Incontri di aggiornamento
per i consiglieri
degli affari economici parrocchiali
La gestione dei beni parrocchiali:
nuovi orientamenti
La sicurezza sul lavoro
L’uso del vademecum
Sabato 7 marzo
Monza
Sabato 14 marzo
Milano
Sabato 21 marzo
Varese
Sabato 28 marzo
Lecco
1
STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
TITOLO I
Principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo
di applicazione del TU.
TITOLO DA II A XI
Specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di
sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori
nello svolgimento delle attività lavorative, secondo la
seguente articolazione:
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
individuale (compresi impianti e apparecchiature
elettriche)
Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
2
STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
Titolo V:
Titolo VI:
Titolo VII:
Titolo VIII:
Titolo IX:
Titolo X:
Titolo XI:
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
Agenti
fisici
(rumore,
vibrazioni,
campi
elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali)
Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni, amianto)
Agenti biologici
Atmosfere esplosive
TITOLO XII
Disposizioni sanitarie
TITOLO XIII
Norme transitorie
3
LA SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81
riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori (abrogazione precedente D.Lgs. 626/94)
NOVITÀ
 estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività
lavorativa, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori,
autonomi e subordinati
 maggior articolazione e inasprimento del sistema sanzionatorio
 adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori
 rafforzamento delle misure antinfortunistiche
 sicurezza considerata un investimento e non un semplice
4
costo per il datore di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO
Tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le
tipologie di rischio
SOGGETTIVO
Tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché
soggetti ad essi equiparati
5
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
IL LAVORATORE VIENE DEFINITO COME “… qualsiasi
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione”
indifferenza rispetto alla tipologia contrattuale ovvero alla
sussistenza o meno dell’elemento retributivo.
6
LAVORATORI EQUIPARATI
 I soci lavoratori di cooperative o società,
anche di fatto
 gli associati in partecipazione (artt. 2549
ss. c.c.)
 i volontari, così come definiti dalla Legge
266/1991 (in tale categoria non rientrano
ovviamente coloro che gratuitamente
prestano il loro servizio in parrocchia,
a titolo di volontariato)
7
LA NORMATIVA SI APPLICA ANCHE A:
 lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e
continuativi: “ove la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente” (ad es. nel caso delle
Parrocchie, l’educatore dell’oratorio incaricato con
contratto a progetto che svolge la sua attività all’interno
delle strutture parrocchiali)
 lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di
tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavoratori
domestici a carattere straordinario, compreso chi presta
assistenza a bambini, anziani, malati, disabili
 lavoratori distaccati (obbligo ad esclusivo carico del
distaccatario)
 somministrazione di lavoro (adempimenti a carico
8
dell’utilizzatore)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
9
ALTRI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
 contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro
nonché i dispositivi di sicurezza;
 segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi;
 partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro.
10
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata
informazione in materia di salute e sicurezza:
 rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
 procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione dei luoghi di lavoro;
 eventuali pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
 misure di protezione e prevenzione adottate.
11
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DEI LAVORATORI
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
deve essere:
 periodica (evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi
rischi);
 durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a
carico dei lavoratori;
 effettuata da persona esperta e sul luogo di lavoro;
 facilmente comprensibile per i lavoratori (per gli
immigrati → verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo);
 registrata nel libretto formativo del cittadino.
12
DATORE DI LAVORO
E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
organizzativo, esercita i poteri decisionali e di spesa.
Alla “titolarità”, che è un criterio di imputazione formale di
una condizione giuridica, la norma aggiunge il concetto di
“esercizio”, che indica una condizione di fatto.
13
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 Valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’art. 28
 designare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi
 affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla loro sicurezza
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale (artt. 74 ss: si intende per D.P.I.
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da
eventuali rischi)
14
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento del personale
 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguati
alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica
15
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione
 verificare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e a
pulitura
 prendere i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati
16
DELEGA DATORE DI LAVORO
Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, purché
nel rispetto di precise condizioni:
 la delega deve essere fatta per iscritto e recare data certa;
 il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
 la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
 la delega deve inoltre attribuire al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 il delegato deve accettare per iscritto.
L’eventuale delega non può far venire meno l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
17
DELEGA DATORE DI LAVORO
NON SONO DELEGABILI

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi.
