Ultime novità in materia di lavoro a
tempo determinato, apprendistato
e ammortizzatori sociali
Dott. Dimitri Cerioli
Cremona, 26 settembre 2014
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona
Ammortizzatori sociali
I nuovi fondi di solidarietà
Tipologie di Fondi di Solidarietà
L'art. 3 della Legge n.92 del 2012 nei commi da 4 a 49, delinea uno
scenario nuovo in materia di ammortizzatori sociali, composto da diverse
tipologie di fondi di solidarietà che si possono classificare in cinque tipologie:
1. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 4 dell'art.3 della legge n.92 del 2012,
sono “obbligatori” e di nuova istituzione;
2. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 12 dell'art.3 della legge n.92 del 2012,
sono “facoltativi” e di nuova istituzione;
3. i Fondi Bilaterali Alternativi di cui al comma 14 dell'art.3 della legge n.92 del
2012, sono relativi a settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di
bilateralità;
4. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012,
si tratta di fondi preesistenti che si adeguano ai dettami della legge n. 92 del
2012;
5. il Fondo Residuale di cui al comma 19 dell'art.3 della legge n.92 del 2012,
istituito per le imprese con più di 15 dipendenti appartenenti ai settori per i
quali non sono stati attivati i Fondi di cui ai punti che precedono.
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Tipologie di Fondi di Solidarietà
L’avvio del nuovo sistema assistenziale, inizialmente
fissato per l’anno 2013, ha subito diverse proroghe, e di
fronte all’inerzia delle parti sociali a dare avvio
spontaneamente a Fondi Bilaterali ha fatto si che la Legge
di Stabilità per il 2014 desse avvio al Fondo Residuale
prevedendo a tal fine un termine perentorio.
Non solo la norma ha eliminato il riferimento a termini
decadenziali per la costituzione dei fondi bilaterali di
solidarietà.
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Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012
FINALITA’ PRINCIPALE (Comma 4):
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia
di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
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Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012
FINALITA’ PRINCIPALE (Comma 31 e comma 20):
I fondi di cui al comma 4 e il Fondo residuale assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno
ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui
durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e
comunque non superiore alle durate massime previste per la CIGO
dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio
1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via
continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.
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Finalità dell’art. 3 legge 92 del 2012
FINALITA’ SECONDARIE (comma 11 ):
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a
trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo,
a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque
anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
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Fondi di solidarietà
“Obbligatori”
di cui al comma 4
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
Ambito di operatività: è costituito da tutti i datori di lavoro che operano
nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale, a prescindere dal loro limite dimensionale.
La definizione di “obbligatori” è connessa al fatto che se si costituiscono,
l’iscrizione sarà obbligatoria in relazione alle imprese che occupano
mediamente più di quindici dipendenti.
Pertanto è facoltativa e possibile la definizione dell’ambito di operatività
in relazione a:
1. datori di lavoro che non rivestono la qualifica di impresa;
2. imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
Questo perché la costituzione avviene attraverso due fasi:
1. SINDACALE: le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano, accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali.
2. ISTITUZIONALE: Entro i successivi tre mesi, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
Con le medesime modalità possono essere apportate modifiche
agli atti istitutivi di ciascun fondo.
Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore.
NATURA IBRIDA: I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
Gli accordi e i decreti attuativi devono determinare:
• l'ambito di applicazione del fondo,
• il settore di attività,
• la natura giuridica dei datori di lavoro
• la classe di ampiezza dei datori di lavoro
• le aliquote di contribuzione ordinaria
• le aliquote di contribuzione addizionale
In ogni caso il superamento dell'eventuale soglia dimensionale
fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non
si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
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Art. 3 legge 92 del 2012
Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
La finalità cui devono tendere è quella
principale e solo facoltativamente
possono disporre di presidiare anche le
finalità del secondo tipo.
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA FINALITA’
Il fondo interviene nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa previsti dalla normativa in tema di integrazione salariale.
L’intervento prevede l’erogazione di un assegno di importo almeno
pari all’integrazione salariale:
Non inferiore ad 1/8 delle ore lavorabili da computare in un
biennio mobile (520 ore circa).
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA FINALITA’
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto
alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal
rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, in relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel
quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
CONTRIBUZIONE ORDINARIA
DETERMINATA DALL’ACCORDO E DAL DECRETO MA IN OGNI CASO
RIPARTITA COSI’:
• 2/3 Datore di Lavoro;
• 1/3 Lavoratore;
in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la
situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di
previsione
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
Dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla
sospensione di cui al comma 31 (finalità primaria):
• a solo carico del datore di lavoro;
• viene individuata con Decreto Ministeriale non inferiore
all’1,5%;
• viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse.
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA
In caso di erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni
ex Comma 32 lettera b):
E’ DOVUTO UN
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno:
1. di copertura degli assegni straordinari erogabili;
2. della contribuzione correlata.
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
CONFLUENZA DEL FONDO INTERPROFESSIONALE
Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che
nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie
ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito
(NB.:non chiaro a mio avviso – neanche circolare INPS 99/2014 commenta).
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di
bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed
entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci
di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico
coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza
e relativa Nota di aggiornamento
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Fondi di solidarietà “Obbligatori” di cui al comma 4
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore
ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29)
Speriamo non retroattive…
Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore
l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto,
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore …
in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza
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Fondi di solidarietà
“facoltativi”
di cui al comma 12
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Fondi di solidarietà “facoltativi” di cui al comma 12
Rientrano nella prima tipologia di fondi, quella prevista dal comma
4, ma hanno una particolarità che li differenzia: il loro ambito di
operatività è costituito dalla platea di tutte le tipologie dei datori di
lavoro che appartengono a settori e classi di ampiezza già coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
Comma 12: Per le finalità di cui al comma 11 (NDR: seconda
tipologia), i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le
medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori
e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di
integrazioni salariali.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “facoltativi” di cui al comma 12
L'unica particolarità è rappresentata dalle imprese nei cui confronti
trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di
mobilità, posto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è prevista
l’abrogazione dell’istituto della mobilità, questi fondi potranno
essere finanziati con un'aliquota contributiva nella misura dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
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Fondi di solidarietà
“alternativi”
di cui al comma 14
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
Ambito di operatività: settori nei quali siano operanti consolidati
sistemi di bilateralità (quale quello dell'artigianato).
La definizione di “alternativi” è connessa al fatto che questo
modello di fondo è alternativo a quello previsto dai commi da 4 a
13, perché?
E’ consentito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale di
adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle due
finalità sopraindicate.
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
“alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure
intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale
in costanza di rapporto di lavoro,
in caso di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa,
correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.”
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
Rimangono in tutto e per tutto Fondi Bilaterali: l’adeguamento avviene
attraverso una sola fase:
SINDACALE: accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale dei settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale.
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
Il Ministero del Lavoro con interpello n.3 del 2013 ha specificato
che il requisito del “consolidato sistema di bilateralità” fa
riferimento “agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti
prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di
tale data. Ne consegue l’“abilitazione” di quegli enti che, prima
dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi
(ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di
formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei
lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti
che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore
dei propri iscritti.”
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
A livello ISTITUZIONALE è però prevista l'emissione di un decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, che detta disposizioni per determinare:
•requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla
gestione dei fondi medesimi;
•criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;
•modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro
corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e
parametri omogenei.
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
I fondi che scaturiscono da questi accordi e i contratti collettivi
continuano ad avere personalità giuridica autonoma, e il
legislatore con l’emissione del decreto nella norma “vorrebbe”
renderli obbligatori erga omnes…
“In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al
comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave
universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di
lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, …”
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
Gli accordi e i contratti collettivi di adeguamento del fondo devono
determinare:
a) l'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento, che ai sensi di legge non potrà essere inferiore
allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del
fondo di solidarietà bilaterale;
…segue…
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento
della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in
relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via
previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione
anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza
dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota
parte del contributo previsto per l'eventuale fondo
interprofessionale di categoria;
e) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
CONTRIBUZIONE
Determinata dal contratto collettivo, comunque non inferiore ad
un’aliquota pari allo 0,20%.
La contribuzione aggiuntiva verrà «eventualmente» stabilita dagli
accordi collettivi.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
CONTRIBUZIONE EVENTUALE
Ove a seguito della predetta trasformazione (leggi adeguamento)
venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
PRESTAZIONI
Le prestazioni erogabili vengono definite dall’accordo collettivo in
funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
L’intervento principale riguarderà la corresponsione di un assegno
ordinario in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa;
I contratti collettivi potranno individuare prestazioni integrative.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “alternativi” di cui al comma 14
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di
bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed
entro i limiti delle risorse già acquisite.
NB: il principio di pareggio è attenuato rispetto a quanto previsto per
Fondi Obbligatori e Fondo residuale non hanno obbligo di presentazione
di bilanci di previsione a otto anni (no commi da 28 a 30)
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà
“preesistenti”
di cui al comma 42
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “preesistenti” di cui al comma 42
I fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono adeguarsi alle
normativa della legge n.92 del 2012 con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Ad esempio quelli operanti nel:
• settore delle Imprese Assicuratrici (accordo del 20 marzo 2013);
• settore delle Imprese del Credito (accordo del 30 ottobre 2013).
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondi di solidarietà “preesistenti” di cui al comma 42
Sono assimilabili a questa tipologia anche i fondi disciplinati dai
commi da 44 a 49 dell'art.3 della n. 92 del 2012:
il fondo speciale del Trasporto Aereo è rimasto in vigore a seguito
dell’abrogazione del comma 47 lettera c) dell’art. 3 della legge 92
del 2012;
il fondo speciale per la riorganizzazione ed il risanamento della
Società Ferrovie dello Stato Spa di cui all’art.59 comma 6 L.449 del
1997 è stato adeguato alle norme previste dalla legge 92 del 2012.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà
“residuale c/o INPS”
di cui al comma 19
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano
stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al
comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo
di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro e i
dipendenti dei settori identificati.
I fondi di cui al comma 4 erano da costituirsi entro l’anno 2013.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
L’articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi
19-bis e 19-ter.
Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a
settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già
coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del
nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più
soggetti alla disciplina del fondo residuale …
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
L’articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi
19-bis e 19-ter.
Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure
finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al
comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà
residuale e' sospeso fino al completamento delle medesime
procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con
riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative
prestazioni previste.
In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale
entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in
relazione alle mensilità di sospensione.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
FINALITA’ per LEGGE: garantisce la prestazione di cui al comma 31:
un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione
salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste
per la CIGO.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i
settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo
residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19
della Legge n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in
materia d’integrazione salariale”.
IN EFFETTI PREVEDEVA CHE: “Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, l'Inps provvede ad individuare i
soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo”.
L’INPS HA OPERATO UNA RICOGNIZIONE PER ESCLUSIONE…
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Le imprese individuate in relazione al settore di attività economica
esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione, escluse
dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni
salariali ordinaria o straordinaria.
Prima precisazione: Al fine dell’individuazione dei soggetti
destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza
comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che
svolge attività economica e che sia attivo su un determinato
mercato.
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Dello stesso parere Confprofessioni con un comunicato del giugno
2014 ha sostenuto che sarà “… l’Inps, nell’arco di trenta giorni
dall'entrata in vigore del decreto, a individuare analiticamente le
imprese e i datori di lavoro (compresi gli studi professionali) che
saranno tenuti al versamento del fondo”.
Degna di nota la presa di posizione dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro che in data 03 settembre 2014 sul proprio sito ha
commentato così…
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Studio Dott. Dimitri Cerioli
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“Altro passaggio discutibile della circolare, attiene alla tipologia di
datori di lavoro destinatari del nuovo contributo. L'Istituto, infatti,
include qualunque imprenditore che svolga un'attività economica,
così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. E ciò cozza
contro le scelte fatte da pochissimo tempo in materia di cassa
integrazione in deroga. Infatti, quando occorre applicare questo
principio per riconoscere alle "non imprese", vedi gli studi
professionali, benefici contributivi (assunzioni dalle liste di mobilità) o
ammortizzatori in deroga, non vale e questi datori di lavoro ne sono
esclusi. Quando c'è da pagare un contributo, invece, torna utile
riconoscerne la legittimità.”
Anche la tabella allegata al messaggio 6897 conferma tale posizione,
con l’inserimento delle aziende del settore terziario cui è attribuito il
CSC 7.07.01 e 7.07.02.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
50
Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
• non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n.
165/2001;
• i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni
pubbliche – anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione
Dipendenti Pubblici;
• qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti
collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 le
relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al
Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo
all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014
Settore
CSC
CA
Industria
1.15.01 con c.a. 2B
1.XX.XX con
4A escluso se 3X
Descrizione
Trasporti terrestri in genere
Organismi cooperativi e di fatto (ex D.P.R. n. 602/1970), esclusi
dalla Cig
1.XX.XX con 1D escluso se 1M
Datori di lavoro dell'industria, esclusi dalla Cig: imprese
ferroviarie e tranviarie che assolvono a servizi autolinea,
integrativi del trasporto ferroviario; imprese industriali degli enti
pubblici anche se municipalizzate e dello Stato; compagnie e
gruppi portuali che si avvalgono anche dell'opera di lavoratori
portuali non iscritti nei ruoli tenuti dalle Capitanerie di porto;
imprese esercenti autoservizi pubblici di linea
1.18.08 escluso se 1M
Società sportive, teatri, radio tv, cinema, circhi
1.15.02
1.15.03
Trasporti marittimi e di navigazione interna in genere
Trasporti fluviali, lacuali e lagunari
1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01
Esercenti piccola pesca marittima in genere, pesca alturiera,
costiera, nelle acque interne
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014
Settore
CSC
CA
Agricoltura
5.01.02 con ca 1D
Descrizione
Attività agricole: coltivazioni, zootecnica, forestazione,
esonerate dal versamento di contributi Cig
Terziario
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01
7.04.01
7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04
7.06.01 - 7.06.02
Imprese commerciali con forza occupazionale media da oltre
15, fino a 50 dipendenti
Intermediari del commercio
Alberghi e pubblici esercizi
Proprietari di fabbricati (esclusi portiere ed addetto alle
pulizie)
7.07.01 - 7.07.02
Studi professionali: legali, tecnici, commerciali, medici, dentistici,
veterinari e analisi cliniche
7.07.04
Case di cura, cliniche private, generali e specializzate
7.07.06
7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M
7.07.XX con
7.07.09
26 settembre 2014
4A
esclusi se 5K e 5 J
escluso se 1M
Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei
Attività di servizi vari
Terziario puro
Attività di spettacolo
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Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007:
94.11.00 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
94.12.10 Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali
94.12.20 Attività di associazioni professionali
94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attività di altre
organizzazioni associative n.c.a.
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori
99.99.98 Cantieri lavoro allievi
99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di
Fondi di solidarietà già istituiti (i c.d. Fondi “preesistenti” di cui al
comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012),
indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo
Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del
gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V
(Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito)
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014
Alle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto
verrà automaticamente attribuito il CA “0J”, che, dal 1/1/2014,
assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei
contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.
A prescindere dal requisito dimensionale.
Visualizzabile sul Cassetto previdenziale Aziende.
Il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel
semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata.
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE – MESSAGGIO INPS n. 6897 del 2014
IMPORTANTE: Le imprese che operano con più posizioni
contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito
occupazionale computando i lavoratori denunciati su più
matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali
Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di
autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che
opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi
al Fondo solidarietà residuale”.
Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti
inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale
deve essere distintamente determinato in relazione al numero di
dipendenti occupati in ognuna delle attività.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
REQUISITO DIMENSIONALE
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano
mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale
deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente.
Criteri di computo:
1. i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.),
con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di
inserimento e di reinserimento lavorativo;
2. i lavoratori part-time in proporzione all'orario svolto;
3. i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario
effettivamente svolto nel semestre;
4. i lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti
di un’unica unità lavorativa;
5. il lavoratore assente / il sostituto.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Nel determinare la media occupazionale, devono essere
ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di
sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il
requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si
determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza
occupazionale di detto mese.
Fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità
occupate in più o fino a quindici.
E sopra i 50 (ad es. aziende commerciali)?
Non si dice nulla… però criteri non del tutto unificati: …
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
DA:http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/Professionista/aliqu
ote/Aliquote/Limiti%20dimensionali.htm
ASSOGGETTAMENTO A CIG STRAORDINARIA DELLE IMPRESE
COMMERCIALI CON PIÙ DI 1000 / 200 / 50 DIPENDENTI
Circolare n. 25 del 18.2.2010
…
A decorrere da gennaio 2010 il requisito è parametrato sui sei mesi
precedenti e non più sul singolo mese, inoltre nel conteggio dei
dipendenti devono essere considerati anche gli apprendisti (Circolare n.
25 del 18.2.2010)…
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
PRESTAZIONE PER DECRETO: garantisce la prestazione di cui al
comma 31:
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione
della cessazione, anche parziale di attività, la prestazione di un
assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto
di un importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti (5,84%).
Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo (Circ. INPS).
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
61
Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori
dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di
quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
NB.: TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI SONO ESCLUSI I DIRIGENTI
(APPRENDISTI SI, LAVORATORI A DOMICILIO SI)
DURATA DEL TRATTAMENTO: un periodo massimo di tre mesi
continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a
un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio
mobile.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
62
Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria:
Per quanto concerne la Cig Ordinaria
Per quanto concerne la Cig Straordinaria
1) Mancanza di lavoro, commesse o materie
1) Crisi aziendale
prime
2) Processi
di
ristrutturazione,
2) Situazioni temporanee di mercato
riorganizzazione o riconversione
3) Ragioni non imputabili al datore di lavoro o
ai lavoratori
4) Eventi oggettivamente non evitabili
Non vi è possibilità di accedere alle prestazioni a seguito di
procedure concorsuali o per causali comunque collegate alla
cessazione dell'attività delle imprese.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare
prestazioni in carenza di disponibilità.
Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che se inizialmente la
prestazione erogata e il metodo di gestione è di tipo solidaristico, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato amministratore
determinerà la misura massima della prestazione erogabile con
riferimento ad ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti
dall'impresa richiedente negli otto anni precedenti, detratte le
prestazioni già autorizzate e le contribuzioni correlate, passando
pertanto da un sistema a ripartizione ad un sistema a
capitalizzazione. (NB DOVUTI O EFFETTIVAMENTE VERSATI?)
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
In merito alla capitalizzazione merita una segnalazione il passaggio
della Circolare INPS 100 del 2014 in cui si sostiene che “A decorrere
dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei
limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni
precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già
autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Al fine di
determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo
riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni
erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti
parziali di rami d’azienda.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
CONTRIBUZIONE ORDINARIA
Aliquota pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai
fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui
• 2/3 Datore di Lavoro;
• 1/3 Lavoratore;
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che
abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute
a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3,
comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.
26 settembre 2014
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa:
• a solo carico del datore di lavoro;
• nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50
dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50
dipendenti;
• viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Nei casi di erogazione della prestazione il Fondo residuale versa,
alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la
contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento
del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca
l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla
base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente, tenendo conto
dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di
bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed
entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci
di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico
coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza
e relativa Nota di aggiornamento
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore
ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29)
Speriamo non retroattive…
Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore
l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto,
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore …
in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria:
L’aliquota contributiva di finanziamento si attesta allo 0,50% a
decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui 2/3 carico datore di lavoro
(0,33333 %) e 1/3 carico lavoratore (0,16667 %).
Due sono le modalità operative per il versamento della contribuzione al fondo
residuale.
La prima è relativa al periodo da gennaio 2014 a settembre 2014:
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario valorizzando – all’interno di
<DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i
seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario
Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria:
La seconda è relativa ai periodi successivi, infatti a decorrere dal mese di ottobre 2014, ai
fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata
nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti
i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Gestione degli arretrati prima del messaggio n. 6897 del 08-09-2014
Con la circolare n. 100 l’INPS ha inizialmente disposto che il contributo ordinario dovuto
per le mensilità da agosto 2014 dovesse essere versato alle ordinarie scadenze di legge, e
che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovesse
essere versato non oltre il giorno 16 dicembre 2014.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Gestione degli arretrati dopo del messaggio n. 6897 del 08-09-2014
“tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche
dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto
per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza
applicazione di sanzioni ed interessi.”
Restano invece invariate le istruzioni in merito alla compilazione del flusso Uniemens.
Sembra pertanto venuta meno la richiesta degli interessi per ritardato pagamento da
parte dell’Istituto che con riferimento alle mensilità arretrate, aveva inizialmente previsto
che l’importo del contributo dovesse essere maggiorato degli interessi al tasso legale
dell’1% computati dal 7/06/2014, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale, fino alla data di versamento.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
73
Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
Trattamento fiscale e previdenziale della contribuzione al Fondo
di Solidarietà residuale
La natura del fondo residuale ha rilevanza pubblicistica e obbligatoria,
validità erga omnes per legge, pertanto ai fini del loro trattamento ai fini
fiscali e previdenziali si ritiene che:
1. la contribuzione a carico del datore di lavoro non sia soggetta né a
contribuzione ordinaria né al contributo di solidarietà di cui al D.Lgs.166
del 1991;
2. la contribuzione a carico del datore di lavoro non costituisca
fiscalmente reddito imponibile in capo al lavoratore;
3. la quota a carico del lavoratore costituisca onere deducibile.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
74
Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19
Considerazioni Conclusive
L’aliquota richiesta è sufficiente?
