Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Corso di laurea in Ingegneria Meccanica
Seminari professionalizzante sulla
Legislazione Ambientale
Coordinatore Prof. Franco Cotana
“La normativa vigente relativa alla riduzione di gas
climalteranti derivanti dalla produzione di energia elettrica”
Dr. Simone Togni
Responsabile IVPC – Segretario Generale ANEV
Via Piemonte, 39 – 00187 ROMA
Tel. +390642884432 – Fax +390642825850
www.ivpc.com – [email protected]
www.anev.org – [email protected]
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI
INCENTIVANTI
Le fonti pulite di energia, che scontano un più alto
prezzo di produzione dovuto alla relativa
giovinezza delle tecnologie utilizzate e pertanto in
taluni casi assolutamente non competitive con
quelle fossili, hanno iniziato a ricevere incentivi
per la produzione nel nostro paese con il sistema
introdotto dalla delibera CIP6/92.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
fonte a seconda della maturità raggiunta dalla
stessa ed in grado di assicurarne il ritorno
economico dell’investimento da parte
dell’investitore privato. Il sistema era basato
sul principio della remunerazione dell’energia
effettivamente prodotta e limitava l’accesso a
tali incentivi alle fonti rinnovabili pure, alle
quali si affiancarono purtroppo anche quelle
“assimilate” per le quali si ritenne di premiare
la diminuzione
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
di inquinamento emesso, superando in tal
modo il principio posto alla base del
provvedimento stesso che doveva invece
essere rivolto solo allo sviluppo delle fonti
rinnovabili. Tale commistione tra fonti pure ed
assimilate creò una distorsione clamorosa del
sistema, i cui oneri incentivanti che venivano
posti a carico del sistema per il tramite della
tariffa “A3”, servirono in larghissima parte,
oltre l’80%,
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
a sviluppare tecnologie che nulla hanno a che
fare con le fonti energetiche rinnovabili.
Questo quadro incentivante aveva tuttavia
alcuni aspetti di notevole importanza ed ha
consentito, grazie alla affidabilità del contesto
creato, lo sviluppo delle fonti ancora più
giovani ma che erano già tecnologie pronte ed
efficienti come le biomasse e l’eolico. Il
CIP6/92 infatti garantiva una remunerazione
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
praticamente certa per tutto il periodo della
durata prevista, otto anni, differenziando la
remunerazione a seconda della tecnologia
utilizzata, questo sistema, nonostante i primi
scetticismi, ha poi portato alla realizzazione di
numerosi impianti ed ha certamente
contribuito in maniera determinante al
raggiungimento degli attuali valori di
produzione di energia verde dell’Italia.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Tale normativa è stata modificata con il Decreto
79/99 che ha di fatto introdotto un nuovo
principio stravolgendo completamente
l’assetto delle incentivazioni riconosciute per
tali fonti. Il passaggio di sistema radicalmente
opposto a quello ad allora attuato, prevedeva
infatti una sostanziale equiparazione degli
impianti di produzione da fonte rinnovabile a
quelli tradizionali, prevedendo un eguale
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
trattamento per quello che riguardava la
remunerazione dell’energia prodotta, e
scindendo la parte della tariffa incentivante,
identificata nel Certificato Verde corrisposto a
fronte di un quantitativo di energia prodotta ed
immessa nella rete di trasmissione nazionale e
proveniente da fonti pulite. Il primo aspetto
che tale nuova concezione porta è quello di
eliminare le fonti assimilate dal beneficio di
ricevere il
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Certificato Verde, che viene invece concesso
solo alle fonti pure di energia rinnovabile; un
secondo aspetto di novità, almeno apparente, è
riguardante il fatto il costo dell’incentivo viene
posto a carico dei produttori da fonti
tradizionali e non più dell’intero sistema
elettrico. Tale previsione che nell’idea del
legislatore avrebbe dovuto innescare un
processo virtuoso portando gli stessi produttori
da fonti fossili ad investire nella realizzazione
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
di nuova potenza da fonti rinnovabili invece di
trovarsi costretti ad acquistare i certificati da
terzi, portò tuttavia da un lato al ribaltamento
dei costi sostenuti dai grossi produttori sui
clienti finali, e dall’altro non ha comportato
quell’atteggiamento virtuoso auspicato. Il
nuovo sistema oltretutto ha dovuto scontare un
lungo periodo di rodaggio poiché l’aleatorietà
del prezzo del Certificato Verde, non
garantiva, come
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
ancora non garantisce, gli investitori riguardo il
ritorno economico dell’investimento effettuato.
