Progetto
Green economy e sviluppo sostenibile
per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo
Fondo di Perequazione 2009 - 2010
SEMINARIO DI FORMAZIONE
“La disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili:
le nuove regole e la dichiarazione MUD ”
Programma
Il Decreto Legislativo 152/2006 e succ. mod.
I Centri di raccolta
Da TARSU a RES
Dichiarazione MUD Le nuove regole e il nuovo modello di
dichiarazione
Buone pratiche
Risposte a quesiti e chiusura lavori
Riciclaggio e recupero (art. 181)
La raccolta differenziata
Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite
dal Ministero dell’ambiente.
Le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la
raccolta differenziata in conformità a quanto previsto nell’art. 205.
- almeno il 35% entro il 31.12.2006
- almeno il 45% entro il 31.12.2008
- almeno il 65% entro il 31.12.2012
La raccolta il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il
deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro
trasporto a impianto di smaltimento.
Obiettivi di riciclaggio e recupero (art. 181)
Le autorità competenti realizzano adottano le misure necessarie per conseguire
i seguenti obiettivi:
Entro il 2015: la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e
vetro e ove possibile, per il legno,
Entro il 2020: obbligo di raggiungere una percentuale globale di riciclaggio
fino al 50% per
carta
metallo
plastica
Vetro
Entro il 2020 : obbligo riciclare il 70 % dei rifiuti da costruzione e demolizione
(escluso il materiale allo stato naturale 170504)
Riciclaggio e recupero (art. 181)
I
Sino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle
modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di riciclaggio, il
Ministero dell’Ambiente può emanare decreti che determinino tali
modalità
 Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata,
sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti, nonché
misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando
la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei
rifiuti.
 Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI (ART.184)
URBANI
Domestici, anche ingombranti
Speciali assimilati ai domestici
Spazzamento strade
Giacenti su aree pubbliche
Vegetali da aree verdi
Cimiteriali
SPECIALI
Da locali o luoghi diversi dalle abitazioni.
Da attività agricole e agro-industriali.
Da demolizione, costruzione e scavo
Da lavorazioni industriali o artigianali
Da attività commerciali o di servizio
Da attività sanitarie.
Modifiche art. 205
Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia
realizzabile raggiungere gli obiettivi RD, il comune può richiedere al MATTM
una deroga. Il Ministero dell’Ambiente può autorizzare la deroga, previa
stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali
interessati, che stabilisca:
a)
b)
c)
le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli
obiettivi di riciclaggio di cui all’art.181. Le modalità possono consistere in
compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che
residua dalla RD e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
la percentuale di RD , da destinare al riciclo, che il comune si obbliga ad
effettuare.
Centro Comunale di raccolta
(CCR)
Art. 183, comma 1, mm) d.lgs 152/2006
Area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni
omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di
recupero e trattamento.
La disciplina dei centri di raccolta è stata disciplinata dal D.M. 8
Aprile 2008 (pubblicato nella GU del 28 aprile 2008, n.99)
DA TARSU A RES
Normativa Attuale
Tassa rifiuti solidi urbani
D.lgs. 507/93
TARSU
Tassa per la gestione dei rifiuti urbani
Art.49 D.lgs.22/87
TIA 1
Tassa integrata ambientale
TIA 2
Art.238 D.lgs. 152/06 (modificato dall’art.14 com.33, Legge 122/2010)
chiarisce che la natura della tariffa non è tributaria. Le controversie
relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata
in vigore del Decreto, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
PIENA VIGENZA
Art. 14 co.7 D.L. n.23/2011
Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa riferita alla TARSU e alla TIA 1.
Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA 2).
