SERVIZIO GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO, CONTROLLO ISPETTIVO E
DISCIPLINARE
Decisione Numero 108/SGPC del 12/05/2015
OGGETTO: Approvazione graduatorie aziendali di disponibilità per il conferimento degli
incarichi a tempo determinato nei Settori della Medicina Generale- anno 2015
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera n. 46 del 25/03/2003 e s.m.i. con cui il Direttore Generale ha attribuito
e/o delegato il potere di emanare provvedimenti, in particolare gli allegati 13 e 15, e richiamate le
deliberazioni n. 42/2014 e 99/2014 di aggiornamento del Manuale organizzativo aziendale e la
deliberazione n. 82/2014 di attuazione operativa, in particolare l’allegato D recante compiti e
poteri dei direttori delle nuove strutture aziendali, tra le quali figura il Direttore del Servizio
Gestione Personale Convenzionato, Controllo Ispettivo e Disciplinare;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di
Medicina Generale, in vigore dal 23.03.2005 e s.m.i. e, in particolare:
* l’art. 15, avente per oggetto “Graduatoria Regionale”, comma 12, nella parte in cui prevede che
“Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi
Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione
degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli
incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in
carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei requisiti previsti dal presente
articolo”;
- l’art. 16, avente per oggetto “Titoli per la formazione delle graduatorie”, comma 5, dell’ACN
citato, nella parte in cui prevede che “A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la
minore età alla data di conseguimento della laurea, il voto di laurea e, infine l'anzianità di laurea”;
* l’art. 17 avente per oggetto “incompatibilità” al comma 2 lettera E), nella parte in cui prevede
che “…… è causa di incompatibilità, ai fini dell’assegnazione di incarico provvisorio su posto
vacante, l’iscrizione al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui
ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03 ad eccezione di coloro che sono ammessi in
soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale o sono iscritti ad un corso di
specializzazione, senza borsa di studio, (art.19, comma 11, della Legge 448/2001);
* l’art. 37, avente per oggetto “Sostituzioni”, nel settore della medicina generale, cui si rimanda;
* l’art. 38, avente per oggetto “Incarichi Provvisori”, nel settore della medicina generale, cui si
rimanda;
* l’art. 70, avente per oggetto “Sostituzioni ed incarichi provvisori” nel servizio di continuità
assistenziale”, cui si rimanda;
* l’art. 81, avente per oggetto “Sostituzioni”, nel settore della medicina dei servizi, cui si rimanda;
* l’art. 97, avente per oggetto “Sostituzioni, incarichi provvisori - Reperibilità”, commi 3 e ss, nel
settore dell’emergenza sanitaria territoriale, cui si rimanda;
* la norma finale n. 5, nella parte in cui prevede che:
“1. Ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data
del 31.12.94 è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini,
l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle
Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria
regionale di cui all’art. 15 e di quelle di disponibilità di cui al comma 12 dello stesso articolo
del presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 e n. 7 del presente
Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un
elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del
successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun
rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio
anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al
conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.”
* la norma transitoria n. 4 nella parte in cui prevede che
“1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale
di cui al D.L.vo n. 256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza
della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale è consentita, al fine
di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di
sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti
ai medici inclusi nella graduatoria regionale ed in quella di disponibilità di cui all’art. 15 del
presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle
Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei
requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo
comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun
rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio
anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al
conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.”
- Vista la DGR n. 2006/1398 approvata il 9.10.2006 avente per oggetto “Accordo Regionale in
attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante Intesa nella Conferenza Stato
Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale” nelle parti in cui ha
previsto:
* Principi Generali Art.15 Comma 12 – “Le Aziende USL, successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie regionali di settore, predispongono specifiche graduatorie di medici disponibili
all'eventuale conferimento di incarichi provvisori o di sostituzione , con priorità per i medici iscritti
nella graduatoria regionale residenti nel territorio dell'Azienda (a seguire i medici residenti nelle
Aziende limitrofe e nelle altre Regioni); in caso di carenza di medici disponibili per detti incarichi
sono predisposti separati elenchi secondo quanto previsto dalle norma finale n.5 e norme
transitorie n.4 e 7dell'ACN”
* e criteri e modalità applicative per la predisposizione delle graduatorie aziendali di disponibilità
e per il conferimento degli incarichi per il Settore Continuità Assistenziale:
“ Le Aziende USL, successivamente alla pubblicazione della graduatoria regionale di settore, al
fine di adottare procedure omogenee per il conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione,
nell'ottica di snellimento e di semplificazione delle operazioni amministrative, predispongono
graduatorie di disponibilità per sostituzioni e/o incarichi provvisori, valide almeno per un anno,
nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito indicate:
- pubblicazione di avviso sul BUR per acquisizione di disponibilità da parte dei medici inseriti e
non inseriti in detta graduatoria.
