CONSUMER MEMORANDUM
Newsletter a cura di ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE
Anno 5° - Numero 9 – Settembre 2014
SOMMARIO:
– Le news
LE NEWS
Contratti di locazione: un video dell'Agenzia delle Entrate spiega come
effettuare la registrazione dal computer di casa
In passato e in più di un'occasione, nella nostra newsletter abbiamo presentato i video
realizzati sul proprio canale YouTube dall'Agenzia delle Entrate per informare i contribuenti sulle
novità e sulle agevolazioni fiscali attraverso un linguaggio diretto e di facile comprensione.
Ebbene lo scorso mese di luglio, cliccando sull'indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo,
abbiamo scoperto una nuova clip che va ad aggiungersi a quelle sul “ravvedimento”, le “visure
catastali online”, il “bonus arredi”, le “agevolazioni per i disabili”, la “mediazione tributaria” etc.
etc. e solo per citare alcuni esempi, nella quale viene invece spiegato come si possa registrare un
contratto di locazione online anche solo dal computer di casa.
In pratica, come annunciato dall'ufficio stampa dell'Agenzia con un apposito comunicato di
presentazione del video edito sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, grazie a questo nuovo
filmato, che risulta tra l'altro “accessibile anche ai non udenti grazie all’utilizzo di sottotitoli in
italiano e nelle principali lingue straniere” si scopre che, utilizzando il software RLI, bastano
davvero pochi passaggi per portare a termine la registrazione di un contratto di locazione, sia esso
“a uso abitativo, non abitativo, commerciale” o anche relativo l'affitto di un terreno.
Ovviamente per effettuare la registrazione occorre “autenticarsi sul sito delle Entrate” e per far ciò
viene pertanto richiesto di inserire delle “credenziali di accesso ai servizi web” prima di passare
alla fase successiva che consiste nel “compilare il modello, allegare la copia del contratto in
formato Tif o Pdf e inviarlo”.
Per quanto concerne invece il “pagamento delle imposte di registro e di bollo” esso “avviene
direttamente online, tramite addebito sul conto corrente”.
Infine, una volta portata a termine l'intera procedura è bene ricordare che il contratto dovrà “essere
conservato, in originale, insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dai servizi
telematici e a quella di addebito in conto corrente nel caso siano dovute le imposte”.
(fonte e per vedere il video dell'Agenzia:
www.agenziaentrate.gov.it - www.youtube.com/Entrateinvideo)
Garante privacy: per poter utilizzare i dati degli utenti ai fini di profilazione
Google dovrà averne ottenuto il consenso e dichiarare in modo esplicito che
tale attività è svolta a fini commerciali
Chi utilizza il computer sa che il miglior modo di reperire notizie e informazioni d'ogni sorta
è quello di affidarsi ad un cosiddetto motore di ricerca grazie al quale, digitando delle parole chiave,
è possibile cercare, tra i tanti risultati ottenuti, ciò che si ritiene più utile ai propri scopi. Ovviamente
di sistemi per avere notizie approfondite in tempi rapidi ve ne sono più di uno anche se, tra quelli
più noti, compare di sicuro quello di Google noto altresì per molti altri servizi offerti quali ad
esempio la posta elettronica, il social netrwork, le mappe on line etc. etc.
Servizi che però, in seguito ad un recente intervento del Garante per la protezione dei dati
personali, Google dovrà ora fornire garantendo maggiori tutele agli utenti.
In un comunicato stampa dell'Autorità, pubblicato lo scorso mese di luglio sul proprio sito internet
www.garanteprivacy.it, viene infatti spiegato che il colosso di Mountain View per poter utilizzare i
dati degli utenti ai fini di profilazione dovrà sia averne ottenuto il consenso sia dichiarare in modo
esplicito che tale attività è svolta a fini commerciali.
Nel testo si legge in particolare che quello del Garante è il “primo provvedimento in Europa che nell'ambito di un'azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito
della pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio - non si limita a richiamare al
rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google
deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico
documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on line
(Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on line (Street View), all'analisi
statistica (Google Analytics) - procedendo pertanto all'integrazione e interoperabilità anche dei
diversi prodotti e dunque all'incrocio dei dati degli utenti relativi all'utilizzo di più servizi”.
