DECISIONI INTEGRALI
DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Testi integrali delle decisioni:
Corte Federale
Commissione d’Appello Federale
Periodo di riferimento:
1° luglio 1995 / 30 giugno 1996
Espilcato a cura dell’avv. Gaetano Aita
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INDICE
Decisioni integrali della Corte Federale - Stagione Sportiva 1995 – 1996 – www.figc.it
Comunicato n. 1/CF del
Comunicato n. 2/CF del
Comunicato n. 3/CF del
Comunicato n. 4/CF del
Comunicato n. 5/CF del
Comunicato n. 6/CF del
Comunicato n. 7/CF del
Comunicato n. 8/CF del
26 ottobre 1995
30 ottobre 1995
2 luglio 1996
23 aprile 1996
23 aprile 1996
18 giugno 1996
16 luglio 1996
22 luglio 1996
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Decisioni integrali della Commissione D’Appello Federale - Stagione Sportiva 1995 – 1996 – www.figc.it
Comunicato n. 1/C - Riunione del 6 luglio 1995
Comunicato n. 2/C - Riunione del 13 luglio 1995
Comunicato n. 3/C - Riunione del 27 luglio 1995
Comunicato n. 4/C - Riunione del 7 agosto 1995
Comunicato n. 5/C - Riunione del 9 settembre 1995
Comunicato n. 6/C - Riunione del 21 settembre 1995
Comunicato n. 7/C - Riunione del 12 ottobre 1995
Comunicato n. 8/C - Riunione del 26 ottobre 1995
Comunicato n. 9/C - Riunione del 9 novembre 1995
Comunicato n. 10/C - Riunione del 23 novembre 1995
Comunicato n. 11/C - Riunione del 30 novembre 1995
Comunicato n. 12/C - Riunione del 14 dicembre 1995
Comunicato n. 13/C - Riunione del 21 dicembre 1995
Comunicato n. 14/C - Riunione del 4 gennaio 1996
Comunicato n. 15/C - Riunione dell‟11 gennaio 1996
Comunicato n. 16/C - Riunione del 18 gennaio 1996
Comunicato n. 17/C - Riunione del 25 gennaio 1996
Comunicato n. 18/C - Riunione dell‟1 febbraio 1996
Comunicato n. 19/C - Riunione dell‟8 febbraio 1996
Comunicato n. 20/C - Riunione del 15 febbraio 1996
Comunicato n. 21/C - Riunione del 15 febbraio 1996
Comunicato n. 22/C - Riunione del 29 febbraio 1996
Comunicato n. 23/C - Riunione del 7 marzo 1996
Comunicato n. 24/C - Riunione del 14 marzo 1996
Comunicato n. 25/C - Riunione del 21 marzo 1996
Comunicato n. 26/C - Riunione del 28 marzo 1996
Comunicato n. 27/C - Riunione del 5 aprile 1996
Comunicato n. 28/C - Riunione del 10 aprile 1996
Comunicato n. 29/C - Riunione dell‟11 aprile 1996
Comunicato n. 30/C - Riunione del 18 aprile 1996
Comunicato n. 31/C - Riunione del 24 aprile 1996
Comunicato n. 32/C - Riunione del 2 maggio 1996
Comunicato n. 33/C - Riunione del 9 maggio 1996
Comunicato n. 34/C - Riunione del 16 maggio 1996
Comunicato n. 35/C - Riunione del 23 maggio 1996
Comunicato n. 36/C - Riunione del 30 maggio 1996
Comunicato n. 37/C - Riunione del 6 giugno 1996
Comunicato n. 38/C - Riunione del 11 giugno 1996
Comunicato n. 39/C - Riunione del 13 giugno 1996
Comunicato n. 40/C - Riunione del 15 giugno 1996
Comunicato n. 41/C- Riunione del 20 giugno 1996
Comunicato n. 42/C - Riunione del 21 giugno 1996
Comunicato n. 43/C - Riunione del 27 giugno 1996
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
CORTE FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1995 - 1996
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CF DEL 26 OTTOBRE 1995
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FABRIZIO BESSO, COMPONENT DEL
COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., PER AVERE PARTECIPATO ALLA GARA A.T.L. SPARTACUS/PALAZZACCIO
DEL 26.11.1994 IN QUALITA' DI MASSAGGIATORE PER LA A.T.L. SPARTACUS, NONCHE' DEL G.S. A.T.L.
SPARTACUS, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
La Corte Federale osserva:
- il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Basso Fabrizio, componente del Comitato Provinciale di Livorno, per aver
partecipato alla gara A.T.L. Spartacus/Palazzaccio del 26.11.1994 in qualità di massaggiatore per la società A.T.L. Spartacus,
nonostante 1a sua carica di Dirigente Federale, in violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all'art. 10 comma 7 N.O.I.F.; nonché la A.T.L. Spartacus per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva, essendo il Besso un suo tesserato; - risulta dagli atti che il Besso, alla data della gara sopra indicata, era
tesserato come dirigente del Gruppo Sportivo A.T.L. Spartacus di Livorno e ricopriva, come ricopre, la carica di componente
del Comitato Provinciale di Livorno; è inoltre incontroverso che lo stesso, nella circostanza di tempo e di luogo di cui sopra,
era effettivamente fra le persone ammesse nel recinto di giuoco, segnalato nella distinta consegnata all'arbitro della A.T.L.
Spartacus come "allenatore" (e non come massaggiatore) ed è stato allontanato per fatti che non fanno parte della contestazione
di addebito . La stessa società lo riconosce nella memoria a difesa del 3 marzo 1995. E' pacifico indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte (vedasi in ultimo decisione 18 luglio 1994, deferimento Aliberti) che la presenza di un Dirigente Federale nel
recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della società per la quale il dirigente è
tesserato, non costituisce violazione punibile con sanzione disciplinare, ma configura un comportamento equivalente a
rinunzia.volontaria alla carica federale con conseguente immediata decadenza dalla stessa, la cui declaratoria compete però al
Consiglio Federale. Per questi motivi, la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore
Federale, così decide: - dichiara non doversi procedere nei confronti di Besso Fabrizio e nei confronti del G.S. A.T.L.
Spartacus; - ordina la trasmissione degli atti al Consiglio Federale per i provvedimenti di competenza previsti dell'art. 10,
corona 7, N.O.I.F., in relazione alla presenza del Besso Fabrizio Dirigente Federale, nel recinto di giuoco, quale tesserato per il
G.S. A.T.L. Spartacus di Livorno, durante lo svolgimento della gara contro la Pol. Palazzaccio del 26.11.1994, ivi esercitando
funzioni di allenatore della squadra della sua società.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEOERALE A CARICO DEL SIG. JURLANO FRANCESCO, CONSIGLIERE
FEDERALE, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA A
LECCE IL 18.5.1995, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 3 E 4 C.G.S..
In data 1.6.1995, l'U.S. Lecce S.p.A. informava il Presidente della Lega Nazionale Professionisti che, il 18.5 precedente, il
Geom. Jurlano (già presidente della società), aveva tenuto una conferenza stampa, convocata presso il suo studio, nel corso
della quale avrebbe offeso gli attuali dirigenti ed avrebbe anche pronunziato espressioni oltraggiose nei confronti di altri
presidenti di società calcistiche. Il tutto alla presenza di numerosi giornalisti di testate nazionali e locali, nonché di emittenti
televisive regionali e locali. In particolare, il Geom. Jurlano avrebbe fatto uso improprio della sua posizione di Consigliere
Federale, facendo intendere di poter esercitare poteri sulla CO.VI.SO.C. e sul Consiglio Federale, potendo influire sulla
iscrizione al prossimo campionato dall'U.S. Lecce. Alla denunzia la società allegava una cassetta registrata e la trascrizione
dalla stessa senza, peraltro, precisare come era venuta in possesso della registrazione della conferenza. Senza il compimento di
alcun atto istruttorio da parte dell'Ufficio Indagini, la Procura Federale (alla quale la denunzia era pure diretta) provvedeva a
deferire a questa Corte il Geom. Jurlano. Il predetto, dopo la contestazione del deferimento, faceva pervenire una memoria
difensiva, con numerosi allegati, con la quale negava di avere pronunziato le frasi oltraggiose, di cui alla seconda facciata del
nastro, corrispondenti alle ultime 13 pagine delle trascrizioni e di essersi limitato ad esprimere critiche sulla nuova gestione
della società. A prova del suo assunto, veniva prodotta la rassegna stampa del 19.5.1995, contenente ampi servizi sulla
conferenza incriminata. Nessuna delle frasi attribuite all'incolpato - osserva la Corte - appare sui vari quotidiani. La circostanza
si presta a diverse interpretazioni, anche se non si può fare a meno di notare che il contenuto "scandalistico" delle pretese
affermazioni, che avrebbero coinvolto diversi tesserati anche di altre società, non sarebbe sfuggito ai giornalisti (se pronunziate
nel corso della conferenza). e avrebbe potuto costituire motivo di polemiche, alle quali la stampa difficilmente avrebbe
rinunziato. L'unica frase, indubbiamente censurabile, è quella riportata da "Tuttosport", in un articolo intitolato "Il Lecce non
ha i soldi per iscriversi al campionato di C" ed è la seguente: "Ecco perché, a fine giugno, tutta la pratica del Lecce passerà
all'esame della CO.VI.SO.C. e anche Franco Jurlano, in qualità di Consigliere Federale,' statene certi, sarà in tal senso vigile".
La Corte Federale ritiene di non poter valutare a carico dell'incolpato le frasi che non appaiono sulla stampa non essendosi per
esse (ammesso che siano genuine) verificata quella esternazione, che la norma invocata nella incolpazione, intende reprimere.
Rimane, invece, l'espressione sopra riportata, che il Geom. Jurlano non avrebbe dovuto pronunziare proprio per la sua qualifica
di Consigliere Federale e, quindi, di persona che poteva, eventualmente, partecipare alla decisione sulla ammissione dall'U.S.
Lecce al campionato. Facendo detta affermazione, l'incolpato ha fatto - a parere della Corte – uso improprio della sua qualifica,
facendo risultare, sulla stampa, una sua posizione non indifferente sulla questione di che trattasi. Sanzione congrua appare
quella della ammonizione. Per questi motivi la Corte Federale, giudicando sul deferimento del Procuratore Federale a carico
del Consigliere Federale Jurlano Francesco, infligge al predetto la sanzione dell'ammonizione, per aver fatto uso improprio, in
dichiarazioni a mezzo stampa, della sua qualifica di Consigliere Federale.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
0RDINANZE
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE
DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL'U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE, IN VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5.1995, E
DELL'U.S. PALERMO, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
LA CORTE FEDERALE
- esaminati gli atti relativi al deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Liborio Polizzi, Consigliere della Lega
Nazionale Professionisti e Presidente dell'Unione Sportiva Palermo per condotta antiregolamentare, ex art. 1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva e art. 66 N.O.I.F.; - ritenuta la necessità di procedere ad un supplemento di istruttoria mediante
acquisizione del rapporto arbitrale in ordine alla gara Palermo/Verona del 12.5.1995 per gli effetti di cui all'art. 25 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, nonché mediante acquisizione a verbale dell'arbitro Sig. Fiorenzo Treossi e del Collaboratore
dell'Ufficio Indagini, Sig. Gaetano Bruno D'Amato, per migliori chiarimenti sulla presenza in campo dell'incolpato ed alle
modalità della stessa, tenute presenti le difese spiegate dalla Società con le deduzioni del 22 maggio 1995 in atti; sospende il
presente giudizio e manda all'Ufficio Indagini per te incombenze di cui in parte motiva e per assumere a verbale l'arbitro Sig.
Fiorenzo Treossi nonché il Collaboratore dello stesso Ufficio Indagini, Sig. Gaetano Bruno D'Amato. Rinvia a nuovo ruolo la
trattazione del giudizio.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BALDAS FABIO, VICE COMMISSARIO
OELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE, PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI
ORGANI ARBITRALI NAZIONALI, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., RILASCIATE NEL CORSO DI
UNA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PORDENONE IL 10.3.1995.
LA CORTE FEDERALE
- esaminati gli atti relativi al deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Baldas Fabio vice Commissario C.A.N.,
per condotta antiregolamentare, in violazione dell'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva; - sentite le richieste del
Procuratore Federale sulla necessità di più approfondite indagini relative ai fatti per cui è giudizio, indagini che sarebbero
peraltro già in corso; - ritenuto di poter accogliere la richiesta anche coma esigenza di una istruttoria più penetrante di quella
espletata e risultante dagli atti; sospende il presente giudizio e rinvia a nuovo ruolo la trattazione dello stesso
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CF DEL 30 OTTOBRE 1995
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE
DELLA L.N.P. E PRESIPENTE DELL'U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLMENTARE IN VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5.1995, E
DELL'U.S. PALERMO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1C.G.S. PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dispone la
trasmissione degli atti al Consiglio Federale per quanto di competenza, a norma dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere il
Polizzi assistito in panchina, sostituendo il Dirigente addetto agli Ufficiali di gara dell'U.S. Palermo, ali a suindicata gara. sentite le richieste del Procuratore Federale sulla necessità di più approfondite indagini relative a fatti per cui è giudizio,
indagini che sarebbero peraltro già in corso; - ritenuto di poter accogliere la richiesta anche come esigenza di una istruttoria più
penetrante di quella espletata e risultante dagli atti; sospende il presente giudizio e rinvia a nuovo ruolo la trattazione dello
stesso.
2 -DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CALDIROLA ALBINO E SIRTORI
FRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE OI GENOVA,PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL
COMITATO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Caldirola
Albino e Sirtori Franco dalla violazione loro ascritta.
3 -DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIRIELEISO ENRICO, COMPONENTE
EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN OCCASIONE DELLA
GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL'8.12.1994, NONCHE' IN SEDE DI INDAGINI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig.
Chirieleison Enrico responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale fino al 30
giugno 1996.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
4 -PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 98 COMMA 9 DELLE NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C..
La Corte Federale,
- chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto
1995;
- esaminata la stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dell'art.29, comma 1, dello Statuto e dell'art. 16 lett. a) del
Codice di Giustizia Sportiva; EMETTE la seguente pronuncia interpretativa: "Nella interpretazione sistematica degli articoli 98
comma 9 e 110 comma 1 N.O.I.F., L'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del
contratto, espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e
conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C.. L'interpretazione della Corte Federale non può avere
efficacia nella controversie già definite con decisione irrevocabile".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CF DEL 2 LUGLIO 1996
1 – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE
DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL'U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5.1995, E
DELL'U.S. PALERMO, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale osserva: - il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Liborio Polizzi, Consigliere della Lega Nazionale
Professionisti e Presidente dell'U.S. Palermo, perché lo stesso ha assistito alla gara Palermo/Verona del 12.5.1995, dalla
panchina riservata alla sua squadra nonostante non figurasse nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco e ciò in
violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia, Sportiva, in relazione all'art. 66 N.O.I.F.. Ha deferito anche l'Unione
Sportiva Palermo per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S.;
- l'art. 10 comma 7 N.O.I.F. prevede la decadenza immediata dalla carica federale allorché il Dirigente federale, in violazione
della correlativa disposizione, sia presente nel recinto di giuoco durante la disputa di una gara, nella specie di campionato,
della società di cui è dirigente, abbia o meno funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto all'ufficiale di gara; - è pacifico
indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (decisione 18 luglio 1994, Aliberti; decisione 21 luglio 1995, Besso) che la
presenza di un Dirigente federale nel recinto di giuoco durante lo svolgimento della gara in cui sia impegnata una squadra della
sua società, non costituisce violazione punibile con sanzione disciplinare, ma comportamento equivalente a rinunzia volontaria
alla carica federale con conseguente immediata decadenza, la cui declaratoria compete però a1 Consiglio Federale. Nel caso di
specie risulta in atti che il Polizzi si è accomodato in panchina sostituendo il Dirigente addetto agli ufficiali di gara, Sig.
Palazzotto Silvio, nonostante non figurasse nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco; non risulta, peraltro, che
l'incolpato abbia commesso altre violazioni dato che la presenza in panchina non significa che abbia svolto e voluto svolgere
funzioni per 1e quali era stato designato altro dirigente; ritiene pertanto la Corte non doversi procedere nei confronti del Sig.
Liborio Polizzi e conseguentemente nei confronti dell'Unione Sportiva Palermo. Per i suesposti motivi la Corte Federale,
pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dispone la trasmissione degli atti
a1 Consiglio Federale per quanto di competenza, a norma dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere il Polizzi assistito in
panchina, sostituendo il Dirigente addetto agli Ufficiali di gara dall'U.S. Palermo, alla suindicata gara.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CALDIROLA ALBINO E SIRTORI
FRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL
COMITATO STESSO.
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Presidente ed il Segretario del Comitato Provinciale di Genova, Sigg.ri
Caldirola Albino e Sirtori Franco, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver omesso il doveroso controllo sulla
documentazione prodotta dall' U.C. Sampdoria S.p.A. ed aver rilasciato alla stessa, per la stagione sportiva 1994/95, il
cartellino annuale di tesseramento relativo al calciatore Damiano Raffaele, nato l'1.2.1981, residente in Campania, a
Frattamaggiore, in assenza dell'autorizzazione in deroga da parte del Presidente Federale, prescritta dal comma 3 dall'art. 40
N.O.I.F. per i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il sedicesimo anno e che non risiedono con la famiglia nella
stessa regione ovvero in provincia confinante con la stessa regione in cui ha sede la società tesserante. In punto di fatto è
pacifica la residenza fuori dalla regione e fuori da provincia confinante con la regione in cui ha sede l'U.C. Sampdoria S.p.A.
del calciatore Damiano e della sua famiglia e la mancanza di deroga da parte del Presidente Federale.
La richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore, dai genitori e, per autenticità dei dati e delle firme e per l'attestazione
della idoneità all'attività sportiva, dal Presidente dell'U.C. Sampdoria, indica in modo chiaro ed inequivocabile quale luogo di
residenza il Comune di Frattamaggiore in provincia di Napoli. Il Segretario del Comitato Provinciale, Sirtori Franco, ha
dichiarato in sede di indagini che al Comitato non viene inviato nè l'originale, nè la copia dell'autorizzazione in deroga, nè
viene comunicato l'eventuale rilascio dell'autorizzazione da parte del Presidente Federale. I1 Sig. Sirtori ha prodotto copia
dell'autocertificazione prodotta a firma del padre del calciatore con la quale si attestava che il figlio frequentava la scuola
Buonarroti di Genova e che la sua residenza, unitamente a quella del nucleo familiare, era in Frattamaggiore in provincia di
Napoli. Il Presidente del Comitato, Caldirola Albino, ha attribuito l'errore a disattenzione del controllo della residenza del
calciatore forse dovuto alla circostanza della frequenza di una scuola di Genova. Con memoria scritta entrambi gli incolpati
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
hanno chiesto l'assoluzione, assumendo che unico soggetto direttamente interessato ed onerato a richiedere la deroga è la
società beneficiaria del tesseramento; che non si può parlare di omesso controllo, ma di eccesso di buona fede e di disfunzioni
organizzative degli uffici preposti avendo questi omesso di includere i Comitati periferici fra i destinatari delle comunicazioni
concernenti le concessioni delle deroghe, che non possono essere puniti per responsabilità oggettiva, per culpa in vigilando non
prevista dalla norma; che la stessa dichiarazione di frequenza del giovane di una scuola di Genova aveva fatto ipotizzare o
l'avvenuta concessione della deroga o l'avvenuta richiesta di cambio di residenza. Osserva innanzi tutto la Corte che essendo
demandato al Comitato Provinciale il rilascio del cartellino di tesseramento, incombe al Comitato controllare se sussistano le
condizioni per l'accoglimento della richiesta. Ritiene la Corte che non sussista alcuna disfunzione organizzativa di altri uffici,
per non aver previsto l'invio di una comunicazione di avvenuta concessione di deroga ai Comitati Provinciali, perché, al
contrario, è la parte richiedente tenuta a documentare l'esistenza della deroga, mentre incombe al Comitato, come detto,
l'obbligo del controllo della documentazione prodotta e della sua completezza ed il dovere di rifiutare il rilascio del cartellino
di tesseramento ove sia richiesta e manchi la deroga. Si deve ritenere pacifica la colpa del Presidente e del Segretario del
Comitato Provinciale di Genova nel non avere rilevato, in quel determinato caso, che per ragioni di residenza, con riferimento
alla sede dell'U.C. Sampdoria, era indispensabile l'avvenuto rilascio della deroga del Presidente Federale ed era impossibile
rilasciare il cartellino di tesseramento in mancanza di specifica documentazione da prodursi dalla società interessata. Questa
mancanza, di sicura natura colposa, non attiene però alla sfera della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza
morale e materiale dei dirigenti federali incolpati. Deve pretendersi il rispetto scrupoloso delle norme federali e la normale
diligenza di persona competente, esperta ed attenta, tuttavia l'errore per colpa, che è da evitare, ma sempre possibile non
assurge però a violazione dei principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza morale e materiale
dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali. La Corte Federale, pertanto, assolve i Sigg.ri Caldirola Albino e Sirtori
Franco perché l'addebito loro ascritto non costituisce violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. Per i suesposti motivi la Corte
Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Caldirola Albino e
Sirtori Franco dalla violazione loro ascritta.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIRIELEISON ENRICO,
COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN
OCCASIONE DELLA GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL'8.12.1994, NONCHE‟ IN SEDE DI
INDAGINI.
In occasione della gara Juris Messina/Messina Zanclea dell'8 dicembre 1994, e precisamente in seguito all'espulsione del
proprio figliolo Marco dal terreno di giuoco, decretata al 27° del primo tempo, tale Enrico Chirieleison, componente effettivo
del Collegio dei Revisori del Conti del Comitato Regionale Sicilia, rivolgeva all'arbitro, Sig. Barrasi Davide, reiterati epiteti
ingiuriosi. Al termine della stessa gara, il Chirieleison medesimo si presentava nello spogliatoio degli ufficiali di gara
affermando che l'atteggiamento sopra descritto era da considerarsi un semplice "gesto goliardico". Per questi fatti, il
Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte Federale il sunnominato Chirieleison, ravvisando nella condotta da
lui tenuta gli estremi della violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò premesso, questa Corte osserva
che, in ordine alla sussistenza del fatto addebitato al Chirieleison, non è prospettabile alcun dubbio. In effetti, lo stesso
incolpato ha ammesso l'addebito, limitandosi a sostenere la liceità della descritta condotta mediante l'asserita sua
riconducibilità ad un mero atteggiamento goliardico. Si tratta, però, come è evidente, di una giustificazione priva di ogni
rilevanza, attesa la qualità del colpevole; infatti, piuttosto che attenuare il rilievo delle espressioni ne aggrava l'entità, in quanto
ad una posizione di maggiore responsabilità spettante al Chirieleison avrebbe dovuto corrispondere un atteggiamento più
controllato. Quindi, tenendo conto anche dell'articolazione della condotta, si ritiene equo infliggere la sanzione della inibizione
per la durata di mesi otto. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Chirieleison Enrico responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione
dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società
nell'ambito federale fino al 30 giugno 1996.
4 - PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 98 COMMA 9 DELLE NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
La Corte Federale, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n.
11.199 del 2 agosto 1995, riunitasi in sede di procedimento di interpretazione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16, corona 1,
lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. OSSERVA La prima questione sottoposta a questa Corte concerne la
corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 98 comma 9 N.O.I.F., che escludono il diritto al percepimento
dell'indennità di preparazione e promozione da parte della società "nel caso di declaratoria di risoluzione del contratto e nel
caso di revoca dell'affiliazione". Vengono all'esame due contrapposte tesi. Con l'una si sostiene che lo "svincolo d'autorità"del
calciatore professionista per mancata iscrizione della società, per la quale è tesserato, al campionato di competenza (art. 110,
comma 1, N.O.I.F.), seguita ovviamente da iscrizione a campionato minore - altrimenti si cadrebbe nell'ipotesi di revoca
dell'affiliazione -, provoca la risoluzione "ope legis" del contratto professionistico in corso e quindi l'esclusione del diritto
all'indennità come previsto dall'articolo in esame. Al contrario, con una seconda tesi si afferma che la risoluzione del contratto
di prestazione sportiva società/calciatore è istituto ontologicamente diverso dallo "svincolo" considerato dell'art. 110, comma
1, con il quale ha in comune l'effetto finale e cioè la decadenza del vincolo con la società di appartenenza, ma non il momento
genetico che è invece disciplinato dell'art. 117 N.O.I.F. e ricollegato a situazioni affatto diverse da quella che determina il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
suddetto svincolo. Perciò la non menzione dello "svincolo" nel testo dall'art. 98 citato, che fa un elenco tassativo dei casi di
ablazione del diritto all'indennità, è sufficiente ad escludere quella sorta di risoluzione "ope legis", non dichiarata nè
pronunciata, da quelle previste dell'art. 98, comma 9. La Corte ritiene di dover dare adesione a quest'ultimo indirizzo. Intanto è
necessario esaminare se nella soggetta materia la norma di cui all'att. 110, comma 1, N.O.I.F., possa essere utilizzata ai fini
dell'interpretazione dell'art. 98, comma 9, il che è poi l'obiettivo essenziale del presente procedimento di interpretazione. La
risposta non può essere che negativa. La norma contenuta nell'art. 110, comma 1, N.O.I.F., come tutta le disposizioni sullo
"svincolo" (dall'art. 106 all'att. 113) non concernono calciatori "professionisti", i calciatori cioè che, soltanto, possano stipulare
contratti di prestazioni sportive (art. 28 e 93 N.O.I.F.). Il "vincolo" per questi calciatori è stato abolito, anche se con gradualità
nel tempo, con 1° Legge 23 marzo 1981 n. 91 (art. 16), la quale da un lato ha disegnato la nuova figura del "professionista
sportivo" e dall'altro ha creato l'indennità di preparazione e promozione (art. 6), quale giusto indennizzo per la società che ha
contribuito alla preparazione e promozione del calciatore, quindi non solo all'addestramento, ma al miglioramento del suo
livello atletico e della sua carriera sportiva. La legge ha demandato la regolamentazione dell'indennità alle Federazioni
Sportive e la F.I.G.C. ha adeguato le proprie Norme Organizzative Interne al dettato della legge, l'interpretazione delle quali,
pertanto, va eseguita nel quadro normativo statuale. Perciò quel "vincolo" che ormai residua nell'ordinamento sportivo non
riguarda i calciatori professionisti, ma soltanto quelli che esplicano attività dilettantistica (non professionisti) o che, essendo
giovani, esplicano attività addestrativa ed agonistica fino al raggiungimento dello "status" di professionista, legato
all'acquisizione di determinati requisiti quali l'età e/o la partecipazione ad un determinato numero di gare di campionato
professionistico ("giovani di serie"), oppure "giovani" tout court tesserati per società di Lega Dilettanti. Tuttavia il vincolo non
è assoluto. Si è disciplinata infatti una specifica regolamentazione dello stesso e, in particolare, la previsione di ben precisi
limiti, normali dagli arti. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112 bis e 113, N.O.I.F. E' appena il caso di ricordare che il riferimento
alle Leghe Professionistiche contenuto nell'ultima parte dall'art. 110, comma 1, per gli adempimenti di pubblicazione
dell'avvenuto svincolo d'autorità, non può costituire una sorta di implicita estensione dell'istituto ai calciatori professionisti. E'
intuitivo che la norma non poteva non far carico di tali adempimenti anche alle Leghe Professionistiche per la semplice ragione
che per le società delle stesse sono tesserati i "giovani di serie". Concludendo sul punto, nessuna delle disposizioni succitate,
può costituire valido ausilio per l'interpretazione dall'art. 98, comma 9, N.O.I.F. Allora, la corretta interpretazione deve farsi
con riferimento ad un quadro normativo diverso, non perdendo di vista il fatto che l'indennità prevista da legge dello Stato
costituisce un diritto delle Società Sportive. Giustamente si è detto che le ipotesi di deroga al riconoscimento del diritto
all'indennità (seppur ammissibili, sul che potrebbe rendersi necessario un approfondimento) sono e debbono ritenersi tassative
e, si aggiunge, correlate a situazioni di patologia del rapporto contrattuale o di esclusione della società dalla Federazione
Sportiva e quindi dalla stessa organizzazione che le consente l'attività sportiva.
Ciò significa che all'espressione contenuta nel testo dall'art. 98, corona 9, N.O.I.F.: "nel caso di declaratoria di risoluzione del
contratto e nel caso di revoca dell'affiliazione" occorre dare quella rigorosa interpretazione che, certamente, il quadro
normativo in proposito consente. Sotto il profilo letterale devono escludersi dalle ipotesi considerate dall'art. 98, corona 9, le
risoluzioni "non dichiarate", perché la norma parla con puntuale espressione di "declaratoria di risoluzione". Il riscontro
dell'importanza dell'espressione letterale ai fini interpretativi è dato dalla constatazione che le norma federali prevedono
risoluzioni dichiarate e non dichiarate. Le risoluzioni non dichiarate - di cui purtuttavia gli Organi federali debbono pur
prendere o dare atto (art. 117, corona 1, N.O.I.F.) perchè in ogni caso determinano conseguenze sul tesseramento - sono quelle
"ope legis". Le risoluzioni consensuali, ad esempio, sono fra quelle per le quali non necessita una "declaratoria" e, comunque,
per essa prevista una specifica disciplina (art. 117, comma 3, in virtù del quale è necessaria una espressa rinunzia all'indennità
da parte della società) che è incompatibile di per sè col disposto dall'art. 98, comma 9. Lo stesso è a dirsi di quella risoluzione
"ope legis" che consegue alla retrocessione della società da un campionato professionistico a campionato della Lega Dilettanti,
ove non è previsto l'impiego di calciatori professionisti, e ciononostante il calciatore è obbligato a subire la prosecuzione del
tesseramento con la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista" a meno che non stipuli, nei termini
stabiliti dal Consiglio Federale (ultimo periodo del comma 9 dall'art. 117 N.O.I.F.),contratto con altra società professionistica.
Nella prima ipotesi restando il calciatore vincolato come "non professionista" per la stessa società non possono sorgere
problemi in ordine a corresponsione della indennità; nel caso di stipulazione del contratto con altra società professionistica vale
il disposto di cui all'art. 97 comma 1 lett. a) N.O.I.F.. Nè è possibile distinguere tra retrocessione per esito di classifica nel
campionato e retrocessione dovuta a rinunzia a disputare il campionato di competenza, ai fini del regolamento della indennità;
in entrambe le ipotesi si tratta di risoluzione "ope legis" e non dichiarata e nessuna norma porta a soluzione diversa; anzi lo
stesso art. 98, comma 1, conferma che l'indennità di preparazione e promozione spetta alla società, titolare del precedente
contratto con calciatore, anche se retrocessa a campionato dilettantistico, senza precisare a che titolo tale retrocessione sia
avvenuta. Le risoluzioni, quindi, che possono dar luogo alla perdita dell'indennità sono soltanto quelle che l'art. 117, comma 2,
N.O.I.F., identifica col rinvio all'Accordo Collettivo con l'A.I.C. (art. 16 e 17), per le varie gravi inadempienze contrattuali·ivi
previste, tutte oggetto di accertamento da parte di speciali organi federali e della relativa declaratoria. Quanto al quesito
relativo all'efficacia dell'interpretazione di norma data da questa Corte, è principio generale dell'ordinamento giuridico
recepibile in quello federale che essa non può estendersi ai rapporti definiti anteriormente alla pubblicazione di essa ovvero
coperti da giudicato, quale è quello per il quale è stato promosso il procedimento di interpretazione per effetto dell'intervenuta
decisione della C.A.F., sull'an debeatur. Per questi motivi la Corte Federale, - chiamata a pronunciarsi in merito alla questione
sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto 1995; - esaminata la stessa sulla base dei poteri ad
essa spettanti, a norma dall'art. 29, comma 1, dello Statuto e dell'art. 16 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; EMETTE La
seguente pronuncia interpretativa: "Nella interpretazione sistematica degli articoli 98, comma 9, e 110, comma 1, N.O.I.F.,
l'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del contratto, espressamente considerati
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi
campionato della F.I.G.C.L'interpretazione della Corte Federale non può avere efficacia nelle controversie già definite con
decisione irrevocabile".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CF DEL 23 APRILE 1996
1 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' ED
ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE DELLA L.N.D. PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
REGIONALE IN RELAZIONE AL LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA" .
La Corte Federale sulla richiesta di interpretazione delle disposizioni délla L.N.D. per il Campionato Regionale di Eccellenza
in relazione al "limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età", ha così deliberato: " Le disposizioni del Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, emanate sulla base dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, devono essere interpretate alla luce dall'art. 34 bis delle N.O.I.F., come norme obbliganti all'impiego di almeno un,
giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi). Pertanto non è soggetta a sanzione la società che abbia adempiuto a tale
obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane Calciatore, ancorché sia incorsa in incompleta compilazione della
distinta".
2 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO
FEDERALE.
La Corte Federale, sulla richiesta di interpretazione dell'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale, ha così deliberato: " La
violazione dall'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto
un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può
ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'ordinamento federale". I testi,integrali delle
suddette decisioni saranno riportati su un successivo Comunicato Ufficiale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 23 APRILE 1996
1 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' ED
ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE DELLA L.N.D. PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
REGIONALE IN RELAZIONE AL "LIMITE. DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA"'
Con decisione 11 gennaio 1996 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti,
accogliendo il reclamo proposto dalla Pol. Lativoli 1919, infliggeva al Fiumicino Calcio la punizione sportiva della perdita
della gara del Campionato di Eccellenza disputatasi il 17 dicembre 1995, per avere quest'ultima indicato nell'apposita distinta
solamente cinque calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, anziché sei come era invece suo obbligo (Comunicato Ufficiale n.
1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale Lazio per il Campionato di Eccellenza 1995/96). Il Giudice Sportivo riteneva che
sussistesse l'infrazione, anche se il Fiumicino Calcio aveva elencato in tutto 15 calciatori invece di 16, in quanto la
disposizione violata prevedeva l'obbligo di includere in ogni caso nella distinta sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi,
sanzionandone l'inosservanza con la perdita della gara. Proponeva reclamo il Fiumicino Calcio alla Commissione Disciplinare
di detto Comitato, sostenendo che il mancato inserimento del sesto calciatore, dovuto peraltro ad improvviso malore dello
stesso, costituiva irregolarità meramente formale, da punire in maniera più lieve, dal momento che la presenza in campo dei
calciatori, rientranti nei limiti di età, era stata comunque assicurata, avendo preso parte alla gara, per tutta la durata, ben due di
essi. La Commissione Disciplinare, con decisione 9 febbraio 1996, respingeva il reclamo, deducendo che la disposizione del
Comitato Regionale concerneva l'inclusione dei calciatori in discorso nella distinta e non l'obbligo della partecipazione alla
gara di almeno uno di tali calciatori. Contro tale decisione la Società proponeva appello alla C.A.F., insistendo sulla natura
meramente formale della irregolarità: infatti essa aveva utilizzato durante la gara quattro giovani calciatori e l'inserimento nella
distinta del sesto giovane calciatore, sedicesimo nel complesso, sarebbe stato irrilevante in quanto, peraltro, erano state
utilizzate tutte le sostituzioni consentite. La C.A.F. con Ordinanza 8 marzo 1996 chiedeva l'interpretazione autentica di questa
Corte "in ordine alla legittimità ed all'ambito di operatività della disposizione della Lega Nazionale Dilettanti per il
Campionato di Eccellenza Regionale, in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, in riferimento al
caso di specie". La Corte osserva: il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione della
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 5.7.1995), che
a sua volta riproduce quella del Consiglio Direttivo della L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 1995,
stabilendo, come da facoltà concessa, il numero di sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, da includere obbligatoriamente
nella distinta dei partecipanti alle gare del Campionato di Eccellenza. E' necessario innanzitutto accertare, per meglio
intendere le disposizioni in discussione, quali siano gli obiettivi che la Lega Nazionale Dilettanti si sia proposta, come sia
congegnato il meccanismo per conseguirli ed esaminare poi la compatibilità col quadro normativo delle fonti primarie in
proposito. Appare intanto chiaro che scopo dei disposti è quello della valorizzazione dei calciatori giovani in generale e, in
particolare, nel Campionato di Eccellenza, mediante l'incentivazione dell'impiego di essi nelle gare ufficiali della prima
squadra. Tale scopo la Lega ha ritenuto di raggiungere mediante la statuizione dell'obbligo di includere un numero variabile da
quattro a sei di tali calciatori nella "distinta" dei partecipanti alla gara, dando facoltà ai Comitati Regionali di fissarne il numero
tra il minimo ed il massimo sopraindicati. Ciò trova giustificazione nelle differenze locali per strutture, per reclutamento, per
livello tecnico e per impiego di giovani calciatori. Perciò la disposizione consente che siano gli stessi Comitati Regionali a r
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
fissarne il numero di probabile od obbligatorio impiego. Non è dubbio infatti che se l'obbligo di inclusione fosse di quattro o
cinque calciatori su una distinta di sedici componenti la distinta stessa, l'impiego di essi sarebbe solo eventuale seppur
probabile, mentre se l'obbligo concernesse l'indicazione di sei calciatori, l'impiego di uno di essi sarebbe senz'altro certo. Nel
caso di specie la disposizione come recepita dal Comitato Regionale Lazio è intesa sicuramente a far partecipare, comunque e
come minimo, un calciatore giovane fin dall'inizio della gara, anche nel caso di sostituzione successiva di uno dei partecipanti.
La Corte ritiene che tale meccanismo possa definirsi legittimo e quindi legittima l'imposizione dell'obbligo di inclusione nella
distinta di un certo numero di calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, in quanto tendente al probabile impiego di essi e solo
in particolari casi risolventesi in obbligo di impiego. La sanzione della perdita della gara però, comminata indiscriminatamente
per qualsiasi violazione delle disposizioni in discussione, non appare coerente coi principi delle fonti primarie e subprimarie
dell'ordinamento della F.I.G.C.. Infatti l'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti fa riferimento
all'impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa
di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonchè nei casi di violazione dall'art. 34 bis delle N.O.I.F.
Quest'ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare,
prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'att. 7 C.G.S., l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel
caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Come si evince chiaramente dalle citate norme, la perdita della gara è
comminata solo per fatti che in un certo qual modo possano influire sull'esito regolare della stessa, ma non certamente per
violazioni che a tale esito sono completamente estranee, come la incompleta compilazione della distinta che non influisca
sull'obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. Da ciò discende, nonostante la diversa
espressione letterale della disposizioni in questione, che la stessa debba interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita
della gara è applicabile solo quando il numero di giovani calciatori da indicare obbligatoriamente nella "distinta" secondo le
disposizione della L.N.D. e dei Comitati Regionali, determinino necessariamente la partecipazione alla gara di almeno uno di
essi, anche in occasione delle eventuali sostituzioni e la incompletezza della "distinta" non lo consenta. Ovviamente sono fatte
salve, nel caso di incompletezza della distinta senza conseguenze per la partecipazione di giovani calciatori, altre, diverse ed
eventuali sanzioni disciplinari. Per questi motivi la Corte Federale delibera: le disposizioni del Consiglio Direttivo della Lega
Nazionale Dilettanti, emanate sulla base dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, devono essere
interpretate alla luce dall'art. 34 bis delle N.O.I.F., come norme obbliganti all'impiego di almeno un giovane calciatore (nato
dal 1° gennaio 1975 in poi), nel caso che il limite numerico lo determini necessariamente. Pertanto non è soggetta a sanzione la
società che abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa
in incompleta compilazione della distinta.
2 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO
FEDERALE
Nel corso della gara Cinigiano/Paganico del 30 maggio 1993 il calciatore dell'U.S. Paganico, Foderi Fabio, sostituito in campo
con altro calciatore, mentre si trovava nel tunnel che porta agli spogliatoi era stato colpito con una testata - che gli aveva
procurato la frattura del setto nasale - dal calciatore del Cinigiano, Magro Pietro, espulso poco prima dall'arbitro. Il fatto, che è
da considerare avvenuto nel corso della gara in questione, non aveva trovato riscontro oggettivo negli atti ufficiali. Il calciatore
Foderi aveva chiesto l'autorizzazione ad adire le vie legali che il Presidente Federale non aveva ritenuto di concedere,
motivando il provvedimento di diniego col premettere che non sussisteva nessun riscontro oggettivo e Col considerare che non
ricorrevano le gravi ragioni di opportunità di cui al comma 2 dall'art. 24 dello Statuto Federale. Contro il Magro si è comunque
proceduto in sede penale per lesioni volontarie perseguibili di ufficio ed il relativo giudizio si è concluso col patteggiamento
della pena. Il Foderi ha quindi citato il Magro innanzi al Tribunale Civile di Grosseto per chiedere il risarcimento dei danni per
le patite lesioni. Su esposto del Magro, che ha lamentato l'iniziativa del Foderi nonostante il diniego dell'autorizzazione del
Presidente federale, si è proceduto in sede disciplinare contro il Foderi per violazione dell'art. 24 dello Statuto e contro l'U.S.
Paganico per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha sospeso il
giudizio ed ha trasmesso gli atti al Presidente Federale, il quale, in conformità, ha chiesto alla Corte Federale di instaurare
procedimento per l'interpretazione dall'art. 24 dello Statuto. Osserva la Corte che il titolo quarto dello Statuto prevede fra le
"garanzie", all'att. 24, l'efficacia dei provvedimenti federali nei confronti dei soggetti considerati nello Statuto stesso. La prima
regola consiste nell'obbligo di osservare le norme statutarie e le norme federali ivi richiamate. I1 secondo principio è costituito
dallo "impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari
adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative
vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico". Nel sollevare la questione interpretativa la Commissione Disciplinare
aveva osservato che l'espressione "nelle materie comunque attinenti l'attività sportiva" potrebbe essere interpretata nel senso
che i procedimenti giudiziari occasionati dall'attività sportiva, ma diretti alla tutela di interessi non attinenti all'attività sportiva,
o non soltanto all'attività sportiva, come in particolare quelli di natura penale, sono esclusi dall'ambito di operatività della
norma statutaria. Il riferimento ai procedimenti penali costringe intanto a precisare che il provvedimento del Presidente
Federale non ha avuto e non poteva avere ad oggetto l'esercizio dell'azione penale relativa ad un reato procedibile di ufficio,
ma solo l'esercizio di "azione legale ad iniziativa di parte". Può essere necessaria l'autorizzazione a sporgere querela, non certo
a riferire all'autorità giudiziaria, una "notitia criminis" procedibile di ufficio. L'azione legale, nel caso in esame, era quella
civile, esperita per il risarcimento dei danni. Ciò posto, occorre precisare che l'espressione "nelle materie comunque attinenti
all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico" vuol significare nelle materie che le
norme federali prevedono di competenza della Federazione, dei suoi organi e dei soggetti delegati. Non ha tanto rilevanza
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
l'esistenza di interessi non attinenti esclusivamente all'attività sportiva, quanto la ricorrenza di materie attinenti "comunque",
cioè in qualsiasi modo ed entità all'attività sportiva del giuoco del calcio. Ma per comprendere appieno l'ambito di operatività
della norma occorre sottolineare quale sia 1a ratio della norma stessa. La Federazione è e deve essere sovrana nell'ambito delle
sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità, primaria dello Stato ed entro limiti di una autonomia che
non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto
di decisioni non deve essere determinato da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa
Federazione, previamente investita, abbia ritenuto non pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale.
L'esistenza della Federazione si basa anche sulla autorità e validità dei suoi principi generali e delle sue decisioni particolari.
Un eventuale contrasto con un organo estraneo, di giustizia od amministrativo, potrebbe essere pregiudizievole per l'esistenza
stessa della Federazione. La necessità di evitare contrasti di decisioni provocati dalla condotta volontaria di un suo
appartenente, di colui, cioè, che con la sua iniziativa determina il pericolo di contrasti – spiega per quale ragione la norma
statutaria abbia imposto "l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottati" dalla Federazione, dai suoi organi, ecc.. La stessa norma ha previsto la possibilità di chiedere ed ottenere la
concessione di una deroga al citato impegno. Non potendo però impedire il ricorso alla giustizia statale o ad altri organi dello
Stato anche senza autorizzazione, lo Statuto ha previsto delle sanzioni disciplinari che possono giungere persino alla radiazione
per le persone fisiche ed alla revoca della affiliazione per le società ed associazioni. Discende, però, quale conseguenza logica
che tutte le volte che non sussiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere
alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altro organo amministrativo statale. Se nel caso concreto non esiste il
provvedimento generale o la decisione particolare, si deve convenire che non può esistere un contrasto col provvedimento che
è stato o sarà adottato da organo estraneo alla Federazione. In tal caso quest'ultima non ha alcun interesse ad impedire un
provvedimento esterno che, non avendo la possibilità di entrare in conflitto con un suo provvedimento generale o con una sua
decisione particolare, non può cagionare un attentato alla sua sovranità ed esistenza. Non può quindi ipotizzarsi la violazione
dall'art. 24 dello Statuto nel caso pendente innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana. Può
eventualmente esistere la violazione di altre norme dell'ordinamento federale, anche se non sussistono provvedimenti generali
o decisioni particolari, ma tale eventualità non è concreta e non riguarda il caso in esame. La condotta del calciatore Foderi in
particolare non può comunque essere valutata quale violazione del provvedimento del Presidente Federale – che aveva negato
la richiesta autorizzazione - perché è quel provvedimento che deve essere considerato privo di contenuto ed il Foderi, in realtà,
non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per una fatto costituente reato (come tale non
approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitone alle quali è estranea la Federazione. Per
questi motivi la Corte Federale, richiesta di dare univoca interpretazione di norma statutaria, così dispone: la violazione
dall'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un
provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può
ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 18 GIUGNO 1996
1 - DEFERIMENTO DEL SIG. BALDAS FABIO, VICE COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE ARBITRI
NAZIONALE PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI ORG6ANI ARBITRALI NAZIONALI, IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., RILASCIATE NEL CORSO DI UNA RIUNIONE TECNICA TENUTASI
A PORDENONE IL 10.3.1995.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Baldas
Fabio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 1.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CASCIARI PIERGIORGIO,
CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI
TENUTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S..
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Casciari
Piergiorgio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività
in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per anni 1.
3 - DEFERIMENTO OEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORONE LORENZO, COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
PER CONDOTTA ANTIREGOLMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIDRES
REGIONALE CERRETO SANNITA/ARIANO V.U. DEL 26.12.1995.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Morone
Lorenzo responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge 1° sanzione dell'ammonizione.
4- DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO,PRESIDENTE DEL
F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.,PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA
STAMPA DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996 E DEL F.C.INTERNAZIONALE MILANO,AI SENSI
DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Moretti
Massimo ed il F.C. Internazionale Milano delle incolpazioni loro ascritte perché il fatto non costituisce violazione disciplinare.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TROCCHIO ERMINIO, GIA'
CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA
GARA SPERLONGA/FONDI DEL 13.3.1994;
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di
Trocchio Erminio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per anni uno.
6 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SALUPPO GIUSEPPE, GIA'
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Saluppo
Giuseppe responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge a sanzione della inibizione per anni 5 con proposta al
Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 16 LUGLIO 1996
1 - DEFERIMENTO DEL SIG. BALDAS FABIO, VICE COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE ARBITRI
NAZIONALE, PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI ORGANI ARBITRALI NAZIONALI, IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., RILASCIATE NEL CORSO DI UNA RIUNIONE TECNICA TENUTASI
A PORDENONE IL 10.3.1995
Il Procuratore Federate ha deferito il Sig. Fabio Baldas, Vice Commissario C.A.N. all'epoca dei fatti, per violazione dall'art. 1,
comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Sig. Baldas, secondo l'accusa, in occasione di una riunione tecnica tenutasi il 10
marzo 1995 nella Sezione di Pordenone del Comitato Regionale A.I.A. Friuli-Venezia Giulia, di cui era relatore, aveva offeso
la reputazione del Presidente dell'A.I.A., del Comitato Nazionale, del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale
Friuli-Venezia Giulia censurandone o la mancanza di professionalità o in genere la cattiva gestione degli uomini e dei mezzi,
con espressioni offensive quali "pippa di arbitro" oltrechè con apprezzamenti poco lusinghieri e comunque fuori luogo, Sono
stati prodotti e risultano agli atti la lettera-relazione 16.3.1995 inviata al Presidente del Comitato Regionale A.I.A. FriuliVenezia Giulia dall'arbitro fuori quadro Giuseppe Pavone che era presente alla riunione tecnica, copia fotostatica dell'articolo,
a firma Cristina Turchet, apparso sul giornale "Il Gazzettino" edizione di Pordenone, il giorno 11 marzo, successivo a quello
della riunione, una dichiarazione datata 5.4.1995 sottoscritta da 14 arbitri della Sezione di Pordenone e diretta al Procuratore
Regionale Arbitrale, una lettera 10.5.1995 del Presidente della Sezione di Pordenone al predetto Procuratore Regionale
Arbitrale concernente la dichiarazione surriferita, nonchè i verbali delle deposizioni assunte da questi presso la Sezione di
Pordenone. Sono acquisiti inoltre la relazione 15.4.1996 e gli ulteriori atti dell'indagine svolta, dopo l'Ordinanza di rinvio di
questa Corte del 21 luglio 1995, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., quali, tra i più salienti, la lettera 6.7.1995 del Presidente
della Sezione di Pordenone al Presidente dell'A.I.A., sottoscritta anche da tutti i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale,
di critica circa il metodo di acquisizione degli elementi di prova da parte del Procuratore Arbitrale, le dichiarazioni rese da vari
arbitri e dirigenti degli stessi sulle modalità di acquisizione della sopra ricordata dichiarazione 5.4.1995 à discolpa del Sig.
Baldas. Questi ha fatto pervenire memoria a difesa chiedendo di essere sentito. Al dibattimento il Procuratore Federale ha
concluso per la dichiarazione di colpevolezza del Sig. Fabio Baldas, per la violazione a li contestata, chiedendo l'irrogazione
della inibizione temporanea di anni 1. E' stato sentito l'incolpato il quale non ha negato di avere più volte pronunciato,
riferendosi o al Presidente dell'A.I.A. Dott. Lombardo, o a soggetti della categoria arbitrale, peraltro non nominati, la parola
"pippa di arbitro", ma ciò ha fatto adoperandola come intercalare e cioè come parola dialettale comunemente e abitualmente
usata senza significato offensivo anche se usata inopportunamente. Ha respinto l'attribuzione delle frasi più gravi riportate
nella letterarelazione dell'arbitro Pavone indirizzata al Presidente del Comitato Regionale A.I.A. Friuli-Venezia Giulia, Sig.
Dario Boemo. La Corte osserva: il Sig. Baldas, all'epoca Vice Commissario della C.A.N., aveva veste di relatore nella
riunione, definita tecnica, tenutasi presso la Sezione A.I.A. di Pordenone il 10.3.1995, organizzata nel quadro dell'attività
associativa e tecnica demandata ad ogni Sezione dal Regolamento dell'A.I.A.. Precipuo compito pertanto del Sig. Baldas,
arbitro benemerito che aveva concluso brillantemente la sua carriera attiva come arbitro internazionale nel Mondiale U.S.A.
1994, doveva essere quello di relazionare sulle sue esperienze recentemente vissute, comunicandole a fini evidentemente
pedagogici o comunque culturali agli arbitri della Sezione presenti alla riunione, stimati in circa 110 persone per lo più giovani.
Alla riunione assisteva certamente un giornalista, come si evince dall'articolo pubblicato sul giornale "Il Gazzettino", il cui
contenuto peraltro molto misurato, può costituire serio riscontro delle affermazioni certamente più dettagliate che leggonsi
nella lettera-relazione dell'arbitro fuori quadro Pavone. Anche sulla scorta delle dichiarazioni rese al Procuratore Arbitrale, che
eseguì la prima indagine, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione, emerge che non solo più volte il Sig.
Baldas, riferendosi al Presidente dell'A.I.A. e ad altri arbitri citati o per la carica o nominativamente, li abbia definiti "pippa di
arbitro", ma che li abbia anche accusati di favoritismi e carrierismo, oltrechè di incompetenza. Alcuni passaggi contenuti
nell'articolo apparso sul giornale "Il Gazzettino" costituiscono conferma dei rilievi mossi all'incolpato e che si leggono con
maggiore dettaglio nello scritto del Pavone: "L'arbitro triestino non ce l'ha fatta a rimanere nel recinto del regolamento. Ha
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
ridotto all'osso il riesame delle difficoltà nella direzione del gioco più popolare. Poi come un fiume in piena ha straripato nella
verifica del funzionamento e nell'organizzazione dell'associazione ..." e poi, "Un Baldas che sembrava pacato, ma solo quando
è stato presentato dal Commissario salicese Mario Simionato (Can C), ha quindi puntato l'indice addebitando precise
responsabilità di carenza gestionale all'attuale presidente regionale dell'Associazione Arbitri, Dario Boemo", ed ancora, "Ecco
allora che Baldas non ha fatto mistero sulle diatribe con il presidente nazionale dell'A.I.A., Salvatore Lombardo, e con Stefano
Tedeschi (vice), provocate anche, a suo dire, da scarsa responsabilità e professionalità carente. Scarsa professionalità: un
eufemismo per evitare citazioni precise non ripetibili. Non è dato di dubitare allora che quanto riferito dal Pavone sia
oggettivamente vero, se persino il cronista riportando il giudizio del Baldas, si fa carico responsabilmente di evitare "citazioni
precise non ripetibili". A fronte di questa evidenza le deposizioni dei 14 arbitri sottoscrittori della nota dichiarazione a discolpa
del Baldas del 5.4.1995, appaiono del tutto inattendibili se ed in quanto confermative del tenore della stessa che appare
predisposta, come è risultato dalle ulteriori indagini, "ad usum delphini". L'intervento dell'incolpato, nella nota riunione, non
solo ha assunto una veste comiziale connotata da rilevante vis polemica, al di fuori dei limiti e dall'oggetto della riunione
stessa, ma integra appieno la violazione di cui all'att. 1, comma 3, C.G.S. che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi
lesivi della reputazione di altri organismi e persone operanti nell'ambito federale. I fatti appaiono di notevole rilievo
disciplinare meritevoli di adeguata sanzione, in quanto commessi in adunanza di arbitri prevalentemente giovani che vanno
avviati ad una milizia sportiva rispettosa dei valori che ne costituiscono l'essenza, quali il rispetto dell'esperienza, la lealtà e la
correttezza dei comportamenti in ogni rapporto inter ed extra federale, tuttavia ai fini della determinazione della stessa non può
non tenersi conto della personalità dell'incolpato e dei suoi meriti sportivi, pertanto sanzione congrua appare quella di cui al
dispositivo. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore
Federale, dichiara il Sig. Baldas Fabio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione
temporanea per mesi 1.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CASCIARI PIERGIORGIO
CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI
TENUTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S..
Con atto del 16.2.1996 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte Federale il Sig. Casciari Piergiorgio, Consigliere del
Comitato Regionale Toscana, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver fomentato una campagna
denigratoria nei confronti del Presidente del Comitato Provinciale di Massa Carrara, Sig. Bertipagani Giovanni, ed aver avuto
atteggiamenti offensivi e ricattatori nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Toscana al fine di indurlo a procedere
alla sostituzione del Bertipagani, nonchè per aver continuato, dopo la sua nomina a Consigliere regionale, a gestire l'U.S.
Aullese della quale era stato dirigente. Nulla ha controdedotto in merito il deferito, il quale ha peraltro portato a conoscenza
della Corte, con nota 12.6.1996, di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 10.6.1996, chiedendo, nel
contempo, l'archiviazione del procedimento a suo carico e sostenendo che con le dimissioni sarebbe intervenuta una modifica
delle condizioni soggettive di punibilità. Il Procuratore Federale, in sede di audizione, nel sottolineare la particolare gravità
degli addebiti contestati al Casciari ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni uno. Innanzitutto deve
affermarsi la giurisdizione di questa Corte a giudicare il deferito in quanto l'apertura del procedimento è originata da violazioni
regolamentari ascrivibili a condotta in trasgressione dei,doveri connessi alla posizione di dirigente federale che non può essere
in alcun modo caducata a seguito di un atto palesemente strumentale quale appaiono le dimissioni rassegnate in pendenza di
procedimento. Per quanto attiene più prettamente al merito, ritiene la Corte che la gravità dei comportamenti tenuti dal Casciari
nelle surriferite circostanze emerge con sufficienti riscontri dalle risultanze degli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini,
per cui appare congruo sanzionarli con l'inibizione per anni 1. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul
deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Casciari Piergiorgio responsabile della
violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nel- l'ambito federale per anni l.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORONE LORENZO, COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO
JUNIORES REGIONALE CERRETO SANNITA/ARIANO V.U. DEL 26.12.7995.
Il Procuratore Federale, con nota del 20.3.1996, ha deferito alla Corte Federale l'Architetto Lorenzo Morone, Componente
della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D., su segnalazione del Giudice Sportivo della Lega stessa, in relazione a
pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Morone. Rileva il Procuratore Federale che il Morone, durante
l'intervallo della partita Real Cerreto Sannita/Ariano U.U. del 26.12.1995 del Campionato Juniores Regionale Campano,
raggiungeva l'arbitro dell'incontro, Sig. Marco Zeno, nello spogliatoio, richiedendogli di effettuare un minuto di raccoglimento,
in memoria di un giovane della cittadina sannita, uccisosi drammaticamente il giorno precedente; e che al rifiuto dell'arbitro,
che dichiarava di non poter aderire all'invito per non essere stato autorizzato dal Comitato, inveiva contro di lui profferendo
parole ingiuriose e minacciose, in violazione delle prescrizioni dall'art. 1 comma l del Codice di Giustizia Sportiva,
mantenendo con ciò un comportamento ritenuto non conforme ai principi sportivi della rettitudine e della correttezza. Nel
rapporto arbitrale veniva precisato che, come già fatto presente ai dirigenti della squadra locale prima dell'inizio della partita,
l'arbitro aveva reiteratamente spiegato anche al Morone, nel corso dell'intervallo, le ragioni che gli impedivano di accogliere la
richiesta, e cioè la mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte dei competenti organi; ma, ciononostante, il predetto
dapprima in maniera inurbana inveiva nei suoi confronti e poi con tono minaccioso asseriva ad alta voce (fra l'altro): "tu non
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
capisci niente"..."la persona che è morta é figlio di un mio carissimo amico e tu non puoi rifiutarti di fare il, minuto di
raccoglimento", "non finisce qui la faccenda", "sei un imbecille". Il Morone, con memoria in atti, chiariva il proprio
comportamento, spiegando come il suo intervento era avvenuto su richiesta dei dirigenti del Cerreto e che esso era giustificato
dall'esigenza di dimostrare agli spettatori che non era vero che la Federazione fosse insensibile ai problemi dei giovani.
Precisava ancora che, quale dirigente federale, aveva cercato di far comprendere all'arbitro che non aveva capito niente della
particolare situazione che si era creata in campo e fra il pubblico a causa del drammatico evento del giorno precedente; che,
nella sua veste di dirigente federale, si era anche assunto la responsabilità di autorizzare comunque l'arbitro ad accogliere la
richiesta dei dirigenti locali e del pubblico, che non poteva comprendere un atteggiamento legato ad un mero formalismo
regolamentare; che ciò aveva fatto anche al fine di evitare rischi per l'ordine pubblico, e sempre nella convinzione di non
violare i principi della correttezza e della lealtà, ma anzi di compiere un preciso dovere di carattere sportivo ed insieme umano.
All'udienza del 14.6.1996 il Procuratore Federale e il Sig. Morone, con l'assistenza del difensore, hanno, rispettivamente,
insistito, il primo per l'affermazione di responsabilità dell'indagato con richiesta di irrogazione della inibizione per mesi sei, e il
secondo per il proscioglimento in quanto i fatti addebitatigli non configurano violazioni regolamentari. Ritiene la Corte che gli
elementi probatori raccolti agli atti del procedimento non giustificano la richiesta di completo proscioglimento del Morone, ma
che tuttavia la sanzione da infliggergli debba essere più lieve, l'ammonizione, rispetto a quella della inibizione per mesi sei
formulata dal Procuratore Federale. Deve, invero, riconoscersi che l'intervento dell'Arch. Morone fu sicuramente sollecitato, in
totale buona fede, da circostanziate ragioni di umanità e di solidarietà, come vissute da chi, insieme a molti altri, era ancora
colpito dal drammatico luttuoso evento del suicidio di un giovane, avvenuto il giorno precedente, che aveva fortemente scosso
la comunità locale; tanto più che il Morone era legato da sentimenti di viva amicizia con il genitore del giovane e in
considerazione ancora della circostanza che i funerali del giovane erano stati celebrati poco prima dell'inizio dell'incontro
calcistico. Risponde dunque al vero che, in tale situazione, i dirigenti della squadra locale prima, e il Morone alla fine del
primo tempo e nel corso dell'intervallo fossero portatori di un comune sentimento della generalità degli spettatori, che
auspicavano vivamente un segno concreto di solidarietà nei confronti del povero giovane ed insieme la manifestazione di un
atto di comprensione e di riflessione sulla condizione giovanile in generale e sul contributo che lo sport poteva essere in grado
di dare a tali problemi. Tanto è vero che, al fischio di inizio della ripresa, le due squadre, con un tacito accordo, decisero di
procedere comunque spontaneamente ad osservare un minuto di accoglimento. Nè a tale decisione fu probabilmente estranea
una qualche ragionevole preoccupazione di evitare che la protesta degli spettatori potesse assumere toni di una certa gravità.
D'altra parte, é anche vero che l'arbitro, estraneo all'ambiente, giunto in loco poco prima dell'inizio della partita, non fosse
inizialmente a conoscenza di fatti e in ogni modo non abbia potuto o non sia stato in grado di congruamente percepire la
delicatezza della situazione particolare che si era creata in campo. Il suo rifiuto, dunque, ripetuto e motivato, di non poter
aderire alla richiesta di dar luogo ad un minuto di raccoglimento, in mancanza di qualsiasi autorizzazione in proposito, se
poteva apparire ai giocatori e ai presenti i1 frutto di uno zelo eccessivo, rigoroso e ingiustificatamente formalistico,
rappresentava per lui, in buona fede anche questa volta, nient'altro che il doveroso adempimento di un comportamento al quale
non riteneva di potersi sottrarre, pena la inosservanza di una prescrizione regolamentare. E però, non può affermarsi che i1 suo
atteggiamento fosse, dal punto di vista obiettivo e soggettivo, illecito, ingiustificato, provocatorio. La reazione del Morone,
perciò, se spiegabile in gran parte per tutte le ragioni suesposte, che certamente costituiscono rilevanti motivi di attenuazione
della sua responsabilità, ha oltrepassato il segna laddove si è concretata in un paio di frasi ingiuriose indirizzate all'arbitro,
lesive dell'onorabilità professionale e della reputazione dello stesso, come quella "tu non capisci niente" e sopratutto quella "sei
un imbecille", frasi riportate nel rapporto arbitrale (che è unico e non diviso in due parti, di cui la seconda sarebbe un mero
supplemento), sulla cui attendibilità non sussistano peraltro nonostante le contestazioni della difesa del Morone - motivi di
dubbio. Sotto quest'ultimo profilo, dunque, la condotta del Morone - la cui veste di dirigente federale doveva indurlo a
moderazione - non può considerarsi assistita nè da una causa di giustificazione seppur putativa, che comunque non sarebbe
incolpevole, nè da una esimente provocata da un illecito od arbitrario fatto provocatorio dell'arbitro. Il rigoroso comportamento
di quest'ultimo non giustificava di per sé, la reazione del Morone nei termini sopra censurati, anche se le frasi profferite si
iscrivevano in un quadro complessivo che avrebbe richiesto un più riflessivo approccio anche da parte dell'arbitro.
Conclusivamente, la Corte ritiene che il Morone debba rispondere del fatto a lui addebitato che, per tutte le considerazioni
esposte, la sanzione a lui applicabile debba essere quella della ammonizione. P.Q.M. la Corte Federale, pronunciando sul
deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Morone Lorenzo responsabile della violazione
ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE
DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA
STAMPA DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996, E DEL F.C.INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
Il Procuratore Federale ha deferito a 'questa Corte il Sig. Moretti Massimo, Presidente del F.C. Internazionale Milano e
Componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti, nonchè il F.C. Internazionale Milano, per rispondere
rispettivamente il primo della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere, dopo la gara Inter/Fiorentina del 31.3.1996, nel
corso di dichiarazioni rese alla Stampa,espresso giudizi lesivi della reputazione della terna arbitrale che accusava di parzialità;
la Società della violazione di cui all'att. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente. Con una memoria difensiva, anche per conto della Società rappresentata, il Sig. Moratti ha escluso ogni intento
offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, evidenziando anzi come le dichiarazioni in questione, seppure rilasciate "a botta
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
calda" non nascondendo l'ovvia delusione ed amarezza per una sconfitta di misura subita da un Inter priva di diversi titolari,
non contenevano accuse od insinuazioni di sorta nei confronti della terna arbitrale, come peraltro unanimemente riconosciuto
in diversi altri articoli di Stampa (di cui ne esibisce uno a titolo esemplificativo). Sostiene quindi il deferito che il caso di
specie non rientra tra i giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altre persone od organismi operanti nell'ambito federale per i
quali è fatto espresso divieto nell'art. 1 comma 1 C.G.S. La Corte Federale, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della
Procura Federale ed il difensore delle parti deferite, ritiene che, in effetti, le espressioni usate dal Sig. Moretti valutate nel loro
contesto globale appaiono scevre da ogni intento diffamatorio e non costituenti violazione disciplinare. Ne consegue, pertanto,
il proscioglimento. Per i supposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore
Federale, proscioglie il Sig. Moretti Massimo ed il F.C. Internazionale Milano dalle incolpazioni loro ascritte perché i1 fatto
non costituisce violazione disciplinare.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TROCCHIO ERMINIO, GIA'
CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D., PE VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA
GARA SPERLONGA/FONDI DEL 13.3.1994.
Il Procuratore Federale, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, deferiva a questa Corte il Sig. Di Trocchio
Erminio, già Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, per rispondere della violazione dall'art. 1
comma 1 C.G.S., a seguito del comportamento tenuto in occasione della gara del Campionato di 2' Categoria Sperlonga/Fondi
del 13.3.1994, al termine della quale si avvicinava all'arbitro rivolgendogli dapprima frasi ingiuriose e poi, dopo avergli
mostrato una tessera della F.I.G.C., l'apostrofava con la frase "sono qui per Lei, incompetente e deficiente, 'ha rovinato una
gara, andrò in Federazione e ti farò passare tanti guai da farti smettere di arbitrare". Il deferito non ha fatto pervenire proprie
deduzioni a difesa. La Corte Federale, esaminati gli atti, sentito il rappresentante dalla Procura Federale, ritenuti provati nella
loro effettiva gravità gli addebiti mossi al Sig. Di Trocchio, ritiene di dover sanzionare il medesimo infliggendogli la sanzione
della sospensione temporanea per anni 1. Per tali motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe
proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di Trocchio Erminio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la
sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare
le società nell'ambito federale per anni uno.
6 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CIIRICO DEL SIG. SALUPPO GIUSEPPE, GIA'
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO.
Il Procuratore Federale, con nota 17.4.1996, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Giuseppe Saluppo, Presidente del Comitato
Regionale Molise fino alla data delle sue dimissioni avvenute il 18.5.1995, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1
C.G.S., per avere cioè "condizionato" la gestione amministrativa del Comitato, con operazioni anomale ed antiregolamentari,
utilizzando per fini personali, parte dei fondi del Comitato di cui ha fatto restituzione il 12 ed il 13 luglio 1995 per un
ammontare di L. 41.751.779, con versamenti sul c/c bancario al Comitato stesso intestato. In particolare gli addebiti specifici
mossi al Saluppo dal Procuratore Federale sono i seguenti:
- 1) ha consentito, nella stagione sportiva 1994/95, la partecipazione ai campionati di competenza di società non in regola con i
versamenti delle tasse di iscrizione, per un importo complessivo di L. 37.000.000 circa; - 2) nello stesso periodo non ha mai
convocato il Consiglio di Presidenza, anche se agli atti del Comitato risultano verbali, da lui solo sottoscritti, di riunioni di tale
organo attestanti la presenza di altri Consiglieri; - 3) ha disposto modalità irregolari di retribuzione di collaboratori esterni, che
hanno costretto la F.I.G.C. a difendersi nella vertenza con l'Ispettorato del Lavoro ancora in corso; - 4) ha inserito nell'originale
verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Comitato dell'8.9.1994, solo da lui sottoscritto, una deliberazione,
asseritamente assunta alla unanimità dei consiglieri presenti, relativa ad un "avanzo di gestione", che non era stata adottata e
neppure discussa dal Consiglio Direttivo medesimo; - 5) ha predisposto ed inserito agli atti del Comitato un atto datato
1.10.1994 portante una scrittura privata sottoscritta da lui e da Pascale Libero, proprietario dell'immobile ove ha sede il
Comitato Regionale, disconosciuta da quest'ultimo sia nel contenuto sia, soprattutto, nella propria firma che sulla stessa è stata
apposta; - 6) ha autorizzato, nel Dicembre 1994, spese per acquisto di strenne natalizie per un importo di L. 4.561.823 pagato
alla Bec Doma s.r.l. di proprietà della moglie; - 7) ha autorizzato liquidazioni di "note spese" irregolari sotto il profilo fiscale
per un ammontare complessivo di lire 22.816.000; - 8) ha proceduto all'acquisto di "mobili vari" per la sede del Comitato, per
il complessivo importo di lire 4.151.513, nonchè di una fotocopiatrice Rank Xerox 5053/A per lire 26.180.000, senza la
delibera del Consiglio Direttivo e, per la fotocopiatrice, senza la prescritta autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, a
norma dell'articolo 8 del Regolamento Amministrativo Contabile; - 9) ha sottoscritto in data 23.3.1995 una dichiarazione di
consegna ad una ditta di trasporti della macchina fotocopiatrice Olivetti mod. 7141 matricola 232101, inventariata dal
Comitato, per la successiva consegna alla ditta fornitrice della Rank Xerox suddetta, "in permuta", della quale però, non vi è
traccia nel relativo contratto di vendita (ed è rimasta ignota all'indagine la definitiva destinazione della fotocopiatrice 0livetti
mod.7141); - 10) ha posto in essere,nella stagione in esame, una gestione contabileamministrativa dei fondi a disposizione del
Comitato Regionale "autoritaria ed autonoma",avviando,in particolare,una procedura, non conforme al R.A.C., di richiesta di
assegni circolari bancari con l'utilizzo per ogni tipo di prelievo della sola firma, anzichè di quelle congiunte di altri due
Consiglieri: procedura,a suo dire, autorizzata da una inesistente circolare della Lega Nazionale Dilettanti; 11) ha effettuato, per
l'effetto di tale irregolare procedura, i pagamenti sottoelencati i quali, a detta degli ispettori "... presentano dubbi sui
giustificativi di spesa o mancanza degli stessi o dubbi sui nominativi dei beneficiari ..." (v. relazione ispettiva): - a) lire
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
12.400.000 - assegno n. 6873 del 10.10.1994 beneficiario Lanza Michele per presentazione Torneo Franchi del 13.10.1994; b) lire 500.000 - assegno n. 6511 del 13.10.1994 beneficiario sè stesso, per rimborso spese non documentate; - c) lire 3.550.000
- assegno n. 6534 del 26.1.1995 beneficiario D'Alaura Arredamenti per fornitura di mobili al Comitato Provinciale di Isernia,
mai effettuata; - d) lire 1.600.000 - assegno n. 3867 del 26.10.1994 beneficiario Di Toro Renzo per acquisto di abito utilizzato
dalla presentatrice della manifestazione di presentazione del Torneo Franchi; - e) lire 29.000.000 - richiesta di assegno
circolare del 26.10.1994 a favore della ditta My Car, priva di giustificativo di spesa e relativa scrittura privata di cui al n. 5 del
presente atto di incolpazione (in data 18.5.1995 il Saluppo ha effettuato un versamento bancario di lire 29.000.000 sul c/c del
Comitato Regionale); - f) lire 376.000 - assegno n. 7702 del 28.10.1994 beneficiario Meca per acquisto di n. 4 paia di
calzature; - g) lire 1.735.000 - assegno n. 4061 dell'11.10.1994 beneficiario Tre Emme per acquisto di n. 2 abiti; - h) lire
2.050.000 - assegno n. 4088 del 7.10.1994 beneficiario Ditta Casablanca per acquisto di n. 2 abiti, n. 2 camicie e n. 2 cravatte;
- i) lire 4.000.000 - assegno n. 6056 del 3.2.1995 beneficiario Fratianni Domenico, pittore, per compenso "rassegna d'arte in
occasione del Torneo Franchi" - 1) lire 2.500.000 - assegno n. 7404 del 25.8.1994 per acquisto di n. 250 copie del volume autore lo stesso Saluppo - "Molise: Interventismo Dopoguerra Fascismo"; - 12) ha effettuato, inoltre, le seguenti richieste,
irregolari per la firma, di emissione di assegni circolari per pagamenti che, pure a fronte di regolari fatture, si riferiscono a
spese non attinenti l'attività del Comitato Regionale e, comunque, non ratificabili in quanto non autorizzate: - a) lire 1.882.000
- assegno n. 4062 dell'11.10.1994 beneficiario Ge.Co per acquisto di materiale manifestazione Torneo Franchi; - b) lire
1.000.000 - assegno n. 5335 del 13.1.1995 beneficiario Editore Corriere del Molise per n. 16 abbonamenti al Corriere del
Molise; - c) lire 1.850.000 - assegno n. 0588 del 14.2.1995 beneficiario Teleradiocampobasso per "registrazione e messa in
onda manifestazione teatro Savoia presentazione Torneo Franchi"; - d) lire 1.900.000 - assegno n. 8281 del 5.5.1995
beneficiario Kei Club per n. 114 consumazioni al tavolo; - e) lire 25.000.000 (assegno n. 5248 di lire 7.000.000; assegno n.
5250 di lire 9.000.000 e assegno n. 5251 di lire 9.000.000 del 7.4.1995) beneficiario Grand Hotel Somerist per pernottamento e
ristorazione di n. 32 persone dall'8.4.1995 al 17.4.1995; - 13) ha assunto impegni di spesa per i quali sono state emesse le
seguenti fatture - non ancora contabilizzate: - a) lire 14.000.000 - dello Studio Emme per "libri", in data 12.4.1995; - b) lire
8.151.000-come sopra per "libri e manifesti", in data 12.4.1995; - c) lire 3.570.000 - di Telemolise per redazionali Torneo
Franchi del 28.4.1995; - 14) ha effettuato pagamenti a mezzo cassa per complessive lire 3.957.000 - del tutto irregolari in
quanto relativi a spese non autorizzate nè altrimenti ratificabili, per forme di collaborazione esterna non meglio specificate
(Ucci, Todisco, Agosto, Lanese, Biondi, Palange). L'incolpato, benché regolarmente avvertito, non ha fatto pervenire
deduzioni a difesa, nè ha chiesto di essere sentito. Al dibattimento il Procuratore Federale ha concluso per la dichiarazione di
colpevolezza chiedendo l'irrogazione della inibizione per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango e categoria della F.I.G.C., stante la gravità delle reiterate infrazioni. Osserva la Corte che tutti gli addebiti sono provati.
Essi si fondano sulle significative risultanze contabili emerse a seguito di ben due ispezioni: l'una eseguita in via straordinaria
il 26.5.1995, subito dopo le dimissioni del Saluppo, dagli Ispettori della Lega Nazionale Dilettanti e l'altra, su richiesta
dell'Ufficio Indagini, in data 21/22 giugno 1995, dagli Ispettori della CO.VI.SO.C. Tali accertamenti non sono stati in modo
alcuno contestati dall'incolpato, sono documentalmente provati e confermati dalla testimonianza del Reggente del Comitato
Regionale Molise. Significativi inoltre sono i comportamenti tenuti dal Saluppo che non ha ottemperato all'invito dell'Ufficio
Indagini a rendere i necessari chiarimenti e che, a seguito di precise contestazioni fattegli dal Reggente del Comitato, con
raccomandata 3 luglio 1995, ha provveduto ai pagamenti in restituzione o comunque dovuti, col versamento in due riprese
della somma di L. 41.751.779. Non può esser dubbia la gravità dei fatti accertati alcuni dei quali non possono definirsi
semplici irregolarità, ma veri e propri illeciti; non può costituire attenuante il fatto che il Saluppo abbia provveduto alle
restituzioni, posto chè il danno anche materiale inferto all'Organizzazione Federale non può dirsi integralmente risarcito. ' Le
violazioni vanno esemplarmente sanzionate perché costituenti scorrettezza nell'esercizio del potere con palese abuso dello
stesso e con violazione dei doveri portati dalla importante carica ricoperta, di talché non appare adeguata la sola pena
dell'inibizione di durata massima, ma è necessaria accompagnarla con la proposta di preclusione posto che non può più
giustificarsi la permanenza nell'Organizzazione Federale, a qualsiasi titolo, di chi ha dimostrato col proprio prolungato
comportamento di violare le più elementari regole su cui si fonda e deve fondarsi l'appartenenza all'Organizzazione Federale.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento, come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il
Sig. Saluppo Giuseppe responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione della inibizione per anni 5 con
proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CF DEL 22 LUGLIO 1996
1 - PRONUNCIA INTERPRETATIVA DELL'ART. 10, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. CON RIFERIMENTO ALLE
CONSULTE COME DEFINITE DALL'ART. 15 LETT. A) SUB F) DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI.
Un componente della Consulta di Comitato Regionale ha svolto funzioni di dirigente accompagnatore di una squadra in
occasione di una gara del Campionato di terza Categoria. Il fatto è stato denunziato al Presidente Federale, per il tramite della
Lega Nazionale Dilettanti, dal Comitato Regionale il quale, ravvisando nell'episodio la violazione del divieto contenuto
dall'art. 10, comma 7, delle N.O.I.F., ha ipotizzato la decadenza dalla carica federale del predetto componente della Consulta.
Il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di instaurare procedimento per l'interpretazione del primo comma dell'art. 10
delle N.O.I.F., al fine particolare di stabilire se le Consulte previste dell'art. 15 lett. A) sub f) del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, rientrino fra i collegi ai quali fa riferimento il citato art. 10 e quindi se i componenti delle Consulte siano
"dirigenti federali". Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa. La Consulta è Organo Collegiale del Comitati
17
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con funzioni di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività Svolta dai
Comitati medesimi (art. 15 lett.A/ sub f/ R.LND). Dalla definizione data dell'art. 10, comma 1, N.O.I.F. si ricava che tratto
inconfondibile, peculiare del dirigente federale è la preposizione ed organismi federali e quindi l'espletamento, singolarmente o
collegialmente, di funzioni direttive, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare, tutte identificate nello
Statuto Federale (Titolo II sub a/ e sub b/ e Titolo IV). Nessuna di tali funzioni viene esercitata dalle Consulte dei Comitati
Regionali. Potrebbe ritenersi, stante l'ampiezza dell'accezione, che lo studio dei problemi attinenti l'attività svolta dai Comitati
e la conseguenziale prestazione di consulenza costituisca attività "amministrativa", espressamente richiamata nella norma
suddetta. Ma quand'anche ciò fosse, mancherebbe pur sempre quella "preposizione" connaturale alla figura di dirigente
federale che richiede esplicazione di "azione amministrativa", seguita da "provvedimenti" quale risultato della stessa e non
consista semplicemente in espressione di pareri. Deve poi escludersi che i componenti- delle Consulte possano considerarsi
Dirigenti Federali perché non esiste un corrispondente organo in sede federale. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10
delle N.O.I.F. estende la qualifica di dirigente federale anche a quei dirigenti delle Leghe che svolgono funzioni uguali a quelle
considerate nel primo periodo. Nell'ambito propriamente federale non vi sono organi con le stesse funzioni delle Consulte e
quindi solo per questo non è applicabile ai suoi componenti quella estensione ai dirigenti di Lega contenuta nel surrichiamato
secondo periodo del comma 1. Per questi motivi la Corte Federale, - pronunciando sull'interpretazione dall'art. 10, comma 1,
delle N.O.I.F. in relazione all'art.15 lett. A) sub f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, richiesta con lettera 25
maggio 1996 Prot. n. 5 5B8 GP dal Presidente Federale; - esaminata la stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma
dell'art. 29, comma 1, dello Statuto e dell'art. 16 n. 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; EMETTE la seguente pronuncia
interpretativa: I componenti delle Consulte presso i Comitati Regionali non possono essere considerati dirigenti a norma
dall'art. 10, comma 1, delle N.O.I.F. in quanto le loro funzioni di "studio e consulenza" non sono in alcun modo assimilabili
alle funzioni "direttive, di controllo, di carattere tecnico, ' amministrativo e disciplinare" di cui alla norma sopra richiamata.
2 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLE N.O.I.F. IN
MATERIA DI INDENNITA' DI PROMOZIONE E PREPARAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO PROFONDAMENTE
INNOVATO DALLA SENTENZA BOSMAN E DALLE NOVITA' LEGISLATIVE INTERVENUTE.
Il Presidente Federale, con nota del 15 giugno 1996, ha chiesto alla Corte Federale, ai sensi dall'art. 16 del Codice di Giustizia
Sportiva, l'interpretazione delle N.O.I.F. in materia di indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati
di diritto a causa del declassamento della società di appartenenza. In particolare il Presidente ha innanzi tutto ricordato la
pronunciai interpretativa in data 28 ottobre 1995 con la quale questa Corte ha affermato che l'indennità di preparazione e
promozione è dovuta anche nell'ipotesi di svincolo di autorità del calciatore professionista per mancata iscrizione della società,
per la quale è tesserato, al campionato di competenza, seguita da iscrizione ad un campionato minore del Settore Dilettanti. Ha
poi sottolineato come il quadro normativo disciplinante l'istituto dell'indennità di preparazione e promozione sia stato
profondamente innovato dai seguenti avvenimenti: sentenza c.d. "Bosman", pronunciata il data 15 dicembre 1995 dalla Corte
di Giustizia delle Comunità Europee sull'interpretazione degli arti. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato di Roma del 25
marzo 1957); D.L. 17.5.1996 n. 272 sull'abrogazione della norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di
un'indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista;
abrogazione da parte del Consiglio Federale degli arti. 96.bis, 96 ter e la modifica degli artt. 97 e 98 delle Norme Organizzative
Interne delta F.I.G.C.. Ha, infine, il Presidente Federale ravvisata l'opportunità, alla luce delle novità giurisprudenziali e
legislative richiamate, di una nuova pronuncia interpretativa sull'argomento, elaborata sulla base di un esame complessivo e di
dettaglio della riforma intervenuta e delle varie problematiche giuridico-fattuali sottese nel caso di specie. Osserva la Corte che
per maggior chiarezza è opportuno riportare brani della motivazione ed uno stralcio del dispositivo della citata sentenza, le
nuove norme introdotte dal menzionato decreto legge e le nuove disposizioni delle N.O.I.F. dopo la modifica. Si legge nella
parte motiva della sentenza ai punti: - "98 (Se) è vero che le norme sui trasferimenti contestate ... si applicano anche ai
trasferimenti di calciatori fra società appartenenti a federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e che
norme analoghe disciplinano i trasferimenti fra società appartenenti alla stessa federazione nazionale. - 99 Tuttavia ... tali
norme sono idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro
poiché impediscono loro di lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti
di lavoro che li legano ad esse. - 100 In effetti, prevedendo,come fanno,che un calciatore professionista può esercitare la sua
attività in una nuova società stabilita in un altro Stato membro solo se quest'ultima ha versato alla società di provenienza
l'indennità di trasferimento il cui importo è stato convenuto fra di esse o determinato ai sensi dei regolamenti delle federazioni
sportive, le dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. - 101 ... tale conclusione non è
inficiata dal fatto che norme sui trasferimenti emanate dall'UEFA nel 1990 hanno disposto che i rapporti economici fra le due
società non influiscono sull'attività del calciatore, il quale può giocare liberamente per la sua nuova società. Quest'ultima,
infatti, resta tenuta a versare l'indennità di cui trattasi, a pena di sanzioni che possono giungere fino alla sua radiazione per
debiti; e ciò le impedisce con altrettanta efficacia di ingaggiare un calciatore proveniente da una società di un altro Stato
membro senza prima pagare la detta indennità. - 103 ... sebbene le norme di cui si discute ... si applichino anche ai
trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e siano analoghe a
quelle che disciplinano i trasferimenti fra società aderenti alla stessa federazione nazionale, resta pur sempre il fatto che esse
condizionano direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad
ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.". Ed ancora sugli effetti della sentenza nel tempo: - "141 Secondo una
giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte da di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza
attribuitale dell'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può
e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima dello sentenza che statuisce sulla domanda
d'interpretazione purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione della
stessa norma. - 142 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente
all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità di qualunque interessato di far valere una
norma, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Tale limitazione
può essere ammessa soltanto dalla Corte nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. - 143 Nel caso di
specie i peculiari aspetti delle norme emanate dalle associazioni sportive per quanto riguarda i trasferimenti di calciatori fra
società di Stati membri diversi, come pure il fatto che le stesse norme, o norme analoghe, si applicavano sia ai trasferimenti fra
società aderenti alla stessa federazione nazionale sia ai trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse
nell'ambito dello stesso Stato membro, possono aver creato una stato d'incertezza quanto alla compatibilità delle dette norme
con il diritto comunitario. - 144 Pertanto, considerazioni imperative di certezza del diritto ostano a che situazioni giuridiche
che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano rimesse in discussione. Occorre prevedere, tuttavia, un'eccezione a favore
delle persone che abbiano preso tempestivamente iniziative per salvaguardare i loro diritti. Infine, si deve precisare che la
limitazione degli effetti della detta interpretazione può essere ammessa solo per le indennità di trasferimento, di formazione o
di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di
un'obbligazione sorta prima di tale data. - 145 Di conseguenza, si deve statuire nel senso che l'effetto diretto dall'art. 48 del
Trattato non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di formazione o di
promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate, o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione
sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima;della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito
rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.".
Nella parte motiva la sentenza ha testualmente dichiarato: - "1) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme
emanate da associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del
contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato
alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione - 2)............ - 3)L'effetto diretto
dall'art. 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di
formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di
un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni
giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.". - Il D.L. 17 maggio 1996 n. 272 ha
previsto agli artt. 1 e 3: Art. 1 - 1 - L'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente: - "Art. 6 (Premio di
addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto può essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali
un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha
svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. - 2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di
tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il
diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può, essere esercitato in pendenza del
precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età
degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli. - 3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito,
anche dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.". Art. 3 1. All'att. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: - "Le società sportive previste dalla
presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un massimo pari al valore
delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione
rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. - Le società che si avvalgono della facoltà
di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15
maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dall'art. 12." - I1
Consiglio Federale, infine, ha abrogato gli artt. 96 bis e 96 ter delle N.O.I.F., che prevedevano rispettivamente l'indennizzo per
il tesseramento di calciatori già professionisti in favore di società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e di calciatori già
non professionisti in favore di società professionistiche, ed ha varato il nuovo testo degli arti. 97 e 98 del seguente tenore: - "97
- Premio di addestramento e formazione tecnica - Alla Società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività
dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da 'professionista', un
premio di addestramento e formazione tecnica. - 98 - Ai soli fini della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 17 maggio 1995 n.
272, il calcato della indennità di preparazione e promozione da iscrivere eventualmente nel bilancio tra le componenti attive in
apposito conto sarà effettuato in base ai criteri precedentemente vigenti secondo le modalità applicative contenute nel
previgente testo dall'art. 98 delle N.O.I.F. comprese anche quelle connesse alta ivi allegata tabella "A" ed assumendo in ordine
alla categoria delle società l'ipotesi di trasferimento tra società della stessa categoria di appartenenza del tesserato (A/A, 8/B,
C1/C2, C2/C2). - La suddetta norma è applicabile anche alle società che, nel triennio previsto dalla legge, entrino a far parte
del Settore Dilettantistico." - Dopo aver dettagliatamente esposto gli accadimenti che hanno rivoluzionato la materia delle
indennità in questione è agevole sintetizzare i principi e le regole che governano la materia stessa: - 1. Non è più prevista una
indennità di promozione, di trasferimento o di semplice formazione e tale principio si ricava dalla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee sopra riportata, dal decreto legge citato e dalle novità legislative introdotte dal Consiglio
Federale, atti tutti ispirati al rispetto dall'art. 48 del Trattato CEE del 25 marzo 1957 che non tollera limitazioni alla libera
circolazione dei lavoratori calciatori professionisti cittadini della Comunità Europea. - 2. E' ora previsto e permesso un premio
di addestramento e formazione tecnica in favore della società presso la quale il calciatore abbia svolto attività non
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
professionistica ma esclusivamente dilettantistica o giovanile ed a carico della società che stipula con il calciatore il primo
contratto da professionista. Giova sottolineare che il premio non equivale ad indennità, che il presupposto è l'addestramento e
la formazione tecnica di un dilettante o giovane e mai la promozione, il trasferimento o la semplice formazione e che le
condizioni sono costituite dalla prima nuova attività da professionista e dalla precedente attività dilettantistica o giovanile, cioè
né professionistica né semiprofessionistica. - 3. Sia il decreto legge che una delle nuove disposizioni delle N.O.I.F.
contemplano ancora l'indennità di preparazione e promozione ma solo ai fini di consentire eventualmente l'iscrizione in
apposito conto del bilancio delle società di calcio e la diluizione in tre esercizi finanziari della possibilità di ammortamento del
passivo costituito dalla eliminazione della predetta indennità. - 4. Non è più concepibile un'indennità di preparazione e
promozione per il trasferimento di un calciatore professionista e non assume più alcuna rilevanza il trasferimento del
professionista o la retrocessione per qualsiasi causa della società di appartenenza ad un Settore minore. Solo il passaggio dalla
precedente attività dilettantistica o giovanile verso la nuova prima attività professionistica è ritenuto compatibile con un premio
che, ripetesi, non è da confondere con una indennità. - 5. Deve essere quindi affrontato il problema degli effetti della citata
sentenza e delle menzionate novità legislative, sia in ambito statale che in ambito federale, nel tempo. - La questione è stata
affrontata e risolta dalla stessa sentenza delta Corte di Giustizia: - a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni
giurisdizionali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle
ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non pub più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione
giudiziaria; - b) l'avvenuto adempimento della obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico, non può del pari formare
oggetto di contestazione, per cui non si pub pretendere la restituzione della indennità già corrisposta; - c) ove per
l'obbligazione, derivante dalla norme vigenti sulla citata indennità al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia
pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare
applicazione le nuove disposizioni. - La litis pendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella
pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito
quella indennità. P.T.M. - La Corte Federale, pronunciando sulla interpretazione delle vigenti disposizioni N.O.I.F. in materia
di premio di addestramento e formazione tecnica e sulla questione della successione temporale di tali norme rispetto a quelle
vigenti al momento della deliberazione di questa Corte del 28.10.1995, emette la seguente pronuncia interpretativa: - "Il
sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito
alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n.
272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. - Ogni
pretesa di corresponsione di tate indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. - Restano
ovviamente salvi, secondo i principi generati della successione delle leggi nel tempo,i diritti maturati prima dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. - Nel caso di
obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi
agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove Norme. - . Restano in ogni caso salvi i pagamenti
dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la
quale l'atleta. ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che
sia 1e denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti".
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MUSUMECI GIUSEPPE, GIA'
PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO E CONSIGLIERE DELLA L.P.S.C., PIRRO MICHELE, GIA' COLLABORATORE
CENTESE CALCIO, PAPAVERONE ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO U.S. LATINA, MAZZA CESARE,
PRESIDENTE CENTESE CALCIO, NONCHE' L'U.S. LATINA E LA CONTESE CALCIO, RISPETTIVAMENTE I
TESSERATI PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.6.S. IN
RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI
SPORTIVI, E LE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.6.S PER RESPONSABILITA' DIRETTA E
OGGETTIVA.
Rinviato a nuovo ruolo per acquisizione di ulteriore documentazione.
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
COMMISSIONE D’APPELLO
FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1995 - 1996
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMU. UFF. 1/C RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1995
1 - APPELLI DEL SIG. MASSIMINO GIOVANNI E DELL‟ A.C.R. MESSINA AVVERSO LE SANZIONI
DELL‟INIBIZIONE PER MESI 18 E L‟AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO Dl DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 COMMA 1,IN
RELAZIONE ALL‟ ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E 6 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26/Disc. del 28.4.1995)
Su deferimenti disposti dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la
delibera pubblicata nel C.U. n. 26/Disc. del 28 aprile 1995, ritenuto che il signor Giovanni Massimino - quale Presidente
dell‟a.c. Messina - avendo presentato ricorso al T.A.R. Sicilia, nonché ricorso per decreto ingiuntivo al Presidente del
Tribunale di Firenze, nell‟interesse della società, fosse ricorso nella duplice violazione degli arte. 1 comma 1 C.G.S. e 24 dello
Statuto Federale, coinvolgendo il Messina in tali violazioni, infliggeva al Massimino (ritenuta la continuazione fra i due
addebiti) l‟ inibizione per la durata di due anni e sei mesi e al Messina, a titolo di responsabilità diretta, l‟ ammenda di l.
2.000.000. Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che la presentazione dei due ricorsi, per quanto giustificata dal
proponente con l‟ effettiva sussistenza di erediti societari verso Enti calcistici e con l‟azione pendente dinanzi ai giudici
ordinari riguardo alla iscrizione del Messina a campionato professionistico,.violava (a clausola compromissoria, in. quanto la
soddisfazione ditali diritti avrebbe potuto utilmente essere esperita attraverso gli strumenti previsti dalle Carte Federali.
Avverso tale delibera ricorrevano a questa c., con separati atti d‟ impugnazione, oggi riuniti perché evidentemente connessi, il
Massimino e l‟a.c. Messina. II primo sosteneva che il ricorso al T.A.R. era la logica conclusione giuridica di un procedimento
iniziato dinanzi l‟autorità giudiziaria ordinaria, relativamente al contestato diritto del Messina ad iscriversi a campionati
professionistici Pertanto, il logico sviluppo di una lite ancora pendente, non poteva concretizzare l‟addebito mossogli. Quanto:
alla richiesta di decreto ingiuntivo, poiché la Lega competente aveva rifiutato di ottemperare al giudicato che concretizzava
specifici diritti di credito del Messina, nonostante reiterati solleciti, l‟azione giudiziaria intrapresa tendeva non al
riconoscimento del diritto di credito (già accertato irrevocabilmente nella sede calcistica), ma alla esecuzione dei relativi
adempimenti consequenziali, la cui tutela non si rinveniva nell‟ambito operativo della disciplina sportiva; e pertanto, anche per
tale aspetto, la contestata violazione era insussistente. L‟a.c. Messina, a sua volta, insisteva nelle argomentazioni da ultimo
esposte, associandosi alla richiesta di annullamento della delibera impugnata. Ciò premesso, ritiene la C,A.F. che nessuno dei
ricorsi proposti sia meritevole di accoglimento. Appare, infatti, evidente, la reiterata violazione dall‟art. 24 sopra citato. Tale
norma – come questa C.A.F. ha altre volte affermato - disponendo in merito all‟efficacia dei provvedimenti federali, avvince
tutti i tesserati non solo all‟obbligo di osservanza io genere della vigente normativa (comma 1) ma, in particolare, ad accettare
la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall‟organizzazione calcistica nelle materie comunque attinenti
all‟attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od elisione del
relativo obbligo è disciplinarmente sanzionata (comma 2). Dunque, occorre da un lato, per la operatività della cosiddetta
clausola compromissoria (nella quale generalmente si riassume il contenuto dell‟ art. 24 dello Statuto) che le controversie che
si vogliono dirimere attengano all‟attività sportiva, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; e, dall‟altro,
che esista un‟ organismo federale avente giurisdizione (se non esclusiva, almeno concorrente con quella ordinaria) sulle
controversie stesse. Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la questione concernente l‟iscrizione ad un campionato
organizzato dalla F.I.G.C. è tipicamente "sportiva" e ricade nella giurisdizione federale esclusiva. A. nulla giova, chiaramente,
che il fatto addebitato al Massimino e al Messina (ricorso.al tan) si inserisca in una serie di altre violazioni della clausola
compromissoria, giacché, diversamente opinando, si giungerebbe alla precostituzionalità di un‟assurda impunità per chi, dopo
avere per una volta infranto il comando dell‟art. 24, persistesse con nuove azioni giudiziarie. nella sua violazione. E il richiamo
all‟istituto della continuazione appare, al riguardo, del tutto anomalo, giacché esso attiene ad un criterio di moderazione della
pena nel caso di reiterata violazione normativa, non già configurando un'esimente della condotta violatrice. Correttamente,
pertanto, la delibera impugnata ha affermato, al riguardo, la colpevolezza del dirigente e conseguentemente quella della
società. Quanto, poi, all‟inoltro di un ricorso per decreto ingiuntivo, finalizzato alla riscossione di un credito verso un Ente
federale, appare artificioso l‟argomento.utilizzato a propria difesa dai ricorrenti: giacché non solo la fase di accertamento del
relativo diritto, ma – e forse a maggior ragione - quella esecutiva, trovano rispondenza nell‟art. 24 e soddisfazione nell‟ambito
stesso della FI.G.C., attraverso i canali già indicati dalla Commissione Disciplinare con la decisione appellata. È chiaro che il
semplice ritardo nella soddisfazione della posizione creditoria non può giustificare il vulnus inflitto alla norma basilare per tutti
i tesserati della Federazione. Scatta, dunque, inevitabilmente il meccanismo di auto tutela, che trova la sua sanzione - qui
correttamente e congruamente applicata – nella normativa che punisce le violazioni dell‟art. 1 C.G.S.. Ne consegue che gli
appelli riuniti debbono essere rigettati, con incameramento delle relative tasse. Per i suesposti motivi la C.A.F.; riuniti gli
appelli come sopra proposti dal Sig. Massimino Giovanni e dall‟A.C.R., Messina, li respinge e dispone l‟incameramento delle
tasse versato.
2.APPELLO DELL‟U.S.OSTELLATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDICINA/OSTELLATO DEL 2.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 48 del 18.5.1995)
Il 2 aprile 1995 veniva disputato a Medicina l‟incontro tra la squadra locale e l‟U.S. Ostellato, valido per il Campionato di
Promozione - Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, che si concludeva con il punteggio di 1 - 0 a
favore della squadra ospitata. La S.C., Medicina inoltrava reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara e,
sull‟assunto dell‟avere l‟U.S. Ostellato indebitamente effettuato tre sostituzioni di calciatori, chiedeva che a quel sodalizio
tosse inflitta la punizione sportiva di perdita dell‟incontro con il punteggio di 0 - 2. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
per vizio di forma, ma, rilevata dagli. atti ufficiali la sostituzione di tre calciatori dall‟U.S. Ostellato, tra cui quella del n. 1,
senza che in distinta risultasse segnalato il calciatore destinato a fungere esclusivamente quale portiere di riserva, irrogava alla
predetta società la punizione sportiva di perdita della gara. Tale delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare;
alla quale l‟U.S. Ostellato aveva avanzato reclamo, con decisione riportata nel Com. Uff. n. 48 pubblicato il 18 maggio 1995.
Avverso la predetta decisione ha proposto. tempestivo appello a questa C.A.F. la società punita, chiedendo la revoca della
sanzione inflittale, con la conferma del risultato acquisito sul campo. Con un primo motivo si. sostiene che il reclamo della
S.C. Medicina doveva dichiararsi inammissibile per vizio di forma con la conseguenza di precluderne l‟esame del merito,
erroneamente compiuto dal Giudice Sportivo sulla base di atti (elenchi dei calciatori partecipanti alla gara) non rientranti
nell‟eterico tassativo dei documenti ufficiali. La doglianza non ha fondamento. Il rilievo formale in ordine alla motivazione
adottata dal Giudice Sportivo, che ha respinto il reclamo in luogo di dichiararne la inammissibilità, non comporta le
conseguenze auspicate dall‟appellante: infatti lo stesso Giudice Sportivo aveva il potere-dovere, a norma.dell‟ art, 18. n. 2
lettera a) C.G.S., di giudicare sulla regolarità di svolgimento della gara, avvalendosi dei documenti ufficiali, tra í quali sono
compresi anche gli elenchi dei calciatori partecipanti alla gara (art. 61. N.O.I.F.), quali allegati al rapporto,dell‟Arbitro. Quanto
al merito della questione, come già ritentato in precedenti: decisioni da questo Collegio, deve essere affermata l‟osservanza
della Circolare F.I.F.A. n. 528 del 13.4.1994, la cui obbligatorietà è stata sancita dalla F.I.G.C. con Com. Uff. n. 17A
pubblicato il 3.8.1994, relativamente alla Regola 3 n. 2 del Regolamento di Giuoco ed, in punto ai paragrafi c) e d),
quest‟ultimo di nuova emanazione. In particolare, il paragrafo c) stabilisce che "una.squadra non può essere autorizzata ad
utilizzare in ogni gara più di due calciatori di riserva; che verranno scelti fra cinque calciatori i cui nomi il Regolamento può
imporre che siano comunicati all‟arbitro prima dell‟inizio della gara". In aggiunta, il paragrafo d) successivamente introdotto
dispone che "malgrado il limite imposto dal paragrafo c) una squadra può ugualmente utilizzare un terzo calciatore di riserva a
condizione che sia segnalato quale portiere di riserva, che non potrà essere utilizzato che per sostituire il portiere titolare.
Qualora il portiere titolare venisse espulso, il portiere di riserva potrà rimpiazzarlo in sostituzione però di un altro calciatore
della stessa squadra". Dall‟esame degli atti ufficiali della gara di che trattasi risulta che l‟U.S. Ostellato ha effettuato tre
sostituzioni di calciatori, tra cui quella del n. 1, sènza avere preventivamente segnalato indistinta, fra i calciatori di riserva,
quello designato a fungere quale portiere di riserva e ad essere utilizzabile esclusivamente per sostituire il portiere titolare.
L‟inosservanza delle disposizioni sopra ricordate, di per se chiare ed illustrate alle società dai competenti Organi federali,
comporta, ai sensi dell‟art. 7. numeri 1 e 5 C.G.S,; l‟irrogazione alla società responsabile della punizione sportiva di perdita
della gara con il punteggio di 0 - 2, come esattamente è stato ritenuto dalla Commissione Disciplinare, fa cui decisione va
pertanto confermata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟.U.S. Ostellato di Ferrara e ordina
incamerarsi la tassa versata.
3 - APPELLO DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI
CALCIATORI BERTI VINCENZO, CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI E FERRARA ROCCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comm. Uff. n. 208 del 19.5.1995)
La S.S. Gravina Katane Sivoriana ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso Ia Lega
Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 208 pubblicato il 19 maggio 1995, concernente squalifiche di varia durata inflitte ad
alcuni calciatori per essa tesserati. II reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell‟art.. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
tardività , in quanto i motivi risultano spediti il l6 giugno 1995, vale a dire l‟ottavo giorno successivo a quello (8.6.1995) in cui
l‟appellante aveva ricevuto i richiesti documenti ufficiali, e quindi oltre il termine di sette giorni previsto dalla su richiamata
norma regolamentare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività
dell‟invio dei motivi dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, l‟ appello come innanzi proposto dalla S.S. Gravina
Katane Sivoriana di Gravina di Catania. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DELL‟A.C. GIOIESE AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL VIGOR
LAMEZIA CALCIO IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX Art. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO
DEL CALCIATORE BONACCORSO GIOVANNI IN PROPRIO FAVORE
(Delibera della C.V.E - Com. Uff. n. 21/D - Riunione dell‟11.3.1995)
Con reclamo 22.12.1994 il Vigor Lamezia Calcio s.r.l. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere la condanna
dall‟ A.C. Gioiese al pagamento dell‟indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., nella misura di lire 50.000.000, per effetto del
tesseramento da parte di quest' ultima del calciatore Bonaccorso Giovanni nel corso della stagione sportiva 1994/95. L‟ adita
Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 11.3.1995, in parziale accoglimento del reclamo,
condannava l‟A.C. Gioiese a corrispondere al Vigor Lamezia Calcio s.r.l. l‟importo di lire 24.000.000. Avverso tale decisione
ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟A.C. Gioiese, deducendo: - che con precedente delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. l5/D - Riunione del 17.12.1994 la Commissione Vertenze Economiche ebbe a dichiarare
inammissibile altro reclamo del Vigor Lamezia Calcio, avente ad oggetto la stessa richiesta di indennizzo; - che pertanto la
delibera impugnata si appalesa contraria alle norme regolamentari che prevedono, avverso la declaratoria di inammissibilità, l‟
appello e non la riproposizione del reclamo allo stesso organo disciplinare che l‟ha pronunciata; - che nessuna comunicazione
le fu fatta in ordine al secondo reclamo. L‟appello è infondato. Ed invero nessuna norma regolamentare vieta la riproposizione
di un reclamo dinanzi allo stesso organo che ne ha dichiarato in precedenza l‟ inammissibilità quando il nuovo reclamo sia
conforme, come nella specie, alle condizioni di tempo e di forma prescritte per il suo inoltro. Né risulta che l‟A.C. Gioiese non
abbia avuto comunicazione dello stesso, attesa l‟esibizione della ricevuta comprovante l‟ invio contestuale del secondo
reclamo alla controparte. Il rigetto del gravame comporta l‟incameramento della tassa.Per questi motivi la C.A.F. respinge
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
l‟appello come sopra proposto dell‟ A.C. Gioiese di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e ordina I' incameramento della relativa
tassa.
