CONSIGL IO DE L L ' ORDINE DE GL I A V V OCA T I DI P ISA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLA
PRATICA FORENSE
approvato dal Consiglio dell’Ordin e degli Avvocati di Pisa con delib era del 18
febbraio 2005 ed emend ato con delibera 13 luglio 2007
2
Introduzione
Premess a
Il Consiglio dell’ Ordin e degli Avvocati di Pisa ha inteso riv isit are la
normativ a prev ista dal D.P.R. 101/90 al fine di rivedere le mod alit à dello
svolgimento della pratic a forens e alla luc e anch e della evoluzione ch e la
materia h a avuto negli ultimi tempi e soprattutto in considerazione delle
attivit à della Scuola d i formazione fo rens e di Pis a ch e, in co llabo razione con
gli Ordini di Lucca, Livorno, Massa e La Sp ezia, rappresenta un momento
altamente fo rmat ivo nella preparazione d el giov ane laureato alla nostra
professione. Il Consiglio int ende f avorire e incentivare la p artec ipazione ai
corsi della Scuola Forense pis ana a fronte di una legis lazione oggi assai più
sensibile al p roblema, ma ch e anco ra st enta a rendere obb ligato rie le scuole
di formazione, consentendo agli iscritt i un percorso della pratic a più agevo le,
tenuto conto che la scuola propone moduli di insegn amento, esercitazion i
pratich e, convegni e conferenze di approfondimento che ben possono
integrare le attiv ità nec essarie e previst e per l’otten imento del cert ific ato di
compiuta prat ica al termine del prescritto biennio.
Nel contempo il Consiglio rit ien e che per tutti coloro ch e int endono
svolgere la prat ica nelle forme consuet e occorra un controllo più sev ero sia
per qu anto rigu arda il carattere d ella assiduit à ch e per il profitto, allo scopo
di riport are la p ratic a ad un effett ivo es ercizio e non ad un a mera area d i
parchegg io o ad un più o meno comodo passaggio verso l’esame di stato.
Il Consiglio pertanto, con prop ria delibera del 18 f ebbraio 2005, h a
deciso di apport are alcun e modif iche alle regole sull’es ercizio d ella pratic a
forense, che entreranno in vigore a far dat a dal 1° ottobre 2005.
Le norme che seguono illu strano le mod alit à d a s eguire p er lo
svolgimento della pratica, la rich iesta di abilitazion e e l’ottenimento del
certific ato di compiuta pratic a.
Il Consiglio dell’Ord ine
3
Il regolamento relativo alla pratica forense, per l'ammissione all'esame di avvocato,
è stato emanato con D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del
4/5/1990); alla sua elaborazione ha dato determinante contributo il Consiglio
Nazionale Forense.
Il Regolamento è venuto incontro all'esigenza, da tempo avvertita dall'avvocatura,
di disporre di uno strumento che, da un lato, prevedesse criteri uniformi per
l'espletamento della pratica e, dall'altro, attribuisse ai Consigli dell'Ordine più incisivi
poteri per l'accertamento e la vigilanza sul suo effettivo svolgimento, e nel contempo
stimolasse e sollecitasse la disponibilità degli iscritti agli albi ad accogliere nei propri
studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio, nonché alla
necessità, assai rilevante, di organizzazione delle scuole di formazione, la cui
frequenza costituisca una valida integrazione della pratica svolta sotto la guida
dell'avvocato.
Il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito nella L. 24/1/1934 n. 36, che tuttora
contiene la normativa centrale per l’esercizio della professione d’avvocato, si limita
infatti a precisare che il tirocinio viene compiuto “frequentando lo studio di un
avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali …ovvero esercitando il patrocinio
avanti le (oggi ex) Preture ai sensi dell’art. 8”, e “che può tener luogo della frequenza
…di un seminario od altro istituto costituito presso una Università della Repubblica”.
Le norme integrative e di attuazione della stessa legge, contenute nel R.D.
22/1/1934 n. 36, regolavano unicamente le modalità di certificazione della pratica.
Il D.P.R. 10/4/1990 n. 101 introduce modalità, criteri e mezzi di accertamento
uniformi, che dovrebbero eliminare la già richiamata varietà di prassi operative
determinata dal vuoto legislativo: definisce le modalità di svolgimento della pratica,
regola i corsi universitari e le scuole di formazione, indica gli adempimenti affidati ai
Consigli dell'Ordine ed introduce una serie di adempimenti di fondamentale
importanza ai fini dell'effettivo espletamento della pratica, relativi alla vigilanza
durante il suo svolgimento e alle modalità di accertamento e di certificazione.
In particolare il regolamento ribadisce che la pratica deve essere svolta con
assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. Dietro l’apparente ovvietà di tali
prescrizioni, la norma vuole rimarcare come già durante il periodo del tirocinio
4
l’aspirante avvocato debba conformarsi agli stessi comportamenti che qualificano lo
svolgimento dell’attività forense ed assumere un ruolo attivo, non limitato alla mera e
discontinua assistenza all’attività altrui. Di particolare rilievo l’obbligo della
riservatezza, intesa come dovere di non divulgare notizie apprese nell’ambito del
tirocinio e di evitare atteggiamenti invadenti nella sua attività presso lo studio, nei
confronti della clientela e dei giudici.
Lo stesso articolo 1 individua nella frequenza di uno studio, sotto la guida ed il
controllo di un avvocato, la principale modalità di compimento della pratica, mentre
dal richiamo allo svolgimento di "attività proprie della professione" si deduce che i
compiti cui l'aspirante avvocato deve dedicarsi consistono principalmente nell'esame
e studio delle pratiche; nella ricerca dottrinaria e giurisprudenziale sulle questione
giuridiche sottoposte al suo esame; nella predisposizione e redazione di atti
processuali o relativi ad attività stragiudiziali nei diversi campi sui quali spazia
l'attività forense; nell'assistenza alle udienze di trattazione di affari giudiziari e di
volontaria giurisdizione, nonché ai singoli atti istruttori o all'attività di esecuzione dei
provvedimenti giudiziari o negoziali; all'apprendimento di un corretto approccio coi
clienti e con gli uffici giudiziari. Naturalmente non è possibile elencare in maniera
esaustiva tutte le attività del praticante avvocato, che sono anche condizionate
dall'indirizzo dello studio frequentato e dalla specializzazione del docente; tuttavia
una corretta pratica non potrà consistere solo nella ripetitiva esecuzione dello stesso
compito.
Il Consiglio dell’Ordine esercita dunque il controllo sul regolare svolgimento della
pratica attraverso la verifica della regolare tenuta del libretto della pratica e periodici
colloqui cui sottopone i praticanti avvocati, e rilascia il visto di convalida semestrale
qualora il praticante avvocato abbia espletato tutte le attività previste.
Una volta adempiute tutte le formalità e dopo che il Consiglio avrà proceduto alla
convalida del quarto semestre, il praticante avvocato potrà richiedere il certificato di
compiuta pratica. Col rilascio del certificato verranno a cessare gli obblighi stabiliti
dal regolamento a carico del praticante (tenuta del libretto, frequenza delle udienze,
relazione semestrale ecc.); tuttavia l’aspirante avvocato che resti iscritto nel Registro
Speciale dovrà continuare ad uniformarsi alle già chiamate norme comportamentali e
sarà sempre assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.
CAP O I
DISP OSIZIONI GENER AL I
Art. 1
Ogg etto del Regolamento
1 - Il presente regolamento dis ciplin a le modalità d i svolgimento d ella prat ica
forense presso l’Ordin e deg li Avvocati d i Pis a secondo le disposizioni cont enute
nel d.p.r. 101/90 e successive modifich e e integrazion i.
Art. 2
R egistro Speciale dei Pratic anti Avvocati
1 - Presso ogni Consiglio dell’Ordin e è tenuto il R egistro sp eciale d ei praticant i,
con l’annesso elenco deg li abilitat i al patroc inio, previsto dall’art. 14 L. 1578 del
27/11/33. Le no rme che regolano detto Regist ro sono quelle previst e agli artt.
17-22 R.D.L. 1538 del 2 7/11/33, d agli artt. 1-14 R.D. n. 37 d el 22/01/34 ed
integrat e dalle disposizioni eman ate nel D.P.R. 10/04/90 n. 101.
Art. 3
Rapporto fra avvoc ato e pratic ante
ai fini della pratica
1 - Il titolare dello studio in cui il prat icant e è ammesso è il primo responsabile e
garant e dell’eff ettivit à della pratica e della veridic ità delle annot azioni apposte
sul libretto, così che le sue dichiarazion i non veritiere possono configurare un
illec ito disciplinare.
2 - Ogni avvocato, iscritto all’albo da almeno due anni, può tenere presso il suo
studio per lo svolgimento della prat ica forense non più di due praticanti
contemporaneament e.
3 - Qualora il pratic ante int enda t rasferirs i in uno studio d iverso da qu ello
dichiarato all’atto della domanda, deve comunicarlo al Consiglio dell’ Ordin e.
5
6
4 - Mancando la prev entiv a comunic azione al Consiglio, il periodo di pratic a non
è riconosciuto effic ace ai fini del compimento della prat ica medesima 1
momento del rilascio del c ertificato di compiut a pratic a, come condizione
essenziale p er l’effic acia di tale sost ituzione, il rilasc io del d iploma di
specializzazione (o equipollent e).
Art. 4
La Commission e Prat icant i
1 - Il Consiglio dell’Ordin e deg li Avvoc ati di Pisa, con prop ria delibera d el
5 - Tale adempimento non sostitu isce l’obbligo di iscrizione al Regist ro dei
Praticanti ch e, al fine d el rilasc io del c ertif icato di co mpiut a pratica, deve essere
di durata non inferiore a due anni, salvo casi spec ifici e documentat i.
27/01/98, ha ist ituito la Commissione addett a al controllo della p ratica. Ess a è
composta da almeno 3 Consiglieri di cui uno con funzioni di coordinatore.
2 - La Commissione ha il compito di vigilare sulla eff ettivit à della prat ica
6 - In deroga a quanto stabilito al punto 5 coloro i quali si isc rivono nel R egistro
dei Pratic anti dopo aver conseguito il diplo ma di specializzazione dovranno
svolgere soltanto un anno intero di pratica forense.
attrav erso il cont rollo dei lib retti e periodici colloqui con i praticant i, secondo le
modalit à stabilite nel present e regolamento.
3 - La Commissione rif eris ce al Consiglio qualora vi s iano s ituazioni
particolarmente delic ate.
7 - La pratica svo lta presso studi di avvoc ati comun itari o appart enenti a stati
extraco munitari è v alid amente riconosciut a per un p eriodo non sup eriore ad un
anno, alle seguent i condizioni:
a) che nel corso di ogn i semest re il pratic ante assista a 20 ud ienze
4 - A seguito dei colloqui sostenuti dai praticant i, a seguito della lo ro domanda e
all’esito d egli st essi, propone al Consiglio la conc essione o il rif iuto del
certific ato di abilitazione al patrocinio.
Art. 5
Sost ituzione di period i pratic a med iante la frequenza alle scuole di formazion e o
di specializzazione o frequenza di studi di avvocat i comunitari e non
b)
c)
prescritte dal DPR 101/90 presso le autorit à giudiziarie loc ali;
che in ogni c aso l’avvocato italiano manteng a il cont rollo sulla pratic a,
e la stess a, all’estero, si svolg a presso uno studio d i un avvocato colà
iscritto e che es ercit i effettiv amente la libera profession e;
che v engano p rev entivament e rilasciat e d ichiarazioni dall’avvocato
italiano e da quello stran iero sull’effettiv ità della frequ enza dello studio
da part e del prat icant e, e che al t ermine d el p eriodo ind icato v enga
depositat a una relazion e controf irmata dai due legali, italiano e
straniero, che hanno sovrinteso alla p ratica in d etto periodo attest ante
il suo regolare svolgimento.
1 - Il praticant e può sostituire un anno di pratic a con la frequenza ad uno dei
corsi previsti dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 101/90.
2 - La frequenza di scuo le di formazione prof essionale d i cui all’art. 3 D.P.R.
101/90 è solamente integ rativ a della prat ica.
3 - La frequenza della Scuo la di specializzazione p er le professioni legali (cd.
Scuola Bass anini) regolat a dal D. Lgs. 27 novembre 1997 n. 398 p ermette
Art. 6
l’integrale sost ituzione di un anno di p ratic a forense, a sc elt a del prat icant e,
previa sua dich iarazione al Consiglio dell’Ordin e e condizionat amente al rilascio
del diploma di specializzazione previsto dall’art. 7 del citato decreto.
4- Tale dichiarazion e dev e essere presentat a all’inizio del periodo annuale che si
Condizioni e modalità per l’iscrizione nel reg istro
istro spec iale dei prat icant i
avvocati
1 -Il Laureato in d iscip line g iurid iche ch e voglia svolg ere la p ratic a forense d eve
ottenere l’iscrizione n el Reg istro Sp eciale dei prat icanti avvocat i compilando e
intende sostituire, contestualment e con la domand a di iscrizion e al Regist ro o
con la domanda di att estazione del primo anno di prat ica. Il Consiglio verifica, al
present ando l’istanza indicat a nell’art. 7 del presente regolamento.
2 - L’iscrizione viene d elib erat a dal Consiglio dell’Ordin e previa p res entazione
ed esame della domand a pres entata dall’aspirante pratic ante. 2
1
(art. 5, ultimo comma D.P.R. citato).
2
7
Riferimenti normativi: art. 8 R.D.L. n. 1578/ 1933, come sostituito dall’art.
8
3 - Ai fini dell’iscrizion e nel registro è necess ario il poss esso dei s eguenti
requisit i:
a) laurea specialistic a di secondo livello in mat erie giuridiche
Art. 8
Il libretto della pratic a
1- Il libretto della prat ica previamente numerato e v idimato dal President e 4 (o
b) residenza o domic ilio 3 in uno dei Comuni in cui è suddiv isa la c ircoscrizione
del Tribunale di Pis a
c) non aver riportato condanne penali
suo delegato) consta di tre parti:
la prima riguarda le udienze cui il pratic ante part ecip a 5.
a/1 - Devono ess ere annotat i, per ogni proc edimento, la d ata, il nu mero d el
d) non avere procedimenti pen ali in corso
4 - Gli aspiranti p ratic anti app arten enti ad altri stati memb ri dell’unione europ ea
dovranno possedere i med esimi requisiti rich iest i per i cittadin i italiani.
ruolo, il nome del giudice, le parti e l’attivit à svolta.
A margin e il prat icant e dovrà far vid imare la sua presenza secondo le modalità
concordate tra il Consiglio dell’Ordin e e gli Uffici Giudiziari
5 - Per gli apparten enti a p aes i extra comunit ari è nec essario anch e il p ermesso
di soggiorno.
6- All’ aspirante la cui ist anza sia st ata acco lta dal Consiglio vien e consegnato a
cura della Seg ret eria il lib retto d ella pratic a di cui all’art. 8 d el pres ente
a/2 - Nell’imposs ibilit à di otten ere la vidimazione, l’udienza potrà essere
convalid ata solo prev ia esib izione di copia autent ica del verbale.
la second a riguarda gli atti proc essuali o stragiud iziali più rilevant i alla cui
predispos izione o red azione il pratic ante abbia partecip ato, con l’indicazione
regolamento.
Art. 7
dell’oggetto.
la terza è ris ervat a alle relazioni riguardanti le questioni giuridiche di maggior
interesse alla cui tratt azione il prat icante abb ia collaborato o assist ito.
Modulo per l’ist anza di iscrizione e alleg ati
1- La domanda in bollo compet ente è comp ilat a su apposto modulo predisposto
a cura del Consiglio dell’Ordine.
2- Il modulo contiene anche la d ichiarazione sostitutiv a di c ertif icazione d i cui
2 - Le relazioni dovranno ess ere suffic ient ement e circost anziat e con
l’indicazione di elementi normativi e giurisprud enziali.
3 - Entro 10 giorni dalla sc adenza d el semest re il prat icant e dovrà d epositare
presso la Seg ret eria dell’Ordin e il libretto per il suo cont rollo e la success iva
al DPR. 403 d el 20 /10/98 relativ ament e al possesso da p arte dell’aspirante d ei
requisit i indicat i nell’art. 6, ed alla dichiarazione del Codice fiscale.
3- Alla domanda devono essere allegat i:
convalid a del semestre.
dichiarazione resa in c arta lib era del leg ale presso il quale il praticant e int ende
svolgere la pratica;
n° 5 marche da bollo;
Il certif
certif icato di compiut a pratic a
1- All’esito del periodo di prat ica, e dopo i controlli del Consiglio sulla veridic ità
delle dich iarazioni res e dal pratic ante, viene rilasciato il c ertificato d i compiuta
n° 2 fotografie formato tess era.
pratic a.
Art. 9
4
1 L: 24/7/1985 n. 406, modificato dall’art. 10 l. 27/6/1988 n. 242.
Art. 6 D.P. R. citato.
5
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai fini dell’iscrizione
La presenza all’udienza del praticante non può assolutamente estendersi
alla rappresentanza o difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato
o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio
(costituendo ciò infrazione disciplinare ed integrando gli estremi del reato
professionale è equiparato alla residenza (art. 16 L. 21/12/99 n. 526;
parere conforme del C.N.F. del 27/10/00).
di esercizio abusivo della professione).
3
9
10
Art. 10
Es ami di avvocato
1 - Possono sostenere l' esame d i avvoc ato i p raticanti ch e alla dat a di sc adenza
2 - Egli deve altres ì depos itare al
Consig lio del luogo prescelto la
documentazion e comprovant e l'effett ivo svolgimento della pratica, anch e se non
è stato complet ato il semestre o l'anno.
della present azione delle domand e abbiano compiuto i due anni di pratic a.
2 - Il rilascio del c ertif icato di co mpiuta p ratic a da parte del Consiglio det ermina
la Corte d i Appello presso cui il p raticante può sosten ere gli es ami di avvocato
Art. 13
Int erruzion e della pratic a
(pertanto per i p ratic anti iscritt i al Consiglio d ell' Ordin e deg li Avvocat i di Pis a è
competent e esclus ivament e la Corte di Appello di Firenze).
3 - Detto documento deve essere allegato alla domand a di esame, che deve
1- In caso di interruzione d ella p ratic a p er un periodo sup eriore a s ei mes i, la
pratic a già svolta perde totalmente eff icac ia.
essere ino ltrat a alla Corte d i Appello di Firenze ent ro il giorno 10 novembre di
ogni anno; il c ertificato d i co mpiuta pratica può essere inviato alla Corte di
Appello anche suc cessivamente all'in vio della do manda, purch é non oltre i v enti
giorni prec edenti a quello fissato per l'in izio delle prove scritt e.
Art. 14
Serv izio milit are e att ivit à di volontariato
1- L'esplet amento del servizio milit are così co me qualsias i attiv ità di
volontariato presso istituzioni ed enti pubb lic i o priv ati previst a dalla legge non
determina sospen sione della medes ima.
Art. 11
Prosecuzione d ella pratic a dopo il rilasc io del cert ificato di comp iuta prat ica
Art. 15
1 - Dopo il rilascio d el c ertif icato d i comp iuta pratic a il p raticante può rimanere
iscritto n el Registro purché adempia all’obbligo della part ecip azione a n. 20
udienze ed ad emp ia gli alt ri oneri prev isti all’art. 19 ed al termin e deposit i il
libretto.
Deonto logia forens e.
e
1- Il pratic ante è t enuto a conoscere i princ ipi d i d eontologia forens e ed in
particolare il codice deontologico e le delib ere d el Consiglio dell’Ordin e in
materia.
2 - Se abilit ato, rimane iscritto n ell’Elenco Sp eciale dei Praticant i Abilit ati fino al
termine del sett imo anno di iscrizion e al Registro dei Prat icanti.
3 - Decorso tale p eriodo s enza ch e il prat icant e abb ia sup erato l'es ame di
2- Al praticante (all'atto della su a iscrizion e o immediat amente dopo) viene
consegnata una copia del Codice Deontolog ico approvato dal C.N.F. in data
17/04/1997 e con le modifich e introdotte il 16/10 /1999 ed il 26/10/2002 in
Avvocato decadrà auto maticamente dalla ab ilit azione al patroc inio.
4 - L'esercizio di att ività profes sionale dopo tale sc adenza integ ra il reato di
eserc izio abusivo della profess ione forens e.
cui sono contenuti i più importanti princ ipi di deontologia nei confronti dei
clienti, dei magistrati e, primi tra tutti, dei colleghi.
Art. 12
Trasferimenti
1 - In caso di trasferimento il Prat icant e dev e rich ied ere d apprima il nullaosta al
Art. 16
Trattamento dei dat i personali conferiti
conferiti nell’ambito
d ella pratic a forense
1- I dati personali conferiti dall’interessato s aranno trattati con le modalità
Consiglio dell'Ordine p resso cu i è isc ritto, e dopo av erlo ottenuto d eve inoltrare
domanda di iscrizione al Consig lio p resso cui intend e isc riv ersi, allegando il
nullaosta stesso.
indicat e nel dlg.vo 196/2003 e per le esc lusiv e finalità conness e alla v erif ica
della veridicit à delle d ichiarazioni sost itutiv e ed alla g estion e dell’attivit à di
pratic a forense secondo le previs ioni normat ive vig enti in mat eria.
2- Titolare del t rattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pis a nella
sede leg ale a questo assegnat a.
11
12
3- Incaricato d el tratt amento è la Segreteria del Consiglio nonché, p er le
incombenze di legg e, il Consiglio stesso e la Commiss ione pratic anti.
4 - I dati personali pot ranno ess ere tratt ati in formato c artac eo ed info rmat ico e
potranno ess ere ceduti a t erzi nei soli casi prev isti d alle normativ e dis ciplinanti
la pratic a forense.
5 - L’interessato potrà esercit are i d iritti p revisti nell’art. 7 del Dlg.vo 196 del
2003 e suc cessive modifich e e int egrazioni rivo lgendosi alla s egreteria d el
Consiglio dell’Ordin e.
CAP O II
SV OL GIME NT O DE L LA P RA T ICA FORE NSE
Art. 17
17
Durata della prat ica
1- La pratica forens e ha la durat a di due anni deco rrent i dalla dat a di isc rizione
nel registro sp eciale d ei p ratic anti avvocat i di cu i all’art. 2 del pres ente
regolamento (salvo quanto prev isto all’art. 5 n. 6).
Nell’amb ito del periodo indicato l’attiv ità del praticant e è suddivis a in semestri.
2- Il semest re dev e ess ere cons iderato come p eriodo solare di 6 mesi; nel
termine, da considerars i perentorio, devono ess ere completat e tutte le formalità
prescritte.
3- Lo svolgimento dell’attiv ità di p ratic a n ei diversi semestri d eve trovare
riscontro nel libretto d ella prat ica comp ilato a cu ra del pratic ante, vidimato
dall’avvoc ato pat rocinato re e v erif icato d al Consig lio d ell’Ord ine. Dopo tale
verifica il lib retto vien e riconsegn ato al prat icante.
4- Il superamento dei semestri di pratica è deliberato dal Consiglio dell’Ordin e.
In caso di mancat a o tard iva p res entazione d el libretto, così co me in c aso di
mancat a app rovazione d el medesimo, il p raticante non può usufru ire d el
semestre ai fini d el conseguimento d el certific ato di compiut a prat ica. Lo stesso
effetto consegue alla manc ata ovvero tardiva presentazion e delle relazioni
previst e.
Art. 18
Il Colloquio di present azione
1- Successivamente all’isc rizione al R egist ro il prat icante viene ch iamato avanti
alla Commiss ione add etta al controllo della pratica p er un colloqu io informativo
ed illustrativo.
2- A tale colloquio è obbligatoria la presenza dell’avvoc ato patrocinato re.
13
14
Art. 19
Primo semestre di prat ica
1 - Il praticant e deve p artec ipare ad almeno 20 udienze, sia c ivili che penali, non
3 - A discrezione della Commission e il p raticante può essere ch iamato a
sostenere un colloquio sulla prat ica svolt a nel s emestre, con la presenza
obbligatoria dell’avvocato presso il quale svolg e la prat ica.
di mero rinv io, equament e distribu ite nell’arco del semest re.
2- Previa dichiarazion e del legale, autorizzata d al Consiglio d ell'Ordine ed
annotata a margin e del lib retto, il prat icant e può avv alersi, p er la raccolta delle
Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argo menti di deonto logia
forense
firme di ud ienza, della pres enza alle udienze di altro leg ale, anche non collega
di studio del professionist a presso il quale svolge la pratic a.
3 - Terminato il s emestre il pratic ante può continuare a raccogliere le firme
Consiglio rilascia al prat icant e il libretto con la vidimazion e att estante il
superamento del semest re di prat ica.
d'udienza solo dopo che abbia deposit ato il libretto presso la s egreteria
dell'Ord ine per la presc ritta vid imazion e semestrale.
4 - Al termine d el s emestre il prat icant e dev e d epositare il libretto della prat ica
contenente, oltre l’indic azione d elle udienze, gli att i proc essuali o stragiudiziali
Art. 21
Praticanti isc ritti alla Scuola di Formazione Forens e
1 - Il praticant e iscritto alla Scuola di Fo rmazion e Forens e dev e partecipare ad
almeno 20 udienze nel semestre, con le modalit à indicat e nell’art. 8 n. 1,
alla cui redazione ha p artec ipato, nonché n. 2 relazioni brevi, red atte
nell’apposito spazio riservato n el libretto, sulle quest ioni giu ridich e di maggior
interesse ch e ha t rattato. Prima d el d eposito il lib retto d eve essere
equamente distribuit e nel semestre.
2 - Previa attest azione della iscrizion e alla Scuola vien e eson erato d all’obbligo
della indicazione d elle qu estioni giurid iche studiat e e dall’indic azione d egli atti
controfirmato, in calce ad ogni pagin a, dall’avvoc ato presso il cui studio si
svolge la prat ica, per attest azione d ella veridic ità delle annotazioni in esso
contenute.
5- A discrezione della Commission e il p raticante può essere chiamato a
cui ha partecip ato, nonché dalla redazione delle relazioni semest rali.
3 - Dietro present azione di domand a e alleg azione di cert ificato del direttore
organizzativo e didatt ico della Scuola di Formazione Fo rens e attestant e la
frequenza p er almeno un anno alla scuola, la regolarità d ella p artec ipazione ai
sostenere un colloquio sulla prat ica svolt a nel s emestre, con la presenza
obbligatoria dell’avvoc ato presso il quale svolge la prat ica. Nel corso del
colloquio dovrà in ogni caso trattare anche argoment i di deontologia forense.
corsi ed alle es ercit azioni unit ament e ad un a valutazione pos itiva sul profitto
ottenuto, il Consiglio rilascia il certif icato di abilitazione al patrocin io.
6 - Esauriti quest i ad empiment i, su parere favorevole della Commission e, il
Consiglio rilasc erà al pratic ante il libretto con la vidimazion e attest ante il
superamento del semest re di prat ica.
Art. 22
T erzo semest re - Pratic ante non abilitato
1 - Il praticant e non ab ilit ato dovrà part ecip are ad almeno 20 ud ienze, secondo
Art. 20
Secondo semestre di pratic a
1 - Il praticant e deve p artec ipare ad almeno 20 udienze, con le modalit à indic ate
le modalità indic ate nell’art. 8 n. 1, equamente distribuite nel semestre.
2 - Al termin e del semestre il p raticante d eve deposit are il libretto della pratic a,
contenente n. 2 relazioni brev i, nell’apposito sp azio ris erv ato nel libretto, sulle
questioni giurid iche di maggior interess e trattat e nel semestre.
4 - Esauriti quest i ad empiment i, su parere favorevole della Commiss ione, il
nell’art. 8 n. 1, equamente dist ribuit e nel semestre.
2 - Al termin e del semestre il p raticante d eve deposit are il libretto della pratic a,
allegando n. 2 relazioni sufficient ement e amp liat e sulle questioni giurid iche di
maggior interesse t rattat e nonché una relazione, anch’essa suff icient emente
ampliata, su un caso deontologico studiato.
