D I R I T T O d’ I M P R E S A
CIVILE, COMMERCIALE
& NUOVE TECNOLOGIE
COME IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI
VIDEOS ORVEGLIANZA
NEL RISPETTO DELLA LEGGE
E DELLE INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY
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L’AVVERTENZA PRELIMINARE
Non tutto ciò che è tecnicamente possibile
è anche giuridicamente lecito
L’approccio alle implicazioni legali
va condotto con professionalità
!
La regola tecnica
deve essere posta al vaglio
del precetto giuridico
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IL DIRITTO E IL DIGITALE:
PRECONCETTI
Pirata minus delinquit,
quia in mare delinquit
All’epoca delle scoperte geografiche, era convinzione che i pirati,
rispetto ai latrones di terra, commettessero delitti di minore gravità,
poiché la condotta aveva luogo in una sorta di terra di nessuno
Non si cada nel medesimo errore pensando al mondo digitale
come ad una entità astratta, sottratta ad una regolamentazione giuridica
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VIDEOSORVEGLIANZA & PRIVACY
UNA PREMESSA DA CUI MUOVERE:
“La privacy” è una materia
complessa e di non immediata decifrazione, atteso che
le regole normative vanno lette unitamente alle indicazioni del Garante
Vi sono adempimenti da porre in essere e precetti da osservare,
pena l’applicazione di sanzioni (amministrative e/o penali).
Il tutto fermo l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato.
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LE “SEMPLIFICAZIONI” DEL GARANTE
QUALE PORTATA GIURIDICO-FORMALE?
mere indicazioni a carattere divulgativo (154.1.h)
prescrizioni impartite con efficacia vincolante (154.1.c)
(sanzione per l’inosservanza: € 30.000,00 -180.000,00, ex art. 162.2-ter)
Attenzione: il provvedimento dell’Authority
sulla videosorveglianza è reso
ai sensi dell’art. 154.1 lett.c) del Codice
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PRIVACY, MA NON SOLO!
La disciplina normativa della videosorveglianza
Data protection
Norme di legge e indicazioni del
Garante per la protezione dei dati p.
Rapporto di lavoro e relaz.sindacali
Tra i set normativi, assume partic.
rilievo lo Statuto dei Lavoratori
Miscellanea
-Sicurezza urbana (Comuni)
- Codice penale (615-bis)
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IL RISPETTO DELLA PRIVACY
L’osservanza dei precetti e dei provvedimenti del Garante
per un’azienda
PIU’
EFFICENTE
• Si semplificano le operazioni
di trattamento dei dati
• Si incrementa la fiducia degli
interessati
SENZA
SANZIONI
• Violazioni amministrative
• Illeciti penali
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LE SANZIONI
Va registrato, anzitutto, l’inasprimento
dell’impianto sanzionatorio
Artt. 161 - 172
D.Lgs. 196/03
Qualche esempio, senza alcuna pretesa di esausitività
Inidonea informativa: sino ad € 36.000,00
Violazione misure di cui all’art. 33: sino ad € 120.000,00
Incompleta notificazione: sino ad € 120.000,00
Inosservanza provv. Garante ex art. 154.c: sino ad € 180.000,00
Ipotesi aggravate: sino ad € 300.000,00
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LO “STATO DELL’ARTE” IN PUNTO PRIVACY
In tema di privacy, alcune modalità applicative sono
ancora basate su approcci prettamente burocratici
e di ordine puramente formale
Da tale prassi conseguono adempimenti
superflui o ripetuti inutilmente
Si pone, dunque, la necessità di “rileggere” la materia
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PRIVACY: QUALI INDICAZIONI?
Giova recuperare alcuni
adempimenti di base
da cui muovere
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IL SISTEMA DEI DATI PERSONALI
DATI PERSONALI
COMUNI
SENSIBILI
GIUDIZIARI
SEMI-SENSIBILI
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GLI ADEMPIMENTI PRIVACY, IN ESTREMA SINTESI
• Informativa
• Consenso
• Notificazione
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LE (PRINCIPALI) DESIGNAZIONI
Il Titolare del trattamento deve
individuare formalmente, con atto scritto,
i soggetti che hanno titolo per trattare i dati
Responsabili: interni ed esterni
DESIGNAZIONI
Detta figura, la cui designazione è facoltativa,
ricorre frequentemente in presenza di
articolazioni interne delle realtà produttive
ovvero in presenza di servizi in outsourcing
(es.: manut. sist.inform., ced, postalizzazione)
Incaricati (e…A.d.S.??)