5- APPELLO DELLA SPORT. STAGGIA SENESE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE
TESSERAMENTI IN RELAZIONE ALLA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A
TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE MARINO VINCENZO DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS AD ESSA
RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Cam. Uff. n. 20/D- Riunioni del 10/11.3.1995)
Con atto del 24.12.1994 i Signori Marino Stefano e Silvestrini Antonia, genitori del minore Vincenzo, chiedevano che venisse
dichiarato nullo il trasferimento del figlio in favore della Sport Staggia Senese, assumendo di non avere mai sottoscritto (ne
loro nè il minore) la lista di trasferimento a titolo temporaneo dall‟ A.S. Lucchese Libertas alla Sport. Staggia Senese. La
Commissione Tesseramenti, con determinazione pubblicata nel C.U. art. 20/D Riunioni del 10/11 marzo 1995, dichiarava la
nullità del trasferimento e deferiva entrambe le predette società ai competenti organi disciplinati, a norma dall‟art. 1 punto 1
C.G.S.Contro tale deferimento ricorre ora a questa C.A.F. la Sport Staggio Senese la quale fa presente che prima che venisse
proposto il reclamo da parte dai genitori del calciatore aveva gia provveduto a svincolarlo e che, quindi, il proprio
comportamento non appare suscettibile di deferimento. L‟appello si appalesa inammissibile. Invero il deferimento ha soltanto
natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una situazione sanzionatoria,
suscettibile di impugnazione. È appena il caso di soggiungere che, dopo l‟apertura del procedimento disciplinare per effetto del
deferimento, la società qui ricorrente ben potrà svolgere in quella sede le argomentazioni oggi prospettate e qualora vengano
irrogate sanzioni potrà naturalmente avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Sport Staggio Senese di Staggia Senese
(Siena) e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELL‟ A.C. SANT‟ANTONIO ABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORIA/SANT‟ANTONIO
ABATE DEL 2.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania · Com. Uff. n. 72 del 25.5.1995)
L‟A.C. Toria proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso li Comitato Regionale Campania, in relazione alla gara
Toria/ Sant'Antonio Abate, disputata per il Campionato di 1a Categoria il 2 maggio 1995 e terminata con il punteggio di 1-2
per la squadra ospite, deducendo che alla stessa la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Santaniello Vincenzo
in posizione irregolare. Il Santaniello aveva preso parte, in qualità di massaggiatore della Boys S. Antonio Abate, alla gara da
questa disputata il 25 marzo 1995 per il Campionato della Categoria "Giovanissimi" ed era stato inibito fino al 12 aprile 1995,
per comportamento ingiurioso verso il Direttore di gara, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 28
marzo 1995 dei Comitato Locale di Nocera Inferiore del Settore per l‟ Attività Giovanile e Scolastica. Chiedeva, pertanto, la
reclamante la vittoria a tavolino per la gara in parola in applicazione dall‟art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La
Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 25 maggio. 1995, accoglieva il
reclamo e, per l‟ effetto, infliggeva a! l‟A.C. Sant' Antonio Abate la punizione sportiva di perdita della gara in parola con il
punteggio di 0-2. Avverso detta decisione propone appello in questa sede l‟A.C. Sant‟Antonio Abate, deducendo che l‟ art 12,
comma 8, per il quale "i dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine" non possono
svolgere alcuna attività sportiva nell‟ambito della FI.G.C.", non può essere interpretato nel senso che chi sia inibito non possa
partecipare all‟attività agonistica, dovendosi intendere per "attività sportiva" quella di dirigente tecnico, di frequentazione delle
sedi federali, di presenza in panchina, di presentazione delle distinte al Direttore di gara, ecc. Il reclamo è evidentemente
infondato e, quindi, da respingere.Come affermato costantemente dalla giurisprudenza sportiva i provvedimenti disciplinari
implicano l‟ impossibilità per chi ne sia colpito di partecipare a qualunque attività sportiva, ivi compresa, anzi, prima fra tutte,
l‟attività agonistica. La decisione impugnata, pertanto, che applica esattamente il principio più volte enunciato da questa
C.A.F. deve essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Sant'Antonio Abate di Sant‟Antonio Abate (Napoli) ed ordina l‟ incameramento della
tassa versata.
7-APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERA SPORT/FORMIA DEL 23.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C · Com. Uff. n. 172/C dell‟
1.6.1995).
Con reclamo diretto al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, la S.S. Formia s.r.l. contestava la regolarità della
gara Matera - Formia disputatasi li 23 aprile. 1995, deducendo che tale gara era stata disputata da una società - la Polisportiva
Matera s.r.l. - che conduceva in affitto l‟ impresa calcio dalla fallita Matera Sport S.p.A. e che non risultava affiliata alla
F.I.G.C., né titolare del titolo sportivo, per poter disputare il campionato di serie C/2. Con decisione pubblicata nel Com. Uff.
n. 162 del 17 maggio 1995 il Giudice Sportivo respingeva il reclamo. Ricorreva la S.S. Formia s.r.l. alla Commissione
Disciplinare presso detta Lega, ponendo in evidenza come la questione proposta non concerneva l‟affiliazione della società
Matera Sport S.p.A., ma la partecipazione alla gara in questione della squadra di una società, la Polisportiva Matera s.r.l., che
non risultava affiliata, non aveva ricevuto il titolo sportivo proprio della società fallita e, comunque, non vantava il titolo
sportivo per disputare il Campionato di Serie C/2. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.
172 dell‟ 1 giugno 1995, respingeva il surriportato reclamo. Ricorre ora a questa C.A.F. la S.S. Formia s.r.l. che insiste nel
sostenere che la gara in questione è stata disputata da una società - Polisportiva Matera s.r.l. -, imprenditore e gestore in affitto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
d'azienda non affiliata, né avente titolo a disputare il Campionato di Serie C/2. Resiste la Curatela del fallimento della società
Matera Sport che eccepisce I' inammissibilità del gravame della S.S. Formia s.r.l. e sotto il profilo della carenza di interesse e
perché non notificato alla Polisportiva Matera s.r.l., indicata come controparte dalla stessa reclamante. Nel merito ne ha
sostenuto I'infondatezza. Devono innanzitutto disattendersi le eccezioni di inammissibilità nuovamente prospettate in questa
sede dal Curafore del fallimento della società Matera Sport S.p.A. Ed invero il ricorso appare sopportato da un idoneo interesse
atteso che lo stesso, qualora si controverte sulla regolarità di una gara, mira a conseguire un risultato favorevole relativamente
alla singola prestazione agonistica, senza che alla sua configurabilità sia necessario un ulteriore profilo di concreta utilità. Né il
gravame doveva essere notificato alla Polisportiva Matera s.r.l. trattandosi di soggetto formalmente estraneo all‟ ordinamento
sportivo, non avendo avuto alcun riconoscimento dai competenti organi federali e, quindi, non suscettibile di essere inciso
dalla sanzione conseguente all‟eventuale accoglimento del ricorso. Nel merito, il ricorso dalia S.S. Formia, pur articolato in
pregevoli argomentazioni logico-giuridiche, non può trovare accoglimento. Invero, in punto di fatto, risulta che il Tribunale di
Matera, nell‟ambito déll‟esercizio provvisorio, ha autorizzato la continuazione temporanea dell‟attività di impresa da parte
della Curatela del fallimento della società. È noto, d'altro canto, come la legge fallimentare non preveda la concessione a terzi
della gestione dell‟esercizio provvisorio dell‟impresa fallita, cori formule che non pèrmettono la esclusione di quest'ultima.
Alla luce delle sueposte, premesse, è evidente che il contratto di affitto di azienda, autorizzato dal Tribunale di Matera con il
provvedimento dell‟11 aprile 1995, altro bon era che un modulo organizzativo per assicurare la continuazione dell‟ esercizio di
impresa della società fallita, mirato a portare a termine, in conformità alle disposizioni regolamentari ed all‟autorizzato
esercizio provvisorio, la stagione sportiva. L‟acquisizione della qualità di imprenditore da parte del cessionario non presuppone
affatto; nella specie come sopra illustrata, la dismissione della stessa qualità da parte del cedente. La corretta collocazione, poi,
come sopra individuata dal contratto di affitto di azienda consente di ribadire la titolarità nella fallita Matera Sport S.p.A. del
titolo legittimante la partecipazione per la stagione in corso al campionato, trattandosi dell‟ unico soggetto dal quale,
nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo, sono destinate a riverberarsi tutte le conseguenze comunque connesse a tale status. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟ appello come sopra proposto dalla S.S. Formia di Formia (Latina) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
8- APPELLI DEL CALCIATORE BAVETTA ANTONIO E DELL‟A.R. SANTOS LICATA AVVERSO LA CONVALIDA
DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PER LA U.S.C. LEVANE; ANZICHE' PER LA A.P. SANTOS LICATA, ED
IL CONSEGUENTE DEFERIMENTO PER DOPPIO TESSERAMENTO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunioni del 7/8.4.1995)
In data 7.2.1995. il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti richiedeva alla Commissione Tesseramenti il
giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore Bavetta Antonio. Con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 23/D-Riunioni del 7/8.4.1995 l‟adita Commissione, nel rilevare che a nome dell‟ atleta risultavano pervenute due richieste di
tesseramento, dichiarava valida quella in favore della U.S.C. Levane perché pervenuta al Comitato Regionale Toscana l‟11
novembre 1994, mentre invalidava quella in favore dell‟A.P. Santos Licata perché pervenuta successivamente, il 15 dicembre
1994; deferiva altresì il calciatore alla competente Commissione Disciplinare ex art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva. Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli Bavetta Antonio e l‟ A.P. Santos Licata, invocandone la totale
riforma. I due appelli vanno riuniti, considerata la loro intima connessione. Ciò posto, la C.A.F. osserva che i reclami sono
fondati. Ed invero la richiesta di tesseramento di Bavetta Antonio in favore della U.S.C.Levane appare illegittima giacché fu
avanzata quando ancora la Polisportiva Licata srl, precedente società di appartenenza del calciatore, conservava il vincolo
sull‟atleta. Questa società infatti, nella stagione 1994/95, seppure non ammessa al Campionato Nazionale Dilettanti, di
competenza, e iscritta invece al Campionato di Eccellenza, non aveva perduto il diritto alle prestazioni del Bavetta che, quale
giovane in rapporto di addestramento tecnico, non aveva provveduto d‟altro canto a sottoscrivere, nei termini federali, altro
tesseramento in favore di una società militante in un campionato professionistico. Valida invece deve essere considerata la
richiesta di tesseramento in favore del PA.P. Santos Licata che, anche se successiva, è stata fatta quando la Polisportiva Licata
srl, in pari data, aveva provveduto allo svincolo del calciatore. L‟impugnata delibera deve essere quindi riformata nei sensi
detti. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Bavetta Antonio e dall‟A.P. Santos
Licata di Licata (Agrigento), in riforma dell‟impugnata delibera, cosi provvede: - dichiara nulla la richiesta di tesseramento del
calciatore Bavetta Antonio in favore dell‟U.S.C. Levane, datata 11.11.1994, stante a tale data il vincolo del calciatore
medesimo in favore della Pol. Licata S.r.l.; - convalida la richiesta di tesseramento del predetto calciatore in favore dell‟A.P.
Santos Licata, con decorrenza 15.12.1994, libero a seguito di svincolo suppletivo da parte della Pol. Licata S.r.l.; - conferma il
deferimento del calciatore Bavetta Antonio alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per aver
sottoscritto il tesseramento per l‟ U.S.C. Levane in costanza di vincolo in favore della Pol. Licata S.r.l,;. - ordina la restituzione
della tassa versata..
9- RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GONNOSNO' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MOGORELLA/GONNOSNO' DEL 22.1.1995
(Delibera della C.A.F Com. Uff. n. 33/C - Riunione del 25.5.1995)
La S.S. Gonnosnò ha impegnato per revocazione la decisione di questa Commissione, riportata sul Comunicato Ufficiale n.
33/C - Riunione del 25 maggio 1995, con la quale, ai sensi. dall‟art. 27 n.5 C.G.S., sono state annullate senza rinvio le delibare
de. Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano e della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna, per l‟ inammissibilità del reclamo in data 28 gennaio 1995 proposto, senza il regolamentare preannuncio
telegrafico, al predetto Giudice Sportivo della S.S. Gonnosnò relativamente alla gara Mogorella/Gonnosnò del 22.1.1995. Il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
ricorso per revocazione è fondato. È stato soltanto nel presente giudizio acquisito agli atti il telegramma in data 23 gennaio
1996, con il quale il Presidente della S.S. Gonnosnò preannunciava al Giudice Sportivo il reclamo della Società con riguardo
alla gara Mogorella/Gonnosnò. Perento, il giudizio dinanzi ai primi giudici è stato regolarmente instaurato, per cui, passando
alla fase rescissoria, deve procedersi all 'esame del reclamo proposto dalla anzidetta Società avverso la decisione della
Commissione Disciplinare. Tale reclamo non è meritevole di accoglimento. Non ha trovato, infatti, alcun supporto probatorio
la tesi prospettata dalla Società nei vari gradi di giudizio, secondo la quale il calciatore della propria squadra, Muscas Stefano,
sarebbe rimasto infortunato non per uno scontro di giuoco con un avversario - come risulta espressamente dal referto dell‟
Arbitro -, bensi per effetto di una deliberata aggressione subita ad opera di un avversario. Tale tesi non è neanche suffragata dal
certificato medico esibito, ove si parla di una "ferita da taglio in regione frontale sinistra di cm. due", che non è certo
incompatibile con uno scontro fortuito, né, del resto, é stato fornito - ripetesi - alcun altro elemento di prova a sostegno dell‟
assunto della Società. Per questi motivi, la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla S.S.
Gonnosnò (Oristano) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
10- RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. LAIGUEGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
AL 30.9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE CAMMARATA GIANFRANCO (Delibera del Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Imperia - Com. Uff. n. 36 del 27.4.1995)
La C.A.F., sul ricorso per revocazione come sopra proposto dall‟A.C. Laigueglia di Laigueglia (Savona), ritenutane la
necessità, sospende il presente giudizio e dispone l‟invio degli atti all‟Ufficio Indagini perché compia accertamenti in ordine
all‟ identità del calciatore che ebbe a tenere un comportamento antiregolamentare nei confronti dell‟arbitro della gara
Laigueglia/S. Bartolomeo Cervo del 23.4.1995.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUN. UFFIC. 2/C RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 1995
1 - APPELLO DEL CALCIATORE MECCA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI
FINO AL 29.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 48 del 25.5.1995)
Il calciatore Mecca Paolo ha proposto appello dinanzi, questa C.A.F. lamentando l‟eccessività della sanzione della squalifica
fino al 29.4.1998, inflittagli dalla Commissione Disciplinare prèsso il Comitato Regionale Lucania, di cui al Com. Uff. n. 48
del 25 maggio 1995, per il comportamento offensivo e violento da lui ténuto nei confronti dell‟Arbitro in occasione della gara
Possidente/S. Giovanni Avigliano disputata il 30.4.1995, valevole per il campionato di 1a Categoria organizzato dal suddetto
Comitato. Dal referto del Direttore di gara risulta che il Mecca, ritenendosi, e a torto, vittima di un contrasto violento di
giuoco, mentre si rialzava lanciava del terriccio contro la persona dell‟Arbitro, profferendo nel contempo frasi ingiuriose,
dopodichè, a seguito della conseguente espulsione decretata nei suoi confronti, si avvicinava al Direttore di gara medesimo e
gli sferrava un calcio alla gamba, reiterando le frasi ingiuriose nei confronti di questi. Il Collegio ritiene di accogliere
parzialmente li reclamo. I tre anni di squalifica che sono stati inflitti vengono ridotti a trenta mesi solo perché la Commissione
giudicante ha inteso cosi apprezzare il comportamento postumo del calciatore, che ha lealmente ammesso i fatti addebitatigli
ed egli stesso, stigmatizzandone i contenuti, ha espresso, in termini sinceri, il rammarico e l‟ amarezza per quanto, in un
momento d'ira incontrollata, ha posto. in essere. - La squalifica, in forza della riduzione, viene a scadere il 30.10.1997. Per
questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore Mecca Paolo, riduce la
sanzione della squalifica già inflitta dal primi giudici, fissandola al 30.10.1997. Ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A
CARICO DEL SIG. ALIBERTI LUIGI E DELLA POLISPORTIVA MONTORO INFERIORE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ART 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 69 del‟11.5.1995)
II Procuratore Federale della F.I.G.C. ha Proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 69 dell‟11 maggio 1995, con la quale veniva dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Aliberti Luigi in quanto allo stato non più Presidente della Pol. Montoro Inferiore, mentre veniva
irrogata la sanzione dell‟ ammenda di L. 500.000 a carico della Pol. Montoro Inferiore, per responsabilità diretta, ai sensi
dall‟art. 6 comma 1 C.G.S., in relazione ai giudizi lesivi della reputazione dell‟organizzazione federale contenuti nelle
memorie difensive inviate dall‟ Aliberti alla Corte Federale in data 26.4.1994, in relazione ad un procedimento aperto a seguito
di deferimento del Procuratore Federale medesimo. L‟appello del Procuratore Federale appare senz‟altro fondato, in quanto ai
fini del decidere deve essere presa in considerazione la situazione di fatto al momento del perpetrarsi della violazione
disciplinare, a nulla rilevando eventuali successive variazioni intervenute a modifica di tale situazione. Orbene, nel caso in
esame, risulta incontestabilmente che l‟Aliberti era Presidente della società allorché ebbe ad esprimere i giudizi lesivi della
reputazione dell‟ organizzazione federale nella sua citata nota difensiva inviata il 26.4.1994 alla Corte Federale. Le sue
dimissioni, infatti, si sono perfezionate in data 14.7.1994, allorquando la Pol. Montoro Inferiore ne prese atto e provvide alla
nomina del nuovo Presidente. Proprio sulla base delle sueposte considerazioni Ia Commissione.Disciplinare ha ritenuto
comunque sussistere la responsabilità della Società, per la violazione ascritta all‟ Aliberti, infliggendo alla stessa la sanzione
dell‟ammenda di L. 500.000.Dalle sueposte considerazioni ne deriva che Aliberti Luigi deve essere comunque perseguito
perché responsabile della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., cosi come richiesto dal Procuratore Federale e la
Commissione ritiene congrua la sanzione di tre mesi di inibizione, mentre invariata deve restare quella già inflitta alla Società,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
in quanto adeguata alla violazione contestata. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal
Procuratore Federale, infligge al Sig, Aliberti Luigi la sanzione della inibizione per mesi tre, confermando nel resto.
3- APPELLO DELL‟A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ INIBIZIONE FINO AL 15.9.1997
INFLITTA AL SIG. MONORCHIO ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di. 2° Grado presso il Comitato Regionale
Calabria del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n: 70 del 30.5.1995)
L‟A.C. Calcio Gallico ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado c/o il Comitato Regionale
Calabria del Settore per l‟ Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara Calcio Gallico/Lib. T. Maestrelli dell‟ 8.3.1995,
decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 70 del 30 maggio 1995. Con la suddetta decisione detto Giudice Sportivo di 2° Grado ha
parzialmente accolto il reclamo proposto dalla A.C. Calcio Gallico avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Reggio Calabria, riducendo la sanzione dell‟inibizione inflitta al sig. Monorchio Antonio fino al
15.09.1997 (l‟originaria inibizione era fino al 13.03.1998). Secondo la decisione impugnata, nel corso del dibattimento di 2°
grado, a seguito delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, il fatto contestato era apparso meno grave di quello
inizialmente ritenuto dal Giudice Sportivo: mancava, infatti, fa prova certa che il Monorchio avesse personalmente colpito
l‟arbitro anche se risultava che lo stesso lo aveva ripetutamente minacciato sia durante che dopo la gara. inoltre, secondo la
decisione impugnata, "dal comportamento tentato dal Sig. Monorchio sono scaturiti gli episodi di violenza da parte di altre
persone". La reclamante sostiene, invece, che non ci sarebbero stati gli elementi di prova a sostegno della disposta inibizione e
che comunque la sanzione doveva essere meno severa. La Commissione di Appello Federale ritiene che il reclamo debba
essere rigettato. È vero, infatti, che a seguito del supplemento di indagini vi è stato un, notevole ridimensionamento del fatto
con particolare riferimento alla condotta del Monorchio, essendosi ritenuta insufficiente la prova di una aggressione fisica, ma
è anche vero che sono stati confermati gli addebiti sui quali si è basata la decisione impugnata. Ed invero, è rimasto confermato
non solo il tentativo del Monorchio.di aggredire il Direttore di gara, ma anche il suo comportamento minaccioso nonché l‟
istigazione nei confronti di coloro che hanno proceduto alla invasione del campo con intento aggressivo. Per i suesposti moviti
Ia C.A.F respinge l‟ appello come sopra proposto dalla A.S. Calcio Gallico di Gallico (Reggio Calabria) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
4 · APPELLO DEL B.M. SPORTING AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL
SIG. RIVA FRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per
I'Attività Giovanile e Scolastica - Com.. Uff. n. 37 del 25.5.1995)
La Società B..M. Sporting di Masate (Milano) ha proposto a questa C.A.F rituale appello avverso la decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟ Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul
Com. Uff. n. 37 del 25 maggio 1995, con la quale veniva respinto il proprio reclamo avverso la sanzione dell‟ inibizione fino al
31.12.1998 inflitta al Dirigente Riva Franco, esponendo che con lettera raccomandata in data 10 aprile 1995 ha fatto richiesta a
detto Giudice di ottenere copia del referto arbitrale della gara della Categoria Esordienti disputata il 1° aprite 1995 contro G.S.
Virtus Inzago, al fine di motivare adeguatamente l‟eventuale reclamo in merito alla decisione del Giudice Sportivo pubblicata
sul Com. Uff. n. 31 in data 7 aprile 1995,con la quale era stato appunto adottato il provvedimento di inibizione fino al 31
dicembre 1998 nei confronti del Riva; riferisce ancora che detta richiesta era stata considerata alla stregua di un reclamo vero e
proprio con conseguente adozione del suddetto provvedimento. Ha chiesto, pertanto, che venga annullata l‟impugnata
decisione e rimessi gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado, perché fornisca la documentazione richiesta onde permetterle la
stesura di un ricorso dettagliato. L‟appello è infondato. Deve essere innanzitutto rilevato che la richiesta di prendere visione o
di trarre copia dei documenti ufficiali deve essere inoltrata al Giudice Sportivo di seconda istanza mediante telegramma, cosi
come dispone l‟ art. 26 n. 6 C.G.S.; tale mezzo di richiesta è prescritto a pena di nullità e l‟ inosservanza non vincola il giudice
all‟accoglimento. Ad abundantiam, si rileva ancora che, a differenza di quando dispone il successivo art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.
per i rèclami in ultima istanza, il termine di 7 giorni per la proposizione dei motivi avverso le decisioni di prima istanza dei
Giudici Sportivi non decorre dal momento ih cui l‟appellante riceve copia degli atti, ferma restando la decorrenza dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare, cosi
come sancito dal su richiamato comma 6 dall‟art. 26. La decisione impugnata non merita censura e correttamente il Giudice
Sportivo di 2° Grado ha ritenuto di qualificare quale reclamo la richiesta informale della Società spedita in data 11.4.1995,
nella quale è anche esposto il relativo motivo di doglianza per l‟eccessività della sanzione inflitta al Dirigente, Sig. Riva
Franco. Per i suesposti motivi la C.A,F respinge l‟appello come innanzi proposto dal B.M. Sporting di Masate (Milano) ed
ordina incamerarsi la relativa tassa.
5- APPELLO DEL G.S. MASSALUBRENSE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D' AUTORITÀ AL
CALCIATORE RUSSO MASSIMO, A NORMA DEL L‟ART 111 N.O.I.F,, PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della
Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunioni del 17/18.2.1995)
Il G.S. Massalubrense ha proposto appello dinanzi questa C.A.F. avverso la concessione dello svincolo d‟autorità al calciatore
Russo Massimo, ai sensi dall‟art. 111 N.O.I.F., disposto dalla Commissione Tesseramenti con decisione apparsa sul Com. Uff.
n. 19/D Riunioni del 17/18 febbraio 1995. L‟appello è inammissibile per tardività. Osserva infatti il Collegio che la delibera
impugnata è pervenuta alla Società ora appellante in data 22.5.1995 e che questa ha proposto reclamo in data 14.6.1995, ben. , .
oltre quindi il termine di sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prescritto dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile; ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività; ,l‟appello come sopra
proposto dal G.S. Massalubrense di Massalubrense (Napoli) e dispone l‟ incameramento della relativa stessa.
27
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
6- APPELLO DEL G.S. GENOVA CLUB MIGNANEGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENOA CLUB
MIGNANEGO/C.E.P. DEL 20.5.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 46 del 15.6.1995)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 25 maggio 1995, ha
inflitto al Gruppo Sportivo Genoa Club Mignanego un punto di penalizzazione e la perdita della gara disputata contro il
Gruppo Sportivo C.E.P. il 20 maggio 1995 e valevole per il Campionato Regionale di 1a Categoria, per non avere ottemperato
alle disposizioni che regolano il tempo di attesa, che è stato ridotto dal Comitato Regionale per le due ultime gare a venti
minuti. L‟ arbitro, infatti, ha riferito di avere dato inizio alla gara alle ore 15,25, anziché alle ore 15, perché il Genoa Club
Mignanego gli ha consegnato la distinta ed i documenti alle ore 15,20. Avverso tale decisione il G.S. Genoa Club Mignanego
ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare, sostenendo la tesi che è errata l‟ interpretazione del referto di gara da
parte del Giudice Sportivo ed in subordine ha chiesto la riduzione della. sanzione ad una ammenda in base ai due ultimi periodi
del comma 1 dell‟art. 7 C.G.S.. La suddetta Commissione ha respinto il reclamo ritenendo che la presentazione della distinta
dei calciatori ed i relativi documenti allo scadere del tempo di attesa comporta la violazione dell‟art. 54 comma 2 N.O.I.F. Ha,
inoltre motivato che nel caso di specie non è applicabile la disposizione regolamentare, richiamata dalla reclamante società,
perché per l‟infrazione contestata è disposta una sanzione ben determinata. Anche contro tale decisione, pubblicata sul Com.
Uff. n. 46 del 15 giugno 1995, il G.S. Genoa Club Mignanego ha inoltrato ricorso a questa C.A.F., richiamando i motivi
proposti in secondo grado. In particolare, ha affermato che la Commissione Disciplinare ha inesattamente ritenuto irrilevante il
fatto che I' arbitro abbia ugualmente dato inizio alla gara per la mancanza di tempestiva informazione circa la riduzione del
tempo di attesa. Tale ultima circostanza non è risultata dagli atti ed ha presunto la suddetta mancata conoscenza, mentre
avrebbe dovuto eseguire il relativo accertamento. La reclamante ha, inoltre, opposto che l‟applicazione dei due ultimi periodi
dall‟art. 7 C.G.S. è necessaria in base al principio della proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto. Entrambi i suddetti
motivi non sono fondati. Innanzitutto, l‟eventuale errore non tecnico dell‟ arbitro non può, in nessun caso, rendere
inapplicabile una norma regolamentare violata, anche se dovuto alla sua mancata conoscenza. Inoltre, la motivazione contenuta
nella decisione appellata in merito alla impossibilità di applicare la disposizione invocata dalla reclamante è ineccepibile.
Tuttavia, l‟ attuale reclamo merita accoglimento per il diverso motivo basato sulla interpretazione dall‟art. 54 comma 2
N.O.I.F. Tale interpretazione è un atto dovuto in base al principio dell‟ applicazione dell‟esatta osservanza della legge. L‟art.
54 al n. 2 N.O.I.F. testualmente recita che in caso di ritardo "l‟arbitro deve comunque dare inizio alla gara purché le squadre si
presentino in campo in divisa ili giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara". Data la chiarezza della
disposizione in merito al tempo di attesa, l‟ interpretazione è limitata al significato di "presentarsi in campo in divisa di
giuoco". Va premesso che l‟ingresso materiale sul campo di giuoco è contemporaneo alla terna arbitrale ed alle due squadre
antagoniste. Pertanto, l‟interpretazione letterale e restrittiva porterebbe alla conclusione che in ogni caso le squadre devono
trovarsi. materialmente sul campo di giuoco non oltre il tempo di attesa. Ma è facile opporre che in tale caso arbitro e società
dovrebbero perfino tenere conto di una qualsiasi circostanza che ritardi l‟ingresso in campo (ad es. una eccessiva meticolosità
da parte dell‟arbitro). Si potrebbe verificare anche il caso che una squadra ritardataria si porti sul campo di giuoco al termine
del tempo di attesa e chieda all‟arbitro che le formalità vengano eseguite in loco. Non è, dunque, l‟interpretazione letterale a
cui si deve fare riferimento, ma a quella logica, in base alla quale "presentarsi in campo" significa presentarsi all‟arbitro in
condizioni ottimali per portarsi subito sul campo. D'altra parte, poiché il successivo art. 55 N.O.I.F. considera rinunciatarie le
società che ritardino a presentarsi in campo nel termine di attesa, eccessiva appare la sanzione di irrogare la punizione
prescritta in presenza di qualche minuto di ritardo e della conseguenziale volontà di disputare la gara. Alla stregua delle
suestese considerazioni il reclamo va accolto e va disposto il ripristino del risultato acquisito sul campo. La tassa di reclamo
deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal G.S. Genoa Club
Mignanego di Mignanego (Genova), annulla le impugnate delibere del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare,
ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
ORDINANZE
APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO A CARICO DEL MATERA SPORT S.P.A. E DI
TESSERATI VARI PER ILLECITO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL COM. UFF. N. 196/C DEL 28.6.1995 DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C
(Matera Sport S.p.A.: proscioglimento ex art. 3 n. 2 C.G.S., ammenda L. 50.000.000 con diffida, ex art. 3 n. 1 C.G.S.: Sig.
Scalera Giuseppe: inibizione temporanea per anni 1 e mesi 6, ex art: 5 n. 1 C.G.S.; Sig. De Bernardis Giuseppe: non luogo a
procedere; Sig. Ambrosecchia Giuseppe: proscioglimento) La C.A.F., sugli appelli come sopra proposti dal Procuratore
Federale e dalla S.S. 16I2.Formia, ritenuta la necessità di acquisire agli atti la completa documentazione relativa all‟ iscrizione
del Matera Sport S.p.A. al Campionato di Serie C/2 1994/95, manda alla Segreteria per i relativi incombenti e rinvia la
decisione alla riunione che terrà il 27 luglio 1995
7- APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO A CARICO DEL MATERA SPORT S.P.A. E DI
TESSERATI VARI PER ILLECITO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL COM. UFF. N. 196/C DEL 28.6.1995 DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
(Matera Sport S.p.A.: proscioglimento ex art. 3 n. 2 C.G.S., ammenda L. 50.000.000 con diffida, ex art. 3 n. 1 C.G.S.: Sig.
Scalera Giuseppe: inibizione temporanea per anni 1 e mesi 6, ex art: 5 n. 1 C.G.S.; Sig. De Bernardis Giuseppe: non luogo a
procedere; Sig. Ambrosecchia Giuseppe: proscioglimento).
La C.A.F., sugli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale e dalla S.S. Formia, ritenuta la necessità di acquisire agli
atti la completa documentazione relativa all‟ iscrizione del Matera Sport S.p.A. al Campionato di Serie C/2 1994/95, manda
alla Segreteria per i relativi incombenti e rinvia la decisione alla riunione che terrà il 27 luglio 1995
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 1995
1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA U.S. CUGLIERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MORES/CUGLIERI DELL‟11.12.1994 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 6.4.1995)
Con telegramma in data 11 aprile 1995 I'U.S. Cuglieri ha preannunciato la proposizione di un ricorso per revocazione avverso
la decisione di questa Commissione, adottata nella riunione del 6 aprile 1995 dl cui al Com. Uff. 26/C relativo alla gara
Mores/Cuglieri disputato l‟11.12.1994. Non avendo l‟U.S. Cuglieri - benché sollecitata dalla Segreteria della Commissione a
fornire chiarimenti - presentato i motivi e dato altrimenti seguito al predetto telegramma, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei
motivi, dopo il preannuncio telegrafico, il ricorso per revocazione come sopra proposto dall‟U.S. Cuglieri di Cuglieri (Sassari)
e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
2- RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE D'ONOFRIO BENEDETTO (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 de 1 4.5.1995)
II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione del Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Basilicata, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 pubblicato il 4 maggio 1995, con la quale al
calciatore D'Onofrio Benedetto della Real Pandosia Tursi, riconosciuto colpevole di aver colpito con sputi il Direttore di gara
al termine dell‟incontro Rivello/Pandosia Tursi del 25.4.1995, è stata inflitta la squalifica per quattro giornate. Tale decisione
viene censurata per essere la sanzione inflitta troppo lieve rispetto ai fatti addebitati. Il ricorso è fondato.Come si rileva dal
rapporto deIl Arbitro, il D'Onofrio, al termine della gara, si avvicinava all‟Arbitro medesimo mentre questi stava per
raggiungere gli spogliatoi, e lo colpiva con sputi al capo.Tale comportamento, di notevole gravità, appare suscettibile di
sanzione ben più grave di quella inflitta dal Giudice Sportivo, sanzione che questa Commissione ritiene congruo determinare
nella squalifica fino al 31 dicembre 1995. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig.
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, eleva al 31.12.1995 la sanzione della squalifica già inflitta dal primo giudice al
calciatore D'Onofrio Benedetto.
3 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA
DI L. 300.000 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA S.S. VILLACIDRESE IN RELAZIONE ALLA GARA VILLACIDRESE/S.
ANTIOCO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n.
44 dell‟1.6.1995)
II Presidente della Lega Nazionale dilettanti ha impugnato dinanzi questa Commissione la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 pubblicato il 1 ° giugno 1995,
con la quale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, è stata revocata la squalifica del campo per due giornate,
è stata inflitta la diffida ed è stata confermata l‟ammenda di L. 300.000 nei confronti della S.S. Villacidrese, per fatti accaduti
in occasione dell‟incontro Villacidrese/S. Antioco disputato il 14.5.1995. Nel ricorso si deduce come la sanzione inflitta sia
troppo lieve rispetto ai fatti addebitati e si chiede il ripristino della decisione di primo grado. La S.S. Villacidrese ha inviato
deduzioni con le quali richiede il rigetto del ricorso. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Come si rileva dai rapporti
dell‟Arbitro e dei guardalinee, per tutta la durata della gara e, in particolare, nel corso del secondo tempo, i sostenitori della
S.S. Villacidrese, tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, fino a colpire con
sputi l‟Arbitro e un guardalinee e l‟arbitro anche con un sasso. Tale comportamento, di notevole gravità, appare suscettibile di
una sanzione ben più grave di quella inflitta dalla Commissione Disciplinare, sanzione che questa Commissione ritiene
congrua determinare alla stregua di quanto deliberato dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del
ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l‟ impugnata delibera della
Commissione Disciplinare ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla S.S. Villacidrese le sanzioni della
squalifica del Campo di giuoco per n. 2 giornate di gara e l‟ ammenda di L. 300.000.
4 · APPELLO DELL‟A.S. S. EGIDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EGIDIO/BASTIA UMBRA DEL
14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995)
Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia, provvedendo in ordine all‟incontro del Campionato di 3° Categoria S.
Egidio/Bastia Umbra del 14 maggio 1995, conclusosi con il punteggio di 3 - 1 a favore della squadra ospitata, infliggeva a
questa la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, oltre la penalizzazione di un punto in classifica e
l‟ammenda di L. 200.000. Avverso la predetta delibera lo Sporting Club Bastia Umbra inoltrava reclamo alla competente
Commissione Disciplinare e questa lo accoglieva, ripristinando il risultato della gara acquisito sul campo (C.U. n. 55
pubblicato il 15 giugno 1995). Contro tale delibera l‟A.S.S. Egidio ha proposto appello alla C.A.F chiedendo l‟annullamento
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
della decisione della Commissione Disciplinare. Rileva il Collegio che dall‟esame degli atti è emersa la inammissibilità del
reclamo inoltrato dallo S.C. Bastia Umbra alla Commissione Disciplinare. Ed invero, il suddetto reclamo risulta inoltrato e
sottoscritto da persona il Sig. Cicognola Giacomo con la qualifica di "dirigente" priva dei poteri di rappresentanza della società
in ambito federale questi competono al Presidente, che è l‟organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza della società,
o al Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, ovvero ad altro dirigente espressamente delegato all‟incombenza. Il
Sig Cicognola ha sottoscritto il reclamo, come si legge nell‟atto, "in vece del Presidente inibito"; ma in tal caso la
rappresentanza della società sarebbe spettata al Vice-Presidente Proietti Franco, già munito di delega di rappresentanza, cosi
come risulta dal foglio di censimento per la stagione 1994/95 agli atti, e, infine, in caso di impedimento di questi, ad un
dirigente appositamente delegato dal Consiglio Direttivo (come previsto anche nell‟atto costitutivo della società pure in atti).
Ne consegue l‟annullamento senza rinvio, giusta l‟art 27 n 5 CGS, della delibera impugnata in questa sede. Per questi motivi la
CAF, in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟ASS Egidio di Sant' Egidio (Perugia), annulla senza rinvio, ai
sensi dall‟art 27 n 5 CGS, l‟impugnata delibera della Commissione Disciplinare, per inammissibilità del reclamo proposto
dallo SC Bastia Umbra dinanzi la Commissione Disciplinare medesima perché sottoscritto da persona non legittimata a
rappresentare la società, con conseguente ripristino di quella del Giudice Sportivo Ordina la restituzione della tassa versata.
5 - APPELLO DEL COSENZA 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L 15000000 CON DIFFIDA
INFLlTTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 6
TER CGS, IN RELAZIONE ALLA GARA COSENZA 1914 SALERNITANA DEL 15.4.1995 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 406 dei 23.6.1995) Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti nel corso della riunione del 23 giugno 1995 sanzionava la società Cosenza 1914 con l‟ammenda
di L 15.000.000 con diffida, per violazione dell‟art 6 ter commi 1 e 2 CGS in relazione alla gara Cosenza 1994/Salernitana del
15 aprile precedente Avverso tale decisione ha proposto appello la società,senza tuttavia inoltrare nei termini i motivi a
sostegno del gravame Osserva il Collegio che I'omessa presentazione dei motivi di impugnazione nei termini perentori fissati
dall‟art. 27 n. 2 lettera a) CGS comporta la inammissibilità del reclamo a norma dall‟art 23 nn 5 e 10 dello stesso Codice. Alla
relativa declaratoria consegue l‟incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la CAF dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art 27 n.2 lett, a) CGS, per omesso invio dei motivi dopo il preannuncio telegrafico, I'appello come sopra proposto
dal Cosenza 1914 di Cosenza Dispone l‟incameramento della relativa tassa
6- APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA SS, FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO A CARICO DEL MATERA SPORT SPA E DI
TESSERATI VARI PER ILLECITO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL COM UFF N 196/C DEL 28.6.1995 DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C
(Matera Sport SpA proscioglimento ex art 3 n 2 C.G.S. ammenda L 5.OOO.OOO con diffida, ex art-3 n 1 CGS; Sig Scalera
Giuseppe inibizione temporanea per anni 1 e mesi 6, ex art 5 n 1 C.G.S., Sig. De Bernardis Giuseppe non luogo a procedere
Sig. Ambrosecchia Giuseppe: proscioglimento) Con atto 30.5.1995 il Procuratare Federale della F.I.G.C. deferiva alla
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, la società Matera Sport S.p.A in persona del suo Presidente
pro-tempore, Scalera Giuseppe, Presidente del Matera Sport; De Bernardis Giuseppe, socio, e Ambrosecchia Giuseppe,
Presidente del Collegio sindacale, per rispondere, la prima, della violazione dall‟art. 3 comma 2 C.G.S. per avere, mediante la
falsificazione dei propri documenti contabili ed amministrativi, ottenuto l‟ iscrizione al Campionato di Serie C/2 1994/95, al
quale non avrebbe potuto essere ammessa, e gli altri, nelle rispettive qualità, per avere partecipato al suddetto illecito
amministrativo ed essersi quindi resi responsabili della violazione dall‟art. 3 comma 6 C.G:S.. L‟adita Commissione, con
delibera pubblicata sul Com, Uff. n. 196/C del 28 giugno 1995, proscioglieva la società Matera Sport S.p.A. dall‟addebito
ascrittole e dichiarava la stessa responsabile, in persona del Curatore fallimentare, dell‟addebito di cui all‟att. 3 comma 1
C.G.S., infliggendole l‟ammenda di lire 50.000.000 con diffida; infliggeva a Scalera Giuseppe l‟inibizione temporanea di anni
uno e mesi sei, ex art. 5 comma 1 C.G.S., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di De Bernardis Giuseppe e
proscioglieva Ambrosecchia Giuseppe. Avverso tate decisione hanno proposto appello il Procuratore Federale invocando per il
Matera Sport S.p.A. l‟esclusione dal Campionato di Serie C/2 e l‟assegnazione della stessa al Campionato Nazionale Dilettanti,
per lo Scalera I'inibizione di anni tre in aggiunta a quella già inflittagli, con la conseguente proposta di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e per il De Bernardis e l‟Ambrosecchia I'inibizione per anni tre - e la
S.S. Formia srl, portatrice di un interesse in classifica, chiedendo, appunto, l‟applicazione dell‟art. 3 comma 2 C.G.S. can la
conseguente retrocessione della società Matera Sport S.p.A. nel Campionato Nazionale Dilettanti. La C.A.F. osserva che i due
appelli, riuniti per evidenti motivi di connessione, sono inammissibili. Ed invero quello avanzato dal Procuratore Federale della
F.I.G.C. è stato inoltrato a mezzo telex a questa C.A.F in data 1.7.1995, nel termine di tre giorni dalla data di pubblicazione
della decisione della Commissione Disciplinare (28.6.1995), mentre la richiesta di copia degli atti ufficiali non è stata inviata
contestualmente alla controparte - si come richiede l‟art. 27 n. 2 lettera b) C.G.S. - ma in data 3.7.1995 Tale ritardo preclude
l‟esame dell‟appello nel merito. L‟appello della S.S. Formia è invece inammissibile perché l‟interesse dedotto - quello previsto
dell‟art. 23 n. 3 C.G.S. - non riceve tutela nei cosi di illecito amministrativo, e non legittima quindi l‟impugnazione. Per questi
motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale e dalla S.S. Formia di Formia (Latina), cosi
provvede: - dichiara inammissibile l‟appello del Procuratore Federale, per tardivo invio alle controparti dalia contestuale
comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti - dichiara inammissibile quello della S.S. Formia, ai sensi.dell‟art.
23 n. 3 C.G.S.; - ordina incamerarsi la tassa di reclamo versata dalla S.S. Formia.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
7 - APPELLO DELL‟A.C. FORENSE SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA XXlV TORNEO NAZIONALE
CALCIO FORENSE 95 A.A. ROMANI/FORENSE SALERNO DEL 10.6.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 18 del 21.6.1995)
All‟esito della gara Associazione Avvocati Romani/Forense Salerno, valevole per il Torneo Nazionale Forense, disputata il
10.6.1995 e terminata col punteggio di 5 a 1, l‟A.C. Forense Salerno proponeva rituale reclamo, adducendo che la squadra
avversaria, nell‟occasione, aveva violato l‟art. 13 de! Regolamento del Torneo; che prevede l‟ obbligo da parte delle squadre di
indicare sulle liste dei calciatori da presentare all‟arbitro, i dati anagrafici, il numero dei cartellini e i documenti ufficiali di
identità. Il Commissario Ufficiale del Torneo presso il Comitato Provinciale di Ferrara della F.I.G.C., con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 17 del 19 giugno 1995, accoglieva il reclamo e infliggeva all‟Associazione Avvocati Romani la sanzione di
perdita della gara coi punteggio di 0 a 2. Il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, giudicata incongrua la
suddetta delibera; investiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato per un nuovo giudizio. L‟adita Commissione,con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 22 giugno 1995, respingeva il declamo dell‟A.C. Forense Salerno, confermando il
risultato acquisito in campo dalle due squadre. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione
Federale l‟A.C. Forense Salerno, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino" Osserva la C.A.F.
che l‟aspetto disciplinare del Torneo Nazionale Forense è curato dal Comitato Provinciale di Ferrara della F.I.G.C. a mezzo di
un Commissario, le cui decisioni sono inappellabili (cfr. art. 20 del Regolamento). Inammissibile appare pertanto il. ricorso
alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna. L‟impugnata delibera va quindi annullata senza
rinvio, con la conseguente restituzione della tassa di reclamo versata. Per questi motivi !a C.A.F. in accoglimento dell‟appello
come sopra proposto dell‟A.C. Forense Salerno di Salerno, annulla senza rinvio l‟impugnata delibera ed ordina la restituzione
della tassa versata.
8- APPELLO DEL C.S.R. SCANDICCI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINALI NAZIONALI
ALLIEVI DILETTANTI VALLEVERDE RICCIONE/SCANDICCI CALCIO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale del Settore per l‟attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 68 del 21.6.1995)
All‟esito della gara Valleverde Riccione/Scandicci Calcio, disputata il 14.5.1995, nel l‟ambito delle Finali del Campionato
Nazionale Allievi Dilettanti terminata col punteggio di 2 a 0, il C.S.R. Scandicci Calcio proponeva rituale reclamo, adducendo
che, nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Bracci Marco, in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare Nazionale presso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 68 del 21 giugno 1995, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa
Commissione Federale il C.S.R, Scandici Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟ incontro "a tavolino".
L‟appello è fondato. Ed invero il calciatore Bracci Marco, nel corso della gara Valleverde Riccione/Inter Club valevole quale
Finale Regionale Allievi Dilettanti organizzata dal Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l‟ Attività Giovanile e
Scolastica incorreva nella quarta ammonizione che, ai sensi dall‟art. 9 comma 8 C.G.S., comporta la squalifica per una giornata
di gara. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 3 maggio 1995 il Giudice Sportivo presso il detto Comitato Regionale
infliggeva al Bracci la squalifica fino al 9.5.1995, e cioè una pena diversa, non prevista nella fattispecie, e per di più senza
alcun contenuto afflittivo nei confronti del tesserato, in quanto nel periodo 4.5/9.5.1995 la formazione Allievi Regionali del
FC. Valleverde Riccione non disputava alcuna gara. La pena "a tempo in concreto inflitta non arrivò però ad annullare, quella
tipica ed automatica, di una giornata di gara, prevista appunto dell‟art. 9 citato. Ne consegue che Bracci Marco fu
irregolarmente schierato nella partita Valleverde Riccione/Scandicci Calcio del 14.5,1995, perché da ritenersi squalificato per
una gara per il conseguimento della quarta ammonizione nella gara precedente a nulla essendo valsa la sanzione "a tempo"
all‟uopo formulata. Trova quindi applicazione, in accoglimento dell‟appello, l‟art. 7 comma 5 lettera a) C.G.S., che contempla,
per I'eventualità, la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in danno della sua squadra. Per questi
motivi la C..A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal C.S.R. Scandicci Calcio di Scandicci (Firenze) annulla
l‟mpugnata delibera, infliggendo al F.C. Valleverde Riccione la sanzione della punizione sportiva di perdita della suindicata
gara per 0 a 2. Dispone la restituzione della relativa tassa.
9- APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 40.000.000 CON DIFFIDA
INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CAGLIARI/SAMPDORIA DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 406 del 23.6.1995)
Il Cagliari Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, riportata
nel Comunicato Ufficiale n. 406 pubblicato il 23 giugno 1995, con la quale è stato respinto il reclamo proposto della predetta
Società ed è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione a fatti di violenza verificatisi in occasione
dell‟incontro Cagliari/Sampdoria del 14.5.1995, aveva inflitto alla Società Cagliari la sanzione dell‟ammenda di L. 40.000.000
con diffida. Nel ricorso, la Società, invocando precedenti decisioni che avevano comminato sanzioni più lievi per episodi di
violenza più gravi, chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Va
premesso che - come è stato esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare incongruente il richiamo a decisioni relative
a fattispecie asserite analoghe, giacché ogni situazione deve essere considerata in relazione alla propria peculiarità e, inoltre, il
Cagliari Calcio è recidivo. Nel merito, la sanzione inflitta appare proporzionata alla gravità degli episodi verificatisi al termine
della gara sia nello stadio che nei confronti dell‟auto che trasportava all‟aeroporto i guardalinee. In ordine a tale ultimo
episodio non può non apparire compiacente la dichiarazione, postuma, resa dal conducente del taxi. Per questi motivi, la
C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
10- APPELLO DEL CALCIATORE RASTELLI ANTONIO AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DI
TESSERAMENTO A FAVORE DELL‟ A.C. PORTOTORRES (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n.
28/D - Riunioni del 2/3.6.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 28/D - Riunioni del 2/3.6.1995 la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo
proposto dell‟ A.C. Portotorres avverso l‟inclusione del calciatore Antonio Rastelli in lista di svincolo d' autorità, per inattività,
disposta dal Comitato Regionale Sardegna in data 1.7.1994, ripristinando il tesseramento dello stesso a favore della società
reclamante. Osservava la Commissione che il calciatore era partito per il servizio militare il 23.11.1994, facendo quindi
scattare la preclusione allo svincolo per inattività, prevista dell‟art. 109 comma 1 N.O.I.F.; che poi il Rastelli prestasse non
servizio di leva ma volontario, e quindi di carriera, non modificava i termini della questione, alla luce della lettera della norma,
che si riferiva a servizio militare o servizio obbligatorio equiparato. In ogni caso, l‟art. 109 prevede che, per ottenere lo
svincolo, il calciatore sia a disposizione della società entro il 30 novembre - il che non si era verificato nella specie, per la
partenza del Rastelli in epoca precedente a tale scadenza. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il calciatore,
insistendo per l‟ottenimento dello svincolo, per la diversità fra la prestazione del servizio militare di leva e quello di carriera, ai
fini dell‟applicazione dall‟art. 109 N.O.I.F. Ritiene questa Commissione che il gravame sia infondato, La norma più volte
citata non si presta alla interpretazione riduttiva che ne fa l‟ appellante, dal momento che essa richiama non già il servizio
militare di leva, ma il servizio militare in genere, evidentemente ricomprendendovi le ipotesi di volontariato (nella specie, si
tratta di ferma speciale per un biennio e non di vera carriera militare) quale quella in esame. Non altrimenti potrebbe spiegarsi
la genericità della formulazione normativa, che peraltro si estende anche alla prestazione di servizio civile sostitutivo (seconda
ipotesi dall‟art. 109). L‟appellante, poi, non tiene alcun conto - e in nessun modo confuta - l‟altro argomento esposto nella
delibera impugnata, secondo il quale, comunque, la mancata messa a disposizione del calciatore entro il 30 novembre, vanifica
la possibilità dello svincolo per inattività; essendo egli partito per il volontariato militare prima di tale scadenza, la condizione
voluta dall‟articolo citato non si è verificata. La delibera impugnata merita dunque conferma; l‟appello deve essere respinto,
con incameramento della relativa tassa. Per i sueposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal calciatore
Rastelli Antonio e dispone l‟incameramento della tassa versata.
11 - APPELLO DELL‟A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.1998
INFLITTA AL CALCIATORE CAPPONI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 22.6.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 37 del 25 maggio 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Latina del
Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica squalificava fino al 17.5.2000 il calciatore Francesco Capponi dell‟A.S. Nuova
Circe, per avere, al termine della gara del Campionato Allievi Cos Latina/Nuova Circe, disputata il 18.5.1995, offeso e
aggredito l‟Arbitro, cagionandogli lesioni personali refertate come guaribili in sette giorni. L‟U.S. Nuova Circe adiva il
Giudice Sportivo di 2° Grado che, con la decisione di cui al C.U. n. 48 del 15 giugno 1995, riduceva la squalifica al 17.5.1998,
tenendo conto della necessità di equilibrare le finalità afflittive della sanzione con quelle di recupero, tipiche dell‟ambito
sportivo giovanile. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la medesima società di appartenenza, la quale
instava per una ulteriore riduzione della squalifica, avuto riguardo alla giovanissima età del Capponi ed alla sua necessità di
reinserirsi nel calcio giovanile e nella società civile. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che il gravame non sia meritevole di
accoglimento. Da un lato deve sottolinearsi, come del resto avvenuto nelle precedente fasi del procedimento disciplinare, la
rilevante gravità dei fatti indiscutibilmente commessi dal Capponi, e, dall‟altro, rilevarsi che le argomentazioni difensive svolte
in questa sede sono già state espressamente valutate, come dimostra l‟avvenuta riduzione del provvedimento di squalifica, in
termini di evidente mitezza. L‟appello va dunque respinto; la relativa tassa incamerata. Per i sueposti motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Nuova Circe di San Felice Circeo (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
12- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MIRANDA
MAURIZIO E DEL BAGHERIA CALCIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ART. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE. ALLA GARA
BAGHERIA CALCIO/MONTEROTONDO DEL 12.2.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 273 dell‟ 8.6.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 273 dell‟8 luglio 1995, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti
proscioglieva li calciatore Maurizio Miranda (tesserato per l‟U.S. Bagheria Calcio) e l‟U.S. Bagheria Calcio, deferiti dal
Procuratore Federale, con il rispettivo addebito di cui all‟att. 2 comma 1 e all‟att. 6 comma 2 in relazione all‟att. 2 comma 1
C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello, con contestuale richiesta degli atti, in data 12.7.1995 il Procuratore
Federale; il gravame è tuttavia tardivo, in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine, riduttivamente fissato dalla
Presidenza Federale con il C.U. n. 90/A del 10.4.1995, di tre giorni dalla data di pubblicazione del succitato C.U. n. 273 dell‟8
luglio 1995, riportante la decisione impugnata, anziché quattro come effettivamente avvenuto. Deve dunque dichiararsi
l‟inammissibilità del gravame. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardivo invio alle controparti della
contestuale comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti, l‟appello come sopra proposto dal Procuratore
Federale.
13 - APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA POLISPORTIVA AMERINA AVVERSO IL
PROSCIOGLIMENTO DELLA S.S. SELCI NARDI, DELL‟A.C. MAGIONE E DI TESSERATI VARI A SEGUITO DI
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA
GARA SELCI NARDI/MAGIONE DEL 18.12.1994
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 60 del 12.7.1995)
Con atto del 19 giugno 1995 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria le società S.S. Selci Nardi e A.C.. Magione, per rispondere di illecito sportivo, ai sensi dall‟art. 2 comma 1
C.G.S., in relazione a comportamenti antiregolamentari posti in essere nel corso della gara Selci Nardi/Magione, valida per il
Campionato di Promozione, disputatasi il 18.12.1994 e terminata con il punteggio di 1 - 1; in particolare, in base a quanto
refertato dal guardalinee, Raffaele Pellegrini, e a seguito degli accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, si faceva carico al
Consolo, allenatore calciatore dall‟A.C. Magione, di avere invitato al 40° del secondo tempo il suo compagno Cricco a
comunicare ad altro calciatore della stessa squadra, che aveva effettuato una pericolosa azione d'attacco, "che la partita si era
accordata tra le due società con il risultato di parità". Dopo approfondita istruttoria dibattimentale la Commissione Disciplinare
proscioglieva tutti gli incolpati. Contro tale decisione, pubblicata nel Com. Uff. n. 60 dell‟11 luglio 1995, hanno proposto
gravame sia il Procuratore Federale che l‟A.S. Amerina (quest'ultima ai sensi dell‟art. 23 n. 3 C.G.S.). Trattandosi di reclami
che investono lo stesso provvedimento si rende opportuna una trattazione unitaria e al fine il Collegio ha disposto in via
preliminare la riunione dei due procedimenti. Osserva in primo luogo la C.A.F. che dall‟omessa presentazione dei motivi da
parte dell‟A.S. Amerina, dopo il preannuncio telegrafico dell‟impugnazione, consegue l‟inammissibilità dell‟appello per
violazione dall‟art. 27 n.2 lett. a) C.G.S..L a Procura Federale ha censurato la decisione di prime cure, definendola non
aderente alle risultanze acquisite per avere trascurato quanto riferito dal guardalinee Pellegrini, la cui funzione rendeva
assolutamente attendibile la versione dei fatti fornita nel rapporto e confermata nel corso del procedimento. A parere del
Collegio l‟appello non può trovare accoglimento. La doglianza dell‟appellante, peraltro espressa in termini generici quali il
richiamo alla qualifica e, conseguentemente, al disinteresse del Pellegrini, sembra non tener conto della disamina dei fatti
contenuta nella delibera impugnata: ed invero, la decisione di primo grado è frutto dell‟accurata indagine condotta in sede
dibattimentale, che ha evidenziato, tra l‟ altro, il contrasto tra la versione del guardalinee e quella dell‟arbitro, mettendo in
evidenza elementi oggettivi che sollevano fondati motivi di perplessità sul reale svolgimento dell‟episodio. Il Collegio ritiene
persuasive e fa proprie, senza necessità di ripeterle in questa sede, le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta la
Commissione Disciplinare, dal che consegue il rigetto dell‟appello; Per questi motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra
proposi dal Procuratore Federale e della Pol. Amerina di Amelia (Terni), cosi provvede: - dichiara inammissibile l‟appello
della Pol. Amerina per irregolare formalizzazione dello stesso; - respinge quello del Procuratore Federale; - ordina incamerarsi
la tassa versata dal Pol. Amerina.
14- APPELLO DELL‟A.S. TERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERINA/ROGLIANO DEL 21.5.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 dell‟8.6.1995)
La C.A.F., sull‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Terina di Lamezia Terme (Catanzaro), sospende il presente giudizio ed
ordina l‟invio degli atti all‟Ufficio Indagini per accertamenti in ordine all‟identità del calciatore, oggetto della contestazione,
che ha preso parte alla gara nelle file dell‟ A.S. Terina.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 1995
APPELLO DELL‟A.S. MINERVINO MURGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/ORTA
NOVA DEL 7.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 44
dell‟8.6.1995)
In relazione alla gara Minervino/Orta Nova del 7 maggio 1995, l‟U.S. Orta Nova pro-. poneva reclamo al Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Puglia assumendo che la squadra avversaria aveva effettuato nel corso della gara tre sostituzioni
senza avere tuttavia indicato nella distinta il calciatore designato quale portiere di riserva. Il Giudice Sportivo, con decisione
pubblicata nel C.U. ci. 41 del 18 maggio 1995, accoglieva il reclamo e comminava all‟A.S. Minervino Murge la punizione
sportiva di perdita delta gara, con il risultato di 0 - 2 in favore deIl‟U.S. Orta Nova. La Commissione Disciplinare presso il
detto Comitato, con decisione pubblicata nel C.U. n. 44 dell‟8 giugno 1995, respingeva il reclamo proposto dall‟A.S.
Minervino Murge. Ricorre ora a questa Commissione d‟Appello Federale l‟A.S. Minervino Murge. L‟appello deve tuttavia
essere dichiarato inammissibile. Infatti, successivamente al preannuncio telegrafico del reclamo con richiesta di copia degli atti
ufficiali, del 10.6.1995, l‟A.S. Minervino Murge, alla quale in data 7.7.1995 è stata inviata copia dei richiesti documenti
ufficiali, non ha fatto alcun seguito, non esplicitando i motivi di gravame. Ne consegue che il reclamo si appalesa
inammissibile ai sensi dell‟art.27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n.
2 lett. a) C.G.S" per omesso invio dei motivi dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali richiesti, l‟appello come sopra
proposto dall‟A.S. Minervino Murge di Minervino Murge (Bari) ed. ordina incamerarsi la tassa versata.
2- APPELLO DELL‟A.S.C. CERQUETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIES/PICCIONE DEL 14.5.1995.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria · Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995)
L‟A.S.C. Cerqueto ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Umbria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 giugno 1995, in merito alla gara Aries Montone/Piccione disputatasi il
14.5.1995. L‟appello è inammissibile. L‟art. 23 comma 2 C.G.S. sancisce, infatti, che per i reclami in ordine allo svolgimento
di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato. Conseguentemente,
I'A.S.C. Cerqueto in quanto terza non è legittimata a proporre reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
sensi dall‟art. 23 n. 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione, I'appello come innanzi proposto dalla A.S.C. Cerqueto di Gualdo
Tadino (Perugia) e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
3 - RICORSI PER REVOCAZIONE DELL‟A.S. SCILLESE AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. E DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA CROCE VALANIDI /SCILLESE DEL 4.3.1995 (Delibera C.A.F - Com.
Uff. n. 36/C - Riunione del 15.6.1995; Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCalabria - Com. Uff. n. 85 del
24.4.1995)
Con distinti atti datati 7 luglio 1995 ed inoltrati il 10 successivo l‟A.S. Scillese ha impugnato per revocazione le decisioni
assunte il 24 aprile 1995 (Com Uff. n. 85 pubblicato in pari data) dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria e il 15 giugno 1995 (Com. Uff. n. 36/C pubblicato il giorno successivo) da questa C.A.F., in merito alla gara Croce
Valanidi/Scillese del 4 marzo precedente. Trattandosi di ricorsi che si riferiscono alla stessa pratica e provengono dalla
medesima società ne va preliminarmente disposta la riunione. In fatto va ricordato quanto segue: - il 4 marzo 1995 si disputava
l‟incontro A.S. Croce Valanidi/A.S. Scillese, valido per il Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Calabria, che si
concludeva con il punteggio di 3 - 1 a favore della squadra ospitata; - accogliendo il reclamo proposto dall‟A.S. Croce
Valanidi, che denunciava la posizione irregolare del calciatore Ventimiglia Lorenzo della Scillese, la Commissione
Disciplinare con delibera del 24 aprile 1995 irrogava a detta società la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2; - con atto del 29 aprile l‟A.S. Scillese inoltrava appello a questa Commissione, che con la sopra ricordata
delibera del 15 giugno lo dichiarava inammissibile perché sottoscritto da persone (due consiglieri) non legittimate a
rappresentare la società. Va detto altresi che nel frattempo il Comitato Regionale Calabria aveva disposto la revoca dello
svincolo del calciatore Ventimiglia Lorenzo è l‟annullamento del successivo trasferimento all‟A.S. Scillese; contro tale
provvedimento la società avanzava reclamo alla.Commissiorie Tesseramenti e questa, con decisione pubblicata nel Com. Uff.
n.28/D; dichiarava valido il tesseramento del Ventimiglia in favore della Scillese. Tanto premesso, è opinione del Collegio che
entrambi i ricorsi non superino il vaglio di ammissibilità imposto pregiudizievolmente dell‟art. 28 comma 3 C.G.S.. Quanto al
ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, I'inammissibilità discende
dalla struttura del procedimento per revocazione, che può essere sperimentato solo quando il provvedimento che ne è I'oggetto
sia divenuto inappellabile; presupposto, questo, non sussistente nella fattispecie, in quanto la delibera della Commissione
Disciplinare, come si è detto sopra; è stata gravata di appello alla C.A.F.. Per quel che riguarda I'altra istanza, diretta contro la
delibera di questa Commissione, non è stato specificato nel ricorso in quale ipotesi dall‟art. 28 C.G.S. si collochi il motivo di
revocazione, consistente nell‟affermazione che l‟appello contro la decisione della Commissione Disciplinare era stato
sottoscritto in legittima rappresentanza della società da due componenti del Consiglio Direttivo, attesa l‟inibizione che in quel
momento colpiva il presidente. Mentre sembrano all‟evidenza da escludersi le previsioni di cui alle lett. a) b) c) e) dell‟articolo
citato, potrebbe, semmai, farsi riferimento alla lettera d). Ritiene peraltro la C.A.F.che nessuna delle due ipotesi normative ivi
previste si attagli al caso in discorso. Non quella di "omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel.
precedente procedimento", per il che si richiede che l 'errore debba ricadere su un accadimento materiale ed oggettivo della
fattispecie in esame, ignorato al momento del giudizio, mentre tale non può certo considerarsi inibizione del presidente della
società. Né potrebbe servire allo scopo, anche volendosi fare riferimento al caso della sopravvenienza dopo la decisione di
"fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia",l‟avvenuta introduzione agli atti della delega per l‟espletamento
delle relative funzioni conferita dal presidente ai due consiglieri firmatari dell‟appello. Ed invero, i reclami proposti
nell‟interesse di una società possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza, ossia dal presidente o, in caso
di sia assenza o impedimento, dal Vice-presidente; oppure, ai sensi dall‟art. 3 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, da altri dirigenti ai quali i soggetti forniti dalla rappresentanza legale abbiano conferito delega, anche per singoli atti
In tal caso il soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione, ad indicare gli
estremi della delega, ovvero allegare la stessa all‟atto, con la conseguenza che in difetto la sottoscrizione deve considerarsi del
tutto improduttiva di effetti per la società; tale è il caso dell‟appello alla C.A.F. inoltrato semplicemente con le firme dei
Consiglieri dell‟A.S. Scillese, senza indicazione o allegazione dell‟atto di delega. I ricorsi debbono dunque essere dichiarati
inammissibili. Va disposto incamerarsi le relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra
proposti dall‟A.S. Scillese di Scilla (Reggio Calabria), li dichiara inammissibili ed ordina l‟incameramento delle relative tasse.
4- APPELLO DELLA POL. TOSSICIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1997 INFLITTA
AL CALCIATORE GHIRLANDA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Abruzzo - Com. Uff. n. 53 del 29.6.1995)
La Polisportiva Tossicia ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Abruzzo, apparsa sul C.U. n. 53 pubblicato il 29 giugno 1995 con la quale è stata ridotta dal 30.6.1999 al 30.6.1997
la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ghirlanda Antonio. La reclamante richiede l‟ annullamento, o,
comunque, una ulteriore riduzione della sanzione sul presupposto che i fatti non sarebbero stati rappresentati dall‟Arbitro nella
loro realtà obiettiva. Sostiene la società istante che il Direttore di gara non ebbe a subire alcun colpo dal Ghirlanda, ma sarebbe
stato invece, del tutto involontariamente, urtato dietro la schiena da un gruppo di calciatori della propria squadra che lo
rincorrevano protestando per l‟annullamento di un gol, per cui nella circostanza non sarebbe stato in grado di identificare senza
possibilità di equivoci l‟autore del preteso gesto. L‟appello va respinto. Ritiene questa Commissione che la versione dei fatti
fornita dalla società non sia sufficiente a vanificare il contenuto del referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte di prova
privilegiata. Per altro verso; rileva che la sanzione è già stata congruamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, la cui
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decisione quindi va confermata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Tossicia di
Tossicia (Teramo) e dispone l‟incameramento della tassa.
5- APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟ANCONA CALCIO IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART, 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE MAZZARANO SALVATORE (Delibera C.V.E. - Com. Uff, n. 26/D - Riunione del 12.5.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26/D - Riunione del 12.5.1995, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il
reclamo proposto dal!' Ancona Clacio S.p.A., diretto ad ottenere la condanna del Taranto Calcio 1906 S.r.l. al pagamento
dell‟indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., quantificato in L. 100.000.000 e conseguente al tesseramento, da parte della Società
convenuta, del calciatore Salvatore Mazzarano. Osservava la C.V.E. - alla stregua della documentazione acquisita - che il
Mazzarano, prima del suo trasferimento al Taranto Calcio 1906, era stato tesserato quale professionista, a seguito di
acquisizione onerosa di contratto ceduto a titolo definitivo, con provenienza dalla società Casarano Calcio, per l‟Ancona
Calcio; ciò determinava il riconoscimento della pretesa agitata da quest‟ultima; correttamente quantificata nella cifra di cui
saprà, giusta gli elementi di calcolo acquisiti dall‟Uffico del Lavoro della F.I.G.C. e rispecchianti la tabella allegata al citato
art. 96 bis. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il Taranto Calcio 1906, chiedendone l‟annullamento, in
quanto il calciatore era stato tesserato "a stagione agonistica ampiamente iniziata" e, comunque, l‟indennizzo riconosciuto
superava la previsione dall‟art. 96 bis N.O.I.F. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il reclamo è infondato. È anzitutto
completamente irrilevante la circostanza - non contemplata dalla norma che disciplina la materia de qua - che il Mazzarano sia
stato acquisito dal Taranto Calcio 1906 a campionato già in svolgimento; rilevano, invece, le circostanze linearmente
esaminate dalla decisine impugnata, ovvero la provenienza del calciatore da società che lo aveva acquisito a titolo oneroso,
nonché il precedente tesseramento professionistico. Quanto agli aspetti quantitativi dell‟indennizzo doverosamente
riconosciuto; la doglianza dell‟appellante è del tutto generica e non indica le ragioni per le quali il calcolo sarebbe errato per
eccesso. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal Taranto Calcio 1906 di Taranto ed
ordina incamerarsi la relativa tassa.
6- APPELLO DELL‟ U.R.S. LA CHIVASSO AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE
TESSERAMENTI A SEGUITO DELL‟ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MELOTTI
MIRCO DALL‟A.S. RONDISSONE ADESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 27/D del 19/20.05.1995.
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata nel C.U. n, 27/D – Riunioni del 19/20.5.1995, accoglieva il reclamo
proposto dal calciatore Melotti Mirco, per ottenere l‟annullamento della lista di trasferimento dalla U.R.S.. La Chivasso
all‟A.S. Rondissone e deferiva; altresi, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d'Aosta
le due società sopra ricordate. Tale decisione viene ora impugnata, relativamente al disposto deferimento, davanti a questa
C.A.F. dall‟ U.RS. La Chivasso la quale, nel fare presente varie circostanze denotanti la propria buona fede nella vicenda,
sostiene di non essere responsabile della contraffazione della firma del calciatore sulla lista in contestazione, addebitabile
soltanto alla società A.S. Rondissone. L‟appello deve essere dichiarato inammissibile. Invero l‟impugnato deferimento non ha
in sé obiettivamente la capacità di produrre una lesione immediata ad attuale alla società oggi appellante, la quale,quindi, allo
stato, non può vantare un interesse a ricorrere, che potrà peraltro configurarsi se e quando, in attuazione del disposto
deferimento, la stessa verrà fatta oggetto di provvedimenti e/o misure lesivi, contro i quali potrà utilmente e tempestivamente
gravarsi in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟ U. R.S. La
Chivasso di Chivasso (Torino) e disporne l‟incameramento della tassa versata.
7- APPELLO DELL‟A.S. TIBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTEBRACCIO FRATTATODINA/TIBER
DEL 28.5.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 69 del 6.7.1995)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del 6 luglio 1995, Ia. Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Umbria della L.N.D. accoglieva il reclamo sporto dalla A.C. Fortebraccio Frattatodina, avverso la regolarità della gara di
spareggio disputata contro la A.S. Tiber il 28.5.1995, nel quadro del Campionato di 2a Categoria. Riteneva provato, infatti, la
Commissione Disciplinare che alla gara in questione avesse partecipato, sotto il nome del calciatore Umberto Casalvieri,
tesserato per l‟A.S. Tiber, persona non identificata ma comunque da lui diversa e sprovvista di titolo legittimante. A tale
conclusione la Commissione Disciplinare giungeva dopo aver esaminato un'ampia documentazione fotografica dalla quale, a
suo giudizio, emergeva che non era il Casalvieri, direttamente esaminato, il calciatore con la maglia numero 6 che compariva
appunto nelle fotografie; e del resto l‟arbitro, che in un primo momento aveva asserito di avere identificato il calciatore
mediante un passaporto recante una effigie fotografica conforme, riconosceva, dopo la diretta visione del Casalvieri, che
esisteva una certa differenza (concernente l‟attaccatura dei capelli) fra l‟immagine di costui e quella inserita nel citato
documento. D'altra parte, risultava che il calciatore aveva subito un intervento chirurgico il 15.5.1995 ed era stato dimesso due
giorni dopo, con una prescrizione convalescenziale di quindici giorni, mentre la sua partecipazione alla gara del 28.5.1995 era
stata fisicamente valida. Pertanto, la Commissione Disciplinare applicava alla A.S. Tiber la punizione sportiva di perdita della
gara (vinta sul campo della medesima con il punteggio di 2 a 0); oltre all‟adozione di provvedimenti accessori. Avverso tale
delibera si appellava a questa Commissione la A.S. Tiber, sostenendo che il Casalvieri, regolarmente identificato dall‟arbitro,
aveva partecipato effettivamente alla gara; che il contrario convincimento della Commissione Disciplinare si basava su
documenti irritualmente acquisiti e contrastava con le dichiarazioni degli Ufficiali di gara, altre tutto disperdendosi in una serie
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di incomprensibili considerazioni ed illazioni che non giustificavano minimamente la decisione adottata, della quale si
chiedeva l‟annullamento. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il reclamo è fondato. La Commissione Disciplinare - che
giustamente aveva rifiutato l‟acquisizione di una videocassetta e dei risultati di indagini investigative private - ha
incomprensibilmente introitato un non meglio precisato "materiale fotografico relativo alla gara in questione", violando la
norma dall‟art. 25 C.G.S., che vincola il giudizio degli Organi disciplinari alle risultanze degli atti ufficiali (ivi compresi,
evidentemente, quelli provenienti dagli accertamenti dell‟Ufficio Indagini della FI.G.C.) e limita l‟utilizzazione di riprese
televisive o altri filmati (ma che offrano piena garanzia tecnica e documentale) alla riparazione dell‟errore incorso nella
individuazione di calciatore espulso o ammonito - ipotesi questa che non si verifica nel caso in esame. La Commissione
Disciplinare, dunque, (che non poco incoerentemente lamenta la mancanza di una valida istruttoria, sia pure giustificandola
con le ristrettezze cronologiche, sulle quali peraltro dovrebbero sempre prevalere gli interessi della giustizia sportiva) avrebbe
dovuto giudicare unicamente sulla base degli atti ufficiali che, nella specie, consistevano nelle dichiarazioni supplementari rese
dagli Ufficiali di gara, visto che molti dei tesserati convocati non si presentarono e che, in ogni caso, le dichiarazioni rese da
persone direttamente interessate erano meno fidefacenti di quelle dell‟arbitro e di un guardalinee. Deve subito rilevarsi che
nessun contributo ha apportato quest‟ultimo, dichiaratosi non in grado di fornire elementi di valutazione circa l‟identificazione
del Casalvieri. L‟arbitro, invece, inizialmente ebbe a dichiarare che il soggetto effigiato nel passaporto corrispondeva a quello
presentatosi come Casalvieri; dopo aver ripetuto di non essersi sbagliato al riguardo - pur attribuendo al trascorrere del tempo e
alla pluralità delle identificazioni l‟ impossibilità di un riconoscimento attuale - e a seguito della visione del calciatore, notava
fra la persona fisica di questi e la memoria ricognitiva risalente al giorno della gara una difformità relativa all‟attaccatura dei
capelli. Peraltro, la stessa delibera impugnata dà atto che la fotografia del passaporto corrispondeva alla persona presentatasi
alla Commissione Disciplinare, con l‟unica differenza concernente appunto i capelli che, allora folti, risultavano tagliati
attualmente pressoché a zero. E dunque il dubbio arbitrale perde di consistenza sia perché non inficia la sicurezza della iniziale
dichiarazione, sia perché si incentra su un elemento di fatto non adeguatamente valutabile al momento della decisione. Tutti gli
altri elementi (non infrequentemente illatori e debolmente deduttivi) sui quali la Commissione Disciplinare basò la sua
decisione o sono scarsamente affidabili (come le dichiarazioni delle parti, per esplicito riconoscimento della motivazione) o si
ricollegano a materiale probatorio illegittimamente introitato e come tali non possono sorreggere la delibera impugnata. È
conclusivamente da ritenere non dimostrata la partecipazione alla gara in oggetto di persona diversa da quella presentatasi e
identificata come Umberto Casalvieri, con la conseguenza che la delibera impugnata deve essere annullata in punto di
applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, con ripristino del risultato acquisito sul campo. La tassa reclamo
va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Tiber di Frattatodina
(Perugia), annulla l‟ impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della tassa versata.
8 -. APPELLO DEL SIG. GALLASTRONI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL
30.8.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‟ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.1995)
L‟allenatore Gallastroni Roberto ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 2 del 12 luglio 1995, con la quale gli era stata comminata
l‟inibizione fino al 30.8.1996, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. in
relazione all‟art. 24 dello Statuto Federale. Il reclamo, peraltro, risulta privo di sottoscrizione ed è quindi da considerarsi alla
stregua di un atto giuridicamente inesistente con conseguente declaratoria di inammissibilità. dell‟appello. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione; l‟appello come sopra proposto dal Sig. Gallastroni Roberto e dispone
l‟incameramento della relativa tassa.
9- APPELLI DEL SIG. TONI DOMENICO E DEL G.S. MONTECATINI CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E LA RETROCESSIONE ALL‟ULTIMO POSTO NELLA CLASSIFICA
DEL CAMPIONATO 1994/95 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE,
PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.,PER ILLECITO
SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PIEVE FOSCIANA/MONTECATINI CALCIO DEL 12.3.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 24.7.1995)
A seguito di denuncia sporta dal Sig. Graziano Pioli, Presidente dell‟U:S. Pieve Fosciana, e dopo l‟istruttoria svolta
dall‟Ufficio Indagini, il Procuratore Federale con atto del 20.6.1995 disponeva il deferimento del Sig. Domenico Toni,
tesserato del G.S. Montecatini Calcio, chiamato a rispondere della violazione di cui all‟att. 2 comma l C.G.S. per avere, nel
corso di due telefonate nei giorni precedenti la gara Pieve Fosciana/Montecatini Calcio del 12.3.1995, offerto al Sig. Andrea
Galloni, tesserato dall‟U.S. Pieve Fosciana, del denaro per condizionare l‟esito dell‟ incontro; con lo stesso atto veniva altresi
deferito il G.S. Montecatini Calcio, a norma dall‟art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 4 del 24 luglio 1995 Ia Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Toscana, ritenuta la colpevolezza del tesserato e della Società, infliggeva al primo la squalifica per anni tre
e alla seconda la punizione sportiva della retrocessione all‟ultimo posto nella classifica del Campionato di competenza della
stagione 1994/95. Contro tale delibera hanno proposto reclamo Toni Domenico e il G.S. Montecatini Calcio, invocando
entrambi il proscioglimento. L‟appello è parzialmente fondato. Come si evince dalla rubrica di incolpazione, si è fatto carico al
calciatore Toni di avere. avanzato proposte di "combine" ai Galloni nel corso di due telefonate verificatesi nei giorni precedenti
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la gara tra le compagini nelle quali rispettivamente militavano. Il punto cruciale dell‟indagine, e della conseguente decisione,
consiste nello stabilire se sussistano elementi per poter attribuire con certezza al Toni la paternità delle telefonate e ciò perché
il Galloni ha precisato che il suo interlocutore noli ebbe mai a qualificarsi. La Commissione Disciplinare ha dato risposta
affermativa al quesito sulla base di queste considerazioni: - La "convinzione" del Galloni che autore della prima telefonata
fosse il Toni, rafforzatasi poi in occasione del secondo colloquio, quando interpellò l‟interlocutore, senza che questi replicasse
alcunchè col nomignolo "Bombetta", soprannome col quale il Toni è conosciuto nell‟ ambiente calcistico; - la "consolidata
amicizia" tra i due, il che, mentre rendeva il Toni la persona meglio indicata per contattare il Galloni, d'altro canto escludeva
che questi potesse averlo accusato sapendolo estraneo all‟accaduto. Orbene, a parere del Collegio questi argomenti, sui quali è
stata fondata l‟affermazione di responsabilitità del Toni, sono equivoci e, per di più, contrastati da altre circostanze di opposto
significato. Innanzi tutto la "sensazione" (cosi la definisce la Commissione Disciplinare) del Galloní che le telefonate
provenissero dal Toni, oltre ad essere di per sé fragile elemento di puro valore indiziario, è vanificata dalla considerazione che
fu proprio il Galloni, nell‟incontro avuto con il Toni in giorno immediatamente successivo alla gara, a domandargli se fosse
stato lui a telefonargli (carte 54 interrogatorio Galloni del 7.4.1995); il che sta a dimostrare che in quel momento non era
affatto convinto (come invece ebbe successivamente a riferire all‟inquirente) che l‟autore delle telefonate dovesse identificarsi
nel torti, tanto che alla risposta negativa di questi egli nulla ribatté. La riprova è offerta ancora dal Galloni: il suo compagno di
squadra Massimiliano Gigliotti, interrogato dalla Commissione Disciplinare (carte 101), riferi che il Galloni gli aveva parlato
delle telefonate ricevute ma, benché richiesto, "non sapeva chi fosse il suo interlocutore". Quanto poi ai rapporti in essere tra i
due calciatori è di tutta evidenza che se tra loro fosse intercorsa quella "consolidata amicizia" di cui parlano i primi giudici, il
contatto sarebbe avvenuto in maniera esplicita e diretta, non già mediante approcci telefonici da persona non qualificatasi. Per
concludere, gli elementi raccolti in istruttoria e nel dibattimento non consentono di attribuire con certezza al calciatore Toni il
ruolo di interlocutore telefonico del Galloni, e questo è sufficiente per determinarne il proscioglimento. Da ciò non consegue,
peraltro, anche quello della società. Se gli elementi raccolti non valgono a configurare la responsabilità del Toni, è tutta via
fuor di dubbio che il Galloni ha ricevuto le due telefonate con profferte di denaro per alterare il risultato della partita ed appare
ovvio che tale comportamento, costituente illecito sportivo, sia stato posto in essere da persona interessata a favorire il G.S.
Montecatini Calcio, anche se estranea alla società. A carico di questa sussiste, pertanto, la presunzione di responsabilità
prevista dall‟art. 6 n. 5 C.G.S. e in tal senso, più favorevole all‟inquisita, deve modificarsi l‟originaria rubrica di incolpazione.
Sanzione proporzionata all‟entità del fatto si reputa quella della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontare; secondo
il criterio della c.d. "afflittività della pena", nel Campionato di competenza della corrente stagione sportiva. Per questi motivi
la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Toni Domenico e dal G.S. Montecatini Calcio di Montecatini
Terme (Pistoia), cosi provvede: - accoglie l‟appello del calciatore Toni Domenico e lo proscioglie dall‟incolpazione ascrittagli;
accoglie parzialmente l‟appello del G.S. Montecatini Calcio, dichiarando lo stesso responsabile presunto dell‟illecito sportivo
ascrittogli e, per l‟effetto, infligge la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di
competenza 1995/96; - ordina restituirsi le relative tasse.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 1995
1 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 1.500.000 INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE
DELVECCHIO MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 61 dell‟8.9.1995)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Marco Delvecchio del F.C. Internazionale
Milano la squalifica per una giornata effettiva di gara è l‟ammenda di L. 1.500.000 per simulazione di fallo in area di rigore
avversaria; in occasione della gara Internazionale Vicenza del 27 agosto 1995. Tale provvedimento veniva impugnato; con
procedura d'urgenza, dall‟interessato e dalla società di appartenénza. Nel reclamo si evidenziava la mancata preventiva.
informazione dell‟orientamento mirato ad applicare all‟ipotesi di simulazione sanzioni più gravi, con ciò violandosi il principio
della legalità per innovazione della consuetudine venutasi a creare sulla materia de qua. Si faceva, altresi, presente la
vulnerazione della certezza del diritto, perché la nuova sanzione verrebbe applicata soltanto nelle Serie A e B. Si concludeva
chiedendosi il proscioglimento o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, con
decisione pubblicata nel C.U. n. 61 dell‟8 settembre 1995, respingeva il reclamo, confermando il provvedimento del Giudice
Sportivo. Contro tale decisione hanno proposto ricorso a questa C.A.F. L‟interessato e la Società, ribadendo le argomentazioni
e le conclusioni gia prospettate nel gravame presentato alla Commissione Disciplinare. Il ricorso merita accoglimento nei sensi
e nei limiti che verranno di seguito precisati. Infondata si appalesa innanzitutto la domanda principale dedotta nel reclamo, a
sostegno della quale vengono invocati istituti cardine di ogni ordinamento, la cui non pertinenza , per altro, alla fattispecie è
stata adeguatamente ed esaurientemente dimostrata nella decisione impugnata con argomentazioni che non meritano glossa
alcuna e merita. La questione sostanziale che viene, quindi, all‟esame del Collegio è quélla relativa alla legittimità della
sanzione irrogata nella fattispecie. Al riguardo è appena il caso di ricordare come per i principi generali l‟applicazione dei
meccanismi sanzionatori richieda una particolare rigorosa aderenza, nei profili procedimentali e sostanziali, a quelle che sono
le norme e le disposizioni che tale materia disciplinano. Pertanto, pur apprezzandosi la tensione morale che è sottesa ad ogni
iniziativa volta a preservare quei principi di lealtà e correttezza che devono essere osservati dai soggetti inseriti
nell‟ordinamento di settore e ché, nella misura in cui costituiscono sensori di una coscienza collettiva riprovativa di determinati
comportamenti, costituiscono una spinta per I'adeguamento della normativa a situazioni dotate di una carica nuova per inserirsi
in un contesio mutato, la verifica a livello di organi giurisdizionali della legittimità dell‟irrogazione delle sanzioni va pur
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
sempre necessariamente condotta alla stregua della normativa vigente, che, nella materia de qua, va ribadito, è per sua natura di
stretta interpretazione. Ciò premesso, si rileva che la Regola 12 delle Regole del Giuoco Calcio sanziona la condotta scorretta
con l‟ammonizione, mentre ricollega la sanzione dell‟espulsione dai terreno di giuoco, tra l‟altro all‟ipotesi di condotta
gravemente sleale" ovvero "di atteggiamento gravemente scorretto". L‟att. 9 C.G.S. - a sua volta - stabilisce che
"all‟ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde eguale prevedimento dell‟Organo competente, salvo che
quest‟ultimo, in base al rapporto del Giudice di gara, ritenga di dovere infliggere una sanzione più grave". La norma da ultimo
citata contiene in sé due principi, fra di loro interconnessi: il primo è che non esiste un automatismo tra infrazione e sanzione,
nel senso che quest‟ultima non può essere predeterminata in rapporto ad una tipologia astratta di infrazioni; la seconda è che la
non sintonia tra sanzioni irrogate dal Giudice di gara e quelle del Giudice Sportivo è possibile nella ricorrenza di una duplice
condizione: la prima, sostanziale, è che il Giudice Sportiva si sia fatto la convinzione che il comportamento sia punibile con
una sanzione più grave; la seconda, formale, è che questo suo convincimento trovi esclusivo presupposto - nel che è il
discrimento tra convincimento ed arbitrio - nel rapporto del Giudice di gara. Sulla base di tali principi sarà la prassi, ivi
compresa quella relativa alla redazione dei rapporti dei Giudici di gara, a fissare i parametri utilizzabili non tanto per
l‟irrogazione delle sanzioni più gravi quanto per la graduazione nei singoli casi delle sanzioni da irrogare, ivi compresa la
squalifica. Venendo al caso di specie, è incontestabile che I 'unico elemento contenuto nel rapporto è che la simulazione è
avvenuta in area di rigore, sicché tale circostanza, se è sufficiente per discostarsi dalla sanzione nella misura minima, non è
idonea nella specie a giustificare l‟ irrogazione della sanzione della squalifica bensi solo quella dell‟ammenda, che appare
congruo quantificare nella misura di L. 1.500.000. Per questi motivi la C.A.F. accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione, il reclamo in esame e, per l‟effetto, in sostituzione di tutte le sanzioni fin qui irrogate, dispone applicarsi
esclusivamente la sanzione dell‟ammenda nella misura di L. 1.500.000. Dispone la restituzione della tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C- RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 1995
1 - APPELLO DELLA POL. ARCI S. MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ INIBIZIONE FINO AL 31.12,1996
INFLITTA ALL‟ALLENATORE SALVADORI CARLO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 12.7.1995)
La Polisportiva Arci S. Maria di Empoli ha proposto appello a questa Commissione Federale appreso la decisione adottata dal
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica,
pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 12 luglio 1995, con la quale veniva ridotta la sanzione della inibizione inflitta all‟allenatore
Salvadori Carlo dal 31.12.1998 al 31.12.1996. La società istante chiede un‟ ulteriore riduzione della sanzione alla luce della
ridimensionata gravità del fatto, cosi come stabilito dai suddetto Giudice Sportivo di 2° Grado. Ritiene la C.A.F. che, in effetti,
i chiarimenti forniti dal Direttore di gara circa la dinamica dei fatti nel supplemento richiesto dal precitato Giudice Sportivo
consentono di poter escludere qualsiasi intento di arrecare nocumento fisico alla persona dell‟arbitro da parte del Salvatori che
non e andato al di là di una protesta, ancorché violenta nella sua estrinsecazione, ma priva di potenzialità dannosa. Appare
quindi giusto comminare nel caso di specie una sanzione meno pesante; la cui scadenza si ritiene congruo issare al 30.6.1996.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Arti S. Maria di Empoli (Firenze),
riduce la sanzione della inibizione gia inflitta dai primi giudici all‟allenatore Salvadori Carlo, fissandola al 30.6.1996. Ordina
restituirsi la relativa tassa.
2- APPELLO DELLO S.C. AFRAGOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.1996 INFLITTA
AL CALCIATORE SAVIANO CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 2 del 13.7.1995)
Lo S. C. Afragola ha inoltrato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania; pubblicata sul Com. Uff. n. 2 in data 13 luglio 1995; con la quale e stata ridotta dal 3.6.1998 al 3.9.1996
la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Saviano Carlo dal Giudice Sportivo di detto Comitato per comportamento
ingiurioso e minaccioso nei confronti dell‟arbitro della gara Afragola/Avellino Five Soccer, valevole quale finale del
Campionato Regionale di Calcio a Cinque, disputata il 3 giugno 1995, nonché per averlo anche colpito a fine gara con una
manata alla spalla, reiterando inoltre ingiurie e minacce. La reclamante ha chiesto una ulteriore riduzione della sanzione,
ritenendola ancora troppa afflittiva in relazione al fatto commesso. L‟appello va respinto. Osserva il Collegio che gia la
Commissione Disciplinare ha valutato obiettivamente la condotta del Saviano e con argomentazione logica ha ritenuto che la
sanzione inflitta dai Giudice Sportivo fino al 30 giugno 1998, pur non sminuendo la gravita del fatto, fosse sproporzionata,
tenuto anche conto che l‟arbitro non aveva subito alcun danno fisico. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l‟appello come
innanzi proposto dallo S.C. Afragola di Afragola (Napoli) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
3 · RICORSO DEL SIG. IANNUCCI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.1995
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER
VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 22.6.1995)
A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania, la Commissione Disciplinare presso detto
Comitato ha inflitto al Sig. Nicola Iannucci, Segretario dall‟U.S. Lauro Calcio, la sanzione dell‟inibizione fino al 31 dicembre
1995, per violazione all‟att. 1 comma 1 C.G.S., avendo tenuto una condotta irriguardosa nella riunione del 9 maggio 1995,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
convocata presso il Comitato Regionale medesimo per discutere le modalità organizzative della gara di spareggio per
l‟assegnazione del primo posto in classifica del Girone B del Campionato di Eccellenza 1994/95 (Com. Uff. n. 78 in data 22
giugno 1995). Avverso tale decisione lo Iannucci ha inoltrato appello a questa C.A.F ed ha dedotto la nullità del procedimento
di primo grado per la irregolare composizione dell‟Organo Giudicante; assumendo in proposito che il giomo 19.6.1995, fissato
per la riunione della Commissione Disciplinare, presentatosi per essere ascoltato, assistito dal legale Avv. Eduardo Chiacchio
venne ricevuto ed interrogato da una sola persona "... che si è qualificata come componente della Commissione Disciplinare
senza però enunciare il suo cognome"; eccepisce, inoltre; che nell‟occasione era stato espressamente impedito al suo legale di
intervenire. L‟appello può trovare accoglimento, non risultando la perfetta osservanza delle norme che regolano la procedura
dibattimentale. Invero, è acquisita agli atti una dichiarazione firmata dal reclamante Iannucci Nicola, dall‟ avvocato Chiacchio,
quale sua persona di fiducia, e da una indecifrabile sigla. La mancanza del verbale di dibattimento non offre la certezza che
tale dichiarazione sia starà resa innanzi alla Commissione, anche in considerazione che lo Iannucci afferma di essere stato
ascoltato soltanto da uno dei componenti della Commissione. Ciò costituisce un ulteriore vizio procedurale. Per quanto
rilevato, gli atti devono essere rimessi alla competente Commissione Disciplinare per nuovo esame. La tassa reclamo va
restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Iannucci Nicola, annulla l‟
impugnata delibera e dispone la rimessione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania per nuovo giudizio. Ordina restituirsi la tassa versata.
4 - APPELLO DEL SIG. MUSTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL
SETTORE PER L‟ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟ Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7,1995)
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, su
deferimento del Presidente del Comitato, infliggeva a Musti Antonio, quale Dirigente Accompagnatore della S.S. S. Paolo
Apostolo, la sanzione dell‟ inibizione fino al 31.12.1996, per avere acconsentito; in due gare del Campionato Esordienti (S.
Paolo Apostolo/Palestra Athena dell‟ 8.5.1995 e S. Paolo Apostolo/Ligbrasilia C del 16.5.1995), alla partecipazione del
calciatore Larosa Giorgio, che non ne aveva titolo, perché già tesserato con il G.S. Audace di Barletta (Com. Uff; n. 2 del 13
luglio. 1995). Avverso tale decisione ha proposto appello Musti Antonio, adducendo la propria estraneità ai fatti. Il gravame
non ha fondamento. Ed invero l‟appellante assume di avere ignorato le irregolarità, ma la tesi difensiva, già contrastata di per
sé dagli obblighi connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale, non è confermata da elementi addotti in suo sostegno, e
non può essere naturalmente accolta. Il rigetto dell‟impugnazione comporta l‟incameramento della relativa tassa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Sig. Mosti Antonio e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
5- RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI BERTI VINCENZO; CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI
E FERRARA ROCCO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. t/C del 6.7.1995)
Con ricorso per revocazione, ai sensi del primo comma dell‟art.,26 C.G.S., la S.S. Gravina Katane Sivoriana di Gravina di
Catania, ha chiesto l‟annullamento della declaratoria di inammissibilità per tardività, pronunciata da questa Commissione, con
decisione di cui al Com. Uff. n. 1/C - Riunione del 6.7.1995, dell‟appello avverso le sanzioni delle squalifiche comminate ai
propri calciatori Campanella Giovanni e Ferrara Rocco fino al 30.10.1995,ridotte al 30.9.1995, Campanella Pompeo fino al
30.11.1995, ridotta al 30.10.1995, e Berti Vincenzo fino al 31.3.1996, ridotta al 30.11.1995. Il ricorso per revocazione appare
fondato posto che è rimasto accertato in atti che in effetti la raccomandata contenente i motivi di appello è stata spedita dalla
società, non il 16.6.1995, cosi come ritenuto da questo Collegio in sede di esame dell‟appello medesimo, ma bensi il
15.6.1995, e cioè entra l‟ultimo dei sette giorni utili a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante
le sanzioni in questione; ne consegue che l‟appello deve essere esaminato nel merito da parte di questa Commissione. Per
quanto attiene al merito della vicenda, rileva il Collegio che i fatti accaduti al termine della gara Messina/Gravina Katane
Sivoriana, disputata l‟ 8.4.1995, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, sono stati descritti in maniera ben
circostanziata dall‟Arbitro e da un Guardalinee nei rispettivi rapporti e trovano pieno riscontro in quello del Commissario di
campo, per cui ritiene questo Collegio medesimo che nessun dubbio possa sussistere né sull‟ identità dei calciatori del Gravina
Katane Sivoriana resisi colpevoli dell‟ aggressione perpetrata negli spogliatoi ai danni di alcuni calciatori avversari né sull‟
effettivo svolgimento dei fatti; di conseguenza, la riduzione delle squalifiche cosi come operata dalla Commissione
Disciplinare appare congrua in rapporto alla gravità dei fatti e non suscettibile di ulteriore attenzione. Per questi motivi la
C.A.F., decidendo in ordine al ricorso per revocazione come innanzi proposta dalla S.S. Gravina.Katane Sivoriana di Gravina
(Catania), annulla l‟impugnala delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità per tardività, ai sensi dall‟art. 27 n. 2
lett. a) C.G.S., dell‟appello proposto a questa C.A.F dalla ricorrente in data 15.6.1995, che esaminato nel merito respinge.
Ordina la restituzione della tassa versata.
6 - APPELLO DELL‟U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.9.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PELLEGRINO CLAUDIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 279 del 21.7.1995)
Un guardalinee della gara Cerignola/Pro Italia Galatina, disputata il 13.5.1995 nell‟ambito del Campionato Nazionale
Dilettanti, riferiva nel suo rapporto che, a fine gara, il calciatore Pellegrino Claudio della U.S. Pro Italia Galatina, al rientro
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
negli spogliatoi, lo aveva colpito con un pugno all‟orecchio procurandoli forte e momentaneo dolore. Il Giudice Sportivo
presso la Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 17 maggio
1995, infliggeva a Pellegrino Claudio la squalifica fino al 30.6.1997. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla
società di appartenenza del calciatore, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 279 del 21 luglio 1995, riduceva la squalifica
fino al 30.9.1996. Avverso tale decisione ha proposto appello l‟U.S. Pro Italia Galatina, deducendo l‟estraneità ai fatti del
Pellegrino e chiedendo comunque un'ulteriore riduzione della punizione inflitta. L‟appello non può essere accolto. Ed invero l‟
episodio è confermato dalle risultanze del rapporto arbitrale e dal rapporto del guardalinee, destinato ad integrare quello
arbitrale, e quindi da una fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa con la semplice negazione dell‟ incolpato. L‟
inflitta sanzione, già congruamente riformulata dalla Commissione Disciplinare, non può subire ulteriori riduzioni che ne
vanificherebbero l‟afflittività. Il rigetto dell‟impugnazione comporta l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F
respinge l‟appello come sopra proposto dalla U.S. Pro Italia Galatina di Galatina (Lecce) e ordina I 'incameramento della tassa
versata.
7- APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI
NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LOSCHIAVO ANTONIO E DI ESSA RECLAMANTE, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 32 del 18.8.1995)
A seguito di deferimento da pane del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti - con decisione pubblicata nel Com, Uff. n. 32 del 18 agosto 1995 - dichiarava la propria carenza di giurisdizione
nei confronti dell‟ex Amministratore delegato della società Salernitana Sport S.p.A., Antonio Loschiavo, ed infliggeva alla
società medesima la sanzione della penalizzazione di quattro punti nella classifica del Campionato di Serie B 1995/96. La
Commissione Disciplinare riteneva documentalmente provato, in fatto, che con lettera del 27.7.1994 il Loschiavo, nella qualità
allora ricoperta, evidenziando al Banco di Napoli che l‟iscrizione della società al Campionato di Serie B era stata
temporaneamente sospesa, principalmente a causa dell‟esistenza di una esposizione debitoria verso l‟Istituto, proponeva a
quest‟ultimo un piano di smobilizzo del debito pari a L. 3.892.643.920 della durata di dodici mesi, da attuarsi mediante
mandato irrevocabile (effettivamente rilasciato) al creditore di incassare, sino alla concorrenza di L. 3.650.000.000 i proventi
televisivi che sarebbero spettati alla Salernitana Sport per la sua partecipazione a tale campionato (1994-95). In tale lettera si
aggiungeva che, ove la procura all‟incasso non avesse avuto il benestare o esecuzione da parte della Lega Nazionale
Professionisti la società si sarebbe immediatamente impegnata a richiedere alla medesima l‟autorizzazione alla cessione dei
crediti su tali proventi, in favore dell‟Istituto bancario. La proposta veniva accettata, con nota di adesione in calce datata
28.7.1994. In pari data, il Banco di Napoli indirizzava alla Salernitana Sport - che se ne avvaleva per chiedere ed ottenere
l‟iscrizione al Campionato - una nota dal cui contenuto appariva che esso, senza alcuna diretta contropartita, concedeva una
postergazione del proprio credito della durata di dodici mesi, promettendo che in tale periodo e, comunque, fintantoché non
fossero stati soddisfatti i terzi creditori, non avrebbe promosso azioni di alcun genere nei confronti della Salernitana Sport.
Osservava la Commissione Disciplinare che, in tal modo, la società rappresentava agli Organismi di Lega una gratuita
postergazione del proprio debito, a mezzo della:quale otteneva l‟iscrizione prima sospesa, ma la realtà era difforme
dall‟apparenza. Infatti, il piano di smobilizzo proposto dalla Salernitana Sport e accettato dalla Banca annullava I'efficacia
della postergazione, essendosi la Società impegnata a sanare fa sua esposizione debitoria non gia dopo il termine della
moratoria apparentemente concessale; ma in termini assai più brevi, con obbligo di versare alla creditrice i suoi crediti futuri e
peraltro condizionati alla ammissione al Campionato. L‟effetto era quello di rafforzare ulteriormente le garanzie della Banca
già costituite da fidejussioni personali, mentre da parte della Società si ometteva di evidenziare le reali obbligazioni assunte nei
confronti dell‟Istituto credito che, in concreto vanificavano la postergazione concessa dovendosi il debito ripianare non gia
dopo dodici mesi ma, sia pure ratealmente entro tale termine. E seppure era vero che alla stregua delle disposizioni federali
allora vigenti le operazioni finanziarie necessarie ad eliminare l‟eccedenza di indebitamento - condicio sine qua non per
l‟iscrizione - erano indicate non tassativamente per cui anche la via apparentemente scelta dalla Salernitana Sport poteva essere
idonea allo scopo, non poteva non rilevarsi che, in punto di cessione di crediti doveva trattarsi di importi certi ed esigibili,
esistenti cioè al momento della domanda di ammissione, non già da maturare a seguito del suo accoglimento. Né d'altra parte
era possibile affermare che la comunicazione della Banca ponesse nel nulla il piano di smobilizzo proposto dalla Società e da
quella accettato, in quanto la data coeva dell‟accettazione stessa e della postergazione assicurata,: dimostrava che questa era il
corrispettivo della procura all‟incasso di un credito futuro tanto vero che, in caso di mancato pagamento delle rate concordate d
Banco sarebbe stato libero di agire sia verso i fidejussori che verso la Salernitana Sport senza dover attenderete i termini della
postergazione. In definitiva, secondo la Commissione Disciplinare tale atto era stato richiesto alla Salernitana Sport e rilasciato
dall‟istituto bancario al solo fine di predisporre l‟apparenza di una situazione finanziaria indispensabile, per l‟iscrizione al
Campionato, ferma restando la piena efficacia del sottostante accordo relativo al piano di smobilizzo, da intendersi come
negozio dissimulato, contenente l‟ effettiva disciplina dei rapporti economici fra le parti. Ciò integrava la contestata violazione
dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per la quale veniva applicata la sanzione sopra indicata. La decisione era gravata dinanzi a questa
Commissione d'Appello dalla Salernitana Sport, la quale ne chiedeva in tesi l‟annullamento e, in ipotesi, la mitigazione
sanzionatoria, sostenendo: che la postergazione non costituiva un negozio simulato, ma corrispondeva alla reale volontà delle
parti, in quanto, al di la della coincidenza delle date (la quale dimostrava soltanto che la società, nell‟incertezza
sull‟accettazione del piano di smobilizzo, si era attivata per ottenere un documento ostensibile agli Organismi federali), era
significativa !a circostanza che, pur avendo la Salernitana Sport estinto, nel termine concordato, solo una parte del debito, la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
banca non avesse intentato alcuna azione per l‟ottenimento del credito residuo; che anzi, lo stesso Istituto aveva non solo
rinnovato, per la stagione successiva, la postergazione, ma rilasciato dichiarazione scritta secondo la quale la rinuncia ad agire
verso la Salernitana Sport, concessa con il documento del 28.7.1994, era dal medesimo intesa come presclusiva di qualunque
azione prima della scadenza pattuita, anche perché l‟esposizione della medesima era considerata dome sufficientemente
garantita dalla fidejussione e dal pegno di titoli rilasciati da terzi. Alla seduta odierna sono comparsi il rappresentante della
Procura Federale che ha chiesto la conferma della delibera impugnata, nonché quelli della Salernitana Sport, che si sono
riportati alle conclusioni precisate bell‟atto di appello. Osserva la C.A.F. che le doglianze della società appellante sono
meritevoli di accoglimento solo riguardo all‟aspetto sanzionatorio della decisione impugnata, dovendosi confermare la
sussistenza della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. costituita dal comportamento, come sopra chiarito, della medesima
società. Che essa abbia eluso la norma regolamentare, secondo cui la situazione debitoria esistente all‟epoca le inibiva
l‟iscrizione al Campionato di Serie B, appare pacifico. Se veramente l‟Istituto bancario creditore, avesse inteso accordare una
postergazione del debito, in quanto gia sufficientemente garantito dalla fidejussione e dal pegno di titoli preesistenti, non si
spiegherebbe la coeva accettazione del piano di smobilizzo del debito stesso, proposto dalla società. E di tutta evidenza che la
postergazione segui, in rapporto di causalità, tale accettazione, che ulteriormente garantiva la banca ma, al tempo stesso,
produceva effetti eguali e contrari, se non peggiorativi, in relazione alla situazione debitoria che, neutralizzandosi gli effetti
della postergazione, poneva la società nella situazione prevista dalla norma federale per la non iscrizione al campionato. Tanto
e varo che mentre la dichiarazione di postergazione venne esibita agli organismi di controllo, al fine di garantire la situazione
patrimoniale richiesta per la iscrizione, il piano di smobilizzo rimase nella carte della società e venne scoperto solo a seguito di
ispezione della CO.VI.SO.C., dalla quale e poi originato il presente procedimento. Del resto, e tanto vera la situazione descritta
nella delibera impugnata, che cioè la postergazione non liberava la società per il periodo della sua durata, che la medesima
adempi, sia pure parzialmente, gli obblighi previsti nel piano di smobilizzo del debito accettato dalla banca, con ciò mutando
negativamente la situazione patrimoniale falsamente prospettata all‟atto della iscrizione al campionato. Che poi la banca abbia
rinnovato la postergazione, e che, addirittura, abbia rilasciato (ma in data posteriore alla delibera impugnata) una dichiarazione
autoinibitoria dell‟intrapresa di azioni esecutive a tutela del proprio credito, non sposta i termini della questione, sia perché per
i tempi ed i modi appare trattarsi di dichiarazione compiacente, sia perché la condotta sleale della società non ne esce negata,
dal momento che la duplice documentazione, non integralmente resa nota agli organismi federali, resta violatrice delle
disposizioni normative che regolano l‟iscrizione stessa. Basterebbe, al riguardo, osservare che la società offriva in garanzia
eroditi non maturati e che si sarebbero integrati a suo favore solo dopo l‟ottenimento dell‟iscrizione, restando quindi sempre
aperto il deficit patrimoniale precedente ed inibente la stessa, poi ottenuta con il metodo non regolamentare sopra descritto.
Accertata dunque la contestata violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio stabilito
dalla Commissione Disciplinare appare sproporzionato alla entità dell‟addebito, nonché eccessivamente afflittivo rispetto a
precedenti analoghe situazioni, né comparabile a contestazioni afferenti, diversamente dalla presente, veri e propri illeciti
amministrativi. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che adeguata e proporzionata sanzione sia quella della inflizione di L. 200.000.000
di ammenda. In tali limiti accogliendosi l‟appello, deve disporsi la restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi, la
C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Salernitana Sport di Salerno, commuta la sanzione
della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato di competenza 1995/96, gia inflitta alla ricorrente dai primi
giudici, in quella dell‟ammenda di L. 200.000.000. Dispone restituirsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DELL‟A.C. ANAGNI FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.1995,
INFLITTA AL CALCIATORE ZEFFIRI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti - Com. Uff. n. 30 dell‟1.9.1995)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in esito all‟esame del referto arbitrale relativo alla gara
Ceccano/Anagni disputata per la Coppa Italia Dilettanti il 27 agosto 1995, irrogava al calciatore Zefferi Andrea la squalifica
fino al 15 ottobre 1995, in quanto detto calciatore '' espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di
un‟avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva all‟arbitro una fase offensiva gettando a terra la fascia di capitano.
