DECRETO LEGISLATIVO
23 GIUGNO 2003 N° 195
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP e ASPP
MODULO A
Docente: Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos
L’approdo alla prevenzione attraverso il D.
Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
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La gerarchia delle fonti giuridiche
Le direttive Europee
La Costituzione Italiana
I codici: Civile e Penale
L’approdo alla prevenzione attraverso il D.
Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
• L’evoluzione della normativa sulla sicurezza
ed igiene del lavoro
• Statuto dei lavoratori e normativa
sull’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionale
L’approdo alla prevenzione attraverso il D.
Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
• Il D.Lgs. 81/08: l’organizzazione della
prevenzione in azienda, i rischi considerati e
le misure preventive esaminati in modo
associato alla normativa vigente collegata
L’approdo alla prevenzione attraverso il D.
Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
• La legislazione relativa a particolari categorie
di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri,
orari di lavoro, lavoratori atipici, ecc. ecc…
• Le norme tecniche UNI CEI e la loro validità
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
RSPP
MEDICO
COMPETENTE
DIRIGENTI
DATORE
DI
LAVORO
RLS
LAVORATORI
e/o
PREPOSTI
DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEI RISCHI
SICUREZZA SUL LAVORO
riferimenti normativi
• COSTITUZIONE
• CODICE CIVILE
• CODICE PENALE
• LEGGI SPECIALI
• NORME TECNICHE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;
•
ART. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro;
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ART. 41. L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana…….
CODICE CIVILE
• ART.2050: Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altrui nello svolgimento di una
attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi
adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
• ART. 2087:Tutela delle condizioni di lavoro.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la pericolosità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
•
ART. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni
sul lavoro.
Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
•
ART. 451: Ommissione colposa di cautela o difesa contro disastri o
infortuni sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro
disastri sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa di € 20 a € 100.
• ART. 589: Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortruni sul lavoro la pena della
reclusione è da 1 a 5 anni.
• ART. 590: Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino
a € 100.
Lesione grave: da uno a sei mesi.
Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.
• ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la
diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da
questo codice
• ART. 17: pene principali: specie.
le pene principali stabilite per i delitti sono:
1. L’ergastolo;
2. La reclusione;
3. La multa.
le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1. L’arresto;
2. L’ammenda.
• ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali.
Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto.
Pene pecuniarie: multa e ammenda.
La violazione delle norme di tutela costituisce un illecito penale
Illeciti penali
(reati)
Contravvenzioni
Delitti
(artt. 437-451-589-590 c.p.
RECLUSIONE
MULTA
Normativa:
Igiene e sicurezza lavoro
ARRESTO
AMMENDA
Il C.P. contiene inoltre anche norme disciplinanti fattispecie che possono
trovare specifica applicazione anche nei luoghi di lavoro e che per tale motivo
vengono qui richiamate.
art. 673: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o
dall’autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito,
ovvero rimuovere i segnali suddetti, o spegnere i fanali collocati come segnali,
è punito….
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da
quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o
di pubblica necessità, ovvero spegnere i fanali della pubblica illuminazione.
art. 674: Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato
ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare
persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas,
di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito….
art. 675: Collocamento pericoloso di cose.
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un
luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o altrui uso,
possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito….
art. 676: Rovina di edifici o altre costruzioni.
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o
un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito…
art. 677: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccia rovina ovvero
chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della
costruzione, il quale omette di provedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, è punito…
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il
pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Richiamato il quadro generale di riferimento, rappresentato principalmente dalla
Costituzione e dai due Codici Civile e Penale, prima di richiamare il quadro normativo
speciale specifico per la sicurezza del lavoro, appare opportuno fare un richiamo alle
norme speciali che, pur non essendo specifiche per gli ambienti di lavoro, in quanto
riguardanti la sicurezza degli ambienti di vita in generale, devono tuttavia trovare
applicazione anche negli ambienti di lavoro e, per tale ragione, devono essere note.
