Desenzano Solidale O.N.L.U.S
Via S. Allende 15
Desenzano del Garda 25015 (BS)
Tel. – 3331029728
3347818476- Fax 03075331188
CDF – PI - 93020990177
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Domanda ospitalità 2016
C/F= Capofamiglia C= coniuge/convivente
1°/2°/3°/4°/5° altri maggiorenni
in famiglia
Nome
Cognome
Data Nascita Luogo Nascita
Codice Fiscale
C/F
C
1°
2°
3°
4°
5°
Dati Minore
Via
N°
Telefono fisso
Nome
Cellulare
Data
nascita
Femmina
Luglio
Città
Fax
Cognome
Maschio
Giugno
Cap
Provincia
e-mail
Città
Telefono
Età:
In alternativa Nuovo minore
Periodo
Agosto
Luglio/Agosto
la presente domanda autorizza la Associazione Desenzano Solidale a predisporre gli atti e i documenti necessari per l’ospitalità del minore sopraindicato, la
famiglia si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto. Versare tramite bonifico bancario entro il 1° febbraio 2016 la quota corrispondente a 440 € per
il singolo mese, per i due mesi la quota di € 480. Per i gruppi che ospitano la assistente la quota è ridotta a € 420 per il singolo mese e a € 460 per i due mesi
Dati per il versamento: codice IBAN: IT97U 03500 54460 0000000 16000.
copia della presente deve essere restituita firmata allegando copia del bonifico bancario con dicitura erogazione liberale a nominativo dello stesso che esegue
il versamento, allegare modello allegato 8 debitamente firmato da ambedue i coniugi, copie carte di identità dei coniugi e di tutti i maggiorenni.
le quote si riferiscono allo scorso anno, se ci fosse qualche cambiamento sarà nostra cura avvertirvi.
Firma
Data
Banco di Brescia Agenzia “Desenzano 1”Codice I BAN IT97U0350054460000000016000
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Allegato 8
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione
Ufficio Minori Stranieri
Via Flavia n 6- 00187 Roma
e-mail: [email protected]
DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE OSPITANTI
La famiglia ........................................................................
( scrivere entrambi i nominativi dei coniugi)
Si impegna a:
- far rientrare senza ritardo il minore in Bielorussia al termine del periodo di soggiorno in Italia;
- non assumere in modo pretestuoso iniziative al solo fine di poter trattenere il minore in Italia oltre il termine
stabilito per la conclusione del soggiorno;
- consentire agli accompagnatori e ai funzionari dell’Ambasciata Bielorussa in Italia, che ne facciano richiesta,
di visitare con congruo preavviso e secondo modalità concordate con l’associazione o Ente proponente il minore o i
minori ospitati;
- informare nel minor tempo possibile l’Associazione o Ente, gli accompagnatori e l’Ambasciata Bielorussa in
Italia nei casi in cui si verifichino malattie e situazioni che rappresentino un pericolo per la vita e la salute del
minore o minori ospitati, nonché per la salute delle persone vicine e richiedano interventi medici e psicologici
urgenti.
La famiglia ospitante dichiara di essere consapevole degli obblighi e delle responsabilità assunte e del fatto che, nel
caso di mancato adempimento di quanto sopra indicato e sottoscritto, verrà esclusa da ulteriori programmi di
accoglienza e sarà segnalata alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
DATA
FIRMA
1° FAMILIARE
2° FAMILIARE
Banco di Brescia Agenzia “Desenzano 1”
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Regolamento per l’ospitalità dei minori del progetto “Bimbi di Chernobyl”
Approvato dal Consiglio in data 01/02/2007 Approvato dall’Assemblea in data 20/02/2007
Come da finalità dello Statuto, questa Associazione si propone di organizzare a fini di solidarietà,
l’accoglienza ed il soggiorno in Italia presso famiglie disponibili, di bambini provenienti da regioni
della Bielorussia (ed eventualmente da altre Repubbliche dell’ex Unione Sovietica interessate), le
cui popolazioni sono state colpite dalla contaminazione nucleare conseguente all’esplosione del
reattore nucleare di Chernobyl, pertanto allo scopo di salvaguardare i diritti dei bambini ospitati e
delle famiglie ospitanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, adotta il seguente
regolamento, al quale ogni famiglia dovrà ottemperare scrupolosamente, pena la decadenza dalla
partecipazione al progetto.
Art. 1- Al progetto di ospitalità possono partecipare le famiglie con residenza nel territorio della
Repubblica italiana, ad esclusione di famiglie o gruppi familiari composti esclusivamente da soggetti
di sesso maschile; sarà cura delle persone designate dall’Associazione valutarne l’idoneità al fine
dell’inserimento nel progetto.
