ONERI DETRAIBILI
INTRODUZIONE
Agevolazioni
fiscali
Nel Tuir sono elencate le agevolazioni fiscali collegate a oneri e spese sostenute
dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta considerato.
Queste agevolazioni fiscali si riferiscono a:
• oneri detraibili, cioè spese per le quali il contribuente può usufruire di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 19% della spesa effettivamente
sostenuta;
• oneri deducibili, cioè spese che sono direttamente deducibili dal reddito
complessivo;
• spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico per i quali sono previste detrazioni più elevate;
• oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%;
• altre detrazioni per le quali il meccanismo di calcolo del beneficio e la misura della detrazione sono totalmente diversi dai precedenti casi.
Oneri detraibili
Sono detti oneri detraibili le spese che danno diritto a una detrazione
dall’imposta IRPEF dovuta.
Riferimenti
Riferimenti legislativi: Art. 15, comma1, DPR 22.12.1986, N.917, Tuir.
La detrazione
del 19%
Le spese che consentono di poter usufruire della detrazione del 19% sono indicate nel Tuir e sono relative a:
• spese sanitarie
• interessi passivi su mutui
• assicurazioni
• spese per istruzione
• spese funebri
• altri oneri quali:
- spese per assistenza personale
- erogazioni liberali di vario tipo
- contributi associativi dei soci alle società di mutuo soccorso
- spese per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati
- spese veterinarie
- spese per attività sportive dei ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari
- spese per servizi di interpretariato ai sordomuti
- spese di frequenza asili nido
- spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei
familiari a carico.
La documentazione
Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e la documentazione deve
essere conservata, a cura del contribuente, per 4 anni dalla presentazione della
dichiarazione per successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il contribuente che presenta la dichiarazione ad un CAF tramite il modello 730, deve
inoltre presentare allo stesso anche tutta la documentazione relativa agli oneri
detraibili e deducibili per consentire l’apposizione del visto di conformità e
quindi la verifica delle condizioni previste dalla norma per usufruire di tali benefici.
Da 1
Chi ha diritto
alla detrazione
Usufruisce della detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.
A seconda della tipologia dell’onere il beneficio spetta al contribuente:
• se la spesa è stata sostenuta soltanto nel proprio interesse;
• in taluni casi, se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico;
• e in casi limitati anche se sostenuta per familiari non fiscalmente a carico.
Onere sostenuto per altri
soggetti
Quando l’onere è sostenuto nell’interesse di soggetti diversi dal contribuente
ad esempi figli o altri familiari il documento può essere intestato sia al familiare
che allo stesso contribuente.
Se il documento è intestato al contribuente, in genere, soltanto lui potrà usufruire della detrazione.
Se il documento è intestato al figlio la detrazione può essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa
dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa
dal 50%.
Per taluni oneri, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo
può considerare la spesa interamente sostenuta da lui, anche se il documento è intestato al coniuge a carico.
Analogamente a quanto succede per i documenti intestati ai figli, anche in presenza
di un documento intestato ad un familiare, se la spesa è stata sostenuta da più
soggetti sarà necessario indicare sul documento la percentuale di spettanza di
ognuno.
La percentuale di spettanza della detrazione deve essere indicata e sottoscritta dal
contribuente.
L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato.
Principio di
cassa
Tutte le spese che danno diritto a detrazione seguono il principio di cassa, e
quindi devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel
quale sono state sostenute. Unica eccezione sono le spese sostenute in anni
precedenti per i quali è prevista la rateizzazione.
Un errore ricorrente è quello di considerare la spesa sostenuta per competenza anziché per cassa, quando il documento di spesa presenta una data di scadenza di pagamento.
Un esempio sono gli interessi passivi relativi alla rata di mutuo con scadenza al 31 dicembre (competenza) e pagati
nei primi giorni di gennaio (cassa).
L’importo della
detrazione
La percentuale di detrazione degli oneri è pari al 19% indipendentemente dalla aliquota IRPEF applicabile allo scaglione di reddito del contribuente.
Alcuni oneri danno diritto a una detrazione di imposta calcolata sull’intero ammontare dell’onere sostenuto, mentre per altri è prevista una franchigia sulla quale non opera alcun beneficio.
La compilazione del 730
Gli oneri detraibili vanno indicati nel quadro E del modello 730, in diversi righi a
seconda della tipologia di onere.
Nella compilazione dei righi è necessario tenere presente che vanno considerate e
quindi sommate anche le spese eventualmente riportate nelle annotazioni del
CUD, identificate da appositi codici.
Riferimenti
Vedi anche tabella “A”: oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, inserita nell’approfondimento “La certificazione
CUD 2012”
Da 2
Il controllo del
CAF
Il CAF verifica gli importi indicati nei vari righi e, se necessario, procede alla correzione o all’applicazione di riduzioni o abbattimenti, se previsti dalla normativa.
Le riduzioni degli importi che concorrono alla base di calcolo della detrazione vengono comunicate al contribuente mediante un messaggio che viene visualizzato
nella sezione “messaggi” del modello 730-3.
Il calcolo della
detrazione
Il calcolo della detrazione spettante avviene moltiplicando la somma delle spese diminuite di eventuali franchigie per il 19%.
L’importo della detrazione è riportato nel prospetto di liquidazione, modello 730-3,
nella sezione “calcolo detrazioni e crediti d’imposta”.
Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.
Da 3
LE SPESE MEDICHE
INDICAZIONI GENERALI
Le spese mediche detraibili
Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d’imposta nella misura del
19%, sono quelle sostenute per:
• prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica) e acquisto di medicinali (anche omeopatici);
• prestazioni specialistiche, analisi e terapie;
• prestazioni chirurgiche e ricoveri;
• acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie;
• spese di assistenza specifica;
• spese per patologie esenti di familiari non a carico;
• spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la
locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti
portatori di handicap;
• spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di
handicap:
• spese per acquisto cani guida per non vedenti.
Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale la detrazione compete anche per l’importo del Ticket pagato.
La detrazione compete anche se tali spese sono state sostenute all’estero purché opportunamente documentate.
La documentazione
La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche
sostenute è costituita da:
• fatture, ricevute e scontrini fiscali.
In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa:
• prescrizione del medico;
• certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti l’esenzione
dal ticket per patologia;
• certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una
commissione medica pubblica, ovvero autocertificazione, rilasciata nei modi e
nei termini previsti dalla legge, attestante la sussistenza delle condizioni risultanti
da tale documentazione.
Spese mediche
sostenute
all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per
quelle sostenute in Italia. In questo ambito non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di
salute).
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso diverso è necessaria una traduzione
giurata.
Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti nella provincia di Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
Riferimenti
Riferimenti normativi: C.M. 01.06.1999, n. 122 e C.M. 9.5.1987 n. 9, parte 5^
Da 4
Chi ha diritto alla detrazione
Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé
stesso o per i propri familiari a carico.
Diritto di detrazione per casi
particolari
Ci sono però due casi in cui un soggetto può portare in detrazione spese sanitarie
sostenute per familiari non a carico.
Si tratta delle :
• spese pagate da un erede per una persona deceduta e sostenute dopo il suo
decesso;
• spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che
danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario.
Oneri sostenuti
per altri soggetti
Quando la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico la detrazione
compete al contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta.
Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il documento è
intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico. Se il familiare è a carico
di più soggetti che hanno contribuito al pagamento della spesa, sul documento il
contribuente dovrà indicare la quota di spesa sostenuta da ciascuno di essi.
Se l’onere è sostenuto per i figli a carico la detrazione spetta al genitore al quale
è intestato il documento. Se il documento è intestato direttamente ai figli la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso devono essere indicate, dal contribuente, sul documento le
percentuali di spettanza della detrazione, se diversa dal 50%.
Onere sostenuto per soggetti
NON a carico
Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso
dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione, né alla persona che ha sostenuto l’onere,
né alla persona che ha beneficiato della prestazione.
La compilazione del 730
Le spese sanitarie sono indicate nella prima sezione del quadro E; esse vanno
indicate in diversi righi a seconda della tipologia di spesa sostenuta.
Alle spese da riportare in questi righi vanno sommate anche le spese indicate
nelle annotazioni del CUD.
I righi devono essere compilati indicando l’intero ammontare delle spese sostenute tendo presente che:
• sulle spese mediche generiche, per assistenza specifica, mediche chirurgiche, specialistiche, per protesi sanitarie e per patologie esenti opera la franchigia di 129,11 euro e pertanto se il totale delle spese è inferiore non deve essere compilato il rigo;
• per le spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a
carico opera la franchigia di 129,11 euro ed è previsto un tetto massimo
di spesa su cui spetta la detrazione, pari a 6.197,48 euro;
• per le spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di handicap è previsto un tetto massimo di spesa di 18.075,99 euro, su cui viene calcolata la detrazione.
Il calcolo della
detrazione
Il CAF effettuando i calcoli provvederà a:
• sottrarre dal totale delle spese sulle quali opera la franchigia la quota
sulla quale non opera la detrazione, cioè 129,11 euro;
• ricondurre le spese nei limiti previsti dalle norme, cioè nei limiti del tetto
massimo spettante;
•
applicare al totale delle spese così determinate la percentuale prevista
del 19%.
Riferimenti
Riferimenti: vedi anche l’approfondimento: “l’applicazione della franchigia sulle spese mediche”
Da 5
LE SPESE MEDICHE GENERICHE
Tipologie di
spese mediche generiche
Le spese mediche considerate generiche sono di varie tipologie.
Le più ricorrenti sono:
• quelle inerenti a prestazioni rese da un medico “generico”;
• quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione;
• le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente,
ecc… ;
• le spese per l’acquisto di farmaci.
Le spese per i farmaci comprendono l’acquisto di specialità medicinali e di farmaci
generici, la cui vendita è autorizzata dal Ministero della sanità e di medicinali omeopatici.
Condizione necessaria è che tutti questi prodotti siano stati acquistati in farmacia o in
negozi autorizzati.
Riferimenti
Riferimenti legislativi:art.15, comma1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir
Acquisto di
prodotti erboristici
Anche se avvenuto in farmacia, l’acquisto di prodotti curativi naturali (erboristici) non dà invece diritto alla detrazione perché non sono considerati medicinali.
Acquisto di
medicinali
Relativamente all’acquisto dei medicinali è utile precisare che è necessario
che lo scontrino rilasciato dalla farmacia riporti natura, qualità e quantità del
farmaco acquistato.
Inoltre, è necessario che sullo scontrino sia riportato il codice fiscale del
soggetto che ha necessità del farmaco.
La qualità del
farmaco.
In relazione all’acquisto di farmaci, a partire dal 2010, i documenti di spesa devono soddisfare specifici requisiti informativi:
- la qualità del prodotto sarà definita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
- la natura del prodotto dovrà contenere la dizione generica di “farmaco” o di
“medicinale” o sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai
farmaci quali:
• “Med.” o “F.co”,
• “SOP”: medicinali senza obbligo di prescrizione medica,
• “OTC”: medicinale da banco.
La natura di medicinale è soddisfatta anche se il documento di spesa, in luogo della
dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporta la dicitura “omeopatico”.
Le preparazioni galeniche, ossia i medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica sono certificate da fattura contenente l’indicazione della:
- natura del prodotto venduto (farmaco o medicinale),
- qualità dello stesso (preparazione galenica),
- quantità,
- codice fiscale del destinatario.
Infine, la dicitura ticket soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, in
quanto riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario; il contribuente non
Da 6
è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
base.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare AE n.40E del 30.7.2009;
Risoluzione n. 10E del 17.2.2010
Circolare 21E del 23.4.2010
Risoluzione n. 218E del 12.8.2009
Acquisto di
medicinali
all’estero
Nel caso di spese per farmaci sostenute all’estero sarà necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate. In particolare nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento
di spesa da cui non risultino tali indicazioni, il codice fiscale potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura, qualità, e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare 34E del 4.4.2008.
Chi ha diritto
alla detrazione
La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per
sé o per i suoi familiari a carico
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• per acquisto di Farmaci (anche omeopatici), scontrino parlante o fattura in cui
devono essere riportati e specificati la natura (codice AIC), la qualità e la
quantità dei beni acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.
•
Il calcolo della
detrazione
per prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) o per la richiesta di
certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie
o infortuni, per pratiche assicurative e legali, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.
L’importo delle spese mediche generiche viene sommato alle eventuali altre
spese specialistiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.
Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza
viene calcolato il 19% di detrazione.
(Totale spese mediche – €. 129,11)
La compilazione del 730
X
19%
Le spese mediche generiche vanno indicate nella sezione I del quadro “E” del
modello 730.
Da 7
LE SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE
Tipologie di
spese mediche
specialistiche
Come le spese generiche anche le spese mediche considerate specialistiche sono
di varie tipologie.
Le più ricorrenti sono:
• spese sostenute per prestazioni di un medico specialista, cioè in possesso
del diploma di specializzazione rilasciato da un’università;
• spese per cure odontoiatriche, terapie gengivali, estrazioni ecc.;
• particolari esami e terapie, esami di laboratorio di ogni genere eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (vedi tabella in calce);
• spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che le
eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite
mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..;
• spese per cure termali, con eccezione delle spese relative al soggiorno termale.
Riferimenti
Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
Sedute di psicoterapia
Il Ministero della Salute ritiene che le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta siano equiparabili alle prestazioni sanitarie
rese da un medico
È pertanto possibile ammettere alla detrazione le prestazioni sanitarie rese
da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione
medica.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011 – risposta 5.15
Chi ha diritto
della detrazione
La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta
per sé o per i suoi familiari a carico.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• per le prestazioni mediche specialistiche, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista o la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
• per esami di laboratorio, analisi e terapie la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione, oppure la
ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale;
• per le cure termali la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale oppure la prescrizione medica e la
ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Il calcolo della
detrazione
L’importo delle spese mediche specialistiche viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.
Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza
viene calcolato il 19% di detrazione.
Totale spese mediche specialistiche - €.129,11
Da 8
x
19%
La compilazione del 730
Le spese mediche specialistiche vanno indicate nella sezione I del quadro E del modello 730.
Tabella
Elenco esami e terapie
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
- elettrocardiogrammi; ecocardiografia
- elettroencefalogrammi
- TAC (tomografia assiale computerizzata)
- risonanza magnetica nucleare
- ecografie
- indagini laser
- altri esami complessi
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodio-terapia
- altre particolari terapie
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo
- anestesia epidurale (forma di anestesia locale tramite il canale dell’osso sacro)
- inseminazione artificiale
- amniocentesi
- villocentesi
- altre analisi di diagnosi prenatale.
Da 9
SPESE MEDICHE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER
RICOVERI.
Spese chirurgiche detraibili.
Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono cioè essere eseguiti anche
ambulatorialmente da parte di un medico chirurgo senza necessità di alcuna degenza.
Sono detraibili le spese sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari
per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”.
Sono esclusi, quindi, tutti gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto della persona.
Gli interventi di
chirurgia estetica
Quando gli interventi di chirurgia estetica sono necessari per acquistare il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona le spese relative sono detraibili. In questo caso però è necessario che la documentazione medica in possesso del contribuente attesti la necessità dell’intervento.
Riferimenti
Riferimento normativo: C.M. 23.4.1981, n. 14
Tipologia di
spesa
Oltre alle spese direttamente imputabili all’intervento chirurgico, cioè la parcella del medico chirurgo e del medico anestesista, sono da ricomprendere in questa
tipologia di spesa anche le altre spese sostenute, ad esempio per:
• l’utilizzo della sala operatoria
• l’anestesia
• l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione
• le spese della eventuale degenza ospedaliera.
Le rette di degenza e le spese di cura rientrano tra le spese mediche detraibili,
anche senza alcuna relazione con un intervento chirurgico.
Nelle rette di degenza sono comprese anche le differenze di classe, relative, ad
esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito, mentre sono da escludere le spese
relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, addebiti per apparecchio telefonico o televisivo
installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).
Le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire
(anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a
condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese.
Trasporto in
ambulanza
Non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in
ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il
trasporto.
Riferimenti
Riferimenti legislativo e normativo:
Art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n.917, Tuir
C.M. 03.05.1996, n. 108
- C.M. 01.06.1999, n. 122
Da 10
Chi ha diritto alla detrazione
La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta
per sé o per i suoi familiari a carico.