Art.2 co.1 Decreto salva italia (Monti)
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 14 com.7 D.L. 23/2011 è abrogato;
A partire dalla stessa data si applicherà in tributo (RES) sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.
ISTITUZIONE DELLA RES
Art.14 bis aggiunto dopo l’art.14 D.L. 23/11
1–
E’ istituito il tributo comunale rifiuti e servizi
RES
2 – Il tributo si articola in due componenti. La prima è istituita a fronte
del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa
dai comuni, la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni.
3 – Soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la
superficie degli immobili tassabili.
4 – Il tributo si applica a partire dall’anno 2013, successivo all’adozione
del regolamento.
Presupposto e base imponibile
componente rifiuti
La Tassa è dovuta da chiunque possieda, occupa o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa dai comuni.
Sono escluse
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
le aree comune condominiali di cui all’art.1117 del codice civile (scale, portoni, portici, cortili, locali
portineria, alloggio del portiere…) che non siano detenute o occupate invia esclusiva.
Art. 62 D.lgs. N.507/93 – Presupposto della tassa ed esclusioni.
La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse delle
aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e istituito ed attivato o
comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli art.58 e 59, fermo restando quanto
stabilito dall’rt.59, comma 4 per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di
pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è
situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TASSABILE
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Sono esclusi i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo del conferimento dei rifiuti
urbani in regime di privativa comunale.
Art.62 co.2 e co.3
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa
ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,
rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della
determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel
regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali
applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività
viene svolta.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE
Art. 14 - quinquies co.1
Il tributo nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un autonoma obbligazione tributaria.
Art.64 – Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corripsonde un’autonoma obbligazione tributaria.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE
Art.14 – quinquies co.2
La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinaria di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte, sulle base dei criteri determinati con il regolamento di
cui al comma 5
Comma 5
Con regolamento da adottare il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art.17
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti i criteri
per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione
della tariffa. Se entro tale termine il regolamento non vie adottato, si
applicano in via transitoria le disposizioni del DPR n.158/99. Il
regolamento adottato ai sensi del presente comma si applica a
partire dall’anno successivo a quello di adozione.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE
Art.14 – quinquies co.3, co.4
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alla
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Nella determinazione della tariffa può essere prevista la copertura di
costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali le spese
per la gestione dei rifiuti urbani esterni.
Dichiarazioni Ambientali
2012
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE MUD
DICHIARAZIONE SISTRI
PER LE ATTIVITA' SVOLTE
NELL'ANNO 2011
Dichiarazione MUD
Suddivisi in base al DPCM 23 dicembre 2011 in 4 comunicazioni:
1 - Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Comuni di cui all’art. 189, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.
2 - Comunicazione Imballaggi

