Enti non profit Gestione economica Impresa sociale vs altre forme non profit: costi gestionali e amministrativi a confronto di Maurizio Setti Lo studio di un caso Tra impresa sociale e forme giuridiche “concorrenti” (ONLUS, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) quale forma organizzativa conviene assumere per un’offerta di servizi ai soci e verso terzi? L’analisi che segue è diretta a fornire una risposta attraverso la determinazione dei costi gestionali, operativi ed amministrativi confrontati per attività omogenee. Riferimento D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 2 Nello svolgimento delle argomentazioni che seguono si analizza la diversa struttura dei costi gestionali/amministrativi che caratterizza l’impresa sociale rispetto ad altre realtà organizzative, quali ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, concorrenti per la stessa offerta di servizi ai soci e verso terzi. Nell’analisi che segue, si procede con un confronto per attività “omogenee” normativamente ammesse per ambedue i soggetti. Tale “omogeneizzazione” viene sviluppata in via “verticale” e non “orizzontale”: in altri termini, si pongono a raffronto tre rapporti: • impresa sociale con ONLUS; • impresa sociale con ODV; • impresa sociale con APS. Non si prenderanno in considerazione, pertan- to, le similitudini, a livello “orizzontale”, tra ONLUS, ODV e APS. Probabilmente si sarebbe potuto innanzitutto intersecare la compatibilità delle attività poste in essere dalle tre realtà ONLUS, ODV e APS anche qui, da considerare se a tre livelli oppure con gruppi “a due a due” - e, successivamente effettuare il confronto diretto tra questo insieme di attività e il novero di quelle svolgibili dalla impresa sociale. Si è ritenuto di privilegiare il primo approccio perché consente più flessibilità di ragionamento e, soprattutto, perché permette aspetti peculiari dell’esercizio dell’attività (ad esempio, l’agevolazione prevista dalle legge n. 398/19911, che è fruibile dalle APS ma non dalle ODV e che, operando con la seconda procedura, avremmo certamente trascurato). Nel lavoro che segue si affonterà: • una rapida disamina dei settori di attività delle imprese sociali; • l’intersezione di tali settori, ordinatamente, con quelli delle ONLUS, delle ODV e delle APS; • la ponderazione delle differenze; • la determinazione dei diversi costi gestionali, operativi ed amministrativi in funzione delle variabili considerate (forma giuridica, attività economica esercitata, modalità di controllo ecc.) Maurizio Setti - Dottore Commercialista in Rovereto (TN) Nota: 1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. e n. 6/2013 33 Gestione economica Enti non profit La conclusione evidenzierà (già fin d’ora) il più elevato (quasi il doppio) costo gestionale/operativo/amministrativo per far fronte alla conduzione di un’impresa sociale. L’ambito normativo di riferimento è dato dall’art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, istitutivo delle imprese sociali, il cui testo si riporta integralmente in quanto funzionale ai “filtri” di cui si è discusso in premessa. 1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all’art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. 34 n. 6/2013 e 2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002. 3. Per attività principale ai sensi dell’art. 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa. La comparazione con le ONLUS Nel raffronto tra impresa sociale e ONLUS si noterà che: a) assistenza sociale compatibile b) assistenza sanitaria compatibile solo se posta in essere nei confronti di soggetti fisicamente e/o psichicamente svantaggiati c) assistenza socio-sa- compatibile nitaria d) educazione, istru- incompatibile zione e formazione e) tutela dell’ambiente compatibile e dell’ecosistema f) valorizzazione del compatibile patrimonio culturale g) turismo sociale incompatibile; h) formazione univer- incompatibile (a meno che sitaria e post-universi- non sia rivolta verso soggettaria ti svantaggiati, caso raro); i) ricerca ed erogazio- incompatibile a meno che ne di servizi culturali; non sia finanziata dallo Stato centrale l) formazione extra- incompatibile scolastica Nel confronto dei costi nei settori di attività risultanti dalla intersezione fra quelli ex art. 2 Gestione economica Enti non profit