18
ULTERIORI RESPONSABILITÀ
DIRIGENTI
obblighi analoghi al datore di lavoro, tranne quelli
non delegabili (valutazione rischi ed elaborazione
DVR, nonché designazione RSPP).
PREPOSTI
obbligo di vigilanza sui singoli lavoratori, affinché
siano osservate la normativa e le disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
19
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Il documento deve avere data certa (è sufficiente far
apporre un timbro postale).
I datori di lavoro hanno tempo sino al 16 maggio 2009
per assicurare data certa al suddetto documento
(Decreto Legge 207/2008).
20
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Nel DVR devono essere analizzati tutti i rischi dovuti a:









attività lavorative
utilizzo attrezzature di lavoro
movimentazione manuale dei carichi
utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazione, campi
elettromagnetici, …)
utilizzo di sostanze pericolose (agenti chimici, …)
utilizzo di agenti biologici
eventuale incendio
presenza di atmosfere potenzialmente esplosive
21
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Deve contenere:
 relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza durante il lavoro con la specificazione dei
criteri adottati;
 nominativi del RSPP, Rappresentante lavoratori, medico
competente;
 descrizione delle misure di prevenzione e protezione
adottate, programma di quelle ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, individuazione delle procedure per la loro
attuazione con riferimento ai ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere;
 individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori
22
a rischi specifici.
RISCHI PARTICOLARI
L’attività valutativa deve riguardare anche i rischi
particolari:
 collegati allo stress lavoro-correlato, cioè obbligo di
valutazione della componente psicologica del lavoro
(Accordo Europeo dell’ottobre 2004);
 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs.
151/2001);
 connessi alle differenze di genere, cioè tra uomini e
donne, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
23
VALUTAZIONE RISCHI
1) E’ INDELEGABILE
2) VA EFFETTUATA PREVIA CONSULTAZIONE DEL RESPONSABILE LAVORATORI ED IN COLLABORAZIONE
CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3) IMPLICA:
a) individuazione dei pericoli presenti in un ambiente di
lavoro (a partire dalle reali mansioni svolte dai
lavoratori);
b) individuazione dei rischi che possono essere originati
da tal pericoli.
24
VALUTAZIONE RISCHI
PERICOLO
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore –
materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro,
ecc. – avente il potenziale di causare danno.
RISCHIO
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato
fattore o agente, oppure alla loro combinazione.
25
VALUTAZIONE RISCHI
Il RISCHIO può dunque essere determinato da:
 UTILIZZO DI STRUTTURE O MACCHINARI AZIENDALI
(contatto con l’elettricità, rischio meccanico, incendio,…);
 PRESENZA
DI
SOSTANZE
PERICOLOSE
chimici, fisici, biologici, esplosivi, …);
(agenti
 ORGANIZZAZIONE DEL
onerose, fattori ergonomici);
troppo
LAVORO
(mansioni
 CONDIZIONI SOGGETTIVE DEI LAVORATORI (stato di
gravidanza, età, provenienza da altri paesi, …) ►
STRESS DA LAVORO CORRELATO
SOLO RISCHI CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA
26
(CASS. PENALE 478/2002)
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
QUANDO VA ELABORATO
IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI?
 Sempre e solo nel caso in cui ci siano LAVORATORI;
 in concomitanza con l’avvio delle attività lavorative;
 provvedendo ad un periodico aggiornamento nel caso di:
– modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori
– evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione
– infortuni significativi
– sorveglianza sanitaria che ne evidenzi la necessità
27
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
AUTOCERTIFICAZIONE
Tutti i datori di lavoro sono tenuti alla valutazione dei rischi,
tuttavia:
quelli che occupano sino a 10 lavoratori devono effettuare
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate
che
la
Commissione
consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà
elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
In attesa di dette procedure e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, questi datori di lavoro (dunque la maggior
parte delle nostre Parrocchie) possono autocertificare
28
l’effettuazione della valutazione dei rischi.
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
L’autocertificazione deve essere:
 sottoscritta dal parroco, quale legale rappresentante
della Parrocchia;
 portata presso un ufficio postale per far apporre il timbro
che conferisce la certezza della data (16 maggio 2009);
 conservata presso la Parrocchia.
L’autocertificazione non può ridursi ad un mero
documento formale: è necessario che quanto dichiarato
attesti quanto realmente posto in essere dal datore di
lavoro per adempiere agli obblighi previsti dal decreto in
esame.
29
SANZIONI
IN CASO DI INADEMPIMENTO?
PESANTI SANZIONI PENALI
A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Sono da ascrivere al solo datore di lavoro l’omessa
valutazione dei rischi o la valutazione incompleta,
nonché l’omessa salvaguardia della salute dei lavoratori e
delle esigenze di tutela ambientale.
Il regime sanzionatorio è attenuato – sanzione pecuniaria –
se la valutazione dei rischi presenta profili di incompletezza
di minor rilievo o in caso di omesso aggiornamento della
valutazione.
30
SANZIONI
SISTEMA SANZIONATORIO
CONTRAVVENZIONI (la maggior parte)
 arresto: pena detentiva da 5 giorni a 3 anni
 ammenda: da 2 euro a 1.032 euro
VIOLAZIONI DI MINOR ENTITÀ
 sanzioni amministrative pecuniarie
 sanzioni amministrative atipiche
- sospensione attività imprenditoriale
- sanzioni di natura interdittiva
31
SANZIONI
ARTICOLO 55 D.LGS. 81/2008
Detto articolo prevede l'arresto da quattro a otto
mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il
datore di lavoro
 che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del
documento valutazione rischi;
 che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
32
APPARATO SANZIONATORIO
LAVORO IRREGOLARE
Al fine di contrastare il lavoro irregolare, gli organi di vigilanza
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale possono,
anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche,
adottare
provvedimenti
di
sospensione
dell’attività
imprenditoriale, anche nei cantieri edili, nell’ipotesi di:
 impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20% del totale dei lavoratori
 reiterata violazione della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, nonché riposo giornaliero e settimanale
 gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro
33
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
È una persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Le capacità e i requisiti professionali devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di
aggiornamento.
34
REQUISITI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il responsabile deve possedere:
 titolo di studio non inferiore al diploma di scuola
superiore;
 frequenza a corsi specifici tarati sulla natura del
rischio e sui tipi di attività svolta.
35
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE DIRETTAMENTE I
COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI?
SÌ, purché:
 ne dia preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
 frequenti corsi di formazione e aggiornamento
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro, nel rispetto dei contenuti minimi definiti con
Accordo Stato Regioni da adottare entro il 15 maggio
2009 (durata minima 16 ore, massima 48 ore).
In attesa dell’Accordo, è valida la formazione effettuata nel
rispetto della disciplina precedente (art. 3 D.M. 16 gennaio
1997): 16 ore.
36
RAPPRESENTANTE LAVORATORI
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
SINO A 15 LAVORATORI:
il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno.
OLTRE 15 LAVORATORI:
il rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai
lavoratori dell’azienda al loro interno.
37
RAPPRESENTANTE LAVORATORI
 Accede ai luoghi di lavoro.
 Riceve le informazioni e la documentazione aziendale
circa la valutazione rischi e misure di prevenzione
 Ha copia del DVR
 Accede ai dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno
un giorno
 Ha diritto ad una formazione specifica
► durata minima dei corsi 32 ore iniziali, di cui 12 su
rischi specifici presenti in azienda
38
SORVEGLIANZA SANITARIA
Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, a cura e
spese del datore di lavoro, i lavoratori:
 esposti ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni;
 esposti ad agenti biologici;
 esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute:
tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, cancerogeni;
 esposti all’amianto;
 addetti all’attività di movimentazione manuale dei
carichi;
 videoterminalisti.
A tal fine il datore nomina un MEDICO COMPETENTE
39
GESTIONE EMERGENZE
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie
per la gestione delle emergenze
PRIMO SOCCORSO
PREVENZIONE INCENDI
Il datore può provvedere direttamente sull’attuazione di tali
misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori.
Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare
► evitare le conseguenze del pericolo
Datore di lavoro
► elabora un piano di emergenza interno
planimetrie con vie di fuga
collocazione attrezzature antincendio
40
GESTIONE EMERGENZE
GESTIONE PRIMO SOCCORSO
A CURA DIRETTA DEL DATORE DI LAVORO
corsi di formazione e aggiornamento (16 ↔ 48 ore)
In attesa dell’Accordo Stato - Regioni da adottare entro il
15 maggio 2009 circa i contenuti minimi dei corsi, è valida
la formazione effettuata nel rispetto della disciplina
precedente (D.M. 16 gennaio 1997).
41
GESTIONE EMERGENZE
PRIMO SOCCORSO
Le caratteristiche minime delle attrezzature
di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati dal
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003 n. 388
42
GESTIONE EMERGENZE
PRIMO SOCCORSO
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON TRE O PIU’ LAVORATORI
 Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO I TRE LAVORATORI
 Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile;
 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
43
VIGILANZA
I principali organi attualmente preposti alla vigilanza della
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:
 ASL Regionali
 Direzioni Provinciali del Lavoro
 INAIL
 Vigili del fuoco
 ISPESL ►Istituto Superiore per la Prevenzione e
Sicurezza del Lavoro (Ministero della Salute)
 ANPA ►Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (Ministero Ambiente)
 ARPA (Regione)
44
VIGILANZA
A.S.L.
Si avvalgono di personale ispettivo costituito da
medici (specializzati in medicina del lavoro), tecnici
laureati o diplomati che rivestono la qualifica di
ufficiali di polizia giudiziaria.
45
AMBIENTE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve assicurare:
 regolare pulizia;
 adeguate condizioni igieniche;
 sistematica manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro;
 eliminazione tempestiva degli eventuali difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
46
AMBIENTE DI LAVORO
ATTREZZATURE DI LAVORO
(cioè macchine, apparecchi, utensili, impianti)
 conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge;
 idonei ai fini della salute e sicurezza;
 adeguati al lavoro da svolgere;
 corredati da istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
47
CANTIERI
COMMITTENTE ► colui che commissiona opere edili ad
imprese o lavoratori autonomi
deve promuovere azioni volte a garantire e controllare le
misure di sicurezza previste nel cantiere, direttamente o
nominando un responsabile dei lavori (apposita delega;
poteri decisionali e di spesa).
48
CONTRATTI DI APPALTO,
OPERA E SOMMINISTRAZIONE
Nell’ipotesi di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o
a lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve:
 verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi (certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio)
 fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi
specifici, le misure di prevenzione ed emergenza
 elaborare il DUVRI
 rispondere in solido con l’appaltatore, ed eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente di appaltatore o subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’INAIL/IPSEMA
49
DUVRI : DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI DA INTERFERENZA
 Ha per oggetto i rischi derivanti dalla simultanea
presenza di diverse aziende. Ciò potrebbe
comportare
il
contatto
rischioso,
cioè
la
sovrapposizione tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese
diverse che nella stessa sede aziendale opera con
contratti differenti.
 Deve riguardare unicamente i rischi derivanti dalla
interferenza delle lavorazioni, mentre per tutti gli altri
rischi resta immutato l’obbligo, per ogni impresa, di
elaborare il proprio DVR.
50
D.U.R.C.
Resta fermo l’obbligo di acquisire il DURC (documento
unico di regolarità contributiva), cioè l'attestazione
dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi
legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e
Cassa Edile. Si ricorda che ha validità trimestrale (L.
51/2006).
51
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
In regime di appalto o subappalto
i lavoratori devono munirsi di un’apposita
tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
52
COSTI SICUREZZA
I contratti di appalto, subappalto e somministrazione
devono riportare la specifica indicazione dei costi
relativi alla sicurezza del lavoro: in mancanza sono
nulli ex art. 1418 c.c.
53
POS – PIANO OPERATIVO SICUREZZA
Viene redatto dall’impresa esecutrice in riferimento al
singolo cantiere e deve contenere:
 i dati identificativi dell’impresa esecutrice
 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza
 la descrizione delle attività di cantiere
 l’elenco dei macchinari, degli impianti, dei ponteggi, …
 la valutazione del rumore
54
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Parte integrante del contratto di appalto è il cd. PSC (Piano
di sicurezza e coordinamento) → relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da
realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei
costi. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, se
necessario, una tavola tecnica sugli scavi.
55
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Slides sicurezza sul lavoro (, 228 Kb)