- acquisizione delle disponibilità dei medici e predisposizione delle graduatorie aziendali, come di
seguito specificato
A) Incarichi provvisori
In attesa dell'espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato,
l'Azienda può conferire incarichi provvisori, con riferimento all'ambito distrettuale, fatta salva una
diversa articolazione territoriale in relazione a specifiche necessità definite a livello aziendale.
L'incarico è, di norma, di 24 ore settimanali, di durata trimestrale, eventualmente rinnovabile fino
all'inserimento del titolare e comunque per un periodo massimo di 12 mesi .
Criteri di priorità per l'assegnazione degli incarichi
1. medici iscritti nella graduatoria regionale, con priorità per i residenti nel territorio dell'Azienda;
2. medici non iscritti nella graduatoria regionale con diploma di formazione specifica in medicina
generale;
3. medici titolari di incarico a tempo indeterminato nel Servizio di continuità Assistenziale, che non
svolgano altra attività professionale nell'ambito del SSN, con aumento delle ore settimanali oltre le
24 fino ad un massimo di 38;
4. medici con abilitazione all'esercizio professionale conseguita dopo il 31.12.1994
B) Incarichi di sostituzione
Per le sostituzioni superiori ai 15 giorni ai medici vengono conferiti incarichi a tempo determinato,
per la durata dell'assenza del titolare, per un periodo massimo di 12 mesi. In caso di prosecuzione
dell'assenza del titolare vengono attribuiti gli ulteriori incarichi ad altri medici secondo l'ordine di
graduatoria. Gli incarichi di sostituzione sono assegnati seguendo le seguenti priorità:
1. medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per i residenti nel territorio
dell'Azienda;
2. medici in possesso di diploma di formazione specifica in medicina generale, non ancora iscritti
nella graduatoria regionale;
3. medici con abilitazione all'esercizio professionale conseguita dopo il 31.12.1994;
4. medici titolari di incarico a tempo indeterminato, prioritariamente con rapporto esclusivo di
continuità assistenziale, mediante incremento orario oltre le 24 ore, fino ad un massimo di 38 ore;
5. in caso di carenza le Aziende potranno interpellare altre categorie di medici compatibili (iscritti
al corso di formazione in medicina generale e specializzandi).
Gli incarichi di sostituzione non possono avere durata superiore a 12 mesi. Per sostituzioni fino a
15 giorni si concorda l'utilizzo prioritario dei medici in elenco per reperibilità oraria presso quella
sede, purché non impegnati nella stessa giornata”
- Vista la DGR n. 1870 del 23.11.2009 avente per oggetto “Emergenza Sanitaria Territoriale.
Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei medici con incarico convenzionale”, nella parte
in cui è stato approvato un atto di indirizzo per le Aziende USL, prevedendo il rinnovo, alla
scadenza, degli incarichi ai medici in servizio con rapporti di lavoro convenzionale a tempo
determinato, conferiti ai sensi dell’art 97 dell’ACN in vigore, al fine di mantenere gli standard
qualitativi e quantitativi del sistema ed evitare interruzioni di pubblico servizio a condizione che
1) permangano le condizioni di necessità che hanno determinato il conferimento dell'incarico;
2) il medico sia inserito nelle graduatorie aziendali di disponibilità;
3) il medico abbia prestato attività, presso l'Azienda USL, per almeno un anno, senza aver
riportato valutazione negativa sul servizio prestato;
- Vista la DGR n. 1981 del 27.12.2011 di “Recepimento del Protocollo d'intesa "Sanità
penitenziaria: medici della medicina dei servizi addetti all'assistenza sanitaria presso gli istituti
penitenziari”, nella parte in cui chiarisce che: “.............. relativamente al conferimento di nuovi
incarichi ed all’avviso, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale, per la formazione di
graduatorie di medici disponibili per incarichi temporanei nei settori della medicina generale,
presso le Aziende USL le parti, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di tale attività e della
necessità di valutare la specifica esperienza professionale già acquisita, ritengono opportuno ed
equo introdurre i seguenti criteri:
- formazione a livello aziendale di una graduatoria di medici disponibili allo svolgimento di
attività assistenziale negli istituti penitenziari secondo i criteri previsti dall’ACN per la
medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. (medici iscritti nella graduatoria regionale della
medicina dei servizi e, a seguire, con diploma di formazione specifica in medicina generale,
con abilitazione all’esercizio professionale conseguito dopo il 31.12 1994;
- priorità di interpello per i medici che abbiano già svolto attività negli istituti penitenziari,
sulla base della maggior anzianità di servizio.
Le Aziende USL dovranno attenersi ai criteri sopra indicati per il conferimento di nuovi incarichi a
tempo determinato";
- Preso atto, dunque, che, i principi esposti determinano il seguente orientamento:
1)
il conferimento di incarichi provvisori di continuità assistenziale della durata di
almeno sei mesi, per evitare un continuo turn over con conseguenti difficoltà nell’organizzazione
dell’attività e nell’assegnazione dei turni di servizio. Al termine dei sei mesi è possibile
rinnovare l’incarico al medesimo medico fino ad un massimo di sei mesi. È prevista la
cessazione anticipata dell’incarico a seguito del conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato e, comunque, a seguito dell’approvazione della graduatoria valevole per il 2015.
2)
sulla base del parere espresso nel Comitato Regionale MMG dell’11 dicembre
2009 “ i medici con abilitazione professionale conseguita dopo il 31.12.1994 privi di diploma di
formazione specifica, (di cui al punto 4 del paragrafo “incarichi provvisori” dell’Accordo
regionale) saranno interpellati prioritariamente qualora abbiano svolto attività nella stessa
Azienda USL per almeno sei mesi, espletata a seguito di incarico provvisorio formalmente
conferito sulla base della previgente graduatoria aziendale”, purché non risultino iscritti a
scuole di specializzazione o al corso di formazione specifica in medicina generale al momento
del conferimento dell’incarico. A questa categoria di medici potranno essere conferiti incarichi
di durata di almeno sei mesi, rinnovabili, e con orario settimanale non superiore alle 24 ore, in
relazione alle esigenze delle Aziende ed alla disponibilità dei medici
3)
per eventuali successivi incarichi occorre dare priorità ai medici con abilitazione
professionale conseguita dopo il 31.12.1994 privi di diploma di formazione specifica, che
frequentano il corso di formazione in medicina generale/ scuole di specializzazione, senza
percepire borsa di studio, nell’ordine. A questa categoria di medici, in applicazione di quanto
previsto dall’art.70, comma 6, dell’ACN; potranno essere conferiti incarichi di durata variabile
non superiore,di norma, ai tre mesi nell’anno e con orario settimanale non superiore alle 24 ore,
in relazione alle esigenze delle Aziende ed alla disponibilità dei medici
4)
per eventuali successivi incarichi si procede all’interpello dei medici con
abilitazione professionale conseguita dopo il 31.12.1994 privi di diploma di formazione
specifica, in graduatoria, che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o
privato ai sensi della norma finale n. 5. A questa categoria di medici potranno essere conferiti
incarichi di durata di almeno sei mesi, rinnovabili, e con orario settimanale non superiore alle
24 ore, in relazione alle esigenze delle Aziende ed alla disponibilità dei medici.
