SKF General Conditions of Purchase
VALID FROM 2010-03-01
These conditions of purchase shall apply in full unless otherwise
agreed in writing.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Definitions
"SKF" shall mean any company within the SKF Group of companies
purchasing products under these General Conditions.
"Supplier" shall mean any company delivering products to SKF
under these General Conditions.
"Agreement" shall mean any agreement between SKF and the
Supplier related to the sale and purchase of any products. These
General Conditions and the SKF Quality Standards for Suppliers (as
defined below) form an integral part of the Agreement.
"Products" shall mean any products and services purchased by SKF
under these General conditions.
"Defective Products" shall mean Products that are not in accordance
with technical and other specifications specified or otherwise
established by SKF or are not fit for the purpose intended. In the
absence of documented SKF requirements, "Defective Products"
shall mean Products that are not in accordance with approved
sample deliveries of the Products or where no samples are
delivered, do not conform to generally accepted industry standards.
"SKF Quality Standard for Suppliers" shall mean the quality
requirements issued by SKF Group Purchasing.
Inspection of production
SKF shall have the right to inspect the Supplier's production, take
samples and carry out other necessary investigations on the
Supplier's premises.
It is the Supplier's responsibility to see to it that SKF can exert its
right according to clause 2.1 even in cases where production is
assigned, partially or entirely, to another company.
Quality, Ethical and Environmental, Health & Safety
requirements
The Supplier shall comply with the SKF Quality Standards for
Suppliers, which implies adoption of the principles of the SKF Code
of Conduct, of the SKF Code of Conduct for suppliers and subcontractors and of SKF's Environmental, Health & Safety (EHS)
policy (http://www.skf.com) and shall ensure that any SubContractor approved by SKF under Clause 6 of these General
Conditions, is legally bound to a similar compliance obligation. The
Products shall be in accordance with technical and other
specifications specified or otherwise established by SKF. All
specifications will be considered to require that each Product must
be new when delivered to SKF, unless the applicable specifications
expressly permit the delivery of used, reconditioned or
remanufactured Product. SKF may refuse to accept any Products
that do not conform to all applicable specifications, in which case
the Products will not be considered to have been delivered by the
Supplier.
After SKF has approved sample deliveries and respective
specifications, if so provided, of the Products, the Supplier is not
allowed to change the function, appearance, properties, material, or
place of production of the Products, without the prior written
consent of SKF.
SKF's approval of Products shall not affect the Supplier's liability
under the Agreement.
The Supplier shall notify SKF forthwith of any known or
apprehended Defective Products. SKF shall notify the Supplier of
any Defective Products within 6 months after the Defective Products
have been detected by SKF.
If, on account of Defective Products, SKF deems it necessary to
carry out an inspection of any or all Products delivered, this shall be
effectuated, after consultation with the Supplier, at the Supplier's
expense. The Supplier shall compensate SKF for the cost of such
inspection.
The Supplier shall, immediately upon SKF's request, replace or
rectify Defective Products free of charge or, if SKF so wishes,
compensate SKF for the value of such Defective Products or for the
costs of their rectification. In addition, the Supplier shall
compensate SKF for all costs, damages and losses incurred by SKF
as a result of the Defective Products.
If Defective Products have been incorporated in SKF products that
have been delivered to SKF customers, SKF shall have the right to
recall the SKF products concerned, at the expense of the Supplier.
The Supplier shall indemnify SKF for freight charges with respect to
Defective Products (including those related to Defective Products
incorporated in SKF products) and, if the Defective Products are
3.9
3.10
returned to the Supplier, the freight charges for returned Defective
Products. All transport of the Defective Products in conjunction with
rectification of defects shall be at the Supplier's account and risk.
The Supplier's obligations under clause 3.5-3.8 above shall expire
two (2) years after the SKF products, in which the Defective
Products have been incorporated, have been delivered to any SKF
customer outside the SKF Group. The period of time under which
the obligations shall exist shall however, not exceed three (3) years
from delivery of the Defective Products to SKF.1 The time limitations
in this clause shall not affect the Supplier's product liability under
clause 10 below.
