POLIZZE COLLETTIVE GARANZIE PERSONAL (Prestiti Personali) Note Informative e Condizioni di Assicurazione SOMMARIO Polizza EurizonVita S.p.A. Nota Informativa all’Assicurato Polizza EurizonTutela S.p.A. Nota Informativa all’Assicurato Definizioni/Glossario pag. 1 pag. 3 pag. 6 Condizioni di Assicurazione pag. 7 _________________________________________________________________________________ NOTA INFORMATIVA ALL’ASSICURATO (In relazione alla polizza collettiva Garanzie Personal n. 60010000007 derivante da apposita convenzione stipulata da Neos Finance S.p.A., distributrice del prodotto, con EurizonVita S.p.A.) I – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA EurizonVita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale e direzione generale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - tel. + 39 011.092.1 - fax + 39 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano - Italia - tel. + 39 02.3051.1 - fax + 39 02.3051.8188 e in via E. Q.Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - tel. + 39 06.3571.1 - fax + 39 06.3571.4509 - sito internet: www.eurizonvita.it - indirizzo di posta elettronica: [email protected]. È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. La Compagnia è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066. EurizonVita S.p.A. è capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. La Società di revisione dell’Impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma - Italia. II – INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Al contratto si applica la legge italiana. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri connessi alla garanzia morte devono essere inoltrati per iscritto a EurizonVita S.p.A. - Relazioni Clienti, via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax + 39 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. +39 06.42.133.1 - fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l’Assistenza Clienti, Numero Verde 800-350.576, servizio messo a disposizione dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti utili. Controllo e disciplina dell’Assicurazione Vita 1 L’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione e sul regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Compagnia per soddisfare, in qualsiasi momento, gli obblighi contratti nei confronti degli aventi diritto (Assicurati o Beneficiari). Informazioni in corso di contratto Informazioni relative alla Compagnia La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto all’Assicurato e al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto I. Informazioni generali relative al contratto La Compagnia fornirà per iscritto all’Assicurato e al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto anche qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). III - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA POLIZZA COLLETTIVA GARANZIE PERSONAL La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto affinchè lo stesso possa sottoscrivere la Dichiarazione di Adesione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Alla garanzia si accede compilando e sottoscrivendo il modulo di Dichiarazione di Adesione; è fondamentale che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare possibili contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto alla prestazione. La durata della copertura - La durata della copertura è pari alla durata originaria del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento, salvo nei casi di: 1. decesso dell’Assicurato nel corso della durata del contratto di finanziamento; 2. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato. Sono assicurabili le persone fisiche di età anagrafica non inferiore a 18 anni né superiore a 69 anni, fermo restando che: 1. l’età anagrafica all’adesione sommata alla durata del finanziamento non superi 70 anni; 2. l’età massima ai fini dell’efficacia della Copertura sia pari a 70 anni. Il premio di polizza - Il premio varia in base all’importo del prestito erogato, inclusivo delle spese istruttorie, e alla durata del contratto di finanziamento (comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento) e deve essere versato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione alle polizze collettive Garanzie Personal (derivanti da apposite convenzioni stipulate da Neos Finance S.p.A., distributore del prodotto, rispettivamente con la Compagnia ed EurizonTutela S.p.A.) ovvero se successivo, al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento. In merito la Compagnia conferisce al Contraente mandato all’incasso del premio che viene corrisposto a fronte di espressa autorizzazione conferita al Contraente sul modulo di Dichiarazione di Adesione. L’incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il recesso - L’Assicurato, ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ha facoltà di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla decorrenza, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. - EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. - Servizio Clienti C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Il premio, al netto delle imposte di legge, sarà restituito al sottoscrittore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. L’Assicurato può altresì esercitare il diritto di recesso dalla polizza con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. - EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. - Servizio Clienti C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. 2 In tal caso, entro 30 giorni dalla suddetta ricorrenza annuale, le Compagnie, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, restituiranno all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte si ottiene moltiplicando l’importo del premio versato, al netto dell’imposta, per il rapporto fra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione e la durata complessiva dell’Assicurazione - espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicato per il medesimo rapporto. Tale recesso non è esercitabile nel caso in cui l’Assicurato abbia denunciato un sinistro alle Compagnie. Eventi riguardanti il contratto di finanziamento - In caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento nel corso della durata della polizza, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni originariamente pattuite riportate nel Modulo di Dichiarazione di Adesione.Tutti i dettagli relativi alla gestione degli eventi che riguardano il contratto di finanziamento in relazione alle coperture sono specificati e descritti agli artt. 3 e 23 delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia - La garanzia prevista da EurizonVita S.p.A. è relativa al caso di morte dell’Assicurato come dettagliatamente descritto negli artt. 24, 25, 26 delle Condizioni di Assicurazione. Aspetti fiscali e legali 1. Detrazione fiscale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 15 comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente a una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota Informativa è facoltà dell’Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19,00% del premio versato per l’assicurazione calcolato su un massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto e dal reddito dichiarato. Tale detrazione si applica al 64,82% del premio totale pagato dall’Assicurato. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. 2. Tassazione delle somme assicurate - Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall’imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l’ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 ). 3. Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dall’Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. IV - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Il Servizio Assistenza Clienti, Numero Verde 800-350.576, è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In ogni caso occorre comunicare il sinistro con raccomandata A.R. compilando l’apposito modulo di denuncia di sinistro da inviare al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. - EurizonTutela S.p.A c/o EurizonTutela S.p.A. - Ufficio Sinistri C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Si precisa che l’Assicurato e/o gli aventi causa devono autorizzare i medici dell’Assicurato a fornire le informazioni necessarie. NOTA INFORMATIVA ALL’ASSICURATO (In relazione alla polizza collettiva n° 107/05/117 derivante da apposita convenzione stipulata da Neos Finance S.p.A., distributrice del prodotto, con EurizonTutela S.p.A.) I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA EurizonTutela S.p.A. è una Compagnia di assicurazione che ha sede legale e uffici in corso Cairoli 1 10123 Torino - Italia - tel. + 39 011.566.88.11 - fax + 39 011.54.35.53 e Uffici Amministrativi in via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - tel. + 39 06.3571.1 – fax + 39 06.3571.4451 - sito internet: www.eurizontutela.it - indirizzo di posta elettronica: [email protected]. 3 È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2006 ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EurizonVita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. L'Impresa ha come socio unico EurizonVita S.p.A. La Compagnia è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 06995220016 – R.E.A. Torino N. 827841 e all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00125. La Società di revisione dell’Impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in via G. D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma - Italia. II - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Al contratto stipulato si applica la legge italiana. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri connessi alle garanzie prestate da EurizonTutela S.p.A. devono essere inoltrati per iscritto a EurizonTutela S.p.A. – Relazioni Clienti, via E. Q. Visconti, 80 – 00193 Roma – fax + 39 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 Roma, tel. +39 06.42.133.1 - fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Informazioni in corso di contratto Informazioni relative alla Compagnia La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto all’Assicurato e al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto I. Informazioni generali relative al contratto La Compagnia fornirà per iscritto all’Assicurato e al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto anche qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). III - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA POLIZZA COLLETTIVA GARANZIE PERSONAL Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dell’Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia. Alla garanzia si accede compilando e sottoscrivendo il modulo di Dichiarazione di Adesione; è fondamentale che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare possibili contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto alla prestazione. La durata della copertura - La durata della copertura è pari alla durata originaria del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento, salvo nei casi di: 1. decesso dell’Assicurato nel corso della durata del contratto di finanziamento; 2. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato. Sono assicurabili le persone fisiche di età anagrafica non inferiore a 18 anni né superiore a 69 anni, fermo restando che 1. l’età anagrafica all’adesione sommata alla durata del finanziamento non superi 70 anni; 2. l’età massima ai fini dell’efficacia della Copertura sia pari a 70 anni. Il premio di polizza - Il premio varia in base all’importo del prestito erogato (inclusivo delle spese istruttorie) e alla durata del contratto di finanziamento (comprensivo dell’eventuale periodo di preammortamento) e deve essere versato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione alle polizze collettive Garanzie Personal (derivanti da apposite convenzioni stipulate da Neos Finance S.p.A., distributore del prodotto, rispettivamente con la Compagnia ed 4 EurizonVita S.p.A.) ovvero, se successivo, al momento di perfezionamento del contratto di finanziamento. In merito la Compagnia conferisce al Contraente mandato all’incasso del premio che viene corrisposto a fronte di espressa autorizzazione conferita al Contraente sul modulo di Dichiarazione di Adesione. L’incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il recesso - L’Assicurato, ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ha facoltà di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. – Servizio Clienti, C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Il premio, al netto delle imposte di legge, sarà restituito al sottoscrittore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. L’Assicurato può altresì esercitare il diritto di recesso dalla polizza da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. - EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. – Servizio Clienti C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. In tal caso, entro 30 giorni dalla suddetta ricorrenza annuale, le Compagnie, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, restituiranno all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte si ottiene moltiplicando l’importo del premio versato, al netto dell’imposta, per il rapporto fra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione e la durata complessiva dell’Assicurazione - espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicato per il medesimo rapporto. Tale recesso non è esercitabile nel caso in cui l’Assicurato abbia denunciato un sinistro alle Compagnie. Eventi riguardanti il contratto di finanziamento - In caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento nel corso della durata della polizza, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni originariamente pattuite riportate nel Modulo di Dichiarazione di adesione. Tutti i dettagli relativi alla gestione degli eventi che riguardano il contratto di finanziamento in relazione alle coperture sono specificati e descritti agli artt. 3 e 23 delle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie - Le garanzie previste dalle Polizze, prestate da EurizonTutela S.p.A., sono la Disoccupazione, l’Invalidità Totale Permanente da infortunio o da malattia, l’Inabilità Totale Temporanea da infortunio o da malattia, la Malattia Grave. Per una loro valutazione si rimanda in particolare alle relative definizioni, agli artt.1, 2, con le relative esclusioni, art. 30 relativamente alle esclusioni per l’Invalidità Totale Permanente, art. 34 per le esclusioni riferite all’Inabilità Totale Temporanea, art. 38 per le esclusioni della Disoccupazione, art. 42 per le esclusioni per la Malattia Grave. In particolare per l’Invalidità Totale Permanente è necessario che l’Invalidità sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data della malattia o dell’infortunio; per l’Inabilità Totale Temporanea è previsto l’indennizzo in quanto i Sinistri si siano verificati dopo 30 giorni dalla Data Iniziale; per la Malattia Grave e la Disoccupazione è previsto l’indennizzo in quanto i Sinistri si siano verificati dopo 90 giorni dalla Data Iniziale. Detrazione fiscale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 15 comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente a una detrazione dall’Imposta sul Reddito (IRPEF) dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota Informativa è facoltà dell’Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19,00% del premio versato per l’assicurazione calcolato su un massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto e dal reddito dichiarato. Tale detrazione si applica al 64,82% del premio totale pagato dall’Assicurato. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. IV - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5 Il Servizio Assistenza Clienti, Numero Verde 800-350.576 è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In ogni caso occorre comunicare il sinistro con raccomandata A.R. compilando l’apposito modulo di denuncia di sinistro da inviare al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A.- EurizonTutela S.p.A c/o EurizonTutela S.p.A. – Ufficio Sinistri – C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Si precisa che l’Assicurato e/o gli aventi causa devono autorizzare i medici dell’Assicurato a fornire le informazioni necessarie. Le Condizioni di Assicurazione contengono tutte le norme che regolano il presente contratto di assicurazione. DEFINIZIONI/GLOSSARIO Nelle presenti Polizze, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Assicurato: la persona fisica che ha stipulato il contratto di finanziamento con il Contraente e per conto della quale vengono stipulate le Polizze, che presenta i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 2 della presente Polizza, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione e che ha pagato il Premio. Beneficiario: il beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente polizza è Neos Finance S.p.A. Contraente: Neos Finance S.p.A. che ha stipulato le convenzioni con EurizonVita S.p.A. ed EurizonTutela S.p.A. Contratto di finanziamento: il contratto di finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma predeterminata (indicata nel modulo di sottoscrizione del prestito personale come “Totale” contrassegnato dalla lettera E, meno i costi “Assicurazione/Servizi” lettera D) di importo massimo pari a Euro 53.500,00 che dovrà essere restituita dall’Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata compresa tra 6 e 120 mesi (incluso l’eventuale periodo di preammortamento che va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 5 mesi) e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle presenti Polizze. Copertura: una garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla specifica Società ai sensi delle presenti Polizze ed in forza della quale la Società è obbligata al pagamento dell’Indennizzo a favore dell’Assicurato stesso (o agli eventuali Beneficiari) al verificarsi di un Sinistro. Data Iniziale: la data in cui il finanziamento è erogato e la data in cui il Premio è pagato. Dichiarazione di Adesione: la dichiarazione sottoscritta dalla persona che aderisce ad entrambe le polizze collettive stipulate dal Contraente e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture. Disoccupazione: lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente, qualora egli: i) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e ii) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali o percepisca un’indennità derivante da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; e iii) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo/Prestazione: la somma dovuta da ciascuna Società in base ad una Copertura, a seguito del verificarsi di un Sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. Nel caso di evento provocato da Infortunio, l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% sulla base della Tabella INAIL all.1 del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA”. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiano sostituito la predetta tabella. 6 Lavoratore Autonomo: la persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Sono comunque considerati Lavoratori Autonomi le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: i “collaboratori coordinati e continuativi”, i "lavoratori a progetto", i lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di contratti di “Job on Call” o “Job Sharing”o “Staff Leasing”, di contratti di apprendistato o d'inserimento, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio nonché coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, DPR n. 917/86 lett. a) i lavoratori soci di cooperative, c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (fatte salve le figure di lavoratori riportate nella definizione di lavoratore autonomo), alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia stato l’avvio di un altro periodo di lavoro dipendente , la persona sarà considerata come “non lavoratore”, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di lavoratore autonomo. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia Grave: i casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un Trapianto d’Organo, come da specifiche definizioni inserite nell’apposita Sezione delle presenti Polizze. Normale Attività Lavorativa: l’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato al momento del Sinistro. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Periodo di Carenza: periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data Iniziale, durante il quale la Copertura non ha effetto. Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di acquisire il diritto all’indennizzo di un nuovo eventuale Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione. Periodo di preammortamento: periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione di un prestito e l’inizio dell’ammortamento del prestito stesso. Tale periodo non può essere superiore a 5 mesi. Polizza: documento contenente le Condizioni di Assicurazione che disciplinano il contratto di assicurazione con ciascuna delle due Società per le specifiche competenze. Il pacchetto di garanzie vita e danni (prestato dalle due Società) è unico e pertanto le garanzie, ferme restando le precisazioni relativamente all’abbinamento garanzia – professione, non possono essere scelte al momento dell’adesione. Premio: la somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato ad ogni Società in relazione alle Coperture prestate con le presenti Polizze. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura. Società: le Compagnie Assicuratrici (EurizonVita S.p.A.; EurizonTutela S.p.A.) che forniscono le Coperture. TAN: tasso annuale di interesse utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELLE COPERTURE Con le presenti polizze collettive, le Società si obbligano, qualora si verifichi un Sinistro, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere la prestazione all’Assicurato o al Beneficiario. Ai 7 fini delle Coperture, il Sinistro può consistere nella Morte, nell’Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o Malattia, nell’Inabilità Temporanea Totale causata da Infortunio o Malattia, solo qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo, nella Disoccupazione solo qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente e nella Malattia Grave solo qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore. Si precisa che: 1. la Copertura Morte è prestata da EurizonVita S.p.A.; 2. le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Malattia Grave sono prestate da EurizonTutela S.p.A. Le garanzie sopra descritte costituiscono un pacchetto unico di prestazioni assicurative che non possono essere acquistate separatamente al momento dell’adesione. ART. 2 - PERSONE ASSICURABILI È assicurabile la persona fisica che: 1. abbia stipulato il contratto di finanziamento e sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; e 2. goda di buona salute, e cioè non sia affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano trattamento medico regolare e continuato; e 3. sia di età anagrafica non inferiore a 18 anni né superiore a 69 anni fermo restando che a) l’età anagrafica all’adesione sommata alla durata del finanziamento non superi i 70 anni e che b) l’età massima ai fini dell’efficacia delle Coperture sia di 70 anni; e 4. qualora sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo, svolga l’attività lavorativa da almeno 6 mesi e non sia stato assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio. Nel caso in cui il contratto di finanziamento sia sottoscritto da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione. ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il Premio ai sensi del successivo Art. 4, ciascuna Copertura decorre dalle ore 24.00 della Data Iniziale, fermo restando il Periodo di Carenza di cui all’Art. 29 per il caso di Invalidità Totale Permanente, all’Art. 33 per il caso di Inabilità Temporanea Totale, all’Art. 37 per il caso di Disoccupazione e all’Art. 41 per il caso di Malattia Grave, ed ha durata pari a quella del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento. La Copertura termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza convenuta nel contratto di finanziamento, per estinzione del debito dell’Assicurato nei termini previsti dal contratto stesso e in concomitanza con la scadenza originariamente convenuta, ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a. morte dell’Assicurato; b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave dell’Assicurato; c. con la Dichiarazione dal Beneficio del Termine. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO L’Assicurato pagherà il Premio relativo alle Coperture in unica soluzione al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ovvero, se successivo, al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento. Ove le Società non accettassero la Dichiarazione di Adesione, le stesse rimborseranno all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la somma ricevuta a titolo di Premio. Le Società conferiscono al Contraente mandato per l’incasso dei Premi, che vengono corrisposti a fronte di espressa autorizzazione conferita al Contraente sul modulo di Dichiarazione di Adesione. Al riguardo, le parti prendono atto che di tale mandato è fatta menzione nella Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato che, ai fini del pagamento del Premio, dà istruzioni al Contraente perché aggiunga al Capitale richiesto una somma pari all’importo del premio. Inoltre, in conseguenza del suddetto mandato, il pagamento dei Premi si considera come effettuato direttamente a favore delle Società. ART. 5 - MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA Qualora, in pendenza della Copertura, l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, nel senso che da Lavoratore Autonomo diventi Lavoratore Dipendente o viceversa, oppure da Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente diventi Non Lavoratore o viceversa, la Copertura sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata una Copertura corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell’Assicurato. Conseguentemente, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla presente Polizza sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, Lavoratore 8 Dipendente o Non Lavoratore) dell’Assicurato al momento del Sinistro. L’Assicurato che sia Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente, ha diritto all’Indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l’Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia trascorso un periodo di 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente. L’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Non Lavoratore e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo, ha diritto all’Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di 30 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo. L’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo e, in pendenza della Copertura, diventi Non Lavoratore, ha diritto all’Indennizzo per Malattia Grave solo nel caso in cui la Malattia Grave sia stata diagnosticata dopo almeno 90 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato è divenuto Non Lavoratore. ART. 6 - ONERI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alle Società nel minor tempo possibile e comunque entro il 90° giorno dalla data di accadimento del Sinistro. A tal fine l’Assicurato può, telefonando al Numero Verde (relativo alla struttura incaricata dalle due Società alla raccolta e gestione delle denunce) 800 -350.576 (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00), ottenere le informazioni per la corretta denuncia del sinistro, oltre che ricevere un apposito modulo di denuncia di sinistro. Il suddetto modulo, unitamente alla documentazione indicata nello stesso dovrà essere inviato (entro il 90° giorno come sopra riportato) con lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A. EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. – Ufficio Sinistri C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Si specifica che, in casi eccezionali o di particolare difficoltà valutativa, le Società potranno richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. Una volta avvenuto il pagamento di una prestazione per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Disoccupazione, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a inviare la documentazione richiesta. Le Società potranno, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. ART. 7 - ONERI FISCALI Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico dell'Assicurato o degli eventuali Beneficiari. In particolare si specifica che i premi pagati per la Copertura Morte non sono soggetti ad alcuna imposta; i premi pagati per le altre Coperture sono soggette all’imposta del 2,5%. Si precisa inoltre che le somme liquidate in caso di Sinistro non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. L’Indennizzo previsto in caso di Morte è inoltre esente dall’imposta sulle successioni. Sui premi pagati nell’anno per le Coperture assicurative relative a Morte e Invalidità Totale Permanente viene riconosciuta all’Assicurato una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% stabilito dalla Legge e con le modalità previste dalla stessa. Tale detrazione si applica al 64,82% del premio totale pagato dall’Assicurato. ART. 8 - MODIFICHE DELLE POLIZZE Le eventuali modifiche alle presenti Polizze o a ciascuna delle Coperture devono essere provate per iscritto e avranno effetto solo per le Coperture aventi Data Iniziale successiva alla data delle modifiche. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART. 10 - LIMITI TERRITORIALI Ai fini delle presenti Polizze, le Coperture per Morte e Invalidità Totale Permanente si estendono ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Malattia Grave si estendono ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell’ambito dell’Unione Europea. La Copertura per Disoccupazione si estende ai soli Sinistri verificatisi nell’ambito 9 dell’Unione Europea a condizione che l’evento avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana. ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che le Coperture possono cumularsi con altre coperture assicurative senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime, fermi restando i limiti previsti dai successivi artt. 25, 29, 33, 37 e 41. ART. 13 - DIRITTO DI SURROGA Le Società rinunciano al diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso tutti i conviventi dell’Assicurato. ART. 14 - COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra l’Assicurato e le Società dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Eventuali comunicazioni da parte di ciascuna Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso. L’Assicurato può rivolgersi per qualsiasi esigenza al Numero Verde 800 -350.576. ART. 15 - COLPA GRAVE, TUMULTI In deroga all’art. 1900 c.c., le Coperture si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art. 1912 c.c. le Coperture si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. ART. 16 - CESSIONE DEI DIRITTI Fino a quando le ragioni creditorie del Contraente non saranno soddisfatte od estinte, l’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, diversi dal Contraente, i diritti derivanti dalle Coperture di cui alle presenti Polizze. ART. 17 – PRESCRIZIONE I diritti derivanti dalle Coperture si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. ART. 18 - DIRITTO DI RECESSO Ciascun Assicurato, ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), può recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla decorrenza, dandone comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a EurizonVita S.p.A. - EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. – Ufficio Sinistri – C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. Il recesso ha decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. In tal caso l’Assicurato ha diritto alla restituzione del Premio già versato, al netto delle imposte di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Società, per il tramite del Contraente. L’Assicurato può altresì esercitare il diritto di recesso dalla polizza con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza, dandone comunicazione con raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo: EurizonVita S.p.A.- EurizonTutela S.p.A. c/o EurizonTutela S.p.A. – Servizio Clienti C.so Cairoli, 1 - 10123 Torino. In tal caso, entro 30 giorni dalla suddetta ricorrenza annuale, le Compagnie, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, restituiranno all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte si ottiene moltiplicando l’importo del premio versato, al netto dell’imposta, per il rapporto fra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione e 10 la durata complessiva dell’Assicurazione - espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicato per il medesimo rapporto. Tale recesso non è esercitabile nel caso in cui l’Assicurato abbia denunciato un sinistro alle Compagnie. ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato. Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Società che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Morte, dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. ART. 20 – RISCATTO Le presenti coperture non prevedono il diritto di riscatto. ART. 21 – DELIMITAZIONE DELLE ASSICURAZIONI – ESCLUSIONI Tutte le Coperture non sono valide per i Sinistri causati direttamente o indirettamente o comunque connessi a: 1. invalidità, malattie, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato e infortuni, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all’Assicurato prima della Data Iniziale (decorrenza delle Coperture); 2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; 3. guerra (anche non dichiarata), atti di terrorismo o insurrezioni; 4. contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; 5. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell’equipaggio; 6. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; 7. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X e simili); 8. nessun indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 2 “Persone Assicurabili”. Sono inoltre esclusi dalle singole Coperture gli eventi specifici descritti nelle rispettive sezioni. ART. 22 - COMUNICAZIONI E RECLAMI Tutte le comunicazioni alla Società o al Contraente da parte dell’Assicurato, con riferimento alle presenti Polizze e alle Coperture, dovranno essere fatte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax. Eventuali comunicazioni da parte delle Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri connessi alla garanzia Morte devono essere inoltrati per iscritto ad EurizonVita S.p.A. – Relazioni Clienti, via E. Q. Visconti, 80 – 00193 Roma, fax + 39 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri connessi alle garanzie prestate da EurizonTutela S.p.A. (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malatttia, Malattia Grave e Disoccupazione) devono essere inoltrati per iscritto ad EurizonTutela S.p.A. – Relazioni Clienti, via E. Q. Visconti,80 – 00193 Roma, fax + 39 06.3571.4509, posta elettronica: [email protected]. 11 In tutti i casi, qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. +39 06.42.133.1 - fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l’Assistenza Clienti, Numero Verde 800-350.576, servizio messo a disposizione dalle Compagnie per fornire tutti i chiarimenti utili. ART. 23 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento le Coperture Assicurative rimarranno in vigore fino alla scadenza originaria prevista dal contratto di finanziamento stesso. Gli eventuali Indennizzi saranno riconosciuti secondo il piano di ammortamento originario. In tal caso, a partire dalla data di perfezionamento dell’estinzione del debito contratto con Neos Finance S.p.A., comunicata dalla Contraente Neos Finance S.p.A. alle Società, il beneficiario delle coperture assicurative prestate da EurizonTutela S.p.A. sarà l’Assicurato stesso ed i beneficiari della copertura assicurativa prestata da EurizonVita S.p.A. saranno gli aventi causa dell’Assicurato. COPERTURA PER IL CASO DI MORTE - GARANZIA PRESTATA DA EURIZONVITA S.P.A. ART. 24 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE Nel caso di Morte dell’Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà a Neos Finance S.p.A. oppure agli aventi diritto dell’Assicurato in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’Indennizzo di cui al successivo Art. 25, qualora: 1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace, ai sensi del precedente Art. 3; 2. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 21 e al successivo Art. 26; 3. il Sinistro non sia conseguente a un Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia o per Malattia Grave in relazione al quale la Società che presta le specifiche coperture ha già versato il relativo Indennizzo; 4. gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 6. ART. 25 - INDENNIZZO PER IL CASO DI MORTE L’Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il caso di Morte, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, e determinato in base al piano di rimborso del finanziamento definito in fase di sottoscrizione del contratto. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dalla Società con un limite massimo di 2 mesi di interessi. Conseguentemente, l’Indennizzo sarà via via decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del finanziamento concesso dal Contraente all’Assicurato. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Copertura resterà comunque in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta. In caso di Morte dell’Assicurato successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, la Società che presta la specifica Copertura liquiderà agli aventi diritto dell’Assicurato una somma pari a quello che sarebbe stato il debito residuo in linea capitale del finanziamento al momento del Sinistro, secondo l’originario piano di rimborso del finanziamento. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 53.500,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l’Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti che lo stesso Assicurato possa vantare verso la Società in base alla Copertura, la Società sarà liberata da ogni obbligo verso gli aventi causa dell’Assicurato con il pagamento al Contraente dell’Indennizzo di cui ai precedenti punti. 12 ART. 26 - ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i casi di Morte causata da: 1. dolo del Beneficiario; 2. suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla Data Iniziale. ART. 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro occorre, come riportato dall’art. 6, contattare il Numero Verde 800 350.576 per ottenere il modulo di denuncia sinistro e avere le informazioni sulla documentazione da inviare alle Società. Le Società potranno, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE - GARANZIA PRESTATA DA EURIZONTUTELA S.P.A. (garanzia attiva per tutti gli assicurati) ART. 28 - OGGETTO DELLA COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà l’Indennizzo di cui al successivo Art. 29 a Neos Finance S.p.A. o, in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, all’Assicurato o ai suoi aventi causa. ART. 29 - INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE L’indennizzo in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia consiste nel rimborso del debito residuo in linea capitale, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, determinato in base al piano di rimborso del finanziamento definito in fase di sottoscrizione del contratto, che l’Assicurato deve al Contraente alla data dell’Infortunio o alla data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente, a condizione che: a) l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace; e b) tale Invalidità sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data della Malattia o dell’Infortunio che l’hanno provocata. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dalla Società con un limite massimo di 2 mesi di interessi. Conseguentemente, l’Indennizzo sarà via via decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del finanziamento concesso dal Contraente all’Assicurato. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Copertura resterà comunque in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta. In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, la Società che presta la specifica Copertura liquiderà all’Assicurato, o ai suoi aventi causa, una somma pari a quello che sarebbe stato il debito residuo in linea capitale del finanziamento al momento del Sinistro, secondo l’originario piano di rimborso del finanziamento. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 53.500,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l’Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti che lo stesso Assicurato possa vantare verso la Società in base alla Copertura, la Società sarà liberata da ogni obbligo verso gli aventi causa dell’Assicurato con il pagamento al Contraente dell’Indennizzo di cui ai precedenti punti. ART. 30 - ESCLUSIONI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE Sono esclusi i casi di Invalidità Totale Permanente causata da: 1. Invalidità pre-esistenti, nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti, già diagnosticate all’Assicurato prima della Data Iniziale; 2. Partecipazione dell’Assicurato alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove; 3. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 4. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; 5. pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; 6. partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 7. 13 ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato; 8. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; 9. delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 10. guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; 11. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari; 12. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 13. effetto di sieropositività HIV, AIDS; 14. effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; 15. connessione con l’uso o produzione di esplosivi; 16. atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 17. Malattie tropicali; 18. svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavatore. ART. 31 - DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro in caso di Invalidità Totale Permanente occorre, come riportato dall’art. 6, contattare il Numero Verde 800-350.576 per ottenere il modulo di denuncia sinistro e avere le informazioni sulla documentazione da inviare alla Società. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza. INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA - GARANZIA PRESTATA DA EURIZONTUTELA S.P.A. (garanzia attiva per i Lavoratori Autonomi) ART. 32 - OGGETTO DELLA COPERTURA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA In caso di Inabilità Temporanea Totale dell’Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà a Neos Finance l’Indennizzo di cui al successivo Art. 33. ART. 33 - INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA Per ogni Sinistro, il primo indennizzo, pari al rimborso di una rata mensile del contratto di finanziamento, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. I Sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data Iniziale non saranno indennizzati. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa per un periodo di 60 giorni consecutivi prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale causata da infortunio o malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 1.550,00 mensili per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l’Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 12 rate mensili. Il numero massimo di indennizzi liquidabili nel corso della durata della Copertura è pari a 24 rate mensili. ART. 34 - ESCLUSIONI IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA Nessun indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Inabilità Temporanea Totale se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Dipendente o Non Lavoratore. Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da:1. le conseguenze di malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data Iniziale e già diagnosticati in tale data all’Assicurato; 2. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 3. Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 4. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;5. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni; 6. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; 7. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; 8. Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e 14 fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 9. eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress; 10. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura; 11. qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili; 12. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua normale attività lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; 13. mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale; 14. nessun indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 2 “Persone Assicurabili”;15. Nessun Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea sarà corrisposto all’Assicurato se, con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto, la Società abbia pagato o paghi all’Assicurato importi a titolo di Indennizzo per Disoccupazione. ART. 35 - DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro in caso di Inabilità Temporanea Totale occorre, come riportato dall’Art. 6, contattare il Numero Verde 800 -350.576 per ottenere il modulo di denuncia sinistro e avere le informazioni sulla documentazione da inviare alla Società. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza. DISOCCUPAZIONE - GARANZIA PRESTATA DA EURIZONTUTELA S.P.A. (garanzia attiva solo per i Lavoratori Dipendenti) ART. 36 - OGGETTO DELLA COPERTURA DISOCCUPAZIONE In caso di Disoccupazione dell’Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà a Neos Finance l’Indennizzo di cui al successivo Art. 37. ART. 37 - INDENNIZZO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE Per ogni Sinistro, il primo indennizzo, pari al rimborso di una rata mensile del contratto di finanziamento, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Disoccupazione dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. I Sinistri verificatisi nei primi 90 giorni successivi alla Data Iniziale non saranno indennizzati, dove per data del Sinistro si intende la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento. Dopo la cessazione definitiva di un Sinistro, l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa per un periodo di 180 giorni consecutivi prima di acquisire il diritto all’indennizzo di un nuovo eventuale Sinistro per Disoccupazione. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 1.550,00 mensili per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l’Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 6 rate mensili. Il numero massimo di indennizzi liquidabili nel corso della durata della Copertura è pari a 24 rate mensili. ART. 38 - ESCLUSIONI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE Nessun indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Disoccupazione se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore. Inoltre nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Disoccupazione se: • l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; • alla Data Iniziale l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; 15 • la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per: giusta causa, giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare o sia conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, disciplinare); • la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento; • la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell’interruzione di un rapporto di “Lavoro a Progetto” (Co.Co.Co); • l’Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; • l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; • l'Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’assicurazione è operante); • l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; • l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova; • la perdita del posto di lavoro è conseguenza del superamento del periodo di comporto. ART. 39 - DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro in caso di Disoccupazione occorre, come riportato dall’Art. 6, contattare il Numero Verde 800-350.576 per ottenere il modulo di denuncia sinistro e avere le informazioni sulla documentazione da inviare alla Compagnia. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza. MALATTIA GRAVE - GARANZIA PRESTATA DA EURIZONTUTELA S.P.A. (garanzia attiva per i Non Lavoratori) ART. 40 - OGGETTO DELLA COPERTURA MALATTIA GRAVE In caso di Malattia Grave dell’Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà Neos Finance l’Indennizzo di cui al successivo Art. 41. ART. 41 - INDENNIZZO IN CASO DI MALATTIA GRAVE L’indennizzo in caso di Sinistro consiste nel rimborso del debito residuo in linea capitale, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, determinato in base al piano di rimborso del finanziamento definito in fase di sottoscrizione del contratto, che l’Assicurato deve al Contraente alla data in cui la Malattia Grave venga diagnosticata. Gli eventuali interessi relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di liquidazione del relativo indennizzo sono rimborsati fino a un massimo di 2 mesi di interessi. I Sinistri verificatisi nei primi 90 giorni successivi alla Data Iniziale non saranno indennizzati. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 53.500,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l’Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti che lo stesso Assicurato possa vantare verso la Società in base alla Copertura, la Società sarà liberata da ogni obbligo verso gli aventi causa dell’Assicurato con il pagamento al Contraente dell’Indennizzo di cui ai precedenti punti. Sono considerati indennizzabili i casi ascrivibili alle seguenti Malattie Gravi: 1. Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Clarck. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). 16 2. Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare: nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronarico. 3. Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: a) storia del dolore cardiaco tipico; b) comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG; c) modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. 4. Ictus cerebrale: accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. 5. Insufficienza renale: malattia renale irreversibile in dialisi cronica. 6. Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato. ART. 42 - ESCLUSIONI IN CASO DI MALATTIA GRAVE Nessun indennizzo è dovuto se, al momento della diagnosi della Malattia Grave, l'Assicurato è Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo. Oltre alle esclusioni che derivano dalle definizioni elencate al precedente Articolo, sono escluse dall’oggetto della Copertura le Malattie conseguenti a, o causate da: 1. situazioni patologiche già diagnosticate all’Assicurato prima della Data Iniziale; 2. interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; 3. atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere; 4. etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto all’Assicurato a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 5. Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 6. guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; 7. scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; 8. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; 9. qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS), o sindromi o stati assimilabili; 10. nessun indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 2 “Persone Assicurabili”. ART. 43 - DENUNCIA DEL SINISTRO E ONERI RELATIVI Ai fini della denuncia del Sinistro in caso di Malattia Grave occorre, come riportato dall’art. 6, contattare il Numero Verde 800 -350.576 per ottenere il modulo di denuncia sinistro e avere le informazioni sulla documentazione da inviare alla Società. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (Informativa aggiornata al 19 dicembre 2008) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) EurizonVita S.p.A., capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, ed EurizonTutela S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EurizonVita S.p.A., (di seguito anche le “Società”) entrambe appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, e con sede in 17 Torino, Corso Cairoli n. 1, in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, La informano – nella Sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili, che La riguardano. A tal proposito, Le chiediamo gentilmente di leggere l’informativa di cui sotto e di concederci, se lo ritiene opportuno, il Suo consenso nei termini e con le modalità precisate nell’informativa stessa. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi ivi incluse le società del gruppo cui appartengono le Società, per le finalità di cui al successivo punto 2, in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività delle Società secondo le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del 1 rapporto contrattuale ; b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Codice e, soprattutto, secondo quanto indicato dall’art. 11 dello stesso, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento; conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati. 4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Ferma restando l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, è obbligatorio. 5. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto dell’Interessato a conferire i dati e a prestare il consenso anche con riferimento al trattamento dei terzi autonomi Titolari a cui i dati possono essere comunicati per lo svolgimento delle finalità di cui al precedente punto 2 comporta l’impossibilità di concludere od eseguire il rapporto contrattuale. 6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI Per le finalità di cui al precedente punto 2 e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le Società, può essere necessario comunicare i 2 Suoi dati personali (anche sensibili), oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che 3 operano – in Italia o all’estero (anche al di fuori dell’Unione Europea) – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento dei dati da parte 18 loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b), nonché l’eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell’Unione Europea, ed è obbligatorio (cfr. punto 4 e punto 5). Inoltre sempre per le finalità di cui al punto 2, Le precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti (titolari autonomi, responsabili e incaricati) è disponibile on-line sul sito internet delle rispettive Società (www.eurizonvita.it e www.eurizontutela.it ) e può essere anche richiesto: a) con riferimento ad EurizonVita S.p.A. scrivendo a [email protected]; b) con riferimento ad EurizonTutela S.p.A. scrivendo a [email protected]. 7. DIFFUSIONE DEI DATI I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 8. DATI SENSIBILI In relazione alla fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi, le Società possono venire in 4 possesso di dati che il Codice definisce “sensibili ”. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede una specifica manifestazione di consenso che Le viene pertanto richiesta. Il consenso che Le chiediamo, riguarda il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti assicurativi (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b)), il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati sensibili, potrebbero essere comunicati ai soggetti di cui al precedente punto 6) nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate. Il conferimento di questi dati è obbligatorio per la fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi da Lei richiesti e l’eventuale rifiuto comporterà la mancata instaurazione/prosecuzione del rapporto (cfr. punto 5). 9. DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: - la conferma circa l’esistenza o no dei dati che Lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile; - di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; - l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. L’Interessato ha diritto di opporsi: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che Lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolari autonomi del trattamento dei Suoi dati personali sono: a) EurizonVita S.p.A., con sede legale e direzione generale in Torino, Corso Cairoli, 1 – c.a.p. 10123. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, Lei può rivolgersi ad EurizonVita S.p.A., in persona del Responsabile Area Rapporti con la Clientela, pro tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento e domiciliato per le funzioni presso la direzione generale. 19 L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali effettuato da EurizonVita S.p.A. è a disposizioni degli Interessati anche presso la direzione generale della Società oppure contattando l’Assistenza Clienti al numero verde 800.233.233. b) EurizonTutela S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Cairoli, 1 – c.a.p. 10123. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, Lei può rivolgersi al Responsabile Area Sviluppo Prodotti e Gestione Portafoglio, pro tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento e domiciliato per le funzioni presso la sede legale. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali effettuato da EurizonTutela S.p.A. è a disposizione degli Interessati anche presso la sede legale della Società oppure contattando l’Assistenza Clienti al numero verde 800.124.124. 1 A titolo esemplificativo predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazioni, raccolta di premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative. 2 Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. “catena assicurativa”: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, ecc.); - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest’ultima attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa a rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.); - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, ecc; - nonché altri soggetti, quali: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 3 A titolo esemplificativo i Suoi dati personali, anche sensibili, possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell’Unione Europea (es. Svizzera) per motivi inerenti all’esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione). 4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lettera d del Codice). 20 (Mod. CCGPPPSNF1209 Ed. 12/2009) 21 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI - ALLEGATO 7A AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7/B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari o postali, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE E/O ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA COME PREVISTO DALL’ALLEGATO 7B, REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente e/o assicurato il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e/o assicurando: Cognome e Nome: _______________________________________________ iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) Sez. E al N. _____________________ in data (gg/mm/aa) ___________ svolge attività di intermediazione assicurativa per Neos Finance SpA – iscritta alla Sez. D del RUI numero D000200413 in data 07.09.2007 in qualità di □ dipendente □ collaboratore □ __________________ I recapiti (telefono, indirizzi) sono quelli di Neos Finance SpA. L’impresa assicurativa della quale sono offerti i prodotti è quella contrassegnata nello schema riepilogativo delle Imprese assicuratrici. I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa o obbligatoria , accessori al contratto di finanziamento, sono intermediati da: ISVAP 01/10 - NEOS FINANCE SPA con sede legale in Via Indipendenza n. 2 - 40121 Bologna, Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese 02218780373, Capitale Sociale € 142.518.306,00 i.v., Società a Socio Unico soggetta all’indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei 1/2 Gruppi Bancari, ed iscritta alla Sezione D del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso ISVAP con il numero D000200413 in data 07.09.2007 . Numero di telefono 051 – 6450711, Fax 051 267930, indirizzo internet www.neosfinance.com, indirizzo e-mail : [email protected]. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it). L’autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta quale intermediario assicurativo è l’ISVAP. I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, sono stipulati da NEOS FINANCE SpA con le seguenti Imprese di Assicurazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE EURIZON VITA SPA C.so Cairoli n. 1 – 10123 Torino Italia. www.eurizonvita.com EURIZON TUTELA SPA C.so Cairoli n. 1 – 10123 Torino Italia. www.eurizontutela.com COPERTURE ASSICURATIVE Morte Invalidità totale permanente/ Inabilità totale temporanea/Malattia grave/Ricovero Ospedaliero/ Disoccupazione/ C.V.T. (Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Collisione) PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi Neos Finance SpA si può venire a trovare in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di Gruppo e/o da rapporti di affari propri e/o di Società del/i Gruppo/i di appartenenza, ove per Gruppo di appartenenza si deve intendere INTESA SANPAOLO. EurizonVita S.p.A., EurizonTutela S.p.A. e Neos Finance S.p.A. sono infatti società del Gruppo Intesa Sanpaolo. In ogni caso l’intermediario, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, opera in modo tale da non recare pregiudizio ai contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile. L’intermediario propone, ad ogni modo contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento/carta di credito, in assenza di obblighi contrattuali con le Imprese di Assicurazione. PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a) E’ stato assolto l’obbligo di separazione patrimoniale di cui all’art. 117 primo comma del D.Lgs. 209/2005 con le modalità di cui al comma 3 bis del medesimo articolo e quindi con fideiussione bancaria attestante in via permanente la capacita` finanziaria dell’intermediario per un importo pari al 4 per cento dei premi incassati; b) Il contraente e/o assicurato, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle Imprese di assicurazioni come previsto dalle note informative dei singoli contratti di assicurazione. Qualora il contraente e/o l’assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 -00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. 2/2