Il venir meno del criterio “distributivo” comporterà problemi?
Preso atto che i soggetti che avrebbero dovuto costituire i fondi di
cui al comma 4 ad oggi non vi hanno ancora provveduto, ci si trova
di fronte ad una applicazione generalizzata del fondo residuale per
le imprese con più di 15 dipendenti che non operano in settori
coperti dalla cassa integrazione salariale.
Oltre all'aumento del costo del lavoro, occorre coordinare la
normativa in esame con il Decreto Interministeriale che definisce i
nuovi criteri di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga per il periodo dal 2014 al 2016, avente decorrenza dal 1
agosto 2014…
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA
TERZO QUADRIMESTRE 2014
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI
LOMBARDE del 5 agosto 2014
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
76
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
Art. 2 comma 64 legge n. 92 del 2012: graduale transizione verso il
regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui
alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi
del Paese,…
PRIMA LIMITAZIONE SOGGETTIVA:
Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa
vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati,
con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli
apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al
possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno
dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di Cassa
integrazione guadagni in deroga. Per 2014 ridotto a otto mesi.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
77
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
CASO LIMITE:
ASSUNTO IL 01/07/2013
PRIMA CIG IL 01/12/2013
ULTERIORI FRUIZIONI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ SINO AL
31/08/2014
DAL 01/09/2014 NON HA OTTO MESI DI ANZIANITA’ MA SOLO 5
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
78
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
SECONDA LIMITAZIONE OGGETTIVA:
Viene concessa per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di
mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere
concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte
della stessa.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
79
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
TERZA LIMITAZIONE OGGETTIVA:
Viene concessa solo alle imprese di cui all'articolo 2082 c.c.
Quindi esclusi:
Professionisti, enti, associazioni, ONLUS.
NB. Partiti e movimenti politici dal 2014 hanno CIGS a prescindere
dal numero dei dipendenti.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
80
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
QUARTA LIMITAZIONE TEMPORALE:
In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di Cassa
integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per
un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per
un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno.
Per le imprese soggette alla disciplina CIGO-CIGS-FONDI SOLIDARIETA’ il
superamento dei limiti temporali CIGO-CIGS può essere disposto
unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità
di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete
prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto
medesimi limiti.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
81
Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
Mesi nell’arco dell’anno … come si computano?
Art. 2 comma 11: si considerano tutti i periodi di fruizione
dell’integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi
provvedimenti di concessione in deroga.
Mancano indicazioni precise
REGIONE PIEMONTE: Si è inoltre stabilito che, a fini gestionali, i
limiti di concessione dell’integrazione salariale, pari a 11 mesi nel
2014 e a 5 mesi nel 2015, equivalgono a 334 giorni nell’annualità
in corso e a 151 in quella seguente, cioè alle giornate che
intercorrono fra i primi 11 e i primi 5 mesi dell’anno.
Dubbio non è preferibile il computo in ore?
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
Nel computo dei periodi si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale
in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
VIENE FINALMENTE SANCITO UN PRINCIPIO FINORA “IMPLICITO”:
Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione
salariale in deroga l'impresa deve avere previamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la
fruizione delle ferie residue.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Gli strumenti ordinari di flessibilità: Quali sono? IL
Ministero del Lavoro con la circolare 19/2014 si limita a
citare ferie residue e maturate, permessi, banca ore…
Ma il perimetro deve essere ben definito…
Si fa riferimento solo all’orario di lavoro?
Nei CCNL con riferimento al solo orario di lavoro troviamo anche:
1. Orario multiperiodale;
2. Flessibilità nella distribuzione orario di lavoro;
3. Clausole elastiche e flessibili per i lavoratori a tempo parziale;
Da applicarsi a livello “individuale” o “collettivo”? IMPORTANTE: A
CHE LIVELLO SI CONCORDANO? COLLETTIVO O INDIVIDUALE?
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Gli strumenti ordinari di flessibilità:
ALTRI STRUMENTI
Riduzione della retribuzione intesa come riduzione dei
superminimi?
Ridistribuzione mansioni e livelli di inquadramento.
Trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale?
Riduzioni orario stabili o transitorie?
Distacchi? Trasferimenti? Deroghe al 2103??
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono
individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
le priorità di intervento in sede territoriale.
PERO’ VIENE RIDOTTO IL RUOLO DELLE REGIONI/PROVINCE
Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità
finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all'Inps, con le
modalità definite dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o
ad esse comunque inviati prontamente
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la
domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo,
entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o
la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva
della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio
della settimana anteriore alla data di presentazione della
domanda.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Problema non risolto completamente dalla circolare MLPS
19/2014:
Punto 4.1.3: Prima casistica:
“Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte
dell’INPS per la presentazione della domanda da parte delle
aziende, fermo restando il termine di presentazione dell’istanza, si
considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo
le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna regione e P.A
con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore
del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo”
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
REGIONE LOMBARDIA: GEFO non è pronto a ricevere
domande per il periodo dal 01.09.2014
REGIONE PIEMONTE: Al momento il programma gestionale
Aminder è in manutenzione per l’aggiornamento ai nuovi
criteri e non è ancora possibile presentare domande con
inizio dal 1° settembre;
REGIONE EMILIA: In attesa di chiarimenti le aziende inviano in
formato telematico la domanda attraverso il sistema SARE.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO
MODIFICATE LE PROCEDURE:
IMPORTANTE 19.09.2014
Nelle more della piena entrata a regime delle procedure previste dal D.I.
83473/2014 e dalla circolare del MLPS n. 19/2014 e in previsione di successive
disposizioni ministeriali e dell'INPS, per le richieste di CIG in deroga relative a
sospensioni decorrenti dal 1 settembre 2014, le aziende trasmettono le
domande (tramite il modello IG15/Deroga - COD. SR100), corredate dall'accordo
sindacale redatto in forma libera o sulla base del modello standard (da quando
disponibile), alla competente sede INPS, entro 20 giorni dall'inizio delle
sospensioni (termine perentorio) Sarà comunque necessario presentare
successivamente la corrispondente domanda anche a Regione Lombardia,
attraverso l'applicativo ' Finanziamenti on line' attualmente in fase di
adeguamento rispetto ai nuovi criteri. Sarà cura della Regione comunicare la
data di apertura del sistema.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Problema non risolto completamente dalla circolare MLPS
19/2014:
Punto 4.1.3: Seconda casistica:
“In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi
iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del
decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla
data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali”
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO
MODIFICATE LE PROCEDURE:
IMPORTANTE 19.09.2014
"A seguito dell'emanazione della circolare del MLPS n. 19/2014, che individua
un termine perentorio entro il quale presentare domande di CIG in deroga con
sospensioni iniziate in un momento antecedente alla data di entrata in vigore
del D.I. n. 83473/2014, si informa che le domande riferite alle sospensioni
comprese nel periodo 1 luglio 2014 - 31 agosto 2014 devono essere presentate
entro e non oltre l'1 ottobre 2014 (invece che il 10 ottobre come stabilito al
punto 1.2 dell'Allegato 1 all'Accordo Quadro del 30 giugno 2014 e comunicato
con avvisi del 2 e del 12 settembre u.s.). Si rammenta che, nelle domande, non
devono essere inserite le ore di cassa previsionali ma le ore di cassa
effettivamente utilizzate che devono corrispondere alle ore rendicontate. Si
ricorda di controllare attentamente i dati inseriti nelle domande poiché, ad
avvenuta decretazione, non sarà più possibile procedere con eventuali rettifiche
così come previsto dal citato Accordo Quadro".
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive
site in un'unica regione o provincia autonoma:
•istruttoria della regione entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda aziendale,
•Se sussistono i presupposti quantifica l'onere connesso ed emana il
provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale
in deroga
•La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione
concessoria all'Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori,
secondo le modalità stabilite dall'Inps.
•L'Inps verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo
preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento
concesso.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site
in diverse regioni o province autonome:
•il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla
messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua
l'istruttoria;
•nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei
limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero
dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni,
il concerto.
•Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque
giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site
in diverse regioni o province autonome:
•il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla
messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua
l'istruttoria;
•nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei
limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero
dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni,
il concerto.
•Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque
giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.
26 settembre 2014
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE: crisi che coinvolgano unità produttive site
in diverse regioni o province autonome:
•Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS per
la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il
termine di presentazione dell’istanza, si considerano validamente
presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al MLPS –
Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi
all’occupazione utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web
www.lavoro.gov.it > area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in
deroga e/o normative speciali.
Lo stesso vale per eventi iniziati prima della pubblicazione della circolare
da presentare entro 20 gg.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i modelli per
l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno
del mese successivo a quello (SR41) di fruizione del trattamento.
L'Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle
prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili,
comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla
Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni
riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste
dal presente decreto
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
Decreto 83473 del 01.08.2014
MODIFICATE LE PROCEDURE:
SOLO PER REGIONE PIEMONTE (?)
Ricordiamo che l’autorizzazione, e quindi la liquidazione da parte dell’INPS, è soggetta al
completamente delle consuntivazioni dichiarate su Aminder, per cui chi ancora non abbia
provveduto ad inserire il dato è pregato di farlo al più presto.
Precisiamo in ultimo che le consuntivazioni da trasmettere all’INPS nel corrente mese,
relative alla mensilità di agosto 2014, vanno inviate, ai sensi del recente Decreto
Interministeriale, entro e non oltre il 25 settembre. La scadenza del giorno 25 del mese
successivo a quello di riferimento subentra d’ora in avanti a quella del giorno 16 stabilita
dalla previgente normativa regionale, fermo restando che, mantenendo le autorizzazioni
a consuntivo, è opportuno che le imprese dichiarano i rendiconti su Aminder al più
presto, soprattutto in relazione all’ultima mensilità del periodo richiesto, per accelerare i
tempi di liquidazione dell’integrazione salariale.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO LOMBARDIA
MODIFICATE LE PROCEDURE:
1. A partire dal 1° settembre 2014, le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e
apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia e ad INPS domanda
di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 settembre 2014 e con
termine entro il 31 dicembre 2014.
Durata massima: quattro mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, indicando il
riferimento al presente accordo.
Attesa di un ulteriore provvedimento…
VIENE RIBADITO CHE Le aziende dovranno dichiarare di aver fruito degli strumenti
ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue.
Nb SPECIFICARE per le imprese CIGO e CIGS nell’ accordo aziendale le concrete
prospettive di ripresa.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
99
Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO LOMBARDIA
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Nell’accordo quadro e nell’accordo sindacale standard: “Non sono state adottate
decisioni finalizzate alla cessazione totale o parziale dell’attività dell’impresa”
(COME INTERPRETARLA E COME RENDERLA NELL’ACCORDO? ES: SNC CON DUE SOCI E UN
DIPENDENTE CHE COMUNQUE PROSEGUE L’ATTIVITA’)
Ma anche
“E’ prevista la ripresa dell’attività per tutti i lavoratori, senza esuberi “
Oppure
“E’ prevista la ripresa dell’attività per una parte dei lavoratori, con esuberi parziali,
prevedibilmente quantificabili nel numero di ………. Unità”
Nb in quest’ultimo caso attenzione a compatibilità con cessazione parziale dell’impresa
(vedi sopra e art. 2 comma 2 decreto 83473)
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO LOMBARDIA
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei
trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore
effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno
condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.
Integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione
da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione,
fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.
Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le aziende presentano la domanda
a INPS secondo le modalità operative definite dall’Istituto e a Regione Lombardia
utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del
Sistema.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
101
Cassa integrazione guadagni in deroga
ACCORDO QUADRO LOMBARDIA
MODIFICATE LE PROCEDURE:
Con successivo atto saranno definite le fattispecie di deroga ai
sensi dell’art.6 co.3 del Decreto interministeriale erogazioni
eccedenti i nuovi limiti di spesa e comunque in misura non
superiore al 5 % delle risorse ad esse attribuite.
Con successivo atto saranno definite le modalità di accesso alle
politiche attive in coerenza con il Decreto Interministeriale e con
la DGR 1983/2014.
Le parti si impegnano a definire con congruo anticipo l’accordo
quadro per l’anno 2015.
26 settembre 2014
Studio Dott. Dimitri Cerioli
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Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al