When a Defective Product has been remedied, the Supplier shall be
liable for defects in the replaced or repaired Product under the
same terms and conditions as those applicable to the original
Product.
4.
Technical modifications
SKF reserves the right, after the order has been placed, to modify
the agreed product specification. Any such modification shall be
confirmed in writing. Any difference in price and/or delivery date
resulting from such modifications is to be subject to mutual
agreement and must be confirmed in writing.
5.
5.1
Terms of delivery
Delivery clauses shall be construed in accordance with the latest
version of "INCOTERMS". If no delivery term is specifically agreed,
the delivery shall be "DDP".
Deliveries shall be made in accordance with agreed delivery dates.
SKF does not accept any responsibility for Products supplied in
quantities exceeding those agreed upon or delivered before the
agreed date. Such Products may be returned to the Supplier at the
Supplier's expense. The risk of loss for such Products shall be borne
by the Supplier.
The Supplier shall forthwith notify SKF in writing of any known or
apprehended events that may result in a breach of the agreed
delivery date and advise SKF as soon as possible thereafter when
delivery can be expected.
The Supplier shall have to pay for any extra freight charges
incurred in ensuring that delayed deliveries reach SKF on time.
The Supplier shall compensate SKF for all costs, damages and
losses incurred by SKF as a result of late delivery.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
Sub-Contractors
Supplier's use of a sub-contractor shall require SKF's prior written
approval. Such use will not relieve Supplier from the responsibility
for ensuring that the provisions of the Agreement are complied
with.
7.
7.1
Intellectual Property Rights
The Supplier represents and warrants that the Products do not
infringe any Intellectual Property Right of any third party. The
Supplier shall indemnify SKF for all costs arising out or relating to
the Products and/or the incorporation of the Products in the final
products sold by SKF or by any customer of SKF, if such Products
infringe the Intellectual Property Right of a third party. The Supplier
shall assist SKF and, if so requested by SKF, shall defend SKF, at
the Supplier’s expense, in disputes in which SKF is involved as a
consequence of said infringement.
In the event the Supplier prepares for SKF notes, reports, data, and
any other information regardless of the media of expression
(collectively, “Material”), these shall be deemed to be works for hire
and shall belong exclusively to SKF. If by operation of law any of
the Material is not work made for hire, then the Supplier hereby
assigns to SKF the ownership of such Material including all
copyrights thereto. The Supplier will not use any Material prepared
for SKF without first obtaining the written consent of SKF.
In the event the Supplier makes an improvement to any SKF
product, SKF shall be entitled to full ownership of any such
improvements conceived or first actually reduced to practice by
Supplier during the performance of the order. The Supplier agrees
to promptly disclose any such improvements and hereby assigns to
SKF all intellectual property rights thereto. The Supplier further
agrees to provide reasonable assistance to SKF, at SKF’s expense,
for securing all intellectual property rights pursuant to Sections 7.2
and 7.3.
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
9.3
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Tooling
Special tools and equipment provided by the Supplier to be used in
fulfillment of the Agreement, shall, when wholly or partly paid by
SKF, become the property of SKF (“Tooling”).
The Supplier shall mark the Tooling with a clear reference that the
tooling is SKF's property. The Supplier shall not, without the prior
written consent of SKF, surrender Tooling to third parties and shall
not be entitled to manufacture with the Tooling any products, other
than the Products for SKF. The Supplier's responsibilities include
taking care of repairs, storage, servicing and insurance related to
the maintenance of the Tooling.
12.
Laws and regulations
Supplier shall comply with all relevant laws and regulations.
13.
13.1
Payment
Unless otherwise agreed in writing, payment shall be made within
sixty (60) days from the date of receipt of the invoice. Payment
shall never be made before the Product has been delivered.
Reception of payment shall not affect SKF's rights under the
Agreement.
SKF shall not accept additional charges, such as service fees, late
payment fees, or invoicing charges.
