Ordinamento della
PROVINCIA AUTONOMA
di TRENTO
Peculiarità:
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Il Trentino - Alto Adige è costituito in regione
autonoma e comprende il territorio delle province di
Trento e di Bolzano (art.1 St.).
Sul territorio di questa regione sono quindi costituiti
tre enti distinti:
- la Provincia autonoma di Trento;
- la Provincia autonoma di Bolzano;
- la Regione autonoma Trentino/AA./S.
Le due province e la regione formano un sistema di
enti autonomi, fra loro collegati, unico all'interno
dell'ordinamento regionale italiano.
Statuto Speciale
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Cardini fondamentali del sistema
autonomistico del Trentino - Alto Adige sono lo
statuto speciale e le norme di attuazione dello
statuto.
Lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige
è stato approvato con legge costituzionale 28
febbraio 1948, n. 5; lo statuto ha quindi natura di
legge costituzionale, come anche le modifiche
successive:
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quella generale del 1971 (e alcune altre meno
organiche)
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la riforma del 2001.
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
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Quanto alla forma di approvazione, lo statuto
presenta le seguenti caratteristiche:
– legge costituzionale, (articolo 138 Cost.) ma non è
soggetta a referendum confermativo;
– l'iniziativa appartiene anche al consiglio regionale;
– norma di garanzia: se lo Stato presenta DDL di modifica dello
statuto, deve essere acquisito il parere del consiglio regionale
e provinciali (art. 103, comma 3, St.);
– lo statuto speciale deroga - in quanto legge costituzionale – al
nuovo titolo V della Costituzione.

Quanto al suo contenuto, lo statuto:
– è la fonte in cui sono collocati i principi fondamentali che
regolano l'autonomia della regione e delle due province
autonome relativamente a: forma di governo, norme generali
sull'organizzazione, sul funzionamento e sul regime delle
competenze;
– principi fondamentali per la tutela delle minoranze;
– nel concreto è autonomia più ampia di quella riconosciuta alle
altre regioni.
Norme di attuazione
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Le norme di attuazione dello statuto (art. 107 St.)
hanno grande importanza per definire i contenuti delle
competenze spettanti a province autonome e regione, nelle
materie in cui esse hanno competenza legislativa o nei settori
in cui lo statuto garantisce loro particolari poteri d'intervento.
Dopo la riforma del 1971, sono state emanate numerose
norme di attuazione per dare compimento alle nuove
competenze provinciali.
Sotto un profilo formale, sono fonti normative di livello
inferiore alla legge costituzionale (e quindi alla Costituzione e
allo statuto); hanno però forza e valore superiore alle leggi
ordinarie.
Procedura specifica: sono approvate dal Governo, previa
istruttoria e su proposta di una commissione paritetica
composta da dodici membri (la Commissione dei Dodici),
di cui sei nominati dai consigli regionale e provinciali e sei di
nomina governativa .
Funzioni delle norme di attuazione:
– Definiscono le regole fondamentali di
raccordo fra l'ordinamento dello Stato e
quello della regione / province autonome;
– hanno funzione strumentale rispetto allo
statuto e ne attuano, dettagliano o precisano la
relativa disciplina di principio;
- La funzione delle norme di attuazione non è
venuta meno con le riforme costituzionali del
2001. In particolare l'attività delle commissioni
paritetiche previste dagli statuti speciali è stata
confermata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131
Momenti storici dell’autonomia
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Fine I guerra mondiale; il trattato di Saint Germain (10
settembre 1919) assegna all'Italia anche il Sudtirolo a
prevalente popolazione di lingua e cultura tedesca.
Nel periodo fra le due guerre mondiali nel territorio della
regione lo Stato italiano opera secondo una linea di
accentramento amministrativo e - nel territorio dell'Alto Adige
- di snazionalizzazione della popolazione tedesca.
Fine della seconda guerra mondiale, il 5 settembre 1946
viene firmato da Italia ed Austria l'accordo Degasperi Gruber con lo scopo di garantire una maggior tutela alla
minoranza tedesca attraverso la concessione di forme
particolari di autonomia: l'accordo trova una prima, parziale e
controversa attuazione con lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige del 1948.
Costituzione e Statuto del 1948
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Nella Costituzione della Repubblica italiana, entrata in
vigore il 1° gennaio 1948, l'articolo 116 riconosce al Trentino
- Alto Adige forme e condizioni particolari di autonomia. Lo
statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige
è approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948,
n. 5;
L'applicazione dello statuto, che attribuisce un ruolo
preponderante alla regione, fa sorgere problemi
soprattutto in relazione alla reale capacità di autonomia e di
autogoverno della provincia di Bolzano, la cui popolazione di
lingua tedesca è minoranza nell'ambito regionale: la
questione altoatesina si sviluppa in una controversia
internazionale fra Italia e Austria.
Negli anni sessanta la questione segna momenti di forte
tensione, e trova soluzione solo alla fine degli anni
sessanta con l'approvazione di un Pacchetto di misure
normative e amministrative.
Nuovo Statuto del 1971
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L'approvazione del Pacchetto apre la strada alla revisione dello
statuto speciale: con legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1. > testo unico approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Sulla revisione statutaria del 1971 si innesta una nuova
stagione dell'autonomia, caratterizzata da una capillare
revisione ed estensione delle norme di attuazione e da
un forte recupero della funzione di governo a livello
provinciale a scapito della regione che mantiene un ruolo di
regia.
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L'attuazione completa del Pacchetto avviene solo nel
giugno del 1992, con il rilascio da parte dell’Austria della
quietanza liberatoria e la notifica della chiusura della
controversia altoatesina alle Nazioni Unite.
Modifiche del 2001
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Nella seconda metà degli anni novanta prende avvio una
nuova fase di revisione dello statuto, che sfocia nella legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. (modifica tutti gli
statuti speciali). In particolare l'art. 4, comma 1, modifica lo
statuto in alcuni aspetti di grande rilievo: attribuisce la
competenza elettorale e sulla forma di governo alle due
province autonome e prevede l'opzione dell'elezione
diretta del Presidente della Provincia.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione) conferma la
speciale autonomia delle due province anche se non
interviene a modificare lo Statuto.
Una specifica norma transitoria della legge costituzionale n. 3
del 2001 (art. 10) estende le disposizioni di riforma della
Costituzione anche a regioni speciali per le parti in cui sono
stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite, e fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
Effetti organizzativi della l. 3/2001:
– il ridimensionamento del ruolo del Commissario del
Governo (quale organo governativo di controllo e
coordinamento in sede locale);
– l'abolizione del controllo preventivo delle leggi della
regione e delle province autonome, con la facoltà del
governo di impugnarle entro 60 giorni;
– l'abolizione del controllo di legittimità sugli atti della
regione e delle province autonome da parte delle sezioni di
controllo della Corte dei Conti;
– l'abolizione del controllo preventivo degli atti degli enti
locali;
– le competenze legislative ed amministrative disciplinate
dallo Statuto devono essere rilette alla luce dei nuovi
principi di riparto delle competenze di cui all'articolo 117
Cost. (sia per le materie che per i limiti)
Ruolo della Provincia:
– aumento dei poteri di governo delle province autonome,
attraverso acquisizione di competenze prima assegnate
alla regione, e progressivo trasferimento di nuove
attribuzioni e competenze da parte dello Stato (> norme di
attuazione);
– Province autonome hanno un ruolo di enti di governo e di
indirizzo della società locale, negli ambiti economicamente
e socialmente più rilevanti;
– Provincia è anche un ente di amministrazione: per l'art.
18, secondo comma, dello statuto la delega di funzioni
amministrative agli enti locali è limitata (salvo riforma
istituzionale);
– le “province” di Trento e Bolzano esercitano ruoli e poteri
assimilabili, se non superiori, a quelli propri delle
regioni (e delle regioni ad autonomia differenziata);
– la riforma statutaria del 2001 ha ulteriormente
incrementato gli ambiti di competenza provinciale
(competenza elettorale, legge sulla forma di governo, leggi
su referendum e iniziative popolari)
Tutela minoranze linguistiche
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L'esigenza d'assicurare forme specifiche di tutela alle
minoranze linguistiche presenti sul territorio costituisce
l'elemento principale su cui storicamente (e giuridicamente) si
fonda l'autonomia speciale del Trentino - Alto Adige.
In particolare, la minoranza di lingua tedesca che vive in
Alto Adige è la più consistente esistente in Italia, e lo statuto
le riconosce un insieme di diritti e garanzie molto articolato.
Alle altre minoranze linguistiche presenti in regione (ladini,
mocheni e cimbri) sono riconosciuti un complesso di tutele
e di garanzie complessivamente inferiori rispetto a quelle
attribuite al gruppo tedesco, anche se la loro tutela (e
soprattutto quella del gruppo ladino) registra un progressivo e
significativo avanzamento.
Differenti sono anche i regimi di tutela applicati presso le due
province: più ampio e complesso quello della provincia di
Bolzano
Contenuti della tutela
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la tutela delle minoranze locali è principio fondamentale che
costituisce limite all'esercizio della funzione legislativa
da parte della regione e delle province autonome (artt. 4 e 5,
nonché 8 e 9 statuto);
istituti fondamentali per la tutela delle minoranze in Alto Adige
sono:
– la dichiarazione di appartenenza linguistica: quale
presupposto per assicurare la concreta tutela dei gruppi;
– il requisito del bilinguismo per l'accesso a funzioni e
cariche nei settori pubblici;
– l'equiparazione delle lingue: in regione l'uso della
lingua tedesca è equiparato a quella italiana, anche nei
rapporti con la P.A. (art. 99 statuto);
– il sistema della proporzionale linguistica (proporzionale
etnica): meccanismo che riconosce ai tre gruppi linguistici
il diritto di essere rappresentati proporzionalmente alla
propria consistenza numerica in alcuni settori della vita
politica, sociale ed economica.
Tutela minoranze in Provincia di Trento
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In PAT la tutela è meno ampia che in Alto Adige: non si
applica il principio della proporzionale etnica.
Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2001
a tutela delle minoranze linguistiche trentine,
specificate con apposite norme di attuazione sono
queste:
– una rappresentanza ladina in consiglio provinciale
(per i comuni ladini della valle di Fassa);
– la garanzia statutaria di idonei stanziamenti
provinciali per tutela e sviluppo delle tre minoranze;
– la facoltà di impugnare al TAR di Trento (da
consiglieri regionali, provinciali o comunali) gli atti lesivi
della parità;
– l'estensione della previgente disciplina statutaria di
tutela e valorizzazione culturale dei ladini anche a
mocheni e cimbri.
Competenza legislativa esclusiva
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In una serie di materie la regione e la provincia hanno il
potere esclusivo di legiferare rispettando solo i limiti di
carattere generale (limiti di cui all’art. 4 dello statuto, tra
cui la tutela delle minoranze linguistiche).
Una sintesi delle competenze primarie di maggior rilievo
vede:
– a livello regionale: accanto alla competenza sui propri
uffici e sul proprio personale, l'ordinamento degli enti
pararegionali e locali, degli enti sanitari, delle cam.comm.
– a livello provinciale: l'ordinamento provinciale e il
personale, l'ordinamento finanziario, l'urbanistica e le
espropriazioni - tutela dell'ambiente – artigianato - edilizia
pubblica - viabilità e opere pubbliche - comunicazioni e
trasporti – turismo - agricoltura e foreste - caccia e pesca assistenza sociale - formazione professionale - scuola
materna - assistenza e l'edilizia scolastica (> art. 8 St.).
Competenza legislat. secondaria
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Competenza secondaria o concorrente : il legislatore regionale e
provinciale deve rispettare, oltre che i limiti stabiliti per l'esercizio
delle competenze esclusive, anche i principi fondamentali stabiliti
dallo Stato nelle proprie leggi (leggi quadro o cornice). Rientrano in
questo tipo di competenza:
– a livello regionale: l'ordinamento delle istituzioni assistenziali;
l'ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale;
l'istituzione di tributi regionali nelle materie di competenza
regionale (art. 73 statuto);
– a livello provinciale: la finanza locale (art. 80 statuto), la polizia
locale, commercio e apprendistato, istruzione elementare e
secondaria, controllo sul collocamento, spettacoli ed esercizi
pubblici, incremento della produzione industriale, utilizzo delle
acque pubbliche, attività sportive, l'igiene e la sanità, (> elenco
nell’art. 9 Statuto).
Art. 47 Statuto e art. 105
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Dolo la riforma statutaria del 2001, l'art. 47 dello statuto
attribuisce alle sole province autonome la nuova e importante
competenza legislativa per la disciplina elettorale e sulla
forma di governo della provincia (competenza ampia).
riconducibile alle tipologie generali sopra indicate, perché il suo
esercizio è soggetto a un regime meno vincolato.
In base all'articolo 105 dello statuto, fino a quando la
provincia o la regione non abbiano legiferato nelle materie di loro
competenza - si continuano ad applicare le leggi dello
Stato;
norma di attuazione: art. 2 D.lgs. n. 266/1992, in materia di
rapporti fra leggi statali e locali: la nuova legislazione di
principio approvata dallo Stato, nei settori di competenza
provinciale, non intacca la disciplina normativa vigente
nella provincia e nella regione che disponga in modo
contrastante. (tempo sei mesi per adeguare le proprie leggi ai
nuovi principi).
Funzioni amministrative
La disciplina statutaria fissa alcuni principi generali (artt. 16 e 18):
 vige il principio del parallelismo delle funzioni e cioè della
corrispondenza fra funzione legislativa e amministrativa: regione e
provincia nelle stesse materie in cui hanno facoltà di approvare
leggi esercitano anche le competenze amministrative;



per l'individuazione delle funzioni amministrative, occorre far
riferimento alle singole norme di attuazione e alla legislazione di
settore;
la funzione amministrativa provinciale copre settori più ampi
rispetto a quelli corrispondenti alle competenze legislative, specie
dopo l’emanazione della l.p. n. 3 del 2006;
ma la riforma del titolo V della Costituzione in relazione all'esercizio
della funzione amministrativa (art. 118 Cost.) non sembra
immediatamente applicabile in Trentino - Alto Adige, tuttora
incentrato su un forte ruolo svolto dalle province.
Organizzazione
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Presso la regione e presso ciascuna delle due province
autonome operano tre organi fondamentali, che sono
quelli tipici dell'ordinamento regionale (artt. 24 e 47
statuto):
– un organo assembleare, cui è affidata la funzione legislativa e
alcune altre competenze generali di indirizzo e controllo politico:
è il consiglio;
– un organo monocratico la cui nomina (salvo il presidente della
regione che viene comunque eletto dal consiglio regionale) può
essere: elezione popolare diretta oppure elezione da parte del
consiglio provinciale), con funzioni di legale rappresentanza, di
indirizzo e di direzione delle giunte e dell'intera amministrazione:
è il presidente;
– un organo collegiale, con compiti nell'ambito delle funzioni
esecutive e amministrative: è la giunta.
Consiglio regionale e provinciali
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
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Sono gli organi rappresentativi delle rispettive comunità ed
esercitano, nei loro ambiti di competenza, la funzione
legislativa e altre funzioni tradizionalmente attribuite ad essi.
Per quanto riguarda la loro composizione e formazione
occorre distinguere:
– il consiglio regionale non è eletto, ma è la sommatoria
dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. E' quindi
composto da 70 consiglieri (art. 25, primo comma,
statuto);
– i 2 consigli provinciali sono eletti dal popolo ogni cinque
anni con elezioni separate e sistemi distinti, in base alle
rispettive leggi elettorali. Il sistema elettorale per l'elezione
del consiglio provinciale di Trento è disciplinato dalla
legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 .
Le funzioni sono essenzialmente riconducibili:
– alla funzione legislativa;
– alle funzioni di indirizzo e controllo politico, svolte
attraverso gli strumenti regolamentari tipici del diritto
parlamentare (mozioni, interrogazioni, o.d.g., ecc.).
Giunta regionale e provinciali
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

Svolgono funzioni esecutive e amministrative (artt. 44 e
54 statuto), anche di tipo normativo (regolamentare).
La giunta provinciale (art. 50 statuto): è composta dal
presidente e da un numero variabile di assessori: le modalità
di elezione sono stabilite dalla L.P. sulla forma di governo (art.
47 statuto). Pertanto in Provincia di Trento il presidente è
eletto direttamente dal popolo e contestualmente al consiglio.
Gli assessori sono nominati dal presidente, in parte anche
fuori dal consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di
consigliere. Il viceP è scelto fra consiglieri provinciali.
le attribuzioni delle giunte (art. 44 e 54 statuto):
– funzioni esecutive, e quindi la funzione di amministrazione
del personale, uffici, patrimonio e affari amministrativi
(organizzazione PAT: dipartimenti – servizi – uffici);
– approvazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
– vigilanza e tutela su atti e organi dei comuni e altri enti
locali: solo controllo sugli organi.
Presidente regione e province
– il presidente della regione eletto dal consiglio regionale fra
i suoi componenti (art. 36 statuto);
– il presidente della provincia eletto con le modalità stabilite
da l.p. sulla forma di governo: questa legge può stabilire
l'elezione a suffragio universale e diretto del
presidente (art. 47 St.).
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attribuzioni dei presidenti: ai presidenti della regione e
delle province è attribuito un ruolo di rappresentanza, di
impulso e di indirizzo. Fra le attribuzioni:
– rappresentanza dell'ente e indirizzo della politica locale;
– scelta degli assessori e ripartizione degli affari;
– promulgazione delle leggi (art. 55, c. 4, statuto);
– emanazione regolamenti della giunta (artt. 43 e 53 St.);
– i presidenti delle province adottano provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene
pubblica nell'interesse di popolazioni di due o più comuni e
l'esercizio di una serie di attribuzioni quale autorità di
pubblica sicurezza (artt. 20 e 52).
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