era stata precedentemente concordata per iscritto. Se il danno conseguente al ritardo è stato dimostrato, il trasportatore risarcisce solo nella misura del prezzo di trasporto pattuito. 4. Limiti di responsabilità del trasportatore Il trasportatore è liberato della responsabilità, se l origine di smarrimento, danneggiamento della merce o ritardo nella consegna è stato causato per colpa della disposizione, da una direttiva non addebitabile al trasportatore, da difetti particolari della merce o dell imballaggio o da fattori esterni che il trasportatore non poteva evitare, come ad esempio: - forza maggiore (valanghe, frane, catastrofi naturali, interruzione nella rete di comunicazione, ecc.) - rottura spontanea dei prodotti - ruggine, deterioramento interno, essiccazione, fuoriuscita di liquido - diminuzione normale, danni provocati da parassiti o roditori - vandalismi provocati da terzi Il trasportatore non si assume alcuna responsabilità per il trasporto delle seguenti merci: - titoli - metalli preziosi - monete o banconote - orologi, gioielli, perle naturali, pietre preziose e altri gioielli - oggetti artistici e oggetti con un valore affettivo - animali vivi - oggetti con imballaggio insufficiente, con denominazione inaccessibile o numerazione inesatta 5. Danni derivanti da operazioni di trasbordo Qualora il vettore esegua normali operazioni di trasbordo in funzione de magazziniere, egli dovrà rispondere solo di ritardi, di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di falso noleggio, di controstallie di ogni genere, di perdita di una scrittura contabile, di reimballaggio, ecc., allorché la sua responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto. Se tale sua responsabilità per danni derivanti da normali operazioni di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il vettore risponde in ragione dell entità del danno verificatosi fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.- per evento (causa del danno unitaria, anche nel caso di più spedizioni per ogni ordine). In caso di perdita o danneggiamento delle merci trasportate, l obbligo di indennizzo è disciplinato dalle restanti clausole delle DRV. 6. Ricezione merci dal destinatario, obbligo di controllo, contestazioni, reclami L accettazione senza riserva della merce da parte del destinatario o del suo rappresentante o di enti ufficiali estinguono qualsiasi pretesa verso il trasportatore. Per essere valide, le contestazioni devono essere inoltrate per iscritto con precise informazioni sul tipo e sull entità del danno e, in particolare, per i danni visibili esternamente, al momento del ricevimento della merce e, per danni non visibili, subito dopo la loro scoperta ma, al più tardi, entro 8 (otto) giorni dalla consegna, calcolando anche il giorno della consegna. Contestazioni non tempestive o riportate in modo generico, non saranno considerate valide. Alla contestazione del danno eseguita dal destinatario al ricevimento della merce, il destinatario stesso dovrà dimostrare che il difetto si è prodotto nel tempo intercorso tra il ritiro della merce per il trasporto e la sua consegna. Il rifiuto del pagamento del prezzo del trasporto non è valido come contestazione e non ha nessun effetto sull annullamento del diritto di risarcimento. 7. Prescrizione La prescrizione di tutte le rivendicazioni di responsabilità e denuncia di risarcimento è regolata dagli articoli 452 e 454 del codice svizzero delle Obbligazioni. 8. Conteggio Non è consentito di compensare eventuali pretese di risarcimento danni con il prezzo del trasporto. 9. Incarico a terzi Al trasportatore è permesso affidare il trasporto di tutta o di una parte della merce, ad un altro vettore. Può anche inviare le spedizioni tramite la ferrovia e, in ogni caso, la sua responsabilità nei confronti del committente resta invariata, esattamente come se l ordine fosse eseguito da lui stesso. 10. Trasporti oltre frontiera Per trasporti oltre frontiera, sono valide le esistenti condizioni di responsabilità sempre che, il CMR o CIM non prescrivano altro in modo vincolante. 11. Foro competente Il foro competente per regolari controversie riguardanti contratti di trasporto è Wil/SG.