Termination
A party may terminate the Agreement by written notice forthwith
and without any liability for compensation, if the other Party
becomes insolvent, has a receiver or administrator appointed for its
assets, or if a petition for bankruptcy is filed by that Party itself or if
other bankruptcy proceedings are commenced.
When Products are delivered after the agreed-upon delivery time or
when Defective Products are not rectified or replaced within
reasonable time, without limitation of SKF's other rights, SKF has
the right to terminate the Agreement in full or in part.
If the Supplier fails to fulfill his obligations under the Agreement,
SKF shall have the right to terminate the Agreement forthwith.
14.
14.1
Product liability and insurance
To the extent that SKF might incur product liability itself or towards
any third party, the Supplier shall indemnify SKF as far as the
damage or SKF's liability is due to Defective Products. The Supplier
shall provide evidence of a business and product liability insurance,
at an insured level which is adequate having regard to the business
impact for SKF when purchasing the Products and must maintain
such insurance with regard to the risks covered and the amount of
coverage for the term of the Agreement. Such insurance shall also
cover the actions of a subcontractor or subsupplier that the Supplier
may utilize under this Agreement.
Confidentiality
Designs, samples, tools, drawings, plans, programs or other
information provided by one party to the other party must not be
used by the receiving party for any other purpose than the
fulfillment of the Agreement and must not be reproduced or
disclosed to a third party without the prior written permission from
the disclosing party.
When requested by the disclosing party, the receiving party shall
return all documentation and computer readable data, copies
included, as received from the disclosing party. Copies made by
either party or on behalf of either party shall be destroyed
forthwith.
The Supplier shall not advertise or publicize in any way, without the
prior written permission from SKF, the fact that he supplies, or has
been contracted to supply, Products to SKF. Further, the Supplier
shall not use any SKF name, logo, trademark, or other identifying
characteristic without SKF’s prior written approval.
Designs, samples, drawing, plans and programs ordered by SKF are
SKF's property.
On delivery, the Supplier shall provide SKF free of charge with the
agreed number, or at least one copy, of documents and drawings
that are sufficiently detailed to enable SKF to carry out assembly,
starting up, running and maintenance of the Products.
13.2
13.3
14.2
14.3
15.
15.1
15.2
16.
1
Force majeure
Neither of the parties shall be bound by any undertakings which it is
prevented from fulfilling by force majeure such as industrial
disputes, third party strikes and lockouts, riots, insurrection, fire,
flood, war, confiscation, or if competition is prevented by
governmental intervention or regulations or other circumstances
beyond the control of the party and which the party could not
reasonably be expected to have anticipated at the time of the
purchase, and the consequences of which the party could not
reasonably have avoided or overcome.
If, for any of the above reasons, the delivery delays, exceed or is
estimated to exceed six (6) months, the parties are free to annul
that part of the Agreement relating to the delayed delivery or nondelivery without incurring any liability with respect to the other
party.
If a party wishes to refer to force majeure, he is obliged to notify
the other party forthwith of the arising and ceasing thereof.
Arbitration
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection
with the Agreement, or breach, termination or invalidity thereof,
shall be finally settled by arbitration in accordance with the
UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. The number of
arbitrators shall be three and at least the chairman shall be from
the country in which the proceeding shall take place. The appointing
authority shall be the International Chamber of Commerce in Paris.
The place of arbitration shall be the capital city of the country in
which the SKF purchasing company has its principle place of
business. The arbitration proceedings shall, unless otherwise
agreed, be held in the English language.
Applicable law
The Agreement shall be governed by the law of the country in
which the purchasing SKF company has its principle place of
business, notwithstanding its conflict of laws rules. The United
Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG) of
April 11, 1980 shall not be applicable.
Note to Clause 3.9:
In the event German Civil Code is applicable, §478, 479 BGB shall
remain unaffected.
CONDIZIONI G ENERALI DI ACQUIS TO DI S KF
Valide dal 01.03.2010
Le presenti condizioni di acquisto si applicano integralmente, salvo diverso accordo scritto.
1. Definizioni
1.1 “SKF” significa tutte le società del Gruppo SKF che acquistano prodotti ai sensi delle presenti
Condizioni Generali.
1.2 “Fornitore” significa tutte le società che forniscono prodotti a SKF ai sensi delle presenti Condizioni
Generali.
1.3 “Contratto” significa tutti gli accordi tra SKF e il Fornitore che riguardano la vendita e l’acquisto di
Prodotti. Le presenti Condizioni Generali e il documento Standard di Qualità SKF per i Fornitori (come
infra definito) costituiscono parte integrante del Contratto.
1.4 “Prodotti” significa tutti i prodotti e i servizi acquistati da SKF ai sensi delle presenti Condizioni
Generali.
1.5 “Prodotti Difettosi” significa prodotti non conformi alle specifiche tecniche o requisiti di altro tipo
specificati o altrimenti stabiliti da SKF o non adatti allo scopo prefissato. In assenza di requisiti
documentati da SKF, con “Prodotti Difettosi” si intendono prodotti non conformi ai campioni consegnati
approvati oppure, nel caso in cui non siano stati forniti campioni, prodotti che non rispettino gli standard
industriali di settore generalmente accettati.
1.6 “Standard di Qualità SKF per i Fornitori” significa il documento emesso da SKF Group Purchasing
che contiene i requisiti di qualità.
2. Ispezione della produzione
2.1 SKF ha diritto di effettuare ispezioni presso il sito produttivo del Fornitore, prelevare campioni ed
eseguire altre indagini necessarie presso la sede del Fornitore.
2.2 Il Fornitore deve garantire che SKF possa esercitare il suo diritto ai sensi del articolo 2.1, anche nei
casi in cui la produzione sia subappaltata in tutto o in parte ad un’altra società.
3. Qualità, Codice Etico, Requisiti di Salute-Ambiente-Sicurezza
3.1 . Il Fornitore deve osservare lo Standard di Qualità SKF per i Fornitori, che comporta, inter alia,
l’adozione dei principi del Codice Etico di Comportamento SKF e Modello di Organizzazione e Gestione
(http://www.skf.it), del Codice di Comportamento SKF per Fornitori di Prodotti o di Servizi nonchè della
Politica EHS di SKF relativa ad ambiente, salute e sicurezza (http://www.skf.com); il Fornitore dovrà
altresì assicurarsi che i sub-appaltatori, approvati nei termini di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni
Generali, siano vincolati a obblighi di portata equivalente. I Prodotti devono essere conformi alle
specifiche tecniche o requisiti di altro tipo specificati o altrimenti stabiliti da SKF.
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
attività di direzione e coordinamento di RIV -SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.
Sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado n.1
Cap. Soc. Euro 54.600.000,00
Cod. Fisc., P.IVA e Iscrizione R.I. di Torino: 02663880017
R.E.A. di Torino N°580415
Tutte le specifiche saranno considerate richiedere che ogni Prodotto sia nuovo al momento della
consegna a SKF, fatti salvi i casi in cui le specifiche applicabili permettano espressamente la consegna di
prodotti usati, riparati, ricondizionati o rifabbricati. SKF potrà rifiutare Prodotti che non siano conformi a
tutte le specifiche applicabili, nel qual caso i Prodotti si considereranno come non consegnati dal
Fornitore.
3.2 Dopo l’approvazione da parte di SKF di campioni consegnati e, se previste, delle relative specifiche
dei Prodotti, al Fornitore non è consentito modificare funzione, aspetto, proprietà, materiale o luogo di
produzione dei Prodotti senza previo consenso scritto da parte di SKF.
3.3 L’approvazione dei Prodotti da parte di SKF non influirà sulla responsabilità del Fornitore ai sensi del
Contratto.
3.4 Il Fornitore deve immediatamente notificare a SKF i Prodotti Difettosi noti o presunti tali. SKF deve
denunciare al Fornitore i Prodotti Difettosi entro 6 mesi dalla scoperta di questi da parte di SKF.
3.5 Se, a causa dei Prodotti Difettosi, SKF dovesse ritenere necessario eseguire un’ispezione su alcuni o
tutti i Prodotti consegnati, tale ispezione dovrà essere eseguita, dopo aver consultato il Fornitore, a
spese del Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà rimborsare a SKF le spese di tale ispezione.
3.6 Su richiesta di SKF, il Fornitore deve immediatamente sostituire o riparare a titolo gratuito i Prodotti
Difettosi oppure, a discrezione di SKF, rimborsare a SKF il valore di tali Prodotti Difettosi o i costi della
loro riparazione. Il Fornitore dovrà inoltre risarcire a SKF tutti i costi, danni e perdite sostenuti da SKF in
conseguenza dei Prodotti Difettosi.
3.7
Se i Prodotti Difettosi sono stati incorporati in prodotti SKF consegnati a clienti di SKF, SKF avrà
diritto a ritirare i prodotti SKF interessati a spese del Fornitore.
3.8
Il Fornitore dovrà rimborsare a SKF le spese di trasporto relative ai Prodotti Difettosi (comprese
quelle relative ai Prodotti Difettosi incorporati nei prodotti SKF) e, nel caso in cui i Prodotti Difettosi
vengano restituiti al Fornitore, le spese di trasporto per la restituzione dei Prodotti Difettosi. Il trasporto
dei Prodotti Difettosi per la riparazione dei difetti sarà a carico e a rischio del Fornitore.
3.9 Gli obblighi del Fornitore ai sensi degli articoli 3.5 - 3.8 sopraindicati decadono dopo due (2) anni
dalla consegna dei prodotti SKF in cui sono stati incorporati i Prodotti Difettosi ai clienti SKF esterni al
Gruppo SKF. Il periodo di tempo durante il quale sussistono gli obblighi di garanzia non può però
eccedere i tre (3) anni dalla consegna dei Prodotti Difettosi a SKF. Le limitazioni di tempo indicate in
questa clausola non invalidano la responsabilità da prodotto difettoso del Fornitore di cui all’articolo 10
infra. *)
3.10 Dopo che un Prodotto Difettoso è stato riparato, il Fornitore è responsabile dei difetti presenti
nel prodotto sostituito o riparato con gli stessi termini e condizioni applicati al prodotto originale.
*) Nota al punto 3.9:
nel caso in cui si applichi il Codice Civile tedesco, le sezioni 478 e 479 BGB non vengono modificate.
4. Modifiche tecniche
Dopo l’emissione dell’ordine, SKF si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto concordate.
Tali modifiche devono essere confermate per iscritto. Eventuali differenze nel prezzo e/o nella data di
consegna in conseguenza di tali modifiche devono essere concordate e confermate per iscritto.
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
attività di direzione e coordinamento di RIV -SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.
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5. Termini di consegna
5.1 I termini di consegna devono essere interpretati secondo la versione più aggiornata degli
“INCOTERMS”. Se non vengono concordati termini di consegna specifici, la consegna sarà “DDP”.
5.2 Le consegne dovranno avvenire in linea con le date di consegna concordate.
5.3 SKF non si assume alcuna responsabilità per Prodotti forniti in quantità superiori a quelle
concordate o consegnati prima della data stabilita. Tali Prodotti potranno essere restituiti al Fornitore a
spese del Fornitore stesso. Il rischio di perdita di tali Prodotti sarà a carico del Fornitore.
5.4 Il Fornitore deve immediatamente rendere noti per iscritto a SKF eventuali eventi noti o temuti che
possano avere come conseguenza il mancato rispetto della data di consegna stabilita ed in seguito
avvertire SKF il più presto possibile comunicando la nuova data in cui è prevista la consegna .
5.5 Il Fornitore è tenuto a pagare eventuali spese extra di trasporto affrontate per assicurare la
tempestiva consegna a SKF delle merci in ritardo.
5.6 Il Fornitore deve risarcire a SKF tutti i costi, danni e perdite sostenuti da SKF in conseguenza dei
ritardi nella consegna.
