I GRUPPI AZIENDALI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI INDICE • Le diverse definizioni di gruppo • L origini Le i i i storiche t i h del d l gruppo • Le caratteristiche costitutive dei gruppi • La definizione di gruppo in senso lato • L disciplina La di i li giuridica i idi del d l gruppo LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO Prima definizione (la più restrittiva) Affi hé sii possa parlare Affinché l di ““gruppo”” è necessaria i lla compresenza d delle ll seguenti condizioni: 9l’esistenza di più aziende con veste giuridica di società, preferibilmente “di capitali” (dotate quindi di autonomia giuridica) 9il legame finanziario rappresentato dal possesso, da parte di una società del gruppo, della maggioranza o di una parte delle quote di capitale nelle altre combinazioni produttive che le consenta di esercitare il potere di controllo e direzione di queste Questa prima definizione è di tipo tradizionale ed è largamente accolta, accolta tra ll’altro altro, dalla migliore dottrina economico-aziendale italiana LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO Prima definizione (la più restrittiva) In sostanza, per identificare un gruppo secondo tale definizione occorre che vi sia: ¾La pluralità dei soggetti giuridici ¾L’ i ità d ¾L’unicità dell soggetto tt economico i ¾Il controllo tramite partecipazioni al capitale ¾La direzione unitaria Q Questa prima i definizione d fi i i è quella ll da d noii accolta l LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO Seconda definizione (più ampia della precedente) Fonda il concetto di “gr “gruppo” ppo” sulla s lla sola circostan circostanza a che un’azienda n’a ienda possa esercitare su altre il potere di gestione, ovvero che più combinazioni produttive condividano lo stesso soggetto economico che impone linee di governo comuni e ciò indipendentemente dalla presenza di un rapporto partecipativo La sussistenza L i t d delle ll partecipazioni t i i i è vista i t come un elemento l t non necessariamente decisivo, perché il potere di direzione e di controllo può essere suscitato anche da un contratto, da una situazione “di fatto” e, in generale, da qualsiasi fattore che consente, in concreto, di esercitarlo Questa seconda definizione è accolta da una minoranza, seppure qualificata, della d tt i economico-aziendale dottrina i i d l italiana it li LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO Terza definizione (la più ampia di tutte) IInterpreta t t come ““gruppo”” qualsiasi l i i aggregazione i aziendale i d l iin cuii lle aziende sono collegate sia in maniera formale che informale, purché il loro legame sia più forte e stabile rispetto ad un accordo di breve periodo Secondo q questa definizione il concetto di “gruppo” g pp viene ad assumere confini estremamente vasti e il gruppo potrebbe addirittura configurasi in occasione di gentlemen’s agreements o altri rapporti di natura finanziaria o produttiva non formalizzati formalizzati, purché protratti nel tempo Q esta ter Questa terzaa defini definizione ione è diff diffusa sa prevalentemente pre alentemente all’estero LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO La definizione“giuridica” La presenza di una normativa giuridica e di principi contabili nazionali ed internazionali complica ulteriormente il quadro di riferimento Ques e fonti Queste o legislative eg s a e e regolamentari, ego a e a , pu pur non o fornendo o e do esp esplicitamente c a e e una definizione di “gruppo”, fissano dei termini per la redazione del bilancio consolidato – tipico strumento contabile dei gruppi aziendali – con il risultato che spesso alcuni aggregati pur non riconducibili alla definizione di gruppo in senso stretto, sono soggetti alla sua compilazione Dal punto di vista giuridico ha infatti prevalenza il concetto di “controllo di fatto”, con qualsiasi mezzo esso sia conseguito, piuttosto che la presenza di un “controllo controllo di diritto diritto” – che scaturisce dalla detenzione di partecipazioni – sulle singole combinazioni produttive da parte di un’azienda leader LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO L’impulso p alla nascita dei gruppi g pp intesi in senso “moderno” è dovuto infatti a due circostanze verificatesi negli Stati Uniti L emanazione, nel 1890, L’emanazione 1890 dello Sherman Act, con il quale si vietavano i trust e le “conspiracy” volti a limitare la libera concorrenza Una legge gg del New Jersey y sulle corporation, emanata nel 1888 e emendata nel 1893 che consentiva espressamente alle società aventi sede legale nello Stato di acquisire partecipazioni di capitale in altre società forte impulso alla nascita e sviluppo delle holding companies LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO Fino ad allora la situazione era esattamente rovesciata Era vietata la detenzione di partecipazioni