Consorzi di cui all’art. 220, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.
3 - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche elettroniche

Produttori di cui all art.3, c.1, lett.m) del D.Lgs. n. 151/2005
4 - Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Gestori di all’art.11, c.3, del D.Lgs. n. 209/2003
Ex Capitolo 4 MUD - DPCM 27/04/2010 - EMISSIONI
Dichiarazione E-PRTR (Ex INES)
 all’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59, Agg. Reg. (CE) n.166/2006
 collegarsi per via telematica al sito  www.eprtr.it
Dichiarazione
MUD
Soggetti Obbligati
CHI
Comunicazione Rifiuti
urbani, assimilati e raccolti
in convenzione
CHE COSA
www.mudcomuni.it
A CHI
Camere di Commercio
COME
Via Telematica
oppure
Via Posta
Raccomandata
Via Posta
Raccomandata
Comunicazione
Imballaggi
Software MUD
Camere di Commercio
Comunicazione
Produttori di
Apparecchiature
Elettriche Elettroniche
www.impresa.gov.it
www.registroaee.it
Comitato Vigilanza e
Controllo AEE
Via Telematica
Comunicazione Veicoli
Fuori Uso
Software MUD
Camere di Commercio
Via Telematica
Dichiarazione MUD
Soggetti obbligati – art 189,c.3 D.Lgs. 152/2006 e dall’art.6
comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs 151/2005
I Comuni o loro Consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione
con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le
tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività
di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti.
Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed
elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta.
MUD RIFIUTI URBANI
Compilazione
CHI
Comuni o loro Unioni e/o
Consorzi e
Comunità Montane
CHE COSA
MUD previsto dal
DPCM 23/12/2011 ‐
Comunicazione
rifiuti urbani e
assimilati e raccolti
in convenzione
COME
A CHI
Via telematica tramite il
sito
www.mudcomuni.it
Alla Camera di commercio
competente
• Via Telematica, tramite il sito
www.mudcomuni.it
• Con spedizione cartacea
delle schede compilate nel
sito www.mudcomuni.it
Diritti di
segreteria
•10 € per le
dichiarazioni
inviate
telematicamente
• 15 € per le
dichiarazioni su
supporto cartaceo
Il Comune o Consorzio di Comuni o Comunità montana deve compilare la comunicazione rifiuti urbani
esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.
In allegato 3 al decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, un
modello facsimile della comunicazione.
Questo modello non può essere utilizzato per trasmettere la dichiarazione.
MUD RIFIUTI URBANI
Struttura
Scheda
Moduli
Sezione Anagrafica
Scheda SA
Dati anagrafici del dichiarante
Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
Scheda RU
Contiene i dati su tipologia (codice CER) e quantità di rifiuti raccolti, divisi tra raccolta indifferenziata,
raccolta differenziata, raccolta multi materiale, raccolta separata di RAEE, raccolta rifiuti in convenzione
Modulo CS
Nel caso di dichiarazione presentata da Consorzio o Comunità Montana, contiene i dati relativi al totale
dei rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti per ogni comune
Modulo RT
Conv
Nel caso rifiuti in convenzione, contiene il dato relativo alla ragione sociale, codice fiscale e provincia del
soggetto dal quale il dichiarante ha raccolto i rifiuti,
Modulo DRU
Contiene l’indicazione dei soggetti gestori (recuperatori smaltitori ai quali il dichiarante ha conferito i
rifiuti)
Scheda CG
Contiene i dati relativi ai costi ed ai ricavi complessivi per la raccolta di rifiuti urbani (raccolta
differenziata ed indifferenziata )
Modulo MDCR
Contiene i costi e i ricavi relativi alle singole frazioni della raccolta differenziata
RIFIUTI URBANI
Attenzione !!
Quante dichiarazioni
Per ogni Comune o Consorzio o Comunità montana tenuto ai sensi della normativa
vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e assimilati, deve essere presentata una sola
scheda RU, nella quale sommare tutte le quantità raccolte, a prescindere dalle
diverse modalità di raccolta.
I centri di raccolta
I rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in
maniera differenziata da utenze domestiche e non domestiche, vanno sommati, per CER,
alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU.
I rifiuti raccolti sul territorio a seguito di apposita convenzione vanno sommati alla quantità
complessivamente raccolta ed indicati nella scheda RU.
Per i rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta nel modulo DR-U va indicato il destinatario
finale e non il centro di raccolta.
RIFIUTI URBANI
Attenzione !!
La scheda non deve essere utilizzata per dichiarare i dati relativi ai rifiuti prodotti dal
Comune, nelle proprie unità operative (p.es. officine, depuratori o impianti)
Tipo di rifiuti
Adempimento
Rifiuti pericolosi
Il Comune, in quanto produttore di rifiuti pericolosi, è tenuto
all’iscrizione a SISTRI e deve presentare la dichiarazione
SISTRI – con profilo di Produttore indicando come Unità
Locale il luogo di produzione
Rifiuti non pericolosi
Il Comune non è soggetto ad alcun obbligo di
comunicazione per i rifiuti NON pericolosi prodotti nelle
proprie unità locali.
RIFIUTI URBANI
Registrazione
I Comuni, o Consorzi o Unioni di Comuni o Comunità montane o i soggetti che, per loro
conto, curano la compilazione del MUD, dovranno
a) Registrarsi al sito www.mudcomuni.it
b) compilare via web la Comunicazione
Attenzione
La registrazione
•
è obbligatoria e non richiede la firma digitale
•
non deve essere effettuata necessariamente dal dichiarante: può essere anche un
consulente, centro servizi, collaboratore esterno, altra pubblica amministrazione,
soggetto gestore del servizio.
•
è unica a prescindere dal numero di dichiarazioni che si intende inviare
RIFIUTI URBANI
Trasmissione telematica
1.
2.
3.
4.
Compilare la dichiarazione tramite il sito www.mudcomuni.it
Firmare la comunicazione prodotta con un dispositivo contenente il certificato di firma
digitale valido al momento dell'invio. La firma digitale potrà essere quella del legale
rappresentante o di un soggetto terzo (anche consulente esterno).
Pagare il diritto di segreteria, pari a 10,00 €, tramite Telemaco Pay o carta di credito
Trasmettere la dichiarazione
La dichiarazione da trasmettere sarà prodotta automaticamente dalla procedura, solo
dopo che il sistema abbia verificato la validità formale dei dati inseriti.
Solo con l`apposizione della firma e l’avvenuto pagamento, la Dichiarazione potrà
considerarsi consegnata: se l'utente non esegue l'operazione di firma, la dichiarazione
non potrà pervenire all'autorità competente.
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione rifiuti urbani, che rimangono
responsabili della veridicità dei dati dichiarati, possono avvalersi di soggetti terzi per la
sottoscrizione e presentazione telematica della dichiarazione, sulla base di espressa
delega scritta del legale rappresentante dei Comuni o Consorzi di Comuni o Comunità
Montane, che deve essere mantenuta presso la sede dei soggetti che appongono la
firma.
RIFIUTI URBANI
Spedizione postale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Compilare la dichiarazione tramite il sito www.mudcomuni.it
Stampare la comunicazione prodotta dal sistema e il frontespizio della busta
Firmare la scheda anagrafica
Pagare il diritto di segreteria, pari a 15,00 €
Inserire il materiale in una busta (una per dichiarazione)
Spedire per raccomandata semplice alla CCIAA
La Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione presentata
utilizzando la modulistica cartacea ripresa dal DPCM 23/12/2011 oppure utilizzando il
software o la modulistica degli anni passati non ha alcun effetto di legge ed è
sanzionabile per errata e mancata compilazione.
RIFIUTI URBANI
Cambiamenti rispetto al 2011
Argomento
Scheda
Modifica
Numero utenze
Scheda RU
Non deve essere specificato il numero di utenze
Raccolta multi
materiale
Scheda RU
La scheda RU contiene una sezione relativa alla raccolta multi materiale.
In caso di raccolta di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati effettuati
utilizzando uno stesso contenitore, il dichiarante dovrà indicare il dato relativo alla quantità totale di
raccolta multi materiale, nell'apposita sezione, attribuendolo al codice 150106 (raccolta multi materiale)
e poi specificare il dato relativo alla singola frazione merceologica.
Raccolta RAEE
Scheda RU
Viene dettagliato il dato relativo ai Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti,: laddove
disponibile il dato dovrà essere fornito anche con riferimento ai raggruppamenti previsti dal normativa
di settore.
Concessionari
Scheda RIF
Non deve essere dichiarato il soggetto che ha svolto attività: il vecchio modulo RST è soppresso
Conferimento a
terzi
Modulo DRU
Nel modulo DRU deve essere indicata la quantità totale di ogni singolo rifiuto, a prescindere dalla
modalità con le quali è avvenuta la raccolta (differenziata, multi materiale o in convenzione), conferita
a ciascun destinatario. La stessa quantità deve essere poi divisa in relazione all'attività svolta sul rifiuto
dal destinatario.
Rifiuti raccolti in
convenzione
Scheda RU
Ai sensi dell'articolo 189 comma 4, se il dichiarante ha raccolto rifiuti speciali (quindi non urbani né
assimilabili) in regime di convenzione con soggetti pubblici e privati, il gestore del servizio deve indicare
il codice CER del rifiuto raccolto e riportare la quantità totale raccolta, espressa in peso, raccolta
nell'anno di riferimento per ogni rifiuto raccolto.
I rifiuti raccolti sul territorio a seguito di apposita convenzione vanno indicati nella scheda RU.
Rifiuti raccolti in
convenzione
Modulo RT
CONV
Per ogni soggetto dal quale il gestore del servizio ha raccolto in convenzione i rifiuti, deve essere
compilata una riga nella scheda RT CONV, indicando il codice fiscale dell'impresa o ente, la ragione
sociale e la provincia.
Costi di gestione
Modulo MDCR
Deve essere indicata la quantità raccolta in base ad accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei
rifiuti. Il dato deve comunque essere anche incluso nella scheda RU, alla voce raccolta differenziata
Costi di gestione
Scheda CG
E’necessario indicare la percentuale dell’addizionale provinciale applicata e se inclusa nell’importo dei
proventi da tassa o tariffa indicata in precedenza e specificare se l’addizionale erariale, nel caso della
tassa, o l’IVA, nel caso della tariffa, sono incluse nell’importo dei relativi proventi.
Scheda RU – Rfiuti urbani e assimilati
Va compilata dai Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati
A cosa serve: indicare le tipologie e quantità di rifiuti raccolto in modo differenziato o
indifferenziato, direttamente o tramite concessionari o in convenzione, nel corso dell’anno
precedente
Modulo CS – Comuni Serviti
Va compilata se i Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati hanno svolto il servizio di raccolta in più Comuni
A cosa serve : indicare per quali Comuni è stato svolto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati e la quantità complessiva raccolta, per ciascun Comune, divisa tra Raccolta Differenziata e Raccolta
Indifferenziata.
Comuni serviti
Raccolta indifferenziata
Raccolta differenziata
Raccolta in convenzione
Scheda RU – Rifiuti urbani e assmilati: riga raccolta indifferenziata
Va compilata se i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati hanno raccolto rifiuti in maniera indifferenziata
A cosa serve indicare nella scheda RU, alla riga RACCOLTA NON DIFFERENZIATA la quantità complessiva
di rifiuto indifferenziato raccolta nel Comune o nei Comuni serviti
Scheda RU – Rifiuti urbani e assmilati – riga Racolta differenziata
Va compilata se i Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati hanno raccolto rifiuti in maniera differenziata
A cosa serve per Indicare la quantità di rifiuto differenziato raccolta nel Comune o nei Comuni serviti, divisa
per codice rifiuto e per tipologia di raccolta
Scheda RU – Rifiuti urbani e assmilati riga Raccolta in convenzione
Va compilata se i Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati hanno raccolto rifiuti speciali da enti o imprese, a seguito di apposita convenzione
A cosa serve: a indicare nella scheda RU la quantità di rifiuto raccolto in Convenzione nel Comune o nei
Comuni serviti, divisa per codice rifiuto
Per ogni rifiuto
Per ogni rifiuto
per ogni
destinatario
Modulo RT CONV – Rifiuti urbani e assmilati
Va compilata se i Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati hanno raccolto rifiuti speciali da enti o imprese, a seguito di apposita
convenzione
A cosa serve: La scheda serve per indicare da quali imprese od enti il dichiarante ha
raccolto, in seguito a convenzione, i rifiuti speciali E’necessario compilare ed allegare tanti
Moduli RT-CONV quanti sono i rifiuti indicati nella SCHEDA RU raccolti a seguito di
apposita convenzione da soggetti pubblici o privati e indicare, per ciascuno di essi, codice
fiscale, ragione sociale e provincia Unità locale del soggetto che ha conferito
Modulo DRU –Destinazione del rifiuto urbano
Va compilata da tutti i soggetti istituzionali responsabili del servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani che
hanno raccolto i rifiuti urbani stessi, direttamente o tramite concessionari, a prescindere dal tipo di rifiuto
(differenziato o indifferenziato) e dalle modalità di raccolta
A cosa serve: Indicare a quali soggetti autorizzati sono stati conferiti i rifiuti indicati nella SCHEDA RU
(senza distinzione tra modalità di raccolta) conferiti a terzi, o ad altra unità locale dello stesso dichiarante,
per attività di recupero o smaltimento, specificando l’attività svolta dal destinatario
Scheda RU – Rfiuti urbani e assimilati – Costi di gestione
Va compilata dai Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati
A cosa serve: indicare i costi, complessivi e per singola raccolta, sostenuti per la gestione
del servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati su tutto il territorio servito nonché le
quantità raccolte in attuazione degli accordi con i Consorzi .
Modulo CG – Costi di gestione
Va compilata daii Soggetti istituzionali tenuti ai sensi della normativa vigente a comunicare i
dati sui rifiuti urbani e assimilati
A cosa serve : a comunicare i dati relativi ai costi ed ai ricavi complessivi sostenuti per le diverse
attività con la metodologia prevista dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 riguardante il metodo di calcolo
della tariffa normalizzata
Per ogni rifiuto
differenziato
Modulo MDCR costi rifiuti raccolti in maniera differenziata
Va compilata se i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati hanno raccolto rifiuti in maniera
differenziata
A cosa serve Costi di gestione e ricavi del servizio di raccolta dei singoli
Rifiuti urbani differenziati nonché i rifiuti raccolti in attuazione degli accordi
con i Consorzi
RIFIUTI URBANI
Indicazioni per la compilazione
Argomento
Scheda
Avvertenza
Raccolta
RU
Per ogni Soggetto Istituzionale tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e
assimilati, deve essere presentata una sola scheda RU, nella quale sommare tutte le quantità raccolte, a
prescindere dalle diverse modalità di raccolta
Rifiuti raccolti in
convenzione
RU e
DRU
Nella scheda RU i rifiuti raccolti sul territorio a seguito di apposita convenzione vanno tenuti distinti
Nella scheda DRU vanno sommati in relazione al destinatario finale
Conferimento a
terzi
DRU
Il dato sull'attività svolta a destinazione
-Per quanto riguarda i rifiuti assimilati è indicato nel formulario .
-Per quanto riguarda la raccolta indifferenziata va richiesto all'impianto di destinazione
Centri di
raccolta
RU
I rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge unicamente attività di
raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non
domestiche, vanno sommati, per CER, alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU.
Centri di
raccolta
DRU
Per i rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta nel modulo DR-U va indicato il destinatario finale e non il centro
di raccolta
Costi di
gestione
CG
Per ogni Soggetto Istituzionale tenuto ai sensi della normativa vivente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e
assimilati, deve essere presentata una sola scheda CG, nella quale sommare tutti i costi che il Soggetto
Istituzionale responsabile del servizi di gestione integrata ha sostenuto per le diverse attività
Raccolta
differenziata
RU
I Comuni, o Consorzi o Comunità Montane devono comunicare i dati relativi alla raccolta separata di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, suddivisi in relazione ai codici rifiuto preimpostati sulla scheda di
rilevazione.
Il dato comprende anche i rifiuti conferiti ai centri di raccolta (CdR) istituiti in attuazione di quanto previsto
dall’art.6 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs 151/2005, per raccogliere i RAEE domestici, siano essi gestiti
direttamente o da terzi in Convenzione.
Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione in
raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte, è possibile effettuare il calcolo
sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.
RIFIUTI URBANI
Sanzioni
Modello Unico di dichiarazione Ambientale
Comunicazione rifiuti
urbani, assimilati e raccolti
in convenzioneDecreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
5-ter. Il Sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la
effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.".
Dichiarazione SISTRI
Normativa
Il D.M. SISTRI 18/2/2011 n. 52 prevede all’art. 28 un obbligo di
comunicazione, per i produttori iniziali di rifiuti, e per le
imprese e gli enti che svolgono attività di recupero e
smaltimento di rifiuti già tenuti alla presentazione del MUD.
Il D.M. SISTRI 12/11/2011 stabilisce che la dichiarazione annuale
SISTRI deve essere trasmessa:
entro lunedì 30 aprile 2012, per i dati 2011
• entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’operatività del
SISTRI, per le diverse categorie.
•
Dichiarazione SISTRI
Normativa
D.M. SISTRI 18/2/2011 n. 52 art. 28
Disposizioni transitorie
1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti
che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano
tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita
Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di
carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.
m.
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice
CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con
le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
Dichiarazione
Normativa
SISTRI
D.M. SISTRI 12/11/2011
Considerato che l’art. 12, comma 1, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o
gestiti relative all’anno 2011 siano comunicate al SISTRI dai soggetti che erano
tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;
Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che
hanno procrastinato il termine di entrata in operatività del SISTRI i termini per la
presentazione della comunicazione di cui all’art. 28, comma 1, del citato decreto
ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno 2012;
ART 1
All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive
modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle
informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle
informazioni relative all’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno
2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per
ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26
maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.».
Dichiarazione SISTRI
Circolare MATTM 3/3/2011
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 3 marzo 2011
prevede che la presentazione della dichiarazione SISTRI possa
avvenire con le seguenti modalità alternative:

Compilando e trasmettendo in via telematica al SISTRI gli
appositi modelli, pubblicati sul portale www.sistri.it;

Compilando e trasmettendo alla CCIAA territorialmente
competente, previo pagamento del diritto di segreteria e
con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di
cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del
DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
La dichiarazione SISTRI va compilata sulla base dei dati inseriti
nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Dichiarazione SISTRI
Soggetti Obbligati
PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI:

IMPRESE ed ENTI che producono rifiuti pericolosi, con l’esclusione di:


Imprese agricole art. 2135 c.c. Fatturato < Euro 8.000,00
Attività di estetista e simili, produttrici del CER 180103 decreto legge del 6/12/2011 n.
201 “salva Italia”
PRODUTTORI RIFIUTI NON PERICOLOSI:

IMPRESE ed ENTI produttori iniziali oltre i 10 dipendenti*




da lavorazioni industriali**,
da lavorazioni artigianali**,
fanghi non pericolosi prodotti da potabilizzazione e da trattamenti delle acque
reflue e abbattimento fumi
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti
GESTORI DI RIFIUTI

Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Dipendenti calcolati complessivamente sommando quelli di tutte le unità locale dell'ente o dell'impresa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche
condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché
tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività
commerciale o di servizio.” DPCM 27/04/2010
Dichiarazione SISTRI
Soggetti Obbligati
PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI:

IMPRESE ed ENTI che producono rifiuti pericolosi, con l’esclusione di:

Attività di estetista e simili, produttrici del CER 180103 decreto legge del 6/12/2011 n.
201 “salva Italia”
modifica introdotta dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 art. 40, c. 8, convertito in Legge
n. 214/2011, è pienamente in vigore dal 28/12/2011.
E' valida:
per i soggetti che svolgono le attività di attività di estetista, acconciatore, trucco,
permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo,
callista, manicure, pedicure
che producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo (Cer 180103*: aghi, siringhe e
oggetti taglienti usati)
possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al
giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto
di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, si intendono assolti, anche ai
fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in
ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo
decreto.
La legge è imprecisa. Parla di esonero MUD, mentre questi soggetti già da
quest'anno compileranno una dichiarazione SISTRI secondo le specifiche della
circolare del 2/03/2011.
Dichiarazione SISTRI
Soggetti Obbligati
PRODUTTORI RIFIUTI NON PERICOLOSI:
IMPRESE ed ENTI produttori iniziali oltre i 10 dipendenti*




Il calcolo si effettua contando tutti i dipendenti di tutte le unità locali
dell’azienda Dalla somma di questi si calcola il numero complessivo e si
effettua la dichiarazione in riferimento ai dipendenti "dell'impresa" se
superiori a 10.
l numero di dipendenti deve essere calcolato per l’anno a cui si riferisce il
MUD. Se un’azienda che produce rifiuti non pericolosi aveva nel 2011, dieci
dipendenti non deve presentare il MUD 2012 scadenza 30/04/2012.
Modalità di conteggio dei dipendenti per la dichiarazione SISTRI/MUD,.
In base a quanto sopra devono essere computate, tra i soggetti che
rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:
- lavoratori dipendenti; lavoratori parasubordinati con contratto di durata
superiore a 30 gg/anno; lavoratori autonomi con una presenza stabile e
continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);
- lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con
inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione
dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i
lavoratori interinali ;
devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
lavoratori autonomi; lavoratori in somministrazione; lavoratori occasionali
(fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare); lavoratori distaccati presso altra
azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi; lavoratori che operano in
virtù di contratti di appalto.
Dichiarazione SISTRI
Presentazione
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire
ALTERNATIVAMENTE:
 compilando e trasmettendo in via telematica al
SISTRI gli appositi modelli, del portale www.sistri.it
Questo canale NON coinvolge in alcun modo le CCIAA che:




non ricevono le comunicazioni
non incassano i diritti
non sono tenute a fornire informazioni in merito
compilando
e
trasmettendo
alla
CCIAA
territorialmente competente, la modulistica EX-MUD
previsto dal DPCM 27 aprile 2010, con versamento
del diritto di segreteria.
Scarica

Diapositiva 1 - Camera di Commercio di Fermo