PROGETTO:“VERONA AZIENDE SICURE 2006”
Sicurezza negli appalti di
servizi
Giancarlo Biancardi
vicesegretario generale della Provincia di Verona
Verona, 19 giugno 2006
PROGETTO:“VERONA AZIENDE SICURE 2006”
Sicurezza negli appalti di servizi
Principali differenze tra appalti
pubblici di lavori e di servizi
- fase di esecuzione del contratto (violazioni
obblighi in tema di sicurezza)
- valutazione delle offerte economiche
presentate (verifica dell’anomalia)
Verona, 19 giugno 2006
PROGETTO:“VERONA AZIENDE SICURE 2006”
Sicurezza negli appalti di servizi
Differenza in fase di esecuzione del
contratto
• negli appalti di lavori, rilevanza “negoziale” degli
obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori
(piano di sicurezza e coordinamento e piano
operativo di sicurezza, parti integranti contratto
d’appalto (art. 31, c. 2, legge n. 109/1994 e art.
12, c. 2, d.lgs. n. 494/1996)
• negli appalti di servizi, la tutela della sicurezza
non entra nel rapporto contrattuale e l’appaltatore
è vincolato da norme imperative in quanto datore
di lavoro (d.lgs. n. 626/1994)
Verona, 19 giugno 2006
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Sicurezza negli appalti di servizi
Conseguenze nel caso di violazione
delle norme di tutela della salute dei
lavoratori:
• nel caso dei contratti pubblici di lavori, la violazione
può comportare responsabilità penali ed
amministrative, ma anche risoluzione del contratto
d’appalto (art. 31, c. 2, legge n. 109/1994 e art. 5, c.
1 lett. e, d.lgs. n. 494/1996)
• nel caso dei contratti pubblici di servizi, la
risoluzione del contratto non è prevista; tuttavia, per
il principio di autonomia contrattuale ex art. 1322
c.c., le parti del contratto d’appalto possono
prevedere anche la risoluzione del contratto in
relazione alla violazione delle norme in questione
Verona, 19 giugno 2006
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Sicurezza negli appalti di servizi
• Differenza nella valutazione delle offerte
economiche presentate (verifica anomalia)
• sempre, verifica che le offerte siano adeguate e
sufficienti rispetto al costo del lavoro (tabelle
ministeriali o contratti collettivi di lavoro di categoria);
non ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili (art. 1, c. 1,
legge n. 327/2000; art. 21, c. 1-bis, legge n.
109/1994 e art. 25, c. 2, d.lgs. n. 157/1995)
• negli appalti di servizi, enti aggiudicatari tenuti a
considerare i costi della sicurezza, che devono
essere specificamente indicati e risultare congrui
rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei servizi da
appaltare (art. 1, c. 3, legge n. 327/2000)
Verona, 19 giugno 2006
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Sicurezza negli appalti di servizi
Il nuovo codice degli appalti pubblici
(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Principi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro:
- alla tutela della salute può essere subordinato il principio di
economicità (art. 2, c. 2)
- alle Regioni competenze legislative concorrenti anche in materia
di sicurezza sul lavoro nel caso di appalti pubblici (art. 4, c. 2)
- le stazioni appaltanti possono istituire lo “sportello degli appalti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” con il compito, tra
l’altro, di fornire informazioni in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro (art. 9, c. 1 lett. a)
- nella verifica anomalia, giustificazioni anche circa rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, per i servizi,
la stazione appaltante deve tener conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità ed alle
caratteristiche del servizio (art. 87 c. 2 lett. e e c. 4)
Verona, 19 giugno 2006
PROGETTO:“VERONA AZIENDE SICURE 2006”
Sicurezza negli appalti di servizi
L’affidamento del servizio di pulizia
degli uffici della Provincia di Verona
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, prevedendo
punteggio per:
- sistema aziendale di gestione della sicurezza
- indicazione delle specifiche figure
professionali ad essa preposte e delle
modalità di collegamento
- svolgimento di formazione apposita e
diversificata, ulteriore a quella minima
obbligatoria
Verona, 19 giugno 2006
PROGETTO:“VERONA AZIENDE SICURE 2006”
Sicurezza negli appalti di servizi
(segue) L’affidamento del servizio di pulizia degli
uffici della Provincia di Verona
Nel capitolato speciale d’appalto, con riferimento alla
tutela della salute dei lavoratori, previsto:
• elenco dei lavoratori impiegati nello svolgimento del
servizio, costantemente aggiornato
• segnalazione tempestiva di ogni cessazione o
sostituzione dei lavoratori addetti
• per ciascun lavoratore divisa con tesserino
identificativo (anche tramite foto)
• obbligo di intervento immediato di personale
preposto a fronte segnalazione di presunte
irregolarità nel rispetto delle norme di sicurezza.
Verona, 19 giugno 2006
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