E’ pervenuto il seguente quesito: N. 1. Dichiarazione Allegato 1 – requisiti economico – finanziari e tecnico - organizzativi L’allegato 1 “Istanza di Partecipazione” prevede, a pag. 4/5, unicamente la possibilità di dichiarare, in merito a requisiti economico/ finanziari e tecnici di cui ai punti 1.6 e seguenti la totalità di ogni singolo requisito richiesto per la partecipazione. Si chiede pertanto conferma che, nel caso di manifestazione di interesse da parte di R.T.I. costituito o costituendo il modello di cui all’allegato 1 possa essere integrato /modificato nel senso che ciascun componente del raggruppamento dichiari la quota di requisito di propria competenza; e se alle dichiarazioni dei singoli componenti del raggruppamento debba aggiungersi affiancate anche una dichiarazione unica, a firma della mandataria (per R.T.I. costituito) o di tutte le imprese raggruppande, riepilogativa dei requisiti del raggruppamento stesso. Risposta Si conferma che nel caso di manifestazione di interesse da parte di R.T.I. costituito o costituendo il modello di cui allegato 1 può essere modificato dichiarando ciascun componente del raggruppamento la quota di requisito di propria competenza. Non è necessario produrre una dichiarazione unica riepilogativa dei requisiti del raggruppamento a firma della mandataria per RTI costituito e delle imprese raggruppande in caso di RTI costituendo. E’ pervenuto il seguente quesito: N. 2. Punto 4.4.3. requisiti tecnico- organizzativi L’invito prevede che i requisiti tecnico organizzativi di cui al punto 4.4.3, debbano essere posseduti “direttamente o tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359” Si chiede conferma che, nel caso che un requisito tecnico - organizzativo sia posseduto da società (non partecipante alla procedura) soggetta al medesimo controllo del concorrente , a norma dell’art. 2359 comma 1 CC, il concorrente stesso sia considerato in possesso di detto requisito, senza necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento infra-gruppo. Risposta: Stante il tenore del punto 4.4.3 lett. a) dell’invito a manifestare interesse (aver gestito direttamente o tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359 primo comma c.c. ………) si conferma che nel caso in cui un requisito tecnico organizzativo di cui al punto 4.4.3 sia posseduto da società (non partecipante alla procedura) soggetta al medesimo controllo del concorrente, a norma dell’art. 2359 comma 1 CC, il concorrente stesso è considerato in possesso di detto requisito, senza necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento infra-gruppo. Analogamente si procederà per il possesso dei requisiti di cui al punto 4.4.2 lett. b) e c) E’ pervenuto il seguente quesito N. 3. Allegato 1 bis Si chiede conferma del fatto che, nel caso di Società concorrente che abbia meno di quattro soci, la dichiarazione prevista da tale allegato debba essere resa dal socio di maggioranza solo qualora questi sia persona fisica . Risposta: Nel caso di società concorrente che abbia meno di quattro soci la dichiarazione di cui all’allegato 1 bis deve essere resa, oltre che dai soggetti di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, dal socio di maggioranza o, in caso di unico socio, dal socio unico persona fisica. E’ pervenuto il seguente quesito N. 4. Con riferimento al punto 4.4.3, lett. a, dell’invito recante “ Requisiti tecnico - organizzativi”, riguardante il requisito relativo “all’aver gestito, direttamente o tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359, primo comma , cod. civ, negli ultimi due esercizi (20112012), almeno 50.000.000 (cinquantamilioni) di vett.*Km su gomma per servizi di trasporto pubblico locale o similari e 5.000.000 (cinquemilioni ) di treni*Km su ferrovia per servizi di trasporto passeggeri” e con riferimento al punto 1.8) dell’ “Allegato 1 Istanza di partecipazione” si chiede di chiarire se con la locuzione “tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359, primo comma cod. civ.” si intenda far riferimento a tutti i soggetti parte del gruppo , ivi incluse le società controllanti o capogruppo, e se pertanto la società concorrente A, che raggiunga il requisito in parola sommando alle proprie gestioni quelle effettuate dalla società propria capogruppo e controllante C (la quale controlla al 100% la società B che a sua volta controlla al 100% la predetta società concorrente A) possa attestare validamente il possesso del suddetto requisito senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. RISPOSTA Si precisa che con la locuzione “tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359, primo comma cod. civ.” ci si riferisce a tutti i soggetti parte del gruppo societario comprese le società controllanti o capogruppo. Nel caso di specie la società concorrente A, che raggiunga il requisito in parola sommando alle proprie gestioni quelle effettuate dalla società propria capogruppo e controllante C (la quale controlla al 100% la società B che a sua volta controlla al 100% la predetta società concorrente A) può attestare validamente il possesso del suddetto requisito senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Resta fermo in ogni caso che la stazione appaltante , nel corso delle successive fasi di gara verificherà quanto dichiarato anche richiedendo, ove ritenuto necessario, la produzione dei documenti di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 E’ pervenuto il seguente quesito N. 5. Con riferimento al punto 1.3) dell’ “Allegato 1 Istanza di partecipazione”, relativo alla dichiarazione di essere in regola, al momento di presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) regolare. Al riguardo produce tutti i dati raccolti nell’allegato 2 a corredo della presente.”, si chiede di chiarire se, ai fini della validità della predetta dichiarazione , è richiesta altresì – a corredo dell’ “Allegato 1 Istanza di partecipazione” – la materiale produzione ed allegazione dei documenti comprovanti i dati raccolti nell’Allegato 2. RISPOSTA Ai fini della validità della dichiarazione di cui al punto 1.3 dell’allegato 1 è sufficiente compilare l’Allegato 2 con i dati richiesti dallo stesso, senza la materiale produzione ed allegazione dei documenti a comprova dei dati dichiarati. I dati