CONSUMER MEMORANDUM Newsletter a cura di ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE Anno 5° - Numero 9 – Settembre 2014 SOMMARIO: – Le news LE NEWS Contratti di locazione: un video dell'Agenzia delle Entrate spiega come effettuare la registrazione dal computer di casa In passato e in più di un'occasione, nella nostra newsletter abbiamo presentato i video realizzati sul proprio canale YouTube dall'Agenzia delle Entrate per informare i contribuenti sulle novità e sulle agevolazioni fiscali attraverso un linguaggio diretto e di facile comprensione. Ebbene lo scorso mese di luglio, cliccando sull'indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo, abbiamo scoperto una nuova clip che va ad aggiungersi a quelle sul “ravvedimento”, le “visure catastali online”, il “bonus arredi”, le “agevolazioni per i disabili”, la “mediazione tributaria” etc. etc. e solo per citare alcuni esempi, nella quale viene invece spiegato come si possa registrare un contratto di locazione online anche solo dal computer di casa. In pratica, come annunciato dall'ufficio stampa dell'Agenzia con un apposito comunicato di presentazione del video edito sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, grazie a questo nuovo filmato, che risulta tra l'altro “accessibile anche ai non udenti grazie all’utilizzo di sottotitoli in italiano e nelle principali lingue straniere” si scopre che, utilizzando il software RLI, bastano davvero pochi passaggi per portare a termine la registrazione di un contratto di locazione, sia esso “a uso abitativo, non abitativo, commerciale” o anche relativo l'affitto di un terreno. Ovviamente per effettuare la registrazione occorre “autenticarsi sul sito delle Entrate” e per far ciò viene pertanto richiesto di inserire delle “credenziali di accesso ai servizi web” prima di passare alla fase successiva che consiste nel “compilare il modello, allegare la copia del contratto in formato Tif o Pdf e inviarlo”. Per quanto concerne invece il “pagamento delle imposte di registro e di bollo” esso “avviene direttamente online, tramite addebito sul conto corrente”. Infine, una volta portata a termine l'intera procedura è bene ricordare che il contratto dovrà “essere conservato, in originale, insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dai servizi telematici e a quella di addebito in conto corrente nel caso siano dovute le imposte”. (fonte e per vedere il video dell'Agenzia: www.agenziaentrate.gov.it - www.youtube.com/Entrateinvideo) Garante privacy: per poter utilizzare i dati degli utenti ai fini di profilazione Google dovrà averne ottenuto il consenso e dichiarare in modo esplicito che tale attività è svolta a fini commerciali Chi utilizza il computer sa che il miglior modo di reperire notizie e informazioni d'ogni sorta è quello di affidarsi ad un cosiddetto motore di ricerca grazie al quale, digitando delle parole chiave, è possibile cercare, tra i tanti risultati ottenuti, ciò che si ritiene più utile ai propri scopi. Ovviamente di sistemi per avere notizie approfondite in tempi rapidi ve ne sono più di uno anche se, tra quelli più noti, compare di sicuro quello di Google noto altresì per molti altri servizi offerti quali ad esempio la posta elettronica, il social netrwork, le mappe on line etc. etc. Servizi che però, in seguito ad un recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali, Google dovrà ora fornire garantendo maggiori tutele agli utenti. In un comunicato stampa dell'Autorità, pubblicato lo scorso mese di luglio sul proprio sito internet www.garanteprivacy.it, viene infatti spiegato che il colosso di Mountain View per poter utilizzare i dati degli utenti ai fini di profilazione dovrà sia averne ottenuto il consenso sia dichiarare in modo esplicito che tale attività è svolta a fini commerciali. Nel testo si legge in particolare che quello del Garante è il “primo provvedimento in Europa che nell'ambito di un'azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio - non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on line (Street View), all'analisi statistica (Google Analytics) - procedendo pertanto all'integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all'incrocio dei dati degli utenti relativi all'utilizzo di più servizi”. Il comunicato prosegue spiegando che “nel corso dell'istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole, che si applicano all'insieme dei servizi offerti”. Per quanto concerne l'informativa, “l'Autorità ha prescritto a Google l'adozione di un sistema di informativa strutturato su più livelli, in modo da fornire in un primo livello generale le informazioni più rilevanti per l'utenza: l'indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento (es. localizzazione terminali, indirizzi IP etc.), dell'indirizzo presso il quale rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti etc.; in un secondo livello, più di dettaglio, le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti. Ma soprattutto Google dovrà spiegare chiaramente, nell'informativa generale, che i dati personali degli utenti sono monitorati e utilizzati, tra l'altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono raccolti anche con tecniche più sofisticate che non i semplici cookie, come ad esempio il fingerprinting. Quest'ultimo è un sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell'utente e, a differenza dei cookie che vengono istallati sul pc o nello smartphone, le archivia direttamente presso i server della società”. In relazione al cosiddetto consenso invece “per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata i dati degli interessati - sia quelli relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting Google dovrà acquisire il previo consenso degli utenti e non potrà più limitarsi a considerare il semplice utilizzo del servizio come accettazione incondizionata di regole che non lasciavano, fino ad oggi, alcun potere decisionale agli interessati sul trattamento dei propri dati personali. In proposito, l'Autorità ha anche indicato una modalità innovativa e di facile impiego che, senza gravare eccessivamente sulla navigazione dell'utente, gli consenta di scegliere in modo attivo e consapevole se fornire o meno il proprio consenso alla profilazione, anche con riguardo ai singoli servizi utilizzati”. Infine, in merito alla conservazione “Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati sulla base delle norme del Codice privacy, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti "attivi", sia successivamente archiviati su sistemi di "back up". Per quanto riguarda la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli utenti che dispongono di un account (e sono quindi facilmente identificabili) siano soddisfatte al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi "attivi" ed entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di back up. Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l'utilizzo del motore di ricerca, ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul diritto all'oblio”. Nell'ultima parte del comunicato stampa del Garante viene comunque ribadito che “Google avrà 18 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del Garante. In quest'arco temporale, l'Autorità monitorerà l'implementazione delle misure prescritte. La società dovrà infatti sottoporre al Garante, entro il 30 settembre 2014, un protocollo di verifica, che una volta sottoscritto diverrà vincolante, sulla base del quale verranno disciplinati tempi e modalità per l'attività di controllo che l'Autorità svolgerà nei confronti di Mountain View”. (fonte: comunicato stampa 21 luglio 2014 - www.garanteprivacy.it) Reclami nel settore postale: un apposito Regolamento spiega e disciplina in che modo si può ricorrere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni I consumatori che si rivolgono alle nostre sedi lo fanno spesso per chiederci come fare per reclamare contro disservizi di vario genere e natura. Non tutti infatti hanno la possibilità di accedere ad internet per trovare le informazioni di cui hanno bisogno tramite i cosiddetti “motori di ricerca” o pur avendola preferiscono chiedere chiarimenti per essere certi di aver interpretato correttamente quanto letto e trovato. Alcuni giorni fa, ad esempio, si è rivolto a noi un utente che ci ha chiesto cosa fare nel caso in cui un reclamo riguardi il disservizio di un fornitore del servizio postale. Così gli abbiamo spiegato (e ne approfittiamo per ricordarlo a tutti i nostri lettori) che nel caso in cui, a seguito di un reclamo, la risposta ottenuta da chi si è occupato del servizio postale sia stata ritenuta insoddisfacente, così come nei casi in cui l'operatore non abbia dato riscontro alla “protesta” ricevuta nei termini previsti, ci si può rivolgere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale, scaricabile dal sito internet dell'Autorità www.agcom.it, infatti: • l'utente deve presentare reclamo per lamentare il presunto disservizio subito, al fornitore del servizio postale, che è tenuto, entro 45 giorni, a comunicare la propria decisione in merito; • nei casi in cui la risposta del fornitore del servizio postale venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui l'operatore non dia riscontro al reclamo nei termini previsti), l'utente può presentare istanza di conciliazione, che si svolge in