La documentazione delle
spese
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• per le prestazioni chirurgiche la ricevuta fiscale o fattura rilasciata
dall’ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico;
• per le degenze ospedaliere la ricevuta fiscale o fattura rilasciata
dall’ospedale o dalla casa di cura;
• per le spese relative al trapianto di organi le ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. e le ricevute delle spese di trasporto
dell’organo da trapiantare intestate al contribuente;
• per i ricoveri di anziani in istituto di assistenza e ricovero la ricevuta fiscale o
fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato
l’importo relativo alle spese mediche.
Riferimenti
Riferimenti normativi: C.M. 12.5.2000, n. 95
Il calcolo della
detrazione
L’importo delle spese mediche per prestazioni chirurgiche viene sommato alle
eventuali altre spese generiche, specialistiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.
Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.
Totale spese mediche per prestazioni chirurgiche – €. 129,11
La compilazione del 730
x
19%
Le spese mediche per prestazioni chirurgiche o per ricoveri vanno indicate nella sezione I del quadro “E”.
Da 11
SPESE PER ACQUISTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SANITARIE.
Le protesi e le
attrezzature
sanitarie.
Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti
dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
Si considerano attrezzature sanitarie tutti gli strumenti necessari ai fini della
somministrazione di un farmaco, quali siringhe aghi, apparecchio per aerosol, o di
misurazione dei valori, quali termometro, misuratore della pressione.
Riferimenti
Riferimenti legislativo: art. 15, comma 1 lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Tuir.
Tipologie di
protesi o attrezzature sanitarie
Rientrano nella categoria delle spese per acquisto di protesi e attrezzature sanitarie molti tipi di spese, tra cui le più ricorrenti sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato,
quali ad esempio le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, e anche gli apparecchi ortodontici, mediante i quali si provvede alla correzione di talune malformazioni stomatologiche o della masticazione;
gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica e simili;
gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute
per l’impiego di metalli preziosi nella montatura, inclusi gli oneri sostenuti per
l’acquisto del liquido per le lenti a contatto;
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute
per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici;
gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche;
stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc., anche se presi in affitto;
gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o
un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.);
le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie, quali ad
esempio, la macchina per aerosolterapia, l’apparecchio per la misurazione della
pressione del sangue, siringhe, aghi e termometri.
Riferimenti
Riferimenti normativi:
- C.M. 03.05.1996 n. 108
Dispositivi medici
Sono dispositivi medici:
• i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” (abbreviato “DM”) contenuta negli articoli 1,
comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92
– n. 46/97 – n. 332/00);
• e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione / certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati
“CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.
ATTENZIONE
Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.
Da 12
La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente
la detrazione della relativa spesa (cfr. risoluzione n. 253 del 2009).
Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto
che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si
chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle
direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 5.16
Chi ha diritto alla detrazione.
La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta
per sé o per i suoi familiari a carico.
La documentazione.
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
♦ per protesi sanitarie e loro manutenzione:
la fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.), oppure attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione;
gli scontrini fiscali accompagnati da attestazione del soggetto autorizzato
all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti
che l’acquisto o la manutenzione della protesi è necessario a sopperire ad
una patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico;
solo per l’acquisto delle protesi è necessaria anche la fattura e la prescrizione medica, oppure una autocertificazione attestante la necessità della
protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la fattura non è rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica.
♦ per le attrezzature sanitarie, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.
Il calcolo della
detrazione.
L’importo delle spese mediche per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie
viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, specialistiche,
per assistenza specifica e per patologie esenti.
Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza
viene calcolato il 19% di detrazione.
Totale spese mediche x acquisto protesi e attrezzature sanitarie- €.129,11
La compilazione del 730.
x 19%
Le spese mediche per l’acquisto di protesi o attrezzature sanitarie vanno indicate
nella sezione I del quadro “E”.
Da 13
SPESE MEDICHE PER ASSISTENZA SPECIFICA E SPESE PER
PRESTAZIONI RESE da OPERATORI ABILITATI all’ESERCIZIO del
le PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE.
Che cos’è
l’assistenza
specifica
Con il termine “assistenza specifica” si intende l’assistenza resa da personale in
possesso di qualifica professionale.
Tipologia di
spesa
In particolare sono spese di assistenza specifica quelle sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
• le spese per prestazioni fornite da soggetti in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base, di operatore tecnico assistenziale
dedicato unicamente alla assistenza diretta alla persona, di educatore professionale, di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
• le spese per prestazioni fornite da personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo.
Riferimenti
Riferimento normativo: art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917.
Quali sono le
professioni sanitarie riabilitative.
Le prestazioni sanitarie riabilitative sono individuate dall’art. 3 del D.M. 29 marzo
2001 (Ministero della Sanità).
Si tratta di prestazioni fornite da operatori abilitati quali:
- podologo,
- fisioterapista,
- logopedista,
- ortottista - assistente di oftalmologia,
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,
- tecnico della riabilitazione psichiatrica,
- terapista occupazionale,
- educatore professionale,
e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Chi ha diritto
della detrazione
La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per
sé o per i suoi familiari a carico.
La documentazione
La documentazione da sottoporre a controllo è data da fattura o da quietanza
emessa dal soggetto, in possesso di una delle qualifiche previste dalla norma, che
ha prestato assistenza e ha erogato la prestazione.
La detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un
medico.
Riferimenti
Circolare n. 39E del 1.7.2010
Le prestazioni
chiropratiche.
Le prestazioni di chiroprassi rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a
condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Il chiropratico che sia anche dottore in medicina può eseguire la prestazione di
Da 14
chiroprassi sotto la propria responsabilità.
Riferimenti
Circolare n. 21E del 23.4.2010
Il calcolo della
detrazione
L’importo delle spese:
• mediche per assistenza specifica;
• per prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie riabilitative;
viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, specialistiche, per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie e per patologie esenti.
Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.
Totale spese mediche di assistenza specifica – €. 129,11
La compilazione del 730
x 19%
Le spese mediche per assistenza specifica vanno indicate nella sezione I del
quadro “E”
Da 15
SPESE MEDICHE PER PATOLOGIE ESENTI
Che cos’è una
patologia esente.
Per patologie esenti si intendono le malattie croniche e invalidanti, individuate da
appositi decreti legislativi, per le quali si ha diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
Riferimenti
Riferimenti legislativi e normativi:
art. 15, comma 2, DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir
- DM 28.05.1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento DM 21.05.2001 n.296 e dal
regolamento delle malattie rare DM 18.05.2001, N. 279
- Articolo 15 co.2 del DPR 917/86
- D.M. 329/1999
Chi ha diritto
alla detrazione
Il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per sé, o per i suoi familiari a carico, ma anche quelle sostenute per conto di familiari non fiscalmente
a carico, per le quali, le relative detrazioni, non trovano capienza nell’imposta da
questi ultimi dovuta.
Riferimenti
Circolare A.E. del 14.6.2001 n. 55E, risposta 1.2.8
La compilazione del 730
Le spese per patologia esente sostenute per sé o per i familiari a carico devono
essere indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E1, colonna 1.
Le spese per patologia esente sostenute per familiari non a carico devono essere indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E2, colonna 2.
Spese per familiari non a
carico
Nel totale delle spese sanitarie riportato a colonna 2 del rigo E1 non devono essere comprese le spese per patologia esente indicate a colonna 1.
Le spese sostenute per familiari non a carico sono ammesse alla detrazione soltanto per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal
familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.
L’ammontare delle spese, che non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta dal
familiare, deve essere desunto dalla dichiarazione dei redditi presentata da
quest’ultimo: nello spazio relativo ai messaggi del modello 730-3 o nel quadro RN
del Modello UNICO.
Se il familiare, affetto dalla patologia esente, non presenta la dichiarazione perché
non possiede redditi o possiede redditi tali da non determinare un’imposta dovuta, il
contribuente, che ha sostenuto la spesa, potrà indicare l'intero onere sostenuto.
Riferimenti
Circolare A.E. del 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.7
La documentazione
Le spese per patologia esente devono essere documentate da fatture e ricevute fiscali. Tali documenti possono essere intestati al soggetto affetto dalla patologia, o
al familiare che ha sostenuto le spese.
Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare che ha effettuato il pagamento,
deve contenere anche l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa
medica è stata sostenuta.
Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia,
questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.
Da 16
E’ inoltre necessario acquisire:
la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione
dell’eventuale codice numerico identificativo della patologia;
•
il certificato medico, o l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia,
che attesti il collegamento tra le spese e la patologia;
copia della dichiarazione dei redditi del familiare affetto da patologia, se presentata, in caso di spese sostenute a favore di quest’ultimo.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del
visto di conformità.
Riferimenti
-
Il calcolo della
detrazione
La detrazione del 19% è calcolata soltanto sulla parte che eccede l’importo di
129,11 euro.
Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, riposa 1.2.9
Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.7
Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.8
L’importo della detrazione è riportato nel modello 730-3, nella sezione “Calcolo
dell’IRPEF” .
Tutti questi calcoli sono effettuati dal CAF.
Da 17
SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP
Chi è considerato portatore di
handicap.
Sono portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Riferimenti.
Riferimenti legislativi:
Legge 05.02.1992 n. 104
- Art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir
I portatori di
handicap o disabili.
Ai fini della detraibilità delle spese sono considerati portatori di handicap:
• i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica
istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n.104 del 1992;
• i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di
guerra, ecc.;
• i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in possesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Mezzi necessari alla deambulazione.
Tra i mezzi necessari alla deambulazione dei portatori di handicap sono compresi i
mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e
il sollevamento.
Rientrano in questa tipologia di spesa:
• il trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
• l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi
per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
• la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
• la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del
soggetto portatore di handicap.
Tra le spese sanitarie che facilitano l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap rientrano anche le spese sostenute per sussidi
tecnici ed informatici quali:
• computer, fax, modem, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa o altro sussidio telematico;
• il telefonino per sordomuti;
• l’abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di
soccorso mediante la linea telefonica.
Riferimenti normativi:
Circolare Ministeriale 15.05.1997, n. 137, risposta 2.1
Circolare Ministeriale 12.05.2000, n. 95, risposta 1.1.2
- Circolare Agenzia Entrate 14.06.2001, n. 55E, risposta 1.2.5
Da 18
Acquisto piscina per fini terapeutici
Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie
per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta.
L’agevolazione può riguardare, infatti, il trattamento sanitario ma non anche la
realizzazione o l’acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere
svolto.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 4.2
Chi ha diritto alla detrazione
Il contribuente può beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sostenute
per sé stesso o per i propri familiari a carico.
La documentazione.
Le spese devono essere documentate da fatture e ricevute fiscali.
E’ inoltre necessario acquisire la certificazione relativa al riconoscimento
dell’handicap da parte di una commissione medica pubblica, o l’autocertificazione
del portatore di handicap.
In caso di spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici è necessario acquisire una specifica certificazione del medico che attesti la valenza di tale sussidio.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione
del visto di conformità.
La compilazione del 730
Le spese sostenute per facilitare la deambulazione, l’auto-sufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap devono essere indicate nel quadro E del modello 730.
Il calcolo della
detrazione
La detrazione del 19%
sull’intero importo.
relativa alle spese indicate nel rigo E3 è calcolata
La detrazione spettante, sommata alle detrazioni relative alle altre spese della sezione I del quadro E, è riportata nel prospetto liquidazione, 730-3, nella sezione
“Calcolo dell’Irpef”.
Il calcolo è effettuato dal CAF.
Le eccezioni
Le spese per:
• la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
• per la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
non possono essere incluse contemporaneamente tra le spese mediche e le
spese per ristrutturazione edilizia (41% o 36%) indicate nella terza sezione del
quadro E del mod. 730.
Da 19
L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA SULLE SPESE MEDICHE
(dalla Circolare dei Calcoli)
Spese sanitarie Righi E1 – E2
APPROFONDIMENTO
L’importo dichiarato dal contribuente nel rigo E2 non può superare il limite di euro 6.197. Se
superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.
L’applicazione della franchigia di euro 129,11 deve essere effettuata sulla somma degli importi indicati nel rigo E1 colonna 1 e colonna 2 e nel rigo E2.
Ai fini dell’abbattimento di euro 129,11 gli importi da utilizzare fino a capienza sono
nell’ordine:
1. l’importo indicato nella colonna 2 del rigo E1;
2. l’importo del rigo E2;
3. l’importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativo a patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).
Ad esempio:
E1 col.1
=
45
E1 col.2
=
55
E2
=
65
165
Totale
=
A seguito dell’applicazione della franchigia il contenuto dei campi sarà il seguente:
E1 col.2
=
0
E2
=
0
E1 col. 1
=
36
36
Totale
=
(*)
(*) = importo che costituisce la base di calcolo delle detrazioni per oneri
La riduzione dell’importo che concorre alla base del calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante il messaggio: “per il calcolo della detrazione del 19% le
spese sanitarie indicate nei righi E1 e/o E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge”.
Tali importi, così ridotti, devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate.
Da 20
SPESE PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER PORTATORI DI
HANDICAP
I soggetti ammessi alla agevolazione.
I soggetti ammessi a godere delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per portatori
di handicap, sono:
• i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Sono tali, sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica, istituita ai sensi della legge n. 104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre
commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
•
•
•
•
•
i non vedenti;
i sordomuti;
i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta
l’indennità di accompagnamento;
gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
i soggetti affetti da pluriamputazioni.
Tipologie di
spesa.
Si tratta di spese sostenute per l'acquisto:
• di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito
del collaudo, effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con
grave limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da
pluriamputazione.
Adattamento
dei veicoli.
In relazione al solo handicap motorio, per il quale è richiesto l’adattamento del veicolo, oltre al cambio automatico di serie sono considerati adattamenti, purché
prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:
• la pedana sollevatrice;
• lo scivolo a scomparsa;
• il braccio sollevatore;
• il paranco;
• il sedile scorrevole-girevole;
• il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
• lo sportello scorrevole;
• altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato al
l’handicap.
Riferimenti normativi:
-
Circolare Agenzia delle Entrate 11.05.2001, n. 46E
Circolare Agenzia delle Entrate 20.4.2005 n. 15E
Acquisto autovetture
all’estero
Le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap
sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo
stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 4.3
Da 21
Chi ha diritto
alla detrazione.
Il contribuente può riportare in dichiarazione le spese sostenute per se stesso o
per i propri familiari a carico, se l’acquisto è stato effettuato a loro favore.
La detrazione spetta a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida sia da parte del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Dal 2007 l’agevolazione è subordinata al fatto che l’autoveicolo venga utilizzato in
via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap stesso.
Condizioni per
la detraibilità
Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'acquisto del veicolo.
Esistono poi delle condizioni legate alla tipologia di handicap dei soggetti, e in
particolare:
per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie:
che non risultano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, le ridotte o impedite capacità motorie permanenti sussistono ogni
qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di
deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori.
In tal caso non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità;
con patologie per le quali la valutazione relativa alle ridotte o impedite capacità
motorie permanenti richiede specifiche conoscenze mediche, è necessaria
una certificazione aggiuntiva, rilasciata dalla Commissione di cui alla legge. n.
104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta
ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
per i non vedenti è necessaria la certificazione che attesti la cecità assoluta o un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale
correzione;
per i sordomuti è necessaria la certificazione che attesti la sordità dalla nascita o
prima dell’apprendimento della lingua parlata;
per i soggetti con handicap psichico o mentale sono necessari il certificato di
attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per
l’accertamento dell’invalidità civile nonché la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L.
n. 104 del 1992;
per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, per i
soggetti affetti da pluriamputazioni, la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n.
104 del 1992 derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Se si modifica la condizione di disabilità, successivamente all'acquisto, le eventuali rate residue continuano ad essere detraibili.
Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24E, risposta 3.2
La cessione del
veicolo agevolato
Se, entro due anni dall’acquisto, il contribuente trasferisce a titolo oneroso o gratuito l’autoveicolo per il quale è stata applicata la detrazione, è dovuta la differenza
Da 22
tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella risultante dalla applicazione dell’agevolazione stessa.
Tale disposizione non si applica nel caso in cui il disabile per mutate necessità
dovute al proprio handicap, ceda il proprio autoveicolo per acquistarne un altro
su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Il limite di spesa.
La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, nel limite
massimo di 18.075,99 euro ( indipendentemente dalla cilindrata) salvo i casi in cui
risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
In presenza di assicurazioni contro il furto, dal suddetto limite va detratto
l’eventuale rimborso erogato dall’assicurazione.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa è riferito al solo veicolo e non anche alle apparecchiature montate ad esempio pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, ecc
Riferimenti
Circolare del 20.4.2005, n. 15E, risposte 6.1 e 6.2
Particolari tipologie di spesa.
Entro il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro rientrano anche:
• le riparazioni, purché non si tratti di manutenzione ordinaria (sono esclusi i
normali costi di esercizio quali, ad esempio, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, ecc.);
• le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche
usati, alla minorazione del disabile e l’acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.
Queste spese devono essere detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione.
Se un soggetto intende presentare queste spese per usufruire della detrazione di
imposta e ha precedentemente scelto la rateizzazione o intende farlo per la dichiarazione dell’anno in corso, dovrà utilizzare due modelli 730 ed indicare in uno
l’importo da rateizzare, e nell’altro le spese per manutenzione.
Apparecchiature necessarie
per inabili psichici
Nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia un inabile psichico con indennità di accompagnamento, invalido con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o pluriamputato, le eventuali apparecchiature montate sul veicolo (la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, ecc.) sono da considerarsi mezzi necessari al sollevamento dei disabili, con diritto alla detrazione del 19%. Di tali eventuali spese non si deve tener conto nel computo del limite di euro 18.075,99.
Riferimenti
Riferimenti normativi: risoluzione 113 del 9.4.2002 e Circolare AE n. 24E/2004, risposta 3.2
Il furto del veicolo
La detrazione spetta per un solo veicolo, per quattro rate di pari importo, se si è
optato per la suddivisione delle spese.
Nel caso il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, il contribuente può fruire di una
nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dalla assicurazione.
La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all’agevolazione
precedentemente acquisita. Pertanto, in questo caso, il soggetto, per alcuni anni,
compilerà due distinti modelli di dichiarazione, uno per la prima rateizzazione e
l’altro per il nuovo veicolo, e quindi usufruirà sia delle rate di detrazione relative al
veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.
Da 23
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 20.4.2005 risposta 6.3
Non presentata
la dichiarazione
durante la rateizzazione
A fronte di un acquisto di veicolo avente titolo alla detrazione fiscale per il quale è stato optato per la rateizzazione della detrazione e, durante tale periodo, in corrispondenza di una rata, non è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, la
normativa consente la seguente procedura:
• la rata della detrazione non inserita in dichiarazione dei redditi, perché questa ultima non presentata, potrà essere recuperata mediante richiesta di rimborso
all’Agenzia delle Entrate (ovviamente se c’è IRPEF versata ad esempio se sono
presenti ritenute nel CUD);
• la successiva rata verrà regolarmente e progressivamente indicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta corrispondente.
La documentazione
Le spese devono essere documentate da fatture che devono riportare in dettaglio
il tipo di adattamento nel caso di adattamenti per i quali non è necessario il collaudo
o in caso di cambio automatico.
E’ inoltre necessario acquisire:
- la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una
commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap;
- l’autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente nei
quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione;
- la prescrizione della commissione medica locale di cui all’art. 119 del Decreto
Legge 285/92 per l’utilizzo del cambio automatico.
Per le spese relative alla manutenzione del veicolo è necessario acquisire la fattura relativa alla spesa e la fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di
non aver superato la soglia di detraibilità.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione
del visto di conformità.
La compilazione del 730
Le spese per l’acquisto di veicoli devono essere indicate, per l’intero ammontare
sostenuto, nel quadro E del modello 730.
Se il contribuente intende usufruire della rateizzazione dovrà indicare nel rigo anche il numero della rata.
Per le spese sostenute nel 2011 indicherà come numero di rata 1 ma, ad esempio, per le spese sostenute nel 2008 indicherà come numero di rata 4.
Il calcolo della
detrazione
L’importo indicato dal contribuente in ogni singolo rigo, non può superare il limite di euro 18.076,00. Se risulta superiore deve essere ricondotto a tale limite.
Se non è stato indicato il numero della rata, sull’intero importo sarà calcolata la
detrazione del 19%.
Se è stato indicato il numero della rata, l’ammontare della spesa sarà diviso in
quattro rate di pari importo.
Sulla rata così ottenuta sarà calcolata la detrazione del 19%.
Con un apposito messaggio, nello spazio relativo ai messaggi del mod. 730-3, è segnalata al contribuente l’entità della rata spettante che è stata calcolata dal CAF.
La detrazione spettante è riportata nel prospetto liquidazione, 730-3, nella sezione “calcolo dell’IRPEF”.
Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.
Da 24
CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
Tabella dei veicoli ammessi
alla agevolazione per disabili
Autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli
per trasporto
promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione
elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di
cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli
Specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo.
Autocaravan
(*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e allo alloggio di
7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
Motoveicoli per
trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose,
capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello
del conducente
Motoveicoli per
trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose
o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo.
(*) – Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco
(1) – Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF 19% e non delle altre agevolazioni
Da 25
SPESE PER L’ACQUISTO DEL CANE GUIDA
Chi è considerato non vedente.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale
correzione. La legge distingue i non vedenti fra ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti .
A questi soggetti viene riconosciuta una detrazione sulle spese sostenute per
l’acquisto di un cane guida.
Chi ha diritto
della detrazione
La detrazione compete soltanto al contribuente, non vedente, che l’ha sostenuta
per se stesso, o al familiare di cui risulta fiscalmente a carico.
L’importo della
detrazione.
La detrazione spetta sull’intero costo dell’animale, senza alcuna limitazione.
La detrazione spetta una volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso di perdita
dell’animale.
Detrazione rateizzata.
La detrazione spetta per l’acquisto di un solo cane e può essere ripartita in
quattro rate annuali di pari importo.
Si può pertanto fruire dell’intera detrazione da far valere nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato lo acquisto, o si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
La documentazione.
Le spese devono essere documentate da fatture.
E’ inoltre necessario acquisire:
• la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una
commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap
• l’autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente
nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione
del visto di conformità.
La compilazione del 730.
La spesa per l’acquisto del cane guida deve essere indicata, per l’intero ammontare sostenuto, tra gli oneri detraibili del modello 730.
Se il contribuente intende usufruire della rateizzazione dovrà indicare il numero
della rata nell’apposita colonna.
L’importo della
detrazione
Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5,
sull’intero importo sarà calcolata la detrazione del 19%.
Se è stato indicato il numero della rata, nell’apposita casella, l’ammontare della
spesa sarà diviso in quattro rate di pari importo.
Sulla rata così ottenuta sarà calcolata la detrazione del 19%.
Con un apposito messaggio, nello spazio relativo ai messaggi del modello 730-3, è
segnalata al contribuente l’entità della rata spettante che è stata calcolata dal CAF.
Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.
Da 26
LA RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE
La rateizzazione delle spese
sanitarie
La rateizzazione delle spese sanitarie è stata introdotta dal periodo d’imposta
2001 e consente al contribuente di optare per la suddivisione di tali spese in quattro quote annuali costanti di pari importo.
Condizione per
la rateizzazione
La rateizzazione è consentita se il totale delle spese mediche, indicate dal contribuente nei righi E1, E2, ed E3, supera il limite di Euro 15.493,71.
Applicazione
della rateizzazione
L’opzione si realizza barrando l’apposita casella in corrispondenza dei righi relativi
a:
• spese mediche;
• spese per patologie esenti anche per familiari non a carico;
• spese sanitarie per portatori di handicap.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale opererà, di conseguenza, la rateizzazione e attribuirà la detrazione spettante.
Il calcolo della
rata
Se la casella per la rateizzazione delle spese sanitarie è stata barrata, il soggetto
che presta l’assistenza dovrà effettuare i seguenti calcoli:
• sommare gli importi relativi alle spese mediche appena elencate, al lordo
della franchigia;
• verificare se la somma ottenuta è superiore a 15.494 euro. Se la somma è
inferiore o eguale a tale importo non sarà riconosciuta la ripartizione in rate
e tale circostanza sarà comunicata al contribuente mediante apposito messaggio;
• se la somma è superiore a euro 15.494, l’importo, ridotto dell’eventuale
franchigia di 129 euro, sarà diviso in quattro rate di pari importo. La rata ottenuta concorrerà a formare la base di calcolo per le detrazioni per oneri.
Con apposito messaggio sarà comunicata al contribuente l’entità della rata spettante, presa a base per il calcolo della detrazione del 19%.
Nel prospetto di liquidazione, nella sezione “altri dati” sarà riportato il totale delle
spese che è stato rateizzato.
Esempio
Per comprendere meglio il meccanismo di calcolo facciamo un esempio.
Contribuente che ha riportato:
spese sanitarie per euro 10.000;
spese sanitarie per portatori di handicap per euro 6. 000
Sommare gli importi indicati nei righi spese mediche e per patologie esenti anche per familiari non a carico, spese
sanitarie per portatori di handicap e verificare se il totale è superiore a 15.494 euro:
10.000 + 6.000 = 16.000
Se l’importo è superiore a euro 15.494, ridurlo dell’eventuale franchigia di 129 euro, e dividerlo in quattro rate
di pari importo
16.000 – 129 = 15.871
15.871 . 4 = 3.967,75 arrotondata a 3.968
Spese mediche
già rateizzate
I contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi, presentate nei tre anni precedenti,
avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato per la rateizzazione di tali spese, dovranno indicare la spesa rateizzata
anche nel modello 730 dell’anno corrente.
Ciò per consentire, al soggetto che presta l’assistenza, di includere una quota di
tale spesa nella somma presa a base per il calcolo della detrazione del 19%.
Da 27
La compilazione del 730
Il totale delle spese sanitarie, sostenute in anni precedenti, per le quali il contribuente
ha optato per la rateizzazione, deve essere indicato tra gli oneri detraibili del
modello 730.
Nello stesso rigo, nell’apposita casella, è necessario indicare il numero della rata
di cui il contribuente fruirà.
Esempio:
Un contribuente ha sostenuto nel 2008 una spesa sanitaria di euro 17.500, al netto della franchigia, e
nella dichiarazione presentata nel 2009 ha optato per la rateizzazione.
Nel modello 730 presentato nel 2012 dovrà riportare nel rigo E6 l’intero importo delle spese rateizzate
(17.500 euro), indicando nella relativa casella che si tratta della quarta rata.
Se il contribuente, in più di una delle precedenti dichiarazioni, ha optato per la rateizzazione, deve compilare più righi utilizzando distinti modelli.
La documentazione
La documentazione utile per la corretta compilazione è costituita:
• dalle precedenti dichiarazioni dei redditi dalle quali si desume il totale delle
spese sanitarie rateizzate
• da tutti i documenti necessari al riconoscimento della detraibilità della spesa: pertanto fatture, ricevute e scontrini fiscali e ove richiesto dalla tipologia di spesa, prescrizione del medico, certificazione che attesti l’esenzione
dal ticket per patologia, certificazione relativa al riconoscimento
dell’handicap.
Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione
del visto di conformità.
Da 28
ENTI e CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE.
L’assistenza
sanitaria integrativa.
L’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da:
1. Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
2. Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ambito di operatività delle Casse Sanitarie e dei Fondi integrativi:
• è rappresentato da prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Sanità pubblica;
• si concretizza nel rimborso parziale o totale delle spese sanitarie sostenute
dal contribuente che ha aderito alle stesse.
Contributi versati alle casse
di assistenza
sanitaria.
I contributi di assistenza sanitaria versati alle casse:
• dal datore di lavoro
• dal lavoratore
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Tale beneficio compete se:
• i contributi vengono versati in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale; si tratta, quindi, di forme di contribuzione riservate ai lavoratori dipendenti e assimilati;
• gli enti o casse destinatari dei contributi hanno esclusivamente fine assistenziale e operano negli ambiti di intervento stabiliti dal Ministero della
Salute.
Limiti previsti.
L'importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore
ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti a
titolo personale dai lavoratori ai Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale
(Vedi anche, nel settore “oneri deducibili” - “altri oneri” - “ contributi versati ai fondi integrativi del SSN”).
ATTENZIONE:
Tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche
se versati in favore di familiari dello stesso ancorché fiscalmente non a carico.
Riassumendo
La tabella riassume le condizioni applicate agli Enti e Casse aventi esclusivamente
fine assistenziale e ai fondi sanitari integrativi.
ENTI, CASSE, SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO
FONDI SANITARI INTEGRATIVI SSN
Beneficiari
Lavoratori dipendenti
Beneficiari
Tutti i titolari di reddito
Beneficio
Non concorrenza al reddito
di lavoro dipendente
Beneficio
Deducibilità dei contributi dal
reddito complessivo
Limite
Euro 3.615,20 comprensivi
di eventuali contributi ai
Fondi Sanitari integrativi
Limite
Euro 3.615,20 comprensivi di
eventuali contributi alle Casse
sanitarie
Modalità
In busta paga (CUD)
Modalità
In dichiarazione dei redditi
Da 29
LE SPESE MEDICHE OGGETTO DI RIMBORSO
Condizioni di
detraibilità.
La detraibilità e/o la deducibilità degli oneri è subordinata alla condizione che
siano effettivamente rimasti a carico del contribuente che li ha sostenuti.
Quindi è necessario ridurre l’ammontare delle spese sostenute nell’anno
d’imposta per un importo pari alle eventuali somme corrisposte al contribuente
nel medesimo periodo a titolo di rimborso.
Pertanto, non danno diritto alla detrazione le spese sanitarie che hanno dato
luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi quali:
1. le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso
di danni alle persone arrecati da terzi;
2. le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dal dipendente, ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, in conformità a disposizioni di contratti, accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo di 3.615,20 euro non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
ATTENZIONE
In caso di rimborso parziale delle spese mediche la quota di spese non rimborsata può essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante.
Il CUD e i contributi alle casse sanitarie.
L’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore sono
indicati al punto 129 del CUD 2011
Contributi versati a enti e casse
aventi esclusivamente
fini assistenziali
129
Limiti di detraibilità
In presenza del Punto 129 del CUD compilato il sostituto d’imposta indica nelle annotazioni (cod. AU) che
•
non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per
effetto di tali contributi
ATTENZIONE
Se nelle annotazioni (cod. AU) viene indicata la quota di contributi sanitari eccedente il limite di 3.615,20 euro, possono essere proporzionalmente detratte le
spese sanitarie eventualmente rimborsate.
Esempio
Per comprendere meglio quali calcoli effettuare in questo caso facciamo un esempio:
Da 30
Totale spese mediche
rimborso ottenuto sulle spese
3.500,00 euro
1.500,00 euro
Contributi per assistenza sanitaria
riportati nel CUD
3.750,00 euro
Quota di contributi riportata nelle
annotazioni del CUD
134,80 euro
Spese detraibili = Spese sostenute – spese rimborsate
3.500,00 – 1.500,00 = 2.000
Ulteriore quota detraibile =
spese rimborsate x quota contributi annotazioni CUD
contributi riportati nel CUD
1.500,00 x 134,80 = 53,92
3.750,00
Spese mediche su cui spetta la detrazione:
2.000,00 + 53,92 = 2.053,92
Rimborsi relativi a precedenti
periodi
d’imposta.
Alle somme conseguite a titolo di rimborso per oneri detraibili o deducibili per i
quali si è fruito dei benefici fiscali in precedenti periodi d’imposta, si applica la tassazione separata, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria.
Condizioni di
detraibilità.
Si considerano rimaste a carico del contribuente e quindi detraibili:
Il CUD e le assicurazioni sanitarie.
•
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie
per malattia da lui versati;
•
le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal
sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta
a carico del dipendente.
Nel Punto 131 del CUD 2012
Assicurazioni
sanitarie
131
In presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente viene barrata la casella.
L’importo dei premi pagati concorre a formare il reddito e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione.
Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese
sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.
La documentazione
In genere il rimborso è riportato direttamente sulle fatture o sulle ricevute fiscali relative alla spesa stessa.
Può essere documentato anche da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
che ha effettuato il rimborso.
In presenza di spese sanitarie rimborsate è indispensabile verificare il modello
CUD.
Da 31
Il controllo
La Finanziaria 2007 ha previsto che Enti e Casse aventi finalità esclusivamente di
tipo assistenziale debbano comunicare all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie a seguito dei contributi versati.
ATTENZIONE
Ciò consentirà all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli sulla correttezza dei dati riportati in dichiarazione dei redditi dai contribuenti che hanno
goduto di rimborsi relativi ad oneri detraibili e deducibili di tale fattispecie.
Da 32
I MUTUI FONDIARI
GLI INTERESSI PASSIVI – NOZIONI GENERALI
La definizione.
Il mutuo è un contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata
quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante
cose della stessa specie e quantità.
Riferimenti
Riferimenti legislativi: art. 1813 e 1815 del Codice Civile
Caratteristiche
del mutuo.
Nei casi che ci riguardano, la parte che presta il denaro è una banca, la parte che
restituisce è una o più persone fisiche.
Il contratto di mutuo è in genere un contratto oneroso e pertanto la parte che restituisce non si limita a restituire soltanto la somma ricevuta, ma corrisponde anche
degli interessi che costituiscono la remunerazione del capitale ricevuto in prestito.
Pertanto, ad ogni scadenza prevista, il mutuatario (colui che ha ricevuto la somma in
prestito) corrisponderà al mutuante (colui che ha concesso il prestito):
• una quota del capitale ricevuto in prestito
• una quota di interessi
• e una somma a titolo di oneri accessori quali ad esempio:
la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
gli oneri fiscali;
la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, ecc.
Tipologie di interessi non detraibili.
Non danno comunque diritto alla detrazione :
• gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie;
• gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio;
• gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
• gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un
mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Tipologie di
mutui detraibili
I mutui finalizzati all’acquisto che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono:
• mutui ipotecari stipulati fino al 31 dicembre 1990 per lo acquisto di qualunque immobile (anche non residenziale);
• mutui ipotecari stipulati nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale;
• mutui ipotecari stipulati a partire dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione
principale;
• mutui ipotecari stipulati anteriormente al 1993 per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Importo della
detrazione.
La detrazione del 19 % non spetta sul totale degli interessi passivi e oneri accessori pagati, ma sono previsti dei limiti che variano a seconda dell’anno in cui
è stato stipulato il contratto di mutuo e del tipo di finalità.
La detrazione, inoltre, compete soltanto sulla spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente e pertanto, in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con
contributi statali o erogati da altri Enti pubblici, non in conto capitale, ai fini del
calcolo della detrazione, i contributi erogati dovranno essere sottratti dagli interessi passivi pagati.
Da 33
Gli oneri accessori.
Tra gli oneri accessori al mutuo devono essere comprese, anche se non riportate sull’attestazione bancaria, tutte le spese assolutamente necessarie alla stipula del mutuo, quali:
l’onorario del notaio e le spese che il notaio sostiene per conto del cliente;
l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
le spese di istruttoria;
le spese di perizia tecnica;
la commissione richiesta dagli istituti di credito per l’attività di intermediazione;
la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
la penalità per estinzione anticipata del mutuo;
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
le perdite su cambio, per mutui contratti in valuta estera;
l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare ministeriale n. 15 del 20.04.2005, punto 4.4
Oneri accessori
non ammessi
alla detrazione
Non sono ammesse alla detrazione:
le spese di assicurazione dell’immobile;
le spese di intermediazione immobiliare;
l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.
Chi ha diritto alla detrazione
In linea generale la detrazione degli interessi passivi spetta al titolare del contratto di mutuo.
Nel caso di mutuo intestato a più soggetti, la detrazione spetta ad ogni contitolare del contratto con riferimento alla propria quota di spettanza.
Perciò se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno fruirà della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi.
Mutuo cointestato con il coniuge a carico
C’è un’eccezione a questa regola generale:
in caso di mutuo ipotecario, stipulato per l’acquisto della abitazione principale,
intestato ad entrambi i coniugi, in presenza di un coniuge fiscalmente a carico
dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
Decesso del titolare del mutuo
In caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi possono usufruire della detrazione degli interessi passivi a condizione che gli stessi
provvedano ad effettuare l’accollo del mutuo.
La compilazione del 730
Gli interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari stipulati per
l’acquisto di immobili devono essere riportati nel quadro degli oneri detraibili ed in
particolare vanno indicati:
gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale;
gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su
immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
gli interessi pagati in dipendenza di mutui - anche non ipotecari – contratti nel
1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari, contratti dal 1998, per la
costruzione e ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione
principale;
gli interessi pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni genere.
Da 34
MUTUI PER ACQUISTO DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE
INDICAZIONI GENERALI
L’abitazione
principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A chi spetta la
detrazione
La detrazione spetta perciò al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato rientra tra i familiari,
finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta
comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso
l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Si considera dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari la residenza
che risulta dai registri anagrafici. Il contribuente può comunque attestare, attraverso un’autocertificazione, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello
indicato nei registri anagrafici.
Riferimenti
Riferimento normativo:
Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E
Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E
Art. 15, comma 1, lett. B) del Tuir
Limiti sulla stipula di più mutui
A fronte della stipula di due mutui, uno per l’acquisto della abitazione principale
e l’altro per l’acquisto di abitazione nella quale vivono altri familiari, la detrazione compete soltanto per gli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate del 12.06.2002, n. 50E
Oggetto della
detrazione
La detrazione spetta per contratti di mutui ipotecari stipulati per acquistare una
unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e sue pertinenze.
E’ esclusa la detraibilità degli interessi nel caso di acquisto della sola pertinenza dell’abitazione principale.
Riferimenti
Riferimento legislativo: C.M. 3.5.1996 n. 108
Agevolazioni
per il personale
delle Forze Armate
I soggetti che appartengono al personale in servizio permanente delle Forze armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle
Forze di polizia ad ordinamento civile, possono usufruire della detrazione per gli
interessi passivi a prescindere dal requisito della dimora abituale, purché
l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.
Il beneficio non compete se, al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la
quale intende fruire della norma agevolativa, il contribuente è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un eventuale diritto reale di godimento.
Riferimenti
Circolare AE n. 20E del 13.5.2011
Da 35
Acquisto di ulteriori quote
La detrazione compete anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.
Condizioni per
la detraibilità
I mutui ipotecari devono essere stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero con stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti.
Chi ha diritto alla detrazione
Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell’unità
immobiliare; il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è pertanto sempre
necessario.
La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere
“proprietario” o “nudo proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non
spetta mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità
immobiliare.
Riferimenti
Riferimento normativo:
Circolare Ministeriale 03/05/1996, n. 108
Circolare Ministeriale 12.05.2000, n. 95
- Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E
L’ipoteca
sull’immobile
Non è necessario che l’ipoteca emessa a garanzia del mutuo debba trovare
coincidenza tra immobile acquistato ed immobile ipotecato.
Gli interessi passivi sono detraibili anche se l’immobile su cui risulta iscritta
l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7E
Mutuo contratto
da Cooperativa
La detrazione per interessi passivi spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa
costruttrice, a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora
indivisi.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”.
Mutui contratti
da usufruttuari
Gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili ad uso abitativo, sostenuti da usufruttuari, non sono mai deducibili.
Riferimenti
Circolare AE n. 95 del 12.5.2000, risposta 1.2.7.
Da 36
MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
La detrazione
per l’acquisto
dell’abitazione
principale
Ai contribuenti che hanno stipulato mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione del 19% da calcolare sugli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Condizioni
temporali per
ottenere la
detrazione
La detrazione spetta se sono rispettate due condizioni temporali:
• la prima è collegata alla data in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale;
• la seconda al lasso di tempo trascorso tra la stipula del mutuo e l’acquisto
dell’immobile.
In entrambi i casi, per verificare che le condizioni temporali siano rispettate, bisogna prestare attenzione alla data di stipula del contratto di mutuo perché, dal
1992 ad oggi, la normativa ha subito diverse modifiche.
Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 l’unità immobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993. Non è prevista alcuna condizione temporale tra acquisto e stipula del mutuo.
Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 l’unità immobiliare deve essere
stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non è prevista alcuna
condizione temporale tra acquisto e stipula del mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre del 2000 l’unità immobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto. L’acquisto deve essere avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1 gennaio del 2001 l’unità immobiliare deve essere adibita
ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto. L’acquisto deve
essere avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del
mutuo.
Acquisto di
immobile da
ristrutturare.
Quando l’immobile acquistato da adibire ad abitazione principale, è oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, con apertura di una DIA comprovata dalla relativa concessione comunale, ancor prima della variazione della residenza, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e sempre a condizione
che:
• l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto,
• la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro 2 anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo
utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire
della detrazione d’imposta.
Da 37
Riferimenti
Circolare AE del 1.7.2010 n. 39E, punto 1.3
Circolare AE del 20.4.2005 n. 15E, punto 4.3
Circolare AE del 29.1.2001 n.7, punto 2.9
Le eccezioni
Nel passaggio della condizione temporale dai sei mesi all’anno è prevista
un’eccezione che riguarda quei contribuenti per i quali al 1° gennaio 2001 non era
già decorso il termine semestrale previsto dalla precedente disciplina, che potranno applicare la nuova normativa.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare ministeriale 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3
Perdita del
diritto alla
detrazione
Il diritto alla detrazione si perde a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia,
se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale è possibile fruire nuovamente della detrazione, in relazione alle rate pagate a decorrere da
tale momento.
Si mantiene la detraibilità degli interessi anche se l’immobile non è più utilizzato
come abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro o a
seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari purché, in
quest’ultimo caso, l’unità immobiliare non risulti locata.
Riferimenti
-
-
Circolare Ministeriale 03/05/1996, n. 108, risposta 2.3.3
Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E, risposta 1.3.1
Acquisto di
immobile in
ristrutturazione
In caso di acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione già approvata prima dell’acquisto) la detrazione spetta dalla data in cui
l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro
due anni dall’acquisto stesso.
I lavori di ristrutturazione edilizia su citati devono fare riferimento all’articolo 31, comma 1, lettera d), della legge 457/1978.
Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro 2 anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo
utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.
Acquisto di
immobile
locato
In caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla
prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che, entro tre mesi dall’acquisto,
l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che
entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Riferimenti
-
Contemporanea disponibilità di
due immobili
da adibire ad
Se un soggetto si trova nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente
della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed
adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con
mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, gli spetterà la detra-
Circolare Agenzia delle Entrate 12.06.2002 n. 50E, risposta 4.3
Da 38
abitazione
principale
zione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato
è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad
abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il
mutuo contratto per l’acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad
abitazione principale.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 12/06/2002, n. 50/E, risposta 4.4
Acquisto
immobili da
cooperativa
In caso di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione da una
cooperativa, se il contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa è ancora
indiviso, per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è
necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione
dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del
mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di
assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto.
Riferimenti
Circolare ministeriale 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2
Le eccezioni
Il contribuente che ha acquistato l’immobile dall’impresa o tramite una
cooperativa edilizia, perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a
trasferire la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al
Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità.
Riferimenti
Circolare Agenzia delle Entrate 14.06.2001, n.55E
Estinzione,
surrogazione,
rinegoziazione
del mutuo.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del
mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa,
compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art.8 del
decreto legge n.7 del 31/01/2007.
In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla
detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con
riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle
spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e
l’accensione del nuovo.
Casi particolari
Se si estingue l’originario contratto di mutuo e si stipula un nuovo mutuo si
continua a beneficiare della detrazione anche se il soggetto mutuante è diverso
da quello originario.
Mutuo per
ristrutturazione
Per quanto concerne l’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la
detrazione su interessi versati per mutuo contratto per il pagamento di dette opere,
dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due
anni dall’acquisto, è necessario far riferimento all’articolo 31, comma 1, lettera
d), della legge 457 del 1978.
L’agevolazione sarà pertanto esclusa nel caso in cui l’immobile sia soggetto ad opere
differenti da quelle individuate dalla citata norma.
Riferimenti
Circolare n. 7 del 26.1.2001
Da 39
MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
LIMITI DI DETRAIBILITÀ
Limiti di
detraibilità
Il legislatore, che ha previsto vincoli temporali per il riconoscimento della
detraibilità della spesa, ha introdotto anche dei limiti massimi di detraibilità.
Il limite della
detrazione
Così come per i vincoli temporali di detraibilità, anche per definire il limite massimo di detraibilità è necessario far riferimento alla data di stipula del contratto di
mutuo.
Per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data
dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi,
il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli
di lavoro.
Per i mutui stipulati a partire dal 1993, la detrazione spetta su un importo massimo
di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il suddetto limite, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Ad esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in
parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno.
La detrazione spetta a condizione:
• per i mutui stipulati dal 1993 al 30 dicembre 2000, che l’unità immobiliare sia
stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto e che
l’acquisto sia avvenuto sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del contratto di mutuo;
• per i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 2001, che l’immobile sia adibito ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.
Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non
risulti locato.
Riferimenti
-
Art. 15, comma 1, del DPR 22.12.1986, n. 917, TUIR
-
Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E, risposta 2.1.
Oggetto della
detrazione
Il beneficio fiscale è riconosciuto per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nel caso in cui il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile sia inferiore alla somma
indicata sul contratto di mutuo, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare
del costo di acquisto, risultante dal costo dell’immobile riportato sul rogito e
dagli altri oneri accessori debitamente documentati
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E, risposta 4.1
Da 40
Il calcolo della
detrazione
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può
essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Le spese
connesse
all’acquisto
dell’immobile.
Tra le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano :
• l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
• le eventuali spese di mediazione;
• l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
• le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario del
notaio con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la cancellazione
della ipoteca, la imposta sostitutiva sul capitale prestato;
• le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice tutelare per il
provvedimento che autorizza un soggetto (minore, inabilitato, interdetto, ecc.)
alla compra vendita di un immobile;
• le eventuali spese affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito di
una procedura esecutiva individuale o concorsuale;
• le eventuali autorizzazioni, richieste dalla legge, per la stipula dell'atto di
compravendita.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 31/05/2005 n. 26, punto 3.
Esempio
Un contribuente ha acquistato un immobile stipulando un mutuo ipotecario per la somma di 130.000,00 euro.
Il prezzo di acquisto dell’immobile indicato sul contratto è pari a 50.000,00 euro.
Il contribuente presenta inoltre un modello F23 con pagamento dell’imposta di registro di euro 3.900,00 una fattura rilasciata dal notaio per il rogito dell’acquisto di 1.800,00 euro ed una fattura per il rogito del mutuo di 2.400,00 euro.
Nell’anno di imposta di riferimento gli interessi passivi pagati sono stati 3.150,00 euro.
Prima di applicare la formula, che consente di stabilire la quota di interessi per i quali è possibile usufruire della detrazione, è necessario determinare il costo totale relativo all’acquisto, sommando al prezzo di acquisto, riportato sul
contratto, l’importo delle due fatture.
50.000,00 + 3.900,00 + 1.800,00 + 2.400,00 = 58.100,00
Quindi applichiamo la formula
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
58.100,00 x 3.150,00 = 1.407,81
130.000,00
La detrazione spettante in relazione al costo dell’immobile sarà quindi calcolata sull’importo di 1.408 euro
La documentazione.
Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazione:
• ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno considerato;
• contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile ( o di una ulteriore quota della abitazione)
che è stato adibito ad abitazione principale;
• contratto di acquisto dell’immobile per verificare i vincoli temporali previsti
ed il costo di acquisto;
• fatture ed altra certificazione utile a documentare altre spese connesse
all’acquisto;
• autocertificazione nella quale il contribuente attesta che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma.
Da 41
Estinzione e
stipula nuovo
mutuo
Se un soggetto estingue il contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
e ne stipula un altro per lo stesso immobile, può continuare a detrarre gli interessi.
Se il nuovo contratto è stipulato per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto
non può essere calcolata sull’intero importo degli stessi ma può essere riconosciuta in
proporzione allo importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.
La documentazione da esibire, quindi è costituita da:
contratto di acquisto,
entrambi i contratti di mutuo (sia quello estinto che il nuovo mutuo)
tutte le spese e gli oneri sostenuti.
Esempio
Un contribuente ha acquistato un immobile stipulando un mutuo ipotecario. Dopo due anni, il contribuente estingue
l’originario contratto di mutuo (quota capitale residua 95.000 euro) e ne stipula un altro per la somma di 104.000 euro, sostenendo oneri e spese varie per una somma di euro 5.000.
Il contribuente potrà usufruire della detrazione per interessi passivi sul secondo mutuo su una percentuale calcolata
mediante la seguente formula:
quota capitale residua del primo mutuo + oneri e spese
importo del secondo mutuo
95000,00 + 5000,00 = 0,9615
104.000,00
Il soggetto potrà quindi usufruire della detrazione sul 96,15% degli interessi pagati.
La
compilazione
del 730.
Gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale vanno indicati tra
gli oneri detraibili del modello 730.
Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle annotazioni del modello CUD.
Eventuali valori, che risultino superiori a quelli spettanti in base alla documentazione presentata e all’applicazione della normativa, dovranno essere ricondotti, dal
CAF, al limite effettivamente spettante.
Riferimenti
Detrazione
degli interessi
a seguito di
accollo
interno.
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”
Riportiamo di seguito alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da
entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’“atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”:
• è diventato proprietario esclusivo dell’immobile,
• si è accollato – secondo lo schema del cd. ”accollo interno” – le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di
mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi.
ATTENZIONE
L’accollo deve:
• essere formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata,
• le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate
dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.
Da 42
Riferimenti
Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.1
Detrazione
degli interessi
a seguito di
separazione
legale e
mancato
accollo.
Se nella sentenza di separazione l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione risulta (a titolo esemplificativo) in capo al marito,
questi può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che:
• nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per
fruire del beneficio,
• l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata
autenticata
• le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate
dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Riferimenti
Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.2
Mutuo misto:
acquisto e
ristrutturazione
abitazione
principale.
Come già chiarito dalla risoluzione n. 147/E del 22/12/2006 per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per
l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la motivazione:
• non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile;
• ovvero nel contratto di mutuo;
• e qualora la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa
dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo.
il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione).
Anche nell’ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia attestato:
• quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione,
• quale, ai fini agevolativi, alla ristrutturazione.
Riferimenti
Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.3
Mutuo
cointestato:
decesso di
uno degli
intestatari.
Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui
è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti).
Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi.
In questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare
sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione.
Considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito
verso la banca, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo
tra gli stessi e la banca (accollo).
L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede,
consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a
condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata
Da 43
autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del
pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.
Riferimenti
Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.4
Mutuo per
l’acquisto della
“nuda
proprietà”
Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di
una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore
dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.
Riferimenti
Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.5
Interessi
passivi
derivanti da
C/C
accessorio
Sono detraibili gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente ordinario nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell’importo di euro 4.000 previsto dalla legge.
Gli istituti bancari, nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi
passivi, dovranno certificare l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di
quelli risultanti dal conto accessorio.
Riferimenti
Risoluzione AE n. 43E del 12.4.2011
Da 44
MUTUI PER ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALLA ABITAZIONE PRINCIPALE.
Mutui per
acquisto di
immobili diversi
La normativa prevede la detraibilità degli interessi passivi, degli oneri accessori
e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari, stipulati prima del 1993, per l’acquisto di immobili diversi da
quelli utilizzati come abitazione principale.
Riferimenti
Riferimenti legislativi: art. 15, comma 1, lettera b), del DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
La data di
stipula del
contratto di
mutuo.
Per i mutui ipotecari stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta soltanto se finalizzati all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da
quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione. Ad esempio
l’immobile non sia concesso in locazione.
Per i mutui ipotecari contratti prima del 1991 la detrazione spetta se finalizzato
all’acquisto di qualsiasi tipo di immobile.
Il beneficio fiscale è riconosciuto per l’acquisto e se il contratto è precedente
al 1991 anche per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile.
Nel caso in cui il costo sostenuto per l’acquisto o la costruzione o ristrutturazione
dell’immobile sia inferiore alla somma indicata sul contratto di mutuo, l’agevolazione
deve essere limitata all’ammontare delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E
Importo
detraibile
L’importo massimo detraibile è pari a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del
mutuo.
Rinegoziazione
del mutuo.
Se un soggetto estingue il contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e ne stipula un altro per lo stesso immobile, può continuare a detrarre gli
interessi.
Se il nuovo contratto è stipulato per un importo superiore al capitale residuo del
mutuo precedente, la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo
contratto non può essere calcolata sull’intero importo degli stessi ma può essere
riconosciuta in proporzione all’importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.
Accollo del
mutuo
In caso di accollo di mutui stipulati in data antecedente al 1993 occorre prestare attenzione alla data del secondo contratto.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di
morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono
nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella
data.
In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi
quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
Da 45
Il calcolo della
detrazione
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere
utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Tra le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano :
• l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
• le eventuali spese di mediazione;
• l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
• le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario
del notaio con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la
cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
• le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice tutelare per il
provvedimento che autorizza un soggetto (minore, inabilitato, interdetto,
eccetera) alla compravendita di un immobile;
• le eventuali spese affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito di
una procedura esecutiva individuale o concorsuale;
• le eventuali autorizzazioni, richieste dalla legge, per la stipu-la dell'atto di
compravendita.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 31/05/2005 n. 26
Mutuo intestato
a più soggetti
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della
detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
La documentazione.
La
compilazione
del modello
730.
Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazione:
• ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno d’imposta considerato;
• contratto di mutuo per verificare la data di stipula e l’indicazione della
somma ricevuta;
• contratto di acquisto dell’immobile per verificare il costo di acquisto;
• fatture ed altra certificazione utile a documentare altre spese connesse
all’acquisto;
• autocertificazione nella quale il contribuente attesta che l’immobile acquistato è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale.
Per i soli mutui stipulati prima del 1991 e relativi a costruzione e ristrutturazione
degli immobili la documentazione è costituita da:
• ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno d’imposta considerato;
• contratto di mutuo per verificare la data di stipula e l’indicazione della
somma ricevuta;
• fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.
Gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale vanno indicati nel
quadro E, tra gli oneri detraibili.
Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle annotazioni del modello CUD dell’anno d’imposta considerato.
I casi particolari
Devono essere anche gli interessi relativi a mutui stipulati anteriormente al
1993, relativi all’acquisto di un immobile divenuto abitazione principale entro
Da 46
l’8 dicembre 1993, se nel corso dell’anno d’imposta considerato, l’immobile
non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro).
In questo caso pertanto la detrazione spetta solo sull’importo massimo di
2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Compresenza
di più mutui.
Eventuali valori, indicati nel rigo E8, che risultino superiori a quelli spettanti in
base alla documentazione presentata e all’applicazione della normativa, dovranno
essere ricondotti, dal CAF, al limite effettivamente spettante.
Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione
principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale
se l’importo del rigo relativo al mutuo per abitazione principale è maggiore o
uguale a € 2.065,83 (≥ 2065,83) l’importo del rigo relativo al mutuo diverso
dall’abitazione principale non concorre al calcolo della detrazione;
se l’importo del rigo relativo al mutuo per abitazione principale è minore a €
2.065,83, (<2065,83) la somma degli importi dei righi relativi al mutuo per abitazione principale e al mutuo per altra abitazione non può superare €
2.065,83.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”
Da 47
MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI, STIPULATI
NELL’ANNO 1997
Interventi di
ristrutturazione
ammessi alla
detrazione
La normativa prevede una detrazione sugli interessi pagati su contratti di mutui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono la detraibilità degli
interessi sono quelli definiti dalle lettere a), b), c) e d), art. 31, comma 1, della legge 5
agosto 1978 n. 457.
Riferimento legislativo e normativo:
art. 1, comma 4, DL 31.12.1986, n.669, convertito nella legge 28.02.1997, n.30
- decreto ministeriale 22.03.1997
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento:” Norme per l’edilizia residenziale”
Tipologia del
mutuo
In questo caso il mutuo può non essere ipotecario.
Non sono però ammessi altri tipi di finanziamento come ad esempio aperture di
credito, cambiali ipotecarie, ecc.
Riferimenti
Riferimento legislativo: art. 31 comma 1, lettere a), b), c) e d) Legge 5.8.1978 n. 457.
Condizioni per
la detraibilità.
Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato
stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechè gli interventi siano
effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare ministeriale 01.06.1999, n.122
Rinegoziazione
del mutuo
La detrazione non spetta più nel caso in cui il mutuo, contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio, sia stato successivamente rinegoziato.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione spetta al contribuente che abbia effettuato interventi sugli immobili di proprietà o su quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla
base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, il totale della detrazione deve essere
suddiviso in parti uguali e ogni intestatario potrà fruire della detrazione unicamente per la sua quota.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a
ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E
Limite della
detrazione
La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite
è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti.
Il calcolo della
detrazione
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi al l’ammontare del mutuo
effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate;
Da 48
quindi la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo
eccedente l’ammontare delle stesse.
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere
utilizzata la seguente formula:
spese sostenute per la ristrutturazione x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Spese su cui
calcolare gli
interessi
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine
dei lavori di costruzione o ristrutturazione del l’unità immobiliare. Ciò significa che
fino a quella data gli interessi spettano per intero senza alcuna riparametrazione.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate, 03/05/2005, n. 17/E
Spese
sostenute
inferiori al
mutuo contratto
Qualora al termine dei lavori risulti che le spese sostenute sono inferiori al capitale dato in mutuo è necessario verificare se negli anni precedenti il contribuente ha
usufruito di una detrazione non interamente spettante.
Se il contribuente ha fruito di una quota di detrazione non spettante, perché riferita alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese, sarà necessario dichiarare questi interessi nel quadro relativo ai redditi a tassazione separata.
Compresenza
di più mutui
La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto della abitazione principale e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale.
La documentazione.
Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazione:
• ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno d’imposta considerato;
• contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’indicazione della
somma ricevuta e che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di
recupero sopra descritti;
• fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.
Riferimenti
Riferimento legislativo: Art. 3 del D.M. 22 marzo 1997
La
compilazione
del modello 730
Gli interessi passivi pagati su mutui contratti nel 1997, per interventi di recupero edilizio, vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730.
Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle annotazioni del modello CUD.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”.
Da 49
MUTUI PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA
ABITAZIONE PRINCIPALE, STIPULATI DAL 1998
La definizione
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in
conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova
costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Attenzione a non confondere gli interventi di ristrutturazione edilizia con quelli
ad esempio relativi alla manutenzione straordinaria! Per interventi di ristrutturazione
edilizia si intendono quelli rivolti alla trasformazione degli organismi preesistenti
tali da renderli in tutto o in parte diversi dai precedenti. Si intendono ad
esempio quelli relativi al ripristino o sostituzione di elementi costitutivi
dell’edificio o all’inserimento o sostituzione di nuovi elementi o impianti.
Per l’individuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario far
riferimento al comma 1, lettera d), dell’articolo 31 legge 5 agosto 1978 n. 457
Riferimenti
-
art. 15 comma 1ter DPR 22.12.1986 n.917 Tuir
Decreto ministeriale 30.07.1999 n.311
La concessione
edilizia.
La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in
presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (concessione edilizia o
DIA) nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero, in
carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
Riferimenti
Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 12.5.2000 n. 95, risposta 1.3.1
Costruzione e
ristrutturazione
di fabbricato
rurale
La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del
coltivatore diretto.
Se l’immobile, prima dell’intervento edilizio era ancora inserito nel catasto terreni,
dopo l’intervento sarà inserito nel catasto fabbricati.
Riferimenti
Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 12.5.2000, n. 95, risposta 1.3.2.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione compete al titolare del contratto di mutuo ipotecario se sono rispettate alcune condizioni previste dalla legge.
Il beneficio fiscale è riconosciuto per i mutui stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero con stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti.
Da 50
Condizioni di
detraibilità
Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
• il mutuo deve essere stipulato entro i 6 mesi antecedenti o i 18 mesi successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
• l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal
termine dei lavori;
• il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
• i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine riportato nel
provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia
edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.
L’eccezione
Attenzione: Prima del 1° dicembre 2007 per poter usufruire della detrazione sugli
interessi la stipula del contratto di mutuo doveva avvenire non oltre sei mesi,
antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
Ritardi
imputabili
all’Amministra
zione
comunale.
La detrazione spetta anche se i termini relativi all’inizio e alla fine dei lavori non
sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione
comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia.
Perdita del
diritto alla
detrazione
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad
eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le
quali si conserva il diritto.
Personale
militare in
servizio
permanente
La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti
appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di
polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un
immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito
della dimora abituale.
L’importo della
detrazione
La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo questo limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote
di rivalutazione sostenuti.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi.
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del
mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese
documentate; quindi la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla
parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
Da 51
Il calcolo della
detrazione
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere
utilizzata la seguente formula:
spese sostenute per la ristrutturazione x interessi pagati
capitale dato in mutuo
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al
termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare.
Ciò significa che fino a quella data gli interessi spettano per intero senza alcuna
riparametrazione.
Riferimenti
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate, 03.05.2005, n. 17E
Quota di
detrazione non
spettante.
Qualora al termine dei lavori risulti che le spese sostenute sono inferiori al capitale
dato in mutuo è necessario verificare se negli anni precedenti il contribuente ha
usufruito di una detrazione non interamente spettante.
Se il contribuente ha fruito di una quota di detrazione non spettante, perché
riferita alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese, sarà necessario
dichiarare questi interessi nel quadro relativo ai redditi a tassazione separata.
Presenza di
più mutui.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai
mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il
periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Estinzione e
successiva
stipula mutuo
Come per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale la detraibilità degli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale.
Qualora l’importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di
capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la
percentuale che deriva dal rapporto tra l’importo della quota residua del mutuo originario, maggiorati delle spese e oneri correlati e l’importo del nuovo mutuo che dovrà
essere applicata agli interessi pagati.
La
documentazione.
Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazione:
• le ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno d’imposta considerato;
• il contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’indicazione della
somma ricevuta e che sia stato stipulato per la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
• l’autocertificazione che attesti che sia stato adibito ad abitazione principale
nei termini previsti;
• le fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.
La
compilazione
del modello
730.
Gli interessi passivi pagati su mutui contratti, a partire dal 1998, per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale vanno indicati tra gli oneri
detraibili del modello 730.
Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle
annotazioni del modello CUD.
Da 52
PRESTITI E MUTUI AGRARI
La definizione
Il prestito o mutuo agrario prevede che l’ipoteca o altra garanzia sia costituita
su un fondo agricolo, inteso sia come terreno che come costruzione rurale che insiste sul fondo.
I prestiti o mutui agrari possono essere di conduzione, di dotazione e di
miglioramento, e possono avere una durata di breve, medio e lungo termine.
Riferimenti
Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera a), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir
Tipologia di
mutui agrari
La normativa prevede che siano detraibili gli interessi passivi relativi a prestiti e
mutui agrari di ogni specie.
Le condizioni
per la
detraibilità
Per i mutui agrari, la detrazione spetta indipendentemente dalla data di stipula
del mutuo.
Per i prestiti di dotazione e miglioramento il riferimento per la decorrenza dell'agevolazione è collegato alla data dell'atto scritto.
Nel caso di contratti di conduzione, erogati mediante la sottoscrizione di cambiali
agrarie e senza necessità di documenti, la data a decorrere dalla quale può fruirsi
della detrazione è collegata alla stessa cambiale agraria.
L’importo della
detrazione.
Per i mutui agrari la detrazione spetta su un importo non superiore a quello dei
redditi rivalutati dei terreni, dominicali e agrari.
La detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente tale limite.
Il calcolo della
detrazione
Se il mutuo è di importo superiore al limite previsto è necessario determinare la
parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione attraverso la seguente formula:
reddito rivalutato del terreno x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo o prestito agrario.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
La documentazione
Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazione :
• ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate
nell’anno d’imposta considerato;
• contratto di mutuo o prestito agrario.
Dove indicare
gli interessi nel
730
Gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730.
Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle annotazioni del modello CUD.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”
Da 53
NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE.
Relativamente a mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31, della Legge 5.8.1978 n. 457 è
consentita una detrazione del 19% dell’ammontare complessivo non superiore a euro
2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o
di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, elencati nella Legge 457 citata, sono i seguenti:
APPROFONDIMENTO
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti.
Da 54
SINTESI della normativa sugli INTERESSI PASSIVI pagati su MUTUI
Oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT pagati a residenti o stabili organizzazioni
su:
Nel limite del reddito dei terreni dichiarati per i mutui dal 1.1.90, senza
1 MUTUI AGRARI
limite per quelli precedenti
2a
2b
2c
2d
2e
2f
TABELLA RIASSUNTIVA
2g
(1)
MUTUI IPOTECARI stipulati dal 1993 al 30 giugno
2000 (*) per abitazione principale entro 6 mesi
dall’acquisto o che questo sia avvenuto nei 6 mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo.
Dal 2001 il mutuo è detraibile anche se nello immobile
vi abitano i familiari del proprietario.
MUTUI IPOTECARI stipulati anteriormente al 1993 su
immobili destinati ad abitazione principale entro
l’8.12.93, alle condizioni come al punto 2a
La detrazione cessa dall’anno successivo alla variazione di “abitazione
principale”, salvo modifica per motivi di lavoro. Per contitolarità del mutuo la detrazione viene suddivisa. Per più contratti il limite rimane unico
e complessivo (€. 4.000,00)
Dal 2001 è possibile detrarsi quota del coniuge a carico.
Il limite di detrazione di €. 3.615,20 va applicato su ogni intestatario del
mutuo
Il limite di €. 3.615,20 è riferito ad ogni intestatario di mutuo per
MUTUI IPOTECARI stipulati negli anni 1991 e 1992 su
l’acquisto dell’abitazione principale e €. 2.065,83 per l’acquisto di
abitazioni anche diverse da quella principale
un’abitazione diversa da quella principale, purché non affittata.
MUTUI IPOTECARI stipulati dal 25.1.1982 al Il limite di €. 3.615,20 vale per ogni intestatario di mutuo per l’acquisto
31.12.1990 su immobili anche non abitativi
dell’abitazione principale e €. 2.065,83 per qualsiasi tipo di immobile
MUTUI stipulati nel 1997 per il recupero e manutenzioIl limite unico è di €. 2.582,28, anche per più contratti e in caso di contine su qualsiasi immobile, anche se non sono mutui ipotolarità. Il mutuo non rinegoziabile.
tecari
Il limite unico è di €. 2.582,28, anche per più contratti e in caso di contiMUTUI IPOTECARI stipulati dal 1998, per la costruzio- tolarità. La stipula del contratto deve avvenire 6 mesi prima o dopo la
ne e la ristrutturazione dell’abitazione principale
data dì inizio lavori. A partire dal 1.12.2007 la stipula deve avvenire
nei 6 mesi prima o 18 mesi dopo.
MUTUI IPOTECARI stipulati dal 1 luglio 2000 (*), per Il limite unico della detrazione è di €. 4.000,00. Per contitolarità del mul’acquisto dell’abitazione principale per sé o i suoi fami- tuo la detrazione viene suddivisa o, fra coniugi, recuperata da una delle
liari, entro 1 anno dall’acquisto e che questo sia avve- parti se l’altra risulta a carico. Il coniuge separato, fino al divorzio, riennuto entro l’anno precedente o successivo alla stipula tra tra i familiari. Al divorziato trasferito spetta la quota di detrazione se
del contratto di mutuo.
nell’immobile dimorano stabilmente i suoi familiari.
DATA DI STIPULA
DEL CONTRATTO DI
MUTUO
dal 25.1.1982
al 31.12.1990
dal 01.01.1991
al 31.12.1992
dal 01.01.1993
2
al 30.06.2000( )
dal 01.01.1997
3
al 31.12.1997( )
dal 01.01.1998
4
e continua ( )
dal 01.07.2000
5
e continua ( )
ABITAZIONE
PRINCIPALE
ABITAZIONE diversa da quella
PRINCIPALE
ALTRI IMMOBILI
RESTAURO o
MANUTENZIONE EDIFICI
COSTRUZIONE o ristrutturazione immobile da adibire
ad abitazione principale
3.615,20
2.065,83
2.065,83
2.065,83
2.065,83
3.615,20
2.065,83
-----
-----
-----
4.000,00
-----
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-----
-----
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-----
2.582,28
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2.582,28
4.000,00
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-----
-----
ATTENZIONE: per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.31, comma 1, lett. d),
della Legge 5.8.1973 n.457.
(*) Nel passaggio della condizione temporale da sei mesi all’anno è prevista un’eccezione che riguarda quei contribuenti per i quali al
primo gennaio 2001 non era già decorso il termine semestrale previsto dalla precedente disciplina: tali contribuenti potranno applicare la
nuova normativa.
1
2
3
4
5
Non si tiene conto di variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in Istituti di ricovero o sanitari, se l’immobile
non viene locato. Per ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, comunque entro due anni dall’acquisto. Se l’immobile, all’acquisto, è locato la detrazione spetta se entro tre mesi dall’acquisto venga
notificato al locatario l’intimazione di sfratto e che entro un anno dal rilascio sia adibito ad abitazione principale
Vedere la normativa indicata al punto 2a.
Vedere la normativa indicata al punto 2e.
Vedere la normativa indicata al punto 2f.
Vedere la normativa indicata al punto 2g.
Da 55
PREMI di ASSICURAZIONE
CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL’ANNO 2001
I contratti stipulati entro il
31.12.2000
I contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati
prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione del 19% da calcolarsi
sui relativi premi.
La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati
pagati a compagnie assicurative estere.
Riferimenti legislativi e normativi:
art. 15, comma 1, lettera f), del Tuir
Circolare ministeriale del 16.06.1997, n. 137
Le condizioni
per la detraibilità
La detrazione è ammessa sui contratti di assicurazione vita che:
• prevedono una durata non inferiore a cinque anni;
• non consentono la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione compete al contribuente in relazione ai contratti di assicurazione
stipulati per sé e per i propri familiari a carico.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative.
Il contraente e
l’assicurato
Nei contratti di assicurazione in genere si fa riferimento a tre soggetti: il contraente,
l’assicurato ed il beneficiario.
Il contraente è colui che stipula la polizza e ne paga i premi, l’assicurato è il
soggetto la cui vita è assicurata, mentre il beneficiario è il soggetto al quale è
dovuta la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato.
Ai fini della detraibilità dei premi i soggetti a cui fare riferimento sono il contraente
e l’assicurato.
In genere per usufruire della detrazione è necessario che ci sia coincidenza tra
contraente e assicurato.
Unica eccezione a questa regola è che l’assicurato sia un familiare fiscalmente
a carico del contraente.
Riferimento normativo: Circolare A.E. del 18.5.2006, n. 17, punto 4
L’importo della detrazione
La detrazione compete sui premi versati nel periodo d’imposta considerato e
viene calcolata sull’importo massimo complessivo di 1.291,14 euro.
L’importo sul quale viene calcolata la detrazione è dato dalla somma dei premi di assicurazione relativi a contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 e di quelli
relativi a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001(vedi capitolo successivo).
La documentazione
La documentazione che il CAF deve esaminare ai fini del riconoscimento della detrazione è la seguente:
• ricevuta di pagamento dei premi versati nell’anno d’imposta considerato;
• contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia
assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e dell’assicurato, la
tipologia del contratto, la sua decorrenza e la presenza delle condizioni richieste ai fini della detraibilità dei premi (durata minima e nessuna concessione di prestiti durante la durata minima del contratto).
Da 56
La compilazione del 730
I premi di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000
vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730, assieme ai premi relativi ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (vedi capitolo successivo)
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD.
Riferimento
Vedi anche l’approfondimento: “Sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative”
Da 57
PREMI di ASSICURAZIONE
CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 1° GENNAIO 2001
I contratti di
assicurazione
stipulati dopo il
01.01.2001
I premi pagati in dipendenza di assicurazioni stipulate a partire dal 1° gennaio
2001 sono detraibili soltanto se l’assicurazione ha per oggetto:
il rischio di morte,
l’invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante),
la non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.
In relazione a quest’ultima ipotesi la detrazione spetta a condizione che l’impresa
di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
Riferimenti legislativi:
art. 15, comma 1, lettera f) del Tuir
decreto ministeriale del 22.12.2000
art. 15, comma 2, D.Lgs 18.02.2000, n. 47
Contratti a copertura mista
I contratti che prevedono la copertura non soltanto di invalidità permanente superiore al 5%, ma anche una invalidità inferiore a tale percentuale vengono definiti “contratti misti” ed in genere riguardano anche l’erogazione della prestazione sia in
caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato.
In questi casi il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio previsto
dalla normativa.
La suddivisione del premio, sulla base dei diversi rischi oggetto della polizza, deve
essere certificata dalla compagnia assicuratrice.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione compete al contribuente in relazione ai contratti di assicurazione
stipulati per sé e per i propri familiari a carico.
Il contraente e
l’assicurato
Nei contratti di assicurazione in genere si fa riferimento a tre soggetti: il contraente, l’assicurato ed il beneficiario.
Il contraente è colui che stipula la polizza e ne paga i premi, l’assicurato è il
soggetto la cui vita è assicurata, mentre il beneficiario è il soggetto al quale è dovuta la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato.
Ai fini della detraibilità dei premi i soggetti a cui fare riferimento sono il contraente e
l’assicurato.
In genere per usufruire della detrazione è necessario che ci sia coincidenza tra
contraente e assicurato.
Unica eccezione a questa regola è che l’assicurato sia uno dei familiari di cui
all’art. 433 C.C fiscalmente a carico del contraente (ad esempio polizza assicurazione vita per il figlio minorenne stipulata dal padre).
L’importo della
detrazione
La detrazione viene calcolata su un importo massimo di euro 1.291,14, per i
premi di assicurazione versati nell’anno di imposta. L’importo sul quale viene
calcolata la detrazione è dato dalla somma dei premi di assicurazione relativi contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 e di quelli relativi a contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (vedi capitolo precedente).
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• ricevuta di pagamento del premio versato;
Da 58
•
La compilazione del 730
contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:
- il nome del contraente e quello dell’assicurato;
- la tipologia del contratto e la sua decorrenza;
- gli importi fiscalmente rilevanti.
I premi di assicurazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 che hanno per
oggetto rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% o non autosufficienza vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: “sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative”.
Da 59
SINTESI delle DETRAZIONI FISCALI di POLIZZE
ASSICURATIVE
Deducibilità dal reddito
Tipologia
contratto
APPROFONDIMENTO
Contratti di
assicurazione
sulla vita,
unit linked,
index linked
Contratti di
assicurazione
solo caso
morte
Contratti stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000
SI
Il premio pagato può esser
detratto dall’imposta lorda
nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. La durata
del contratto non può essere
inferiore a 5 anni e non possono essere consentiti prestiti nei primi 5 anni.
SI
Il premio pagato può esser
detratto dall’imposta lorda
nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali.
Contratti di
assicurazione
contro gli infortuni (copertura del
SI
Il premio pagato può esser
detratto dall’imposta lorda
nella misura del 19% e corischio morte e/o ri- munque fino a un max. di Euschio invalidità
ro 245,32 annuali.
permanente)
Contratti di
assicurazione
contro le
malattie
NO
Long term care
(contratti contro
la perdita
della autosufficienza)
NO
Piani individuali
di
previdenza
(assicurazioni
di pensione
integrativa)
NO
Contratti
RC auto
SI per una piccola parte
È deducibile dal reddito il
contributo versato al SSN.
Contratti stipulati o rinnovati dal
01/01/2001
NO
SI
Il premio pagato può esser detratto
dall’imposta lorda nella misura del 19% e
comunque fino a un max. di Euro 245,32
annuali. Nei contratti “misti” e “di rischio
morte a vita intera” la detrazione spetterà
solo per la parte di premio riferibile al rischio morte.
IN PARTE
È detraibile dall’imposta lorda nella misura
del 19% e comunque fino a un max. di Euro
245,32 annuali solo la parte del premio riferibile al rischio di invalidità permanente (minimo 5%).
IN PARTE
È detraibile dall’imposta lorda nella misura
del 19% e comunque fino a un max. di Euro
245,32 annuali solo la parte del premio riferibile al rischio di invalidità permanente (minimo 5%).
SI
Il premio pagato può esser detratto
dall’imposta lorda nella misura del 19% e
comunque fino a un max. di Euro 245,32
annuali (se l’impresa non ha la facoltà di recesso).
SI
Sono deducibili entro il 12% del reddito
complessivo e comunque entro il limite assoluto di Euro 5.164,57 (deduzione si cumula con i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite su base
contrattuale collettiva e ai fondi pensione
aperti cui si aderisce individualmente).
SI per una piccola parte
È deducibile dal reddito il contributo versato
al SSN.
*La detrazione fiscale non è un vero risparmio se si considera che nella fase dell'erogazione della prestazione la rendita è sottoposta all'IRPEF.
Da 60
SPESE per ISTRUZIONE
Le tipologie di
spese detraibili
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, presso istituti o università italiane o
straniere pubbliche o private, rientrano tra gli oneri per i quali spetta una detrazione del 19%.
La detrazione compete anche se la spese è riferibile a più anni, compresa
all’iscrizione ad anni fuori corso
Riferimenti legislativi: art. 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Tuir.
Spese ammesse alla detrazione
Le spese ammesse alla detrazione sono quelle relative a:
• iscrizione e immatricolazione
•
soprattasse per esami di profitto e laurea (previste per tutte le università)
• tassa regionale per il diritto allo studio universitario
• frequenza
• corsi di specializzazione
Sono inoltre ammesse al beneficio fiscale in esame anche:
• le spese per frequenza al corso SSIS (scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario);
• il contributo versato per partecipare alla prova di preselezione previsto
dalla facoltà (test di ammissione), poiché indispensabile per accedere al corso
scelto.
Non rientrano tra le spese detraibili:
quelle sostenute per acquisto di libri di testo e cartoleria, per le uscite didattiche (ad esempio le gite), per il comitato genitori;
i contributi pagati all’Università pubblica relativamente al riconoscimento del
titolo di studio (laurea) conseguito all’estero in quanto non rientrano nel
concetto di “spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”
Per gli istituti e le università private la spesa è detraibile in misura non superiore
a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani
Riferimenti
Circolare A.E. n. 39E del 01.07.2010
Le spese per
corsi presso
Università private.
in caso di corsi frequentati presso università private, l’importo detraibile è pari alla
tassa d’iscrizione richiesta per lo stesso corso di laurea dall’università pubblica
ubicata nella località più vicina alla sede dell’università privata: ad esempio, per i
contributi pagati presso la L.U.I.S.S. di Roma l’equiparazione potrà essere fatta
con gli analoghi corsi (Giurisprudenza, Economia e commercio, etc.) tenuti presso
l’ateneo statale La Sapienza di Roma.
Le spese per i
master universitari
I master universitari e i corsi per dottorato di ricerca sono detraibili qualora, per
durata e struttura di insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o
privati.
Riferimenti
Circolare Ministeriale del 19.5.2000 n. 101, punto 8.2
Da 61
Limite di spesa detraibile
Non esiste un limite massimo di spesa detraibile. Per quanto riguarda istituti o
università private o straniere, sia per corsi di laurea che per i master, la misura
massima dell’importo detraibile non può superare quella stabilita per le tasse
ed i contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Riferimenti normativi:
- Circolare ministeriale 23.05.1987, n.11
- circolare ministeriale 19.05.200, n. 101
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione compete al contribuente per le spese sostenute per sé e per i propri
familiari a carico.
Periodo fiscale di riferimento
Le tasse universitarie pagate nell’anno d’imposta ma relative ad anni accademici precedenti vanno comprese negli oneri detraibili correnti, perché si segue sempre il criterio di cassa quindi non é rilevante il periodo di riferimento per il quale le tasse sono
pagate, né esiste limite all’importo detraibile
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• per spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici, le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nell’anno
d’imposta;
• per spese di istruzione sostenute presso istituti privati le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nell’anno
d’imposta, e un documento che attesti l’importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi presso l’università pubblica.
La compilazione del 730
Le spese per istruzione vanno indicate tra gli oneri detraibili del modello 730 nel
quadro E.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Si possono comprendere tra le spese di istruzione, le spese sostenute per
l’iscrizione ai conservatori di musica in quanto “La legge n. 508 del 1999 di riforma
delle Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza …. dei Conservatori di
musica e istituti musicali pareggiati, ha posto il settore artistico allo stesso livello
delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”.
Conservatori
di musica
ATTENZIONE
“La legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati”.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, punto 5.3
Da 62
SPESE FUNEBRI
Le tipologie di
spese detraibili
Sono detraibili le spese funebri sostenute per i familiari indicati nell’articolo 433
del codice civile.
Riferimenti legislativi:
- art. 433 del Codice Civile
- art. 15, comma 1, lettera d) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, Tuir
La definizione
Per “spese funebri” si intendono tutte le spese sostenute a seguito del decesso di
un familiare come ad esempio la spesa relativa alla bara, all’avello, al trasporto, al
necrologio, ecc.
Le condizioni
per la detraibilità.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui
sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal
contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l’acquisto di
un loculo prima della morte.
Riferimenti normativi: RM 28.07.1976, n.944
L’importo della detrazione
Per il decesso spetta una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta. L’importo
massimo detraibile, per decesso, è di 1.549,37 euro.
