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Ala
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Incompatibilità
sindaco.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G.N. 23800/2008
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Cron.
Rep.
Dott. ALDO CECCHERINI
- Presidente
Ud. 17/03/2015
Dott. SERGIO DI AMATO
- Consigliere PU
Dott. ANTONIO DIDONE
Rel. Consigliere -
Dott. GUIDO MERCOLINO
- Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 23800-2008 proposto da:
TORRANI MARIO ALBERTO (c.f. TRRMLB55H10F205M),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 267, presso l'avvocato LUCA SAVINI
ZANGRANDI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PATRIZIA SPAZZINI, ANTONIO ALBARELLO,
2015
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
480
contro
FALLIMENTO CARTIERA ROSSI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(C. F.
02912460249),
in
persona
del
Curatore
..,
fallimentare
..,,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA
dott.ssa
CLAUDIA
TONELLOTTO,
11, presso l'avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
- controrícorrente contro
LEONESSA INVESTIMENTI
(C.F./P.I.
03585910171),
S.R.L.
A SOCIO UNICO
in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso
l'Avvocato PIETRO SARROCCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale per Notaio dott.
FRANCESCO LESANDRELLI di BRESCIA - Rep.n. 106.544
del 16.2.2015;
- interveniente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA,
depositato il 08/07/2008: ,..2.1c5
ioe .
I
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/03/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato L. SAVINI
ZANGRANDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
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ed inammissibilità della posizione LEONESSA;
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udito, per la interveniente LEONESSA I., l'Avvocato
P. SARROCCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO - che esprime parere
favorevole alla partecipazione di LEONESSA INV. ha concluso per l'inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso.
3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- Il Tribunale di Vicenza, con il decreto impugnato
(depositato il 12.6.2008), ha rigettato l'opposizione allo
stato passivo del fallimento della s.p.a. "Cartiera Rossi"
proposta da Mario Alberto Torrani, il quale lamentava
l'esclusione del proprio credito per compensi relativi
all'attività di sindaco svolta negli
anni
2005-2006 in
favore della società.
Il tribunale ha condiviso la valutazione del giudice
delegato secondo la quale l'opponente, in qualità di membro
dello studio professionale "Dottori Commercialisti
Associati", già consulente della società nello stesso
periodo in cui l'istante esercitava le funzioni di sindaco,
si trovava nella condizione di ineleggibilità prevista
dall'art. 2399, lett. C), c.c., sussistente ogni qualvolta
i proventi dell'attività di consulenza siano maggiori per
l'associazione di professionisti e, di riflesso, per il suo
componente-sindaco, rispetto a quelli che quest'ultimo
percepisce per l'attività di controllo. Talché, essendosi
l'opponente insinuato per un credito di euro 4.225,00 per
l'anno 2005 e per euro 9.750,00 per l'anno 2006 nel mentre
i proventi della consulenza ammontavano a euro 72.000,00,
sussisteva l'eccepita ineleggibilità, la quale impediva il
maturare del diritto al compenso.
Or.
4
1.1.- Contro il decreto del tribunale il creditore
.1'
•
opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare
intimata.
Nel
giudizio
è
intervenuta,
infine,
la
Leonessa
Investimenti s.r.1., assuntore del concordato fallimentare
della s.p.a. "Cartiera Rossi".
1.2.
Va
preliminarmente
negata
l'ammissibilità
dell'intervento della Leonessa Investimenti s.r.l. Cass.
7441/2011, che quest'ultima invoca a fondamento della
legittimità dell'intervento di terzi nel giudizio di
cassazione, si riferisce infatti all'intervento del
successore a titolo universale, giustificato dal subentro
del medesimo in universum jus al dante causa; questa Corte
invece non ha mai ammesso l'intervento nel giudizio di
legittimità del terzo successore a titolo particolare, qual
è l'assuntore del concordato fallimentare, ed ha anzi avuto
occasione di escluderne espressamente l'ammissibilità
proprio con riferimento all'ipotesi dell'assuntore (cfr.
Cass. 7986/2011; Sez. 1, n. 2254/2015, relativa alla
stessa interveniente).
2.- I primi due motivi, con i quali il ricorrente denuncia
la violazione dell'art. 96 1. fall. (primo motivo) nonché
l'insufficienza di motivazione (secondo motivo) in ordine
al rigetto del motivo di opposizione con il quale era stata
-
lamentata
la
sostanziale
omessa
motivazione
del
provvedimento del giudice delegato, perché riferita alla
fattispecie astratta (art. 2399 c.c.) senza alcuna
specificazione, sono inammissibili.
Infatti, è applicabile all'opposizione allo stato passivo,
avente pur sempre natura impugnatoria (Sez. 1, n.
7278/2013) il principio per il quale in virtù dell'effetto
sostitutivo
della
pronuncia
della
sentenza
resa
sull'impugnazione e del principio secondo cui le nullità
del provvedimento soggetto a gravame si convertono in
motivi di impugnazione, non può essere denunciato in
cassazione il vizio del provvedimento di primo grado - per
il quale si deduce la mancanza di motivazione - non
rilevato dal giudice del gravame (cfr. per l'appello Sez.
L, n. 17072/2007; cfr. anche Sez. L, n. 12642/2014).
3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la falsa
applicazione dell'art. 2399 lett. C) c.c. e formula - ai
sensi dell'art.
366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis - il seguente quesito: se «nel fare applicazione
dell'art. 2399 lett. c) c.c. e con riferimento agli "altri
rapporti di natura patrimoniale" il Giudice deve valutare
la compromissione dell'indipendenza del sindaco, socio pure
di un'associazione professionale che fornisca consulenza
alla medesima società di cui il sindaco sia revisore, in
base alla comparazione tra il profitto che il sindaco
5*
riceve dalla società per la sua carica ed il totale dei
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profitti percepiti dall'associazione per le consulenze
svolte (alla medesima società) o non deve piuttosto
svolgere il confronto tra il valore dei profitti derivanti
dalle consulenze alla società ed il totale dei profitti
dello studio associato cui il sindaco appartiene».
3.1.- Il motivo è infondato.
Invero, da un lato questa Corte ha già. puntualizzato che la
ratio sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci
delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod.
civ., come sostituito dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
"risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui
che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza
di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza,
quando
il
controllore
sia
direttamente
implicato
nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare
dette funzioni di controllo" (Sez. 1, Sentenza n. 11554 del
09/05/2008); dall'altro, a fronte dell'ipotesi residuale di
cui alla lett. c) della predetta disposizione, non pare
dubbio che quella implicazione vada intesa come sussistente
anche quando riguardi un socio o associato del sindaco.
Peraltro, in siffatta ipotesi - come è stato rilevato in
dottrina (orientamento fatto proprio dal provvedimento
impugnato) - ciò che rileva è il rapporto associativo fra
il sindaco ed il consulente, talché occorre valutare i
profili di compromissione patrimoniale verificando quale
sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione
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altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del
sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale,
tenendo presente la sua posizione nella compagine
associativa. In applicazione di tale criterio, occorre
concludere che l'indipendenza del controllore sia messa in
pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal
rapporto di consulenza del suo associato un ritorno
economico personale superiore a quello che gli deriva dalla
retribuzione sindacale.
Peraltro, l'espressione "altri rapporti patrimoniali che ne
compromettano l'indipendenza", nella sua indeterminatezza,
affida al prudente apprezzamento del giudice di merito
l'individuazione del criterio da seguire nella concreta
fattispecie sottoposta al suo esame (oltre che la verifica
della sussistenza in fatto dell'incompatibilità in base
allo stesso criterio).
La violazione della norma è certamente insussistente, alla
luce di quanto innanzi evidenziato, e la sostituzione di un
criterio, come quello proposto dal ricorrente, a quello
utilizzato dal giudice e intrinsecamente razionale, esula
dal sindacato della corte di legittimità.
4.
- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di
motivazione e formula la seguente sintesi ex art. 366 bis
c.p.c.: <<il Giudice ha motivato la scelta del criterio di
prevalenza del profitto, nell'applicazione dell'art. 2399
lett. c) c.c., affermando che esso è idoneo a fornire un
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parametro valutazione della compromissione della serenità
del sindaco nella sua attività di controllo.
Ha, cioè, detto che il criterio scelto è, di per sé, valido
allo scopo, confondendo così il parametro con il fine per
cui quello stesso deve essere utilizzato.
Ma la motivazione di una scelta può essere basata
semplicemente sulla intrinseca bontà della scelta stessa
per lo scopo perseguito, per dirsi sufficiente?».
4.1.- Anche il quarto motivo è infondato.
Una volta indicato il criterio applicabile, il giudice di
merito ha compiutamente assolto il dovere di motivazione, e
non è configurabile alcuna insufficienza.
Nella specie, peraltro, il criterio alternativo proposto
dal ricorrente non è utilmente applicabile, posto che esso
incentrato sull'interesse della stessa intera
associazione, mentre nella fattispecie in esame è in gioco
l'interesse del professionista associato.
Invero, è il sindaco che sarà condizionato, per non
contraddire o svalutare la consulenza, e poco importa se
per l'associazione il cliente è uno dei tanti.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la
violazione dell'art. 2697 c.c. e formula il seguente
quesito: <<se il Tribunale, nell'applicazione del criterio
prescelto per la determinazione della compromissione della
indipendenza del sindaco ex art. 2399 lett. c) c.c. possa
utilizzare, per effettuare tale comparazione, dei
riferimenti numerici (quale il volume di fatturato della
associazione professionale) semplicemente allegati dalla
controparte e non supportati da alcuna prova, alla luce del
disposto dell'art. 2697 c.c.».
5.1.- Secondo il ricorrente mancherebbe la prova che il
criterio d'imparzialità adottato giustificasse la
conclusione che il sindaco non era imparziale, perché a
questo fine non potrebbe essere utilizzato un documento
prodotto dal fallimento "tardivamente allegato".
Si tratta di una pura questione di merito, estranea al
giudizio di cassazione (non si denuncia una violazione
' nella produzione del documento, ma il suo contenuto
dimostrativo).
Talché la censura è inammissibile.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in
dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'intervento della s.r.l.
Leonessa Investimenti; rigetta il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per
legge.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo
2015
Il consigj;(- 4nsore
r-
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sentenza 08-05-2015 n. 9392 - Studio Ghiglione Commercialisti