Nella circostanza inoltre tentava di colpire il calciatore avversario di cui sopra, non riuscendovi perchè trattenuto dai propri
compagni di squadra. Nell‟'abbandonare il terreno di giuoco prendeva a calci un tabellone pubblicitario infrangendolo e
colpiva successivamente con calci la porta dello spogliatoio arbitrale. Inoltre rivolgeva all‟arbitro ulteriore frase offensiva
accompagnata da espressioni minacciose. Sanzione aggravata perchè capitano della squadra" (Com. Uff. n. 4 del 29 agosto
1995). La competente Commissione Disciplinare, adita dell‟A.C. Anagni Fontana, confermava la squalifica (Com. Uff. n. 30
dell‟1 settembre 1995). Propone ulteriore gravame in questa sede I'A.C. Anagni Fontana, la quale sostanzialmente prospetta
una diversa ricostruzione dei fatti, rilevando che il Direttore di gara ha erroneamente ritenuto diretti contro la propria persona
frasi e gesti che lo Zefferi dirigeva verso l‟avversario. L‟appello deve essere respinto. Ed invero, a parte il fatto che la versione
rappresentata dalla reclamante non diminuirebbe la gravità del comportamento antiregolamentare tenuto dallo Zefferi, sta di
fatto che la versione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e assistita da fede privilégiata, che non può essere contrastata da
affermazioni di parte. Neppure può essere accolta la censura relativa alla gravità della sanzione, tenuto conto che sul predetto
calciatore gravavano i doveri propri del capitano di una squadra e che il comportamento tenuto è di notevole gravità; essendosi
concretato in ingiurie e minacce reiterate nei confronti di un avversario e del Direttore di gara deve concludersi che la sanzione
irrogata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare si rivela addirittura benevola. La tassa di reclamo
va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell‟A.C., Anagni Fontana di Anagni
(Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N 7/C - RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 1995
I - APPELLO DELL‟U.S. VIGOLO MARCHESE A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.C. PALAZZOLO
IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO DOVUTO, AI SENSI DELL‟ART. 96 BIS N.O,I.F., IN RELAZIONE AL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAMISA CRISTIAN
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. cc, 26/D Riunione del 12.5.1996)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 26/D-.Riunione del 12.5.1995,. la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il
reclamo interposto dalla AC. Palazzolo s.r.l., al fine di ottenere dalla U.S. Vigolo Marchese l‟indenizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F.,
relativo al calciatore Cristian Camisa. Osservava la C.V.E. che costui, tesserato come professionista pèr la società reclamante,
si era poi vincolato a tempo indeterminato con la U.S. Vigolo Marchese - società dilettantistica - previa risoluzione del
precedente contratto. Egli era; conseguentemente, portatore di parametro, con diritto della A.C. Palazzolo ad ottenere
l‟indennizzo di cui sopra, liquidato in L. 3000.000, Avverso tale delibera l‟U.S..Vigolo Marchese che non aveva interloquito
nel procedimento dinanzi alla C.V,E.,si appellava a questa Commissione, sostenendo che antecedentemente al tesseramento,
era intercorso con l‟U.S. Palazzolo un accordo transattivo, per il quale l‟indennizzo ih questione era stato concordato in L.
1.000.000 - somma contestuale versata a mani dell‟allora Direttore sportivo del Palazzolo, come da quietanza allegata all‟atto
di appello. Ciò premesso,osserva la C.A.F. che il reclamo non è accoglibile. A parte il rilievo che il documento oggi presentato
- la pretesa quietanza - non può considerarsi "nuovo" come richiede, per la sua ammissibilità,l‟art. 27 comma 4 C.G.S. (infatti,
esso era nella precedente disponibilità dell‟appellante ed avrebbe dovuto; essere prodotto dinanzi alla C.V.E.), è agevole
rilevare che si tratta in effetti di un atta privo di data certa e di autenticità della sottoscrizione, fra l‟altro attribuita a persona
della quale sono, di fatto, ignote le mansioni, per. l‟assoluto difetto di prova al riguardo. Ne consegue che la pretesa riduzione
transattivi dell‟indennizzo ex art 96 bis N.O.I.F., non può trovare ingresso in questa sede. L‟appello va rigettato, con
incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello nome sopra proposto dall‟U.S. Vigolo
Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
2- APPELLO DELL‟A.P. BRANCALEONE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟U.S. GIOIOSA JONICA, IN RELAZIONE ALLA GARA GIOIOSA JONICA/lBRANCALEONE DEL 9.10-1994
(Delíbera della C.V.E. - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.5.1995)
L‟A.P. Brancaleone ha impugnato dinanzi a questa Commíssione d'Appello Federale la decisione della Commissione Vertenze
Economiche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n, 26/D - Riunione del 12.5.1995, con la quale è stato respinto. il reclamo
proposto dalla predetta società inteso ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al pullman, che trasportava la squadra in
occasione della trasferta a Gioiosa Jonica per la gara del 9.10.1994, ad opera dei sostenitori della squadra dall‟U.S. Gioiosa
Jonica. La decisione della C.V.E., pur riconoscendo che i fatti denunciati risultavano provati e che quindi l‟U.S. Gioiosa Jonica
appariva tenuta a rispondere del comportamento dei propri tifosi, ha respinto il reclamo per assoluta carenza di prova circa il
danno effettivo subito dall‟A.P. Brancaleone in quanto i documenti acquisiti erano intestati alla ditta Grecò, proprietaria
dell‟automezzo danneggiato. In questa sede l‟A.P. Brancaleone ha depositato la fattura n. 151/94 in data 20 ottobre 1994
(anteriore alla decisione impugnata), dalla quale risulta che la società stessa ha pagato alla ditta Grecò la somma di L
3.697.620, relativa al risarcimento del danno in questione. Acquisita in tal modo la prova del pagamento, I'U.S, Gioiosa. Jonica
è tenuta a rimborsare la predetta somma all‟A.P. Brancaleone. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come
sopra proposto dall‟A.P. Brancaleone di Brancaleone (Reggio Calabria) fissa in L 3.697.620 l‟indennizzo che l‟U.S. Gioiosa
Jonica dovrà versare all‟A.P. Brancaleone per risarcimento danni. Ordina la restituzione della tassa versata.
3- RICORSO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE PER L‟ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO
L‟INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI ASSUNTE A CARICO DELL‟U.S. ROVERETO E DI DIVERSI TESSERATI, SU
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE DEL SETTORE PER
L‟ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, A SEGUITO DI RADUNI NON AUTORIZZATI DI GIOVANI
CALCIATORI, IN VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 6 COMMI 1, 2, 3 E 1 COMMA 1 IN RELAZIONE
ALL‟ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 4 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentirio Alto Adige del Settore per l‟Attività
Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 4 del 26.7.1995)
Con atto 30.6.1995 il Presidente del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato medesimo I'U.S.Rovereto e il Presidente della medesima, Sig.
Cagol Giancarlo, nonché i tecnici Zandonai Roberto; Giovanella Carlo Alberto, Marighetto Arcadio, Nardon Luca, Tezzele
Giorgio e Merlino Renzo per violazione rispettivamente degli art. 6 commi 1, 2 e 3 e 1 comma 1 in relazione all‟att. 4 commi
1, 2, 3 e 4, C.G.S., nonché delle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 punto 10, lettera f) del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica dell‟1luglio 1994. L‟adito Giudice, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4 del 26 luglio 1995, infliggeva all‟U.S.
Rovereto l‟ammenda di Lire.500.000 e inibiva il Presidente Cagol Giancarlo fino al 25 ottobre 1995, mentre assolveva da ogni
addebito gli altri deferiti. Ricorre a questa Commissione d‟Appello Federale il Presidente Delegato del Settore per l‟Attività
Giovanile e Scolastica e chiede che, in riforma dell‟impugnata delibera, vengano inflitte nella specie sanzioni congrue e
adeguate. Osserva la C.A.F che, in rapporto ai fatti cosi come sono stati contestati e cosi come in realtà si sono svolti (si è
trattato infatti di un raduno, non autorizzato, di giovani calciatori, svoltosi allo Stadio Ouercia di Rovereto nei giorni 26, 27, 28
e 29 giugno 1995) le sanzioni già inflitte appaiono insuscettibili di ulteriore aggravamento, mentre le posizioni soggettive dei
restanti deferiti, accorsi verosimilmente sul posto per assistere alla manifestazione solo per mero interesse professionale, non
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
appaiono tali da concretizzare responsabilità di sorta. Per questi motivi la C.A.F respinge il ricorso come sopra proposto dal
Presidente del Settore per l‟Attività Giovanile Scolastica.
4 - RICORSO PER REVOCAZIONE PER CONTO DEL CALCIATORE MARINO RAIMONDO AVVERSO DECISIONI A
SEGUITO DI PATTUIZIONE PRIVATA CON IL F.C. L‟AQUILA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 1993/94
(Delibera del Collegio Arbitrale Presso la Lega Professiortisti Serie C - Com. Uff. n. 33/C.A. Riunione dell‟8.5.1995)
L‟Avv. Romano Sciarretta, quale procuratore del calciatore Marino Raimondo, ha proposto ricorso per revocazione avverso la
delibera del Collegio Arbitrale presso Ia Lega Professionisti Serie C, pubblicata sull‟ C.U. n. 33/C.A. dell‟8 maggio 1995, con
la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso Marino proposto contro il F.C. L‟Aquila s.r.l. per ottenere il pagamento di
compensi afferenti la stagione sportiva 1993/94, pattuiti con scrittura privata e non corrisposti. Il ricorso per revocazione deve
essere dichiarato inammissibile in quanto e stato sottoscritto soltanto dall‟Avv. Sciarretta, al quale il Marino ha conferito
mandato mediante delega a margine dell‟atto contenente la dichiarazione di impugnativa, e non anche dal diretto interessato, e
ciò in violazione dall‟art. 23 comma 1 C.G.S. secondo il quale sono legittimati, tra gli altri, a proporre reclamo i tesserati
che,abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Per quanto sopra esposto e secondo l‟orientamento consolidato del Collegio
non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione la firma del calciatore apposta in calce alla delega, non potendo dalla
stessa univocamente dedursi una manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell‟impugnazione proposta. Ad
abundantiam, osserva ancora il Collegio che la competenza della Commissione d‟Appello Federale è determinata dall‟art. 20
del Codice di Giustizia Sportiva, ove è stabilito - al primo comma - che essa è competente a giudicare in ultima istanza avverso
le decisioni delle Commissioni Disciplinari, della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche. Per
guarito riguarda specificamente il ricorso per revocazione, il successivo art. 28 prevede la competenza della C.A.F.per tutte le
decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva inappellabili o divenute irrevocabili. Tali Organi sodo indicati con
elencazione da ritenere evidentemente tassativa dell‟art. 17, che non: prevede il Collegio Arbitrale di cui trattasi. Deve,
pertanto, escludersi che le decisioni promananti da tale organismo siano suscettibili di impugnazione, e in particolare modo di
quella per revocazione, dinanzi alla C.A.F. Tale conclusione è confermata se, dall‟esame nell‟ordinamento sportivo si passa a
quello degli atti che disciplinano i rapporti tra calciatori professionisti e società sportive. Infatti, l‟art. 25 dell‟Accordo
Collettivo demanda la soluzione di tutte le controversie tra i predetti soggetti ad un Collegio Arbitrale; l‟art. 15, lett. f),;dello
stesso Accordo dispone espressamente che tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati
provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso"; infine, l‟art. 7 del Regolamento del Collegio
Arbitrale prevede che il Collegio decide "in unica istanza". Tutte le predette disposizioni dimostrano, con estrema chiarezza,
che le decisioni pronunciate dal Collegio Arbitrale non sono impugnabili dinanzi alla C.A.F. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 23 comma 1 C.G.S., perchè sottoscritto da persona non legittimata, il ricorso per
revocazione come sopra proposto per conto del calciatore Marino Raimondo e dispone l'incameramento della tassa versata.
5- APPELLO DEL CALCIATORE LAURIOLA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINQ AL
31.12.1995 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL‟ART, 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Dísciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 5/C del 30.8.1995)
Con ricorso in data 17.5.1994 il calciatore Lauriola Matteo chiedeva al Collegio Arbitrale presso la Lega Protessionisti Serie C
che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire dal F.C. Altamura Calcio S.p.A. gli emolumenti relativi alle stagioni sportive
1991/92 e 1992/93. Il detto Collegio con decisione del 22 luglio 1994, di cui al Com. Uff. n. 3/C.A., respingeva il ricorso e
disponeva la trasmissione degli atti all‟Ufficio Indagini della F.I.G.C. per le valutazioni di rito in ordine alla violazione dall‟art.
1 C.G.S. All‟esito degli accertamenti espletati dall‟Ufficio competente ed a seguito del deferimento del Procuratore Federale,
veniva contestata al Lauriola la violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C, con determinazione pubblicata sul C.U. n. 5/G del 30 agosto 1995, deliberava di infliggere al Sig.
Matteo Lauriola la sanzione della squalifica fino a tutto il 31 dicembre 1995. Ricorre ora a questa C.A.F. l‟interessato , il quale,
con diffuse argomentazioni, pone in rilievo la carenza degli accertamenti svolti e l‟illogicità delle relative conclusioni, prive di
riscontri effettivi e conclude chiedendo l‟annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione al minimo edittale,
avendo gia scontato oltre un mese di squalifica.. Osserva il Collegio che le dichiarazioni rilasciate e sottoscritte, con firma
autenticata, da parte dei calciatori Cornacchia Domenico e Di Nardo Francesco, nonché dal Carlucci Nicola in ordine ai fatti di
cui e causa danno consistenza alle rimostranze operate dal Lauriola nella fase contenziosa conclusasi con la decisione del
collegio Arbitrale. Tale prova prodotta in questa sede e resa possibile dalla ritrattazione operata dagli interessati nei confronti
delle diverse dichiarazioni rilasciate in quella sede - mostra come la questione di cui si discute presenta profili di delicatezza e
complessità rilevanti, sicché oggettivamente non sembra configurarsi quell‟atteggiamento contestabilmente e gravemente
fraudolento che ha indotto la Commissione Disciplinare, sia pure sulla base di elementi probatori diversi, a pronunciarsi con
drastico giudizio di riprovevolezza sanzionato con la squalifica fino al 31.12.1995.
La ricostruzione nei termini suesposti si ritiene più aderente alla fattispecie nella sua dimensione reale e induce questa
Commissione d'Appello Federale a ridimensionare il giudizio di riprovevolezza del comportamento del calciatore, che più
equamente si ritiene di dover sanzionare con la squalifica fino al 30 ottobre 1995 in questi sensi l‟appello del calciatore va
parzialmente accolto, accogliendosi la richiesta formulata in via subordinata. Per questi motivi la C.A.F, in parziale
accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore Laurioia Matteo, riduce la sanzione della squalifica già inflitta
dai primi giudici fissandola al 30.10.1995. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
6-. RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟U.S. BURAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE
INFLITTE AI PROPRI CALCIATORI
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como - Com. Uff. n. 1 del 4.8.1995)
II Giudice Sportívo presso il Comitato Provinciale di Como, esaminati gli atti relativi alla gara del Campionato Juniores
Provinciale, disputata il 6 giugno 1995 tra le società U.S. Buraghese e O.S.G.B. Merate ha inflitto, con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 1 in data 4 agosto 1995,a calciatori tesserati per l‟U.S. Buraghese le seguenti sanzioni: Di Geronimo
Roberto squalifica fino al 28 febbraio 1996, Raimondo Marco squalifica fino al 30 giugno 1997 e Carraro Patrízio squalifica
fino al 30 gennaio 1996, per avere, il primo offeso e minacciato l‟arbitro, che al termine della gara tentava anche di aggredire;
il secondo per avere sputato contro l‟arbitro, sempre al termine della gara, ed il terzo per averlo trattenuto per le braccia.
Avverso tali decisioni l‟U.S. Buraghese ha proposto ricorso per revocazione, si sensi dall‟art. 28 C.G.S.in data 8.9.1995,.cui ha
fatto seguito con ulteriori motivi in data 15.9.1995, assumendo che per un vizio di,procedura commesso, a,suo dire, dal
Comitato Provinciale di Como, il quale, dopo aver inviato una comunicazione in data 13.1.1995 riguardo alle sanzioni inflitte
ai predetti calciatori, avrebbe omesso ogni ulteriore comunicazione in ordine all‟avvenuta pubblicazione sul comunicato
ufficiale, vanificandone cosi la possilitità di proporre rituale reclamo. Il ricorso è inammissibile, in quanto non ricorre alcuna
delle ipotesi previste dell‟art. 28 C.G.S. La decisione adottata dagli Organi ed Enti operanti nell‟ambito federale sono portate a
conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sui comunicati ufficiali, i quali sono coperti da una presunzione "iuris
tantum" che non ammette prova contraria cosi come sancito dell‟art. 5 comma 5 C.G.S..Pertanto, la mancata conoscenza del
contenuto di tali atti in tempo utile non giustifica l‟impossibilita di proporre impugnazione nei termini regolamentari e di
conseguenza non permette di invocare l‟art. 28 C.G.S.. La comunicazione dei provvedimenti alle società, a mezzo lettera
raccomandata od anche a mezzo telegramma, salvo che non sia espressamente prevista da una norma regolamentare,
costituisce soltanto un mero atto di cortesia, che non può far venire meno la precitata presunzione assoluta di conoscenza che
accompagna i comunicati ufficiali. Nel caso di specie se vi e stato errore, esso e da imputarsi unicamente alla negligenza della
società, la quale noli si, è attivata per venire a conoscenza in tempo utile del comunicato ufficiale su cui sono stati pubblicati i
provvedimenti disciplinari inflitti ai suoi tesserati. Il ricorso all‟istituto della revocazione non e, quindi, ammissibile. La tassa
di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra
proposto dall‟U.S. Buraghese di Burago di Folgora (Milano) e ordina incamerarsi la tassa versata.
7- APPELLO DELL‟A.S. ROMA AVVERSO LA SANZlONE DELLA SOUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA
INFLITTA AL CALCIATORE MORIERO FRANCESCOIN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE/ROMA DEL
24.9.1995 (Delíbera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com, Uff. n. 77 del 29,9.1995)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Cremonese/Roma,
disputata per il Campionato di Serie A il 24 settembre 1995, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 27
settembre 1995, irrogava al calciatore Moriero Francesco, dell‟A.S. Roma, la sanzione della squalifica per una giornata di gara
ed ammonizione, con la seguente motivazione: "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (seconda sanzione), perché
dopo essersi insinuato tra due calciatori avversari, si gettava a terra in area di rigore avversaria senza peraltro subire alcun
contatto se non nella fase finale della caduta (terza, quarta, quinta sanzione)".. Avverso la predetta decisione l‟A.S. Roma
proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, che confermava la squalifica, con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 settembre 1995. Nella decisione si affermano due principi il primo ribadisce, secondo
canoni costantemente osservati nella giurisprudenza sportiva, che gli organi della disciplina sportiva non possono sindacare la
decisioni di natura tecnica e disciplinare dell‟Ufficiale di gara, al quale compete, in via esclusiva, la valutazione di quanto
direttamente rilevato; il secondo che, a norma dall‟art. 9, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, pur dovendo
corrispondere all‟ammonizione inflitta dal giudice di gara uguale provvedimento dell‟organo di giustizia sportiva, e data
facoltà al Giudice Sportivo di infliggere una sanzione più grave. Di conseguenza venivano respinte tutte le deduzioni
prospettate dall‟A.S. Roma e, quindi sia la tesi secondo cui dal comportamento del Moriero non era possibile inferire un
intento simulatorio, in quanto valutazione riservata al Direttore di gara, sia quella che contestava la determinazione del Giudice
Sportivo di attribuire alla semplice ammonizione adottata dal Direttore di gara "un valore diverso ed ulteriore rispetto al suo
carattere oggettivo". Propone, ora, appello l‟A.S. Roma,. reiterando sostanzialmente le tesi difensive già propugnate nel
precedente grado di giudizio. L‟appello deve essere-parzialmente accolto: Stabilisce l‟art. 9; comma 8, terzo cpv., del Codice
di Giustizia Sportiva che "si fini dell‟applicabilità del presente comma, all‟ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde
eguale provvedimento dell‟organo competente, salvo che quest‟ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover
infliggere una sanzione più grave". Ciò vuol dire che alla ammonizione ínflitta dall‟arbitro corrisponde l‟ammonizíone del
Giudice Sportivo, fermo restando il potere di quest‟ultimo di infliggere, tenuto conto dell‟entità dell‟infrazione quale si evince
dal rapporto, in luogo dell‟ammonizione, una sanzione più grave fra quelle elencate nell‟att. 9 (in ordine crescente
ammonizione con diffida, ammenda, ammenda con diffida, fino alla squalifica). In sostanza, dalla disposizione innanzi
riportata deriva come gia affermato da questa Commissione (cfr. decisione 9 settembre 1995 concernente il calciatore
Delvecchio) e come, in linea di principio, ammesso anche nella decisione della Commissíone Disciplinare impugnata in questa
sede - olle all‟ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde soltanto in via tendenziale l‟applicazione della medesima
sanzione da parte del Giudice Sportivo, il quale ben può applicare una sanzione più grave, graduandola in relazione all‟entità
ed alla rilevanza dell‟infrazione commessa, qualora nei singoli casi sottoposti al suo esame, sulla base del rapporto dell‟arbitro,
né riscontri sussistenti i présupposti. Ciò permesso,venendo all‟esame del caso che ne occupa, deve osservarsi che la mancanza
di un automatismo tra infrazione e sanzione determina l‟esigenza di graduare la sanzione da irrogare a seconda della gravità del
fatto imputabile al calciatore, potendo il comportamento simulatorio atteggiarsi in forme di diversa gravità. Per quanto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
concerne, pertanto, il caso in esame, emergendo dal referto arbitrale la circostanza chela simulazione è avvenuta in area di
rigore, dopo essersi il calciatore insinuato fra due difensori, si deve affermare che il fatto commesso dal Moriero si rivela più
grave di un semplice atteggiamento simulatorio punibile con la sola ammonizione, onde vanno in esso ravvisati i presupposti
per l‟irrogazione di una sanzione più grave, ma non tali da giustificare la squalifica. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che, in
relazione all‟entità dell‟infrazione, sanzione congrua sia quella dell‟ammenda, quantificata in L. 3.000.000 (tremilioni), con
diffida. Và da ultimo rilevato che tale sanzione concerne unicamente la simulazione, mentre le altre ammonizioni in
precèdenza riportate dal calciatore saranno considerate nella competente sede alla stregua delle regole generali vigenti in
materia: Per questi motiví la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Roma, modifica la
sanzione già inflitta nei confronti del calciatore Moriero Francesco in quella dell‟ammenda di L. 3.000.000 con diffida. Ordina
la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N 8/C - RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1995
1 - APPELLO U.S. AURORA ABBIATEGRASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1996
INFLITTA AL CALCIATORE PEDRETTI GIANLUCA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995)
L'arbitro della gara del 4° Memorial Bonfanti, Aurora Abbiategrasso/Nuova Cisliano disputata P11 giugno 1995, riferiva che
mentre rientrava negli spogliatoi veniva avvicinato da tre calciatori dell'U.S. Aurora Abbiategrasso ed uno di essi, Pedretti
Gianluca, lo insultava e gli sputava addosso. Per tale infrazione il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia,
con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 in data 15 giugno 1995, infliggeva al suddetto calciatore la squalifica fino al 15
giugno 1997, e la Commissione Disciplinare, alla quale aveva proposto reclamo l'U.S. Aurora Abbiategrasso, riduceva tale
sanzione al 30 giugno 1996, ritenendola eccessiva (Com. Uff. n. 7 in data 14 settembre 1995). Contro tale decisione l'U.S.
Aurora Abbiategrasso propone appello a questa C.A.F., assumendo che il provvedimento disciplinare è ancora eccessivamente
severo, e ne chiede un'ulteriore riduzione. Espone in merito che il Pedretti si era avvicinato all'arbitro per stringergli la mano,
ma aveva ricevuto un rifiuto con tono arrogante, al quale aveva opposto una reazione verbale, ma non aveva affatto sputato
contro il Direttore della gara. Deve premettersi che non può essere attribuita rilevanza, ai fini del giudizio, ad un assunto
difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, il cui accertamento, invece,
deve avvenire, per espressa disposizione regolamentare, solo ed esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali. La
semplice negazione ed una diversa descrizione del fatto non sono idonee a far venire meno tale presunzione di verità contenuta
nel rapporto arbitrale, il quale costituisce fonte essenziale e privilegiata di prova. In concreto, è evidente che l'assunto addotto
dalla società reclamante non ha altro valore che quello di una mera allegazione difensiva non confortata da obiettivi elementi
di riscontro. D'altra parte non vi sono elementi per poter ritenere che l'arbitro abbia dato una versione falsa od anche soltanto
parzialmente non veritiera degli episodi riferiti ed in particolare riguardanti il comportamento di un tesserato nei suoi
confronti. In ordine al motivo con il quale la reclamante lamenta che è stata inflitta una punizione eccessiva, va rilevato che già
la Commissione Disciplinare ha ridimensionato la gravità del fatto ed ha, di conseguenza, notevolmente ridotto la sanzione
inflitta dal primo giudice, riconducendola alla equità rispetto all'entità dell'addebito. Una ulteriore riduzione la farebbe
diventare iniqua, soprattutto in considerazione del fatto che lo sputare contro un soggetto costituisce la più grave delle ingiurie,
perchè ne lede in modo incisivo la dignità ed è l'espressione di inciviltà ed immaturità sportiva. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Aurora Abbiategrasso di Abbiategrasso (Milano) e dispone l'incameramento
della relativa tassa.
2- APPELLO DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.C.R. MESSlNA IN ORDINE ALL‟INDENNITA‟ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O,I.F., RIFERITA AL CALCIATORE TOLEDO DIEGO
(Delibera della. C.V.E. - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995)
Con la delibera pubblicata nel C.U. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995, la Commissione Vertenze Economiche dichiarava
inammissibile il reclamo inoltrato dalla Curatela del Fallimento Matera. Sport S.p.A. (concernente la misura dell‟indennità di
preparazione e promozione relativa al calciatore Diego Toledo,.già tesserato per l‟A.C.R. Messina), per l‟accertata violazione
degli art. 23 comma 5 e 40 comma 4 C.G.S., in conseguenza del mancato invio contestuale, par raccomandata, del reclamo
stesso al calciatore interessato. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. il Curatore fallimentare,sostenendo anzitutto
di avere consegnato, a mani del Toledo, copia del reclamo, il che doveva considerarsi valido equipollente della spedizione per
raccomandata; ciò a tacere del fatto che, peraltro, nella fattispecie tale ultima formalità non era necessaria, essendo richiesta
solo per la controparte e non anche per la parte interessata, quale il calciatore poteva considerarsi. E l‟art. 41 C.G.S., ignorato
dalla decisione impugnata, aveva sempre riguardo alla controparte, chiarendo in tal modo anche la portata del precedente art.
40, che avrebbe potuto essere diversamente interpretato solo per una superficiale lettura. Era dunque chiesto l‟annullamento
della delibera impugnata. E opinione della C.A.F. che il gravame non sia fondato. Contrariamente a quanto afferma il
ricorrente, la norma basilare, da cui occorre prendere le mosse, e proprio l‟art. 40 C.G.S., il quale, al suo 4° comma, stabilisce
che il procedimento dinanzi alla C.V.E. e instaurato su reclamo della parte interessata e segue le modalità di presentazione
previste dell‟art. 23 (fra le quali, è ovvio, l‟invio contestuale e per raccomandata:di copia dei reclamo stesso alle parti
interessate" cfr. comma 5). Lo stesso art. 40 precisa, significativamente, che e parte interessata, oltre alla o alle società, anche il
calciatore. Tale norma suggerisce più di una considérazione anzitutto, che se parte interessata e anche il calciatore, non v'è
dubbio che al medeslmo spetterebbe l‟autonoma iniziativa del reclamo in subjecta materia- la qual cosa elimina ogni validità
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all‟affermazione del Curatore appellante, secondo cui il calciatore non sarebbe controparte perché non portatore di interessi
contrapposti a quelli societari. E. quindi, sicuramente al calciatore che non adotti ma subisca, per cosi dire l‟impugnazione di
una delle società interessate spetta la conoscenza nel suo contenuto, la quale è assicurata appunto dalle formalità previste
dall‟art. 23 C.G.S.. Ma oltre a ciò, e indubitabile ché se il calciatore è individuato specificamente dell‟art. 40 come parte
interessata, unitamente alla, o alle società, un regolare contraddittorio si può formare solo quando alla totalità delle parti
interessate è consentito di validamente interloquire nel procedimento instaurato con il reclamo. Nessun argomento contrario e
ottetto dalla lettura dall‟art. 47 C.G.S., perché se è vero che, per una evidente improprietà lessicale e per un‟altrettanta evidente
mancanza di coordinazione esplicita con la norma precedente, il comma 3 torna a parlare di controparte e non di parte
interessata, come titolare del diritto di controdedurre, e anche vero che il successivo comma 4 cita di nuovo genericamente le
"parti" e, tenuto conto della norma di cui all‟art. 40 sopra chiarita, non può certo revocarsi in dubbio che, essendo parte il
calciatore, spetti anche al medesimo (ad onta della infelice formulazione del comma 3) la facoltà di interloquire nel
procedimento dinanzi alla C.V.E.. Ciò chiarito e rilevato che al Toledo non fu inviata copia del reclamo, contestualmente e per
raccomandata, deve affermarsi la irritualità e la non equipollenza di una consegna a mano dei motivi di reclamo, poiché ciò che
l‟art. 23 intende tutelare, cioè la certezza della consegna in tempo utile, non può essere garantita da una datio brevi manu, priva
dei requisiti di autenticità della sottoscrizione e di certezza della data. Né alcuna rilevanza può, al riguardo, dispiegare il
preteso stato di necessità in cui il Curatore dichiara di essersi trovato, alla stregua del fatto che, essendo il Toledo domiciliato
all`epoca presso il Matera, tutta la corrispondenza che gli venisse trasmessa, sarebbe poi stata restituita al Curatore, quale
destinatario delle comunicazioni inviate al domicilio fallimentare. E agevole, invero, osservare che il calciatore aveva anche
una propria residenza anagrafica o comunque un domicilio risultante dal contratto, dove quindi la copia del reclamo poteva
essere tempestivamente e ritualmente inoltrata. La delibera impugnata merita pertanto integrale conferma; l‟appello deve
essere rigettato, con l‟incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l‟appello come sopra
proposto dalla Curatela del Fallimento Matera Sport S.p.A. di Matera e dispone l‟incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELLA CURATELA FALLIMENTO A.S. CASALE S.r.l. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
VERTENZA ECONOMICA CON L‟U.S. FIORENZUOLA 1922 IN ORDINE. ALL‟INDENNITA' DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE, EX ART 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE RUBINI HUGO DANIEL (Delibera della C.V.E.
Com. Uff, n. 29/D-Riunione del 21.6.1995)
La Curatela del Fallimento dell‟A.S. Casale S.r.l. ha fatto espressa rinuncia all‟appello proposto avverso la delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 21.6.1995 con la quale la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento del
reclamo dall‟U.S. Fiorenzuola 1992, ha riconosciuto validità ed efficacia alla certificazione 2.3.1994 dell‟Ufficio del Lavoro
della F.I.G.C. in tema di indennità di preparazione e promozione dovuta dalla stessa società a seguito del tesseramento in
proprio favore del calciatore Rubini Hugo Daniel. La C.A.F prende atto. Per questi motivi la C.A.F. prende atto della rinuncia,
ai sensi dall‟art. 23 comma 4 C.G.S, all‟appello come sopra proposto dalla Curatela del Fallimento A.S, Casale S.r.l: di Casale
Monferrato (Alessandria) e ordina l‟incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL CALCIATORE TONONI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com..Uff. n. 7 del 14.9.1995)
La C.A.F. sull‟appello come sopra proposto dal calciatore Tononi Giordano, ritenutane la necessità, sospende il presente
giudizio e dispone l‟invio degli atti all‟Ufficio Indagini perchè compia accertamenti sulla identità del calciatore che ebbe a
tenere un comportamento violento nei confronti dell‟arbitro della gara Carpendolo/ Visanese del 14.5.1995.
5- APPELLO DELL‟A.C.R. MESSINA AVVERSO L‟ORDINANZA DELLA C.V.E. A SEGUITO DI VERTENZA
ECONOMICA CON L‟A.C. SPEZIA IN ORDINE ALL‟INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART 98
N.O.I.F, RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff, n. 5/D - Riunione del 7.9. 1995)
Con delibera assunta nella riunione del 16 febbraio 1995 questo Collegio riconosceva all‟A.C.R. Messina il diritto all‟indennità
di preparazione e promozione, ai sensi dall‟art. 98 N.O.I.F., a seguito del tesseramento di calciatore Vecchio Giuseppe da parte
dall‟A.C. Spezia. Preso atto di tale decisione il competente Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. quantificava l‟ammontare
dell‟indennità in Lit. 340.000.000. L‟A.C. Spezia proponeva reclamo alla Commissione Vertenze Economiche e questa, con
Ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7 settembre 1995, deliberava di sospendere il procedimento fino alla
pronuncia dei competenti organi federali in precedenza investiti in merito all‟interpretazione dell‟art. 98 comma 9 N.O.I.F.
Contro tale provvedimento propone appello I'A.C.R. Messina eccependo l‟inammissibilità del reclamo di controparte e
I'illegittimità dell‟Ordinanza di sospensione. In via preliminare si rileva che Ia C.A.F. e competente a giudicare in ultima
istanza avverso le "decisioni" delle varie Commissioni indicate nell‟Art. 20 comma t C.G.S.. L‟appello avanzato dall‟A.C.R.
Messina e diretto invece contro una"Ordinanza", che non ha natura decisoria e quindi bori può formare oggetto di
impugnazione avanti questo Collegio. Il gravame, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, dal che discende
l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile l‟appello nome sopra proposto dall‟A.C.R.
Messina Messina ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 2.500.000 CON
DIFFIDA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA
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GARA SPORTING BENEVENTO/NOCERINA DEL 14.5.1995, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 6 TER COMMI 1 E 2
C,G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n. 20/C del 27.9.1995)
Il F.C. Sporting Benevento s.r.l. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professíonisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.20/C nel 27 settembre 1995, con Ia quale gli
veniva inflitta la sanzione dell‟ammenda di L.2.500.000 con diffida in relazione agli episodi di intemperanza e susseguenti
scontri tifosi avvenuti durante la gara Sporting Benevento/Nocerina del 14.5.1995. Secondo l‟appellante, la Commissione
giudicante avrebbe ritenuto accertati i fatti esclusivamente sulla base del rapporto della Procura Federale, omettendo
l‟acquisizione dei rapporti della Questura; inoltre, non avrebbe tenuto conto del comportamento di essa società ricorrente che
aveva fatto tutto il possibile per prevenire ed evitare disordini. L‟appello va respinto. Osserva infatti questa Commissione
d'Appello che l‟entità e la natura degli episodi che hanno originato la sanzione in questione è fuori discussione in quanto
debitamente e puntualmente riferiti dal Collaboratore dell‟Ufficio Indagini, addetto al controllo gara, nella propria relazione.
Pertanto, le proposizioni difensive della società non sono idonee ad inficiare quanto emerge dagli atti ufficiali. Per quanto
sopra detto la sanzione inflitta appare del tutto congrua. . Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra
proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento ed ordina l‟incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELL‟A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG.
GAUCCI LUCIANO E DELL‟AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE,PERVIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA
3 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PERUGIA/SAMPDORIA DEL29.8.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff.. n. 77del 29.9.1995)
A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti infliggeva al Sig. Luciano Gaucci, ritenuto responsabile di violazione dall‟art. 1 comma 3 C.G.S., la.sanzione di
giorni 15 di inibizione, in aumento di quella inflittagli dal Giudice Sportivo; con la stessa delibera l‟A.C. Perugia, deferita per
responsabilità oggettiva ai sensi dall‟art. 6 comma 2 C.G.S., veniva punita con l‟ammonizione con diffida. Contro tali
provvedimenti ha proposto appello la società e ne ha chiesto la revoca. Rileva la C.A.F. che il gravame e destituito di
fondamento. Per quel che riguarda il Gaucci, .infatti, non può che condividersi l‟assunto dei giudici di primo grado; il
comportamento dell‟incolpato si e estrinsecato dapprima in atteggiamenti offensivi e irriguardosi nei confronti degli Ufficiali
di gara (da questi refertati e oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo), nonché nella successiva espressione di giudizi
lesivi della reputazione di organi federali nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione. Non può quindi ritenersi,
come vorrebbe l‟appellante, che anche le dichiarazioni lesive siano state valutate e punite dal Giudice Sportivo,: sicché del
tutto legittima (anzi, benevola per il Gaucci) si appalesa la decisione adottata dalla Commissione Discíplínare che ha applicato
il principio della "continuazione" apportando un lieve aumento alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per quel che
riguarda la società e del pari evidente che I'ammenda irrogata per il comportamento dei sostenitori e la mancata assistenza alla
terna arbitrale nulla ha a che vedere con la responsabilità oggettiva conseguente alle dichiarazioni lesive del Gaucci. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Perugia di Perugia e dispone l‟incameramento della relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 9/C - RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 1995
1 - APPELLO DELL‟U.S. BENETUTTI PER LA PARTE INERENTE LA SQUALIFICA FINO AL 29.4.1998 INFLITTA
AL CALCIATORE GHIRRA MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA BONO/BENETUTTI DEL 29.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 42 del 18.5.1995 Ordinariza
C.A.F. - Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 22.6.1995)
Con Ordinanza pubblicata sul Com. Uff n 37/C Riunione del 22.6.1995 questa C.A.F., decidendo in ordine all‟ appello
proposto dall‟U. S. Benetutti avverso sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna
in merito alla gara Bono/Benetutti del 29 4 1995 stabiliva di sospendere il giudizio in ordine alla squalifica inflitta al calciatore
Ghirra Michele e rimetteva gli atti all‟Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso. La compiuta istruttoria ha permesso di
appurare che l‟atto di violenza nei confronti dell‟arbitro dell‟incontro non e stato commesso dal Ghirra, ma da altro, calciatore
della stessa squadra, tale Rattu Piero. Ne consegue che il reclamo della società, che aveva sempre sostenuto l‟estraneità del
Ghirra e l‟errore di persona nel quale era incorso l‟arbitro, deve essere accolto. Gli atti vanno rimessi al Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Sardegna per quanto di sua competenza circa i provvedimenti disciplinari da adottare a carico del
responsabile. Per questi motivi la C..A F, con riferimento all‟ ordinanza 22.6.1995 emessa in ordine all‟appello come sopra
proposto dall‟U.S. Benetutti di Benetutti (Sassari), annullava sanzione della squalifica fino al 29.4.1998 inflitta dai primi
giudici al calciatore Ghirra Michele, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna per i
provvedimenti da adottarsi a carico del calciatore Rattu Píero. Ordina la restituzione della tassa versata.
2.· RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. LAIGUEGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
AL 30 9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE CAMMARATA GIANFRANCO
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia - Com. Uff. n. 36 del 27.4.1995)
L‟A.C. Calcío Laigueglia ha proposto a questa C.A.E ricorso per revocazione avverso la delibera del Giudice Sportivo presso
il Comitato Provinciale di Imperia, di cui al Com. Uff..n. 36 del 27 aprile 1995, con la quale è stata inflitta al calciatore
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Cammarata Gianfranco la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 1997, per avere, nel corso della gara Juniores disputata
il 23 aprile 1995 aggredito e colpito con una manata al volto il Direttore della gara, procurandogli forte dolore e lacrimazione
di un occhio. La ricorrente deduce-che tale infrazione sarebbe stata commessa dal calciatore Imperi Alessandro ed ha allegato
una dichiarazione dell‟Arbitro, il quale ha riconosciuto di aver commesso un errore nell‟indicare l‟atleta che lo ha percosso, il
quale va identificato bello Imperi Alessandro. Questa Commissione con Ordinanza 6 luglio 1995 ha disposto la rimessione
degli atti all‟Ufficio lndagini della F.I.G.C. per accertare l‟identità del responsabile dei comportamento antiregolamentare in
esame. .Espletati gli accertamenti, nel corso dei quali sono state verbalizzate le dichiarazioni del calciatore e dell‟arbitro,
l‟Ufficio Indagini ha restituito gli atti a questa Commissione, che ha disposto l‟esame del ricorso nella seduta odierna.
Preliminarmente va osservato che il ricorso per revocazione deve ritenersi ammissibile, ai sensi dall‟art. 28 comma 1 lett. d)
C.G.S.. Nel caso di specie, successivamente alla decisione impugnata e stata prodotta una dichiarazione dell‟arbitro oggetto
dell‟aggressione, il quale ha riconosciuto di avere commesso un errore nell‟indicare l‟identità del responsabile. Ciò è di per se
idoneo per passare al giudizio rescissorio, che conduce ad una diversa decisione della precedente delibera. Invero, gli
accertamenti eseguiti dall‟Ufficio Indagini hanno avvalorato l‟assunto della ricorrente circa l‟errore arbitrale, commesso per
una inesatta lettura del nome del responsabile risultante dalla distinta dei calciatori della società Laigueglia. Il Cammarata,
indicato come aggressore, e arrivato al campo con qualche minuto di ritardo, prendendo subito il posto del compagno schierato
come portiere non avendo la squadra il portiere di riserva. Sulla distinta il suo nome e stato trascritto per ultimo ed il
corrispondente numero e stato corretto in 1 con la cancellazione della seconda cifra del numero 12 e cioè il 2, ma in modo non
corretto, tanto da potere essere letto come numero. 11. Evidentemente, il Direttore della gara, avendo annotato sul suo libretto
il calciatore che lo aveva aggredito con il numero 11, non si e accorto che sulla lista erano riportati due calciatori con il numero
11, cioè Impieri Alessandro e Cammarata Gianfranco, indicando come aggressore quest‟ultimo, il quale invece non poteva
esserlo perchè indossante la maglia di portiere differente per regolamento da tutte le altre. D‟altra parte e sintomatica
l‟inosservanza dell‟invito a comparire innanzi al delegato dell‟Ufficio Indagini da parte dell‟Impieri Alessandro e tale
omissione, che deve essere valutata come rifiuto, offre un ulteriore elemento positivo in favore della tesi della ricorrente. La
decisione impugnata va revocata, ma gli atti vanno rimessi al Giudice Sportivo per le decisioni di sua competenza. Per questi
motivi la C.A.F" in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dell‟A.C. Laigueglia di Laigueglia
(Savona), annulla la sanzione della squalifica fino al 30.6.1997 inflitta dal primo Giudice al calciatore Cammarata Gianfranco,
con rinvio degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia per i provvedimenti da adottarsi a carico del
calciatore Impieri Alessandro a seguito della gara del Campionato Provinciale Juniores Laigueglia/San Bartolomeo Cervo del
23.4.1995. Ordina la restituzione della relativa tassa.
3- RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A, AVVERSO LA
DECLARATORIA DI RISOLUZIONE, PER MOROSITA', DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA IL CALCIATORE
DERUGGIERO ANGELO ED IL MATERA SPORT S.p.A.
(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. N. 6/C.A. del 29.9.1995)
La Curatela del Fallimento del Matera Sport S.p.A. ha impugnato per revocazione, ai sensi dall‟art. 28 del Codice di Giustizia
Sportiva; il lodo pronunciato il 14 luglio 1995 dal Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C, riportato sul Com. Uff.
n. 6/C.A. del 29 luglio 1995, con il quale e stato dichiarato risolto il contratto tra il calciatore Deruggiero Angelo e la società
Matera Sport a far data dal 14.7.1995. Con il ricorso la indicata Curatela chiede che venga dichiarata "improcedibile" la
richiesta di risoluzione contrattuale prodotta dal calciatore. Il ricorso e inammissibile. La competenza della Commissione
d'Appello Federale e determinata dell‟art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, ove e stabilito - al primo comma - che essa è
competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissoni Disciplinari della Commissione Tesseramenti e
della Commissione Vertenze Economiche. Per quanto riguarda specificamente il ricorso per revocazione, il successivo art. 28
prevede la competenza della C.A.F. per tutte le decisioni adottate dagli organi della Giustizia Sportiva inappellabili o divenute
irrevocabili. Tali organi sono indicati con elencazione da ritenere tassativa, dell‟art.. 17 che non prevede il Collegio Arbitrale
di che trattasi. Deve pertanto escludersi che le decisioni di tale organo siano suscettibili di impugnazione, ed in particolare di
quella per revocazione, dinanzi alla C.A.F.. Tale conclusione riceve ulteriori conferme se, dall‟esame dell‟ordinamento
sportivo, si passa a quello degli atti che disciplinano i rapporti tra calciatori professionisti e società sportive Infatti l‟art. 25
dell‟Accordo Collettivo demanda la soluzione di tutte le controversie tra i predetti soggetti ad un Collegio Arbitrale
l‟art.15.lett:,f) dello stesso Accordo dispone espressamente che tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio
Arbitrale "sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non e ammesso ricorso; infine, t'art. 7 del
Regolamento del Collegio Arbitrale prevede che il Collegio decide "in unica istanza". Tutte le elencate disposizioni
dimostrano, con estrema chiarezza, che le decisioni pronunciate dal Collegio Arbitrale non sono impugnabili dinanzi a questa
Commissione. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Curatela
Fallimento Matera Sport S.p.A. e dispone l‟incameramento della tassa versata.
4- RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DELL‟ISOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 7.5.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 22.6.1995)
Il calciatore Dell‟Isola Tommaso ha proposto a questa C.A.F. ricorso per revocazione, ex art. 28 lett.e)C.G..S. della decisione
adottata dalla.Commissione Disciplinare presso il Comitato.Regionale Toscana pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 22 giugno
1995, con la quale era stata confermata la sanzione della squalifica a tutto il 7.5.1997 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di.Firenze Com. Uff. n.38 del 10 maggio 1995. II ricorso va dichiarato inammissibile per insussistenza
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dei presupposti di cui alla lett. e) dall‟art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Non si configura infatti nel caso di
specie,l‟errore siccome preteso dal ricorrente secondo il quale il fatto ascrittogli e posto,a presidio delle decisioni,adottate; e
cioè l‟avere ingiuriato e percosso il Direttore di gara, non sarebbe mai avvenuto cosi come risulterebbe dalle dichiarazioni di
due dirigenti della società e da un buon numero di persone che avevano assistito alla gara incriminata. Nel caso di specie il
Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi hanno giudicato in base ad un circostanziato referto arbitrale il
quale è stato,confermato integralmente dall‟Arbitro dinnanzi alla Commissione Disciplinare. Allo stato non e possibile
assegnare alle dichiarazioni esibite in sede di revocazione valenza probatoria al punto da neutralizzare la fonte di fede
privilegiata costituita dal referto arbitrale, asseverato implicitamente dalle dichiarazioni rese dinanzi,alla Commissione.
Disciplinare dal Presidente della società, sig. Rebechi Mauro, che, interrogato il 9.6.1995,ebbe testualmente ad affermare in
buona sostanza i fatti cosi come raccontati non vengono negati dalla società". Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Dell‟Isola Tommaso e dispone l‟incameramento
della tassa versata.
5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. BREMBATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
ALL‟11.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Moriza - Com. Uff. n. 2 dell‟1.9.1995)
Il F.C. Brembatese ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell‟art, 28 del Codice di Giustizia Sportiva avverso la
decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato di Monza, di cui al C.U. n. 2 del 1 settembre 1995, con la quale e stata
inflitta la sanzione della squalifica fino all‟11.7.2000 al calciatore Algarotti Nicola a seguito della sua partecipazione al 13°
Torneo Ambrosiana. Nelle more dell‟istruttoria, la suddetta società, con nota in data 12.10.1995 ha comunicato al Collegio la
propria rinuncia al ricorso. Alla luce di quanto sopra la C.A.F. dichiara non doversi procedere per rinuncia con conseguente
incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F prende atto, ai sensi dell‟art. 23 comma 14 C.G.S., della
rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C.. Brembatese di Brembate (Bergamo) ed ordina l‟incameramento della relativa
tassa.
6- APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/SCHENNA DEL
10.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 del 5.10.1995)
Il F.C. Schenna adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Trentino Alto Adige deducendo in relazione
alla gara Schlanders/Schenna disputata il 1 settembre 1995 per il Campionato di 2a Categoria che il FC. Schlanders aveva
impiegato il calciatore Franck Uwe in posizíone irregolare, perché squalificato per due giornate di gara, come risultava dal
Comunicato Ufficiale n 7 del 18 agosto 1995, nell‟ultima gara del Campionato Provinciale Juniores" della stagione sportiva
1994/1995. Lo S.C. Schlanders, controdeducendo, precisava che il predetto calciatore era stato squalificato nell‟ultima gara di
campionato ma avendo la società disputato con la prima squadra gli spareggi per la promozione alla categoria superiore non
aveva fatto partecipare alle relative gare il predetto calciatore, che, pertanto, aveva scontato la sanzione. La Commissione
Disciplinare, rilevato che nell‟annata sportiva 1994/1995 la sanzione andava scontata nelle gare della squadra per la quale il
calciatore giocava quando è avvenuta l‟infrazione e, quindi, nelle gare della categoria "Juniores" e non nelle gare della prima
squadra che aveva disputato gli spareggi per la categoria superiore e che nella successiva stagione sportiva 1995/1996, il
calciatore, non più qualificabile come appartenente alla categoria "Juniores", avrebbe dovuto scontare la squalifica in prima
squadra, accoglieva il reclamo e infliggeva allo S.C. Schlanders la punizione sportiva di perdita della gara in parola con il
punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 14 del 5 ottobre 1995). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede lo S.C.
Schlanders, opponendo che il calciatore Uwe aveva, nella stagione 1994/1995, e ha tuttora, nella stagione 1995/1996. lo status
di "fuori quota", con legittimazione,quindi a giocare nel Campionato Provinciale "Juniores"-tanto nella stagione sportiva
passata che in quella in corso. Il predetto calciatore, pertanto, non schierato nelle partite di spareggio disputate dalla prima
squadra per il passaggio alla categoria superiore per la passata stagione e non schierato neppure nelle prime due partite del
Campionato Provinciale "Juniores" della stagione corrente, è da ritenere in posizione regolare nella gara Schlanders/Schenna
del 10 settembre 1995. L‟appello è infondato e, pertanto, va respinto. Dispone l‟art. 12 comma 3 del Codice di Giustizia
Sportiva: "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra per la quale egli giocava quando e avvenuta l‟infrazione che ha déterminato il provvedimento". E' quindi da respingere
la tesi nella reclamante, secondo cui il calciatore avrebbe scontato la squalifica non partecipando a due partite di spareggio
disputate dalla prima squadra per il passaggio alla categoria superiore, in quanto il predetto giocatore, nella stagione sportiva
1994/1995, poteva scontare la squalifica solo in gare del campionato Provinciale "Juniores" (e poteva legittimamente
partecipare invece, alle gare della prima squadra). E da respingere anche la tesi, prospettata per la prima volta in questa sede e
non davanti alla Commissione Disciplinare,secondo cui il calciatore Uwe che ha status di fuori quota avrebbe scontato le due
giornate di squalifica nelle prime due giornate del Campionato Provinciale"Juniores" alle quali non ha partecipato nella
corrente stagione sportiva. Deve, infatti, rilevarsi che il calciatore in parola non rientra per limiti di età nella categoria
"Juniores'' e non può dunque partecipare a detto campionato. La posizione di fuori quota; poi, contrariamente a quanto
prospettato dalla reclamante, non e uno status del calciatore. Con l‟espressione “calciatore fuori quota";, infatti, viene indicato
un calciatore che avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili ma viene comunque ammesso a
prendervi parte,in base alla normativa che regola l‟organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più
calciatori che hanno superato il detto limite di età . La circostanza, pertanto che il predetto calciatore non sia rientrato nel
numero dei calciatori fuori quota che la società ha fatto partecipare alle prime due gare del Campionato Provinciale Juniores
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
non può valere a far ritenere scontata la squalifica dell Uwe potendo la società stessa schierare in dette gare,. nel novero dei
fuori quota ammessi, qualsiasi suo calciatore di età superiore a quella stabilita per la categoria . La squalifica doveva essere
scontata con la non partecipazione a due gare, della prima squadra, giusta l‟art. 12 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.
La decisione della Commissione Disciplinare in conclusione, deve essere confermata e la tassa di reclamo deve essere
incamerata. Per i suesposti motivi la C A F respinge l‟appello come sopra proposto dallo S.C. Schlanders di Silandro (Bolzano)
e dispone incamerarsi la tassa versata .
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 10/C - RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 1995
1 - APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1996
INFLITTA AL CALCIATORE PALMIERI FORTUNATO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 16.5-1995)
Nel corso della gara del Campionato calabro di Promozione Vigor Lamezia Calcio/Bocale, disputata il 23 aprile 1995, un
tesserato del Vigor Lamezia Calcio, che assisteva dalla tribuna, minacciava ed ingiuriava reiteratamente un Guardalinee
ufficiale e, seguendolo lungo tutta la linea laterale, lo colpiva con sputi sulle spalle e sulla testa per più di dieci volte. Il
Guardalinee lo identificava per il tesserato Palmieri Fortunato, da lui conosciuto quale portiere titolare della squadra, ma che in
quel giorno non aveva partecipato alla gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 87 in data 26 aprile 1995, squalificava il Palmieri Fortunato fino al 31 dicembre 1996. Tale
delibera è stata impugnata dal Vigor Lamezía Calcio, che assumeva che il Palmieri non era presente sugli spalti perchè
trovavasi presso un seggio elettorale, nel quale svolgeva le funzioni di scrutatore in occasione delle votazioni regionali e
provinciali. La Commissione Disciplinare disattendeva tale argomentazione, ritenendo che il Palmieri ben aveva avuto
assistere alla gara, poiché poteva essergli stato consentito I'allontamento momentaneo dal seggio elettorale (Com. Uff.. n. 94
del 16 maggio 1995). Avverso tale decisione la società Vigor Lamezia Calcio ha proposto reclamo a questa C.A.F. reiterando
le motivazioni addotte in sede di impugnazione davanti ala Commissione Disciplinare. Questa Commissione, con Ordinanza di
cui al Com.Uff,n 38/C - Riunione del 28.6.1995, disponeva l‟invio degli atti all‟Ufficio Indagini affinché compisse
accertamenti sulla identità della persona che aveva avuto un comportamento antiregolamentare nei confronti di un Guardalinee
nel corso della gara in esame, Detto Ufficio, espletati gli-accertamenti, restitutiva gli atti e l‟esame veniva ripreso nell‟odierna
riunione. L‟istruttoria ha confermato la responsabilità del Palmieri Fortunato, il quale è stato riconosciuto sia dall‟Arbitro della
gara che dal Guardalinee per la persona che aveva tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso e che aveva
fatto oggetto di sputi il Guardalinee e, pertanto, essendo questi ben conosciuto da entrambi gli ufficiali di gara, non
sussistevano dubbi sulla sua identità. Le argomentazioni dèlla società reclamante devono essere, quindi, ritenute soltanto mere
allegazioni difensive; aventi lo scopo di rendere incerta l‟identificazione del responsabile. Osserva, inoltre, la C.A.F. che tra gli
altri testi è stato ascoltato dall‟Ufficio Indagini anche Palmieri Francesco, fratello del Fortunato, sul cui conto, nel corso degli
accertamenti, sono emerse precise responsabilità essendo risultato essere I'altro spettatore che si accompagnava con il Palmieri
Fortunato e che a sua volta aveva minacciato ed ingiurato la terna arbitrale. Và, all‟uopo,rilevato che il Palmieri Francesco ha
dichiarato al Collaboratore dell‟Ufficio Indagini di non essere stato mai tesserato per la F.I.G.C., mentre è risultato che egli e il
Vice Presidente del Vigor Lamezia Calcio per la corrente stagione sportiva. Tale comportamento deva essere perseguito,
perchè contrario alla lealtà sportiva per cui gli atti vanno rimessi alla competente Commissione Disciplinare. Il rigetto
dell‟appello comporta l‟incameramento della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto
dal Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme (Catanzaro). Deferisce, ai sensi dall‟art. 19 comma 2 C.G.S., alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, il Sig Palmieri Francesco, Dirigente del Vigor Lamezia Calcio per
violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare tenuto in occasione della suindicata gara . Ordina
l‟incameramento della tassa versata..
2 - APPELLO DELL‟U.S. CASEIFICIO D‟ANNA S. NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L.
1.000.000 INFLITTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
CALCIATORE SUPPA MARCO E DI ESSA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA VITULAZIO/CASEIFICIO
D‟ANNA S. NICOLA del 30.5.1995 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2
C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n.25 del 5.10.1995)
L‟U.S. Caseificio D‟Anna S. Nicola ha inoltrato appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 2 del 5 ottobre 1995, con la quale veniva comminata alla società
stessa la sanzione dell‟ammenda di L. 1.OOO.OOO,.a seguito del procedimento instaurato su deferimento del Procuratore
Federale a carico del calciatore Suppa Marco e di detta società, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma
2 C.G.S., in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore stesso in occasione della gara
Vitulazio/Caseificio D'Anna S. Nicola del 30.4.1995. L‟appello è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la sanzione di
che trattasi non rientra fra quelle impugnabili ai sensi dell‟art. 35 n. 4 lett d) C.G. S. Per i suesposti motivi Ia C.A.F dichiara
inammissibile ai sensi dall‟art. 35 comma .4 lett. d).C.G:S:, l‟appello some sopra proposto dall‟U.S. caseificio.D'Anna.
S.Nicola di San Nicola La Strada (Caserta) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
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3- APPELLO DELL‟ A.C LOCRI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL
F.C.CROTONE CALCIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA
CROTONE/LOCRI DEL 15.1.1995
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D · Riunione del 7.9.1995)
Con reclamo .13.5.1995 all‟ A.C. Locri adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dal F.C.Crotone,calcio il
risarcimento dei danni provocati ad un pullman noleggiato in occasione della gara di Campionato calabro di Eccellenza del 15
gennaio 1995 . Affermava la ricorrente che, al termine della gara, mentre il pullman (che trasportava calciatori e,dirigenti del
Locri),si allontanava dall‟impianto sportivo era stato, oggetto odi una fitta sassaiola che aveva provocato danni valutati in lire
4.700.000. Non si costituiva la convenuta società FC. Crotone Calcio. L‟adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n.5/D -:Riunione del 7.9.1995, affermando che l‟A.C. Locri aveva dato prova che la ditta noleggiatrice del pullman aveva
pagato gli importi richiesti da chi aveva provveduto alle riparazioni, ma non aveva provato l‟effettivo pagamento da parte sua,
respingeva il ricorso. Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C.Locri, reiterando la propria richiesta. il F.C. Crotone
Calcio non si e costituito . L‟appello deve essere accolte. Ed invero, essendosi formato in mancanza di qualsiasi doglianza sul
punto ad opera del F.C. Crotone Calcio il giudicato sull‟andebeatur, la reclamante ha prodotto nel presente grado di giudizio la
fattura rilasciata dalla. società di Autonoleggi Luigi Audino, attestante il pagamento operato in suo favore dell‟A.C. Locri per
lire 4.700.000. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Locri di Locri (Reggio
Calabria) ed in riforma dell‟impugnata delibera, fissa in Lire 4.700.000 l‟indennizzo che il F.C. Crotone Calcio deve
corrispondere all‟A.C.Locri a titolo di risarcimento dei danni subiti dal pullman della squadra in occasione della suindicata
gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
4- APPELLO DELL‟ALLENATORE BOVERO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI TRE
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1
COMMA 3 C-G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 14 del 19.10.1995)
Il Procuratore Federale con nota del 12.9.1995 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria il
Sig. Bavero Pietro, allenatore dell‟A.S. Porto Vado, per violazione dall‟art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso nella
dichiarazione resa al quotidiano "Il Secolo XIX" del 18.7.1995 giudizi lesivi della reputazione della dirigenza F.I.G.C.. nonché
l‟A.S. Porto Vado quale responsabile oggettiva, ex art..6 comma 2 C.G.S., della violazione ascritta al proprio tesserato. La
Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 14 del l9 ottobre 1995, infliggeva all‟allenatore Bovero Pietro
la sanzione dell‟inibizione, di cui all‟att. 9 comma 1 lett. e) C..G.S.;.per mesi tre ed alla A.S. Porto Vado, responsabile
oggettiva dell‟operato del proprio tesserato., l‟ammenda di. L...500.000, ai sensi dall‟art. 8 comma 1 lett b) C.G.S.. Contro tale
decisione ricorre ora a questa Commissione d‟Appello Federale il Sig. Bovero Pietro, il quale lamenta sostanzialmente la,
ingiustizia della decisione impugnata che non avrebbe tenuto conto del fatto che il comportamento contestato altro non sarebbe
che una manifestazione di critica fondata sui fatti veri. Conclude chiedendo l‟annullamento della decisione. L‟appello e
inammissibile. Ed invero, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., e ammesso reclamo alla Commissione d‟Appello Federale nei
confronti delle decisioni delle Commissioni Disciplinari solo quando riguardano; per ciò che rileva nel presente giudizio,
"squalifiche per i tesserati od inibizioni dei dirigenti che vadano oltre i 12 mesi". Atteso che nella specie si controverte su di
una inibizione di tre mesi, il reclamo de quo si appalesa inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dell‟art 35 comma 4 lett. d/dl C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟allenatore Bovero Pietro e dispone
l‟incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DEL C.S. LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/LAZZARO DEL 17.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 26 del 10.10.1995)
IL 17 settembre 1995 si disputava l‟incontro S.Anna/Lazzaro, valido per il Campionato di 1a Categoria Girone D del Comitato
Regionale Calabria che si concludeva con il punteggio di 1-1. Il C.S. Lazzaro avanzava reclamo alla competente Commissione
Disciplinare e, sull‟assunto che aveva,preso parte alla gara nella fila della A.C.S .Arina il calciatore Batteglia Antonio; il quale
non aveva titolo a parteciparvi perchè sottoposto a squalifîca, come da Com. Uff: n..107 del 21 giugno precedente; chiedeva a
carico della A.C.S. Anna la punizione sportiva di perdita della gara, in particolare la reclamante faceva presente che il
Battaglia, indicato in distinta con il n.15, era entrato in campo nel secondo tempo in sostituzione di un compagno di squadra.
La Commissione Disciplinare dato atto che il calciatore Battaglia alla data del 17 settembre l995 era ancora sottoposto a
squalifica e rilevato che secondo il rapporto dell‟arbitro egli, presente tra i calciatori di riserva non era stato utilizzato, rigettava
il reclamo (Coni Uff. n. 26 pubblicato il 10 ottobre 1995).Ha proposto appello Ii C.S Lazzaro ribadendo la denuncia già
avanzata in ordine alla posizione irregolare del calciatore Battaglia. Il Comitato Regionale Calabria ha rimesso a questa C A F
insieme agli atti del procedimento vertilo, una dichiarazione fornita il 18 ottobre scorso dall‟arbitro dell‟incontro il quale ha
riconosciuto di essere incorso in errore nella redazione del rapporto indicando con il n. 13 il calciatore dell‟A.C.S. Anna
subentrato nel secondo tempo, in luogo di quello effettivamente entrato in campo cioè il,n.15.Battaglia Antonio. Ne consegue
che l‟appello deve essere accolto e l‟A.C.S..Anna, che si è avvalsa delle prestazioni di un calciatore squalificato dovrà
soggiacere alla punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.,F. in accoglimento dell‟appello come
innanzi proposto dal C.S. Lazzaro di Lazzaro (Reggio Calabria), annulla l‟impugnata delibera e infligge all‟A.C.S. Anna la
sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2°della suindicata gara ordina la restituzione della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
6- APPELLO DELL‟U.S. RAVENNA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO Dl VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.C.
PRATO IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO EX ART. 53 COMMA 7 N. O. I. F., PER MANCATO INCASSO IN
CONSEGUENZA DELLA RINUNCIA DA PARTE DI ESSA RECLAMANTE ALLA DISPUTA DELLA GARA DEL
CAMPIONATO DI SERIE C/1 DEL 28 6 1994
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com Uff n. 29/D Riunione del 21.6.1995) .
L‟U.S. Ravenna in data.27.10.1995 ha preannunciato appello, richiedendo nel contempo copia degli att. ufficiali avverso la
decisione della Commissione Vertenze Economiche, di cui al Com Uff.29/D- Riunione del 27.6.1995 con la, quale e stata
condannata a corrispondere all‟A.C Prato la somma di Lire 650.000.000 a titolo di indennizzo per mancato incasso della gara
del Campionato di serie C/1 Prato/Ravenna, in calendario il 28.8.1994, non disputata a seguito della rinuncia da parte di essa
reclamante. Nella mora dell‟istruttoria con nota in data 31.10.1995; l‟U.S. Ravenna ha comunicata la propria rinuncia ad
inoltrare il reclamo nonché ad ottenere copia degli atti . Per quanto sopra la..C.A.F prende atto, ai sensi dell‟art. 23 comma 14
C.G.S.; della rinuncia all‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Ravenna di Ravenna e dispone incamerarsi la relativa tassa .
7- APPELLO DELL‟U.S. GARCIA MORENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DODAI MONTECCHIO
MAGGIORE/GARCIA MORENO DELL‟8.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17 del 12.10.1995)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vicenza, provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Provinciale
Juniores della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Presa Daniele, classe 1975 e tesserato per l‟U.S. Garcia
Moreno, la squalifica per due giornate (C.U, n. 39 pubblicato il 26 aprile 1995). Tale squalifica non poteva essere scontata nel
prosieguo della suddetta stagione sportiva. L‟8 ottobre 1995 veniva disputata la gara del Campionato di 3° categoria Dodai
Montecchio Maggiore/Garcia Moreno, gara che si concludeva con il risultato di 0-1. L‟A.C.F.U. Dodai Montecchio Maggíore
inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e deducendo I'illegittima partecipazione
alla gara sopra specificata, nella squadra dell‟U.S. Garcia Moreno del calciatore Presa Daniele in quanto squalificato, chiedeva
che a detta U.S. Garcia Moreno fosse inflitta la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2, ai sensi
dall‟art. 7 comma,5 C.G.S. L‟adita Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo (C.U. n. 17 pubblicato il 12 ottobre 1995).
Avverso la predetta delibera l‟U.S. Garcia Moreno ha proposto appello alla C.A.F. e, sull‟assunto della regolare partecipazione
del calciatore sunnominato alla gara in oggetto, ha chiesto l‟annullamento della delibera medesima ed il ripristino del risultato
acquisito in campo. Il proposto appello non può essere accolto, avendo il calciatore Presa Daniele partecipato alla succitata
gara del Campionato di 3a Categoria senza legittimo titolo,in quanto allora squalificato dal Giudice Sportivo. Va infatti
premesso che alle gare del Campionato Juniores della stagione sportiva 1994/95 potevano partecipare calciatori nati dall‟1
gennaio 1977 in poi e quattro calciatori "fuori quota"; questi in via di eccezione. Giova aggiungere che il calciatore Presa
Daniele non rientrava nei limiti di età per partecipare, nella stagione sportiva suddetta, a gare di manifestazioni riservate alla
categoria Juniores. Deve inoltre, essere sottolineato che la squalifica di cui al sopraddetto C.U. n, 39 del 26.4.1995 poteva
essere scontata, nella stagione sportiva 1994/95, in gare del Campionato Juniores, a mente dall‟art. 12 comma 3 C.G.S., evento
questo non verificatosi. Allo stato, dovrà quindi la squalifica succitata scontarsi nella stagione sportiva 1995/96 con la non
partecipazione del calciatore a gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza, giusta l‟art. 12 comma 6 C.G.S.
Devono infine sottolinearsi da un lato il costante indirizzo interpretativo,della C.A.F in materia (vedi C.U. n. 15 - 7 novembre
1995 - Appello Civitavecchia Calcio), dall‟altro l‟applicabilità di ulteriori chiarimenti al riguardo redatti dalla Lega Nazionale
Dilettanti e riportati nella Circolare n. 4 del 3 settembre 1993. Ne consegue la conferma dell‟impugnata delibera, con
l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.P.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Garcia Moreno di
Arzignano (Vicenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL‟A.C.R. MESSINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.P.
IGLESIAS, IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.R, PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE
MURATORE GIROLAMO
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.1995)
La A.C.R. Messina ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Vertenze Economiche
(riportata sul Comunicato Ufficiale n. 5/D - Riunione del 7 settembre 1995), con la quale è stato respinto il reclamo proposto
dalla stessa tendente ad ottenere il pagamento, da parte dell‟A.P. Iglesias, della somma di L. 30.000.000 a titolo di indennizzo,
ex art, 96 bis N.O.I.F, per il tesseramento, da parte di tale società, del calciatore Muratore Girolamo nato il 31.10.1973, nel
corso della stagione 1993-94. La reclamante sostiene che con raccomandata del 30 giugno 1993 aveva inviato al calciatore
regolare offerta di contratto da calciatore-professionista e che tale status il Muratore aveva acquisito, conservandolo fino al 31
luglio 1993, data del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C1 adottato dal Consiglio Federale.'' Controdeduce
l‟A.P. Iglesias chiedendo la reiezione del reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato. E' risultato provato che l‟A.C.R: Messina
provvide ad inviare al Muratore l‟offerta di contratto da professionista per cui lo stesso acquisi tale status, con la conseguenza
che si sono verificate e condizioni per la configurabilità, in favole della predetta Società, del diritto all‟indennizzo ai sensi
dall‟art. 96 bis N.O.I.F. Considerato, poi, che come ammesso dalla stessa reclamante il calciatore si era svincolato per effetto
del provvedimento di esclusione della Società dal Campionato di Serie C1, ossia in data 31 luglio 1993, l‟indennizzo in
questione và calcolato come segue: Parametro= compenso minimo federale per stagione 1993/94 in Serie C1 : 12 x
coefficiente Serie C1 e cioè 16.000.000: 12=1.333.333x1,4 = L. 1.866.866; arrotondate a L. 2.000.000. Consegue che l‟A.P.
Iglesias deve essere condannata al pagamento, in favore dell‟A.C.R. Messina, per il titolo in questione, della predetta somma di
L. 2.000.000. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come,sopra proposto dall‟A.C.R. Messina di
52
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Messina; fissa in L. 2.000.000 l‟indennizzo dovuto dall‟A.P. Iglesias ai sensi dall‟art. 96 bis N.O.I.F; a seguito del
tesseramento del calciatore Muratore Girolamo. Ordina la restituzione della tassa versata.
9- APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER
N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIA CALCIO/BRESCIA
DEL 28.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 132 del 10.11.1995)
La gara del Campionato di Serie B Foggia Calcio/Brescia veniva disputata il 28 ottobre 1995 e si concludeva con il risultato di
0-5. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, provvedendo in ordine alla suindicata gara, infliggeva al
Foggia Calcio la squalifica del campo di giuoco per una giornata e l‟ammenda di L. 20.000.000 con diffida, il tutto a causa di
gravi intemperanze attuate da sostenitori della Società medesima (C.U. n. 111 pubblicato il 31 ottobre 1995). Avverso la
predetta delibera il Foggia Calcio inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare e negata la gravita
dell‟addebito, chiedeva la revoca della squalifica di campo e della diffida.
9- APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUCO PER
N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FOGGIA CALCIO/BRESCIA
DEL 28.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 132 del 10.11.1995)
La gara del Campionato di Serie B Foggia Calcio/Brescia veniva disputata il 28 ottobre 1995 e si concludeva con il risultato di
0-5. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, provvedendo in ordine alla suindicata gara, infliggeva al
Foggia Calcio la squalifica del campo di giuoco per una giornata e l‟ammenda di L. 20.000.000 con diffida, il tutto a causa di
gravi intemperanze attuate da sostenitori della Società medesima (C.U. n. 111 pubblicato il 31 ottobre 1995). Avverso la
predetta delibera il Foggia Calcio inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare e negata la gravita
dell‟addebito, chiedeva la revoca della squalifica di campo e della diffida. L‟adita Commissione Disciplinare,in parziale
accoglimento del reclamo annullava l‟ammenda con diffida confermando la squalifica di campo (C.U. n.32 pubblicato il 10
novembre 1995). Contro tale conferma il Foggia Calcio ha proposto appello alla C.A.F e, ribadite le argomentazioni svolte nel
precedente grado del procedimento, ha chiesto la conversione della squalifica di campo in una sanzione meno afflittiva. Il
proposto appello non merita di essere accolto. Invero la condotta tenuta dai sostenitori del Foggia Calcio si è. estrinsecata in
occasione della gara, in molteplici manifestazioni di intemperanza la cui gravità non può revocarsi in dubbio. Al riguardo
vanno sottolineati i fatti seguenti. A partire dal 16° minuto del primo tempo, sostenitori del Foggia Calcio lanciavano numerosi
oggetti in direzione dell‟arbitro, di un Guardalinee e di alcuni calciatori. Al 18° minuto del primo tempo, una lattina piena di
liquido,cadeva in prossimità del dischetto di una delle aree di rigore. AI 32° minuto del primo tempo,una bottiglia di plastica
semipiena di liquido cadeva vicino ad una bandierina d‟'angolo, sfiorando alcuni calciatori. . Nel corso del secondo tempo,
contro uno dei Guardalínee venivano lanciati,una diecina di volte, oggetti vari fra cui bottiglie di plastica e lattine di diverso
formato ed anche piene di liquido. Il suddetto guardalinee veniva colpito ripetutamente. All‟indirizzo del medesimo
Guardalinee venivano poi lanciati numerosi petardi che esplodevano a breve distanza. Al 33° minuto del secondo tempo, un
sostenitore del Foggia Calcio, scavalcata la rete di protezione, si fermava a pochi metri dal Guardalinee sopra citato invenendo
per alcuni minuti. Alla fine della gara, sostenitori del Foggia Calcio persistevano nella loro condotta violenta lanciando verso
l‟entrata del sottopassaggio alcune poltroncine divelte, cosi da costringere l‟Arbitro ed un Guardalinee a rimanere per alcuni
minuti al centro del campo. Questi i fatti più rilevanti fra quelli desunti dagli atti ufficiati. Relativamente all‟entità della
squalifica inflitta, la medesima non si appalesa eccessiva, tenuto conto della gravità della commessa infrazione e della recidiva.
Ne consegue la conferma dell‟impugnata delibera, con l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge
I'appello come sopra proposto dal Foggia calcio di Foggia e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1995
1 - -APPELLO DELLA POL. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTA
AL CALCIATORE SCARDELLA QUIRINO
{Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio.- Com. Uff. n. 32 del 13.10.1995)
La Pol. Alatri ha proposto appello dinanzi a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio, apparsa sul Com. Uff. n. 32 del 13 ottobre 1995, con la quale, nel rigettare il reclamo della Pol.
Alatri medesima, detta Commissione confermava la sanzione della squalifica fino al 30.6.1998 inflitta dal Giudice Sportivo al
calciatore Scardella Quirino. L‟appello è inammissibile. Rileva la Commissione che l‟atto d' impugnazione pur riportando in
calce la dizione "Il Presidente Giuseppe Graziani" è privo della relativa sottoscrizione, e ciò in violazione dall‟art. 23 ci: T
C.G.S.,con la conseguenza che l‟atto va considerato giuridicamente. inesistente. Tale omissione non può essere sanata dalla
apposta sottoscrizione del legale, in quanto, come pro volte affermato da questa Commissione osservato che per quanto
concerne la potestà di proporre reclami, la rappresentanza processuale da non confondere con la rappresentanza di diritto
sostanziale della quale l‟ordinamento sportivo offre il più comune esempio con la capacità di agire delle società affiliate
attraverso propri organi - è istituto estraneo alla normativa federale polche questa ha riservato lo "jus postulandi"
personalmente ed esclusivamente agli interessati (società e tesserati), facultando gli stessi a farsi rappresentare ed assistere
soltanto nel procedimento instaurato m base ai reclami (erg. ex arti. 24 n.7, 30 n. 6, 39 n. 3, 41 n. 4, C.G.S.). Né può
considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del legale rappresentante della società apposta in
53
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente
interpretarsi come manifestazione di volontà diretta far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, posto che
per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova (non risultante "ex actis") volta a piacere la presunzione del
rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione delta dichiarazione di impugnazione. Che, poi, il
caso comporti la sanzione processuale della inammissibilità non è revocabile in dubbio, atteso che la sottoscrizione è requisito
essenziale e necessario per la validità dell‟atto processuale, il quale se ne è privo ovvero (il che è lo stesso) se e munito di
sottoscrizione inefficace, è da considerare "tamquam non esset", con l‟ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli
effetti giuridici che gli sono propri. Ed è sterile il rilievo che la ragione di inammissibilità di che è caso non è espressamente
contemplata dalle norme dell‟ ordinamento sportivo. Tale ragione, infatti, si coglie in "re ipsa", e corrisponde al principio
d‟ordine generale che non può consentirsi il proponimento di una valida procedura sulla base di un atto introduttivo viziato di
nullità (per mancanza di valida sottoscrizione), il quale atto, a cagione del vizio, risulta intrinsecamente incapace di conseguire
lo scopo a cui è diretto. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 23 n. 1 G.G.S., per omessa
sottoscrizione l‟ appello come sopra proposto dalla Pol. di Alatri (Frosinone) e dispone l‟ incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL‟ A.S. ORTIGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EMIDIO PENNISI/ORTIGIA DEL
17.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 4/Disc. del 19.10.1995)
All‟esito della gara S. Emidio Pennisi/Ortigia del 17.9.1995, disputata nell‟ambito del Campionato di 1° Categoria del
Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 0 a 0, l‟A.S. Ortigia di Siracusa proponeva rituale reclamo adducendo
che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Ortolani Rosario, squalificato per una gara per recidività
in ammonizioni, sanzione resa nota con C.U. n. 52 del 17.5.1995 e ribadita con C.U. n. 7 del 3.8.1995. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com Uff. n. 4 del 18 ottobre l995, respingeva il reclamo. Avverso tale
decisione ha proposto appello I' A.S. Ortigia, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino".
L‟appello è fondato. Ed invero la Commissione di 1° grado ha respinto il reclamo dell‟A.S. Ortigia rilevando che la S. Pol. S.
Emidio Pennisi nella stagione 1994/95 ebbe a prendere parte alla Coppa Trinacria raggiungendo la semifinale e non schierando
nella gara di ritorno di tale fase, disputata il 24.5.1995 contro l‟Atletico Caltagirone, il calciatore Ortolani che scontò cosi la
suindicata squalifica. Sta di fatto però che nella stagione 1994/95 Ortolani Rosario militava ancora nell‟A:S. Traina (nella cui
squadra aveva rimediato la squalifica che occupa), venendo trasferito alla S. PoI. S. Emidio Pennisi soltanto nella stagione
1995/96. Poiché la S. PoI..S. Emidio Pennisi nell‟attuale stagione non ha preso parte alla Coppa, l‟Ortolani avrebbe dovuto
scontare la squalifica nella prima giornata di campionato, e cioè quella del 17.9.1995, nella gara con I' A.S. Ortigia. II suo
impiego fu quindi irregolare e da ciò consegue che deve trovare applicazione I'art. 7 comma 5 C.G.S. Per questi motivi Ia
C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟ A.S. Ortigia di Siracusa annulla l‟ impugnata delibera,
infliggendo alla S. Pol. S. Emidio Pennisi la sanzione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la
tassa versata.
3 - APPELLO DELLA S.S. VIS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CHIETI/RENATO CURI PE. DEL
10.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 16 del 19. 10.1995)
comma 3 N.O.I.F.,la decorrenza del tesserameto originava da tale data, come la partecipazione del calciatore alla gara di due
giorni dopo fosse perfettamente regolare. Vero era che, con comunicazione telegrafica del 13 successivo, il Comitato
Regionale disponeva la sospensione del tesseramento (confermandone quindi per implicito la validità precedente, giacché si
sospende solo ciò che è gia in atto); e che, a seguito di invio di ulteriore documentazione da parte della S.S. Vis Chieti, il
tesseramento stesso veniva autorizzato, sia pure con decorrenza 29.9.1995; ma, in ogni caso, lo Zappacosta risultava tesserato
al momento della partecipazione alla gara, per cui l‟inflitta punizione doveva essere posta nel nulla. L‟ A.C. Renato Curi Pe, a
sua volta, inviava controdeduzioni. In esito alla discussione odierna, rileva la C.A.F. che il gravame è infondato. Intanto, risulta
dagli atti che il reclamo proposto dalla controparte dinanzi alla Commissione Disciplinare venne ritualmente trasmesso, per
contestuale raccomandata, all‟attuale ricorrente presso il recapito postale indicato, onde la relativa eccezione preliminare è
priva di pregio. Ma anche le argomentazioni di merito appaiono incondivisibili. È vero che I'art. 39 comma.3 N.O.I.F.
stabilisce che la data di trasmissione del plico postale, contenente la richiesta di tesseramento; ne stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza; ma tale norma va interpretata nel senso che la documentazione spedita sia completa, valida e regolare, in caso
contrario, non è concepibile che la sola spedizione possa instaurare un tesseramento che risulti in seguito illegittimo. Nel caso
dello Zappacosta - calciatore proveniente da Federazione estera, il cui tesseramento è sottoposto ad obblighi di
documentazione particolari, stabiliti dall‟art. 40 comma 11 N.O.I.F, il quale inoltre limita la validità del vincolo ad una sola
stagione sportiva: il che vanifica qualunque efficacia dell‟ argomento portato dalla reclamante a sostegno della propria buona
fede, stante l‟avvenuto tesseramento del medesimo per la stagione sportiva precedente - la documentazione fornita al
competente organismo di Lega era incompleta, per cui il tesseramento non poteva originare dalla data di trasmissione della
relativa richiesta. A riprova di ciò, si pone I' intervento del Comitato Regionale che non solo comunicò la sospensione del
tesseramento e quello dell‟Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., che, acquisiti gli ulteriori necessari documenti, ne determinò la
decorrenza dal 29.9.1995 a seguito della prescritta autorizzazione del Presidente Federale, ovvero da epoca successiva alla
partecipazione dello Zappacosta alla gara in questione. Né può argomentarsi dalla terminologia usata per tale comunicazione
("sospensione" del tesseramento) che comunque si riconoscesse l‟efficacia del vincolo dalla data di trasmissione della richiesta
alla documentazione della sospensiva, giacché appare evidente dalla decorrenza poi attribuita al tesseramento stesso, che
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
questo era ab origine viziato e quindi privo di qualunque effetto, prima nella sanatoria. Bene dunque ha deciso la Commissione
Disciplinare affermando la irregolarità della partecipazione dello Zappacosta alla gara dl cui trattasi, con le conseguenze sopra
viste. L‟appello deve dunque essere respinto e la relativa tassa va incarnerata. Per i suesposti motivi la C A F respinge l‟appello
come sopra proposto dalla S.S. Vis Chieti di Chieti e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL‟ U.S. CASTELFRETTESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D' AUTORITA' AL
CALClATORE SARACINI LUCA, A NORMA DELLART. 109 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995 la Commissione Tesseramenti dichiarava lo svincolo
del calciatore Saracini Luca per inattività' dalla società U.S. Castelfrettese. Avverso tale decisione quest'ultima ha proposto
appello dinanzi alla C.A.F chiedendo la conferma del tesseramento. II gravame è inammissibile, non risultando inviata, ex art.
23 n. 5 C.G.S., nei termini fissati, copia dei motivi di reclamo al calciatore controparte. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dell‟art. 23 n. 5 C.G.S., per. Messo invio nei termini fissati di copia dei motivi al calciatore controparte,
l‟ appello come sopra proposto dalla U.S. Castelfrettese di Castelferretti (Ancona) e dispone I' incameramento della relativa
tassa.
5 - APPELLI DEL SIG. BUFFO FRANCESCO E DELL‟U.S.BORGOTORRE AVVERSO LE SANZIONI
DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.1.1996 E DELL‟AMMENDA DI L.1.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S:
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n.:10 del
12.10.1996)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 10 del 12 ottobre 1995, assunta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato
Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, la competente Commissione Disciplinare riteneva il
Presidente dall‟U.S. Borgotorre, Francesco Buffo, responsabile di violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. per avere chiesto ed
ottenuto di poter esporre sulle divise della propria società una scritta pubblicitaria che, dietro la denominazione "Zapp Caffé
144.14.14.14" evidenziava il numero di una linea telefonica riservata ai maggiorenni, e la società stessa, responsabile
oggettiva, ai sensi dall‟art. 6 comma 2 stesso Codice. Conseguentemente infliggeva al dirigente l‟ inibizione fino al 31.1.1996
e alla società l‟ammenda di L. 1.000.000. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il Buffo - in proprio e in nome dell‟
U.S. Borgotorre - chiedendone l‟annullamento. L‟ appello è inammissibile. Anche a tacere della circostanza che un dirigente
inibito, stante I' immediata efficacia della sanzione inflitta, non è legittimato a rappresentare dinanzi agli Organismi disciplinari
la società, per tutta la durata della inibizione stessa, è operativa, nella specie, il disposto dall‟art. 35 comma 4.lett. d) C.G.S.,
che limita l‟impugnabilità dinanzi alla C.A.F. delle inibizioni a quelle che superino i dodici mesi (mentre quella del Buffo è
inferiore a tale durata); e che esclude il ricorso le ammende, di qualunque entità siano. Alla declaratoria di inammissibilità
dell‟appello consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra
proposti dal Sig. Buffo Francesco e dall‟ U.S. Borgotorre di Torrazza Piemonte (Torino), li dichiara inammissibili ai sensi
dall‟art. 35 n. 4/d C.G.S. Ordina l‟ incameramento delle relative tasse.
6-. APPELLO DELL‟ U.S. ORVIETANA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟
A.C. PRO SESTO, IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE SODERO STEFANO
(Delibera della C.V.E. -. Coni. Uff. n. 29/D - Riunione del 21.6.1995)
La Commissione Vertenze Economiche, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29/D - Riunione del 21 giugno
1995, accolse il reclamo della A.C. Pro Sesto tendente ad ottenere la condanna della U.S. Orvietana al pagamento
dell‟indennizzo, ex art: 96. bis N.O.I.F., in relazione al tesseramento, da parte di quest' ultima, nella s tagione sportiva 1994/95,
dal calciatore Stefano Sodero. Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla U.S. Orvietana, la quale
deduce che il rapporto relativo al trasferimento del predetto calciatore 'e intercorso e si è esaurito unicamente fra l‟U.S.
Fiorenzuola 1922 e l‟ U.S. Orvietana al di fuori di qualsiasi intervento dell‟ A.C. Pro Sesto. Ouest' ltima ha inviato le proprie
deduzioni con le quali chiede il rigetto del ricorso della U.S. Orvietana. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Risulta
dagli atti che nella stagione 1993/94, l‟A.C..Pro Sesto, nel costituire il rapporto professionistico con il calciatore Sodero ebbe a
corrisponde l‟ U.S. Fiorenzuola 1922 l‟ indennttà di preparazione é promozione sicchè, all‟atto del tesseramento del calciatore
con I' U.S. Orvietana, I'U.S. Fiorenzuola 1922 non aveva diritto a pretendere alcunché, mentre nei confronti dell‟ A.C. Pro
Sesto sussistevano - come ha esattamente ritenuto la C.V.E - le prescritte condizioni. Per l‟applicazione dell‟art. 96 bis
N.O.I.F. ed era quindi configurabile il diritto della Società stessa alla corresponsione, da parte dell‟U.S. Orvietana; del relativo
indennizzo nella misura determinata dalla C.V.E. Perquestimotivi la C.A.F. respinge.l‟appello come.sbprà propostd dall‟U:S.
Orvietana di Orvieto (Terni) e dispone I'incameramènto'della tassa versata.
7- APPELLO DELL‟A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI.MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
TIVOLI/CASTEL MADAMA DEL 17.9.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Sèttore per I'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 13 del 3.11.1995)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
L‟A.S. Castel Madama proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l‟Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara del Campionato Allievi Tivoli/Castel Madama, disputata il 17 settembre
1995 e conclusasi con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 7-0, deducendo che nella predetta gara era stato
impiegato dall‟A.S. Tivoli il calciatore Stefano Luttazzi in posizione irregolare, in quanto squalificato. Il predetto calciatore,
infatti, espulso nel corso dell‟incontro Spes Montesacro/Tivoli del Campionato Allievi Sperimentali organizzato dal Comitato
Regionale Lazio medesimo era stato squalificato per tre giornate di gara con decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 dell‟8 agosto 95 e la squalifica non era stata scontata nel corso della stagione sportiva 1994/95 in
quanto la gara in cui il calciatore era stato espulso era l‟ultima del relativo campionato. Il Giudice Sportivo di 2° Grado,
respinte le controdeduzioni presentate per iscritto dall‟A.S. Tivoli, accoglieva il reclamo, sul rilievo che il calciatore Luttazzi,
non avendo potuto scontare la squalifica nel corso della stagione sportiva 1994/1995 per intervenuta cessazione dell‟attività,
avrebbe dovuto, a norma dall‟art. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, scontarla in quella successiva e, non
svolgendosi in questa competizioni riservate alla categoria Allievi Sperimentali, nel Campionato Allievi Regionali al quale
partecipava con l‟A.S. Tivoli. Di conseguenza, il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 13 del 3 novembre 1995, infliggeva all‟A.S. Tivoli la punizione sportiva di perdita della gara disputata con I' A.S.
Castel Madama il 17 settembre 1995, con il punteggio di 0-2 e un'ammenda di L. 60.000. Propone appello in questa sede I'A.S.
Tivoli deducendo, in rito, che, nonostante avesse fatto richiesta di essere sentita dall‟ organo giudicante, ai sensi dall‟art. 24
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione è stata adottata senza la sua convocazione e, pertanto, in violazione del
principio del contraddittorio sancito dalla disposizione regolamentare ora richiamata. L‟ eccezione si rivela fondata e deve
essere accolta. Nelle controdeduzioni opposte nei termini regolamentari dall‟A.S. Tivoli al reclamo proposto dall‟A.S. Castel
Madama al Giudice Sportivo di 2° Grado vi è la specifica richiesta della società appellante in questa sede di essere sentita. La
mancata audizione della sociètà appellante si profila come violazione dell‟art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva che, al
comma 4 dispone: "é diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso i Giudici
Sportivi". Ne consegue che la C.A.F, ai sensi dall‟art. 27 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, deve annullare la
decisione impugnata, per violazione delle norme sul contraddittorio; e rinviare gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile è Scolastica per nuovo esame. La tassa di reclamo va restituirà
alla società appellante. Per i suesposti motivi la C.A..F, sull‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Tivoli di Tivoli (Roma),
annulla, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera, per difetto di contraddittorio, disponendo il rinvio degli atti al
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica per nuovo
esame. Ordína la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/C- RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1995
1 - APPELLO DELLA S.C. REGGIO GALLINA 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIO
GALLINA/CALCIO VILLESE DELL‟8.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 33 del 31.10.1995)
All‟esito della gara Reggio Gallina/Calcio Villese, disputata il giorno 8.10.1995 nelI'ambito del Campionato di Eccellenza del
Comitato Regionale Calabria e terminata col punteggio di 1 a 0, l‟A.S. Calcio Villese proponeva rituale reclamo, adducendo
che nelle file della squadra avversaria, nell‟occasione era stato schierato il calciatore Luppino Giuseppe, squalificato. La
competente Commissione Disciplinare, con delibera publicata sul Com. Uff. n. 33 del 31 ottobre 1995, infliggeva alla S.C.
Reggio Gallina la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello
la S.C. Reggio Gallina, invocando il ripristino del risultato. Il gravame è infondato. Ed invero, posto che la dedotta
inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Calcio Villese non può essere esaminata, attenendo essa alla pretesa
illegittimità della elezione del Presidente di quel sodalizio firmatario del reclamo, per la quale all‟attuale appellante non può
essere riconosciuto alcun interesse tutelabile, la C.A.F. osserva che I'illegittimità della posizione del calciatore Luppino
Giuseppe risulta "per tabulas" ed è ammessa, del resto, dalla stessa S.C. Reggio Gallina. II rigetto dell‟appello comporta
I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Reggio Gallina
1969 di Reggio Calabria e dipone I'incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAYERN CASERTA/PONTELATONESE DEL
15.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Dom. Uff. n. 29 del 3.11.1995)
La Pol. Pontelatonese presentava reclamo in relazione alla posizione irregolare del calciatore Rauso Gennaro della squadra
avversaria relativamente alla gara Bayern Caserta/Pontelatonese disputata il 15.10.1995 e terminata con il punteggio di 9-1. La
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel C.U. n. 29 del 3 novembre
1995, avendo ritenuto l‟irregolarita della partecipazione del predetto calciatore infliggeva al G.S. Bayern Caserta la punizione
sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Tale decisione viene impugnata ora davanti a questa C.A.F. dalla società
che sostiene avere il calciatore in questione correttamente scontato le due giornate di squalifica inflittegli anteriormente alla
disputa della gara in contestazione. Resiste la Pol. Pontelatonese. L‟appello è fondato. Invero, ai sensi dall‟art. 36 comma 2
C.G.S., il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società e automaticamente squalificato per
una giornata senza che sia richiesta la declaratoria del Giudice Sportivo. Da ciò consegue che nell‟ipotesi dell‟aggravamepto di
tale sanzione la trascrizione ad opera del competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale non ha valore di atto
costitutivo della squalifica per una giornata, che come si e visto opera prima ed indipendentemente dalla trascrizione che ha,
56
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
invece, carattere costitutivo relativamente all‟aggravamento della sanzione. Nella specie l‟equivoco e forse nato dal fatto che il
calciatore Rauso Gennaro, benche espulso come da referto del Direttore di gara, nel corso della partita Portico/Bayern Caserta
del 7.5.1995, nel Comunicato Ufficiale (n. 69 dell‟11 maggio 1995) risulta ricompreso nell‟elenco dei "giocatori non espulsi",
anzichè in quello dei "giocatori espulsi", con una erroneità che non rileva ai fini del quantum della sanzione, e cioè squalifica
per due giornate di gara. Pertanto, risultando che il calciatore in questione non ha preso parte alle due gare svoltesi
immediatamente dopo quella in cui e stato espulso - Bayern Caserta/S.Biagio Arzano del 10.5.1995 e Bayerrt Casertal/Juve
Sammaritana del 14.5.1995 - corretta appare la sua partecipazione alla gara Bayern CasertalPontelatonese del 15.10.1995. Per
questi motivi la C.A.F ín accoglimento dell‟appello nome sopra proposto dal G.S. Bayern Caserta di Caserta, annulla
l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 9-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della
tassa versata.
3 - APPELLO DELLA S.S.C. PORTO D'ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO
REGIONALE JUNIORES PORTO D'ASCOLI/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 21.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 18 del 2.11.1995)
Con decisione pubblicata in data 2 novembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche
decidendo sul reclamo proposto dell‟U.S. Truentina Castel di Lama avverso la regolarità della gara Porto D'Ascoli/Truentina
Castel Di Lama del 21.10.1995 valevole per il Campionato Juniores Regionale, in accoglimento del gravame proposto,
decideva di assegnare partita vinta con il punteggio di 2 a 0 all‟U.S. Truentina Castel Di Lama e di infliggere alla S.S. C. Porto
D'Ascoli l‟ammenda di L. 150.000. Alla dedisione che precede la Commissione Disciplinare perveniva ritenendo provato che
la S.S. C. Porto D'Ascoli aveva impiegato nella gara sopra ricordata "tre calciatori nati nel 1976 anzichè due come stabilito
dalle norme emanate dal C.R.M. con il C.U. n. 1 del 10.07.1995" e quindi ritenendo applicabile I'art. 7 comma 5
C.G.S..Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha prodotto tempestivamente e ritualmente reclamo la S.S. C.
Porto D‟Ascoli rilevando che il decidente si era basato su un atto e cioè sulla distinta dei calciatori che conteneva un errore di
trascrizione. Ed infatti, secondo la reclamante il calciatore Vagnoni Antonio, contrariamente a quanto risultava dalla distinta,
non e nato il 16.11.1976 bensi il 16.11.1978 come risulta dalla carta d‟Identità n. 23983899 allegata in copia al reclamo, e
peraltro esibita all‟arbitro, e come risulta altresi dal tabulato meccanografico per I'anno 1995 del pari allegato in copia. Il
ricorso è fondato. L‟esame degli atti e dei documenti prodotti dalla reclamante, prova che in effetti il calciatore Vagnoni
Antonio uno dei tre ai quali faceva riferimento la decisione impugnata, è nato il 16.11.1978 e non il 16.11.1976. Viene
pertanto meno il presupposto per I'applicazione a favore dall‟U.S. Truentina Castel Di Lama del disposto di cui all‟art. 7
comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Porto d‟Ascoli
di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l‟impugnata. delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in
campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
4- APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI
REGIONALI LA STORTA/DELLE VITTORIE DEL 24.9.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile scolastica Com. Uff. n. 14 del 9.11.1995)
II. Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, provvedendo in
ordine ad una gara del Campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Francisci
Daniele, tesserato per la Pol. Delle Vittorie la sanzione della squalifica per due giornate (Com. Uff. n. 39 pubblicato il 5
maggio 1995). La prima giornata di squalifica veniva scontata nel prosieguo della medesima stagione sportiva. II 24 settembre
1995 si disputava la gara del Campionato Regionale Allievi La Storta/Delle Vittorie, gara alla quale prendeva parte, nella
squadra di detta Pol. Delle Vittorie, il calciatore Francisci Daniele e che si concludeva con il risultato di 1-1. II G.S. La Storta
inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività
GioVanile e Scolastica e; sull‟assunto dell‟illegittima partecipazione alla gara sopra specificata del calciatore Francisci
Daniele, in quanta ancora soggetto a squalifica per una giornata, chiedeva cha fosse irrogata alla Pol. Delle Vittorie la
punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2. L‟adito Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il
reclamo ed irrogava, fra I'altro, alla Pol. Delle Vittorie la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 (C.U. n. 14 pubblicato
il 9 novembre 1995). Avverso la predetta delibera la Pol. DeIle Vittorie ha proposto appello alla C.A.F. e, deducendo la
regolarità della partecipazione del calciatore Francisci Daniele alla gara sopra specificata, ha chiesto I'annullamento della
delibera medesima ed il ripristino del risultato acquisito in campo. Il proposto appello non merita di essere accolto. Invero la
squalifica di cui è caso è stata inflitta nel corso del campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1994/95,
competizione questa organizzata dal Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica ai sensi dell‟art. 28 del Regolamento di
Settore. Tale squalifica non ha potuto essere scontata interamente nel corso del Campionato Provinciale Allievi della stagione
sportiva 1995/96, non essendosi la Pol. Delle Vittorie iscritta a detta competizione. A causa della mancata iscrizione surriferita,
e sempre ai sensi dell‟art. 28 del Regolamento di Settore, la seconda giornata di squalifica doveva scontarsi nell‟ambito
organizzativo del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione del calciatore Francisci Daniele ad
una gara del Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 1995/96. Ne consegue, attesa la pendenza della squalifica
del sunnominato calciatore alla data del 24 settembre 1995, la conferma dell‟impugnata delibera e l‟incameramento della tassa
versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Delle Vittorie di Roma e dispone
I'incameramento della tassa relativa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
5 - APPELLI DEL SIG. SARCI ANTONINO E DELL‟U.S. BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA AVVERSO
RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.6.1996 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2
PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1995/96 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA BIELLA VILLAGGIO
LAMARMORA/PONT DONNAZ DEL 19.3.1995, A NORMA DEGLI ARTT 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 13 del
2.11.1995)
Con distinti atti, il Sig. Sarci Antonino, tesserato quale massaggiatore dell‟U.S. Biella Villaggio Lamarmora, e l‟U.S. Biella
Villaggio Lamarmora proponevano appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 13 pubblicato il 2 novembre 1995, con la quale, a seguito
di deferimento del Procuratore Federale, veniva sanzionato il comportamento tenuto dal tesserato, configurante illecito
sportivo, in violazione dall‟art. 2 comma 1 C.G.S., con I'inibizione fino al 30.6.1996, mentre alla società veniva inflitta la
sanzione delle penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del Campionato in corso per responsabilità oggettiva, ai sensi
dall‟art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesseralo. Gli appelli vengono riuniti per connessione e
dichiarati inammissibili,per mancata osservanza delle disposizioni di cui all‟att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. avendo entrambe le parti
appellanti omesso I' invio dei motivi di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal
Sig. Sarci Antonino e dell‟U.S. Biella Villaggio Lamarmora di Biella, li dichiara inammissibili, ai sensi. dell‟art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S., per omesso invio dei motivi. Dispone incamerarsi le relative tasse.
6 - APPELLO DELL‟A.C. QUADRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA POLLUTRI CALCIO/QUADRI
DELL‟8.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 9.11.1995)
Nel referto relativo alla gara Pollutri/Quadri, disputata per il Campionato di 2a Categoria organizzato dal Comitato Regionale
Abruzzo in data 8 ottobre 1995 e terminata con il risultato di 6-1 per la squadra di casa si legge che:
- al 31' del secondo tempo veniva espulso dal campo di giuoco il calciatore Liberatore Adamo dall‟A.C. Quadri, per avere
rivolto al Direttore di gara espressioni offensive e che lo stesso calciatore aveva tentato di aggredire l‟arbitro non riuscendovi
perché trattenuto dai compagni di squadra; - al 36' del secondo tempo, era stato espulso dal terreno di giuoco il calciatore
Liberatore Walter, capitano dall‟A.C. Quadri, per avere rivolto espressioni offensive al Direttore di gara che coinvolgevano
anche il Comitato Regionale Abruzzo e che il predetto calciatore, all‟invito di consegnare la fascia di capitano ad altro
calciatore della sua squadra, colpiva ripetutamente con pugni al torace lo stesso Direttore di gara che nella circostanza veniva
circondato anche da altri calciatori della stessa squadra. - al 40' del secondo tempo, veniva espulso, per frasi ingiuriose nei
confronti del Direttore di gara, anche il calciatore Coccia Danilo dall‟A.C. Quadri; il quale, alla notifica dell‟espulsione,
colpiva più volte l‟arbitro con spallate al torace, spingendolo verso la rete di recinzione del campo e che, nella circostanza, altri
calciatori dall‟A.C. Quadri colpivano lo stesso Direttore di gara con schiaffi e spallate, mentre intervenivano alcuni calciatori
della Pollutri Calcio per trattenerli, - infine, dopo avere invano invitato i calciatori dall‟A.C. Quadri a riprendere il giuoco,
mentre questi continuavano a ricoprirlo di ingiurie e minacce, il Direttore di gara decideva di porre fine all‟incontro. Il
competente Giudice Sportivo, in esito all‟esame del predetto referto arbitrale, infliggeva all‟A.C. Quadri la punizione sportiva
di perdita della gara con il risultato conseguito sul campo e l‟ammenda di L. 1.000.000 e squalificava i calciatori dall‟A.C.
Quadri, Liberatore Adamo, fino al 15 aprile 1996, Liberatore Walter, capitano della squadra per anni cinque e Coccia Danilo
fino al 31 dicembre 1998 (Com. Uff. n. 15 del 13 ottobre 1995). Avverso detta decisione proponeva appello alla competente
Commissione Disciplinare l‟A.C. Quadri, per il solo punto relativo alla squalifica dei calciatori sostenendo che questi si erano
limitati ad avanzare delle proteste in ordine all‟operato del Direttore di gara e il Giudice di seconda istanza, pur respingendo le
deduzioni della reclamante dirette ad accreditate una diversa versione dei fatti; rilevava l‟opportunità di intervenire sulla
misura delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado ai calciatori liberatore Walter e Coccia Danilo riducendo la squalifica
irrogata a detti calciatori rispettivamente fino al 31 marzo 1999 al primo e fino al 30 settembre 1997 al secondo. Propone ora
appello in questa sede l‟A.C. Quadri. L‟appellante contesta il principio affermato dalla Commissione Disciplinare in base al
quale è stata respinta la versione dei fatti che essa aveva opposto al referto arbitrale e, facendo leva su elementi desumibili dal
referto arbitrale stesso relativi.alle numerose aggressioni subite nello spazio di poco tempo dal Direttore di gara rileva, in
sostanza, che, se effettivamente dette aggressioni si fossero concretizzate, l‟arbitro non avrebbe invitato le squadre a riprendere
il giuoco. L‟appellante, in definitiva, nell‟atto di appello in nessun punto contesta specificamente, con elementi di fatto che gli
episodi denunciati dal Direttore di gara non si siano effettivamente verificati, si limita ad una generica confutazione del referto
arbitrale e del principio posto dall‟art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale i procedimenti in ordine alle infrazioni
connesse allo svolgimento di una gara si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, e in primis sulla base del cappotto
dell‟arbitro ai quali secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, deve riconoscersi la natura di
fonte privilegiata di prova. E' noto, infatti che solo con elementi di obiettivo rilievo di fatto o anche soltanto logici, è possibile
contestare le risultanze desumibili dagli atti ufficiali. Nella specie, la reclamante non fornisce alcuno di detti elementi, ma solo
argomenti congetturali, che non possono valere ad inficiare le risultanze desumibili dal referto arbitrale che lo stesso Direttore
di gara ha confermato davanti alla Commissione Disciplinare. L‟appello, pertanto, non può Che essere rigettato, con
conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F, respinge I'appello come sopra proposto
dall‟A.G. Quadri di Quadri (Chieti) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1995
1 - APPELLO DELL‟A.S. TERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERINA/ROGLIANO DEL 21.5.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 dell‟8.6.1995)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 101
pubblicato l‟8 giugno 1995, giudicando sul reclamo proposto dell‟U.S. Ragliano in relazione alla gara Terina/Rogliano del
21.5.1995, ritenuto che alla stessa aveva partecipato, nella fila dall‟U.S. Ragliano, il calciatore Sacco Angelo, tesserato con la
A.C. Sambiase 90, al posto del calciatore Spizzirri Giovanni; inflisse alla.A.S. Terina la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-2 e dispose provvedimenti conseguenti a carico dell‟A.S. Terina, dei calciatori e dei dirigenti. Tale decisione e stata
impugnata dall‟A.S. Terina dinanzi a questa Commissione, la quale, nella riunione del 27 luglio 1995, dispose I'invio degli atti
all‟Ufficio Indagini per accertamenti in ordine all‟identità del calciatore oggetto della contestazione. Espletato I'adempimento
istruttorio, la Commissione ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. E, invero, risultato, stalla base della
audizione dei soggetti interessati e dell‟esame degli atti e documenti della controversia, che alla gara in questione partecipo il
Sacco al posto e sotto il nome dello Spizzirri, e ciò anche per la dichiarazione del Sig. Rodolfo Martire, Commissario di
Campo, il quale ha confermato di avere esternato all‟Arbitro i suoi dubbi circa I'identità del calciatore nell‟intervallo tra il
primo ed il secondo tempo, e per effetto dell‟esame delle fotografie acquisite nelle quali è sicuramente ritratto il Sacco Per le
considerazioni che precedono deve ritenersi che legittimamente sono state applicate le sanzioni in questione, per cui il reclamo
deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Terina di Nocera Tirinese
(Catanzaro) e dispone I'incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELLA POL. FOLGORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/TORTORICI DEL 17.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995)
All‟esito della gara Folgore/Tortorici disputata il 17.9.1995 nell‟ambito del Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 0 a 0, la Polisportiva Folgore proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell‟occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Princiotta Giuseppe, squalificato. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 3 novembre 1995, respingeva il reclamo. Avverso
tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. la Polisportiva Folgore, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione
dell‟incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero il calciatore Princiotta Giuseppe riportava, nel corso del "Torneo
Coppa di Sicilia" della stagione 1994/95, una giornata di squalifica, che non poteva scontare in quella manifestazione, nel
frattempo terminata. A norma dell‟art. 9 comma 9 C.G.S., egli avrebbe dovuto scontare la squalifica nella corrente stagione in
una gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, non potendo il "Torneo Coppa di Sicilia" - organizzato su base
regionale - essere assimilato in qualche modo alla stessa. L‟U.S. Tortotici ha invece erroneamente ritenuto di "fermare" il
proprio tesserato per la gara del primo turno di Coppa Italia, cui quest'anno è stata è stata ammessa, e di schierarlo nella gara
che occupa, che età invece la prima gara ufficiale, deputata, per regolamento, alla osservanza della squalifica. L‟appello va
quindi accolto con la conseguente inflizione all‟U.S. Tortotici della sanzione sportiva invocata dalla reclamante. Per questi
motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Folgore di Sant‟Agata di Militello (Messina),
annulla l‟impugnata delibera, infliggendo all‟U.S. Tortotici la sanzione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara Ordina
la restituzione della tassa versata.
3- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI ALBANO
GIUSEPPE E CAPPELLI GIANCARLO E DELL‟U.S. CATANZARO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‟ART. 8 COMMI. 1 E 2
DEL. REGOLAMENTO DELL‟ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 50/C del 15.11.1995)
Su deferimento del Procuratore Federale veniva contestata a Giancarlo Cappelli e a Giuseppe Albano, rispettivamente tesserato
e amministratore unico della società Catanzaro, la violazione di cui all‟art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all‟art. 8 commi 1 e
2 del Regolamento dell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere il Cappelli svolto dal settembre 1994 al gennaio
19951e funzioni di Direttore Sportivo delli U.S. Catanzaro senza essere iscritto nel suddetto Elenco Speciale esenta avere i
requisiti prescritti dal comma 2 del citato articolo 8 e per essersi I'Albano, contravvenendo al dettato regolamentare, avvalso
del primo; analoga contestazione, ai sensi dall‟art. 6. commi 1 e 2 C.G.S., era rivolta alla U.S. Catanzaro a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni rispettivamente ascritte all‟Albano.e al Cappelli. Con deliberazione
pubblicata il 15 novembre 1995 sul Com. Uff. n. 50/C la competente Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C. proscioglieva i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Avverso tale decisione ha proposto appello il
Procuratore Federale, insistendo nella richiesta di affermazione di responsabilità degli incolpati. Rileva il Collegio che il
gravame non può trovare accoglimento. A sostegno dell‟appello, il Procutatore Federale adduce motivi che rianno già formato
materia di discussione nel corso del giudizio di primo grado e trovano adeguata spiegazione nella decisione impugnata. Cosi, la
circostanza che sia stato sollecitato dall‟Albano il rilascio di tessera per il Cappelli con la qualifica di "Direttore Sportivo" è
contraddetta dalla richiesta coeva rivolta alla stessa Lega di inserimento del Cappelli nel censimento della società con la
qualifica di "Dirigente accompagnatore"; ne le mansioni affidate al Cappelli e in concreto da questi esercitate rivestono
caratteristiche tali da qualificarle in modo univoco quali tipiche del "Direttore Sportivo", come si pretende dall‟appellante. In
conclusione, I'incertezza degli elementi raccolti a seguito delle indagini, effettuate non può che risolversi a favore degli
incolpati, sicchè merita conferma la decisione della Commissione Disciplinare, sorretta da ampia e puntuale motivazione, che
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
la C.A.F. ritiene di dover condividere e fare propria. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal
Procuratore Federale.
4- APPELLO DELLA POL. S. PAOLO OSTIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO
GIOVANISSIMI PROVINCIALI OSTIENSE/S. PAOLO OSTIENSE DEL 29.10.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
Com. Uff. n. 15 del 16.11.1995)
La Pol. S. Paolo Ostiense di Roma propone appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, riportata sul Com.
Uff. n. 15 del 16 novembre 1995, che ha disatteso il reclamo da essa inoltrato al fine di ottenere la vittoria a tavolino della gara
del Campionato Giovanissimi organizzato dal Comitato Provinciale di Roma, Ostiense Calcio/S. Paolo Ostiense, disputata il
29 ottobre 1995, per la presunta partecipazione del calciatore Leonardo Nava in posizione irregolare. L‟impugnazione in esame
è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati nell‟art. 27 n. 2 lett. a) .C.G.S., il quale dispone che i
reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame
la decisione impugnata è stata inserita nel Com. Uff. n. 12 del 16 novembre 1995, mentre I'appello è stato inoltrato dalla
società con raccomandata in data 24 novembre 1995 e, pertanto, oltre il termine perentorio sancito dalla predetta norma. Per
questi motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi
proposto dalla PoI..S. Paolo Ostiense di Roma e dispone I'incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLI DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO E DELL‟U.S. CANICATTI' AVVERSO, RISPETTIVAMENTE, LA
SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI
GIUOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE E DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.1996 DEL PRESIDENTE, SIG.
SFERRAZZA GIOACHINO, LORO INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA CANICATTI‟/SILANA DEL 12.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995)
Nel rapporto arbitrale della gara Canicatti/Silano, disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, il 12 novembre
1995 e terminata con il punteggio di 3-1 per la società ospite, si riferisce: - che, al 25' del primo tempo, dopo una rete segnata
dalla squadra ospite, il Sig. Sferruzza Gioachino, Dirigente accompagnatore ufficiale della U.S. Canicatti, entrava sul terreno
di giuoco, rivolgendo all‟arbitro una frase gravemente offensiva, e, invitato ad uscire dal campo, si collocava dietro la rete di
recinzione continuando ad ingiurare il Direttore di gara, entrando ed uscendo da un buco presente nella recinzione; - che, alla
fine del primo tempo, altra persona mostrava al Direttore di gara un coltello a serramanico chiuso, accompagnando il gesto con
una frase minacciosa; - che ancora un'altra persona, precedentemente presentatasi al Direttore di gara prima dell‟inizio della
partita, come Presidente della U.S. Canicatti; al rientro dell‟arbitro negli spogliatoi, lo colpiva con uno schiaffo insultandolo; che, alla ripresa della gara e per tutto il secondo tempo, il Sig. Sferrazza e la persona qualificatasi come Presidente dall‟U.S.
Canicatti proseguivano a insultare e a minacciare il Direttore di gara. Nel rapporto di uno dei guardalinee, poi, si legge che al
45' del secondo tempo, il guardalinee era stato fatto oggetto disputi, lancio di bottiglie di plastica vuote e di acqua fredda che lo
colpivano alla testa e al collo. Per i fatti suesposti il Giudica Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32
del 15 novembre 1995, irrogava all‟U.S. Canicatti la sanzione della squalifica del campo di gara per quattro giornate e ai Sig.
Sferruzza Gioachino I'inibizione fino al 31 dicembre 1996. Avverso detta decisione proponeva reclamo alla competente
Commissione Disciplinare I'U.S. Canicatti e la Commissione, rilevato che il reclamo fondava esclusivamente sulla totale
contestazione delle risultanze desumibili dai rapporti del Direttore di gara e del guardalinee e che; pertanto, in forza dei
principi contenuti nell‟att. 25 del Codice di Giustizia Sportiva; a dette deduzioni non poteva riconoscersi alcuna efficacia,
respingeva il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 24 novembre 1995. Per analoghe
considerazioni la Commissione Disciplinare respingeva anche il reclamo del Sig. Sferrazza, con decisione pubblicata anch'essa
sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 24 novembre 1995. Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare propongono
separati appelli in questa sede l‟U.S. Canicatti e il Sig. Sferrazza Gioachino. I due appelli, che possono essere riuniti e trattati
unitariamente, devono essere rigettati. Gli appellanti anche nelle deduzioni proposte in questa sede, in nessun punto contestano
specificamente, con elementi di fatto, che gli episodi denunciati dal Direttore di gara non si siano effettivamente verificati, ma
si limitano ad una generica confutazione del referto arbitrale. Anche la C.A.F., pertanto, deve fare applicazione del principio
posto dell‟art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo
svolgimento di una gara si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, ai quali, secondo principi costantemente affermati dalla
giurisprudenza in materia, deve riconoscersi la natura di fonte privilegiata di prova. E' noto, infatti; che solo con elementi di
obiettivo rilievo, di fatto o anche soltanto logici; è possibile contestare le risultanze desumibili dagli atti ufficiali. Nella specie,
gli appellanti non forniscono alcuno di detti elementi, ma solo versioni di parte, non suffragate da alcun obiettivo riscontro, che
non possono valere ad inficiare le risultanze desumibili dal reférto arbitrale e dal rapporto del guardalinee. Gli appelli riuniti,
pertanto, non possono che essere rigettati, con conseguente incameramento delle tasse di reclamo versate dagli appellanti. Per i
suesposti motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Sferrazza Gioachino e dell‟U.S. Canicatti di
Canicatti (Agrigento), li respinge e dispone l‟incameramento delle relative tasse.
6 - APPELLO DEL SIG. CHIAVAROLI GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 5
INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CHIETI/CAPPELLE SUL TAVO DEL 15.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 22 del 16.11.1995)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
II Sig. Chiavaroli Guido, Presidente della S.S. Vis Chieti, ha proposto appello avver so la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 22 del 16 novembre 1995, con la quale gli veniva
confermata, in relazione alla gara Vis Chieti/Cappelle sul Tavo, disputata il 15.10.1995 per il Campionato di Eccellenza, la
sanzione dell‟inibizione per anni 5 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, con Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre
1995, per aver minacciato ed ingiuriato ripetutamente I'arbitro nonché per averlo afferrato per il collo stringendolo per alcuni
secondi e lasciandolo cosi senza respiro, nonché per avergli procurato bell‟occasione graffí con fuoriuscita di sangue,
costringendolo a ricorrere, al termine della gara, alle cure presso il Pronto Soccorso ove gli veniva riconosciuta una prognosi di
quattro giorni. L‟appellante nega di essere I'autore dell‟aggressione ai danni dell‟arbitro, riconducendola ad un occasionale ed
involontario gesto del portiere della propria squadra che nel gesticolare nel corso di una concitata richiesta di spiegazioni per
un'ammonizione inflitta ad altro calciatore, ritenuta ingiusta, sfiorava con i propri guantoni il collo dell‟arbitro procurandogli, a
suo dire, solo un lievissimo graffio. L‟appello va respinto. Ritiene questa Commissione che allo stato non sussistono motivi
idonei a modificare I'impugnata decisione, non potendo considerarsi sufficienti allo scopo le mere allegazioni difensive, prive
di supporto alcuno da parte del Chiavaroli, a fronte della fonte di prova privilegiata costituita da un referto arbitrale dettagliato
dal quale inequivocabilmente emergono le precise e gravi responsabilità a carico dell‟appellante in ordine all‟aggressione. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Sig. Chiavaroli Guido e dispone I'incameramento della
tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N 14/C RIUNIONE DEL 4 GENNAlO 1996
1 - APPELLO DELLA S.S. MEDIATRICE V.T. TRINACRIA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 6
COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BORGO NUOVO/MEDIATRICE V. T. TRINACRIA DEL 25.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com Uff n. 6/Disc. del 3.11.1995)
A seguito degli accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagmi, il Procuratore Federale, con atto del 10.8.1995, deferiva alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Gaetano Vassallo,
il dirigente Angelo Marchese (entrambi tesserati per la S.S. Mediatrice V.T. Trinacria), nonché quest'ultima societa perchè
rispondessero il primo, di violazione dell art 2 comma 2 C.G.S., per avere, nonostante fosse squalificato preso parte
irregolarmente e consapevolmente alla gara Borgo Nuovo/Mediatrice V.T. Trinacria, svoltasi il 25.4.1995, assicurando, dietro
reclamo della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria l‟illecito vantaggio In classifica alla stessa, per effetto della sanzione sportiva
applicata aIla propria società e con cio ponendo in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento, della gara in questione:
il secondo, della medesima violazione, per avere agito in concorso con il Vassallo, nella consapevolezza della ragione che gli
inibiva di partecipare alla gara, entcamb; di violazione dell art. 1 comma. 2 C.G.S. per non avere, ingiustificatamente, risposto
alle reiterate convocazioni del Collaboratore dell Uffecio lndagini; la società, di violazione degli artt. 2 comma 3 e 6 comma 5
C G S per I illecito sportivo a suo vantaggio commesso dal Vassallo,e dal Marchese ad essa estranei. Con delibera pubblicata
nel C U n. 6 del 3 novembre 1995, Ia Commissione Disciplinare infliggeva al Vassallo e al Marchese rispettivamente la
squalifica e I' inibizione per la durata di tre anni ed alla società la penalizzazione di sei punti in classifica, da scontare nel
Campionato attualmente in corso. Osservava la Commissione Disciplinare essere certo che il, Vassallo non aveva titolo a
partecipare alla gara in questione essendo stato squalificato per automatismo sanzionatorio, con decisione peraltro
ufficialmente pubblicata; nonostante ciò e ad onta delle reiterate diffide rivolte dal dirigente Codecasa al Vassallo e all‟
accompagnatore Marchese; questi aveva egualmente incluso il primo nella formaziohe della squadra e fattolo giocare. Di ciò
era evidentemente a conoscenza la S.S. Mediatrice V.F. Trinacria, sia perché la squalifica del Vassallo era appunto contenuta
nel Comunicato Ufficiale relativo, sia perché il reclamo avverso la irregolare partecipazione era stato dalla medesima
presentato dopo un certo lasso di tempo nel quale essa, terminato il campionato, aveva acquisito la certezza di, non retrocedere
solo con I'accoglimento del reclamo stesso e I' assegnazione della vittoria, in una partita pareggiata sul campo. Avverso tale
delibera proponeva appello a questa Commissione la S.S. Mediatrice V.T. Trinacria, chiedendo I'annullamento della stessa o,
in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. Osservava, infatti la reclamante che, essendole addebitato un illecito per
responsabilità presunta, sussistevano seri e fondati dubbi al riguardo. Unica fonte probatoria a suo carico: poteva considerarsi il
segretario della S.S. Borgo Nuovo, Codecasa, alla stregua della contestazione mossa; ma costui si era visibilmente
contraddetto, in quanto aveva dapprima dichiarato al Collaboratore dell‟Ufficio Indagini di essere giunto sul campo a partita
già iniziata, mentre dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva affermato di essersi rifiutato di compilare la lista dei
calciatori, dopo aver constatato che la medesima conteneva il nominativo del Vassallo. II Codecasa era altresi smentito dai due
tesserati accusati, i quali avevano addirittura negato di essere a conoscenza del prowedimento di squalifíca - il che era stato
ipotizzato anche dal Codecasa medesimo. Quest'ultimo, poi, risultando sulla distinta come dirigente addetto all‟arbitro, se
avesse avuto piena consapevolezza della irregolare posizione del Vassallo, avrebbe avuto il dovere di impedirne I'utilizzazione;
non avendo ciò fatto, era evidente che le dichiarazioni successivamente rese miravano soltanto a giustificare la sua condotta
omissiva. Ciò recideva inattendibili tali dichiarazioni, del resto incongrue anche sul punto. della mancata presentaziooe dei due
tesserati alle convocazioni, avendo il Codecasa una volta detto che forse costoro erano stati avvisati dal presidente della
società, ed altra volta di avervi provveduto lui personalmente. Da nessun serio elemento, comunque, risultava che l‟appellante
avesse in qualche modo partecipato al preteso illecito, in quanto, venuta tardíiamente a conoscenza del fatto della irregolare
partecipazione del calciatore, aveva semplicemente esercitato il suo diritto di sporgere reclamo; dal che non poteva certo
inferirsi una sua consapevole partecipazione alla pretesa attività illecita dei due tesserati. Ciò premesso, ritiene la Commissione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
che l‟appello non sia fondato. II tipo di responsabilità per illecito sportivo che grava sulla reclamante, è presuntivo, ai sensi
dall‟art. 6 comma 3 C.G.S.: infatti; si ipotizza che I'illecito sia avvenuto a suo vantaggio, ma ad opera di soggetti estranei ad
essa. La società può dunque, per essere scagionata, offrire, anche nella forma del fondato e serio dubbio, la prova della propria
non partecipazione all‟illecito: ma pare da escludersi che ciò si sia verificato nel caso in esame. Che il Vassallo, inibito in
qualità di allenatore e in occasione di altra gara, non potesse partecipare a quella di cui trattasi, è pacifico; che egli (e
l‟accompagnatore ufficiale) non fosse al corrente del proprio status di inibito, deve decisamente negarsi in quanto, per
I'automatismo delle sanzioni, alla sua espulsione conseguiva ope legis l‟inibizione, con tutti gli effetti che il regolamento vi
ricollega. Appare, dunque, del tutto inspiegabile la partecipazione alla gara stessa; laddove da nessuno è stata data prova che ne
ricorressero cogenti necessità, tali da determinarla nella speranza che nessuno se ne accorgesse, stanti le conseguenze negative
e gravi che altrimenti ne sarebbero derivate. Ciò tanto più in quanto come la sanzione inizialmente riportata dal Vassallo
dimostra - costui svolgeva prevalenti funzioni di allenatore e non di calciatore. A queste facili e logiche considerazioni, la
società appellante oppone unicamente un tentativo di demolizione delle dichiarazioni del proprio segretario, Codecasa, senza
peraltro sortire I'effetto voluto, giacché la contraddizione fra quanto costui dichiarò al Collaboratore dell‟Ufficio Indagini e
quanto disse invece dinanzi alla Commissione Disciplinare, è chiarissima, nei termini in cui la reclamante I'ha ravvisata; e
tuttavia, il nucleo fondamentale delle dichiarazioni accusatorie resta, giacché il Codecasa ha precisato di avere diffidato il
Vassallo dal partecipare alla gara in questione non nell‟imminenza della stessa; ma alcuni giorni prima - il che da un lato
elimina li significato che dalla accennata contraddizione vuole ricavare la reclamante e, dall‟altro, attesta che il singolare
proposito di giocare, da parte del Vassallo, nonostante I'inibitoria che lo sovrastava, era maturato ben prima della partita e con
motivazioni agevolmente ricollegabili alla volontaria alterazione del suo esito, in rapporto alla patente violazione attuata. Che
poi il Codecasa abbia dichiarato quanto ha dichiarato solo al fine di salvare se stesso, è affermazione inconsistente: nessuna
responsabilità può avere il dirigente addetto all‟arbitro (quale egli era) rispetto all‟utilizzazione dei calciatori della società di
appartenenza; al contrario di quanto avviene invece per I'accompagnatore, che giustamente, nella fattispecie, è stato infatti
punito. Appare dunque provata I'intenzionalità della condotta illecita da parte del Vassallo e del dirigente Marchese, cosi come
è chiara I'illecita utilità che nè traeva la controparte, la quale, facendo valere l‟irregolarità della posizione del primo, ha potuto,
con la vittoria a tavolino, laddove in campo aveva solo pareggiato, salvarsi dalla retrocessione. E, naturalmente, qui non si vuol
discutere della legittimita dell‟esercizio ael diritto di reclamare, da parte della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria, tuttavia non può
non rilevarsi la singolarità del ritardo con cui il reclamo venne proposto, pur essendo presumibile che la irregolarità della
posizione del Vassallo fosse stata immediatamente percepita, se non altro perché è certo che entrambe le squadre si allenavano
e giocavano sullo stesso campo. La responsabilita' presunta ctella S.S. Mediatrice V.T. Trinacria appare quindi provata al di là
di qualsiasi dubbiezza; onde l‟appello deve essere rigettato stante anche la congruita della sanzione applicata; con
incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge come sapra proposto dalla S.S. Mediatrice V.T.
Trimacria di Palermo ed ordina l‟incameramerito della relativa tassa:
2- APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE'
AFRAGOLA/AVEZZANO DEL 30.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 84 del 17.11.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 38 del 18 ottobre 1995, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque della
L.N.D., esaminando il reclamo proposto dalla Prol Calcetto Avezzano avverso la regolarità della gara Afragola/Avezzano
svoltasi il 30.9.1995 nell‟ambito del Campionato di Serie B, per la sostenuta difformità delle dimensioni del campo di giuóco
rispetto a quelle regolamentari, lo respingeva, osservando che il campo della S.C. Afragola lungo 40 metri e largo 25 era stato
regolarmente omologato e rispondeva alle misure prescritte (lunghezza da un minimo di 25 ad un massimo di 42 metri,
larghezza da 15 a 25). Su reclamo della Pro Calcetto Avezzano avverso tale decisione, la Commissiione Disciplinare, con la
delibera di cui al C U. n. 84 del 17 novembre 1995; rilevato c'é il campo della S.C. Afragola non era coperto e che la larghezza
massima del medesimo non avrebbe dovuto eccedere (giusta la decisione ufficiale adottata legittimamenete dalla F.I.G.C. in
deroga alla regola n. 1 punto 1 del Regolamento di Giuoco) i 22 metri mentre quello de quo ne misurava 24; e che tale
irregolarità era stata riscontrata anche in occasione di una recente visita.di omologazione del terreno di giuoco (poi sospesa
proprio per tale ragione) che della comprovata irregolarità - decisivamente influente sul regolare svolgimento della gara
doveva essere tenuta responsabile la società ospitante, infliggeva alla S.C. Afragola la punizione sportiva di perdita della gara
con il punteggio di 0 -2. Si. appella ora a questa Commissione tale società; evideziando anzitutto che il terreno di giuoco, nelle
sue attuali dimensioni era stato omologato dalil competente autorità calcistica il 13.9.1991; infatti, le misure che esso
presentava erano conformi alle previsioni delle Carte Federali; tanto che l‟arbitro della gara in questione nonostante la riserva
scritta presentata dalla Pro Calcetto Avezzano, aveva rifiutato di disporre una personale misurazione, attenendosi al verbale
omologativo. Le circostanze successive alla disputa della gara stessa, inopportunamente citate nella delibera impugnata, non
mutavano la situaziohe di atto, che vedeva l‟appellante sollevata da ogni responsabilità. La reclamante chiede pertanto
l‟annullamento della delibera impugnata e il ripristino di quella del Giudice Sportivo. La Pro Calcetto Avezzano ha presentato
controdeduzioni scritte. Alla seduta odierna è comparsa la società appellante, la quale ha formulato richiesta subordinata di
ripetizione della gara. Ritiene questa C.A.F. che il gravame sia accoglibile, in relazione al petitum oggi gradatamente proposto
dalla S.C. Afragola. Sfrondata dalle superfetazioni difensive che caratterizzano sia il reclamo di quest'ul- . lima che quello
originariamente proposto dalla controparte, la materia del contendere deve restringersi al controllo dell‟osservanza delle
disposizioni regolamentari, in materia di regolarità del campo di giuoco. Fermo restando che il verbale di omologazione è un
requisito di legittimità almeno iniziale, in quanto appare innegabile che la possibile modifica - per gli eventi più vani - del
medesimo sia circostanza storica da accertare volta per volta" ove sia stata proposta la riserva scritta prima della gara, alla
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quale le norme regolamentari subordinano addirittura la reclamabilità del corretto svolgimento della gara stessa. Che tale
accertamento sia sempre richiedibile all‟arbitro è confermato dalla decisione ufficiale della FI.G.C. ad integrazione della
Regola 1 del Regolamento di Giuoco, secondo la quale "Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo
di giuoco, sono tenute a mettere a disposizione dell‟ arbitro idonei strumenti di misura per I'eventuale controllo della regolarità
del terreno"; non altrimenti che a garanzia del controllo spettante alla società ospitata, tale decisione potrebbe interpretarsi.
Pertanto, alla presentazione della citata riserva scritta, l‟arbitro è tenuto ad effettuare le opportune misurazioni, con il duplice
scopo: a) di controllare la regolarità delle dimensioni; b) di consentire, ove il controllo sia negativo, la regolarizzazione da
parte della società obbligata, la. quale evidentemente può all‟uopo impiegare tutto il tempo massimo d‟attesa, che le norme
vigenti le attribuiscono. Quindi, da un lato la presenza di un verbale di collaudo (ancorché recante misure non conformi a
quelle stabilite dalla F.I.G.C. in deroga legittima alle regole di giuoco) non impedisce la presentazione della riserva, che non
può in base ad esso essere elusa; dall‟altro, tale presentazione vincola l‟arbitro ad un comportamento ineludibile, proprio
perché finalizzato al duplice scopo di cui sopra. Nel caso in esame, il Direttore di gara, cui la riserva era stata consegnata, è
pacifico che abbia rifiutato di effettuare la necessaria misurazione, con ciò per un verso impedendo di constatare che
effettivamente (come parrebbe ammettere la stessa appellante) il campo eccedeva in larghezza le dimensioni stabilite dalle
citate decisioni ufficiali; e, per I'altro, non dando alla società ospitante la possibilità (tutt'altro che disagevole,.trattandosi.
emplicemente di restringere il campo di tre metri) di provvedere alla regolarizzazione. Solo nel caso che a ciò non si fosse
provveduto, sarebbe stata possibile - nelI'accertata irregolarità delle misure - applicare alla medesima la punizione sportiva di
perdita della gara. L‟omesso adempimento degli obblighi regolamentari da parte dell‟arbitro, impone invece che della gara
stessa (della cui regolarità per I'aspetto qui in esame non è possibile dare un giudizio certo) sia nuovamente disputata. Ciò deve
disporsi, annullando sia la delibera del Giudice Sportivo, che quella della Commissione Disciplinare. L‟accoglimento
dell‟appello comporta la restituzione della corrispondente tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento
dell‟appello come innanzi proposto dalla S.C. Afragola di Afragola (Napoli), annulla le delibere del Giudice Sportivo e della
Commissione Disciplinare, ordinando la ripetizione della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
3- APPELLO DELL‟ A.C. FORLIMPOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORLIMROPOLI/MORCIANO
CALCIO DEL 29.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 18. del 23.11.1.995)
La.PoI. Morciano Calcio in data 30.10.1995, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna lamentando che l‟ A.C. Forlimpopoli aveva schierato, in occasione della garadel:29.10.1995
Forlimpopoli/Morciano, disputata nell‟ambito del Campionato di Promozione (Girone "D") il calciatore Catellucci Marco, n. di
matricola 2243802, benchè squalificato cosi come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 14 pubblicato il 25 ottobre 1995. In
forza di quanto prospettato ne reclamo; corredato da copia della distinta gara dall‟ A.C. Forlimpopoli, la Commissione
Disciplinare adita "preso atto che il calciatore Castellucci Marco, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.14 del C.R.E.R.
datato 25.10.1995, fra i giocatori espulsi, risulta squalificato per quattro giomate; accertato che il calciatore Castellucci Marco
ha partecipato alla gara Forlimpopoli/Morciano senza averne titolo, in quanto la squalifica di cui sopra non era stata scontata
deliberava di infliggere alla A.C. Forlimpopoli la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara ForlimpopoIi/Morciano del
29.10.1995 ed al calciatore Castellucci Marco una giornata di squalifica. Ha proposto appello l‟ A.C. Forlimpopoli lamentando
un evidente un errore di persona in cui era incorso prirma il Presadente della Pol. Morciano Calcio e poi la Commissione
Disciplinare, dipeso dal fatto che il calciatore Castellucci Marco, nato il 24.7.1976, già squalificato per quattro giornate a
seguito dell‟ espulsione subita nella gara Forlimpopoli/Mariglianese del 15.10.1995 e, quindi, non avente tittolo a partecipare
alla gara incriminata, è persona diversa dal Castellucci Marco, nato il 7.11.1974, che, invece aveva disputato la gara stessa.
Sul punto la società ricorrente ha fornito la documentazrone da cui risulta il tesseramento di due calciatori con le stesse
generalità (Castellucci Marco), rispettivamente nati il 7.11.1 974 ed il 24.07.1976, aventi nn. di matricola 2243802 e 2557240.
L 'esame dei referti arbitrali ha evidenziato che il calciatore espulso nella gara Forlimpopoli/Mariglianese è il Castellucci
Marco nato il 24.7.1976, mentre quello che ha disputato la gara in contestazione è il Castellucci Marco nato il 7.11.1974. Dette
circostanze, decisive ai fini del giudizio, sono state controllate ed asseverate dagli accertamenti di ufficio espletati dalla
Segreteria della C.A.F. Pertanto non vi è dubbio sull‟ errore di persona che ha determinato il provvedimento impugnato. Per
questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟ appello come sopra proposto dell‟ A.C. Forlimpopoli di Forlimpopoli (Forli),
annulla I'impugnata delibera ripristinando il risultato di 2-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione
della relativa tassa.
4- APPELLO DELLA POL. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTU PREDU/S. GIOVANNI DEL
29.10.1995
(Delibera della Commissione , Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com Uff . n 16 del 16.11.1995)
La Pol. S. Giovanni ha proposto appella avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 16 del 16 novembre 1995, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso la decisione
del Giudice Sportivo di detto Comitato, apparsa nel Com. Uff. n. 14 del 2 novembre 1995, con la quale veniva inflitta alla
società appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Santu Predu/S. Giovanni del 29.10.1995 ed ai calciatori
Fadda Luciano, Delogu, Gianni e Soro Paolo la sanzione della squalifica fino al 31.12.1996. La società lamenta come la
Commissione Disciplinare abbia disatteso la richiesta di audizione dei propri rappresentanti, ledendo cosi un fondamentale
diritto di difesa. L‟appello è fondato e merita accoglimento. Osserva infatti il Collegio che effettivamente, in sede di reclamo
davanti la Commissione Disciplinare la Pol. S. Giovanni ebbe a richiede I'audizione personale della cui effettuazione non vi è
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
prova alcuna in atti, e cio deve far ritenere fondato sul piano processuale I'assunto della reclamante. È quindi palese la
violazione del principio del contraddittorio che le vigenti norme federali sanciscono a tutela di ogni interessato. Per i suesposti
motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟ appello come innanzi proposto dalla PoI. S. Giovanni di Nuoro, annulla, per difetto di
contradittorio, la delibera impugnata con rinvio degli atti, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sardegna per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.
5 - APPELLO DEL CALCIATORE SCEVOLA CONSOLATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 15.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 41 del 21.11.1995)
Propone appello a questa C.A.F. il calciatore Scevola Consolato,tesserato per I'A.C. Nuova Melito di Melito Porto Salvo,
avverso il prowedimento, pubblicato nei Com. Uff. n. 41 del 21 novembre 1995, con cui la Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria ha ridotto al 15.4.1996 la sanzione della squalifica, fino al 31.10.1996, già inflittagli dal Giudice
Sportivo a seguito della gara del Campionato di Eccellenza Nuova Melito/Reggio Gallina del 15.10.1995, di cui al Com. Uff.
n. 30 del 19 ottobre 1995. L‟appello va dichiarato inammissibile, ai sensi dall‟art. 35n. 4 d/d1 C.G.S., non essendo impugnabili
le squalifiche inflitte ai tesserati che non superano, come nel caso di specie, i dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dell‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., I'appello come sopra proposto dal calciatore Scevola Giovanni e dispone
I'incameramento della relativa tassa.
6- APPELLO DEL G.S. S. DOMENICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. DOMENICO/CAPRESANA
DELL‟8.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana · Com. Uff. n. 17 del 16.11.1995. .
II G.S.S. Domenico ha proposto appello a questa C.A.F., senza osservare, peraltro, i termini previsti dalla vigente normativa,
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 in
data 16 novembre 1995, con la quale veniva respinto il reclamo di detta società e confermata la decisione del Giudice Sportivo
che aveva disposto la ripetizione della gara S. Domenico/Capresana dell‟8.10.1995, per mancata sottoscrizione da parte dei due
capitani del documento redatto dall‟Arbitro inviato a dirigerla in sostituzione di quello designato, assente. L‟appello va
dichiarato inammissibile. Lo stesso, infatti, risulta spedito alla C.A.F soltanto il 28.11.1995 e, quindi, oltre il termine di 7
giorni dalla data di pubblicazione nel relativo Comunicato Ufficiale, fissato dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟ appello come sopra proposto dal G S S
Domenico di Arezzo e dispone I'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DELL’11 GENNAlO 1996
1 - APPELLO DELL A.C. MIRAMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENDAS SAN CLEMENTE/MIRAMARE
DELL‟ 1.10.1995
(Delibera delle Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 9.11.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16 del 9 novembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia-Romagna, accogliendo il reclamo proposto dalla Pol. Endas San Clemente avverso lo svolgimento della gara Endas San
Clemente/Miramare, disputata l‟1.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria, assegnava gara vinta per 2 a 0 alla società
reclamante, avendo accertato che aveva svolto funzioni di guardalinee per l‟ A.C. Miramare il Sig. Rediero Bucci, il quale non
risultava, all‟epoca, tesserato come dirigente per detta società (questa, infatti, solo con lettera dell‟ 11.10.1995 aveva
comunicato al Comitato Regionale la nomina del Bucci a dirigente, con deliberazione societaria del 10.10.1995). Avverso tale
decisione ricorreva a questa C.A.F. la A.C. Miramare, sostenendo che il Bucci aveva assunto qualità dirigenziale sin
dall‟1.7.1995, data nella quale era stato cooptato nel Consiglio Direttivo. La relativa documentazione era stata regolarmente
depositata presso il Comitato Provinciale di appartenenza, onde la delibera impugnata doveva considerarsi priva di fondamento
ed essere annullata, con ripristino del risultato sportivo acquisito sul campo. L‟appello è manifestamente infondato, dal
momento che, come emerge dalla delibera impugnata, la prova della irregolare posizione del Bucci, al momento in cui ebbe a
svolgere funzioni di guardalinee, è offerta dalla stessa comunicazione dell‟attuale appellante, da cui si ricava che la
cooptazione del medesimo in seno al Consiglio Direttivo societario avvenne il 10.10.1995, ovvero dopo la disputa della gara in
questione. Ciò non solo svela l‟ inconsistenza della tesi difensiva, ancorata ad una nomina dirigenziale che si sostiene avvenuta
l‟ 1.7.1995, ma dimostra che il c.d. foglio di censimento, che la reclamante allega al gravame e dal quale risulta I' inserimento
del Bucci, è stato fabbricato ad hoc, giacché l‟esemplare in possesso del Comitato Regionale, acquisito da questa
Commissione, è in bianco quanto alla indicazione dei Consiglieri, fra i quali dovrebbe rientrare il Bucci. La condotta tenuta al
riguardo dalla società appellante appare, di conseguenza, lesiva del principio di lealtà sancito dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., per
cui, rigettato il reclamo e incamerata la relativa tassa, gli atti debbono essere rimessi alla competente Commissione
Disciplinare per il procedimento a carico dall‟ A.C. Miramare e del suo presidente, sig. Giovannino Sauro Montebelli. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟ appello come innanzi proposto dell‟ A.C. Miramare di Rimini. Deferisce alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, ai sensi dall‟art. 19 comma 2 C.G.S., il Presidente
dall‟A.C. Miramare, Sig. Montebelli Giovannino Sauro, per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto
dedotto in ordine alla posizione del Sig. Bocci Rediero impiegato quale guardalinee nella suindicata gara, nonché l‟A.C.
Miramare per responsabilità diretta giusta l‟art. 6 comma 1 C.G.S.. Ordina l‟ incameramento della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
2 - APPELLO DELLA P.S.V. MONDRAGONESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/MONDRAGONESE
CALCIO DEL 28.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com Uff n 31 del 16 11.1995)
L‟ U.S. Puteolana proponeva reclamo alla Commissione Discipinnare presso il Comitato Regionale Campania relazione alla
gara Puteolana/Mondragonese Calcio, disputata il 28 ottobre 1995 per il Campionato Regionale di Eccellenza e terminata con
la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 3 - 2. Rilevava l‟U.S. Puteolana che la società awersaria aveva schierato
nella predetta gara il calciatore Balsamo Massimiliano, in posizione irregolare, in quanto squalificato per tre giornate in
relazione alla gara Falciano/Mondragonese Calcio, disputata il 16 ottobre 1995, per il Campionato Juniores Regionale.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 16 novembre 1995, rilevato che il
predetto calciatore non poteva partecipare alla gara contestata, in quanto nella stessa giornata (28 ottobre 1995) veniva
disputata anche la gara Caiazzo/Mondragonese Calcio per il Campionato Juniores Regionale, accoglieva il reclamo e
infliggeva alla P.S.V. Mondagonese Calcio, ai sensi dall‟art. 7, comma 5, del Giudice di Giustizia Sportiva, la punizione
sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 2. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede Ia P.S.V.
Mondragonese Calcio rilevando di aver osservato l‟ art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le sanzioni
devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore colpito da squalifica giocava quando è
avvenuta I' infrazione che ha determinato il provvedimento. Il reclamo deve essere respinto. Dispone infatti il citato art. 12,
comma 13, che la squalifica irrogata impedisce al calciatore di svolgere qualsiasi attività sportiva per il periodo di incidenza
della squalifica, e cioè, per le squalifiche a giornata, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra per la quale il
calciatore giocava quando è avvenuta l‟ infrazione che ha dato luogo alla squalifica. Il calciatore Balsamo Massimiliano ha
partecipato alla gara in contestazione nello stesso giorno di cui la squadra della P.S.V. Mondragonese Calcio partecipante al
Campionato Juniores Regionale - nella quale ha giocato quando è avvenuta l‟ infrazione che ha dato luogo alla squalifica disputava una gara ufficiale e, pertanto, in base a quanto disposto dalla norma ora riportata, si trovava in posizione irregolare
nella gara disputata il 28 ottobre 1995, Puteolana/Mondragonese Calcio. La decisione impugnata deve, quindi, essere
confermata e la tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟ appello come innanzi proposto dalla
P.S.V. Mondragonese Calcio di Mondragone (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DEL G.S. ROBUR SARONNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE
GIOVANISSIMI ROBUR SARONNO/MATTEOTTI DEL 30.9.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il comitato regionale Lombardia del settore per l'attività Giovanile e
Scolastica - com. uff. n. 14 del 23.11.1995)
Il G.S. Robur Saronno di Saronno ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato
Regionale Lombardia del Settore per l‟ Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 14 del 23 novembre 1995 con la quale
veniva inflitta la punizione sportiva di perdita con il risultato di 0-2 della gara Robur Saronno/Matteotti del 30.9.1995, e veniva
inoltre comminata la squalifica per una giornata di gara al proprio calciatore Alberio Fabio.L‟appello è inammissibile. Rileva
infatti la Commissione che il reclamo è privo della firma del Presidente della società appellante, il cui nominativo risulta solo
dattiloscritto in calce, dal che consegue la giuridica inesistenza dell‟atto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,
per omessa sottoscrizione, l‟appello come innanzi proposto dal G.S. Robur Saronno di Saronno (Varese) e dispone I'
incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL F.C. BREMBATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL‟11.7.2000
INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 23.11.1995)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 17 del 23
novembre 1995, dichiarava inammissibile il reclamò proposto dal F.C. Brembatese avverso la sanzione della squalifica del
calciatore Algarotti Nicola fino all‟ 11.7.2000 per fatti relativi alla sua partecipazione al Torneo Ambrosiana di Porto d'Adda
(Milano) dell‟ 11.7.1995. La Commissione Disciplinare ha fondato la sua pronuncia di inammissibilità sul fatto che i termini di
impugnativa decorrevano dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Comitato di Monza n.
2 dell‟ 1.9.1995; riportante la sanzione in questione. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. il F.C. Brembatese. Il
reclamo può trovare accoglimento. È noto infatti che ogni sistema di pubblicità legale, come è quello in esame, genera
presunzioni assolute di sconoscenza che prescindono, rendendole irrilevanti, da ogni tipologia di mancata acquisizione della
conoscenza in punto di fatto. È del più noto che per Comunicato Ufficiale si intende quello pubblicato dal Comitato presso il
quale siede l‟organo disciplinare che ha inflitto la sanzione. Da ciò consegue che il termine di impugnativa decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione di quel comunicato, nel che si sostanzia il sistema di pubblicità legale del settore essendo
irrilevanti, trattandosi di moduli ausiliari di conoscenza che in fatto possono tornare di qualche utilità, le notizie che, senza
limiti temporali, altri organi possono dare dell" avvenuta pubblicazione del "Comunicato Ufficiale". Per questi motivi la C.A.F.
respinge l‟ appello come sopra proposto dal F.C. Brembatese di Brembate (Bergamo) ed ordina l‟ incameramento dela relativa
tassa.
5 - APPELLO DELL U.S. CASTELLAMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMONTE/SAN
MAURIZIO DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- Com. Uff. n. 17 del 30.11.1995)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
II calciatore Paradisi Luca della società A.U.S. San. Maurizio prendeva parte ad una gara del Campionato Juniores Regionale
svoltasi il 21 ottobre dello scorso anno e subiva il provvedimento di squalifica per una giornata di gara, come risulta dal Com.
Uff. n. 12 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta pubblicato il 26 ottobre 1995. Il predetto calciatore non veniva
impiegato nell‟incontro del Campionato Juniores che si svolgeva il successivo sabato 28 ottobre, mentre scendeva in campo
domenica 29 ottobre nella gara Castellamonte/San Maurizio, valida per il Campionato di Eccellenza e conclusasi con il
punteggio di 1-0 a favore della società ospitata.Proponeva reclamo l‟U.S. Castellamonte e chiedeva a carico del San Maurizio
la punizione sportiva di perdita della gara per avere impiegato il calciatore Paradisi privo di legittimazione a partecipare
all‟incontro per non avere scontato la giornata di squalifica.La competente Commissione Disciplinare respingeva il reclamo e
avverso tale decisione l‟U.S. Castellamonte ha proposto appello a questa C.A.F. insistendo nell‟ accoglimento di quanto
prospettato in prime cure.II gravame deve essere respinto.Il dettato regolamentare è chiaro è non presta il fianco a diversa
interprefazione. Secondo l‟art. 36 n. 1 C G S il tesserato colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare della squadra
per la quale giocava quando è avvenuta l‟ ifrazione che ha determinato il provvedimento; la norma precisa poi che il calciatore
non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali che si disputino nel giorno in cui deve scontare la
squalifica, mentre può essere impiegato nelle gare delle altre squadre che si svolgono in giorni diversi.Come risulta da quanto
sopra precisato in punto di fatto, il Paradisi ha scontato la giornata di squalifica sabato 28 ottobre, giorno precedente la gara
oggetto del reclamo avanzato dall‟ U.S. Castellamonte, sicché la sua posizione in quell‟incontro deve ritenersi regolare. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Castellamonte di Castellamonte (Torino) e dispone
incamerarsi la tassa versata.
6 - APPELLO DEL CALCIATORE GAROFALO ALESSANDRO AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI
TRASFERIMENTO DALLA A.P. IGLESIAS ALLA S.S. LEONZIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1
C.G.S.
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 6/D - Riunioni dell‟/9.9.1995)
Con atto 18.7.1995 la Polisportiva Iglesias reclamava dinanzi la Commissione Tesseramenti avverso la validità della lista di
trasferimento del calciatore Garofalo Alessandro da essa Polisportiva Iglesias alla S.S. Leonzio. Adduceva la reclamante di
avere rilasciato al calciatore una lista di trasferimento segnata sulla voce "prestito" e priva della firma del presidente, e di avere
poi appreso che il predetto era stato trasferito a titolo definitivo a favore della S.S. Leonzio. La Commissione Tesseramenti,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D Riunioni dell‟8/9.9.1995, annullava la lista e deferiva, per violazione dall‟art. 1
comma 1 C.G.S., il calciatore e la stessa società reclamante alle competenti Commissioni Disciplinari. Avverso tale decisione
ha proposto appello Garofalo Alessandro, denunciandone I'infondatezza. Osserva la C.A.F. che il reclamo inoltrato in data
18.7.1995 dalla Polisportiva Iglesias alla suddetta Commissione era inammissibile, svende esso ad oggetto una lista le,
squalifiche non scontate nell‟annata nella quale sono state comminate si scontano nelI' annata successiva nella squadra nella
quale il calciatore giocava quando è avvenuta I' infrazione, con l‟ eccezione del calciatore impiegato come "fuori quota" nel
Campionato Juniores, il quale deve scontare la squalifica in occasione di prima gara del campionato della prima squadra. La
questione si fonda sul punto se per prima gara deve intendersi quella da disputarsi nella prima giornata utile del campionato
ancora in corso o nella prima giornata del campionato che la prima squadra della società di appartenenza del calciatore
disputerà nella stagione successiva. Dal tenore delle vigenti norme ritiene il Collegio possa desumersi che per "prima giornata
di campionato" deve intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva. Pertanto, nel caso di specie, non avendo
il calciatore Rossi Daniele scontato la squalifica nella prima giornata del corrente Campionato disputato dalla prima squadra,
per il consolidato principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui
partecipa fino a quando la squalifica non sarà scontata, con le conseguenze previste dall‟ art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S.. Deve
quindi essere confermata la decisione della Commissione Disciplinare secondo cui il calciatore il quale può non scontare la
squalifica nell‟annata sportiva in cui era stata inflitta essendo il Campionato Juniores terminato, deve scontarla in quella
successiva e, se fuori quota, la sanzione è da scontarsi in gara della prima squadra, ovviamente dell‟annata successiva al
provvedimento disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall‟A.C. Montemurlo di
Montemurlo (Firenze) e dispone I' incameramento della relativa tassa. di trasferimento datata 2.9.1994, e risultando quindi
proposto ben oltre il termine previsto dell‟art. 95 punto 12 N.O.I.F. L‟ impugnata decisione va quindi annullata senza rinvio, ex
art. 27 n. 5 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull‟appello come sopra proposto dal calciatore Garofalo
Alessandro, annulla senza rinvio, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera, confermando, altresi, il trasferimento
inficiato davanti alla Commissione Tesseramenti. Ordina la restituzione della tassa versata.
7- APPELLO DELL 'A.C. MONTEMURLO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE ROSSI DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 7.12.1995)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto all‟A.C. Montemurlo di Montemurlo la
punizione sportiva di perdita per 0-2 delle gare del Campionato toscano di Promozione disputate il 24 settembre 1995 contro
l‟U.S. Buggianese, il 1° ottobre 1995 contro l‟A.S. Ponte del Giglio e l‟8 ottobre 1995 contro l‟A.C. Quarrata, per avere
schierato in tutte le suddette gare il calciatore Rossi Daniele, il quale non aveva titolo a parteciparvi essendo stato squalificato
per una giornata di gara, come da Com. Uff. n. 40 del 28 aprile 1995, a seguito dell‟espulsione nell‟ultima gara del
Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 1994/95, disputata il 15 aprile 1995. La Commissione, rilevato che
l‟art. 12 comma 6 C.G.S. precisa che le sanzioni di squalifica od inibizione che non possono essere scontate nell‟annata in cui
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva; rilevato altresì che la Circolare della Lega Nazionale
Dilettanti dell‟8.9.1995 ha chiarito, con riferimento alla posizione del calciatore che debba scontare una squalifica inflittagli
partecipando al Campionato Juniores, che se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata
nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso Campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il
calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i "fuori quota" devono scontarla "nella prima giornata di Campionato
in cui gioca la società di appartenenza"; rilevato infine che "il Rossi, fuori quota nella stagione 1995/96", avrebbe dovuto
scontare la sanzione inflittagli nella prima gara utile della nuova stagione sportiva con la prima squadra e che questi non aveva
nella corrente stagione scontato detta squalifica, infliggeva all‟A.C. Montemurlo la punizione di perdita per 0 - 2 delle 3 gare in
questione. Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 7 dicembre 1995, la A.C. Montemurlo ha proposto
appello a questa C.A.F., chiedendone l‟annullamento, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, un
calciatore squalificato nell‟ultima giornata di campionato deve scontare il provvedimento disciplinare nella prima gara del
successivo campionato solo se rientra, nella nuova stagione, nei limiti di età della categoria. Ciò non varrebbe per i fuori quota
che devono scontare la squalifica nella prima giornata utile del campionato in corso in cui gioca la prima squadra della società
cui appartiene. All‟odierno dibattimento nessuno è comparso. L‟appello non è fondato e va quindi respinto. Con minuziosa
motivazione i primi giudici hanno correttamente interpretato le disposizioni regolamentari in materia dell‟esecuzione delle
sanzioni. Si deve premettere che la società ha recepito il generale principio secondo il quale le squalifiche non scontate
nell‟annata nella quale sono state comminate si scontano nell‟annata successiva nella squadra nella quale il calciatore giocava
quando è avvenuta l‟'infrazione, con l‟eccezione del calciatore impiegato come "fuori quota" nel Campionato Juniores, il quale
deve scontare la squalifica in occasione di prima gara del campionato della prima squadra. La questione si fonda sul punto se
per prima gara deve intendersi quella da disputarsi nella prima giornata utile del campionato ancora in corso o bella prima
giornata del campionato che la prima squadra della società di appartenenza del calciatore disputerà nella stagione successiva.
Dal tenore delle vigenti norme ritiene il Collegio possa desumersi che per "prima giornata di campionato" deve intendersi
quella del campionato della successiva annata sportiva. Pertanto, nel caso di specie, non avendo il calciatore Rossi Daniele
scontato la squalifica nella prima giornata del corrente Campionato disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio
della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica
non sarà scontata, con le conseguenze previste dell‟art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S. Deve quindi essere confermata la decisione
della Commissione Disciplinare secondo cui il calciatore il quale non può scontare la squalifica nell‟annata sportiva in cui era
stata inflitta, essendo il Campionato Juniores terminato, deve scontarla in quella successiva e, se fuori quota, la sanzione è da
scontarsi in gara della prima squadra, ovviamente dell‟annata successiva al prevedimento disciplinare. Per i suesposti motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Montemurlo di Montemurlo (Firenze) e dispone l‟incameramento
della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATVE AL COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996
1 APPELLO DELL‟'A.S. POGGI MOVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES
POGGIO MOIANO/ALBARIETI DEL 14.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lazio. Com. Uff. n. 58 del 24.11.1995) .
II 14 ottobre 1995 si disputava la gara Poggio Moiano/Albarieti, valida per il Campionato Juniores Provinciale organizzato dal
Comitato regionale lazio conclusasi con il punteggio di 3 - 1 a favore della società ospitante. La Pol. Albarieti proponeva
reclamo per la posizione irregolare del calciatore Lorenzini Francesco, schierato dalla squadra avversaria, assumendo che il
medesimo non aveva scontato la squalifica inflittagli nel corso della precedente stagione sportiva. La Commissione
Disciplinare presso il detto Comitato accoglieva il reclamo e inffiggeva all‟A.S. Poggio Moiano la punizione sportiva di
perdita della gara con il puntéggio di 0-2 (Com. Uff. n. 58 pubblicato il 24 novembre 1995).Contro tale delíbera ha ínoltrato
appello a questa C.A.F I'A.S. Poggío Moiano, deducendo che le due residue giornate di squalifica del lorenzini erano state
scontate nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra l‟1‟ e l‟8 ottobre 1995 trattandosi di calciatore che nella corrente
stagione sportiva non rientrava nei''limiti-d'età per la categoria Juniores, sicchè il suo impiego nell‟incontro del 14
ottobre"1995 quale fuori quota doveva considerarsi del tutto legittimo. Rileva il Collegio che l‟appello è fondato. Come risulta
dalle distinte dei calciatori impiegati dall‟A.S. Poggio Moiano il Lorenzini Francesco (classe 1976) non è stato schierato nelle
prime due gare del Campionato di 1a Categoria svoltesi nei giorni 1 e 8 ottobre 1995 in tal modo agii aveva scontato la
squalifica inflittagli, sicchè era legittimato a prendere parte in qualità di "fuori quota", all‟incontro del 14 ottobre con la
Polisportiva Albarieti. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Poggio
Moiano di Poggío Moiano (Rieti), annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-1 conseguito in campo nella
suindicata gara.Ordina la restituzione della tassa versata.
2 APPELLO DELL‟A.S. SECIT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIO/SECITDEL 29.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regioriale Lazio - Com. Uff. n. 62 dell‟1.12.1995)
L‟A.S. Appio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lazio in relazione alla gara
Appio/Secit disputata per il Campionato di 1a Categoria il 29 ottobre 1995 rilevando che la società avversaria aveva schierato
nella predetta gara il calciatore Fanfoni Michele in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 2 giornate nella stagione
sportiva 1994/95 non aveva scontato la squalifica nella passata stagione: La Commissione Disciplinare con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.62 dell‟1 dicembre 1995, accertato che effettivamente il calciatore Fanfoni non aveva
scontato Ia squalifica nella passata.stagíone, accoglíeva il reclamo e írrogava che l‟A.S.Secit la punizione sportiva di perdita
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
della gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dell‟art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso la predetta
decisione, propone reclamo in questa sede l‟A.S. Secit, rilevando che il calciatore in parola ha scontato la squalifica di due
giornate inflittagli dal Giudíce Sportívo a seguito dell‟ultima gara della passata stagione disputata nelle file della Polisportiva
Albarossa Pro Patria - non partecipando alte prime due gare del Campionato dí Promozione 1995/96, disputate dalla predetta
società prima di essere trasferíto alla stessa società ricorrente. II reclamo deve essere accolto. In effetti il calciatore Fanfoni è
stato trasferito all‟A.S. Secit il 30settembre 1995 proveniente dalla Polisportiva Albarossa Pro Patria. Detta società, che
partecipava al Campionato di Promozione, non ha schierato nelle due gare di detto Campionato, disputate il 17 settembre 1995
ed il 24 settembre1995, il calciatore in parola, che, pertanto, deve ritenersi avere scontato le due giornate di squalifica
irrogategli nella passata stagione sportiva. Stabilisce, del resto, I'art. 12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, che le
sanzioni devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore colpito da squalifica giocava quando
è avvenuta l‟infrazione che ha determínato il provvedimento. II calciatore Fanfoni era dunque in posizíone regolare nella gara
del 30 settembre 1995. L‟impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve, pertanto essere annullata e deve disporsi
il ripristino del risultato di 2-1 in favore della A.S. Secit conseguito sul campo nella gara Appio/Secit del 30 settembre 1995.
La tassa di reclamo va restituita. Per i suesposti motivi a C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S.
Secit di Morena (Roma), annulla l‟impugnata delíbera, ripristinando il risultato 1-2 conseguito in campo nella suindícata gara.
Ordina la restituzione della relativa tassa.
3- APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL
FC. BOLOGNA 1909 IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BINI CHRISTIAN
(Delíbera della C.V.E. Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 13.10.1995)
La Commissione Vertenze Economiche, con decísione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunione del 13 ottobre
1995, respinse il reclamo con il quale la Società Centese Calcio aveva chiesto la condanna del Bologna F.C. al pagamento della
somma di L, 200.000.000 in relazione alla cessione del calciatore Bini Christian. Tale decisione e stata impugnata dinanzi a
questa Commissione dalla Centese Calcio, la quale deduce che, se e vero che la compartecípazione relativa al calciatore era
stata definita, attraverso il meccanismo del deposito delle buste chiuse, a favore del F.C. Bologna e che tale società aveva
versato la somma di L. 50.000.000 indicata nella propría busta, tuttavia tale accordo doveva rítenersi."annullato", ai sensi di
quanto chiarito nella nota del 7 ottobre 1993 della.F.I.G.C., perché la, Centese Calcio non faceva più parte della Lega
Professionistí Serie C,.essendo retrocessa, alla fine della stagione sportiva 1993/94, al Campionato Nazionale Dilettanti. Si e
costituíto ín giudizio il Bologna FC. che ha eccepito, in rito, che il reclamo non è stato notificato al calciatore e che esso appare
tardivo, nel merito, che al momento della presentazione delle buste la Centese Calcío era ancora associata alla Lega
Professionisti Serie C. . Le eccezioni pregiudievoli della controparte sono infondate. . Invero, ritiene il Collegio che, nel caso
de quo, il calciatore non debba essere considerato controparte essendo lo stesso del tutto estraneo alla controversia, il cui esito
non e destinato a produrre nessuna conseguenza nei suoi confronti. Il presente reclamo deve, poi considerarsi tempestivo in
quanto, la decisione della C.V.E.risulta pervenuta alla società il 27 novembre 1995 (v. timbro postale sull‟avviso di
ricevimento) ed il reclamo risulta spedito il 4 dicembre 1995 e qunidi nei termini, posto che il settimo gíorno utile cadeva il 3
dicembre, domenica. Nel meríto il reclamo è infondato.. E incontestato che, nella stagione sportíva 1994/95, la Centese Calcio
ha militato, a seguito di ripescaggio, in Serie C e, quindi nonostante la temporanea retrocessione disposta con il Comunicato
Ufficiale n. 168/Cdel 30 giugno 1994, essa non ha in effetti mai perduto lo status di società professionistica, in quanto è stata
tale sia nella stagione 1993/94 che in quella 1994/95.. . Consegue che non è applicabile, nella specie quanto disposto nella
suindicata nota della F.I.G.C. e che quindi l‟accordo di partecipazione con F.C. Bologna relativo al calciatore Bini era ed è
rimasto perfettamente valido; sicchè leggittimamente ha dato luogo al meccanismo della definizione della conpartecipazione
mediante offerta in busta chiusa. Ciò posto, poiché il F.C. Bologna ha adempiuto gli obblighi derivanti dall‟apertura delle
buste, null‟altro la Centese Calcio ha diritto a pretendere. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sapra proposto
alla Centese Calcio di Cento (Ferrera) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELLA-'N,C.F. ORLANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDINA/CACCAMO
DELL‟1.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 10/Disc. Del 30.11.1995).
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilía; con decisione pubblícata sul Com. Uff. n. 22 del 12 ottobre·1995;
infliggeva alla Pol. Caccamo I'ammenda di l. 100.000 per ritardata presentazione in campo della squadra nella gara
Orlandina/Caccamo dell‟1.10.1995 mentre respingeva il reclamo proposto dalla N.C.F. Orlandina che chiedeva la punizione di
perdita della gara per 0-2 a carico: dell‟avversaria quale responsabile del ritardato inizio dell‟incontro, avvenuto oltre i 45' di
attesa previsti dalle norme regolamentari. Il Giudice Sportivo rilévava nella motivazione che la Pol. Caccamo aveva presentato
all‟arbitro la distinta di gara entro il tempo di attesa previsto e che la partita aveva avuto inizio con un ritardo di 3' oltre tale
termine a causa delle operazioní di riconoscimento dei calciatori effettuate dal Direttore di gara. Con decisione pubblicata sul
Com. Uff. n 10/Disc. del 30 novembre 1985, la Commissione Disciplinare investita nel ricorso avanzato dalla N.C.F
Orlandina, confermava la statuizione del Giudice Sportivo osservando che le motivazionl addotte dalla reclamante non
trovavano riscontro nelle vigenti norme regolamentari. Ha inoltrato appello a questa C.A.F. la N.C.F. Orlandina, sottolineando
che il comportamento dell‟arbitro il quale aveva arbitrariamente differito di 55' l‟inizio della gara; integrava gli estremi
dell‟errore tecnico, o comunque quelli di un evento di carattere eccezionale disciplinato dell‟art. 7 n. 4 C.G.S.,.per cui doveva
disporsi la ripetlzione della gara, previa eventuale effettuazione di indagini atte ad accertare lo svolgimento dei fatti e l‟ora di
inizio dell‟incontro. L‟appello è infondato. L arbitro ha precisato nel, rapporto che la gara , fissata per le ore 15 e iniziata alle
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
15,48 perché la Pol. Caccamo aveva presentato solo alle ore 15,39 la distinta dei suoi calciatori. Risulta quindi dagli atti
ufficiali, ai quali deve riconoscersi per norma regolamentare la presunzione di attendibilità, che entro l‟orario di tolleranza
previsto dall‟art..54 n. 2 N.O.I.F la squadra della Pol. Caccamo si era presentata all‟arbitro in condizioni tali da portarsi subito
in campo tanto basta ad escludere l‟applicabílità della sanzione di perdita della gara, la quale e prevísta dal successivo art. 55 n.
1 a carico delle squadre che non si presentano in campo (cioè, all‟arbitro in divisa di giuoco) nel termine di attesa. Poichè
l‟arbítro si e attenuto all‟esatta applicazíone delle norme regolamentari non ricorre all‟evidenza il presunto errore tecnico
dedotto dall‟appellante. Per questi.motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposta dalla N.C.F: Orlandina di Capo
d‟Orlando (Messina) ed qrdina l‟incamerarsí della relativa tassa.
5 - APPELLO DELL‟U.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTAMURAMUOVA NARDO' DEL
3.9.1995; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER PARTEClPAZIONE DEL
CALCIATORE MOSCELLI FABIO IN POSlZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n..90 del 24.11.1995)
Con atto del 19 settembre 1995 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti deferiva al giudizio della Commissione
Disciplinare presso quella Lega l‟U.S. Altamura.e il calciatore Moscelli Fabio per rispondere delle violazioni di cui agli arti. 7
comma 5 e 12 comma 6 C.G.S.; si era accertato, infatti, che il Moscelli, già tesserato per la Nuova U.S. Bitonto e squalifícato
per una gara al termine della precedente stagíone sportiva, aveva preso parte all‟incontro Altamura/Nardo della 1 a giornata
del. Campionato Nazionale Dilettanti, disputato il 3 settembre 1995. La Commissione Disciplínare infliggeva all‟U.S.
Altamura la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 ed al calciatore Moscelli la sanzione della
squalifica per due giornate di gara. Contro la decisione l‟U.S, Altamura ha avanzato appello a questa Commissione,
rinnovando con díffuso argomentare le tesi già proposte senza successo in primo grado.Rileva la C.A.F. che la decisione della
Commissione Disciplínare è fondata sull‟esatta interpretazione delle norme regolamentari e merita pertanto piena conferma.
Va ancora una volta ribadito che nella fattispecie deve trovare applicazione l‟art. 12 comma 6 C.G.S., secondo il quale la
squalifica non scontata nell‟annata in cui e stata irrogata lo deve essere nella stagione successiva, anche nel caso di
cambiamento di società; si tratta di un príncipio generale, che risponde a criteri di giustizia e rende certa, nelle varie ipotesi che
potrebbero verificarsi, l‟esecuzione della sanzione.La pretesa, affacciata dalla reclamante, che la punízione "si annullí
automaticamente" nel caso di calcíatore che avendo riportato la squalifica nell‟ultíma giornata di campionato abbia
successivamente cambiato squadra, dimostra dí per sé l‟erroneità della tesi; non e ipotizzabile una siffatta ipotesi di estinzione
della sanzione; che non troverebbe alcuna giustificazione e cozzerebbe contro il principio generale affermato dell‟art. 12
C.G.S.. Del pari fallace è I'argomentazione che l‟appellante sviluppa con riferimento all‟art..9 comma 9 C.G.S. Anche questa
norma, a parere del Collegio, non si presta ad interpretazíoni. equivoche. Il legislatore federale ha stabilito al n. 1 che le
sanzioni di squalifíca inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si devono scontare in quella competizione, precisando al
successivo n. 3 che le squalifiche ínflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia si scontano nelle gare
dell‟attivita ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Per conseguenza il fatto che il calciatore Moscelli non sia stato impiegato nella
gara di Coppa Italia che ha preceduto la prima giornata di Campionato è indifferente rispetto alla giornata di squalifica che egli
deve scontare; come si è detto sopra, "nelle gare dell‟attività ufficiale diversa dalla Coppa ltalia", ciò è proprio nell‟incontro al
quale si riferiva il disposto deferimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Altamura
di Altamura (Bari) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/CORCES DEL
24.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 22 del 30.11.1995)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 22 del 30 novembre 1995; accoglieva il reclamo dell‟A.S. Corces in relazione alla gara del Campionato di
2aCategoria Schlanders/Carces,disputata il 24 settembre 1995 e. terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio
di 4-2. . Nella predetta gara Io S.C. Schlanders aveva schierato il calciatore Franck: Uwe in posizione irregolare perchè incorso
in due giornate di squalifica nel Campionato Juniores 1994/1995 non scontate. Di conseguenza Ia Commissione Dísciplinare
irrogava allo S.C. Schlanders la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2.. Avverso .le
decisioni della.Commissione Disciplinare propone appello in questa sede lo S.C..Schlanders.., l‟appellante non contesta il
mento della decisione ma deduce che il reclamo dell‟A.S. Corces, originariamente indirizzato al Giudice Sportivo ma deciso
dalla Commissione Disciplinare doveva essere dichiarato inammissibile; in quanto non proposto direttamente a detto organo
collegíale, come stabilito dell‟art. 23 comma quinto,quattordicesimo e ventitreesimò del Codice di Giustizia Sportiva. La
censura non può essere accolta. Come questa C.A.F ha più,volte afférmato il reclamo erroneamente indirizzato ad organo
incompetente e da questo trasmesso all‟ organo competente, purché proposto nei termini stabiliti dalla norma regolamentare
per i reclami da azionarsi davantí a detto ultimo organo, sono da ritenere ammissibili e possono, quindi, essere decisi. Il
redamo in esame,proposto dall‟AS Corces al giudice Sportivo e da questo trasmesso alla competente Commissione
Disciplinare è stato prodotto nei termini dí cui al citato art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, legittimamente è
stato deciso da detto organo collegiale. L‟impugnata decisione della Commissione Discciplinare deve, quindi essere
confermata. La tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dallo
S.C. Schlanders di Silandro(Bolzano)e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
69
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
7- APPELLO DEL SIG. LEONI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELl‟INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 1 A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 1 G.G.S.,
PER DICHIARAZIONI CONTRASTANTI RESE DINANZI AD ORGANI FEDERALI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com, Uff. n. 90 del 24.11.1995)
Il sig. Leoni Sergio, già segretario dall‟A.C. Nuova Pro Salerno, ha proposto rituale appello avverso la deliberazione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale. Dilettanti, di cui ai Com. Uff: n. 90 del 24 novembre 1995, con la quale
gli è stata comminata la sanzione dell‟inibizione per un anno, per violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. L‟appellante deduce,
tra l‟altro, la mancanza dello "status" di tesserato federale e, conseguentemente, l‟inammissibilità del proprio deferimento per
carenza di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva, nonché la violazione del diritto di difesa, per asserita mancata
trasmissione degli atti del procedimento. Ritiene questa Commissione che entrambi i suindicati motivi debbono essere
disattesi, in quanto infondati. Sul primo punto, infatti, esattamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto (conformemente a
quanto sostenuto dalla Procura Federale), che il Leoni possa essere assoggettato all‟ordinamento sportivo, quanto meno per
effetto di "prorogatio" della sua carica di segretario della A.C. Nuova Pro Salerno. Va inoltre rilevato che alle dimissioni di un
tesserato, proposte dopo l‟inizio del procedimento disciplinare, non può essere riconosciuto valore.preclusivo. Per quel che
riguarda il secondo motivo di gravame (presunta violazione del diritto di difesa), risulta che la segreteria della Commissione
Disciplinare ha regolarmente e tempestivamente trasmesso al deferito copia del Comunicato Ufficiale n. 283/95, nel quale era
riportata la delibera relativa al deferimento della Procura Federale. Gli altri documenti in atti, erano peraltro costituiti dal solo
verbale delle dichiarazioni rese dal Leoni al rappresentante dell‟Ufficio indagini e come tali sicuramente da lui perfettamente
conosciute. La sanzione comminata, peraltro, appare esagerata rispetto alla obiettiva gravítà del fatto, onde può bene essere
ridotta a mesi sei. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Sig. Leoni Sergio,
riduce a mesi 6 la sanzione dell‟inibizione già inflitta dai primi giudici Ordina la restituzione della tassa versata.
8 - APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER MESI OTTO INFLITTE AL
SIGG.RI FALCETTA GIUSEPPE; FALCETTA LEONARDO E ABBONDANZA GIUSEPPE E DELL‟AMMENDA DI L.
1.000.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE;
PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI AR7T. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995)
Il Sig Falcetta Leonardo quale Více Presidente della S.S. Canosa s.r.l., ha proposto appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C.U. n. 90 del 24 novembre 1995, con la quale
era stata affermata la responsabilità del Sig. Falcetto Giuseppe, Presidente, del Sig. Abbondanza Giuseppe, Dírettore sportivo,
del Sig. Falcetto Leonardo e della S.S. Canosa in ordine alla violazione rispettivamente dell‟art. 1 comma 1 del Codíce di
Glustizia Sportiva in relazione all‟att. 41 comma 2 del Regolamento della L.N.D., i tesserati e dall‟art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.,
per responsabilità díretta e oggettiva, la Società. La reclamante ha richiesto la riforma dell‟impugnata decisione e
l‟annullamento delle sanzioni comminate, vale a dire otto mesi di inibizíone a ciascuno dei suindícati tessératí e lire 1.000.000
di ammenda alla socíetà. "Va permesso che l‟appello sottoscritto dal sig.Falcetta Leonardo, dirigente inibita è ammissibile
soltanto per quel che riguarda personalmente il firmatario. Nel merito ritiene questa Commissione che le doglianze del Falcetta
Leonardo non possono trovare accoglimento, dovendosi ritenere sufficientemente provato; cosi come esattamente affermato
dalla Commissione Disciplinare, il fatto addebitatogli e cioè di aver preteso ed ottenuto dal calciatore Anaclerío Domenico la
somma di l.5.000.000 per concedergli lo svincolo. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla obiettiva entità del fatto
e pertanto va confermata. Per questi motivi la C.A.F. decidendo in ordine all‟appello coma innanzi proposto dalla s.s.. Canosa
di Canosa di Puglia (Bari), cosi provvede: - lo dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona inibíta, per le parti
inerenti le sanzioni dell‟inibizione per mesi 8 inffitta ai Sígg.rí Falcetta Giuseppe e Abbondanza Giuseppe e dell‟ammenda di
L. 1.000.000 inflitta alla società; lo respinge per la parte inerente la sanzione dell‟inibizione per mesi 8 inflitta al Sig. Falcetto
Leonardo; - ordina l‟incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELL‟U.S. DON BOSCO SPEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DON BOSCO SPEZIA/MIGLIARINESE CALCIO DEL 22.11.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 7.12.1985)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per I'Attívítà Giovanile e Scolastica, con provvedímento
ríportato sul Comunicato Ufficiale n. 15 pubblicato il 16 novembre 1995, rilevato che la gara Don Bosco Spezia
Calcio/Migliarinese Calcio del 12 novembre 1995 non si era potuta disputare per indisponibilità del campo e ravvisata la
responsabilità al riguardo dell‟U.S.Don Bosco in quanto società ospitante, inflisse a tale società, ai sensi dall‟art. 7 comma 1
C.G.S., la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, il reclamo della Società è stato respinto dal Giudice Sportívo dí 2°
Grado di detto Comitato Regionale con decísíone ríportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 pubblicato il 7 dícembre 1995, che e
stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla U.S. Don Bosco Spezia. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Risulta
dagli atti che l‟U.S. Ponzanese, con atto del 30 settembre 1995, aveva assunto I'impegno di rendere disponibile il proprio
impianto sportivo per le partíte casalínghe, domenicali, mattutine, del Campionato Regíonale Giovanissimi, che avrebbe
dovuto disputare la squadra dall‟U.S. Don Bosco Spezia, salvo che le partite in oggetto fossero “in concomítanza” con le
partite del Campionato Nazionale Allievi della A.C. Spezia. Il giorno 12 novembre 1995 la gara che l‟U.S. Don Bosco Spezia
era chiamata a disputare era fissata per le 9,15 e quella che vedeva impegnata la A.C. Spezia per le 10.30 per cui, tenuto conto
della durata della gara del Campionato Giovanissimi, le due gare erano senz'altro compatibili, nel senso che lo svolgimento
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
della prima non avrebbe in alcun modo intralciato quella dell‟altra e ciò anche sul piano della utilizzazione degli spogliatoi, in
quanto la squadra dell‟U.S. Don Bosco Spezia si era dichiarata disposta a tenerli liberi dagli effetti personali dei calciatori
impegnati nell‟incontro fin da prima dell‟inizio dell‟incontro stesso. In tale situazione, partícolarmente vessatorio e
antisportívo è stato il comportamento del dirigenti dell‟U.S. Ponzanese che obblígò le squadre dell‟incontro delle ore 9.15 a
lasciare libero il campo, rendendo in tal modo ímpossibile lo svolgimento della gara e tale situazione, ritiene il Collegio, non
possa imputarsi neanche oggettivamente alla U.S. Don Bosco Spezia. La dedisione ímpugnata va, pertanto, annullata e va
disposto che sía disputata nella data che sarà all‟uopo stabilita la gara U.S. Don Bosco/Migliarinese Calcio. Per questi motivi la
C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dell‟U.S. Don.Bosco Spezia di La Spezia, dispone l‟effettuazione
della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF.N. 17/C - RIUNIONE DEL 25 GENNAlO 1996
1 . APPELLO DEL G.C. AA.CC. N.C. REBIBBIA IN RELAZIONE ALLA GARA REBIBBIA/POLICASSINO COOP. DEL
26.11.1995.
Il G.C. AA.CC. N.C. Rebibbia con telegramma 27.11.1995 ha preannunciato reclamo a questa C,A.F avverso le decisioni
adottate della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, dl cui al Com. Uff. n. 58 del 24 novembre1995 in
relazione alla gara Rebibbía/Polícassíno Coop del 26.11.1995, senza tuttavía far seguíto con í motívi, nei modi e nei termini di
cui all‟art. 27 n. 2 lett. a)C.G.S. Ne consegue che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile . Per i suesposti motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, si sensi dell‟art. 27 n. 2..lett: a). C.G.S., per omesso invio dei motivi l‟appello come innanzi
proposto dal G.C..AA. N.C. Rebibbia di Roma ed ordina l‟incameramento della relativa tassa.
2 APPELLO DEL REAL S. GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.1996
INFLITTA AL CALCIATORE PADOVANO GIOVANNI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com.Uff. n.18 del 23.11.1995)
La società Real S.Giovanni di San Giovanni Rotondo propone appello a questa Commissione Federale avverso la delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul Com. Uff. n. 18, in, data 23novembre 1995
che ha disatteso il proprio reclamo inoltrato contro il provvedimento del Giudice Sportîvo presso lo stesso Comitato, con il
quale veniva inflitta al calciatore Padovano Giovanni la sanzione della squalifíca fino al 30 apríle 1996 per avere iniíuriato
mínacciato e tentato di colpire con calci.e pugni l‟arbitro della gara del Campionato di 2a Categoria.Real San Giovanni/Virtus
S. Marco, disputata il 29 ottobre 1895 (com. Uff. n, 15 del 3 novembre 1995). L‟ appello, è inammissibile per non essere stati
ossevvati i termini fissati dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone tra l‟altro che le parti hanno diritto di ottenere copia
deglí atti ufficiali e la relativa richiesta formulata come dichiarazione di reclamo deve essere ínviato all‟Organo compefente del
nuovo giudizio mediante telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il
provvedimento da impugnare. Il suddetto termine e perentorio e la sua inosservanza comporta l‟inammissibilità del reclamo .
Nel caso in esame la decísíone ímpugnata è stata ínseríta nel Comunícato Uffícíale pubblicato in data 23 novembre 1995 ed il
telegramma, formulato come dichiarazione di reclamo con la richiesta di copia degli atti ufficiali, è stato spedito in data 29
novembre 1995 oltre quindi il termine prescritto. Rileva ancora il Collegio che la società appellante non ha comunque dato
seguito omettendo l‟invio dei motivi di appello dopo la ricezione della copia degli atti. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta sopra degli atti ufficiali l‟appello come sopra
proposto dal Real S. Giovanni di San Giovanni Rotondo (Foggia) e dispone :l‟incameramento della relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA SIG.RA CORDA ADALGISA PER CONTO DEL FIGLIO MINORE PIREDDA FABIO, AVVERSO
IL DEFERIMENTO DI QUEST‟ULTIMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO
REGIONALE SARDEGNA, A SEGUITO DELL‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELL‟U.S.
BINDUA TRE FRAZIONI
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 77D - Riuníoni del 22/23.9.1995) .
La Commissíone Tesseramenti dalla F.I.G.C., con decisione dí cui al Com. Uff. n. 7/D - Riuníoni deL 22/23.9.1995 ín
accoglimento del reclamo inoltrato dalla Sig.ra Corda Adalgisa, madre del calciatore minorenne Piredda.Fabio ha annullato la
richiesta di tesseramento n.230114, datata 30 agosto 1994, a nome di quest'ultimo in favore dall‟U.S. Bindua Tre Frazioni di
Iglesias, perché firmata soltanto dal padre e non anche dalla madre, pure esercente la patria potestà sul minore. Ha, inoltre,
disposto il deferimento del calciatore Píredda Fabio e dall‟U.S. Bindua Tre Frazioni alla competente Commissione Disciplinare
per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per essere venuti meno all‟obbligo della sottoscrizione da parte di entrambi i
genitori del calciatore minorenne. La Sig,ra Corda Adalgisa ha inoltrato appello a questa C.A.F. chiedendo l‟annullamento del
provvedímento di deferimento del figlio alla Commissione Disciplinare perché non responsabile della dedotta
infrazione.L‟appello è inammíssibile. L‟impugnazione anche nel diritto sportivo è ammessa esclusivamente avverso le
decisioni con le quali i giudici provvedono in relazione ad infrazioni commesse da tesserati o da società, oppure decidono sui
conflitti di interessi sorti tra le parti sono impugnabili pertanto soltanto i provvedimenti decisori adottati da Organi della
Giustizia Sportíva e non anche quelli meramente ordínatori, i quali hanno il solo effetto di provocare la riapertura o della fase
istruttoria dello stesso procedimento o come nel caso di specie, di altro procedimento e non implicano affatto décisioni in senso
tecnico. Nel caso ín esame, la reclamante, (contestando) il deferimento del figlio alla Commissione Disciplinare, avversa,
quindi, un provvedimento ordinatorio, avente cioè lo scopo di far instaurare un procedimento per nuovogiudizio.È quindi in
sede di detto giudizi che la Sig.ra Corda Adalgisa potrà fare valere i motivi di doglianza rappresentati dinanzi questa
71
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Commissione in favore del figlio, qualora, il calciatore sia minorenne, oppure rappresentati da lui stesso, se divenuto nel
frattempo maggiorenne.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come innanzi proposto: dalla Sig.ra Corda
Adaigisa per conto del fíglio minore Piredda Fabio ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DEL G.S. KOALA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA
ALL‟ALLENATORE TONTI FRANCESCO
(Delíbera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per I'Attività
Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n.16 del 7.12.1995)
Il G.S. Koala di Mussotto d‟Alba ha proposto appello à questa C.A.F., avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta Bel Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, apparsa sul Com Uff. n.
16 del 7 dicembre 1995, con la quale in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società riduceva a tutto il 31.12.1998
la sanzione dell‟inibizione fino al 30.6.2000, già inflítta dal primo Giudice all‟allenatore Tonti Franco. L‟appello è
inammissibile per tardività. Osserva il Collegio che i motivi di appello sono stati inoltrati in data 20.12.1995 a fronte del
Comunicato,Uffciale, riportante la sanzione impugnata, pubblicato,il 7.12.1995 -, per cui risultano essere stati spedití oltre il
termine, perentorio di 7 giochi dalla data di pubblícazione del comunicato ufficiale fissato dall‟art. 27 n.2 lett, a) C.G.S.. Per i
suesposti motivi la C.A.F. di chi era inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardivita; l'appello come innanzi
proposto dal G.S. Koala di Mussotto d'Alba (Cuneo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DELL‟U.S. NUOVO CALCIO MI 3 AVVERSO DECISIONI MERITO N. 7 GARE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMlTATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L‟ATTIVITA'
GIOVANILE E SCOLASTICA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE LOSITO STEFANO IN POSIZIONE
IRREGOLARE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 14.12.1995). L‟U.S. Nuovo Calcio Mi di Basiglio ha proposto,appello a questa Commissione
avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività
Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff; 17 del 14 dicembre 1995, con la quote veniva sanzionata la partacipazione a n. 7
gare del calciatore Lo sito Stefano ín posizione irregolare. L‟appello è i nammissibile. Rileva; infatti; in via pregiudiziale; il
Collegio che Ia società istante non ha provveduto al contestuale invio per raccomandata, di copia dei motivi di reclamo alle
controparti , (nella specie le sette società contro le quali la società appellante aveva disputato le gare prese in esame), cosi
come prescritto dlall‟art. 23 n. 5 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissíbíle, per violazione dell‟art. 23 n. 5
C.G.S., per omesso invito di copia dei motivi alle società controparti, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Nuovo Calcio
MI 3 di Basiglio (Milano)e dispone l‟íncameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL‟A.C. PREDAPPIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.11.1997 GIA'
INFLITTA AL CALCIATORE MlCHELACCI DUMER
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com, Uff. n.22 del 21.12.1995).
Il Gludice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18
pubblicato il 23 novembre 1995; applicò al calciatoie Milandri Fabio la sospensione cautelare prevista dall‟art.10 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Predappio/Dinamo Faenza del 18.11.1995, in quanto, quale capitano
dall‟A.C. Predappio , era responsabile della identi ficazione del cal ciatore che, al termine della gara aveva colpito con un
calcio l‟ arbitro. Con errata corrige riportata nel Comunicato Ufficiale n. 19 pubblicato il 30 novembre 1995, il medesimo
Giudice Sportivo, accertato che al momento dell‟episodio in questíone fungeva da capítano il vice-capitano Michelacci.Dumer;
in quanto il Milandri era stato in precedenza sostituto per infortunio , revoco la sospensione cautelare ed inflisse al Michelacci,
ai sensi dell‟art.5, comma 2; del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica fino al 23.11.1997. Tale decísíone fu impugnata
dinanzi alla Commissione Disciplinare dell‟A.C. Predappio e dal Michelacci, i quali, nel contempo, segnalarono al Giudíce
Sportivo il colpevole dell‟episodío di violenza all‟arbitro,individuato nella persona del dirigente addetto al servizio d‟ordine,
Síg. Elio Valbruccioli. Nelle more della decisione dei reclami da parte della Commíssione Disciplinare, il Giudice Sportivo;
con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n, 20 pubblicato il 7 dicembre 1995, inflisse al Valbruccioli, ritenuto
responsabile dell‟episodio l‟inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 7.12.1997 e esclusa conseguentemente la
responsabilità del Michelacci Dumer, revoco la squalífica fino al 23.11.1997, in precedenza a lui inflitta. La Commíssione
Disciplínare, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 pubblicato il 21 dicembre.7995, pronunciando sui reclami
proposti dall‟A.C. Predappio e dal Michelacci, díchiarò "nullo per inammissibilità ed improcedibilità ai sensi dell‟art. 26,
comma 4, C.G.S., il procedimento di revoca della squalifica del. Michelacci e di applicazione dell‟inibizione al Valbruccioli e
deliberò di trasmettere gli atti all‟Ufficio Indaginí della F.I.G.C. per accertamenti in ordine all‟effettivo responsabile
dell‟episodio nei confronti dell‟arbitro, restando valida, allo stato, la squalifica al 23.11.1997 del calciatore Michelacci Dumer
contenuta nel C.U. n. 19 del 30.11.1995". Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dell‟A.C. Predappio,
che ne chiede la riforma con conseguente revoca della squalifica al Michelacci. Il reclamo è fondato, la decisione della
Commissione Disciplinare è errata in quanto il provvedimento impugnato dinanzi a quella Commissione (squalifica del
Michelacci fino.al 23.11,1997); al momento della pronuncia da parte della Commissione stessa, era venuto meno, per effetto
della revoca disposta dal Giudíce Sportivo con il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 20 del 7 dicembre 1995. Pertanto, in
ordíne ai ricorsi proposti dall‟A.C Predappio e del calciatore Mlchelacci doveva essere dichiarata la cessazíone della materia
del contendere ovvero l‟improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei ricorrenti. Al contrario, la Commissione
72
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Disciplinare ha dichiarato nullo il provvedimento di revoca della squalifíca, che nessuno aveva impugnato, esorbitando dai
propri poteri ed illegittimamente ínvocando la disposizíone dall‟art. 26, comma 4, C.G.S., che riguarda la. ipotesi di
inammissibilità ed improcedibilità del reclamo in prima istanza, mentre nella specie non vi era stato alcun reclamo al Giudice
Sportívo, ma lo stesso, nell‟esercizio di un potere dí autotutela di ufficio, aveva rítenuto di modificare la propria precedente
decisione, adottando un nuovo provvedimento che - ripetesi - non era stato impugnato da alcuno e che pertanto non poteva
formare oggetto di annullamento da parte della Commissione Disciplinare. In tale situazione è íllegittima anche Ia statuizione,
contenuta nella decisione impugnata, circa il mantenimento della squalifica al 23 novembre 1997 a carico del Michelacci,
giacchè tale squalifica era stata revocata con il suindicato provvedimento del Giudice, Sportivo e non poteva certo rivivere per
effetto della decisione della Commissione Disciplinare, adita dalla Società e dal Michelacci. In tali sensi, pertanto,il reclamo
dell‟A.C.Predappio deve essere accolto, con esclusione della squalifica del calciatore Michelacci, mentre resta ferma la
sanzione della inibiziorie fino al 7.12.1997 a.carico del Valbruccioli, secondo quanto disposto dal Giudice Sportivo con il
provvedimento del 7 dicembre 1995. Per questi motivi la C.A..F. in accoglímento dell‟appello come innanzi, proposto
dall‟A.C. Predappio di Predappio (Forli), annulla l‟impugnata delibera ed ordina la restituzione della relativa tassa.
7 - APPELLO DELLA S.C. NIZ2A MILLEFONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NIZZA MiLLEFONTI/ASTI
DELL‟1.11.1995
(Delibera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dílettanti - Com. Uff. n. 97 del 21.12.1995)
Il Giudíce Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 pubblicato il 29
novembre 1995, in accoglimento del reclamo della A.C.Asti, rilevato che - in relazione alla gara Nizza Millefonti/Asti
dell‟1.11.1995 - la S.C. Nizza Millefonti aveva schierato in campo il calciatore Franco Galizia che risultava essere stato
squalificato per una gara per recidività in ammonizione- giusta decisione dello stesso Giudice riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 27 pubblicato il 31 ottobre 1995 -senza aver preventivamente scontato tale squalifica, inflisse alla S.G. Nizza
Millefonti la punizione sportiva di perdita della gara per.0-2 e squalificò per una ulteriore giornata il calciatore. La decisione
della Commissione Dísciplinare riportata sul Comunicato Ufficiale n.97 pubblicato il 21 dicembre 1995,che ha respinto il
reclamo della S.C. Nizza Millefonti; confermando il provvedimento del giudice Sportivo è stata impugnata dinanzí a questa
Commissione da tale Società la quale ha dedotto che la particolare situazione che ha dato luogo alla pubblicazione del
Comunícato n. 27 induce a far ritenere incolpevole l‟errore commesso dalla società stessa nello schierare in campo il calciatore
in questione. Il reclamo non è meritevole.di.accoglimento. Come questa Commissione ha costantemente affermato la
disposizione dall‟art. 12, comma2, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui le squalifiche debbono essere scontate dal
giorno immediatamente successivo a quello di publicazione del Comunicato Ufficiale, è tassativa ed inderogabile;.per cui,
anche nel caso limite verificatosi nella specie la pubblicazione del Comunicato contenente la squalifica avvenuta il 31 ottobre comportava che la squalifica stessa dovesse essere scontata nella gara disputata il 1 novembre. Infatti, la pubblicazione del
Comunicato crea una presuzione assoluta di conoscenza, che non può essere in alcun modo superata e in particolare; non può
esserlo dal mancato rispetto n'è dalla prassi dí inviare alla società interessata un telegramma nè di quella di pubblicare di solito
i Comunicati Ufficiali nella giornata di mercoledi. Del resto come Ia A.C..Asti era a conoscenza della squalifica, tanto da
proporre tempestiva riserva al Direttore di gara,cosi poteva esserlo Ia S.C. Nizza Millefonti. Per questi motivi, la C.A.F.
respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Nizza Miliefonti di Torino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
8- RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL
SANSEPOLCRO CALCIO; A SEGUITO DEL PROPRIO DEFERIMENTO, PER PARTECIPAZIONE A DIVERSE GARE
DEL CALCIATORE GUIDOTTI MARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE E APPELLO DEL SANSEPLCRO CALCIO
AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI NR. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1995/96 INFLITTALE,
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER
PARTECIPAZIONE A DIVERSE GARE DEL CALCIATORE GUIDOTTI MARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare, presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 106 del 23.12.1995)
Con successivi atti del 13 e del 15 novembre 1995 il Presidente della L.N.D. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la
Lega medesíma, ai sensi dell‟art. 19 punto 2 2° cpv, C.G.S, il calciatore Guidotti Mario era società Sarisepolcro Calcio per
rispondere della illegittima partecipazíone del nominato calciatole ad otto gare ufficiali del Campionato Nazionale Dilettanti
disputate in data:
- 3.9.1995 (Sansepolcro/Citta di Castello),
- 10.9.1995 (Nuova Jesi/San Sepolcro),
- 17.9.1995 (Sansepolcro/Recanatese),
- 4.9.1995 (Riccione/Sansepolcro)
- 1.10.1995 (Sansepolcro/Faenza),
- 8.10.1995 (Sestese/Sansepolcro),
- 15.10.1995 Sansepolcro/Sangiovannese)
-22.10.1995 (Impruneta T/Sansepolcro).
Il deferimento traeva fondamento dal fatto che: a) il Guidotti era stato squalíficato per una giornata di gara nel Campíonato
1994/95 di Serie C2, con C.U. n. 188 del 19.6.1995, allorchè era tesserato per la S.C. Albanova; b) la S.C. Albanova non aveva
dísputato alcuna gara ufficiale di Campionato successivamente alla pubblicazione del ricordato comunicato; c) il Guidotti,
tesseratosi nel successivo Campionato 1995/96 con il Sansepolcro Calcio, aveva disputato le prime otto gare ufficiali del
Campionato dí competenza. L‟adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 23 dicembre 1995,
73
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
dichiarava i deferití responsabili del fatto contestato limítamente alla gara Sansepolcro/Citta dí Castello del 3.9.1995 e, in
applicazione dall‟art. 1 C.G.S., irrogava alla società Sansepolcro Calcio la sanzione della penalizzazione di tre punti in
classifica ed al calciatore Guidotti Mario la sanzíone della squalifica di gíorní trenta dalla comunicazione del provvedimento
stesso. Avverso tale decisione ha proposto reclamo ex art. 27 comma 2 Iettera c) C.G.S. e successiva delega del Presidente
Federale (C.U, 18/A.del 3.8.1988); il Presidente della Lega Nazionale Dílettanti chiedendo che, in sua totale riforma, venga
inflitta al Sansepolcro Calcio, in applicazione delle disposizioni contenute nell‟art. comma 5 C.G.S., la punizione sportiva di
perdita delle gare in premessa indicate. Ha proposto altresi appello il Sansepolcro Calcio, chiedendo che questa C.A.F. voglia
ríconoscere tardivo e fuori termine il deferimento del 13,11.1995 del Presidente della L.N.D. ríspetto all‟unica gara
sanzionabile (del 3.9.1995) o che, pur applicando l‟art. 1 C.G.S., voglia modificare la sanzione della penalizzazione di tre punti
in ammenda con importo da stabilire.I due gravami sono stati riuniti, considerata la loro intíma connessione. Ciò posto, la
C.A.F. osserva che il Sansepolcro Calcio ha eccepito in via prelíminare la ínammissibilità del rícorso del Presidente della.
L.N.D. sotto vari profíli: 1 ) esso non sarebbe stato proposto all‟esito del previsto esame degli atti ufficiali, ma unicamente
sulla base del comunicato contenente la delibera impugnata; 2) nel rícorso si fa riferimento alla decisione del 23.12.1995,.
mentre la decisíone risulta essere del 22.12.1995 e pubblicata il 23.12.1995; 3) esso non conterrebbe censure, ma solo un
richiamo all‟att. 7 n. 5 C.G.S.; 4) il ricorso invoca altresi sanzioni più gravi, in palese contrasto con l‟art. 27 comma 5 C.G.S.;
che fa divieto di inasprimento di sanzíoni. Le eccezioni non hanno fondamento. Ed invero l‟art. 27 C.G.S. al punto 2 lettera c)
e la successiva delega del Presídente Federale (C.U. n, 18/A del 3.8.1988) legittimano il Presidente della L.N.D. a proporre
ricorso alla C.A.F facultandolo al previo richiamo deglí atti. Non risulta che nella secie glí atti non siano stati "richiamati";
certo e comunque che il preteso omesso ríchiamo non è condízione di procedibílítà o di ammíssibilità del ricorso. Il fatto che
per mera incompletezza sia stata indicata la sola data di pubblicazione della delibera non concretízza alcun errore, nè ha
comportato nullità nella formazíone del contraddittorio. La stringatezza del rícorso non equivale a genericítà. L‟istituto della
specificità dei motivi di gravame va inteso nel dirítto sportivo più elasticamente che nel diritto ordínario. Anche l‟ordinamento
sportivo esige per I'effícace esercízío del dírítto dí ímpugnazíone, oltre la dichiarazione di gravame í motivi sui quali il
gravame si fonda:la dichiarazione costítuísce I'elemento volitivo; i motivi sono l‟elemento,logico dell‟impugnazione; entrambi
delimitano e precisano il campo della discussione e del giudizio del grado di appello. I motivi, pertanto, devono essere
specifici, nel senso che il Giudice deve essere in grado di conoscere di che cosa 'impugnante si lamenta, individuando la
censura che viene rivolta al precedente giudizio. E' sufficiente, quindí, che i motívi sí traducano nell‟esposizione dei punti di
critica che si itendono muovere.al provvedimento impugnato. Nella specie non c'e alcun dubbio che il ricorrente si dolga della
improprietà della sanzione inflitta alla società Sansepolcro; e indichi quale debba essere quella giusta, in applicazione di un
principio di diritto regolamentare consolidato; quale e quello della "perpetuatio sanzionatoria". Non esiste infine divieto par la
richiesta e l‟applicazione di sanzioni più gravi, ricorrendo il divieto della"reformatío ín peíus" sola neî casí di esclusivo appello
dei soggetti incolpati e non gia, comunque, nel caso che occupa dove il ricorso è autorizzató proprio dalla inadeguatezza della
pena inflitta, e quindi dalla necessità di una pena più consona. Passando all‟esame del merito, la C.A.F osserva che
l‟impugnata decisione, per poter escludere I'applicazione, nella fatti specie, dall‟art. 7 n.5 C.G.S. per ciascuna delle gare in cui
la società Sansepolcro Calcioa chiero il calciatore Guidotti Mario - che rísultava squalificato per una giornata di gara, ha
operato un excursus delle norme regolamentari e di quelle dí altri ordínamenti, affermando dí non rínvenire una norma che
legittimi il principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica, non ancora scontata, deve rítenersi in posizione di
permanente irregolarità; ha quindi ritenuto sanzionabile la sola gara del 3.9.1995 - la prîma in cui il Guidotti fu
illegittimamente impiegato - per la quale, peraltro, essendo decorso inutilmente il termine di gg. 60 per I'impugnazione ex art.
27 punto 2 comma c) C.G.S. (il deferimento e infatti del 13.11.1995), ravvísa Ia víolazíone dei principi di lealtà e probità
sportiva enunciati dell‟art. 1 C.G.S. e, infligge la sanzione della penalizzazione di tre puntí ín classífica. Si rileva in proposito
che i casi presi in esame dal primo giudice sono del lutto diversi da quello che occupa. Essi infatti riguardano - per restare
nell‟ambito dell‟ordinamento calcistico - le inibizioni e le squalifiche a tempo, che non presentano analogie con la squalifíca
per una o più gare. Tale squalifica, allorquando interviene, e, come tutte le sanzioni irrogate dalla Giustizia Sportiva,
immediatamente esecutíva; la sua esecutività, comporta, automaticamente, la sanzione di cui all‟att. 7 n. 5 C.G.S. per ogni gara
in cui viene utilizzato il calcíatore ancora squalífícato, Non soccorrono pertanto elementi per i quali questa Commissione
debba discostarsi dal principio della "perpetuatio sanzionatoria" costantemente affermato nelle sue precedenti decisioni (cfr.
App. Scuola Pitagora in Com. Uff. n. 30/C del 4.5.1983; App. A.S. Summonte in Com. Uff. n. 15/C del 7.12.1983; App. Coop.
Giove, ibidem; App. U.S. Stiava in Com. Uff. n. 10/C del 29.11.1984; App. U.S. Don Mazza Grand Prix in Com. Uff. n. 18/C
del 27.2.1985; App. G.S. Iris Oleggio, in Com. Uff. n. 39/C del 27.6.1990; App. U.S. S. María imbaro, ín Com. Uff. n. 38/C
del 20.8.1991 ed altre). L‟impugnata delibera dovrà quindi essere riformata, giacche il ricorso avanzato dal Presídente della
L.N.D. con riferimento alle gare Sansepolcro/Recanatese del 17.9.1995, Riccione/Sansepolcro del 24.9,1995,
Sansepolcro/Faenza de (l‟1.10.1995, Sestese/Sansepolcro dell‟8.10.1995, Sansepolcro/Sangiovannese del 15.10.1995 e
Impruneta/Sansepolcro del 22.10.1995 va accolto, con la conseguente ínflízíone alla Società Sansepolcro Calcio della
punizione sportiva di perdita delle stesse col punteggio di 0 - 2, mentre dovrà essere respinto con riferímento alle gare
Sansepolcro/Citta di Castello del 3.9.1995 e Nuova Jesi/Sansepolcro del 10.9.1995 per le quali il deferimento era
inammissibile per il decorso di 60 gg. dalla data di disputa delle gare. Va inoltre respinto l‟appello della società Sansepolcro
Calcio articolato sull‟ipotesi ritenuta nell‟impugnata delibera e volto ad ottenere ulteriori riduzioni e beneficí sulla puni zíone
ivi prevísta, La tassa di reclamo versata dalia società Sansepolcro Calcio va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F.; riuniti
i procedímenti come sopra proposti, cosi provvvede:- Ricorso del Presidente della Lega Nazíonale Dilettanti. Respínto per la
parte inerente le gare Sansepolcro/Città di Castello del 3.9.1995 e Nuova-Jesi/Sansepolcro del 10.9.1995, per tardività del
deferimento del Presidente della Lega stessa; Accolto per la parte inerente le restanti gare, infliggendo al Sansepolcro Calcio la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
punizíone sportiva di perdita per 0-2 delle seguenti gare: SansepolcrolRecanatese del 17.9.1995, Riccione/Sansepolcro del
24.9.1995, Sansepolcro/Faenza dell‟1.10.1995, Sestese/Sansepolcro.dell‟8.10.1995, SansepolcrolSangiovannese del
15.10.1995 e Impruneta/Sansepolcro del 22.10.1995. Appello del Sansepolcro Caicio Respinto, - Dispone I'incameramento
della tassa versata dal Sansepolcro Calcio.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DELL’1 FEBBRAlO 1996
1 - APPELLO DELL‟A.S. GALUGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALUGNANO/FRIGOLE DEL
19.11,1995
(Delibera della Commissíone Dísciplinare presso íl Comitato Regionale Puglía - Com, Uff. n.21 del 14.12.1995)
A seguito di atti di intemperanza posti in essere da calciatori e sostenitori dell‟A.S. Galugnano nel corso e dopo il termine
dell‟incontro tra detta società e I'U.S. Frigole, disputato il 19 novembre 1995 a Galugnano e terminato con il punteggío di 1-0 a
favore della squadra ospitata, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglía adottava questi provvedimento carico
dell‟A.S. Galugnano e i suoi tesserati: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio' di 0-2 e squalifica del
campo per 2 giornate; - squalifica del calciatore Caricato Valerio fino al 28.2.1996 e dei calciatori Serafino Marco e Conte
Angelo rispettivamente per 5 e 3 giornate; - inibizione sino al 31 .1.1996 a carico del massaggiatore Mazzeo Leonardo. Tali
sanzioni venivano integralmente confermate dalla competente Commíssíone Disciplinare, investite dal reclamo proposto
dall‟A.S. Galugnano. Contro la delibera, pubblicata nel Com. Uff. n. 21 del 14 dicembre 1995, ha avanzato tempestivo appello
la Società "relativamente ai punti per cui il reclamo è ammissibile" (come si legge nell‟atto), cioè solo per la punizione sportiva
di perdita della gara. II gravame è infondato. Dal contenuto del rapporto arbitrale e dal successivo supplemento si evince in
modo indubbio che i sostenitori locali hanno posto in essere un nutrito lancio di sassi, iniziato al 25' del secondo tempo e
protrattosi lino al 30'; mettendo a repentaglio l‟incolumità degli atleti e del Direttore di gara,che veniva colpito alla spalla
riportando forte dolore; frattanto in campo l‟arbitro era oggetto di minacce ed ingiurie ad opera del calciatore Caricato,
capitano della squadra, spalleggiato da altri compagni. Appare dunque del tutto giustificata la decisione assunta dall‟arbitro di
sospendere definitivamente la partita, dal che consegue la píena legíttimita della punizíone sportíva dí perdita della gara a
caríco dell‟A.S. Galugnano. La società appellante si dilunga nella negazione dei fatti, prospettandone una apparente illogicità
e sottolineando anche discordanze su particolari di dettaglio ad esempio, I'inesistenza sugli spalti di "gradinate" o "gradini di
cemento" (sui quali, secondo l‟arbitro, stazionavano gli spettatori che effettuavano i lanci di pietre) e i tempi di,intervento dei
Carabinieri, chiamati in soccorso dell‟arbitro. Si tratta però di contrasti che investono.circostanze di contorno., in ordine alle
quali può giustificarsi qualche eventuale inesattezza, senza che da ciò possa addirittura.dedursi, come pretende l‟appellante,
la"falsità" del rapporto dell‟arbitro; che nel giudizio sportivo, come è noto, ha valore di fonte di prova privilegiata per espressa
disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S.
Galugnano di Galugnano (Lecce) e dispone I'incameramento della tassa versata.
2- APPELLO DELL‟A.C. LAINESE AVVERSO DECISIONI MERITO N, 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE
BRANCHI GIACOMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lombardia - Com. Uff. n, 20 del 14.12.1995)
II Presídente del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. deferiva alla competente Commissione Disciplinare I'A.C.
Lainese, il suo Presidente Vittorio Salaorni e il calciatore Giacomo Branchi, in relazione alla posizione di doppio tesseramento
nel quale I'ultima citato si sarebbe trovato. La Commissione Disciplínare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 14
dicembre 1995, ritenuto in base agli accertamentí dísposti che il Branchi fosse ancora tesserato per una società svizzera e non
avesse quindi titolo a disputare gare ufficialí ín Italia, lo squalíficava fino al 13.3.1996; iníbiva il Salaorni fino al 27.1.1996;
infliggeva all‟A.C..Lainese due ammende, per rispettive L. 150.000 e 200.000, oltre alla sanzíone sportiva della perdita di due
gare di campionato (Colbar/Lainese dell‟8.10.1995 e Lainese/S. Fedele del 15.10.1995). Avverso tale delibera ricorreva a
questa C.A.F la A.C. Lainese, negando l‟esistenza dell‟affermato doppio tesseramento, poíché - come risultava da
comunícazione ufficiale della Federazíone Svizzera - la pratica di tesseramento del Branchi, richiesta da una sua affiliata nel
settembre 1994, non aveva avuto esito per irregolarità della procedura seguita venendo cosî meno il presupposto dalia
decisione impugnata, ne era chiesto l‟annuilamento. Ciò premesso, osserva la Commissione che l‟appello è infondato. La
circostanza valorizzata dall‟appellante - cioè che la pratica di tesseramento del calciatore a favore di società svizzera, non si era
mai perfezionata -non ha difatti I'efficacia che la stessa le attribuisce; posto che nei confronti del calciatore stesso la F.I.G.C.
aveva concesso il "transfert" per il tesseramento da parte di società svizzera Conseguentemente, la società italiana che voleva
poi tesserarlo, doveva seguíre la procedura prevista per i calcíatori provenientí da Federazione estera. Quindi, quand'anche sia
discutibile I'affermata esistenza dí un doppio tesseramento, e peraltro certo che il tesseramento italiano non e avvenuto per la
mancata osservanza delle norme stabilite dell‟art. 40 N.O.I.F. L‟appello deve pertanto essere respinto e la relativa tassa va
incamerata. Per i suesposti motiví la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Lainese di Laino (Como), e
dispone incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DELLA POL. AZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZZANESE/ALPE DEL 12.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 de! 21.12.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n..21 del 21 dícembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comítato Regionale
Lombardia; accogliendo il reclamo dall‟U.S. Alpe avverso la gara Azzanese/Alpe, disputata il 12.11.1995 e valida per il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Campionato di 2a Categoria, applicava alla Pol. Azzanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio dí.0-2.
Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che alla medesima aveva partecípato il calciatore Fabio Angíoletti, il quale
risultava squalificato per una gara, a seguito di recidiva in ammonizioni, come da Com. Uff. n. 15 del 9.11.1995. Rilevava al
riguardo la Commissione Disciplínare che l‟Angioletti aveva ríportato bensi la quarta ammonizione in un incontro del
29.10.1.995, ma il suo nominativo non appariva fra gli squalificati nel Com.Uff. n. 14 del 3.11.1995, immediatamente
successivo. E la círcostanza che la Pol, Azzanese conscia della squalifica nella qualé. il calciatore sarebbe comunque incorso,
non lo avesse schierato nella gara VaIle.Seriana/Azzanesé del 5.11.1995 non ne sanava la posizione, in quanto, si sensi dell‟art.
12 comma 2 C.G.S., la sanzione della squalifica deve essere scontata a partire dalla gara successiva alla pubblicazione del
relativo provvedimento del Giudice Sportivo, unica eccezione essendo introdotta dall‟art. 36 comma 2 C.G.S., in riferimento al
calciatore espulso, che deve ritenersi immediatamente squalificato senza declaratoria da parte del Gíudice medesimo. Che poi
la Pol. Azzanese si fosse come sopra comportata dietro suggerimenti datile da collaboratori della Giustizia Sportiva; non ne
eliminava la irregolarita; per I'obiettivo contrasto con la vígente normativa. Avverso tale decisioné ricorreva a questa C.A.F. la
Pol. Azzanese, sottolineando I'erroneita dei chiarimenti fornitile in ambito federale e l‟errore materiale commesso con la
mancata inclusione dell‟Angioletti fra gli squalificati per quattro ammonizioni, dopo le gare del 29.10.1995 e chiedendo quindi
I'annullamento dell‟impugnata delibera. L‟appello é infondato. A parte I'eccezione prevista, per le gare dilettantistiche, dell‟art.
36 comma 2 C.G.S. per le automatiche conseguenze di una espulsione (la quale comporta sempre la squalifica,
indipendentemente dalla deliberazione del Giudice Sportivo), e regola gérierale, sancita dell‟art. 12comma 2 C.G.S., che la
punizione della squalifica operi soltanto in presenza del relativo formale provvedimento, ancorchè alla squalifica si giunga per
la sommatoria delle ammonizioni. Da ciò consegue la irregolarità della posizione del calciatore, in riferimento alla
partecipazione a gara svoltasi successivamente alla pubblicazione, nel comunicato ufficiale di cuí sopra, del provvedímento di
squalifica; e la inefficacia della mancata partecipazione (con il che si pensava di scontare la squalifica conseguente alla quarta
ammonizione) a gara svoltasí nella gíornata dí campionato precedente. E poi appena il caso di rilevare che la cattiva
ínterpretazione della suddetta normatíva, quand'anche fosse stata agevolata da errati consigli, índebítamente fornití - del che
peraltro manca la prova - da appartenente all.'organo disciplinare non costituisce una esimente della irregolarità commessa; e
peraltro, va rilevato che la delíbera impugnata né ha tenuto conto, procedendo ad una limitata applicazione di sanzioni.
