Ponteggi, opere
provvisionali e PIMUS
Libener Marcello
Via Venezia n.6
15121 Alessandria
tel 0131/307814
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1
L’origine: il D.Lvo 235/03
• Il 19 luglio del 2005 è entrato in vigore
il D.Lvo 235/03 che stabiliva le misure e
procedure di sicurezza da osservare per
l’esecuzione di lavori in quota come di
seguito definiti:
2
Il D.Lvo 235/03
“attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile”
3
Il D.Lvo 235/03 stabiliva…
1) Il rispetto della normativa già in vigore sui
ponteggi che viene ribadita, in particolare
per tutto quanto disposto in materia (poi
titolo IV D.Lvo 81/08)
2) La redazione da parte dell’impresa che
monterà il ponteggio di un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.MUS)
3) La formazione obbligatoria e specifica del
personale che sarà addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione del ponteggio
4
Normativa
•
Si possono impiegare esclusivamente
ponteggi
la
cui
costruzione,
commercializzazione ed impiego è
autorizzato
dal
Ministero
delle
Attività Produttive, ovvero dotati di
libretto;
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Normativa
b) I ponteggi vanno montati secondo gli
schemi tipo riportati nel libretto
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Normativa
c) Il montaggio deve avvenire sulla base di un
disegno del ponteggio, sottoscritto dal
responsabile di cantiere, nel quale è
riportato:
- l’indicazione del tipo di ponteggio;
- pianta, prospetto ed eventualmente sezione
del ponteggio;
- i sovraccarichi massimi per metro quadrato
di impalcato;
- l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
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Il disegno esecutivo
considerazioni
NEI CANTIERI in cui vengono usati ponteggi metallici deve
essere TENUTA ED ESIBITA, a richiesta degli ispettori
del lavoro, OLTRE ALLA COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE, UNA COPIA DEL DISEGNO ESECUTIVO
da cui risultino:
IL TIPO DI PONTEGGIO USATO
IL PROGETTISTA
I SOVRACCARICHI
TIPO DI APPOGGI E ANCORAGGI
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Normativa
d) Quando non possono essere seguiti gli
schemi tipo del libretto o ricorrono
altre condizioni non previste dal
costruttore occorre incaricare un
ingegnere o architetto abilitato alla
professione di redigere il progetto del
ponteggio. Il progetto contiene i calcoli
ed il disegno esecutivo
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L’Autorizzazione Ministeriale
Possono essere commercializzati ed
impiegati solo dopo che il fabbricante ne ha
ottenuto l'autorizzazione dal Ministero del
Lavoro come previsto dall’art.131 del D.Lvo
81/08
Essa scaturisce come risultato finale di una
serie di calcoli e prove sperimentali,
effettuate sia sulle singole componenti del
ponteggio che sulle conformazioni tipo
indicate dal costruttore.
10
L’Autorizzazione Ministeriale
L'autorizzazione ministeriale è un documento
che fa parte integrante del ponteggio e
deve essere rilasciata, in copia conforme con
i relativi allegati, dal venditore all'acquirente
all'atto della cessione del ponteggio
da tenere sempre in cantiere, unitamente al
disegno esecutivo firmato (per accertata
conformità allo schema-tipo autorizzato dal
responsabile del cantiere) e, quando il caso, alla
eventuale relazione di calcolo.
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i contenuti dell’Autorizzazione
All'interno della autorizzazione sono previsti:
• descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio
• calcolo secondo varie condizioni di impiego
• istruzioni per le prove di carico del ponteggio
• istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio
• schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei carichi
massimi ammessi di sovraccarico
• altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
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SCHEMI “TIPO” DI MONTAGGIO NEI LIBRETTI AUT. MIN.
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Ponteggi sprovvisti di
autorizzazione non possono essere
né prodotti né commercializzati o
concessi in uso.
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L'autorizzazione ministeriale garantisce situazioni
“CODIFICATE " in cui la stabilità della struttura è
assicurata (in condizioni normali di impiego)
e cioè strutture:
alte fino a m. 20, misurati dal piano di appoggio delle basette
all'estradosso del piano più alto di lavoro;
conformi agli schemi-tipo riportati nel libretto di autorizzazione
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello
riportato negli schemi-tipo
con gli ancoraggi conformi alle soluzioni proposte nella autorizzazione e
posti in ragione di almeno uno ogni mq. 22
con sovraccarico complessivo in proiezione verticale non superiore a
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio;
con superficie esposta all'azione del vento non superiore per ciascun
modulo
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Elementi appartenenti alla stessa Autorizzazione Ministeriale
I PONTEGGI CHE NON RISPONDONO
anche ad una soltanto delle condizioni
indicate non garantiscono il livello di
sicurezza che è presupposto
all'autorizzazione ministeriale.
16
Il progetto
considerazioni
Per PONTEGGI SUPERIORI A m. 20 DI ALTEZZA, DI
NOTEVOLE COMPLESSITÀ O FUORI DAGLI SCHEMITIPO (come indicati nella autorizzazione) sussiste
L'OBBLIGO DELLA STESURA DI UNA SPECIFICA
VERIFICA, DI CALCOLO e della redazione del DISEGNO
ESECUTIVO, redatti e firmati da ingegnere o architetto
abilitato all'esercizio della professione.
Poiché nella valutazione delle ipotesi di carico la
considerazione circa il sovraccarico dovuto a NEVE E A
VENTO si fonda su schemi semplificativi, anche nel caso
di ponteggio inferiore in altezza a m. 20 è necessario
effettuare
un
apposito
calcolo,
qualora
per
L'ESPOSIZIONE E L'ALTITUDINE DELLA LOCALITÀ
debbano ricorrere condizioni particolarmente severe 17di
vento e neve.
Il progetto
altre considerazioni
Anche in caso di PONTEGGIO MISTO (salvo che la
cosa
non
sia
esplicitamente
prevista
dalla
autorizzazione ministeriale) È NECESSARIO DOTARSI
DI SPECIFICO PROGETTO.
Si
deve,
infatti,
tenere
presente
che
NON È
CONSENTITO UTILIZZARE ELEMENTI FACENTI PARTE
DI PONTEGGI DI TIPO DIVERSO E/O MISTO,
ancorché si tratti di elementi di ponteggi autorizzati,
in quanto si tratterebbe di erezione difforme dagli
schemi autorizzati.
Dall'assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di
autorizzazione, non necessariamente deriva l'idoneità dell'opera
presa nel suo complesso
18
Il progetto
ancora considerazioni
E' VIETATO MONTARE SUL PONTEGGIO TABELLONI
PUBBLICITARI, GRATICCIATI, TELONI, RETI O ALTRE
SCHERMATURE,
a
meno
che
non
si
siano
prese
le
necessarie cautele costruttive (aumento degli ancoraggi,
diagonali), sulla base di un CALCOLO FIRMATO, IN
RELAZIONE ALL'AZIONE DEL VENTO PRESUMIBILE PER
LA ZONA DOVE IL PONTEGGIO È INSTALLATO.
19
PiMUS
Art. 136 D.L.vo 81/08
1. “Nei lavori in quota il datore di lavoro
provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessità del
ponteggio scelto….. Tale piano può assumere
la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed è messo
a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati”
20
PiMUS
In pratica:
e’ il documento operativo da mettere a
disposizione degli addetti ai lavori
riportante la concreta procedura di
montaggio/smontaggio
ed
eventualmente trasformazione del
ponteggio, nonché le informazioni sui
parametri
di
impiego
e
sulle
manutenzioni/verifiche da eseguire in
fase di utilizzo.
21
PiMUS al fine di garantire…
- la sicurezza del personale addetto
al montaggio e smontaggio
- la sicurezza di chi utilizza il
ponteggio
- la sicurezza di persone terze
(lavoratori e non) che potrebbero
interferire
con
le
fasi
di
montaggio/smontaggio ma anche in
fase di utilizzo
22
PiMUS
A condizione che si operi a più di 2 m
 Ponteggi metallici fissi;
 Ponteggi in legname;
 Piani di carico;
 Ponti su ruote
23
PiMUS
I ponteggi metallici disponibili sul mercato
sono di tre tipi:
 a tubi e giunti;
 a telai prefabbricati;
 a montanti e traversi prefabbricati
(multidirezionali)
24
Tubi e giunti
Ponteggi realizzati a tubi e giunti
offrono il vantaggio di consentire la
realizzazione di strutture libere da
vincoli di forma e dimensione, ma
richiedono maestranze più qualificate,
maggiori tempi di montaggio e
smontaggio e di conseguenza costi più
alti.
25
26
Telai prefabbricati
• Questa tipologia di ponteggi rappresenta,
per la semplicità di montaggio, la più
utilizzata soprattutto dalle aziende non
specializzate. I tempi di montaggio
mediamente più corti e manodopera poco
specializzata rendono questo sistema molto
appetibile; tuttavia si deve considerare la
scarsa versatilità del prodotto dovuto a
distanze orizzontali e verticali prefissate
che costringono spesso ad integrarlo con
altri tipi di materiali come tubo - giunto e
tavole di legno.