E’ quindi necessario prima di tutto esaminare la documentazione per verificare se le
spese sono inerenti a uno o a più decessi. In caso siano relative a un solo decesso,
vanno ricondotte al limite massimo di Euro 1549,37.
Chi ha diritto
alla detrazione
Il beneficio fiscale spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la
spesa.
Se la spesa è sostenuta da più persone, anche se la ricevuta o fattura quietanzata è intestata o rilasciata ad una sola persona, la detrazione può essere frazionata a condizione che nel documento contabile originale sia annotata la ripartizione della spesa, sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.
Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 25.05.1979, n. 26
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la seguente:
•
•
La compilazione del 730
fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al singolo funerale;
quindi la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è
fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti
cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc...
autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per uno
dei familiari di cui all’art. 433 C.C., o per un affiliato od affidato.
Le spese funebri vanno indicate tra gli oneri detraibili del modello 730.
Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modulo, indicandone nell’apposita casella, il numero progressivo.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Da 63
SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE.
Le spese per
addetti alla
assistenza
La normativa prevede la detrazione del 19% delle spese pagate dal contribuente
agli addetti alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati
nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
Riferimenti normativi: art. 15, comma 1, lettera i-septies del Tuir
La qualifica
dell’addetto
all’assistenza.
Le spese per l’assistenza personale, da non confondere con le spese per l’assistenza
specifica dei portatori di handicap, possono essere rese anche da personale privo
di alcuna qualifica professionale, come ad esempio da una badante.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione pertanto spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto
all’assistenza.
In particolare:
• al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
• al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico.
Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, l’importo massimo di spesa agevolabile dovrà essere ripartito tra coloro
che hanno sostenuto la spesa.
Chi sono i
soggetti non
autosufficienti
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di
espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente
anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
La detrazione non compete pertanto per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come ad esempio i bambini, quando la non autosufficienza non si
ricollega all’esistenza di patologie.
Condizioni per
la detraibilità
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
Tipologie di
assistenza.
E’ possibile beneficiare della detrazione oltre che per le prestazioni di assistenza rese da collaboratrici familiari ( es. Badanti) anche per quelle rese da:
• una casa di riposo o di cura;
• parte di una cooperativa di servizi resa da proprio personale.
L’importo della
detrazione
La detrazione spetta a fronte di spese effettivamente sostenute fino a un importo di 2.100,00 euro. La detrazione massima è quindi pari a euro 399,00.
Può usufruire dell’agevolazione solo il soggetto che ha un reddito complessivo
che non supera euro 40.000,00.
Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Spese
Nel caso di spese di assistenza sostenute per più familiari, il limite di euro 2.100,00
Da 64
sostenute per
più familiari.
deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.
Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare,
l’importo da indicare non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.
Rapporto con
oneri per assistenza specifica
Si ricorda per il costo per le prestazioni di assistenza rese da una casa di riposo o da
una cooperativa di servizi, se ricorrono le condizioni (ad es. se svolte da personale in
possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore
tecnico assistenziale), possono essere “spese di assistenza specifica” che invece di
questa detrazione possono usufruire della detrazione o della deduzione per spese di
assistenza specifica.
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare la documentazione atta a dimostrare il sostenimento della spesa, che può anche consistere in una
ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento e del soggetto che presta l’assistenza
In caso di prestazioni resa dalla casa di riposo la documentazione deve certificare
distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante.
In caso di prestazioni rese da cooperative (che intrattiene il rapporto contrattuale di
assistenza) la documentazione deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere
indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
La compilazione del 730.
La detrazione per l’assistenza di soggetti non autosufficienti va indicata nel
quadro E del modello 730, sezione I, nel rigo “Spese per addetti all’assistenza personale”.
Da 65
SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI.
La detrazione
sulle spese
per attività
sportive.
E’ possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Le associazioni sportive, le
palestre ed altre strutture
Per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale
dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati,
destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e
non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dai precedenti, pubblici o privati, anche in forma di impresa.
Riferimenti legislativi:
Art.15 comma 1 lett. I-quinquies TUIR
Decreto interministeriale 28 marzo 2007
-
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art.90, commi 17
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa:
• per se stesso, se di età inferiore o uguale a 18 anni;
• per i familiari a carico di età compresa dai 5 ai 18 anni fiscalmente a carico.
Il requisito
dell’età.
Per beneficiare della detrazione è sufficiente che il requisito dell’età l’età sia presente
anche per una sola parte indipendentemente dal momento in cui viene effettuato
il pagamento.
Ad esempio se il pagamento viene effettuato il 31 marzo 2011, quando il bambino
non ha ancora compiuto 5 anni, ma l’età minima viene raggiunta nel corso dello
stesso 2011, non esistono dubbi sulla detraibilità della somma. Analogamente, se
nel corso del periodo d’imposta il ragazzo ha compiuto 18 anni, sarà possibile beneficiare della detrazione anche se al momento del pagamento il ragazzo aveva già
compiuto 18 anni.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 34 del 4.4.2008, punto 14.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:
• bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con l’indicazione:
o della ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale o, se persona fisica, del nome, cognome, residenza e codice fiscale;
o della causale di pagamento;
o dell’attività sportiva esercitata;
o dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
o dei dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;
o del codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Da 66
L’importo della
detrazione
L’importo massimo della spesa sulla quale effettuare la detrazione è fissato in € 210
l’anno. La detrazione massima è quindi pari ad un importo di euro 39,90, per ciascun soggetto iscritto alle attività sportive.
La compilazione del 730
Le spese per l’attività sportiva di ragazzi tra 5 e 18 anni vanno indicate nel quadro E
del modello 730, sezione I, nel rigo “Spese per attività sportive praticate dai ragazzi”.
Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo l’importo va indicato
nella colonna 1 del rigo E16.
Se la spesa riguarda due ragazzi nelle colonne 1 e 2 del rigo E16 va riportato
l’ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Pagamenti effettuati ai Comuni
Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano
stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della
detrazione, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dalla norma in commento.
Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare l’indicazione:
della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se
persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni
sportive;
della causale del pagamento;
dell’attività sportiva esercitata;
dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011, punto 5.9
Da 67
Gli ALTRI ONERI DETRAIBILI
INDICAZIONI GENERALI
Altri oneri per i
quali spetta la
detrazione
La normativa stabilisce che nella dichiarazione dei redditi
possano essere inserite le spese per oneri per i quali non è
previsto uno specifico rigo del modello 730.
Questi oneri, che sono chiamati “altri oneri per i quali spetta la
detrazione”, sono indicati tramite un codice numerico che va
da 17 a 34.
Si tratta di una categoria residuale di oneri che raggruppa molti casi.
In particolare si tratta di :
Tipo spesa
Compensi
Canoni locazione.
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Contributi associativi
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Manutenzione, protezione e restauro
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali
Spese veterinarie
Spese interpretariato
Erogazioni liberali
Contributi per riscatto
anni di laurea
Spese per la frequenza in asili nido
Altri oneri
Codice
Agenzie immobiliari
Studenti universitari
Movimenti e partiti politici
ONLUS
Associazioni sportive dilettantistiche
Società di Mutuo Soccorso
Associazioni di promozione sociale
Società di Cultura “La biennale di Venezia”
17
18
19
20
21
22
23
24
Beni culturali vincolati
25
Attività culturali ed artistiche
Enti operanti nello spettacolo
Fondazioni del settore musicale
Animali da compagnia e pratica sportiva
Soggetti sordomuti
Istituti scolastici di ogni ordine e grado
26
27
28
29
30
31
Familiari a carico del contribuente
32
Contribuente per la frequenza dei figli in asili
nido
19% a favore del contribuente
Da 68
33
34
COMPENSI ad AGENZIE IMMOBILIARI.
Compensi a
soggetti di intermediazione
immobiliare
La normativa prevede la detrazione del 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Riferimenti normativi: Art. 15 comma 1 lettera b-bis TUIR
Chi ha diritto
alla detrazione
Usufruisce della detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa relativamente alla propria quota di possesso.
Le condizioni
per la detraibilità
Per poter usufruire di questa detrazione è necessario:
• acquistare quella che diventerà la propria abitazione principale;
• servirsi per l’acquisto dell’ausilio di agenzia immobiliare o agente immobiliare;
• fare un compromesso conforme al rogito;
• farsi rilasciare le fatture;
• dichiarare al momento del rogito i dati dell’agenzia o del l’agente, gli assegni
con i quali si è pagato e le fatture.
Spese corrisposte sul preliminare di
vendita.
A seguito di stipula di un preliminare di vendita di una casa in costruzione, da adibire
ad abitazione principale, ma con rogito da contrarre nel periodo d’imposta successivo, per il compenso corrisposto all’agenzia immobiliare spetta la detrazione a condizione che:
il compromesso sia stato regolarmente registrato,
il rogito venga poi effettivamente stipulato,
l’immobile venga adibito ad abitazione principale.
Pertanto, nel caso in cui non venga stipulato il contratto d’acquisto definitivo, la
detrazione operata sulla dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita.
La documentazione
La documentazione da sottoporre a controllo è data dalla fattura dell’agenzia o agente immobiliare e dal rogito notarile.
L’importo della
detrazione
L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a € 1000.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione dovrà essere ripartita tra i
comproprietari in base alla % di proprietà nel limite massimo di € 1000.
Limite di spesa detraibile
L’agenzia delle Entrate chiarisce che:
1) Nel caso di acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione immobiliare intestata ad uno solo di essi:
Al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo
2) Nel caso di acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura
per intermediazione cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto:
Al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà
necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è
stato sostenuto interamente da quest’ultimo.
Da 69
3) Nel caso di fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un
soggetto (ad esempio il coniuge) che non sia proprietario dell’immobile;
Le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell’immobile..
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011 punto 5.8
La compilazione del 730
Le spese per compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare vanno
indicate nel quadro E del modello 730, sezione I, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, con il codice 17.
Da 70
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DI STUDENTI
UNIVERSITARI.
La detrazione
per canoni di
locazione di
studenti universitari
E’ prevista una detrazione per i canoni di locazione a favore di studenti universitari a condizione che il contratto di locazione sia:
• stipulato per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;
• stipulato in base alla legge 431/98;
• intestato allo studente.
Lo studente universitario deve essere iscritto a un corso di laurea in un ateneo
privato o statale ubicato in un comune diverso da quello di residenza e distante
dal comune di residenza almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa.
I contratti di
ospitalità.
A partire dall’anno d’imposta 2008 è possibile usufruire della detrazione anche per i
canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Attenzione: non è richiesto che il contratto di ospitalità sia stato stipulato
nell’anno 2008. Può essere infatti stato sottoscritto anche in anni precedenti.
Chi ha diritto
alla detrazione
Contratto intestato al genitore
La detrazione spetta allo studente intestatario del contratto o al familiare di cui è
fiscalmente a carico.
Se il contratto di locazione è intestato al genitore, che effettivamente sostiene la spesa, e dal contratto stesso si evince che l’immobile è destinato al figlio studente, spetta
la detrazione d’imposta al genitore stesso, purché il figlio rispetti tutte le condizioni richieste dalla norma.
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare il contratto di locazione e l’autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente
universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.
L’importo della
detrazione
La detrazione d’imposta per canoni derivanti da contratti di locazione per studenti universitari è pari al 19% del canone risultante dal contratto.
La detrazione sarà calcolata su un importo massimo di euro 2.633.
Esempio
Esempio n. 1.
Due coniugi hanno sostenuto nel 2011 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni d’affitto per
l’appartamento in cui vive il figlio studente universitario che risulta fiscalmente a carico (50%).
Il limite massimo di spesa detraibile è di € 2.633,00; pertanto, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione
d’imposta (19%) sull’importo di € 2.633,00 x 50% = € 1.316,5.
Ciascun genitore compila quindi il uno dei 3 righi “Altre spese” codice 18, della propria dichiarazione, indicando €
1.317,00, perché ricondotto al limite massimo di spesa ammesso in detrazione, pari a € 2.633,00.
Esempio n. 2.
Un contribuente ha sostenuto nel 2011 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni d’affitto per
l’appartamento in cui vive il figlio studente universitario che risulta fiscalmente a carico (100%).
Inoltre, nel 2011 anche la moglie risultava fiscalmente a carico del marito.
Poiché il coniuge è fiscalmente a suo carico, il contribuente può beneficiare della detrazione d’imposta sull’intero importo pagato € 3.600,00, nel rispetto del limite di € 2.633,00. Pertanto, compila uno dei tre righi “Altre spese” – codice 18, indicando il limite massimo di spesa € 2.633,00. La differenza € 967,00, non risulta detraibile.
La compilazione del 730
Le spese per canoni di locazione a favore di studenti universitari vanno indicate
nel quadro E del modello 730, sezione I, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, con il codice 18:
Da 71
Limite di spesa detraibile
Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti
di locazione (magari in due città diverse), la detrazione prevista per tali contratti può
essere fruita per intero da ciascun genitore.
Riferimenti
Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011, punto 5.10
Da 72
EROGAZIONI a PARTITI e MOVIMENTI POLITICI
Le erogazioni
liberali a movimenti e partiti politici
Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali in denaro in favore di movimenti e partiti politici effettuate tramite bonifico bancario o postale.
I contributi per il tesseramento non possono essere considerati erogazioni liberali.
Riferimenti legislativi:
art. 15, comma 1bis, DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir
- C.M. 10/6/2004 n. 24E
Tipologie di
erogazioni
ammissibili
Le erogazioni liberali, che consentono di usufruire della detrazione d’imposta, devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo di imposta in cui è effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Le erogazioni possono essere raccolte dai movimenti e partiti politici sia per mezzo
di un unico conto corrente nazionale che attraverso conti correnti diversi.
Riferimenti normativi:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15E del 15.2.2005
Chi ha diritto
alla detrazione
Le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici sono detraibili solamente
dal soggetto che ha effettuato i versamenti e il cui nominativo compare sul documento di versamento da effettuare tramite bonifico bancario o postale.
Non può usufruire della detrazione il contribuente che nel modello Unico relativo ai
redditi dell’anno precedente ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito
complessivo negativo.
Limite della
detrazione.
Le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici possono essere portate
in detrazione per importi compresi tra un minimo di € 51,65 e un massimo di €
103.291,38.
Calcolo della
detrazione
Ai fini del calcolo della detrazione il CAF effettua le seguenti operazioni:
•
•
•
se nel quadro E è indicato un importo inferiore a euro 51,65 tale importo sarà
azzerato;
se nel quadro E è indicato un importo superiore a euro 103.291,38, l’importo
sarà ricondotto al limite massimo previsto e su tale importo sarà calcolata la
detrazione;
se l’importo è compreso tra euro 51,65 e 103.291,98 sarà calcolata direttamente la quota di detrazione spettante.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo sono i versamenti
postali o bancari effettuati a favore dei movimenti o dei partiti politici.
La compilazione del 730
Le spese per erogazioni ai movimenti e partiti politici vanno indicate nella prima sezione del quadro “E” in uno dei tre righi denominati “altre spese” e vanno contraddistinte dal codice 19.
Nel rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni
del modello CUD.
Da 73
EROGAZIONI A ONLUS
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Le erogazioni
liberali alle
ONLUS
Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali, a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che operano nei paesi non appartenenti alla
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Riferimenti normativi: art.15, comma 1bis DPR 22.12.1986 n. 917 Tuir.
Cosa sono le
ONLUS
Le ONLUS, o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono organizzazioni di
natura privata ad esempio fondazioni, associazioni o enti, operanti nei campi dell'assistenza sociale e socio – sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela artistica e dell'ambiente, promozione di cultura
e arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, con finalità solidaristica e con rigidissimi requisiti statutari.
Riferimenti
Vedi anche l’approfondimento: ”ONLUS e associazioni di promozione sociale”
Le erogazioni
per adozioni a
distanza
Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se
la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta.
Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate n. 55E del 14.6.2001
Le erogazioni
liberali a favore delle popolazioni colpite
da calamità
La detrazione compete anche per le erogazioni liberali in denaro a favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche
se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
•
•
•
•
•
ONLUS;
organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da
calamità;
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
associazioni sindacali di categoria.
L’importo della
detrazione
Le erogazioni liberali alle ONLUS sono detraibili per un importo non superiore a
2.065,83 euro.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddetto
limite dal CAF.