Il comunicato prosegue spiegando che “nel corso dell'istruttoria, caratterizzata anche da diverse
audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria
privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi
profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per
finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole,
che si applicano all'insieme dei servizi offerti”.
Per quanto concerne l'informativa, “l'Autorità ha prescritto a Google l'adozione di un sistema di
informativa strutturato su più livelli, in modo da fornire in un primo livello generale le
informazioni più rilevanti per l'utenza: l'indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di
trattamento (es. localizzazione terminali, indirizzi IP etc.), dell'indirizzo presso il quale rivolgersi
in lingua italiana per esercitare i propri diritti etc.; in un secondo livello, più di dettaglio, le
specifiche informative relative ai singoli servizi offerti. Ma soprattutto Google dovrà spiegare
chiaramente, nell'informativa generale, che i dati personali degli utenti sono monitorati e utilizzati,
tra l'altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono raccolti anche con
tecniche più sofisticate che non i semplici cookie, come ad esempio il fingerprinting. Quest'ultimo è
un sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell'utente e,
a differenza dei cookie che vengono istallati sul pc o nello smartphone, le archivia direttamente
presso i server della società”.
In relazione al cosiddetto consenso invece “per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità
comportamentale personalizzata i dati degli interessati - sia quelli relativi alle mail sia quelli
raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting Google dovrà acquisire il previo consenso degli utenti e non potrà più limitarsi a considerare il
semplice utilizzo del servizio come accettazione incondizionata di regole che non lasciavano, fino
ad oggi, alcun potere decisionale agli interessati sul trattamento dei propri dati personali. In
proposito, l'Autorità ha anche indicato una modalità innovativa e di facile impiego che, senza
gravare eccessivamente sulla navigazione dell'utente, gli consenta di scegliere in modo attivo e
consapevole se fornire o meno il proprio consenso alla profilazione, anche con riguardo ai singoli
servizi utilizzati”.
Infine, in merito alla conservazione “Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati
sulla base delle norme del Codice privacy, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi
cosiddetti "attivi", sia successivamente archiviati su sistemi di "back up". Per quanto riguarda la
cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli
utenti che dispongono di un account (e sono quindi facilmente identificabili) siano soddisfatte al
massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi "attivi" ed entro sei mesi se i dati sono
archiviati sui sistemi di back up. Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che
interessano l'utilizzo del motore di ricerca, ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi applicativi
della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul diritto all'oblio”.
Nell'ultima parte del comunicato stampa del Garante viene comunque ribadito che “Google avrà
18 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del Garante. In quest'arco temporale, l'Autorità monitorerà
l'implementazione delle misure prescritte. La società dovrà infatti sottoporre al Garante, entro il 30
settembre 2014, un protocollo di verifica, che una volta sottoscritto diverrà vincolante, sulla base
del quale verranno disciplinati tempi e modalità per l'attività di controllo che l'Autorità svolgerà
nei confronti di Mountain View”.
(fonte: comunicato stampa 21 luglio 2014 - www.garanteprivacy.it)
Reclami nel settore postale: un apposito Regolamento spiega e disciplina in
che modo si può ricorrere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
I consumatori che si rivolgono alle nostre sedi lo fanno spesso per chiederci come fare per
reclamare contro disservizi di vario genere e natura. Non tutti infatti hanno la possibilità di accedere
ad internet per trovare le informazioni di cui hanno bisogno tramite i cosiddetti “motori di ricerca” o
pur avendola preferiscono chiedere chiarimenti per essere certi di aver interpretato correttamente
quanto letto e trovato.
Alcuni giorni fa, ad esempio, si è rivolto a noi un utente che ci ha chiesto cosa fare nel caso in cui
un reclamo riguardi il disservizio di un fornitore del servizio postale.
