La legge voto per modificare
l’articolo 36 dello Statuto
Un paradigma dei problemi da risolvere
per ridefinire i rapporti finanziari tra lo
Stato e la Regione
L’articolo 36 dello Statuto e le norme di attuazione
Articolo 36 statuto “Al fabbisogno finanziario della regione si provvede ..a mezzo di
tributi deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di
produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto”
Articolo 2 dpr n. 1074/1965 “..spettano alla Regione siciliana …tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio”
Articolo 4 dpr n. 1074/1965 “Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche
quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale,
affluisco, per mere esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio
della Regione”
La Corte costituzionale fissa il criterio di attribuzione del gettito dopo la riforma
tributaria del 1971: spetta alla Regione il gettito dei tributi riscossi in Sicilia.
La Corte costituzionale modifica nel 2004 il criterio di attribuzione del gettito:
“spetta alla Regione il gettito dei tributi derivante dalla capacità fiscale che si manifesta
nel suo territorio…...in ragione della collocazione nel territorio regionale del fatto cui si
collega il sorgere dell’obbligazione tributaria”
La Corte rivede nel 2010 la propria interpretazione del 2004 «il criterio della
capacità fiscale che si manifesta nel territorio è frutto di un erroneo assunto
interpretativo dello statuto e ritorna alla interpretazione degli anni settanta: spetta
alla Regione il gettito dei tributi riscossi in Sicilia
L’articolo 37 dello Statuto
L’articolo 37 dello Statuto “Per le imprese industriali e commerciali che hanno
sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti
ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da
attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a tale quota
spetta alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima”
L’articolo 7 del dpr 1074/1965 “In attuazione dell’articolo 37…Spettano altresì
alla Regione i tributi sui redditi di lavoro sui dipendenti delle imprese industriali e
commerciali.. che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio”
L’articolo 37 nella interpretazione della Corte costituzionale : «L’articolo 37
non reca un criterio applicabile ad ogni tributo ma costituisce norma sicuramente
eccezionale che consentiva, in via eccezionale appunto, di rompere il nesso
riscossione/spettanza che rappresenta comunque il criterio generale di riparto del
gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione”.
La nuova norma di attuazione del 2005 “In base all’articolo 37 dello Statuto le
relative quote di competenza fiscale dello stato sono trasferite alla regione.
Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto
fino ad ora esercitate dallo Stato”
I provvedimenti applicativi della norma di attuazione del 2005: il regime
transitorio fino al 2015 e la necessità di ulteriori norme di attuazione dal 2016
L’articolo 38 dello Statuto
L’articolo 38 dello Statuto «Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di
solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella
esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare
dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad
una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei
dati assunti per il precedente computo».
La Corte costituzionale sulla quantificazione del contributo: “l’erogazione del
contributo è adempimento di un obbligo costituzionale, ma non è vincolata, quanto al
suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale”
Le assegnazioni dal 1947 ad oggi
1. Commisurazione del contributo in percentuale (dall’80% al 95%) delle imposte di
fabbricazione riscosse annualmente nelle tesorerie dell’isola fino alla fine degli anni
ottanta.
2.Sospensione del contributo per tutti gli anni 90.
3.Ripresa delle erogazioni dal 2000 mediante limiti di impegno pluriennali ed importi
contenuti.
Norme di attuazione dell’articolo 38 per ancorare la quantificazione del contributo
ad uno specifico parametro secondo la lettera e lo spirito della disposizione
statutaria
Coordinamento tra Statuto e attuazione dell’articolo
119 della Costituzione:
nuove funzioni e risorse aggiuntive
•
Comma 4, articolo 27 della legge n. 42/2009 “a fronte dell’assegnazione di
ulteriori nuove funzioni alle Regioni a statuto speciale... le norme di attuazione
dei rispettivi statuti, dovranno definire le corrispondenti modalità di
finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in
vigore”.
COSTI
STIMATI
Oneri connessi FUNZIONI
a competenze legislative statutarie esercitate con
oneri
a carico dello Stato
Istruzione scolastica
Istruzione universitaria
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
TOTALE
4.880.867.384
732.231.000
230.194.000
2.480.275.915
8.323.568.299
Le risorse aggiuntive: l’applicazione del principio della territorialità delle
imposte
TIPOLOGIA
IPOTESI DI QUANTIFICAZIONE
Ritenute d'imposta operate dalle Amministrazioni dello
Stato sui emolumenti corrisposti in favore di dipendenti
2.455.812.055
Ritenute relative agli interessi, premi corrisposti a
depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di
aziende e d'istituti operanti nella Regione ma con sede
220.872.197
legale fuori di essa.
Entrate derivanti dall'imposta sulle assicurazioni dovuta
dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la
104.149.559
rappresentanza fuori dal territorio regionale
IRPEG - IRES (D.Lgs 241/2005) applicazione dell’articolo
37 dello Statuto
218.736.000
Gettito dell’IVA commisurato alla quota di consumi delle
famiglie siciliane
TOTALE
4.931.443.788
7.931.013.599
Ulteriori cespiti tributari attribuibili alla Regione per
il finanziamento delle funzioni
L’ Iva alle importazioni riscossa all’atto dell’ingresso di merci provenienti
da paesi extra UE nel territorio nazionale
E’ oggi considerata un tributo doganale e come tale, ai sensi dell’articolo 39
dello Statuto, il relativo gettito è attribuito integralmente allo Stato.
E’ stata prospettata una possibile interpretazione di tale imposta non già come
tributo doganale, ma come prelievo operato sul valore del bene ed in quanto
tale assimilabile alla generalità dei tributi di spettanza regionale ai sensi del
primo comma dell’articolo 36 dello Statuto. Nel 2012 il gettito di tale tributo è
stato di 3,572 miliardi di euro (Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione regionale per la Sicilia)
Le imposte di produzione
1.Il riconoscimento della spettanza alla regione delle imposte di
produzione richiede la modifica dello Statuto: in questo senso si muove
la legge voto
2.La retrocessione del gettito ( o di quote di gettito) può essere operata a
Statuto invariato
Le imposte di produzione sui prodotti petroliferi
La quantificazione dei cespiti Negli impianti ubicati nel territorio della Regione
siciliana viene raffinato circa il 40% della intera produzione nazionale di oli minerali cui
corrispondono circa 8 miliardi di gettito delle relative accise, che affluiscono al bilancio
dello Stato. Mentre la quota relativa alle accise sui prodotti petroliferi immessi in
consumo nel territorio regionale, ammonta a 1,66 miliardi di euro.
La situazione delle altre regioni a statuto speciale In nessuna regione a statuto
speciale, con la eccezione della Sicilia, opera la riserva di gettito in favore dello Stato
ma, sia pure con quote variabili (dal 30% dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti
energetici e dei 9/10 sui tabacchi del Friuli, ai 9/10 di tutte le accise per la Sardegna,
ai 10/10 per la V.d’A), a tutte sono riconosciute quote di compartecipazione.
La situazione nelle regioni a statuto ordinario
Alla formula della
compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulle
benzine, dal 2013 è subentrato un sistema che prevede che quei proventi alimentino
(assieme ad altre risorse) il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale, in favore delle regioni a statuto ordinario. Dunque un gettito
che comunque concorre al finanziamento di servizi regionali.
Coordinamento tra statuto e attuazione dell’articolo
119 della Costituzione: il concorso al risanamento.
Comma 1, articolo 27 della legge n. 42/2009 “Le Regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, …concorrono al patto di stabilità interno e all’assolvimento
degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da
norme di attuazione dei rispettivi statuti”.
Effetti sul bilancio regionale dei provvedimenti nazionali sul concorso al risanamento
Disposizione/importo nell’esercizio
2012
2013
2014
2015
Effetti sul bilancio regionale delle disposizioni nazionali
d.l. 78/2010 art. 14 c. 1 lett. b)- L. 220/2010
art. 1 c. 131
d.l. 98/2011 art. 20 c.4 e 5 modificato da d.l.
138/2011 e art. 32 c. 10
L. 183/2011
d.l. 201/2011 art. 28 c. 3 e art. 35 comma 4
d.l. 1/2012
d.l. 95/2012 art. 16 c. 3
L. 228/2012 art. 1 c. 118
L. 147/2013 art. 1 c. 526
(legge di stabilità 2014) modificato dall’art.
46 del d.l. n. 66/2014
Totale
199
199
199
573
703
703
335
306
306
306
304
608
596
625
198
198
198
-
-
195
133
1.411
2.014
2.197
1.262
-
I ricorsi della Regione alla Corte costituzionale contro i provvedimenti che dispongono
e quantificano il concorso finanziario della Regione e l’accordo del Giugno 2014
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L`articolo 36 dello statuto e le norme di attuazione