Infatti la durata prevista per il riconoscimento
dell’incentivo per gli impianti di nuova
realizzazione ed alimentati da fonti rinnovabili
è rimasta di otto anni ma con un primo grave
handicap determinato dall’individuazione del
prezzo dell’incentivo solo anno per anno
oltretutto con modalità che non vengono rese
note
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
e quindi senza la possibilità di effettuare delle
proiezioni realistiche sul prezzo per gli anni
futuri. Questa situazione, aggravata dal fatto
che il nuovo sistema non tiene conto delle
enormi differenze esistenti tra le diverse
tecnologie alla base delle diverse fonti
rinnovabili, e quindi delle necessarie
differenziazioni nei corrispettivi riconosciuti
che invece erano uguali per tutte, ha
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
portato ad un lungo periodo di blocco
pressoché assoluto di nuovi impianti. Tale
frenata è durata circa due anni e solo
l’emanazione di nuovi provvedimenti
normativi, peraltro su impulso comunitario,
hanno permesso di far ripartire seppur
parzialmente il settore, che sconta tuttavia
ancora notevoli ritardi dovuti al perdurare
dell’incertezza del quadro normativo attuale e
paradossalmente di una mancanza di
aspettative positive per il
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
futuro. Il paradosso sta nel fatto che la Comunità
Europea ha ormai su tale tema preso una direzione
univoca e certamente molto decisa di sviluppo di
tali fonti pulite di energia, diventando a livello
mondiale guida indiscussa in tutte le fonti
rinnovabili, sia per potenza installata, sia per
energia prodotta sia infine per sviluppo delle
industrie del settore. L’Italia tuttavia, nonostante
partisse da una situazione largamente positiva in
quanto a
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
produzione di quelle che vengono chiamate
vecchie rinnovabili (grande idroelettrico e
geotermia), non ha potuto fino ad oggi
sfruttare il contesto comunitario per concorrere
a tali lusinghieri tassi di crescita proprio a
causa della carenza di una normativa organica,
coerente e di lungo periodo. Inoltre il
passaggio da un sistema incentivante all’altro
ha destabilizzato il sistema dei finanziatori
limitando notevolmente la possibilità di
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
accesso alla finanza di progetto, senza la quale
tali infrastrutture non possono diffondersi in
larga scala.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
LA SITUAZIONE PRE-FINANZIARIA
Il recepimento della Direttiva Comunitaria
2001/77/CE con il D. Lgs. 387/03 del 29.12.2003
relativo alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità, ha introdotto nel sistema
normativo nazionale una rilevante novità
caratterizzata dalla chiara indicazione che tale
Direttiva mostra ai paesi membri, circa la necessità
di una specifica normativa
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
che regoli il settore delle fonti energetiche
rinnovabili. Tale Decreto ha consentito al
legislatore, seppur con colpevole ritardo, di
predisporre un testo che è certamente da
considerare molto specifico e meritoriamente
finalizzato alla risoluzione delle principali
problematiche evidenziatesi come ostative, del
nuovo sistema di incentivazione. Primo passo
fondamentale è stato quello di fare chiarezza
riguardo alle fonti che possono accedere a tali
incentivi,
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
ribadendo all’art. 2 con fermezza come le fonti
“assimilate” non potessero in alcun modo
rientrare tra quelle destinatarie degli incentivi.
Quindi statuisce all’articolo successivo una
necessaria individuazione degli obiettivi
nazionali e delle misure di promozione
necessarie al loro raggiungimento; tale
prioritaria opera doveva essere trasmessa al
Parlamento entro il 30 giugno 2005, a causa
dei ritardi nel recepimento infatti è
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
venuta a mancare la precedente pubblicazione. Oggi
tale obbligo è stato riproposto nella legge
Finanziaria appena approvata. Tale relazione è
particolarmente importante poiché dovrà indicare
tutti i provvedimenti adottati e il loro contributo al
raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali,
eventualmente individuando i fattori che ostano al
loro raggiungimento; è ragionevole pensare che tale
prima relazione dovrà fortemente denunciare il
gravissimo ritardo in cui oggi il settore delle
rinnovabili si trova, a causa
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
del ritardo nell’applicazione delle previsioni
dello stesso decreto 387/03. L’art. 4 prevede
che la quota di obbligo di produzione di
energia da fonte rinnovabile posta in capo ai
produttori tradizionali, inizialmente fissata nel
2% della produzione od importazione di
energia, sia incrementata dello 0,35% all’anno
per il triennio 2004-2006. Veniva previsto
inoltre che tale quota venisse aggiornata per i
due trienni successivi entro il 31 dicembre
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
2004, cosa che non si è tuttora verificata.
Altro argomento fortemente necessario al
corretto funzionamento dell’impalcatura
normativa costruita per lo sviluppo di tutte le
fonti energetiche rinnovabili passava poi dal
riconoscimento delle diverse maturità delle
fonti utilizzate e delle specificità di ognuna di
esse, pertanto gli articoli 5, 6, 7 ed 8
individuano disposizioni specifiche
rispettivamente per l’energia prodotta a partire
da biomasse (che dovranno essere
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
studiate da una apposita commissione), per i
piccoli impianti di taglia inferiore ai 20 kW
(per i quali l’Autorità per l’Energia Elettrica ed
il Gas dovrà emanare delle norme specifiche
per permetterne lo scambio sul posto), per il
solare fotovoltaico e per le centrali ibride.
Il successivo articolo 9 prevede quindi una
interessante attività da svolgere nell’ambito di
un accordo quinquennale da stipulare con
l’ENEA (anche questo
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
ancora in alto mare), finalizzato allo sviluppo di
misure di sostegno della ricerca e della
diffusione delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza negli usi finali dell’energia.
Uno degli articoli focali di tale provvedimento,
alla luce della recente riforma del Titolo V
della Costituzione che ha determinato lo
spostamento la competenza normativa in
materia di energia da esclusiva dello Stato a
concorrente tra Stato e Regioni, è quello
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
della ripartizione, assolutamente necessaria ed
urgentissima, degli obiettivi nazionali tra le
regioni.
La ratio di questa norma sulla quale si deve
necessariamente svolgere una riflessione più
approfondita, è determinata dalla chiara
visione del legislatore il quale, proprio alla
luce dell’autonomia regionale in questa
materia, ha inteso garantire che gli obiettivi
internazionali assunti a livello nazionale,
venissero rispettati comunque e
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
pertanto ha imposto una ripartizione degli stessi
tra i soggetti titolari della potestà legislativa
specifica affinché si facessero carico delle
quote di rispettiva spettanza e ponessero in
essere le misure anche normative necessarie
per il loro raggiungimento.
Tale ripartizione peraltro è indicata come
minima, lasciando alle Regioni maggiormente
virtuose la possibilità di superarle
individuandone di maggiori. La
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
mancata attuazione di questa ripartizione è
probabilmente oggi una delle principali cause
delle continue iniziative che le Regioni stanno
prendendo in materia di fonti rinnovabili,
individuando in maniera autonoma e senza
alcun raccordo a livello centrale, metodologie,
obiettivi e regole.
Finché non interverrà il Governo centrale con
una decisa azione volta a spiegare alle
amministrazioni regionali che gli obiettivi
nazionali non sono scollegati da
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
quelli regionali e che la realizzazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili di energia possono
essere realizzati solo dove tali fonti sono presenti,
non sarà possibile avere un sistema di sviluppo
delle fonti pulite coerente con gli obiettivi assunti
ed equamente distribuito nelle zone dove è
possibile effettuarlo.
