Corso di formazione
Artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/1994 e s.m.i.
Sicurezza sul Lavoro Bernardini
Viale Libia 138 - 00198, Roma - tel. 3386731250 - 0686325096
Premessa
Il presente manuale è una base di alfabetizzazione sui temi della sicurezza comuni alla
maggior parte dei lavoratori.
Vista la necessità evidenziata ai corsi di formazione di uno strumento operativo generale
al quale fare riferimento in materia di sicurezza si è predisposto il presente manuale.
A tale scopo sono stati trattati i seguenti argomenti:
• La segnaletica
• La movimentazione manuale dei carichi
• Il rumore
• Sostanze e Preparati Pericolosi
• I dispostivi di protezione individuale
• Il pronto soccorso
• Gli impianti elettrici
• L'organizzazione del lavoro
PRINCIPI DI SICUREZZA
AUTOTUTELA
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità
fisica è un “bene prezioso” che lo riguarda in prima persona e quindi interessa la sua
SICUREZZA INDIVIDUALE, nel rispetto della sicurezza collettiva.
SICUREZZA INTEGRATA
Da un sistema basato esclusivamente sulla SICUREZZA DELLE MACCHINE, che
rimane comunque indispensabile, oggi è l’uomo ad essere considerato al centro
dell’attenzione e della tutela antinfortunistica.
INFORMAZIONE e FORMAZIONE
Al fine di attuare al meglio il principio di autotutela e di sicurezza integrata, la
legislazione ha previsto l’introduzione di una adeguata informazione e formazione,
cioè la preparazione, l’addestramento e l’aggiornamento dei lavoratori sulle norme di
sicurezza.
CONSULTAZIONE e PARTECIPAZIONE
La legge ha altresì introdotto l’obbligo della consultazione e partecipazione attiva dei
singoli lavoratori, attraverso il rappresentante dei lavoratori, per far nascere e
crescere la CULTURA DELLA SICUREZZA.
PERICOLO
Una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali di lavoro,
materie prime o intermedie, metodi di lavoro, macchine e strumenti) in grado di
causare danni alle persone o all’ambiente.
RISCHIO
Indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione,
sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno
eventuale.
DANNO
Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (infortunio sul lavoro, malattia
professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e l’ambiente esterno)
causata da un pericolo.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Evento lesivo da causa violenta durante il lavoro.
MALATTIA PROFESSIONALE
Processo morboso per esposizione prolungata ad agenti nocivi durante il lavoro.
PREVENZIONE
Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
INFORMAZIONE (art. 21)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i periodi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15.
FORMAZIONE (art. 22)
a) Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni.
b) La formazione deve avvenire in occasione:
dell'assunzione;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
c) La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
d) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
e) Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori dev'essere
adeguatamente formato.
f) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
Diritti dei lavoratori
• Il primo diritto dei lavoratori è quello della conservazione della salute
e dell’integrità fisica.
• In base alla nostra Carta Costituzionale: ”La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo “ (art. 32 ).
• “Tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.” (art .35 ).
• La stessa Costituzione pone limiti alla libera iniziativa economica
privata, affermando che non può svolgersi in contrasto “con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.”
• Tutta la legislazione antinfortunistica è improntata su questi principi.
Doveri dei lavoratori
Il D.L. 19 Settembre 1994 n°626 ha posto a carico dei lavoratori ulteriori obblighi
ribadendo quelli già stabiliti dalla legislazione previgente.
Tali obblighi sono:
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
• Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili ,le sostanze ed i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
• Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
• Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo;
• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
• Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori.
• Sottoporsi ai controlli sanitari;
• Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi per tutelare la sicurezza e la salute
durante il lavoro;
• Sottoporsi a programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati;
• Utilizzare le attrezzature conformemente alla formazione ed all’addestramento ricevuti;
• Avere cura delle attrezzature;
• Le inadempienze ai doveri elencati sono penalmente sanzionate dall’art. 93 con
ammenda fino a un 600 euro (circa).