Art. 2- Nel caso che durante l’ospitalità si dovessero verificare comportamenti lesivi dell’interesse del
o dei minori, il Consiglio, senza possibilità di ricorso, potrà decretare l’espulsione dall’Associazione
della famiglia interessata.
Art. 3 - Le famiglie partecipanti al progetto sono tenute a seguire il corso di preparazione che
l’Associazione organizza. Tale corso ha lo scopo di introdurre alcuni elementi di lingua russa e di
fornire alle famiglie gli strumenti affinché il soggiorno del minore, durante l’intero periodo di ospitalità,
sia scevro di sofferenza fisica e/o psicologica.
Art. 4 - Allo scopo di assistere le famiglie ospitanti durante la permanenza dei minori e nel rispetto
delle disposizioni bielorusse, il Presidente si coordina con le accompagnatrici, per le quali è redatto
un apposito regolamento. Le accompagnatrici saranno ospiti delle famiglie intrattenendosi
nell’abitazione insieme ai bambini almeno una volta durante la permanenza secondo il calendario
predisposto dall’Associazione. La famiglia deve garantire all’accompagnatrice il pranzo, la cena e il
trasporto da e al suo alloggio. In caso di necessità urgenti o visite mediche, l’accompagnatrice,
avvisata tempestivamente, sarà a disposizione della famiglia, che ha il dovere di avvisare il
Presidente, così come in caso che l’accompagnatrice non si renda disponibile a recarsi presso la sua
abitazione nei giorni convenuti oppure sia effettuato un cambio di ospitalità con altra famiglia
Art. 5 - Ai minori deve essere garantito un adeguato livello di assistenza sanitaria, allo scopo è
necessario comunicare al Presidente il nome del medico scelto per la visita di base da effettuarsi
possibilmente entro la prima settimana di soggiorno, solo a seguito di questa visita sarà possibile
effettuare le visite specialistiche che si rendessero necessarie; in nessun caso possono essere
effettuate analisi diagnostiche invasive o anestesie finalizzate all’estrazione di denti o estrazioni
stesse senza prima aver preso contatto col presidente dell’Associazione. In caso di pericolo
conclamato urgente si procede secondo quanto stabilito dai medici di soccorso.
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Art. 6 – L’Associazione organizza varie attività per i bambini, a cui la partecipazione, auspicabile per
tutte, è obbligatoria solo per alcune; nel caso di impossibilità a partecipare è necessario avvisare con
un lasso di tempo ragionevole il responsabile dell’attività indicato sul programma in possesso della
famiglia, in ogni caso debbono sussistere forti motivazioni per la mancata partecipazione anche nel
caso di preventiva iscrizione ad una attività non obbligatoria e successiva rinuncia. Ad alcune attività
è obbligatoria la presenza delle accompagnatrici,nel qual caso la famiglia ospitante giornaliera deve
farsi carico di accompagnare e prelevare l’accompagnatrice dal luogo di incontro. E’ sempre
auspicabile la presenza di componenti la famiglia ospitante alle attività ludiche, in alcuni casi (es.
gite) è indispensabile la presenza di adulti almeno in rapporto di 1:8.
Art. 7- Nell’ambito dell’attività di ospitalità promossa da questa Associazione è possibile, dopo un
ragionevole tempo di adattamento del minore, allontanarsi per brevi periodi dall’abitazione abituale,
se la lontananza supera le 48 ore E’ OBBLIGATORIO consegnare al Presidente il prospetto “FERIE”
in possesso delle famiglie compilato in ogni sua parte e debitamente firmato.
Art. 8 - I ragazzi ospitati (sono minori tutti i partecipanti al progetto!) non possono svolgere attività di
nessun tipo (es. piscina, bicicletta in spazi pubblici) se non accompagnati da una persona
maggiorenne: componente della famiglia, persona di fiducia, accompagnatrice, consci che in caso di
incidente la responsabilità ricade sull’adulto presente al momento.
Art. 9 - E’ obbligatoria l’osservanza di quanto disposto del Codice della strada per quello che
concerne il trasporto dei bambini in auto o altri mezzi.
Art. 10- In caso insorgessero problemi di QUALSIASI NATURA avvisare subito l’accompagnatrice
e/o il presidente e/o un membro del consiglio dell’Associazione; in caso di ricoveri ospedalieri a
seguito di incidente ricordarsi che i bambini sono tutti vaccinati secondo il calendario italiano di
vaccinazioni, ad esclusione dell’epatite di qualsiasi tipo.
Art. 11- Al termine del periodo di ospitalità, durante la prima Assemblea, saranno valutati e discussi i
problemi di carattere generale eventualmente riscontrati, e in caso si rendesse necessario, colloqui
privati con le famiglie interessate. I colloqui privati possono essere richiesti sia dalle famiglie, sia dal
Consiglio dell’Associazione, ricordando che lo spirito dell’ospitalità è quello di mettere sempre al
centro l’interesse del minore.
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