Ultime novità in materia di lavoro a tempo determinato, apprendistato e ammortizzatori sociali Dott. Dimitri Cerioli Cremona, 26 settembre 2014 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona Ammortizzatori sociali I nuovi fondi di solidarietà Tipologie di Fondi di Solidarietà L'art. 3 della Legge n.92 del 2012 nei commi da 4 a 49, delinea uno scenario nuovo in materia di ammortizzatori sociali, composto da diverse tipologie di fondi di solidarietà che si possono classificare in cinque tipologie: 1. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 4 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono “obbligatori” e di nuova istituzione; 2. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 12 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono “facoltativi” e di nuova istituzione; 3. i Fondi Bilaterali Alternativi di cui al comma 14 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono relativi a settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità; 4. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, si tratta di fondi preesistenti che si adeguano ai dettami della legge n. 92 del 2012; 5. il Fondo Residuale di cui al comma 19 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, istituito per le imprese con più di 15 dipendenti appartenenti ai settori per i quali non sono stati attivati i Fondi di cui ai punti che precedono. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 3 Tipologie di Fondi di Solidarietà L’avvio del nuovo sistema assistenziale, inizialmente fissato per l’anno 2013, ha subito diverse proroghe, e di fronte all’inerzia delle parti sociali a dare avvio spontaneamente a Fondi Bilaterali ha fatto si che la Legge di Stabilità per il 2014 desse avvio al Fondo Residuale prevedendo a tal fine un termine perentorio. Non solo la norma ha eliminato il riferimento a termini decadenziali per la costituzione dei fondi bilaterali di solidarietà. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 4 Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA’ PRINCIPALE (Comma 4): assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 5 Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA’ PRINCIPALE (Comma 31 e comma 20): I fondi di cui al comma 4 e il Fondo residuale assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 6 Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA’ SECONDARIE (comma 11 ): a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 7 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 8 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 Ambito di operatività: è costituito da tutti i datori di lavoro che operano nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, a prescindere dal loro limite dimensionale. La definizione di “obbligatori” è connessa al fatto che se si costituiscono, l’iscrizione sarà obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Pertanto è facoltativa e possibile la definizione dell’ambito di operatività in relazione a: 1. datori di lavoro che non rivestono la qualifica di impresa; 2. imprese che occupano meno di 15 dipendenti. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 9 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 Questo perché la costituzione avviene attraverso due fasi: 1. SINDACALE: le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali. 2. ISTITUZIONALE: Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 10 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 Con le medesime modalità possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore. NATURA IBRIDA: I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 11 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 Gli accordi e i decreti attuativi devono determinare: • l'ambito di applicazione del fondo, • il settore di attività, • la natura giuridica dei datori di lavoro • la classe di ampiezza dei datori di lavoro • le aliquote di contribuzione ordinaria • le aliquote di contribuzione addizionale In ogni caso il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 12 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 13 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 La finalità cui devono tendere è quella principale e solo facoltativamente possono disporre di presidiare anche le finalità del secondo tipo. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 14 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA FINALITA’ Il fondo interviene nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previsti dalla normativa in tema di integrazione salariale. L’intervento prevede l’erogazione di un assegno di importo almeno pari all’integrazione salariale: Non inferiore ad 1/8 delle ore lavorabili da computare in un biennio mobile (520 ore circa). 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 15 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA FINALITA’ a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 16 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE ORDINARIA DETERMINATA DALL’ACCORDO E DAL DECRETO MA IN OGNI CASO RIPARTITA COSI’: • 2/3 Datore di Lavoro; • 1/3 Lavoratore; in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 17 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE Dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla sospensione di cui al comma 31 (finalità primaria): • a solo carico del datore di lavoro; • viene individuata con Decreto Ministeriale non inferiore all’1,5%; • viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 18 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA In caso di erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ex Comma 32 lettera b): E’ DOVUTO UN un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno: 1. di copertura degli assegni straordinari erogabili; 2. della contribuzione correlata. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 19 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 CONFLUENZA DEL FONDO INTERPROFESSIONALE Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito (NB.:non chiaro a mio avviso – neanche circolare INPS 99/2014 commenta). 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 20 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 21 Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29) Speriamo non retroattive… Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore … in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 22 Fondi di solidarietà “facoltativi” di cui al comma 12 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 23 Fondi di solidarietà “facoltativi” di cui al comma 12 Rientrano nella prima tipologia di fondi, quella prevista dal comma 4, ma hanno una particolarità che li differenzia: il loro ambito di operatività è costituito dalla platea di tutte le tipologie dei datori di lavoro che appartengono a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Comma 12: Per le finalità di cui al comma 11 (NDR: seconda tipologia), i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 24 Fondi di solidarietà “facoltativi” di cui al comma 12 L'unica particolarità è rappresentata dalle imprese nei cui confronti trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, posto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è prevista l’abrogazione dell’istituto della mobilità, questi fondi potranno essere finanziati con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 25 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 26 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 Ambito di operatività: settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità (quale quello dell'artigianato). La definizione di “alternativi” è connessa al fatto che questo modello di fondo è alternativo a quello previsto dai commi da 4 a 13, perché? E’ consentito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle due finalità sopraindicate. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 27 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 “alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.” 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 28 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 Rimangono in tutto e per tutto Fondi Bilaterali: l’adeguamento avviene attraverso una sola fase: SINDACALE: accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 29 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 Il Ministero del Lavoro con interpello n.3 del 2013 ha specificato che il requisito del “consolidato sistema di bilateralità” fa riferimento “agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data. Ne consegue l’“abilitazione” di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.” 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 30 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 A livello ISTITUZIONALE è però prevista l'emissione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, che detta disposizioni per determinare: •requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; •criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; •modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 31 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 I fondi che scaturiscono da questi accordi e i contratti collettivi continuano ad avere personalità giuridica autonoma, e il legislatore con l’emissione del decreto nella norma “vorrebbe” renderli obbligatori erga omnes… “In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, …” 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 32 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 Gli accordi e i contratti collettivi di adeguamento del fondo devono determinare: a) l'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, che ai sensi di legge non potrà essere inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; …segue… 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 33 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di categoria; e) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 34 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 CONTRIBUZIONE Determinata dal contratto collettivo, comunque non inferiore ad un’aliquota pari allo 0,20%. La contribuzione aggiuntiva verrà «eventualmente» stabilita dagli accordi collettivi. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 35 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 CONTRIBUZIONE EVENTUALE Ove a seguito della predetta trasformazione (leggi adeguamento) venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 36 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 PRESTAZIONI Le prestazioni erogabili vengono definite dall’accordo collettivo in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; L’intervento principale riguarderà la corresponsione di un assegno ordinario in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa; I contratti collettivi potranno individuare prestazioni integrative. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 37 Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. NB: il principio di pareggio è attenuato rispetto a quanto previsto per Fondi Obbligatori e Fondo residuale non hanno obbligo di presentazione di bilanci di previsione a otto anni (no commi da 28 a 30) 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 38 Fondi di solidarietà “preesistenti” di cui al comma 42 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 39 Fondi di solidarietà “preesistenti” di cui al comma 42 I fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono adeguarsi alle normativa della legge n.92 del 2012 con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ad esempio quelli operanti nel: • settore delle Imprese Assicuratrici (accordo del 20 marzo 2013); • settore delle Imprese del Credito (accordo del 30 ottobre 2013). 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 40 Fondi di solidarietà “preesistenti” di cui al comma 42 Sono assimilabili a questa tipologia anche i fondi disciplinati dai commi da 44 a 49 dell'art.3 della n. 92 del 2012: il fondo speciale del Trasporto Aereo è rimasto in vigore a seguito dell’abrogazione del comma 47 lettera c) dell’art. 3 della legge 92 del 2012; il fondo speciale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa di cui all’art.59 comma 6 L.449 del 1997 è stato adeguato alle norme previste dalla legge 92 del 2012. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 41 Fondo di solidarietà “residuale c/o INPS” di cui al comma 19 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 42 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro e i dipendenti dei settori identificati. I fondi di cui al comma 4 erano da costituirsi entro l’anno 2013. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 43 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 L’articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi 19-bis e 19-ter. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale … 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 44 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 L’articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi 19-bis e 19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale e' sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 45 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 FINALITA’ per LEGGE: garantisce la prestazione di cui al comma 31: un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per la CIGO. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 46 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”. IN EFFETTI PREVEDEVA CHE: “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo”. L’INPS HA OPERATO UNA RICOGNIZIONE PER ESCLUSIONE… 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 47 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Le imprese individuate in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione, escluse dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Prima precisazione: Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 48 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Dello stesso parere Confprofessioni con un comunicato del giugno 2014 ha sostenuto che sarà “… l’Inps, nell’arco di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, a individuare analiticamente le imprese e i datori di lavoro (compresi gli studi professionali) che saranno tenuti al versamento del fondo”. Degna di nota la presa di posizione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che in data 03 settembre 2014 sul proprio sito ha commentato così… 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 49 “Altro passaggio discutibile della circolare, attiene alla tipologia di datori di lavoro destinatari del nuovo contributo. L'Istituto, infatti, include qualunque imprenditore che svolga un'attività economica, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. E ciò cozza contro le scelte fatte da pochissimo tempo in materia di cassa integrazione in deroga. Infatti, quando occorre applicare questo principio per riconoscere alle "non imprese", vedi gli studi professionali, benefici contributivi (assunzioni dalle liste di mobilità) o ammortizzatori in deroga, non vale e questi datori di lavoro ne sono esclusi. Quando c'è da pagare un contributo, invece, torna utile riconoscerne la legittimità.” Anche la tabella allegata al messaggio 6897 conferma tale posizione, con l’inserimento delle aziende del settore terziario cui è attribuito il CSC 7.07.01 e 7.07.02. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 50 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 • non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; • i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche – anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici; • qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 51 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014 Settore CSC CA Industria 1.15.01 con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X Descrizione Trasporti terrestri in genere Organismi cooperativi e di fatto (ex D.P.R. n. 602/1970), esclusi dalla Cig 1.XX.XX con 1D escluso se 1M Datori di lavoro dell'industria, esclusi dalla Cig: imprese ferroviarie e tranviarie che assolvono a servizi autolinea, integrativi del trasporto ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate e dello Stato; compagnie e gruppi portuali che si avvalgono anche dell'opera di lavoratori portuali non iscritti nei ruoli tenuti dalle Capitanerie di porto; imprese esercenti autoservizi pubblici di linea 1.18.08 escluso se 1M Società sportive, teatri, radio tv, cinema, circhi 1.15.02 1.15.03 Trasporti marittimi e di navigazione interna in genere Trasporti fluviali, lacuali e lagunari 1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 Esercenti piccola pesca marittima in genere, pesca alturiera, costiera, nelle acque interne 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 52 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014 