Condizioni generali
TDM Servizi SA
via Stazione
6593 Cadenazzo
Tel. 091 851 90 40
Fax. 091 851 90 49
www.tdmservizi.ch
Gennaio 2008
Prestazioni standard
1. Servizio collettame di TDM Servizi SA (TDM) e
CAMION TRANSPORT SA (CT)
5. Mezzo d aiuto per il carico
5.1 In genere
CT/TDM effettua spedizioni in tutto il territorio svizzero e nel
principato del Liechtenstein, di regola entro le 24 ore (zone
periferiche e montagna entro le 48 ore). Il servizio base porta a
porta comprende il ritiro, il trasporto, la sorveglianza dello
svolgimento e la consegna al destinatario.
In generale ogni mittente rispettivamente destinatario, deve
utilizzare unicamente i mezzi d aiuto per il carico funzionanti e in
perfetto stato che permettano un trasporto e un trasbordo
impeccabile (p.es. palette EURO/FFS in base alle norme EPAL o
mezzi d aiuto per il carico equivalenti).
2. Merci trasportate
Sostanzialmente CT/TDM trasporta merci di ogni dimensione e
tipologia, purché possano essere caricate su camion chiusi. Il
mittente deve provvedere ad un imballaggio adeguato che
protegga sufficientemente la merce durante il trasporto e che
impedisca di causare danni ad altra merce.
La merce pericolosa deve essere imballata, identificata e
provvista dei necessari documenti di accompagnamento in
conformità alle norme ADR/SDR. Le seguenti spedizioni
richiedono accordi particolari e devono essere segnalate in modo
specifico all emissione dell ordine:
- colli con peso lordo superiore a 1 500 kg
- colli con lunghezza superiore a 3 m
- merci deperibili e spedizioni di valore.
3. Ordine di trasporto
Per la spedizione necessitano l indirizzo di ritiro, il numero dei
colli, il peso lordo e le dimensioni dell invio nonché l indirizzo di
consegna. Le unità d imballaggio devono essere provviste
dell indirizzo del mittente e del destinatario, le merci pericolose
devono essere dichiarate ai sensi della normativa di legge. Per la
procedura di trasporto è necessario un bollettino di consegna in
duplice copia, con al minimo le seguenti informazioni:
- indirizzo completo del mittente e del destinatario
- tipologia della merce, numero di colli, imballaggio, peso lordo e
dimensioni
- istruzioni particolari di consegna (termine fisso, incasso, orari di
apertura ecc.)
Vi offriamo la possibilità di allacciamento al nostro sistema di
elaborazione dati per uno scambio elettronico dei dati stessi.
4. Calcolo del prezzo
4.1 Categorie di tariffe
a) Tariffa GU: basata sull indicatore delle distanze dell ASTAG.
Gli elementi determinanti per il calcolo sono la distanza
(mittente-destinatario) e il peso tassabile.
b) Tariffa CDS: Tariffa con 10 zone di prezzo. Gli elementi
determinanti per il calcolo sono la zona di prezzo (calcolato in
base al codice postale di partenza/arrivo) e il peso tassabile.
4.2 Peso tassabile
E considerato valido il peso lordo (palette e imballaggio
compreso). Se il peso volume supera il peso lordo, allora vale il
peso volume come peso tassabile.
5.2 Ritorni di mezzi d aiuto per il carico.
Gli oggetti di scambio vuoti sono tassati come segue:
- palette EURO
CHF 2.- per pezzo
- contorni
CHF 6.- per pezzo
- coperchi
CHF 1.- per pezzo
Minimo CHF 20.- per commissione
5.2.1 Gabbie vuote
1 3 pezzi
4 5 pezzi
6 e più
CHF 30.- per pezzo
CHF 24.- per pezzo
CHF 20.- per pezzo
5.3 Oggetti di scambio (scambio diretto)
Il committente deve annotare esplicitamente sul bollettino di ritiro
o sul bollettino di consegna ben visibile se si devono scambiare i
mezzi d aiuto per il carico (solo oggetti EPAL come palette EURO,
contorni, coperchi).
Se gli oggetti di scambio non possono essere scambiati con il
sistema scambio diretto presso il destinatario, il trasportatore è
autorizzato ad addebitare direttamente i buoni relativi dal
committente.