forniti consentiranno alla stazione appaltante di adempiere agli obblighi di verifica. E’ pervenuto il seguente quesito N. 6. Con riferimento al punto 6.5.1. lett g), dell’ Invito in oggetto, laddove si prevede che “Limitatamente alla lettera c), l’inesistenza della clausola d’esclusione ivi prevista dovrà essere attestata anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’ invito”; si chiede di chiarire se la predetta attestazione, riferita ai soggetti cessati dalla carica debba essere resa con separata e apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante della società concorrente ovvero possa essere resa all’interno dell’unica dichiarazione di cui all’ “Allegato 1 – Istanza di partecipazione”. RISPOSTA Si precisa che l’attestazione oggetto del quesito deve dichiarazione, sul essere resa con separata e apposita modello 1 Bis da parte del soggetto cessato dalla carica. Qualora vi sia l’impossibilità di conseguire la certificazione direttamente dal soggetto cessato, è riconosciuta la possibilità a favore del Legale Rappresentate dell’azienda concorrente di effettuare una dichiarazione sostitutiva per quanto a propria conoscenza. In tal caso tale dichiarazione potrà essere resa all’interno dell’Allegato 1 – Istanza di partecipazione. E’ pervenuto il seguente quesito N. 7. Con riferimento al punto 1.4 )dell’ “Allegato 1 - Istanza di partecipazione” relativo alla dichiarazione “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999”, si chiede di chiarire se la predetta dichiarazione sia dovuta anche nel caso in cui l’impresa concorrente “non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti ovvero ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000” ed emetta dichiarazione in tal senso ai sensi della lett. 1) del citato Allegato 1 A. RISPOSTA si conferma che la dichiarazione di cui al quesito deve essere resa anche nel caso in cui l’impresa concorrente “non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti ovvero ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000”. In detto caso dovrà essere resa dichiarazione di non essere soggetti agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla l. 68/99. E’ pervenuto il seguente quesito N. 8 Con riferimento al punto 4.4.2, lettere lett. a,b,c, dell’invito, recante “ Requisiti economico finanziari”, si chiede di chiarire se sia possibile attestare validamente il possesso di tali requisiti economico – finanziari tramite il ricorso a società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359 , primo comma, cod. civ. , ivi incluse le società controllanti o capogruppo, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento., ovvero se tale possibilità sussista solo con riguardo all’attestazione dei “Requisiti tecnico organizzativi” di cui al successivo punto 4.4.3. del predetto Invito RISPOSTA Si conferma, come già riscontrato in occasione della risposta al quesito N. 2 pervenuto, che è possibile attestare validamente il possesso dei requisiti economico – finanziari di cui al punto 4.4.2 limitatamente alle lettere b) e c) tramite il ricorso a società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359 , primo comma, cod. civ., ivi incluse le società controllanti o capogruppo senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Resta fermo in ogni caso che la stazione appaltante, nel corso delle successive fasi di gara verificherà quanto dichiarato anche richiedendo, ove ritenuto necessario, la produzione dei documenti di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006. E’ pervenuto il seguente quesito N. 9. Con riferimento al punto 4.4.3 “Requisiti tecnico – organizzativi”, dell’invito, si chiede di confermare: 1. che il concorrente può attestare validamente il possesso del requisito di cui al punto 4.4.3, lett. b) (ossia “disporre di un parco mezzi non inferiore a n. 700 (settecento) autobus”) tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359, primo comma, cod. civ., ivi incluse le società controllanti o capogruppo senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 Codice dei Contratti Pubblici; 2. che il concorrente può attestare validamente il requisito di cui al punto 4.4.3 lett. c) (ossia” possesso di un numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre esercizi (2010-2012) non inferiore, in ciascuno degli esercizi sopradetti, a n. 1300 (milletrecento) unità”) tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359, primo comma, cod. civ., ivi incluse le società controllanti o capogruppo senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 Codice dei Contratti Pubblici; RISPOSTA Si conferma, come già riscontrato in occasione della risposta ai quesiti N. 2 e N. 4 pervenuti, che il concorrente può attestare validamente il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui ai punti 4.4.3 lett. b) e 4.4.3 lett. c) tramite società controllate o soggette allo stesso controllo ex art. 2359 , primo comma, cod. civ., ivi incluse le società controllanti o capogruppo senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 Codice dei Contratti Pubblici. Resta fermo in ogni caso che la stazione appaltante, nel corso delle successive fasi di gara verificherà quanto dichiarato anche richiedendo, ove ritenuto necessario, la produzione dei documenti di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006. In data 16/10/2013 è pervenuto il seguente quesito: “ In relazione al punto 4) della vostra prot. 20655 del 15/10/2013, considerata la non chiarezza del contenuto della DGR n. 1107 del 07/10/2013, chiede che codesta spettabile società voglia confermare, acquisendo preventivamente coerente ed efficace chiarimento da parte della Regione dell’Umbria, che, già a far data dal 1° gennaio 2014, nelle more dell’espletamento della gara regionale relativa al TPL , vengano trasferite al trasporto pubblico locale su gomma, e destinate all’immediato incremento del corrispettivo chilometrico dei servizi attualmente eserciti, maggiori risorse, nella misura di 1.600.000,00 € per ciascun anno, resi disponibili da interventi di risparmio attuati in riferimento ai servizi ferroviari oggetto del contratto di esercizio in essere con Trenitalia e del quale è programmata la proroga sino al 2020. Segue nota esplicativa da parte della Regione dell’Umbria