L‟appello va dunque rigettato e la relativa tassa deve essere íncamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come innanzi proposto dalla Pol, Azzanese di Azzano San Paolo (Bergamo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DELL‟I.C. PICENTINA 92 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PICENTINA 92/CRISPI DEL
15.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff, n. 41 del 21.12.1995)
La società I.C. Picentina 92 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in
relazione alla gara I.C. Picentina 92/Crispi disputata il 15 ottobre 1995 per il Campionato di 2a Categoria e terminata con il
risultato di 2 -1 per la squadra ospite, rilevando ché il G.S. Crispi aveva schierato il calciatore Minelli Davide in posizione
irregolare perché non tesserato con detta società. La reclamante chiedeva pertanto che al G.S. Críspi venisse inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in applicazione dell‟art. 7, comma 5; del Codice di
Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, éffettuati gli accertamenti del caso, dai quali emerge va che il Minellí
risultava tesserato, per il G.S. Crlspi con decorrenza 14.10.1995, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 41 del 21 dicembre 1995)
.Propone appello in questa sede la I.C. Picentina 92 reiterando le tesi già proposte in prime cure; sul rilíevo che dal tabulato
federale datato ottobre 1995 il calciatore in parola risultava tesserato per l‟U.S. Genovesi. Il reclamo deve essere respinto Degli
accertamentí esperiti dalla.C.A.F,.presso l‟anagrafe federale dei calciatori, risulta che il Minelli (nato l'11.8.1965 n. matr.
2.007.428), come gia appurato dalla Commíssione Díscíplinare, e tesserato, con decorrenza dal 14 ottobre 1995, per il G.S.
Crispi. L‟annotazione sul tabulato del tesseramento del calciatore con l‟U.S. Genovesí non è errato, ma è stato stampato in
epoca precedente alla registrazione del nuovo tesseramento. La decisione della Commissione Disciplinare deve, quindi, essere
confermata. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi Ia.C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto
dall‟I.C. Picentina 92 di San Cipriano Picentino (Salerno) ed ordina I'íncameramento della tassa versata.
5- RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟ALLENATORE FORMICOLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 20.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 73 dell‟1.6.1995)
Il Signor Gíovanni Formicola, allenatore della U.S, Giovani Lauro ha impugnato per revocazione, ai sensi dell‟art. 28 C.G.S.,
dinanzi a questa Commissione la decisîone della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 73 pubblicato il 1° giugno 1995, con la quale è stata confermata la sanzione della inibizíone.per
mesi sei, con esclusione del periodo di interruzione del Campionato e della Coppa italia, inflitta allo stesso dal Gíudice
Sportivo, in relazione al comportamento da lui tenuto in relazione alla gara Giovani Lauro/Gragnano del 14 maggio 1995. Il
ricorso è inammissibile. Nella specie il ricorrente - premesso che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione
Disciplinare, era stato "ricevuto" ed "ascoltato" da una sola persona, anzíchè dall‟intero Collegio - deduce la sussistenza del
motivo dí revocazione costituito dalI'errore di fatto (art. 28 comma 1 lett. e/ C.G.S.) ed invoca un precedente di questa
Commissíone che, in un caso analogo, avrebbe accolto il reclamo dell‟interessato. Entrambe le prospettazioni non sono tali da
rendere il ricorso per revocazione ammissibile. Non ricorre, infatti, I'errore dí fatto che, per consentire I'ingresso dello
straordinario rimedío della revocazione, deve essere - come questa Commissione ha costantemente affermato - un errore che
conduce a ritenere sussistente un fatto sicuramente insussistente o viceversa, mentre nella specie viene dedotto un errore
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
procedurale, attinente alla composizione del Collegio giudicante ed al procedimento seguito dalla Commissione Disciplinare,
che non e un errore di fatto, e che avrebbe potuto essere fatto valere con il rimedio ordinario dell‟appello a questa
Commissione, da proporsi, evidentemente, nel termine prescritto. Questo era il caso che sí era presentato alla C.A.F. e che
aveva dato luogo alla decisione (di accoglímento) richíamata dall‟attuale ricorrente, il quale, però, non può avvalersi di tale
precedente, perchè egli non ha proposto appello contro la decisione della Commíssione Disciplinare (nel termine prescritto),
ma ricorre per revocazione ( a distanza di molti mesi). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso e dispone
I'incameramento della tassa versata.
6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE RIZZI VINCENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.1996 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO SU PROPOSTA DEL
TARANTO CALCIO 1906 AI SENSI DELL‟ART 92 COMMA 4 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Díscíplínare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n- 94 del 15.12.1995)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94. del 15 dicembre 1995, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazíonale
Dilettanti nel rilevare che il calciatore Rizzi Vincenzo aveva chiesto ed ottenuto nei confronti della società Taranto Calcio
1906, in data 11.9.1995, decreto ingiuntivo di pagamento e successivamente, in data 8.10.1995, aveva esperito procedura di
pignoramento immobiliare presso lo stadio senza chiedere I'autorizzazione e senza aver preventivamente adito l‟organo
sportivo competente (Commíssíone Vertenze Economiche); infliggeva al medesimo la squalifica fino al 30.3.1996. Avverso
tale decisione propone appello per revocazione, dinanzi a questa Commissione Federale, il calciatore Rízzi Vincenzo,
denunciando errore di fatto (art.28, comma 1,lett. e/; C.G.S.); a suo dire i primi giudici avrebbero sanzionato un
comportamento già punito con altra delibera(Com. Uff. n. 281 del 28 luglio 1995) della stessa Commissione. L‟appello è
inammissibile. Ed invero I'errore di fatto che può dar luogo alla revocazíone non consíste nell‟ínesatto apprezzamento delle
risultanze processuali, bensi nell‟errata percezione di queste risultanze, al punto che la decisione risulti fondata sulla
supposizione di fatti che, invece, gli atti e i documenti della causa escludono in modo incontestabile, ovvero sulla supposizione
della inesistenza di fatti che invece, siano stati positivamente accertati. Denuncia invece il ricorrente un bis in idem peraltro in
realtà non riscontrabile giacché la Commissione, dopo aver punito con la prima delibera il Rizzi per aver questi adíto la
Magistratura del Lavoro in violazione della clausola compromissoria,ha sanzíonato con la seconda gli impulsi processualí dati
dal Rizzi in epoca successiva alla procedura esecutiva in danno della sua società. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Rizzi Vincenzo Massimo e dispone
I'incameramento della tassa versata.
7- APPELLO DELL‟U.S. MONTERONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALI VIRTUS
ASCIANO/MONTERONI DEL 18.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del 4.1.1996)
L‟U.S. Monteroni ha proposto appello dínanzi questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana; pubblicato sul Com. Uff. n. 23 del 4 gennaio 1996, relativa alla gara del Campionato
Juniores Provinciali Virtus Asciano/Monteroni del 18.11.1995, con la quale, in accoglimento del reclamo della S.S. Virus
Asciano veniva inflitta alla società ora appellante la punízione sportiva di perdita della gara indicata con il punteggio di 0-2,
per aver questa schierato nella gara stessa il calciatore Fantí Massimiliano in posizione irregolare in quanto squalificato.
L‟appello è inammissibile perché tardivo. Ed invero, osserva il Collegio che il provvedímeoto ímpugnato è stato pubblicato ín
data 4.1.1996 mentre il reclamo è stato ínoltrato in data 12.1.1996 e quindí oltre il termine perentorio di 7 giorní prescrítto
dell‟art. 27 n. 2lett. a) C.G.S. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per
tardività l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Monteroni dí Monteroni d‟Arbia (Siena) ed ordina l‟incameramento della
relativa tassa.
8 - APPELLO DEL G.S. CERTOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CERTOSA/TIVOLI
DEL 22.10.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comítato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastíca
- Com. Uff. n. 21 del 4.7.1996)
Il G.S. Certosa chíedeva l‟pplicazíone della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell‟A.S. Tivoli, per avere
questa società impiegato un calciatore in posizione irregolare nell‟incontro del Campionato Allievi Regionali CertosalTivoli
disputato il 22 ottobre 1995. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per la Attivítà
Giovanile e Scolastíca rilevava che la società reclamante non aveva trasmesso contestualmente la copia dei motivi alla
controparte A.S. Tívoli e, pertanto, deliberava di respingere (rectius, di dichíarare inammíssibile) il reclamo. Il G.S. Certosa ha
proposto appello a questa C.A.F. Il gravame merita accoglimento. Ouesti i fatti accertati: -il G.S. Certosa ha inoltrato il
reclamo il 16 novembre 1995 con raccomandate dirette contestualmente al Giudice Sportivo di 2° Grado ed all‟A..S. Tivoli, al
recapito noto "Casella Postale 10 - Tivoli"; - il plico cosi índirízzato e stato restituíto dalle Poste il 24 novembre con la dicitura
"Casella estinta" - nel Com. Ufif. N.16 del Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastíca
pubblicato il 23 novembre 1995 sotto la rubrica "Variazione indirizzo postale" è apparso I'annuncio di un nuovo indirizzo
postale dell‟A.S. Tivoli. Appare dunque evidente che il cambiamento del recapito postale dell‟A.S. Tivolí, anche se in vigore
da epoca precedente; è stato "ufficialmente" reso noto aí terzí ín epoca successíva alla proposizione del reclamo da parte del
G.S. Certosa; non può pertanto farsi carico a quest'ultima società di avere omesso il tempestivo inoltro della copia del
reclamo, come prescritto dell‟art. 23 n. 5 C.G.S., il quanto l‟atto fu correttamente inviato al recapito in quel momento
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
conosciuto quale índirizzo.postale della controparte. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio degli
atti all‟organo competente per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal
G.S. Certosa, cosi provvede: - annulla, ai sensi. dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata
inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l‟Attività Giovaníle e Scolastica per nuovo esame, - ordina la restituzione della tassa versata .
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C- RIUNIONE DELL’8 FEBBRAIO 1996
1 - APPELLO DEL C.C. S. GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
S. GREGORIO/DON BOSCO ARDOR SALES PEL 21.10.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2°-Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff.n. 17 del 7.12.1995)
Il C.C. S. Gregorio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 7 dicembre
1995, con la quale il Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟attività Giovanile e
Scolastica ha respinto il reclamo,proposto dalla società sopra índicata avverso le decisisioní del Giudce Sportivo regionale per
effetto delle quali la società stessa veniva sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara S. Gregorio/Don Bosco
Ardor Sales del 21.10.1995 con il punteggio di 1-3, risultato conseguito sul campo al momento (30° del 2°tempo)di
sospensione della gara medesima, e con l‟ammenda di L. 200.000, con la squalifica dell‟allenatore, Sig. La Pera Giovanni e del
calciatore Bonfatto Giuseppe rispettivamente fino al 30.6.1996 ed al 30.6.1997, nonchè con l‟inibizione fino al 30.4.1996, per
responsabilità oggettiva del Dirigente Accompagnatore, Sig. Maugeri Sebastiano. Con il proposto appello il quale,ha ad
oggetto la punizíone sportiva di perdita della gara e la squalifica del calciatore Bonfatto vengono proposte le censure già
avanzate in sede di impugnazione delle decisioni del Giudice Sportivo regionale e tendono ad evidenziare la inattendibilità del
referto del Direttore dí gara sia per quanto concerne la valutazione delle condizioni che lo hanno indotto a ritenere ímpossibile
la continuazione della gara, sia per quanto attiene alle modalità deí comportamento del calciatore Bonfatto che avrebbe reagito,
in stato di provocazione, a seguito delle pretese frasi offensive che l‟arbitro avrebbe pronunciato nei suoi confronti al momento
della notifica della espulsione.Giova subito rilevare come gli atti ufficiali; in particolare il referto arbitrale ed il supplemento di
referto richiesto all‟arbitro, consentono in punto di fatto di ritenere del tutto infondate le censure proposte. Ed invero risulta
provato il comportamento aggressívo e víolento tenuto dal calcíatore Bonfatto nonchè dall‟allenatore La Pera. Il primo colpiva
con uno schiaffo al volto il Direttore di gara, tenendo un atteggiamento chiaramente minaccioso; il secondo tentava di
aggredire l‟arbitro inseguendolo síno allo spogliatoío dove prendeva a spallate la porta dello spogliatoio stesso in cui questi si
era rifugiato. Esattamente la decisione impugnata ritiene leggittima la sospensione della gara ai sensi dall‟art. 64 n. 2 N.O.I.F.
in quanto si era determinata una situazione pregiudizievole per la incolumità fisica del Direttore di gara e manifestamente
lesiva della sua indipendenza e serenità di giudizio. Da ultimo deve rilevarsi che nessuna prova ha fornito l‟appellante che
possa scalfire il valore probatorio degli atti ufficiali. Per i suesposti motîvi la C.A.F. respínge l‟appello come sopra proposto
dal C.C. S. Gregorio di San Gregorio di Catania e dispone I'incameramento della tassa versata.
2- RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO
GARA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A CINQUE AVELLINO FIVE SOCCER/SPORTING CLUB
ERCOLE DEL 19.12.1995
(Delibera del Giudíce Sportivo presso Ia Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 67 del 13.12.1995)
Il 9 dicembre 1995 veniva disputata la gara Avellino Five Soccer/Sporting Club Ercole valevole per il Campionato Nazionale
di Calcio a Cinque dí serie b 1995/96. In relazione ad incidenti verificatisi in tale gara il Giudíce Sportivo presso la Lega
Nazionale Dilettanti infliggeva allo Sporting Club Ercole la sanzione dell‟ammenda di L. 1.500.000 con diffída. Ricorre a
questa Commissione d'Appello Federale il Presídente della Lega Nazionale Dilettanti, il quale sostiene che, ai sensi dall‟art. 5
comma 2 C:G.S., il calcíatore che funge da capitano risponde degli atti di violenza compiuti da calciatori della sua squadra nei
confronti degli Ufficiali di gara,onde il Giudice Sportivo avrebbe dovuto sanzíonare il calcíatore Pizza Giuseppe che talí
funzioni svolgeva nella gara ín questione e non aggravare la sanzione pecuniaría inflitta alla Società. Conclude chiedendo una
congrua riduzione della sanzione irrogata alla Societa, nonché una adeguata nei confronti del sunnominato capitano della
squadra. La domanda principale contenuta nella impugnativa ín essere e sostanzialmente volta a censurare il mancato esercizio
da parte del Giudice Sportivo dei poteri di uffcio spettantígli e píù precisamente l‟aver disatteso il disposto dell‟art. 5 comma.2
C.G.S. per le ragioni più sopra indicate. Ora è evidente che in tal modo viene chiesto l‟esame di una questione che non è stata
fatta oggetto dí pronuncia nella determinazione impugnala, sicché per tale parte al di là della novità della richiesta, il ricorso si
appalesa inammissibile. Infondato si appalesa il ricorso per l‟altra richiesta volta ad ottenere una riduzione della sanzione in
concreto adottata, che nel contesto anche processuale sopradescritto appare invece adeguata alla reale entità degli incidenti
veríficatisi. Per i suesposti motivi la C.A.F, pronunciando sul rícorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente dalla Lega
Nazíonale Dilettanti, cosi provvede: - lo respinge per la parte inerente la,sanzione dell‟ammenda di L, 1.500.000 con diffida
inflitta allo Sporting Club Ercole dí Caserta; - lo dichiara inammissibíle per la parte inerente la ríchiesta di sanzíoni a carico del
calcíatore Pizza Giuseppe, capítano dello S.C. Ercole.
3- APPELLO DEL SIG. CORTESI FRANCO, PER IL FIGLIO MINORE CORTESE IVAN, AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1996 INFLITTA A QUEST'ULTIMO
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
(Delíbera del Giudice Sportivo di 2° Grado..presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attivita Giovanile e
Scolastica - Com, Uff.. n. 17 del 14.12.1995)
Il Sig. Cortesi Franco padre del calciatore minore Cortesi Ivan, ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore perl‟Attività Giovanile e Scolastica,
pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 14 dicembre 1995, con la quale al calciatore Cortesi Ivan veniva ridotta dal 31.12.1997 al
31.12.1996 la sanzione della squalifica già inflitta dal primo giudice, in relazione ai fatti addebitategli, verificatisi in occasione
della gara USOM Calcio/Melegnanese del 12.11,.995 valevole per il Campionato Allievi. Sostiene I'appellante la assoluta
estraneità del tiglio dal fatto cosi come riportato dalI'arbítro nel suo referto (atti dí violenza nei confronti di un avversario e
dell‟arbitro medesí mo), ma non adduce alcun elemento probatorio a discarico sul punto. Va anche rilevato che il Direttore di
gara in sede di audizione, ha confermato tutto quanto riferito nel rapporto, confermando l‟identificazione del Cortesi quale
autore, tra I'altro, dello sputo nei propri confronti. La decisione impugnata va, pertanto, pienamente confermata anche perché la
sanzione inflitta al Cortesi è già stata congruamente ridotta in considerazione della giovane età del calciatore e delle particolari
circostanze oggettive in cui si sono verificati i fatti a lui ascritti. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra
proposto dal Sig. Cortesi Franco ed ordina I'incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELL‟A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA
MOSORROFA/OMECA OLIVETO CALCIO DELL‟11.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 28.12.1995)
L‟A.C. Graffa Mosorrofa ha proposto appello a questa C.A.F..avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n.52 pubblicato il 28 dicembre 1995, con Ia quale è sfata inflitta ad essa
società la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato calabro di 2a Categaria disputata I'11 novembre 1995 contro
la società Omeca Oliveto Calcio con il punteggio di 0-2, per aver schierato il calciatore Andidero Antonino squalificato
automaticamente per una gara come da Com. Uff. n. 36 dell‟8 novembre 1995, per essere stato espulso nel corso della gara
Cannavò/Greffa Mosorrofa disputata il 5 novembre 1995. Deduce la società che in tale ultima gara è stato espulso il calciatore
Porcino Giuseppe, sceso in campo con il numero 5 sin dall‟inizio della gara, e non il calciatore Andidero Antonino, schierato
inizialmente in panchina ed utilizzato soltanto negli ultimi minuti della gara. L‟appello è infondato e va respinto. L‟estensore
del reclamo ha precisato che il calciatore utílizzato nella gara íncrímínata con la maglia n. 5 era Porcino Giuseppe, mentre
I'Andidero recava il numero 15. Dalla distinta di gara allegata al referto arbitrale, invece, risulta segnata I'ínversione del
numerí delle maglie dei due calciatori, in modo che era I'Andidero ad indossate la maglia con il numero 5 e ad essere sceso in
campo fin dal 1 ° minuto di giuoco.Tale annotazione non si rileva sulla distinta prodotta dalla società per provare la fondatezza
dei rilievi e vi è il sospetto che sia stato creato un falso, perchè le firme dell‟arbitro apposte suí due elenchí deí calciatori non
sono identiche. Va inoltre osservato che dal rapporto della gara del 5 novembre non risulta affatto che vi sia stato
l‟avvicendamento dell‟Andidero, che secondo la reclamante sedeva in panchina con altro suo collega negli ultimi minuti di
gara. Il comportamento processuale dall‟A.C. Greffa Mosorrofa comporta il deferimento alla competente Commissione
Disciplinare. A seguito del rigetto dell‟appello la tassa versata va incamerata. Per í suespostí motíví la C.A.F. respinge
I'appello come innanzi proposto dell‟A.C. Graffa Mosorrofa di Mosorrofa Reggio Calabria. Deferisce alla Commissione
Disciplinarè presso il Comitato Regionale Calabria, aí sensi dall‟art. 19 comma.2 C.G.S., il Presidente dall‟A.C. Graffa
Mosorrofa, Sig.ra Larocca Mariangela, per violazione delI'art.. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto dedotto in ordine
all‟identità del calciatore espulso nella gara Cannavò/Greffa Mosorrofa del 5.11,1995,nonchè I'A.C.Greffa Mosorrofa, ai sensi
dell‟art, 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta. Ordina I'incameramento della relativa tassa.
5- APPELLO DELL‟A.S. RAMAZZANO AVVERSO DECISlONI MERITO GARA RAMAZZANO/MONTECASTELLI
DEL 25.11.1995
(Delibera della Commissione Di sciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 32 del 4.1.1996)
La Commíssione Discíplinare, ín accoglímento del reclamo proposto dal G.S. Montecastelli, con decisíone pubblícata nel
Com. Uff. n. 32 del 4 gennaio 1996, delíberava di applicare la punizione sportiva della perdita della gara
Ramazzano/Montecastelli dei 25.11.1995 nei confrontí dell‟A.S. Ramazzano con il punteggio di 0 - 2. Tale decisíone viene ora
impugnata davanti a questa C.A.F. dall‟A.S. Ramazzano, la quale procede ad un'analisí accurata dei dodumentí ufficíali e delle
valutazioni date agli stessi nella decisione impugnata dalla quale desume una ípotesi dí prosecuzione fittizia della gara non
dovuta ad una reale situazione di pericolo, ma bensi ad un atteggiamento eccessivamente timoroso del Dírettore di gara.
Conclude chiedendo la revoca della sanzione inflitta ed il riprístino del risultato conseguito sul campo, Dall‟esame degli atti
ufficiali, rileva il Collegio che il Direttore di gara ha ritenuto di dover proseguire la gara pro-forma per l‟episodio verificatosi
al 41 ° del 2° tempo e consistito - per come sí legge nel referto - nel fatto che "alcuni gíocatorí"-gli si erano avvicinatí "con
I'intento di aggredirlo" e che "l‟intervento dí alcune persone avrebbe ímpedito il peggio". Non sembra alla Cominíssione che
un episodio del genere di quello sopra descritto, purtroppo non occasionale sui campi di giuoco, concreti quella situazione di
perícolo reale, di esposizione grave e probabile al veritícarsi di un danno all‟incolumità di persone, che giustifichi e legittimi
l‟adozione di una tale misura e le scelte conseguenti, nella specie concretatesi anche nell‟attribuzione di un rígore al
Ramazzano per permettere il pareggio" Ritiene la Commissione che la situazione di pericolo sia stata sopravvalutata
verosimilmente per fattori soggettívi, e che con molta probabilità I'ordine in campo sí sarebbe potuto ripristinare con
l‟adozione di opportuni provvedimenti. Ciò detto, deve del pari ríconoscersi, sul piano della concreta dínamica dei fatti, che
I'andamento della gara è stato certamente falsato, essendosi verificato uno squi librio fra le due compagini ed essendosí
sovvertite le caratteristi che della gara ín modo tale da dover imporne la ripetizione, ai sensí dall‟art. 7 n. 4 C.G.S. L‟appello va
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
quindí accolto neí limiti suindidati. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposta
dall‟A.S. Ramazzano di Ramazzano (Perugia), annulla l‟impugnata delibera, disponendo la ripetizione della suindícata gara.
Ordina la restituzione della tassa versata.
6- APPELLO DELL‟USI GRIGNASCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMAGNANO/GRIGNASCO DEL
3.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21
dell‟11.1.1996)
L‟A.C. Romagnano proponeva reclamo alla Commíssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
in relazione alla gara Romagnano/Grighasco, disputata il 3.12.1995 per il Campionato di 1aCategoria, Gírone B, e terminata
con la vittoria della società ospite con il punteggio di 2-1. Deduceva la reclamante che, alla predetta gara, l‟U.S.I.Grignasco
aveva fatto partecipare il calciatore Trapella Massimo in posizione írregolare, in quanto, colpito da squalifica per una giornata
di gara, non aveva ancora scontato la squalifica stessa. La Commissione Disciplinare con decísione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 21 dell‟11 gennaio 1996, accoglieva il reclamo e,per l‟effetto, irrogava all‟U.S.I. Grignasco la punizione sportiva
della perdita della predetta gara, in applicazione dall‟art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la
Commissione Disciplinare che il predetto calciatore, squalificato per una gara per recídivítà ín ammonízíoní con decisíone del
Giudice Sportivo resa nota coli il Comunicato Uffíciale n. 16 in data 22 novembre 7995, doveva ritenersi ancora in costanza di
squalifica in occasione della disputa della partita in contestazione, in quanto la gara di campionato del 26 novembre 1995
(Grignasco/Casaleggio); nella quale il Trapella non era stato impiegato per scontare la squalifica, non poteva ritenersi
validamente disputata, avendone il Giudice Sportivo disposto la ripetizione per ingiustificata sospensione antícípata della
stessa da parte del Direttore di gara (come emergeva dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 6 dicembre 1995). Osservava la
Commissione Disciplinare che, in base alla tassativa disposizione di cui all‟att. 12, comma quarto, del Codice di Giustizia
Sportiva, le squalifiche si consideravano scontate solo nelle gare che abbiano conseguito un risultato valido agli effetti della
classifica e che non poteva considerarsi tale una gara mandata a ripetere per conclamata irregolarità. Oltre alla punizione
sportiva della perdíta della gara, la Commissione Dísciplinare infliggeva al calciatore Trapella una ulteriore giornata dl
squalifica e all‟U.S.I. Grignasco l‟ammenda di lire 300.000 (trecentomila). Avverso la predetta decisione propone appello in
questa sede l‟U.S.I. Grignasco. Deduce l‟appellante che nella prima gara successiva al provvedimento di squalifica del
calciatore Trapella, Grignasco/Casaleggio, disputata il 26 novembre 1995, ii predetto calciatore non veniva impiegato. La gara
stessa, peraltro, era stata sospesa all‟80°ed entrambe le società, ritenendo ingiustificata la sospensione; proponevano reclamo al
competente Giudice Sportivo. Ouesti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 novembre 1995,
sospendeva ogni decisíone in ordine alla regolarità della gara e, solo in data 6 dicembre 7995, successivamente cioè alla
disputa della gara in contestazíone Romagnano/Grignasco, scíoglíeva la ríserva sulla regolarítà della gara del 26 novembre
1995, delíberandone la ripetízione in data da stabilirsi dal Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta. L‟U.S.I. Grignasco,
pertanto, che aveva fatto giocare il calcíatore Trapella nella gara Romagnano/Grignasco, dopo lo scioglimento della riserva da
parte del Giudice Sportivo e la disposizione di questi di far ripetere la gara del 26 novembre 1995, faceva scontare la squalifica
al calciatore in parola non schierandolo nella gara Villafa/Grignasco, disputata I'8 dicembre 1995, cioè nella gara
immediatamente successiva alla decisione del Giudice Sportivo. L‟appello si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come emerge dalla successione dei fatti, l‟annullamento nella gara Grignasco/Casaleggio del 26 novembre 1995 dal parte del
Giudice Sportivo è intervenuto in data successiva alla gara Romagnano/Grignasco, disputata il 3 dicembre 1995. Ora, I'art. 12,
quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che "le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati
si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effettí della classifica o della qualificazione
ín competizioni ufficiali e non siamo state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso
di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione
del provvedimento definitivo". Al momento della disputa della gara Romagnano/Grignasco il giudizio sulla validita della gara
Grignasco/Casaleggio era ancora sospeso, e poteva concludersi con un giudizio di validità agli effetti della classifica, con la
conseguenza che la squalifica del Trapella sarebbe stata effettivamente scontata (e con la ulteríore conseguenza che il predetto
calciatore, se non fosse stato schierato nella gara con l‟A.C. Romagnano avrebbe potuto scontare non una ma due giornate di
squalifica). Il calciatore, quindi, correttamente e stato schierato nella gara del 3 dicembre 1995, in quanto, a quella data, la
partita disputata li 26 novembre 1995 era ancora sub-iudice (e, quindi, non ancora annullata). Correttamente l‟U.S.I. Grignasco
non ha schierato il Trapella nella prima gara successiva al provvedimento del Giudice Sportivo di annullamento della gara
Grignasco/Casaleggio. La impugnata decisione della Commissione Discíplinare, in conclusíone, deve essere annullata e, di
conseguenza, deve disporsi il riprístíno del risultato conseguíto sul campo nella gara Romagnano/Grignasco del 3 dicembre
1995 di 2-1 per la società ospite. La tassa di reclamo va restituita all‟appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come innanzí proposto dall‟U.S.I. Grignasco di Grignasco (Novara), annulla l‟impugnata delibera,
ripristinando il risultato di 1-2 conseguito ín campo nella suíndicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
7- APPELLO DELL‟A.C. NUOVA NARDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO Dl
GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO DELLA GARA MOLFETTA/NUOVA NARDO CALCIO DEL
21.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 128 del 2.2.1996)
L‟A.C. Nuova Nardo Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per
una gíornata effettiva, a seguito della gara Moltetta/Nuova Nardo Calcio del 21.01.1996, inflittale con delibera della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti apparsa sul Com. Uff. n. 128 del 2 febbraio 1996. L‟appellante
non muove contestazioni in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati e ritenuti sía dal Giudice Sportivo che dalla
Commissione Disciplinare, ma si limita a censurare la decisione impugnata sotto il profilo della asserita gravita ed eccessivítà
della sanzione in relazione ad un comportamento dei tifosi della società che non avrebbe determinato alcun serio perícolo per
la incolumità pubblica, essendosi esaurito nel modesto Iancio di oggetti in campo (che non hanno colpito il guardalinee nei cui
confronti erano diretti.) L‟appello non è meritevole di accoglimento. Il Collegío, in ordine alla sussístenza dei fatti contestati e
ritenuti in sede di giustizía sportiva ed alla fine dí meglio evídenziare la condotta tenuta dai tifosi della Nuova Nardo Calcio in
occasione della gara Molfetta/Nuova Nardo Calcio del 21.01.1996, sí rifà aglí atti ufficiali ed in particolare al rapporto del
Commissario di Campo del 22.01.1996 ed al supplemento di rapporto arbitrale, che come noto costituiscono fonte privilegiata
di prova. Orbene, da talí atti emerge che i tífosí della A.C. Nuova Nardo hanno reiteratamente lanciato fumogeni, petardí,
píetre, lattine, monetine ed aste di tamburo nel campo dí giuoco e segnatamente all‟indirizzo del guardalinee Ercolíno Mario.
E' emerso, inoltre, che un tifoso della A.C. Nuova Nardo Calcio, dopo avere scavalcato la rete, si era lanciato contro il suddetto
guardalinee con I'intenzione di colpirlo, non riuscendovi perché I'Ercolino Mario di corsa si era diretto verso il centro del
campo, mentre I'invasore veniva prontamente fermato. Risulta, infine, che il comportamento dei tifosi ha indotto I'arbitro alla
sospensione della gara per la durata di circa cinque minuti. Da quanto sopra appare chiaramente la particolare gravità dei fatti
contestati ed adeguata appare la misura della sanzione applicata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione
Disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟'appello come sopra proposto dalla A.C. Nuova Nardò Calcio di Nardò
(Lecce) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1996
APPELLO DELL‟A.S. VALVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALVERDE/LEONFORTESE DEL
22.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14/Disc: del 4.1.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 25 del 2 novembre 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia della
L.N.D. rigettava il reclamo proposto dall‟A.P. Leonfortese avverso la regolarità della gara Valverde/Leonfortese - disputatasi il
22.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria - osservando che I'arbitro aveva bensi disposto la sospensione della gara stessa
per 49 minuti, al fine di consentire la nuova completa segnatura del campo, resa invisibile dalla pioggia, ma aveva ottenuto l‟
assenso anche della reclamante (che solo al termine aveva presentanto riserva scritta) e, comunque, aveva confermato la
regolare partecipazione dei calciatori previamente identificati, talché nessun dubbio residuava sulla regolarità dell‟incontro.
L‟A.P. Leonfortese impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare, la quale, con delibera riprotata nel C.U.
n. 14/Disc. del 4 gennaio 1996, la annullava, disponendo la ripetizione della gara. Osservava, infatti, la Commissione che I'
arbitro, nel supplemento di rapporto reso, ammetteva che dopo la sospensione i calciatori si erano presentati con una nuova
divisa e che egli non aveva provveduto a ripeterne l‟ identificazione, non potendo quindi affermare che ciascuno indossasse la
maglia con il medesimo numero precedente. Tale circostanza, a parere della Commissione Disciplinare, inficiava la regolarità
della gara in questione. Ricorre ora a questa C.A.F. I' A.S. Valverde, rilevando che la decisione appellata ingiustificatamente
dava atto di una integrazione del contraddittorio (che non vi era stata) con essa reclamante, la quale avrebbe ammesso che i
propri calciatori avevano cambiato maglia nell‟attesa; ciò risultava dall‟iniziale rapporto arbitrale, ma nulla si sapeva se
analogo comportamento avesse tenuto la squadra avversaria. In ogni caso, la pretesa mancata reidentificazione dei partecipanti
non aveva alcun rilievo, essendo pacifico che i calciatori erano rimasti gli stessi di prima dell‟ interruzione, come lo stesso
Direttore di gara inequivocabilmente asseriva nei supplementi di rapporto resi. E del resto la controparte non eccepiva la
diversità dei calciatori, ma la eventuale non corrispondenza dei numeri di maglia, la quale non poteva inficiare la regolarità
della gara. La quale si era normalmente disputata (a parte il lungo intervallo, del quale si era specificamente doluta la
controparte, in sede di reclamo, senza tuttavia trovare ascolto dalla C.D.) nel generale consenso delle due società. Era dunque
chiesto l‟ annullamento dell‟impugnata delibera. Ciò premesso osserva la C.A.F. che il gravame è fondato. L‟obbligo
dell‟arbitro di procedere, prima dell‟inizio della gara, alla identificazione dei calciatori destinati a parteciparvi, è finalizzato al
controllo della identità e dei titolo di legittimazione. Nel caso in esame, il Direttore di gara non venne meno a tale obbligo, ma
semplicemente si astenne dal reiterare il controllo dopo che, a seguito di sospensione della gara per il maltempo, alla ripresa
del giuoco i calciatori delle due squadre si erano cambiati la maglietta. Ma, nel supplemento di rapporto richiestogli dal
Giudice Sportivo I' arbitro precisò con assoluta certezza che quelli che ripresero il giuoco erano gli stessi calciatori da lui
inizialmente identificati, onde, al massimo, si sarebbe potuta realizzare una non corrispodenza dei numeri di maglia, ma non
certo una caducazione del titolo a partecipare alla gara.E infatti, sotto questo ultimo profilo, nemmeno la controparte
dell‟attuale appellante ha avanzato alcun dubbio. Ne consegue che la mera irregolarità forse determinatasi non ha
minimamente inficiato la validità della gara; onde, la delibera impugnata deve essere annullata; ripristinandosi quella di rigetto
assunta dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va conseguentemente restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Valverde di Valverde (Catania), annulla I' impugnata delibera,
ripristinando quella del Giudice Sportivo che respingeva il reclamo proposto dall‟A.P. Leonfortese tendente ad ottenere la
ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELLA POL. CAPPUCCINI 3 CI LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPUCCINI/APULIA ERCHIE
DEL 5.11.1995.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995)
81
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 14 del 9 novembre 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brindisi
della L.N.D., avendo accertato che la gara Cappuccini/Apulia Erchie, valida per il Campionato di 3a Categoria e in calendario
il 5.11.1995, non si era potuta disputare perché l‟ arbitro aveva trovato chiusi gli accessi al campo designato ed invano era
trascorso il tempo massimo d'attesa, applicava a carico della società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara,
l‟ammenda di L. 200.000 e la penalizzazione di un punto in classifica, per prima rinuncia. Su reclamo della Pol. Cappuccini 3
CI Liberatas , la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata bel C.U. n. 22 del 21 dicembre 1995, confermava quella
del Giudice Sportivo osservando che rientrava nelle facoltà del Comitato Provinciale disporre lo spostamento del terreno di
disputa della gara e che, avendone avuta tempestiva conoscenza, incombeva sulla società ospitante l‟ obbligo di attivarsi per
avere la piena disponibilità del campo designato. Ma dagli atti risultava che un dirigente della Pol. Cappuccini, dopo essersi
informato del caso, aveva affermato che si sarebbe adoperato per reperire altro terreno, cosa che invece non era avvenuta.
Pertanto, correttamente la mancata disputa della gara era stata addebitata a responsabilità di detta società, con le conseguenze
sopra viste. Avverso tale decisione ricorreva, a questa C.A.F. la Pol. Cappuccini 3 CI Libertas, facendo rilevare di avere a suo
tempo comunicato al Comitato Provinciale di Brindisi il campo sul quale avrebbe disputato le gare interne di campionato; il
Comitato aveva invece, d'ufficio, disposto che la gara di cui trattasi si svolgesse su altro campo, di proprietà comunale ma
affidato ad un sodalizio calcistico; quindi appariva improprio il richiamo, fatto dalla delibera impugnata, all‟att. 28 del
Regolamento della L.N.D., il quale prevede invece che il Comitato autorizzi uno spostamento richiesto - al contrario che nel
caso in esame - dalla società interessata. Né poteva qualificarsi come atto ufficiale e quindi essere assunta a fondamento della
decisione appellata, una comunicazione della società che gestiva il campo sussidiario, la quale, contrariamente al vero,
attribuiva all‟ appellante I' attività informativa sopra richiamata. Mentre era stato ignorato il fax con il quale la Pol. Cappuccini
aveva sollecitato l‟ attenzione del Comitato; segnalando che il campo designato doveva essere messo a disposizione delle
partecipanti alla gara, indipendentemente dal pagamento di un canone, ad opera della società gestionaria, il che non era
avvenuto. Era quindi chiesto l‟ annullamento della decisione impugnata. Ciò premesso, .osserva Ia C.A.F che il reclamo è solo
in parte accoglibile. Deve infatti e innanzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto asserisce l‟appellante, rientra nei poteri
conferiti ai Comitati della L.N.D. dell‟art. 28 comma 2 del relativo Regolamento, disporre, in casi particolari e anche d' ufficio,
la variazione del campo di giuoco. Nel caso di specie, tale variazione venne leggittimamente ordinata, in quanto su quello in
precedenza indicato doveva disputarsi un numero incompatibile di incontri. A tale legittima disposizione, conseguiva l‟obbligo
della società ospitante di attivarsi per ottenere la disponibilità del campo sostituto, tempestivamente fra l‟ altro indicatole dal
Comitato. L‟inerzia di detta società al riguardo - sostanzialmente ammessa dalla medesima, che non ha altrimenti giustificato
la chiusura dell‟accesso fatta trovare all‟arbitro e alla squadra avversaria per tutta la durata del tempo massimo d‟attesa - ne
fonda la responsabilità per una situazione che impedi la regolare effettuazione della gara, e quindi comporta, ai sensi dall‟art. 7
comma 1 C.G.S., l‟applicazione a suo carico della punizione sportiva della perdita della gara stessa. Altra situazione è invece
la rinuncia a disputare una gara che nella specie non pare si sia verificata essendosi la società appellante regolarmente
presentata, onde vanno annullate le sanzioni ulteriori, previste dai comma 3 della citata norma (ammenda e penalizzazione).
Essendo in tali limiti accolto il gravame, va disposta la restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., in
parziale accoglimento dell‟appello come saprà proposto dalla Pol. Cappuccini 3 CI Libertas di Brindisi, annulla l‟impugnata
delibera per la parte inerente le sanzioni dell‟ammenda di L. 200.000 per prima rinuncia e della penalizzazione di n. 1 punto
nella classifica 1995/96, confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
3- RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L‟ INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA
DI L. 5OO.OOO CON DIFFIDA INFLITTA ALL‟U.S. LAVANGONE IN RELAZIONE ALLA GARA
LAVANGONE/ACCETTURA DEL 25.11.1995
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 22 del 29.11.1995)
Con ricorso in data 8.1.1996, il Presidente della LN.D. ha impugnato davanti la C.A.F. la decisione del Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al C.U. n. 22 del 29 novembre 1995, con la quale all‟U.S. Lavangone veniva
inflitta la sanzione dell‟ammenda di L. 500.000 con diffida per gli episodi di violenza verificatisi a fine gara. Chiede il
ricorrente l‟ adozione di un provvedimento più congruo alla effettiva gravità degli addebiti. Il ricorso è fondato e merita
accoglimento. Risulta invero dagli atti, ed in particolare dal supplemento di rapporto dell‟arbitro, che lo sconosciuto
introdottosi abusivamente nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, non solo ha rivolto all‟arbitro espressioni
gravemente ingiuriose, ma lo ha anche colpito con uno schiaffo tanto violento da provocargli un sia pur momentaneo stato di
stordimento ed ha poi aggredito e colpito sia il Commissario speciale sia l‟arbitro designato per dirigere la gara successiva,
nonché le persone accorse per sedare il tumulto. La responsabilità dell‟ U.S. Lavangone è quindi fuori discussione ed anzi
vanno tenute nella dovuta considerazione, quale aggravanti, le circostanze, peraltro confermate e chiarie dall‟ arbitro nel
supplemento di rapporto, che la società benché espressamente invitata nella persona del capitano della squadra omise di
chiudere il cancello di accesso al campo di giuoco ed agli spogliatoi, non si attivò per fare allontanare alcune persone non
identificate presenti nel recinto di giuoco e che nessun dirigente dell‟ U.S. Lavangone era presente nelle adiacenze degli
spogliatoi a difesa degli aggrediti. Ciò posto, apparendo la sanzione del Giudice Sportivo poco affittiva, il Collegio ritiene
congruo infliggere all‟U.S. Lavangone la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara. Per questi
motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla l‟ impugnata
delibera, infliggendo all‟U.S. Lavangone di Avigliano Scalo (Potenza) la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2
giornate effettive di gara.
82
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
4- APPELLO DELL‟A.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DUE TORRI/PIANA DI BROLO DEL
12.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14/Disc. del 4.1.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n.
14/Disc. pubblicato il 4 gennaio 1996, respinse il reclamo proposto dalla A.S. Due Torri di Gliaca di Piraino, la quale, in
relazione alla gara Due Torri/Piana di Brolo del 12 novembre 1995, aveva dedotto la posizione irregolare di alcuni calciatori
della squadra avversaria. Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla A.S. Due Torri, la quale insiste
nelle doglianze in ordine alle posizioni dei calciatoli della A.S. Piana di Brolo. Tale ultima società ha presentato
controdeduziori, chiedendo il rigetto dell‟appello. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. La Commissione Disciplinare
ha affermato che i calciatori Conforto, Giallanza, Spitaleri e Fichera risultavano tesserati per la Società Piana di Brolo, anche
se a titolo temporaneo, e quindi avevano titolo a partecipare alla gara, mentre la posizione del calciatore Giaimo era irrilevante,
giacché esso, pur compreso nella distinta presentata all‟arbitro, non aveva preso parte alla gara. All‟udienza il difensore
dell‟A.S. Due Torri ha espressamente dichiarato di insistere nell‟impugnativa soltanto con riferimento al Giaimo, affermando
di ritenere che per I'altro capo della decisione impugnata, relativa ai calciatori sopramenzionati, si fosse formato il giudicato.
Nel prendere atto di tale dichiarazione, questa Commissione ritiene che in ordine alla posizione del calciatore Giaimo debba
riconoscersi valore probatorio privilegiato al rapporto dell‟arbitro, dal quale non risulta che il Giaimo abbia preso parte alla
gara, giacchè, al 45° del primo tempo, il calciatore Ferretti Renato era stato sostituito dal n. 13 Russo Carlo.Tale fede
privilegiata il rapporto arbitrale riveste sia nei confronti delle notizie di stampa che della dichiarazione sostitutiva dell‟ atto di
notorietà; nè alcun rilievo ha, in senso contrario, la circostanza che l‟ affermazione della reclamante non sia stata
espressamente contestata dalla controparte, in quanto nella specie si versa in materia sottratta alla disponibilità delle parti, le
quali, pertanto, non possono, con il loro comportamento, superare l‟ efficacia probatoria di un documento ufficiale, quale è il
referto arbitrale. Ma quand‟ anche si volesse sostenere la rilevanza della posizione irregolare del Giaimo, essa tuttavia non
influirebbe sull‟esito del giudizio, giacchè dalla documentazione in atti nonché dagli accertamenti esperiti è risultato che dal 30
settembre 1995 il calciatore Giallanza Antonio èra stato trasferito in via definitiva all‟A.S. Piana di Brolo, come del resto
affermato dalla società stessa nelle sue controdeduzioni, per cui, ammessa la regolarità della posizione del Giallanza, se pure
all‟incontro avesse preso parte il Giaimo, l‟incontro stesso non sarebbe stato viziato. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l‟
appello come sopra proposto dall‟A.S. Due Torri di Gliaca di Piraino (Messina) e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
5- APPELLO DELL‟A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO AL SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 123 del 26.1.1996)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, letti gli atti ufficiali relativi alla gara Milazzo/Igea Virus, disputata il 7
gennaio 1996, per il Campionato Nazionale, Girone I, irrogava all‟A.S. Igea Virus la squalifica del campo di giuoco per due
gare effettive "per lancio, da parte di propri sostenitori in campo avverso, di un petardo che esplodeva nei pressi di un
guardalinee, che, colpito ad un orecchio da una scheggia, doveva essere soccorso dal medico della squadra ospitante". Dai
rapporti del Direttore di gara, dei guardalinee e del Commissario di Campo emerge che i sostenitori della squadra ospite
lanciavano in campo sassi, sputi e danneggiavano la rete di recensione (Com. Uff. n. 51 del 10 gennaio 1996.) La decisione
veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall‟A.S. Igea Virtus, che confutava, con il richiamo
all‟art. 25, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce ai rapporti dell‟arbitro, dei guardalinee e del
Commissario di Campo fede probatoria privilegiata, la diversa versione dei fatti rappresentati dalla società reclamante.
Propone ora appello in questa sede l‟A.S. Igea Virtus istando per una riduzione della sanzione ritenuta sproporzionata. Il
reclamo può essere parzialmente accolto. Rileva, infatti, la C.A.F. che, sebbene le intemperanze del pubblico non possano
essere definite di lieve entità, le sanzioni irrogate appaiono effettivamente eccessive, e, pertanto, tenendo anche conto dei
criteri retributivi ordinariamente seguiti da questa C.A.F, possono essere adeguate con maggiore aderenza ai fatti verificatisi.
Ciò stante, la C.A.F. ritiee che possa ridursi la squalifica del campi di giuoco della A.S. Igea Virtus ad una gara effettiva e
possa irrogarsi alla stessa l‟ammenda di L. 1.000.000 . Pertanto, la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come innanzi
proposto dall‟ A.S. Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco
ad una gara effettiva ed infligge quella dell‟ammenda di L. 1.000.000. Ordina la restituzione della relativa tassa.
6- APPELLO DEL SIG. GARLINI OLIVIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ INIBIZIONE FINO AL 29.2.1996
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1
COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‟ ART. 8 COMM. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL‟ ELENCO SPECIALE DEI
DIRETTORI SPORTIVI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C -Riunione del 24.1.1996)
Il Sig. Oliviero Garlini ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 88/C pubblicato il 24 gennaio 1996, con la quale, a seguito di
deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., allo stesso è stata inflitta la sanzione dell‟ inibizione, ex art. 9 comma 1
lett. e) C.G.S., fino a tutto il 29 febbraio 1996, per avere svolto; bel corso nella stagione sportiva 1994/95, le funzioni di
Direttore sportivo per il Fano Calcio senza essere iscritto nell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nel reclamo, il Garlini,
reitera l‟ eccezione di difetto di legittimazione passiva, già respinta dalla Commissione Disciplinare; e censura la decisione
impugnata; deducendo la "assbluta inconsistenza del quadro probatorio" posto a base della decisione stessa. Il reclamo non è
meritevole di accoglimento. Quanto alla legittimazione passiva, il ricorrente non ha apportato alcun argomento avverso I'
83
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
affermazione, contenuta nella decisione impugnata, che egli - all‟epoca della infrazione contestata - fosse tesserato e quindi
soggetto alla giurisdizione sportiva. Nel merito, posto che l‟art. 1 comma 2 del Regolamento dell‟ Elenco Speciale dei Direttori
Sportivi individua la figura del Direttore sportivo in relazione all‟attività in concreto esercitata e "indipendentemente dalla
denominazione" e che l‟art. 8 comma 2 del medesimo Regolamento, nel testo vigente all‟epoca di riferimento, consentiva alle
società di avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni del Direttore sportivo, di dirigenti in grado di validamente rappresentarla
ed impegnarla, inseriti negli atti di censimento ufficiali, deve ritenersi, da un lato, che il Giarlini non si trovava in tale
situazione, in quanto dai documenti depositati non risultano i prescritti poteri di rappresentanza e, sull‟altro che egli
effettivamente abbia esercitato attività riconducibili a quelle proprie del Direttore sportivo. A tale ultimo riguardo le
circostanze che la Commissione Disciplinare ha posto a base dell‟affermazione della responsabilità del Garlini, men che essere
- come lo stesso afferma - "del tutto opinabili e prive di spessore probatorio", appaiono, invece, complessivamente considerate
univoche e sufficienti a dar luogo ad una decisione di condanna. In tal senso, infatti, deponevano le dichiarazioni del
precedente Direttore sportivo Servadio, il quale ha riferito di essere stato sostituito dal Garlini, le risultanze dell‟ annuario
calcistico, che evidentemente utilizzava informazioni provenienti dalla Società; la communis opimo che si era formata circa le
mansioni esercitate dai Garlini; tanto da essere riportate, in più occasioni, dagli organi di informazione: circostanze, queste, che
- ripetesi - coordinate nel loro insieme, non lasciano dubbi in ordine alla natura dell‟attività esercitata dall‟ incolpato, che è
quella propria del Direttore sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Sig. Garlini
Oliviero e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 15 FEBBRAlO 1996
1 - APPELLO DELLA SIG.RA ALIQUO‟ VINCENZA AVVERSO IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA DEL FIGLIO MINORE CUBADDA DAVIDE, IN
RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI QUEST‟ULTIMO IN FAVORE DELL‟U.S. BINDUA TRE FRAZIONI
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995)
La signora Aliquò Vincenza ha inoltrato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, di cui al
Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23 Settembre 1995, con la quale è stato , tra l‟altro, disposto il deferimento alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna del figlio minorenne, Cubadda Davide, per violazione
dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per irregolarità nella sottoscrizione della richiesta di tesseramento in favore dall‟ U.S. Bindua Tre
Frazioni, sostenendo I' insussistenza di qualsivoglia responsabilità del figlio in ordine alla dedotta infrazione. L‟ appello è
inammissibile. L‟ impugnazione anche nel diritto sportivo è ammessa esclusivamente avverso le decisioni con le quali i giudici
provvedono in relazione ad infrazioni commesse da tesserati o da società; oppure decidono sui conflitti di interessi sorti tra le
parti, Sono impugnabili pertanto soltanto i provvedimenti decisori adottati da Organi della Giustizia sportiva e non anche quelli
meramente ordinatori, i quali hanno il solo effetto di provocare la riapertura o della fase istruttoria dello stesso procedimento o,
come nel caso di specie, di altro procedimento e non implicano affatto decisioni in senso tecnico. Nel caso in esame, la
reclamante, contestando il deferimento del figlio alla Commissione Disciplinare, avversa quindi, un provvedimento
ordinatorio, avente cioè lo scopo di far instaurare un procedimento per nuovo giudizio. È, quindi, in sede di detto giudizio che
il calciatore stesso, in quanto maggiorenne, potrà far valere i motivi di doglianza rappresentati dinanzi a questa Commissione.
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Sig.ra Aliquò Vincenza ed ordina
incamerarsi la tasse versata.
2 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAURUS/ELFA
TOLENTINO DEL 21.10.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 16.11.1995)
Il 21 ottobre 1995 veniva disputata la gara del Campionato di 3a Categoria Taurus / Elfa Tolentino, gara che si concludeva con
il risultato di 1-1. La Pol. Taurus inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e,
deducendo I' illegittima partecipazione alla suindicata gara, nella squadra del G.S. Elfa Tolentino, del calciatore Chiacchiarini
Luigino in quanto squalificato, chiedeva l‟ adozione dei consequenziali provvedimenti. L‟adita Commissione Disciplinare
accoglieva il reclamo ed irrogava al G.S. Elfa Tolentino la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 02. Avverso la predetta delibera il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso alla C.A.F. e, sull‟assunto
della regolare posizione del calciatore Chiacchiarini, ha chiesto l‟annullamento della delibera medesima ed il ripristino del
risultato acquisito in campo. Il proposto ricorso. merita di esser accolto per le considerazioni seguenti. Invero, all‟ nizio della
stagione sportiva 1995/96, il Comitato Regionale Marche comunicava che era consentita la partecipazione al Campionato di 3a
Categoria di squadre minori di società della Lega Dilettanti che, con la loro prima squadra, partecipano ai Campionati maggiori
e che tale partecipazione al Campionato di 3a Categoria era da considerarsi fuori classifica a tutti gli effetti, poste le sanzioni
disciplinari inflitte ad entrambe le squadre. Per I' art. 12 comma 4 C.G.S. le gare in riferimento alle quali le squalifiche inflitte
ai tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. E fra queste
può rientrare, come rilevato nel ricorso del Sig. Presidente della lega Nazionale Dilettanti, anche la gara Esanatoglia/Elfa
Tolentino del 7 ottobre 1995 volta che il risultato di questa ha operato, sia pure limitatamente alla squadra "cadetta", ai fini
della determinazione della relativa classifica. Quanto al calciatore Chiacchierini, il medesimo, squalificato per due giornate dal
competente Giudice Sportivo con C.U. n. 4 nel 3 ottobre 1995, ha quindi scontato tale squalifica non prendendo parte a due
gare del Campionato di 3a Categoria svoltesi rispettivamente il 7 ottobre 1995 ed il 14 ottobre 1995. II sunnominato calciatore
aveva pertanto titolo legittimo a partecipare alla citata gara del 21 ottobre 1995. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l‟impugnata delibera"
ripristinando il risultato di 1-1 acquisito in campo nella suddetta gara.
3- APPELLO DELL‟A.S. VEREGRA CALCIO 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI
SANGIUSTESI/VEREGRA CALCIO 88 DEL 25.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 4.1.1996)
All‟esito della gara Amatori Sangiustesi/Veregra Calcio 88 disputata il 25.11.1995 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria
del Comitato Regionale Marche e terminata col punteggio di 1 a 1, la società N.G.S. Amatori Sangiustesi proponeva rituale
reclamo, adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato Pietracci Angelo, da considerarsi
in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 28 del 4 gennaio 1996, infliggeva alla A.S. Veregra Calcio 88, la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟ A.S. Calcio Veregra 88,
chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che
Pietracci Angelo, tesserato per l‟U.S. Cluana come allenatore-giocatore, veniva trasferito dal 9.11.1995 all‟A.S. Veregra
Calcio 88 come calciatore. È noto che, a norma dall‟art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti possono richiedere il
tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. L‟ intervenuto tesseramento per la
società appellante del Pietracci nella unica ed esclusiva qualità di calciatore deve ritenersi pertanto illegittimo. Bene quindi i
primi giudici hanno sanzionato l‟ utilizzazione del medesimo nella gara suindicata infliggendo all‟A.S. Veregra Calcio 88 la
punizione sportiva della perdita dell‟ incontro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟ appello come sopra proposto dall‟A.S.
Veregra Calcio 88 di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina l‟ incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL‟ A.S. VEREGRA CALCIO 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEREGRA CALCIO
88/COLBUCCARO DEL 2.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 4.1.1996)
All‟esito della gara Veregra Calcio 88/ Colbuccaro, disputata il 2.12.1995 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Marche e terminata col punteggio di 1 a 0, la Polisportiva Colbuccaro proponeva rituale reclamo,
adducendo che nell‟occasione, nelle file dalla squadra avversaria, era stato schierato Pietracci Angelo, da considerarsi in
posizione irregolare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 28 del 4 gennaio 1996, infliggeva alla A.S. Veregra Calcio 88 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟ A.S. Veregra Calcio 88,
chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che
Pietracci Angelo, tesserato per l‟U.S. Cluana come allenatore giocatore, veniva trasferito dal 9.11.1995 all‟ A.S. Veregra
Calcio 88 come calciatore. È noto che, a norma dall‟art. 40 comma 2 N.O.I.F, gli allenatori dilettanti possono richiedere il
tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. L‟intervenuto tesseramento per la
società appellante del Pietracci nella unica ed esclusiva qualità di calciatore deve ritenersi pertanto illegittimo. Bene quindi i
primi giudici hanno sanzionato l‟utilizzazione del medesimo nella gara suindicata infliggendo all‟A.S. Veregra Calcio 88 la
sanzione della perdita dell‟incontro. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟ appello come sopra proposto dall‟A.S. Veregra
Calcio 88 di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DELL‟ A.S. PORTICO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.12.1999 INFLITTE
AI CALCIATORI PICCIRILLO GIOVANNI E MARTUCCI ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 dell‟11.1.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha disatteso, con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 44 in data 11 gennaio 1996, il reclamo inoltrato dall‟A.S. Portico di Portico di Caserta avverso le sanzioni della
squalifica fino al 9.12.1999 inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Piccirillo Giovanni e Martucci Antonio per avere colpito
con calci l‟ arbitro della gara del Campionato di 1a Categoria Portico/Macerata, disputata il 10 dicembre 1995. Avverso tale
decisione l‟A.S. Portico ha proposto appello a questa C.A.F., eccependo l‟eccessiva genericità del referto del Direttore di gara
in merito ai fatti addebitati ai due calciatori e chiedendo quindi l‟acquisizione di una "relazione più ampia e dettagliata" da
parte dell‟arbitro ai fini di una migliore valutazione ed una congrua riduzione delle sanzioni. Osserva il Collegio che l‟ art. 25
n. 1 C.G.S. indica quali siano le fonti di prova in materia disciplinare e cioè gli atti ufficiali, la cui interpretazione non ha
bisogno di ulteriori accertamenti, allorché essi siano chiari e convincenti. Nel caso in esame, l‟arbitro ha descritto le modalità
dell‟azione ed ha individuato i due responsabili della aggressione senza lasciare adito a dubbi, per cui quanto richiesto dalla
reclamante società non avrebbe rilevanza alcuna nè sull‟accertamento della prova nè sulla quantificazione della sanzione.
L‟appello, quindi, non contiene alcun elemento idoneo, sia sul piano giuridico che su quello logico, a provare un
comportamento dei due calciatori diverso da quello descritto nel rapporto di gara. Ritiene, tuttavia, la C.A.F. di dovere
accogliere parzialmente l‟ appello, riducendo le sanzioni irrogate ove si consideri la minore gravità della condotta dei
calciatori, valutata tenendo miglior conto delle circostanze complessive nelle quali la condotta medesima è stata posta in
essere. Stimasi, pertanto, fissare la squalifica per ciascun calciatore al 30 giugno 1997. A seguito del parziale accoglimento del
reclamo la tassa versata va restituita. Per i suesposti motivi Ia C.A.F, in parziale accoglimento dell‟appello come innanzi
proposto dall‟A.S. Portico di Portico di Caserta, riduce al 30.6.1997 le sanzioni delta squalifica, già inflitte dai primi giudici ai
calciatori Piccirillo Giovanni e Martucci Antonio. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
6 - APPELLO DELL‟ U.S. PORTICHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICHETTO/CIRCOLO
SOTTUFFICIALI E FINANZIERI DEL 3.12.1995
(Delibera Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell‟11.1.1996)
La gara del Campionato di 2a Categoria Portichetto/Circolo Sottufficiali e Finanzieri, in calendario per il 3 dicembre 1995,
veniva sospesa definitivamente dall‟ arbitro, al 42° minuto del secondo tempo e sul punteggio di 2-4, per rissa fra i calciatori di
entrambe le società. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, provvedendo in ordine alla gara suindicata,
infliggeva; fra gli altri provvedimenti, alle due Società la punizione sportiva di perdita della gara stessa per 0-2 (C.U. n. 19
pubblicato il 7 dicembre 1995). Avverso la predetta punizione sportiva l‟ U.S. Portichetto inoltrava reclamo alla competente
Commissione Disciplinare, chiedendo l‟assegnazione di gara vinta per 2-0. L‟adita Commissione Disciplinare rigettava il
gravame (C.U. n. 22 pubblicato l‟11 gennaio 1996). Contro tale delibera I' U.S. Portichetto ha proposto appello alla C.A.F. e,
integrate le argomentazioni svolte nel precedente grado del procedimento ha ribadito la propria istanza di assegnazione di gara
vinta. Il proposto appello non può essere accolto. Giova premettere quanto dichiarato testualmente dall‟ arbitro in ordine agli
incidenti occorsi al 42° minuto del secondo tempo: "Il tutto è cominciato a giuoco fermo, quando doveva essere battuto un
calcio di rinvio. A centro campo il n. 9 Candeloro Michele della società Portichetto cominciava una discussione con un
avversario da me non identificato poiché coperto dallo stesso n. 9 e da altri giocatori. Ad un certo punto il n. 9 si scaglia contro
questo avversario dandogli prima un pugno in faccia, poi calci e pugni ed in seguito trattenendolo per la testa gli dava
sgomitata. Intervenivano nella lite altri giocatori delle due squadre, entravano dirigenti e giocatori dalle panchine al fine di
calmare la situazione. Nel tentativo di fermare i due giocatori sopracitati si accendeva una violenta rissa fra altri giocatori quali
si scambiavano calci e pugni; tra questi sono stati da me identificati il n. 3 Coccioli Fabrizio ed il n. 16 Coco Carmelo per le
società Portichetto ed il n. 14 Falcone Marco, il n. 3 Battilana Andrea, il n. 2 Bocchio Gianluca ed il n. 7 Orru Ubaldo per la
società CISAF. Altri giocatori hanno fatto parte della rissa di entrambe le squadre, ma nella confusione generale non sono stati
da me identificati". Va poi aggiunto che, secondo il costante indirizzo interpretativo della C.A.F. "la rissa consiste in una
generalizzata colluttazione che determina l‟eccitazione degli animi litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, oltre che allo
scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale
abbia ad essa dato origine: infatti se I' interruzione anticipata della gara ha avuto causa, non già in un semplice diverbio tra
giocatori ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo
nell‟averla provocata". Ne consegue la conferma dell‟impugnata delibera, con incameramento della tassa versata. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟ appello come sopra proposto dell‟U.S. Portichetto di Portichetto (Como) ed ordina incamerarsi la
tassa relativa.
7 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA CIVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DI PAOLO NICOLINO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.31 dell‟11.1.1996)
Nel rapporto dell‟arbitro della gara Civitese/Oratoriana Limonano, disputata il 26 novembre 1995 per il Campionato di 2a
Categoria, Girone "C", organizzato dal Comitato Regionale Molise, e terminata con la vittoria della squadra ospite con il
risultato di 2 - 0, si riferisce che "l‟ arbitro, nel momento in cui stava per uscire dal terreno di gioco per recarsi nel proprio
spogliatoio, al tremane della gara, veniva avvicinato dal Sig. Di Vito Raffaele, allenatore della Civitese, il quale gli dava uno
schiaffo, colpendolo alla tempia e procurandogli un forte dolore e giramenti di testa. Lo stesso Di Vito, nel compiere tale gesto,
gli rivolgeva frasi irriguardose. Subito dopo l‟ arbitro riceveva un calcio all‟altezza della gamba sinistra dal calciatore della
Civitese Paolo Nicolino; il calcio ricevuto provocava ecchimosi ed un dolore tale da non consentire I' articolazione dell‟arto. A
questo punto, I' arbitro veniva circondato da alcuni calciatori della squadra locale e veniva dagli stessi colpito con numerosi
schiaffi, calci e pugni in ogni parte del corpo." Nel. frattempo arrivavano i Carabinieri che sottraevano I' arbitro
dall‟aggressione e lo accompagnavano all‟interno dello spogliatoio, per scortarlo poi fino al paese più vicino. II competente
Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e ascoltato il capitano della Polisportiva Civitese Civitacampomarano, convocato per
essere interrogato sui fatti accaduti, che confermava i nomi dei responsabili dell‟aggressione già del resto individuati dal
Direttore di gara, infliggeva alla Polisportiva Civitese Civitacampomarano la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di
gara, l‟ inibizione all‟allenatore Di Vito Raffaele per la durata di cinque anni cioè fino al 30 novembre 2000, e la squalifica per
quattro anni, fino al 30 novembre 1999, al massaggiatore Di Ninno Pasqualino e al calciatore Di Paolo Nicolino della stessa
società (Com. Uff. n. 23 de1 30 novembre 1995). La Polisportiva Civitese Civitacampomarano proponeva reclamo davanti alla
Commissione Disciplinare relativamente alla squalifica del calciatore Di Paolo Nicolino, ma il giudice adito confermava la
deliberazione impugnata. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare propone appello in questa sede la Polisportiva
Civitese Civitacampomarano, ma l‟appello va dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dall‟art. 23, comma sesto, del
Codice di Giustizia Sportivo. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che devono essere dichiarati inamissibili "i reclami senza
motivazione ed in forma assolutamente generica". Orbene, nell‟ atto di appello, la Polisportiva Civitese Civitacampomarano si
è limitata a chiedere I' annullamento della decisione impugnata ma nulla ha dedotto, neanche un argomento in fatto, a sostegno
della propria istanza. La inammissibilità dell‟ appello comporta di conseguenza l‟incameramento della tassa di reclamo. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art.23 n.6 C.G.S., per genericità l‟ appello come innanzi proposto
dalla Pol. Civitese di Civitacampomarano (Campobasso) e dispone I' incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALANDRA/SANTARCANGIOLESE DEL
17.2.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 28 dell‟11.1.1996)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
La gara del Campionato di Promozione Salandra/Santarcangiolese, in calendario per il 17 dicembre 1995, veniva dall‟Arbitro
fatta proseguire "pro forma", dal 35° minuto del primo tempo, a causa di ripetute manifestazioni di minaccia e di aggressione
poste in essere nei suoi confronti da tesserati della Pol. Salandra. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata,
provvedendo in ordine alla suddetta gara, infliggeva, fra I' altro, alla Pol. Salandra la punizione sportiva di perdita della gara
stessa per 0-2 (C.U. n. 25 pubblicato il 21 dicembre 1995). La Pol. Salandra inoltrava reclamo alla competente Commissione
Disciplinare instando per la ripetizione della gara e per la riduzione delle squalifiche irrogate a tutti i calciatori interessati. L‟
adita Commissione Disciplinare annullava la punizione sportiva di perdita della gara ed ordinava la ripetizione della gara
stessa, respingendo nel testo (C.U. n. 28 pubblicato l‟11 gennaio 1996). Contro tale ripetizione Ia S.S. Santarcangiolese ha
proposto appello alla C.A.F. chiedendo, in via principale, la conferma del risultato acquisito in campo e, in subordine,
l‟irrogazione alla Pol. Salandra della punizione sportiva di perdita della gara. Il proposto appello merita di essere accolto
quanto all‟istanza subordinata, volta che la richiesta di conferma del risultato acquisito in campo trova insormontabile ostacolo
nella dichiarazione dell‟ Arbitro di far proseguire la gara "pro forma" a partire dal 35° minuto del primo tempo. Va considerato
che, al35° minuto del primo tempo, sussistevano già i presupposti per la prosecuzione della gara "pro forma", atteso che l‟
arbitro era stato in precedenza aggredito e ripetutamente minacciato da un rilevante numero di calciatori della Pol. Calandra e
che almeno cinque calciatori dovevano considerarsi espulsi, con conseguente riduzione della squadra di detta Pol. Salandra al
di sotto del minimo di sette calciatori, riduzione comportante sia la sospensione definitiva della gara medesima, sia l‟
irrogazione alla responsabile Pol. Salandra della punizione sportiva di perdita dell‟incontro.Ne discendono i provvedimenti di
cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Santarcangiolese di
Sant'Arcangelo {Potenza), annulla I' impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Pol.
Salandra la punizione sportiva di perdita della suindicata gara can il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa relativa.
9 - APPELLO DEL CALCIATORE MICHIENZI SEBASTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 27.6.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 60 del 16.1.1996).
Il calciatore Michienzi Sebastiano, tesserato per la Pol. San Pietro a Maida, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 60 in data 16
gennaio 1996, con la quale, in parziale accoglimento del suo reclamo è stata ridotta al 27 giugno 1997 la squalifica inflittagli
dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, per aver colpito con un calcio alla coscia sinistra l‟arbitro della gara del
Campionato calabro di 1a Categoria San Pietro a Maida/Decollatura disputata il 17 dicembre 1995. Ha dedotto l‟ appellante
che, mentre si avvicinava all‟arbitro per protestare contro una sua decisione, questi veniva spinto da dietro e, accidentalmente,
la sua coscia sinistra veniva in contatto con la propria gamba. Ha chiesto, pertanto, l‟annullamento della decisione impugnata.
L‟appello va respinto.Il reclamo è infondato, apparendo la versione fornita dal Michienzi del tutto insostenibile ove si consideri
che, se essa fosse vera, egli avrebbe dovuto avvicinarsi all‟arbitro, correndo o camminando, con la gamba alzata a circa mezzo
metro dal suolo. D'altra parte, l‟arbitro è stato preciso nel descrivere l‟azione e cioè che il Michienzi lo ha colpito con il calcio
ed altro calciatore lo ha spinto con un colpo alla nuca "quasi contemporaneamente" il "quasi" indica che le due azioni non sono
state contemporanee e che il colpo alla nuca è stato dato dopo e non prima del calcio alla gamba. Per quanto riguarda I' entità
delta, sanzione essa è stata già ridotta dalla Commissione Disciplinare in misura equa e non può essere ulteriormente ridotta. A
seguito del rigetto del reclamo, la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra
proposto dal calciatore Michienzi Sebastiano e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
10- APPELLO DEL CORBETTA F.C. AVVERSA DECISIONI MERITO GARA CORBETTA/ABBIATEGRASSO
DELL‟1.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 118 del 19.1.1996)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su reclamo dell‟A.S. Abbiategrasso,
relativo alla gara Corbetta/Abbiategrasso, disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti il 1° novembre 1995 e terminata
con il risultato di 1-1, irrogava al Corbetta F.C. la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il risultato di 0-2, in
quanto detta società aveva schierato in campo il calciatore Greco Antonio in posizione irregolare. Il predetto calciatore, infatti,
non aveva scontato le due giornate di squalifica inflittegli dallo stesso Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 27 del 31 ottobre 1995 (Com. Uff. n. 48 del 3 gennaio 1996). La delibera veniva confermata dalla
competente Commissione Disciplinare, adita dal Corbetta F.C., che rigettava la tesi difensiva proposta dalla reclamante, che
aveva dedotto di non essere stata in grado di venire a conoscenza del provvedimento di squalifica del calciatore Greco perché
non aveva ricevuto in tempo utile il "consueto telegramma" che preannunciava la irrogazione della squalifica al proprio
tesserato. La Commissione Disciplinare confermava, pertanto, la vittoria a tavolino dell‟A.S. Abbiategrasso per la suddetta
gara, applicando alla fatti specie l‟ art. 7, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 118 del 19 gennaio
1996). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Corbetta F.C. sostenendo, in sostanza, le stessi tesi gia
propugnate nel precedente grado di giudizio e aggiungendo l‟ ulteriore argomento, secondo cui nello schierare il calciatore
colpito da squalifica nella gara in contestazione aveva commesso un errore ad essa non imputabile, in quanto indottavi dalla
circostanza che la squalifica era stata irrogata dal Giudice Sportivo nella riunione straordinaria tenutasi lunedi 31 ottobre 1995
(il giorno precedente la gara), Ordinariamente le riunioni del Giudice Sportivo sono tenute il martedi o il mercoledi (della
settimana precedente la gara): l‟ assenza di una comunicazione diretta o su Comunicato Ufficiale rende incolpevole l‟
errore.L‟appello non si rivela meritevole di accoglimento. Come questa Commissione ha costantemente affermato, la
disposizione contenuta nell‟art. 12, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui le squalifiche debbono
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le riporta, è
tassativa ed inderogabile, per cui, anche nel caso limite verificatosi nella fattispecie pubblicazione della squalifica sul
Comunicato Ufficiale del 31 ottobre 1995, in data cioè del giorno antecedente la gara comportava che la squalifica dovesse
essere scontata nella gara disputata il 1 ° novembre 1995. Infatti, la pubblicazione del Comunicato crea una presunzione
assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata e in particolare, non può esserlo dal mancato rispetto ne
della prassi di inviare alla società interessata un telegramma ne quella di pubblicare di solito i Comunicati Ufficiali il martedi o
il mercoledi. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell‟appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come innanzi proposto dal Corbetta F.C. di Corbetta (Milano) e dispone l‟ incameramento della relativa tassa.
11 - APPELLO DELLA S.S. CVM LAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FAIR PLAY MUGGIA/CVM LAZIO
DEL 23.12.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 94 del 19.1.1996)
12- APPELLO DELL‟U.S. ISOLA D'ELBA AVUERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.10.1998
INFLITTA AL CALCIATORE MELI MAURIZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996) .L‟U.S. Isola
d'Elba, con telegramma del 29.1.1996, ha preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 26 del 25 gennaio 1996, con la quale veniva inflitta al calciatore Melis
Maurizio, la sanzione della squalifica fino al 14.10.1998. A tale preannuncio non ha però poi fatto seguito I' invio dei motivi,
nei modi e nei termini di cui all‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., onde il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per omesso invio dei motivi dopo il
preannuncio telegrafico, l‟ appello come innanzi proposto dell‟U.S. Isola d'Elba di Porto Azzurro (Livorno). Ordina I'
incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/G - RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 1996
1 -APPELLO DELL‟A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/CASTEL
MADAMA DEL 17.9.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Allievi
Sperimentali della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Luttazzi Stefano, tesserato per l‟A.S. Tivoli, la sanzione
della squalifica per tre giornate (Com.Uff. n. 47 dell‟8.6.1995), sanzione non più scontata per I'intervenuta cessazione del
campionato. II 17.9.1995 si' disputava la gara del Campionato Regionale .Allievi Tivoli/Castelmadama, gara alla quale
prendeva parte, nella squadra dell‟A.S. Tivoli, iI calciatore Luttazzi Stefano, e che si concludeva con il risultato di 7 a 0.
L‟A.S. Castelmadama inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lazio del
Settore per l‟attività Giovanile e Scolastica e, sulI'assunto dell‟illegittima partecipazione alla gara sopra specificata del
calciatore Luttazzi Stefano, in quanto ancora soggetto a squalifica, chíedeva che fosse irrogata all‟A.S. Tivoli la punizione
sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2. L‟adito Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il reclamo e
infliggeva fra l‟altro all‟A.S. Tivoli la punizione invocata (Com. Uff. n. 13 del 3 novembre 1995). Tale decisione veniva
dichiarata nulla da questa C.A.F., in accoglimento del reclamo presentato dall‟A.S. Tivoli, per ritenuto difetto di
contraddittorio e rinviata allo stesso giudice per un nuovo esame a norma dell‟ art. 27 n. 5 C.G.S. Con nuova delibera (Com.
Uff. n. 21 del 4 gennaio 1996) il Gíudice di rinvio,. nell‟accogliere il reclamo dell‟A.S. Castelmadama, reiterava il
provvedimento annullato, infliggendo altresi alla società l‟ammenda di lire 5O.OOO e al calciatore la squalifica per una
giornata. Avverso tale decisione l‟A.S. Tivoli ha proposto appello alla C.A.F e deducendo la regolarità della partecipazione del
calciatore Luttazzi alla gara sopra specificata, ha chiesto I'annullamento della delibera ed il ripristino del risultato acquisito in
campo, oltre che la revoca delle altre sanzioni, la reclamante contesta l‟iridividuazione, da parte del giudice di prima istanza,
nel Campionato Allievi Regionali quale competizione di riferimento per lo scomputo della squalifica residuata dalla precedente
stagione sportiva, assumendo che la stessa sarebbe dovuta essere scontata a norma dell‟art. 36 n.1 C.G.S.; nel Campionato
Allievi Sperimentali organizzato dal Comitato Locale di Tivoli, ma poi non più organizzato per insufficienza di adesioni -o in
via subordinata in assenza di competizioni riservate alla Categoria Allievi Sperimentali nel Campionato Juniores Regionale
avendo il calcíatore nel frattempo compiuto il quindicesimo anno di età - come di fatto avvenuto, essendosi il Luttazzi astenuto
dal partecipante alle prime tre gare di detto Campionato nella corrente stagione sportiva. Il proposto appello non merita di
essere accolto. Invero la squalifica di cui e caso è stata inflitta nel corso del Campionato Allievi Sperimentali della stagione
sportiva 1994/95; e non è stata scontata essendo quella manifestazione subito dopo terminata. A causa della mancata disputa
del Campionato Allievi Sperimentali nella presente stagione, ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento di Settore, la squalifica
doveva essere scontata nell‟ambito organizzativo del Settore per l‟Attivita Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione
del calciatore Luttazzi ancora rientrante nella Categoria "Allievi" - a corrispondenti gare del Campionato Regionale Allieví
della stagione sportiva 1995/96, e cioè indipendentemente dalla facoltà, che il calciatore aveva conseguito, di poter partecipare
anche a competizione diversa. L‟A.S. Tivoli ha invece ritenuto di potere utilizzare il tesserato nella surriferíta gara, in
pendenza di squalifica, incorrendo cosi nella previsione dall‟art. 7 n. 5 C.G.S.. L‟ímpugnata delibera va quindi confermata, con
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
il conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto
dall‟A.S. Tivoli di Tivoli (Roma) e dispone I'incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELL‟A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/S.
LORENZO DEL 29.10.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Allievi
Sperimentali della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Luttazzi Stefano, tesserato per l‟A.S. Tivoli, la sanzione
della squalifica per tre giornate (Com. Uff. n. 47 dell‟8.6.1995), sanzione non più scontata per l‟intervenuta cessazione del
campionato. Il 29.10.1995 si dísputava la gara del Campionato Regionale Allievi Tivoli/S. Lorenzo, gara alla quale prendeva
parte, nella squadra dell‟A.S. Tivoli il calciatore Luttazzi Stefano, e che si concludeva con il risultato di 1 a 1. L‟A.S, S.
Lorenzo inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale lazio del Settore per
l‟Attività Giovanile e Scolastica e, sulI'assunto della illegittima partecipazione alla gara sopra specifícata del calcíatore
Luttazzi Stefano, in quanto ancora soggetto a squalifica, chiedeva che venisse inflitta all‟A.S. Tivoli la punizione sportiva della
perdita dell‟incontro con il punteggio di 0-2. Il Giudice Sportivo dí 2° Grado accoglieva il reclamo e infiliggeva all‟A.S. Tivoli
la punizione invocata. Avverso tale decisione l‟A.S. Tivoli ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale e,
deducendo la regolarità della partecipazione del Luttazzi, ha chiesto l‟annullamento della delibera ed il ripristino del risultato
acquisito in campo. La reclamante contesta l‟individuazione, da parte del giudice di prima istanza; nel Campionato Allievi
Regíonali quale competizíone di riferimento per lo scomputo della squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva,
assumendo che la stessa sarebbe dovuta essere scontala nel Campíonato Allievi Sperimentali - programmato dal Comitato
locale di Tivoli, ma poi non più organizzato per insufficienza di adesioni - o, in via subordinata, in assenza di competizioni
riservate alla Categoria Allievi Sperimentali, nel Campíonato luniores Regionale - avendo il calciatore nel frattempo compiuto
il quindicesimo anno di età - come di fatto avvenuto, essendosi il Luttazzi astenuto dal partecipare alle prime tre gare di detto
Campionato nella corrente stagione sportiva. L‟appello deve essere respinto. Ed invero la squalifica che occupa e stata inflitta
nel corso del Campionato Allíevi Sperimentali della stagíone sportiva 1994/95 e non è stata scontata essendo quella
manifestazione subito dopo terminata. A causa della mancata dísputa del Campionato Allíevi Sperimentali nella presente
stagione, la squalifica doveva essere scontata nell‟ambito organizzativo del Settore per I'Atiività Giovanile e Scolastica, con la
non partecipazione del Luttazzi ancora rientrante nella Categoria "Allievi" - a corrispondenti gare del Campionato Regionale
Allievi della stagione sportiva 1995/96, e ciò indipendentemente dalla facolta, che il calciatore aveva conseguito di poter
partecipare anche a competizione diversa. L‟A.S. Tivoli ha invece ritenuto di potere utilizzare il tesserato nella indicata gara, ín
pendenza di squalifica, incorrendo cosi nella previsione dèll‟art. 7 n. 5 C.G.S. L‟impugnata delibera va quindi confermata, con
il conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto
dall‟A.S. Tivoli di Tivoli (Roma) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
3 - RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/RESCO
REGGELLO DEL 24.9.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995)
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso, ex art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S., avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 21 dicembre 1995,
concernente l‟utilizzo del calciatore Gianassi Alessio dall‟U.S. Affrico, nell‟incontro Affrico/Resco Reggello del 24.9.1995. Il
ricorrente ha richiesto la riforma della suddetta delibera, con la quale era starà inflitta all‟U.S. Affrico la penalizzazione di un
punto in classifica e l‟ammenda di L. 300.000, e I'applicazione, invece, della punizione sportiva della perdíta della gara con il
punteggio di 0-2. Rileva questa Commissione d‟appello che, ai sensi dall‟art. 37 n. 3 C.G.S., il deferimento da parte degli
Organi Direttivi,delle Leghe e dei Comitati avverso la posizione irregolare di calciatore.deve essere adempiuto entro il
sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara in oggetto. Risulta dagli atti che il deferimento relativo alla gara del
23.9.1995 è avvenuto il 24.11 dello stesso anno,quindi oltre il sessantesimo giorno. Deve pertanto essere applicato I'art. 37
comma 6 che prevede, in tal caso, I'applicazione di provvedimenti disciplinari e non anche la sanzione sportíva della perdita
della gara, che non poteva, invece, essere più applicata. La richièsta del Presidente della L.N.D. non può trovare, pertanto,
accoglimento. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti.
4- APPELLO DELLA POLISPORTIVA TALORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
SORSO/TALORO DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 18.1.1996)
Con decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna (Comunicato Ufficiale n. 22 pubblicato il 4
gennaio 1996) alla Pol. Talora, rítenuta responsabile della mancata dísputa dell‟incontro con il Sorso Calcio, veníva inflitta la
punizione sportiva della perdita nella gara con il punteggio di 0-2, nonchè la penalizzazíone di un punto in classifica,
I'ammenda dí Lit. 1.000.000 e infine il pagamento al Sorso Calcio del previsto indennizzo. La delibera veniva integralmente
confermata dalla Commissione Disciplinare, investita del reclamo proposto dalla Pol. Talora (Comunicato Ufficiale n. 24
pubblicato il 18 gennaio 1996). La Società ha quindi interposto appello chiedendo a questa C.A.F. di annullare le precedenti
decisioni e di ordinare la disputa della gara. Il gravame e meritevole di accoglimento in quanto non può farsi carico
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
all‟appellante della mancata effettuazione dell‟incontro. Come risulta dagli atti ufficiali, la partita Sorso/Taloro, valida per il
Campionato Promozione del Comitato Regionale Sardegna, era fissata per le ore 15 del 17 dicembre 1995 e doveva disputarsi
a Sorso.All‟inizio della stagione il Sorso Calcio aveva indicato come proprio campo di giuoco il "Comunale Madau"
(supplemento al Comunicato Ufficiale n. 7 de! 18.9.1995) e tutte le società partecipanti al Campionato avevano ricevuto il
calendario delle gare, con I'elenco dei campi di giuoco e l‟orario dei vari incontri (Comunicato Ufficiale n. 8 del 21.9.1995).
Nel corso della stagione fu dato tempestivo annuncio nei comunicati Ufficiali numeri 14, 16 e 18 che le gare ínterne della
società Sorso fissate nei giorni 5 novembre, 19 novembre e 3 dicembre si sarebbero disputate allo Stadío "Piramíde", a causa
dell‟indisponibilità del campo dichiarato. Nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 14 dicembre 1995 fu invece pubblicato
I'annuncio che la gara Sorso/Taloro del 17 dicembre si sarebbe disputata sul "Campo Comunale Madau" ivi, nell‟assenza dí
dírigenti del Sorso Calcio, convennero la squadra della Pol. Talora, nonchè l‟arbitro designato a dirigere I'incontro con i due
guardalinee, ma trovarono i cancelli chiusi e dall‟esterno notarono che il terreno di giuoco non era praticabile. A questo punto,
mentre l‟arbitro ritenne di doversi attivare e quindi si portò sull‟altro campo (che nel referto viene indicalo come "Comunale
Novo"), dove rinvenne i dirigenti e la squadra del Sorso Calcio; il presidente della Pol.Talora volle attenersi alle disposizioni
prescritte nel Comunicato Ufficiale, secondo cui la gara doveva svolgersi al Comunale "Madau", e pertanto fece presente
all‟arbitro che non intendeva spostare la squadra dal campo designato; trascorsi inutilmente 45 minuti dall‟orario fissato per
l‟inizio della gara l‟arbitro lasciava il campo. Lo svolgimento dei fatti sopra riassunti non denota, a parere del Collegio, la
responsabilita della Pol Taloro. Invero, la gara non si e disputata per un insieme di circostanze, príma fra tutte I'erronea
designazione del campo di giuoco nel comunicato ufficiale, confermata peraltro anche negli avvisi di convocazione della terna
arbitrale, secondo quanto può desumersi dal referto dell‟arbitro; a ciò si aggiunga la dubbia valenza ai fini regolamentari nei
confronti della Pol. Talora del colloquio telefoníco intercorso tra il Presidente del Sorso e il Segretario del Comitato Regionale,
poi esteso all‟arbitro, nonché il tentativo da questi esperito di "convincere la Pol. Talora a scendere in campo" (come sí legge
nel referto), per tale intendendosi non quello ufficialmente designato. Nella situazione di incertezza venutasi a creare sembra
quindi conforme a giustizia ordinare I'effettuazione della gara, cosi come d'altronde era stato richiesto anche dal Sorso Calcio
nelle proprie controdeduzioni al reclamo della Pol. Talora, annullando le precedenti decisioni. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Talora di Gavoi (Nuoro), annulla le delibere del Giudice Sportivo e
della Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna ed ordína l‟éffettuazione della suindicata gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
5-APPELLO DELL‟U.S. BAONE AVVERSO DEClSIONI MERITO GARA BAONE/LAGARINA DEL 19.11.1995.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 29. del 18.1.1996)
Il Giudice Sportivo presso,il Comitato Regionale Trentino Alto Adige della L.N.D., decidendo a seguito di reclamo sporto
dall‟U.S. Baone in relazione alla gara del Campionato di Promozione Baone/Lagarina del 19.11.1995, rilevava che nella lista
presentata dell‟U.S. Lagarina all‟arbitro,prima dell‟inizio dell‟incontro, non figurava il nominativo del calciatore indicato come
n. 13,, in quanto il medesimo non era presente e il Dirigente Accompagnatore ufficiale non ne ricordava esattamente le
generalità; il calciatore giungeva al campo circa alla mezzora del primo tempo e l‟arbitro, identificandolo, lo autorizzava a
sedersi in panchina; trascrivendone il nome successivamente e solo nell‟esemplare della lista a sua disposizione. Secondo la
delíbera del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 22 del 30 novembre 1995, la prassi adottata dal Direttore di gara era
irregolare, in quanto la possíbilità di ammettere un calciatore ritardatario era collegata esclusívamente al suo inserimento in
lista príma dell‟inizio, altrimenti si concederebbero alla società interessata indebiti vantaggi d‟ordine tecnico,con l‟indicazione
di "atleti di diversa valenza". Conseguenteménte, era applicata a carico dall‟U.S. Lagarina la punizione sportiva della perdita
della gara, ai sensi dall‟art. 7 C.G.S. La medesima impugnava tale decisione dinanzi alla competente Commissione
Disciplinare e con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 del 18gennaio 1996, riteneva che la pacifica infrazione regolamentare non
comportasse la perdita della gara in quanto I'identità del calciatore era stata comunque accertata, ripristinava, quindi; il
risultato acquisito sul campo, infliggendo altresi alla socíetà l‟ammenda di 500.000 lire e al Dirigente Accompagnatore Mauro
Giordani I'inibizione per la durata di un mese. . Si appella a questa Commissione, avverso tale delibera, l‟U.S. Baone,.posto
che il nominativo del calciatore in questione che peraltro,doveva essere ben noto alla società che lo utilizzava, mai era stato
inserito nella lista che le era stata consegnata e che la stessa decisíone impugnata affermava la tassativa applicabilità della
norma che fa obbligo di trascrivere previamente le generalità di tutti i calciatori (titolari e riserve) che si intendono utilizzare,
per cui non si doveva confondere tale obbligo con quello della identiffcazione, in quanto il primo voleva assicurare la certezza
della indicazione esclusiva degli ammessi alla disputa della gara, con evidente restrizione di utilizzabilità.La violazione della
cítata disposizione, consacrata nella regola 3 delle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C., comportava la irregolarità della
partecipazione del calciatore in questione, sanzionabile solo con la punizione sportíva della perdíta della gara, non costituendo,
oltre tutto errore tecnico arbítrale. L‟U.S. Lagarina ha presentato controdeduzioni scritte, evidenziando come il nome del
calciatore poi trascritto nella spazio riservato al n. 13 compariva nella lista dei convocati e, essendo di nazionalità.
nordafricana, nonché di colore ed unico con tali caratteristiche fra i suoi tesserati; non poteva essere confuso con alcun altro.
La.complessità delle sue complete generalità giustificava l‟imperfetta memoria del Dirigente Accompagnatore, che per tale
ragione non aveva potuto tempestivamente darne notizia all‟arbitro. L‟irregolarità formale nella quale si era incorsi non
giustificava, pertanto, I'applicazíone della punizione sportiva, trattandosi oltre tutto di errore tecnico arbitrale, che poteva solo
giustificare, in ipotesi, la ripetizione della gara. L‟appello è infondato. Non v'è dubbio che l‟U.S. Lagarina non ottempero al
disposto della Decisíone Ufficiale della F.I.G.C. concernente la Regola 3 del Regolamento dl giuoco (secondo la quale "i
calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purché già iscritti
nell‟elenco prima della stessa, previa identificazione, ma appare evidente trattarsi dí ínfrazione.di tipo formale, non attinente né
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
alla posizione dí tesseramento, né alla identità del.calciatore e la citata decisione ufficiale deve raccordarsi con l‟art. 7 C.G.S.,
il quale stabilísce I'applicazione della perdita della gara (per quanto qui rileva) solo nel caso di utilizzazione di calciatore
squalificato o comunque privo di titolo (leggasi di valido tesseramento), giusta il tenore del comma 5 lett. a), ed espressamente
esclude tale sanzione per le altre infrazioni che riguardino, come nella specie, solo adempimenti formali (comma 6 lett. c). Ciò
dicasi, a tacere del fatto che la identificazione dei calciatore di riserva (peraltro qui impiegato solo negli ultimi tre minuti della
gara) era stata agevolata, nei confrontí dell‟attuale appellante, alla stregua di indicazioni somatiche fornitele dal Dirigente
Accompagnatore dall‟U.S. Lagarina, che escludevano la confondibilità con altri e quindi eliminavano il supposto vantaggio;
adombrato nell‟appello, di poter ímpiegare una riserva ín funzione di sopravvenute e non preconosciute esigenze tecniche e,
oltre tutto, valutando la circostanza che il calciatore si presentò e venne identificato alla mezzora del primo tempo, ma giuocò
solo, come si è detto, i tre minuti finali della gara. La reiezíone del reclamo comporta l‟incameramento della tassa relativa. Per
i presupposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟U.S. Beone di Arco (Trento) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELLA REAL A.C. CERRETO SANNITA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUNIORES REAL
A.C. CERRETO SANNITA/ARIANO V.U DEL 26.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 46 del 18.1.1996)
L‟arbitro della gara disputata il 26 dicembre 1995 tra il Real A.C. Cerreto Sannita e l‟U.S. Ariano V.U., valida per il
Campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Campania, riferiva che al termine dell‟incontro il calciatore Ricci
Domenico del Real A.C. Cerreto Sannita lo aveva aggredito, colpendolo con due schiaffi al capo e quindi stringendogli il collo
con le mani. II Giudice Sportivo sanzionava il Ricci con la squalifica fino al 26 giugno 1998, punizione che veniva confermata
dalla Commissione Disciplinare, investita del reclamo avanzato dalla società interessata. Contro tale decisione il Real A.C.
Cerreto Sannita ha proposto appello a questa C.A.F., da un lato contestando il riconoscimento dell‟aggressore
effettuato.dall‟arbitro e dall‟altro dolendosi della eccessività della pena inflitta. L‟appello può essere parzialmente accolto. Ed
invero, mentre non può dubitarsi della identificazione del Ricci da parte dell‟arbitro, in considerazione della partícolarità della
situazione si ritiene di dover valutare con minore rigore la condotta del calciatore, traendone le conseguenze sul piano
sanzionatorio, di talchè la squalifica inflitta può essere contenuta al 31 dicembre 1997. Per questi motivi la C.A.F. in parziale
accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Real A.C. Cerreto Sannita di Cerreto Sannita (Benevento),riduce al
31.12.1997 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ricci Domenico. Ordina restituirsi la tassa
versata.
7- APPELLO E RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟U.S. ARDITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ARDITA/IUVE CLUB GIOIA DEL COLLE DEL17.12.1995
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 10.1.1996).
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglía del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
deliberando in merito al reclamo sporto dal Iuve Club Gioia del Colle avverso la regolarità della gara del Campionato
Regionale Allievi disputata contro l‟U.S. Ardita il 17.12.1.995 accettava che alla medesima aveva partecipato il calciatore
Giuseppe De Scala, tesserato per tale ultima società, il quale risultava squalifícato per una gara, come da decisione pubblicata
nel C.U. n.22 del 14.12.1995. Pertanto, con delibera contenuta nel C.U. n. 25.del 10gennaio 1996, infliggeva all‟U.S. Ardita la
punizione sportiva della perdita della gara, al calciatore De Scala la squalifica fíno al 29.2.1996, alla medesima società
I'ammenda di L.100.000 ed al Dírigente Accompagnatore ufficiale, Domenico Nisio, l‟inibizione fino al 15,3.1996. Avverso
tale decisione ricorreva con separati gravami,a questa C.A.F., l‟U.S. Ardita, la quale, nell‟interesse proprio e del calciatore, ne
chiedeva l‟annullamento, previa riunione dell‟appello e del ricorso per revocazione. Sosteneva la reclamante che nel corso
della gara disputata contro l‟A.S, Olimpia Bitonto il 10.12.1995, nessuno dei suoi calciatori era stato ammonito o espulso, era
dunque indispensabile che il successivo comunicato ufficiale recasse la squalifica del De Scala; essa vi era invece stata inclusa,
a seguito di errore dell‟arbitro; che aveva espulso il calciatore avversario Pasquale Castellano, indicando invece le generalità
del De Scala. Se poteva essere imputata all‟appellante la mancata consultazione del detto comunicato era però indiscutibile la
sua buona fede, proprio per lo svolgimento della gara, non contrassegnato da alcuin provvedimento disciplinare a carico di
propri tesserati. Per tale motivo, era stato utilízzato nella gara successiva il De Scala. L‟appello ed il ricorso per revocazione
oggi riuniti per connessione, appaiono meritevole di accoglimento . Non è dubitabile che la squalifica del calciatore De Scala
sia stata inflitta erroneamente dall‟Organo disciplinare, dal momento che nel referto dell‟arbítro il suo nominativo appariva si
come quello del calciatore espulso, ma con attribuzione alla società avversaria e non a quella di appartenenza. Sarebbe stato
quindi doveroso indagare sulla reale identità del calciatore colpito da espulsione. Indagine che, peraltro si risolve oggi
positivamente sia sulla base del referto arbitrale, sia sulla corretta attestazione da parte della A.S. Olimpia Bitonto, che
ammette I'avvenuta espulsione del proprío calciatore e conferma di non averlo utilizzato, in quanto colpito da squalifica
automatica, nella gara successiva. E' appena il caso di rilevare, poí, come una sanzione disciplinare, ancorché riportata nel
Comunicato Ufficiale, sia príva di qualunque efficacia ove se ne accerti, ex post, la infondatezza per errore di persona e non
assuma alcun valore inibitorío della regolare partecipazione a gare. Ne consegue che la delibera impugnata deve essere
annullata in ogní suo capo, ripristinandosi il risultato acquisito sul campo (Ardita/luve Club Gioía del Colle 5-1). La tassa
reclamo va restituita. Per í suesposti motivi la C.A.F., riuniti l‟appello ed il ricorso per revocazione come innanzi proposti
dell‟U.S. Ardita dí Bari, li accoglie, annullando l‟impugnata delibera e ripristinando il risultato di 5-1 conseguito sul campo
nella suindicata gara. Ordina la restituzione delle relative tasse.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
8 - APPELLO DELL‟U.S. PONTERIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA DE' ONTI/PONTERIO DEL
10.12.1.996
(Delibera della Commissione Dsciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 30 del 18.1.1996)
L‟U.S. Ponterio presentava reclamo, in relazione alla gara Serra De' Conti/Ponterio del 10.12.1995, deducendo la
partecipazione, in posizione irregolare, alla predetta gara, del calciatore della squadra avversaria Gianluca Fenucci.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.30 del 18
gennaio 1996, dichíarava inammíssibile il predetto reclamo; ex art. 37 n. 5 C.G:S., per irregolarità nel contraddittorio. Contro
tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l‟U.S. Ponterio, la quale sostiene che I'eventuale irregolarità della notifica del
reclamo, concretatasi nella mancata allegazione della ricevuta postale comprovante il contestuale invío dei motivi alla
controparte, sarebbe stata sanata dalla costituzione della controparte medesima. L‟appello deve essere accolto. Invero,
I'adempimento dell‟obbligo posto dagli art. 23 punto 5, ultimo comma, e 37 comma 5 C.G.S., e preordinato a garantire
I'osservanza del principio del contraddíttorio. Tale esigenza sostanziale risulta nella specie soddisfatta con la costituzione della
controparte che ha, tra l‟altro provveduto a rimettere proprie controdeduzioni tese a contestare la fondatezza nel merito della
richiesta avanzata dalla U.S. Ponterio di assegnazione della vittoria per 0-2 della gara,in questione. Da quanto sopra consegue
che I'appello in epigrafe deve essere accolto e, per l‟effetto,annullatasí la decisione impugnata, deve disporsi il rinvio degli atti
alla Commissíone Disciplinare per I'esame nel merito del reclamo a suo tempo proposto. Dispone, altresi, la restituzione della
tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Ponterio
di.Monterado (Ancona), annulla, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata
inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per l‟esame dí
merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.
9- APPELLO DELLA POLISPORTIVA CARDITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL
18.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CASO CARMINE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 1.8.1,1996).
Il Sig, Lambiase Giancarlo Vice-Presidente della Polisportiva Cardito di Ariano Irpino ha proposto, nella qualità, appello a
questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel
Com. Uff. n. 46 del 18 gennaio 1996, con la quale è stata ridotta a tutto il 18.12.1999 la sanzione della squalifica inflitta (fino
al 18.12.2000) dal Giudice Sportivo al calciatore Caso Carmine per il comportamento tenuto in occasione della gara del
18.11.1995 tra la suddetta Polisportiva Cardito ed il Conza 85; valevole per il Campionato di 1a Categoria del Comitato
Regionale Campania. Sostiene l‟appellante che, contrariamente a quanto e stato ritenuto dal Giudice Sportivo secondo il quale
il calciatore Caso Carmine aveva tenuto un comportamento gravemente offensivo e reiteratamente violento nei confronti del
Direttore di gara, lo stesso calciatore si era invece limitato a "tentare di colpire il Direttore di gara non riuscendoci anche per il
pronto intervento dei compagni di squadra e dirigenti". In buona sostanza l‟appellante rítiene eccessiva la sanzione applicata
che non e adeguata al fatto realmente avvenuto che, come si e detto, ai sarebbe limítato ad un tentativo di aggressione.
L‟appello è infondato. Ed è invero, sia nel referto arbitrale; sia nelle dichiarazioni rílasciate dal Direttore di gara davanti la
Commissione Disciplinare emerge che il Caso, a seguíto di una decisione arbitrale, aveva ingiuriato e colpito con un calcio il
Direttore di gara ed aveva poi reiterato le ingiurie e le minacce poco tempo dopo I'aggressione ed anche a fine gara. La gravita
dei fatti provati sulla base degli atti ufficiali, non può essere, pertanto, messa in discussione sicchè la sanzione, peraltro gíà
ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare del tutto giustificata e proporzionata al comportamento tenuto dal calciatore.
Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Cardito di Ariano Irpino (Avellino) ed ordina
incamerarsi la relativa tassa.
10- APPELLO DELLA POLISPORTIVA SALINE IONICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINE
IONICHE/AMATORI MEDICI MELITO DEL 3.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 23.1.1996)
Il sig. Attilio Coniglio, legale rappresentante della Polisportiva Saline loniche ha proposto, nella qualità, appello a questa
C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff:,n. 62 del 23 gennaio 1996, con la quale
era stato dichiarato inammissibíle il reclamo inoltrato dalla suddetta Polisportíva Saline Ioniche per omessa allegazione della
ricevuta postale della raccomandata comprovante I'invio della copia dei motivi alla società controparte. L‟appello proposto
deve essere dichiarato inammissibile,ai sensi dei disposto delI'art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S.,perchè tardivo. Ed invero l‟appello è
datato 31.1.1996 e risulta spedito alla C.A.F. ed alla controparte nella stessa data, mentre la decisíone impugnata, come si e
ricordato, e stata pubblicata nel Com. Uff. n. 62 del 23.1 .1996.A nulla vale, ovvíamente la asserita circostanza che la
comunicazione telegrafica del dispositivo della decisione impugnata è stata invíata alla società dal Comitato Regíonale in data
25.1.5996, poichè è pacifico che il prescritto termine di sette giorni per l‟appello decorre dalla data di pubblicazione della
decisione sul comunicato ufficiale. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibíle, ai sensi dell‟art. 27 n.2 lett. a)
C.G.S. l‟appello come ínnanzi proposto dalla Pol. Saline Ioniche di Saline loniche (Reggio Calabria) ed ordina
l‟incameramento della relativa tassa.
11 - APPELLO DELL‟A.S.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del.25.1.1996)
L‟A.S.C. Grotte proponeva reclamo alla Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazíone alla gara
Licata/Grotte; disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone "A" il 17 dicembre 1995 e terminata con il risultato di 0-0,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
sostenendo che alla stessa aveva partecipato per la A.S.C. Licata il calciatore Gennarini Massimo in posizione irregolare in
quanto squalificato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17/Disc. del 25
gennaio 1996, accoglieva il reclamo e inflíggeva alla A.S.C.. Licata la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con
il punteggio di 0-2 e un'ammenda di L. 150.000, al dirigente accompagnatore della stessa società Sig. ZappuIla Angelo
l‟inibizione fino all‟11 febbraio 1996 e un'ulteriore giornata di squalifica al calciatore Gennarini. Il predetto calcíatore, rilevava
la Commissione Disciplinare, non aveva titolo a partecipare all‟incontro in parola, in quanto squalificato per una gara per
recidività in ammonizioni. Il provvedimento di squalifica, omesso per errore materiale dal Comunicato Ufficiale n. 31 del 13
dicembre 1995, era stato comunque portato tempestivamente a conoscenza della società di appartenenza del calciatore con
telegramma recapitato il 16 dicembre 1995 con consegna al segretario della società interessata, Sig. Licata Angelo, come
attestato dall‟Ufficio Postale competente. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l‟A.S.C. Lícata.
L‟appellante sostiene che solo I'avviso del telegramma è stato ricevuto il 16 dicembre 1995, presso la sede della società, in
quanto gli uffici di questa erano chiusi, e che solo il giorno 18, giorno successivo alla gara, il segretario della società si era
recato presso I'Ufficio Postale di Licata a ritirare il telegramma. In ogni caso, la squalifica del calciatore è stata resa nota
ufficialmente solo con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 32 avvenuta i1 20 dicembre 1995. L‟appello meríta
accoglimento. Le squalifiche dei calciatori partecipanti all‟attività agonistica organizzata dalla Lega Nazionale Dilettantí, per
infrazioni commesse durante una gara, quando non siano automatiche (calciatori espulsi dal campo dl gioco), sono disposte dal
Giudice Sportivo con provvedimento espresso pubblicato su Comunicato Ufficiale. La squalifica diventa operante con la
pubblicazione del provvedimento e deve essere scontata dal gíorno successivo a questa, determinandosi dal momento della
pubblicazione I'obbligo per gli affiliati ad attenersi alle disposizioni e ai provvedimentí pubblicati (la C.A.F, di recente, ha
ritenuto valido il principio anche nel caso limite in cui la squalifica è stata resa nota con Comunicato Ufficiale pubblicato non
nel giorno in cui consuetudinariamente venivano pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo, ma eccezionalmente nel gíorno
immediatamente precedente la gara rilevando la illegittimità della partecipazione a questa del calciatore squalificato). Il
principio,. secondo cui solo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale determina I'obbigo per i tesserati relativamente alle
disposizioni e ai provvedimentí pubblicati, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che ha anche escluso
la invocata equipollenza di altri mezzí di partecipazione delle disposizioni e dei provvedímenti (notizie ricevute
telefonicamente da organi federali, telegrammi acc.). Orbene, deve ritenersi valido, stante la efficacia riconosciuta alla
pubblicazione sui Comunicati Ufficiali; anche I'opposto principio per cui, se dai Comunicati Ufficiali precedenti la gara non
risulti alcun provvedimento a carico del calciatore, questi può legittimamente partecipare alla gara stessa e non può ritenersi in
posizione irregolare, indipendentemente da notizie di provvedimenti sanzionatori con qualunque mezzo pervenute alla società
di appartenenza del calciatore . Nella specie, il Comunicato Ufficiale recante la squalifica del calciatore Gennarini Massimo ad
opera del Gíudice Sportivo è stato pubblicato il 20 dicembre 1995., successivamente alla gara in contestazione disputata il 17
dicembre 1995. Il predetto calciatore, pertanto, doveva ritenersi in posizione regolare ín detta gara. La decisione impugnata,
deve, di conseguenza, essere annullata e deve disporsí il ripristino del risultato di 0-0 conseguito sul campo nell‟incontro di cui
trattasi. La tassa di reclamo va restituita all‟appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra
proposto' dall‟A.S.C. Licata di Licata (Agrigento), annulla (impugnata delibera ripristínando il risultato di 0-0 conseguito in
campo nella suddetta gara. Ordina restituírsi la relativa tassa.