Detta figura, la cui designazione è obbligatoria,
individua le pers.fisiche che materialmente
compiono operazioni di trattamento dei dati
L’INFORMATIVA
E’il primo “obbligo-privacy”
nei confronti dell’interessato
che cos’è?
Deve rappresentare agli interessati, senza inutili formalità,
le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati
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L’INFORMATIVA/2
L’utente deve anzitutto ricevere una
chiara e completa informativa
in ordine al trattamento dei dati raccolti
Formule sintetiche o colloquiali?
Ammissibili, purchè inequivoche
Necessaria la presenza
degli elementi di cui
all’art. 13 D.Lgs.196/06
Auspicata la redazione di
una prima informativa breve,
che rinvia ad altra
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IL CONSENSO
Salvo ricorra una delle ipotesi di cui all’art.24, è NECESSARIO
affinchè i privati e gli enti pubblici economici
possano TRATTARE i dati personali
preventivo
espresso
libero
specifico
informato
revocabile
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IL CONSENSO/2
Nello svolgimento dell’ordinaria attività d’impresa,
il consenso NON è richiesto
se:
• il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione ad un obbligo
di legge (art.24, 1 comma, lett.a)
• i dati vengono trattati nell’esecuzione di un contratto o in fase
precontrattuale (art.24, 1 comma, lett.b)
• i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art.24, 1 comma, lett.c)
• i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche (art. 24,
1 comma, lett.d)
DATI SENSIBILI? REGOLE ULTERIORI (art.26)
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LA NOTIFICAZIONE
A mezzo della n. il Titolare rende nota all’Autorità Garante
un’attività di raccolta e di utilizzazione di dati
Nuovo modello telematico (Provv. 22.10.08),
a seguito della modifica dell’art. 38 D.Lgs. 196/03
Per disposizione di legge, sono tenuti a detto adempimento,
tra gli altri, i soggetti che effettuano trattamenti concernenti:
• dati biometrici
• dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
• profilazione informatica di dati personali
Sanzione amministrativa per omessa/inidonea n. fino ad
€ 120.000,00
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LE MISURE DI SICUREZZA
Il Testo Unico prevede 2 diverse misure di sicurezza:
MISURE
“MINIME”
“Allegato B”: il mancato rispetto
costituisce reato
MISURE
“IDONEE”
art. 31 T.U.: la mancata adozione di esse
espone al risarcimento dei danni
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LE MISURE MINIME
Previste in generale dall’art.33 T.U.,
si dividono da un punto di vista pratico
in 2 macrocategorie, per trattamenti:
CON
strumenti elettronici
SENZA
strumenti elettronici
(art. 34 T.U.)
(art. 35 T.U.)
Sono individuate nell’allegato “B”
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MISURE PER STRUMENTI ELETTRONICI
L’art. 34 T.U.
prevede
OTTO MISURE MINIME
Significativi, peraltro, anche i recenti
interventi, del legislatore e del Garante,
che hanno modificato il quadro normativo
• autocertificazione, in luogo del DPS (art. 38-bis D.Lgs. 196/03)
• procedure
semplificate per le m.minime (Provv. 27.11.08)
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FOCUS SUL PROVVEDIMENTO DEL 27.11.08
I destinatari del provvedimento
possono, in particolare:
• impartire le istruzioni agli incaricati
sulle misure minime anche oralmente
• aggiornare i programmi antivirus
almeno annualmente (sic!)
• redigere un DPS “semplificato”
(qualora non optino per l’autocertificazione, n.d.a.)
LE MISURE IDONEE
Art. 31 T.U.
Sono volte a RIDURRE al minimo i RISCHI:
• di distruzione/perdita dei dati
• di accesso non autorizzato
• di trattamento non consentito
• di trattamento non conforme alle finalità della raccolta
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LE MISURE IDONEE/2
L’adeguamento alle misure minime implica l’assenza di responsabilità penali,
ma esso non basta per affrancarsi da responsabilità civile qualora vi siano
sul mercato accorgimenti che soddisfino le misure “idonee”
Art. 15 T.U.
Chiunque cagiona danno per effetto del
trattamento di dati personali risponde
ai sensi dell’art.2050 c.c., anche del danno morale
PROVA LIBERATORIA (tutt’altro che agevole):
Il titolare va esente da responsabilità solo se dimostra
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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PASSAGGI OBBLIGATI PER CHI TRATTA I DATI
LA RIDUZIONE DEI RISCHI
RISPETTO
MISURE MINIME
PREDISPOSIZIONE
MISURE ULTERIORI
Si evitano conseguenze penali
Si evita il risarcimento dei danni
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LA PRIVACY
In ambito privacy si deve tendere a
semplificazioni e a razionalizzazioni di sistema
La semplificazione rappresenta
• la chiave per decifrare una materia complessa
• un obiettivo, cogente, evincibile da norme
A) IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI
Ambiti particolari,
ulteriori rispetto alle ordinarie
ipotesi di trattamento
Un complesso regime normativo:
1. Fidelizzazione in senso stretto
2. Profilazione della clientela
3. Marketing diretto
consenso non necessario
consenso informato e distinto
consenso informato e distinto
NOTIFICAZIONE per profilazione; sanzione: € 20.000,00-120.000,00
Dati clienti
I principali
adempimenti,
in sintesi
Informativa
Fidelizzazione
in senso stretto
SI’
X
Consenso
X
X
Notificazione
Tempi di conservazione
Misure di sicurezza
Designazioni dei soggetti
NO
X
X
X
Profilazione
della clientela
SI’
X
X
X
X
X
X
NO
Marketing
diretto
SI’ NO
X
X(1)
X
X
X
X
(1) Vedasi, tuttavia, anche l’art. 130 D.Lgs. 196/03 (email) e il Provv. Garante 19.06.08 (posta cartacea)
ULTERIORI TRATTAMENTI SUI DATI
Profilazione
Marketing
Consenso (informato)
e notificazione (20-120)
Consenso (informato)
Gli interessati devono essere messi in grado di esprimere
(consapevolemente e) liberamente le loro scelte
in ordine al trattamento dei dati che li riguardano
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B) IL TRATTAMENTO DEI DATI A MEZZO DEL WEB
Il trattamento dei dati raccolti on-line
deve essere compiutamente disciplinato.
E ciò non solo in presenza di un
sito web di e-commerce, ma anche laddove
il sito sia una mera “brochure telematica”
Due gli adempimenti essenziali:
• privacy policy (“come il sito processa i dati”)
• informativa ex art. 13 (“come il Titolare tratta i dati
raccolti”)
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C) IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI
Linee guida in materia di trattamento di dati dei lavoratori
Deliberazione Garante n.56 del 23.11.06
• dati biometrici (154.1.c)
• dati sanitari (154.1.h)
• comunic. e diff. (154.1.h)
Ambiti particolari,
ulteriori rispetto alle ordinarie
ipotesi di trattamento
1. Videosorveglianza
2. Accesso e/o controllo e-mail e navigazione Internet
LA VIDEOSORVEGLIANZA
E’il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici di rilevazione/registrazione di immagini
Art. 134 T.U.
Provv.GARANTE
Codice di deontologia
Il cd.“decalogo” 29.11.00
Il Provvedimento 29.04.04
Il Provvedimento 08.04.10
Artt.4 e 8 L.300/70: Statuto dei lavoratori
IL RIFERIMENTO NORMATIVO “PRINCIPE”
Provvedimento
Garante Privacy
Provv. Generale 8 aprile 2010
Pare superfluo osservare che i trattamenti ivi indicati devono svolgersi
nell’osservanza dei “principi fondamentali” delineati dal D.Lgs. 196/03
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Principio di necessità
Analisi sul possibile impiego di
sistemi meno invasivi
Principio di liceità
Funzioni istituzionali (P.A.),
consenso o bilanciamento di interessi
I PRINCIPI FONDAMENTALI/2
Principio di proporzionalità
La videosorveglianza laddove
difettino altri sistemi di deterrenza
Principio di finalità
Il titolare può perseguire solo
finalità di sua pertinenza
L’INFORMATIVA
modello semplificato
VERIFICHE PRELIMINARI
Ulteriori verifiche, rispettati i principi generali: l’interpello
RISCHI SPECIFICI
S. cd. INTELLIGENTI
Dati biometrici, o
Indicizzazione di immagini
Motion detection???
LA NOTIFICAZIONE
La videosorveglianza, in quanto tale,
NON
richiede l’adempimento
della notificazione
D. Lgs. 196/03
Si indicano solo i (pochi) CASI
in cui la notifica è obbligatoria: art.37 T.U.
Garante
In più occasioni ha precisato quanto sopra
LE MISURE DI SICUREZZA IDONEE
Sono prescritte misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare
di verificare l’attività di chi accede alle immagini o controlla il sistema
Si dovrà, in particolare, prestare attenzione a quanto segue:
• Differenti competenze
• Immagini trasmesse
su rete pubblica o
da wireless point
Livelli di visibilità e trattamento
differenti
Si richiede l’impiego di
tecniche crittografiche
Attenzione: dette indicazioni innovano
il quadro normativo previgente
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LA CONSERVAZIONE
Deve essere commisurata al tempo necessario al
raggiungimento della finalità perseguita:
24 ore il termine ordinario
salvo speciali esigenze (es.:festività)
o specifici casi (es.:particolare rischiosità; 7 gg.)
Un eventuale allungamento deve essere visto
come eccezionale, e, pertanto, oggetto di verifica preliminare
LE PRESCRIZIONI PER I SISTEMI INTEGRATI
Trattasi di sistemi integrati tra diversi soggetti
• (i)
Condivisione delle immagini da parte di diversi
e autonomi titolari del trattamento
• (ii)
Collegamento di diversi titolari ad un “centro”
unico gestito da un soggetto terzo
• (iii)
Collegamento, anche da parte di un unico
titolare, alle forze di polizia
MISURE DI SICUREZZA ULTERIORI
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I SOGGETTI “IN GIOCO”
Il titolare deve individuare formalmente
i soggetti che hanno accesso alle immagini,
i quali vanno circoscritti qualitativamente e
quantitativamente
Responsabili
NOMINE
Incaricati
A.d.S.: QUALI ONERI PER L’AZIENDA?
Autorità Garante & AdS:
Provv. 27/11/2008, in G.U. 24/12/08 n.300
Nuovi adempimenti (di carattere organizzativo e tecnico)
per l’amministratore del sistema informatico
Trattasi di vere e proprie prescrizioni precettive,
impartite, con piena efficacia vincolante e a pena
di illiceità del tr., ai sensi dell’art. 154 co.1, lett.c
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FOCUS SUL PROVVEDIMENTO
A) Considerazioni preliminari
•
La portata giuridico-formale del Provvedimento
•
Il campo di applicazione del Provvedimento
•
La nozione “giuridica” di A.d.S.
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.lucagiacopuzzi.it/uploads/pubblicazioni/app_172/AdS_SL.pdf
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FOCUS SUL PROVVEDIMENTO/2
B) I principali adempimenti, in sintesi:
• Valutazione delle caratteristiche soggettive
• Designazioni individuali
• Elenco degli amministratori di sistema
• Servizi in outsourcing
• Verifica delle attività
• Registrazioni degli accessi
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AL VIA LA FASE OPERATIVA
La tutela della privacy non è l’unico obiettivo cui tendere
le indicazioni di cui allo St. Lav. non possono essere disattese
Una chiara indicazione di principio:
a monte di ogni progetto, si deve valutare
se il controllo attuato a mezzo dello stesso
comporti un controllo (diretto o indiretto) della prestazione lavorativa
CONTROLLI CONSENTITI E CONTROLLI VIETATI
quali controlli?
Controllo a distanza
CONTROLLO A DISTANZA
Divieto di apparecchiature per controllo a distanza
Art. 4 L.300/70 (St.Lav.)
La durezza del divieto è mitigata dal 2°comma, che permette
– con un iter obbligato - il controllo dettato da esigenze
produttive, organizzative o di sicurezza
(c.“preterintenzionale”)
QUALE CONTROLLO?
Tra i poteri che l’ordinamento riconosce al datore di lavoro
nella sua qualità di creditore della prestazione lavorativa
RIENTRA
quello di controllare l’esatta esecuzione della prestazione dovuta
CONTROLLI SI’, MA
“A NORMA DI LEGGE”
ALLA RICERCA DI SOLUZIONI CONCRETE
In attesa di un intervento legislativo che disegni
i confini normativi tra tecnologia, impresa e lavoro,
tocca all’interprete
individuare il punto di equilibrio tra il diritto
del lavoratore
a non subire intrusioni
del datore di lavoro
ad evitare illeciti
UN CASO CONCRETO: IL CONTROLLO
DELL’E-MAIL AZIENDALE
La posta elettronica deve essere tutelata
alla stregua di quella epistolare
S E G R E T E Z Z A
È reato leggere i messaggi altrui (art. 616 c.p.)
L’E-MAIL AZIENDALE/2
Ma in azienda lo scenario muta
[email protected]
La casella di posta perde
la sua riservatezza
L’E-MAIL AZIENDALE/3
MAILBOX
aziendale
semplice
STRUMENTO DI LAVORO
Essa rimane “bene aziendale”,
accessibile a tutti i dipendenti autorizzati,
ed al datore di lavoro in primis
(Ordinanza GIP Tribunale Milano, 10 maggio 2002)
L’E-MAIL AZIENDALE/4
Le medesime considerazioni sono state riprese, nel 2007, da altra
pronuncia (Trib. Torino, caso “Pilkington Siv”)
Controlli “disinvolti”, pertanto?
Assolutamente no!!
L’E-MAIL AZIENDALE/5
I giudici prendono in esame unicamente il singolo aspetto
portato alla loro attenzione (la punibilità ai sensi dell’art. 616 c.p.)
La disamina del fenomeno “e-mail aziendale”
• è, all’evidenza, non esaustiva
• prescinde dai profili relativi alla privacy,
non meno rilevanti e non privi di criticità
E DUNQUE: QUALE CONTROLLO
PER E-MAIL & NAVIGAZIONE WEB?
E’possibile verificare il corretto utilizzo
della posta elettronica e
della rete Internet?
IL QUESITO E’MAL POSTO
La risposta non è univoca: sono state impartite ai lavoratori
istruzioni sul corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali?
E’stato delineato l’eventuale procedimento di controllo?
LE “LINEE GUIDA” DEL GARANTE PRIVACY
Con provvedimento del 01.03.07,
l’Authority fornisce
indicazioni operative
per la disciplina della posta elettronica
e di Internet
ATTENZIONE: la disciplina in tema di “data protection”
va coordinata con le regole di settore riguardanti il rapporto
di lavoro, e segnatamente con lo Statuto dei Lavoratori
LE “LINEE GUIDA” DEL GARANTE PRIVACY/2
• In applicazione del principio di correttezza, si dia conto - in modo chiaro
e puntuale - di quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti informatici
e si disciplini il procedimento di controllo, indicandone le ragioni (es.: per
verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema)
• In applicazione del principio di necessità, si promuova l’adozione di ogni
misura (organizzativa e tecnologica) volta a “minimizzare” l’utilizzo di dati
personali
• In applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, si attui una
graduazione dei controlli (evitando, in particolare, controlli prolungati,
costanti o indiscriminati) e si regolamenti la conservazione dei dati
• si individuino i soggetti preposti ad attività di controllo, e se ne curi
l’aggiornamento professionale, anche a mezzo di percorsi formativi
IL P. DI CORRETTEZZA (art. 11 D.Lgs. 196/03)
necessità
di un DISCIPLINARE INTERNO
Ispirato, anzitutto, ad un canone di trasparenza
In base al principio di correttezza (art.11,comma 1, lett.a, D.Lgs. 196/03), grava
sul datore l’onere di indicare in modo chiaro e particolareggiato:
a) quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti informatici
assegnati in uso al lavoratore;
b) se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli;
c) quali siano le conseguenze di eventuali illeciti.
La policy va adeguatamente pubblicizzata (art. 7 St.Lav.)
e deve essere sottoposta a periodico aggiornamento
IL P. DI CORRETTEZZA/2
necessità di una revisione
dell’INFORMATIVA (art.13 D.Lgs. 196/03)
I lavoratori devono essere resi edotti
di ogni trattamento che li può riguardare,
specie in relazione ad attività di controllo
Vanno perciò esplicitati, secondo il principio del “clare loqui”:
a) gli aspetti essenziali dei trattamenti posti in essere;
b) i soggetti cui i dipendenti possono rivolgersi per esercitare
i propri diritti in punto privacy
IL P. DI NECESSITA’ (art.3 D.Lgs. 196/03)
Il sistema informativo aziendale deve
essere configurato riducendo al minimo
l’impiego di dati personali
Tra le altre, si valutino misure
ORGANIZZATIVE
Si consideri il posizionamento delle macchine
e l’impatto di esse sui diritti dei singoli
TECNOLOGICHE
In tale contesto, vi sono soluzioni specifiche
per e-mail e navigazione web
IL P. DI PROPORZIONALITA’ (art.11 D.Lgs.196/03)
La liceità dell’attività di controllo
è subordinata al rispetto dei pr.
di pertinenza e di non eccedenza
In concreto, vige un dovere di graduazione dei c.
Per quanto possibile, deve essere preferito un controllo
preliminare su dati aggregati, riferiti alla struttura o ad aree.
Il c.anonimo può concludersi con un avviso generalizzato
relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti, con
l’invito ad un rigoroso rispetto delle regole di condotta
ALCUNI ELEMENTI DELLA POLICY
1. REGOLE DI UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO
1.1 Personal computer
1.2 Posta elettronica
1.3 Navigazione Internet
1.4 Programmi informatici specifici o particolari modalità di fruizione di
talune risorse (es. ASP)
2. FACOLTA’ DI ACCESSO AI DATI PERSONALI UTENTE
2.1 Files di lavoro
2.2 Indirizzi email (assenza programmata o improvvisa)
2.3 Manutenzione del sistema
2.4 Amministratore di sistema
3. CONTROLLI, E CONSEGUENZE
3.1 Proxy server
3.2 Posta elettonica
3.3 Navigazione Internet
COME REDIGERE IL DISCIPLINARE
IL DOCUMENTO “STEP BY STEP”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stesura di una bozza di partenza;
Verifica da parte delle figure a ciò preposte;
Eventuali interventi di modifica;
Stesura del testo definitivo;
Approvazione del testo da parte del vertice aziendale;
Incontro dell’Azienda col Sindacato;
Eventuali revisioni a seguito dell’incontro di cui al punto che precede;
Modifiche e/o integrazioni al documento;
Approvazione del testo emendato e/o integrato;
Accordo tra l’Azienda e il Sindacato;
Comunicazione del documento ai lavoratori;
Attività di formazione interna (management, responsabili pr., altri)
Revisioni periodiche del disciplinare.
“SEMPLIFICAZIONI” DEL GARANTE
Alcuni snodi della semplificazione
sono frutto dell’esperienza applicativa e
del dover rispondere ad alcune specificità
QUALE PORTATA GIURIDICO-FORMALE?
mere indicazioni a carattere divulgativo (154.1.h)
prescrizioni impartite con efficacia vincolante (154.1.c)
(sanzione per l’inosservanza: € 30.000,00 -180.000,00, ex art. 162.2-ter)
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IL QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo, disomogeneo e di non facile decifrazione,
non deve essere l’alibi per non muovere
verso il rispetto delle indicazioni di legge
Dal PROBLEMA
alla SOLUZIONE
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COSA FARE, IN CONCRETO?
ADEGUAMENTO
TRATTAMENTI
TRATTAMENTI
“ORDINARI”
“PARTICOLARI”
N.B.: Il trattamento dei dati
nei diversi soggetti non è mai
uguale l’uno all’altro, perché
si deve tener conto delle
specificità proprie dei titolari.
• modulistica
• policy
• varie ed eventuali
Tra gli altri:
• marketing, on-line e cartaceo
• profilazione cliente
• fidelizzazione cliente
• videosorveglianza
• biometria
• trasferimento dati all’estero
• web
• amministratore di sistema
DISCLAIMER - REGIME DI UTILIZZO DELLE SLIDES
Le presenti slides vanno considerate quale
mera esemplificazione delle materie trattate.
Il materiale è, pertanto, propedeutico all’attività di consulenza e/o
di assistenza legale fornita dallo Studio al Cliente.
Nessuna responsabilità legata ad una decisione assunta sulla base
delle informazioni qui contenute potrà, quindi, essere attribuita
al professionista o allo Studio.
© Studio Legale Giacopuzzi - 2010
DIRITTO D’IMPRESA
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