Settore CSC CA Agricoltura 5.01.02 con ca 1D Descrizione Attività agricole: coltivazioni, zootecnica, forestazione, esonerate dal versamento di contributi Cig Terziario 7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01 7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 7.06.01 - 7.06.02 Imprese commerciali con forza occupazionale media da oltre 15, fino a 50 dipendenti Intermediari del commercio Alberghi e pubblici esercizi Proprietari di fabbricati (esclusi portiere ed addetto alle pulizie) 7.07.01 - 7.07.02 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali, medici, dentistici, veterinari e analisi cliniche 7.07.04 Case di cura, cliniche private, generali e specializzate 7.07.06 7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 7.07.09 26 settembre 2014 4A esclusi se 5K e 5 J escluso se 1M Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei Attività di servizi vari Terziario puro Attività di spettacolo Studio Dott. Dimitri Cerioli 53 Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: 94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali 94.12.20 Attività di associazioni professionali 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori 99.99.98 Cantieri lavoro allievi 99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 54 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014 Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti (i c.d. Fondi “preesistenti” di cui al comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012), indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 55 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014 Alle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto verrà automaticamente attribuito il CA “0J”, che, dal 1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”. A prescindere dal requisito dimensionale. Visualizzabile sul Cassetto previdenziale Aziende. Il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 56 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014 IMPORTANTE: Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”. Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 57 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 REQUISITO DIMENSIONALE Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Criteri di computo: 1. i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo; 2. i lavoratori part-time in proporzione all'orario svolto; 3. i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre; 4. i lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa; 5. il lavoratore assente / il sostituto. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 58 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici. E sopra i 50 (ad es. aziende commerciali)? Non si dice nulla… però criteri non del tutto unificati: … 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 59 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 DA:http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/Professionista/aliqu ote/Aliquote/Limiti%20dimensionali.htm ASSOGGETTAMENTO A CIG STRAORDINARIA DELLE IMPRESE COMMERCIALI CON PIÙ DI 1000 / 200 / 50 DIPENDENTI Circolare n. 25 del 18.2.2010 … A decorrere da gennaio 2010 il requisito è parametrato sui sei mesi precedenti e non più sul singolo mese, inoltre nel conteggio dei dipendenti devono essere considerati anche gli apprendisti (Circolare n. 25 del 18.2.2010)… 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 60 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONE PER DECRETO: garantisce la prestazione di cui al comma 31: in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti (5,84%). Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo (Circ. INPS). 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 61 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. NB.: TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI SONO ESCLUSI I DIRIGENTI (APPRENDISTI SI, LAVORATORI A DOMICILIO SI) DURATA DEL TRATTAMENTO: un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 62 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria: Per quanto concerne la Cig Ordinaria Per quanto concerne la Cig Straordinaria 1) Mancanza di lavoro, commesse o materie 1) Crisi aziendale prime 2) Processi di ristrutturazione, 2) Situazioni temporanee di mercato riorganizzazione o riconversione 3) Ragioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori 4) Eventi oggettivamente non evitabili Non vi è possibilità di accedere alle prestazioni a seguito di procedure concorsuali o per causali comunque collegate alla cessazione dell'attività delle imprese. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 63 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che se inizialmente la prestazione erogata e il metodo di gestione è di tipo solidaristico, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato amministratore determinerà la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall'impresa richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni già autorizzate e le contribuzioni correlate, passando pertanto da un sistema a ripartizione ad un sistema a capitalizzazione. (NB DOVUTI O EFFETTIVAMENTE VERSATI?) 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 64 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 In merito alla capitalizzazione merita una segnalazione il passaggio della Circolare INPS 100 del 2014 in cui si sostiene che “A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d’azienda. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 65 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE ORDINARIA Aliquota pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui • 2/3 Datore di Lavoro; • 1/3 Lavoratore; Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 66 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: • a solo carico del datore di lavoro; • nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti; • viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 67 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Nei casi di erogazione della prestazione il Fondo residuale versa, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente, tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 68 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 69 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29) Speriamo non retroattive… Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore … in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 70 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria: L’aliquota contributiva di finanziamento si attesta allo 0,50% a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui 2/3 carico datore di lavoro (0,33333 %) e 1/3 carico lavoratore (0,16667 %). Due sono le modalità operative per il versamento della contribuzione al fondo residuale. La prima è relativa al periodo da gennaio 2014 a settembre 2014: Le aziende dovranno versare il contributo ordinario valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014"; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 71 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria: La seconda è relativa ai periodi successivi, infatti a decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. Gestione degli arretrati prima del messaggio n. 6897 del 08-09-2014 Con la circolare n. 100 l’INPS ha inizialmente disposto che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da agosto 2014 dovesse essere versato alle ordinarie scadenze di legge, e che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovesse essere versato non oltre il giorno 16 dicembre 2014. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 72 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Gestione degli arretrati dopo del messaggio n. 6897 del 08-09-2014 “tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.” Restano invece invariate le istruzioni in merito alla compilazione del flusso Uniemens. Sembra pertanto venuta meno la richiesta degli interessi per ritardato pagamento da parte dell’Istituto che con riferimento alle mensilità arretrate, aveva inizialmente previsto che l’importo del contributo dovesse essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1% computati dal 7/06/2014, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale, fino alla data di versamento. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 73 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Trattamento fiscale e previdenziale della contribuzione al Fondo di Solidarietà residuale La natura del fondo residuale ha rilevanza pubblicistica e obbligatoria, validità erga omnes per legge, pertanto ai fini del loro trattamento ai fini fiscali e previdenziali si ritiene che: 1. la contribuzione a carico del datore di lavoro non sia soggetta né a contribuzione ordinaria né al contributo di solidarietà di cui al D.Lgs.166 del 1991; 2. la contribuzione a carico del datore di lavoro non costituisca fiscalmente reddito imponibile in capo al lavoratore; 3. la quota a carico del lavoratore costituisca onere deducibile. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 74 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Considerazioni Conclusive L’aliquota richiesta è sufficiente? Il venir meno del criterio “distributivo” comporterà problemi? Preso atto che i soggetti che avrebbero dovuto costituire i fondi di cui al comma 4 ad oggi non vi hanno ancora provveduto, ci si trova di fronte ad una applicazione generalizzata del fondo residuale per le imprese con più di 15 dipendenti che non operano in settori coperti dalla cassa integrazione salariale. Oltre all'aumento del costo del lavoro, occorre coordinare la normativa in esame con il Decreto Interministeriale che definisce i nuovi criteri di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il periodo dal 2014 al 2016, avente decorrenza dal 1 agosto 2014… 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 75 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA TERZO QUADRIMESTRE 2014 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE del 5 agosto 2014 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 76 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 Art. 2 comma 64 legge n. 92 del 2012: graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese,… PRIMA LIMITAZIONE SOGGETTIVA: Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di Cassa integrazione guadagni in deroga. Per 2014 ridotto a otto mesi. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 77 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 CASO LIMITE: ASSUNTO IL 01/07/2013 PRIMA CIG IL 01/12/2013 ULTERIORI FRUIZIONI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ SINO AL 31/08/2014 DAL 01/09/2014 NON HA OTTO MESI DI ANZIANITA’ MA SOLO 5 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 78 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 SECONDA LIMITAZIONE OGGETTIVA: Viene concessa per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 79 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 TERZA LIMITAZIONE OGGETTIVA: Viene concessa solo alle imprese di cui all'articolo 2082 c.c. Quindi esclusi: Professionisti, enti, associazioni, ONLUS. NB. Partiti e movimenti politici dal 2014 hanno CIGS a prescindere dal numero dei dipendenti. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 80 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 QUARTA LIMITAZIONE TEMPORALE: In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso: a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno. Per le imprese soggette alla disciplina CIGO-CIGS-FONDI SOLIDARIETA’ il superamento dei limiti temporali CIGO-CIGS può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto medesimi limiti. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 81 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 Mesi nell’arco dell’anno … come si computano? Art. 2 comma 11: si considerano tutti i periodi di fruizione dell’integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione in deroga. Mancano indicazioni precise REGIONE PIEMONTE: Si è inoltre stabilito che, a fini gestionali, i limiti di concessione dell’integrazione salariale, pari a 11 mesi nel 2014 e a 5 mesi nel 2015, equivalgono a 334 giorni nell’annualità in corso e a 151 in quella seguente, cioè alle giornate che intercorrono fra i primi 11 e i primi 5 mesi dell’anno. Dubbio non è preferibile il computo in ore? 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 82 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 Nel computo dei periodi si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga. VIENE FINALMENTE SANCITO UN PRINCIPIO FINORA “IMPLICITO”: Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 83 Gli strumenti ordinari di flessibilità: Quali sono? IL Ministero del Lavoro con la circolare 19/2014 si limita a citare ferie residue e maturate, permessi, banca ore… Ma il perimetro deve essere ben definito… Si fa riferimento solo all’orario di lavoro? Nei CCNL con riferimento al solo orario di lavoro troviamo anche: 1. Orario multiperiodale; 2. Flessibilità nella distribuzione orario di lavoro; 3. Clausole elastiche e flessibili per i lavoratori a tempo parziale; Da applicarsi a livello “individuale” o “collettivo”? IMPORTANTE: A CHE LIVELLO SI CONCORDANO? COLLETTIVO O INDIVIDUALE? 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 84 Gli strumenti ordinari di flessibilità: ALTRI STRUMENTI Riduzione della retribuzione intesa come riduzione dei superminimi? Ridistribuzione mansioni e livelli di inquadramento. Trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale? Riduzioni orario stabili o transitorie? Distacchi? Trasferimenti? Deroghe al 2103?? 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 85 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale. PERO’ VIENE RIDOTTO IL RUOLO DELLE REGIONI/PROVINCE Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all'Inps, con le modalità definite dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 86 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 87 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: Problema non risolto completamente dalla circolare MLPS 19/2014: Punto 4.1.3: Prima casistica: “Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell’istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna regione e P.A con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo” 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 88 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 REGIONE LOMBARDIA: GEFO non è pronto a ricevere domande per il periodo dal 01.09.2014 REGIONE PIEMONTE: Al momento il programma gestionale Aminder è in manutenzione per l’aggiornamento ai nuovi criteri e non è ancora possibile presentare domande con inizio dal 1° settembre; REGIONE EMILIA: In attesa di chiarimenti le aziende inviano in formato telematico la domanda attraverso il sistema SARE. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 89 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO MODIFICATE LE PROCEDURE: IMPORTANTE 19.09.2014 Nelle more della piena entrata a regime delle procedure previste dal D.I. 83473/2014 e dalla circolare del MLPS n. 19/2014 e in previsione di successive disposizioni ministeriali e dell'INPS, per le richieste di CIG in deroga relative a sospensioni decorrenti dal 1 settembre 2014, le aziende trasmettono le domande (tramite il modello IG15/Deroga - COD. SR100), corredate dall'accordo sindacale redatto in forma libera o sulla base del modello standard (da quando disponibile), alla competente sede INPS, entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni (termine perentorio) Sarà comunque necessario presentare successivamente la corrispondente domanda anche a Regione Lombardia, attraverso l'applicativo ' Finanziamenti on line' attualmente in fase di adeguamento rispetto ai nuovi criteri. Sarà cura della Regione comunicare la data di apertura del sistema. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 90 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: Problema non risolto completamente dalla circolare MLPS 19/2014: Punto 4.1.3: Seconda casistica: “In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 91 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO MODIFICATE LE PROCEDURE: IMPORTANTE 19.09.2014 "A seguito dell'emanazione della circolare del MLPS n. 19/2014, che individua un termine perentorio entro il quale presentare domande di CIG in deroga con sospensioni iniziate in un momento antecedente alla data di entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014, si informa che le domande riferite alle sospensioni comprese nel periodo 1 luglio 2014 - 31 agosto 2014 devono essere presentate entro e non oltre l'1 ottobre 2014 (invece che il 10 ottobre come stabilito al punto 1.2 dell'Allegato 1 all'Accordo Quadro del 30 giugno 2014 e comunicato con avvisi del 2 e del 12 settembre u.s.). Si rammenta che, nelle domande, non devono essere inserite le ore di cassa previsionali ma le ore di cassa effettivamente utilizzate che devono corrispondere alle ore rendicontate. Si ricorda di controllare attentamente i dati inseriti nelle domande poiché, ad avvenuta decretazione, non sarà più possibile procedere con eventuali rettifiche così come previsto dal citato Accordo Quadro". 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 92 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma: •istruttoria della regione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, •Se sussistono i presupposti quantifica l'onere connesso ed emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga •La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all'Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall'Inps. •L'Inps verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 93 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome: •il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria; •nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. •Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 94 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome: •il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria; •nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. •Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 95 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome: •Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell’istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al MLPS – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it > area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali. Lo stesso vale per eventi iniziati prima della pubblicazione della circolare da presentare entro 20 gg. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 96 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello (SR41) di fruizione del trattamento. L'Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 97 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto 83473 del 01.08.2014 MODIFICATE LE PROCEDURE: SOLO PER REGIONE PIEMONTE (?) Ricordiamo che l’autorizzazione, e quindi la liquidazione da parte dell’INPS, è soggetta al completamente delle consuntivazioni dichiarate su Aminder, per cui chi ancora non abbia provveduto ad inserire il dato è pregato di farlo al più presto. Precisiamo in ultimo che le consuntivazioni da trasmettere all’INPS nel corrente mese, relative alla mensilità di agosto 2014, vanno inviate, ai sensi del recente Decreto Interministeriale, entro e non oltre il 25 settembre. La scadenza del giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento subentra d’ora in avanti a quella del giorno 16 stabilita dalla previgente normativa regionale, fermo restando che, mantenendo le autorizzazioni a consuntivo, è opportuno che le imprese dichiarano i rendiconti su Aminder al più presto, soprattutto in relazione all’ultima mensilità del periodo richiesto, per accelerare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 98 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO LOMBARDIA MODIFICATE LE PROCEDURE: 1. A partire dal 1° settembre 2014, le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia e ad INPS domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 settembre 2014 e con termine entro il 31 dicembre 2014. Durata massima: quattro mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, indicando il riferimento al presente accordo. Attesa di un ulteriore provvedimento… VIENE RIBADITO CHE Le aziende dovranno dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue. Nb SPECIFICARE per le imprese CIGO e CIGS nell’ accordo aziendale le concrete prospettive di ripresa. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 99 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO LOMBARDIA MODIFICATE LE PROCEDURE: Nell’accordo quadro e nell’accordo sindacale standard: “Non sono state adottate decisioni finalizzate alla cessazione totale o parziale dell’attività dell’impresa” (COME INTERPRETARLA E COME RENDERLA NELL’ACCORDO? ES: SNC CON DUE SOCI E UN DIPENDENTE CHE COMUNQUE PROSEGUE L’ATTIVITA’) Ma anche “E’ prevista la ripresa dell’attività per tutti i lavoratori, senza esuberi “ Oppure “E’ prevista la ripresa dell’attività per una parte dei lavoratori, con esuberi parziali, prevedibilmente quantificabili nel numero di ………. Unità” Nb in quest’ultimo caso attenzione a compatibilità con cessazione parziale dell’impresa (vedi sopra e art. 2 comma 2 decreto 83473) 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 100 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO LOMBARDIA MODIFICATE LE PROCEDURE: Rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi. Integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le aziende presentano la domanda a INPS secondo le modalità operative definite dall’Istituto e a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del Sistema. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 101 Cassa integrazione guadagni in deroga ACCORDO QUADRO LOMBARDIA MODIFICATE LE PROCEDURE: Con successivo atto saranno definite le fattispecie di deroga ai sensi dell’art.6 co.3 del Decreto interministeriale erogazioni eccedenti i nuovi limiti di spesa e comunque in misura non superiore al 5 % delle risorse ad esse attribuite. Con successivo atto saranno definite le modalità di accesso alle politiche attive in coerenza con il Decreto Interministeriale e con la DGR 1983/2014. Le parti si impegnano a definire con congruo anticipo l’accordo quadro per l’anno 2015. 26 settembre 2014 Studio Dott. Dimitri Cerioli 102