VERONA, 18 Maggio 2005
GOVERNO D’IMPRESA E
RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI
SOCIALI E DELLE PERSONE
GIURIDICHE DOPO LA RIFORMA
Prof. Giovanni Meruzzi
Università di Verona
Facoltà di Giurisprudenza
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ARGOMENTI
• 1.- La ripartizione delle competenze tra
amministratori e assemblea dei soci
• 2.- Poteri/doveri incombenti sugli
amministratori
• 3.- La ripartizione dei poteri/doveri tra CdA e
Comitato esecutivo
• 4.- La disciplina dei conflitti d’interesse
• 5.- Il collegio sindacale delle SpA
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• 6.- La disciplina della responsabilità degli
amministratori e sindaci delle Spa
• 7.- Il ruolo dei soci nelle Srl
• 8.- L’amministrazione nelle Srl
• 9.- Regime dei controlli e della responsabilità
nelle Srl
• 10.- Le novità del d.d.l. risparmio
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1.- La ripartizione delle
competenze tra amministratori
e assemblea dei soci
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Art. 2380bis, c.1
“La gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale”.
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- esclusività della competenza gestoria in capo
agli amministratori
- unico limite alla loro operatività: attuazione
dell’oggetto sociale
• art. 2384: ”Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di
nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano
dallo statuto o da una decisione degli organi competenti
non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che
si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società”. (exceptio doli)
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• Art. 2364, c.1, n. 5
L’assemblea ordinaria
“delibera sugli altri oggetti
attribuiti dalla legge alla
competenza dell’assemblea,
nonché sulle autorizzazioni
eventualmente richieste
dallo statuto per il
compimento di atti degli
amministratori, ferma
restando in ogni caso la
responsabilità di questi per
gli atti compiuti”.
• Restringimento area dei poteri
autorizzatori dell’assemblea: la
delibera assembleare non libera
mai gli amministratori da
responsabilità per gli atti di
gestione, commissivi od
omissivi, da loro posti in essere.
• Sostanziale erosione delle
competenze assembleari,
tramite la previsione a favore
degli amministratori di più ampi
poteri.
Art. 2410
Art. 2365
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Art. 2410: Emissione di obbligazioni
“Se la legge o lo statuto non dispongono
diversamente,
l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori”
Competenza generale in capo agli
amministratori
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Art. 2365, c.2: Modifiche statutarie
“Fermo quanto disposto dagli artt. 2420ter e 2443, lo
statuto può attribuire alla competenza dell’organo
amministrativo … le deliberazioni concernenti la fusione
nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis, l’istituzione o
la soppressione di sedi secondarie, le indicazioni di quali
tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società, la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale”.
Competenze generali in capo all’assemblea, ma con
possibilità di espressa deroga statutaria
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2.- Poteri/doveri incombenti
sugli amministratori
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Art. 2380bis, c. 3: “Quando l’amministrazione è affidata a più
persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma
ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione
spetta all’assemblea”.
Organo monocratico:
amministratore unico
Organo collegiale:
Consiglio di amministrazione
(CdA)
Necessaria collegialità
dell’organo amministrativo
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Articolazione dell’organo
amministrativo pluripersonale
CdA
Presidente
Organo delegato:
amministratore delegato o
comitato esecutivo
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Art. 2381, u.c.: “Gli amministratori sono tenuti ad agire in
modo informato: ciascun amministratore può chiedere agli
organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della società”
Dovere generale di agire in modo informato
a).- potere/dovere individuale (da esercitare in sede collegiale)
di chiedere informazioni sulla gestione
b).- creazione di un sistema di flussi informativi tra organi
delegati, deleganti e di controllo.
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Ampliamento delle
attribuzioni non delegabili
(art. 2381, c.4)
• a) delega emissione obbligazioni convertibili
(art. 2420ter);
• b) redazione bilancio (art. 2423);
• c) delega aumento di capitale (art. 2443);
• d) riduzione capitale per perdite (art. 2446;
art. 2447);
• e) redazione progetto di fusione e scissione
(art. 2501ter; art. 2506bis).