12-APPELLO DELL‟A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL
31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PALERMO MAURIZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 17/Disc. del 25.1.1996)
All‟esito della gara Italia/Interclub Giardini Naxos, disputata il 19.11.1995 nell‟ambito del Campionàto di la Categoria del
Comitato Regionale Sicilia, il Gludice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.28 del 22 novembre 1995, infliggeva
tra l‟altro al calciatore Palermo Maurizio, dell‟A.S. Interclub Giardini Naxos, la sanzione della squalifica fino al 31.12.1999
perché ritenuto colpevole di avere colpito l‟arbitro con un calcio. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società
di appartenenza del calciatore, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 25 gennaio 1996, riduceva la squalifica al
31.12.1998. Avverso tale decisione propone appello l‟A.S. Interclub Giardini Naxos, invocando il proscioglimento del
calciatore dall‟accusa. Il gravame non ha fondamento. Ed invero il Dírettore di gara, anche in sede di supplemento di referto,
ha confermato I'identificazione del Palermo quale autore del denunciato atto di violenza. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Interclub Giardini Naxos (Messina) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
13- APPELLO DEL CALCIATORE ARDERSSON KENNET AVVERSO L‟AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI
PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 2.2.1996)
Il calciatore Kennet Andersson, tesserato per l‟A.S. Bari S.p.A., ha proposto appello a questa Commissione avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 233 del 2 febbraio
1996, con la quale è stato ritenuto responsabile della violazione dall‟art. 1 comma 3 C.G.S., e perciò sanzionato con
l‟ammenda di L. 5.000.000. Quanto sopra in relazione a dichiarazioni rese ad un giornalista al termine della gara
Juventus/Bari, e pubblicate su "Il Corriere dello Sport" del 15.1.1996, ritenute lesive della reputazione dell‟arbitro. Sostiene
l‟Andersson nel proprio appello di non parlare né comprendere la lingua italiana se non in maniera superficiale e di non aver
quindí potuto fare le dettagliate affermazioni riportate nell‟articolo in questione; riferisce invece di aver risposto, in termini
necessàriamente stringati" o "con un sorriso di assenso" "alla ricostruzione dell‟episodio" ed ai "concetti" che gli venivano
sottoposti dall‟interlocutore. L‟appello merita di essere parzialmente accolto. Ritiene la C.A.F. plausibili le circostanze e lo
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
svolgimento dei fatti come riferiti dall‟appellante, con conseguente attenuazione della responsabilità del tesserato in
riferimento alle dichiarazioni contestategli, la cui provenienza non può tuttavia essere negata, per la quale cosa appare equo
ridurre la sanzione a L. 2.000.000. Per i suesposti motivi la C.A.E,. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto
dal calciatore Ardersson Kennet, riduce la sanzione dell‟ammenda inflitta dai primi giudici al reclamante, físsandola ín L.
2.000.000. Ordina restituirsi la relativa tassa.
14 - APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTEE CLUB PARTANNA/PRO
MA ZARA DEL 3.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 15/Disc. del 10.1.1996)
La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟esame e la decisione dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del
Vallo (Trapani).
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 7 MARZ0 1996
1 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. LORENZO DEL VALLO/NUOVA
ACRI DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 22.1 .1996)
Il Giudice Sportivo, presso il Comitato Regionale Calabria inflisse al Síg. Giuseppe D'Acri, tesserato per l‟A.S. S. Lorenzo del
Vallo, che aveva partecipato in qualita di guardalinee all‟incontro S. Lucido 87/S. Lorenzo del Vallo dísputato il 10 dicembre
1995, la sanzione dell‟inibizione fino al 28 dicembre 1995 per comportamento minaccioso nei confronti di un calciatore della
squadra avversaria (Comunicato Ufficiale n. 49 del 14 dícembre 1995). La Commissione Dísciplinare, con decisione riportata
sul Comunicato Uffíciale n. 56 pubblicato il 9 gennaio 1996; díchiarò inammissíbile il"reclamo dell‟A.S. S. Lorenzo del Vallo,
trattandosi di sanzione di durata inferiore ad un mese (art. 36,.comma'3, lett. b/ C.G.S.) e, ritenuto che nel caso dell‟ístruttoria
fossero emersi comportamenti sanzionabíli a carico del Síg. Ettore-.Mazza, tesserato dall‟A.S. S..Lucido 87, (in quanto
l‟arbitro del predetto incontro aveva espressamente dichiarato di aver erroneamente indicato nel rapporto come espulso il
D‟Acrí mentre in realtà aveva espulso il Mazza), dispose la trasmíssione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di
competenza nei confronti del Mazza. Il D‟Acri partecipò, come guardalinee dell‟A.S. S. Lorenzo del Vallo, all‟incontro S.
Lorenzo del Vallo/Nuova Acri disputato il 17 dicembre 1995. La S.S. Nuova Acri, sul presupposto che il predetto, a tale data,
fosse soggetto ad inibizione e quindi noli avesse titolo a partecipare alla gara, con telegramma del 18 dicembre 1995, diretto al
Giudicè Sportívo presso il Comítato Regionale Calabría, preannuncio la proposizione di reclamo avverso la regolarita della
gara e, successivamente, propose reclamo a detto Giudice, reclamo che fu dal Comitato trasmesso per competenza alla
Commissione Disciplinare. Quest‟ultima, rilevato preliminarmente che nel corso dell‟istruttoria relativa al reclamo avverso
l‟inibízione era rísultata l‟estraneità del D'Acri in ordine ai fatti contestatigli, ha altresi dichiarato inammissíbile il reclamo
della S.S. Nuova Acri; la in quanto impropeiamente inviato al Giudice Sportivo invece che ad essa commissione Dísciplinare
(decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n.62 del 22 gennaio 1996). Tale decisione è.stata impugnata in questa sede dalla
S.S. Nuova Acri, la quale deduce che erroneamente il Giudíce Sportivo aveva omologato il risultato della gara cui aveva
indebitamente partecipato il D‟Acrí e chiede che le sia riconosciuta la víttoria a tavolino per 0-2. Il reclamo è meritevole di
accoglimento nei límiti di seguito indicati. In virtù del principio generale della "traslatio ivdicii", la Commissione Disciplinare,
cui era stato trasmesso il reclamo proposto al Giudice.Sportivo incompetente, avrebbe dovuto prenderlo in esame e deciderlo
nel merito. È errata pertanto la decisione impugnata, con la quale il reclamo è stato dichiarato inammissíbíle. La decisione
stessa deve quindi essere annullata e gli atti debbono essere rinviati alla Commissione Disciplinare perché decida sul reclamo
proposto dalla S.S. Nuova Acri . Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell‟appello come proposto alla S.S. Nuova Acri
di Acri (Cosenza), annulla, aí sensi dell‟art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata. delibera per insussistenza della díchiarata
inammissibilà con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria perché si pronunci,
per competenza; in ordine al reclamo proposto dalla S.S. Nuova Acrí avverso la regolarità della suindicata gara. Dispone la
restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1 E
MESI 1, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1, COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE AI SIGG.RI ARNONE ALFREDO ED
ESPOSITO GENNARO, E LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 500.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA
SANSEVERINESE/MONTORO INFERIORE DEL 12.11.1994
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 25.1.1996)
La Pol. Montoro Inferiore ha proposto appello a questa C.A.F, avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare
presso. il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff.n. 48 del 25 gennaio 1996, con la quale sono state inflitte ai
signori Arnone Alfredo ed Esposito Gennaro le sanzioni dell‟inibizione per anni uno per violazione dell‟Art. 1 comma 1
C.G.S. e quella di mesi uno per violazione dall‟art. 1 comma 2 stesso Codice, nonché alla Pol. Montoro Inferiore, ai sensi
dall‟art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., la. sanzione dell‟ammenda di L. 500.000 in relazione alla gara disputata tra la Pol, Montoro
Inferiore e I'U.S. Nuova Sanseverinese il 12.11.1994. L‟appellante lamenta sostanzialmente l‟entità delle sanzioni inflitte ai
tesserati e ad essa società in relazione ai fattí contestati che non presenterebbero un carattere di particolare gravità. L‟appello è
infondato e va respinto. La decisione impugnata ha esattamente ricostruito sulla base degli atti ufficiali gli elementí di
responsabilità a carico dei tesserati Arnone ed Esposito ed ha motivato adeguatamente in ordine alla sanzione inflittà agli stessi
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
tesserati ed alla società. Le argomentazioni contenute nell‟atto di appello si limitano ad una generica censura sui criteri adottati
nella determinazione delle sanzioni e non possono, pertanto, trovare accoglimento anche perché le sanzioni stesse appaiono del
tutto proporzionate ai fatti contestati sui quali e stata raggiunta piena prova. Si tratta, invero, di fatti di particolare gravità,
anche se non caratterizzati da atti di violenza, e non può inoltre tacersi il clíma intimidatorio che è stato instaurato dai due
inibiti. mediante il ricorso a toni minacciosi, volto ad ottenere da parte dell‟arbitro dichiarazioni compiacentiatte a mitigare il
contenuto del referto della gara in questione. In relazione a quanto precede la C.A.F respinge l‟appello come innanzi proposto
dalla Pol. Montoro Inferiore di Montoro Inferiore (Avellino) e dispone I'incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DELLA U.S. GIUGGIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCORRANO 1949/GIUGGIANELLO
DEL 24.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 18.1.1998)
L‟U.S. Giuggianello, in persona del suo rappresentante legale sig. De Pascali s Pasquale, ha proposto appello a questa C.A.F.
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, apparsa sul Com. Uff. n.25
pubblicato il 18 gennaio 1996, con la quale, in accoglimento del reclamo dell‟U.S. Scorrano, veniva inflitta
all‟U.S.Giuggianello la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Scorrano/Giuggianello del 24.12.1995. L‟appello
risulta, tuttavia, intempestívo, ai sensí dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. in quanto inviato oltre il prescritto termine (perentorio) del
settimo giorno dalla data di pubblicazione del relatívo comunicato ufficiale rísulta infatti che i motívi sono statí inoltratí in data
31 .1 .1996. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai. sensi dall‟art. 27. n. 2. lett. a) C.G.S., per tardivita, l‟appello
come sopra proposto dall‟U.S. Giuggianello di Giuggíanello (Lecce) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DEL G.S. CIRCOLO SOTTUFFICIALI E FINANZIERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.1996 INFLITTA AL CALCIATORE FALCONE MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 dell‟1.2.1996)
Il Gruppo Sportivo Circolo Sottufficiali e Finanzieri di Como ha proposto appello avverso la decisione della commissione
Dísciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato n, 21 dell‟1 febbraio 1996, con la quale in parziale
accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportívo, veniva ridotta, a tutto il 31.12.1996, la sanzione
della squalifica fino al 31.12.1998 inflitta al calciatore Falcone Marco agli esiti della gara Porfichetto/Circolo Sottufficiali del
3.12.1995,valevole per il Campionato di 2a Categoria. L‟appello deve essere dichíarato inammissibíle,ai sensí dall‟art. 35 n. A
d/d1 C.G.S., perché la sanzione inflitta non supera i dodici mesi. Per i suespostí motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S" l‟appello come innanzi proposto dal G.S. Circolo Sottufficiali e Finanzieri di Como ed
ordina incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DELL‟U.S.C. VITORCHIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITORCHIANO/CASTRENSE
DEL 7.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 102 del 2.2.1996)
L‟U.S. Calcio Vitorchiano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regíonale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 102 del 2 febbraio 1996, con la quale veniva respinto il reclamo della società
medesima per posizione irregolare di tesseramento del calcíatore Volpini Mario della U.S. Castrense Grotte di Castro,
schierato in campo nella gara Calcio Vitorchiano/Castrense Grotte di Castro del 7.1.1996 del Campionato di 2a Categoria.
L‟appello deve peraltro essere dichíarato inammissibíle perché è stato omesso l‟invio di copia dei motivi alla controparte, aí
sensí dall‟art. 23. n. 5 C.G.S. Per questi motiví la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n.5 C.G.S., per omesso
invio nei termini fissati di copia dei motivi alla società controparte; l‟appello come sopra proposto dalla.U.S.C. Vitorchiano di
Vitorchiano. (Viterbo) e.dispone l‟incameramento della relativa tassa .
6- APPELLO DELLA POL. POLLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAL CALORE/POLLICA DEL 14.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 25.1.1996)
Il Sig. Pasqualino Cairone, Presidente della Polisportiva Pollica, ha proposto, nella qualità, appello a questa C.A.F. avverso la
delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff.n. 48 del 25
gennaio 1996; con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla Pol. Pollica medesima avverso la partecipazione del
calciatore Ricciardi Francesco alla gara Val Calore/Pollica del 14.1.1996 in Posizione irregolare perché squalificato. L‟appello
deve essere díchiarato inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S., perché tardivo, essendo stato proposto oltre il
termine regolamentare di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il provvedimento impugnato:
l‟atto di appello infatti e stato spedito in data 6.2.1996 mentre la pubblîcazione della delibera impugnata sul comunicato
ufficiale e avvenuta il 25.1.1996. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile; ai sensi dall‟art. 27 n. 2.lett. a)
C.G.S., per tardivita, l‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Pollice di Omignano,Scalo (Salerno) e dispone
I'incameramento della relativa tassa.
7 APPELLO DEL G.S. STRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORRENTINO PALMESE 78/STRIANO DEL
17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 dell‟1.2.1996)
Deliberando su reclamo avanzato dall‟U.S. Sorrentino Palmese 78 avverso la regolarità della gara Sorrentino Palmese
78/Striano, disputata il 17.12:1995 nell‟ambito del Campionato di Promozione, la Commissione Disciplinare presso il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Comitato Regionale Campania - con decisione pubblicata nel C.U. n, 50 dell‟1 febbraio 1996 - applicava a carico del
G.S.Striano la punizione sportiva della perdita della gara, afta quale detta società aveva fatto partecipare il calciatore Franco
Saurro, in posizíone irregolare di tesseramento. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il G.S. Striano, sostenendo che
il reclamo interposto dalla controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini,
come da ricevuta della raccomandata in suo possesso. L‟appello è fondato. L‟art. 37 comma 3 C.G.S. stabilisce che i reclami quale quello in esame avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti entro il
termine (perentorio) di trenta giorni dal suo svolgimento. Nel caso di specie, essendosi la gara disputata il 17.12.1995, il
reclamo avrebbe dovuto essere introdotto entro il 16.1.1996; dalla documentazione in atti, invece, risulta che la spedizione
avvenne il successívo 17.1.1996 e quindi oltre il termine suddetto. Tale causa di inammissibilità dell‟impugnazione avrebbe
dovuto essere rilevata dalla Commissione Disciplinare, ma, comunque, comporta l‟annullamento senza rinvio della delibera
dalla stessa Proriunciata; ai sensi dall‟art. 26 comma 4 C.G.S. La tassa va restituita all‟appellante, Per.i suesposti motivi la
C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal G.S. Striano di Striano (Napoli), annulla, ai sensi dell‟art. 27 n..
5 C.G.S., senza rinvio I'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, stante
l‟inammíssibilità del reclamo proposto dell‟U.S. Sorrentino Palmese 78 a detta Commissione Disciplinare avverso la regolarità
della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
8- APPELLO DEL G.S. OGLIASTRO CILENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FELITTO/OGLIASTRO
CILENTO DEL 7.1.1996.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 50 dell‟1.2.1996)
Dopo la disputa dell‟incontro tra l‟U.S.Felítto e il G.S. Ogliastro Cilento, valido per il Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Campania e disputatosi a Felítto il 7 gennaio 1996, il G.S. Ogliastro Cilento, che era rimasto soccombente
con il punteggío di 2-5, avanzava reclamo alla competente Commissione Disciplinare denunciando l‟irregolare partecipazione
alla gara di due calciatori avversari (Schiavo Gíuseppe e Di Stasi Adriano) prívi di titolo valido in relazione al requisito
dell‟età. L‟adita Commíssione rigettava il reclamo, in quanto dal referto arbitrale rísultava che i predetti atleti non avevano
preso parte alla partita, con delibera che veniva pubblicata nel Com. Uff. n. 50 in data 1 ° febbraio 1996. Il giorno successivo il
Direttore dell‟incontro ínoltrava al Giudice Sportivo una díchíarazione nella quale segnalava, a chiarimento ed integrazione del
referto, che il calciatore Schiavo Giuseppe, indicato nella distinta con il n. 13, era stato schíerato in campo fin dalI'inizio della
gara. Il G.S. Ogliastro Cilento ha avanzato rituale appello a questa C.A.F. ríbadendo la richiesta di applicazione a carico della
squadra avversaria della punizíone sportiva prevista dell‟art. 7 n. 5 C.G.S.. II gravame è fondato. La precisazione fornita
dall‟arbitro non lascia adito a dubbi per l‟U.S. Felitto ha preso parte all‟incontro il calciatore infrasedicenne Schiavo Giuseppe,
il quale non ne aveva titolo perché privo dell‟autorizzazione prescritta dell‟art. 34 n.3 N.O.I.F., cosi come attestato dal
Comitato Regionale. Tale índebíta partecipazione comporta a termini di regolamento l‟applícazione della punizione sportiva
prevista dell‟art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della società che ha usufruito delle prestazioni del calciatori in posízione
irregolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal G.S. Ogliastro Cilento di
Ogliastro Cilento (Salerno), annulla l‟impugnata delibera ed inflígge alla U.S. Felitto la punizione sportiva di perdita della
suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
9-APPELLO DEL CALCIATORE BONALDI ENIO AVVERSO L.A SQUALIFICA INFLITTAGLI PER DUE GARE
EFFETTIVE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 113/C del 6.3.1996)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C sanzionava con la squalifica per due giornate il calciatore Bonaldi
Enio dell‟A.S. Livorno "per comportamento offensivo verso l‟arbitro a fine gara". La Commissione Disciplinare respingeva il
reclamo avanzato dal tesserato il quale ha proposto appello a questo Collegio. Il Bonaldi ribadisce la contestazione di
quanto.riferito dall‟arbítro nel rapporto e si dice certo di non avere proferito alcuna frase ingiuriosa nei riguardi del Direttore di
gara. Sta di fatto, peraltro, che la dinamica dell‟evento e stata bene chiarita nel corso del primo grado di gíudizio l‟arbitro ha
confermato quanto refertato, precísando di avere individuato con certezza nel Bonaldi l‟autore dell‟espressione oltraggiosa
"arbitro disonesto" e ciò non solo per averlo udito, ma anche per averlo visto proferire la frase, mentre si trovava a non,più di
quattro metri di distanza da lui. Le incertezze probatorie denunciate dal calciatore in realtà non sussistono; in quanto l‟arbitro
ha forníto sull‟episodio una versione univoca e del riatto coerente, che dimostra la responsabilità del Bonaldi. In conclusione,
poiché è fuori discussione il carattere offensivo dell‟espressione usata dal calciatore, l‟appello deve essere rigettato. Per questi
motivi la C.A.F, respinge l‟appello come sopra proposto dal calciatore Bonaldi Enio e ordína incamerarsi la relativa tassa.
10 - APPELLO DELL‟A.S. FERENTINO AVVERSO. LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000
INFLITTA AL CALCIATORE ZERA EMANUELE
(Delibera Disciplínare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 118 del 19.1.1996)
La C.A.F.; sull‟appello come sopra proposto dall‟A.S Ferentino di Fermentino (Frosinone), ritenuta la necessità di accertare le
circostanze modali e temporali; con particolare riferimento all‟ora, dell‟episodio relativo all‟aggressîone al guardalinee
Mareoni Fulvio, sospende il giùdizio e dispone l‟invio dégli atti all‟Ufficio indagini perché compia gli opportuni accertamenti.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 14 MARZO 1996
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
1 - APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER CLUB PARTANNA/PRO
MAZARA DEL‟3.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 15/Disc. dell‟11.1.1996)
All‟esíto della gara Partanna/Pro Mazara disputata il 3.12.1995 nell‟ambito del Campionato di 3a Categoría del Comítato
Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 2 a 1, la Polisportiva Pro Mazara proponeva rituale reclamo adducendo che
nell‟occasione l‟Inter Club Partanna aveva utilizzato, quale guardalínee indicato da quella squadra, Proferino Giuseppe,
dirigente dell‟A:S. Partanna. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sícilia, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 15 del 10 gennaia 1996, nel rilevare che il Proferino era regolarmente tesserato per la società Inter Club Partanna
con la qualifica di vice-presidente, si come risultava dal foglio di censimento invíato da quella società il 22.9.1995, respingeva
il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzí a questa Commíssione Federale la Polísportiva Pro Mazara,
reiterando la propria ríchiesta di aggiudicazione dell 'incontro "a tavolino". Il gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che,
per la stessa stagione 1995/96, Proferino Giuseppe figura tra i dirigenti dell‟A.S. Partanna (v. domanda d'iscrizione datata
21.7.1995), ed ha svolto, per lo meno in occasione della gara Partanna/Val dí Mazara del 24.9.1996 della Coppa Trinacría, le
funzioni di guardalinee anclie pertale societa. E' noto che I'art. 63 N.O.I.F. stabilisce che, qualora non sia prevista la
designazíone dí guardalinee ufficiali, la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che abbiano una specifica
qualifica: calcíatdri, tecníci tesserati ovvero dirigenti che risultino regolarmente in carica. E altrettanto noto che I'acclarata
posizíone irregolare dí un guardalinee e oggettivamente addebítabile alla società che I°abbia utilízzato irritualmente, II
comportamento tenuto nell‟occasione dall‟Inter Club Partannia e quindi sanzionabile con l‟invocata punízione sportiva. Per
questi motivi la C.A.P; ín accoglimento dell‟appello come innanzí proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del Vallo
(Trapani), annulla I'impugnata delibera ed inflígge all‟A.S. Inter Club Partanna la sanzione sportiva della perdíta della
suindícata gara con il punteggio di 0 a 2. Ordina la restituzione della tassa versata. .
2 - APPELLO DELL‟U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO LA MANCATA CONVALIDA DELLA LISTA DI
TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESÙ DOMENICO DALL‟U.S. VIGNOLESE AD ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunioni del 17/18.11.1995)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13/D - Riunioni.del 17/1.8.11.1995.1a Commissione Tesseramenti, decidendo ín
ordine dalla richiesta di giudizio avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, díchíarava la validità della lista n. 0117899 relativa
al trasferimento del calcíatore Di Gesù Domenico dell‟U.S. Vignolese all‟A.C. Sassolese' San Giorgio, con decorrenza
20.9.1994; dichiarava inoltre la nullità della lista n. 0114393 relativa al trasferimento del calciatore Di Gesù Domenico
dell‟U.S. Vignolese all‟U.S. Sassuolo Calcio; deferiva infine l‟U.S. Sassuolo Calcio., alla Commissione Disciplinare presso Ia
Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dall‟art. 1, punto 1, del Codice ai Giustizia Sportiva. Avverso tale decisione ha proposto
appello dinanzi a questa Commissione Federale la U.S. Sassuolo Calcio, senza pero provvedere all‟invio di copia dei motivi
alla società controparte, in violazione dall‟art. 23 n. 5 C.G.S. II gravame è pertanto inammissibile. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte; in violazione dall‟art. 23 n. 5 C.G:S.,
l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena) ed ordina I'incameramento della tassa versata..
3 - APPELLO DELLA POL. COM. OUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERIE C
CALCIO FEMMINILE COM. OUARTIERE TORRE MAURA/TIRRENIA DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996)
Il Sig. Daniele Giancarlo, in qualità di Presidente della Pol. Coni Quartiere Torre Maura; ha proposto appello a questa C.A.F.
avverso la delibera della Commissione Dísciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 106
del 9 febbraio 1996, con la quale, in accoglimento del reclamo della Pol. Tirrena, era stata comminata all‟attuale ricorrente la
punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara di Calcio Femminile di Serie C, Com. quartiere Torre Maura/Tirrena del
17.12,1995, per posizione irregolare della calciatrice Pietricola Tina. L‟appello è inammissibile perché non è stata osservata la
disposizione di cui all‟att. 23 n. 5 C.G.S., essendo stato omesso I'invio per raccomandata di copia dei motivi alla controparte
interessata, la Pol. Tirrena. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, per omesso invio di copia dei motivi alla società
controparte, in violazione dall‟art. 23 n. 5 C.G.S:, l‟appello come innanzi proposto dalla Pol.Com. Quartiere Torre Maura di
Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
4-APPELLO DELL‟U.S. PONTE A MORIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE
VIRTUS CAMPORGIANO/PONTE A MORIANO DEL 20.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 29 del 15.2.1996).
l‟arbitro della gara Virtus Camporgiano/Ponte a Moriano, disputata il 20 gennaio 1996 per il Campionato Juniores Provinciale,
organizzato dal Comitato Regionale Toscano, sospendeva l‟incontro al 40' del 2° tempo, riferendo poi nel suo rapporto che al
predetto minuto di gioco "mentre stava annotando l‟ammonizione di due calcíatori, il portiere della Virtus Caporgiano gli
faceva notare che oltre il centrocampo si era accesa una rissa a cui partecipavano circa 7/8 calciatori di entrambe le squadre.
Mentre si stava recando sul punto della rissa veniva anticipato dai calciatori che gli stavano vícino, circa 5/6 sempre di
entrambe le squadre, e notava inoltre che gli altri calciatori sparsi nell‟altra meta del terreno di gioco si precipitavano sul punto
della rissa. Tutti i 22 calciatori partecípanti in quel momento alla:gara, partecipavano attivamente alla rissa con spintoni, offese
e minacce. Le sole persone che tentavano di riportare la calma erano i dirigenti delle due società che man mano che riuscivano
a calmare i propri calciatori li invitavano a raggiungere lo spogliatoio; accompagnandoli anche personalmente". Il Giudice
Sportivo competente, per i fatti ora descritti, iirogava ai calciatori delle due società squalifíche per tre giornate di gara e quattro
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
per i capitani e alle due società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggío di 0-2. (Coni. Uff. n. 25 del 25
gennaio 1996) . Le due società insorgevano davanti alla Commíssione Dísciplinare con separati ricorsi, che, riuniti; sono stati
dichiarati inammíssibili nella parte diretta avverso la punizione sportiva della perdita della gara e parzialmente accolti nella
parte concernente le squalifiche dei calciatori che venívano ridotte per tutti a due giornate effettive di gara (Com. Uff. n. 29 del
15 febbraio 1996). Avverso la predetta decisione propone appello la U.S. Ponte a Moriano. L‟appello si rivela ínfondato e,
pertanto, deve essere rigettato. Non meritano accoglimento, infatti, le deduzioni formulate dall‟appellante avverso la
dichiarazione di inammissibilita del reclamo statuito dalla Commissione Disciplinare ín ordine alla parte del ricorso di secondo
grado afferente la punizíone sportiva dalla perdita della gara. La Commissione Disciplinare affermando che il reclamo era
inammissibile pérché la reclamante non aveva inviato contestualmente copia dei motivi di ricorso all‟A.S. Virtus
Campongiano, ha esattamente fatto applicazíone dall‟art. 23, comma quinto, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva,
per il quale "copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, alla
eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedíto
all‟Organo di.Giustizia.". Nella specie; non può assumersi che l‟A.S. Virtus Campogiano non sia controparte atteso che I'esito
del reclamo si sarebbe potuto rivelare; in ipotesi, favorevole per la socíetà reclamante e sfavorevole per l‟altra società
interessata. Parimenti e da respingere il profilo del presente appello, con il quelle l‟U,S. Ponte a Moriano chiede I'annullamento
delle squalifíche irrogate ai propri calciatori ancorché ridotte dalla decisione impugnata. La società appellante afferma che non
vi è stata rissa fra tutti i calciatori; come invece si afferma nel referto arbítrale, ma solo un diverbio con qualche spinta fra
pochi calciatori con l‟immediato intervento dei dirígenti che avrebbero sedato sul nascere nel giro di pochi minuti., quattro al
massimo; ogni possibile degenerazione della situazione. La reclamante cerca di accreditare una versíone dei fatti diversa da
quella contenuta nel referto arbitrale. Ma secondo principi costantemente,ripetuti dalla giurisprudenza di questa C.A.F; che del
resto si richíama a quanto disposto dall‟art:25, primo comma, del Codice di Gíustizia Sportiva, i procedimenti discíplinari
relativi ad infrazioni commesse durante una gara si svolgono esclusivamente sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, cioè
degli atti provenienti dagli ufficiali di gara, che hanno valore di prova privilegiata e non possono essere contraddette, quando
come nel caso in esame, risultino precise, univoche e non contraddittoríe. . La decísione impugnata, in conclusione, deve
essere confermata.Con la reiezione del reclamo deve disporsi l‟incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F
respinge l‟appello come sopra proposto dalla U.S. Ponte a Moriano di Ponte a Moriano (Lucca) e dispone I'incameramento
della.tassa versata.
5- APPELLO DELL‟A.S. IVREA 89 BELLAVISTA AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI
TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PERNECHELE DIEGO DALL‟U.S. SAN GRATO EPOREDIA AD ESSA
RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunioni dei 27/28.10.1995)
L‟A.S. Ivrea 89 Bellavista. ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al
Com. Uff. n. 11/D - Riunioni del 27/28.10.1995, con la quale è statd disposto l‟annullamento della lista n. 0109359, datata
20.9,1994, ínerente il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Pernechele Diego dell‟U.S. San Grato Eporedia ad essa
reclamante. L‟appello si appalesa inammissibile in quanto non è stata osservata la norma di cui all‟art.23 n. 5 C.G..S., essendo
stato omesso I' invio di copia dei motivi alla società U.S. San Grato Eporedia quale altra controparte interessata. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omesso invio di copia dei moti vi alla società controparte, in violazione dall‟art.
23 n. 5 C.G.S., l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S. Ivrea 89 Bellavista di lvrea (Torino) e dispone I'incameramento
della relativa tassa.
6- APPELLO DEL SIG. ALIOTTA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO A.C. 30.6.1996
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER
VIOLAZIONE DELL‟ART. 1. COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com, Uff. n. 19/Disc. dell‟8.2,1996)
Il Sig. Aliotta Emanuele, Presidente dall‟U.S. Peloro ha proposto appello dinanzi questa C.A.F. avverso la sanzione
dell‟inibizione fino al 30.6.1996, inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia - per
violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a dichiarazioní lesive e tendenziose nei confronti di organi federali rese ad
Organi di stampa - dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, apparso sul Com. Uff. n. 19/Disc. dell‟8 febbraio
1996.L‟appello è inammissibile, trattandosi di sanzione non impugnabile in quanto inferiore a dodici mesi, ai sensi del disposto
dall‟art. 35.n. 4 lett. d/dt C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S:,
l‟appello come innanzi proposto dai Sig. Aliotta Emanuele ed ordina l‟incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DEL CALCIATORE CALCINARI ANDREANO AVVERSO LA CONFERMA DELLA REIEZIONE DELLA
PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D‟AUTORITA', PER INATTIVITA, DALL‟A.C. CERRETESE, EX ART. 109
N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 15/16.12.1995) .
La Commissione Tesseramenti della F. I.G.C.,.nelle riunioni del 15/16 dicembre 1995 (Com..Uff. n. 17/D), respingeva il
reclamo del calciatore Calcinari Andreano avverso il provvedimento del Comitato Regionale Marche di reiezione della sua
istanza di svincolo per inattivita, ex art. 109 N.O.I.F. dell‟A.C. Cerretese - reiezione motivata dal fatto che non era stata accolta
I'eccezione di irregolarità del contraddittorio nel procedimento dinanzi al Comitato stesso, sollevata dal calciatore a seguito del
mancato invio da parte della società della copia dei documenti dalla medesima prodotti al fine di.comprovare l‟inesistenza del
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
diritto allo svincolo. L‟adita Commissione ha ritenuto che nella fase amministrativa che si svolge innanzi i al Comitato
Regionale non trovano applicazione le norme procedurali, di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che regolano il contraddittorio
tra le parti.Rinnova quindi in questa sede l‟istanza il calciatore, reiterando le proprie doglianze ed in particolare
I'inammissibilità dell‟opposizione formulata in prime cure dalla società, L‟appello è infondato e va respinto. La motivazione,
con la quale la Commissione Tesseramenti ha rigettato l‟eccezione di víolazione del contraddittorio; sollevata dal ricorrente;
va: ondivisa in quanto sono state esattamente ínterpretate le norme regolamentari. Il procedimento innanzi al Comitato
Regionale ha natura meramente amministrativa e; pertanto, ad esso non possono applicarsi le norme disposte per i giudízi in
sede giurísdizionale, né possono estendersi per analogía a procedimenti diversi per i quali sono stati disposti, avendo natura
squisitamente procedurale. Anche nel merito deve essere riconosciuta l‟esatta applicazione delle risultanze processuali, attesa
l‟inadempienza del calciatore verso la società di appartenenza.I motivi addotti dal calciatore per disattendere sia le
convocazioní per sottoporsi a visita medica nonché gli invití ad esibíre il certificato medico della U.S.L. di competenza,. sia
quelle riferite alle gare appaiono pretestuose. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dal
calcíatore Calcinari Andreano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
8- APPELLO DELL‟A.C HELIOS AVVERSO LA SANZlONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1997 INFLITTA AL
CALCIATORE RAPISARDA FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19/Disc. dell‟8.2.1996)
Con appello a questa C.A.F, I'A.P. Helios ha avversato la decisione adottata dalla Commissíone Discíplinare presso il
Comitato Regionale Sicílía, apparsa sul com. Uff. n.19/Disc.. dell‟8 febbraio 1996, con la quale è stata confermata la sanzione
della squalifica del calciatore Rapísarda Francesco fino al.31.12.1998 inflittagli dal Giudíce Sportívo (Com. Uff n. 14 del 30
Novembre 1995). La reclamante ne chiede la riforma sul presupposto che vi sarebbe stato un errore di persona nella
individuazione del calciatore che, nel corso della gara di Coppa Italia di Calcio a 5, Nissa 5/Helios del 21.11.1995 sferrò un
calcio alla gamba sinistra dell‟arbitro. L‟appello è ínfondato posto che il ríferímento contenuto nel referto arbítrale e preciso ed
ínequivoco ed il fatto ha inoltre trovato conferma nel supplemento di referto arbitrale richiesto dalla commissione Disciplinare
l‟arbitro ha ribadito, infatti, senza ombra di dubbio alcuno, che la paternità dell‟azione violenta era da ascriversí al calciatore
Rapisarda, non mancando di precisare che questi lo aveva anche "oltraggiato verbalmente". Il tentativo di far convergere la
responsabilità de! fatto sul calciatore Azzarelli Antonio, autoproclamatosi responsabile con una lettera ínviata alla società e da
questa prodotta in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare, e quindi improduttivo ove si consideri anche che l‟Azzarelli
non ha rítenuto dí aderire alla convocazione da parte della Commissione Disciplinare volta appunto a verificare I'attendibilità
di quanto da lui dichiarato. Il Collegio giudicante ritiene, infine, che la sanzione sia congrua avuto riguardo all‟entità della
violazione. Per questí motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.P. Helios di San Giovanni La Punta
(Catania) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELL‟U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/PINEROLO
DELL‟1.11.1995, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 7 COMMA 5
C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 131 del 9.2.1996)
Con reclamo proposto davanti a questa C.A.F. dall‟U.S.Castelnuovo Garfagnana e stato richiesto l‟annullamento della
decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblícata sul Comunícato Ufficiale
n.131 del 9 febbraio 1996, con la quale detta Commissione, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti, ha inflitto all‟U.S. Castelnuovo Garfagnana la punizione sportiva della perdita della gara Castelnuovo/Pinerolo
dell‟1.11.1995 sul presupposto che la società medesima aveva utilizzato il calciatore Fanani Pacifico, in costanza di squalifica.
L‟appello va rigettato, essendo lo stesso fondato sulla circostanza che I'utilízzazione del calciatore e da considerarsi regolare, e
quindi valida, in quanto la gara cui e riferimento fu disputata prima della gara di comunicazione dell‟avvenuta squalifica dei
calciatore Fanani. Ha infatti rilevato esattamente la Commissione Disciplinare che essendo stata la squalifica resa nota agli
interessati mediante la prescritta forma della pubblicazione su Comunicato Ufficiale; alla data di pubblicazione di questo si
deve fare riferimento ai fini della presunzione di conoscenza, per cui essendo incontestabile che la pubblicazione del
Comunicato Ufficiale m. 27, riportante detta squalifica, e avvenuta il 31.10.1995 e cioè prima della disputa della gara, ogni
considerazione fondata sull‟erroneo convincimento che la decorrenza della sanzione fosse legata alla notifica del
provvedimento non può essere condivisa. Per questi motivi la C.A,F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S.
Castelnuovo Gartagnana di.Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
10 - APPELLO DELL‟A.C. AREZZO E DEL SIG. GRAZIANI FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A
SEGUITO DELLA GARACITTA DI CASTELLO/AREZZO DEL 25.2.1996
(Delibera della commissione disciplinare presso la L.N.D. com.uff. n. 158 dell‟8.3.1996).
Il Giudice Sportivo presso la lega Nazionale Dilettanti, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Città di
Castello/Arezzo,disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti il 25 febbraio 1996 e terminato con la vittoria della squadra
ospitata per 2-1, infliggeva all‟A.C. Arezzo s.r.l. l‟ammenda di L. 3.000.000, per lancio di oggetti da parte dei propri
sostenitori contro un guardalinee; per insulti nei confronti dello stesso giudice di linea, perché due sostenitori erano entrati in
campo per esultare al gol messo a segno dalla propria squadra, e infine perché era stata abbattuta da parte dei sostenitori per
circa cinquanta metri a rete di recinzione del campo di giuoco al presidénte dell‟A.C. Arezzo s.r.l., Sig. Francesco Graziani, la
inibizione ad assolvere mansioni ufficiali fino al 30 aprile 1996, perché "questi, a fine gara, essendogli stato momentaneamente
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
inibito l‟ingresso agli spogliatoi, proferiva nei confronti del Commissario di Campo frasi ingiuriose e, successivamente, appena
entrato nello spiazzo antistante gli spogliatoi, gli si scagliava contro tentando di aggredirlo, senza riuscirvi pr il pronto
intervento dei dirigenti delle due squadre al calciatore Nofri Onofri Federico, infine, capitano della stessa società, la squalifica
per due giornate effettive di gara, per essersi rivolto con gesti offensivi e di scherno al pubblico (Coni. Uff. n. 70 del 28
febbraío 1996). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall‟A.C. Arezzo s.r.I. (Coni.
Uff. n. 158 dell‟8 marzo 1996). Avverso Ia predetta decísíone propongono separatí appelli l‟A.C, Arezzo s.r.l. e il Sig.
Graziani. Gli appelli che possono essere riuniti e trattatí congiuntamente; stante l‟evidente connessione, possono essere
parzialmente accolti. Quanto alla posízione del Grazíani, non emerge dal rapporto del Commissario di Campo, contrariamente
a quanto si legge nella decisione impugnata, che al medesimo Graziani fosse nota la qualità della persona che aveva disposto il
dívieto dí accesso agli spoglíatoi, anche aí dirígenti delle società e, per quanto lo riguardava, anche al presidente della squadra
ospite, e, pertanto, non può utilizzarsi tale profilo dei fatto come elemento di valutazione per la quantificazione della sanzione,
che pur deve essere irrogata al predetto tesserato per il comportamento non commendevole tenuto. Considerate, pertanto, tutte
le circostanze del caso, il Collegio ritíene che possa ridursi la inibizíone ínflitta al Graziani stabilendone la durata fino al 15
marzo 1996. Del pari risulta eccessiva la misura dell‟ammenda inflitta all‟A.C. Arezzo s.r.l. per le intemperanze dei suoi
sostenitori che, a parte il lancio di oggetti in campo all‟indirizzo del giudice dí Iinea, non possono certamente definirsi di
particolare gravità. Non sembrano talí, infatti, ne l‟ingresso sul terreno di gioco di due sostenitori per esultare né l‟abbattimento
della rete dovuta al fatto che numerosi sostenitori vi si erano "aggrappati", come si legge nei referto arbitrale, e non ad uno
scardinamento volontario delta rete da parte degli stessi. Anche l‟ammenda va quindi ridotta e la C.A.F ritiene congrua, anche
in considerazione della categoria di appartenenza della società responsabile, I'ammenda di l. 1.500.000. Infine, si rivela
incongrua anche la squalifica per due giornate di gara inflitte ai calciatore Nefrí. Più consona al fatto ascritto al predetto
calciatore; ad avviso del Collegio, deve ritenersi la squalífica per una giornata di gara, alla luce dei criteri retributivi
ordinariamente seguiti da questa C.A.F Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall‟A.C. Arezzo
di Arezzo e dal Presidente Graziani Francesco; in parziale accoglimento degli stessi, riduce come di seguito indicato le
sanzioni inflitte: - a L. 1.500.000 l‟ammenda alla società; - al 15.3.1996 l‟inibizione al Presidente Sig. Graziani Francesco; - ad
una giornata di gara la. squalifica al calciatore Nofri Onofri Federico; - ordina la restituzione delle tasse versate.
11 - APPELLO DELL‟A.S. ATLETICO PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Dísciplinare plesso la L.N.D, Com. Uff. n. 151 dell‟1.3.1995).
L‟arbitro della gara Atletico-Palermo/Torrino Sporting Club, disputata per il Campíonato Nazíonale di Serie A di Calcio a
Cínque il 17 febbraío 1996, riferiva nel suo rapporto che'"nel corso del 1° tempo; in numerose occasioni da parte dí una decína
dí sostenitori locali venivano gridati insulti e minacce verso i calciatori del Torrino. Per due volte venivano lanciati sputi al
loro indirizzo senza colpirli e per una volta dell‟acqua che però colpíva me alle gambe. Nel 2° tempo venivo colpito da acqua
in faccia in varie occasioni e da sputi alle gambe in altra occasione lanciati da sostenitorí dell‟Atletico Palermo, sempre dopo
avere sanzionato interventi fallosi dai giocatori locali. A fine gara numerose persone estranee erano presenti nel recinto degli
spogliatoi. Una di queste colpiva con un calcío l‟allenatore del Torrino, un'altra lanciava un mozzicone di sigaretta acceso nello
spogliatoio del Torrino mentre í giocatori rientravano". Il Commissario di campo nel suo rapporto, in relazione al
comportamento del pubblico, oltre a riferire gli stessí episodi segnalati anche dal Direttore di gara, rilevava: "a fine gara, nel
sottopassaggio che immette neglí spogliatoi alcuni giovaní aggredivano l‟allenatore ed alcuni giocatori del Torrino cotpendolí
con schíaffí e spingendoti violentemente". All‟esito dell‟esame dei predetti atti, il Gíudice sportivo competente írrogava
all‟A.S, Atletico Palermo Calcío a 5 la squalifica del campo dí gara per due giornate (Com.Uff. n. 96 del 21 febbraio 1996). La
decisíone veniva confermata dalla Commissione Díscíplinare, adita dall‟A.S. Atletico Palermo Calcio a 5, respingendo le tesi
dífensive opposte dalla reclamante fondate sulla prospettazione dí una diversa versione dei fatti (Coni. Uff. n.151 del 1 ° marzo
1996). Propone appello in questa sede í'A.S. Atletico Palermo Calcio a 5 deducendo: 1) la mancata applicazione del principío
della gradualítà della sanzione; 2) la mancata applicazíone dall‟art. 6 ter del Codíce di Giustizia Sportiva; 3) il difetto dí
motivazíone. L‟appello si rivela infondato in tutte le censure dedotte dall‟appellante. In ordine al primo motivo di gravame,
con il quale l‟appellante ha richiamato numerose decísioni nelle quelli, a suo avviso, fattispecie caratterizzate da episodí di
maggíore gravità erano state sanzionate con pene dí minore entità, deve rílevarsí che, secondo príncípi costantemente affermati
dalla giurisprudenza di questa C.A.F in sede di quantiticazione delle sanzioni non si possono istituire raffronti con altre
fattispecie, avendo ogni vícenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettívi propri e peculiari, che non possono essere
comparati. Importante è ínvece che la sanzione sia congrua rispetto alla infrazíone commessa. Nella specíe non appare dubbio
che gli episodi descritti dal Direttore di gara e dal Commissario di Campo, che non possono assolutamente qualificarsi come
semplici fatti di intemperanza o di protesta perché non possono rítenersi tali le minacce, gli sputí, i lanci d‟acqua, le
aggressioni con calci e spinte, fossero merítevoli della sanzíone inflitta dal Gíudice Sportivo. Del tutto destituita di ogni
fondamento è poi la tesí secondo cui per la definizione dí "fatti violenti" si dovrebbe fare capo esclusivamente all‟art. 6 ter,
commi primo e terzo, e che quindí sarebbero tali solo quelli daî quali "sia derivato comunque un pericolo per la pubblica
íncolumità o un danno grave all‟incolumità fisíca di una o più persone" di tal che l‟aggressione con calci subito dai giocatori
della squadra ospíte non rientrerebbero tra í fatti violenti e, quindi, non sarebbero sanzionabili. L‟incongruítà della doglianza si
rivela da sé e non impegna il Collegio in una particolare, specifica confutazíone. È da respingere, infine, anche il rilievo dí
difetto di motivazione della impugnata decisione della Commissione Disciplinare. Con il reclamo rivolto a detto giudice, l‟A.S.
Atletico Palermo Calcio a 5 aveva Iimitato le proprie tesi difensive alla prospettazione di una propria diversa versíone deí fattí
accaduti nel corso della gara in parola, deduzione questa non accoglíbile dalla Commissione Disciplinare perché in contrasto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
con le risultanze degli atti uffíciali, che, come noto, hanno valore di prova privilegiata nei procedimenfi disciplinari relativi ad
infrazioni connesse allo svolgimento delle gare (art. 25, primo comma, del Codice di Glustizia Sportiva). Non era necessaria,
pertanto; altra motivazione per respingere il reclamo proposto dall‟A.S, Atletico Palermo Calcío a 5 che quello di richiamare il
principio ora esposto, costantemente ripetuto dalla giurisprudenza sportiva, e rílevare che le tesi dedotte dalla reclamante erano
comunque prive di ogni prova o príncipio dí prova. L‟infondatezza dei tre motivi dí appello comporta la reiezione dí questo. Di
conseguenza, deve dísporsi l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come in epigrafe
proposto dall‟A.S. Atletico Palermo Calcio a 5 di Palermo e dispone l‟íncameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 21 MARZO 1996
1- APPELLO DEL CORINALDO CALCIO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/SERRA DE'
CONTI DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 31 del 25.1.1996). .
Il Corinaldo Calcio F.C. proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche in relazione
alla gara Corinaldo/Serra de‟ Conti, disputata per il Campionato di 1° Categoria, Girone "B" il 17 dicembre 1995 e conclusasi
con il risultato di 3-0 per la società ospite, sul rilievo che, nella predetta gara, l‟A.C. Serra De' Conti aveva impiegato il
calciatore Fenucci Gianluca in posizione irregolare. Sosteneva la reclamante che il Fenucci nel corso della stessa stagione
sportiva risultava gia impiegato nella duplice veste di allenatore/giocatore nelle file della Società Biagio Nazzaro partecipante
al campionato di Eccellenza regionale. La Commissione Disciplinare, rilevato di avere effettuato gli opportuni accertamenti
presso l‟Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico e che da detti accertamenti non era emerso che il Fenucci fosse tesserato con
la qualifica di allenatore per la stagione 1995/96, di tal che non si verificavano in relazione alla posizione del Fenucci le
preclusioni di cui all‟art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, respingeva il reclamo (Co. Uff. n. 31 del 25 gennaio 1996).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Corinaldo Calcio che insiste sulla propria tesi della violazione
dall‟art. 35, primo comma, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto il Fenucci, come dimostrato anche dai resoconti dei
giornali allegati all‟atto di appello, ha svolto, sia pure in via di fatto, mansioni di allenatore della Società Biagio Nazzaro
di.Chiaravalle. E, invero, sul piano generale, è evidente che l‟art. 35, primo comma, del Regolamento del SettoreTecnico, che
pone l‟obbligo per i tecnici di non tesserarsi o di svolgere attività, neppure con mansioni diverse, per più di una società, nel
corso della medesima stagione sportiva, è disposizione specifica al Settore Tecnico e pone preclusioni e divieti che operano
solo in detto settore, di tal che la partecipazione di un tecnico, come calciatore, ad una gara disputata da società diversa da
quella di appartenenza sarà rilevante solo sotto il profilo disciplinare per il Settore Tecnico, ma noli comporta alcuna
conseguenza alla società che ha usufruito della sua prestazione come calciatore. Nella specie, poi, il Fenucci, all‟atto della gara
in contestazione, risulta tesserato come calciatore per I'A.C. Serra de' Conti e non come tecnico per altra società. Ciò è
sufficiente, ad avviso del Collegio, a farne ritenere regolare la posizione nella suddetta gara, risultando irrilevante, a tali fini,
l‟eventuale esercizio delle mansioni di allenatore di altra compagine espletate in via di fatto. La decisione impugnata deve,
quindi, essere confermata. La tassa di reclamo deve essere incamerata, stante la reiezione dell‟appello. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal Corinaldo Calcio F.C. di Corinaldo (Ancona) e dispone l‟incameramento
della tassa Versata.
2- APPELLO DELL‟ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES NOICATTARO
CALCIO/CORATO DEL 9.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996)
Con atto datato 31 gennaio 1996 I'A.S. Noicattaro Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera con la quale
la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara
per 0-2 a favore dall‟U.S. Carato. Osserva Ia C.A.F. che il gravame è inammissibile, non avendo la società istante provveduto
all‟invio di copia dei motivi alla controparte, cosi come prescritto dell‟art. 23 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla
declaratoria di inammissibilità deve far seguito l‟incameramento della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dell‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l‟appello come
sopra proposto dall‟A.S. Noicattaro Calcio di Noicattaro (Bari) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
3- APPELLO DELLA POL. CAMERINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1996 E
DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.10.1996 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE FERRETTI FEDERICO
ED AL SIG. MORICONI REMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 32 dell‟1.2.1996)
Il Sig. Ferretti Nando, nella qualità di legale rappresentante della Polisportiva Camerino, ha proposto appello avverso la
delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n. 32 del 1° febbraio 1996, con la
quale venivano ridotte le sanzioni della squalifica inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Ferretti Federico ed al
massaggiatore Moriconi Remo, fissandole rispettivamente al 31.12.1996 ed al 31.10.1996.L‟appello è manifestamente
inammissibile in quanto concerne squalifiche inferiori a 12 mesi, per le quali non è ammessa impugnativa dinanzi la C.A.F.,
cosi come previsto dell‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4
d/d1 C.G.S., l‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Camerino di Camerino (Macerata) e dispone I'incameramento della
tassa versata.
101
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
4- APPELLO DELL‟U.S. REAL AIROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALE
GROTTA/REAL AIROLA DEL 31.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 15.2.1996)
La U.S. Real Airola, in persona del presidente Falzarano Lorenzo, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 55 del 15
febbraio 1996, che respingeva il proprio reclamo in merito alla gara Grotta/Real Airola del Campionato Regionale Juniores,
disputatasi il 31.12.1995. L‟appello è inammissibile. Osserva infatti questo Collegio che non è stato osservato l‟obbligo
dell‟invio di copia dei motivi alla società controparte, cosi come previsto dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., con ciò pregiudicando la
possibilità di esaminare nel merito I'appello. stesso. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 5
C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, I'appello come sopra proposto dell‟U.S. Real Airola
(Benevento) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
5- APPELLO DELL‟U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LORA LIPOMO/DELEBIO DEL 14.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n.27 del 15 febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia della L.N.D, decidendo su reclamo sporto dell‟A.S. Lora Lipomo avverso la regolarità della gara Lora
Lipomo/Delebio, disputata il 14.1.1996 per il Campionato di 1a Categoria, poiché alla stessa risultava aver partecipato il
calciatore Marco Colombo, nato il 22.3.1980, privo dell‟autorizzazione prevista dell‟art. 34 comma3 N.O.I.F, infliggeva
all‟U.S. Delebio la punizione sportiva della perdita della gara, oltre a sanzioni che qui più non rilevano. Avverso tale decisione
ricorreva a questa C.A.F la U.S. Delebio, rilevando che il calciatore aveva tutti i requisiti indicati dell‟art. 34 per ottenere
(come aveva poi ottenuto) I'autorizzazione a partecipare a gare del Campionato dilettantistico di cui trattasi, onde era
illegittima I'applicazione dell‟art. 7 C.G.S. per un semplice inadempimento formale, consistito nella utilizzazione del Colombo
prima del rilascio del documento autorizzativo. L „appello è infondato. L‟ultimo capoverso del citato art. 34 (da raccordarsi
con il comma 6 dall‟art. 7 C.G.S.) prevede infatti che l‟utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare
non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell‟art. 31 N.O.I.F., senza l‟autorizzazione del
Comitato Regionale, comporta appunto I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per la chiarissima
disposizione regolamentare, sono dunque prive di pregio le argomentazioni dell‟appellante. II reclamo deve conseguentemente
essere respinto, mentre la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi
proposto dall‟U.S. Delebio di Delebio (Sondrio) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELL‟U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELEBIO/PESCARENICO DEL 21.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 27 de1 15 febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia della L.N.D, decidendo su reclamo sporto dal C.G. Pescarenico avverso la regolarità della gara
Delebio/Pescarenico, disputata il 21.1.1996 per il Campionato di 1a Categoria, poiché alla stessa risultava aver partecipato il
calciatore Marco Colombo, nato il 22.3.1980, privo dell‟autorizzazione prevista dall‟art. 34 comma 3 N.O.I.F., infliggeva
all‟U.S. Delebio la punizione sportiva della perdita della gara, oltre a sanzioni che qui più non rilevano. Avverso tale decisione
ricorreva a questa C.A.F. la U.S. Delebio, rilevando che il calciatore aveva lutti i requisiti indicati dell‟art. 34 per ottenere
(come aveva poi ottenuto) l‟autorizzazione a partecipare a gare del Campionato dilettantistico di cui trattasi, onde era
illegittima l‟applicazione dall‟art. 7 C.G.S. per un semplice inadempimento formale, consistito nella utilizzazione del Colombo
prima del..rilascio del documento autorizzativi. L‟appello è infondato. L‟ultimo capoverso del citato art. 34 (da raccordarsi
con il comma 6 dall‟art. 7 C.G.S.), prevede infatti che I'utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare
non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell‟art. 31 N.O.I.F, senza I'autorizzazione del
Comitato Regionale, comporta appunto l‟applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per la chiarissima
disposi- zione regolamentare, sono dunque prive di pregio le argomentazioni dell‟appellante.Il reclamo deve conseguentemente
essere respinto, mentre la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto
dell‟U.S. Delebio di Delebio (Sondrio) ed ordina íncamerarsi la relativa tassa.
7- APPELLO DELL‟ U.S. SPES MONTESACRO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D‟ AUTORITÀ
AL CALCIATORE TAGLIAPINI RICCARDO, EX ART. 111 N.O.I.F PER CAMBIO DI RESIDENZA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunioni dell‟ 1/2.12.1995)
Con atto 21.10.1995 il calciatore Tagliapini Riccardo chiedeva lo svincolo d‟autorità dell‟U.S. Spes Montesacro, per cambio di
residenza (art. 111 N.O.I.F.), assumendo di essersi trasferito da Tivoli (Roma) a Roccafluvione (Ascoli Piceno) dal 20.10.1994.
La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 15/D Riunioni dell‟1 e 2.12.1995, accordava il
beneficio. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟U.S. Spes Montesacro,
chiedendo la revoca del concesso svincolo. Il gravame è infondato. Ed invero il calciatore ha fornito la prova dell‟avvenuto
cambio di residenza, oltre che con la debita certificazione comunale, con varie dichiarazioni ufficiali provenienti da autorità
pubbliche e religiose. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dell‟U.S. Spes Montesacro di Roma
e dispone l‟incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DELL‟A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI
PRATOLE/SCAFATESE CALCIO DEL 14.1.1.996
102
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Compania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 22.2.1996) .
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Compania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica ha
inflitto, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 in data 22 febbraio 1996, alla A.P. Scafatese Calcio la sanzione
sportiva della perdita per 0-2 della gara del Campionato Regionale Allievi Pratole/Scafatese Calcio, disputata il 14.1.1996, in
relazione alla partecipazione del calciatore Raiola Giuseppe, il quale non aveva scontato la squalifica inflittagli per somma di
ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale n. 27 del 4 gennaio 1996. L‟A.P. Scafatese Calcio ha proposto appello a questa
C.A.F, sostenendo che alla suddetta gara ha partecipato il calciatore Raiola Giuseppe, nato il 6 settembre 1980, titolare della
tessera F.I.G.C. n. 304764 e non Raiola Giuseppe nato li 14 aprile 1980, titolare della tessera F.I.G.C. n. 304890, squalificato
in. relazione alla gara Scafatese/Boys Grumese dei 30.12.1995, per somma di ammonizioni. L‟appello è fondato e va accolto.
Infatti, dalle distinte dei calciatori relative alle due gare in questione è rimasto accertato che alla gara del 30.12.1995 ha preso
parte il calciatore Raiola Giuseppe con tessera F.I.G.C. n. 304890, che era stato ammonito e quindi squalificato per somma di
ammonizioni, mentre alla gara disputata il 14 gennaio 1996 ha preso parte il suo omonimo, titolare della tessera FI.G.C. n.
304764. Questi, pertanto, era in posizione regolare nella gara in esame. La tassa versata deve essere restituita. Per i suesposti
motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.P Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), annulla
I'impugnata delibera, ripristinando il risualtato di 2 - 2 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione
della tassa versata.
9- APPELLO DELL‟A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1
PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL‟AMMENDA DI L. 400.000, IN RELAZIONE
ALLA GARA GREFFA MOSORROFA/SALINE IONICHE DEL 3.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 20.2.1996)
In relazione all‟incontro Greffa Mosorrofa/Saline loniche del 3.2.1996, valido per il Campionato di 2a Categoria del Comitato
Regionale Calabria il Giudice Sportivo infliggeva all‟A.C. Greffa Mosorrofa la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica la squalifica del campo per due giornate e l‟ammenda di Lit.
400.000, oltre la squalifica per tre giornate dei calciatori D'Amico, Russo e Pellicano, tesserati nella predetta società. Tutte le
sanzioni venivano confermate dalla Commissione Disciplinare, investita del ricorso proposto dell‟A.C. Greffa.Mosorrofa. La
società ha ora proposto appello a questa C.A.F. limitatamente all‟ammenda e alla penalizzazione del punto in classifica.
Osserva il Collegio che I'appello per quel che riguarda la sanzione pecuniaria è inammissibile stante il chiaro disposto dall‟art.
35 n. 4 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, mentre può essere accolto per la penalizzazione, che va revocata, apparendo
sufficienti, in relazione alla fattispecie incriminata, le sanzioni di perdita della gara e di squalifica del campo di giuoco per due
giornate. Per i suesposti motivi la C.A.F, provvedendo in ordine all‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Greffa Mosorrofa
di Mosorrofa (Reggio Calabria). - dichiara l‟inammissibilità del gravame relativamente all‟ammenda irrogata a detta Società; in parziale accoglimento, annulla la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del Campionato di competenza
1995/96, già inflitta alla ricorrente dai primi giudici; - dispone restituirsi la relativa tassa.
10- APPELLO DELL‟U.S. MONTEROTONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/CIVITAVECCHIA
CALCIO DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 145 del 23.2.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 61 del 7 febbraio 1996 il Giudice Sportivo presso la L.N.D., decidendo a seguito di
reclamo avverso la regolarità della gara Monterotondo/Civitavecchia Calcio disputata il 17.12.1995 per il Campionato
Nazionale Dilettanti, sporto dalla U.S. Monterotondo, che lamentava la partecipazione alla stessa del calciatore Alessandro
Pongi (del Civitavecchia), squalificato per recidività in ammonizioni, lo respingeva, confermando il risultato acquisito sul
campo, in quanto rilevava I'insussistenza di qualunque provvedimento di squalifica a carico dello stesso. Tale decisione
veniva impugnata dell‟U.S. Monterotondo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega medesima che, con delibera
pubblicata nel C.U. n. 145 del 23 febbraio 1996, confermava il provvedimento del Giudice Sportivo osservando che, quale che
fosse il numero delle ammonizioni gravanti sul calciatore, in assenza di un formale provvedimento di squalifica da parte
dell‟Organo disciplinare, regolarmente pubblicato, la posizione del medesimo era regolare, ai fini della partecipazione a gare.
Ricorre ora a questa C.A.F l‟U.S Monterotondo, ribadendo che il Pongi - come del resto la sua società di appartenenza doveva
sapere - aveva collezionato ben cinque ammonizioni, onde già alla quarta (incorsa comunque prima della disputa della gara di
cui sopra) avrebbe dovuto essere automaticamente squalificato; l‟errore di computo operato dal Giudice Sportivo non poteva
essere artatamente sfruttato dalla società avversaria, né formalisticamente contestato in sede disciplinare. Chiedeva, quindi,
l‟applicazione della punizione sportiva della perdita della gara stessa, a carico della controparte. L‟appello è infondato, in
quanto le decisioni adottate nelle precedenti sedi sono perfettamente legittime e corrispondenti al dettato normativo. È vero,
infatti, che, come stabilisce l‟art. 9 comma 8 C.G.S., il calciatore recidivo in ammonizioni, incorre in squalifica quando riporta
la quarta, e successivamente a scalare; tuttavia I'automatismo della sanzione non opera (come questa C.A.F. ha più volte
affermato) a prescindere dalla emanazione di un formale provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel comunicato
ufficiale. Infatti, l‟art. 36 comma 2 C.G.S. (inserito nel Titolo VIII, che regola I'attività calcistica dilettantistica a livello
regionale, sotto il profilo disciplinare) espressamente prevede che solo l‟espulsione di un calciatore comporti, automaticamente
e "senza declaratoria del Giudice Sportivo", la squalifica per almeno una gara. Tale esplicita previsione esclude che dal cennato
formale provvedimento possa prescindersi per tutti gli altri casi di automatismo della sanzione, stante l‟eccezionalità della
normativa contenuta nel citato comma 2 dall‟art. 36, non estensibile ad altre fattispecie e ad ambiti agonistici di livello
103
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
nazionale. La tesi citata trova implicita conferma nell‟art. 12 comma 2 C.G.S.. Poiché l‟argomento è testualmente risolto dal
legislatore calcistico, le ulteriori considerazioni svolte dall‟appellante sono.estranee al thema decidendum. Il ricorso va
conseguentemente respinto, incamerandosi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra
proposto dell‟U.S. Monterotondo di Monterotondo (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 28 MARZO 1996
1- APPELLO DEL SIG. DONZELLINI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.11.1997 INFLITTAGLI, A SEGUITO DEI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 32 COMMA 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 41 dell‟8.2.1996)
Il Procuratore Federale, con atto del 19 dicembre 1995 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Umbria Menghinelli Stefano, Presidente dell‟A.S. Tiber, Ciliani Gabriele, dirigente della stessa società e Donzellini Massimo,
tesserato della Ternana Calcio s.r.l., per rispondere della violazione di cui all‟art. 1, primo comma, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, in occasione della gara Fortebraccio/Tiber, disputata il 29 maggio 1995 per il Campionato di 2a Categoria,
il Menghinelli e íI Ciliani consentito al Donzellini di prendere parte alla gara quale massaggiatore della squadra della A.S.
Tiber, in posizione di tesseramento irregolare; della violazione dall‟art. 32, quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere il Donzellini, non il consènso del Menghinelli e del Ciliani, iniettato, prima della suddetta gara, a diversi calciatori
della A.S. Tiber il medicinale Maxi Cortex 2000, vietato in quanto ritenuto "dopante". Cori lo stesso atto veniva deferita anche
l‟A.S. Tiber, per violazione dell‟art. 6, primo e secondo comma, C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, per rispondere
della violazione ascritta al proprio presidente e al proprio dirigente. All‟esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare,
con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 febbraio 1995, riconosceva le responsabilità degli incolpati e
dell‟A.S. Tiber, in conformità delle conclusioni del Procuratore Federale, e irrogava le conseguenti sanzioni. Interessa il
presente procedimento, originato dall‟appello proposto dal Donzellini, solo la posizione di quest'ultimo al quale il predetto
giudice ha inflitto la squalifica fino al 30 novembre 1997. La Commissione Disciplinare, in via preliminare, ha ritenuto la
propria competenza a giudicare del caso, rilevando la non operatività nella fattispecie della disposizione di cui all‟art. 22,
quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva - per il quale, nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la
competenza è della Commissione Disciplinare della Lega superiore - poiché il Donzellini, contrariamente a quanto da lui
affermato, non risultava tesserato per la Ternana Calcio nella stagione 1994/95. Nel merito, la Commissione Disciplinare ha
poi ritenuto la responsabilità del Donzellini, sul rilievo che questi, per la sua attività ospedaliera (quale infermiere) e per la sua
esperienza anche nello specifico settore dello sport (quale massaggiatore) non poteva non conoscere, contrariamente a quanto
sostenuto nelle proprie tesi difensive, la natura "dopante" del medicinale somministrato ad alcuni calciatori dell‟A.S. Tiber
prima dell‟inizio della gara del 28 maggio 1995 Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Donzellini
deducendo, in rito, la incompetenza della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Umbria e la competenza della
Commissione Disciplinare presso la Lega Interregionale, in quanto tesserato per la stagione 1994/95 per la Ternana Calcio, e,
nel merito, la non colpevolezza, con varie argomentazioni, sostanzialmente fondate sulla buona fede determinata dalla
inconsapevolezza dell‟effetto "dopante" del medicinale iniettato prima della gara ai calciatori dell‟.A.S. Tiber e, in subordine,
la eccessività della sanzione irrogatagli. È fondata l‟eccezione in rito. Il Donzellini, da accertamenti svolti da questa C.A.F.
risulta tesserato nella stagione sportiva 1994/95 per la Ternana Calcio s.r.l. come massaggiatore. Agli atti, inoltre, risulta
depositata, oltre a una dichiarazione in tal senso di detta società, anche il tesserino di riconoscimento rilasciato al Donzellini
dalla F.I.G.C. (tess. n. 2062/21 ).La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria era, pertanto,
incompetente, conformemente a quanto prospettato nell‟eccezione sollevata dall‟appellante, a giudicarlo. Non resta, quindi, a
questa C.A.F. che annullare, in applicazione dall‟art. 27, ottavo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, I'impugnata
decisione, nella parte relativa alla sanzione inflitta all‟appellante e rinviare gli atti alla Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Dilettanti per il rinnovo del procedimento nei confronti del Donzellini. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal Sig. Donzellini Massimo, annulla, ai sensi dall‟art. 27 n.8 del Codice di
Giustizia Sportiva per incompetenza dell‟organo che ha deciso, l‟impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente la
sanzione inflitta al reclamante, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti per
nuovo procedimento. Ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA ACI S. ANTONIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA
ACI S.ANTONIO/PEONIA DEL 20.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Comm. Uff. n. 20/Disc. del 22.2.1996) .
In data 20.1.1996 si svolgeva in Valverde (CT) la gara indicata in epigrafe, terminata col punteggio di 3 a 0.
Con reclamo proposto nei termini e forme prescritte, la A.S. Peonia chiedeva che ad essa reclamante fosse assegnata gara
vinta, a norma dell‟art. 7 comma 5 C.G.S., in quanto la Pol. tes- Ambrosiana Aci S. Antonio aveva fatto partecipare alla gara
stessa il calciatore Raciti Enzo, tesserato quale tecnico per l‟A.P. Bronte Studio Club. La Commissione Disciplinare accoglieva
il reclamo, rilevando che il Raciti non aveva titolo per partecipare alla gara, poiché, violando I'art. 30 n.1 del Regolamento del
SettoreTecnico, si era limitato a presentare le dimissioni dall‟incarico di tecnico per l‟A.P. Bronte Studio Club e non aveva
richiesto, come prescritto, né, ovviamente, ottenuto, la sospensione dalla qualifica, Proponeva appello la Pol. Ambrosiana Aci
S. Antonio con atto del 27.2.1996, sostenendo che il Raciti aveva fatto seguire le dimissioni del 19.12.1995 da una formale
richiesta al Settore Tecnico di annullamento del proprio tesseramento. L‟appello è infondato. Nessuna norma regolamentare
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
prevede e consente I'annullamento di un tesseramento per "dimissioni", onde del tutto improduttiva di effetti fu la
comunicazione inviata dal Raciti all‟A.P. Bronte Studio Club ed al Settore Tecnico. Va ribadita, invece, la violazione degli
art.30 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 40 comma 2 N.O.I.F. violazione che, determinando la illegittima
partecipazione del Raciti alla gara in oggetto, impone I'irrogazione della sanzione della perdita della gara a carico della
appellante. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Aci S. Antonio di
Aci Sant‟ Antonio (Catania) e dispone I'incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.S. PULSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEPORANO FISAV/PULSANO DEL
7.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996)
In relazione alla gara Leporano FISAV/ Pulsano del Campionato di 2a Categoria, disputatasi il 7.1.1996, l‟A.S. Leporano
FISAV proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia prospettando I'irregolarità della
posizione del calciatore De Filippis Orazio, all‟epoca dirigente della Pol. Calcio Talsano. Detta Commissione Disciplinare, con
decisione pubblicata nel C.U. n.30 de 22 febbraio 1996, visto il nuovo testo dall‟art. 21 n. 4 N.O.I.F., pubblicato nel C.U. n. 22
del 21 dicembre 1995, accoglieva l‟anzidetto reclamo ed infliggeva all‟A.S. Pulsano la punizione sportiva della gara con
risultato di 0-2 in favore dell A.S. Leporano FISAV. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dall‟A.S.
Pulsano, la quale fa presente che l‟Ufficio Tesseramento del Comitato aveva accolto la richiesta di tesseramento del calciatore
in questione, includendolo nell‟elenco n. 3 del gennaio 1996 e che, a seguito della conoscenza della qualità di dirigente della
Pol. Calcio Talsano, avvenuta soltanto mediante il reclamo dell‟A.S. Leporano FISAV, era stato inoltrato al Comitato
Provinciale di Taranto il 10.1.1996 lo "svincolo" del predetto De Filippis Orazio da dirigente. Conclude chiedendo
l‟accoglimento del reclamo con il ripristino del risultato conseguito in campo. L‟appello non, ha fondamento. Invero, l‟art. 21
n. 4 N.O.I.F. nel nuovo testo pubblicato nel C.U. della F.I.G.C. n. 52/A del 31 ottobre 1995 stabilisce una. incompatibilità
oggettiva, che ha ovviamente carattere bipolare tra lo status di calciatore e per quel che interessa la qualifica di dirigente. Tutte
le norme che sanciscono incompatibilità hanno una portata obiettiva che prescinde dalle posizioni conoscitive delle singole
parti che, quindi, si appalesano irrilevanti. Ciò premesso, poiché nella data di svolgimento della gara de qua il calciatore De
Filippis Orazio versava nella obiettiva situazione di incompatibilità, (che era tenuto a conoscere ed a comunicare alla società
per la quale intendeva tesserarsi), la sua partecipazione alla gara, per le ragioni sovraesposte, non poteva essere consentita.
Correttamente, pertanto, la Commissione Disciplinare ha inflitto la sanzione sportiva della perdita nella gara. Per questi motivi
la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall‟A.S. Pulsano di Pulsano (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
4- APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PISANO FABRIZIO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. N. 14/D Riunione del 25.11.1995)
5- APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PUTELLI ROBERTO
(Delibera della C.V.E. - Com.Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
6- APPELLO DELL‟A.S. BARI AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIUTO
ALL‟A.C.R MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F. ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL
CALCIATORE PUGLISI CARMELO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. N. 14/D - Riunione Del 25.11.1995)
7- APPELLO DEL CALCIATORE PUGLISI CARMELO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL
DIRITTO RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIQNE RIFERITA AL RECLAMANTE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. N. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
8 - APPELLO DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F.,
RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE
(DelIbera della C.V.E. - Com. Uff. N. 14/D Riunione del 25.11.1995)
9- APPELLO DELL‟A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL
CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL‟INDENNITÀ' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F.,
RIFERITA AL CALCIATORE DI BIN RJKJ
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 20.12.1995)
10- APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO
DEL CALCIATORE OLIVERIO GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff- n. 14/D - Riunione del 25.11.1995).
11 - APPELLO DELLA S.S. TROPEA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.C.R.
MESSINA IN RELAZIONE ALL‟INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE VENTICINQUE GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
La C.A.F, sugli appellI come innanzi proposti dal Pescara Calcio, dal Calcio Padova, dall‟A.S. Bari, dal calciatore Puglisi
Carmelo, dallo Spezia Calcio 1706, dall‟A.S. Livorno, dal Civitavecchia Calcio e dalla S.S. Tropea, per ciascuno dI essi ha
emesso la seguente Ordinanza: Ia C.A.F., tenuto conto che il ricorso comporta la soluzione di questioni su cui incide
direttamente la recente sentenza della Corte di Giustizia dell‟ Unione Europea, per cui le questioni stesse richiedono un
particolare approfondimento, anche a livello degli ordinamenti federali, DISPONE il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 5 APRILE 1996
1- APPELLO DELL‟A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE
DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPIOLI MASSIMILIANO
(Delibera della.Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff: n. 305 del 29.3.1996)
La A.S. Roma ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 305 del 29 marzo 1996, relativa alla conferma nella sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara comminate al calciatore Massimiliano Cappioli dal Giudice Sportivo di detta Lega "per avere, a
giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto" in occasione della gara Roma/Piacenza del 24.3.1996. Sostiene
la ricorrente che non può considerarsi "a giuoco fermo" un fatto intervenuto nell‟area di rigore, mentre si stava battendo un
calcio d'angolo e che, pertanto, la "gomitata" inferta dal Cappioli all‟ avversario doveva essere considerata casuale e,
comunque, priva di qualsiasi intenzione offensiva ove si tenga anche conto della concitazione che precede l‟esecuzione dei
calci d'angolo. Ritiene questa Commissione che la tesi dell‟ A.S. Roma, possa ritenersi in parte fondata in quanto, come
chiaramente risulta dal referto arbitrale, I' episodio si è verificato proprio mantre stava per essere battuto un calcio d' angolo, in
quella fase, cioè, particolarmente concitata, in cui un sempre cospicuo gruppo di calciatori, ammassati nell‟angusto spazio
della c.d. "area piccola" cercano, sgomitando e spingendosi, di liberarsi dalla stretta guardia dell‟avversario. Tale fase può
quindi considerarsi, agli effetti della valutazione della gravità del fallo, alla stregua di una "fase di giuoco" con conseguente
minor peso, rispetto allo stesso tipo di fallo commesso a giuoco fermo. Non può, invece, accogliersi la tesi della "casualità" del
fatto in quanto dal citato referto risulta che il Cappioli agi deliberatamente nel colpire l‟avversario. Si ritiene, alla stregua di
quanto sopra esposto, di ridurre la squalifica da due ad una giornata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟
appello come saprà proposto dall‟A.S. Roma di Roma, riduce da due ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai
primi giudici al calciatore Cappioli Massimiliano ed ordina restituirsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 10 APRILE 1996
1- APPELLO DELL‟A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE
DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPIOLI MASSIMILIANO
(Delibera della.Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff: n. 305 del 29.3.1996)
2 - APPELLO DELL‟A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE
DI GARA INFLITTI AL CALCIATORE PETRUZZI FABIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 314 del 5.4.1996)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito dell‟esame del referto di un guardalinee della gara
Bari/Roma, disputata per il Campionato di Serie A il 31 marzo 1996, irrogava al calciatore Petruzzi Fabio dell‟A.S. Roma la
squalifica per due giornate di gara, "per avere colpito un avversario con una gomitata con la palla non a distanza di giuoco"
(Com. Uff. n. 311 del 3 aprile 1996). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla
A.S. Roma (Com. Uff. n. 314 del 5 aprile 1996). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l‟A.S. Roma,
deducendo: 1 - che il Petruzzi aveva solo allargato il braccio destro per allontanare un avversario che lo aveva colpito con un
pestone, come lo stesso avversario ha poi confermato nelle interviste ai giornali sportivi; 2 - che il guardalinee, che ha
ammesso nel supplemento di rapporto di non essere in grado di stabilire se il gesto fosse stato commesso con il gomito o con la
mano, non era in grado, stante la distanza dal luogo in cui il fatto è accaduto, di rendersi conto se il gesto era stato volontario o
deliberatamente offensivo; 3 - la eccessività della sanzione rispetto ad altre fattispecie certamente più gravi punite con la
squalifica di una sola giornata; 4 - che non si è tenuto conto che per essere stato il calciatore espulso al 44' del primo tempo, in
sostanza, già aveva scontato quanto meno "una mezza giornata di gara".L‟ appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In relazione ai primi due argomenti va rilevato che sia il referto del giudice di linea sia il supplemento di rapporto reso alla
Commissione Disciplinare dallo stesso ufficiale di gara sono univoci nel rappresentare la intenzionalità del gesto.La
circostanza che il guardalinee abbia avuto dubbi nello stabilire se il colpo sia stato inferto con la mano o con il gomito, come
esattamente evidenziato dal Giudice di Secondo Grado, si rivela del tutto ininfluente e non può valere ad inficiare la percezione
dell‟ ufficiale di gara sull‟ azione posta in essere dal Petruzzi. È indifferente, poi, ai fini della qualificazione del fatto come
antiregolamentare, se l‟azione del colpire sia stata attuata con la mano o con il gomito. Né il gesto del Petruzzi può trovare
giustificazione nel "pestone" che gli sarebbe stato affibbiato dall‟avversario successivamente colpito con il gomito (o con la
mano). Come ripetutamente affermato da questa C.A.F la scorrettezza posta in essere da un avversario non può mai costituire,
per il calciatore che I' ha subita, circostanza attenuante dell‟atto di violenza in ritorsione (Cfr, per tutte: App. S.S.C. Napoli
S.p.A., in Com. Uff. n. 17/C del 6 dicembre 1985). Quanto alla deduzione sub 3, deve osservarsi che, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza sportiva, in sede di quantificazione delle sanzioni non si possono istituire raffronti con altre fatti
specie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari, che non possono essere
comparati. Importante è invece, che la sanzione sia congrua rispetto alla infrazione commessa. Nella specie, peraltro, il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Giudice Sportivo si è attenuto ai criteri retributivi costantemente affermati dagli organi della Giustizia Sportiva per i quali il
colpire,un avversario a giuoco fermo ed intenzionalmente, salvo diverse circostanze che possano portare ad un aggravamento
della sanzione, comporta la squalifica per due giornate di gara. Quanto all‟ultimo rilievo relativo alla "mezza giornata di
squalifica" va detto che la nozione è del tutto estranea all‟ordinamento calcistico e, pertanto, esattamente non è stata presa in
alcuna considerazione dalla Commissione Disciplinare. Per la reiezione del reclamo deve disporsi l‟ incameramento della tassa
relativa. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟ appello come sopra proposto dall‟ A.S. Roma di Roma e dispone I'
incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DELL’ 11 APRILE 1996
1- APPELLO DEL F.C. VIRTUS REKORD FIVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCKNBLUE/VIRTUS
REKORD FIVE DEL 13.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 15.2.1996)
La società F.C. Virtus Rekord Five di Verona ha preannunciato telegraficamente, in data 19.2.1996, reclamo avverso le
decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 15
febbraio 1996, in merito alla gara del Campionato Regionale Veneto di Serie C1 di Calcio a Cinque disputatasi il 13.1.1996 fra
le società Rock'n'blue Camponogara ed il F.C. Virtus Rekord Five. Al preannuncio telegrafico, però, la società appellante non
ha provveduto a fare seguito con l‟invio dei motivi onde l‟appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall‟art.
27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso
invio dei motivi, dopo il preannuncio telegrafico, l‟appello come in epigrafe proposto dal F.C. Virtus Rekord Five di Verona ed
ordina I' incameramento della tassa versata.
2- APPELLO DEL F.C. PORCARI CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI PORCARI
CALCIO/LUCCASETTE DEL 21.2.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica-Com. Uff. n. 26 del 21.2.1996)
La Signora Casagli Grazia, Presidente della Società F.C. Porcari Calcio di Montecarlo (Lucca) ha proposto appello a questa
C.A.F. al fine di ottenere l‟annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Toscana del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 26 in data 21 febbraio 1996, con la quale sono
stati inflitti, tra gli altri, i provvedimenti disciplinari della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a Lei
medesima fino al 30 giugno 1997 ed al Dirigente Accompagnatore, Ing. Pellegrini Giancarlo, fino al 31 dicembre 1996.
L‟esponente ammette che alla gara Porcari/Luccasette del Campionato Giovanissimi, disputata il 21 gennaio 1996, ha
partecipato il calciatore El Hakkouni Taoufix, che è nato il 19 novembre 1980 e non 1981, come riportato sul cartellino
federale, ma ha opposto la buona fede di entrambi essi dirigenti. Sostiene, infatti, che l‟età del calciatore era stata avvertita
mediante l‟ autocertificazione rilasciata dal genitore esercente la patria potestà e mediante il certificato di identità personale
regolarmente rilasciato dai servizi anagrafici dal Comune di Capannori, in data 29 settembre 1995. Si osserva preliminarmente
che I' appello proposto in favore del Pellegrini Giancarlo è inammissibile, perché è sottoscritto dalla Signora Casagli,
Presidente della Società, che è inibita e, pertanto, impossibilitata a proporlo non avendo allo stato titolo a rappresentare la
società; ad abundantiam, si rileva che I' art. 35 n. 4 lettera a) C.G.S. dispone che non sono impugnabili dinanzi a questa C.A.F.
le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado quando riguardino squalifiche di tesserati
inferiori ai 12 mesi. Nel caso in esame, al Sig. Pellegrini è stata inflitta I' inibizione per la durata di quattro mesi e 7 giorni.
Deve, invece, essere respinto nel merito quello proposto dalla Signora Casagli in suo favore per la palese infondatezza dei
motivi addotti a sostegno. II certificato del Comune di Capannori attestante l‟identità personale del giovane EI Hakkouni
Taoufix risulta macroscopicamente alterato nella data di nascita, essendo evidente la modifica dell‟anno di nascita da 1980 in
1981. La buona fede non può, pertanto, essere invocata, in quanto I' acclarata falsificazione non permette di escludere ogni
responsabilità della Sig.ra Casagli, nella sua veste di Presidente, ma al contrario porta a desumere una sua connivenza a
falsificare la data di nascita del calciatore per il suo utilizzo nella gara in esame. A seguito del rigetto del reclamo, la tassa
versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F., sull‟appello come innanzi proposto daI F.C. Porcari Calcio di
Montecarlo (Lucca), cosi provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente I' inibizione fino al 31.12.1996 inflitta al
Sig. Pellegrini Giancarlo, poiché sottoscritta da Presidente inibito; - lo respinge per la parte inerente l‟inibizione fino al
30.6.1997 inflitta al Presidente, Sig.ra Casagli Maria Grazia; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DEL CALCIATORE RUSSO FRANCESCO E DEI GENITORI RUSSO OTTAVIO E DASCOLI ROSARIA
AVVERSO IL MANCATO ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DALL‟A.C. LEGNANO ALL‟A.C.
PARABIAGO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 15/16.12.1995)
Con atto 13.10.1995 Russo Ottavio e Dascoli Rosaria, nonché il loro figlio minorenne Francesco chiedevano I' annullamento
della lista di trasferimento di quest' ultimo dall‟ A.C. Legnano all‟ A.C. Parabiago. La Commissione Tesseramenti, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D Riunioni nel 15/16.12.1995, respingeva il reclamo e deferiva il calciatore e le sociètà
A.C. Legnano e A.C. Parabiago per violazione degli artt. 39 N.O.I.F. e 1 omma, 1 C.G.S.. Avverso tale decisione hanno
proposto appello dinanzi a questa Commissione d' Appello Federale Russo Ottavio, Dascoli Rosaria e Russo Francesco,
reiterando la propria richiesta. L‟ impugnazione è infondata. Ed invero i reclamanti adivano la Commissione Tesseramenti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
oltre il termine di trenta giorni che l‟art. 100, comma 5, delle N.O.I.F. fa decorrere dalla data del provvedimento del
competente Comitato Regionale. Per questi motivi la.C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal calciatore Russo
Francesco e dagli esercenti la potesta genitoriale e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL CALCIATORE EBOLI EMILIO AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO D'
AUTORITA' DALL‟ A.C. CODOGNO, EX ART 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D · Riunioni del 22/23.9.1995)
Con atto 19.7.1995 l‟A.C. Cotogno impugnava presso la Commissione Tesseramenti lo svincolo di autorità concesso al
calciatore Eboli Emilio dal Comitato Regionale Lombardia per inattività, ex art. 109. N.O.I.F., L‟adita Commissione, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995, ripristinava il vincolo del calciatore a favore della
reclamante.Avverso tale decisione ha proposto appello il calciatore Eboli Emilio, reiterando la propria richiesta. L‟appello è
fondato. Ed invero dalla documentazione in atti risulta che il tesserato è stato utilizzato in tre diverse occasioni in gare ufficiali
per pochi minuti (nella gara Castellana/Codogno del 7. 5.1995 entrava al 44' del 2° tempo), mentre ha provveduto a respingere
motivatamente le contestazioni delle assenze mossegli dalla società, invocando obiettive testimonianze sulla sua risposta alle
altre convocazioni e sul suo mancato impiego. Essendo pertanto evidente che l‟inattività sostanziale del calciatore nella
stagione sportiva 1994/95 è attribuibile esclusivamente all‟ A.C. Codogno, la C.A.F. ritiene, in riforma dell‟impugnata
delibera, di dovere ripristinare il provvedimento di svincolo adottato dal Comitato Regionale Lombardia. Per questi motivi la
C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal calciatore Eboli Emilio, annulla l‟impugnata delibera,
ripristinando il provvedimento di svincolo d' autorità dall‟ A.C. Codogno, a norma dall‟art. 109 N.O.I.F. per inattività, già
disposto dal competente Comitato Regionale Lombardia. Ordina la restituzione della tassa versata.
5- APPELLO DELL‟U.S. FULVIUS AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D‟AUTORITA' AL
CALCIATORE CIAVAGLIOLI MARCO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA
(Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 13/D -Riunioni del 17/18.11.1995)
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/D - Riunioni del 17/18
novembre 1995, ha disposto lo svincolo d'autorità del calciatore, minorenne, Ciavaglioli Marco dall‟ U.S. Fulvius di Valenza
(Alessandria), ai sensi dall‟art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza dell‟intero nucleo familiare di questi da Alessandria a
Civitella Roveto (L‟Aquila). La suddetta società ha inoltrato appello a questa Commissione Federale avverso tale decisione;
deducendo che il nucleo familiare del Ciavaglioli continua a risiedere di fatto in Valmadonna, essendo il padre dipendente
delle Ferrovie dello Stato di Alessandria; deduce, inoltre, che il calciatore frequenta la scuola privala British Centre, sita in tale
città. Ha chiesto pertanto l‟annullamento della delibera impugnata. Successivamente, in data 8 marzo 1996, la società ha
trasmesso copia del Com. Uff. n. 24 del Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Alessandria, pubblicato in data 5 marzo 1996,
nel quale è riportato il provvedimento disciplinare di inibizione inflitta al Sig. Ciavaglioli Tommaso, allenatore della squadra
della Pol. Casalbagliano di Alessandria, a dimostrazione che questi, padre del calciatore, risiede in Alessandria. Il calciatore ha
controdedotto, con raccomandata in data 13 marzo 1996, opponendo che le affermazioni della società sono false, in quanto egli
risiede effettivamente in Civitella Roveto (Aquila) è di ignorare l‟esistenza della Scuola British Centre.Osserva
preliminarmente il Collegio che il documento esibito dalla società reclamante in allegato alla nota 8.3.1996 è inammissibile in
quanto, ai sensi della disposizione di cui all‟art. 27 n. 4 C.G.S., avrebbe dovuto essere inviato, unitamente ai motivi di appello,
alla controparte.Nel merito va rilevato che nessuna prova diretta delle proprie affermazioni è stata offerta dalla reclamante;
pertanto esse costituiscono soltanto delle mere allegazioni difensive, mentre per contro il calciatore ha documentalmente
provato, mediante l‟ esibizione del certificato anagrafico di residenza e dello Stato di Famiglia, di aver trasferito unitamente
all‟ intero nucleo familiare la propria residenza nel Comune di Civitella Roveto (L‟Aquila), sito in altra Regione e Provincia
non limitrofa a quella precedente (Alessandria). A seguito del rigetto del reclamo la tassa versata deve essere incamerata. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S. Fulvius di Valenza (Alessandria) e dispone
incamerarsi la relativa tassa.
6- APPELLO DELL‟U.S. MONTIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIANO/A.C.L.I. S. DONATO DEL
21.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996).
L‟U.S. Montiano impugna in questa sede la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana,
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 pubblicato il 22 febbraio 1996, confermativa di quella del Giudice Sportivo, con la
quale è stata esclusa la legittimità del procedimento di sospensione dell‟incontro Montiano/A.C.L.I. S. Donato del 21 giugno
1996 e se ne è disposta la ripetizione. L‟appello non è meritevole di accoglimento.Come questa Commissione ha avuto modo
in più occasioni di affermare la sospensione della gara, prevista dell‟art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema,
cui l‟ arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per I' incolumità dei partecipanti o per il
regolare andamento della gara. Tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata
solo allorché essa sia insostituibile in quanto il regolare andamento dell‟incontro non possa essere ristabilito con altre misure
(espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.). Nella specie, come hanno esattamente rilevato i primi giudici da un lato la situazione
non appariva cosi grave da rendere necessario il provvedimento adottato e, dall‟altro, non risulta che l‟ arbitro abbia tentato di
ristabilire l‟ ordine con le altre misure di cui si è detto, di tal che l‟ interruzione dell‟ incontro come risulta, chiaramente dal
supplemento di rapporto e senza che sia necessario alcun altro incombente istruttorio - deve ritenersi ingiustificata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Correttamente, pertanto è stata disposta la ripetizione della gara. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l‟ appello come sopra
proposto dell‟U.S. Montiano di Montiano (Grosseto) e dispone l‟ incameramento della relativa tassa.
7- RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟ ALLENATORE DI TOMMASO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 17.11.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l‟ Attività - Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 19.1.1996).
Il Signor Giovanni Di Tommaso, allenatore della squadra dall‟A.C. Primavera 81, ha proposto ricorso per revocazione avverso
la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per la Attività Giovanile e
Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 24 in data 19 gennaio 1996, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo dell‟
A.C. Primavera 81, contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il detto Comitato Regionale - adottate con C.U. n. 16 del.16
novembre 1995 - in relazione alla gara Giovanissimi Regionali Primavera 81/Francavilla del 12.11.1995 -, perché sottoscritta
da Presidente inibito. Il Di Tommaso ha motivato il suo ricorso sostenendo che l‟ arbitro aveva esposto i fatti in modo non
veritiero e chiede quindi che venga disposto il riesame di tutta la vicenda, tenendo nel dovuto conto il comportamento, a suo
giudizio antisportivo, tenuto dall‟arbitro, nel corso della gara, nei suoi confronti. II ricorso per revocazione è inammissibile non
ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi previste dell‟art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio che, in
forza di detta disposizione regolamentare, per poter passare dalla fase rescindente a quella rescissoria è necessario che i fatti
prospettati non si siano potuti conoscere nel precedente procedimento. Orbene, nel caso che occupa, il ricorrente non prospetta
un fatto nuovo, ma si limita a fare riferimento a fatti e circostanze già noti, che hanno formato oggetto di esame da parte del
Giudice Sportivo del precedente procedimento e sulla cui valutazione si è formato il giudicato. Per i suesposti motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall‟allenatore Di Tommaso Giovanni ed ordina I'
incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DELLA S.S. POLICASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLICASTRO/BUCCINESE DEL
4.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 29.2.1996)
L‟A.S. Buccinese, in relazione alla gara Policastro/Buccinese del Campionato Regionale campano di 2a Categoria, disputatasi
il 4 febbraio 1996, presentava reclamo denunciando l‟irregolarità della partecipazione alla gara del calciatore Petrosino Italo
non tesserato per la squadra avversaria. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione
pubblicata nel C.U. n. 59 del 29 febbraio 1996, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla S.S. Policastro la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione si appella ora a questa C.A.F. la S.S. Policastro la quale,
fa presente che per un banale disguido era stata tenuta sospesa da parte del Comitato Regionale la lista di trasferimento del
calciatore in questione e che nel frattempo sarebbe stata chiarita con l‟Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania
la regolarità del trasferimento del predetto calciatore.L‟appello è fondato e va accolto. Invero dalla documentazione acquisita
agli atti (copia lista di trasferimento n. 0094205 depositata presso il Comitato Regionale Campania) risulta che il calciatore
Petrosino Italo è stato trasferito dell‟U.S. Pedula alla S.S. Policastro in data 29.9.1995, in epoca cioè anteriore allo svolgimento
della gara in questione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dalla S.S.
Policastro di Policastro Bussentino (Salerno), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 8-0 acquisito sul campo
nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
9- APPELLO DELL‟ A.C. S. MARIA MADDALENA OCCHIOBELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
OCCHIOBELLESE/S. MARIA MADDALENA OCCHIOBELLO DEL 28.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 42 del 29.2.1996).
L‟ A.C. S. Maria Maddalena Occhiobello ha proposto appello a questa C.A.F. avverso le decisioni adottate dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, apparse sul Com.Uff. n. 42 del 29 febbraio 1996, in merito alla gara del
Campionato di 2a Categoria Occhiobellese S. Maria Maddalena/Occhiobello disputatasi il 28.1.1996. L‟ appello è
inammissibile, per tardività. Osserva, infatti, in via pregiudiziale, il Collegio che i motivi di reclamo risultano essere stati
spediti in data 8.3.1996 e, quindi, otre il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
riportante il provvedimento impugnato, prescritto dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., e da ciò consegue la preclusione dell‟esame di
merito. Per i suesposti motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟appello
come innanzi proposto dell‟A.C. S. Maria Maddalena Occhiobello di Occhiobello (Rovigo) ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
10- APPELLO DELL‟U.S. MATINUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA
AL CALCIATORE BISCEGLIA ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 7.3.1996)
Avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 inflitta al calciatore Bisceglia Antonio, di cui alla decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel C.U. n. 32 del 7 marzo 1996, ha proposto
appello a questa C.A.F. l‟U.S. Matinum di Mattinata, con atto sottoscritto dal Segretario, Raffaele Gentile. L‟appello è
inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la società, posto che, come risulta dal foglio di
censimento della società riferito alla stagione 1995/96, al Signor Gentile Raffaele non è stata conferita alcuna delega di
rappresentanza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art, 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
persona non legittimata, l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Matinum di Mattinata (Foggia) e dispone L‟incameramento
della tassa versata.
11- APPELLO DELLA POL. CAVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1991 INFLITTA
AL CALCIATORE FERRARA GIOVANNI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna -Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996) In
relazione ad un episodio verificatosi nel corso della gara Torre del Moro/Cava, disputatasi il 28.1.1996, il calciatore Ferrara
Giovanni della PoI. Cava veniva squalificato fino al 31 marzo 1997. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 29
febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna decideva di ridurre al 31.1.1997
la squalifica sulla base di una valutazione più circostanziata del comportamento tenuto dal calciatore. Contro tale decisione
ricorre ora a questa C.A.F. Ia Pol. Cava che chiede la ulteriore riduzione della squalifica infetta al calciatore, quantomeno fino
al 31.8.1996 L‟appello è inammissibile. Invero, la decisione impugnata è stata pubblicata il 29.2.1996 (a nulla rilevando
secondo la giurisprudenza consolidata - la data della successiva trascrizione ad opera del Comitato Provinciali), mentre l‟
appello è stato proposto il 12 marzo successivo, e cioè oltre il termine all‟ uopo previsto dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟ art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I' appello come in epigrafe
proposto dalla Pol. Cava di Cava (Forli) e dispone incamerarsi la relative tassa.
12- APPELLI DR. PROTO FRANCO, AMMINISTRATORE UNICO DELL‟ATLETICO CATANIA, E DELL‟ATLETICO
CATANIA AVVERSO DECISIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, A LORO CARICO PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE, DI CUI ALLA
DELIBERA PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 113/C DEL 6.3.1996 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
(Dr. Proto Franco: inibizione per mesi 6; Atletico Catania: ammenda di L. 10.000.000 e inibizione al Dr. Proto Franco per mesi
6) Con distinti appelli l‟ Atletico Catania ed il suo Amministratore Unico, Dr. Fianco Proto, hanno impugnato la decisione
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 113/C pubblicato il
6 marzo 1996, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.IG.C., sono state inflitte le sanzioni, al
Proto, ritenuto responsabile dalla violazione di cui all‟art. 1, comma 1, C.G.S., della inibizione per mesi sei, ed alla società
Atletico Catania, dell‟ammenda di L. 10.000.000. Gli appelli, che per la loro connessione possono essere riuniti, sono
infondati. Infatti, le circostanze ed i fatti che, a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla CO.VI.SO.C. e
dagli accertamenti espletati dall‟ Ufficio Indagini, sono stati posti a base del deferimento da parte del Procuratore Federale
sono rimasti pienamente provati e non sono sostanzialmente contestati dai ricorrenti. I fatti rilevanti ai fini in esame sono i
seguenti: - su disposizione della CO.VI.SO.C. l‟Assemblea ordinaria della s.r.l Leonzio 1909, di cui era presidente il Proto (cui
è succeduta a seguito di cambio di denominazione sociale la s.r.l. Atletico Catania), al fine di ottenere l‟iscrizione al
Campionato di Serie C1 per la stagione 1993/94, delibero il finanziamento postergato ed infruttifero da parte dei soci per L.
384.000.000, poi vincolati alla riduzione dell‟indebitamento con priorità per il pagamento di oneri fiscali e contributivi scaduti,
per restituzione delle anticipazioni temporanee dei soci e per pagamento di altri debiti; - successivamente, su proposta del
presidente Proto, l‟Assemblea ordinaria della società Leonzio 1909 delibero di utilizzare la predetta disponibilità finanziaria
per L. 300 milioni, per prestiti in favore della s.r.l. Unomed Italia e della s.r.l. Hospital Products (di cui era socio e della prima
anche Amministratore delegato la Sig.ra Valeria Cammerino, moglie del Proto), nonché per rimborso al Proto di un precedente
finanziamento per L. 42.000.000. In tale situazione, deve ritenersi venuto meno, per fatto del Proto e della società da lui
amministrata, il vincolo di scopo dell‟apporto finanziario imposto dalla CO.VI.SO.C.. A nulla rileva, in senso contrario, quanto
dedotto nei ricorsi, e cioè che I' imposizione della CO.VI.SO.C. era eccessiva in quanto si riferiva anche a debiti (fiscali e
previdenziali) per i quali era stata disposta una moratoria, giacché -pur ammessa tale circostanza (che, comunque, si riferirebbe
solo ad una parte del finanziamento, che concerneva anche debiti certamente non compresi nella moratoria) - non stava certo
alla società di disporre la unilaterale modificazione dell‟assetto finanziario imposto dalla Commissione, una volta conseguito
l‟obiettivo (iscrizione al campionato). Sussistono, pertanto, sicuramente i fatti contestati ed è del tutto irrilevante contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - la circostanza che ad essi sia stata data dalla Commissione Disciplinare una
configurazione diversa (e più favorevole ad essi) rispetto a quella contenuta nella contestazione del Procuratore Federale;
configurazione, quella della Commissione, che appare senz‟altro esatta, giacché il comportamento della società e del suo
presidente non può certo ritenersi conforme, alla luce delle considerazioni che precedono, ai principi sportivi della lealtà e
della correttezza, di cui all‟art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Anche la misura delle sanzioni per entrambi i
convenuti, appare congrua in relazione alla gravità dell‟infrazione. Per questi motivi Ia C.A.F., riuniti gli appelli come sopra
proposti dal Dr. Proto Franco e dall‟Atletico Catania, li respinge e dispone l‟ incameramento delle tasse versate.
13- APPELLO DELL‟ A.S. ARCOBALENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUCCHERESE/ARCOBALENO
DEL 21.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22/Disc: del 7.3.1996)
L‟A.S. Arcobaleno ha proposto appello dinanzi la C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 22/Disc. del 7 marzo 1996, adottate in merito alla gara
Buccherese/Arcobaleno disputatasi il 21.1.1996 per il Campionato di 3a Categoria. L‟appello è stato preannunciato con
telegramma del 15 marzo ed i motivi sono stati poi inoltrati in data 19.3.1996, per cui consegue che ne deve essere dichiarata I'
inammissibilità, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett a) C.G.S., in quanto proposto oltre il termine prescritto (sette giorni dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento da impugnarsi). Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
inammissibile ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett a) C.G.S., per tardività, l‟ appello come innanzi proposto dall‟A.S. Arcobaleno di
Siracusa ed ordina l‟ incameramento della relativa tassa.
14- APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES GROTTA/REAL
CERRETO SANNITA DEL 15.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n. 61 del 7.3.1996)
L‟A.C. Real Cerreto Sannita proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania,
deducendo, in ordine alla gara Grotta/Real Cerreto Sannita disputata per il Campionato Juniores il 15 gennaio 1996 e terminata
con il risultato di 1-1, che la società ospite aveva schierato i calciatori Melucci Francesco, Fierro Michele, Landi Mauro e De
Luca Tommaso in posizione irregolare perché i primi tre non in regola con l‟autorizzazione richiesta dell‟art. 34, comma terzo,
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il quarto perché squalificato. La Commissione Disciplinare, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 7 marzo 1996, rilevato che l‟autorizzazione ex art. 34 delle Norme Organizzative
Interne non era richiesta per il Campionato Juniores e che il calciatore De Luca, squalificato per tre giornate di gara a far data
dal 12 novembre 1995, non aveva partecipato alle gare disputate dalla società di appartenenza il 6 gennaio 1996, il 31
dicembre 1995 e l‟11 dicembre 1995, rigettava il reclamo. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.C.
Real Cerreto Sannita. L‟appellante motiva il gravame sostenendo l‟erronea interpretazione dall‟art. 34, comma terzo, delle
Norma Organizzative Interne della F.I.G.C. data dalla Commissione Disciplinare. Nulla deduce la reclamante sulla posizione
del calciatore De Luca, evidentemente rilevata regolare dagli accertamenti effettuati dal Giudice di Secondo Grado. Per quanto
concerne la norma citata, la reclamante rileva che essa, nel richiedere l‟autorizzazione per i calciatori sedicenni per svolgere
attività agonistica organizzata dalle Leghe, oppone che anche il Campionato Juniores è organizzato da una Lega, di tal che
anche per giocare in detto campionato occorrerebbe la suddetta autorizzazione. La tesi sostenuta dall‟appellante è
evidentemente infondata. Come questa C.A.F. ha più volte affermato, l‟art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative
Interne richiede l‟autorizzazione in relazione all‟attività agonistica organizzata dalle Leghe ma non per l‟attività agonistica che
si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giovanili, quale è, appunto, il Campionato Juniores. Stante l‟
infondatezza dell‟ unico motivo di gravame dedotto dell‟ A.C. Real Cerreto Sannita,l‟appello, in conclusione, deve essere
respinto.La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra
proposto dell‟ A.C. Real Cerreto Sannita di Cerreto Sannita (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 18 APRILE 1996
1- APPELLO DEL CALCIATORE BERRETTINI RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELI.A SQUALIFlCA
INFLITTAGLI FINO AL 31.12.1996
(Delibera della Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 29.2.1996).
Il calciatore Berrettini Raffaele, tesserato per la S.S.R. Azzurra '94, ha presentato appello avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 36 del 29 febbraio 1996 con il quale gli
è stata ínflitta la sanzione della squalifica fino al 31.12.1996. L‟appello è inammissibile, trattandosi di sanzione non
impugnabile in quanto; ínferiore a mesí dodici, ai sensi del disposto dall‟art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S. Per questi motivi la
C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art.35 n. 4 d/d1 C.G.S., l‟appello come innanzi proposto dal calciatore Berrettini
Raffaele e díspone I'incameramerito della relativa tassa.
2- APPELLO DELL‟A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1997
E DELL‟INIBIZIONE FINO AL 17.1.2001 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE GANDIDO PASOUALE
ED AL DIRIGENTE SIG. PICCIOTTO ANTONINO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 72 de127.2.1996).
La A.S. Sambatello Calcio ha proposto rituale appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria, di cui al C.U. n.72 del 27 febbraio 1996, con la quale sono state inflitte le sanzioni della squalifíca fino al
31.1.1997 al calciatore Candido Pasquale e dell‟inibízíone fino al 17.1.2001 al dirigente Picciotto Antonino. Eccepísce
preliminarmente la società ricorrente la nullità della decisione impugnata, in quanto il Collegio giudícante è stato diversamente
composto all‟atto della decisíone (26 febbraio 1996) rispetta alla seduta precedente (12 febbcaio 1996); nella quale si era svolta
attività istruttoria (audizione del Commissario di campo e di un Guardalinee nonché di un dirigente della A.S. Sambatello).
Ritiene questa Commissione che la sollevata eccezione sía fondata e meritevole quindi di accoglimento.Risulta, infatti., dai
verbali agli atti che la commissione Disciplinare era formata, nella riunione del 12 febbraio, dai Sigg.ri Gentile, loppoli.e
Bonacci, mentre nella riunione del 26 febbraio, dai Sigg.ri Gentile Bonaeci e Viscemi. L‟art. 19 C.G.S. prevede, al comma
quinto, che le Commissioni Disciplinari funzionano con la partecipazíone del Presidente e di due Componenti designati per
ogni singolo procedimento. In caso d'assenza o impedimento, a procedímento iniziato, di uno dei., membri designati, il
Presidente può procedere alla sua sostituzione in vía definitiva con altro Componente che abbia assistito fin dall`inizío al
procedimento stesso. Orbene, nel caso in esame non risulta che il Sig Viscomi,che ha sostituito, nella seconda riunione, il Sig.
loppoli, fosse presente anche alla prima seduta e, comunque, non v'è traccia dí provvedimento del Presidente della
Commissione stessa che disponesse la sostituzione. Conseguentemente la delibera in esame deve essere annullata e gli atti
rinviati alla Commissione medesima per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come ín
epigrafe proposto dalla A.S. Sambatello Calcio di Reggio Calabria, annulla I'impugnata delibera, per violazione dall‟art. 19. n.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
5 C.G.S, con un rinvio degli atti alla Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame,
Ordina la restituzione della tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.S. TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHIETI/TAVOLETO DEL 28.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 7.3.1996).
