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Protocollo:
Data:
Oggetto:
LAVORO
2009714
31 ottobre 2014
fondo di solidarietà residuale .
contributo ordinario all’INPS
Riferimenti:
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Allegati:
allegato 1: Messaggio I.N.P.S. 08.09.2014, n. 6897 – tabella fondo di solidarietà residuale
Art. 3, co. 4 -19
19 L. 28.06.2012, n. 92;
Interpello Min. Lav. 21.12.2012 n.39;
Decreto Ministeriale 07.02.2014 n. 79141, G.U. 06.06.2014 n. 129
Interpello Min. Lav. 07.07.2014 n. 21;
Circolare I.N.P.S. 02.09.2014, n. 100;
FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’INPS
Gentile Associato,
in attuazione del dettato normativo ex art. 3 co.4 e ss L. n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di
prestazioni di sostegno al reddito, è stato pubblicato in G.U. del 6 giugno 2014, n.129 il Decreto
Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 istitutivo del Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps.
Il fondo residuale
duale sostituirà gradualmente La Cassa Integrazione in Deroga, ed è rivolto a tutti i
lavoratori dipendenti di aziende occupanti più di 15 dipendenti che non siano destinatari degli
strumenti ordinari degli ammortizzatori sociali (Cigoe Cigs).
A differenza,, però, della Cassa in Deroga (finanziata prevalentemente dallo Stato), il nuovo fondo
residuale sarà sostenuto integralmente dai contributi dei datori di lavoro interessati.
Il legislatore ha posto all’autonomia collettiva la seguente alternativa: a) costituire
cos
un Fondo di
Solidarietà in seno all’Inps (art. 3 co. 4; L. n. 92/2012); b) costituire un Fondo Alternativo nei settori in
cui vi siano consolidati sistemi di bilateralità (art. 3 co. 14).
Al contempo la legge ha altresì previsto, in via residuale, che laddove non vengano costituiti Fondi di
cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è attivato il Fondo di Solidarietà Residuale, volto a tutelare
il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, appartenenti ai
settorii non rientranti nel campo della Cigo e Cigs.
Il requisito dimensionale dei 15 dipendenti deve essere verificato mensilmente, con riferimento alla
media occupazionale nel semestre precedente. Rientrano nella base del calcolo i lavoratori
dipendenti di qualunque
unque categoria (ivi compresi, quindi, i dirigenti) e qualifica, con esclusione degli
apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori partpart
time e quelli “intermittenti” sono conteggiati in modo proporzionale.
proporzionale. I lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto sono esclusi dal computo solo se in loro vece operi e debba quindi
essere computato il lavoratore assunto in sostituzione. Il variare dell’organico e, quindi, del requisito
occupazionale, può
ò comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, di talchèpossono esservi
mesi in cui il datore è obbligato a finanziare il Fondo e mesi in cui lo stesso obbligo viene meno.
Come previsto dalla circolare INPS n. 100 del 02.09.2014, l’obbligo contributivo
contributivo sussiste nel periodo
di paga successivo al semestre nel quale il requisito occupazionale risulti superiore ai 15 dipendenti.
L’INPS nella fase successiva al Decreto, ha emesso i due documenti di prassi citati anche in epigrafe,
fornendo indicazioni sulle dinamiche operative/procedurali e sui soggetti obbligati.
In particolare è stata confermata l’attivazione del Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare,
attraverso il versamento di un contributo aggiuntivo, il reddito dei lavoratori dipendenti in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Sicché, il Fondo opera
per i settori privi dei Fondi di solidarietà
solidarietà costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585
Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445
Mail
[email protected]
[email protected]
Web
www.assoagisco.it
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, formalmente istituiti presso l’INPS, ovvero
per i settori che non rientrino nel campo di applicazione dei Fondi di settore preesistenti
prees
ed adeguati
alle disposizioni della legge Fornero.
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale [Aziende
[
e intermediari
potranno verificare l’inclusione nell’area dell’obbligo contributivo, attraverso la consultazione del
de
cassetto previdenziale; laddove risulti presente il codice di autorizzazione «0J» (zero J), che, dal
1/1/2014,, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014
(Fondo solidarietà residuale)” attribuito direttamente dall’Inps, e sussista altresì il presupposto
relativo al dato occupazionale di più di 15 dipendenti, scatterà l’aumento della contribuzione nella
misura di seguito specificata cfr. punto 6.1 Circ. Inps 100/2014],
100/2014], sono tenute a versare
vers
i contributi di
finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Nello specifico:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 1/3 a carico del lavoratore
lavoratore e 2/3 a carico del datore
di lavoro;
b) un contributo addizionale del 3% o del 4,50%, a seconda che le imprese siano inferiori o superiori
ai 50 dipendenti, a totale carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
perse
Le aziende potranno versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre
2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. messaggio
INPS n. 6897 dell’8.9.2014).
Gli importi relativi agli obblighi previdenziali ordinari non scaduti alla data di pubblicazione della
circolare 100/2014 (2.9.2014) dovrà essere versati alle ordinarie scadenze di legge.
Ai lavoratori interessati, Il Fondo riconosce
riconosce un assegno ordinario pari all’integrazione salariale (80%
della retribuzione lorda) decurtato di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli
apprendisti (5,84%). Ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo di tre mesi continuativi,
prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di nove mesi in un biennio. Le domande di
finanziamento possono essere accolte nei limiti delle risorse disponibili, rispettando l’ordine
cronologico delle istanze. Nei casi di erogazione della prestazione, è previsto che il Fondo Residuale
versi alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione,
utile per il conseguimento del diritto alla pensione.
Tuttavia le domande saranno finanziate entro i limiti
limiti delle risorse esistenti nel Fondo e, dal
01.01.2020, nei limiti della contribuzione dovuta negli 8 anni precedenti dall’impresa richiedente,
decurtati delle prestazioni già autorizzate. Ciò perché il Fondo residuale non ha personalità giuridica,
costituisce
ituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità:
gli interventi, dunque, possono essere concessi entro i limiti delle risorse disponibili.
Ai fini dell’individuazione delle aziende rientranti nell’ambito
nell’ambito di applicazione del Fondo e obbligate al
versamento del contributo, l’INPS al messaggio n. 6897 del 08/09/2014 ha allegato una tabella in cui
sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo e CA: codice di
autorizzazione
azione e codice Ateco2007).
La tabella(allegato 1),, come specificato dallo stesso Istituto, non è esaustiva perché occorre sempre
verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Cordiali saluti.
per AGìSCO
I Consulenti del lavoro
Avv. E. Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO
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