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Presidente del CdA
Art. 2381, c.1: “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente
convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno,
ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”.
Cura l’informativa degli amministratori
sulle materie all’ordine del giorno
?
• Vi è un obbligo individuale di acquisire, da parte
degli amministratori, ulteriori informazioni anche quando
quelle fornite dal presidente paiono sufficienti?
• Quali sono i riflessi sulla disciplina della responsabilità?
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3.- La ripartizione dei
poteri/doveri tra CdA e
Comitato esecutivo
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Funzioni del CdA (art. 2381, c.3)
• Determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega.
• Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società.
• Esamina i piani strategici, industriali e finanziari
della società (business plans pluriennali e budgets
annuali).
• Valuta, sulla base della relazione degli organi
delegati, il generale andamento della gestione (non
della sua evoluzione).
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Funzioni degli organi delegati
(art. 2381, c.5)
• Curano che l’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa.
• Riferiscono al CdA ed al collegio sindacale sul
generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione, sulle operazioni di
maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche,
effettuate dalla società o dalle sue controllate
(rilevanza dei rapporti infragruppo sotto il profilo
dei doveri di informazione).
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4.- La disciplina dei conflitti di
interesse
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Art. 2391, c.1, I parte
“L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori
e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la
portata”.
Passaggio dal previgente regime di divieto ad un regime
di informazione: obbligo di indicare le situazioni di interesse
in forma analitica.
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Art. 2391, c.1, II parte
“Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa
l’organo collegiale”.
L’organo delegato monocratico deve
rimettere la decisione al CdA
“Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia
anche alla prima assemblea utile”
La competenza operativa permane in
capo all’amministratore unico? (vedi
art. 2380bis, c.1, e 2364, c.1, n.5, c.c.)
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Art. 2391, c.2
“Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del
consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare
le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”.
Dovere di dare adeguata motivazione.
Precostituzione delle prove per
l’eventuale azione di responsabilità !
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Art. 2391, c.3-4
Impugnabilità della delibera, e conseguente
responsabilità degli amministratori, in caso di:
a.- inosservanza del dovere di comunicazione e di
adeguata motivazione
b.- assunzione di delibera dannosa per la società con
il voto determinante dell’amministratore interessato
L’amministratore che ha un interesse proprio non
deve necessariamente astenersi dal voto
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5.- Il collegio sindacale delle
SpA (ed il regime dei controlli)
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A) Elementi caratterizzanti della
nuova disciplina del collegio sindacale
• 1.- Rilevanza dei rapporti infragruppo nel
regime delle incompatibilità (art. 2399, c.1, lett. b)
• 2.- Più ampia rilevanza dei rapporti di
dipendenza economica nel regime delle
incompatibilità (art. 2399, c. 1, lett. c)
• 3.- Distinzione tra controllo contabile ed
attività di vigilanza sulla gestione (art. 2403 cpv;
art. 2419bis, c. 3)
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1.- Rilevanza dei rapporti infragruppo nel
regime delle incompatibilità
(art. 2399, c.1, lett. b)
• Non possono essere eletti alla carica di sindaco “il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo”.
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2.- Più ampia rilevanza dei rapporti di
dipendenza economica nel regime delle
incompatibilità (art. 2399, c. 1, lett. c)
• Non possono essere eletti alla carica di sindaco
“coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate o alle società che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che
ne compromettano l’indipendenza”.
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3.- Distinzione tra controllo contabile ed
attività di vigilanza sulla gestione
(art. 2403 cpv; art. 2409bis, c. 3)
• Il collegio sindacale “esercita inoltre in controllo contabile
nel caso previsto dall’art. 2409bis, terzo comma” (art. 2403
cpv)
• “Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile
sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia” (art. 2409bis, c.
3).