sede locale con l'eventuale assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti. La procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza; • qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, l'utente può chiedere all'Autorità, inviando il formulario CP, di definire la controversia, avvalendosi eventualmente anche dell'assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti. Tale procedura fa salva, comunque, la facoltà dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo e dell'istanza di conciliazione. Resta percorribile, infine, l'ipotesi di attivare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per quanto concerne invece il cosiddetto formulario CP, sempre sul sito dell'Autorità viene spiegato che esso “è lo strumento messo a disposizione dell'utenza per attivare la procedura di definizione della controversia con il fornitore di servizi postali. Per attivare la procedura di conciliazione l'utente • non deve aver già adito l'Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; • deve aver completato la procedura di fronte al proprio operatore (presentazione del reclamo e successiva fase di conciliazione). Entro novanta giorni dalla data di conclusione della procedura di conciliazione l'utente che voglia rivolgersi all'Autorità per definire la controversia con il fornitore di servizi postali deve compilare il formulario CP, che, oltre a essere scaricabile sul sito dell'Agcom, deve essere reperibile presso tutti gli uffici postali e presso gli uffici degli operatori”. I documenti da allegare al formulario sono: • copia del proprio documento di identità (o del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche); • copia del reclamo presentato all'operatore; • copia del verbale redatto in sede di conciliazione. Relativamente la modalità di invio della domanda, essa “può essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione servizi postali via Isonzo 21/b 00198 Roma; o all'indirizzo pec: [email protected]; o a mezzo fax al numero 0669644926; o mediante consegna a mano con contestuale rilascio di ricevuta. Tranne i casi di archiviazione per improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, il procedimento di definizione della controversia verrà avviato entra trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. L'utente e il fornitore del servizio postale possono inviare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e, nel caso in cui risulti necessario ai fini dell'istruzione della controversia, possono essere convocati dal responsabile del procedimento con un preavviso di almeno quindici giorni. All'audizione le parti possono comparire personalmente (o tramite il legale rappresentante nel caso di persone giuridiche) ma possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura idonea a conciliare o transigere la controversia. Il responsabile può anche valutare l'opportunità di sentire le parti tramite video o audio conferenza. La mancata comparizione di una delle parti non è interpretata coma tacita accettazione delle ragioni della controparte. In tal caso, infatti, la controversia verrà comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita. Il procedimento si conclude entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di trenta giorni, nei casi in cui il responsabile del procedimento disponga, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi. Gli oneri relativi alle perizie richieste da una parte sono da questa provvisoriamente anticipati. Sono provvisoriamente ripartiti, secondo equità, gli oneri per perizie disposte d'ufficio. Nel caso di una controversia che superi come valore i 500 euro, competente a deliberare è l'Organo collegiale, che può anche convocare le parti in audizione. In tal caso il temine di conclusione del procedimento è prorogato per un periodo massimo di 30 giorni. Ove l'istanza dell'utente risulti fondata, la controversia è definita imponendo all'operatore di corrispondere le spese e gli indennizzi previsti da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi”. (fonte e ulteriori informazioni www.agcom.it/reclami-e-controversie-nel-settore-postale) Licenza Creative Commons 3.0 Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale Non opere derivate 3.0 Unported. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/byncnd/3.0/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE Torino (sede nazionale) Tel. 011 4366566 – (sede provinciale) Tel. 011 4544363 Associazione Consumatori Piemonte è anche presente in Liguria (Genova) Lombardia (Pavia) Marche (Macerata) Piemonte (Alessandria - Biella - Asti - Vercelli) Sardegna (Sassari) Valle d'Aosta (Aosta) Veneto (Venezia Mestre)