D.Lgs. n. 155/2006 e ex art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, non si prende in considerazione l’ipotesi che l’impresa sociale intenda organizzarsi come “cooperativa sociale” e non si pongono in valutazione le problematiche delle responsabilità degli esponenti dell’ente (amministratori in special modo, che nella srl impresa sociale non vengono chiamati a rifondere eventuali deficit patrimoniali, mentre nelle associazioni tendenzialmente sì). Il raffronto è fatto, per il momento, tra “Srl sociale” e “Associazione” (ONLUS). Profilo complessità del controllo Nella Tavola n. 1, si evidenzia un’analisi comparativa dei profili di controllo. Tavola n. 1 - Profilo complessità del controllo IMPRESA SOCIALE ONLUS Capitale iniziale. Previsto ma in base alla normativa Non esistono vincoli al riguardo sulle srl ad un euro non si reputa significativa la differenza con le ONLUS Non esclusività delle prestazioni svolte (possibilità di Vincolo di “quasi esclusività”, cioè di ottenere i ricavi conseguire il 30% delle entrate da attività diverse) per la maggioranza da attività “tipiche” delle ONLUS ex articolo 10/460 ma la differenza (complemento a 100) deve essere costituita da attività “direttamente connessa” a quella istituzionale. Organo di controllo (un revisore legale) - caso fre- Facoltativo, a meno che non sia richiesto da leggi spequente - esempio con riguardo alle cooperative socia- ciali o in caso del superamento del limite ex articolo li 23, comma 5 D.Lgs. n. 460/1997 Procedure concorsuali: si applica li liquidazione coat- Non previste particolari procedure salvo il fallimento in ta amministrativa caso di insolvenza per esercizio attività commerciale Contabilità: tenuta libri e registri in ossequio ai princi- Possibilità di tenuta contabilità non ordinaria purché pi della contabilità ordinaria (ex artt. 2216 e 2217 rispettosa di quanto statuito dall’art. 25 del D.Lgs. n. c.c.) – alternativa una contabilità intelligibile (in prati- 460/1997 ca molto simile alla PD) per la corretta individuazione dei fatti amministrativi. Inoltre obbligo di deposito del bilancio consolidato qualora, a causa di legami con altri enti non profit, l’ente venga a far parte di un “gruppo di imprese sociali” – fatto questo probabilmente in fase di espansione. Tassazione “piena” ai fini IRES e IRAP Detassazione completa ai fini IRES (e in molte regioni d’Italia anche ai fini IRAP) Problemi di applicabilità degli studi di settore ovvero Sicura inapplicabilità dei parametri contabili Applicazione imposta di registro in caso di acquisi- Inapplicabilità di tale imposta zione, ad esempio, di beni immobili Dubbi in merito alla applicazione dell’imposta di suc- Sicura non applicazione di tale imposta cessioni e donazioni (dipende dal tipo di attività posta in essere) Se la impresa sociale si costituisce come srl nessuna Possibilità, per i benefattori, di portare in deduzione possibilità di consentire la deduzione dal reddito dei dal reddito (imponile IRPEF e/o IRES) una quota delle benefattori delle somme versate erogazioni liberali fatte a favore della ONLUS In caso di devoluzione del patrimonio lo statuto può Va comunque sentita l’autorità di sorveglianza per il prevedere il soggetto beneficiario purché nel rispetto Terzo Settore di quanto stabilito dall’art. 13 della legge istitutiva Raccolta fondi (fundraising): imponibile come “so- Più facilmente svolgibile e comunque non imponibile pravvenienza attiva” nel reddito di impresa e n. 6/2013 35 Gestione economica Enti non profit Successivamente, nella Tavola n. 2, si effettua una comparazione dei costi tra impresa sociale con veste giuridica srl e ONLUS con veste giuridica di associazione, non proprietaria né di fabbricati né di terreni. Si assume un imponibile fiscale di euro 10.000. Alla luce dello schema comparativo illustrato, risulta evidente la convenienza della scelta della qualifica di ONLUS relativamente ai settori per i quali sia consentita la contemporanea collocazione del soggetto nel novero delle imprese sociali e delle ONLUS. La comparazione con le organizzazioni di volontariato Nel raffronto tra impresa sociale, da un lato, e organizzazioni di volontariato, dall’altro, si evidenzia quanto segue: a) assistenza sociale di fatto incompatibile (in quanto i corrispettivi conseguiti nei confronti di non soci è difficile che non eccedano il 50% dei costi specifici b) assistenza sanitaria stessa fattispecie di cui sopra c) assistenza socio-sa- compatibile (se resa, come nitaria in questa fatti-specie potrebbe essere, solo verso associati) d) educazione, istru- incompatibile in quanto, zione e formazione per il tipo di attività, vi sarebbero sicuramente remunerazioni nei confronti dei volontari e) tutela dell’ambiente compatibile e dell’ecosistema f) valorizzazione del compatibile patrimonio culturale g) turismo sociale caso interessante difficilmente riscontrato. Potrebbe essere compatibile. Tavola n. 2 - Comparazione dei costi impresa sociale e ONLUS Tipologia di costo Impresa sociale ONLUS 10.000 10.000 400 900 Organo di controllo 2.200 0 Spese di procedura in caso di insolvenza 4.000 0 Commercialista per tenuta contabilità 3.500 900 In ipotesi di redazione bilancio consolidato per CCIAA 1.500 0 Oneri CCIAA 400 0 Compilazione studi di settore e suo monitoraggio (compresa la asseverazione da parte del professionista) 450 0 Tassazione IRES e IRAP 150 0 Nessuna differenza Nessuna differenza Imposta di registro (ipotesi 10% su imponibile fiscale) 100 0 Imposta di successione/donazione (sempre su imponibile € 10.000) 300 0 Deduzione erogazioni liberali in capo ai soggetti benefattori (sempre su imponibile € 10.000; si assume per semplicità aliquota 19%) 0 -1.900 Pratica per la devoluzione del patrimonio netto (consulenti ecc.) 0 1.500 SOMMATORIA COSTI COMPLESSIVI 23.000 11.400 Somma iniziale Monitoraggio (commercialista/contabile) IVA 36 n. 6/2013 e Enti non profit h) formazione universi- incompatibile (perché è imtaria e post-universitaria probabile che vi siano associati non remunerati) i) ricerca ed erogazione compatibile di servizi culturali; l) formazione extra-sco- incompatibile per lo stesso lastica motivo sopra evidenziato delle remunerazioni agli associati. Poiché il trattamento delle ODV è alquanto similare a quello delle ONLUS, nella sostanza è estensibile l’approccio anche al caso del raffronto fra le imprese sociali e le ODV (cfr. schemi sopra presentati). La comparazione con le associazioni di promozione sociale (APS) Nell’analisi del raffronto tra impresa sociale e associazioni di promozione sociale, si ha la seguente valutazione: a) assistenza sociale compatibile b) assistenza sanitaria compatibile, ma se posta in essere in via prevalente (parametro “entrata”) nei confronti dei terzi rispetto agli associati l’ent APS diviene fiscalmente commerciale ex articolo 73, comma 1, lettera a) TUIR c) assistenza socio-sa- compatibile nitaria Gestione economica d) educazione, istru- compatibile, anche se l’ente, zione e formazione per effetto della stipulazione di convenzioni con enti pubblici, potrebbe essere “catapultato” nella sfera degli enti commerciali ai sensi della normativa di cui sopra e) tutela dell’ambiente compatibile, ma stesso perie dell’ecosistema colo di cui sopra f) valorizzazione del compatibile patrimonio culturale g) turismo sociale compatibile (e l’ente rimane nell’alveo degli enti non commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c) TUIR h) formazione univer- caso di fatto raro sitaria e post-universitaria i) ricerca ed erogazio- compatibile ne di servizi culturali; l) formazione extra- compatibile scolastica In merito all’analisi dei costi nei settori di attività risultanti dalla intersezione fra quelli ex art. 2 D.Lgs. n. 155/2006 e ex legge n. 383/2000, si fa presente che nel confronto riportato nella Tavola n. 3 si presuppone che l’ente rispetti quanto statuito dall’art. 149 TUIR, nel senso che l’attività svolta (di carattere commerciale) non prevale su quella “istituzionale” (e “de commercializzata”). Tavola n. 3 – Impresa sociale/APS: profilo complessità del controllo IMPRESA SOCIALE Capitale iniziale. Previsto ma in base alla normativa sulle srl ad un euro non si reputa significativa la differenza con le ONLUS Non esclusività delle prestazioni svolte (possibilità di conseguire il 30% delle entrate da attività diverse) Organo di controllo [un revisore legale] – caso frequente – esempio con riguardo alle cooperative sociali Procedure concorsuali: si applica la liquidazione coatta amministrativa se cooperativa; le procedure di legge, alle condizioni ivi previste, in caso di società di capitali Contabilità: tenuta libri e