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B) Doveri del collegio sindacale
(art. 2403, c.1)
• “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo corretto
funzionamento”
• Attività di vigilanza: controllo di legalità
(sostanziale) o di merito?
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C) Poteri del collegio sindacale
(art. 2403bis)
• 1.- Poteri individuali di ispezione e controllo
(art. 2403bis, c.1)
• 2.- Potere/dovere di chiedere informazioni
anche alle società controllate (art. 2403bis, c.2)
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1.- Poteri individuali di ispezione e
controllo (art. 2403bis, c.1)
• “I sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo”.
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2.- Potere/dovere di chiedere informazioni
anche alle società controllate
(art. 2403bis, c.2)
“Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Può altresì scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle società controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all’andamento generale dell’attività sociale”
Rilevanza dei rapporti infragruppo
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D) Responsabilità dei sindaci
Art. 2407
• 1.- Responsabilità per fatto proprio (art.
2407, c.1)
• 2.- Responsabilità per fatto degli
amministratori (art. 2407, c.2)
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1.- Responsabilità per fatto proprio
(art. 2407, c.1)
• “I sindaci devono adempiere i loro doveri
con la professionalità e la diligenza richieste
dalla natura dell’incarico; sono responsabili
della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio”
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2.- Responsabilità per fatto degli
amministratori (art. 2407, c.2)
• I sindaci “sono responsabili solidalmente
con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci
si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli artt. 2393, 2393bis, 2394,
2394bis e 2395”.
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Rispettivi ambiti operativi degli
organi direttivi e di controllo.
CdA
valuta e impartisce
direttive
Organo delegato
cura
Collegio sindacale
vigila
sull’osservanza e
sull’adeguatezza
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6.- La disciplina della
responsabilità
di amministratori e sindaci
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Tipologie di azioni esperibili
• Azione sociale di responsabilità (art. 2392
ss.)
• Azione sociale di responsabilità esercitata
dai soci (art. 2393bis)
• Responsabilità verso i creditori sociali (art.
2394)
• Azione individuale del socio e del terzo (art.
2395)
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Azione sociale di responsabilità (art. 2392)
Art. 2392, c.1: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad
essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in
concreto attribuite ad uno o più amministratori”.
Art. 2392, c.2: “In ogni caso gli amministratori, fermo quanto
disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non
hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o
eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
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• Sostanziale ampliamento della responsabilità
degli amministratori, in corrispondenza
all’ampliamento del novero dei c.d. “doveri a
contenuto specifico” che su di essi gravano.
• Più analitica individuazione del parametro della
diligenza (modifica lessicale).
• Problema della graduazione della responsabilità
in ragione delle funzioni “in concreto attribuite
ad uno o più amministratori”.
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7.- Il ruolo dei soci nelle Srl
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Competenze dell’assemblea dei
soci (art. 2479)
• Competenze statutarie (c.1)
• Competenze legali (c.2)
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Competenze statutarie
Art. 2479, c.1: “ I soci decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dell’atto costitutivo,
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.
Rilevanza dell’autonomia statutaria
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Competenze legali
Art. 2479, c.2: “In ogni caso sono riservate alla competenza dei
soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli
amministratori;
3) la nomina prevista nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci
e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci.
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Procedimento deliberativo
Il metodo assembleare costituisce la regola di default ed è
tendenzialmente derogabile per volontà delle parti
Assemblea dei soci
(Art. 2479bis)
Decisioni dei soci
(Art. 2479, c.3 e 6)
Competenze assembleari
inderogabili (art. 2479, c.4)
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Assemblea dei soci (art. 2479bis)
• Art. 2479bis, c. 1:”L’atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante
lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci”.
• Art. 2479bis, c.3:” Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a
maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell’art. 2479, con il voto favorevole dei soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.
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Decisioni dei soci (art. 2479, c.3 e 6)
• Art. 2479, c.3: “L’atto costitutivo può prevedere che le
decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In
tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono
risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
decisione ed il consenso della stessa”.
• Art. 2479, c.6: “ Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto
favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno
la metà del capitale sociale”.
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Competenze assembleari
inderogabili (art. 2479, c.4)
• Modificazioni dell’atto costitutivo
• Decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci
• Riduzione del capitale per perdite
• Richiesta da parte di uno o più amministratori o
di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale
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8.- L’amministrazione nella Srl
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Principi generali
Art. 2475, c.1: “Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati
con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479”
Art. 2468, c.3: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo
preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”
Golden quota
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Modelli di governance nella Srl
• Amministratore unico (socio o non socio)
• Consiglio di amministrazione (composto da
soci o non soci: art.2475, c.3-4)
• Pluralità di amministratori che operano
disgiuntamente o congiuntamente (art.
2475, c.3)
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Modello consiliare
• Possibilità di derogare al principio di collegialità
tramite l’adozione delle decisioni mediante
consultazione scritta o sulla base di consenso
espresso per iscritto (art. 2475, c.4)
• Necessaria la deliberazione del CdA per la
redazione del progetto di bilancio, dei progetti di
fusione e scissione, e delle decisioni di aumento
del capitale ex art. 2481c.c. (art. 2475, c.5)
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Modello personalistico
(art. 2475, c.3)
• Pluralità di amministratori che operano
disgiuntamente: applicazione dell’art. 2257
c.c.
• Pluralità di amministratori che operano
congiuntamente: applicazione dell’art.
2258 c.c.
• Ammissibile in ogni caso il conferimento
dell’incarico di amministrazione anche a
non soci
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9.- Regime dei controlli e della
responsabilità nelle Srl
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La responsabilità degli amministratori
• Art. 2476, c.1: “Gli amministratori sono solidalmente responsabili
verso la società di danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad
essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si
estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo
a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto
constare del proprio dissenso.”
• Art. 2476, c. 3: “ L’azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società,
che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.”
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La responsabilità dei soci
• Art. 2476, c.7: “Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei
precedenti commi, i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o
i terzi.”
Superamento dello schermo
della personalità giuridica
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Problemi aperti
• E’ ammissibile il ricorso alla denuncia di
gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. anche
nelle Srl?
• E’ possibile revocare l’amministratore senza
esperire necessariamente l’azione di
responsabilità?
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Il regime dei controlli
Art. 2476, c.2.: “I soci che non partecipano all’amministrazione
hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Applicabilità del controllo individuale anche in
presenza del collegio sindacale (concorrenza di tutele)
E possibile limitare statutariamente
il diritto individuale al controllo?
Il diritto individuale al controllo
incontra dei limiti legali?
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10.- Le novità del d.d.l. risparmio
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• Azione di responsabilità esercitata dal
collegio sindacale (art. 3.1 bozza d.d.l.
risparmio)
• Nuovo regime penalistico del conflitto di
interessi (art. 30.1 bozza d.d.l. risparmio)
• Estensione della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche
tramite l’inclusione dell’art. 2629bis c.c. tra
i reati presupposto (art. 30.2 bozza d.d.l.
risparmio)
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Azione di responsabilità esercitata
dal collegio sindacale
(nuovi c.3 e 5 art. 2393)
• Art. 2393, c.3: “L’azione di responsabilità può anche essere
promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale,
assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti”.
• Art. 2393, c.5: “La deliberazione dell’azione di
responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il
voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale,
ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio
sindacale. In questi casi, l’assemblea provvede alla
sostituzione degli amministratori”.
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Regime penalistico del conflitto
di interessi (art. 2629bis c.c.)
L’amministratore o il componente del consiglio di
gestione di una società aperta o di un ente
creditizio, finanziario o assicurativo che viola gli
obblighi previsti dall’art. 2391, c.1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione
siano derivati danni alla società o a terzi.
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Presentazione Meruzzi - Confindustria Verona