Abbigliamento ed igiene personale
Molti infortuni sono causati da un abbigliamento di lavoro inadatto:
• L’abito da lavoro non deve avere parti svolazzanti, pertanto durante
il lavoro non bisogna indossare fazzoletti, sciarpe e cravatte. È
consigliabile usare scarpe comode, a tacco basso e largo per
evitare pericoli di distorsioni e deformazione degli arti inferiori.
• Non usare abiti sporchi di grasso, vernici, olio o solventi che, a parte
i motivi di igiene personale, sono sempre molto pericolosi perché
facilmente infiammabili.
• Lavarsi frequentemente le mani ed in modo particolarmente
accurato prima di mangiare.
• Non conservare ne consumare cibi in locali dove si possono
sviluppare vapori o gas tossici o infiammabili.
• Non gettare in terra i rifiuti: possono provocare scivolamenti ed
essere focolai di germi e richiamo di insetti.
MOVIMENTAZIONE MANUALE dei CARICHI
Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a
livello dorso-lombare.
Elementi di riferimento
La movimentazione manuale di un carico può
costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, nei casi
seguenti:
- il carico è superiore ai 30 kg.
- è ingombrante o difficile da afferrare
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere
tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco
-può, a motivo della struttura esterna e/o della
consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso d’urto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio, tra l’altro dorso-lombare, nei
seguenti casi:
- è eccessivo
- può essere effettuato soltanto con un movimento
di torsione del tronco
- può comportare un movimento brusco del
carico
- è compiuto con il corpo in posizione instabile
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
possono aumentare le possibilità di rischio,
tra l'altro dorso-lombare, nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta
- il pavimento è ineguale, con rischi d'inciampo o
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi ad un'altezza di sicurezza o in buona posizione
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano una errata
manipolazione del carico
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate
L'attività può comportare un rischio, tra l'altro dorso-lombare, se comporta
una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o
della formazione
I pesi che si manipolano devono essere inferiori a:
- 30 kg. per gli uomini
- 20 kg. per le donne
- 15 kg. per le adolescenti femmine
Rischio Elettrico
Il rischio elettrico è una delle maggiori cause d’infortunio, sia nel lavoro che fuori, soprattutto perché
l’elettricità è diventata qualcosa di familiare.
Entro il 31 dicembre 1996, qualsiasi impianto elettrico e successive modifiche devono essere
certificate da persona esperta, il che dà una certa sicurezza per quanto riguardo l’impianto stesso, ma
non le connessioni.
La tensione si definisce bassa quando è inferiore a 400 Volt, e alta oltre questo valore.
Più alto è il voltaggio, maggiore è l’isolamento del conduttore.
Negli elettrodotti viaggia un sistema di tre correnti (oltre il “neutro”) a tensioni da 300.000 a 1.000.000
di V, che vengono ridotti a 380 dalle cabine di distribuzione.
Per i macchinari ad alto assorbimento di potenza vengono mantenuti i 380V, mentre per le altre
utenze vengono utilizzati 220V.
Un impianto a norma deve avere due tipi di protezione:
a) interruttore magnetotermico, che interrompe il circuito quando la corrente supera un determinato
valore di sicurezza
b) interruttore differenziale (salvavita) che interrompe il circuito in caso di dispersione anomala di
corrente
Il cosiddetto “salvavita” non offre una garanzia assoluta; se si entra in contatto con entrambe le fasi o
con una fase ed il neutro, il differenziale non potrà intervenire. Ogni apparecchio elettrico deve avere
una targhetta che riporti le sue caratteristiche:
a) tensione di alimentazione, in Volt;
b) potenza massima assorbita, in Watt;
c) eventuale simbolo di doppio isolamento (due quadrati, uno dentro l’altro). In questo caso, la spina
ha due poli, altrimenti deve averne tre, col filo di terra.
Il collegamento ideale si ha quando ogni presa alimenta un utilizzatore. Per utilizzatori di bassa
potenza è possibile utilizzare una spina multipla. E’ inoltre possibile utilizzare una “ciabatta”.
Dal punto di vista elettrico, il corpo umano è un conduttore come gli altri, con le seguenti
varianti:
- Stato della pelle (se è umida o ferita la resistenza cala, i calli invece la innalzano);
- Zona di contatto (la fronte sembra più conduttrice delle mani);
- Superficie e pressione di contatto (più crescono, meglio circola la corrente);
- Durata del contatto;
- Tensione della corrente;
- Pavimento (meglio legno e moquette che cemento o marmo).