5.3.1 Tassa per prestazioni
a) con l ordine di scambio diretto il committente pagherà una
tassa di prestazione basata sul prezzo netto e dichiarata sulla
fattura:
2% per palette scambiabili secondo EPAL
4% per l impiego di contorni, coperchi come pure per le
palette scambio oltre frontiera
4% se si devono consegnare oggetti scambiabili bianchi
b) previa richiesta individuale, al posto di una tassa percentuale,
si può stabilire una tassa fissa per tipo di mezzo d aiuto per il
carico.
Per rotazione: CHF 1.- / paletta
CHF 2.- / contorno
CHF 1.- / coperchio
Per il traffico nella zona frontaliera e per lo scambio di oggetti
scambiabili bianchi, sarà fatturata tariffa doppia.
6. Fatturazione / Condizioni di pagamento
Le nostre prestazioni sono fatturate 2 volte al mese. L IVA è
conteggiata in aggiunta ai prezzi di trasporto riportati e dichiarata
separatamente. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni
netto. Eventuali sconti sono fatturati in seguito.
4.2.1 Volumi
3
Merce vol. sovrapponibile:
per m peso tassabile min. 250 kg
Merce vol. non sovrapponibile: per m2 peso tassabile min. 500 kg
Metro lineare (ML):
per ML tassabile
min. 1 000 kg
4.2.2 Palettizzazione (palette FFS/EUR, contorni, coperchi)
6.1 Supplemento carburante
Il supplemento carburante si basa sulla statistica dei prezzi attuali
del Diesel. Per ulteriori informazioni vedi il sito web:
www.camiontransport.ch
Pal.(massima superficie della base 1.2 x 0.8 m/senza sporgenza)
fino all altezza di
60 cm: min. 125 kg di peso tassabile
fino all altezza di
100 cm: min. 250 kg di peso tassabile
dall altezza
di
101 cm: min. 400 kg di peso tassabile
6.2 Spese amministrative
4.3 Supplementi tariffari
Per ogni bollettino di consegna richiesto sono conteggiati
CHF 10. -
4.3.1 Merce pericolosa secondo le disposizioni ADR/SDR
Il supplemento sul prezzo di trasporto è del 10% (minimo CHF
20.-, massimo CHF 50.- per spedizione). Le eventuali autorizzazioni speciali sono fatturate a parte. Per trasporti di merci della
classe 1, che richiede veicoli equipaggiati (EX), il supplemento è
del 20% (minimo CHF 50.-, massimo CHF 130.-).
4.3.2 Merci di oltre 3 m di lunghezza
Il supplemento aumenta del 25 % delle spese di trasporto.
(max. CHF 50.- per invio)
Su tutte le fatture di un importo inferiore a CHF 100.- saranno
riscosse le spese amministrative di CHF 20. -.
6.3 Bollettino di consegna
Prestazioni supplementari
1. Consegna della merce ai piani, in cantina, ecc.
Per consegne di merce ai piani o in cantina, ecc., viene calcolato
un supplemento di CHF 10.- per 100 kg, (minimo CHF 10.- per
invio).
7. Pesatura / etichettatura
Pesatura:
Etichettatura:
CHF 4.- per spedizione
CHF 1.- per spedizione
8. Materiale di imballaggio
2. Termini speciali di consegna o ritiro
Consegne o ritiri a termine, devono essere preventivamente
concordati con la disposizione CT/TDM.
I costi supplementari saranno fatturati come segue:
Consegna entro le ore 08.00:
CHF 80.- supplemento
Consegna entro le ore 10.00:
CHF 50.- supplemento
Consegna/ritiro ad un ora fissa:
CHF 50.- supplemento
Ritiro dopo le ore 16.30:
CHF 50.- supplemento
3. Spedizioni contro rimborso / incasso
In caso d incasso, la relativa provvigione è pari al 2% dell importo
da incassare, ma al minimo CHF 30.- per spedizione. L ordine di
incasso deve contenere i punti seguenti:
- Ordine scritto del committente
- istruzioni chiare e ben visibili sul bollettino di consegna
- per ogni destinatario, deve essere dichiarato solo un importo
totale in CHF da incassare
- indicazione scritta del committente se si possono accettare
contanti o assegni in franchi svizzeri.