L‟arbitro dell‟incontro Schieti/Tavoleto, valido per il Campíonato di 1a Categoria del Comitato Regionale Marche e
disputatosi a Schieti il 28 gennaio 1996, riferiva nel rapporto di gara: - che al 36' del secondo tempo, quando le squadre erano
sul punteggio di 1-1, decretava I'espulsione del calciatore Ceccarini Federico della S.S. Schieti, il quale gli aveva rivolto frasi
offensive; che alla notifica del provvedimento il predetto gli si avvicinava, insultandolo e minacciandolo; - che nel frangente
veniva accerchiato da tutti i compagni di squadra del Ceccarini, tra i quali identificava Ceccaroli Walter e Traini Simone, che
lo strattonava insultandolo, Magnani Giuliano, che tentava di colpirlo con una manata, Ceccaroli Marco, che gli rivolgeva una
frase minacciosa; - che, sottrattosi all‟accerchiamento e valutata la situazione in campo, guadagnava lo spogliatoio,
considerando interrotta la gara. Il Giudice Sportivo presso il detto Comitato oltre ad assumere sanzioni di squalifica nei
confronti dei cinque calciatori della S.S. Schieri responsabili dei fatti sopra descritti, deliberava di assegnare partita vinta
all‟A.S. Tavolato con il punteggio di 2-0 in applicazione dall‟art. 7 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, investita del reclamo
proposto dalla.S.S. Schieri,. nel mentre confermava le sanzioni inflitte ai calciatori, disponeva la ripetizione della gara
sulI'assunto che l‟arbitro non avrebbe adottato i provvedimenti che il caso richiedeva al fine di un regolare prosieguo
dell‟incontro (Com.Uff. n. 37 del 7 marzo 1996). Contro tale delibera ha proposto rituale appello a questa Commissione l‟A.S.
Tavoleto chiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo.Il gravame merita accoglímento.La dettagliata descrizione
dei fatti contenuta nel rapporto di gara; che l‟arbitro ha successivamente confermato, appare indicativa del clima di violenza
venutosi a creare in campo a seguito della decretata espulsione di un calciatore della S.S. Schieri e delle conseguenti
intemperanze poste in essere dai suoi compagni: è evidente che I'arbitro non si è trovato nella condizione di adottare analoghi
provvedimenti di espulsione nei confronti dei responsabili dell‟aggressione e delle minacce e comunque vale la pena di
evidenziare che in caso di espulsione dei cinque colpevoli identificati, la gara avrebbe dovuto essere sospesa per mancanza del
numero minimo di calciatori in campo. Ne consegue, cosi come ritenuto dal Giudice Sportivo, l‟applicazíone della norma di
cui all‟art. 7 comma 1 C.G.S. in danno della S.S. Schieri, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati,
che ha impedito la prosecuzione della gara. Per questi motivi la C.A.F.,.in accoglimento dell‟appello come sopra proposto
dell‟A.S. Tavolato di Tavoleto (Pesaro), annulla l‟impugnata delibera; ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva
alla S.S. Schieti la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio 0-2. Ordina restituirsi la tassa versata.
4- APPELLO DELL‟A.C.F. CISTERNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GO.CA/CISTERNA DEL 27.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 120 dell‟1.3.1996).
L‟arbitro dell‟incontro GO.CA./Cistema, disputato il 27.1.1996 nell‟ambíto del Campionato di Promozione di Calcio a Cínque
Femminile organizzato dal Comítato Règionale Lazio, dava atto nel proprio rapporto che il diametro dei pali e delle traverse
delle porte misurava cm. 9,01 anzichè 8 come previsto dalla Regola di Giuoco n.1 punto 6. Su reclamo dell‟A.C.F. Cisterna il
Giudice Sportivo presso il comitato Regionale Lazio ordinava la ripetizione nella gara (Com. Uff. n. 41 dell‟8.2.1996). La
decisione veniva ímpugnata dalla società reclamante, che invocava l‟applicazíone; in danno dell‟avversaria, dall‟art. 7 comma
1 G.G.S. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del 1 ° marzo 1996,
respingeva il reclamo. Avverso tale delibera ha proposto appello l‟A.C.F cisterna, reiterando la propria richiesta di
aggíudicazione dell‟incontro "a tavolino".L‟impugnàzione è infondata. Ed invero nell‟occasione l‟arbitro, pur avendo accertato
la írregolarità, dava inizio alla gara senza avere dapprima invitato l‟A.S. GO.CA. ospitante, ad eliminare l‟inconveniente entro
un termine compatibile con la possibilità di portare a termine I'incontro. È noto che solo alla scadenza di tale termine può
sorgere la responsabilítà della socíetà ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni del Direttore di gara, sarà
responsabile della mancata effettuazíone della partita. Nella specie l‟incontro fu disputato in una situazione di oggettíva
irregolarità,non attribuibile comunque alla società ospitante; è pertanto incensurabile la decisione impugnata, che dispone
appunto Ia ripetizíone dell‟incontro. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.C.F
Cisterna di Cisterna dí Latina e dispone incamerarsi la relativa tassa.
5- APPELLO DELL‟A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998
INFLITTA AL SIG. ZAMPIROLO AGOSTINO
(Delibera del GIudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica.- Com. Uff. n: 31 del 7.3.1996).
L‟A.C. Martellago propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Veneto del Settore per l‟attività Giovanile e Scolastica, riportata nel Com. Uff. n. 31 in data 7 marzo 1996, con la quale al
Dirigente Sig. Zampirollo Agostino, è stata confermata la sanzione dell‟inibizione fino al 30 giugno 1998, inflittagli dal
Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 25 ín data 1 ° febbraio 1996, per aver colpito con un pugno al volto un calciatore della
squadra avversaria; cagionandogli lesioni al labbro, durante l‟incontro del campionato Regionale Giovanissimi, disputatosi il
21.1.1996, tra l‟A.C0. UnionTreviso 2000 e l‟A.G. Martellago.: Motiva la ricorrente che lo Zampirallo è estraneo al fatto, che
sarebbe invece ascrivibile al massaggiatore della propría squadra, Sig. Dona Flavio, il quale con un gesto istintivo dí dífesa
conseguente al tentativo di aggressione operato dal calciatore Caliandro Mauro,.o ha involontariamente colpito. L‟appello è
infondato. Ed invero esso è basato esclusívamente sull‟attribuzione della responsabilità a persona diversa da quella incriminata,
ma tale affermazione non può valere ad inficiare la versione dell‟episodio, cosi come descritto negli atti ufficiali e cioè nel
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
rapporto redatto dal Direttore di gara, il quale costituísce, come è noto, nel giudizio sportivo fonte di prova privilegiata per
espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 del Codíce di Giustizia Sportiva). La reclamante tenta di indurre questo
Collegio ad una errata valutazione del fatto, rilevando artificiosamente una contraddizione nel rapporto di gara, sul punto nel
quale l‟arbitro cosi scrive: "...non sono in grado di sapere se (lo Zampirollo) ha colpito Caliandro (calciatore avversario). “ La
frase, però, va letta per intero, giacché I'arbitro ha cosi continuato: "perché offeso da questi o se, al contrario, il Caliandro si è
avvicinato alla panchina dello Zampirollo perché a sua volta offeso"; d'altra parte l‟arbitro ha refertato di avere visto
chiaramente lo Zampirollo colpire il calciatore. Alla luce dí quanto sopra, equa appare la sanzione inflitta al Sig. Zampirollo
Agostino dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Martellago di Martellago (Venezia) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
6- APPELLO DELL‟U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLA/RUTIGLIANO DEL 7.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n.32 dell‟7.3.1996)
L‟U.S. Rutigliano proponeva reclamo alla Commissione Dísciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, deducendo, in
ordine alla gara Mola/Rutigliano disputata il 7 gennaio 1996, per il Campionato di Promozione e terminata con il risultato di 11, che la società avversaria aveva inserito nella distinta di gara solo 5 giocatori nati dopo il 1° gennaio 1975 e non 6, come
espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 6 del 31 agosto 1995. Chiedeva, pertanto, il
G.S. Mola l‟applicazione dall‟art. 7, comma quinto, del Codice di Glustizia Sportiva in danno della società avversaria. La
Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 gennaio 1996, rilevava la propria
incompetenza a decidere sul reclamo proposto dell‟U.S. Rutligliano, ai sensi della circolare della L.N.D. n. 14 del 9 ottobre
1995 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 19 ottobre 1995 del Comitato Regionale Puglia, e trasmetteva, per
competenza, gli atti al Giudice Sportivo. II reclamo veniva accolto da detto Giudice,con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1996, che, conseguenzialmente, infliggeva al G.S. Mola la punizione sportiva della perdita della
gara in questione con il punteggio di 0-2. Avverso la predetta decisione il G.S, Mola a sua volta insorgeva davanti alla
Commissíone Disciplinare. Questa rilevava che dall‟esame degli atti ufficiali non risultava che l‟U.S. Rutigliano avesse inviato
al Giudice Sportivo il preannuncio di reclamo telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello di svolgimento della
gara, come previsto dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti del 9 ottobre 1995, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
13 del 19 ottobre 1995, nella quale si prescrive che i reclami per il mancato rispetto dell‟obbligo di iscrizione in distinta del
numero minimo di calciatori nati dall‟1 gennaio 1975 "devono essere diretti al Giudice Sportivo previo inoltro di preannuncio
telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello di svolgimento della gara". La Commissione Disciplinare rilevata,
quindi, la inamissibilità del reclamo rivolto al Giudice Sportivo, annullava senza rinvio la decisione di primo grado,
ripristinando il risultato di 1-1 conseguito sul campo nella gara in contestazione (Com. Uff. n. 52 del 7 marzo 1996). L‟U.S.
Rutigliano propone ora appello in questa sede, deducendo come unico motivo di censura, la inappicabilítà della disposizione
stabilita dalla Lega Nazionale Dílettanti con la circolare del 9 ottobre 1995 in ordine alle formalità proceduali per la
presentazione dei reclami al Giudice sportivo, relatívi alla violazione dell‟obbligo di ínserire in distinta il richiesto numero
minimo di calciatori nati dall‟1 gennaio 1975, ínquanto la citata círcolare è stata annullata da altra circolare della stessa Lega
Nazionale Dilettanti pubdlicata nel Comunicato afficíale n. 69 del 7 novembre 1995. L‟appello si rivela infondato, Detta ultima
circolare, infatti, non ha annullato tutte le disposizíoni contenute nella precedente n. 14 del 9 ottobre 1995, ma solo quelle
contenute nella parte títolata "Obbligo di iscrizione in lista numero minimo di calciatorí di età prestabílita". Le formalítà
proceduali di cui sopra erano; quindi, necessarie perché il reclamo potesse essere esaminato dal Giudice Sportivo. L‟impugnata
decisione della commissione Dísciplinare ín conclusione deve essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va
incamerata. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Rutigliano di Rutigliano (Barí)
ed ordina incamerarsi la tassa versata.
7- APPELLO DELL‟U.S. GLORIA GOLOSINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SPERIMENTALI
GLORIA GOLOSINE/GREZZANA DEL 27.1.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 29.2.1996).
All‟esito della gara Gloria Golosine/Grezzana, disputata il 27.1.1996 nell‟ambito del Campionato Esordienti Sperimentali del
Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica e terminata col punteggio di 0 a 2, il Giudice
Sportivo presso il Comitato Provinciale di Verona, su reclamo dell‟U.S. Gloria Golosine, nel rilevare che ín quell‟incontro
l‟arbitro aveva fatto ripetere le rimesse laterali errate allo stesso calciatore che aveva dato causa alla ripetizione, annullava la
gara disponendone la ripetizione . Avverso tale decísione reclamava l‟A.C. Grezzana ed il Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica,con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del
29 febbraio l996, dichiarava la regolarità della gara e ripristinava il risultato conseguito sul campo. Si appella ora a questa
Commissione l‟U.S. Gloria Golosinè, invocando la ripetizione della gara. L‟impugnazione è fondata. Ed invero l‟arbitro ha
ammesso il proprio errore, che ha avuto oggettiva influenza sulla regolarità di svolgimento della gara stessa. Va quindi
ripristinato il provvedimento del Giudice Sportivo di 1 ° Grado. Per questi motivi la.C.A,F., in accoglimento dell‟appello come
innanzi proposto dell‟U.S. Gloria Golosíne di Verona, annulla I'impugnata delíbera, ripristínando quella del Giudice Sportivo
che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Dispone restituirsí. la tassa versata.
8- APPELLO DEL F.C. NUOVA CURSI AWERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1997 ED AL
31.12.2000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CHIRIATTI STEFANO E SINDACO VALERIO E DELLA
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INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTE AI SIGG.RI LANZlLOTTO DONATO E PINTO ANGELO, NONCHÉ
DELL‟AMMENDA DI L. 500.000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Puglia.-. Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996)
La società F.C. Nuova Cursí di Cursi (Lecce) ha avanzato a questa C.A.F. appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 31 in data 29 febbraio 1996, che ha confermato le
sanzioni della squalifica fino al 31 dicembre 2000, inflitta al calciatore Sindaco Valerio, della squalifica fino al 31 dicembre
1997, inflitta al calciatore Chiriatti Stefano, della inibizione fino al 31 dicembre 2000 inflitta ai Signori Lanzillotto Donato e
Pinto Angelo, Dirigenti della società, nonché dell‟ammenda di L. 500.000 ad essa reclamante, sanzioni irrogate dal Giudice
Sportivo presso il Comitato Provinciale di Lecce con decisione riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 19 gennaio 1996. Tali
sanzioni sono state state assunte sulla base del rapporto redatto dall‟arbitro della gara del Campionato pugliese di 3a Categoria,
disputatasi il 14 gennaio 1996; tra la Nuova Cursi ed il Bona Uggiano. Riferisce I'arbitro che il Lanzillotto, entrato sul terreno
di giuoco; ha tentato di colpirlo, ma invano, perché trattenuto dai giocatori della propria squadra, e che lo ha minacciato ed
ingiurato pesantemente. Riferisce ancora che, al termine della gara, circa cinquanta estranei sono entrati con fare minaccioso
sul terreno di giuoco da una porticina, aperta dal custode, che, contemporaneamente, è stato avvicinato dal Dirigente addetto
all‟arbitro; Sig. Pinto Angelo, che lo ha colpito con un violentissimo pugno al fianco facendolo barcollare; inoltre, che il
calciatore Chiriatti Stefano gli ha posto con violenza una mano sul viso stringendoglielo con violenza, minacciandolo ed
ingiurandolo e che altre ingiurie gli venivano indirizzate dal calciatore Sindaco Valerio. Riferisce, infine, che mentre tentava di
entrare nello spogliatoio veniva colpito da numerosi calci e pugni da parte di un gruppo di facinorosí e tra questi il suddetto
Lanzillotto, Dirigente Accompagnatore ufficiale,ed il calciatore Sindaco. La società reclamante, al contrario, sostiene che
l‟arbitro non era stato affatto colpito, tanto vero che non aveva ríportato alcun danno fisico ed ha rilevato come i primi giudici
non abbiano tenuto alcun conto dei precedenti sportiví dei tesserati, né delle conseguenze dannose che sono derivate ai
calciatori, i quali di fatto si vedono preclusa qualsiasi possibilità di prosecuzione dell‟attività agonistica. Le deduzioni della
società non possono trovare accoglimento. Per espressa disposizione regolamentare l‟accertamento dei fatti, che caratterizzano
il procedimento disciplinare, deve avvenire, come riconosce la stessa reclamante; esclusivamente sulla base delle risultanze
degli atti ufficiali di gara, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova. Ciò premesso, rileva il Collegio che la tesi
prospettata dalla reclamante è decisamente smentita dal rapporto del Direttore di gara, confermato puntualmente in sede di
giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare e; pertanto, deve essere esclusa ogni possibilità di dubbio in ordine alla
attribuibilità degli atti dí violenza ai tesserati da lui indicati. Ne consegue che non può essere attribuita rilevanza ad un assunto
difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti. Infine non si ravvisano motivi
per una riduzione delle sanzioni, in quanto gli episodi sono, di una particolare gravità, che non consente una valutazione di
minor rigore. Per i suesposti motivi Ia.C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Nuova di Cursi (Lecce) ed
ondina I'incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELLA POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELFINI VERGINE
MARIA/PRO FAVARA DEL 21.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare,presso il Comitato Regionale Sicilia- Com.Uff. n. 21/Disc. del 29.2-1996).
L‟arbitro dell‟incontro Delfini Vergine Maria/Pro Favara valido per il Campionato di Promozione Girone D del Comitato
Regionale Sicilia, dísputatosi a Palermo il.21.1.1996 e conclusosi con íl punteggio di 0-0; riferiva nei rapporto di gara che al
40' del 1°tempo il calciatore Filippazzo Raimondo della Pol. Pro Favara mentre si trovava a terra a seguito di uno scontro con
un avversario, veniva colpito con un pugno alla testa, infertogli dal massaggiatore dall‟U.S. Delfini Vergine Maria ed era
costretto ad abbandonare il terreno di giuoco, venendo sostituito da altro atleta. Con rituale reclamo la PoI. Pro Favara
invocava I'applicazione a carico dell‟U.S. Delfíni Vergine Maria della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio
di 0-2, ma la richiesta veniva respinta dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, la cui decisione trovava conferma nella
delibera assunta dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 21/Disc. del 29 febbraio 1996). La Pol. Pro Favara ha proposto
appello a questa C.A.F. rínnovando le istanze già avanzate nelle precedenti fasi della vertenza. Il gravame non merita
accoglimento. L‟art. 7 n. 1. C.G.S. prescrive in modo esplicito che "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara
nell‟ipotesi difatti o situazioni ímputabilí ad accompagnatori o sostenitori .della socíetà, che abbíano comportato unicamente
alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società". Alla luce del dettato regolamentare non è accoglibile la
pretesa della reclamante di conseguire il rísultato di vittoria "a tavolino" I'aggressione subita dal calciatore Filippazzo è
certamente un.gesto riprovevole, ma la di lui forzata sostituzione non rende applicabile la punizione sportiva di perdita della
gara a carico della squadra il cui tesserato si è reso colpevole del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in
epigrafe proposto dalla Pol. Pro Favara di Favara (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
10- APPELLO DELL‟U.S. ESANATOGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERRETESE/ESANATOGLIA DEL
13.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 29.2.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche della L.N.D,, deliberando in merito al reclamo proposto dall‟U.S.
Esanatoglia avverso la regolarità dalla gara Cerretese/Esanatoglia, disputata il 13.1.1996 per il Campionato di 2a Categoria, ne
disponeva la ripetizione, osservando che la stessa si era svolta su campo diverso da quello ufficialmente fissato, senza previa
autorizzazione del Comitato competente e per iniziativà dell‟arbitro, che aveva sorvolato sulla riserva scritta presentatagli dalla
società ospitata. Conseguentemente rigettava la richiesta di applicazione, a proprío a favore, dall‟art. 7 C.G.S., avanzata dalla
reclamante (vedasi C.U. n. 32 dell‟1 febbraio 1996). L‟U.S. Esanatoglia impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Disciplinare che, come da delibera pubblicata nel C.U. n. 35 del 29 febbraio 1996, rigettava il reclamo, osservando che la
richiesta scritta di mutamento del campo, indirizzata dalla Carretese Calcio al Comitato Regionale oltre il termine dell‟art. 28
n. 2 del Regolamento di Lega, non era stata convalidata dal medesimo; onde la disputa della gara doveva essere ritenuta
irregolare e la sua ripetizione era stata correttamente ordinata dal Giudice Sportivo.. Si appella ora a questa Commissione
l‟U.S. Esanatoglia, sostenendo che l‟irregolarità riscontrata, avvenuta prima dell‟inizio della,gara, coínvolgendo.la
responsabilità della Cerretese Calcío ed avendone influito sul regolare svolgimento, doveva essere sanzionata con la punizione
sportiva della perdita della stessa. L‟appello è fondato e deve essere accolto. Vi è una evídente incoerenza fra le giuste
premesse e la. Scorretta conclusione della delibera impugnata. Se infatti la ríchiesta dí mutamento del campo venne avanzata
dalla Cerretese Calcio oltre i termini concessile da regolamento e se essa, comunque non venendo accolta, non autorizzava la
disputa della gara in altra sede, e, conseguentemente, (siccome riconosce la Commissione Disciplinare) lo svolgimento invece
avvenuto era da ritenersi irregolare, non v'è altra sanzione applicabile che quella chiesta dalla ricorrente. È presumibile che se
I'arbirtro non avesse, errando, consentito a dirigere la gara su campo diverso da quello ufficialmente stabilito , la commissione
disciplinare avrebbe sanzionato l‟accertata irregolarità non già con la dísposta ripetizione, ma con la perdita della stessa; ma
dal momento che il Direttore di gara non avrebbe dovuto far dísputare la partita e quindi la sua decisione è giuridícamente,
tamquam non esset (ed evoca l‟antico broccardo "errar judicis, erro partis"), si impone nella specie l‟applicazione dall‟art. 7
C.G.S. in favore della società appellante, previo annullamento delle due precedenti delibare. La tassa reclamo va restituita. Per
i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanz[ proposto dall‟U.S..Esanatoglia (Macerata);annulla
l‟impugnata delibera ed infligge alla Cerretese Calcio la punizione sportiva di perdita della suindícata gara con il punteggio di
0-2. Ordina restituirsi la tassa versata.
11- APPELLO DELLA POLISPORTIVA MOTTA AVVERSO DECISIONI INERENTI GARA MOTTA/BIVONGI
DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Discíplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabría - in relazione agli episodi verificatisi in occasione dellA gara
Motta/Bivongi disputatasi l‟11.2.1996.- infliggeva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 alla Pol.
Matta; squalificava il campo della stessa per due giornate effettive di gara; le infliggeva l‟ammenda di L. 400.000; inibiva il
Sig. Mallamaci Salvatore fino al 21.2.2001 e squalificava il calciatore Amico Giuseppe fino al 31.8.1996 (Com. Uff. n. 71 del
22.2.1996). La Commissione Disciplinare presso detto Comitato con decisione pubblicata nel Cdm. Uff. n. 74 del 5 marzo
1996, ritenuta scevra da vizi la decisione del Giudice Sportivo e congrue le sanzioni, respingeva il reclamo presentato dalla
PoI. Motta. Contro tate decisione si appella ora a questa C.A.F. la Pol. Matta che conclude chiedendo, dopo una ampia difesa,
la ripetizione della gara, nonché l‟annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte II reclamo; nella parte in cui deduce
censure ammissibili, è destituito di fondamento. Certamente la presenza della forza pubblíca e la disponibilità collaborativa dei
díri genti della società ricorrente sono elementi da apprezzare favorevolmente e fanno parte del normale scenario delle gare.
Ciò che invece non induce a ravvisare nel contesto descritto negli atti ufficiali, che notoriamente costituiscono fonte
privilegiata di prova in questa sede, uno scenario semplicemente vivace sono le modalità, veramente condanna bíl degli episodi
che si sono verificati in ripetute.occasioni da parte di agenti diversamente tipizzati.dall‟ordinamerito sportivo con una
successione di comportamenti la cui obíettiva gravità non è certamente sminuita dalle incongruenze di rilievo marginale che la
società rícorrente ha abilmente posto in evidenza. Deve, quindi, ritenersi legittíma la sospensione della-gara;che obiettivamente
non risulta determinata da percezioni soggettive del Direttore di gara, né tantomeno da timori ingiustificati o non proporzionati
alla realtà del contesto in cui la misura è stata prèsa. Congrue ed adeguate, nel loro apprezzamento di merito, si appalesano le
sanzioni, inflitte della perdita della gara e dell‟inibizione fino al 21.2.2007 irrogata al Sig. Mallamaci Salvatore, non
suscettibile di riduzione, per aver lo stesso colpito l‟arbitro coli un pugno e con l‟asta della bandierina allo stomaco. Da tutto
quanto sopra consegue che il ricorso ad eccezione delle parti che censurano la squalifica dei calciatore Amico Giuseppe fino al
31.8.1996, che si appalesa inammissibile ai sensi dall‟art. 35 n. 4.lett.d/d1 C.G.S., e della parte che impugna. L‟ammenda del
pari inammissibile -deve essere respinto. Per questi motiví la C.A.F.,.decidendo in ordine all‟appello come sopra proposto
dalla Pol. Matta di Motta S. Giovanni (Reggío Calabria), cosi provvede: lo dichiara inammissibile per le parti inerenti la
squalifica fino al 31.8.1996 inflitta al calciatore Amico Giuseppe e l‟ammenda di L. 400.000 a carico della socíetà; - lo
respinge per le parti inerenti l‟inibizione fino al 21.2.2001 inflitta al Sig. Mallamaoi Salvatore e la punizione sportiva di perdita
della suindicata gara con il punteggío di 0-2; - ordina l‟incameramento della relativa tassa.
12- APPELLO DELLA S.S. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI S.
AGATA LI BATTIATI/TREMESTIERESE DEL 28.1.1996
(Delibera nel Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996)
Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.31 del 29 febbraio 1996, il Giudice Sportivo dí 2° Grado presso il Comitato
Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Gíovanile e Scolastica, in relazione alla gara del Campíonato Provínciale
Giovanissimi S. Agata Li Battiati/Tremestierese del 28.1.1996 accoglieva il reclamo del F.C. Tremestierese ed inflíggeva alla
S.S. S. Agata Li Battiati la punizione sportiva della perdita 0-2 della gara e l‟ammenita di L. 150..000, inibiva, altrèsi,il Sig
Denaro Antonino, Dirigente Accompagnatore della predetta società, a svolgere qualsiasi attívità in ambito federale fino al
15.3.1996. Contro tale decisione si appella ora a questa C.A.F. la S.S. S. Agata Li Battiati, ma il reclamo, proposto in data
13.3.1996; si.appalesa tardivo, ai sensi dell‟art.27 comma 2 lett: a) C.G.S., atteso che il provvedimento impugnato, come sopra
ricordato, è contenuto nel Com. Uff. n. 31 pubblicato il 29.2.1996. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
degli artt. 27 n, 2. lett: a) e 23 n. 5 C.G.S., l‟appello come innanzi proposto dalla S.S. S. Agata Li Battiati di Sant'Agata Lí
Battiati (Catania) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
13 - APPELLO DELL‟A.S. SANT‟ANASTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT‟ANASTASIA/S.ANNA
DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22/Disc. del 7.3.1996)
La Polisportiva S. Anna proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sícilia, deducendo, in
ordine alla gara Sant‟Anastasia/S. Anna, disputata per il Campionato di 2a Categoria, Girone I,l‟11 febbraio 1996 e terminata
con il risultato di 1-0 per la squadra di casa, che quest'ultima aveva schierato il calciatore Bua Pietro in posizione irregolare
perché squalificato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 7 marzo 1996,
rilevato che effettivamente, dagli accertamenti effettuati, era risultato che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare
alla gara in contestazione in quanto squalificato per una gara, per recidività in ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale, n.
39 del 7 febbraío 1996, infliggeva alla A.S. Sant'Anastasia la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il
punteggio di 0-2, e un‟ammenda di L. 15O.OOO e al calciatore Bua un'ulteriore giornata di squalifica. Avverso la predetta
decisione propone appello in questa sede l‟A.S. Sant‟Anastasia. L‟appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. La società
reclamante, come da accertamenti eseguíti presso l‟Ufficio Tesseramento, ha due tesserati dello stesso cognome: Bua Piero
(Pietro nel terminale d‟ufficio) nato il 17 ottobre 1957 e Bua Piero, nato il 13 marzo 1969.Nella gara Atletico
Paternò/Sant‟Anastasia del 4 febbraio 1996 veniva ammonito Bua Piero, nato il13 marzo 1969 che, pertanto, per somma di
ammonizioni veniva squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara, con decisione pubblicata sul Comunicato
Uffíciale del Comitato Regionale Sicília n. 39 del 7 febbraio 1996. Alla gara in contestazione, invece ha partecipato il
calciatore Bua Piero, nato il 13 ottobre 1957, e non il Bua colpito da squalifica. Detti elementi si deducono inconfutabilmente
dagli atti sopracitati. La decisione della Commissione Disciplinare, di conseguenza; deve essere annullata e deve ordinarsi il
ripristino del risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della A.S. Sant‟Anastasia. La tassa di reclamo va restituita
all‟appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S.
Sant‟Anastasia di Motta Sant'Anastasia (Catania), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito sul
campo nella suíndicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
14- APPELLO DELL‟U.S. ORNAVASSESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASERA/ORNAVASSESE
DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 31 del
14.3.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D., deliberando in base agli atti ufficiali
relativi alla gara Masera/Ornavassese, disputatasi l‟11.2.1996 per il Campionato di 2a Categoria, ne disponeva, tra I'altro, la
ripetizione, in quanto riteneva che la sospensione per motivi disciplinari adottata dall‟arbitro non fosse obiettivamente
giustificata dagli incidenti descritti nel suo referto (C.U. n. 27 del 15.2.1996). Avverso tale delibera ricorreva alla
Commissione Disciplinare la U.S. Ornavassese, chiedendo I'applicazione a proprio vantaggio.dell‟art. 7 C.G.S. Con decisione
pubblicata nel C.U. n. 31 del 14 marzo 1996, la Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto le
doglianze concernenti la regolarità di svolgimento delle gare debbono essere rivolte anzitutto al Giudice Sportivo, ai sensi
degli art. 18 comma 2 e 37 comma 1 C.G.S., il che non era avvenuto da parte dall‟U.S. Ornavassese. Ad :abundantiam,
osservava la Commissione Disciplinare che, quand‟anche fosse stato possibile entrare nel merito della decisione impugnata, la
stessa sarebbe apparsa meritevole di piena cpnferma (a parte una ammenda di L. 100.000 che veniva contestualmente revocata,
in quanto sanzione sottratta al meccanísmo processuale sopra delineato). Si grava ora dinanzi a questa Commissione d'Appello
la medesima sociètà, la quale, premesso di non avere investito di alcun reclamo il Giudice Sportivo, in quanto.prevedeva
logicamente I'assegnazione della gara vinta a proprio favore, siccome estranea.aglí incedenti descritti dall‟arbítro, e del resto
riteneva pienamente legittima la decisa sospensione, chiedeva I'annullamento della delibera ímpugnata. L‟appello è ínfondato.
Il meccanismo processuale che regola i reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare è quello correttamente disegnato
dalla Commissione Dísoiplinare nell‟impugnata delibera;la círcostanza che la società appellante riponesse fiducia
nell‟autonoma decisione, a lei favorevole; del Giudíce Sportivo, non la sollevava certo dall‟onere di tutelarsi in sede
disciplinare, a pena, appunto di vedere frustrate le proprie aspettative. Il rigetto dell‟appello comporta l‟incameramento della
relativa tassa. Per i suesposti motiví la C.A.F. respínge l‟Appello come sopra proposto dall‟U.S. Ornavassese di Ornavasso
(Novara) e dispone I'incameramento della tassa versata.
15- APPELLO DELL‟A.S. JUS MILANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 25° TORNEO NAZIONALE
FORENSE JUS MILANOIA S.A.S. TORINO DEL 24.2.1996
(Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regíonale Emilía Romagna - Com. Uff. n. 70 del 28.3.1996)
La A.S. Jus Milano calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Dísciplinare presso il Comitato
Regionale Emilia-Romagna di cui al Com. Uff. n. 70 dal 28 marzo 1996, in merito alla gara del Torneo Nazionale Forense Jus
Milano/A,S.A.S. Torino del 24.2.1996. Osserva questo collegio gíudicante che la Commissione Disciplinare ha correttamente
dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall‟A.S..Jus milano, in quanto inoltrato oltre il termine previsto dal terzo comma
dell‟art.22.deI regolamento del Torneo e per mancato inoltro di copia dei motivi di reclamo alla controparte. Il citato articolo
22 infatti prevede al comma 3, che i reclami alla Commissione Disciplinare .vanno proposti entro il giorno successivo alla data
di publicazione del Comunicato Ufficiale in cui sono riportate le decisioni che le socíetà interessate intendono impugnare e che
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
-(commí 4.e 5) nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modíficare il risultato conseguito sul
campo, copia del reclamo debba essere contestualmente trasmessa a mezzo telefax alla società controparte. Nel caso in esame
non risulta che i due suindicati incombentí siano stati osservati e, quindi, l‟attuale reclamo deve essere respinto. Per questi
motivi la C.A,F. respinge I'appello come innanzi proposto dall‟A.S. Jus Milano di Milano ed ordina íncamerarsi la relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C RIUNIONE DEL 24 APRILE 1996
1- APPELLO DELL‟A.S. FlDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/FIDELIS ANDRIA
DEL 4.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 259 dell‟9.3.1996)
All‟esito della gara Avellino/Fidelis Andria, disputata il 4.2.1996 nell‟ambito del Campionato Nazionale Professionisti di Serie
B; l‟.S. Fidelis Andria proponeva rituale reclamo adducendo che pochi minuti prima che avesse inizio I'incontro il proprio
calciatore Scaringella Michele era stato "duramente colpito" alla mandibola destra "da un violento pugno infertogli da tergo dal
calciatdre De luliis Emiliano" dall‟U.S. Avellino; che per evitare "l‟effettivo pericolo del peggioramento della situazione" lo
Scaringella era stato egualmente schierato in campo, ma sostituito poi alla fine del primo tempo, per l‟aggravarsi delle sue
condizioni fisiche; che pertanto la gara non aveva avuto regolare effettuazione per la responsabilità della squadra avversaria.
Chiedeva quindi la punizione dell‟.U.S. Avellino ex art. 7 comma 1 C.G.S. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff.n. 238 del 14.2.1996, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva
adottata dalla competente Commissione Díscíplinare presso la Lega medesima (Com. Uff..n. 259 del 1° marzo 1996).. Avverso
tale delibera ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟A.S. Fidelis Andria, reíterando la propria richiesta
di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino". .. il gravame è infondato. Risulta dagli atti ufficíali che il calciatore Scaringella
entrò regolarmente in campo giocando tutto il primo tempo della gara.L‟arbitro riferisce in proposito che l‟atleta,. prima
dell‟inizio dell‟incontro, gli aveva mostrato una tumefazione alla mascella sostenendo di essere stato colpito da un avversario;
che le condizioni fisiche dello stesso gli erano parse tali da non impedire il suo impiego, che il calciatore aveva regolarmente
disputato il primo tempo, venendo sostituito solo nell‟intervallo. È noto che la punizione sportiva della perdita della gara può
essere applicata solo quando siano stati posti in essere atti che abbiano esplicato una influenza decisamente ostativa alla
regolarità di svolgimento della gara, tanto da comprometterne in misura apprezzabile I'iter fisiologico (cfr: C.A.F., Com. Uff.
n. 15/C 18.12.87, App. A.C.S. Torre del Moro). Nella specie non soccorrono prove sui reali motivi della sostituzione del
calciatore, né risultano dimostrati il denunciato sovvertimento delle caratterístiche essenziali dell‟incontro e il preteso
insanabile squilibrio tra le squadre in gara. L‟appello va quindi respinto, con il conseguente incameramento della tassa
versata.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) e dispone
l‟incameramento della relativa tassa.
2- APPELLO DEL C.S. MANERA CALCIO AVVERSO DEGISIONI MERITO GARA MANERA CALCIO/MARIANESE
DEL 26.11.1995
(Delíbera della Oommissione Disciplínare presso il Comitato Regionale lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.2.1996)
In esito alla gara Manera Calcio/Marianese del 26.11.1995, valevole per il Campionato lombardo di 3a Categoria, sospesa per
rissa al 30' del 2° tempo, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provincíale di Como infliggeva, tra I'altro, la sanzione della
perdita della gara per 0-2 ad entrambe le società (Com. Uff.n. 16 del11.12.1995). Avverso tale decisione le due società
interessate proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, con
delibera apparsa sul Com. Uff. n. 29 del 29 febbraio 1996 respíngeva il reclamo del C.S. Manera Calcio ed in parziale
accoglimento dí quello del F.C. Marianese ínfliggeva aI.C.S. Manera Calcio la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2
e.confermava le sanzíoni disciplínari inflitte ai tesserati dal primo giudice. Contro tale delibera ha proposto appello a questa
C.A.F.il C.S Manera Calcio richiedendo, in. Via princípale, che, in riforma dell‟impugnata decisiqne, le venga assegnata gara
vinta per 0-2; ín via subordinata chiede che venga disposta la ripetizione della gara stessa o, al limite, il ripristino dei
provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo. Questa Commissione Federale ritiene che l‟appello deve essere parzialmente
accolto con il ripristino della decisione del Giudice Sportivo che infliggeva ad entrambe le società la punizione della perdita
della gara per 0 a 2 oltre alle sanzioni disciplinare come meglio specificate nella richiamata decisione del Giudice Sportivo
medesimo. Occorre a questo punto osservare che la citata delibera del Giudice Sportivo si fondava sul presupposto
dell‟impossibilità di portare a termine l‟incontro stante la rissa scoppiata in campo. La decisione dí cui sopra era quíndi
perfettamente aderente alla risultanze documentali ed in particolare al rapporto arbitrale che nel ríferire dei disordini, integranti
una vera e propria rissa, che si erano verifícati al 30° del secondo tempo,dava atto che la gara dopo una prima interruzione era
stata defínitívamente sospesa "non essendoci le condizioni tecniche ed ambíentali per poter proseguire la partita" . Ritiene
pertanto questo Collegio dí dover ripristinare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale
accoglimento dell‟appello come in epigrafe . proposto dal C.S. Manera Calcio di Manera di Lomazzo.(Como), annulla
l‟impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che Infliggeva tra I'altro ad entrambe te società, la punizíone
sportiva di perdíta della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Ordina la restituzione della tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO GALLICO/SANFERDINANDESE
DEL 4.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
La A.S. Calcio Gallico in data 10.4.1996 ha proposto appello avverso le decisioni della commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria,di cui al Com. Uff. n.74 pubblicato il 5 marzo 1996, adottate in merito alla gara Calcio
Gallico/Sanferdinandese del 4.2.1996. L‟appellante ha chiesto lo "annullamento decisioni e riforma totale dei deliberati"
adottati dalla Commissíone Disciplinare, la quale con la delibera sopra richiamata confermava i provvedimenti del Giudice
Sportivo presso il detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 67 dell‟8.2.1996, il quale aveva inflitto le sanzioni dell‟ammenda di L.
350.000 alla A.S. Calcio.Gallico, delle inibizioni del Dirigente Branca Carlo fino al 31.12.1996, del Dirigente Bonfiglio
Domenico fino al 20.4.1996, e della squalifica dei calciatori Catalano Pietro fino al 30.6.1998, Micàlizzi Aritonio fino al
31.12.1997 e Gatto Antonio fino al 30.6.1997. In via preliminare e per quanto concerne il rito deve subito rilevarsi che l‟ppello
è inammissibile,ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lettera d) C.G.S., con riferimento alle sanzioni relative alla ammenda nei confronti
della società ed alle inibizioni nei confronti dei dirigenti, in quanto inferiori ai 12 mesi.Per quanto concerne il merito
dell‟appello, nella parte inerente le sanzioni della squalifica inflitte agli altri tesserati, questa Commissione ritiene che le
sanzioni inflitte ai calcíatori, tenuto in miglior conto la non eccessiva gravità dei fatti ed in particolare la mancanza di violenze
fisiche nei confronti dell‟arbitro, possano essere ridotte applicandosí a Catalano Pietro la squalifica fino al 30.6.1997, a
Micalizzi Antonio la squalifica fino al . 31.12.1996 ed a Gatto Antonio la squalifica fino al 30.6.1996. Questa Commissione
deve, peraltro, rilevare come le espressioni,contenute nell‟ultima parte dell‟appello della A.S. Calcio Gallico si risolvano in
buona sostanza in apprezzamenti gratuito e chiaramente.offensivi per gli organismi federali ai quali sono riferite. Pertanto,
questa Commissione d‟Appello Federale ritiene che le espressioni stesse integrino un comportamento contrario alle norme del
Codice di Giustizia Sportiva e, quindi; tale da legittimare il deferimento ai sensi dall‟art. 19, n. 2 C.G.S. .del Presidente, quale
firmatario dell‟atto di appello, e della Società per responsabilità diretta dell‟.operato di questi. In relazione a tutto quanto
precede la C.A.F. decídendo sull‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Calcio Gallico di Reggio Calabria, cosi provvede: lo dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 3 comma 4/d C.G.S., per le parti inerenti le sanzioni delle inibizioni inflitte ai
Sigg.ri Bonfiglio Domenico e Branca Carlo rispettivamente fino al 20.3.1996 e 31.12.1996 e dell‟ammenda di L. 350.000; - lo
accoglie parzialmente per la parte inerente le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Gatto Antonio, Micalizzi Antonio e
Catalano Pietro, riducendole rispettivamente al 30.6.1 996, 31 .12.1 996 e 30.6.1 997; - deferisce, ai sensi dall‟art. 19 comma 2
C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabría, il Presidente dell‟A.S. Calcio Gallico, Sig.
Bonfiglio Domenico, per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per le espressioni, lesive nei confronti dell‟organizzazione
federale, contenute nell‟atto di appello e l‟A.S. Calcío Gallico, ai sensi dall‟art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta; ordina la restituzione della tassa versata.
4- RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. D.D. FRONDAROLA AVVERS0 DECISIONE IN MERITO GARA D.D.
FRONDAROLA/ROCCA SANTA MARIA DELL‟11.11.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 31 dell‟11.1.1996).
All‟esito della gara D.D. Frondarola/Rocca Santa Maria, disputata I'11.1.1995 nell‟ambito del Campionato di 3a Categoria del
Comitato Regionale Abruzzo e terminata col punteggio di 1 a 7, la Polisportiva D.D. Frondarola proponeva rituale reclamo
adducendo che, nell‟occasione, l‟A.S. Rocca Santa Maria aveva schierato il calciatore Pallamarini Cesare, tesserato per altra
squadra. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, nel rilevare che agli atti del Comitato il Pallamarini
risultava tesserato in favore dell‟A.S. Rocca Santa Maria, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 17 dell‟11.11.1996). Avverso
tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la Polisportiva Frondarola, producendo attestazione del 19.2.1996 del
Comitato Regionale Marche, secondo la quale il calciatore Cesare Pallamarini risulta tesserato per l‟A.S. Maltignanese, e
adducendo che un ritardo di quel Comitato nell‟inserire la nuova posizionedel calciatore nel computer ai fini
dell‟aggiornamento dell‟anagrafe generale aveva impedito alla Commissione Disciplinare di apprendere che lo stesso era
tesserato, al momento della disputa della suindicata gara, per un‟altra squadra, diversa dall‟A.S. Rocca Santa Maria. Il ricorso è
inammissibile, perché proposto fuori dei casi previsti dall‟art. 28 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara, inammissibile il
ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. D.D. Frondarola di Frondarola (Teramo) e dispone incamerarsi la
tassa versata.
5- APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO SANNITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO
JUNIORES S. MARTINO/REAL CERRETO SANNITA DEL 27.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 14.3.1996)
L‟A.C. Real Cerreto Sannita proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania,
deducendo, in ordine alla gara S. Martino/Real Cerreto Sannita disputata per il Campionato Juniores il 27 gennaio l996 e
terminata con il risultato di 1-0, che la società ospite aveva schierato i calciatori Clemente Luca, Fucci Antonio e Marino
Salvatore in posizione irregolare perché non in regola con l‟autorizzazione richiesta dall‟art. 34, comma terzo, delle Norme
Organizzative interne della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63
del 14 marzo 1996, rilevato che l‟autorizzazione ex art. 34 delle Norme Organizzative Interne non era richiesta per il
Campionato Juniores, rigettava il reclamo. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l‟A.C. Real Cerreto
Sannita.L‟appellante motiva il gravame sostenendo I'erronea interpretazione dall‟art. 34, comma terzo, delle Norme
Organizzative interne della F.I.G.C. data dalla Commissione Disciplinare. Per quanto concerne la norma citata, la reclamante
rileva che essa, nel richiedere I'autorizzazione per i calciatori sedicenni per svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe,
oppone che anche il Campionato Juniores è organizzato da una Lega, di tal che anche per giocare in detto campionato
occorrerebbe la suddetta autorizzazione. La tesi sostenuta dall‟appellante è evidentemente infondata. Come questa C.A.F. ha
più volte affermato, l‟art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative Interne richiede l‟autorizzazione in relazione all‟attività
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
agonistica organizzata dalle Leghe ma non per l‟attività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle
categorie giovanili, quale è, appunto, il Campionato Juniores. Stante l‟infondatezza dell‟unico motivo di gravame dedotto
dell‟A.C. Real Cerreto Sannita, I'appello, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Real Cerreto Sannita, di Cerreto
Sannita (Benevento) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
6- APPELLO DEL CAGLIESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/TRUENTINA
CASTEL DI LAMA DEL 25.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff, n. 38 del 14.3.1996)
La società Cagliese Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche, pubblicata nel C.U. n. 38 del 14 marzo 1996, con la quale era stato respinto il proprio reclamo e
confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Cagliese Calcio/Truentina Castel di Lama del 25.2.1996. La società
reitera in questa sede le proprie contestazioni in ordine alla regolarità della gara, fondate sulla mancata identificazione da parte
dell‟arbitro del calciatore Giordani Luigi dall‟U.S. Truentina Castel di Lama, in quanto sulla distinta dei calciatori non
sarebbero stati riportati dall‟arbitro medesimo gli estremi di un documento di riconoscimento del Giordani. Osserva il Collegio
che il reclamo proposto dalla società Cagliese dinanzi la Commissione Disciplinare attiene la regolarità di svolgimento della
gara per la quale, ai sensi dall‟art. 18 n. 2 C.G.S., è competente a giudicare, in prima istanza, il Giudice Sportivo al quale
avrebbe dovuto essere indirizzato il reclamo, previo preannuncio telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello della
gara, cosi come disposto alla lett. b) del citato art. 18 n. 2. Ne consegue che la decisione adottata dalla Commissione
Disciplinare, impugnata in questa sede, deve essere annullata senza rinvio, si sensi dell‟art. 27 n. 5 C.G.S., per inammissibilità
del reclamo in prima istanza. Per i suesposti motivi la C.A.F., decidendo in ordine all‟appello come in epigrafe proposto dal
Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro), annulla senza rinvio, ai sensi dall‟art. 27 comma 5 C.G.S., l‟impugnata delibera per
inammissibilità del reclamo proposto avverso la regolarità della suindicata gara alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche, anziché al Giudice Sportivo, a norma dall‟art. 18 comma 2 lett. b) C.G.S.. Ordina
l‟incameramento della tassa versata.
7- APPELLO ALL‟A.C. MOTTESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MOTTESE/ORATORIO S. GIUSEPPE
DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 14.3.1996)
All‟esito della gara Mottese/Oratorio S. Giuseppe dell‟11.2.1996 disputata nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Lombardia, il Giudice Sportivo presso detto Comitato infliggeva al calciatore Liberali Massimo, dall‟A.C.
Mottese, la squalifica fino al 30.6.1997 e alla società un‟ammenda di lire 350.000. La Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia, adita dell‟A.C. Mottese con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 14 marzo 1996,
dichiarava inammissibile il reclamo.Avverso tale decisione ha proposto appello presso questa Commissione Federale l‟A.C.
Mottese, invocando una più equa valutazione dei fatti. Il gravame deve essere respinto. Ed invero esso non contiene alcuna
censura avverso la intervenuta declaratoria di inammissibilità, pronunciata per tardività del reclamo di primo grado. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Sottese di Motta Visconti (Milano) e dispone
l‟incameramento della relativa tassa.
8- APPELLO DELL‟U.S.C. 82 REAL FLAMENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLI OLIVIERO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Lazio - Com. Uff. n. 135 del 22.3.1996)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff n. 21 in data 15 febbraio 1996, tra gli altri
provvedimenti disciplinari, adottava quello della squalifica fino al 30.6.2000 del calciatore dell‟U.S.C. 82 Real Flamenco,
Castelli Olivieri, per avere nel corso della gara del Campionato laziale di 3a Categoria 82 Real Flamenco/PIM Antincendio
Antinfort, disputatasi l‟11.2.1996 - colpito I'arbitro. Avverso tale decisione I'U.S.C. 82 Real Flamenco proponeva reclamo alla
Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato Regionale, la quale lo respingeva, confermando la sanzione disciplinare
inflitta al calciatore. Contro tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 135 in data 22 marzo 1996, la suddetta società ha
inoltrato appello a questa C.A.F, chiedendo una riduzione della sanzione stessa. Questa Commissione ritiene di potere accedere
a tale richiesta procedendo ad un ridimensionamento della sanzione sulla scorta dell‟esame degli atti ufficiali, dai quali non si
evince una particolare gravità del comportamento aggressivo del calciatore, apparendo il gesto, comunque deprecabile, frutto
di un improvviso ed incontrollabile impulso in conseguenza del rapido susseguirsi di episodi sfavorevoli alla propria squadra.
Stimasi, pertanto, equo fissare la squalifica al 30 giugno 1998. Per i suesposti motivi la C.A.F, in parziale accoglimento
dell‟appello come innanzi proposto dall‟U.S.C. 82 Real Flamenco di Roma, riduce al 30.6.1998 la sanzione della squalifica gia
inflitta dai primi giudici al calciatore Castelli Oliviero. Ordina la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 1996
1- APPELLO DEL CALCIATORE TONONI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995).
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, letto il rapporto dell‟arbitro della gara Carpendolo/Visanese,
disputata per il Campionato di 3a Categoria il 14 maggio 1996, tra altri provvedimenti disciplinari - la partita sospesa al 20' del
2° tempo per incidenti è stata caratterizzata da numerose infrazioni disciplinari - infliggeva al calciatore Tononi Giordano
dell'A.C. Carpendolo la squalifica fino al 30 maggio 1997 "per avere colpito con un forte schiaffo il viso dell'arbitro" (Com.
Uff. n. 36 del 1° giugno 1996). La competente Commissione Disciplinare, adita dal Tononi, confermava la delibera per quanto
concerne detto calciatore, rilevando che le numerose dichiarazioni allegate dal calciatore, attestanti che il responsabile era il n.
7 della Visanese e non il reclamante, non potevano valere ad infirmare il referto arbitrale che, con precisione aveva individuato
"il Sig. Tononi Giordano n. 7 dell'A.C. Carpendolo" come l'autore del "forte schiaffo al viso" che gli aveva fatto perdere
l‟equilibrio e quindi "la cognizione di potere essere obiettivo sui fatti che susseguivano" (Com. Uff. n. 7 del 14 settembre
1996). Avverso la predetta decisione ha proposto appello in questa sede il Tononi, insistendo sulle richieste già formulate nel
precedente grado di giudizio. La C.A.F., con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8/C del 26 ottobre 1995, ha
chiesto all'Ufficio Indagini di esperire accertamenti sulla identità del calciatore che ebbe a tenere il comportamento violento di
cui si discute nei confronti del Direttore di gara. L'esito degli accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, peraltro, per quanto
scrupolosa ed approfondita sia stata l‟indagine, non ha dissipato in via definitiva qualche perplessità che aveva indotto il
Collegio a disporre gli accertamenti stessi, ma non ha neppure appurato che i fatti si siano svolti in modo diverso da quello
descritto dal Direttore di gara nel suo referto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante e dalle numerose dichiarazioni
di tesserati da questi allegate all'atto di appello. Ciò, ancorché la relazione dell'Ufficio Indagini concluda con un giudizio
negativo sul comportamento del Direttore di gara, che non si è nemmeno presentato alla convocazione per essere ascoltato dal
rappresentante del predetto ufficio, e sull'attendibilità dello stesso referto di gara alla luce delle testimonianze rese da numerosi
tesserati non coinvolti nella vicenda. Il Collegio deve, pertanto, esaminare la fattispecie, ritenendo il fatto secondo le risultanze
degli atti ufficiali, giusta il disposto contenuto nell'art. 25, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione da
collegare al fatto, peraltro, alla luce di tutto quanto precede, può, ad avviso del Collegio essere ridotta e limitata a quanto già
espiato dal Tononi. La tassa di reclamo va restituita all‟appellante. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento
dell‟appello come in epigrafe proposto dal calciatore Tononi Giordano, riduce al sofferto la sanzione della squalifica già
inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
2- APPELLO DEL FIUMICINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMICINO,CALCIO/LATIVOLI
1919 DEL 17.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996).
Per la gara Fiumicino Calcio/Lativoli 1919, disputata il 17 dicembre 1995 per il Campionato di Eccellenza e terminata con la
vittoria della squadra di casa con il punteggio di 3-0, la società Fiumicino Calcio inseriva nella distinta cinque calciatori nati
dal 1° gennaio 1975 in poi anziché sei, presentando al Direttore di gara un elenco di soli quindici calciatori, in quanto era stata
costretta a rinunciare alla partecipazione all‟incontro del calciatore Vagni Autero, classe 1975, colpito da improvviso malore.
Alla gara in parola la società Fiumicino Calcio schierava, quindi, fin dall‟inizio, un calciatore nato dopo il 1 ° gennaio 1975 e
durante la gara tre calciatori nati anch‟essi dopo il 1° gennaio 1975. La società Lativoli 1919, previa presentazione di riserva
scritta al Direttore di gara al termine dell‟incontro, insorgeva davanti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio,
rilevando che la Società Fiumicino Calcio aveva inserito nell‟elenco presentato all‟arbitro solo cinque calciatori nati dopo il 1 °
gennaio 1975, in violazione alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale
Lazio. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e, per l‟ effetto, infliggeva alla società Fiumicino Calcio la punizione sportiva
della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 in applicazione della sanzione stabilita nello stesso Comunicato
Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995. Rilevava il Giudice Sportivo, in opposizione alle deduzioni della società Fiumicino Calcio, che
I' infrazione sussisteva anche se detta Società aveva elencato quindici anziché sedici partecipanti alla gara, in quanto la norma
invocata dalla Società reclamante che impone l‟obbligo di includere nella distinta, il numero minimo di calciatori nati dal 1°
gennaio 1975. (sei) deve comunque essere osservata, pena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2
(Com. Uff. n. 88 dell‟11 gennaio 1996). La decisione del Giudice Sportivo, impugnata dalla società Fiumicino Calcio, veniva
confermata dalla competente Commissione Disciplinare con argomentazioni del tutto identiche a quelle formulate dal giudice
di primo grado (Com. Uff. n. 106 del 9 febbraio 1996). Ha proposto, quindi, appello a questa C.A.F la società Fiumicino
Calcio, insistendo sulla tesi della natura meramente formale dell‟infrazione. Ha rilevato l‟appellante che, anche se avesse
potuto elencare nella distinta di gara il sedicesimo calciatore, questo non avrebbe mai potuto partecipare attivamente alla gara,
avendo la Società nel corso della gara stessa esaurito tutte le sostituzioni a disposizione. In ordine alle deduzioni proposte
dall‟appellante, Ia C.A.F. ha rilevato che le stesse si pongono in contrasto con la lettera della disposizione di cui al Comunicato
Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale Lazio. Nel predetto Comunicato Ufficiale, infatti, nel profilo in cui
vengono regolati i limiti di partecipazione dei calciatori in ordine all‟età, si dispone che nelle gare del Campionato di
Eccellenza "è fatto obbligo di includere nella distinta dei calciatori partecipata alla singole gare dell‟attività ufficiale almeno
sei calciatori nati dal 1 ° gennaio 1975 in poi". Soggiunge la disposizione che "l‟obbligo di includere nella distinta il numero
minimo di calciatori nati dall‟1.1.1975, cosi come sopra previsto nei diversi casi, deve comunque essere assolto anche se il
numero complessivo dei calciatori elencati è inferiore a 16". Conclude la disposizione con la previsione della sanzione
prevedendo che "l‟inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l‟applicazione della perdita della gara prevista dell‟art.
7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva". La disposizione del Comitato Regionale Lazio reiterava quella emanata dalla
Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 ° luglio 1995, distaccandosene solo, per quanto concerne il
numero dei calciatori nati dopo il 1° gennaio 1975, che viene elevato a sei, nell‟esercizio di una facoltà attribuita ai Comitati
Regionali dalle stesse disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti. Orbene, ha rilevato la C.A.F., se le disposizioni ora
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
riportate sono chiare nella loro enunciazione, dubbi insorgono in ordine alla legittimità (e al loro ambito di operatività) nel
profilo in cui stabiliscono che la loro violazione comportava (sempre e in ogni caso) la punizione sportiva della perdita della
gara. L‟art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, che è la norma regolamentare su cui fonda la facoltà
del Consiglio Direttivo della Lega di stabilire annualmente i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all‟età per i
campionati di competenza, non attribuisce al predetto organo della Lega Nazionale Dilettanti anche la facoltà di stabilire la
sanzione da irrogare nei casi di violazione delle disposizioni in cui i predetti limiti sono determinati né pongono altri obblighi
correlati (inclusione nella distinta dei calciatori che è obbligo diverso da quello di far partecipare alla gara un numero minimo
di calciatori di una certa età). La norma regolamentare in parola, infatti, al terzo comma stabilisce che l‟inosservanza delle
prescrizioni adottate in materia "comporta la irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva", riferimento
che, riguardando l‟ intera gamma delle sanzioni stabilite dal predetto codice, implica anche una gradualità nell‟ applicazione di
queste,che non può che essere rimessa ai giudici sportivi, e non la previsione generalizzata di un'unica sanzione qualunque sia
la natura e l‟entità dell‟ infrazione. Sono insorti dubbi, quindi, sulla legittimazione del Consiglio Direttivo della Lega a stabilire
una specifica sanzione. Dubbi sono insorti anche in ordine alla sanzione prescelta, attesa la tipicità delle fattispecie
antiregolamentari punibili e la circostanza che la punizione sportiva della perdita della gara è dal Codice di Giustizia Sportiva
collegata a ben determinare infrazioni, tra le quali non rientra quella in discorso, neppure ampliando l‟ ambito di operatività
dall‟art. 7, comma quinto,lett. c) nel punto in cui dispone che la punizione sportiva della perdita della gara viene inflitta per la
violazione della norma federale di cui all‟art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne. La norma ora richiamata, infatti, si
riferisce alla violazione dell‟obbligo di impiego dei calciatori alle gare, mentre la disposizione del Consiglio Direttivo della
Lega Nazionale Dilettanti formalmente non impone l‟impiego di un certo numero di calciatori nati dopo il 1°gennaio 1975 alle
gare del Campionato di Promozione, ma solo di includerne sei nella distinta di gara (con utilizzazione di uno solo dei predetti
calciatori resa, ma indirettamente, obbligatoria). L‟applicazione della disposizione in parola determinava anche situazioni del
tutto incongrue sotto il profilo logico. Dovendosi soltanto includere nella distinta di gara, e non impiegarli, sei giocatori nati
dopo il 1° gennaio 1975, l‟obbligo d‟impiego di calciatori dell‟ età richiesta è evidentemente limitata ad un calciatore ad inizio
gara (e cinque in panchina) etre, al massimo, durante la gara, essendo tre le sostituzioni ammesse. Orbene in casi, come quello
relativo alla gara in contestazione, in cui l‟obiettivo perseguito dalla disposizione sui limiti di partecipazione è evidentemente
raggiunto, in quanto, alla gara hanno partecipato quattro calciatori nati dopo il 1° gennaio 1975, ugualmente dovrebbe
applicarsi la disposizione in parola e irrogare Ia punizione sportiva della perdita della gara. Emergendo da quanto precede
l‟esigenza di rimettere alla Corte Federale l‟esame della legittimità delle disposizioni di cui si è discorso, ai sensi dell‟ art. 29
dello Statuto federale, con sospensione, fino alla relativa pronuncia, del giudizio in ordine all‟appello proposto dalla società
Fiumicino Calcio, la C.A.F., con l‟ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C dell‟8 marzo 1996, ha rimesso la
questione all‟ intepretazione della Corte Federale, chiedendo l‟interpretazione di detta Corte "in ordine alla legittimità ed all‟
ambito di operatività della disposizione della Lega Nazionale Dilettanti per il Campionato di Eccellenza Regionale, in
relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all‟ età", in riferimento al caso di specie. La Corte Federale, con
decisione del 23.4.1996, ha cosi argomentato: "Il Giudice e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione
della deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del
5.7.1995), che a sua volta riproduce quella del Consiglio Direttivo della L.N.D. pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1
° luglio 1995, stabilendo, come da facoltà concessa, il numero di sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, da includere
obbligatoriamente nella distinta dei partecipanti alla gara del Campionato di Eccellenza. È necessario innanzitutto accertare,
per meglio intendere le disposizioni in discussione, quali siano gli obiettivi che la Lega Nazionale Dilettanti si sia proposta,
come sia congegnato il meccanismo per conseguirli ed esaminare poi la compatibilità col quadro normativo delle fonti primarie
in proposito. Appare intanto chiaro che scopo dei disposti è quello della valorizzazione dei calciatori giovani in generale e, in
particolare, nel Campionato di Eccellenza, mediante I' incentivazione dell‟impiego di essi nelle gare ufficiali della prima
squadra. Tale scopo la Lega ha ritenuto di raggiungere mediante la statuizione dell‟obbligo di includere un numero variabile da
quattro a sei di tali calciatori nella "distinta" dei partecipanti alla gara, dando facoltà ai Comitati Regionali di fissarne il numero
tra il minimo ed il massimo sopraindicati. Ciò trova giustificazione nelle differenze locali per strutture, per reclutamento, per
livello tecnico e per impiego di giovani calciatori. Perciò la disposizione consente che siano gli stessi Comitati Regionali a
fissare il numero di probabile od obbligatorio impiego. Non è dubbio infatti che se l‟obbligo di inclusione fosse di quattro o
cinque calciatori su una distinta di sedici componenti la "distinta", l‟ impiego di essi sarebbe solo eventuale seppur probabile,
mentre se l‟obbligo concernesse l‟ indicazione di sei falciatori, l‟impiego di uno di essi sarebbe senz‟altro certo. Nel caso di
specie la disposizione come recepita dal Comitato Regionale Lazio è intesa sicuramente a far partecipare, comunque e come
minimo, un calciatore giovane fin dall‟ inizio della gara, anche nei caso di sostituzione successiva di uno dei partecipanti. La
Corte ritiene che tale meccanismo possa definirsi legittimo e quindi legittima l‟imposizione dell `obbligo di inclusione nella
distinta di un certo numero di calciatori nati dal 1 ° gennaio 1975 in poi, in quanto tendente al probabile impiego di essi e solo
in particolari casi risolventesi in obbligo di impiego. la sanzione della perdita della gara però, comminata indiscriminatamente
per qualsiasi violazione delle disposizioni in discussione non appare coerente coi principi delle fonti primarie e subprimarie
dell‟ordinamento della F.I.G.C. Infatti l‟ art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, fa riferimento
all‟ impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa
di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dall‟art. 34 bis N.O.I.F. Quest‟ultimo
articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede,
ribadendo la stessa disposizione contenuta nell‟art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, l‟applicazione della sanzione della
perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Come si evince chiaramente dalle citate norme, la perdita
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
della gara è comminata solo per fatti che in un certo qual modo possano influire sull‟esito regolare della stessa, ma non
certamente per violazioni che a tale esito sono completamente estranee, come la incompleta compilazione della distinta che
non influisca sull‟obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. Da ciò discende, nonostante
la diversa espressione letterale della disposizione in questione, che la stessa debba interpretarsi nel senso che la sanzione della
perdita della gara è applicabile solo quando il numero di giovani calciatori da indicare obbligatoriamente nella "distinta"
secondo le disposizioni della L.N.D. e dei Comitati Regionali, determinino necessariamente la partecipazione alla gara di
almeno uno di essi, anche in occasione delle eventuali sostituzioni e la incompletezza della "distinta" non lo consenta.
Ovviamente sono fatte salve, nel caso di incompletezza della distinta senza conseguenze per la partecipazione di giovani
calciatori, altre, diverse ed eventuali sanzioni disciplinari ". La Corte Federale ha concluso deliberando che " e disposizioni del
Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti emanate sulla base dell‟art. 37, comma primo, del Regolamento dalia Lega
Nazionale Dilettanti, devono essere interpretate alla luce delI' art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
come norme obbliganti all‟ impiego di almeno un giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi), nel‟ caso che il limite
numerico lo determini necessariamente". Non è soggetta a sanzione, pertanto, ha infine affermato la Corte Federale, la società
che abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa in
incompleta compilazione della distinta. Ciò stante, l‟appello proposto dal Fiumicino Calcio deve essere accolto, stante che
nella gara in contestazione detta società ha schierato ih campo fin dall‟inizio un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1975 e
successivamente altri tre, sebbene nella distinta di gara avesse inserito solo cinque giovani calciatori anziché sei. La decisione
impugnata pertanto, deve essere annullata e deve disporsi il ripristino del risultato conseguito sul campo che ha visto la vittoria
del Fiumicino Calcio per 3-0. La tassa di reclamo deve essere restituita all‟ appellante. Per questi motivi la C.A.F. in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal Fiumicino Calcio di Fiumicino (Roma), annulla le delibare del Giudice
Sportivo e della Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone
la restituzione della tassa versata.
3- APPELLO DEL G.S. MURESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE CANDICE LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.2.1996).
A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Basilicata del 12 febbraio 1996, Ia Commissione Disciplinare
di detto Comitato ritenuto che la società G.S. Murese aveva fatto partecipare a talune gare il calciatore Candice Livio, che si
trovava in posizione irregolare, assegnò gara persa alla predetta società con il risultato di 0 - 2 per le seguenti gare:
Lagopesole/Murese del 19 11 1995 Murese/N.U.S. Avigliano del 26.11.1995 e Murese/Lagonegro del 17.12.1995 (Com. Uff.
n. 34. pubblicato il 22 febbraio 1996). II G.S. Murese ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Commissione,
limitatamente alle prime due delle gare innanzi indicate (quella con il Lagopesole e con Il‟Avigliano} per essere intervenuto il
deferimento successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni dallo svolgimento della gara previsto dall‟art. 37
comma 3, ult. parte, C.G.S.. Il ricorso è fondato. Infatti, per le gare Lagopesole/Murese del 19.11.1995 e Murese/N.U.S.
Avigliano del 26.11.1995 il deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale, avvenuto il 12 febbraio 1996, è
tardivo, perché successivo alla scadenza del termine perentorio prescritto dalla disposizione suindicata. In relazione a tali due
gare, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata, con ripristino del risultato conseguito sul
campo; relativamente all‟ ultima gara (Murese/Lagonegro), rispetto alla quale il deferimento è tempestivo e per la quale non è
stato proposto appello, la decisione resta ovviamente ferma. Tuttavia, per tutte le gare anzidette resta salva I' applicazione dei
provvedimenti disciplinari a carico della società e del calciatore, secondo quanto espressamente previsto dell‟art. 37, comma 6,
C.G.S., ad opera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, al quale gli atti vanno trasmessi. Per
questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dal G.S. Murese di Muro Lucano (Potenza),
cosi provvede: - annulla senza rinvio, ai sensi dall‟art. 37 n. 3 C.G.S., per tardività del deferimento della società da parte del
Presidente del Comitato Regionale Basilicata alla Commissione Disciplinare, l‟impugnata delibera per la parte inerente il
risultato delle gare Lagopesole/Murese del 19.11.1995 e Murese/N.U.S. Avigliano del 26.1.1995, ripristinando i rispettivi
risultati di 0 - 0 e 3 - 1 conseguiti sul campo; - rimette gli atti alla Commissione Disciplinare medesima per i provvedimenti di
competenza da adottarsi ai sensi dall‟art. 37 n. 6 C.G.S.; - dispone la restituzione della relativa tassa.
4- RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L‟ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CAVESE CALCIOMAPOLI NORD DEL 14.1.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 25.1.1996).
Il Presidente Delegato del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica ha proposto ricorso; ex art. 27 comma 2 lettera c)
C.G.S., .avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Campania di detto
Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - in relazione agli incidenti verificatisi al termine della gara Cavese/Napoli Nord
del 14.1.1996, valevole per il Campionato Regionale Allievi, di cui al C.U. n. 30 del 25 gennaio 1996 -, a carico della S.S.
Cavese Calcio (ammenda di L. 400.000) e del Dirigente di questa, Sig. Trapanese Gerardo (ammonizione con diffida), Osserva
il Collegio che viene richiesto in questa sede un aggravamento delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado,
ma che il ricorso non risulta per nulla motivato per quanto concerne la richiesta nei confronti della società, per cui ne con·
segue che per tale parte deve essere dichiarato inammissibile. Per quel che riguarda il dirigente Trapanese Gerardo rileva il
Collegio che la sanzione inflittagli (ammonizione con diffida) appare congrua in relazione al comportamento
antiregolamentare contestatogli. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine al ricorso come sopra proposto dal Presidente
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, cosi provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione
dell‟ ammenda di L. 400.000 inflitta alla S.S. Cavese Calcio; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell‟ammonizione
con diffida inflitta al Dirigente, Sig. Trapanese Gerardo.
5- RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DEL SETTORE PER L‟ ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI KODOKAN/ALBANOVA DEL 20.1.1996 (Delibera del Giudice
Sportivo di 1° Grado del Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 dell
8.2.1996).
Il Presidente Delegato del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica ha impugnato dinanzi a questa Commissione la
determinazione del Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Campania di detto Settore con la quale, in
relazione agli incidenti verificatisi durante ed al termine della gara Kodokan/Albanova del 20 gennaio 1996, era stata inflitta al
Kodokan Club Calcio l‟ammenda di lire ottocentomila con diffida e con l‟obbligo di risarcire i danni subiti dall‟ autovettura
dell‟ arbitro (Com. Uff. n. 32 pubblicato l‟ 8 febbraio 1996). Nel ricorso si deduce che la sanzione inflitta è inadeguata alla
gravità dei fatti e che non è stato considerato il camportamento del Dirigente Accompagnatore ufficiale, Rumolo Giuseppe, il
quale non ha ricevuto alcuna sanzione. Controdeduce il Kodokan Club Calcio, facendo presente, in particolare, che i danni
subiti dall‟autovettura dell‟arbitro sono stati immediatamente risarciti; come da dichiarazione dello stesso. Il ricorso è
parzialmente fondato. È fondato per la parte nella quale si lamenta che il Giudice Sportivo non ha preso per niente in
considerazione il comportamento del Rumolo; per tale parte gli atti debbono essere rinviati al predetto Giudice Sportivo perché
provveda al riguardo, nella maniera che riterrà adeguata in relazione ai fatti accertati. Per quanto concerne, poi, la sanzione
inflitta alla società, essa appare congrua, in relazione alla entità dei fatti verificatisi, quali si desumono dal referto dell‟arbitro,
ed alle circostanze indicate dalla Società nelle controdeduzioni; per questa parte, pertanto, il ricorso non merita accoglimento è
la decisione impugnata va confermata. Per questi motivi la C.A.F. provvedendo in ordine al ricorso come innanzi proposto dal
Presidente del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica,cosi decide: - lo respinge per la parte inerente la sanzione
dell‟ammenda di L. 800.000 inflitta al Kodokan Club Calcio; rimette gli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato
Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica per la parte inerente i provvedimenti disciplinari da
adottarsi a carico del Dirigente, Sig. Romolo Giuseppe.
6- L‟APPELLO DELLA POL. SPORTING S. CHIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING S.
CHIARA/PULSANO DEL 10.12.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 14.3.1996).
All‟esito della gara Sporting S. Chiara/Pulsano, disputata il 10.12.1995 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria, terminata
col punteggio di 2 a 2, con atto 9.3.1996 la Polisportiva Sporting S. Chiara proponeva reclamo adducendo che nell‟occasione,
nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore De Filippis Orazio, da considerarsi, a suo dire, in posizione
irregolare.La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 33 del 14 marzo 1996, dichiarava inammissibile il reclamo, per tardività, ex art. 37 n. 3 C.G.S., Avverso tale decisione
ha proposto appello la Polisportiva Sporting S. Chiara, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a
tavolino". Il gravame, poiché non contiene censure avverso la intervenuta declaratoria di inammissibilità e ripropone solo
questioni di merito, non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come in epigrafe proposto
dalla Pol. Sporting S. Chiara di Brindisi e dispone l‟ incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELLA POL. MONTALBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PAOLO/MONTALBO DEL
3.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 33 del 21.3.1996).
La Pol. Montalbo, in persona del suo Presidente, ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, apparsa sul Com. Uff. n. 33 del 21 marzo 1996, con la quale veniva
respinto il reclamo che la società medesima aveva inoltrato contro le decisioni del Giudice Sportivo di detto Comitato, adottate
in merito alla gara del Campionato di 3a Categoria S. Paolo/Montalbo disputatasi il 3.3.1996 (Com. Uff. n. 25 del 7.3.1996).
L‟appello è inammissibile. Osserva, infatti, in via pregiudiziale questo Collegio che la società appellante ha omesso di inoltrare
copia dei motivi di appello alla società S. Paolo, quale controparte, cosi come tassativamente prescritto dell‟ art. 23 n. 5
C.G.S.. Il su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell‟esame di merito dell‟appello medesimo. Per i
suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla
società controparte, l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Montalbo di Siniscola (Nuoro) ed ordina l‟incameramento della
relativa tassa.
8- APPELLO DELL‟U.S. NUOVO SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI SAN
PAOLO/NUOVO SOCCAVO DEL 14.1.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 28.3.1996)
L‟U.S. Nuovo Soccavo ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 28 marzo
1996, con la quale le veniva inflitta la sanzione della perdita per 0 - 2 della gara del Campionato Allievi Provinciali S.
Paolo/Nuovo Soccavo del 14.1.1996, per partecipazione alla gara medesima, nella squadra della società ora appellante, del
calciatore Esposito Giovanni in posizione irregolare. L‟appello è inammissibile. Ed invero, rileva la C.A.F., in via
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
pregiudiziale, che l‟U.S. Nuovo Soccavo non ha inoltrato copia dei motivi di reclamo alla società controparte, cosi come
tassativamente prescritto dell‟art. 23 n. 5 C.G.S. in ossequio al principe del contraddittorio, con ciò precludendo ogni esame di
merito. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei
motivi alla società controparte, l‟appello come innanzi proposto dell‟U.S. Nuovo Soccavo di Napoli e dispone I'
incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO MELISSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO
MONTESANO/MELISSANO DEL 18.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso li Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 35 del 28.3.1996).
Propone appello la Scuola Calcio Melissano avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
RegionalePuglia, apparsa sul C.U. n. 35 del 28 marzo 1996, con la quale era stata confermata la punizione sportiva della
perdita, con il punteggio di 0 - 2, della gara Calcio Montesano/Melissano del 18.2.1996, inflitta, tra gli altri prqvvedimenti, ad
entrambe le società, dal Giudice Sportivo del Comitato medesimo (C.U. n. 30 del 7.3.1996).La società appellante chiede in
questa sede un'attenuazione della sanzione in questione, nel senso che venga disposta la ripetizione della gara di che trattasi. L‟
appello è infondato e va, quindi, respinto. Ed invero, dall‟esame del circostanziato referto di gara e del supplemento di rapporto
redatti dall‟arbitro, rileva il Collegio che la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti nel corso della
gara e consistiti in una rissa generale che ebbe a coinvolgere non solo i calciatori in campo, ma anche gli occupanti delle due
panchine, e che per la gravità e violenza degli scontri fisici che l‟hanno caratterizzata costrinse il Direttore di gara ad imporre
la sospensione definitiva dell‟incontro, e ciò in considerazione anche dell‟ insufficiente Forza Pubblica presente sul campo (un
solo rappresentante), nonché della grave tensione che si era venuta a creare sugli spalti, per la qual cosa non sussisteva quindi
presupposto alcuno, tale da far ritenere di poter proseguire la gara dopo una sospensione temporanea. I fatti, per come riferiti
dall‟arbitro - oltretutto, confermati in tutta la loro gravità anche dalla società stessa - non offrono spunto alcuno per giustificare
il provvedimento nel senso auspicato dalla reclamante. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto
dalla Scuola Calcio Melissano (Lecce) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
10- APPELLO DELLA S.S. VIS STELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALI VIS
STELLA/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 16.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 28.3.1996)
All‟esito della gara Vis. Stella/Truentina Castel di Lama disputata il 16.3.1996 nell‟ambito del Campionato Juniores Regionali
del Comitato Regionale Marche, terminata col punteggio di 2 a 1,l‟U.S. Truentina Castel di Lama proponeva rituale reclamo
adducendo che nell‟occasione, nelle filo della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore D‟Angeli Luca, squalificato.
La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40
del 28 marco 1996, nell‟accogliere il reclamo, infliggeva alla S.S. Vis Stella la punizione sportiva della perdita dell‟incontro
con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Vis Stella, chiedendo il ripristino del risultato
conseguito sul campo, in quanto il nominativo, del D‟Angeli Luca sarebbe stato erroneamente inserito sul C.U. n. 38 del
14.3.1996, tra i calciatori squalificati per una a gara a seguito di espulsione; al posto del calciatore Ciotti Fabio, effettivamente
espulso nella gara Vis Stella/Monturanese del 9.3.1996. Il gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che il nominativo del
calciatore D'Angeli Luca veniva indicato tra i calciatori squalificati per una gara nel Com. Uff. n. 38 del 14.3.1996; che a Vis
Stella, con fax del 16.3.1996; comunicava al competente Giudice Sportivo che il calciatore era stato punito in luogo del
compagno di squadra Ciotti Fabio, espulso nella precedente gara del 9.3.1996, e che avrebbe utilizzato, perché non espulso,
nello stesso giorno il D‟Angeli nella gara con la Truentina Castel di Lama; che l‟errore è stato documentato con I' esibizione
della copia della distinta calciatori dell‟incontro Vis Stella/Monturanese del 9.3.1996, restituita dall‟arbitro a fine partita, ove
risulta effettivamente espulso, nelle file della Vis Stella, il solo Ciotti, L‟impiego di D‟Angeli Luca deve quindi essere ritenuto
legittimo, Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dalla S.S. Vis Stella di Monsampolo
del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella suindicata
gara. Ordina la restituzione dalia tassa versata.
11- RECLAMO DELL‟ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L‟INDUSTRIA E L‟ARTIGIANATO MERITO
GARA TORNEO STUDENTESCO IPSIA MAJORANA/IPSIA SIDERNO DEL 34.1996.
Il Preside dell‟Istituto Professionale di Stato per l‟Industria a l‟Artigianato di Siderno (RC) ha proposto appello a questa C.A.F
in merito all‟incontro lpsia Majorana/Ipsia Siderno del 3.4.1996, valevole per la fase interprovinciale del Campionato
studentesco di calcio a.s. 1995/96. L‟appello è inammissibile, Ed invero, osserva il Collegio che l‟appello viene proposto da un
soggetto estraneo all‟ organizzazione federale, ciò desumendosi dagli atti depositati, dai quali risulta che detto Campionato
studentesco è frutto di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N.I. e la cui organizzazione è
regolata dalle Norme Generali dei Giochi della Gioventù dei Campionati Studenteschi", le quali prevedono tra
l‟altro,l‟istituzione di apposite Commissioni Disciplinari presso ogni Commissione Organizzatrice Centrale e Provinciale.
Risulta, ancora, che i reclami devono essere presentati con le prescritte modalità alle suddette Commissioni Disciplinari, le cui
decisioni "sono definitive". Da tutto quanto sopra, consegue che è esclusa ogni competenza della C.A.F in materia, Infine,
stante l‟acclarata estraneità dell‟appellante all‟ organizzazione federale, il Collegio dispone la restituzione della tassa. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, in quanto proposto da soggetto estraneo all‟organizzazione federale, il reclamo
come sopra proposto dall‟Istituto Professionale di Stato per l‟Industria e l‟ Artigianato di Siderno (Reggio Calabria) e dispone
la restituzione della tassa versata.
124
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
12- APPELLO DELLA POL. PIETRAGALLA M. DE SONIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BERNALDA/PIETRAGALLA M. DE BONIS DEL 10.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata -Com. Uff. n. 40 del 4.4.1996).
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, ritenuto che i fatti accaduti durante la gara Bernalda/Pietragalla M.
De Bonis del 10 marzo 1996, che avevano portato alla sospensione della stessa, fossero da imputare all‟U.S. Bernalda, decise,
ai sensi dall‟art. 7, comma 1, C.G.S., di assegnare gara persa all‟U.S. Bernalda con il punteggio di 0 - 2 ed inflisse sanzioni
varie a calciatori e dirigenti della società stessa (Com. Uff. n. 38 pubblicato il 21 marzo 1996). La Commissione Disciplinare
presso detto Comitato, escludendo specifiche responsabilità della U.S. Bernalda, accolse il reclamo di quest'ultima e dispose la
ripetizione della gara (Com. Uff. n. 40 pubblicato il 4 aprile 1996). Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa
Commissione dalla Pol. Pietragalla M. De Bonis di Pietragalla. L‟appello è fondato. È vero che - come questa Commissione
ha avuto modo in più occasioni di affermare - la sospensione della gara, prevista dall‟art. 64, comma 2, N.O.I.F., costituisce la
misura estrema, cui l‟arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per l‟incolumità dei
partecipanti o per il regolare andamento della gara. Tuttavia, nella specie, come risulta dal referto di gara e dal supplemento di
rapporto dell‟arbitro, si erano verificati fatti (ripetuti insulti e minacce all‟arbitro, rifiuto del calciatore espulso di allontanarsi
dal campo, appoggio dato a quest‟ultimo dai compagni di squadra, ingresso in campo di dirigenti dell‟U.S. Bernalda, violenze
tentate e consumate nei confronti dell‟arbitro) tali da rendere, non solo giustificata, ma addirittura necessaria, la sospensione
della gara, le cui conseguenze non possono non ricadere sulla società i cui appartenenti, calciatori e dirigenti, hanno provocato
gli incidenti. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Pietragalla M. De
Bonis di Pietragalla (Potenza), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva, tra
l‟altro, all‟U.S. Bernalda la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
13- APPELLO DELL‟ARCI CACCIA S. BASILIO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCI CACCIA S
BASILIO CALCIO/TECNOCASA TORRE MAURA DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 147 del 5.4.1996).
All‟esito della gara Arci Caccia S. Basilica Calcio/Tecnocasa Torre Maura, disputata l‟11.2.1996 nell‟ambito del Campionato
di 3a Categoria del Comitato Regionale Lazio, terminata dal punteggio di 1 a 1, l‟Arci Caccia S. Basilio Calcio proponeva
rituale reclamo, adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cutarelli
Maurizio, in posizione irregolare perché già tesserato con la Polisportiva IV Miglio. La competente Commissione Disciplinare,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.147 del 5 aprile 1996, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto
appello l‟Arci Caccia S. Basilio Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della partita. Il gravame è
fondato. Ed invero il tesseramento di Cutarelli Maurizio in favore della società Tecnocasa Torre Maura è stato revocato perché
invalidamente ottenuto (nella relativa richiesta il calciatore era stato indicato con il nome di Cutarelli Massimo), di tal che
I'impiego del calciatore, anche se avvenuto in data antecedente alla comunicazione di revoca, deve essere ritenuto illegittimo,
perché già tesserato per la Pol. IV Miglio fin dal 23.9.1993. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come
sopra proposto dall‟Arci Caccia S. Basilio Calcio di Roma, annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla società Tecnocasa
Torre Maura la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione ella tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1996
1- APPELLO DELL‟A.S.C. TORRICELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE INFLITTA AI SIGG.RI
D‟AMBROGIO FERNANDO E D‟AMBROGIO TEODORO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.10.1996 E 31.10.1996 E
DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMASSA GIOVANNI FINO AL 28.2.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 21.3.1996).
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 29
febbraio 1996, sulla scarta del referto arbitrale della gara Torricella/Polimnia disputa il 25 febbraio 1996 per il Campionato di
3a Categoria infliggeva all‟A.S.C. Torricella I'ammenda di L. 500.000, perché tre ragazzi, a fine gara, erano entrati in campo e
uno di essi, dopo avere afferrato il Direttore di gara per il colletto dello divisa gli sferrava un pugno che, peraltro, il Dilettare di
gara riusciva a schivare; ai dirigenti D‟Ambrogio Teodoro e D‟Ambrogio Fernando dell‟A.S.C. Torricella I'inibizione ad
assolvere incarichi ufficiali fino al 15 ottobre 1996, per avere tenuto nei confronti del Direttori di gara un atteggiamento
minaccioso e ingiuriosa e per avere tentato di colpire lo stesso Direttore di gara con pugni fortunatamente schivati; al calciatore
Camassa Giovanni della stessa società la squalifica fino al 27 febbraio 1999, perché, a fine gara, raggiungeva l‟arbitro e dopo
avergli proferito contro frasi gravemente irriguardose gli afferrava il capo fra le mani scuotendoglielo. La competente
Commissione Disciplinare, adita dall‟A.S.C. Torricella, confermava tutte le sanzioni inflitte dal primo giudice salvo la
squalifica al Camassa che veniva ridotta al 28 febbraio 1997, sulla scorta del supplemento di referto reso dall‟arbitro, che
aveva alleggerito la posizione del predetto calciatore (Com. Uff. n. 34 del 21 marzo 1996). Avverso la predetta decisione
propone appello in questa sede l‟A.S.C. Torricella, in relazione alle posizioni dei due dirigenti, ma il reclamo deve essere
dichiarato inammissibile, ai sensi dall‟art. 35, comma 4, lett. d/d1) C.G.S., per il quale non è ammesso reclamo alla
Commissione d'Appello Federale per i giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, quando riguardino
squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che siano inferiori ai dodici mesi. Le inibizioni inflitte dal Giudice Sportivo
e confermate dalla Commissione Disciplinare ai due dirigenti dell‟A.S.C. Torricella dal 1° marzo 1996 al 30 ottobre 1996 sono
evidentemente inferiori ai dodici mesi. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
125
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 d/di C.G.S., l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S.C. Torricella di Torricella
(Taranto) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
2- RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA
CAPUA/PATRIAVARCATURO DEL 14.10.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 dell‟8.2.1996).
Con atto del 13.12.1995, il Presidente del Comitato Regionale Campania deferiva al giudizio della competente Commissione
Disciplinare l‟A.S.C. Patriavarcaturo e il calciatore Gennaro Ruffino perché rispondessero della utilizzazione del calciatore
(che non aveva ancora scontato la giornata di squalifica inflittagli al termine della precedente stagione sportiva) nella gara
Capua/Patriavarcaturo, svoltasi il 14.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria: La Commissione Disciplinare, con delibera
pubblicata nel C.U. n. 52 dell‟8 febbraio 1996, infliggeva alla società l‟ammenda di L. 500.000 e al calciatore la squalifica per
una gara. Tale decisione è, ora, impugnata, ai sensi dall‟art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S., con atto del 5.4.1996, dal Presidente
della L.N.D., il quale, rilevato che I'art. 37 C.G.S. prevede I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, oltre
che su reclamo, anche dietro deferimento nei sessanta giorni dalla stessa, dei soggetti responsabili della irregolare
partecipazione di calciatori a gare ufficiali; e che il Ruffino era senz'altro in tale posizione, dal momento che, fin quando non
abbia scontato il provvedimento sospensivo, il calciatore non può essere utilizzato, chiede che questa C.A.F. applichi a carico
della A.S.C. Patriavarcaturo il disposto dell‟art. 7 comma 5 C.G.S. è che sia congruamente aggravata la sanzione inflitta al
calciatore. II reclamo è solo parzialmente accoglibile. Per quanto concerne la sanzione sportiva, esso è certamente fondato
l‟art. 37 sopra citato prevede invero, al 3° comma; che la irregolare posizione di calciatori partecipanti a gare possa essere sia
oggetto di reclamo nei trenta giorni dallo svolgimento dell‟incontro interessato, sia di deferimento da parte dei competenti
Organismi di Lega o di Comitato, nel termine di sessanta. Che tali reclami e tali deferimenti debbano ricevere, ove si accerti la
denunciata irregolarità, identico sbocco sanzionatorio, deriva non solo dall‟essere le due previsioni contenute nel medesimo
comma dall‟art. 37 C.G.S., ma anche dal doveroso raccordo con il comma 2° (che prevede la modifica del risultato delle gare,
rispetto a quello conseguito sul campo e indicato nel referto arbitrale, sia da parte del Giudice Sportivo d'ufficio o su
impugnativa di chi vi sia legittimato, sia da parte della Commissione Disciplinare su deferimento degli Organi federali) e,
specialmente, con il comma 6°, il quale, introducendo la sanzionabilità con provvedimenti disciplinari delle irregolarità
accertate oltre i termini del comma 3°, differenzia - logicamente - il trattamento dei due casi, prevedendo, implicitamente, che
vuoi il reclamo di parte, vuoi il deferimento nel termine massimo di sessanta giorni, abbiano identica disciplina sanzionatoria.
La Commissione Disciplinare ha diversamente opinato, paventando la possibile strumentalizzazione del potere d‟impulso
concesso alle società nei confronti degli Organi federali, le quali potrebbero agire in vista di specifiche e contingenti esigenze,
tali da determinare anche turbative della regolarità dei campionati. Ma tale argomento peraltro apprezzabile - non pare possa
modificare la volontà del Legislatore calcistico, quale traspare dalI'attuale testo dell‟art. 37, e che ha voluto reprimere, entro un
ragionevole lasso di tempo, ma con specifica sanzione sportiva, il grave fenomeno della irregolare partecipazione di soggetti
non aventi titolo a gare ufficiali (che è senz'altro turbativa grave e certa). Nella specie, è incontestato che il Ruffino, non
avendo scontato la residua giornata di squalifica della precedente stagione, fosse in. posizione irregolare in tutte le gare alle
quali aveva preso parte, prima che tale irregolarità fosse scoperta. Appare tuttavia congrua la sanzione di una ulteriore giornata
di squalifica inflittagli con la delibera impugnata, onde al riguardo il reclamo non può essere accolto. Deve invece applicarsi il
disposto dell‟art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della A.S.C. Patriavarcaturo, in relazione alla gara disputata contro l‟A.S. Capua il
14.10.1995. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della
L.N.D., in riforma dell‟impugnata delibera, infligge all‟A.S.C. Patriavarcaturo la punizione sportiva di perdita della suindicata
gara per 0 - 2 e conferma la sanzione della squalifica per una gara inflitta al calciatore Ruffino Gennaro.
3- APPELLO DEL F.C. PORTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL‟31.3.1997 INFLITTA AL SIG.
SILVESTRI ROBERTO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 dell‟4.4.1996).
Con atto apedito il 10.4.1996, il Presidente del F.C. Porto ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 41 del 4 aprile 1996, con la quale è stata confermata
la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.3.1997 al dirigente Silvestri Roberto. Il F.C. Porto in questa sede contesta, in
maniera peraltro generica, tutti gli addebiti mossi al proprio dirigente (di avere aggredito e colpito con uno schiaffo il portiere
della squadra avversaria, di aver tentato di raggiungere le tribune per venire a vie di fatto con i tifosi di parte avversa, nonché
per avere, a fine gara, proferito gravi minacce e frasi offensive nei confronti dell‟arbitro). L‟appello non è meritevole di
accoglimento. Ed invero, la decisione impugnata ha messo in risalto come la veridicità dei fatti contestati emerga, al di fuori di
ogni ragionevole dubbio, dal rapporto arbitrale che è stato peraltro integralmente confermato dal Direttore di gara, in sede di
audizione dinanzi la Commissione Disciplinare. La decisione, pertanto, deve essere confermata quanto all‟accertamento dei
fatti, stante, come noto, la natura di fonte privilegiata di prova quale é quella del referto di gara. Del pari la decisione stessa
deve essere confermata per quanto concerne la misura della sanzione che appare del tutto adeguata alla gravità del
comportamento tenuto dal dirigente Silvestri Roberto, comportamento che si è estrinsecato, come sopra specificatosi, in tre
momenti diversi. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dal F.C. Porto di San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
4- APPELLO DELL‟U.S. CASCINA MATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.1997
INFLITTA AL CALCIATORE CASTIGLIONI STEFANO
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 34 del 4.4.1996).
L‟U.S. Calcio Cascinamatese, con atto spedito il giorno 11.4.1996, ha proposto appello avverso la delibera, apparsa sul Com,
Uff. n. 34 del 4 aprile 1996, della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con la quale sono state
confermate, in relazione alla gara Lezzeno/Cascinamatese del 3.3.1996, le sanzioni della squalifica inflitte dal Giudice
Sportivo ai calciatori Castiglioni Stefano, a tutto il 31.3.1997, e Cattaneo Paolo, per n. 6 gare. La società, in questa sede,
reclama con riferimento solo alla sanzione inflitta al calciatore Castiglioni, contestando gli addebiti ritenuti nei precedenti gradi
di giudizio. Eccepisce la non corrispondenza alla realtà dei fatti cosi come riferiti dall‟arbitro nel proprio referto, dichiarandosi
in grado di "dimostrare la innegabile verità di quanto è realmente avvenuto. L‟appello non è meritevole di accoglimento. Lo
stesso invero, è assolutamente generico e privo di qualsiasi prova a corredo, idonea a mettere in discussione le decisioni dei
primi giudici che sono, invece, basate sulle risultanze degli atti ufficiali acquisiti che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Cascinamatese di Cascina Amata
(Como) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
5- APPELLO DELL‟A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 2.000.000 CON DIFFIDA
INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ARTT. 62 COMMA 2 N.O.I.F. E
6 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BOLOGNA DEL 28.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 314 de1.5.4.1996).
Con atto del 4.3.1996, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. le società F.C. Bologna
e A.C. Perugia, perché rispondessero, ai sensi degli art. 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 comma 3 C.G.S., del comportamento dei
propri sostenitori, in occasione della gara Perugia/Bologna, disputata iI 28.1.1996 nel quadro del Campionato di Serie B. La
Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n.314 del 5 aprile 1996 - accertato in base agli atti ufficiali che,
dopo un lancio iniziale di oggetti da parte dei sostenitori bolognesi versa quelli perugini, vi era stato, al termine della gara, un
nuovo e reciproco getto di svariati corpi contundenti; ritenuto che tale comportamento costituisse di per sé situazione di
particolare gravità, attenuata solo dalla brevità ed episodicità dei fatti - infliggeva al F.C. Bologna l‟ammenda di L. 4.000.000
con diffida e all‟A.C. Perugia quella di L. 2.000.000 con diffida. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. I'A.C.
Perugia, sostenendo che i fatti violenti commessi in occasione della gara suddetta erano addebitabili in via esclusiva ai
sostenitori della squadra avversaria; che, comunque, la condotta dei propri tifosi non poteva essere inquadrata nell‟art. 6 ter
C.G.S., ma in quello 6 comma 3, onde, a tacere del resto, era stata applicata illegittimamente, oltre alla sanzione pecuniaria,
anche la diffida. Chiedeva dunque, in via principale, l‟appellante, l‟annullamento della delibera impugnata o, in subordine, la
revoca della diffida. Il gravame è infondato. Per quanto riguarda l‟accertamento dei fatti, inutilmente l‟A.C. Perugia tenta di
stornare da sé le conseguenze della condotta del propri sostenitori, certamente rimasti coinvolti nel lancio di oggetti a fine gara;
appare superfluo aggiungerà ulteriori considerazioni a quelle già formulate dalla Commissione Disciplinare circa la
pericolosità e la rilevanza disciplinare del citato episodio. Quanto alla sanzione applicata, sia il deferimento che la delibera
hanno inquadrato il comportamento dei sostenitori del Perugia nel dettato normativo dall‟art. 6 comma 3 C.G.S., non già in
quello dall‟art. 6 ter, come la società appellante deduce dalla circostanza che, oltre all‟ammenda, le è stata inflitta anche la
diffida. Ma il rilievo è inconferente, perché se è vero che la diffida è prevista congiunta all‟ammenda dall‟art. 6 ter C.G.S.,
nulla impedisce che essa venga, a discrezione dell‟Organo disciplinare e ai sensi dell‟art. 8 comma 1, applicata anche nei casi
regolati dall‟art. 6. Nella specie; la Commissione Disciplinare ha tenuto conto dell‟entità dei fatti e dei precedenti disciplinari
dell‟appellante, che giustificano la sanzione complessivamente inflitta. L‟appello va rigettato e la tassa relativa deve essere
incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟A.C. Perugia di Perugia e dispone
I‟incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELLA S.C. TELESE TERME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI
MOIANO/TELESE TERME DEL 16.12.1995.
La Società S..C. Telese Terme propone appello a questa Commissione in merito alla gara Allievi Provinciali Moiano/Telese
Terme, disputatasi il 16 dicembre 1995, chiedendo che venga inflitta alla S.S.C. Moiano la sanzione sportiva della perdita della
gara stessa pei 0-2, per posizione irregolare del calciatore Balduzzo Alessandro in quanto, a suo dire, non tesserato per la S.SC.
Moiano, e ciò in forza di una decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore
per l‟Attività Giovanile e Scolastica adottata nei confronti della suddetta società, per il medesimo motivo, con riferimento alla
gara da questa disputata contro la Pol. San Lorenzello (C.U. n. 40 del 28.3.1996). L‟appello è inammissibile ai sensi del
disposto dell‟art. 23 n. 5 C.G.S., che sancisce l‟obbligo del contestuale invio per raccomandata di copia dei motivi di reclamo
all‟eventuale controparte, nonché l‟esibizione, a comprova di detto adempimento; della relativa ricevuta in allegato al reclamo
all‟Organo di giustizia. Nel caso in esame, poiché con il reclamo si contesta la regolarità della gara Moiano/Telese Terme,
attribuendo la responsabilità alla S.S. Calcio Moiano, questa assume la vaste di controparte e da ciò consegue per la società
appellante l‟obbligo di attenersi alle su richiamate disposizioni regolamentari; il che non è avvenuto. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte,
l‟appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Telese Terme di Telese Terme (Benevento).Ordina incamerarsi la tassa versata.
7- APPELLO DELLA S.S. BELGIOIOSO CONSTANTES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANTERIO/BELGIOIOSO
COSTANTES DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 34 del 4.4.1996)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
A seguito degli incidenti verificatisi nel corso dell‟incontro Villanterio/Belgioioso Constantes disputatosi il giorno 11 febbraio
1996 e valido per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Lombardia, il Giudice Sportivo presso detto
Comitato, oltre a squalificare vari calciatori della S.S. Belgioioso Constantes, infliggeva alla stessa società la punizione
sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. La decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, investita
del reclamo proposto dalla S.S. Belgioioso Constantes. Questa società ha ora proposto appello alla C.A.F., rinnovando le
istanze già prospettate nelle precedenti fasi della vertenza. Il gravame non merita accoglimento. La dettagliata descrizione dei
fatti contenuta nel rapporto di gara non può essere contrastata dall‟interessata versione fornita dall‟appellante. Dal referto
risulta che I'arbitro è stato oggetto di aggressione da parte di parecchi calciatori e anche di dirigenti della S.S. Belgioioso
Constantes, tanto da trovarsi nella impossibilità di proseguire I'incontro e anche adottare il provvedimento di espulsione dei
calciatori Ferrari Mario e Speziali Tiziano, da lui identificati tra i responsabili del comportamento minaccioso e ingiurioso;
vale comunque la pena di evidenziare che in caso di espulsione dei predetti la gara avrebbe dovuto essere sospesa per
mancanza del numero minimo di calciatori della S.S. Belgioioso, posto che tre erano stati espulsi in precedenza. Ne consegue,
cosi come ritenuto dai primi giudici, I'applicazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della S.S. Belgioioso
Constantes, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati che ha impedito la prosecuzione dell‟incontro.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla S.S. Belgioioso Costantes di Belgioioso (Pavia) e
dispone l‟incameramento della relativa tassa.
8- APPELLO DELL‟A.S. MARINO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CE.F.ME./MARINO CLUB DEL
13.1.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 166 del 23.2.1996).
L‟A.S. Marino Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 166 del 23 febbraio 1996, con la quale, in accoglimento del reclamo del G.S.
CE.F.ME. Pomezia per posizione irregolare di diversi calciatori, dava a quest‟ultimo partita vinta con il risultato di 0-2, con
riferimento alla gara CE.F.ME./Marino Club del 31.1.1996 e terminata con punteggio 1-0 in favore della A.S. Marino Club.
L‟appello è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che l‟A.S. Marino Club non ha dato dimostrazione di aver inviato alla
società controparte copia dei motivi di reclamo, cosi come disposto dagli art. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi
la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli arti. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S., l‟appello come in epigrafe proposto
dall‟A.S. Marino Club di Marino (Roma). Dispone l‟incameramento della relativa tassa.
9- APPELLO DELL‟A.C. FABRICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRICA/VICO DEL 4.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 151 del 12.4.1996)
L‟A.C. Fabrica ha proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti
(Com. Uff. n. 151 pubblicato il 12 aprile 1996) che le aveva inflitto la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara del
Campionato di 2a Categoria disputata il 4 febbraio 1996 con l‟A.S. C.C. Vico per la posizione irregolare del calciatore
Randazzo Maurizio. II gravame non è fondato. Il calciatore Randazzo era stato squalificato per quattro giornate di gara con
delibera della stessa Commissione Disciplinare, apparsa sul Com. Uff. n. 102 pubblicato il 2 febbraio 1996; di conseguenza
egli non aveva titolo per partecipare all‟incontro del successivo 4 febbraio. La società appellante protesta la sua buona fede,
assumendo di non essere stata a conoscenza del procedimento disciplinare in corso nei confronti del Randazzo e di avere avuto
notizia della squalifica solo con il telegramma inviato dal Comitato Regionale il 5 febbraio.La tesi difensiva confligge peraltro
con il disposto regolamentare (art. 13 N.O.I.F e art. 5 C.G.S.) secondo il quale tutti i provvedimenti si presumono conosciuti
"de jure" alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, che ha valore di notifica ad ogni effetto,
indipendentemente dalla successiva comunicazione alla singole società; tale presunzione, dovendo garantire la massima
affidabilità, non ammette la prova contraria. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C.
Fabrica di Fabrica di Roma (VT) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 34/C - RIUNlONE DEL 16 MAGGIO 1996
1- APPELLO DELLA POLISPORTIVA VICO EQUENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 14
MESI INFLITTA AL CALCIATORE SAVARESE RAFFAELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania-Com. Uff. n. 67 del 28.3.1996).
La Pol. Vico Equense con telegramma In data 2.4.1996 ha richiesto a questa Commissione d‟Appello Federale copia degli atti
ufficialI per la proposizione dell‟appello avverso la squalifica di quattordici mesi inflitta al calciatore Savarese Raffaele, di cui
al Com. Uff. n. 67 in data 28 marzo 1996 del Comitato Regionale Campania. A seguito del ricevimento deI suddetti
documenti, la società ha trasmesso i motivi del reclamo con raccomandata in data 23 aprile 1996. L‟appello è inammissibile
per I'inosservanza dei termini fissati dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma dispone che la parte reclamante per ottenere Ia
copia dei documenti ufficiali deve trasmettere la relativa richiesta al competente organo di appello, a mezzo telegramma, entro
tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Nel caso In esame
la.richiesta telegrafica è stata inoltrata il 2.4.1996, mentre il provvedimento impugnato è stato pubblIcato sul Comunicato
Ufficiale del 28 marzo 1996. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l‟appello come innanzi proposto della Polisportiva Vico Equense di
Vico Equense (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
128
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
2- APPELLO DELL‟A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
GRAGNANO/PRO EBOLITANA DEL 10.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 4.4.1996).
L‟A.C. Pro Ebolitana ha impugnato dInanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania, riportata sul Com. Uff. n. 68 del 4 aprile 1996, che ha confermato quella con cui il Giudice Sportivo in
relazione alla gara Gragnano/Pro Ebolitana del 10.3.1996, ritenuto che la gara non si era potuta disputare per assenza della
A.C. Pro Ebolitana, ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, l‟ammenda di L.1.000.000
relativa alla prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica, nonché ha condannato la società stessa al pagamento, in
favore della S.S.C. Gragnano, della somma di L. 1.500.000 quale indennizzo per mancato incasso,disponendo poi la
trasmissione degli atti all‟Ufficio Indagini per l‟accertamento di quanto non rilevabile dagli atti ufficiali. L‟appello non è
meritevole di accoglimento.Nella specie è pacifico che l‟A.C. Pro Ebolitana non si presentò in campo per disputare la gara in
questione nel termine prescritto, per cui essa doveva essere considerata rinunciataria alla gara stessa, salvo che non avesse
dimostrato la sussistenza di una causa di forza maggiore (art. 55, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.).
Dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è stata dibattuta, appunto, la questione della sussistenza o meno
della causa di forza maggiore, in relazione ai fatti, addebitabili ai sostenitori della S.S.C. Gragnano, avvenuti all‟esterno dello
stadio in occasione dell‟arrivo della squadra ospite (lancio di pietre contro il pullman), ma, da parte di entrambi tali giudici, è
stata esclusa che la mancata presentazione in campo dall‟A.C. Pro Ebolitana potesse essere ascritta a causa di forza maggiore.
L‟ulteriore valutazione dei fatti stessi, al fine di configurarli come causa di forza maggiore, e, quindi, come tale, giustificativa
del comportamento della A.C. Pro Ebolitana, è preclusa in questa sede, posto che l‟art. 55, comma 2, N.O.I.F. espressamente
dispone che "la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed
alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza". Né, peraltro, la ricorrente ha addotto ulteriore elementi, in
aggiunta a quelli già sottoposti ai primi giudici (anzi il reclamo in questa sede è motivato con esclusivo rIferimento a quelli
proposti al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare). Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come sopra
proposto dell‟A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELL'U.S. CANICATTÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANI-CATTÌ/SANCATALDESE DEL
25.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 177 del 29.3.1996).
Con Com. Uff. n. 177 del 29 marzo 1996 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva al
Giudice Sportivo presso la Lega medesima il reclamo proposto dall'U.S. Canicattì in merito alla gara Canicattì/Sancataldese
del 25.2.1996, in relazione alla irregolare posizione del calciatore Orefice Antonio (tesserato per l'A.S. Sancataldese). Il
Giudice Sortivo con decisione pubblicata nel CU. n. 87 del 17 aprile 1996 dichiarava inammissibile il reclamo. La
sopraricordata decisione della Commissione Disciplinare viene ora impugnata dalla U.S. Canicattì davanti a questa C.A.F. con
telegramma di preannuncio del 19.4.1996 cui hanno fatto seguito i motivi di impugnativa esplicitati con atto in data 24.4.1996. Il
reclamo è inammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il termine per impugnare le decisioni prese dagli
Organi di giustizia sportiva decorre dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel quale la stessa risulta inserita,
comunicato che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dal successivo invio di copia alla società, che è fatto
processualmente irrilevante nella specie non essendo previsto un obbligo di comunicazione. Il reclamo proposto in questa sede
oltre i termini previsti dalla norma sopraricordata si appalesa, pertanto, intempestivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Canicattì di
Canicattì (Agrigento) e dispone l'incameramento della tassa versata.
4- APPELLI DEL SIG. PISANI MASSIMO E DELLA A.S. FERRATELLA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE
SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER ANNI TRE E DELL‟AMMENDA DI L. 2.500.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2
C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA DI CALCIO A CINOUE FERRATELLA/LIVORNO DEL
4.4.1995
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 186 del 12.4.1996).
Con atto 29.2.1996 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Pisani
Massimo, già allenatore dell‟A.S. Ferratella ed attualmente allenatore dell‟Associazione Cerbara, e l‟A.S. Ferratella, per
rispondere, il primo, della violazione di cui all‟art. 1 comma 1. C.G.S. perché, al termine della gara di Coppa Italia di Calcio a
Cinque Ferratella/Livorno 94 del 4.4.1995, estraeva dalla cintola dei pantaloni una pistola che puntava contro Adorni
Giovanni, calciatore dello S.C. Livorno 94, minacciando di sparargli, e la seconda della violazione di cui all‟art. 6 comma 2
C.G.S., per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio allenatore. L‟adita Commissione, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 12 aprile 1996, dichiarava la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati ed infliggeva al
Pisani la sanzione della squalifIca per anni tre ed alla società l‟ammenda di lire 5.000.000. Avverso tale decisione hanno
proposto distinti appelli Pisani Massimo e la A.S. Ferratella; adduce l‟allenatore di aver dovuto agire in stato di legittima
difesa, a seguito dell‟aggressione del calciatore avversario Adorni, mentre la società nega ogni sua responsabilità al riguardo. I
gravami riuniti da questa C.A.F. per evidente connessione oggettiva e soggettiva devono essere respinti per la loro
infondatezza. Ed invero, il comportamento tenuto dal Pisani - e dallo stesso ammesso - non può essere discriminato per
l‟invocata situazione di legIttima difesa, che non è stata provata, e che, quand'anche sussistente, mai potrebbe legittimare la
inaudita gravità del porto d‟arma su di un campo di calcio e del suo uso per finalità di personale salvaguardia. Né può in
129
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
qualche modo dubitarsi della responsabilità della società di appartenenza dell‟allenatore, prevista a titolo oggettivo. Per questi
motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Pisani Massimo e dall‟A.S. Ferratella di Roma, li respinge ed
ordina l‟incameramento delle relative tasse.
5- APPELLO DELL‟U.S. S.L. MAGAZZINI NICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14
MARZO 2000 INFLITTA AL CALCIATORE BELLUMAT STEFANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 49 dell‟11.4.1996).
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con provvedimento pubblicato nei C.U. n. 45 del 14 marzo 1996,
squalificava fino al 14.3.2000 il calciatore Bellumat Stefano in relazione al comportamento dello stesso tesserato nei confronti
del Direttore di gara in occasIone dalla partita S.L. Magazzini Nico/Ripa F.P. 92 del Campionato di 1a Categoria, disputatasi il
10.3.1996. La Commissione Disciplinare di detto Comitato, con decisione pubblicata nel C.U. n. 49 dell‟11 aprile 1996,
rigettava il reclamo della U.S. S.L. Magazzini Nico e confermava la squalifica inflitta al calciatore. Contro tale decisione si
appella ora a questa Commissione la società, la quale, dopo aver formulato una propria ricostruzione dei fatti, ritiene che
l‟episodio concreti un' ipotesi di protesta violenta e non già quella di "aggressione violenta" e conclude, quindi, chiedendo una
riduzione della sanzione. Il reclamo non può trovare accoglimento. Invero ciò che viene nella specie in rilievo, come in fondo
ben percepisce la sottile difesa della società ricorrente, è non già la qualificazione dell‟episodio bensì la struttura ontologica
dello stesso. Sul piano dei fatti la linea difensiva della società, certamente pregevole sul piano dialettico-argomentativo, non è
idonea minimamente a scalfire la storicità dei fatti cosi come rappresentati dal Direttore di gara nel referto e nel supplemento
di rapporto che la Commissione Disciplinare ha avuto ben cura di acquisire agli atti, atti che, notoriamente, nel contenzioso
proprio all‟ordinamento sportivo, sono dotati di fede privilegiata.. Pertanto, non sussistendo dubbi che i fatti si siano verificati essendo irrilevante ai fini che interessano le modalità temporali degli stessi potendo la gravità dell‟episodio consumarsi anche
nello spazio di pochi secondi -; che gli stessi nella loro struttura continuata caratterizzano comunque come grave l‟infrazione
compiuta, adeguata si appalesa la sanzione irrogata che va, pertanto, confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come sopra proposto dall‟U.S. S.L. Magazzini Nico di Lamon (Bolzano) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 1996
1- APPELLO DELL‟A.S. AMATORI SPORT MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.6.1997 INFLITTA ALL‟ALLENATORE MARINOSCI DONATO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n.36 del 4.4.1996).
L‟A.S. Amatori Sport Martina di Martina Franca ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 36 del 4 aprile 1996, con la quale veniva
inflitta la sanzione dell‟inibizione fino al 30.6.1997, all‟allenatore Marinosci Donato. L‟appello è inammissibile. Invero, ai
sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., la richiesta di ottenere copia dei documenti ufficiali, formulata come dichiarazione di
reclamo "deve essere inviata... a mezzo telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del
provvedimento da impugnarsi". Orbene, nella specie, il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Puglia riportante la
decisione gravata reca la data del 4.4.1996, mentre l‟impugnativa a mezzo telegramma di preannuncio e di richiesta di copia
degli atti ufficiali reca la data del 10.4.1996 e quindi ben oltre il termine perentorio fissato dalla su richiamata norma. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli
atti ufficiali, l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Amatori Sport Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone
l‟incameramento della relativa tassa.
2- APPELLO DEL CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANI
TORRESI/CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS DELL‟11.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 28.3.1996).
In relazione alla gara Giovani Torresi/Calcio Pomigliano Followers del Campionato di 3a Categoria disputatasi l‟11.2.1996, la
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania investita a seguito del reclamo proposto dal Calcio
Pomigliano Followers, con delibera pubblicata nel C.U. n. 67 del 28 marzo 1996, riformava parzialmente la decisione del
Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Napoli (C.U. n. 23 del 22 febbraio l996), infliggendo al Calcio Pomigliano
Followers, tra l‟altro, la perdita della gara con il punteggio di 0-2, annullando l‟ulteriore sanzione della penalizzazione di un
punto in classifica; squalificando fino al 30.6.1996 i calciatori Romano Felice e D'Onofrio Domenico ed inibendo fino al
30.6.1996 il dirigente Vittuozzo Giuseppe del Pomigliano al pari dei sunnominati calciatorI, nonché confermando gli altri
provvedimenti, tra i quali l‟nibizione fino al 22.2.1997 dell‟allenatore Del GiudIce Michele. Tale decisione viene impugnata
davanti a questa C.A.F. dal Calcio Pomigliano Followers che chiede che venga disposta la ripetizione della gara, nonché la
riduzione dell‟inibizione inflitta all‟allenatore Sig. Del Giudice Michele. Ciò premesso, si rileva che all‟appello è
inammissibile. Invero, ai sensi dell‟art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., la richiesta di ottenere copia dei documenti ufficiali, formulata
come dichiarazione di reclamo "deve essere Inviata... a mezzo telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel
comunIcato ufficiale del provvedimento da impugnarsi". Ora, per consolidata giurisprudenza, per comunicato ufficiale, la cui
pubblicazione fa decorrere il termine per l‟impugnativa si intende quello del Comitato presso il quale siede l‟organo
disciplinare che ha emesso la decisione, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza la pubblicazione del Comunicato ad opera
di altri organi. Orbene, nella specie, il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania presso il quale ha sede la
Commissione Disciplinare che ha emesso la decisione gravata reca la data del 28 marzo 1996, mentre l‟impugnativa, a mezzo
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
telegramma di preannuncio e di richiesta di copia degli atti ufficiali, reca la data del 13 aprile 1996, una data cioé rispetto alla
quale il termine perentorio in questione era abbondantemente decorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l‟appello come sopra proposto dal
Calcio Pomigliano Followers di Pomigliano d‟Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DEL G.S. CASILINA C.R.A.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASILINA C.R.A.R. P.
88/SANVITESE DEL 18.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.147 del 5.4.1996)
Il G.S. Casilina C.R.A.R.P. 88 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 147 del 5 aprile 1996, con la quale, in parziale accoglimento del
reclamo della Pol. Sanvitese, veniva disposta la ripetizione della gara Casilina C.R.A.R.P. 88/Sanvitese del 18.2.1996, con ciò
modificando la decisione del Giudice Sportivo presso il detto Comitato che aveva dato, tra l‟altro, partita vinta alla attuale
reclamante. L‟appello è fondato e va accolto. Dal referto arbitrale e dal dettagliato supplemento risulta che l‟arbitro ha ritenuto
di sospendere la partita al 38' del secondo tempo e di proseguirla solo "pro-forma" in guarito la situazione ambientale venutasi
a creare, e ulteriormente aggravatasi a seguito dell‟invasione del recinto di giuoco da parte di circa venticinque spettatori con
chiare intenzioni aggressive, era tale da far fondatamente temere ulteriori incidenti come in effetti ebbero a verificarsi dopo il
fischio di chiusura. Va peraltro rilevato che se l‟arbitro avesse effettivamente provveduto ad espellere tre calciatori della Pol.
Sanvitese che (come detto nel referto) si erano resi meritevoli di simile provvedimento, la gara avrebbe dovuto essere
comunque sospesa per il venir meno del numero minimo dei calciatori della Pol. Sanvitese, posto che la stessa società aveva
già subito due precdenti espulsioni. Ritiene la Commissione che, nel caso di specie, la gravità dei fatti verificatasi, cosI come
dettagliatamente descritti, abbia giustamente costretto l‟arbitro ad adottare le surriferite decisioni, per cui il reclamo del G.S.
Casilina C.R.A.R.P. 88 deve essere accolto e deve quindi essere ripristinato il risultato di 2-0 a favore della appellante come
dIsposto dal primo giudice. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dal G.S.
Casilina C.R.A.R.P.88 di Roma, annulla l‟impugnata delibera nella parte che disponeva la ripetizione della suindicata gara,
ripristinando quella del Giudice Sportivo nella parte che infliggeva alla Pol. Sanvitese la punizione sportiva di perdita di detta
gara con il punteggio di 0-2. Ordina la restituzione della tassa versata.
4- APPELLO DELL‟U.S. TALAMONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 TALAMONESE/MERONE DEL
24.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 18.4.1996).
L‟U.S. Talamonese ha proposto appello a questa C.A.F contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia Com. Uff. n. 36 del 18 aprile 1996) che le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita per 0-2 della
gara di Campionato Under 21 disputata il 24.3.1996 con l‟A.S. Merone Calcio per la posizione irregolare del calciatore Cerri
Marco. II gravame è fondato. Come si evince dagli atti ufficiali, evidentemente non visionati con la dovuta attenzione dai primi
giudici, il Cerri, espulso dal campo nell‟incontro di recupero disputato il 14 marzo 1996 tra l‟U.S. Talamonese e la Pol.
Sirtolese, non prese parte alla gara successiva del 17 marzo tra l‟U.S. Talamonese e l‟U.S. Tiranese. Pertanto, l‟automatica
squalifica per una giornata - formalmente inflittagli, in conseguenza dell‟espulsione, con il Com. Uff. n. 30 del Comitato
Provinciale di Como pubblicato il 22 marzo - era già stata scontata, sicchè la partecipazione del Cerri all‟incontro del 24 marzo
era legittima. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dell‟U.S. Talamonese di
Talamona (Sondrio), annulla in toto l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella
suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
5- APPELLO G.S. BORGO MINONNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MINONNA/CLUB
SERRADICA DEL 30.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 43 del 18.4.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 43 del 18 aprile 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche
della L.N.D., decidendo in merito al reclamo proposto dall‟A.S. CIub Serradica avverso la regolarità della gara Borgo
Minonna/Club Serradica disputata il 30.3.1996 nell‟ambito del Campionato dilettanti di 2a Categoria, applicava a carico del
G.S. Borgo Minonna la punizione sportiva della perdita della gara stessa, avendo accertato che alla medesima aveva
partecipato il calciatore Filippo Jencinella, il quale, avendo preso parte nella corrente stagione sportiva a gare del Campionato
Amatori, non poteva essere utilizzato in manifestazioni ufficiali. Avverso tale delibera ricorreva a.questa C.A.F il G.S. Borgo
Minonna, il quale ne sosteneva l‟erroneità, osservando che, siccome le norme In materia di tesseramento amatoriale
disponevano solamente che calciatori già tesserati a tale titolo non potessero "nuovamente" essere impiegati nelle competizioni
ufficiali, e nel corso della stagione sportiva lo Jencinella, prima di partecipare alla gara di cui trattasi, non aveva disputato altro
che competizioni amatoriali, non si era verificata alcuna situazione di irregolarità. Il gravame è infondato Le disposizioni che
regolano il tesseramento amatoriale e i rapporti di tale settore con quello delle competizioni ufficialmente organizzate dagli
OrganismI federali, sono contenute - per quanto concerne il caso in esame nel C.U. n. 4 del 3.8.1995; ai fini che qui rilevano,
due sono le formulazioni che interessano e che debbono essere logicamente coordinate al fine di accertarne il significato. Da
un lato si dispone, invero, che non possono partecipare all‟attività amatoriale i calciatori che nel corso della stagione sportiva,
Siano statti impiegati in gare di competizioni ufficiali agonistiche; dall‟altro, che i calciatori, i quali abbiano preso parte a gare
amatoriali, non potranno essere "nuovamente" impiegati nelle competizioni ufficiali, per tutta la stagione sportiva.
Giustamente, dal suo punto di vista, la società appellante sottolInea l‟avverbio "nuovamente", pretendendo ricavarne
131
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
l‟autorizzazione all‟utilizzo del calciatore in gare ufficiali, dal momento che costui, nella precedente parte della stagione, non
aveva mai disputato simili gare; é tuttavia, l‟esame sinottico della citata normativa conduce a rilevarne senz‟altro l‟infelicità
della formulazione, e, in secondo luogo, l‟impossibilità di ricavarne il significato che l‟appellante le attribuisce: Se infatti si
precisa che quei calciatori che abbiano partecipato a gare ufficiali non possono partecipare a manifestazioni amatoriali, non si
capisce come possano poi (se l‟avverbio "nuovamente" lo si interpreta come fa la società appellante) non essere impiegati
"nuovamente in competizioni ufficiali. Secondo la normativa in esame, infatti, un calciatore che abbia già disputato, nel corso
della stagione, gare ufficiali, non può mai essere utilizzato in quelle amatoriali; e quindi è inconcepibile che poi si presupponga
che invece il calciatore abbia partecipato a manifestazioni dell‟Attività Amatori e allora non possa essere. "nuovamente"
impiegato (in palese contrasto logico con la premessa) in manifestazioni ufficiali. Appare, conseguentemente, indubbio che la
normativa in parte qua abbia voluto introdurre un divieto di contemporanea partecipazione, nel corso della medesIma stagione
sportiva, a manifestazioni amatoriali e ufficiali; quindi, per restare al caso che ne occupa; lo Jencinella, avendo in precedenza
giocato nel Campionato Amatori, non poteva partecipare, per tutto il resto della stagione, a quello dilettantistico di 2a
Categoria. Ciò essendo invece avvenuto, correttamente la delibera impugnata ha sanzionato l‟infrazione, ai sensi dall‟art. 7
C.G.S.. L‟appello deve essere pertanto rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l‟appello come innanzi proposto dal G.S. Borgo Minonna di Jesi (Ancona) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
6- APPELLO DEL CALCIATORE ALEANDRI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELL‟ISTANZA DI SVINCOLO
D'AUTORITÀ PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F, DALLA S.S. MACIR CISTERNA
(Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.25/D-Riunioni del 29/30.3.1996)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 25/D - Riunioni del 29/30 marzo 1995, la Commissione Tesseramenti rigettava il
ricorso proposto dal calciatore Andrea Aleandri, al fine di ottenere lo svincolo d'autorità dalla S.S. Macir Cisterna, ai sensi
dall‟art. 111 N.O.I.F., e cioé per avere trasferito la propria residenza nel comune di Terni, da Pomezia.Osservava Ia
Commissione Tesseramenti, che, a di là delle risultanze anagrafiche certificate dal reclamante, costui aveva indubbiamente
mantenuto il domicilio in Pomezia, presso i genitori; infatti egli risultava tesserato per la società Aprilia, era iscritto all‟
Università di Roma, non svolgeva alcuna attività in Terni e, quanto alle ragioni addotte per giustifIcare il trasferimento (cioé la
necessità di assistere l‟anziana nonna), ne era valida smentita la circostanza, accertata, della presenza in Terni di numerosi
parenti idonei a tale scopo. Avverso tale decisIone ricorreva a questa C.A.F. l‟Aleandri, ribadendo l‟effettività del
trasferimento di residenza, che, ai sensi della normativa del Codice Civile, implicava presuntivamente quella del domicilio;
aggiungendo che in Terni egli aveva trovato recente- mente un lavoro e che l‟iscrizione alla Università romana non aveva il
significato tratto dalla delibera impugnata, visto che la grande maggioranza degli studenti proveniva come luI da altre località;
sottolineando di avere già preso contatto con società calcistiche umbre, al fIne di un futuro tesseramento e concludendo per
l‟annullamento dell‟impugnata delibera. L‟appello è infondato. A questa Commissione è chiarissimo il concetto di residenza
(quale luogo di dimora abituale) così come quello di domicilio (centro principale dei propri affari); tali nozioni, comunque,
vanno rapportate non al significato civilistico, bensì a quello calcIstico, nel senso che l‟art. 111 N.O.I.F vuole concedere al
calciatore non professionista o giovane dilettante la possibIlità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, come nella
specie si vorrebbe sostenere; tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. Nel caso in
esame, non pare che tali requisiti ricorrano. Manifestamente inattendibile è la proposizione principale se si pensa che
l‟Aleandri ha certificato un cambio di residenza avvenuto quando, poco più che diciottenne, frequentava ancora la scuola in
Pomezia, giustificandolo con ragioni non solo inadatte ad un ragazzo di quell‟età, ma prive di qualunque giustificazione per
esistenza in Terni di altri che poteva più validamente provvedervi. Ha allegato ragioni di lavoro che, all‟epoca del
trasferimento (da cui deve decorrere l‟anno previsto dell‟art. 111 per lo svincolo) non sussistevano e che, a suo dire, hanno
trovato solo recentissimo sbocco, essendo quindi del tutto irrilevanti a documentare il motivo del cambio di residenza. Si è
tesserato per una società geograficamente molto vicina a Pomezia e molto lontana da Terni - il che rende inconcepibile che, per
gli allenamenti e la disputa delle gare, egli possa ogni giorno (ad onta degli impegni che sostiene di avere su più fronti:
assistenza familiare, obblighi di studio e di lavoro) sobbarcarsi lunghi trasferimenti in treno (oltre tutto, con indicazione oraria
che non trova corrispondenza nel servizio ferroviario, secondo gli accertamenti svolti). VI è quindi una nutrita ed evidente
serie di ragioni, le quali logicamente escludono che l‟Aleandri si sia effettivamente trasferito a Terni; e che conducono a
ritenere che egli invece abbia voluto, artificiosamente, sciogliersI dal vIncolo di tesseramento con la S.S. Macir Cisterna.
L‟appello va dunque rigettato e la tassa relativa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come in epigrafe proposto dal calciatore Aleandri Andrea ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1996
1- APPELLO DELL‟A.S. PONTE STORTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI
CALCIATORI ROMITO GIOVANNI E PALMUCCI PAOLO RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.5.1996 E 31.12.1999, IN
RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PONTE STORTO/BOREALE T.P. DEL
16.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 156 del 19.4.1996).
L‟A.S. Ponte Storto ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 156 pubblicato in Roma il 19 aprile 1996. Lamenta la ricorrente che le squalifiche
inflItte ai due tesserati Giovanni Romito e Paolo Palmucci rispettivamente fino al 30.5.1996 e fino al 31.12.1999, sono
eccessive avendo riguardo agli atti di violenza che essi avrebbero commesso ai danni del Direttore di gara in occasione della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
partita Ponte Storto/Boreale, disputata il 16 marzo 1996. Esaminati gli atti, la C.A.F. rileva innanzi tutto l‟inammissibilità del
ricorso relativamente alla squalifica inflitta al Romito, a causa della entità della sanzione (non oltre i dodici mesi)inflittagli (v.
art. 35 n. 4 lettera d/d1 C.G.S.). Al Palmucci la squalifica fino al 31.12.1999 va confermata, essendosi egli reso responsabile
degli atti violenti ed intimidatori che il Direttore di gara ha segnalato con il suo rapporto di fine gara e che ha ribadito in
termini inequivoci allorché è stato sentito dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordIne
all‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S. Ponte Storto di Castelnuovo di Porto (Roma), così provvede: - lo dichiara
inammissibile, ai sensi dell‟art.35 n. 4 d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 30.5.1996 inflitta al
calciatore Romito Giovanni; lo respinge per quanto concerne la sanzione della squalifica fino al 31.12.1999 inflitta al
calciatore Palmucci Paolo;. dispone l‟incameramento della tassa versata.
2- APPELLO DELL‟A.S. PETRITOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE
CAPRETTI NAZZARENO FINO AL 31.7.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 43 del 18.4.1996) .
L‟Associazione Sportiva Petritoli ha proposto rituale e tempestivo appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche (C.U. n. 43 del 18 aprile 1996) relativa alla squalifica fino al 31.7.1997 inflitta al
calciatore Capretti Nazzareno. Ritiene questa Commissione che il ricorso debba essere respinto in quanto nessun elemento
obiettivo è stato addotto a favore della tesi della ricorrente. Dal referto arbitrale e dal supplemento allegato, risulta chiaramente
che l‟arbitro ha identificato senza ombra di dubbio nel calciatore Capretti colui che l‟aveva colpito alla spalla destra,
specificando che lo stesso era in quel frangente da solo, il che esclude la possibilità di errore.La sanzione inflitta risulta
congrua in relazione alla gravità del fatto e pertanto nessuna riduzione può essere concessa. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l‟ appello come innanzi proposto dall‟A.S. Petritoli di Petritoli (Ascoli Piceno) e dispone l‟ incameramento della
relativa tassa.
3- APPELLO DELLA POLISPORTIVA CRA SASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRA
SASSANO/CASALBUONO DEL 25.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 18.4.1996)
Nel rapporto relativo alla gara CRA Sassano/Casalbuono, disputata, per il Campionato di 2a Categoria, organizzato dal
Comitato Regionale Campania, il 25 febbraio 1996 e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra di casa, il Direttore dI gara
riferisce che "al 5' del secondo tempo veniva espulso il calciatore Pellegrino Antonio, portiere della Polisportiva CRA Sassano
per avere intercettato il pallone con le mani fuori dell‟area di rigore; mentre l‟arbitro si accingeva ad annotare il provvedimento
disciplinare, l‟allenatore locale, Cammarano Giovanni, entrava sul terreno di giuoco, minacciandolo; successivamente, il
calciatore Pellegrino Antonio, rientrato sul campo, di corsa, raggiungeva l‟arbitro alle spalle colpendolo violentemente e
ripetutamente con calci, pugni e sputi al volto e in altre parti del corpo. A seguito dei numerosi colpi ricevuti, particolarmente
alla testa, l‟arbitro decretava la fIne della gara, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per poterla continuare. A questo
punto alcuni calciatori della Polisportiva CRA Sassano, identificati per Cavallone Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine
e Malattino Angelo, aggredivano a loro volta il Direttore di gara colpendolo ripetutamente con pugni al corpo e al volto.
L‟intervento di due carabinieri di servizio evitava ulteriori danni all‟arbitro. Dopo circa due ore di attesa nello spogliatoio,
l‟arbitro poteva lasciare il campo insieme al Commissario di campo con l‟aiuto delle forze dell‟ordine sopravvenute di
rinforzo". Il Direttore di gara, rientrato in sede, si recava presso il Pronto Soccorso degli "OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona", dove il medico di turno gli riscontrava i"contusioni escoriate alle ginocchia. Contusione sternale. Escoriazioni alle
mani", con prognosi di sette giorni. Per i fatti sopradescritti il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Polisportiva CRA
Sassano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; inibiva fino al 24 aprile 1996 l‟allenatore della
stessa società, Cammarano Giovanni; squalifIcava, fino al 24 febbraio 2000 il calciatore Pellegrino Antonio e fino al 24 agosto
1999 i calciatori Cavallone Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine e Malattino Angelo, tutti della Polisportiva CRA
Sassano (Com. Uff. n. 59 del 29 febbraio 1996). La delibera veniva confermata integralmente dalla Commissione Disciplinare,
adita della Polisportiva CRA Sassano, dopo aver ascoltato il rappresentante di detta società e il Direttore di gara, che
confermava, con ulteriori particolari, quanto descritto nel suo referto (Com. Uff. n. 72 del 18 aprile 1996). Avverso la predetta
decisione propone appello in questa sede la Polisportiva CRA Sassano, che chiede: l‟annullamento della sanzione sportiva
della perdita della gara e ripetizione della stessa; la revoca delle squalifiche inflitte ai calciatori Cavallone Giuseppe, Lisa
Giovanni, Orlando Carmine e Malattino Angelo; la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Pellegrino Antonio ed
all‟allenatore Cammarano Giovanni. L‟appello, nella parte in cui è diretto a chiedere l‟annullamento della sanzione sportiva
della perdita della gara e la ripetizione della stessa, deve dichiararsi inammissibIle. Ed invero, la Polisportiva CRA Sassano
non ha adempiuto all‟onere di inviare contestualmente copia dei motivi, per lettera raccomandata, alla controparte U.S.
Casalbuono, come prescritto dell‟art. 25, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. Del pari è da dichiarare
inammissibile il reclamo nella parte diretta ad ottenere la Riduzione della inibizione fino al 24 aprile 1996 all‟allenatore
Cammarano, in quanto, come è noto, non è consentito l‟appello alla C.A.F, per quanto concerne il Settore dilettantistico, per le
squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti inferiori ai dodici mesi, giusta l‟art. 35, comma quarto, lett.,d/d1, del
Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alle squalifiche dei calciatori Cavallone, Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine,
Malattino Angelo e Pellegrino Antonio, osserva la C.A.F. che esse non sono suscettibili né di revoche né di riduzioni.
Premesso che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, non è consentito, nei procedimenti disciplinari per
infrazioni verificatesi nel corso di gare, non desumere i fatti se non dagli atti ufficiali (referto arbitrale, dei giudici di linea,
ecc), di tal che non può avere ingresso la diversa versione dei fatti prospettata nella fattispecie dalla reclamante, che nega
133
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
assolutamente le aggressioni poste in essere dai predetti calciatori, deve rilevarsi che i gravi atti di violenza di cui si sono resi
protagonisti i predetti calciatori, sono stati assai benevolmente sanzionati dai primi giudici. In specie, l‟aggressione con ripetuti
calci e pugni al corpo e al volto del Direttore di gara posta in essere da Cavallone, Lisa, Orlando e Malattino, avrebbe dovuto
essere punita molto più gravemente che con la squalifica per soli tre anni. La decisione impugnata, pertanto, deve essere
confermata. Di conseguenza, va incamerata la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all‟appello
come sopra proposto dalla Polisportiva CRA Sassano di Sassano (Salerno), così provvede: - lo dichiara inammissibile, ai sensi
dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, per la parte inerente larichiesta di ripetizione della suindicata gara, ed ai sensi dell‟art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione
dell‟inibizione fino al 24.4.1996 inflitta al Sig. Cammarano Giovanni. lo respinge nel resto; ordina incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DEL CALCIATORE GUZZETTA ALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI
FINO AL 3.3.1999
(Delibera della Commissione DisciplInare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 27/Disc. del 18.4.1996)
Il calciatore Guzzetta Aldo, tesserato con la società Nuova Lingua Glossa, propone reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 27 in data 18 aprile 1996, con la quale,
in parziale accoglimento del reclamo inoltrato dalla suddetta società ha ridotto al 30 marzo 1999 la squalifica inflittagli dal
Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato Regionale. L‟impugnazione in esame è inammissibile per non essere stati osservati
i termini perentori indicati nell‟att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli organi
disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successive alla data di pubblicazione, del comunicato
ufficiale, con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserIta nel
Com. Uff. n. 27. del 18 aprile 1996, mentre il reclamo è stato inoltrato con raccomandata in data 27 aprile. La tassa versata va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 h. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟appello
come innanzi proposto dai calciatore Guzzetta Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DELLA POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS
CERAMI/ADRANO DEL 14.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 28/Disc. del 26.4.1996)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 26 aprile 1996 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla Polisportiva Adrano avverso la validità dell‟incontro Libertas
Cerami/Adrano disputato il 14.4.1996, nell‟ambito del Campionato di 1a Categoria, per non avere l‟istante allegato la ricevuta
comprovante l‟invio di copia del reclamo stesso alla società controparte. Avverso tale decisione ha proposto appello la
Polisportiva Adrano, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino". Osserva la C.A.F. che la
Polisportiva Adrano ha esibito nella presente sede di appello la ricevuta mancante. L‟ impugnata delibera va quindi annullata
con rinvio alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento
dell‟appello come sopra proposto della Polisportiva Adrano di Adrano (Catania), annulla, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S,
l‟impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia per l‟esame di merito in ordine al reclamo proposto dalla Polisportiva Adrano il 17.4.1996
avverso la regolarità di svolgimento della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
6- APPELLO DELL‟UNION VIGONTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOSSO'/UNION VIGONTINA DEL
24.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 53 del 26.4.1996)
All‟esito della gara Fossò/Union.Vigontina, dísputata il 24.3.1996 nell‟ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato
Regionale Veneto, e terminata col punteggio di 1 a 0, la Union Vigontina proponeva reclamo adducendo che la squadra
avversaria aveva ottenuto dal Comitato di ritardare di trenta minuti l‟ inizio della partita al solo fine di procurarsi un vantaggio
rappresentato dall‟aver potuto, per quell‟ora, schierare la migliore formazione altrimenti non possibile.. Il Giudice Sportivo,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 4 aprile 1996, respingeva il reclamo. Altrettanto faceva la competente
Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 53 del 26 aprile 1996). Appella dinanzi a questa Commissione Federale la Union
Vigontina reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino". II gravame è infondato. Ed invero, nel
richiedere lo spostamento dell‟orario dell‟incontro l‟U.S. Fossò ha esercitato un suo preciso diritto (cfr. art. 28 comma 2
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti) e, nell‟aderire all‟istanza, il Comitato competente non ha commesso alcun
arbitrio. La partita ha quindi avuto regolare svolgimento ed il risultato conseguito in campo dalle squadre non può essere in
alcun modo inficiato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟Union Vigontina di Vigonza
(Padova) ed ordina l‟incameramento della tassa versata .
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 1996
1- APPELLO DELL‟U.S. FOSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBARNA/FOSSANESE DEL
14.2.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 36 del
18.4.1996)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
L‟appello proposto dall‟US Fossanese Calcio avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, pubblicata sul C.U. n. 36 del 18 aprile 1996, va dichiarato inammissibile, a norma dell‟art.
23 n. 5 C.G.S., in quanto la reclamante non ha rassegnato i motivi a sostegno della impugnazione secondo il disposto dell‟art.
27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso
invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l‟appello dall‟U.S. Fossanese Calcio di Fossano
(Cuneo) ed ordina l‟'incameramento della relativa tassa.
2- APPELLO DEL SIG. LUGARESI EDMEO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 10.1.1998
INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/LUCCHESE LIBERTAS DEL 6.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 347 del 3.5.1996)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, riformando in parte il provvedimento emesso dal
Giudice Sportivo, ha ridotto la sanzione dell‟inibizione inflitta al Presidente dell‟A.C, Cesena dal 10.4.1998 al 10.1.1998
(Com. Uff: n. 347 del 3 maggio 1996). Ricorre il destinatario della sanzione chiedendo che questa venga "congruamente"
ridotta. La C.A.F ritiene invece di confermare la sanzione, non essendovi alcun motivo utile ai fini dell‟accoglimento del
ricorso. Il comportamento tenuto dal Presidente del Cesena Edmeo Lugaresi, nei confronti del Direttore di gara prima e del
guardalinee subito dopo, è di particolare gravità e come tale non può essere minimizzato o quanto meno sottovalutato
accampando difformità di valutazione da parte dei primi giudici relativamente a trascurabili dettagli sulle modalità degli
avvenimenti. Residua invero che un Presidente di una società di calcio, cui istituzionalmente incombe l‟onere di carattere
sportivo ed etico di tutelare la dignità e l‟incolumità dei direttori di gara e dei collaboratori di quest‟ultimo si sia lasciato
andare in comportamenti di violenza, d'ingiurie e d'intimidazione che devono necessariamente-essere oggetto di censura e di
sanzione. La sanzione pertanto va confermata. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come sopra proposto dal Sig.
Lugaresi Edmeo ed ordina incamerarsi la tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.C. MAGENTA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA, IN
RELAZIONE ALL‟IMPIEGO DEL CALCIATORE CEVOLATTI MARCO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996)
Il 18 gennaio 1996 l‟A.C. Magenta, dopo aver ritualmente richiesto all‟Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale
Lombardia la posizione del calciatore Cevolatti Marco ed aver ricevuto comunicazione che lo stesso risultava svincolato a tutto
l‟11 gennaio 1996, provvedeva a depositare la richiesta di tesseramento. Il calciatore partecipava, quindi , alle gare
Magenta/Cairate del 21 gennaio 1996 e Parabiago/Magenta dell‟11 febbraio 1996. Il 13 febbraio 1996 l‟Ufficio Tesseramento
della F.I.G.C. comunicava anche alla predetta società che il calciatore in questione risultava tesserato dal 13 ottobre 1994 per il
Club F.C. Morbio affiliato alla Federazione svizzera e che quindi non poteva essere tesserato per:la anzidetta società."in quanto
sprovvisto della necessaria autorizzazione". Sulla base di tali presupposti la F.I.G.C. provvedeva a revocare il tesseramento del
calciatore ai sensi dell‟art. 42 lett. a) N.O.I.F.. L‟A.C. Parabiago in relazione alla surricordata gara dell‟11 febbraio 1996
inoltrava ricorso alla Commissione Disciplinare lamentando l‟irregolarità della posizione del calciatore. La Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 37. del 3 maggio 1996, respingeva il reclamo della A.C. Parabiago e nel
contempo facendo applicazione dall‟art. 7 comma 8 C.G.S., comunicava alla A.G. Magenta la penalizzazione di due punti in
classifica in relazione alle due gare prima ricordate. Tale decisione viene ora impugnata dalla società davanti a questa C.A.F..
Dall‟'esposizione compiuta in narrativa e dalla risultanze emergenti dagli atti acquisiti al presente giudizio risulta in maniera
non equivoca che l‟errore in cui è incorsa la società ricorrente nel perfezionare la procedura di tesseramento del calciatore in
questione e, conseguentemente nell‟utilizzarlo in gare ufficiali, trova certamente causa e ragione esclusiva nel comportamento
complessivamente tenuto dalla Federazione, che ha ingenerato non esatti convincimenti sulla circostanza dello svincolo del
calciatore. Già la scusabilità dell‟errore, istituto di generale applicazione nel nostro ordinamento,dovrebbe portare a ritenere
che nella specie non potrebbe farsi applicazione della sanzione prevista dall‟art.7, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva di
cui, invece, si è fatta applicazione nella decisione impugnata. Peraltro, nella specie, ad escludere l‟applicabilità di tale norma si
pone in maniera concludente il disposto, richiamato nel provvedimento di revoca della Federazione del 13 febbraio 1996,
dall‟art. 42 lett. a) N.O.I.F. in forza del quale la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla
società la comunicazione del provvedimento, revoca, quindi, inidonea a spiegare i suoi effetti nei con fronti di gare disputate in
data anteriore (rispettivamente il 21gennaio e l‟11 febbraio 1996). II ricorso va, quindi, accolto. Per questi motivi la C.A.F.
accoglie l‟appello come innanzi proposto dell‟A.C.Magenta di Magenta (Milano), annullando l‟impugnata delibera nella parte
che infligge alla società appellante la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica 1995/96. Dispone la
restituzione della tassa versata.
4- APPELLO DELL‟A.C. SEGRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROZZANO/SEGRATE DEL 3.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 de1 3.5.1.996)
L‟A.C, Rozzano proponeva reclamo in relazione alla gara disputata il aprile1996 con l‟A.C. Segrate evidenziante l‟irregolarità
della partecipazione nelle file della squadra avversaria del calciatore Cazzamali Luca, squalificato per 3 (tre) giornate. La
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia,con decisione pubblicata nel C.U. n. 37 del 3 maggio
1996, accoglieva il reclamo,infliggendo all‟A.C. Segrete la punizione sportiva della perdita della gara-0-2, nonché l‟ammenda
di L. 300.000; squalificava per un'ulteriore giornata il calciatore Cazzamali Luca ed inibiva fino e tutto il 18 maggio 1996 il
dirigente accompagnatore dell‟A.C. Segrate, Sig. Cazzamali Alessandro, . Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
C.A..F dall‟A.C. Segrate che invoca l‟applicazione dell‟art.36, comma 1, N.O.I.F. concernendo la squalifica il campionato
Juniores e di contro la gara contestata la 1a Categoria. II ricorso è fondato. Invero il calciatore colpito da squalifica deve
scontare la sanzione ai sensi dell‟art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, nella gara del campionato di competenza sicché deve
ritenersi consentita e, quindi, legittima la sua partecipazione ed una gara inserita in un campionato diverso, come è avvenuto
nella specie. Il reclamo va quindi accolto. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto
dell‟A.C. Segrate di Segrate (Milano), annulla in toto l‟impugnata delibera, ripristinando altresì il risultato di 1-1 conseguito in
campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
5- APPELLO DEL CALCIATORE CENTRO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 31.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 170 del 3.6.1996)
Il Sig. Centro Giuseppe, tesserato per Ia Polisportiva Poggio Nativo 92, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 170 del 3 maggio
1996, chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli fino al 31.3.1999, in relazione alla gara Girgenty City/Poggio Nativo
del 24.3.1996 del Campionato di 3a Categoria. Sostiene il ricorrente che la riduzione concessa dalla Commissione Disciplinare
rispetto alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (squalifica fino al 31.3.2000), non può ritenersi sufficiente, in
considerazione della distorta realtà dei fatti riferita dall‟arbitro. Osserva la C.A.F. che, in effetti, il Direttore di gara nelle
dichiarazioni rese a richiesta della Commissione Disciplinare, ha notevolmente ridimensionato l‟obiettività dei fatti, dando atto
che dal comportamento del Centro non aveva subito alcun danno fisico, ma solo "un danno psicologico" con conseguente venir
meno della serenità necessaria per continuare la gara. Ciò contrasta con quanto invece riferito dallo stesso arbitro nel suo
referto e nel successivo allegato supplemento, ove aveva parlato di ferite al labbro con fuoriuscita di sangue e di fortissimo
dolore alla gola tale da restare per alcuni secondi senza fiato. La Commissione Disciplinare ha peraltro tenuto conto del
ridimensionamento dei fatti operato dall‟arbitro ed ha ritenuto di ridurre la squalifica al calciatore da quattro a tre anni,
sanzione che appare senz'altro equa e corrispondente alla obiettività dei fatti che rimangono comunque gravi avendo
determinate la sospensione della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dal calciatore
Centro Giuseppe e dispone incamerarsi la relativa lassa.
6- APPELLO DELL‟U.S. ALDINI UNES AVVERSO DECISIONI MERITO, GARA GIOVANISSIMI ALDINI
UNES/BOLLATESE DEL 5.5.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com.Uff. n. 3 del 9.5. 1996)
Ricorre l‟U.S. Aldini Unes avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del
Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che, accogliendo il reclamo proposto dalla U.S. Bollatese 1919, ha comminato le
sanzioni della perdita della gara del 5.5.1996 Aldini Unes/Bollatese per 0-2, della squalifica per una gara ufficiale del
calciatore Marzano William e l‟ammenda di L. 50.000 alla Società Aldini Unes. Il ricorso va respinto, essendo insuperable e
non giustificabile il fatto che il calciatore Marzano era in posizione irregolare allorché partecipò alla gara del 5.5.1996
disputata fra la Aldini Unes e la Bollatese. Non può infatti essere preso in considerazione il rilievo secondo cui il calciatore
avrebbe, alla data in cui fu disputata la partita, già scontato le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte. È di palmare
evidenza che la mancata utilizzazione del calciatore prima ancora che fosse stata comminata la sanzione non può essere
considerata esecuzione della stessa. La società reclamante ha infatti eccepito che il calciatore Marzano, dopo avere scontato la
giornata di squalifica automatica conseguente all‟espulsione, non fu utilizzato nella partita successiva, disputata però prima che
fosse stata inflitta la seconda giornata di squalifica da parte dell‟organo giudicante. In definitiva si sostiene che essendo stato il
calciatore espulso in occasione della gara del 25.4.1996, avrebbe egli scontato la prima giornata di squalifica (quella
automatica ed inevitabile) non partecipando alla gara del 28 aprile successivo. E fin qui il rilievo è esatto. Non si può però
condividere l‟altro rilievo secondo cui essendo stato egli squalificato per un‟altra giornata solo con il Comunicato del 3.5.1996,
gli dovrebbe essere accreditata, come scontata, la sanzione per non avere partecipato alla gara del 01.05.1996 e cioè ad una
gara disputata prima ancora che fosse comminata la squalifica. La tesi secondo cui la società non avrebbe utilizzato il
calciatore nella gara dell‟1.5.1996 in previsione della seconda giornata di squalifica è cosi surrettizia, da non meritare
accoglimento. Per questi motivi la C.A.F, respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Aldini Unes di Milano ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
6- APPELLO DELL‟U.S. ALDINI UNES AVVERSO DECISIONI MERITO, GARA GIOVANISSIMI ALDINI
UNES/BOLLATESE DEL 5.5.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com.. Uff. n. 3 del 9.5. 1996)
Ricorre I'.U.S. Aldini Unes avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del
Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che, accogliendo il reclamo proposto dalla U.S. Bollatese 1919, ha comminato le
sanzioni della perdita della gara del 5.5.1996 Aldini Unes/Bollatese per 0-2, della squalifica per una gara ufficiale del
calciatore Marzano William e I'ammenda di L. 50.000 alla Società Aldini Unes. Il ricorso va respinto, essendo insuperable e
non giustificabile il fatto che il calciatore Marzano era in posizione irregolare allorché partecipò alla gara del 5.5.1996
disputata fra la Aldini Unes e la Bollatese. Non può infatti essere preso in considerazione il rilievo secondo cui il calciatore
avrebbe, alla data in cui fu disputata la partita, già scontato le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte. È di palmare
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
evidenza che la mancata utilizzazione del calciatore prima ancora che fosse stata comminata la sanzione non può essere
considerata esecuzione della stessa. La società reclamante ha infatti eccepito che il calciatore Marzano, dopo avere scontato la
giornata di squalifica automatica conseguente all‟espulsione, non fu utilizzato nella partita successiva, disputata però prima che
fosse stata inflitta la seconda giornata di squalifica da parte dell‟organo giudicante. In definitiva si sostiene che essendo stato il
calciatore espulso in occasione della gara del 25.4.1996, avrebbe egli scontato la prima giornata di squalifica (quella
automatica ed inevitabile) non partecipando alla gara del 28 aprile successivo. E fin qui il rilievo è esatto. Non si può però
condividere l‟ altro rilievo secondo cui essendo stato egli squalificato per un‟'altra giornata solo con il Comunicato del
3.5.1996, gli dovrebbe essere accreditata, come scontata, la sanzione per non avere partecipato alla gara del 01.05.1996 e cioè
ad una gara disputata prima ancora che fosse comminata la squalifica. La tesi secondo cui la società non avrebbe utilizzato il
calciatore nella gara dell‟ 1.5.1996 in previsione della seconda giornata di squalifica è cosi surrettizia, da non meritare
accoglimento. Per questi motivi la C.A.F, respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Aldini Unes di Milano ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL‟U.S CANICATTI‟ AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 31.5.1997 E L‟AMMENDA DI L. 2.000.000, NONCHÉ AVVERSO SANZIONI VARIE INFLITTE A PIU
TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CANICATTI/JUVE TERRANOVA GELA DEL 14.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. U.ff. n. 29/Disc. del 3.5.1896)
La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo l‟appello come innanzi proposto dell‟U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento).
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 1996
1- APPELLO DEL CASARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS 1944/CASARANO
CALCIO DEL 5.5.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 173/Cdel 31.5.1996)
La C.A.F. respinge l'appello come in epìgrafe proposto dal Casarano Calcio di Casarano (Lecce) ed ordina l'incameramento
della relativa tassa.
2- APPELLO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE/ASTREA DEL 19.5.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 175/C del 4.6.1996)
La C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall'A.S. Astrea di Roma e dispone l‟incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 1996
1- APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L.5O.OOO.OOO CON
DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/SALERNITANA DEL 14.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 342 del 26.4.1996)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla società Reggina Calcio la squalifica del campo di
giuoco per una giornata per gli atti di violenza compiuti dai suoi sostenitori nel corso della gara del Campionato di Serie B
disputata contro la società Salernitana il 14. aprile 1996. Tale decisione evidenziava che, oltre al deprecabile lancio di oggetti
in campo, un sostenitore della Reggina entrava sul terreno di giuoco ma, fortunatamente, veniva bloccato a soli due metri di
distanza dall‟arbitro da alcuni calciatori della squadra locale e da agenti di polizia; al termine dell‟incontro l‟arbitro era colpito
con un pugno alla spalla destra da un estraneo, appostato all‟ingresso degli spogliatoi; infine una pietra di media dimensione
era scagliata contro. l‟auto dell‟arbitro, che stava lasciando l‟impianto sportivo. Avverso tale decisione, pubblicata sul C.U. n.
330 in data 17 aprile 1995, la società Reggina Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la suddetta
Lega la quale, con decisione in data 26 aprile 1996, pubblicata sul Com. Uff. n. 342, a seguito di valutazione complessiva dei
fatti contestati, revocava il provvedimento disciplinare della squalifica del campo ed infliggeva alla reclamante l‟ammenda di
L: 50.000.000, con diffida. La società Reggina Calcio proponeva reclamo anche contro tale decisione a questa C.A.F. e
limitava la sua richiesta ad una congrua riduzione dell‟ammenda comminatale. Nella riunione di questa Commissione in data
13 giugno 1996, interveniva il legale rappresentante della società reclamante, il quale, confermando di non contestare gli
episodi evidenziati dalle decisioni, insisteva nella riduzione al minimo dell‟ammenda, la quale era più onerosa della sanzione
della squalifica del campo, soprattutto in relazione alle condizioni economiche della società. Circoscritto il tema decidendo a
tale ultima richiesta, va rilevato che le motivazioni a sostegno del reclamo non hanno alcun fondamento giuridico. La
concezione della sanzione disciplinare, pur essendo varie le sue finalità (afflizione, retribuzione, correzione ecc) deve pur
sempre considerarsi afflittiva-retributiva; è un provvedimento, cioè, che colpisce la trasgressione in proporzione al mal fatto. In
sostanza è questa che viene ad essere perseguita mediante l‟inflizione di una sanzione adeguata, che si riversa nella sfera
giuridica o patrimoniale del trasgressore. Per la stessa necessità di essere adeguata al fatto, la sanzione deve essere fortemente
sentita. Caratteristica dell‟effetto sanzionatorio, è dunque, il suo derivare direttamente dalla trasgressione, ed ai fini
dell‟adeguatezza in parola si deve tenere conto di tutte le circostanze, di maggiore o di minore gravità. La Commissione
Disciplinare ha esattamente determinato l‟effetto sanzionatorio in relazione alla minore gravità ritenuta dal Giudice Sportivo,
stabilendo di infliggere l‟ammenda in luogo della squalifica del campo. La sanzione dell‟ammenda è certamente meno grave
della squalifica di campo. Il legislatore sportivo con le disposizioni dell‟art. 8 C.G.S. ha tassativamente indicato le sanzioni da
infliggere alle società che violino le norme federali mediante una progressione a seconda della natura e della gravità dal fatto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
commesso, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Esse iniziano dall‟ammonizione fino all‟esclusione da
manifestazioni sportive ed alla perdita della gara. L‟ammenda è considerata meno afflittiva della squalifica di campo. Tale
principio, d'altra parte, non ha bisogno di una lunga indagine per riconoscere la sua fondatezza. Invero, la squalifica in esame
comporta oneri a carico della società non indifferenti, tra cui, oltre al mancato incasso, vi è il danno economico delle spese per
la disputa della gara su un campo lontano da quello proprio, la mancanza dell‟apporto affettivo, morale e sostenitore della
tifoseria e tanti altri disagi minori. La sanzione dell‟ammenda sarebbe maggiormente afflittiva se fosse sproporzionata rispetto
al danno della squalifica del campo. Nel caso in esame, l‟importo di cinquanta milioni costituisce, un effetto sanzionatorio
minore dell‟altra sanzione, in quanto non è credibile che una società militante nel Campionato di Serie B non sia in grado di
sopportare tale onere, e sarebbe per lei, invece, più sopportabile il danno economico della squalifica del campo. II reclamo, alla
stregua delle suesposte considerazioni, deve essere respinto e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l‟appello come innanzi proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone l‟incameramento della tassa
versata.
2- APPELLO DELLA S.S. FORMIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟U.S.
CITTÀ DI PALERMO IN MERITO AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE CONCORDATO IN RELAZIONE
ALL‟IMPIEGO DEL CALCIATORE CORRENTI GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 23.2.1996)
La società Sportiva Formia ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Vertenze
Economiche riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24/D Riunione del 23.2.1996, con la quale è stato respinto il ricorso
proposto dalla predetta Società volto ad ottenere dalla S.S. Città di Palermo il pagamento della somma di L. 40.000.000, quale
premio di valorizzazione relativo all‟ impiego del calciatore Correnti Giuseppe per la stagione sportiva 1994-95.
II reclamo non è meritevole di accoglimento, in quanto la decisione della C.V.E., emessa a seguito di accurati accertamenti
istruttori, è correttamente ed esaurientemente motivata e non merita censure. Il punto centrale della controversia consiste nello
stabilire il,valore da attribuire al documento in data 27.8.1994, redatto su carta intestata della società Formia e diretto alla Lega
Professionisti Serie C, con il quale, con riferimento alle variazioni di tesseramento di alcuni calciatori, fra cui il Correnti, "si
chiarisce che per partecipazione alle gare si intende: la disputa di almeno 45 minuti della stessa". Tale documento reca in calce
il timbro della società Formia e la dizione "Il Presidente (Aroldo Tommasino)", seguita da una firma. Nel giudizio dinanzi alla
C.V.E. è rimasto accertato che la firma non è quella del presidente della società Formia, ma appare simile a quella del
consigliere della società José Alberto Bozza, collaboratore organizzativo ed amministrativo della società. Ciò posto, va
pienamente condiviso l‟iter argomentativo seguito dalla C.V.E. nella sua decisione, che si svolge attraverso la rilevata esigenza
di precisare il contenuto, altrimenti non determinabile, del contratto di trasferimento, che prevedeva la corresponsione di un
premio di valorizzazione commisurato al numero di partite disputate dal Correnti, senza che peraltro fosse indicata la durata
della partecipazione dello stesso alle gare (dovendosi logicamente escludere la sufficienza, ai fini in questione, della
partecipazione di durata irrilevante, come per un solo minuto). Tale esigenza richiedeva logicamente, per il suo
soddisfacimento, un documento integrativo del contratto di trasferimento e tale poteva appunto essere la comunicazione in data
27 agosto 1994 della società Formia alla Lega. Che i fatti si siano poi svolti secondo la ricostruzione della Società Città di
Palermo è dimostrato dall‟assenza ingiustificata, nel giudizio dinanzi alla C.V.E., dei consiglieri del Formia Miele (che aveva
concordato con il direttore sportivo del Palermo Perinetti il contenuto della lettera da inviare alla Lega) e Bozzo (che aveva
materialmente sottoscritto la lettera stessa), entrambi deferiti alla Commissione Disciplinare proprio per la loro assenza. In tale
situazione, correttamente la C.V.E. ha fatto applicazione dei principi sulla rappresentanza apparente esulta tutela
dell‟affidamento incolpevole, principi propri dell‟ordinamento generale e da questo mutuati dall‟ordinamento sportivo, ed ha
ritenuto riferibile alla società Formia e qui di per essa vincolante - il tesseramento in questione. Ne, d'altro canto, la predetta
società è stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa la formazione del documento, che presentava tutti i crismi esteriori
per apparire legittimamente proveniente dalla stessa. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla
S.S. Formia di Formia (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DEL F.C. SAN LAZZARO, DEL SIG. GALASSI GIUSEPPE DELL‟U.S. SASSUOLO CALCIO E DEL SIG.
GIBELLINI GIANNI AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA L.N.D., DI CUI AL
COM. UFF. N. 193 DEL 19.4.1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(F.C. San Lazzaro: inibizione per mesi 6 Sig. Galassi Giuseppe e ammenda di L. 2.000.000; Sig. Galassi Giuseppe: inibizione
per mesi 6; U.S. Sassuolo Calcio: inibizione per mesi 6 Sig. Gibellini Gianni e ammenda di L. 2.000.000; Sig. Gibellini
Gianni: inibizione per mesi 6) Con atto del 19.3.1996 il Procuratore Federale, rilevato - sulla base di accertamenti svolti dall‟
Ufficio Indagini -.che il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alessandro Cocchi da parte della A.C. Casalgrande,
titolare del cartellino, all‟U.S. Sassuolo Calcio era Avvenuto in violazione delle relative disposizioni, in quanto, per evitare di
incorrere nella limitazione del doppio trasferimento in una stagione, si faceva risultare, contrariamente al vero, che il Cocchi,
già temporaneamente trasferito per la stagione sportiva 1993/94 dalla A.C. Casalgrande al F.C. San Lazzaro, veniva trasferito
in via definitiva da quest'ultima all‟U.S. Sassuolo Calcio, senza ritornare nella disponibilità dall‟A.C. Casalgrande, come
invece era realmente accaduto, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Gianni Gibellini e
Giovanni Soli (presidente e direttore sportivo del Sassuolo Calcio Roberto Gottardi e Giampaolo Gottardi (presidente e
direttore generale della soc. Casalgrande), Giuseppe Galassi, già presidente della soc. San Lazzaro, nonché le tre società,
perché rispondessero i primi cinque di violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. é le società di violazione dell‟art. 6 comma 1 e 2
C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 193.del
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
19.4.1996, ritenuti accertati i fatti sottoposti al suo esame, rilevato che non era accoglibile la tesi difensiva del Gibellini (in
quanto la proclamata estraneità ai fatti stessi risultava in contrasto con le dichiarazioni del Soli, nonché con la logica, in quanto
non appariva plausibile che il Soli medesimo agisse per conto dalla sociétà ma all‟insaputa della stessa, ad onta della evidente
notorietà del comportamento di costui),affermava la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti, infliggendo ai tesserati sei
mesi di inibizione e alle società l‟ammenda di L. 2.000.000. Avverso tale delibera presentavano a questa C.A.F separati ricorsi,
oggi riuniti per connessione, il F.C. San Lazzaro, il Galassi, l‟U.S. Sassuolo Calcio e il Gibellini. Nell‟interesse del San
Lazzaro si deduceva che il tesseramento del Cocchi era stato definitivo e reale; solo che la successiva retrocessione delta
squadra aveva costretto ad un ridimensionamento degli organici, nel quale era rimasto coinvolto il Cocchi, offerto prima alla
soc. Casalgrande (luogo di sua residenza) e poi, su indicazione collaborativa della stessa, al Sassuolo. Se fra le dette società vi
erano stati accordi intermedi, ciò era avvenuto nella più assoluta estraneità del San Lazzaro, nulla dimostrando in contrario né
l‟accordo del 10.8.1994.intercorso fra le stesse, né le dichiarazioni del Soli. E solo l‟offerta di collaborazione proveniente dal
Casalgrande, aveva indotto il San Lazzaro a consegnare a tale società la lista di trasferimento del calciatore; quindi nulla
giustificava la punizione inflitta all‟appellante, che ne chiedeva l‟annullamento. Il Galassi proclamava, a sua volta, la totale
estraneità al fatto in contestazione, perché sia il trasferimento del Cocchi dal Sassuolo al Casalgrande, sia quello precedente dal
San Lazzaro al Sassuolo erano avvenuti quando egli non era più presidente della soc. San Lazzaro. Infatti, il 19.5.1994 erano
state rassegnate le sue dimissioni dalla carica, come ufficialmente comunicato alla Divisione Interregionale della L.N.D..
L‟affermazione di responsabilità nei suoi confronti era dunque manifestamente infondata. Nell‟interesse del Sassuolo e del
Gibellini, con separati ma identici atti d‟appello si deduceva l‟estraneità degli appellanti ai fatti ascritti, in quanto gestore
autonomo dell‟ operazione era stato il Soli, che godeva di ampia sfera operativa in seno alla società. Il Ghibellini solo
nell‟estate del 1995 era venuto a conoscenza della scrittura 10.8.1994 e quindi né lui né la società avevano partecipato ad
alcuna operazione irregolare. Era quindi chiesto l‟annullamento dell‟impugnata delibera. Ciò premesso, osserva anzitutto la
C.A.F. che i fatti storici addebitati agli attuali appellanti non possono essere validamente contestati, in quanto vi è in atti la
prova documentale (costituita dall‟atto privato 10.8.1994, sottoscritto dal Soli per la soc. Sassuolo e dal Gottardi per la soc.
Casalgrande) attestante la reale situazione di tesseramento del calciatore Cocchi e l‟elusione delle norme regolamentari
concernenti la posizione dello stesso, ovvero il doppio trasferimento in una stagione, celato con fittizi passaggi del cartellino.
La tesi difensiva svolta dalla soc. San Lazzaro - cioè la propria estraneità a tale accordo - appare pretestuosa, giacché non ha
alcuna credibilità che la stessa si disinteressasse totalmente del trasferimento del Cocchi e lasciasse che lo stesso fosse gestito
dalla soc. Casalgrande alla quale era stata consegnata la lista "aperta", che consentiva il passaggio del calciatore dalla soc.
Casalgrande come invece il documento di cui sopra comprova. Non è dubitabile altresì, che la manovra clandestinamente in
tal modo costituisca violazione del dovere di lealtà e rispetto dei regolamenti sancito dall‟art.1 C.G.S. sul che violazione del
dovere di lealtà e rispetto dei regolamenti, sancito dell‟art. 1. C.G.S. sul che, del resto, nemmeno gli appellanti espongono
riserve. Appare quindi, anzitutto, provata la responsabilità della soc. San Lazzaro, per la occulta ma evidente partecipazione a
tale manovra; essa non è tuttavia addebitabile al Galassi, che malamente è stato deferito come "ex presidente", in quanto è
provato in atti che da tale carica egli si era dimesso - con ufficiale comunicazione ai competenti Organismi di Lega - sin dal
19.5.1994 e cioè da prima che il Cocchi fosse trasferito e che il documento 10.8.1994 fosse redatto . La delibera impugnata
deve dunque essere annullata nei suoi confronti. È invece inattendibile la proclamala estraneità della soc. Sassuolo e del suo
presidente Gibellini, in quanto vanamente si ancora alla esclusiva e personale responsabilità del Soli; invero, è pacifico che
questi rappresentasse tale società e che l‟incarico non potesse provenirgli che dal suo legale rappresentante, ovvero il
presidente Gibellini. Quando poi si afferma che il Soli godeva, all‟interno della società, di una sfera di autonomia pressoché
incontrollata; si ammette l‟esistenza di una tolleranza e di un inadeguato controllo sul suo operato, che non può non costituire
la responsabilità del dirigente della società stessa, nel cui nome e per il cui interesse il Soli concretamente operava. Ciò dicasi,
anche a tacere delle ammissioni del Soli, circa la perfetta consapevolezza del suo operare, da parte della soc. Sassuolo e del suo
presidente. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, cosi decide: - in parziale accoglimento
dell‟appello del F.C. San Lazzaro di San Lazzaro di Savena (Bologna), annulla la sanzione dell‟ inibizione per mesi 6 inflitta al
Sig. Galassi Giuseppe, confermando nel resto: accoglie l‟appello del Sig. Galassi Giuseppe, annullando la sanzione
dell‟inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante; respinge gli appelli dall‟U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena) e del Sig.
Gibellini Gianni; - ordina la restituzione delle tasse versate dal F.C. San Lazzaro e dal Sig. Galassi Giuseppe; - dispone
l‟incameramento delle tasse versate dall‟U.S. Sassuolo Calcio e dal Sig. Gibellini Gianni
4- APPELLO DELLA POLISPORTIVA BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/DONIGALA DEL
14.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 40 del 9.5.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 40 del 9 maggio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Sardegna della
L.N.D. provvedendo su reclamo interposto dell‟U.S. Donigala avverso la regolarità della gara Borore-Donigala, svoltasi il
14.4.1996 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria - avendo accertato che vi aveva partecipato, per la controparte, il
calciatore Antonello Musu, che risultava tesserato, oltre che per l‟U.P. Borre, anche per un sodalizio del Settore Amatoriale
della F.I.G.C., applicava a carica dell‟U.P. Borore il disposto dell‟art. 7 C.G.S., infliggendole la punizione sportiva della
perdita della gara. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l‟U.P. Borore, sostenendo che il Musu era stato tesserato in
quanto i competenti Organismi federali, dalla stessa interpellati, avevano garantito la legittimità dell‟operazione, poiché il
Settore amatoriale era del tutto separato da quello agonistico ufficiale. Il calciatore era stato dunque, in quanto, dichiarato
"libero", incluso nel tabulato di tesseramento della società, e successivamente, impiegato in gara di campionato. Era dunque
chiesto l‟annullamento dell‟impugnata delibera. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che il grame sia infondato. Intanto, non vi è la
139
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
minima prova, in atti, della circostanza anzitutto esposta dalla appellante circa le informazioni ricevute, da parte di Organismi
Federali, a riguardo della posizione di tesseramento del Musu, che si sostiene essere stato indicato come "libero". Va, peraltro,
aggiunto che quand‟anche tale circostanza fosse documentata, non ne risulterebbe discriminata la condotta dell‟U.P.Borore,
sulla quale incombeva pur sempre l‟onere di accertare autonomamente e con l‟impiego della ordinaria diligenza l‟esistenza
eventuale di altro tesseramento in capo al calciatore - il che è agevolmente rilevabile dai tabulati federali. In effetti, il Musu era
titolare anche di un cartellino amatoriale, secondo la incontrastata affermazione della delibera de qua; e, come tale, non poteva,
partecipare; nella stessa stagione sportiva, a gare di competizioni ufficiali, come reso noto con i Comunicati Ufficiali di inizio
campionato. La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere mantenuta ferma; l‟appello va invece respinto,
con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Polisportiva
Borore di Borore (Mantova) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
5- APPELLO DELL‟A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998
INFLITTA AL CALCIATORE ROGOLINO PASOUALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 95 del 7.5.1996)
L‟A.S. Roccella ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 95 del 7 maggio
1996 che, confermando la precedente decisione del Giudice Sportivo, convalidava la squalifica del calciatore Pasquale
Rogolino fino al 31 dicembre 1998. II reclamo, a parere di questa Commissione, non può trovare accoglimento in quanto dal
rapporto arbitrale risulta in modo inequivoco che il calciatore Rogolino aggredi il Direttore di gara prima spintonandolo e poi
colpendolo con uno schiaffo al volto. La sanzione appare congrua ed adeguata all‟obiettiva gravità del fatto e pertanto merita
di essere confermata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S. Roccella di Roccella
Ionica (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6- APPELLO DELL‟U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ALLA
COMMISSIONE TESSERAMENTI DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA IN ORDINE ALLA
POSIZIONE DI TESSERAMfNTO DEL CALCIATORE TUMMINIA MAURIZIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996)
La U.S. Lavagnese 1919 ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Tesseramenti, riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 26/D - Riunione del 12.4.1996, con la quale è stato stabilito che il contratto economico che legava
il calciatore Tumminia Maurizio alla Polisportiva Trani è stato risolto alla data della decisione del Collegio Arbitrale (26
gennaio 1996), per cui il tesseramento dello stesso con la U.S. Lavagnese, avvenuto il 30 dicembre 1995, è illegittimo.
L‟appello non è meritevole di accoglimento. La Commissione Tesseramenti ha, infatti, applicato correttamente la disposizione
di cui all‟art. 117, comma 1 delle Norme Organizzative Interne, secondo cui "la risoluzione dal rapporto contrattuale con i
calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o
ne danno ufficialmente atto". Vi è, pertanto, una norma dell‟ordinamento sportivo che specificatamente ed espressamente
dispone l‟efficacia ex nunc della risoluzione, per cui non, è possibile il richiamo alle disposizioni od ai principi
dell‟ordinamento.generale che prevedono la retroattività della risoluzione dei contratti. Ciò posto, non ha alcun rilievo, in
senso contrario, il richiamo alla disposizione di cui al comma 7 del citato art. 117, giacché la limitata applicabilità di tale
disposizione, lamentata dalla ricorrente quale conseguenza della conclusione accolta, costituisce un semplice inconveniente
che non vale a scalfire l‟interpretazione che deriva dal chiarissimo tenore letterale del comma 1 dell‟art. 117. Esulano, poi,
dalla presente controversia i profili attinenti alle conseguenze della utilizzazione, da parte della Società reclamante, del
calciatore tesserato irregolarmente. Per questi motivi la C.A.F. respinge I,'appello come innanzi proposto dell‟U.S. Lavagnese
1919 di Cavagna (Genova) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 1996
APPELLO DEL CALCIATORE LIMONTA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA
GIORNATA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT OSPITALETTO/PAVIA DEL 9.6.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 12.6.1996)
Il calciatore Limonta Daniele dall‟A.C. Pavia S.p.A. ha proposto rituale appello avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in data 12.6.1996 che, in parziale accoglimento del precedente ricorso contro
la decisione del Giudice Sportivo, aveva ridotto ad una sola giornata la squalifica per comportamento offensivo verso l‟arbitro
relativa alla partita Ospitaletto-Pavia del 9.6.1996. La giustificazione addotta dal reclamante appare puerile e comunque non
provata. Dal referto arbitrale, infatti, la frase offensiva ("va a quel paese") risulta senza alcun dubbio proferita dal calciatore e
rivolta al Direttore di gara. La sanzione - cosi come ridotta dalla Commissione Disciplinare - è senz'altro congrua ed adeguata
al fatto concreto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dal calciatore Limonta Daniele ed
ordina incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C- RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 1996
1- APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO
DEL CALCIATORE OLIVERIO GIUSEPPE
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il
reclamo proposto dall‟A.C.R. Messina al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire la somma di L. 60.000.000 (peraltro
ridotti dalla C.V.E. a 47.000.000), quale indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F, a seguito del tesseramento del calciatore Giuseppe
Oliverio, da parte del Civitavecchia Calcio. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F il Civitavecchia Calcio, eccependo
preliminarmente l‟estinzione, a seguito di rinuncia da parte dell‟A.C.R. Messina, del diritto alla indennità di preparazione e
promozione relativa al calciatore di cui trattasi e chiedendo, anche per altre considerazioni interpretative della relativa
disciplina regolamentare, l‟annullamento della delibera impugnata. Osserva la C.A.F che la preliminare (ed assorbente)
eccezione è fondata. Invero è agli atti la formale dichiarazione di rinuncia all‟indennità di preparazione e promozione, espressa
dall‟A.C.R. Messina sin dall‟1.3.1994, ribadita con comunicazione del 6.4.1994 al Collegio Arbitrale presso la Lega
Professionisti Serie C, la quale ne prendeva ufficialmente atto, dandone comunicazione alle persone e agli organismi
interessati. A fronte di tale documentazione, appare del tutto priva di pregio l‟affermazione formulata oggi dall‟A.C.R.
Messina con le controdeduzioni al reclamo in esame, secondo cui si sarebbe trattato di una rinuncia priva di effetti in quanto
resa in non meglio chiarita situazione di soggezione a provvedimento federale illegittimo (del che nulla risulta dal testo della
corrispondenza intercorsa fra il Messina e la Lega) e subordinatamente ad una rinuncia a sua volta proveniente dal calciatore
(in quanto i rapporti interni con quest'ultimo non hanno rilevanza alcuna ai fini di valutare la efficacia della rinuncia). Ne
consegue che la delibera impugnata deve essere annullata, con restituzione della tassa relativa. Non ritiene, peraltro, la C.A.F.
di dover trasmettere gli atti ai competenti Organismi disciplinari, per violazione dall‟art. 1 C.G.S., che si sostiene commessa
dall‟A.C.R. Messina, in quanto la richiesta del Civitavecchia Calcio appare infondata, alla stregua della decisione della C.V.E.,
che avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione concernente il caso di specie. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma), annulla l‟impugnata
delibera e dispone la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELL‟A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL‟ INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F.
RIFERITA AL CALCIATORE DI BIN RIKI
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995)
La C.A.F., con delibera assunta nel corso della riunione dell‟1.12.1994 (Com. Uff. n. 10/C), in accoglimento dell‟appello
proposto dal Calcio Catania e in riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche pubblicata sul Com. Uff. n.
1/D - Riunione del 4.7.1994, dichiarava il diritto della reclamante a percepire, da parte dell‟A.S. Livorno Calcio,l‟'indennità di
preparazione e promozione dovuta per il tesseramento del calciatore Di Bin Riki. In ottemperanza a tale deliberazione l‟Ufficio
del Lavoro della F.I.G.C., in data 23.3.1995, quantificava l‟indennità in L. 342.000.000. Reclamava I'A.S. Livorno Calcio,
adducendo la illegittimità della decisione della C.A.F e un preteso errore di calcolo nel computo dell‟indennità. La
Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995, rigettava il
reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l‟A.S. Livorno Calcio, reiterando le proprie richieste. La C.A.F. osserva
che le alterne vicende normative e giurisprudenziali originate dall‟istituto dell‟indennità di Preparazione e promozione ex art.
98 N.O.I.F. non riguardano la controversia in esame, che già prima del parere espresso in data 28.10.1995 dalla Corte Federale
sulla spettanza dell‟indennità in caso di revoca della affiliazione della società avente diritto, è stata risolta, quanto all‟ancon
decisione irrevocabile di questa Commissione d'Appello. Ciò posto, si rileva che la stessa società appellante muove alla
statuizione della Commissione Vertenze Economiche in materia di quantificazione dell‟indennità, critiche che, per la loro
genericità, non assurgono a dignità di censura, ma di mero dissenso dalla decisione impugnata. II reclamo è quindi
inammissibile per la parte inerente al diritto del Calcio Catania all‟indennità e infondato per le doglianze sul quantum. Per
questi motivi la C.A.F., decidendo sull‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Livorno Calcio di Livorno, cosi provvede: - lo
dichiara inammissibile, per precedente giudizio, per la parte inerente la sussistenza del diritto del Calcio Catania all‟indennità
di preparazione e promozione riferita al calciatore Di Bin Riki; - lo respinge nel resto; - ordina l‟incameramento della tassa
versata.
3- APPELLO DELL‟A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C, VENEZIA 1907 IN ORDINE ALL‟AMMONTARE DELL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE,
EX ART 98 COMMA 3 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE ZIRONELLI MAURO
(Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995, la Commissione Vertenze Economiche respingeva il
reclamo proposto dall‟A.C. Fiorentina S.p.A. avverso il provvedimento con il quale I‟Ufficio del Lavoro quantificava
l‟indennità di preparazione e promozione spettantele in relazione al tesseramento, da parte dall‟A.C. Venezia 1907 S.r.l., del
calciatore Mauro Zironelli. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l‟A.C. Fiorentina, eccependo preliminarmente la
nullità del giudizio dinanzi alla C.V.E., ove aveva chiesto e non ottenuto di essere personalmente udita a mezzo di suoi
rappresentanti; e chiedendo, anche per motivi di merito, l‟annullamento o la riforma dell‟impugnata delibera. Osserva la
C.A.F. che la preliminare (e assorbente) doglianza dell‟appellante, è fondata. Dagli atti risulta bensì che la C.V.E. convocò,
mediante telegramma, la ricorrente per la seduta di trattazione del suo reclamo; e tuttavia l‟A.C. Fiorentina ha
documentalmente provato che, per un guasto agli impianti ricettivi postali, il messaggio non solo non le fu consegnato, ma non
pervenne neppure all‟Ufficio postale competente alla consegna. Ne deriva la violazione del principio del contraddittorio,
stabilito dall‟art. 41 n. 4 C.G.S., in relazione all‟art. 27 n. 5 ultima ipotesi, che lo stesso art. 41 n. 6 richiama. La delibera
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
impugnata deve dunque essere annullata; gli atti vanno rimessi alla C.V.E. per il nuovo giudizio, è da restituire la tassa
concernente questa fase del procedimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto
dell‟A.C. Fiorentina di Firenze, annulla, ai sensi dell‟art. 27 n. 5 C.G.S., per violazione delle norme sul contraddittorio,
l‟impugnata delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche per nuovo giudizio. Ordina restituirsi la
relativa tassa.
4- APPELLO DELL‟U.S. NOCERINA AVVERSO IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI
CONFRONTI DELL‟A.C. TRENTO DELL‟INDENNIZZO, EX ART, 96 TER N.O.I.F., IN RELAZIONE AL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PALLANCH ANDREA
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 12/D Riunione dell‟11.11.1995)
In data 23.4.1996 l‟U.S. Nocerina di Nocera Inferiore ha proposto appello a questo Collegio avverso la delibera adottata dalla
C.V.E., di cui al Com. Uff. n. 12/D - Riunione dell‟11.11.1995, nella vertenza economica insorta con l‟A.C. Trento,
conseguente al tesseramento del calciatore Pallanch Andrea. In fatto va precisato che il Pallanch, già tesserato per il Calcio
Chieti S.p.A. appartenente alla Lega Professionisti Serie C, nella stagione 1993/1994 era stato trasferito all‟U.S. Nocerina, che,
a titolo di indennizzo ex art. 96 bis N.O.I.F, aveva corrisposto alla Consorella la cifra concordata di L 1.000.000. Nella
successiva stagione sportiva 1994/1995 il Pallanch si tesserava per l‟A.C. Trento e questa società provvedeva a versare
l‟indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N,O.I.F., nella misura concordata di L. 6.000.000, all‟avente diritto Calcio
Chieti S.p.A., come certificato dall‟Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. Con reclamo del 30.6.1995 l‟U.S. Nocerina adiva la
C.V.E. per ottenete la condanna dell‟A.C. Trento al pagamento dell‟indennizzo, ex art. 96 ter N.O.I.F, che commisurava in L.
40.000.000. La domanda veniva rigettata ed è stata ora riproposta negli stessi termini a questo Collegio. Rileva la C.A.F. che
nelle more della decisione del reclamo si sono verificate in materia profonde modificazione nell‟assetto normativo determinate,
in particolare, dalla emanazione della "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia dell‟Unione Europea, pronunciata in data l5
dicembre 1995, concernente l‟interpretazione degli art. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957; dalla emanazione
del D.L. 17 maggio 1996 n. 272 recante disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà
(prevista dell‟art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di un'indennità di preparazione e promozione
in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista; dall‟intervento del Consiglio Federale, che
ha disposto I'abrogazione degli art. 96 bis e 96 ter e la modifica degli art. 97 e 98 N.O.I.F. (C.U. n. 107/A del 5.6.1996). Il
sistema normativo ha dunque portato all‟abolizione dell‟indennizzo già previsto dalla previgente disposizione (art. 96 ter)
invocata dall‟appellante a sostegno del proprio assunto. La pretesa dall‟U.S. Nocerina, pertanto, non ha più fondamento
giuridico. Nella specie ricorre il caso del venir meno di un istituto giuridico (indennizzo ex art. 96 ter N.O.I,F.) nelle more di
un procedimento in corso, con la conseguenza che il rapporto oggetto del giudizio, benchè sorto in un tempo anteriore, deve
essere disciplinato dalle norme sopravvenute. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla U.S.
Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
5- APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
IL F.C. CASERTANA IN ORDINE ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F.,
RIFERITA AL CALCIATORE SPARACIO ANTONIO
(Delibera della C.V.E. - Com. uff, n. 21/D-Riunione del 26.2.1996)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff, n. 21/D - Riunione del 26.2.1996, la Commissione Vertenze Economiche rigettava i
reclami proposti dal F.C. Casertana e dal Taranto Calcio 1906, avverso il provvedimento dell‟Ufficio del Lavoro che aveva
quantificato in L. 70.000.000 l‟indennità dovuta alla prima, in conseguenza del tesseramento, da parte della seconda società,
del calciatore Antonio Sparacio avvenuto il 18.8.1995. Osservava la C.V.E. che la certificazione dell‟Ufficio del Lavoro era
corretta, avendo tenuto conto che il calciatore era al suo primo contratto professionistico, avendo prima rivestito, per il F.C.
Casertana, la qualifica di "Giovane di serie". Né agli atti risultava che la società di provenienza gli avesse fatto offerta di
contratto o che lo Sparacio avesse disputato un numero di gare ufficiali che gli facessero acquisire di diritto lo status di
professionista. E, infine, correttamente, la certificazione aveva tenuto conto del disposto dall‟art. 99 n. 3 N.O.I.F. in ordine
all‟aumento dell‟indennità in misura del 5% per ogni stagione sportiva antecedente al 21° anno di età. Avverso tale delibera
ricorreva a questa C.A.F il Taranto Calcio 1906, dolendosi anzitutto che essa non avesse tenuto in considerazione che il F.C.
Casertana, per sua stessa ammissione, non aveva mai pagato nulla per ottenere le prestazioni dello Sparacio; inoltre, l‟indennità
eventualmente dovuta sarebbe ammontata a sole L.9.000.000, ossia il minimo previsto per i Giovani di serie, ai sensi dell‟art.
99 n. 2 N,O.I.F.; ed infine, doveva valutarsi la richiesta subordinata, a suo tempo rivolta alla C.V.E., circa il coefficiente da
applicare, ai sensi della tabella B del citato art. 99, determinato erroneamente in 4,5 ma effettivamente indicabile in 3 avendo
lo Sparacio sottoscritto il contratto quando già aveva compiuto il 21° anno di età. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che la prima
censura mossa dall‟appellante alla delibera della C.V,E. è infondata, ai sensi del comma 1 dell‟art. 99 N.O.I.F, trattandosi,
come espressamente ha ritenuto la delibera stessa (senza che l‟appellante, sul punto, svolga alcuna motivata contestazione), di
calciatore al suo primo tesseramento da professionista, al quale l‟indennità è connessa. Infondata è la seconda censura: il
richiamo alla qualità di "Giovani di serie" dello Sparacio contrasta con l‟accertata sua qualifica di calciatore dilettante; per cui
correttamente I'Ufficio del Lavoro ha considerato come parametro base quello minimo per la categoria della società con la
quale il primo contratto professionistico è stato stipulato, e che concerne non - come afferma l‟appellante - i Giovani di serie,
ma i tesserati come professionisti di età più giovane. È vero invece, che lo Sparacio, nato il 29.3.1974 aveva anagraficamente
compiuto il 21° anno all‟atto del tesseramento, avvenuto il 18.8.1995; pertanto, il coefficiente applicabile, secondo la tabella B
connessa all‟art. 99, che fa espresso riferimento all‟età computa al momento della sottoscrizione del primo contratto, era 3 e
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non 4,5. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell‟appello, l‟Ufficio del Lavoro, provvederà al calcolo tenendo conto
del coefficiente 3; la tassa relativa deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello
come innanzi proposto dal Taranto Calcio 1906 di Taranto, annulla l‟impugnata delibera, demandando all‟Ufficio del Lavoro il
conteggio, sulla base del coefficiente 3, della somma dovuta alla Casertana F.C. per il titolo di cui in epigrafe. Dispone la
restituzione della tassa versata.
6- APPELLO DELL‟A.S. SALA CONSILINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2001
INFLITTA AL CALCIATORE OLIVA MASSIMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff, n. 79 del 16.5.1996)
L‟A.S. Sala Consilina ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 16 maggio 1996, con la quale è stata confermata al calciatore Oliva
Massimo la sanzione della squalifica fino al 31.3.2001. L‟appellante sostiene che detta sanzione appare eccessiva in relazione
all‟obiettiva gravità del fatto. Rileva peraltro questa Commissione che il tentativo di ridimensionare l‟episodio non può in
alcun modo trovare accoglimento, in quanto la gravità del comportamento del calciatore (concretizzatosi in reiterate
aggressioni all‟arbitro ed atti di violenza fisica), risulta dal referto arbitrale. Conseguentemente non può essere concessa alcuna
riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Sala Consilina di Sala Consilina
(Salerno) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELL‟A.C. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 25.000.000 CON DIFFIDA
INFLITTALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 3 C.G.S. E 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA
GARA CREMONESE/FIORENTINA DEL 18.2.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff, n. 377 del 24.5.1996)
L‟A.C. Fiorentina ha proposto appello avverso la sanzione dell‟ammenda di L. 25.000.000 con diffida, inflittale per violazione
degli art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F, in relazione alla gara Cremonese/Fiorentina del 18.2.1996. ( delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 377 del 24 maggio 1996). La
società appellante ha chiesto la riduzione della suddetta sanzione, cercando di conferire all‟episodio dimensioni più limitate.
Va, al contrario, rilevato che, nel caso di specie il comportamento tenuto dai sostenitori della Fiorentina (lancio di un petardo
che esplodeva nei pressi de due agenti di P.S. causando, ad uno di essi, una ferita lacero-contusa), rappresenti in equivoca
manifestazione di violenza di particolare gravità. Conseguentemente, ai sensi dei citati art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2
N.O.I.F la società appellante ne deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. La sanzione risulta adeguata all‟obiettiva
entità del fatto Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dell‟A.C. Fiorentina di Firenze ed ordina
l‟incameramento della relativa tassa.
8- APPELLO DELL‟U.S. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE
INFLITTA AI CALCIATORI PAGLIACCETTI ANGELO E BATTAGLIA LORENZO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI
PLAY-OFF ASCOLI/NOCERINA DELL‟8.6.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 12.6.1996)
L‟U.S. Nocerina ha proposto appello avverso la delibera della Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C
(Com. Uff. n. 191/C del 12 giugno l996), con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate ai calciatori
Pagliaccetti Angelo e Battaglia Lorenzo, in relazione alla gara Ascoli/Nocerina ll‟8.6.1996.Il tentativo, operato dall‟appellante,
di ridimensionare i fatti ascritti ai due calciatori non può essere condiviso dato che dai referti dell‟arbitro e del guardalinee
interessato, risulta senza ombra di dubbio che, in entrambi i casi, le frasi ingiuriose sono state chiaramente pronunciate con
indirizzo inequivoco verso gli ufficiali di gara. L‟entità della sanzione appare congrua in relazione all‟obiettiva entità del fatto
e deve i pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S.
Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
9- APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PISANO FABRIZIO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
10- APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PUTELLI ROBERTO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
11- APPELLO DELL‟A.S. BARI AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIUTO
ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F. ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL
CALCIATORE PUGLISI CARMELO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
12- APPELLO DEL CALCIATORE PUGLISI CARMELO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL
DIRITTO RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL RECLAMANTE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1996)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
13- APPELLO DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F.,
RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995)
14- APPELLO DELLA S.S. TROPEA AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L‟A.C.R.
MESSINA IN RELAZIONE ALL‟INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F, PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE VENTICINQUE GIUSEPPE
(Delibera della C.V.E.- Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995)
15- APPELLO DELL‟A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN RELAZIONE ALL‟INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F, PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE AMATO ANTONINO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996)
16- APPELLO DELL‟A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C.R. MESSINA IN RELAZIONE ALL‟INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE FONTANA FRANCESSCO
(Delibera della C.V.E, - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996)
17- APPELLO DELL‟ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C. CREVALCORE, EX ART. 98 N.O.I.F, ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996)
18- APPELLO DEL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE
AL DIRITTO RICONOSCIUTO ALL‟A.C. CREVALCORE, EX ART. 98 N.O.I.F ALL‟INDENNITÀ PI PREPARAZIONE
E PROMOZIONE RIFERITA AL RECLAMANTE
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D Riunione del 24.1.1996)
19- APPELLO DEL G.S. FOLGORE CASTELVETRANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA
ECONOMICA CON L‟A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F, CONSEGUENTE AL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BENNATO GAETANO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996
20- APPELLO DELL‟A.C.R. MESSINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA
TERNANA CALCIO IN ORDINE ALL‟INDENNIZZO, EX ART, 96 BIS N.O.I.F, CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO
DEL CALCIATORE FERRARESSO MASSIMO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n, 19/D Riunione del 24.1.1996)
21- APPELLO DEL F.C. FERMANA CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO
RICONOSCIUTO ALL‟A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL‟INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E
PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE MELLUSO MAURO
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 21/D Riunione del 23.2.1996)
La C.A.F., - preso atto che, con nota in data odierna, Prot. n. 2124.1, il Segretario Generale della F.I.G.C. ha riferito a questa
Commissione che il Presidente Federale ha richiesto, in data 15.6.1996, alla Corte Federale "una nuova pronuncia
interpretativa inmerito all‟indennità di preparazione e promozione alla luce delle novità giurisprudenziali e legislative nonchè
delle riforme normative intervenute in materia" - ritenuto che per "riforme normative intervenute in materia".non possono che
intendarsi l‟emanazione del D.L. 17.5.1996 n. 272, relativo al cosiddetto "azzeramento dei parametri", nonché l‟abrogazione,
da parte del Consiglio Federale, delle disposizioni di cui agli art. 96 bis, 96 ter e 98 N.O.I.F. nella parte inerente la detta
indennità; ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è opportuno attendere la pronuncia della Corte Federale
"elaborata sulla base di un accorto esame complessivo e di dettaglio della riforma normativa intervenuta e delle varie
problematiche giuridico-fattuali sottese nel caso di specie"; sospende i giudizi in corso e precisamente: Pescara Calcio (calc.
Pisano Fabrizio); Spezia Calcio 1906 (calc. Vecchio Giuseppe); Calcio Padova (calc. Putelli Roberto); A.S. Bari (calc. Puglisi
Carmelo); S.S. Tropea (calc. Venticinque Giuseppe); A.S. Igea Virtus (calc. Amato Antonino); A.S.Igea Virtus (calc. Fontana
Francesco); G.S. Folgore Castelvetrano (calc. Bennato Gaetano); F.C. Fermane Calcio (calc. Melluso Mauro); tutti contro
l‟A.C.Fi. Messina; nonchè: Ascoli Calcio 1898 (calc. Furlanetto Alessandro) contro A.C.Crevalcore; calciatore Furlanetto
Alessandro contro A.C. Crevalcore; A.C.R. Messina (calc.Ferraresso Massimo) contro Ternaria Calcio ; e rinvia i procedimenti
a nuovo ruolo.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 1996
1- APPELLO DELL‟U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF C2
GIULIANO/VANITERBESE DEL 16.6.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 19.6.1996)
L‟U.S. Viterbese Calcio `90 s.r.l., previa presentazione di riserva scritta al Direttore di gara, proponeva reclamo al Giudice
Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara dei play-off Giulianova/Viterbese, disputata a Giulianova
il 16 giugno 1996 e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0. Chiedeva la reclamante che al
Giulianova Calcio venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per i fatti accaduti
durante la gara. La gara, invero, é stata caratterizzata da numerosi atti di intemperanza del pubblico, rilevati dai rapporti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
dell‟arbitro e del Commissario di Campo. Da questi, infatti; emerge che: per tutta la durata della gara i sostenitori locali davano
luogo a spari di mortaretti, lancio in campo di oggetti di varia natura e sassi delle dimensioni di una noce senza colpire; - i
guardalinee erano raggiunti da sputi contro di essi indirizzati dai medesimi sostenitori locali ed uno dei giudici di linea anche
da alcuni bicchieri di birra; - in occasione della segnatura della rete da parte della squadra locale, un gruppo di tifosi penetrava
sul terreno di giuoco per festeggiare il fatto, costringendo l‟arbitro a sospendere il giuoco per alcuni minuti, necessari per
allontanare gli intrusi; - nei minuti finali tuttavia alcune centinaia di persone riuscivano ad aprire dei varchi nella rete di
recinzione ed a posizionarsi ai bordi del campo subito, peraltro, fronteggiati dalla Forza Pubblica che, dopo una breve
interruzione del giuoco, riusciva a ricacciare i tifosi sugli spalti; - al termine della gara numerosi tifosi entravano sul terreno di
giuoco; - per loro conto i sostenitori della Viterbese, durante la gara, intonavano cori ostili, lanciavano oggetti di varia natura,
tra cui mortaretti e biglie di ferro in direzione degli agenti di polizia, riuscendo, con una biglia, a colpire un giovarne che
occupava la tribuna destinata ai tifosi locali. Nel reclamo diretto al Giudice Sportivo la reclamante, oltre a fare riferimento ai
fatti ora descritti; e in particolare alla invasione del campo da parte dei tifosi locali, circa trecento; con atteggiamento
minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra ospite, rappresentava episodi avvenuti prima della gara (aggressione al
presidente della Viterbese, colpito da una spranga al piede destro, mentre scendeva dalla propria auto; sassi lanciati contro il
pullman dei calciatori della società ospite, che faticosamente aveva potuto raggiungere lo stadio fra due ali di tifosi
minacciosi). Vi sarebbe stato un clima di intimidazione ("clima di guerriglia"), che ha condizionato decisamente l‟esito della
gara. Soggiungeva la Viterbese che, con circa trecento tifosi in campo in atteggiamento minaccioso, a stento controllati dalle
Forze dell‟Ordine, non aveva potuto giocare con serenità per ben quindici minuti (sette di tempo regolamentare è otto di
recupero) per tentare di recuperare il risultato. Solo dopo l‟allontanamento si è giocato regolarmente, ma appena per due o tre
minuti. II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 193/C del 17 giugno 1996 irrogava sanzioni
disciplinari alle due società (ed altre sanzioni individuali per altri atti antiregolamentari che non interessano la presente
decisione), ma respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Viterbese, omologando il risultato di 7-0 per l‟A.C.Giulianova,
rilevando che dagli atti ufficiali non emergeva che gli episodi sopradescritti avessero influito sul risultato della gara. La
delibera veniva confermata alla Commissione Disciplinare, adita dalla U.S. Viterbese, nella parte relativa alla regolarità della
gara, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/C del 19 giugno 1996. Propone ora appello in questa sede
l‟U.S. Viterbese. L‟appellante insiste sulla richiesta di applicazione in danno della A.C. Giulianova dell‟art. 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, già formulata nei due precedenti gradi di giudizio. L‟appello deve essere respinto. Non sono ravvisabili
nella fattispecie fatti che oggettivamente abbiano potuto condizionare il regolare svolgimento della gara. Non può ritenersi tale
la presenza di tifosi al bordo del campo che, come si legge nel referto arbitrale, è stata adeguatamente controllata dalle Forze
dell‟Ordine. Il Direttore di gara, del resto, accortosi dei tifosi che avevano scavalcato la rete, in attesa di invadere il campo al
termine della gara, ha sospeso la partita per cinque minuti e l‟ha ripresa dopo che le Forze dell‟Ordine avevano sgomberato il
terreno di giuoco e i tifosi erano risaliti sugli spalti. Non emergono, poi, nè dal rapporto del Direttore di gara nè da quello del
Commissario di campo altri fatti dai quali poter dedurre che la gara non sia stata condotta a termine regolarmente. I lanci di
oggetti in campo, gli sputi e i bicchieri di birra all‟indirizzo del guardalinee (i lanci di oggetti sono avvenuti da parte delle due
tifoserie e non solo da parte dei sostenitori della squadra locale), ancorché censurabili sotto il profilo disciplinare (e sanzionati
con ammende alle due società) non si sono rivelati nella specie episodi atti ad incidere sul regolare andamento della gara, in
quanto non hanno comportato alcuna conseguenza di nessun genere. Il Direttore di gara, infine, ha affermato che, nonostante le
intemperanze dei tifosi la gara è stata portata regolarmente a termine. Quanto agli altri episodi denunciati nel reclamo proposto
alla Commissione Disciplinare e a quelli rappresentati per la prima volta in questa sede, relativi agli incidenti che si sarebbero
verificati fuori dallo stadio (sassi contro il pullman, lanci di corpi contundenti che hanno colpito il presidente ed il vice
presidente della società) o anche nello stadio a danno dei dirigenti e dei sostenitori della Viterbese (fatti accomodare in un
tribunetta sulla quale in precedenza erano stati gettati abbondanti quantitativi di pesce guasto e maleodorante), per quanto
deprecabili, se ed in quanto effettivamente accaduti (non vi è prova del loro accadimento), non concretano che episodi di
malcostume, di inciviltà, che nulla hanno a che vedere con lo sport, ma non fatti che possono avere inciso sul regolare
svolgimento della gara. La decisione impugnata deve dunque essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve
essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla U.S. Viterbese Calcio 90 di
Viterbo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 1996
1- APPELLO DELL‟ALLENATORE INSOGNA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL
31.12.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL REGGENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE,
IN RELAZIONE ALLA GARA ISERNIA/SAN GIULIANO DEL SANNIO DEL 17.3.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale-Molise Com. Uff. n. 53 del 2.9.1996)
II Sig. Antonio Insogna allenatore della società S. Giuliano del Sannio in data 7.5.1 996 ha proposto appello avverso la
delibera della Commissione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 53 del 2 maggio 1996 che aveva disposto l‟inibizione del
suddetto tesserato sino a tutto il 31.12.1996 nonché l‟ammenda di L. 200.000 alla U.S. S. Giuliano: Occorre innanzitutto
precisare che il reclamo, pur essendo qualificato il "ricorso per revocazione" contiene, tuttavia, i requisiti formali e sostanziali
dell‟atto di appello ed è stato proposto nei termini previsti per tale impugnazione. Con il suddetto atto di appello l‟Insogna si
lamenta di non avere "mai ricevuto alcuna comunicazione dell‟atto di contestazione cosi come previsto dall‟art. 25 comma 2
C.G.S.. L‟appello è fondato e, pertanto, la decisone impugnata dovrà essere annullata senza rinvio per violazione delle norme
in tema di contraddittorio. Ed invero dalla lettura degli atti emerge che il deferimento del tesserato Insogna Antonio non è stato
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
mai notificato alla persona deferita, la quale, pertanto, non ha avuto possibilità di espletare una adeguata difesa. Inoltre, la
stessa Commissione Disciplinare pur avendo comunicato all‟Insogna la data fissata per la decisione in ordine al deferimento,
non ha in alcun modo specificato la natura ed il contenuto della contestazione, nè ha dato al deferito il termine previsto dalle
Carte federali. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata. In relazione a quanto precede la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dall‟allenatore. Insogna Antonio, annulla senza rinvio, ai sensi dall‟art. 27 n.
5 C.G.S., l‟impugnata delibera per violazione delle norme procedurali di cui all‟art. 25 n. 2 C.G.S,. Ordina la restituzione della
tassa versata.
2- APPELLO DELL‟U.S. CANICATTI AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 31.5.1997 E L‟AMMENDA DI L. 2.000.000, NONCHÉ AVVERSO SANZIONI VARIE INFLITTE A DIVERSI
TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CANICATTI/JUVETERRANOVA GELA DEL 14.4.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 200 del 3.5.1995)
Il Giudice Sportivo, ih relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Canicatti/Juveterranova Gela disputatasi il
14.4.1996 adottava i seguenti provvedimenti pubblicati nel C.U. n. 87 del 17.4.1996: squalificava il campo di giuoco fino al
31.5.1997 ed infliggeva I'ammenda di L. 2.000.000 al Canicatti; inibiva fino al 17.4.2001, proponendone la radiazione, il Sig.
Mantione Salvatore del Canicattì; inibiva fino alla stessa data del 1.7.4.2001, proponendone la radiazione, il Sig. Sferrazza
Diego del Canicattì; inibiva, infine, fino al 31.12.1998 il Sig. Sferrazza Gioacchino del Canicattì. La Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 200 del 3 maggio 1996, respingeva il reclamo della U.S. Canicattì. Ricorre a
questa C.A.F. l‟U.S. Canicattì che chiede un ridimensionamento delle sanzioni irrogate, segnatamente della squalifica del
campo che costringerebbe la società ad affrontare il nuovo campionato sempre fuori dal proprio terreno di giuoco, con
gravissime implicazioni anche dal punto di vista economico. II ricorso non può trovare accoglimento. Sul piano obiettivo della
ricostruzione storica dei fatti avvenuti la società neppure in questa sede porta elementi idonei in qualche modo a sminuirne la
gravità tanto più negativamente apprezzabile se l‟episodio specifico qui considerato lo si colloca in un quadro complessivo di
cui costituisce una costante. Non si ravvisano, quindi, elementi che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate che
si appalesano, anche nella loro articolata giustificazione, decisamente congrue ed adeguate agli episodi da reprimere. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELL‟U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDALPONE/VALTRAMIGNA
CAZZANO DEL 5.5.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.58 del 23.5.1996)
All‟esito della gara Valdalpone/Valtramigna Cazzano, disputata il 5.5.1996 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Veneto, terminata col punteggio di 1 a 2, il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 56
del 9 maggio 1996, nel rilevare d'ufficio la partecipazione del calciatore Fiorio Davide,squalificato, infliggeva alla società
Valtramigna la sanzione sportiva della perdita dell‟incontro con il punteggio di 0 a 2. La punizione veniva confermata dalla
competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 58 del 23 maggio 1996). Propone appello l‟U.S. Valtramigna Cazzano,
invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame è infondato ed invero il giorno giovedì 25 aprile 1996 il
calciatore Fiorio Davide prendeva parte alla gara di campionato in programma, subendo un'ammonizione (la quarta) che
comportava il provvedimento di squalifica a suo carico; domenica 28 aprile 1996, prima della pubblicazione del Comunicato
Ufficiale 54 del 2 maggio 1996, che riportava il provvedimento di squalifica pei una giornata, il calciatore partecipava
regolarmente alla gara in calendario; domenica 5 maggio 1996, dopo l‟avvenuta pubblicazione del suindicato Comunicato,
nonostante l‟intervenuta squalifica, Fiorio Davide veniva utilizzato nella partita col Valdalpone. A sostegno dell‟impugnazione
l‟appellante adduce che nella specie il Giudice Sportivo ebbe ad adottare la sua decisione del 9.5.1996 non d'ufficio, ma a
seguito di segnalazione della A.C. Illasi, non abilitata a tanto, e che il nominativo del calciatore fu erroneamente indicato
(Furio Davide in luogo di Fiorio Davide), si che la società, nell‟occasione, non riscontrò nell‟elenco dei calciatori squalificati,
il nome di alcuno dei suoi atleti. Le censure non hanno pregio. L‟accusa, rivolta al Giudice Sportivo di avere inflitto la
squalifica solo a seguito di segnalazione dell A.C. Illasi e documentalmente smentita dalla data del fax di questa società, che è
quella del 9.5.1996, cioè il giorno successivo alla seduta del Giudice stesso. L‟errore di trascrizione del nominativo - seguito
peraltro dall‟indicazione della società di appartenenza - non ha potuto a sua volta ingenerare alcun errore sul fatto che si
trattava di Fiorio Davide. Il rigetto dell‟appello comporta l‟incameramento della tassa. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge
l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S. Valtramigna Cazzano di Tramigna (Verona) e dispone incamerarsi la relativa
tassa.
4- APPELLO DEL G.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SASSO
MARCONI/CAGLIARI DEL 13.4.1996
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l‟Attività Giovanile
e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.5.19 L‟A.C. Sasso Marconi proponeva reclamo deducendo l‟irregolarità nella gara Sasso
Marconi/Cagliari del 13 aprile 1996 del Torneo Provinciale Esordienti. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione
pubblicata nel C.U. n.47 del 22 maggio 1996, accoglieva il reclamo, avendo ritenuto "controfatto e falsificato" il cartellino n.
10287 intestato al calciatore Vitale Giacomo. Disponeva, in particolare: 1) l‟invalidita del suddetto cartellino; 2) la perdita
della gara con il risultato di 0-2 in danno del G.S. Cagliari; 3) l‟irrogazione dell‟ammenda di L. 500.000 alla predetta società;
4) la inibizione del Presidente della predetta società, Sig. Armes Giorgio fino al 31.12.1997; 5) la squalifica del calciatore
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Vitali Giacomo fino al 31.12.1996. Contro tale decisione ricorre a questa CA.F. il G.S. Cagliari sostenendo che il cartellino in
questione non è stato fatto oggetto di alcuna contraffazione e falsificazione. Dall‟esame degli atti di causa, ed in particolare
dalla visione degli originali del cartellino in questione, il Collegio trae in convincimento che vi sia stata soltanto la mera
utilizzazione di uno stampato del quale già in precedenza era stato fatto uso. La configurabilità di una attività di falsificazione
deve essere esclusa non solo perché l‟attività contestata nella sua materialità ha le caratteristiche sopraindicate di carattere
univoco non suscettibile di creare false rappresentazioni della realtà come testimonia l‟uso del bianchetto; ma anche, e
segnatamente, perché un cartellino cosi caratterizzato nella sua esteriore materialità è stato accettato dal Comitato Provinciale,
con ciò accreditandosi la genuinità del documento in questione pur recante le correzioni, irrilevanti per le ragioni suindicate ai
fini che nella presente sede interessano. II ricorso del G.S, Cagliari va, pertanto, accolto. Per questi motivi la C.A.F in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal G.S. Cagliari di Bologna, annulla in toto l‟impugnata delibera,
ripristinando il risultato 3-4 conseguito in campo nella suindicata gara.Ordina la restituzione della tassa versata.
5- APPELLO DELL‟A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUCCA SETTE/SANTANNA DEL
4.5.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato-Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 27.5.1996)
La A.S, Lucca Sette ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del 27.5.1996 relativo alla gara
LuccaSette/Santanna del 4.5.1996. L‟appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare che, in accoglimento del
reclamo del G.S. Santanna avverso decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Lucca, ha annullato la
suddetta decisione che aveva disposto la.punizione sportiva di perdita della gara per il G.S. Santanna ed aveva ordinato
ripetersi l‟incontro Lucca Sette/Santanna. Secondo l‟appellante a torto la Commissione Disciplinare ha ritenuta che non
sussisterebbero le condizioni di pericolo che avrebbero potuto legittimare la prosecuzione delta gara pro-forma secondo quanto
disposto dal Direttore di gara nel corso dell‟incontro Lucca Sette/Santanna del 4.5.1996. Sempre secondo l‟appellante la
decisione dell‟arbitro era giustificata dalla valutazione che il Direttore di gara aveva fatto della situazione di concreto pericolo
che si era determinata durante la gara a seguito del comportamento di alcuni calciatori della società Santanna. In buona
sostanza l‟appellante ritiene che nel caso in oggetto essendo stato l‟arbitro attorniato, ripetutamente minacciato e fatto oggetto
di violenze, il suo provvedimento di prosecuzione della gara pro-forma era inevitabile. L‟appello è infondato. La decisione
impugnata con ampia motivazione, perfettamente aderente agli atti ufficiali ed alle risultanze del procedimento, ha ritenuto che
la decisione del Direttore di gara trova fondamento in una valutazione soggettiva circa la sussistenza del pericolo, non sorretta
da elementi oggettivi e fondata, quindi, su di una esagerata ed immotivata preoccupazione per la propria incolumità. Ed invero
l‟arbitro avrebbe potuto adottare gli idonei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori (in numero di due) che si
erano resi responsabili delle frasi minacciose. Inoltre il calciatore che aveva posto in essere gravi atti di violenza era stato già
allontanato dal campo e non vi erano elementi che facessero presumere l‟esistenza di un pericoIoso concreto. Le conclusioni
della decisione impugnata debbono essere pienamente accolte e condivise Basterà rilevare che l‟arbitro stesso ammette che le
sue condizioni psicologiche non gli hanno permesso di adottare gli opportuni provvedimenti, riconoscendo, quindi, che la
decisione di continuare la gara proforma era il frutto di una mera valutazione soggettiva ispirata da un esagerato senso del
pericolo e non trovava base e giustificazione in elementi concreti. da un esagerato senso del pericolo e non trovava base e
giustificazione in elementi concreti. Soprattutto quello che rileva nella specie è la mancata adozione di quei provvedimenti
sanzionatori che avrebbero potuto permettere di ristabilire l‟ordine e quindi di far proseguire la gara.In relazione a tutto quanto
precede la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Lucca Sette di Lucca ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
6- APPELLO DELLA S.S. V. MAZZOLA CAROSINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE GASPARO IGNAZIO FINO AL 30.6.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 46 del 30.5.1996)
La S.S. V. Mazzola Carosino ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 46 dal
30 maggio 1996, con la quale venivano inflitte squalifiche ai calciatori Gasparo Ignazio e Gallista Cosimo, rispettivamente fino
al 30.6.2000 e per sei gare. Va rilevato che il reclamo riguarda solo la squalifica del calciatore Gasparo Ignazio e ritiene questa
Commissione che la sanzione inflitta a quest'ultimo possa essere ulteriormente ridotta nella misura di tre anni. Ciò in
considerazione delle precisazioni fornite dall‟arbitro in sede di supplemento di rapporto avanti alla Commissione Disciplinare,
avendo egli escluso di avere riportato conseguenze lesive di rilievo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento
dell‟appello come innanzi proposto dalla S.S. V. Mazzola Carosino di Carosino (Taranto), riduce al 30.6.1999 la sanzione della
squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Gasparo Ignazio.Ordina la restituzione della tassa versata.
7- APPELLO DELL‟U.S. CALDAROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/VIS CIVITANOVA
DEL 5.5.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 30.5.1996)
All‟esito della gara Caldarola/Vis Civitanova, disputata il 5.5.1996 nell‟ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato
Regionale Marche e terminata col punteggio di 1 a 0, la società Vis Civitanova proponeva reclamo chiedendo l‟applicazione
dall‟art. 7 comma 5 C.G.S. a proprio favore, per non avere la società Caldarola ottemperato al disposto riguardante la presenza
in distinta di almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1974. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, non
delibera pubblicata sul Com. Uff. 46 del 9 maggio 1996, nel rilevare che la società Caldarola aveva realmente inserito nella
distinta due soli calciatori nell‟indicata situazione anagrafica, accoglieva il reclamo e assegnava partita vinta alla società Vis
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1995-1996
Civitanova con il risultato di 2 a 0. La competente Commissione Disciplinare,ardita dalla U.S. Caldarola, confermava la
decisione (Com. Uff. n. 50 del 30 maggio 1996). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l‟U.S. Caldarola,
insistendo sulla natura meramente formale dell‟irregolarità commessa. II gravame è fondato per quanto di ragione. Ed invero il
Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo
dei Comitato Regionale (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.1995), che a sua volta riproduce quella del Consiglio
Direttivo della L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 1995; va però rilevato che l‟intervenuta sanzione della perdita
della gara non è applicabile alla fattispecie. Infatti l‟art. 37 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti fa
riferimento all‟impiego dei calciatori e dei relativi. limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal
Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione
alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dall‟art. 34 bis delle
N.O.I.F.. Ouest‟ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori
alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell‟art. 7 C.G.S., l‟applicazione della sanzione della perdita
della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Da tanto si evince chiaramente che la perdita della gara è
comminata solo per fatti che possano in qualche modo influire sull‟esito regolare della stessa, ma non certamente per
violazione - come quella presente - che a tale esito sono completamente estranee non influendo la irrituale compilazione della
distinta sulla obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. L‟impugnata delibera va quindi
annullata, col ripristino del risultato conseguito in campo nella gara Caldarola/Vis Civitanova del 5.5.1996. Equo appare alla
C.A.F. sanzionare l‟infrazione con l‟ammeda di lire 500.000. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello
come in epigrafe proposto dell‟U.S. Caldarola di Caldarola (Macerata), cosi provvede:annulla l‟impugnata delibera,
ripristinando il risultato di 1 a 0 conseguito in campo nella suindicata gara; infligge all‟U.S. Caldarola la sanzione
dell‟ammenda di lire 500.000;ordina restituirsi la tassa versata.
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Stagione sportiva 1995