Così gli abbiamo spiegato (e ne approfittiamo per ricordarlo a tutti i nostri lettori) che nel caso in
cui, a seguito di un reclamo, la risposta ottenuta da chi si è occupato del servizio postale sia stata
ritenuta insoddisfacente, così come nei casi in cui l'operatore non abbia dato riscontro alla
“protesta” ricevuta nei termini previsti, ci si può rivolgere all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai
reclami nel settore postale, scaricabile dal sito internet dell'Autorità www.agcom.it, infatti:
• l'utente deve presentare reclamo per lamentare il presunto disservizio subito, al fornitore del
servizio postale, che è tenuto, entro 45 giorni, a comunicare la propria decisione in merito;
• nei casi in cui la risposta del fornitore del servizio postale venga ritenuta insoddisfacente (o
nei casi in cui l'operatore non dia riscontro al reclamo nei termini previsti), l'utente può
presentare istanza di conciliazione, che si svolge in sede locale con l'eventuale assistenza di
una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti. La procedura di
conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza;
• qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte,
insoddisfacente, l'utente può chiedere all'Autorità, inviando il formulario CP, di definire la
controversia, avvalendosi eventualmente anche dell'assistenza di una delle associazioni
nazionali dei consumatori e degli utenti.
Tale procedura fa salva, comunque, la facoltà dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria,
indipendentemente dalla presentazione di un reclamo e dell'istanza di conciliazione. Resta
percorribile, infine, l'ipotesi di attivare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle
controversie previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Per quanto concerne invece il cosiddetto formulario CP, sempre sul sito dell'Autorità viene
spiegato che esso “è lo strumento messo a disposizione dell'utenza per attivare la procedura di
definizione della controversia con il fornitore di servizi postali.
Per attivare la procedura di conciliazione l'utente
• non deve aver già adito l'Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione previsto dal
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
• deve aver completato la procedura di fronte al proprio operatore (presentazione del reclamo
e successiva fase di conciliazione).
Entro novanta giorni dalla data di conclusione della procedura di conciliazione l'utente che voglia
rivolgersi all'Autorità per definire la controversia con il fornitore di servizi postali deve compilare
il formulario CP, che, oltre a essere scaricabile sul sito dell'Agcom, deve essere reperibile presso
tutti gli uffici postali e presso gli uffici degli operatori”.
I documenti da allegare al formulario sono:
• copia del proprio documento di identità (o del legale rappresentante nel caso di persone
giuridiche);
• copia del reclamo presentato all'operatore;
• copia del verbale redatto in sede di conciliazione.
Relativamente la modalità di invio della domanda, essa “può essere inoltrata tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –
Direzione servizi postali via Isonzo 21/b 00198 Roma; o all'indirizzo pec: [email protected]; o
a mezzo fax al numero 0669644926; o mediante consegna a mano con contestuale rilascio di
ricevuta. Tranne i casi di archiviazione per improcedibilità, inammissibilità o manifesta
infondatezza dell'istanza, il procedimento di definizione della controversia verrà avviato entra
trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. L'utente e il fornitore del servizio postale possono inviare
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e, nel
caso in cui risulti necessario ai fini dell'istruzione della controversia, possono essere convocati dal
responsabile del procedimento con un preavviso di almeno quindici giorni. All'audizione le parti
possono comparire personalmente (o tramite il legale rappresentante nel caso di persone
giuridiche) ma possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura idonea a conciliare
o transigere la controversia. Il responsabile può anche valutare l'opportunità di sentire le parti
tramite video o audio conferenza. La mancata comparizione di una delle parti non è interpretata
coma tacita accettazione delle ragioni della controparte. In tal caso, infatti, la controversia verrà
comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita. Il procedimento si
conclude entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine può essere sospeso, per un
massimo di trenta giorni, nei casi in cui il responsabile del procedimento disponga, su istanza di
parte o d'ufficio, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi. Gli oneri relativi
alle perizie richieste da una parte sono da questa provvisoriamente anticipati. Sono
provvisoriamente ripartiti, secondo equità, gli oneri per perizie disposte d'ufficio. Nel caso di una
controversia che superi come valore i 500 euro, competente a deliberare è l'Organo collegiale, che
può anche convocare le parti in audizione. In tal caso il temine di conclusione del procedimento è
prorogato per un periodo massimo di 30 giorni. Ove l'istanza dell'utente risulti fondata, la
controversia è definita imponendo all'operatore di corrispondere le spese e gli indennizzi previsti
da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi”.
(fonte e ulteriori informazioni
www.agcom.it/reclami-e-controversie-nel-settore-postale)
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