4. Avviso alla clientela
Se, dal committente è richiesto un avviso per telefono, fax, posta
o e-mail, sarà fatturato CHF 5.- per avviso. Per consegna in
abitazioni private, l avviso è fatturato automaticamente.
Lo smaltimento del materiale d imballaggio è calcolato secondo il
dispendio effettivo.
9. Viaggi a vuoto / seconda consegna / tempi di attesa
9.1 Viaggi a vuoto
I viaggi a vuoto in seguito ad ordini di ritiro basati su false
indicazioni sono conteggiati con un importo forfetario di CHF 50. -
9.2 Seconda consegna
Se una spedizione non può essere consegnata all indirizzo
indicato, per motivi non dipendenti dalla CT, per ogni ulteriore
consegna saranno fatturate le prestazioni supplementari.
9.3 Tempi di attesa
Se il tempo di carico/scarico è superato, sarà conteggiato un
supplemento ai costi di trasporto di CHF 90.-/ora. (Il tempo di
carico/scarico è calcolato nei costi di trasporto con un massimo di
5 minuti per 1'000 kg).
10. Tasse
Le tasse o altre spese per consegne particolari (p.es. treno di
montagna, teleferica, veicoli elettrici, ecc.) saranno fatturate al
committente.
11. Responsabilità e assicurazione
I costi supplementari sono conteggiati secondo i costi effettivi e/o
secondo la tariffa locale della fiera.
La responsabilità del trasportatore è limitata a un massimo di CHF
15.- il chilo lordo di merce danneggiata. Su richiesta è possibile
concludere un assicurazione complementare. Il premio di
quest assicurazione comporta il 0,2% del valore della merce, ma
al minimo CHF 30.- per spedizione.
6. Messa a disposizione di personale ausiliario.
Ci riserviamo esplicitamente il diritto di apportare modifiche.
Il personale ausiliario è conteggiato ad una tariffa di CHF 68.- l ora
per persona. Ogni mezz ora iniziata è conteggiata come una
mezz ora piena.
Sono in vigore le condizioni generali e le disposizioni sulla
responsabilità del trasportatore. Vedi retro.
5. Fiere
Altri servizi della CAMION TRANSPORT SA
Magazzinaggio, confezionamento, commissionamento. Servizio notturno
Nell ambito della logistica lavoriamo secondo le condizioni generali dell Associazione delle imprese svizzere di spedizione e logistica. (spedlogswiss)
Servizio clienti
Per ulteriori informazioni siamo volentieri a vostra disposizione. Su richiesta possiamo concordare un
appuntamento per un colloquio personale.
Condizioni relative alla responsabilità del trasportatore per trasporti in Svizzera
1. Doveri del committente e/o mittente
Il committente e/o mittente ha il dovere di adempiere alle
indicazioni esposte ai punti 2 e 3 delle prestazioni generali
nonché alle richieste relative all imballaggio. In caso di
inosservanza o di inesatta delle applicazioni di queste
prescrizioni, tutti i pregiudizi o danni conseguenti sono a carico
del committente e/o mittente.
2. Responsabilità del trasportatore
Il trasportatore risponde degli smarrimenti totali o parziali e dei
danneggiamenti della merce sempre che questi danni o perdite
si siano verificati nel tempo intercorso tra il momento del ritiro e
quello della consegna della merce. Il trasportatore risponde
anche dei danni causati del personale ausiliario da lui impiegato.
Qualora il trasportatore, sulla base delle presenti condizioni
relative alla responsabilità, debba risarcire un danno o uno
smarrimento, parziale o totale della merce, questo sarà
effettuato calcolando il valore della merce nel luogo e al
momento della presa in consegna. La responsabilità è limitata
ad un massimo di CHF 15.- al chilo del peso lordo effettivo
della merce danneggiata o smarrita; al massimo CHF 40'000.- complessivamente per evento. E declinata ogni responsabilità,
in particolare per i risarcimenti di danni diretti o indiretti,
conseguenti al mancato utile o perdita di esercizio.