5)
per eventuali successivi incarichi si procede all’interpello dei medici con
abilitazione professionale conseguita dopo il 31.12.1994 privi di diploma di formazione
specifica, iscritti a corso di formazione specifica in medicina generale o a scuole di
specializzazione, nell’ordine, in applicazione di quanto previsto dall’art.70, comma 6, dell’ACN;
e, pertanto, a questa categoria di medici potranno essere conferiti incarichi di durata variabile
non superiore,di norma, ai tre mesi nell’anno e con orario settimanale non superiore alle 24 ore,
in relazione alle esigenze delle Aziende ed alla disponibilità dei medici.
- Ritenuto, pertanto, che i criteri per la formazione delle graduatorie di settore risultano essere:
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE INCARICHI PROVVISORI
1)
medici iscritti nelle graduatorie regionali di settore
Graduati in base al punteggio (in caso di parità di punteggio prevale la minore età e, a
seguire, voto di laurea e anzianità di laurea)
Priorità interpello:
- residenti nella Azienda USL
- residenti in Regione Emilia-Romagna
- residenti in altre Regioni
2)
medici non iscritti nelle graduatorie con diploma di formazione specifica in medicina
generale o con titolo equipollente (abilitazione professionale conseguita entro il 31.12.1994)
Vengono graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea.
Priorità interpello: secondo graduatoria aziendale.
3)
medici titolari a tempo indeterminato in continuità assistenziale, nella medesima Azienda
che conferisce l’incarico, che non svolgano altra attività professionale, disponibili ad aumento
delle ore settimanali di incarico, fino ad un massimo di 38
Vengono graduati secondo anzianità di titolarità di incarico.
Priorità interpello: anzianità di titolarità di incarico.
4)
medici non iscritti nelle graduatorie con abilitazione professionale conseguita dopo
31.12.1994
Graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea.
Priorità interpello:
4.1 medici che abbiano svolto attività nella stessa Azienda USL per almeno sei mesi, anche
non continuativi, con incarico formalmente conferito sulla base della previgente graduatoria,
purché non frequentanti, né allora né ora, il corso di formazione specifica in medicina
generale/scuola di specializzazione
4.2 medici ammessi in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale
senza borsa di studio.
4.3 medici specializzandi senza borsa di studio.
4.4 medici che non hanno altro rapporto di lavoro.
4.5 medici che frequentano corso di formazione specifica in medicina generale con borsa di
studio.
4.6 medici specializzandi con borsa di studio.
Qualora fosse necessario conferire ulteriori incarichi, si procederà allo scorrimento della
graduatoria aziendale vigente.
Dichiarazioni di disponibilità - domande presentate oltre la scadenza
In caso di indisponibilità dei medici iscritti in graduatoria, verrà valutato se utilizzare l’elenco
delle domande pervenute fuori termine.
Eventuali domande/dichiarazioni di disponibilità presentate dopo il 23/02/2015 potranno essere
prese in considerazione solo in caso di indisponibilità dei medici inseriti nelle graduatorie.
I medici saranno inseriti in apposito elenco secondo l’ordine cronologico di registrazione delle
domande con priorità di interpello per i residenti nell’ASL, nella Regione e fuori Regione.
A tali medici possono essere assegnati turni ovvero incarichi, di durata di norma trimestrale, fino
ad un massimo di 6 mesi.
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE - INCARICHI DI SOSTITUZIONE
1)
medici iscritti nelle graduatorie regionali di settore, graduati in base al punteggio
residenti nella Azienda USL
residenti in Regione Emilia-Romagna
residenti in altre Regioni
2)
medici non iscritti nelle graduatorie con diploma di formazione specifica in medicina
generale, con priorità per i residenti nell’Azienda
minore età alla data di conseguimento della laurea
in caso di parità: voto di laurea
in caso di parità: anzianità di laurea
( sono inseriti in tale categoria anche i medici in possesso di titolo equipollente – abilitazione
professionale conseguita entro il 31.12.1994)
3)
medici non iscritti nelle graduatorie con abilitazione professionale conseguita dopo
31.12.1994
graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea
in caso di parità: voto di laurea
in caso di parità: anzianità di laurea
(con precedenza per i medici ammessi in soprannumero al corso di formazione specifica in
medicina generale o iscritti ad un corso di specializzazione, senza borsa di studio)
4)
titolari a tempo indeterminato in continuità assistenziale, nella medesima Azienda che
conferisce l’incarico, che non svolgano altra attività professionale
secondo anzianità di titolarità di incarico
5)
medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale o a corso di
specializzazione ( anche se iscritti nella graduatoria regionale)con borsa di studio
graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea
in caso di parità: voto di laurea
in caso di parità: anzianità di laurea
MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI - MEDICI PENITENZIARI
1)
2)
3)
-
-
Nuovi incarichi a tempo determinato
medici iscritti nelle graduatorie regionali di settore (Medicina dei servizi).
Graduati in base al punteggio in graduatoria.
Priorità interpello: medici che abbiano svolto attività in istituti penitenziari secondo
l’anzianità di servizio.
medici non iscritti nelle graduatorie con diploma di formazione specifica in medicina
generale e medici in possesso di titolo equipollente (abilitazione professionale conseguita entro
il 31.12.1994)
Graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea.
Priorità interpello: medici che abbiano svolto attività in istituti penitenziari secondo
l’anzianità di servizio.
medici non iscritti nelle graduatorie con abilitazione professionale conseguita dopo
31.12.1994
Graduati in base alla minore età alla data di conseguimento della laurea.
Priorità interpello: medici che abbiano svolto attività in istituti penitenziari secondo
l’anzianità di servizio.
CRITERI GENERALI PER TUTTE LE GRADUATORIE
i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato e per questo non iscritti nella
graduatoria regionale di settore , non sono inseriti nella graduatoria di disponibilità per il
medesimo settore, fatto salvo quanto previsto ai punti C) e D) per la continuità assistenziale;
la graduatoria aziendale di continuità assistenziale è utilizzata anche per i turni di reperibilità
(art.71)
gli incarichi non sono conferibili ai medici che abbiano compiuto il 70°anno di età ;
all’atto dell’assegnazione di incarico occorre verificare l’iscrizione all’Ordine dei Medici e l’
eventuale permesso di soggiorno;
i medici inseriti nella graduatoria di settore “medicina dei servizi” possono essere interpellati
per incarichi di attività territoriali programmate;
i medici che hanno chiesto l’inserimento nella graduatoria di disponibilità per l’emergenza
sanitaria territoriale devono possedere l’attestato di idoneità alla data di scadenza della
domanda;
ai medici iscritti a scuole di specializzazione o corso di formazione specifica in medicina
generale, con o senza borsa di studio, non possono essere conferiti incarichi nel settore
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, per le seguenti motivazioni:
o l’incarico MET è a tempo pieno (38 ore settimanali) difficilmente conciliabile con altra
attività ugualmente a tempo pieno;
o l’art.17, comma 2 , lett. e) dell’ACN prevede l’incompatibilità, fatto salvo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia. L’art.19, comma 11, della legge 448/2001, prevede la
deroga solo per sostituzioni di assistenza primaria, continuità assistenziale ed assistenza
turistica.
l’interpello dei medici, per l’eventuale conferimento di incarichi provvisori, è effettuato
attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di inserimento
in graduatoria o altra modalità ritenuta opportuna. Vi rientra la trasmissione della
convocazione o di altra comunicazione e la possibilità di ricevere la comunicazione di
disponibilità all’accettazione, con indicazioni di priorità, con lo stesso mezzo;
- Ritenuto di approvare, in esito all’Avviso per la formazione di graduatorie presso le Aziende
Unità Sanitarie Locali di medici disponibili per incarichi a tempo determinato, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte terza n. 5 del 9 gennaio 2015, le seguenti
graduatorie nei settori della medicina generale, tenuto conto che state predisposte seguendo i
criteri di priorità di interpello di cui sopra:
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
medicina generale (Allegato 1);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti nel servizio di continuità
assistenziale (Allegato 2);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi di sostituzione per periodi superiori a 15 giorni nel
servizio di continuità assistenziale (Allegato 3);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
medicina dei servizi (Allegato 4);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione negli
istituti penitenziari - (Allegato 5);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
emergenza sanitaria territoriale (Allegato 6);
- Ritenuto, pertanto, che all’atto dell’attribuzione dell’incarico dovranno essere verificate le
circostanze che hanno dato luogo a priorità di interpello, con conseguente modifica della posizione
relativa al singolo candidato;
- Preso atto che i seguenti candidati hanno presentato le domande oltre il termine di scadenza
fissato per il 23/02/2015 (prorogato con determina n 613 del 26/01/2015 della Regione Emilia
Romagna):
dott. NWAUGO EMEKA LIVINUS nato il 26/07/1956
- Preso atto che per la presentazione delle domande è stata implementata la seguente procedura:
* la domanda doveva essere presentata in forma telematica nella pagina internet
www.ausl.mo.it/settorimedicinagenerale utilizzando le procedure illustrate nella stessa, a pena di
esclusione dalla graduatoria.
Per cui è stata esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda.
* il candidato doveva compilare i campi presenti nella pagina medesima;
* al termine della compilazione, il candidato doveva convalidare i dati inseriti attraverso il tasto
invia e, immediatamente, riceveva una e-mail sul proprio indirizzo personale che riportava
integralmente il modulo/questionario compilato;
* la procedura di iscrizione si completava - a pena di esclusione in quanto priva di requisiti minimi
di autenticità e riferibilità certa al candidato -, trasmettendo, con raccomandata con ricevuta di
ritorno, la e-mail ricevuta, stampata e firmata al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena Servizio Gestione Personale Convenzionato, Controllo Ispettivo e Disciplinare - Via San Giovanni
Del Cantone n. 23 - 41121 Modena, allegando: una copia del proprio documento di identità valido
ed una marca da bollo da 16 €.
* è stata ammessa, altresì, la consegna diretta (negli orari di ufficio) all'ufficio protocollo sito in
Via San Giovanni Del Cantone n. 23 - 41121 Modena;
- Preso atto che i seguenti candidati, pur avendo registrato la propria disponibilità in forma
telematica nella pagina internet www.ausl.mo.it/settorimedicinagenerale utilizzando le procedure
illustrate nella stessa, hanno omesso di completare la procedura non inviando o non consegnando
la e-mail ricevuta, stampata e firmata unitamente ad una copia del proprio documento di identità
valido ed ad una marca da bollo da 16 €, per cui devono essere esclusi dalle graduatorie
medesime:
Data di registrazione
Cognome Nome
della immissione dati
19/02/2015 16:11:42
CAVALLARI CARLOTTA
nata il 14/05/80
04/02/2015 15:33:23
CHIESA ROBERTO
nato il 10/05/78
07/02/2015 12:49:31
GIUNTA RAFFAELE
nato il 22/02/82
03/02/2015 13:42:14
GUERZONI VALENTINA nato il 19/10/83
21/02/2015 12:04:11
MARINO GERARDO
nato il 19/04/64
23/02/2015 19:57:55
MASCIA SARA
nata il 20/07/86
28/01/2015 14:26:18
MATTIOLI LOREDANA
nata il 05/06/55
- Ritenuto di dare alle citate graduatorie decorrenza immediata e, quindi, validità per il 2015 e,
comunque, fino all’approvazione della graduatoria valevole per il 2016;
- Precisato che, ai sensi della L. 7/08/1990, n. 241, viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Diego Nenci;
DECIDE
a) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le seguenti graduatorie nei settori della
medicina generale:
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
medicina generale (Allegato 1);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti nel servizio di continuità
assistenziale (Allegato 2);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi di sostituzione per periodi superiori a 15 giorni nel
servizio di continuità assistenziale (Allegato 3);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
medicina dei servizi (Allegato 4);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione negli
istituti penitenziari (Allegato 5);
- graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori su posti vacanti e di sostituzione nella
emergenza sanitaria territoriale (Allegato 6);
b) di dare alle citate graduatorie decorrenza immediata e, quindi, validità per il 2015 e, comunque,
fino all’approvazione della graduatoria valevole per il 2016
c) di trasmettere copia del presente atto ai competenti Uffici Amministrativi per il seguito
operativo, al Servizio Affari Generali e Legali e al Collegio Sindacale, al Direttore del
Dipartimento Aziendale di Cure Primarie.
Monica Schianchi
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Decisione Numero 108/SGPC del 12/05/2015