al capitale in altre aziende La legge consentiva la formazione di trusts Fu così che John D. Rockefeller rispolverò un antico istituto anglosassone – il trust, appunto – che consiste nell’assegnare nell assegnare ad un fiduciario diritti su propri beni LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO Rockefeller “estese” tale istituto alle aziende ed ebbe talmente successo che nel giro di soli venti anni si formarono diversi trusts che dominavano, letteralmente, il mercato dell’acciaio, del tabacco, del petrolio, dello zucchero, del grano e di molte altre materie prime, nonché hé quello ll d deii ttrasporti ti fferroviari. i i L’ L’esempio i più iù iimportante t t è costituito dalla Standard Oil Company Mediante il trust Rockefeller riuscì ad aggirare il divieto di possesso di partecipazioni da parte di una società, in quanto, benché si verificasse, nella sostanza, uno “spossessamento” spossessamento di fatto delle aziende da parte dei legittimi proprietari con il passaggio di tutti i poteri gestionali ai trustees (organizzati in Boards), dal punto di vista f formale l questi ti ultimi lti i ricevevano i i certificati tifi ti azionari i i all solo l fifine di gestire i beni dei soggetti aderenti sulla scorta di un contratto regolare g e ammesso dall’ordinamento Si crearono così dei grandi mono/oligopoli in diversi settori LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO Nel giro di pochi anni, tuttavia, le grandi industrie organizzate in trusts misero a dura prova le piccole e medie aziende ed in particolare agricoltori e commercianti e ciò scatenò l’aspra reazione della classe media americana La questione era talmente sentita che durante le elezioni politiche del 1888 sia i Repubblicani che i Democratici nei propri programmi promisero delle misure anti-trust anti trust Fu così che, il 14 dicembre 1889 un senatore repubblicano dell’Ohio, J h Sherman, John Sh presentò tò all C Congresso d deglili St Stati ti U Uniti iti un progetto tt di legge che intendeva dichiarare l’illegalità dei trusts in quanto evidentemente lesivi della concorrenza e dello sviluppo pp dei liberi mercati Dopo p diversi mesi di discussione e una serie di modifiche rispetto p alla stesura originaria, il 2 luglio 1890, dopo essere stato approvato da entrambe le camere legislative, diventò legge federale LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO Una legge del New Jersey sulle corporation, emanata nel 1888 e emendata nel 1893,, consentiva espressamente p alle società aventi sede legale nello Stato di acquisire partecipazioni di capitale in altre aziende, legalizzando a tutti gli effetti le holdings come forme di aggregazione aziendale Questa suscitò subito particolare interesse, proprio a causa del fatto che in quello stesso periodo che, periodo, lo stato federale aveva bandito definitivamente il trust Fu così che che, immediatamente dopo l’approvazione l approvazione dello Sherman Act, Act la Standard Oil Company abbandonò la struttura di trust e trasferì la sede sociale da New York in New Jersey assumendo la denominazione di Standard Oil Company of New Jersey (SONJ) diventando una holding a tutti gli effetti Il suo esempio fu rapidamente seguito da numerose altre società e, in breve tempo, il possesso delle partecipazioni venne ammesso in tutti gli Stati Uniti LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO Attualmente, i gruppi aziendali costituiscono un fenomeno Attualmente estremamente diffuso. Nel tempo, infatti, le grandi aziende conglomerali co g o e a hanno a o ceduto il passo a queste st strutture uttu e p più ù ssnelle e e che, rispetto alle precedenti, presentano una serie di vantaggi non indifferenti I più grandi colossi internazionali che operano nei campi più svariati sono organizzati sotto forma di gruppo. Si pensi alla g , alla Ford,, alla General Motors,, all’IBM,, alla Volkswagen, Nestlè, all’Unilever, alla Procter & Gamble, alla FIAT, solo per citarne alcuni tra i più noti LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI Secondo la definizione più restrittiva il gruppo è un aggregato aziendale fra più aziende dotate di autonomia giuridica ma soggette al controllo economico, mediante partecipazioni al capitale, da parte di un unico soggetto che governa lo stesso secondo un indirizzo gestionale unitario In “senso stretto”, pertanto, si può parlare di “gruppo aziendale” quando si manifestano manifestano, contemporaneamente contemporaneamente, le seguenti condizioni: • pluralità dei “soggetti giuridici” (le singole aziende) • unicità del “soggetto economico” (il dominus, per conto del quale viene svolta l’attività aziendale) • controllo tramite partecipazioni al capitale • direzione unitaria LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI PLURALITÀ DEI “SOGGETTI GIURIDICI” Presenza di più aziende formalmente indipendenti sulle quali è possibile esercitare un controllo Rilevanza della forma giuridica i idi SOCIETÀ DI Unica forma giuridica che consente di realizzare pienamente l’autonomia giuridica delle diverse entità del gruppo per effetto del riconoscimento della “personalità giuridica” CAPITALI SOCIETÀ DI PERSONE IMPRESA INDIVIDUALE L’autonomia patrimoniale permette che un altro soggetto possa acquisirne una partecipazione di controllo (ex art. 2361 c.c.) ma la prevalenza dell’elemento personale (si pensi al CdA) pregiudica l’effettivo esercizio del potere di gestione e di controllo Ricorso a relazioni informali e contrattuali per l’impossibilità di realizzare un controllo di tipo patrimoniale LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO” Sebbene le diverse aziende siano formalmente indipendenti dal punto di vista giuridico, per poter identificare un gruppo occorre infatti che il soggetto gg economico sia unico ed identico per tutte Ciò in quanto il soggetto economico influenza in maniera decisiva la politica di gestione delle singole partecipate attraverso l’espressione di un’unica volontà economica ispirata, per ll’appunto appunto, ad una visione “complessiva” complessiva di gruppo che va oltre gli interessi della specifica combinazione produttiva LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO” È tuttavia estremamente difficile individuare concretamente il soggetto economico dei gruppi aziendali La situazione si complica infatti notevolmente a causa della coesistenza di distinti soggetti economici facenti capo rispettivamente alla società madre e a quelle sottoposte a controllo, nonché, volendo ragionare in termini scientifici, a causa delle diverse definizioni di “soggetto economico” che possono essere prese in considerazione LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO” Nella dottrina economico-aziendale economico aziendale italiana esistono sostanzialmente due diverse definizioni di soggetto economico In base alla definizione tradizionale il soggetto economico è rappresentato da coloro per conto dei quali (nell (nell’interesse interesse dei quali) viene svolta l’attività aziendale Secondo una visione più moderna (quella che noi seguiamo), seguiamo) invece, esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il potere volitivo e che, di conseguenza, dominano i massimi organi di governo aziendale LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO” Anche ricorrendo alla seconda definizione di “soggetto economico” si incontra qualche problema nell’individuare correttamente in chi esso consista all’interno dei gruppi In prima approssimazione possiamo affermare che esso coincide con quello ll dell’azienda d ll’ i d dominante, d i t iin quanto t esercita it lla propria i iinfluenza fl anche sulle decisioni delle controllate Approfondendo ulteriormente ll’analisi analisi, possiamo giungere addirittura all’individuazione di due distinti soggetti economici nell’ambito dei gruppi aziendali: - il primo, i rappresentato t t dalla d ll “società “ i tà madre”, d ” sarebbe bb il soggetto tt economico immediato del gruppo stesso - il secondo, rappresentato dal soggetto economico della società madre, sarebbe il suo soggetto economico mediato, in quanto decisore di ultima istanza LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE Ill possesso dii partecipazioni i i i dii controllo all capitale i l di diverse di aziende indipendenti consente immediatamente di concentrare in una sola figura (il soggetto economico) – sia essa una persona o un gruppo di persone – il potere di dominio sull’intero aggregato È decisivo che tale “dominio” sia effettivamente esercitato LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE La partecipazione di controllo è ogni partecipazione che consente l’esercizio del controllo ll economico da d parte ddella ll società i à titolare i l CONTROLLO GIURIDICO possesso maggioranza assoluta del capitale CONTROLLO DI FATTO numero di voti sufficiente ff per p esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società possibilità di esercitare il dominio delle assemblee sociali, le cui deliberazioni indicano le manifestazioni di volontà delle società ( scelte strategiche e operative della combinazione produttiva, composizioni degli organi di governo, ecc.) LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE Normalmente la “grandezza” grandezza della quota di capitale necessaria ad esercitare il controllo è inversamente proporzionale alla “grandezza” g dell’azienda p partecipata p Questo fenomeno può essere ulteriormente enfatizzato dallo sfruttamento della “leva azionaria”, che consente alla capogruppo, attraverso successivi rapporti di partecipazione “a cascata”, di controllare indirettamente numerose altre aziende con un esborso ridotto di capitale LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE Poniamo, ad esempio, il caso in cui la società ALFA S.p.a. con un capitale sociale di 1000 possieda il 51% del capitale sociale di BETA S.p.a. (pari a 500), la quale possiede a sua volta il 51% del capitale sociale di GAMMA S S.p.a. p a (pari a 300) che possiede possiede, infine il 51% capitale sociale di DELTA S.p.a. (pari a 200), identificando un tipico gruppo “a cascata” Per controllare tutte queste aziende (che in totale hanno un capitale sociale complessivo di 2000), occorre soltanto il 51% di 1000 (il capitale sociale della società ALFA S.p.a.), pari a 510, ovvero ad un quarto del capitale sociale nominale complessivo l i d dell’aggregazione, ll’ i b benché hé lla partecipazione t i i sia i in tutti i casi maggioritaria (51%) LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI DIREZIONE UNITARIA Possibilità effettiva del soggetto economico di definire ed imporre la realizzazione di una politica complessiva sulla base di un proprio disegno strategico e che vede, variamente, partecipare tutte le aziende del gruppo stesso Affermazione dell dell’unicità unicità del soggetto economico e della relativa prevalenza sull’autonomia giuridica delle singole società partecipate Concretizzazione dell’entità economica di grado superiore rispetto alle singole i l combinazioni bi i i produttive d i su cuii questa stessa entità i à sii fonda f d LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO RICAPITOLANDO, secondo la definizione da noi seguita: ¾ Il gruppo non è semplicemente li una pluralità l li à di aziende i d ¾ Il disporre del diritto di esercitare il controllo (mediante congrue partecipazioni al capitale) sulle partecipate è condizione necessaria ma non sufficiente perché si possa identificare un “gruppo ¾ Occorre altresì che tale diritto sia effettivamente esercitato Possibilità di sviluppare altre definizioni di gruppo che non considerano il rapporto partecipativo (elemento formale) come essenziale, ma che prevedono comunque il dato sostanziale (la capacità di esercitare il controllo) Il dato sostanziale è raggiungibile anche mediante altri mezzi: relazioni informali o contrattuali? LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO Un “gruppo” gruppo non basato sulle partecipazioni al capitale poggerebbe su fondamenta senza dubbio più fragili • l’esercizio del potere di controllo è indiretto e mediato da parte dei soci delle società dominate dominate, i quali, quali almeno formalmente, formalmente sono gli unici a poter esercitare il proprio diritto di voto (anche se indirizzato dalla società dominante)) • la tenuta a medio-lungo termine dell’aggregazione dovrebbe stimarsi ti i come piuttosto i tt t precaria i LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO Il codice civile non fornisce una definizione di gruppo aziendale, ma si è limitato ad d iindicare, di con l’ l’articolo i l 2359 , i presuppostii per id identificare ifi relazione l i di CONTROLLO DI DIRITTO possesso maggioranza assoluta del capitale COLLEGAMENTO CONTRATTUALE Possibilità di esercitare un’influenza dominante su un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali DI FATTO possesso di numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società Possibilità di esercitare un’influenza notevole, ovvero di influire, seppure in maniera non determinante, sulle scelte di altre società GRUPPO IN SENSO LATO GRUPPO IN SENSO STRETTO Possibilità di esercitare it almeno l il 20% dei voti nell’assemblea ordinaria (il 10% se la società è quotata) LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO Ai “gruppi” individuati dal punto di vista giuridico si ricollegano una serie di adempimenti adempimenti, obblighi e vincoli attraverso cui si intende tutelare i terzi ed i soci di minoranza delle aziende “controllate”: ¾ la redazione, redazione per la capogruppo, capogruppo del bilancio consolidato, consolidato salvi i previsti casi di esonero, esonero (cfr. (cfr art. 25 e segg. D.Lgs. 127/1991 di recepimento della VII Direttiva CEE) ¾ la corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte del soggetto controllante che è esposto all’azione all’a ione di responsabilità da parte che i soci ed i creditori delle controllate (art. (art 2497-bis c.c.) ¾ la pubblicità e comunicazione, per le società che subiscono la direzione unitaria, del proprio status (art. ( 2497 b c.c.). 