- Calzature (meglio suole in gomma o legno che in cuoio).
I rischi connessi con la corrente
elettrica sono sostanzialmente:
- Folgorazione
- Incendio
- Esplosione;
- Avviamenti intempestivi;
- Mancanza d’illuminazione in caso di
emergenza
- Intralcio al passaggio (dei fili);
- Contatto con linee elettriche aeree
Per quanto riguarda la folgorazione, è bene tenere presente quanto segue:
- può essere evitata con un’efficace messa a terra dell’impianto, ricontrollato
periodicamente;
- MAI toccare nulla di elettrico con le mani bagnate;
- Se, sfiorando un apparecchio elettrico, si avverte un lieve prurito, avvisare
immediatamente il responsabile della manutenzione.
Rumore
Il suono è il risultato di una serie di variazioni nella pressione dell’aria (vibrazioni) che giungono
al nostro orecchio.
Siamo, inoltre, in grado di udire variazioni di pressione molto elevate:
• Soglia di udibilità: 0,00002 Pa
• Soglia del dolore: 200 Pa
• Rottura del timpano: 300 Pa
Tipi di Rumore
I rumori sono classificati in funzione della variabilità nel tempo del livello sonoro in:
costanti - rumori con variazioni del livello sonoro inferiore a 5 dB (ventilatore, telai, ecc.)
fluttuanti - rumori con variazioni del livello sonoro superiore a 5 dB (macchinari vari, ecc.)
impulsivi - rumore di durata inferiore ad 1 s., ma ripetuto ad intervalli superiori ad 1 s.
MISURE DI PREVENZIONE
Un’esposizione costante al rumore superiore agli 85dB per un periodo di 20 anni porta alla
sordità.
In base alle conoscenze attuali, non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 db,
ma il rischio aumenta in misura del 100% (il doppio) per ogni 3 dB in più.
Va tenuto inoltre presente che il livello di rumore varia col quadrato della distanza dalla
sorgente (se la distanza raddoppia, il livello si riduce di un quarto).
Il rumore viene rilevato per mezzo di apposito strumento chiamato fonometro.
Per valutare il rischio del rumore, occorre stabilire l’esposizione personale quotidiana dei
lavoratori, o LEP,d, calcolando a quanto rumore è sottoposto il lavoratore nelle 8 ore
giornaliere.
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La legge prevede che, qualora il livello di esposizione sia superiore agli:
80 dB:
- valutazione del rischio obbligatoria
- obbligo di informazione, ai lavoratori, sui rischi, sulle misure adottate, sui DPI
dell’udito, sul significato del ruolo del controllo sanitario e su quelli della
valutazione del rumore.
85 dB:
- messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del datore di lavoro.
- formazione, ai lavoratori, sull’uso corretto dei DPI dell’udito, degli utensili ed
apparecchiature che sviluppano rumore in eccesso
- controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85
dB su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).
Detto controllo comprende:
- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per
accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della
valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità.
Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità
acustica individuale.
La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
90 dB:
- obbligo di uso dei DPI forniti dal datore di lavoro
- luoghi di lavoro perimetrati e soggetti ad una limitazione d’accesso con
apposita segnaletica
- avviso all’organo di vigilanza, entro 30 giorni dall’accertamento del superamento,
sulle misure tecniche ed organizzative applicate, informandone i lavoratori.
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle
presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale
od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90
dBA.
140 dB:
- segnaletica di divieto di accesso senza protezione, anche per esposizione
istantanea.
EFFETTI NOCIVI DEL RUMORE
Oltre che all’apparato uditivo, effetti nocivi del rumore possono verificarsi
anche a carico di:
- apparato cardiocircolatorio (ipertensione, ischemia miocardica);
- apparato digerente (ipercloridria gastrica, azione spastica sulla muscolatura
liscia);
- apparato endocrino (aumento della quota di ormoni di tipo corticosteroideo);
- apparato neuropsichico (quadri neuropsichici a sfondo ansioso con
somatizzazioni, insonnia, affaticamento, diminuzione della vigilanza e della
risposta psicomotoria.
I DPI DELL’UDITO
La scelta dei DPI viene fatta in funzione di diversi parametri:
- il livello misurato del rumore
- la sua frequenza, in quanto l’attenuazione è diversa per diverse frequenze
- la maneggevolezza, cioè la minima alterazione possibile dell’ergonomicità
Al fine di proteggere il lavoratore dai rischi provocati dal rumore, laddove non sia
possibile intervenire a livello di protezione collettiva, esistono dei dispositivi per
proteggere gli orecchi.
Ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:
- I tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 dB
- Le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 40 dB
- I caschi: attenuano fra 40 e 50 dB
SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI
Prodotti infiammabili: prodotti solidi, liquidi o gas che possono infiammarsi
nell’atmosfera e continuare a bruciare. Il simbolo della fiamma che compare sull’etichetta
riportata su un recipiente consente di identificare i prodotti più infiammabili.
Prodotti comburenti: prodotti che favoriscono la combustione di una sostanza
infiammabile. Quasi sempre si tratta dell’ossigeno atmosferico, ma può essere che il
comburente sia un prodotto chimico contenente ossigeno, come i nitrati, i clorati, i
perossidi.
Prodotti esplosivi: prodotti che reagiscono violentemente sotto l’azione della fiamma,
del calore, di un urto o di attriti, provocando un’esplosione.
Prodotti tossici: prodotti che agiscono come veleni che si diffondono in tutto il corpo
attraverso il sangue. Questo tipo di avvelenamento può essere brutale. I sintomi vanno
dalla nausea, vertigini, difficoltà respiratorie, blocco respiratorio e morte.
Tuttavia, se l’esposizione al prodotto, anche se diluito, si verifica per periodi lunghi o
frequenti, l’intossicazione è definita cronica, agendo negativamente sui polmoni, cervello
e sistema nervoso. I suoi effetti non scompaiono sempre del tutto anche dopo
l’esposizione.
Prodotti nocivi: prodotti ritenuti tossici o nocivi in funzione del loro grado di tossicità.
Anche in presenza di un grado di tossicità inferiore, un prodotto etichettato come nocivo
può diventare molto pericoloso, o addirittura mortale, quando la dose è rilevante.
Prodotti corrosivi: sostanze che esercitano un’azione
distruttrice sui tessuti viventi. Distruggono le cellule epiteliali,
ustionano la pelle e le mucose provocando lesioni
talvolta gravissime.
Il pericolo maggiore è dato dalle ustioni e dalle infezioni.
Prodotti irritanti: sostanze che provocano irritazioni o
arrossamenti locali, congiuntiviti o infiammazioni delle vie
respiratorie.
Prodotti dannosi per l’ambiente: di elementi che, una volta presenti
nell’ambiente, possono presentare un rischio immediato o a lungo termine per
l’ambiente idrico, i terreni, l’atmosfera o la natura in generale.
INDICAZIONI PER SOSTANZE CHIMICHE E/O PERICOLOSE
Frase “R”: indica il tipo di pericolo possibile
- R40: possibilità di effetti irreversibili
- R45: può provocare il cancro
- R49: può provocare il cancro per inalazione
Frase “S”: indica le precauzioni da prendere
Il prodotto deve essere sempre accompagnato da una “scheda di sicurezza”
indicante le caratteristiche del prodotto, i pericoli ed i rischi, le modalità di
stoccaggio e di uso, le precauzioni da prendere quando lo si maneggia,
l’eventuale necessità di controlli medici, le norme per lo smaltimento, ecc.
O
E
F
T
T+
C
Xi
Xn
COMBURENTE: a contatto con altre sostanze, soprattutto infiammabili,
provoca una forte reazione esotermica
ESPLOSIVO: può esplodere per effetto della fiamma o è sensibile agli
urti ed agli attriti più del dinitrobenzene
ALTAMENTE INFIAMMABILE: il punto di infiammabilità è inferiore a 0°C.
ed il punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C.
TOSSICO: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può
comportare rischi gravi, acuti o cronici ed anche la morte
ALTAMENTE TOSSICO: per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea può comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici ed
anche la morte
CORROSIVO: a contatto con tessuti vivi, può esercitare su di essi una
azione distruttiva
IRRITANTE: pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose, una
reazione infiammatoria
NOCIVO: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può
comportare rischi gravità limitata
EFFETTI NOCIVI SULL'ORGANISMO
L’organismo assorbe tali prodotti essenzialmente attraverso tre vie:
- ingestione
- epitelio
- inalazione
L’assorbimento è facilitato dal grado di ripartizione delle particelle, la cui pericolosità aumenta con il
diminuire della granulometria. Ad esempio, per i solidi sotto forma di polvere, per i liquidi sotto
forma di aerosol.
Ingestione
I prodotti chimici non sono ingurgitati intenzionalmente. Quasi sempre l’ingestione avviene
fortuitamente...
... quando un prodotto viene travasato in un altro recipiente aspirando con una pipetta, o quando
un prodotto viene conservato in un recipiente destinato a cibi o bevande;
... quando, dopo aver manipolato un prodotto pericoloso, si portano le mani alla bocca per fumare,
mangiare o asciugarsi.
Penetrazione attraverso la pelle
Alcuni prodotti, quali le sostanze irritanti e corrosive, agiscono
localmente nel punto di contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.
Altri prodotti, solubili nei grassi, agiscono sulla pelle e inoltre penetrano
nella medesima diffondendosi in tutto l’organismo provocando in tal
modo disturbi di varia natura.
Questo avviene coi solventi, che oltre ad asportare il grasso sulla pelle,
provocano disturbi nei reni, nel fegato e nel sistema nervoso.
Il benzene agisce sul midollo osseo. I carburanti per autotrazione
(benzene < 5%) non devono essere usati per lavarsi le mani.
Inalazione
Si tratta della via di penetrazione più comune, poiché le sostanze inquinanti si
mescolano con l’aria che viene respirata.
Questo avviene quando si manipolano solventi, vernici o colle, quando si
asportano, col cannello, rivestimenti contenenti piombo o nelle operazioni di
saldatura.
Dopo l’inalazione, questi prodotti vengono veicolati dal sangue partendo dai
polmoni, provocando disturbi del sistema respiratorio e di altri organi.
RIDUZIONE DEI RISCHI D'INFORTUNIO
1) Verificare lo stato di conservazione degli imballaggi e dei recipienti per scoprire
ed impedire eventuali perdite.
2) Conservare i prodotti pericolosi soltanto in recipienti idonei muniti di etichette
appropriate.
3) Evitare qualsiasi contatto con la bocca.
4) Lavorare attentamente, evitando qualsiasi contaminazione attraverso la
pelle.
5) Osservare con cura le norme d’igiene personale.
NORME PER L'UTILIZZO dei DPI
Si intende per dispositivo di protezione individuale (Dpi) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono:
- devono essere conformi alle norme di legge.
- essere adeguati a rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari. I
lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all'informazione
I dispositivi individuali messi a disposizione dall’azienda debbono essere usati per :
Protezione delle vie respiratorie :per evitare l’ingerenza di fumi, polveri, schizzi, vengono usate mascherine “usa e getta”. Per ottenere una efficace
azione protettiva è necessario adattarle al viso, che
pertanto deve essere pulito e rasato in modo da permettere una buona aderenza.
Protezione degli occhi : i prodotti detergenti sono di solito irritanti per la pelle e per gli occhi, a volte possono essere corrosivi e provocare ustioni.
Pertanto ogni qualvolta è presente il pericolo di essere investiti da schizzi o getti di materiale detersivo occorre proteggere gli occhi con appositi occhiali.
Protezione del capo : si deve far uso di adatto copricapo quando si è esposti a pericoli di offese del capo per caduta di materiale dall’alto. Parimenti si
debbono usare idonei copricapi quando, senza altra protezione si debba permanere sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.
Protezione delle mani :Si debbono usare guanti di gomma
al neoprene o pvc per la protezione da acidi, solventi,
refrigeranti, tossici e guanti di cuoio per protezione da tagli,
punture, abrasioni.
Protezione dei piedi : Per evitare di scivolare occorre
indossare calzature con suole antiscivolo
facili da pulire. Esse vanno pulite e disinfettate
frequentemente.
La presenza di grasso o olio sul pavimento limita l’efficacia
delle suole antiscivolo. La prima regola da rispettare è di
mantenere il pavimento sempre ben pulito.
Dispositivi Anticaduta : nei lavori che espongono i lavoratori a caduta dall’alto o entro cavità (pozzi, cunicoli, etc.) sempre che si tratti di lavoro a
breve durata, gli addetti debbono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta e gli elementi
della cintura debbono essere di robustezza tale da resistere alla sollecitazioni derivanti da un eventuale caduta dellavoratore. La lunghezza della fune
di trattenuta, deve essere tale da limitare la caduta a meno di m. 1.50.
Prima di usare la cintura di sicurezza occorre verificare che :
*le eventuali cinghie siano in perfetto stato
*il filo delle cuciture non sia deteriorato
*gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o lesionati
*le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.
SEGNALETICA AZIENDALE
Il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui
sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione
mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o,
nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi; A questo riguardo,
grande importanza assume la segnaletica di sicurezza da installare nelle
aziende al fine di informare i lavoratori, a quanti accedono nei locali di lavoro,
degli eventuali pericoli, obblighi o divieti.
L’installazione è prevista dall’art. 4 DPR 547/55 prevenzione infortuni in ogni
attività e regolamentata nelle caratteristiche dal DPR 524/82 in riferimento alle
direttive CEE che unifica la segnaletica per tutti gli Stati membri.
Tali disposizioni precisano quali dimensioni, simboli e colori debbano essere
adottati.
La presenza della segnaletica di sicurezza, in ogni sua espressione, garantisce
una guida comportamento dei lavoratori nell’ottemperare alle prescrizioni in
essa contenute con il risultato di una notevole riduzione del rischio di infortunio
e di una migliore organizzazione del lavoro. E’ chiaro altresì che la
cartellonistica dovrà essere posizionata in luoghi facilmente visibili e di
dimensioni adeguate.
CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA
PRONTO SOCCORSO
• Il datore di lavoro, qualora non vi preveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui sopra.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati, in
relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio.
DEFINIZIONE
•
Per Primo Soccorso si intende il primo comportamento, di
emergenza, in caso di infortunio o di malore; è in genere un problema
che riguarda una o due vittime per volta.
Senza cercare di rispondere ad ogni esigenza, vediamo quali possano
essere le prime misure da attuare in caso di infortunio risultante dalle
diverse situazioni che possono presentarsi in un luogo di lavoro.
GRADO DI URGENZA
ESTREMA URGENZA (non permette ritardi)
- paziente in coma con arresto del respiro e della
circolazione o con emorragie arteriose gravi difficilmente
arrestabili;
- feriti che stanno soffocando per ostruzione delle vie aeree;
- ustioni gravi
- traumi gravi
- lesioni gravi al torace e all’addome
URGENZA INTERMEDIA
- ferite profonde
- fratture esposte
- fratture della colonna vertebrale, del bacino, del cranio.
SCARSA URGENZA
- fratture non esposte degli arti
- ferite poco gravi.
COMPORTAMENTI DEL SOCCORRITORE
In qualsiasi tipo di incidente ed in qualsiasi circostanza si sia verificato
occorre:
- segnalare l’incidente.
- non spostare l’infortunato vittima di un trauma a meno che non vi sia
necessità assoluta, come pericolo d’incendio o di asfissia.
- agire senza innervosirsi con estrema sicurezza; slacciare vestiti, controllare le
condizioni di circolo e del respiro.
- cercare di rendersi conto della dinamica del sinistro, per poter poi riferire al
medico del pronto soccorso.
- ispezionare attentamente il ferito ricercando subito il polso, difficoltà od arresti
della circolazione, emorragie, fratture, ecc. E’ importante prevenire un
eventuale shock;
- respingere i consigli dei presenti, che in genere forniscono rimedi non efficaci
o pericolosi, ma fidarsi delle proprie capacità (nel caso...!).
- In un’emergenza, sapere chi chiamare subito può fare la differenza tra vita e
morte.
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