15
16
3 - A discrezione della Commission e il p raticante può essere ch iamato a
sostenere un colloquio sulla prat ica svolt a nel s emestre, con la presenza
obbligatoria dell’avvocato presso il quale svolg e la prat ica.
4 - Al termine d el qu arto s emestre es aurit e queste formalità al prat icant e viene
rilasc iato il c ertif icato di comp iuta prat ica e cons eguentement e vien e rest ituito il
libretto.
Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argo menti di deonto logia
forense.
4 - Esauriti questi ad empiment i e dopo la v erif ica posit iva da p arte d el Consiglio
Art. 25
Cancellazione dal reg istro dei praticant i
al prat icant e vien e rilasc iato il libretto con la v idimazione att estant e il
superamento del semest re.
1- L’avvenuto rilascio del c ert ificato d i comp iuta pratic a e la restituzione d el
libretto co mportano la canc ellazione del prat icant e dal regist ro speciale d ei
pratic anti avvocat i.
Art. 23
Qu arto semestre - Prat icant e non abilitato
1 - Il praticant e non ab ilit ato dev e p artec ipare ad almeno 2 0 udienze, con le
modalit à indic ate nell’art. 8 n. 1, equamente distribu ite nel semest re.
2- Il praticante che volesse riman ere iscritto nel registro dopo il compimento
biennio di pratica al fin e di richiedere succ essiv amente il c ertif icato
abilit azione al pat rocinio dovrà comun icarlo al Consiglio entro 30 giorni
rilasc io del cert ificato e continuare la pratic a, partecip ando ad almeno
2 - Al termine del s emestre il prat icant e deve d epositare il libretto secondo le
modalit à indic ate nell’art. 19 n. 4, allegando n. 2 relazioni sufficient emente
ampliate sulle quest ioni giu ridich e di magg ior int eresse t rattat e nel semest re
udienze equament e distribu ite nel semestre s econdo le mod alit à di cui all’art.
19 n. 1.
3- La convalida dei semestri succes sivi al comp imento del b iennio è condizione
nonché n. 2 relazioni su casi deontologici studiati.
3 - A discrezione della Commission e il p raticante può essere ch iamato a
sostenere un colloquio sulla prat ica svolt a nel s emestre, con la presenza
obbligatoria dell’avvocato presso il quale svolg e la prat ica.
necess aria per sostenere il colloqu io previsto dall’art. 27.
Nel corso del colloquio deve in ogni caso trattare argo menti di deonto logia
forense
A s eguito del la circo lar e C NF 5- C - 2007 del 22 g enna io 2007, il C onsiglio
d ell'Or dine in data 13 lugl io 2007 ha abrogato i numer i 2 e 3 dell’ a rt. 25.
4 - All’esito favorevole d el co lloquio il Consiglio d ell’Ordine rilascia il c ert ificato
di compiuta prat ica e consegu entemente viene restituito il lib retto.
Art. 24
24
Praticante non abilitato frequ entant e la Scuola di Formazione Forense
1 - Il praticant e non abilit ato che frequ enti la Scuo la di Formazione Forense d eve
partec ipare ad almeno 20 udienze, con le modalità di cui all’art. 8 n. 1,
equamente distribuit e nel semestre.
2 - Al termine del terzo e del quarto semest re dev e deposit are una c ertificazione
attestant e la sua part ecip azione alla Scuola di Formazione Forense, con una
valutazione sul profitto, e deposit are il libretto presso la segreteria dell’Ordin e.
17
del
di
dal
20
18
b) deontologia forense;
c) ordinamento forens e;
d) servizi di cancelleria, uffici finanziari, ufficiali giudiziari, ecc.
CAP O III
ABIL IT AZIONE AL P AT R OCINIO
Art. 26
Domanda di iscrizione nell’elenco
d ei praticanti ab ilit ati
1 - Il praticant e non iscritto alla Scuo la Forens e, che intenda ottenere
l'abilitazione al patrocin io deve present are apposita do manda (in bollo) al
Consiglio dell'Ord ine, o bbligatoriamente nel corso del s econdo anno di prat ica
2- Al termine del colloquio, su proposta favorevole d ella Commission e, il
Consiglio dell’Ordin e rilascia con propria delibera il certif icato di abilitazion e.
Art. 28
Durata dell’abilitazione
1- L'abilitazione all'es ercizio della profess ione h a efficac ia sino al compimento
del settimo anno dalla delibera di isc rizione al Regist ro Spec iale dei Praticanti
Avvocati.
nella quale dev e dichiarare sul proprio onore:
a) di non trovars i in alcuno dei casi d i inco mpatibilit à d i cui all'art. 3
R.D.L.27/11/1933 n. 1578;
b) di non essere mai st ato isc ritto preced entement e, né a Pis a né altrov e,
nell'Elenco dei Pratic anti Avvocati ammessi al patroc inio.
2 - All'istanza per ottenere l'abilitazion e al p atrocin io deve ess ere alleg ata la
documentazion e indicat a dalla Segreteria dell’Ordin e.
A s eguito del la circo lar e C NF 5- C - 2007 del
Art. 29
Giuramento
1- Dopo la notifica della delibera del Consiglio d ell'Ordine con cui si proc ede
all'isc rizione dell'Elenco degli Abilitati, il Pratic ante Avvocato dev e prestare
giuramento dinanzi al Presid ente del Tribunale.
2- Il giuramento è condizione per l'esercizio della profession e.
22 g enna io 2007, il C onsiglio
d ell'Or dine in d ata 13 lug lio 200 7 ha introdotto n ell’art. 26, n° 1 l’inciso
evidenziato in grassetto.
A rt.
rt. 27
Art. 30
Attivit à profession ale del pratic ante ab ilit ato
1- Il praticant e avvocato ammes so al patro cinio può svolgere l'attiv ità
giudiziaria, mediant e l'as sistenza e la dif esa d ella p arte, davanti a tutte le
giurisdizioni del distretto d ella Corte d i Appello di Firenze 6 nei limit i consent iti
dalla legge.
Il colloquio
colloquio per l'ab ilit azione al pat rocinio
1- Il praticant e che int enda otten ere il cert ificato di abilitazione al patrocin io,
con le limitazioni d i cui all'art. 7 L. 479/99, dev e deposit are il lib retto completo
di tutte le formalità relat ive al semestre in corso e sost enere un colloquio avanti
la Commission e addett a al controllo della prat ica, vert ente su :
a) elementi di diritto civ ile e penale, procedura civile e p enale relativ i ad uno dei
6
N.B: il Tribunale di Massa e le sezioni distaccate di Carrara, Pontremoli ed
Aulla sono comprese nel Distretto della Corte di Appello di Genova; pertanto
il praticante avvocato,, iscritto nel Registro tenuto presso l’Ordine degli
Avvocati di Pisa, non può svolgere alcuna attività difensiva dinanzi a tali uffici.
casi tratt ati nel corso della pratic a;
19
20
Art.31
Onorari
1- Al praticante ammesso al patrocin io competono gli onorari e i diritti
spettanti all'avvoc ato, secondo la tariffa forens e vigent e, ridotti alla met à.
2 - Deve essere tenuto e compilato il libretto d ella pratic a, con la modific a che le
udienze d a ind icare nella p art e prima sono qu elle in cu i si es erc ita la
rappresentanza e d ifes a della part e, anch e eventualmente in sostituzione di un
Art. 32
avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.
3 - Il libretto dev e ess ere esibito s emestralmente al Consiglio, prev ia
sottoscrizione dell'avvocato presso il cui studio si è iscritti per la prat ica .
Contributi e tass e verso il Consiglio dell’Ordin
dell’Ordin e
1- Il praticant e avvoc ato abilitato è t enuto a vers are al Consiglio dell'Ord ine una
tassa annuale nella misu ra da questo stabilita.
Art. 35
Pratica svolta fuori dallo studio di un avvocato
Art. 33
Svo lgimento della pratica
durante l’abilitazion e
1 - Il praticante ch e intenda svolg ere la pratica autonomamente dev e comunicare
prevent ivament e al Consiglio dell'Ordin e tale suo intend imento, indicando anche
la sede del proprio studio.
2 - La mancat a preventiv a co municazion e comport a la perdita di efficac ia d el
1- Il praticant e abilitato può svolg ere il periodo res iduale di prat ica
facoltativamente presso lo studio di un avvoc ato o fuori dallo studio di un
avvocato, secondo il d isposto dell’art. 8 del DPR 101/ 1990 e con le modalità
periodo di pratic a già svolto (art. 5, c. 3, D.P.R. citato).
3- Egli deve inoltre:
a) tenere e compilare il lib retto d ella prat ica con l’avvertenza ch e le udienze da
indicat e negli art icoli succ essivi.
Art. 34
Svo lgimento della pratica durant e l’abilit azione
azione
indicare n ella p arte prima sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e
difesa d ella p arte, anch e eventualmente in sostituzione d i un avvocato, ad
eccezione di quelle di mero rinvio;
b) trattare almeno vent icinqu e nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque
presso studio di un avvocato
1 - La pratica 7 nell'ipotesi esamin ata dev e ess ere es plet ata mediant e il pat rocinio
dinanzi all'Autorità giud iziaria secondo la prevision e dell'art. 7 L. 479/99.
penali (come d ifensore di fiducia) ovvero cinque caus e civ ili di cognizion e; cioè
deve in iziare ogni anno la t rattazion e di almeno v enti proc edimenti sp eciali –
quali d ecret i ingiunt ivi, rico rsi d'urg enza, ecc. – procedu ra esecutive, procedu re
7
Art. 7 L. 16/ 12/99 n. 479:
I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono
esercitare l’attività professionale ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. 27/11/33 n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22/01/34 n. 37 nelle cause di competenza del
giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
negli affari civili 1) alle cause,anche se relative a beni immobili, di valore non superiore
a lire cinquanta milioni (oggi € 25.822, 84) ; 2) alle cause per le azioni possessorie,
salvo il disposto dell’art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova
di volontaria giurisd izione ed almeno cinqu e cause civili di cognizione oppure
cinque c ause p enali come dif ensore di fiduc ia. Dett i procedimenti possono
essere svolti dav anti all'Autorità giudiziaria secondo la prev ision e dell’art. 7 L.
479/99.
c) esibire al t ermine di ogn i semest re il libretto d ella pratic a nei mod i di cui al
punto 3 della parte p rima, ad ecc ezione naturalmente dell'attestazione
dell'avvocato.
4 - Il Consiglio dell'Ordin e acc erta la veridicit à delle annotazioni contenut e nel
opera e di da nno temuto, salvo il disposto dell ’art. 688, 2° comma del codice di
procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di
dall’art. 550 del codice di procedura penale (cfr. art. 2-terdecies, D.L. 7/4/00 n. 82,
immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, i n quanto non siano di competenza
delle sezioni specializzate agrarie; negli affari penali: 1) alle cause per i reati previsti
convertito in L. 5/6/00 n. 144)
21
22
libretto di cui alla lett. c) del present e artico lo.
[ Art.
Art. 37 ]
[ Termine per la richiesta del ]
[ certif icato di abilitazion e ]
Art. 36
Inco mpat ibilità
1- La scelta di richiedere il cert ificato di ab ilit azione è rimessa al pratic ante.
2 - In alcuni casi p eraltro la richiesta è v ieta po iché sussist e nella legge
professionale (art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578) la prev isione d i alcune ipot esi
di incompatib ilit à ch e impediscono l’es ercizio della p rofess ione. Tale ipotesi di
incompat ibilit à si int endono estes e anch e ai pratic anti ab ilit ati all’esercizio della
professione forense ch e è incomp atibile con qualunqu e imp iego retribuito (ad
eccezione d ei professo ri ed ass istent i delle universit à e dei prof essori d egli
Istituti s econdari d ello Stato, purch é ins egnino mat erie giu ridich e), con
l’eserc izio in nome proprio o alt rui di attiv ità di commerc io (comprese p ertanto
1. Il certificato di abilitazion e può essere richiesto, dopo il compimento del
secondo semestre di prat ica, in qualsiasi momento nei limiti del biennio.
2. Una volta ott enuto il certific ato di compiut a pratic a l’ab ilit azione può essere
richiest a solo da co loro che dimost reranno di aver continu ato la prat ica
mediante l’esibizion e semest rale d el libretto recant e la att estazione della
partec ipazione ad almeno 20 udienze secondo quanto previsto dall’art. 25.
A s eguito del la circo lar e C NF 5- C - 2007 del 22 g enna io 2007, il C onsiglio
d ell'Or dine in data 13 lugl io 2007 ha abrogato l’ art. . 37
la qualit à di socio d elle soc ietà di person e e le carich e amministratore delle
persone giurid iche), con l’es erc izio della profess ione d i notaio, di g iornalista
professionist a, di mediato re, di agente di cambio, ecc. 8
3- Il Pratic ante (così come l’avvocato) all’atto della sua iscrizione nel R egistro
Speciale d ei Pratic anti abilitat i deve p ertanto es aminare la propria situ azione per
accert are s e sussistono ipotesi di incomp atibilità.
4- Se sussistono può rimanere iscritto n el R egistro, ma rinunciando
all’abilitazion e.
5- In caso di sopravvenut a situ azione d i inco mpatib ilit à, dev e immediat amente
informarne il Consiglio e ch ied ere la can cellazione dall’Elen co deg li Abilitat i,
potendo egli rimanere iscritto nel Regist ro dei Prat icant i.
6- La mancata co munic azione al Consiglio di una sopravvenut a situ azione di
incompat ibilit à cost ituisc e inf razione discip linare e può int egrare g li estremi di
reato.
8
N.B. L’esercizio della professione in condizioni di incompatibilità costituisce
infrazione
disciplinare
e
come tale, se accertata, è
oggetto di apposito
procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Or dine può altresì costituire
ipotesi di reato.
23
24
CAP O IV
I ND I C E
DISP OSIZIONI FINALI E TR ANSIT OR IE
Premess a
Introduzione.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 38
Dispos izioni di attuazione
1- Il Consiglio si riserva di emanare apposit a circo lare per d isciplinare alcun i
aspetti di applic azione transitoria della nuova normat iva, ove insorg ess ero
problemi interp ret ativi.
Art. 39
Ent rata in vigore
1- Il presente rego lamento entra in vigore a far dat a dal 1° ottobre 2005 e si
applic a a tutti i p ratic anti, abilitat i e non, iscritti n ell’appos ito Regist ro alla dat a
della delib era consiliare.
Art. 1
Oggetto del regolamento
Art.
Art.
Art.
Art.
Registro spec iale dei Pratic anti Avvocati
Rapporto tra Avvocato e Praticante ai fini della pratic a
La Commission e addett a al controllo della prat ica
Sostituzione della p ratica con la frequ enza a s cuole d i formazione o
2
3
4
5
Art. 6
Art. 7
specializzazione
L’ iscrizione nel registro dei Pratic anti Avvocati
Modulo per la domanda di isc rizione e alleg ati.
Art.
Art.
Art.
Art.
Il libretto della pratic a
Il certif icato di compiut a pratic a
Gli esami di Avvocato
Prosecuzione della pratic a dopo il rilasc io del certif icato
8
9
10
11
Art. 12 Trasferimenti
Art. 13 L’interruzione della pratica
Art. 14 Servizio milit are e att ività di volont ariato
Art. 15 Deontologia forens e
Art. 16 Trattamento dei dati personali conferit i nell’ambito della p ratic a
forense
CAPO II - SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
Art. 17 Durata della prat ica
Art. 18 Il colloquio di pres entazione
25
26
Art. 19 Primo semest re di prat ica
Art. 20 Secondo semestre di pratica
Art. 21 Praticanti iscritti alla Scuola di formazione forens e
Art. 22 Terzo semest re di prat ica – pratic ante non abilit ato
Art. 23 Quarto semestre di pratic a – praticant e non abilitato
Art. 24 Praticante non abilitato frequ entante la Scuola di formazione forense
Art. 25 Cancellazione dal reg istro
CAPO III - L’ABILITAZIONE
L’ABILITA ZIONE AL PATROCINIO
Art. 26 La domanda
Art. 27 Il colloquio per l’abilitazion e al patrocin io
Art. 28 Durata dell’abilitazione
Art. 29 Il giuramento
Art. 30 Attività profession ale del pratic ante abilit ato
Art.
Art.
Art.
Art.
31
32
33
34
Stamp ato presso la Copisteria Blitz - Pisa via Calafati 7
a cura del Consiglio dell’Ordine deg li Avvocati di Pis a
Luglio 2005
Onorari
Contributi dovuti all’Ordin e
Svolgimento della pratica nel periodo dell’ab ilit azione
….presso lo studio di un avvocato
Art. 35 ….fuori dello studio di un avvocato
Art. 36 Incompat ibilit à
Art. 37 Termine per la richiesta del certific ato di abilit azione
CAPO IV - DISPOSIZ IONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38 Disposizioni di attuazione
Art. 39 Entrata in vigore
27
28
Scarica

Regolamento pratica COA Pisa (aggiornato al 2009)