2497-bis ) ¾ la redazione (da riportare in Nota integrativa), per le società controllate, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, quarto comma, c.c.) ¾ l’indicazione nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori delle controllate, dei rapporti pp intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati (art. 2497-bis, quinto comma, c.c.) CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO Nel gruppo, poiché le diverse aziende sono indipendenti dal punto di vista giuridico giuridico, ognuna di esse manifesta un proprio capitale e un proprio reddito che rilevano di fronte ai terzi Tuttavia, T tt i il gruppo assume una sua propria i id identità, tità che h sii ffonda d su tutte le combinazioni produttive facenti parte dell’aggregazione che tra loro interagiscono g sotto la g guida comune della capogruppo. p g pp Per tale motivo, assume una particolare importanza l’identificazione del capitale e del reddito del gruppo Queste due variabili non possono però essere semplicisticamente determinate come somma dei capitali e dei redditi delle singole unità Infatti, sussistono delle operazioni interne al gruppo, che vedono le diverse aziende,, contemporaneamente, p , controllanti e controllate,, venditrici ed acquirenti, creditrici e debitrici l’una nei confronti dell’altra CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO Il capitale ed il reddito del gruppo devono essere “depurati” dalle poste contabili t bili “reciproche” “ i h ” che h scaturiscono t i da d ciò iò iin quanto t non originate i i t d da rapporti “esterni” al gruppo stesso. Tuttavia, ogni azienda, in quanto formalmente indipendente, è tenuta alla presentazione di un bilancio di esercizio, il quale verrà quindi redatto – e non potrebbe essere altrimenti – come se ogni singola unità fosse indipendente dalle altre. Ne consegue che i redditi ed i capitali di ogni azienda risultano in qualche modo “falsati” dall’incidenza di operazioni di capitale, it l di fifinanziamento, i t di acquisto i t e di vendita dit infragruppo i f A questo fisiologico g “errore” informativo viene posto rimedio con la redazione del bilancio consolidato, che la capogruppo deve redigere tenendo appunto conto delle operazioni intervenute tra le diverse aziende dell’aggregazione dell aggregazione e eliminando di conseguenza gli effetti sul capitale e sul reddito dovuti a transazioni e rapporti interni tra aziende del gruppo CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO In altri termini, il bilancio consolidato interpreta il gruppo come un’unica azienda e fornisce f pertanto un’informativa f più corretta e coerente rispetto a quella scaturente dai singoli bilanci di esercizio delle differenti unità I calcoli connessi, comunque, non sono agevoli, in quanto a seconda d ll teoria della t i di gruppo che h viene i adottata, d tt t cambiano, bi ttalvolta l lt significativamente, le tecniche di consolidamento, il che conduce a risultati differenti Le teorie di gruppo sviluppate in dottrina sono sostanzialmente quattro: ¾ la teoria dell’entità ¾ la teoria della proprietà ¾ la teoria della capogruppo ¾ la teoria della capogruppo modificata CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO È opportuno riflettere su alcune circostanze che ci portano a considerare più o meno espressivi i concetti (e quindi i valori) di “capitale” e di “reddito” di gruppo a seconda del grado di integrazione g “produttiva” p che caratterizza il g gruppo pp stesso (gruppi “industriali” o “economici” e gruppi “finanziari”) In un gruppo “industriale” industriale ll’integrazione integrazione tecnico tecnico-economica economica delle singole unità comporta l’individuazione di un capitale di gruppo che ha un preciso significato “tecnico”. L’integrazione “tecnica” delle diverse unità produttive, infatti, fa assumere al capitale di gruppo un significato strumentale che si identifica nel “capitale capitale di funzionamento” di un’azienda industriale In un gruppo “finanziario” finanziario , invece, invece la presenza di aziende svolgenti attività differenti fa sì che la configurazione unitaria del capitale di gruppo contrasti con l’eterogeneità esistente tra le diverse unità produttive. Il capitale che scaturisce dal consolidamento in questo caso non è altro che una semplice somma algebrica – seppure depurata, si intende, degli effetti delle operazioni infragruppo – che non ha alcun significato “tecnico” specifico CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO Analoghe riflessioni devono essere effettuate per quanto riguarda il reddito del gruppo. Questo può essere, in linea di principio, identificato con il risultato economico che deriva dalle operazioni svolte dal gruppo considerato nel suo insieme nei confronti dei terzi Per quanto riguarda i gruppi “industriali”, ancora una volta, la definizione di reddito di gruppo ha un significato preciso e indicativo, in quanto il gruppo si muove come un’unica ’ i unità ità di produzione d i ffortemente t t iintegrata t t Per i gruppi “finanziari”, invece, il reddito perde il proprio significato connesso all’unitarietà e all’omogeneità dei processi produttivi, finendo per diventare niente di più che la semplice espressione matematica della somma dei redditi delle singole g aziende derivanti da p processi distinti,, depurati ovviamente dai costi/ricavi infragruppo