Educazione alla Sicurezza
stradale
Articolo 230 c.d.s.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed
incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile
Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute
dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche
nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e
della promozione ciclistica individuati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da
svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica
e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta
dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti
(165/a).
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei
predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli
appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di
personale esperto appartenente alle predette istituzioni
pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione
di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime (165/b).
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo
sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali
riferisce sui risultati ottenuti
(comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214)
(165/a) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre
1998, n. 366. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni
contenute nel suindicato art. 10.
(165/b) Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto
1994, n. 193) sono stati determinati i programmi di
educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno
scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.
COMPORTAMENTO DEL
CICLISTA
Grafica M.Caldari
comportamento del ciclista
USA LA BICI SOLO QUANDO E’ STRETTAMENTE NECESSARIO E PEDALA SUL LATO DESTRO VICINO AL
BORDO DELLA STRADA.
UTILIZZA SEMPRE LE PISTE CICLABILI E COMUNQUE LE STRADE CON POCO TRAFFICO
NEGLI INCROCI E PRIMA DI CAMBIARE DIREZIONE GUARDA DA TUTTI LATI E FA SEGNALI CON IL
BRACCIO TESO.
SE DEVE ATTRAVERSARE LA STRADA E’ OPPORTUNO CHE SCENDA DALLA BICI E PASSI SULLE STRISCE
PEDONALI
CONTROLLA L’EFFICIENZA DELLA PROPRIA BICI, SPECIALMENTE I FRENI, IL CAMPANELLO, LE LUCI E I
CATARIFRANGENTI (ROSSO DIETRO E 4 GIALLI SUI PEDALI)
DI SERA CIRCOLA SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO E SOLO CON LUCI EFFICIENTI (NO
MOUNTAIN BIKE SENZA).
DEVE CONOSCERE LA SEGNALETICA COME UN AUTOMOBILISTA ED IN PARTICOLARE: STOP, DIVIETO DI
TRANSITO E ACCESSO, PRECEDENZA)
COMPORTAMENTO PEDONE
Grafica M.Caldari
Comportamento del pedone
1. Sta sul marciapiede e sul lato sinistro (specialmente quando il marciapiede non c’è)
2. Attraversa sulle strisce con le seguenti modalità:
a) aspetta un momento di minor traffico (intanto possono essersi radunate più persone)
b) ferma i veicoli facendo segni ben visibili;
c) solo dopo che i veicoli si sono fermati, attraversa senza mai correre e guardando da
ambo i lati.
3. Se attraversa una strada senza strisce, non deve farlo in modo obliquo. Deve dare la
precedenza ai veicoli senza rimanere in mezzo alla carreggiata.
4. Rispetta le fasi semaforiche e presta attenzione ai veicoli che svoltano
5. Tiene i bambini dalla parte opposta del traffico.
6. Non attraversa mai passando davanti ad autobus, un autocarro o ad un veicolo
fermo
7. Di notte cammina sul marciapiede, sul lato sinistro e su strade molto illuminate.
8. Di notte cammina sul marciapiede, sul lato sinistro e su strade molto illuminate.
In due sul cinquantino e patentino per i
minorenni dal 1 luglio 2004!
Milano, 3 luglio 2003
E' passata! Finalmente si è fatto chiarezza e tutti sono d'accordo, si potrà andare in due
sul conquantino e i minorenni dovranno avere il patentino prima di prendere in mano un
motorino. Gli spauracchi del patentino ai maggiorenni per fortuna, e per molto
buonsenso non hanno avuto nessuna conferma.
In mezzo tante altre regole, prima fra tutti, ma già ne hanno straparlato tutti i medi, la
patente a punti!
Ecco in 3 punti veloci quello che cambia nel Nuovo Codice della Strada (tratto dal
comunicato ANCMA):
.
1
Patentino riservato ai minorenni.
Il nuovo decreto conferma il decreto legislativo n.9 del 15/1/2002 che prevedeva il certificato di
idoneità alla guida per i ciclomotori, esclusivamente per i minorenni.
Tale certificato viene “rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico
corso con prova finale“. I giovani studenti “possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente
all’interno della scuola”; in alternativa dovranno ricorrere a pagamento presso le autoscuole.
I minorenni avranno l’obbligo di avere in tasca il certificato di idoneità insieme ad un documento di
riconoscimento a partire dal 1 luglio 2004.
I maggiorenni potranno invece tranquillamente continuare a guidare i ciclomotori a 2, 3 e 4 ruote,
senza alcun obbligo di sorta.
2. Passeggero sul ciclomotore e nuovi documenti e targhe.
A partire dal 1 luglio 2004 entreranno in vigore nuove disposizioni per i documenti dei ciclomotori
e nuove targhe. Nei nuovi certificati di circolazione sarà indicata la possibilità di trasporto del
passeggero (solo da parte di conducenti maggiorenni) per i ciclomotori appositamente omologati.
3. Obbligo del casco.
Sono state raddoppiate le sanzioni per il mancato uso del casco (da un minimo di 68,25 € ad un
massimo di 275,10 €); inoltre è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, anche
per i conducenti maggiorenni. Inoltre viene introdotto l’obbligo anche per i 3 e 4 ruote senza
carrozzeria o cellula di sicurezza.
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