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R.D. 12/05/1927 n. 824 – apparecchi in pressione;
R.D. 27/07/1934 n. 1265 – T.U. delle leggi sanitarie;
R.D. 06/05/1940 n. 635 – T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
Legge 30/04/1962 n. 382 – igiene degli alimenti;
Legge 16/12/1971 n. 1083 – impiego gas combustibili;
Legge 18/10/1977 n. 791 – direttiva materiale elettrico;
Legge 07/12/1984 n. 818 – disciplina della prevenzione incendi;
Legge 05/03/1990 n. 46 – norme per la sicurezza degli impianti;
D.Lgs. 17/03/1995 n. 115 – sicurezza generale dei prodotti;
D.P.R. 24/07/1996 n. 459 – direttiva macchine;
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 – classificazione, imbalaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
• D.Lgs. 16/07/1998 n. 285 – classificazione, imbalaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi;
• D.P.R. 30/04/1999 n. 162 – ascensori e montacarichi;
• D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 – controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
• Legge 03/02/2001 n. 36 – protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
• Regolamenti edili comunali;
• Dismissione amianto;
• Sicurezza impianti elettrici (direttiva della Comunità Europea);
• Direttive della Comunità Europea sulla sicurezza dei prodotti;
• ISO, UNI, IEC, CEI…..
Per quanto concerne il quadro normativo speciale riguardante la disciplina della
sicurezza del lavoro, pur in assenza del testo unico, al fine di pervenire ad una
elencazione pressoché completa dei relativi provvedimenti di legge, è ragionevole
prendere come base l’elenco delle norme allegato al D.Lgs 19/12/1994 n. 758 alle quali
si applica la particolare disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro.
L’assenza del testo unico non ci può consentire di affermare che norme in materia di
sicurezza del lavoro siano solo quelle richiamate in detto Decreto in quanto non
possiamo escludere che qualche altra normativa in materia possa essere anche
contenuta in altri prevedimenti, magari vecchi, che tuttavia in nessuna circostanza
risultino essere stati abrogati.
Tali norme sono:
1.
2.
3.
Legge 22/03/1908 n. 105 – abolizione del lavoro notturno dei fornai
(abrogata dall’art. 41 della legge 06/02/1996 n. 52);
R.D. 23/12/1920 n. 1881, convertito dalla legge 15/05/1924 n. 891 –
divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;
R.D. 09/04/1927 n. 147 – approvazione del regolamento speciale per
l’impiego dei gas tossici;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
D.P.R. 27/04/1955 n. 547 – norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
D.P.R. 07/01/1956 n. 164 - norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni;
D.P.R. 19/03/1956 n. 302 - norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27/04/1955 n.
547;
D.P.R. 19/03/1956 n. 303 – norme generali per l’igiene del lavoro;
D.P.R. 20/03/1956 n. 320 – norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro sotterraneo;
D.P.R. 20/03/1956 n. 321 – norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
D.P.R. 20/03/1956 n. 322 – norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione;
D.P.R. 20/03/1956 n. 323 – norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro negli impianti telefonici;
D.P.R. 09/07/1956 n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave;
Legge 19/07/1961 n. 706 – impiego della biacca nelle pitture;
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Legge 05/03/1963 n. 245 – limitazione dell’impiego del benzolo e suoi
omologhi nelle attività lavorative;
D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 – testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Legge 17/10/1974 n. 977 – tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti;
Legge 26/04/1974 n. 191– prevenzione degli infortuni sul lavoro nei
servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato;
Legge 09/12/1977 n. 903 – parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro;
D.P.R. 24/05/1979 n. 886 – integrazione ed adeguamento delle norme di
polizia delle miniere e delle cave, contenute nel DPR 09/04/1959 n. 128,
al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione
degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
D.P.R. 10/09/1982 n. 962 – protezione sanitaria dei lavoratori esposti al
cloruro di vinile monomero;
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
D:P.R. 09/10/1990 n. 309 – testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 – protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 – protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 – dispositivi di protezione individuali;
D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 – miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 – sicurezza degli impianti e protezione
sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia
nucleare;
D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 – prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 – sicurezza e salute dei lavoratori
nell’industrie estrattive;
D.Lgs. 25/11/1996 n. 645 – miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puepere o in periodo di allattamento;
D.Lgs. 27/07/1999 n. 271 – adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionale;
D.Lgs. 27/07/1999 n. 272 – adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali,
nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in
ambito portuale;
D.Lgs. 17/08/1999 n. 298 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute
per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
D.Lgs. 26/11/1999 n. 532 – disposizioni in materia di lavoro notturno;
D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali;
D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 – protezione sanitaria delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche
(integrazioni modificate al D.Lgs. 17/03/1995 n. 230).