27
28
Montanti e traversi
prefabbricati
Questa tipologia di ponteggio unisce la
versatilità del tubo - giunto alla semplicità
dei telai prefabbricati. Tale prodotto
largamente diffuso in Europa è stato
introdotto in Italia solo recentemente.
Anche i tempi di montaggio si collocano in
posizione intermedia tra i precedenti
sistemi mentre la manodopera richiesta non
è necessariamente specializzata (è richiesta
semplicemente la conoscenza dei suoi
numerosi elementi), tuttavia il prezzo di
acquisto è superiore
29
30
PiMUS
L’obbligo di garantire l’avvenuta
redazione del PiMUS è del
datore di lavoro dell’impresa che
monta e smonta i ponteggi, il
quale si avvale per la stesura di
persona competente.
31
PiMUS
In assenza di definizione da
parte
del
legislatore
di
specifiche competenze o titoli,
la
scelta
delle
persone
competenti
ricade
tra
le
responsabilità del datore di
lavoro.
32
PiMUS
Potrà
intendersi
persona
competente per la redazione del
PiMUS anche lo stesso datore di
lavoro.
33
PiMUS
E’ esonerato dall’obbligo di
redazione del PiMUS solo il
lavoratore
autonomo
inteso
come persona che opera da solo
in autonomia senza vincoli di
subordinazione
34
PiMUS
Nel concreto, poiché il montaggio di
un ponteggio richiede l’impiego di
una vera squadra di montatori
composta indicativamente da 3
addetti è inverosimile che possa
essere affidata e svolta da una
singola persona.
35
PiMUS
Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento
(PSC)
è
il
documento di progetto della
sicurezza di tutta l’opera ed è
unico per l’intero cantiere.
36
PiMUS
Il ponteggio è una misura di
sicurezza e quindi il PSC indica
dove va realizzato e quali
caratteristiche deve avere.
37
PiMUS
Il Piano Operativo di Sicurezza
(POS) è il documento di
valutazione dei rischi che ogni
impresa che opera nel cantiere
deve redigere in ordine alle
lavorazioni
effettivamente
svolte
38
PiMUS
Il POS dettaglia le misure
indicate nel PSC, quindi anche in
merito al ponteggio, rispettando
la coerenza con quest’ultimo
39
PiMUS
Il
PiMUS
è
un
documento
strettamente correlato all’impiego
(montaggio, uso e smontaggio) del
ponteggio e sarà unico per ogni tipo
di ponte che si installerà in
cantiere.
40
PiMUS
Tutte le imprese ed lavoratori autonomi
che impiegheranno il ponteggio devono:
- avere a disposizione il PiMUS;
- attenersi alle istruzioni in esso
contenute.
41
PiMUS
L’attuale orientamento della
Regione Piemonte, prevede di
collocare il PiMUS all’interno del
POS
42
PiMUS
Elementi reperibili nel PSC:
-caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio;
-caratteristiche e vincoli dei luoghi;
-esigenze funzionali richieste al ponteggio;
-esigenze di trasformazione da apportare in corso
d’opera
43
Contenuti del PiMUS
sopralluogo in cantiere;
analisi dei fattori progettuali;
analisi dei fattori ambientali;
scelta della tipologia di
ponteggio da utilizzare.
44
Contenuti del PiMUS
 valutazione delle richieste contenute nel PSC tramite
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 verifica della necessità di progetto
 individuazione dello schema di montaggio;
 individuazione degli schemi generalizzati ripetitivi e
degli schemi speciali;
 individuazione del sistema di prevenzione e protezione
dal rischio di caduta dall’alto in corso di montaggio e
smontaggio;
 scelta dei punti di ancoraggio alla struttura e loro
verifica di resistenza alle sollecitazioni.
45
Contenuti del PiMUS
 Piano di montaggio e
trasformazione (eventuale);
 Piano di smontaggio;
 Piano d’uso
46
Contenuti del PiMUS
1. Dati identificativi del luogo di lavoro.
2. Identificazione del datore di lavoro.
3. Identificazione della squadra di
lavoratori, compreso il preposto,
addetti alle operazioni.
4. Identificazione del ponteggio.
5. Disegno esecutivo del ponteggio.
47
Contenuti del PiMUS
6. Progetto del ponteggio.
7. Descrizione dei DPI utilizzati, e loro
modalità di uso.
8. Descrizione delle attrezzature
adoperate nelle operazioni e loro
modalità di installazione.
9. Verifiche da effettuare sugli elementi
del ponteggio prima dell’impiego.
48
Contenuti del PiMUS
10. Descrizione delle regole generali da
applicare durante le operazioni.
•
•
•
•
•
•
Planimetria del cantiere con le zone destinate ad
ospitare il ponteggio
Istruzioni generali (stoccaggio materiali,
delimitazione ecc)
Modalità di verifica del piano di appoggio
Indicazioni generali concernenti il tracciamento del
ponteggio
Valutazione della presenza di linee elettriche aeree
nude in tensione
Modalità di realizzazione degli ancoraggi
49
Contenuti del PiMUS
•
Misure di sicurezza da attuare in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei
lavoratori
•
Misure di prevenzione dei rischi di caduta di
oggetti, fornendo indicazioni per l’installazione del
parasassi e delle eventuali reti/teli
50
Contenuti del PiMUS
11. Illustrazione delle modalità di
montaggio, trasformazione e
smontaggio, riportando necessarie
sequenze “passo dopo passo”.
12. Descrizione delle misure per la gestione
di prima emergenza-salvataggio.
13. Descrizione delle regole generali da
applicare durante l’uso del ponteggio.
14. Descrizione delle verifiche da
effettuare sugli elementi del ponteggio
durante l’uso.
51
Il rischio di caduta
 Scelta
di
ponteggi
che
prevedono la possibilità di
montare parapetti temporanei
o
definitivi
dall’impalcato
sottostante
 Adozione di DPI contro la
caduta dall’alto
52
53
54
Planarità trasversale
(regolazione)
55
Posizionamento punto di
ancoraggio
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Accesso in sicurezza primo
impalcato
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Posa telai, parapetti e correnti
del secondo livello
58
Accesso in sicurezza secondo
impalcato
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Definizioni
ANCORAGGIO DEL PONTEGGIO:
STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA IL PONTEGGIO E
L’OPERA SERVITA (edificio)
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO
ELEMENTO O SERIE DI ELEMENTI, CONTENENTE UNO
O PIU’ PUNTI DI ANCORAGGIO
60
Alcune considerazioni
L’ancoraggio del ponteggio alla facciata
dell’edificio è una fase molto delicata,
poiché alcuni gravi infortuni sono stati
determinati dalla non corretta
realizzazione dell’ancoraggio o, in fase di
smontaggio dal prematuro smontaggio
degli ancoraggi ai piani inferiori rispetto a
quello in fase di smontaggio.
61
Cosa sono e a cosa servono
Gli ANCORAGGI dei ponteggi sono quei
dispositivi o sistemi utilizzati per vincolare il
ponteggio all'edificio che si va erigendo o già
esistente.
Contribuiscono in modo determinante con la
loro azione alla rigidità intrinseca
dell'insieme, in parte già ottenuta con gli
irrigidimenti orizzontali, trasversali ed i
controventi, mantenendo in condizioni di
sicura stabilità il ponteggio.
62
irrigidimenti orizzontali, trasversali ed i
controventi
63
Controventamenti orizzontali
trasversali e longitudinali
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Caratteristiche generali
Per i ponteggi “non chiusi” lo scopo
dell’ancoraggio è quello di evitare il
ribaltamento verso l’esterno per qualche
cedimento o per azione del vento, oltre a
garantire una costante verticalita’ dei montanti
Nei ponteggi “chiusi” lo scopo è di evitare
spostamenti della verticale del ponteggio
globale con conseguenti pericoli di carichi
eccessivi su qualche montante particolare
65
Presupposto fondamentale
Per considerare il ponteggio “sicuro” è
FONDAMENTALE CONOSCERE IL
MATERIALE DI SUPPORTO, AL QUALE
VIENE ANCORATO, perché la sua consistenza
e/o forma, condizionano, in fase di
progettazione la scelta del sistema ancorante
e/o dell’impianto di ancoraggio, il numero di
ancoraggi e la loro collocazione.
66
VI SONO DIVERSI TIPI DI
IMPIANTI DI ANCORAGGIO
Quelli riportati nei libretti di
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
dei ponteggi redatti dalle aziende
produttrici, principalmente costituiti
da:
67
IMPIANTI
DI ANCORAGGIO
Anello
• Il dispositivo d’ancoraggio detto ad “anello”
è realizzato con un tondino in acciaio
sagomato in modo che le estremità siano
agganciate all’armatura della struttura in
cemento armato servita
• viene utilizzato normalmente in caso di
nuove costruzioni dove sono disponibili i
“ferri” d’armatura
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la staffa di ancoraggio dell’armatura metallica deve essere annegata contemporaneamente con il
getto di calcestruzzo, in modo da assicurare l’omogeneità del cls e la compatibilità69 delle
sollecitazioni sulla struttura.
IMPIANTI
DI ANCORAGGIO
Tubi e giunti a cravatta
Il dispositivo di ancoraggio detto a “cravatta” è
costituito da tubi e giunti, disposti in modo da
conformare una “staffatura” attorno a strutture
rigide dell’edificio servito dal ponteggio.
70
In caso di ancoraggio a “cravatta” va verificata, in relazione alla sollecitazione, la capacità di
resistere allo scorrimento dei giunti utilizzati con il necessario margine di sicurezza
71
IMPIANTI
DI ANCORAGGIO
Tubi e giunti a contrasto (a vitone)
Un insieme di elementi, quali tubi e giunti, che
opportunamente montati e posizionati svolgono
un’azione di contrasto a compressione e ai quali
posso ancorare il ponteggio, direttamente o
indirettamente, stabilizzandolo
72
73
IMPIANTI
DI ANCORAGGIO
Barre filettanti passanti, dotate di
piastre di contrasto
Tutto il complesso di fissaggio (barra-giuntopiastra) deve essere di resistenza tale da
assicurare un determinato coefficiente di
sicurezza rispetto ai carichi calcolati, agenti in
osservanza delle norme per le opere provvisionali
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IMPIANTI
DI ANCORAGGIO
detto a “tassello”
Può essere di tipo meccanico o chimico. Nel caso
in cui la resistenza dell’accoppiamento tassello
parete non sia nota (libretto del ponteggio), dovrà
essere preventivamente verificata, effettuando
prove di tenuta.
Realizzato da personale specializzato secondo
le istruzioni del fabbricante e del progettista del
ponteggio che dovrà fare esplicita menzione
della resistenza richiesta.
75
IN COMMERCIO
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Il NUMERO DI ANCORAGGI da disporre
parte dal minimo indicato e/o calcolato e
deve essere opportunamente incrementato in
situazioni di impiego particolari (supporto per
linee di ancoraggio, impiego di teli e cartelloni
pubblicitari, apparecchi di sollevamento e
piazzole di carico, parasassi, in relazione alla
spinta di vento prevista per la zona
d’installazione, ecc.) ed in condizioni ambientali
avverse, quali un’azione del vento
particolarmente forte.
77
Gli ancoraggi devono essere realizzati
conformemente agli schemi presenti nel libretto di
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DEL
PONTEGGIO
EVENTUALI ALTRI SISTEMI POSSONO ESSERE
UTILIZZATI SE HANNO ALMENO LA STESSA
PORTATA; LA VALENZA DELL’ANCORAGGIO DEVE
ESSERE DOCUMENTATA DA SCHEDE TECNICHE
E/O DALLA PROGETTAZIONE
78
Un ancoraggio per una superficie minima del
ponteggio da mq 22
un ancoraggio ogni due piani di ponte (m 4,00)
ed in orizzontale ogni due montanti
(m 3,60) con disposizione a rombo; per i
ponteggi da costruzione è opportuno diminuire
la superficie minima di ancoraggio da 22 a 18
metri quadri,
Vanno disposti perpendicolarmente alla superficie e devono poter lavorare
sia in trazione che in compressione.
79
ART. 123
Il MONTAGGIO E LO
SMONTAGGIO DELLE OPERE
PROVVISIONALI devono
essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.
Parapetto
IMPALCATO
Montanti
Traverso
Corrente
Controventamento
longitudinale
80
Gli IMPALCATI e ponti di servizio, posti
ad un'altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i
lati verso il vuoto di robusto
PARAPETTO costituito da uno o più
correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno
di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20
centimetri, messa di costa e aderente al
tavolato.
L'altezza dei montanti deve
superare di almeno metri
1,20 l'ultimo IMPALCATO o il
piano di gronda.
81
Intavolati - Le tavole costituenti il piano di calpestio degli IMPALCATI, di ponti,
passerelle, devono avere spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso
non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole non
devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le
loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso,
per non meno di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non
superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
82
Sopra i ponti di servizio e sulle
impalcature in genere È VIETATO
QUALSIASI DEPOSITO,
eccettuato quello temporaneo
dei materiali ed attrezzi
necessari ai lavori
83
I ponti su cavalletti possono essere usati solo per lavori da
eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere
altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
84
ponteggi esterni.
85
86
andatoie e passerelle

Le andatoie devono avere larghezza non minore di
cm. 60 quando siano destinate soltanto al
passaggio del lavoratore e di cm. 120 se destinate
al trasporto di materiale

Pendenza non maggiore del 50 %

Sulle tavole delle andatoie opportuni listelli
trasversali a distanza di passo d’uomo

Le andatoie e passerelle devono essere munite,
verso il vuoto, di normali parapetti e tavole
fermapiede
87
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PiMUS - Ordine architetti