3. Termine di consegna non rispettato
I danni causati dal ritardo nella consegna devono essere risarciti
dal trasportatore solo se tale garanzia era stata precedentemente concordata per iscritto. Se il danno conseguente al ritardo è
stato dimostrato, il trasportatore risarcisce solo nella misura del
prezzo di trasporto pattuito.
4. Limiti di responsabilità del trasportatore
Il trasportatore è liberato della responsabilità, se l origine di
smarrimento, danneggiamento della merce o ritardo nella
consegna è stato causato per colpa della disposizione, da una
direttiva non addebitabile al trasportatore, da difetti particolari
della merce o dell imballaggio o da fattori esterni che il
trasportatore non poteva evitare, come ad esempio:
- forza maggiore (valanghe, frane, catastrofi naturali,
interruzione nella rete di comunicazione, ecc.)
- rottura spontanea dei prodotti
- ruggine, deterioramento interno, essiccazione, fuoriuscita di
liquido
- diminuzione normale, danni provocati da parassiti o roditori
- vandalismi provocati da terzi
Il trasportatore non si assume alcuna responsabilità per il
trasporto delle seguenti merci:
- titoli
- metalli preziosi
- monete o banconote
- orologi, gioielli, perle naturali, pietre preziose e altri gioielli
- oggetti artistici e oggetti con un valore affettivo
- animali vivi
- oggetti con imballaggio insufficiente, con denominazione
inaccessibile o numerazione inesatta
5. Danni derivanti da operazioni di trasbordo
Qualora il vettore esegua normali operazioni di trasbordo in
funzione de magazziniere, egli dovrà rispondere solo di ritardi,
di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di falso
noleggio, di controstallie di ogni genere, di perdita di una
scrittura contabile, di reimballaggio, ecc., allorché la sua
responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto. Se tale
sua responsabilità per danni derivanti da normali operazioni di
trasbordo è stata pattuita per iscritto, il vettore risponde in
ragione dell entità del danno verificatosi fino a un ammontare
massimo di CHF 2'500.- per evento (causa del danno unitaria,
anche nel caso di più spedizioni per ogni ordine). In caso di
perdita o danneggiamento delle merci trasportate, l obbligo di
indennizzo è disciplinato dalle restanti clausole delle DRV.
6. Ricezione merci dal destinatario, obbligo di controllo,
contestazioni, reclami
L accettazione senza riserva della merce da parte del
destinatario o del suo rappresentante o di enti ufficiali
estinguono qualsiasi pretesa verso il trasportatore.
Per essere valide, le contestazioni devono essere inoltrate per
iscritto con precise informazioni sul tipo e sull entità del danno
e, in particolare, per i danni visibili esternamente, al momento
del ricevimento della merce e, per danni non visibili, subito
dopo la loro scoperta ma, al più tardi, entro 8 (otto) giorni dalla
consegna, calcolando anche il giorno della consegna.
Contestazioni non tempestive o riportate in modo generico,
non saranno considerate valide. Alla contestazione del danno
eseguita dal destinatario al ricevimento della merce, il
destinatario stesso dovrà dimostrare che il difetto si è prodotto
nel tempo intercorso tra il ritiro della merce per il trasporto e la
sua consegna. Il rifiuto del pagamento del prezzo del trasporto
non è valido come contestazione e non ha nessun effetto
sull annullamento del diritto di risarcimento.
7. Prescrizione
La prescrizione di tutte le rivendicazioni di responsabilità e
denuncia di risarcimento è regolata dagli articoli 452 e 454 del
codice svizzero delle Obbligazioni.
8. Conteggio
Non è consentito di compensare eventuali pretese di
risarcimento danni con il prezzo del trasporto.
9. Incarico a terzi
Al trasportatore è permesso affidare il trasporto di tutta o di
una parte della merce, ad un altro vettore. Può anche inviare le
spedizioni tramite la ferrovia e, in ogni caso, la sua
responsabilità nei confronti del committente resta invariata,
esattamente come se l ordine fosse eseguito da lui stesso.
10. Trasporti oltre frontiera
Per trasporti oltre frontiera, sono valide le esistenti condizioni
di responsabilità sempre che, il CMR o CIM non prescrivano
altro in modo vincolante.
11. Foro competente
Il foro competente per regolari controversie riguardanti contratti
di trasporto è Wil/SG.
Scarica

Condizioni generali TDM Servizi SA