Dopo l’articolo che introduce un nuovo sistema di
garanzia d’origine dell’elettricità prodotta, una
sorta di certificazione, per la
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
quale sarà opportuno valutare la reale incidenza
sulla produzione di nuova energia da FR, vi è
l’altro articolo focale che coglie un altro dei
problemi centrali nello sviluppo delle
rinnovabili, l’iter amministrativo finalizzato
all’acquisizione di tutte le autorizzazioni
necessarie alla costruzione di un impianto
alimentato da fonti rinnovabili.
Questa previsione, che è esplicitamente
richiesta dalla norma comunitaria e che
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
oltretutto si inserisce nell’ambito della
semplificazione amministrativa in atto da tempo
anche nel nostro sistema, istituisce
un’autorizzazione unica che ha come responsabile
del procedimento la Regione, o un soggetto da
essa delegato, e che nel termine di centottanta
giorni e con il coinvolgimento di tutti i soggetti
preposti al rilascio di autorizzazioni deve
concedere, o negare, l’autorizzazione unica che
costituisce titolo alla costruzione ed
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
all’esercizio dell’impianto e di tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili.
Purtroppo anche tale provvedimento non ha
visto la luce con la conseguenza assolutamente
negativa di avere procedure notevolmente
difformi tra Regioni e conseguente aggravio
per i soggetti proponenti che, invece di una
semplificazione si trovano oggi di fronte a
richieste di ogni tipo prese sulla scorta di
procedure improvvisate e miranti più al
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
blocco che alla regolamentazione di realtà che
non sono conosciute.
Altro punto focale che il D. Lgs. 387/03 tenta
di risolvere è attinente alla partecipazione di
tali tipologie di impianti al mercato elettrico,
punto che richiedeva un intervento deciso da
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas data la peculiarità degli impianti di piccola
taglia e di quelli non programmabili.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
A differenza di altri provvedimenti ancora non
emanati dalle competenti autorità, in questo
caso il provvedimento è stato seppur con grave
ritardo, emanato ma è addirittura peggiorativo
rispetto alla situazione antecedente. L’AEEG
ha infatti emanato una Deliberazione, la 34/05
del 23.2.2005, poi modificata con la
Deliberazione 49/05 del 24.3.2005, con le
quali peraltro viene chiaramente disattesa la
norma dalla
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
quale derivano e che era finalizzata a concedere
una ulteriore possibilità ai produttori di energia
da fonte rinnovabile di partecipare al mercato
elettrico, partendo dalla incontrovertibile
constatazione della peculiarità tecnica di questi
impianti. Invece il provvedimento emanato
introduce degli oneri, peraltro
incomprensibilmente elevati, a carico dei
produttori di energia da tali fonti senza
oltretutto porli a carico della specifica
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
tariffa “A3” per la realizzazione di nuovi
impianti da fonti rinnovabili seppur limitati
dalla successiva Deliberazione di modifica.
Continuando la disamina puntuale del
provvedimento in esame si può notare come
anche il provvedimento attinente il
collegamento degli impianti alla rete non sia
ancora stato predisposto, seppure il documento
in consultazione ha mostrato gravi lacune,
mentre la importantissima
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
compagna di informazione prevista dall’articolo
15, sebbene attivata con decreto concertato tra
i ministeri competenti, non è ancora partita.
Anche per quanto attiene la previsione
dell’articolo 17 ancora nessun risultato si è
avuto e questo è un altro articolo di notevole
rilevanza in quanto l’inclusione di ulteriori
categorie di rifiuti ammessi a beneficiare del
regime previsto, potrà consentire o meno il
raggiungimento degli
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
obiettivi indicativi; tutto ovviamente
nell’auspicato rispetto delle definizioni a
livello comunitario effettuate onde evitare
eventuali aperture di procedure di infrazione in
una materia tanto delicata.
Vi sono quindi delle previsioni di carattere
puramente di rapporti con gli altri sistemi
incentivanti e le conclusive disposizioni
specifiche, transitorie e finali.
Analisi a parte riguarda l’Osservatorio
nazionale sulle fonti rinnovabili e
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
l’efficienza negli usi finali dell’energia, che è
stato nominato ed ha cominciato il suo lavoro.
Tale organo è di primaria importanza per il
funzionamento di tutto quanto attiene la
promozione della produzione di energia dalle
fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità. Rientrano infatti nei
compiti dell’Osservatorio la verifica della
coerenza tra le misure incentivanti e la
normativa esistente, il monitoraggio delle
iniziative, la
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
verifica della validità delle misure di sostegno
nell’ambito delle politiche e misure nazionali
per la riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, l’analisi delle tecnologie
esistenti, l’opera di consultazione con gli
operatori e, a seguito delle risultanze di queste
azioni, la proposta delle eventuali iniziative
necessarie per migliorare il sistema nel suo
complesso. La riuscita di tale complesso
compito sarà
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
determinata in larga parte dalla capacità che tale
organismo avrà di portare le istanze necessarie
all’attenzione dei soggetti tenuti ad intervenire,
e se gli stessi le sapranno e le vorranno
recepire trasformandole in azioni concrete, tale
è l’auspicio e l’unica possibilità che la
normativa possa spiegare in tutto e per tutto la
sua efficacia.
Per tali motivazioni credo che sia anche
essenziale che non si rimetta in
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
discussione nuovamente tutto il sistema di
incentivazione che, seppur non il migliore
possibile, necessita solo di alcuni correttivi.
Tali modifiche potrebbero permettere di
aggiustare l’impatto normativo in maniera
sufficiente a far partire il complesso
meccanismo normativo ideato producendo un
benefico effetto che indurrebbe l’avvio di quel
tanto auspicato effetto a catena che
virtuosamente ci potrebbe portare a rispettare
gli impegnativi obiettivi presi.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Capo IX
MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Art. 136 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli
incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
Art. 137
La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, e` completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 138
L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona
giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica
coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in
compensazione il credito.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 139
Per l’anno 2009, la quota minima di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo
1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo
nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
Art. 140
Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di
cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 141 (Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia
elettrica)
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007,
il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui
al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile
1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e`
determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi
nel mercato del gas naturale.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 142
All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas,
approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».
Art. 143 (Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in
esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o
potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime
modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche
rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le
modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 144 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2
allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), e`
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto
dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili
per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell’articolo
13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 145
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata
alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a
una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata
dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione
vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera
o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica e` remunerata, con
le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre
anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione
ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Art. 146
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle
attivita` produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la
medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni
successivi al 2012».
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 147
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e
vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di
cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti
rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2,
allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di
biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro
oppure di filiere corte.
Art. 148
A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari
alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e
il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno
a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti
energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 149
A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del
consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla
normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza
nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno
precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo
medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico
(GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 150
Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da
143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a
tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200
kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte
quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed
energetici;
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse
sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini
dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione
dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 151
Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati
in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
Art. 152
La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a
condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata.
Art.153
L’Autorita` per l’energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 145; ) le modalita` con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma
149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 154
A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 155
Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti
diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei
medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma
147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.
Art. 156
Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad
attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
Art. 157
Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
resta fermo in otto anni.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 157
Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
resta fermo in otto anni.
TABELLA 2
Coefficiente
1 Eolica
1,00
1bis Eolica offshore
1,10
2 Solare
** **
3 Geotermica
0,90
4 Moto ondoso e maremotrice
1,80
5 Idraulica
1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *
7-bis Biomasse e biogas dI cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con
riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente
0.80
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
*
È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,ivi
inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e
10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
TABELLA 3
Fonte Entità della tariffa (€ cent/kWh)
1Eolica per impianti di taglia inferiore a 200kW 30
2 Solare ** **
3 Geotermica 20
4 Moto ondoso e maremotrice 34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 22
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente
18
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi
inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e
10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si
applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 158 (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle
province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l’autorizzazione è
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa
concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purchè non sia quello
espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni, e` rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano»;
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito
della dismissione dell’impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con
riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli
22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacita` di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali
si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita`»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il
predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».
Art. 159 Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la
realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori e` fornita anche con la
prova di avere svolto le attivita` previste dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n.
239.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 160
Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice,
ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
Art. 161
Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e`allegata la seguente tabella:
«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1
Eolica
60 kW
2
Solare fotovoltaica
20 kW
3
Idraulica
100 kW
4
Biomasse
200 kW
5
Gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas
250 kW
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 162
Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica e` istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e` finalizzato al finanziamento di campagne
informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza
energetica, con particolare riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione
delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al miglioramento
dell’efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici
dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e` vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe
A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i princípi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente
comma.
Art. 163
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la
distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la
vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento
alla rete elettrica.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 164 (Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili)
Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia
elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
Art. 165
Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti
lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con
decisioni, adottate dall’Autorita` per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater).prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma
possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni
di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia
elettrica prodotta;
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e
che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo,
della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite Società
terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme
consortili».
Art. 166
Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di
indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino
necessari per la connessione ed il dispacciamento dell’energia elettrica generata con impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
Art. 167 (Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)
Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro
il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 168
Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica
negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di
propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.
Art. 169
Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello
sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati,
quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da`
comunicazione con relazione al Parlamento.
Art. 170
Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168,
ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di
pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di
ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all’invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi
con le modalita` di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 171
Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il
raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
Art. 172
Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni
promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e
interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 20072013.
Art. 173 (Impianti fotovoltaici)
Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini
dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti
responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
174
L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
la costituzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove
necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla
ubicazione dell’impianto, e` rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
175
All’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e` sostituito dal seguente: «3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas e` bandita per ciascun bacino
ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole:
«limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle gare di cui al comma
1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».
176
Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull’idrogeno e sulle tecnologie ad
esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile,
in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l’ambiente, a
livello locale e globale, e` istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile,
Università degli studi di Perugia
14.1.2008
con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi
della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti
energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le
applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare
in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/ idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l’autotrazione.
177
A decorrere dall’anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di
partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull’emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere
produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con
le richieste dei consumatori, e` istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di
azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi
geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita`
nazionale competente in materia. Il Fondo puo` essere gestito anche in convenzione con fondazioni e
associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e
partecipati di governance e government dell’innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo e`
prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2008.
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
CONCLUSIONI
Innanzitutto è necessario chiarire quali siano i
principi che, anche da un punto di vista
economico oltre che ambientale, giustificano
un sistema di incentivazione delle tecnologie
più pulite per la produzione di energia e che
hanno prodotto sia a livello internazionale, sia
comunitario ed infine nazionale ad una serie di
normative che prevedono una graduale
riduzione delle attività antropiche
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
che influenzano in modo irreversibile l’ambiente
in cui viviamo.
Bisogna premettere inoltre che il nostro paese
ha un sistema energetico che è sostanzialmente
rimasto fermo, per quanto riguarda il parco di
generazione poi è certamente molto indietro,
basti pensare che circa il 18% dell’energia che
il nostro paese consuma proviene dall’estero.
In questo contesto è stata approntata
recentemente una normativa specifica
finalizzata a risolvere
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
le problematiche di carattere autorizzativo
connesse alla realizzazione di nuove centrali
termoelettriche che ha permesso
l’approvazione con procedura semplificata
unica di circa 20.000 MW di nuova potenza.
La realizzazione di tali impianti, peraltro non
ancora avviata nonostante le autorizzazioni
siano state da tempo concesse, permetterà di
colmare questa anomala dipendenza dall’estero
per il fabbisogno interno di energia elettrica,
ma
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
certamente non modificherà la situazione di
dipendenza per quanto attiene alle fonti
utilizzate che sono in larghissima parte
importate dall’estero.
Ancor di più in quest’ottica, e anche alla luce
della recente entrata in vigore del Protocollo di
Kyoto a seguito della ratifica da parte della
Russia, e che rende oneroso per i paesi
firmatari il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti per i differenti comparti
industriali, tra cui quello
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
energetico è uno dei più importanti, è prioritaria
la scelta di andare verso una sempre maggiore
indipendenza dall’estero per le forniture di
energia e fonti primarie.