STATISTICA INFORTUNI
Fonte EUROSTAT
Infortuni per 1000 addetti, anno 2004:
• Unione Europea 38,30
• Italia
37,79
• Sardegna
37,39
Casi MORTALI (anno 2001)
• Italia
3,1 per 100.000 addetti
• Unione Europea 3,1 per 100.000 addetti
Casi Mortali – Costruzione (anno 2001)
• Sardegna
17 morti per 100.000 addetti
• Italia
22 morti per 100.000 addetti
• Unione Europea 10,7 morti per 100.000 addetti
DATI NAZIONALI
In un anno si verificano in Italia nel settore delle costruzioni:
103.000 infortuni
8.000 con danni permanenti
300 mortali
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI
Da: “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro”
• PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità
(sostanza attrezzo, metodo) avente la potenzialità di causare danno.
• RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del
danno.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI
Da: “Norma UNI 292/1992 – Sicurezza del macchinario”
• PERICOLO: fonte di possibili lesioni o danni alla salute.
• SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è
esposta ad un pericolo.
• RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o
danni alla salute in una situazione pericolosa.
LA GESTIONE DEI RISCHI
(ordine di priorità)
• ELIMINABILI alla fonte mediante sostituzione, nuove tecnologie;
importante in fase di progettazione ex-novo o di ristrutturazione.
• RIDUCIBILI con interventi di prevenzione
• RITENIBILI
– In maniera consapevole, si mette in conto di dover sostenere direttamente gli
eventuali danni.
– Di fatto
• TRASFERIBILI mediante ricorso a coperture assicurative tuttavia occore
attenzione nei confronti di:
massimali limitati;
azione di regresso INAIL nei confronti del datore di lavoro che sia
stato riconosciuto penalmente responsabile dell’infortunio;
costi indiretti (blocco dell’attività, danno d’immagine….)
LA GESTIONE DEI RISCHI
Nell’ottica della creazione di una nuova cultura della sicurezza e della salute
dei lavoratori hanno rilevanza soltanto la eliminazione e la riduzione dei rischi.
LA RIDUZIONE DEI RISCHI mediante interventi volti a:
•PREVENIRE il verificarsi dell’evento dannoso, riducendo la probabilità di
accadimento
•PROTEGGERE il lavoratore dalle conseguenze dell’evento dannoso,
riducendo la gravità
VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROCEDURA FINALIZZATA AD ASSOCIARE UN
VALORE AL RISCHIO
R = f(P,M) = P x M
Dove: R = entità del rischio
P = probabilità dell’evento
M = gravità (magnitudo) delle conseguenze
La forma della funzione di rischio “f” dipende dal modello scelto
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I rischi pur con caratteristiche
molto differenti tendono a
presentare valori di entità
relativamente vicini.
Gli eventi più gravi vanno
evitati a prescindere dalla
loro improbabilità
La gravità ha un peso maggiore
della probabilità
P
4
4
8
12 16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
G
TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
•
Statistiche: richiedono dati storici sufficientemente ampi e rappresentativi ed un
ricorso a metodi statistici non sempre immediati.
•
Soggettive: le gravità e le probabilità vengono stimate sulla base dell’esperienza
del valutatore. Anche se può apparire meno razionale, l’approccio soggettivo non
può essere considerato a priori teoricamente scorretto, arbitrario, nel senso che la
natura di “giudizio espresso” basato su una conoscenza effettiva delle situazioni
che influiscono sul rischio. Tali tecniche però hanno il difetto di non essere
dimostrabili. Un modo per aumentare la credibilità consiste nell’ingabbiarle entro
un metodo, uno schema di lavoro predefinito. L’approccio soggettivo pertanto offre
un insieme ampio di tecniche, che possono essere distinte in:
•
qualitative (puramente verbali: alto, medio, basso, dove è importante che
ciascun
termine
sia
chiaramente definito; la naturale vaghezza
degli aggettivi mette in guardia dagli eccessi di fiducia…)
semiquantitative (assegnare punteggi alle qualitative).
Quantitative (probabilità e gravità sono espresse subito come quantità stimate mediante valutazioni a monte
di tipo soggettivo, ad es. l’albero delle probabilità, albero degli eventi)
•
•
E’ comunque necessario dichiarare SEMPRE i criteri adottati.
PARAMETRO P
•
•
•
•
Livello 4 = altamente probabile
-esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato per i lavoratori.
-si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili.
-il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore
(in altre parole l’evento sarebbe largamente atteso).
Livello 3 = probabile
-la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo
automatico o diretto.
-già noto, all’interno dell’unità produttiva, qualche episodio in cui la
mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno.
-il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una modesta sorpresa.
Livello 2 = poco probabile
-la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi
-sono noti solo rarissimi episodi già verificati
-il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa
Livello 1 = improbabile
-la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco
probabili e indipendenti
-non sono noti episodi già verificati
-il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità
PARAMETRO M
•
Livello 4 = gravissimo
-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
-esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
•
Livello 3 = grave
-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
-esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
•
•
Livello 2 = medio
-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile
-esposizione cronica con effetti reversibili
Livello 1 = lieve
-infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente
reversibili
-esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile
LE STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
Da quando esposto si rileva l’importanza della indagine statistica degli infortuni che:
-fornisce elementi utili per la identificazione e valutazione dei rischi;
-fornisce
indicatori
omogenei
e
confrontabili
dell’andamento
infortunistico di un azienda, di un comparto industriale o di un
gruppo
di lavorazioni.
D.Lgs 626/94, Capo VIII, art. 29
1.
L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed
alle malatie professionali anche con strumenti telematici
…………
2.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai
danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle
norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti
http://bancadati.inail.it/prevenzionale/Rischio.htm
LA NORMA UNI 7249
Le norme UNI a cui viene fatto implicitamente riferimento nell’art. 29 sono le
norme della serie 7249, che definiscono sostanzialmente due indici
Indice di frequenza = (numero infortuni) / (numero ore lavorative) x 1000000
Indice di gravità = (numero giorni persi) / (numero ore lavorative) x 1000
In caso di morte: numero giorni persi = 30 anni (equivale alla vita lavorativa)
Il numero di ore lavorative rappresenta una misura della esposizione al rischio
Il numero di ore lavorative e il numero di infortuni devono essere riferiti allo
stesso ambito (territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.)
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL
Per comprendere il significato dei parametri infortunistici citati, in particolare
del numero di giornate perse, è necessario introdurre l’argomento relativo alla:
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL
•Obbligatorietà dell’instaurazione del rapporto assicurativo
•Automaticità delle prestazioni al verificarsi dell’evento lesivo:
– Diritto alle prestazioni assicurative anche in caso di colpa del lavoratore e
mancato pagamento del premio assicurativo (es. lavoratore in nero)
Art.10. L’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità
civile per infortuni sul lavoro.
permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato
condanna penale per il fatto del quale l’infortunio è derivato
Art.11. L’istituto assicurativo deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal
precedente articolo, salvo il diritto di regresso, per le somme pagate a titolo
d’indennità e per le spese accessorie, contro le persone civilmente
responsabili.
PERSONE ASSICURATE
art. 4 T.U. 1964
• Dipendenti;
• Sovrintendenti;
• Artigiani;
• Apprendisti;
• Insegnanti ed alluni per esercitazione tecnico-scientifica o pratiche;
• Coniuge, figli, parenti del datore di lavoro prestatori d’opera;
• Soci prestatori d’opera;
• Ricoverati in case di cura, ospizi ospedali addetti ad attività protette;
• Detenuti addetti alle attività protette.
Attività protette (art. 1 T.U. 1964):
• Utilizzo di macchine mosse non direttamente dalla persona che la usa,
apparecchi a pressione, apparecchi ed impianti elettrici o termici;
• Occupazione di opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori in cui si
usano gli apparecchi, impianti o macchine citate al punto precedente;
• Attività che il legislatore ha ritenuto rischiose pur non utilizzando macchine
di cui al primo punto e che ha elencato in 28 punti.
Nozioni di Infortunio sul lavoro ex DPR 1124/65
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio di soggetti protetti addetti
ad attività tutelate avvenuti per:
•causa violenta (al più nel turno di lavoro)
•in occasione di lavoro (genericamente)
Da cui sia derivata la morte o l’inagibilità permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astenzione
dal lavoro per più di tre giorni.
(Secondo la Norma UNI 7249 si parla di infortunio quando il lavoratore non si
ripresenta al turno successivo, altrimenti si tratta di infortunio-medicazione).
Nozioni di Infortunio sul lavoro ex DPR 1124/65
•
•
•
•
Causa esterna
Causa violenta
Occasione di lavoro
Non guaribile in 3 giorni (franchigia)
DENUNCIA DI INFORTUNIO
• L’infortunio deve essere denunciato dal Datore di Lavoro o dallo stesso
lavoratore;
• Corredata da certificato medico;
• Entro 2 giorni dall’accertamento sanitario ma in 24 ore se è mortale.
REGISTRO INFORTUNI
art. 403 DPR 547/55
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale
siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori
dipendenti, che comportino un assenza dal lavoro superiore ai tre giorni
compreso quello dell’evento.
Su detto registro, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica
professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro
sul luogo di lavoro.
Il registro infortuni è stato istituito dal D.M. 12/09/1958 ed il D.M. 05/12/1996
ha così modificato:
La nota esplicativa di cui alla lettera d), punto 1), dell’allegato B, “inabilità
temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un giorno
escluso quello dell’evento” (UNI 7249).
SANZIONI
Il D.Lgs 626/94 art. 89 comma 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 a € 3.000 per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettera o.
LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
• Inabilità temporanea (giorni oltre il 3° dall’evento) art. 68 DPR 1124/65
• Inabilità permanente (postumi): a compensazione della diminuita capacità
lavorativa – modificato dall’art. 13 D.Lgs. 38/2000
–Permanente parziale (%) o totale;
–Può essere soggetta a revisione;
–Franchigia del 10% fino a luglio 2000, del 6% dopo;
–Rapportata alla retribuzione.
• Infortunio mortale
-rendita ai superstiti
Danno biologico ex D.Lgs 38/2000 (menomazione integrità psicofisica)
• Introdotte nuove tabelle di indennizzo (DM 12/07/2000)
• Tabella delle menomazioni (franchigia fino al 6%)
• Tabella di indennizzo danno biologico
–inferiore al 16% in conto capitale (unica soluzione)
–Rendita se maggiore o uguale al 16%; si ha inoltre diritto ad una ulterriore quota
di rendita per tener conto del danno patrimoniale calcolato sulla base del grado
della menomazione, della retribuzione (tabella dei coefficienti)
MALATTIE PROFESSIONALI
art. 3 DPR 1124/1965
• Sistema esclusivamente tabellare DPR 336/1994
• Lista “chiusa” di malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella stessa tabella.
• Se denunciate entro un periodo di indennizzabilità dalla cessazione
dell’esposizione al rischio si arriva alla presunzione legale di origine.
SISTEMA TABELLARE
DPR 336/1994
Malattie
lavorazione
Periodo di
indenizzabilità della
cessazione dal lavoro
1.
a)
Lavorazioni che
espongono all’azione del
piombo, leghe e
composti
4 anni;
18 mesi per malattie
causate dai composti
organici del piombo.
In caso di nefrite: 8 anni
Malattie causate da:
Piombo, leghe e suoi
composti inorganici;
b)
Composti organici del
piombo;
Conseguenze dirette
MALATTIE PROFESSIONALI
OBBLIGO DI DENUNCIA
Per l’assicurato:
Per il datore di lavoro:
Denuncia al proprio datore di lavoro
entro 15 giorni dalla manifestazione
della malattia a pena decadenza dal
diritto all’indennizzo per il periodo
antecedente.
Invio della denuncia all’INAIL entro
5 giorni dalla ricezione del certificato
medico a pena di sanzioni
amministrative di € 500.
MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI
DIFFERENZE
Infortunio
Malattia professionale
• Causa violenta
• Semplice occasione di lavoro
• Causa lenta e progressiva
• Nell’esercizio e a causa delle
lavorazioni
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Diapositiva 1 - Amaldi Macomer