Il libro elenco
delle
ONLUS
Un elenco completo delle ONLUS operanti sul territorio nazionale non è disponibile in quanto la relativa anagrafe, costituita presso il Ministero delle Finanze non è ancora implementata dei dati relativi alle cosiddette ONLUS di diritto, cioè alle cooperative sociali iscritte nei registri prefettizi, alle associazioni di volontariato iscritte nei
pubblici registri regionali e alle ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri. Bisogna
ricordare però che ai fini della detrazione è sufficiente che l'organismo destinatario
della liberalità sia identificabile attraverso l'acronimo ONLUS.
Da 74
La compilazione del 730
Le erogazioni liberali alle ONLUS vanno indicate nella prima sezione del quadro
E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 20.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.
Erogazioni liberali ad associazioni
sportive dilettantistiche e di
promozione
sociale
Costituiscono onere detraibile anche le erogazioni liberali in denaro effettuate
da parte delle persone fisiche in favore delle
• società ed associazioni sportive dilettantistiche
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge
Riferimenti legislativi e normativi: art. 15, comma 1, lettera i-ter, i-quater D.P.R. 22.12.1986, n.917 Tuir
Le società
sportive dilettantistiche
Sono definite società o associazioni sportive dilettantistiche i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno
per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, senza scopo di
lucro, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrano atleti qualificati professionisti ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le associazioni di promozione sociale
Con associazioni di promozione sociale si intendono le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’importo della
detrazione
Gli importi massimi sui quali calcolare le detrazioni sono:
1.500,00 euro per le erogazioni liberali a società ed associazioni dilettantistiche.
2.065,83 euro per le erogazioni liberali ed associazioni di promozione sociale
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato ai suddetti
limiti dal CAF.
Dove indicare
le erogazioni
nel 730.
Queste erogazioni vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre
righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice:
21 se si tratta di erogazioni liberali a società ed associazioni dilettantistiche
23 se si tratta erogazioni liberali ed associazioni di promozione sociale
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Chi ha diritto
alla detrazione.
La detrazione relativa alle erogazioni liberali spetta unicamente al soggetto che ha
effettuato il versamento, non può essere quindi riconosciuta per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Modalità di
versamento
delle erogazioni.
Per essere detraibili, queste erogazioni, devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e
l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria,
dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le ricevute del
versamento bancario o postale ovvero, se il versamento è stato effettuato tramite
bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, la ricevuta del versamento rilasciata dall’Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.
Da 75
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE.
APPROFONDIMENTO
Testo: in vigore dal 24/12/1998 - modificato da: DLG del 19/11/1998 n. 422 art. 5
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,
in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela
dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Da 76
APPROFONDIMENTO
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle
attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a
finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
della tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da
parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle
condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse e' consentito
a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a
soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale
di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di
cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge
n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Da 77
APPROFONDIMENTO
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili.
Da 78
EROGAZIONI a POPOLAZIONI COLPITE da CALAMITA’
D.P.C.M. 20 giugno 2000 (estratto)
APPROFONDIMENTO
Art. 1
1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art.27, comma 3 della Legge 13
maggio 1999, n.133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in
Stati diversi da quello italiano [...] sono così individuati:
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n, 460;
• organizzazioni non lucrative di cui l'Italia è membro;
• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto
redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le
proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità
pubbliche o altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali e di categoria.1
1
…….omissis
Lettera aggiunta dall’art. 1, D.P.C.M. 10 novembre 2000
Da 79
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
APPROFONDIMENTO
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito
e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma 4, secondo comma, 9
e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e
gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative
e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente
articolo.
Art. 2.
Associazioni di promozione sociale
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Capo II - Registri e osservatori dell'associazionismo.
Sezione I - Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7 .(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei
registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Da 80
CONTRIBUTI alle SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO
Cosa sono le
Società di mutuo soccorso
Le società di mutuo soccorso sono delle associazioni che si occupano di vari
ambiti, tra cui quello della assistenza, della disoccupazione, della invalidità, concedendo sussidi ai loro soci che si trovano in situazione di necessità.
Le quote associative
Il finanziamento delle società di mutuo soccorso avviene tramite versamento di
quote annuali che hanno la valenza di contributi associativi.
La normativa ha previsto la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle
società di mutuo soccorso operanti in particolari settori, indicati dalla legge, ai fini di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia,
ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie.
Riferimenti legislativi: Art. 15, comma 1, lettera ibis, DPR 22.12.1986 n.917, Tuir
Chi ha diritto
alle detrazioni.
I contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso sono detraibili solamente dal socio e con riferimento esclusivamente alla propria posizione.
Le modalità di
versamento
Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e
l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria,
dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
L’importo della
detrazione
I contributi associativi alle società di mutuo soccorso sono detraibili per un importo
non superiore a € 1.291,14.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo viene riportato al suddetto limite. Il calcolo è effettuato dal CAF.
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare
• le ricevute del versamento bancario o postale ovvero, se il versamento è stato
effettuato tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari,
• la ricevuta del versamento rilasciata dall’Ente beneficiario nella quale risulti la
modalità di versamento utilizzata.
La documentazione
La compilazione del 730
I contributi associativi alle società di mutuo soccorso vanno indicate nella prima
sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinte dal codice 22
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD .
Da 81
EROGAZIONI :
*
*
*
*
Le erogazioni
alla Biennale
di Venezia.
a “La BIENNALE di VENEZIA”
per ATTIVITÀ CULTURALI e ARTISTICHE
per ENTI OPERANTI nel SETTORE dello SPETTACOLO
per FONDAZIONI del SETTORE MUSICALE
Costituiscono onere detraibile le erogazioni in denaro, a favore della Società di
cultura ”La Biennale di Venezia”.
Riferimento legislativo: art. 1, comma 1 legge 18.2.1999 n. 28
La Biennale
organismo no
profit.
La Biennale di Venezia è un organismo no profit, sostenuto dallo Stato italiano,
nato come società di cultura nel 1985 con l’idea di stimolare, nella città di Venezia,
l'attività artistica e il mercato dell'arte.
La Biennale organizza esposizioni d'arte varia, musica, cinema, teatro, danza e
architettura.
L’importo della detrazione.
La detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per cento del reddito
complessivo.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddetto
limite dal CAF
La compilazione del 730.
Le erogazioni a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia” vanno
nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”,
contraddistinti dal codice 24.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD.
Le erogazioni
per Attività
culturali ed
artistiche.
Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.
Si tratta del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, o delle somme in denaro devolute a favore di soggetti che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di alcuni beni individuati dalla legge.
Tali soggetti sono:
Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche;
Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di
lucro.
Sono comprese anche le erogazioni effettuate per la organizzazione in Italia e
all’estero di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e
per gli studi e le ricerche eventualmente necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera h) DPR 22.12.1986, n.917, Tuir.
Da 82
L’importo della
detrazione
La detrazione spetta sull’intero importo.
La compilazione del 730
Le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche vanno nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti
dal codice 26
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD .
Enti che svolgono attività
nello spettacolo e nel
settore musicale
Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali:
• a favore di Enti, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non
lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture
esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
• a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato
ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 367/1996.
Riferimenti normativi: art. 15, comma 1,lettera i) del Tuir
L’importo della
detrazione
Le erogazioni liberali
• a favore di Enti, fondazioni, associazioni che svolgono attività nello spettacolo
• a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale
spettano su un importo non superiore al 2 % del reddito complessivo.
Nel caso di enti operanti nel settore musicale, tali importo è elevabile al 30% per
particolari erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione o come contributo alla gestione.
Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddetto limite dal CAF.
La compilazione del 730
Le erogazioni liberali vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei
tre righi denominati “altre spese”, contraddistinte dal codice:
• 27 per enti che operano nello spettacolo
• 28 per fondazioni del settore musicale
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD.
Chi ha diritto
alla detrazione
Tutte le erogazioni liberali presentate in questo capitolo sono detraibili solamente
dal soggetto al quale sono intestati i versamenti.
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le ricevute dei
pagamenti effettuati.
Si ricorda che per queste tipologie di erogazioni il versamento può avvenire con
qualunque mezzo.
Da 83
MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI BENI
CULTURALI VINCOLATI
I beni culturali
soggetti a vincolo dello Stato.
Sono definiti beni culturali le parti mobili e immobili del territorio oggetto di speciale regime conservativo e che per caratteristiche intrinseche e irripetibili vengono dichiarate inalienabili al pubblico godimento.
Si dice che questi beni sono soggetti a vincolo dello Stato perché, per eseguire
particolari operazioni su di essi quali vendita, affitto o esportazione, c’è necessità di
una autorizzazione statale.
I proprietari di tali beni inoltre sono soggetti ad obblighi di manutenzione e conservazione, nonché all’obbligo di protezione.
La disciplina
dei beni culturali e ambientali.
La disciplina dei beni culturali ed ambientali è contenuta nelle disposizioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del
DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni).
La legge 1089, stabilisce, tra l’altro, che “Sono soggette alla presente legge le cose,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico compresi:
• le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
• le cose di interesse numismatico;
• i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio”.
“Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o
la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni”.
Tipologie di
spese detraibili.
Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle
cose vincolate.
La necessità di effettuare la spesa, quando non è obbligatoria per legge, deve essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità è
affidato all’ufficio dell’Agenzia del territorio competente.
Riferimenti legislativi e normativi:
•
Art. 15, comma 1, lettera g, D.P.R. 22.12.1986 n.917, Tuir
•
Legge 1° giugno 1939, n. 1089
•
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
•
Circolare ministeriale 15/05/1997, n. 137
Chi ha diritto
alla detrazione.
Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate
sono detraibili solamente dal soggetto che ha sostenuto la spesa, non possono pertanto essere detratte per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Calcolo della
detrazione.
La detrazione è calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%.
Pertanto, fino ad un importo di 48.000,00 le spese sostenute nello anno d’imposta
considerato, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.
Da 84
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro
48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del
36%, potranno essere riportate in uno dei righi denominati “altre spese”, con il codice “25”, per il loro intero ammontare.
Esempio
Il contribuente ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia per un ammontare complessivo di 52.000,00 euro.
Le spese, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, fino ad un importo di euro 48.000,00,
possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.
48.000 x 50% = 24.000
Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere
riportate per il loro intero ammontare
52.000 - 48.000 = 4.000
In questo caso sarà possibile portare in detrazione la somma di 28.000 euro.
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le fatture relative alle spese sostenute.
Quando le spese non sono obbligatorie per legge deve verificare anche la certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza.
La compilazione del 730
Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro vanno indicate nella
prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 25
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Le spese devono essere indicate nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa purché si sia in possesso delle certificazioni necessarie,
altrimenti saranno indicate nel l’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della documentazione.
Da 85
SPESE VETERINARIE
Le spese veterinarie per la
cura di animali
Rientrano tra gli oneri detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
Riferimenti legislativi e normativi:
•
art. 15, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, Tuir
•
circolare Agenzia delle Entrate del 14.06.2001, n. 55E
Le eccezioni
La detrazione non spetta per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in ogni caso per quelli destinati all'allevamento, alla
riproduzione o al consumo alimentare.
Tipologie di
spese detraibili
Le spese ammesse alla detrazione sono quelle relative a:
• prestazioni professionali del medico veterinario;
• acquisto di medicinali prescritti.
L’importo della
detrazione
Le spese veterinarie sono detraibili fino all’importo massimo di euro 387,34,
con un abbattimento di Euro 129,11.
Il calcolo viene effettuato dal CAF.
Il calcolo della
detrazione
Ai fini del calcolo l’importo dichiarato dal contribuente, se superiore al limite previsto di 387,34 euro, deve essere ricondotto entro tale limite e quindi ridotto della franchigia di 129,11 euro.
Il calcolo viene effettuato dal CAF.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il
proprietario dell’animale.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la seguente:
• fatture rilasciate dal professionista relative a visite veterinarie e/o interventi
chirurgici;
• scontrini fiscali relativi ai farmaci acquistati, allegati alla relativa prescrizione del medico veterinario.
La compilazione del 730
Le spese veterinarie vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno
dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 29.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
Da 86
EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI.
Erogazioni a
favore degli istituti scolastici.
L’art.13 della legge 02 aprile 2007, n.40 ha introdotto la detrazione d’imposta per le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Riferimenti
Riferimento normativo: art. 13 legge 2.4.2007, n. 40
Cosa si intende per Istituti
Scolastici
Con “istituti scolastici” si intendono quelli di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 10 marzo 2000, n.62 e successive modificazioni.
Riferimenti
Riferimento normativo: collegamento alla legge 10.3.2000 n. 62.
Chi ha diritto
alla detrazione.
La detrazione spetta esclusivamente all’intestatario della spesa.
Le condizioni
per la detraibilità
Ai fini della detrazione, è necessario che le erogazioni liberali alle scuole siano
finalizzate
- all’innovazione tecnologica
- all’edilizia scolastica
- all’ampliamento dell’offerta formativa.
La documentazione
Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e
l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria, dello estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
L’importo della
detrazione
La detrazione è pari al 19% delle spese documentate e spetta sull’intero importo.
La compilazione del 730
Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici vanno indicate nella prima
sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 31.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello
CUD .
Da 87
SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO AI SORDI,
FREQUENZA ASILI NIDO,
ALTRI ONERI DETRAIBILI
Spese per
servizi di interpretariato
Spetta la detrazione d’imposta per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381, cioè i
minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante
l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio
2006).
Riferimenti
Riferimenti legislativi e normativi:
•
legge 26.05.1970, n.381
•
art. 15, comma 1, lettera c-ter, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Tuir
•
circolare Agenzia delle Entrate del 01.02.2002, n. 15E
Cosa s’intende
interpreti per
sordi.
Sono definiti interpreti per sordi i soggetti che utilizzando il linguaggio dei segni
operano traduzioni per le persone con problemi di udito.
Chi ha diritto
alla detrazione
La spesa è detraibile solo se sostenuta dal contribuente per sé stesso.
Il calcolo della
detrazione
Ai fini del calcolo, l’importo indicato nel modello 730 concorre interamente a formare la base sulla quale calcolare la detrazione per oneri.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la seguente:
• fattura relativa alla spesa rilasciata dal fornitore del servizio di interpretariato;
• certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge.
La compilazione del 730
Le spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre
spese”, contraddistinti dal codice 30.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
A partire dall’anno 2008 è possibile, per i soggetti che non hanno iniziato una attività lavorativa e non sono iscritti ad alcune forma di previdenza complementare, esercitare il riscatto del corso di laurea.
Costituiscono onere detraibile le spese relative ai contributi versati per il riscatto
di laurea dei familiari a carico.
Riscatto di
laurea per
familiari a carico
Riferimenti
Riferimento normativo: legge 24.12.2007, n. 247
Chi ha diritto
alla detrazione
I contributi versati dall’interessato per il riscatto possono essere portati in detrazione dai familiari ai quali il soggetto risulta fiscalmente a carico.
L’importo della
detrazione
La detrazione spetta per un l’intero importo versato.
ATTENZIONE: quando il soggetto effettua questi versamenti per riscattare i propri
anni di laurea, tali versamenti sono considerati oneri deducibili.
Da 88
La documentazione
Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare i bollettini di
versamento, intestati al familiare a carico, che attestino il riscatto degli anni di
laurea.
La compilazione del 730
Tali spese vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi
denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 32.
Spese per
frequenza asili nido
Costituiscono oneri detraibili le spese sostenute nell’anno d’imposta, dai genitori
per la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati.
Chi ha diritto
alla detrazione
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto.
Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi,
è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali
di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
L’importo della
detrazione
Il limite di spesa che può essere indicato nel modello 730 è di euro 632,00 annui
per ogni figlio.
E’ necessario quindi esaminare prima di tutto la documentazione per verificare se le
spese sono inerenti ad uno o più figli e, nel caso siano relative ad un solo figlio, ricondurle al limite fissato dalla normativa.
La documentazione
La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è costituita da fatture, bollettini postali, bonifici bancari, ricevute o quietanze di pagamento che attestino il pagamento delle rette all’asilo nido.
La compilazione del 730
Le spese per la frequenza di asili nido vanno indicate nella prima sezione del
quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 33.
Altri oneri detraibili
Sono detraibili, contraddistinti dal codice 34, gli altri oneri diversi da quelli precedentemente individuati, da indicare nella prima sezione del quadro E, in uno dei
tre righi denominati “altre spese”.
Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello
CUD.
La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno di imposta considerato.
Da 89
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