Bilanci 2010: competere in
periodi di crisi
Roberta Provasi
Università degli studi di Milano-Bicocca
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La crisi d’impresa - Continuità aziendale
Stato patologico della vita d’azienda che si verifica in presenza di una
situazione di squilibrio economico, finanziario.
Le cause possono essere di 2 tipologie:
a)
Interne: dovute ad errori strategici, organizzativi di programmazione
e controllo, del management, rigidità strutturale, errori gestionali,
crisi legata al ciclo di vita del prodotto, ecc.;
b)
Esterne: fattori di tipo congiunturale, debolezza dei mercati finanziari,
dinamiche settoriali, calo delle domanda,ecc.
Tali cause possono essere di minaccia alla continuità aziendale (going
concern) che è il principio base per la redazione del bilancio
d’esercizio di un’azienda in funzionamento che trova fondamento
nell’art. 2423-bis c.c
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La crisi nell’informativa di bilancio
L’art. 2428 c.c. prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei
principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione
nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche
attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai
ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la società è esposta”
Per le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata, caso in cui la
relazione sulla gestione non è obbligatoria, le informazioni su rischi ed
incertezze sono fornite nella Nota Integrativa
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Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.
Ai fini dell’analisi dei fattori causali che alimentano il sistema dei
rischi aziendali, il rimando è al documento emanato nel 2007
dal CNDCR in cui si distinguono i rischi interni ed esterni.
Rischi interni
1) efficacia/efficienza operativa
2)
3)
4)
5)
Delega
Risorse umane
Integrità
Informativa
Rischi esterni
1) mercato
2) normativa
3) concorrenza
4) contesto politico sociale
5) Eventi catastrofici
6) dipendenza
Devono inoltre essere descritte le misure adottate per il loro
fronteggiamento
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Titoli e Partecipazioni
Il decreto 24 luglio 2009 ha prorogato per una ulteriore annualità
una delle norme salva bilanci contenute nel decreto 185/2008.
Art. 15, comma 13 – La valutazione dei titoli del circolante
“Considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che NON adottano i
principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel
loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo
bilancio o, ove disponibile, all’ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura in relazione all’evoluzione
della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio
successivo con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze”.
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Titoli e Partecipazioni- indicazioni operativeLa riapertura del provvedimento porta a riconsiderare le regole
anche alla luce delle indicazioni contenute nel Documento
interpretativo 3 dell’OIC.
a)
La norma è applicabile ai bilanci d’esercizio e ai bilanci
consolidati;
b)
Politiche dividendi. Seppur la norma non ponga vincoli circa la
costituzione di una riserva indisponibile pari all’ammontare di
eventuale utile prodotto per effetto della non iscrizione in
bilancio della svalutazione, l’OIC sottolinea che “gli organi
sociali devono prestare particolare attenzione e
prudenza alle politiche di destinazione degli utili”.
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Titoli e Partecipazioni- indicazioni operativec) Fiscalità differita. La mancata svalutazione non comporta la creazione
di alcuna differenza temporanea e pertanto non ci sono effetti fiscali
da rilevare;
d) Il criterio del costo può essere mantenuto anche per i titoli acquistati
nell’esercizio. Originariamente vi erano 2 riferimenti, valore
d’iscrizione al 31. 12. 07 (se esercizio coincidente con anno solare)
valore risultante dalla semestrale (per i soggetti per cui è prevista).
L’OIC ha affermato che si ritiene ragionevole applicabile la deroga
anche ai titoli acquistati nell’esercizio in corso (anche a quelli
acquistati nel 2009);
e)Perdita durevole???Non viene fornita alcuna definizione. Una perdita
che si protrae per 2 anni potrebbe già essere considerata durevole???
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Titoli e Partecipazioni- perdita durevoleI riferimenti per al perdita durevole sono:
a)
Per i titoli quotati, un significativo ribasso nel listino con
carattere di persistenza temporale
b)
Per i titoli per cui non vi è un valore di mercato, il
deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali
della società.
Per l’OIC 20, “perdita è durevole quando fondatamente non
si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono
essere rimosse nel breve”
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Titoli e Partecipazioni- informativa di bilancio-
La deroga ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. per i
titoli e partecipazione deve essere comunque concordata
con gli organi di controllo e motivata nella Nota
Integrativa in cui vanno fornite le seguenti informazioni:
a)
Descrizione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari;
b)
La norma su cui si fonda la deroga;
c)
La valutazione dei singoli titoli e partecipazioni;
d)
Le motivazioni
durevolezza;
e)
La rappresentazione di cosa sarebbe avvenuto nella
situazione economico-patrimoniale senza la deroga.
che
escludono
il
carattere
della
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Capitalizzazione oneri accessori
1) Le agevolazioni introdotte dal dl 78/2009, “Tremonti Ter”,
esclusione dall’imposizione del 50% degli investimenti in
macchinari e apparecchiature nuove, delle loro
componenti o parti indispensabili al funzionamento (circ.
44 Agenzia Entrate)
2) la tendenza delle aziende a migliorare i risultati
dell’esercizio attraverso l’imputazione a patrimonio di costi
d’esercizio,
impongono particolare attenzione alla valutazione dei costi di
natura accessoria e pertanto capitalizzabili ai sensi del
2426 c.c. e dell’art. 110 c. 1, lett. b).
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Capitalizzazione oneri accessori -interessi passiviL’art. 2426 c.c. prevede la possibilità di imputare fra gli oneri accessori capitalizzabili
anche gli oneri relativi al finanziamento e stante le limitazioni poste alla deducibilità
degli interessi passivi previste dall’art. 96 del Tuir, potrebbe risultare conveniente
capitalizzarli al fine di non perdere la deducibilità seppur in più esercizi.
Il Codice Civile non prevede specifiche istruzioni per la capitalizzazione degli interessi
passivi solo di darne informazione nella Nota Integrativa (art. 2427, n. 8) con
indicazione dei singoli valori dell’attivo cui sono stati imputati, per cui il rimando è
all’ OIC 16 secondo cui:
a)
Sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente
immobilizzazioni o per la costruzione del bene;
per
l’acquisto
di
b)
Sono capitalizzabili solo fino a quando il cespite è pronto all’uso (comprende tempi
collaudo ma esclude i ritardi per inefficienze varie)
c)
Il tasso di interesse di riferimento è quello realmente sostenuto per il finanziamento
a medio-lungo termine (se più tassi si fa media ponderata)
d)
Circolare 19 dell’agenzia entrate, in tutti i casi in cui vi è la capitalizzazione degli
interessi passivi in base a corretti principi contabili, gli interessi in questione sono
completamente deducibili e non devono essere comunque assoggettati al test di
deducibilità del 30% rispetto al risultato operativo lordo.
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Ammortamenti
La finanziaria 2008 ha abrogato gli ammortamenti anticipati e accelerati, per
cui nel 2009, venendo meno anche la norma transitoria che consentiva
per il solo 2008 il calcolo degli ammortamenti anticipati per i beni nuovi
entrati in funzione nello stesso periodo d’imposta, si rende necessario
valutare nuove politiche per gli ammortamenti.
In periodi di crisi può risultare conveniente una riduzione delle aliquote di
ammortamento. A tal fine OIC 16 afferma che “il piano inizialmente
predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che
non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle
stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di
utilizzazione…”. Ma l’OIC statuisce anche che l’ammortamento è un costo
che deve essere determinato con un metodo sistematico, razionale e
indipendentemente dai risultati d’esercizio…
Qualora il processo di ammortamento voglia essere rivisto, trattandosi di
una modifica di stima, seguire quanto indicato nel OIC 29.
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Crediti
A fine esercizio in periodi di crisi con riferimento ai crediti
potrebbero essere poste in essere politiche di window
dressing finalizzate ad aumentare il fatturato e migliorare
il risultato d’esercizio tramite la rilevazione di fatture da
emettere.
Elemento critico è l’aumento delle “perdite su crediti”, che
stante art. 101 Tuir deve risultare da elementi certi e
precisi. Requisiti non richiesti nel caso di procedure
concorsuali e di crediti di esiguo valore.
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Crediti
La crisi impone un’attenta valutazione dei crediti che consideri il 2426 c.c.
“iscrizione al valore di presumibile realizzazione” e OIC 15 secondo cui “le
perdite su crediti devono gravare sugli esercizi in cui si possono
ragionevolmente prevedere”.
Per cui vanno abbandonati i criteri fiscali del 106 Tuir ed effettuare la
valutazione dei crediti considerando che:
a)
Analizzarli singolarmente;
b)
Stimare in base esperienza e ad ogni altro elemento utile, le ulteriori
perdite che si presume di subire sui crediti in essere alla data del
bilancio;
c)
Valutare l’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, rispetto a
quelli di esercizi precedenti;
d)
Valutare anche le condizioni economiche generali , di settore e di rischio
di paese
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Crediti
In determinate situazioni e soprattutto in presenza di un
elevato frazionamento dei crediti, le perdite possono essere
stimate tramite procedimento sintetico, applicando
determinate formule (per es. percentuale delle vendite del
periodo o dei crediti).
Vanno considerate le rettifiche, sconti, abbuoni conosciuti alla
data di redazione del bilancio, ma anche quelli successivi
alla data che si possono prevedere in base all’esperienza e
ad altri elementi utili.
Non si possono effettuare compensazioni ( art. 2423 –ter) a
meno che riguardino crediti e debiti verso uno stesso
soggetto se sono liquidi ed esigibili.
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La rinuncia dei crediti da parte dei soci
Per favorire la patrimonializzazione di società in difficoltà può
essere utile la rinuncia ai crediti da parte dei soci.
Con la rinuncia la società realizza “una sopravvenienza
attiva” non tassata ai sensi art. 88 Tuir.
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Debiti – la sospensione dei debiti delle PMI Con l’Accordo del 3 agosto 2009 fra il Ministero Economia e Finanze, ABI e
associazioni imprenditoriali è possibile sospendere il pagamento della quota
capitale sui mutui contratti con il sistema bancario, nonché sui leasing
mobiliari ed immobiliari e sulle anticipazioni su crediti certi ed esigibili.
1) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
2) Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di
operazioni di leasing immobiliare;
3) Sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di
leasing mobiliare;
4) Allungamento di 9 mesi delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le
esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed
esigibili;
5) Supporto ai processi di capitalizzazione mediante appositi finanziamenti.
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Debiti – La sospensione dei debiti delle PMI Requisiti
a)
Essere una PMI (parametri comunitari : < 250 dipendenti e fatturato < 50 mil € oppure Tot
Attivo < di 43 mil €)
b) Essere imprese in bonis (non avere debiti impagati alla scadenza oppure sconfinamenti,
cioè utilizzi superiori agli affidamenti)
c)
Avere adeguate prospettive economiche ed essere in condizione di continuità aziendale
d) Non avere al 30.09.2008 procedure esecutive in corso o
- partite in sofferenza: stato di insolvenza di fatto anche se non ancora dichiarata;
- partite incagliate: esposizioni con clienti in difficoltà non superabili nel breve;
- partite ristrutturate: debiti rinegoziati a causa di difficoltà
e) Sono ammessi esclusivamente i finanziamenti bancari (anticipi sbf su effetti, su ricevute, su
fatture)
f) Vincolo temporale: le rate devono risultare in scadenza o già scadute (non pagate o solo
parzialmente pagate) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda
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Debiti – La sospensione dei debiti delle PMI 1)
Il piano d’ammortamento originario subirà traslazione per un periodo
analogo a quello sospeso mantenendo costanti tasso e periodicità rata
sospesa;
2)
Nel caso di leasing finanziario subirà traslazione anche l’esercizio in cui
si verificherà opzione del riscatto;
3)
Nei bilanci vanno riviste le nuove quote di debito da rimborsare
entro/oltre un anno;
4)
Nel caso di leasing immobiliari o mobiliari il cui costo viene imputato
per competenza la sospensione può richiedere la rimodulazione della
quota annuale da imputare a CE.
Vantaggi:
a)
Mutui e leasing prevedono ammortamenti alla francese se si è in fase iniziale la
sospensione prevede un pagamento considerevole degli interessi che ne riduce la
convenienza;
b) Può essere utile indurre i fornitori ad avvalersi del beneficio della maggiore
anticipazione permettendo all’azienda debitrice un supporto finanziario.
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Finanziamento dei soci
In momenti di crisi vanno analizzati attentamente gli apporti fatti dai soci per
capire se trattasi di:
a)“prestiti” e quindi rimborsabili su richiesta del “socio finanziatore”;
b)“conferimento in c/capitale” restituibile solo in caso di scioglimento della
società;
Per capire la distinzione bisogna riferirsi ad un contratto scritto in quanto spetta
al socio che voglia limitarsi a finanziare la società, tutelarsi attraverso
specifiche clausole (la previsione periodica o meno di un tasso d’interesse, la
fissazione di un preciso termine di scadenza o di particolari modalità di
rimborso, prestazioni di particolari garanzie, ecc.)
Secondo OIC 28, “i versamenti a titolo di finanziamento” sono quelli per cui la
società ha obbligo di restituzione, iscritti nello SP, lettera D, pt 3, “debiti verso
soci per finanziamenti” Per OIC è irrilevante che siano fruttiferi o meno
20
La remissione del debito
•
In periodi di crisi può essere utile trasformare il finanziamento in un
conferimento con creazione di riserve di capitale utilizzabili sia a copertura
perdite che ad aumento del capitale, finalità che deve essere esplicitata nel
verbale assembleare (straordinaria per aumento capitale o ordinaria per
copertura perdite) trattandosi di “remissione di debito” che si perfeziona con
la comunicazione del debitore al creditore art. 1236 c.c.)
•
Secondo OIC 28 la rinuncia del credito vantato dal socio comporta la
necessità di costituire una riserva di capitale di pari importo da utilizzare per
coprire perdite o per futuri aumenti di capitale. Al riguardo OIC 28 (pt. D
VII) “è da ritenersi non corretto il comportamento secondo cui i versamenti in
conto perdite effettuati dai soci durante l’esercizio transitino direttamente nel
conto economico”
21
Modifiche alla Nota Integrativa (D.Lgs 173/2008)
Art. 2427
Art. 2427-bis
Contenuto nota
integrativa
Strumenti finanziari
22-bis):
Operazioni con parti
correlate
Abrogazione c.5
22-ter
Operazioni fuori bilancio
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Comunicazione operazioni con parti correlate
Art. 2427 c. 1 – 22 bis: le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano
rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la
loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico della società.
Le modifiche in Nota Integrative si applicano a decorrere dal bilancio
riferito all’esercizio avente inizio dopo il 20.11.2008 per cui:
-le società con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1 – 31.12)
devono riportare tali nuove informazioni dal bilancio dell’esercizio
1.1. - 31.12.2009
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Comunicazione operazioni con parti correlate
L’introduzione della nuova disposizione che richiede di indicare nella NI le informazioni relative alle
c.d. parti correlate, ossia alle operazioni intervenute, tra l’altro, con i dirigenti, i familiari
(coniuge, figli, ecc.) degli amministratori e dei dirigenti, è giustificata dalla necessità di
uniformare il contenuto della NI di tutte le società di capitali a quello dei soggetti tenuti ad
applicare i principi contabili internazionali, già obbligati a tale documento.
Per parti correlate il rimando è allo IAS 24 secondo cui la parte è correlata alla società se:
a) Direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari:
Controlla la società, ne è controllata o è soggetta al controllo congiunto
Detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su
quest’ultima
Controlla congiuntamente la società
b) La parte è una soggetta collegata
c) La parte è una joint venture in cui la società è una partecipante
d) La parte è uno dei dirigenti, con responsabilità strategiche, della società o la sua controllante;
e) La parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle predette lett. a) o d).
Per familiari stretti s’intendono i figli, il convivente, i figli del convivente nonché le persone a carico
del soggetto o del convivente
f) La parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole
da uno dei soggetti di cui alle lett. d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o
indirettamente, una quota significativa di diritti di voto
g) La parte è un fondo pensionistico per i dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad
essa correlata
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Informazioni richieste
a)
l’importo, ossia l’ammontare dell’operazione intervenuta;
b)
La natura del rapporto (se trattasi di acquisto, vendita, locazione)
c)
Ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio
L’obbligo a riportare tali informazioni sussiste solo se l’operazione è:
•
Rilevante
•
Non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato. Secondo
quanto affermato nella Relazione illustrativa al D.Lgs 173/2008 per
normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle
attinenti al prezzo dell’operazione ma anche alle motivazioni che
hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a
concluderla con parti correlate anziché con terzi.
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Comunicazioni operazioni fuori bilancio
Art. 2427 c. 1-22 ter: la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario
ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Secondo quanto precisato nella Relazione al D.Lgs 173/2008, “ gli accordi fuori bilancio
possono essere associati alla creazione o all’uso di una o più società veicolo e attività offshore destinate a perseguire tra l’altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Le
informazioni vanno riportate solo se i relativi rischi e benefici sono significativi.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le informazioni vanno limitate
alle:
a)Operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i
membri degli organi di amministrazione e controllo;
b)Alla natura e all’obiettivo economico relativamente agli accordi non risultanti dallo SP,
senza necessità di ulteriori informazioni
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Le analisi di bilancio
Illustra la situazione complessiva dell'azienda e l'andamento della gestione
evidenziandone l’aspetto finanziario, economico e patrimoniale.
Può essere classificata in diversi modi:
•
interna od esterna
•
retrospettiva o prospettiva
•
per indici o per flussi
Le analisi di bilancio sono divenute uno strumento molto usato dalle Banche per
indagare il rischio di default delle imprese clienti ovvero la loro capacità di
rimborsare i prestiti accordati al fine anche di applicare i parametri di Basilea 2.
Solitamente gli istituti di credito sviluppano l’analisi secondo 3 approcci:
a)
Analisi qualitativa;
b)
Analisi quantitativa;
c)
Analisi andamentale
Le analisi per essere significative devono essere confrontate in una prospettiva
temporale (almeno 3 esercizi) e spaziale (con quelle dei principali concorrenti).
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Analisi di bilancio
Basilea 2 -merito
creditizio-
Relazione Sulla
gestione – art. 2428 c.c.
Identificazione stato di
crisi e continuità
aziendale
Analisi qualitativa
Analisi quantitativa
Analisi andamentale
“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione della società e dell’andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in ci essa
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi
agli investimenti, nonché una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è
esposta”. “L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e
la complessità degli affari della società e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione della società e
dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all’attività specifica della società, comprese le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove
opportuno, riferimenti agli importi nel bilancio e chiarimenti
aggiuntivi su di essi”.
Piani di risanamento
Accordi di ristrutturazione
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Analisi qualitativa
Riguarda l’esame di tutti gli elementi extra bilancio essenziali per valutare l’attività
dell’impresa, della sua organizzazione, strategie e programmi di business. Le
analisi riguardano:
1)
La struttura e andamento del settore in cui opera, la quota di mercato, le
caratteristiche del suo business, le possibili evoluzioni del mercato,ecc.
2)
Le caratteristiche generali e le politiche di gestione dell’impresa stessa,
nonché la fondatezza dei suoi programmi futuri: la governance, i controlli
interni ed esterni, la programmazione aziendale.
In particolare l’analisi quantitativa previsionale è fondamentale per valutare la
continuità aziendale, per quantificare la capacità di rimborso dell’impresa, di
supportare finanziariamente i propri piani aziendali. I dati di bilancio
permettono una analisi storica e sono la premessa per lo sviluppo dei budget
previsionali
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Analisi quantitativa
Sono finalizzate ad esaminare i dati dei bilanci ed i budget aziendali al fine di
evidenziare le caratteristiche economiche, finanziarie e patrimoniali di
un’impresa.
Si realizzano tramite:
1) Riclassificazioni schemi di bilancio
-
SP secondo i criteri finanziari
-
SP secondo pertinenza gestionale
-
CE a costo del venduto
-
CE a valore aggiunto
2) Analisi per margini
3) Analisi per indici
4) Analisi per flussi (Rendiconto Finanziario)
5) Business Plan /Budget/Proiezioni economico finanziarie
6) Valutazione aziendale, al fine di verificare i residui valori aziendali positivi
rispetto ad ipotesi liquidatorie (volontarie e/o giudiziali)
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Analisi Quantitativa- analisi finanziaria a breve
Analisi finanziaria a breve, al fine di capire se l’impresa ha
adeguate fonti per fronteggiare le scadenze di breve
periodo.
a)
Margine di tesoreria = Li + Ld – Db
b)
Indice liquidità = Ac/Pb
c)
Indice di disponibilità = (Li + Ld)/ Pb
b) e c) se > 1 situazione liquidità equilibrata
se < 0,7 situazione critica
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Analisi Quantitativa- capitalizzazione ed equilibrio a medio-lungo
a)
Margine di struttura = Cp – Ai
b)
Indice copertura immob. = Ai / ( Cp + Pc)
c)
Indice indebitamento = Pn / Ci
d)
Leverage = P/Cp
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Analisi reddituale
a) ROE = Rn /Cp
b) ROI = Ro/ Ci
c) ROS = Ro/ V
Roe
Indice di struttura secco
Roi
Indice di struttura allargato
Ros
Rigidità degli impieghi
Roa
Indice di indebitamento totale
Ebit
Indice di indebitamento finanziario
Incidenza OF
Quoziente di disponibilità
CCN
Quoziente di tesoreria
Rotazione magazzino
Rotazione crediti (debiti)
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Analisi per flussi – Rendiconto finanziario
E’finalizzato a riassumere:
•
La variazione della situazione patrimoniale-finanaziaria
avvenuta nell’esercizio;
•
Le risorse finanziarie prodotte o assorbite nello
svolgimento delle attività;
•
Le attività di finanziamento e di investimento svolte
durante l’esercizio;
•
Le correlazioni tra attività di finanziamento e di
investimento;
•
Sui cambiamenti intervenuti nel corso dell’esercizio nella
situazione finanziaria;
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Analisi per flussi – Rendiconto finanziario
•
Variazione di liquidità (fondi liquidi o liquidità netta),
rappresentativa delle risorse prontamente spendibili da parte
dell’impresa; tipicamente: “cassa contanti” + c/c attivi + c/c passivi
•
Variazione di Capitale Circolante Netto, rappresentativo delle
risorse finanziarie impiegabili in un orizzonte temporale prospettico di
un esercizio (“breve termine”)
•
Una variante applicativa al concetto di “cassa” è data
dall’Indebitamento Bancario Netto a breve termine;
rappresentativo di una nozione di “Cassa” allargata per tenere conto
di altre forme di indebitamento bancario a breve oltre agli scoperti di
c/c (anticipi su fatture, anticipi su ricevute bancarie, anticipi export
ecc.)
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Analisi per flussi – Rendiconto finanziario
Logica di aggregazione dei flussi:
a)
Modello OIC 12
- prospetto variazione CCN
- prospetto variazione liquidità
b) Modello IAS 7
I flussi riconducibili alla attività operativa. Tali flussi possono essere
calcolati in due modi:
a) diretto;
b) indiretto.
2)
I flussi riconducibili all’attività d’investimento;
3) I flussi riconducibili all’attività di finanziamento.
36
Dall’analisi di bilancio la diagnosi della crisi
a)
Crisi da inefficienza
b)
Crisi da sovrapproduzione
c)
Crisi da decadimento della produzione
d)
Crisi da squilibrio finanziario
e)
Crisi legata all’inadeguatezza del modello di corporate
governance e di controllo
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Crisi da inefficienza
Quando l’azienda rileva un rendimento produttivo inferiore rispetto a
quelli della concorrenza. Si rileva:
a)
Diminuzione del valore aggiunto in rapporto al fatturato;
b)
Aumento dei consumi;
c)
Contrazione del fatturato per addetto;
d)
Rallentamento del ciclo del magazzino;
e)
Rallentamento del turnover del capitale investito nel fatturato;
f)
Allungamento della durata del ciclo del circolante;
g)
Peggioramento del ROS, ROI, ROE
38
Crisi da sovrapproduzione
Quando l’azienda produce in misura superiore rispetto alla
domanda proveniente dal mercato. Gli indicatori sono:
a)
Rallentamento rapido della rotazione del magazzino e
conseguente allungamento del ciclo del capitale circolante (il
magazzino tende a diventare immobilizzato);
b)
Il ricorso in misura crescente all’indebitamento di breve
termine, ottenuto sia chiedendo maggiori dilazioni ai
fornitori, sia utilizzando al massimo le linee di credito;
c)
Peggioramento della liquidità secca (acid test ratio)anche in
presenza di un parametro di liquidità corrente (attivo
corrente/passivo corrente) che può rimanere stabile, in
quanto il passivo corrente è compensato con l’aumento delle
rimanenze finali
39
Crisi da decadimento della produzione
Contrazione del fatturato e contemporaneo aumento del
magazzino, con effetti simili a quelli di una crisi di
sovrapproduzione, ma con un peggioramento più veloce
grave per la cui risoluzione sono necessari interventi più
profondi improntati sulla riconversione produttiva.
Crisi da squilibrio finanziario
a)
parte delle attività immobilizzate sono finanziate con debito
oneroso a breve termine;
b)
Livello di capitalizzazione troppo contenuto rispetto al
capitale di terzi, difficoltà di accedere a fonti alternative di
finanziamento;
c)
Capitale circolante negativo, prevalenza di indebitamento
bancario a breve.
40
Indicatori a supporto del rischio di insolvenza
1) Patrimonio Netto tangibile/attivo netto
Patrimonio Netto tangibile ( PN – Immob Immateriali)
-
Se indice negativo o < al 5% situazioni di pericolo
2) Indebitamento Netto/ totale attivo
-
Se indice > 85% situazione di insolvenza
3) Cash flow/ Indebitamento Netto
-
Se indice negativo o prossimo allo zero elevata p di insolvenza
4) Oneri finanziari/fatturato
-
Se > al 7% azienda insolvente
5) Attività liquide < 2% dell’attivo corrente aziende in difficoltà
41
Indicatore : Modello Z-Score
Modello elaborato nel 1968 da Altman che permette di trovare un
coefficiente di probabilità di dafault dell’azienda mediante utilizzo di
dati di bilancio.
Z = X1a1 + X2a2 + X3a3 +……… Xnan
Variabili discriminanti
X1 = (attivo corrente – passivo corrente) Patrimonio Netto
X2 = Utili non distribuiti/Patrimonio Netto
X3 = Risultato d’esercizio prima imposte / Patrimonio Netto
X4 = Capitalizzazione di Borsa (n. azioni*prezzo)/Passività Nette
X5 = Ricavi Netti d’esercizio/ Passività Nette
42
Indicatore : Modello Z-Score
Coefficienti discriminanti
a1 = 1,2
a2 = 1,4
a3 = 3,3
a4 = 0,6
a5 = 1
Determinati osservando la correlazione tra le singole variabili e
l’insolvenza di 33 imprese americane su un gruppo di 66 operanti
nel settore manifatturiero.
Z < 1,8 Impresa ad alto rischio di insolvenza
1,8 < Z < 3 Impresa che si trova in posizione incerta
Z > 3 Impresa solida
43
Le principali aree di intervento a sostegno della crisi
1) Ristrutturazione rapporto bancaimpresa;
Area Interna
2) Gestione ottimale della
Tesoreria
3) Modelli previsionali di
insolvenza
3) Strumenti di Governance
Area Esterna
Ristrutturazione del debito
44
L’evoluzione del rapporto banca-impresa in periodi di crisi
I dati della crisi economica nei rapporti imprese-istituti
finanziari nel 2009:
a)
Incagli + 40%
b)
Sofferenze passate da 2% a 9%
c)
Domande di credito per lo sole attività di ristrutturazione
del debito, quasi nulle la domanda per investimenti fissi
d)
Tassi di default nel 2009 del 14%
e)
Nel 2008 i debiti finanziari delle imprese sono aumentati
di 103 miliardi, portandosi al 182% dl valore aggiunto
45
Gestione ottimale della Tesoreria
L’evoluzione della gestione della tesoreria
-Globalizzazione
-Mercati emergenti
-Deregulation
-Disintermediazione
-Basilea 2
-Shareholders’value
-Risk Management
-Approccio quantitativo
Tesoreria
aziendale
Euromercato
-Electronic banking
-Treasury workstations
Internet
46
L’attività del tesoriere
1) Nelle piccole imprese viene svolta di solito da una persona di fiducia o dall’imprenditore
stesso, le principali responsabilità riguardano la gestione della cassa, gli incassi e i
pagamenti. I rapporti con il sistema creditizio vengono gestiti direttamente
dall’imprenditore.
2) Nelle PMI si intravede una figura che collabora o con il responsabile amministrativo e da
cui dipende, la sua attività consiste di solito in una gestione dei rapporti con le banche e
nella preparazione dei report per il responsabile amministrativo che a sua volta riporta
all’amministratore delegato,ha poca autonomia decisionale.
L’introduzione delle disposizioni di Basilea 2 con l’introduzione dei processi di rating ha
imposto alle piccole e piccole medie aziende di rivedere in modo significativo la qualità ed
i contenuti dei processi di finanza e tesoreria.
3) Nelle grandi imprese e nei gruppi aziendali, esiste la funzione finanziaria, che risponde
direttamente all’amministratore delegato e al suo interno si individua anche la sezione
che si occupa della gestione della tesoreria. L’evoluzione significativa nell’area Finanza ha
anche indotto all’introduzione del Chief Finanancial Officer (CFO) ruolo dirigenziale cui
spetta il presidio integrato di tutta l’area Finanza dell’azienda, dalla contabilità e bilancio,
alla Finanza, fino alla Pianificazione e Controllo.
47
Cosa deve gestire la tesoreria
•
Cash management (incassi, pagamenti, gestione c/c);
•
Gestione capitale circolante,
•
Gestione indebitamento, tassi d’interesse e cambio;
•
Struttura finanziarie e mercati di capitali;
•
Gestione relazioni con gli istituti bancari e finanziari;
•
Garanzie;
•
Assicurazioni;
•
Fondi pensioni;
•
Reporting, pianificazione e analisi finanziaria
•
Supporto amministrativo
•
Supporto informatico
48
Strumenti a supporto della Tesoreria
Strumento
Piano
Finanziario
struttura
Prospetto fonti/impieghi con
identificazione della
provienenza e della
destinazione delle risorse
finalità
Verifica della compatibilità dei piani
strategici con le possibilità di impiego e
copertura.
Analisi preventiva del rispetto di obiettivi
e vincoli strutturali di riferimento, quali:
tempistica
Copertura temporale
variabile dai tre ai 5-7.
Aggiornamento annuale
- Indebitamento complessivo;
-dividendi distribuibili
-utilizzo di affidamenti (totali)
Budget
finanziario
Stessa struttura del piano
finanziario:maggiore
articolazione delle voci per
provenienza e destinazione;
è in sostanza il primo anno
del piano finanziario
Verifica di compatibilità dei programmi operativi
di esercizio con le possibilità di impiego e
copertura.
Analisi preventiva del rispetto di obiettivi e
vincoli periodali di natura strutturale e
congiunturale quali quelli relativi al piano
finanziario e oltre:
-Riduzione
Copertura temporale
annuale.
Dettaglio annuale o
trimestrale
Aggiornamento semestrale o
trimestrale
tempi medi di incasso;
-allungamento delle scadenze dell’indebitamento
49
Strumenti a supporto della Tesoreria (segue)
Strumento
Budget di
tesoreria
(budegt di
cassa)
Struttura
finalità
Prospetto articolato in base alla
contrapposizione entrate-uscite.
Programmazione dell’attività di
tesoreria in termini di:
Dettaglio analitico delle voci
generatrici di entrate e uscite.
a)
Volume dei flussi da gestire;
b)
Mix delle forme di
finanziamento
Dettaglio delle modalità di
copertura/impiego dei
fabbisogni/surplus
Tempistica
Copertura temporale
annuale o semestrale.
Dettaglio mensile o
quindicinale.
coerentemente con gli
Indirizzi del budget
Finanziario.
Aggiornamento
mensile o quindicinale
Valutazione dei saldi
periodali per la
determinazione preventiva
dei proventi/oneri finanziari
50
La gestione della Tesoreria alla luce di Basilea 2
Basilea 2 impone nuove modalità di calcolo del Patrimonio di Vigilanza di Banche
ed Intermediari Finanziari con particolare riferimento alla misurazione del
rischio di credito strettamente dipendente dal rating che è la base per la base
per la determinazione del ricavo obiettivo della banca e dell’importo massimo di
affidamento.
Uno dei principali strumenti utilizzati dalle banche per segnalare in modo
preventivo il deterioramento del merito creditizio delle imprese è l’analisi dei
dati andamentali (fondamentali per l’aggiornamento del rating in quanto
fornisce informazioni di tipo anticipatorio – forward looking):
Movimentazione dei conti;
Percentuale dell’utilizzo di ciascuna linea di credito rispetto al totale accordato;
Scoperti di conto;
Insoluti;
Crediti scaduti/sconfinati da oltre 180gg
….
51
La tesoreria e l’analisi andamentale
E’ fondamentale che gli indicatori andamentali siano tenuti in
massima considerazione dalla Tesoreria al fine di:
a) limitare al massimo gli scoperti di c/c oltre il limite di fido;
b) evitare di avere saldi negativi di c/c presso alcune banche con
contemporanea presenza di liquidità presso altre;
c) avere informazioni aggiornate sui fidi effettivamente attivabili
(ricevute bancarie o fatture ancora disponibili per l’anticipo);
d) evitare di avere un’elevata movimentazione solo su alcuni
conti, con contemporanea bassa movimentazione di altri conti;
e) monitorare lo storico della percentuale degli insoluti rispetto
alla quota presentata all’incasso;
f)….
52
La gestione anticipata della Tesoreria
1) Implementare un modello organizzativo integrato,
permettere la circolarizzazione delle informazioni
gestione aziendale, connettendo organicamente l’area
settori operativi e che realizzi un circuito virtuoso
operative e i flussi monetari originati da tali scelte;
in grado di
relative alla
finanziaria ai
tra le scelte
2) Ciò potrà consentire al tesoriere di disporre delle leve operative per
gestire al meglio le varie attività ed in particolare la Manovra di
Tesoreria.
3) E’ pertanto fondamentale che l’impresa adotti un modello con il
massimo livello di integrazione fra Tesoreria e altre funzioni per:
a) La fornitura di dati per la contabilità generale ed analitica;
b) L’acquisizione di dati per la pianificazione/consuntivazione finanziaria
53
La nuova tesoreria
Sistema informativo Tesoreria
Remote
Treasury
Banking
Managenent
System
banche
-Funzioni
-
Cash
management
-
Finanziamenti
-
Preventivi
-
Pagamento
Informative
-Funzioni
Dispositive
Contabilità
generale
Contabilità
fornitori
Contabilità
clienti
Contabilità
……
ordini
produzione
fornitori
fatturazione
magazzino
54
La nuova tesoreria
La nuova tesoreria consentirà di gestire al meglio:
•
Le informazioni periodiche (mensili/trimestrali)
sull’andamento del fatturato e delle redditività;
•
Budget finanziari per evidenziare preventivamente
le esigenze finanziarie e di support al business;
•
Supporti di pianificazione di breve termine per la
copertura di tensioni finanziarie;
•
Consuntivi mensili/trimestrali al fine di evidenziare
l’andamento del cash flow nei periodi trascorsi;
•
………
55
La Tesoreria come Info-Server
Informazioni interne
Informazioni esterne
1) Acquisti
1) Banche
2) Vendite
3) Amministrazione e
controllo
4) Pianificazione e
programmazione
5) Società controllate
6) ………….
Tesoreria
Come
Info-Server
2) clienti
3) fornitori
4) Providers
5) Mercati monetari e
finanziari
6) …………
56
La Nuova Tesoreria
Oggi, in particolare per fronteggiare al meglio il periodo di crisi finanziaria, deve
affermarsi sempre più il concetto di Tesoreria intesa come info-center.
La leva per la gestione della trasformazione del ruolo della tesoreria da centro
di costo ad Info-Center è costituito dalla Tecnologia dell’informazione.
Il processo di cambiamento viene attuato attraverso:
1.
l’utilizzo di sistemi dedicati alla gestione delle informazioni relative ai flussi
finanziari;
2.
L’aumento del grado di informatizzazione della tesoreria, con dotazione di
sistemi che rendono possibile il collegamento con le controparti esterne
all’azienda, anche attraverso la rete Internet;
3.
La realizzazione di opportune connessioni elettroniche tra la tesoreria e le
altre funzioni aziendali rilevanti;
4.
L’implementazione di sistemi per la gestione integrata d’azienda (ERP)
57
Area esterna: ristrutturazioni del debito
Sfruttare le opportunità messe a disposizione dalla nuova legge
fallimentare
per
favorire/supportare
le
operazioni
di
rifinanziamento e/o ristrutturazione del debito. La nuova LF,
ispirandosi alle legislazioni straniere ( statunitense, Code che
disciplina la Corporate Reorganization) si è in tal senso focalizzata
sul recupero dell’impresa in crisi al fine di continuare l’attività
stessa
Le fasi principali di un processo di ristrutturazione:
1.
2.
3.
4.
Identificazione della crisi
Possibili azioni da intraprendere
Negozizione
Implementazione
58
Le possibili alternative nei processi di ristrutturazione
Piano di
risanamento Art
67 LF
Accordo
ristrutturazione.
Art. 182-bis LF
Piano Industriale e
Finanziario
Concordato
preventivo art.160
ss LF
Piano di concordato
Amministrazione
straordinaria
Fallimento
Procedura di
risanamento per le
imprese di grandi
dimensioni
Programma di
ristrutturazione
Procedura
liquidazione
Programma di
cessione dei beni
aziendali
59
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis)
Introdotti dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005,
n. 80. modificati dal d.lgs 12 settembre 2007, n. 169 (art. 182
modificato dal Decreto anticrisi).
E’ uno strumento di estrema importanza per congelare la situazione
finanziaria dell’azienda e avviare un piano di ristrutturazione e rilancio
1) Si caratterizzano per 2 fasi.
- stragiudiziale
- giudiziale
2) presupposto: stato di crisi d’impresa (art. 160 c. 1)
3) finalità: risanamento e non liquidazione
4) L’accordo deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentano
almeno il 60% dell’ammontare di tutti i crediti
60
Iter procedurale
Deposito in Tribunale
dell’accordo corredato
della documentazione di
cui art. 161 e della
relazione del professionista
-Relazione situazione patrimoniale
Pubblicazione dell’accordo
nel Registro delle Imprese
-Impossibilità di proporre o
proseguire azioni esecutive o
cautelari per 60g dalla
pubblicazione
Entro 30 gg dalla
pubblicazione è possibile
proporre opposizione
Omologazione in camera
di consiglio con decreto
motivato
-Stato attività ed elenco creditori
-Elenco titolari di diritti reali o
personali su beni del debitore
Il tribunale decide sulle eventuali
opposizioni
Reclamo alla Corte d’Appello entro
15 gg dalla pubblicazione
61
La figura dell’esperto
1) Requisiti:
a)
Quelli previsti per la nomina a curatore ex art. 28 LF
b)
Iscrizione albo dei revisori
c)
Indipendenza
d)
Nomina (spa, srl)
2)
Attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel piano di
ristrutturazione e la sua idoneità a garantire il regolare pagamento dei
creditori estranei all’accordo. Non è tenuto a certificare la veridicità dei dati.
Con riferimento all’esperto la norma si è riferita a tutti coloro, esperti in materia,
che possono rivestire la carica i curatore ai sensi dell’art. 28 LF, ma anche ad
esperti contabili, inclusi dottori commercialisti e a coloro che seppur non
iscritti in idonei albi professionali, risultino comunque inseriti nell’elenco dei
consulenti tecnici del giudice.
62
Stato di crisi – Continuità attività aziendale
La Legge n. 80 non fornisce alcuna definizione dello stato di crisi. Secondo la prassi dottrinaria
viene qualificata come situazione di stallo dell’economia, dovuta a cause contingenti, e cioè
a fattori di breve periodo.
Al fine della continuazione dell’attività d’impresa è necessario il ripristino dell’impresa rispetto ai
creditori. Nell’accordo si potrà inserire:
a)
la conversione dei debiti in quote di capitale o in obbligazioni convertibili in quote di
capitale;
b)
La riscadenziazione dei debiti, la rinuncia dei creditori agli interessi o a parte del credito
vantato;
c)
L’emissione di obbligazioni ordinarie e di altri titoli di debito;
d)
La stipulazione di contratti di associazione in partecipazione;
e)
L’attribuzione di strumenti finanziari partecipativi;
f)
La cessione di cespiti e di altri immobilizzi, di crediti, di diritti e di altre utilità;
g)
Prevedere convenzioni con garanzia gestionale caratterizzate dall’erogazione da parte dei
creditori di nuova finanza, in denaro o altre attività circolanti e subordinate al rispetto di
determinate condizioni, quali: il cambiamento della governance, il cambiamento della
proprietà dell’impresa, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di patti di
sindacato di voto, il riconoscimento di poteri di controllo e di ispezione degli atti e dei
documenti amministrativi, compresa la contabilità generale.
63
Piano di risanamento
- Procedura normata da art. 67 c. 3 lettera d) LF.
- E’ un accordo stragiudiziale tra impresa e i suoi maggiori creditori
- L’accordo prevede che le banche sospendano qualsiasi azione legale nei confronti
dell’azienda in crisi finanziaria per un periodo di tempo concordato (18 mesi) e
accordano tassi d’interessi più bassi ed allungando la struttura finanziaria del debito
(trasformando l’esposizione a breve a medio termine)
- A tutela delle banche viene inserito in azienda un professionista/manager che
garantisce che l’azienda ponga in atto il piano;
- Il piano deve ridisegnare la struttura dell’azienda e la sua organizzazione in modo da
focalizzarsi sui prodotti o servizi che possono creare valore. Viene preparato
dall’imprenditore insieme ad un advisor e rappresenta un impegno dell’azienda, ha
cioè natura unilaterale. Il piano viene attestato da un professionista spesso indicato
dalle banche;
- Alla fine del periodo concordato l’azienda dovrebbe tornare ad operare in piena
autonomia, diversamente le banche sono libere di agire per altre vie;
- I costi sono relativi al compenso dell’advisor per il piano industriale, il compenso per il
professionista che attesta la ragionevolezza e quello del legale che stipula l’accordo
con le banche.
-
64
Strumenti di governance in caso di perdite
1)
Perdita per meno di 1/3 del capitale sociale anche sotto il
minimo legale. La riduzione del capitale è facoltativa;
2)
Perdita di oltre 1/3 del capitale in conseguenza di perdite ma
non sotto limite legale ai sensi art. 2446 c.c. per le spa e
2482-bis per srl gli amministratori o il consiglio di gestione o
nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio sorveglianza
devono
convocare
assemblea
per
gli
opportuni
provvedimenti;
3)
Perdita di oltre 1/3 del capitale sociale ma sotto il limite
legale ai sensi del 2447 c.c gli amministratori o il consiglio di
gestione o nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio
sorveglianza devono convocare assemblea per deliberare la
riduzione del capitale sociale.
65
Perdite di oltre 1/3 ma non sotto il limite legale
Ai sensi art. 2446 c.c. per le spa e 2482-bis per srl gli amministratori o il consiglio di gestione
o nel caso anche il collegio sindacale o il consiglio sorveglianza devono convocare
assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere presentata una relazione sulla situazione patrimoniale con le
osservazione del collegio sindacale. Ai sensi OIC 30, Bilanci Intermedi, la relazione è
composta dallo SP e Ce necessario per comprendere la causa e la natura della perdita,
controverso se anche NI.
L’obbligo compete all’organo di controllo se non provvede l’organo amministrativo. L’art.
2446 c.c.a prescindere dagli obblighi suppletivi di convocazione, richiede che i sindaci
producano all’assemblea specifiche “osservazioni” in apposita relazione. Quella dei
sindaci appare come una sorte di controrelazione rispetto a quella degli amministratori.
Deve esprimersi sulla veridicità della situazione patrimoniale redatta dagli
amministratori, sui criteri tecnici di valutazione adottati;
L’assemblea potrà decidere:
Ridurre immediatamente il capitale. Dato che è necessario modifica dello statuto sarà
assemblea straordinaria a deliberare. Non è possibile una riduzione parziale ma
ripianamento integrale.
Ridurre il capitale in relazione alle perdite e contestualmente provvedere al reintegro
(seduta straordinaria).
Rinviare a nuovo la perdita e procastinare la decisione alla chiusura esercizio successivo
66
Perdite di oltre 1/3 ma sotto il limite legale
Ai sensi 1°c. del 2447 c.c. “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 c.c., gli
amministratori o il consiglio di gestione o in caso di inerzia il consiglio
di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo o la
trasformazione della società.
L’art. 2447 c.c. a differenza del 2446 non prevede che i sindaci presentino
specifiche osservazioni, ma è ovvio che le stesse risultano
imprescindibili.
L’assemblea ai sensi del 2447 o 2482 ter per le srl potrà:
a) Ridurre il capitale e aumentare contemporaneamente lo stesso ad una
cifra non inferiore al limite legale,
b) Deliberare lo scioglimento della società e provvedere alla nomina
organo liquidazione;
c) Deliberare trasformazione regressiva della società stessa.
67
Strumenti di governance per la crisi
a)
Definire piani di Sviluppo organizzativo al fine di favorire un
significativo ricambio generazionale della struttura del management
aziendale, portando in azienda nuove competenze e professionalità;
b)
Valutare l’inserimento dall’esterno di un o più figure di manager per
affiancare l’imprenditore, durante la fase di transazione ad adottare
cambiamenti necessari;
c)
Trasformare i cda aziendali in veri e propri momenti di confronto
strategico con professionisti indipendenti in grado di stimolare le
opportune valutazioni sulle strategie aziendali e sui relativi piani
attuativi;
d)
Accelerare un programma di supporto al passaggio generazionale,
attraverso l’inserimento di un professionista esterno
68
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Bilanci 2010: competere in periodi di crisi