Da queste considerazioni e dalle susseguenti
analisi fatte risulta chiaro che una politica di
incentivazione all’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, che non immettendo in
atmosfera gas inquinanti aiutano a raggiungere
gli obiettivi di diminuzione di CO2 assegnati,
non è solo
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
necessaria seguendo un approccio teso al rispetto
dell’ambiente, ma è anche economicamente
conveniente.
Il principio del trattato internazionale
sottoscritto a Kyoto è basato
fondamentalmente sulla riduzione percentuale
delle emissioni inquinanti dei singoli stati
rispetto ai livelli del 1990; l’Italia ha l’obbligo
di ridurre tali emissioni del 6,5%,
considerando che oggi rispetto al 1997, anno di
redazione di tale documento, le
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
nostre emissioni sono aumentate di circa l’8,5%
ci troviamo a dover ridurre di circa il 15% tali
emissioni nocive. Tale dato ci porta quindi ad
ipotizzare, considerando ferma la situazione ai
dati odierni, un costo complessivo per il
sistema paese derivante dal mancato
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di circa
500 milioni di €/anno. Inoltre bisogna
considerare che il prezzo di produzione
dell’energia da fonte
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
rinnovabile non può essere considerata se non
comprendendo i costi esterni, e facendo
questo, cosa che nell’ottica di sistema non
sembra possa essere ragionevolmente
disattesa, il costo delle fonti rinnovabili sono
certamente comparabili a quelli delle fonti
fossili, per non parlare del nucleare.
Infine vi è l’aspetto politico riguardante la
necessità di rendere il paese energeticamente
indipendente, per quanto
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
possibile, dall’estero, sia per motivi economici
sia per motivi strategici, ed a tal riguardo giova
considerare che le fonti rinnovabili sono non
solo ad emissioni zero, ma anche pienamente
presenti sul nostro territorio a differenza di
quelle fossili, e soprattutto infinite.
Queste considerazioni, chiarissime a livello
comunitario ma forse ancora non pienamente
comprese nel nostro paese, hanno pertanto
portato i paesi più
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
innovativi a considerare i vantaggi di investire
parte di quanto gli sarebbe stato comminato
come sanzione in incentivazioni che avrebbero,
come in effetti hanno, portato nuova
occupazione, sviluppo di nuove tecnologie,
innovazione e indipendenza energetica. Una
volta che queste considerazioni saranno
assimilate definitivamente sarà possibile
procedere in maniera certa alla
regolamentazione delle necessarie strutture
normative incentivanti che permetterebbero un
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
deciso sviluppo delle FR. La storia dei paesi che
maggiormente stanno incrementando la
percentuale di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabile, ci dimostra che l’unico
strumento valido è quello della normativa che
ne regola lo sviluppo. Non basta un incentivo
remunerativo, come è oggi in Italia per le fonti
rinnovabili più mature, ma serve un quadro di
riferimento certo che garantisca una durata ed
una volontà politica chiara di seguire la strada
intrapresa a parole ma
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
che ancora nel nostro paese resta non applicata a
seguito della mancata emanazione dei
provvedimenti attuativi del D. Lgs. 387/03 di
recepimento della Direttiva Comunitaria
2001/77/CE.
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
BIBLIOGRAFIA:
Decreto Legislativo 387/03
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità.
Direttiva Comunitaria 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Decreto Legislativo 79/99
del 16 marzo 1999 recante attuazione della Direttiva
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica.
Decreto MICA 11/99
recanti direttive per l’attuazione delle norme in materia di
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Legge 120/02
recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997.
Delibera CIPE 123/02
recante revisione delle linee guida per le politiche e
Università degli studi di Perugia
26.2 - 5.3 e 12.3.2007
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra.
Libro Bianco
per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili
Legge 9/91
recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale.
Legge 10/91
recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili delle fonti
rinnovabili di energia.
Scarica

Università degli studi di Perugia 26.2