4^LEZIONE
Sommario:
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• Titlo I – Principi comuni
TESTO UNICO SICUREZZA
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1
ENTRATA IN VIGORE
Il Testo Unico entra in vigore il 15 maggio 2008
(15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 101)
Eccezioni (Titolo XIII, art. 306):
a) le disposizioni relative, direttamente o per rinvio, alla valutazione dei
rischi (comprese le relative sanzioni) diventano efficaci dal 30 luglio
2008 (novanta giorni dopo la data di pubblicazione)
b) le disposizioni in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici entreranno in vigore il 30
aprile 2012
c) le disposizioni in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali entreranno in vigore il 26
aprile 2010
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
2
Abrogazioni
 a decorrere dalla entrata in vigore del Testo Unico
sono abrogati (Titolo XIII, art. 304):
•
•
•
•
DPR 27 aprile 1955, n. 547
DPR 7 gennaio 1956 n. 164
DPR 19 marzo 1956, n. 303 (eccetto l'articolo 64)
DLGS 15 agosto 1991, n. 277
•
DLGS 19 settembre 1994, n. 626
•
•
•
•
•
•
DLGS 14 agosto 1996, n. 493
DLGS 14 agosto 1996, n. 494
DLGS 19 agosto 2005, n. 187
L. 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2)
L. 3 agosto 2007, n. 123 (articoli 2, 3, 5, 6 e 7)
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di
sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico
N.B. - Il DPR n. 302/1956, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere
esplosive, rimane in vigore quale normativa “integrativa” del T.U.
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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STRUTTURA DEL TESTO UNICO
306 articoli suddivisi in 13 Titoli (+ 51 allegati):
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Principi comuni
Luoghi di lavoro
Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Cantieri temporanei o mobili
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
Agenti fisici
Sostanze pericolose
Esposizione ad agenti biologici
Protezione da atmosfere esplosive
Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Norme transitorie e finali
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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CAMPO DI APPLICAZIONE
(Capo I)
A) Sotto il profilo oggettivo
 Tutti i settori di attività, privati e pubblici
 Tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1)
B) Sotto il profilo soggettivo  Tutti i lavoratori e le
lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati
(art. 3, comma 4)
 Lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione
 Soggetti equiparati: soci lavoratori di cooperative o società, anche di
fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinio formativo;
partecipanti a corsi di formazione professionale; volontari
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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N.B. - Nel campo di applicazione sono inclusi anche:
 soggetti in precedenza tutelati da fonti normative non “speciali”
(lavoratori somministrati, a progetto, occasionali, telelavoratori)
 soggetti in precedenza esclusi da tutela specifica (lavoratori autonomi,
lavoratori distaccati)
Lavoratori “somministrati”  tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico
dell’utilizzatore (rimane in capo al somministratore l’obbligo di informare i
lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di
formarli/addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
all’attività lavorativa per la quale essi sono assunti) (art. 3, comma 5)
Lavoratori in distacco  gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo quello, a carico del distaccante, di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi
alle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, comma 6)
Lavoratori a progetto  si applicano le disposizioni del T.U. quando la
prestazione si svolga presso il committente (art. 3, comma 7)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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SISTEMA ISTITUZIONALE
(Capo II)
 Comitato di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di
coordinamento nazionale della vigilanza (art. 5)
1.
stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali
2.
programmazione annuale relativa ai settori prioritari di intervento
3.
coordinamento della vigilanza a livello nazionale
 Commissione consultiva permanente (art. 6)  nuove funzioni:
1. elaborazione procedure standardizzate per valutazione rischi nelle PMI
2. definizione criteri per la qualificazione delle imprese appaltatrici e dei
lavoratori autonomi
3. individuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale
relativi alla esclusione della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche
 Comitati regionali di coordinamento della vigilanza (art. 7)  la loro
composizione è stata estesa alle rappresentanze datoriali e sindacali
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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 SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) (art. 8)
Finalità  fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e
valutare l’efficacia delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche
mediante integrazione di specifici archivi e creazione di banche dati
unificate  gestione tecnica e informatica a cura dell’INAIL
 Attività di consulenza (art. 9)  L’INAIL, l’ISPESL e l’IPSEMA
possono svolgere attività di consulenza alle aziende, in particolare alle
PMI, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico
finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità, sia all’individuazione di
elementi di innovazione tecnologica
N.B. - Nell’esercizio dell’attività di consulenza (che non può essere
svolta da funzionari con compiti di controllo e verifica) non vi è l’obbligo
di denuncia di cui all’articolo 331 CPP o di comunicazione ad altre
Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate, ove si riscontrino
violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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 Attività di informazione e assistenza (art. 10)  Confermata la
possibilità anche per le ASL, il Corpo nazionale dei VVFF, il Ministeri del
Lavoro e dello Sviluppo Economico (per il settore estrattivo), gli
Organismi paritetici e gli enti di patronato di svolgere attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane ed agricole, delle PMI e
delle rispettive associazioni datoriali
 Attività promozionali (art. 11)  Sono definite nell’ambito della
“Commissione consultiva permanente”
Le risorse stanziate sono quelle della Legge Finanziaria 2008 (solo 50
milioni di euro annui !!!!!) e saranno utilizzate, per il primo anno,
secondo le priorità stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni
Entro i limiti delle risorse stanziate, trasferite dal Ministero del Lavoro,
l’INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in particolare per
le PMI e sperimentazioni di soluzioni innovative e strumenti
organizzativi e gestionali ispirati ai principi di responsabilità sociale
delle imprese
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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 Interpello (art. 12)  Presso il Ministero del Lavoro è istituita la
“Commissione per gli interpelli”, alla quale possono essere inoltrati
quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza del lavoro (da parte, fra gli altri, dei consigli
nazionali degli ordini o collegi professionali e delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori)
N.B. - Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono
criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza
 Vigilanza (art. 13)  Confermato l’assetto tradizionale: SPreSAL, VVFF,
Ministero Sviluppo Economico (settore minerario), Regioni (industrie
estrattive di 2^ categoria e acque minerali e termali) e Ministero del
Lavoro, previa informativa allo SPreSAL (costruzioni edili o di genio civile,
lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei ed altre lavorazioni
comportanti rischi particolarmente elevati individuate con apposito DPCM)
N.B. - Il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza non può prestare attività di consulenza
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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GESTIONE DELLA PREVENZIONE nei
LUOGHI DI LAVORO (Capo III)
La struttura del Capo III ricalca quella del Titolo I del D.Lgs. 626/94:
Sezione I - Misure di tutela e obblighi (articoli da 15 a 27)
Sezione II - Valutazione di rischi (articoli da 28 a 30)
Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione (articoli da 31 a 35)
Sezione IV - Formazione, Informazione e Addestramento (articoli 36 e 37)
Sezione V - Sorveglianza Sanitaria (articoli da 38 a 42)
Sezione VI - Gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46)
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori (articoli da 47 a 52)
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli
infortuni e malattie professionali (articoli 53 e 54)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti
Definizione di “datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett.b) 
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa
Definizione di “dirigente” (art. 2, comma 1, lett. d)  persona
che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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I nuovi obblighi rispetto al D.lgs 626/1994 (art. 18):
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento
 consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e
per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR
 elaborare il DUVRI e consegnarne tempestivamente copia al
RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione
 nell'ambito di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
 comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS
 vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro
E’ previsto (art. 18, comma 1, lett. r) l’obbligo di comunicare all'INAIL:
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento
 a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni
L’obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal
settimo mese successivo all’adozione del decreto interministeriale recante
le regole tecniche del SINP (art. 53, comma 6)
Sanzioni amministrative applicabili (art. 55, comma 4, lett. i, l):
a) da 1.000 a 3.000 euro con riferimento alla comunicazione degli infortuni
superiori a 1 giorno
b) da 2.500 a 7.500 euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni
N.B. - L'applicazione della sanzione sub b) esclude quella delle
sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del T.U. Infortuni
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Delega di funzioni e obblighi non delegabili
La delega di funzioni datoriali, ove non espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni (articoli 16- 17):

risultare da atto scritto recante data certa

soggetto delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché
dell’autonomia di spesa necessaria

accettazione per iscritto da parte del delegato
La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato
N.B. - Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi (e
conseguente elaborazione del DVR) e la designazione del RSPP
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Obblighi del preposto
Definizione di preposto  persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa (art. 2, comma 1)
Compiti principali (art. 19):
 vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e
delle disposizioni aziendali nonché sull’uso dei DPI
 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonchè ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro
 frequentare appositi corsi di formazione
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Obblighi dei lavoratori
Conferma (art. 20) di tutti i principali obblighi già previsti dal D.Lgs
626/1994, in particolare quelli (sanzionati con l’arresto fino a 1 mese o
l’ammenda da 200 a 600 euro) di:
 osservare le disposizioni ed istruzioni impartite
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza
 sottoporsi ai controlli sanitari
Previsione in via innovativa dell’obbligo di partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
Conferma, nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto,
dell’obbligo di esporre la tessera di identificazione personale
(sanzionato in via amministrativa con una somma da 50 a 300 euro)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, è un obbligo del datore di lavoro non
delegabile e deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (art. 28, comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli:
 collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo
europeo dell’8 ottobre 2004
 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
 connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi
Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi entrano in
vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Testo
Unico nella Gazzetta Ufficiale (art. 306, comma 2)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Contenuti del documento di valutazione rischi (DVR)
(art. 28,
comma 2)):
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati
b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI
c) programma delle misure ritenute opportune
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
per
garantire
il
d) individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (è
richiesto il possesso di adeguate competenze e poteri)
e) indicazione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente
f)
individuazione delle mansioni con eventuale esposizione a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
+ altre indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione rischi
contenute nei successivi Titoli del Testo Unico
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29)
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR:
• in collaborazione con il RSPP e il medico competente
• previa consultazione del RLS (a cui va consegnata copia del DVR)
Rielaborazione  la valutazione rischi e il DVR debbono essere
rielaborati (e le relative misure aggiornate).
in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza
 in relazione al grado di evoluzione della tecnica
 a seguito di infortuni significativi
 quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
20
Procedure standardizzate ed autocertificazioni (art. 29, commi
5 e 6)
 I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che
saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente
 Nelle more del relativo decreto - e comunque non oltre il 30 giugno
2012 - gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione
della valutazione dei rischi (fanno eccezione alcune tipologie di aziende, fra
le quali quelle a rischio di incidente rilevante)
 Potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
(fatta eccezione per le aziende a rischio di incidente rilevante, per quelle in
cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad
amianto e per quelle che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV,
relativo ai cantieri temporanei o mobili)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Modelli di organizzazione e gestione
Sono confermate e integrate (art. 30) le previsioni della
Legge 123/2007, che ha esteso la responsabilità
amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01,
anche ai reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche
Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità
amministrativa, le imprese devono dimostrare di aver
adottato ed attuato, prima della commissione del
reato, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenirlo
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Vengono individuati i requisiti che deve possedere il modello
perché abbia efficacia esimente:
•assicurare un sistema aziendale per gli adempimenti degli
obblighi di legge
• prevedere idonee modalità di registrazione di tali adempimenti
• assicurare la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo
del rischio
• prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai predetti requisiti, per le
parti corrispondenti
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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L’art. 6, comma 3, del D.lgs 231/2001, prevede che i modelli di
organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base
di codici di comportamento redatti dalle Associazioni
rappresentative degli enti
Ai sensi di tale norma, la Confindustria ha predisposto
apposite “Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001”,
approvate dal Ministero della Giustizia
Tali Linee guida sono state aggiornate al 31 marzo 2008 con
la previsione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, al
fine di esonerare l’impresa dalla responsabilità conseguente
alla violazione dei medesimi, alle condizioni previste dal D.lgs
n. 231/2001 (fraudolento aggiramento del modello
organizzativo nell’interesse o a vantaggio dell’impresa)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Salva l’ipotesi dello “svolgimento diretto”, il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno
della azienda o unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31, comma 1)
N.B. - Non è più precisato che i componenti del SPP “interno”, devono
essere “dipendenti”
N.B. - La figura del RSPP:
 la sua designazione è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art.
17), previa consultazione del RLS (art. 50, comma 1, lett. c)
 il RSPP “coordina” il Servizio e “risponde” al datore di lavoro (art. 2,
comma 1, lett. f)

non più previsto l’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP
alla DPL e all’ASL competenti per territorio
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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 SPP interno 
rimane obbligatorio nei casi già previsti dal D.lgs
626/1994  in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori  è specificato che, in
questi casi, il RSPP deve essere interno (art. 31, commi 6 e7)
N.B. - Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi
di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione (art. 31, comma 8)
 Ricorso a persone o servizi esterni  rimane obbligatorio in
assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge  il ricorso a
servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria
responsabilità (art. 31, commi 5 e 6)
 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro 
possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre
aziende fino a 200 addetti  prevista una formazione da 16 a 48 ore +
aggiornamento (art. 34)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Requisiti (art. 32)  Sostanzialmente confermate le previsioni del D.lgs
626/1994:
1) Titolo di studio (almeno scuola secondaria superiore)
2) Formazione specifica:
• richiamo alle durate e contenuti definiti dalla Conferenza Stato/Regioni
(Accordo 26/1/1996)
• organizzata da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi bilaterali, ecc.
• formazione integrativa per RSPP (prevede anche il rischio da stress
lavoro-correlato)
3) Aggiornamento formativo almeno quinquennale
N.B. – E’ fatta espressamente salva l’abilitazione dei soggetti che, pur privi
del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le funzioni di
RSPP/ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi al 13 agosto 2003 (previa frequenza di uno dei corsi
previsti dall’Accordo Stato-Regioni)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Compiti del SPP (art. 33)  confermati tutti quelli di cui al D.lgs 626/1994:

individuazione fattori di rischio

valutazione rischi

individuazione ed elaborazione misure preventive e protettive

elaborazione procedure sicurezza

partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

fornire ai lavoratori dell’informazione specifica su rischi,
misure e procedure
N.B. - Il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su:
 la natura dei rischi
 organizzazione del lavoro e programmazione/attuazione misure
 descrizione degli impianti e dei processi produttivi
 dati su infortuni e malattie professionali
 provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18, comma 2)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
28
Informazione e formazione
Informazione (art. 36)  2 precisazioni innovative:
 il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per
i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze
 ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo
Formazione dei lavoratori: contenuti (art. 37, comma 1)  la
formazione dei lavoratori deve essere sufficiente ed adeguata anche
rispetto alle conoscenze linguistiche e concernere, in particolare, i rischi (riferiti
alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure) caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda nonché i rischi specifici
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono
definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa
consultazione delle parti sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
Testo Unico (art. 37, comma 2)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Formazione dei lavoratori: quando va erogata
4)
(art. 37, comma
 è confermato che la formazione dei lavoratori e, ove previsto,
l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
 della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro
 del trasferimento o cambiamento di mansioni
 della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
La formazione dei lavoratori (e dei RLS) deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi
o all’insorgenza di nuovi rischi
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Formazione dei preposti (art. 37, comma 7)  I preposti ricevono
a cura del datore di lavoro, e in azienda, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro
Contenuti:
 principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
 definizione ed individuazione dei fattori di rischio
 valutazione dei rischi
 individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Formazione dei lavoratori incaricati delle attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso,
ecc. (art. 37, comma 9)  I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione
incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico
Formazione dei RLS (art. 37, commi 10 e 11)  v. slide specifica
Altre caratteristiche della formazione (art. 37, commi 12-14):
deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti),
durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori
 il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per
i lavoratori (per i lavoratori immigrati, la formazione avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata)
 registrazione delle competenze nel libretto formativo del cittadino
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
32
Il medico competente e la
sorveglianza sanitaria
Obblighi del medico competente (art. 25)  Le novità:
 collaborazione con datore di lavoro e SPP in sede di valutazione dei
rischi  è testualmente finalizzata anche alla programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria
 collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari
di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale
 programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
 istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità,
delle cartelle sanitarie e di rischio e loro consegna al datore di lavoro, alla
cessazione dell’incarico
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
33
Obblighi del medico competente (segue)
 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della
documentazione sanitaria (con erogazione di informazioni sulla necessità
di conservazione)
 alla cessazione del rapporto di lavoro, invio all’ISPESL,
esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei
casi previsti dal Testo Unico (il lavoratore interessato può chiedere copia
delle cartelle all’ISPESL, anche attraverso il proprio medico di medicina
generale)
 comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, dei
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
 visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (l’indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
34
Titoli e requisiti del medico competente (art. 38)
Ridotto il novero delle specializzazioni che consentono l'esercizio della
funzione di medico competente (specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
autorizzazione ex art. 55 D.Lgs 277/1991; specializzazione in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale)
Formazione  i medici in possesso dei titoli richiesti sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con
decreto interministeriale (deroga per i soggetti che abbiano svolto l’attività
di medico competente per almeno 1 anno nell’arco dei 3 anni antecedenti
all’entrata in vigore del Testo Unico)
Tutti i medici interessati devono comunque partecipare al programma di
educazione continua in medicina (D.Lgs 229/1999)
Elenco dei medici competenti  istituito presso il Ministero della Salute
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
35
Svolgimento dell’attività di medico competente (art. 39)
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,
convenzionata con l’imprenditore
b) libero professionista
c) dipendente del datore di lavoro
Nelle aziende con più unità produttive, o nei gruppi d’imprese, o se la
valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti, individuando tra essi un coordinatore
N.B. - Confermato il divieto per i dipendenti di strutture pubbliche, assegnati
ad uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare attività di MC
Rapporti con il SSN (art. 40)  Entro il primo trimestre dell’anno successivo
il medico competente trasmette ai competenti servizi territoriali del SSN,
esclusivamente per via telematica, i dati collettivi aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (con evidenza
delle differenze di genere)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
36
La sorveglianza sanitaria (art. 41)
A) Quando è effettuata:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché
dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi
B) Contenuti:
 visita medica preventiva (per valutare l’idoneità alla mansione specifica)
 visite mediche periodiche  La periodicità, se non espressamente prevista, è
di norma stabilita in una volta l’anno (il medico competente può disporre una
cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio, con possibilità per
l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, di disporre diversamente)
 visita medica in occasione del cambio della mansione (per verificare
l’idoneità alla mansione specifica)
Queste visite sono finalizzate anche a verificare l’assenza di alcol
dipendenza e la non assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
37
Altri tipi di visita:
 visita medica su richiesta del lavoratore (se avallata dal MC)
 visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista (ad
esempio, art. 229, in tema di esposizione ad agenti chimici)
C) Divieti  Le visite mediche non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva
b) per accertare stati di gravidanza
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
D) Esiti (ricorribili entro trenta giorni):
a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni
c) inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità)
d) inidoneità permanente
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
38
E) Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
specifica (art. 42)
Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente figura anche quello di
affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e
condizioni in rapporto alla salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lett. c)
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge
68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili), qualora il medico
competente abbia disposto l’inidoneità alla mansione specifica del
lavoratore, lo adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile
con il suo stato di salute (art. 42, comma 1)
Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originaria (se adibito a mansioni equivalenti o
superiori, si applica l’articolo 2103 C.C.: diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e assegnazione definitiva dopo un periodo
comunque non superiore a tre mesi ) (art. 42, comma 2)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
39
Gestione delle emergenze
• art. 43  Disposizioni generali
• art. 44  Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato
• art. 45  Primo soccorso
Non sono presenti variazioni significative
rispetto alle norme previgenti
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
40
•Art. 46. Prevenzione incendi
• materia di esclusiva competenza statuale
• fino a emanazione futuri DM si applica DM
10/03/98
• presso ogni Direzione regionale VVF
istituzione nuclei per la assistenza alle aziende
• disciplina e controllo di Prevenzione Incendi
esclusivamente riferita a VVF
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
41
Il rappresentante dei lavoratori (RLS)
Figura disciplinata da 6 articoli (47-52), con 13 rinvii (a vario
titolo) alla contrattazione collettiva
Principi generali (art. 47):
 presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte
le aziende/unita’ produttive
 tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito
(RLSS)
 RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative
 RLSS come figura di norma aggiuntiva, in specifici ambiti individuati
dal Testo Unico
 “Election day”
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
42
RLS - le tre tipologie
RLS aziendale
 nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
 nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda, ovvero, in assenza di rappresentanze, è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno (art. 47, commi 3-4)
N.B. – La “clausola di salvaguardia”  Se non si procede alla
elezione del Rls aziendale, le relative funzioni sono esercitate dal
rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo,
salvo diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47,
comma 8)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
43
RLST
nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori può
essere individuato, in alternativa al RLS aziendale, per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, comma 3)
 sia nelle aziende/unità produttive fino a 15 lavoratori (dove è
previsto quale figura alternativa al RLS aziendale), che in
quelle con più di 15 lavoratori (dove non è previsto quale
figura alternativa), il RLST, in virtù della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 47, comma 8, esercita le funzioni di
rappresentante per la sicurezza in tutti i casi in cui non si sia
proceduto alla elezione/designazione del RLS aziendale
Ove individuato, il RLST svolge le funzioni di rappresentanza in tutte le
aziende/unità produttive del territorio o comparto di competenza (prive
di RLS aziendale) (art. 48, comma 1)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
44
RLS di sito
E’ individuato (tra gli RLS delle aziende ivi operanti e su iniziativa degli
stessi) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza
di più aziende o cantieri (art. 49, commi 1 e 2):
1) porti
2) centri intermodali di trasporto
3) impianti siderurgici
4) cantieri con almeno 30.000 uomini giorno
5) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente operanti nell’area superiore a 500
Svolge le funzioni di RLS in tutte le aziende/cantieri del sito privi di
RLS/RLST (fatte salve, anche in questo caso, diverse intese tra le
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale) e realizza il coordinamento tra i vari RLS presenti nel
sito (art. 49, comma 3)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
45
Numero, modalità di elezione/designazione, tempo
di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento
delle funzioni del RLS sono stabilite dalla contrattazione
collettiva. E’ comunque stabilito un numero minimo:
 aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori  1 RLS
 aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori  3 RLS
aziende/unità produttive oltre 1.000 lavoratori  6 RLS  in
tali aziende il numero minimo è aumentato nella misura
individuata dalla contrattazione collettiva (art. 47, co. 5 e 7)
Il Testo Unico fa rinvio alla contrattazione collettiva anche per :
 le modalità di elezione/designazione del RLST (in mancanza di
accordi, le modalità sono individuate con decreto ministeriale) (art. 48,
comma 2)
 le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSS
(art. 49, comma 3)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
46
RLS - attribuzioni
Sono confermate tutte quelle già previste dal D.lgs 626/1994: accesso ai
luoghi di lavoro, consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei
rischi, ecc. (art. 50)
 E’ confermato il diritto di ricevere, su espressa richiesta, copia del
documento di valutazione dei rischi (Legge 123/2007)
 E’ previsto, in via innovativa, il diritto dei RLS del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici di ricevere copia del c.d.
DUVRI, documento di valutazione dei rischi da interferenze
RLST Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, accede ai luoghi di lavoro
nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di
contrattazione collettiva  Il preavviso non opera in caso di infortunio
grave (in questo caso l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo
paritetico, ove costituito)  Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi
lo comunica all’organismo paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza
territorialmente competente (art. 48, commi 4-5)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
47
RLS - formazione
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare sui rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37, comma 10)
Modalità, durata e contenuti specifici della formazione  sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva (nazionale)
Contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione
generale e speciale in materia di salute e sicurezza; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei
rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione (art. 37, comma 10)
Durata minima  32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda)  La contrattazione collettiva disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
con più di 50 lavoratori
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
48
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva, secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o
designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48,
comma 7)
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma
12)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
49
RLS - diritti, doveri e incompatibilità
 Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli
Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2)
 Il RLS è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in tema di
“privacy” e del segreto industriale, relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi da interferenze, nonché al segreto sui processi
lavorativi di cui venga a conoscenza (art. 50, comma 6)
 L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP
(art. 50, comma 7)
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre
funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
50
Gli organismi paritetici
Le funzioni (art. 51):
 Prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti (fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva)
 Supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro  A tali fini, gli Organismi paritetici, purché dispongano
di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, possono effettuare appositi sopralluoghi nei luoghi di
lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
Altre funzioni:
trasmettono al corrispondente “Comitato regionale di coordinamento una
relazione annuale sull’attività svolta”
 comunicano alle aziende prive di RLS “interno” ed agli organi di vigilanza
territorialmente competenti il nominativo del RLST
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
51
Il “Fondo di sostegno”
Presso l’INAIL è costituito un Fondo (da disciplinare con apposito decreto
interministeriale) finalizzato al:
 sostegno e finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle
disponibilità, delle attività dei RLST, anche con riferimento alla formazione
 finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle PMI
 sostegno delle attività degli organismi paritetici (art. 52)
Il fondo è finanziato:
• da un contributo delle aziende prive di RLS, in misura pari a due ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda/unità produttiva
• dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni (per il differenziale
nuove/vecchie sanzioni incrementato del 10%)
• con una quota parte dei compensi per attività di consulenza resa dall’INAIL,
dall’ISPESL e dall’IPSEMA
• per le attività formative rivolte alle PMI, dalle risorse stanziate dall’art. 7-bis della
Legge 123/2007 (50 milioni di euro)
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
52
Contratti di appalto, d’opera o di
somministrazione
L’art. 26 del Testo Unico conferma, con alcuni “ritocchi”, le previsioni dell’art.
7 del D.Lgs 626/1994 (come modificato dalle Leggi 296/2006 e 123/2007)
Comma 1  Confermato l’obbligo del datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o singola unita' produttiva, nonche'
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda:
-
di verificare, con le modalità stabilite da un apposito DPR (in via
transitoria, mediante acquisizione del certificato camerale o di
autocertificazione dell’impresa appaltatrice), l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera
-
di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
53
Comma 2  Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
Comma 3  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze  Tale documento e' allegato al contratto di
appalto o d'opera  In relazione ai contratti stipulati prima del 25
agosto 2007 e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il DUVRI deve
essere allegato entro tale ultima data  Le disposizioni del comma 3
non si applicano ai rischi specifici propri della attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
54
Comma 4  Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o
dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL (la responsabilità
solidale non concerne i danni conseguenza dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici/ subappaltatrici)
Comma 5  Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione (esclusi quelli di somministrazione di beni e servizi
essenziali), anche qualora in essere al momento della data di entrata in
vigore del Testo Unico, devono essere specificamente indicati a pena di
nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a
quelli propri connessi allo specifico appalto  Con riferimento ai contratti
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere
indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in
corso a tale data  A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
55
Comma 6  Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture  Ai questi fini,il costo del lavoro e' determinato periodicamente,
in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali  In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Comma 7  Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs 163/2006
(come da ultimo modificato dalla Legge 123/2007), trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizione del Testo Unico
Comma 8  Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro
N.B. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
(art. 27)  E’ previsto che nell’ambito della Commissione consultiva permanente
vengano individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati  il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
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Testo Unico Sicurezza Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo