I GRUPPI AZIENDALI:
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
INDICE
•
Le diverse definizioni di gruppo
•
L origini
Le
i i i storiche
t i h del
d l gruppo
•
Le caratteristiche costitutive dei gruppi
•
La definizione di gruppo in senso lato
•
L disciplina
La
di i li giuridica
i idi del
d l gruppo
LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO
Prima definizione (la più restrittiva)
Affi hé sii possa parlare
Affinché
l
di ““gruppo”” è necessaria
i lla compresenza d
delle
ll
seguenti condizioni:
9l’esistenza di più aziende con veste giuridica di società,
preferibilmente “di capitali” (dotate quindi di autonomia giuridica)
9il legame finanziario rappresentato dal possesso, da parte di una
società del gruppo, della maggioranza o di una parte delle quote di
capitale nelle altre combinazioni produttive che le consenta di
esercitare il potere di controllo e direzione di queste
Questa prima definizione è di tipo tradizionale ed è largamente accolta,
accolta tra ll’altro
altro,
dalla migliore dottrina economico-aziendale italiana
LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO
Prima definizione (la più restrittiva)
In sostanza, per identificare un gruppo secondo tale definizione
occorre che vi sia:
¾La pluralità dei soggetti giuridici
¾L’ i ità d
¾L’unicità
dell soggetto
tt economico
i
¾Il controllo tramite partecipazioni al capitale
¾La direzione unitaria
Q
Questa
prima
i definizione
d fi i i
è quella
ll da
d noii accolta
l
LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO
Seconda definizione (più ampia della precedente)
Fonda il concetto di “gr
“gruppo”
ppo” sulla
s lla sola circostan
circostanza
a che un’azienda
n’a ienda possa
esercitare su altre il potere di gestione, ovvero che più combinazioni
produttive condividano lo stesso soggetto economico che impone linee di
governo comuni e ciò indipendentemente dalla presenza di un rapporto
partecipativo
La sussistenza
L
i t
d
delle
ll partecipazioni
t i
i i è vista
i t come un elemento
l
t non
necessariamente decisivo, perché il potere di direzione e di controllo può
essere suscitato anche da un contratto, da una situazione “di fatto” e, in
generale, da qualsiasi fattore che consente, in concreto, di esercitarlo
Questa seconda definizione è accolta da una minoranza, seppure qualificata, della
d tt i economico-aziendale
dottrina
i
i d l italiana
it li
LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO
Terza definizione (la più ampia di tutte)
IInterpreta
t
t come ““gruppo”” qualsiasi
l i i aggregazione
i
aziendale
i d l iin cuii lle
aziende sono collegate sia in maniera formale che informale, purché il
loro legame sia più forte e stabile rispetto ad un accordo di breve periodo
Secondo q
questa definizione il concetto di “gruppo”
g pp viene ad assumere
confini estremamente vasti e il gruppo potrebbe addirittura configurasi in
occasione di gentlemen’s agreements o altri rapporti di natura finanziaria
o produttiva non formalizzati
formalizzati, purché protratti nel tempo
Q esta ter
Questa
terzaa defini
definizione
ione è diff
diffusa
sa prevalentemente
pre alentemente all’estero
LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO
La definizione“giuridica”
La presenza di una normativa giuridica e di principi contabili nazionali ed
internazionali complica ulteriormente il quadro di riferimento
Ques e fonti
Queste
o legislative
eg s a e e regolamentari,
ego a e a , pu
pur non
o fornendo
o e do esp
esplicitamente
c a e e
una definizione di “gruppo”, fissano dei termini per la redazione del
bilancio consolidato – tipico strumento contabile dei gruppi
aziendali – con il risultato che spesso alcuni aggregati pur non
riconducibili alla definizione di gruppo in senso stretto, sono soggetti alla
sua compilazione
Dal punto di vista giuridico ha infatti prevalenza il concetto di “controllo di
fatto”, con qualsiasi mezzo esso sia conseguito, piuttosto che la presenza
di un “controllo
controllo di diritto
diritto” – che scaturisce dalla detenzione di
partecipazioni – sulle singole combinazioni produttive da parte di
un’azienda leader
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
L’impulso
p
alla nascita dei gruppi
g pp intesi in senso “moderno” è
dovuto infatti a due circostanze verificatesi negli Stati Uniti
L emanazione, nel 1890,
L’emanazione
1890 dello
Sherman Act, con il quale si
vietavano i trust e le
“conspiracy” volti a limitare
la libera concorrenza
Una legge
gg del New Jersey
y sulle
corporation, emanata nel 1888 e
emendata nel 1893 che consentiva
espressamente alle società aventi sede
legale nello Stato di acquisire
partecipazioni di capitale in altre società
forte impulso alla nascita e sviluppo delle
holding companies
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
Fino ad allora la situazione era esattamente rovesciata
Era vietata la detenzione di
partecipazioni al capitale in
altre aziende
La legge consentiva la
formazione di trusts
Fu così che John D. Rockefeller
rispolverò un antico istituto
anglosassone – il trust, appunto – che
consiste nell’assegnare
nell assegnare ad un
fiduciario diritti su propri beni
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
Rockefeller “estese” tale istituto alle aziende ed ebbe talmente
successo che nel giro di soli venti anni si formarono diversi trusts che
dominavano, letteralmente, il mercato dell’acciaio, del tabacco, del
petrolio, dello zucchero, del grano e di molte altre materie prime,
nonché
hé quello
ll d
deii ttrasporti
ti fferroviari.
i i L’
L’esempio
i più
iù iimportante
t t è
costituito dalla Standard Oil Company
Mediante il trust Rockefeller riuscì ad aggirare il divieto di possesso
di partecipazioni da parte di una società, in quanto, benché si
verificasse, nella sostanza, uno “spossessamento”
spossessamento di fatto delle
aziende da parte dei legittimi proprietari con il passaggio di tutti i
poteri gestionali ai trustees (organizzati in Boards), dal punto di vista
f
formale
l questi
ti ultimi
lti i ricevevano
i
i certificati
tifi ti azionari
i
i all solo
l fifine di
gestire i beni dei soggetti aderenti sulla scorta di un contratto
regolare
g
e ammesso dall’ordinamento
Si crearono così dei grandi mono/oligopoli in diversi settori
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
Nel giro di pochi anni, tuttavia, le grandi industrie organizzate in
trusts misero a dura prova le piccole e medie aziende ed in
particolare agricoltori e commercianti e ciò scatenò l’aspra reazione
della classe media americana
La questione era talmente sentita che durante le elezioni politiche del
1888 sia i Repubblicani che i Democratici nei propri programmi
promisero delle misure anti-trust
anti trust
Fu così che, il 14 dicembre 1889 un senatore repubblicano dell’Ohio,
J h Sherman,
John
Sh
presentò
tò all C
Congresso d
deglili St
Stati
ti U
Uniti
iti un progetto
tt di
legge che intendeva dichiarare l’illegalità dei trusts in quanto
evidentemente lesivi della concorrenza e dello sviluppo
pp dei liberi
mercati
Dopo
p diversi mesi di discussione e una serie di modifiche rispetto
p
alla
stesura originaria, il 2 luglio 1890, dopo essere stato approvato da
entrambe le camere legislative, diventò legge federale
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
Una legge del New Jersey sulle corporation, emanata nel 1888 e
emendata nel 1893,, consentiva espressamente
p
alle società aventi
sede legale nello Stato di acquisire partecipazioni di capitale in altre
aziende, legalizzando a tutti gli effetti le holdings come forme di
aggregazione aziendale
Questa suscitò subito particolare interesse, proprio a causa del fatto
che in quello stesso periodo
che,
periodo, lo stato federale aveva bandito
definitivamente il trust
Fu così che
che, immediatamente dopo l’approvazione
l approvazione dello Sherman Act,
Act
la Standard Oil Company abbandonò la struttura di trust e trasferì la
sede sociale da New York in New Jersey assumendo la
denominazione di Standard Oil Company of New Jersey (SONJ)
diventando una holding a tutti gli effetti
Il suo esempio fu rapidamente seguito da numerose altre società e, in breve
tempo, il possesso delle partecipazioni venne ammesso in tutti gli Stati Uniti
LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO
Attualmente, i gruppi aziendali costituiscono un fenomeno
Attualmente
estremamente diffuso. Nel tempo, infatti, le grandi aziende
conglomerali
co
g o e a hanno
a o ceduto il passo a queste st
strutture
uttu e p
più
ù ssnelle
e e
che, rispetto alle precedenti, presentano una serie di vantaggi
non indifferenti
I più grandi colossi internazionali che operano nei campi più
svariati sono organizzati sotto forma di gruppo. Si pensi alla
g , alla
Ford,, alla General Motors,, all’IBM,, alla Volkswagen,
Nestlè, all’Unilever, alla Procter & Gamble, alla FIAT, solo per
citarne alcuni tra i più noti
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
Secondo la definizione più restrittiva il gruppo è un aggregato aziendale fra
più aziende dotate di autonomia giuridica ma soggette al controllo
economico, mediante partecipazioni al capitale, da parte di un unico
soggetto che governa lo stesso secondo un indirizzo gestionale unitario
In “senso stretto”, pertanto, si può parlare di “gruppo aziendale”
quando si manifestano
manifestano, contemporaneamente
contemporaneamente, le seguenti condizioni:
• pluralità dei “soggetti giuridici” (le singole aziende)
• unicità del “soggetto economico” (il dominus, per conto del quale
viene svolta l’attività aziendale)
• controllo tramite partecipazioni al capitale
• direzione unitaria
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
PLURALITÀ DEI “SOGGETTI GIURIDICI”
Presenza di più aziende formalmente indipendenti sulle quali è possibile
esercitare un controllo
Rilevanza
della forma
giuridica
i idi
SOCIETÀ DI
Unica forma giuridica che consente di realizzare pienamente l’autonomia
giuridica delle diverse entità del gruppo per effetto del riconoscimento
della “personalità giuridica”
CAPITALI
SOCIETÀ DI
PERSONE
IMPRESA
INDIVIDUALE
L’autonomia patrimoniale permette che un altro soggetto possa
acquisirne una partecipazione di controllo (ex art. 2361 c.c.) ma la
prevalenza dell’elemento personale (si pensi al CdA) pregiudica
l’effettivo esercizio del potere di gestione e di controllo
Ricorso a relazioni informali e contrattuali per l’impossibilità
di realizzare un controllo di tipo patrimoniale
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”
Sebbene le diverse aziende siano formalmente indipendenti dal
punto di vista giuridico, per poter identificare un gruppo occorre
infatti che il soggetto
gg
economico sia unico ed identico per tutte
Ciò in quanto il soggetto economico influenza in maniera decisiva
la politica di gestione delle singole partecipate attraverso
l’espressione di un’unica volontà economica ispirata, per
ll’appunto
appunto, ad una visione “complessiva”
complessiva di gruppo che va oltre gli
interessi della specifica combinazione produttiva
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”
È tuttavia estremamente difficile individuare
concretamente il soggetto economico dei gruppi aziendali
La situazione si complica infatti notevolmente a causa della
coesistenza di distinti soggetti economici facenti capo
rispettivamente alla società madre e a quelle sottoposte a
controllo, nonché, volendo ragionare in termini scientifici, a
causa delle diverse definizioni di “soggetto economico” che
possono essere prese in considerazione
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”
Nella dottrina economico-aziendale
economico aziendale italiana esistono
sostanzialmente due diverse definizioni di soggetto
economico
In base alla definizione tradizionale il soggetto economico è
rappresentato da coloro per conto dei quali (nell
(nell’interesse
interesse
dei quali) viene svolta l’attività aziendale
Secondo una visione più moderna (quella che noi seguiamo),
seguiamo)
invece, esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il
potere volitivo e che, di conseguenza, dominano i
massimi organi di governo aziendale
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”
Anche ricorrendo alla seconda definizione di “soggetto economico” si
incontra qualche problema nell’individuare correttamente in chi esso
consista all’interno dei gruppi
In prima approssimazione possiamo affermare che esso coincide con
quello
ll dell’azienda
d ll’ i d dominante,
d i
t iin quanto
t esercita
it lla propria
i iinfluenza
fl
anche sulle decisioni delle controllate
Approfondendo ulteriormente ll’analisi
analisi, possiamo giungere addirittura
all’individuazione di due distinti soggetti economici nell’ambito dei
gruppi aziendali:
- il primo,
i
rappresentato
t t dalla
d ll “società
“
i tà madre”,
d ” sarebbe
bb il soggetto
tt
economico immediato del gruppo stesso
- il secondo, rappresentato dal soggetto economico della società madre,
sarebbe il suo soggetto economico mediato, in quanto decisore di
ultima istanza
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE
Ill possesso dii partecipazioni
i i i dii controllo all capitale
i l di diverse
di
aziende indipendenti consente immediatamente di concentrare in
una sola figura (il soggetto economico) – sia essa una persona o un
gruppo di persone – il potere di dominio sull’intero aggregato
È decisivo che tale “dominio” sia effettivamente esercitato
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE
La partecipazione di controllo è ogni partecipazione che consente l’esercizio del
controllo
ll economico da
d parte ddella
ll società
i à titolare
i l
CONTROLLO
GIURIDICO
possesso maggioranza
assoluta del capitale
CONTROLLO DI FATTO
numero di voti sufficiente
ff
per
p
esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea
ordinaria di un’altra società
possibilità di esercitare il dominio delle assemblee sociali, le
cui deliberazioni indicano le manifestazioni di volontà delle
società ( scelte strategiche e operative della combinazione
produttiva, composizioni degli organi di governo, ecc.)
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE
Normalmente la “grandezza”
grandezza della quota di capitale necessaria
ad esercitare il controllo è inversamente proporzionale alla
“grandezza”
g
dell’azienda p
partecipata
p
Questo fenomeno può essere ulteriormente enfatizzato dallo
sfruttamento della “leva azionaria”, che consente alla
capogruppo, attraverso successivi rapporti di partecipazione
“a cascata”, di controllare indirettamente numerose altre
aziende con un esborso ridotto di capitale
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE
Poniamo, ad esempio, il caso in cui la società ALFA S.p.a. con un
capitale sociale di 1000 possieda il 51% del capitale sociale di BETA
S.p.a. (pari a 500), la quale possiede a sua volta il 51% del capitale
sociale di GAMMA S
S.p.a.
p a (pari a 300) che possiede
possiede, infine il 51%
capitale sociale di DELTA S.p.a. (pari a 200), identificando un tipico
gruppo “a cascata”
Per controllare tutte queste aziende (che in totale hanno un
capitale sociale complessivo di 2000), occorre soltanto il 51%
di 1000 (il capitale sociale della società ALFA S.p.a.), pari a
510, ovvero ad un quarto del capitale sociale nominale
complessivo
l
i d
dell’aggregazione,
ll’
i
b
benché
hé lla partecipazione
t i
i
sia
i
in tutti i casi maggioritaria (51%)
LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI
DIREZIONE UNITARIA
Possibilità effettiva del soggetto economico di definire ed imporre la
realizzazione di una politica complessiva sulla base di un proprio disegno
strategico e che vede, variamente, partecipare tutte le aziende del gruppo stesso
Affermazione dell
dell’unicità
unicità del soggetto economico e della relativa
prevalenza sull’autonomia giuridica delle singole società partecipate
Concretizzazione dell’entità economica di grado superiore rispetto alle
singole
i
l combinazioni
bi i i produttive
d i su cuii questa stessa entità
i à sii fonda
f d
LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO
RICAPITOLANDO, secondo la definizione da noi seguita:
¾ Il gruppo non è semplicemente
li
una pluralità
l li à di aziende
i d
¾ Il disporre del diritto di esercitare il controllo (mediante congrue partecipazioni
al capitale) sulle partecipate è condizione necessaria ma non sufficiente perché
si possa identificare un “gruppo
¾ Occorre altresì che tale diritto sia effettivamente esercitato
Possibilità di sviluppare altre definizioni di gruppo che non considerano il rapporto
partecipativo (elemento formale) come essenziale, ma che prevedono comunque il dato
sostanziale (la capacità di esercitare il controllo)
Il dato sostanziale è raggiungibile anche mediante altri mezzi: relazioni informali o
contrattuali?
LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO
Un “gruppo”
gruppo non basato sulle partecipazioni al capitale
poggerebbe su fondamenta senza dubbio più fragili
• l’esercizio del potere di controllo è indiretto e mediato da parte
dei soci delle società dominate
dominate, i quali,
quali almeno formalmente,
formalmente
sono gli unici a poter esercitare il proprio diritto di voto (anche se
indirizzato dalla società dominante))
• la tenuta a medio-lungo termine dell’aggregazione dovrebbe
stimarsi
ti
i come piuttosto
i tt t precaria
i
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO
Il codice civile non fornisce una definizione di gruppo aziendale, ma si è limitato
ad
d iindicare,
di
con l’
l’articolo
i l 2359 , i presuppostii per id
identificare
ifi
relazione
l i
di
CONTROLLO
DI DIRITTO
possesso
maggioranza
assoluta del capitale
COLLEGAMENTO
CONTRATTUALE
Possibilità di esercitare
un’influenza dominante su
un’altra in virtù di
particolari vincoli
contrattuali
DI FATTO
possesso di numero di voti
sufficiente per esercitare
un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria
di un’altra società
Possibilità di esercitare
un’influenza notevole, ovvero di
influire, seppure in maniera non
determinante, sulle scelte di
altre società
GRUPPO IN SENSO
LATO
GRUPPO IN SENSO
STRETTO
Possibilità di
esercitare
it
almeno
l
il
20% dei voti
nell’assemblea
ordinaria (il 10% se la
società è quotata)
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO
Ai “gruppi” individuati dal punto di vista giuridico si ricollegano una
serie di adempimenti
adempimenti, obblighi e vincoli attraverso cui si intende
tutelare i terzi ed i soci di minoranza delle aziende “controllate”:
¾ la redazione,
redazione per la capogruppo,
capogruppo del bilancio consolidato,
consolidato salvi i previsti casi di esonero,
esonero (cfr.
(cfr
art. 25 e segg. D.Lgs. 127/1991 di recepimento della VII Direttiva CEE)
¾ la corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte del soggetto controllante che è
esposto all’azione
all’a ione di responsabilità da parte che i soci ed i creditori delle controllate (art.
(art
2497-bis c.c.)
¾ la pubblicità e comunicazione, per le società che subiscono la direzione unitaria, del proprio
status (art.
(
2497 b c.c.).
2497-bis
)
¾ la redazione (da riportare in Nota integrativa), per le società controllate, di un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su
di essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, quarto comma, c.c.)
¾ l’indicazione nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori delle controllate,
dei rapporti
pp
intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre
società che vi sono soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio
dell’impresa e sui suoi risultati (art. 2497-bis, quinto comma, c.c.)
CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO
Nel gruppo, poiché le diverse aziende sono indipendenti dal punto di
vista giuridico
giuridico, ognuna di esse manifesta un proprio capitale e un
proprio reddito che rilevano di fronte ai terzi
Tuttavia,
T
tt i il gruppo assume una sua propria
i id
identità,
tità che
h sii ffonda
d su
tutte le combinazioni produttive facenti parte dell’aggregazione che tra
loro interagiscono
g
sotto la g
guida comune della capogruppo.
p g pp Per tale
motivo, assume una particolare importanza l’identificazione del
capitale e del reddito del gruppo
Queste due variabili non possono però essere semplicisticamente
determinate come somma dei capitali e dei redditi delle singole unità
Infatti, sussistono delle operazioni interne al gruppo, che vedono le
diverse aziende,, contemporaneamente,
p
, controllanti e controllate,,
venditrici ed acquirenti, creditrici e debitrici l’una nei confronti dell’altra
CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO
Il capitale ed il reddito del gruppo devono essere “depurati” dalle poste
contabili
t bili “reciproche”
“ i
h ” che
h scaturiscono
t i
da
d ciò
iò iin quanto
t non originate
i i t d
da
rapporti “esterni” al gruppo stesso.
Tuttavia, ogni azienda, in quanto formalmente indipendente, è tenuta alla
presentazione di un bilancio di esercizio, il quale verrà quindi redatto – e
non potrebbe essere altrimenti – come se ogni singola unità fosse
indipendente dalle altre. Ne consegue che i redditi ed i capitali di ogni
azienda risultano in qualche modo “falsati” dall’incidenza di operazioni di
capitale,
it l di fifinanziamento,
i
t di acquisto
i t e di vendita
dit infragruppo
i f
A questo fisiologico
g
“errore” informativo viene posto rimedio con la
redazione del bilancio consolidato, che la capogruppo deve redigere
tenendo appunto conto delle operazioni intervenute tra le diverse aziende
dell’aggregazione
dell
aggregazione e eliminando di conseguenza gli effetti sul capitale e sul
reddito dovuti a transazioni e rapporti interni tra aziende del gruppo
CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO
In altri termini, il bilancio consolidato interpreta il gruppo come un’unica
azienda e fornisce
f
pertanto un’informativa
f
più corretta e coerente
rispetto a quella scaturente dai singoli bilanci di esercizio delle
differenti unità
I calcoli connessi, comunque, non sono agevoli, in quanto a seconda
d ll teoria
della
t
i di gruppo che
h viene
i
adottata,
d tt t cambiano,
bi
ttalvolta
l lt
significativamente, le tecniche di consolidamento, il che conduce a
risultati differenti
Le teorie di gruppo sviluppate in dottrina sono sostanzialmente
quattro:
¾ la teoria dell’entità
¾ la teoria della proprietà
¾ la teoria della capogruppo
¾ la teoria della capogruppo modificata
CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO
È opportuno riflettere su alcune circostanze che ci portano a
considerare più o meno espressivi i concetti (e quindi i valori) di
“capitale” e di “reddito” di gruppo a seconda del grado di
integrazione
g
“produttiva”
p
che caratterizza il g
gruppo
pp stesso
(gruppi “industriali” o “economici” e gruppi “finanziari”)
In un gruppo “industriale”
industriale ll’integrazione
integrazione tecnico
tecnico-economica
economica delle singole unità
comporta l’individuazione di un capitale di gruppo che ha un preciso significato
“tecnico”. L’integrazione “tecnica” delle diverse unità produttive, infatti, fa assumere
al capitale di gruppo un significato strumentale che si identifica nel “capitale
capitale di
funzionamento” di un’azienda industriale
In un gruppo “finanziario”
finanziario , invece,
invece la presenza di aziende svolgenti attività differenti
fa sì che la configurazione unitaria del capitale di gruppo contrasti con l’eterogeneità
esistente tra le diverse unità produttive. Il capitale che scaturisce dal consolidamento
in questo caso non è altro che una semplice somma algebrica – seppure depurata, si
intende, degli effetti delle operazioni infragruppo – che non ha alcun significato
“tecnico” specifico
CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO
Analoghe riflessioni devono essere effettuate per quanto
riguarda il reddito del gruppo. Questo può essere, in linea di
principio, identificato con il risultato economico che deriva dalle
operazioni svolte dal gruppo considerato nel suo insieme nei
confronti dei terzi
Per quanto riguarda i gruppi “industriali”, ancora una volta, la definizione di
reddito di gruppo ha un significato preciso e indicativo, in quanto il gruppo si
muove come un’unica
’ i unità
ità di produzione
d i
ffortemente
t
t iintegrata
t
t
Per i gruppi “finanziari”, invece, il reddito perde il proprio significato
connesso all’unitarietà e all’omogeneità dei processi produttivi, finendo per
diventare niente di più che la semplice espressione matematica della
somma dei redditi delle singole
g
aziende derivanti da p
processi distinti,,
depurati ovviamente dai costi/ricavi infragruppo
Scarica

I GRUPPI AZIENDALI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI