LA SICUREZZA E LA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008
E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “A” - Ore: 4
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Presentazione del corso
La normativa vigente
I “concetti” della Valutazione dei Rischi
Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati
Le figure della sicurezza
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4
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Rischio Elettrico
Rischio Rumore
Rischio Microclima
Videoterminali
Stress Lavoro - Correlato
Movimentazione Manuale dei carichi
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4
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Ambienti di Lavoro
Rischio Chimico
Rischio Incendio
Segnaletica
Procedure di Esodo
Procedure organizzative per il Primo Soccorso;
Verifica Finale dell’apprendimento
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LA NORMATIVA VIGENTE
TESTO UNICO
SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81
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LA NORMATIVA VIGENTE
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legislazione precedente al T.U.
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Costituzione (art. 32)
D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)
D.P.R. 303 (igiene del lavoro)
L. 300 (statuto dei lavoratori)
D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)
D.Lgs. 626
D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)
D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)
D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)
D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
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PREMESSA
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UN PO’ DI STATISTICHE…
Ogni 15.000 errori si verificano:
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3.000 incidenti
29 infortuni
1 infortunio grave ( morte o grave invalidità )
fonte: banca dati INAIL
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di
causare danni alle persone o all’ambiente
RISCHIO:
concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di
esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le
dimensioni possibili del danno eventuale
In sintesi:
il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Insieme delle azioni che il
datore di lavoro mette in atto
per conoscere quali rischi
sono presenti nell’ambiente
di lavoro e per fare una stima
di quanto possano essere di
danno ai lavoratori.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutte le misure atte a
prevenire un infortunio o a
proteggere un lavoratore
da un rischio di infortunio.
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
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Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Medico Competente
SPP (- RSPP)
(- ASPP)
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Addetti all’emergenza
Addetti al primo soccorso
RLS
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IL DATORE DI LAVORO (DL)
È il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi del T.U., in quanto
titolare dei poteri decisionali e di
spesa
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OBBLIGHI PRINCIPALI
DEL DATORE DI LAVORO
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redazione del Documento Valutazione Rischi
riduzione dei rischi in azienda
istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP)
nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
nomina del medico competente
designazione degli addetti all’emergenza
formazione e informazione dei dipendenti
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SANZIONI PER IL DATORE
DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il
nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:
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ammenda da 5.000 a 15.000 €
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arresto fino a 18 mesi
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I DIRIGENTI
persona
che,
in
ragione
delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
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IL PREPOSTO
persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
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IL LAVORATORE
è la persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro con
rapporto di lavoro subordinato, anche speciale
è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti
di istruzione nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
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osservare le disposizioni aziendali
utilizzare correttamente le macchine
segnalare i difetti di funzionamento
usare correttamente i DPI.
ridurre i rischi, nei limiti delle proprie
possibilità e competenze
Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria
(Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
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IL MEDICO COMPETENTE (MC)
medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA
è obbligatoria in presenza di :
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lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali
INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre,
polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.
videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)
esposizione ad agenti chimici e/o biologici
serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!
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ha come obiettivi:
assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)
ridurre o eliminare i fattori di rischio
monitorare la salute del lavoratore
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di
cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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(RSPP)
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona
in possesso delle capacità e dei
requisiti
professionali
di
cui
all’articolo 32 designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
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ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto alla prevenzione incendi:
persona incaricata dal Datore di
lavoro dello svolgimento dei compiti
di prevenzione incendi evacuazione
e gestione dell’emergenza.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto al Primo Soccorso: persona
incaricata dal Datore di lavoro dello
svolgimento dei compiti di primo
soccorso e di assistenza medica di
emergenza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
– (RLS)
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il
lavoro;
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
– (RLS)
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e’ designato dalla RSU, se esiste
partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza
e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione
e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la
sicurezza di tutti
può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda
può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR,
DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto
del contenuto e dei programmi di intervento necessari
Il RLS viene normalmente consultato:
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sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza
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sulla valutazione dei rischi
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sulle necessita’ di formazione
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sulle nuove tecnologie da introdurre
il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :
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GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie
specifiche competenze:
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ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e
sicurezza sul lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle
aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le
Centrali termoelettriche) e dell’edilizia
Comune: per il regolamento di igiene pubblica
VVF: si occupa della prevenzione incendi
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RISCHIO ELETTRICO
Effetti sull’uomo
Concetti da conoscere
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RISCHIO RUMORE
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MICROCLIMA
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VIDEOTERMINALI
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STRESS LAVORO-CORRELATO
Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce
Scuola
Rischi Psicosociali emergenti
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MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
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RISCHIO CHIMICO
Vediamo come comportarsi nei
confronti delle sostanze o preparati
pericolosi:
Prima di tutto conosciamole:
Simboli di rischio;
Frasi di rischio;
Frasi di sicurezza;
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
EVENTI:
INCENDIO
 TERREMOTO
 ALLUVIONE
 INQUINAMENTO

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IL PIANO DI EVACUAZIONE
EMANAZIONE DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE:
Viene dato dal dirigente scolastico
o da un suo incaricato
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE:
VIENE DIFFUSO UN SEGNALE
ACUSTICO CHE DA IL VIA ALLA
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL
PERSONALE ATA
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL
PERSONALE DOCENTE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI
ALUNNI
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
L’ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA CHIAMATA DI SOCCORSO
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FORMAZIONE
LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI:
NORME
DI COMPORTAMENTO
INDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILA
COMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILA
ILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA “DOTAZIONE” DI CLASSE:
PLANIMETRIA
DELLE VIE DI FUGA
ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI
MODULO DI EVACUZIONE
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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