STRUMENTI PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE: INTERNET, CONTRATTI, AGEVOLZIONI Lecce, 13 giugno 2003 La tutela del consumatore in rete © Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi Professore a contratto di diritto privato nell’Università degli Studi di Padova 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 1 MCCCCLII MATHEVS NVTIVS FANE(N)SI EX VRBE CREAT(VS) DEDALUS ALTER OPVS TANTU(M) DEDUX(IT) AD V(N)GVE(M) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 2 Malatesta Novello (1418-1465) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 3 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 4 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 5 IL MARE LIBERUM DI GROZIO Lo Stato è "un corpo perfetto di persone libere che si sono unite per fruire in pace dei loro diritti e per la propria comune utilità". Ugo Grozio teorizzò una soluzione al problema della validità dei princìpi che regolano i rapporti tra gli stati in caso di guerra, sostenendo che il diritto naturale in quanto universale non può mai venire meno in caso di guerra. Il diritto naturale è l’unica autorità a cui ci si può rimettere nei rapporti tra gli stati. “Pacta sunt servanda” è l’obbligo che deriva dal diritto naturale su cui si deve fondare la civile convivenza tra i popoli. Nel 1609 Grozio pubblica “Mare Liberum”, nel quale sostiene la libertà dei mari per l’impossibilità di fatto di occupare e delimitare una cosa che per sua natura non è delimitabile come i mari. Dietro tale dottrina si nascondono gli interessi concreti della compagnia olandese delle Indie di fronte alle pretese al controllo esclusivo della navigazione verso le indie orientali ed occidentale avanzate da Spagna e Portogallo. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 6 CONSEGUENZA Internet è come il “mare liberum” di Grozio: E’ UN LUOGO FISICO, MA NESSUN ORDINAMENTO E’ ASTRATTAMENTE POSSIBILE 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 7 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CYBERSPAZIO DI JOHN PERRY BARLOW Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova dimora della Mente. A nome del futuro, chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non siete graditi fra di noi. Non avete alcuna sovranità sui luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo alcun governo eletto, è anche probabile che non ne avremo alcuno, così mi rivolgo a voi con una autorità non più grande di quella con cui la libertà stessa, di solito, parla. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo costruendo è per sua natura indipendente dalla tirannia che voi volete imporci. Non avete alcun diritto morale di governarci e non siete in possesso di alcun metodo di costrizione che noi ragionevolmente possiamo temere. I Governi ottengono il loro potere dal consenso dei loro sudditi. Non ci avete chiesto né avete ricevuto il nostro. Noi non vi abbiamo invitati. Voi non ci conoscete e non conoscete neppure il nostro mondo. Il Cyberspazio non si trova all'interno dei vostri confini. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 8 CONSEGUENZA Internet rifiuta il diritto imposto: E’ UN LUOGO FISICO, MA NESSUN ORDINAMENTO GIURIDICO VIENE ACCETTATO DALLA COMUNITA’ DEL MONDO VIRTUALE 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 9 LA RETE INTERNET: UN MEZZO DI COMUNICAZIONE • Il “ciberspazio” non esiste • Non è possibile parlare di Internet come ordinamento autonomo 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 10 IL B2C: IL CONSUMATORE Il consumatore è il soggetto che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (art. 2 della Direttiva CE 93/13) la persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta (art. 1 del D. Lgs. 185/99) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 11 IL CONSUMATORE “Consumatore” è necessariamente persona fisica nel rapporto del 1978 del Comitè de la Politique à l’egard des consomateurs dell’OCDE, che rappresenta il primo documento ufficiale che si occupa della tutela del consumatore nell’ambito dei contratti a distanza e dei nuovi tipi di contrattazione. La giurisprudenza nazionale aveva già chiarito come il testo dell’art. 1469 bis c.c. non lasciasse spazio a dubbi sul fatto che la norma non potesse applicarsi ai rapporti tra imprenditori (Pret. Salerno, 2 maggio 1996). L’IMPRENDITORE NON PUO’ ESSERE CONSUMATORE Corte di giustizia delle Comunità europee - cause riunite C-541/99 e C542/99, rese pubbliche il 22 novembre 2001 (su questione sollevata dal Giudice di Pace di Viadana) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 12 Corte Costituzionale ordinanza 22.11.2002 n. 469 Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469–bis, comma II del codice civile, nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane – Violazione degli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione – Infondatezza – Le norme a tutela del consumatore non possono essere applicate ai piccoli imprenditori e ai professionisti. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 13 Non appare "irragionevole" la tutela offerta dal legislatore al consumatore a seguito dell’attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Infatti, la ratio dell’intervento è quello di accordare una protezione particolarmente forte e dettagliata a quanti agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale, dato che si tratta di soggetti presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare. I piccoli imprenditori e i professionisti, invece, per la propria abitudine a concludere contratti, si trovano in un piano di parità di fronte agli altri soggetti imprenditoriali. Le disparità di trattamento tra consumatore e piccolo imprenditore non possono determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 14 CONTRATTI CON I CONSUMATORI: CLAUSOLE COMPROMISSORIE E CLAUSOLE ABUSIVE La Direttiva 93/13 in materia di “clausole abusive” individuava anche la clausola suscettibile di “sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente ad una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche”. Codice Civile - Capo XIVbis - DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE Art. 1469bis - Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…) 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; (…) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 15 LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL SITEMA U.S.A. 1. I consigli della Federal Trade Commission per il consumatore in Rete 1) è necessario utilizzare un software di navigazione sicuro. Il browser utilizzato deve rispettare gli standard di sicurezza che contengano codici di crittografia collaudati; 2) si consiglia di non effettuare acquisti su siti poco noti al pubblico, evitando di stringere transazioni telematiche con aziende che non si conoscono: in rete, infatti, non sono rari i casi di soggetti che praticano l’e-commerce in modo del tutto improvvisato; 3) è necessario stampare gli ordini di acquisto visualizzati in formato elettronico; 4) è indispensabile adottare tutti gli accorgimenti in tema di privacy e sicurezza. Ciò comporta che i consumatori debbano evitare di comunicare le password (in particolare, quelle rilasciate dai siti di e-commerce che richiedono la registrazione degli utenti), così come è inopportuno riempire gli spazi dei questionari che richiedono informazioni opzionali (generalmente si tratta di informazioni private come l'indirizzo, il numero di telefono, i gradimenti, gli hobby etc); 5) si consiglia di evitare le contrattazioni con le imprese che, seppur note al grande pubblico, non chiariscono in maniera adeguata le garanzie 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi 16 offerte in tema di sicurezza e privacy(Cesena) . 2. La “Self Regulation” I siti americani si impongono una sorta di “autoregolamentazione” 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 17 3. L’Antitrust • Sherman Act (1890) Prima legge a tutela del mercato che pone il divieto di - “monopolization” - “attempt to monopolize” • Clayton Act (1914) Viene sanzionata ogni discriminazione nei prezzi tra abbiano l’effetto di diminuire sostanzialmente la concorrenza • Federal Trad Commission Act (1914) Si puniscono tutti metodi sleali di concorrenza del commercio Si tutelano anche i consumatori 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 18 4. Le tutela di carattere processuale: - L’applicazione dei punitive or exemplary damages 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 19 I PUNITIVE DAMAGES I punitive damages “sono concessi per punire il convenuto (il soggetto danneggiante) per aver commesso, in una posizione soggettiva che potrebbe essere definita di mala fede, un fatto particolarmente grave e riprovevole (nella quasi generalità dei casi si tratta di un tort)” G. PONZANELLI, I punitive damages nell’esperienza nordamericana, in Rivista di Diritto civile, 1983 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 20 I PUNITIVE DAMAGES IN INGHILTERRA La prima applicazione dei punitive damages in Inghilterra risale al 1763 caso Wilkes v. Wood 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 21 Oggi, nel Regno Unito esiste un modesto spazio per l’operatività dei punitive damages, a causa dei limiti imposti all’istituto dalla House of Lords nel caso Rookes v. Barnard del 1964 con cui è stato chiarito che i “danni punitivi” possono essere richiesti (ed eventualmente ottenuti) quando: a) si sia verificata una violazione grave di taluni diritti fondamentali dei cittadini da parte dell’Amministrazione dello Stato; b) si possa ravvisare una precisa intenzione da parte del soggetto danneggiante di ottenere un lucro ingiusto (che non sarebbe sufficientemente sanzionato con l’applicazione dei compensatory damages); c) quando una norma di legge prevede espressamente l’applicazione di punitive damages. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 22 I PUNITIVE DAMAGES NEL DIRITTO STATUNITENSE Negli USA il principio dei punitive damages fu assunto a precedente giudiziario nel 1791 caso Coryell v. Colbought 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 23 “COSTITUZIONALITA’” DEI PUNITIVE DAMAGES • Nel 1989 la Corte suprema ha esaminato il problema della costituzionalità dei punitive damages con riferimento all’VIII emendamento che pone il divieto di esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate. • Nell’occasione, la Corte ritenne che non si potesse parlare di incostituzionalità dell’istituto in quanto non l’VIII emendamento non si riferisce alle controversie tra privati, bensì alle pene promosse direttamente dallo Stato. Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 26 giugno 1989 Browning-Ferris v. Kelco 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 24 • La Corte suprema ha esaminato la conformità dell’istituto a quanto disposto dal XIV emendamento • La Corte ha affermato che non è incostituzionale la legislazione dello Stato dell’Alabama, la quale delimita la discrezionalità della giuria nella concessione di danni punitivi prevedendo: a) che alla stessa devono essere fornite precise istruzioni sulle funzioni di compensazione e di deterrenza svolte dai danni punitivi; b) la possibilità, per i giudici di esaminare la conformità dei danni punitivi a standards fissati dalla Corte suprema; c) il controllo ulteriore ed eventuale della Corte suprema sul livello, inadeguato o eccessivo, degli stessi Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 4 marzo 1991 Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip and others 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 25 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PUNITIVE DAMAGES • incidenti nucleari • danno da fumo • product liability • tutela del consumatore • casi legati a controversie in rete 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 26 I DANNI PUNITIVI IN ITALIA Un gruppo di giuristi ritiene che il fondamento normativo per l’applicabilità dei “punitive damages” in Italia sia rappresentato dall’art. 96 c.p.c. www.dannipunitivi.com 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 27 Art. 96 c.p.c. Responsabilità aggravata Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 28 E-COMMERECE IN U.S.A. A Framework for Global Electronic Commerce WHITE HOUSE, 1 JULY 1997 President William J. Clinton Vice President Albert Gore, Jr. Washington, D.C The Global Information Infrastructure (GII), still in the early stages of its development, is already transforming our world. Over the next decade, advances on the GII will affect almost every aspect of daily life - education, health care, work and leisure activities. Disparate populations, once separated by distance and time, will experience these changes as part of a global community. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 29 Privacy In June of 1995, the Privacy Working Group of the United States government Information Infrastructure Task Force (IITF) issued a report entitled PRIVACY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE: Principles for Providing and Using Personal Information. The report recommends a set of principles (the "Privacy Principles") to govern the collection, processing, storage, and re-use of personal data in the information age. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 30 L’AMBITO COMUNITARIO 2) Direttiva 85/577/CEE (la Direttiva sui contratti conclusi fuori dagli esercizi commerciali) Prima normativa astrattamente applicabile alla materia 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 31 2) Direttiva 97/7/CE (la Direttiva sui contratti a distanza) L'art. 2 della direttiva definisce "contratto a distanza" qualsiasi contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. “Per tecnica di comunicazione a distanza, si deve intendere qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti". Maurizio Tidona (I pagamenti elettronici, Maggioli editore, Rimini, 2001) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 32 LE INFORMAZIONI L'art. 4 della direttiva elenca una serie di informazioni che il consumatore deve ricevere durante la conclusione dei contratti a distanza: a) l'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) il prezzo del bene e del servizio, comprese tutte le tasse o imposte; d) eventuali spese di consegna; e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso (tranne nei casi previsti dalla normativa in cui il consumatore non possa esercitare tale diritto); g) il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; h) la durata e la validità dell'offerta o del prezzo; i) la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 33 Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza. Tale principio pone l'obbligo in capo a chi intenda proporre beni e servizi sul Web di realizzare pagine in cui appaia chiaramente la finalità commerciale ed in cui siano facilmente accessibili i dati richiesti dalla legge. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 34 L’ art. 5 (art. 4 del D. Lgs. 185/99) della direttiva dispone che il consumatore debba ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni precedentemente indicate, oltre alle informative relative a - condizioni e modalità di diritto di recesso - indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami - servizi di assistenza e garanzie - condizioni di recesso dal contratto nel caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 35 IL DIRITTO DI RECESSO L’art. 5 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, nel recepire le disposizioni della direttiva, stabilisce che il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso è pari a dieci giorni lavorativi. Tale termine decorre: 1) per i beni, dal giorno del ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’art. 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre tre mesi dalla conclusione stessa; 2) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all’art. 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Inoltre, se il fornitore non ha soddisfatto gli obblighi di informazione, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre: 1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; 2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 36 MASSIMA TUTELA ACCORDATA AL CONSUMATORE L’art. 11 del D. Lgs. 185/99 stabilisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore da quella normativa, tanto da definire nulla ogni pattuizione contraria. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 37 3) Direttiva 2000/31/CE (la Direttiva sull’e-commerce) Nel decimo considerando della direttiva si legge che l’obiettivo del documento è quello di fare in modo che “lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico”. Inoltre, si “deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica”. La Direttiva sull’e-commerce indica due soggetti: 1) Prestatore di servizi 2) Consumatore 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 38 L’art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il prestatore di servizi renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: • il nome del prestatore; • l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito; • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica. Per quanto riguarda l’offerta di prestazioni di servizi da parte di rappresentanti delle professioni regolamentate (tra cui –ovviamentela classe forense), sarà necessario indicare: - l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto; - il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; - un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 39 Consapevole dei forti rischi dovuti alle caratteristiche della Rete Internet, il legislatore comunitario ha voluto indicare mezzi di regolamentazione dei rapporti tra operatori commerciali e consumatori attraverso la realizzazione di codici di condotta, per cui –ai sensi dell’art. 16 della Direttiva sull’e-commerce- Stati membri e Commissione incoraggiano: a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15; b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione; c) l’accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie; d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell’applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico; e) l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana. Nello stesso modo, la Direttiva incoraggia l’utilizzo di forme di giustizia alternativa, invitando gli Stati membri a non ostacolare l’utilizzo di strumenti di composizione stragiudiziali (“anche per vie elettroniche adeguate”), in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione (art. 17) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 40 Garante per la protezione dei dati personali - Comunicato stampa - 20 gennaio 2000 (Caso Libero Infostrada) Il Garante per la Privacy ha anzitutto chiarito che, fermo restando il rispetto della volontà dei cittadini e dei consumatori di accettare la cessione di dati identificativi o attinenti a gusti, preferenze ed interessi, per ottenere gratuitamente determinati servizi, gli interessati devono, però, essere messi in grado di esprimere le proprie scelte in maniera consapevole e libera. Per questo è necessario che anzitutto ricevano tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le finalità e le modalità del trattamento dei dati, compresi quelli che vengano acquisiti successivamente. E l'informativa al cliente va data sempre, anche quando non gli venga chiesto alcun consenso. Va, inoltre, verificato se alcuni dati richiesti come obbligatori dalle aziende, siano realmente indispensabili all'attivazione del servizio. In particolare, nell'occasione, l’Autorità ha sottolineato che l’informativa ai clienti deve essere: - collocata prima della richiesta di registrazione dei propri dati; - riferita a tutti gli aspetti del complessivo trattamento svolto dal fornitore nell’ambito del servizio (anziché ai soli profili relativi a finalità commerciali o di marketing), riepilogando in maniera chiara e sintetica le notizie che sono magari sparse nel contratto; - integrata con un richiamo, anche sintetico, ai diritti di accesso attribuiti agli interessati dalla legge 675 (art. 13) e con l'indicazione dell'ufficio presso cui esercitare tali diritti. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 41 LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE DIVERSO DAL CONSUMATORE Legge 5 marzo 2001, n. 57 (art. 11) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati Art. 11. Abuso di dipendenza economica e concorrenza 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 42 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente: «3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni». 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 43 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso». 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 44 Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 8. - Imprese pubbliche e in monopolio legale [Come modificato dall'articolo 11, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"] 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 45 INFORMAZIONI INGANNEVOLE COMMERCIALI ON LINE E PUBBLICITA’ La lettera a) dell'art. 2 del d. lgs. 74/92 definisce pubblicità "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la presentazione di opere o di servizi." L'art. 1 del d. lgs. 74/92 prevede che il messaggio pubblicitario debba essere: - palese - veritiero - corretto 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 46 Nel 1997 l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha precisato che il titolare di un sito Internet, pur essendo soggetto diverso dall'operatore pubblicitario, è responsabile delle notizie e delle informazioni promozionali; nello stesso anno, l'Autorità garante ha sottolineato che le norme previste per le forme di pubblicità tradizionale debbano essere estese anche alle comunicazioni di carattere commerciali diffuse in rete "nell'esercizio di attività imprenditoriali, industriali, artigianali o professionali al fine di promuovere la vendita di servizi o prodotti”. CASO “NUMERO VERDE” 147 Il procedimento davanti al Garante nasceva dalla segnalazione, avvenuta nel mese di maggio 2000, relativa alla presunta ingannevolezza del messaggio contenuto nel sito Internet della rete di agenzie immobiliari in franchising. Infatti, accedendo all'home page del sito, si poteva leggere la dicitura "Numero Verde 147-866690", che poteva indurre l'utente nell'erroneo convincimento che, mettendosi in contatto con le agenzie del gruppo digitando quel numero, non avrebbero speso alcunché. In realtà il numero indicato nel sito non corrispondeva affatto ad un numero verde, bensì ad un numero ad addebito ripartito. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 47 LO SPAMMING 1) i messaggi non sono richiesti e, quindi, creano una perdita di tempo; 2) l’utente, per scaricare tali messaggi, paga un costo di connessione non preventivato; 3) il traffico delle comunicazioni viene allentato a causa di questi messaggi non desiderati. Per quel che riguarda lo spamming con finalità pubblicitarie, l'art.10 del D.Lgs.185/99 (“Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza") dispone: 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. Appare chiaro, quindi, che nel caso di B2C l’invio di e-mail pubblicitarie da parte dei fornitori ai consumatori sia soggetta al consenso di questi ultimi (nulla, invece, la norma dispone nel caso di informazioni commerciali relativi ai rapporti B2B). 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 48 ART. 10 D. LGS. 70/2003 “… l’indicazione che il destinatario può opporsi al ricevimento futuro di tali comunicazioni” 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 49 ALCUNI CASI PARTICOLARI L’”illecita” registrazione di un nome a dominio Tribunale di Firenze – 21.05.2001- nel caso di illecita registrazione di un nome a dominio, si deve richiamare l’art. 11 della Legge Marchi, che pone il divieto di utilizzare un marchio in modo da ingenerare confusione sul mercato con altri segni conosciuti come segni distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o comunque idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza dei prodotti e dei servizi. Va tutelato anche il consumatore che –richiamato da nomi a dominio corrispondenti a marchi celebri- potrebbe essere tratto in inganno, trovando nella rete prodotti diversi da quelli cercati. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 50 Il Tribunale del capoluogo toscano era stato chiamato ad esprimersi sulla vicenda a seguito di reclamo presentato ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. e volto ad ottenere la riforma di una precedente ordinanza emessa il 23 novembre 2000 dalla sezione di Empoli, che aveva definito il nome a dominio un semplice “indirizzo di rete”, non accostabile al marchio o ad altri diritti commerciali. La sezione di Empoli aveva vigorosamente sostenuto la tesi della differenza tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni) e il domain name (che - formato soltanto da lettere o numeriavrebbe costituito esclusivamente “un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo”) sulla base di un orientamento giurisprudenziale oramai superato, nell’estremo tentativo di lanciare un “ripensamento generale” sull’inquadramento giuridico del fenomeno. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 51 La “costruzione” delle pagine Web e le insidie per i consumatori: il caso dei “Meta Tag” Tribunale Roma - 18.1.2001 - l’uso di meta tag di un soggetto concorrente può influenzare la scelta del consumatore, per cui vi è violazione delle norme in tema di concorrenza, nonchè comportamento scorretto nei confronti degli utenti della rete Internet 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 52 L’ingannevolezza dei link 1. surface link 2. deep link 3. framing 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 53 LA DENUNCIA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI Autorità garante della Concorrenza e del Mercato Via Liguria 26 00187 Roma 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 54 La denuncia deve contenere questi elementi: 1) tutti i dati necessari per identificare il denunciante, nonchè il titolo in base al quale effettua la denuncia (e la sua eventuale qualifica). Pertanto, si dovranno indicare nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo, numero telefonico etc., precisando se si agisce in qualità di - singolo consumatore - associazione di consumatori - concorrente del soggetto che ha effettuato la violazione; 2) gli elementi che permettano di identificare il messaggio pubblicitario; generalmente si consiglia di inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. In ogni caso, vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione; per quel che riguarda la pubblicità ingannevole in rete, se il messaggio è ospitato da un sito, è necessario indicare l'url ed allegare una stampa della pagina Web; nel caso in cui si tratti di posta elettronica, sarà opportuno indicare i dati che appaiono nel messaggio; (segue) 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 55 3) l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare: •la non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto mascherato sotto altre forme; •le caratteristiche dei prodotti o servizi; •i prezzi e le relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi; •l’identità, la qualificazione, i diritti dell'operatore pubblicitario (oppure dell'autore o di chi abbia commissionato la pubblicità); •l’utilizzo improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili; •la pubblicità riguardante prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori; •i messaggi pubblicitari in grado di far leva sulla credulità o sulla mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, nonché la pubblicità che abusa dei naturali sentimenti degli adulti nei confronti dei minori; 4) la richiesta di intervento dell'Autorità contro la pubblicità segnalata, oltre all’istanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario nei casi di particolare gravità e urgenza. 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 56 Grazie per la cortese attenzione Andrea R. Sirotti Gaudenzi Studio legale Sirotti Gaudenzi Cesena [email protected] “Elephas indus culices non timet” 3^modulo - avv. A. Sirotti Gaudenzi (Cesena) 57