registri in ossequio ai principi della contabilità ordinaria (ex artt. 2216 e 2217 c.c.). Inoltre obbligo di deposito del bilancio consolidato qualora, a causa di legami con altri enti non profit, l’ente venga a far parte di un “gruppo di imprese sociali” – fatto questo probabilmente in fase di espansione ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Non esistono vincoli al riguardo No vincolo di esclusività Facoltativo, a meno che non sia richiesto a fronte della eventuale concessione di contributi da parte di enti locali Non previste particolari procedure salvo il fallimento in caso di insolvenza per esercizio attività commerciale, se superati i limiti e i parametri posti dalla legge fallimentare Possibilità di tenuta contabilità non ordinaria (anche “non separata” purché tale da enucleare le eventuali entrate ed uscite aventi rilievo nel contesto dell’attività commerciale eventualmente svolta) (segue) e n. 6/2013 37 Gestione economica Enti non profit IMPRESA SOCIALE Tassazione “piena” ai fini IRES e IRAP ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Detassazione completa ai fini IRAP in molte regioni d’Italia. Ai fini IRES, essendo i proventi nei confronti dei soci e degli affini non soggetti ad imposizione, di fatto il prelievo risulta alquanto inferiore rispetto all’impresa sociale. Inoltre in molti casi l’APS è ammessa a fruire del regime agevolativo ex legge n. 398/1991, con la conseguenza che l’imponibile IRES si riduce al 3% dei proventi dell’attività commerciale Problemi di applicabilità degli studi di settore ovvero Sicura inapplicabilità dei parametri contabili Applicazione imposta di registro in caso di acquisi- Nessuna differenza zione ad esempio di beni immobili Dubbi in merito alla applicazione dell’imposta di suc- Nessuna differenza cessioni e donazioni (dipende dal tipo di attività posta in essere) Se la impresa sociale si costituisce come srl nessuna Possibilità, per i benefattori, di portare in deduzione possibilità di consentire la deduzione dal reddito dei dal reddito (imponile IRPEF e/o IRES) una quota delle benefattori delle somme versate erogazioni liberali fatte a favore della APS In caso di devoluzione del patrimonio lo statuto può Va comunque sentita l’autorità di sorveglianza per il prevedere il soggetto beneficiario purché nel rispetto terzo settore di quanto stabilito dall’articolo 13 della legge istitutiva Attività di fundraising: non agevolata Nella Tavola n. 4 si procede alla comparazione dei costi tra impresa sociale con veste giuridica srl e Associazioni di Promozione Sociale con veste giuridica di associazione, non proprietaria né di fabbricati né di terreni; si assume un imponibile fiscale di euro 10.000. Sulla scorta dello schema comparativo risulta evidente la convenienza per l’opzione della 38 n. 6/2013 e Significativa l’agevolazione per la non imponibilità dei proventi conseguiti nel corso di due manifestazioni per periodo di imposta (in dipendenza di determinate “ricorrenze”) qualifica di APS relativamente alla alternativa “impresa sociale”. La differenza appare significativa, il che fa ritenere, a parità di altre considerazioni, troppo dispendiosa la costituzione di un’impresa sociale rispetto ad altre forme concorrenti di organizzazione dei servizi al mondo del “non profit”. Enti non profit Gestione economica Tavola n. 4 - Impresa sociale srl/APS in qualità di associazione: comparazione dei costi Tipologia di costo Impresa sociale APS 10.000 10.000 400 100 Organo di controllo 2.200 0 Spese di procedura in caso di insolvenza 4.000 0 Commercialista per tenuta contabilità 3.500 800 In ipotesi di redazione bilancio consolidato per CCIAA 1.500 0 Oneri CCIAA 400 0 Compilazione studi di settore e suo monitoraggio (compresa la asseverazione da parte del professionista) 450 0 Tassazione IRES e IRAP 150 10 Nessuna differenza Nessuna differenza Imposta di registro (ipotesi 10% su imponibile fiscale) 100 100 Imposta di successione/donazione (sempre su imponibile € 10.000) 300 300 Deduzione erogazioni liberali in capo ai soggetti benefattori (sempre su imponibile € 10.000; si assume per semplicità aliquota 19%) 0 -1.900 Pratica per la devoluzione del patrimonio netto (consulenti ecc.) 0 1.400 SOMMATORIA COSTI COMPLESSIVI 23.000 10.810 Somma iniziale Monitoraggio (commercialista/contabile) IVA e n. 6/2013 39