6. Subappaltatori
Il ricorso a subappaltatori da parte del Fornitore necessita della preventiva approvazione scritta da parte
di SKF. Tale ricorso non solleva il Fornitore dalla responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni
previste dal Contratto.
7. Diritti di proprietà intellettuale
7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Nel caso in cui i Prodotti violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà tenere
indenne SKF per tutti i costi derivati da o relativi a tali Prodotti e/o all’incorporazione di tali Prodotti nei
prodotti finiti venduti da SKF o da qualsiasi cliente di SKF. Il Fornitore sarà tenuto ad assistere SKF e, se
richiesto da SKF, a difendere SKF stessa, a proprie spese, nelle azioni legali in cui SKF sia coinvolta come
conseguenza di detta violazione.
7.2 Nel caso in cui il Fornitore prepari per SKF note, rapporti, dati e altre informazioni,
indipendentemente dal mezzo di espressione utilizzato (definito complessivamente “Materiale”), questi
saranno considerati lavori commissionati e pertanto saranno di proprietà esclusiva di SKF. Se per legge il
Materiale non può essere considerato un lavoro commissionato, il Fornitore cede a SKF la proprietà di
tale Materiale inclusi tutti i relativi diritti d’autore. Il Fornitore non potrà utilizzare il Materiale preparato
per SKF senza aver precedentemente ottenuto il consenso scritto da parte di SKF.
7.3 Nel caso in cui il Fornitore apporti miglioramenti a qualsiasi prodotto SKF, SKF ha diritto alla
completa proprietà di tali miglioramenti ideati o realizzati per la prima volta dal Fornitore durante
l’esecuzione dell’ordine. Il Fornitore acconsente a comunicare immediatamente tali miglioramenti e, col
presente Contratto, cede a SKF tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore acconsente
inoltre a fornire a SKF assistenza adeguata, a spese di SKF stessa, per assicurare tutti i diritti di
proprietà intellettuale in conformità agli articoli 7.2 e 7.3.
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
attività di direzione e coordinamento di RIV -SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.
Sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado n.1
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8. Attrezzatura
8.1 Utensili ed attrezzatura speciali forniti dal Fornitore per essere utilizzati nell’adempimento del
Contratto diventeranno proprietà di SKF (“Attrezzatura”) quando questa li abbia pagati in tutto o in
parte.
8.2 Il Fornitore dovrà contrassegnare chiaramente l’Attrezzatura per indicare che trattasi di proprietà di
SKF. Il Fornitore non può cedere l’Attrezzatura a terzi senza previo consenso scritto da parte di SKF né
con tale Attrezzatura potrà fabbricare alcun prodotto se non quelli per SKF. La responsabilità del
Fornitore comprende l’occuparsi delle riparazioni, della custodia, della manutenzione e dell’assicurazione
relativi alla conservazione dell’Attrezzatura.
9. Risoluzione
9.1 Ciascuna Parte può recedere immediatamente dal Contratto tramite comunicazione scritta e senza
essere tenuta ad alcun risarcimento nel caso in cui l’altra parte diventi insolvente, venga nominato un
curatore fallimentare o un liquidatore per il patrimonio della stessa, venga presentata un’istanza di
fallimento o vengano avviati altri procedimenti concorsuali.
9.2 Se i Prodotti vengono consegnati in ritardo rispetto ai tempi di consegna concordati o se i Prodotti
Difettosi non vengono riparati o sostituiti in tempi ragionevoli, SKF ha diritto di recedere dal Contratto in
tutto o in parte, fatti salvi gli altri diritti di SKF.
9.3 Se il Fornitore non rispetta i propri obblighi ai sensi del Contratto, SKF ha diritto a recedere
immediatamente dallo stesso.
10. Responsabilità da prodotto difettoso e assicurazione
Nei limiti in cui SKF possa incorrere in responsabilità direttamente o verso terzi, il Fornitore è tenuto ad
indennizzare SKF nella misura in cui il danno o la responsabilità di SKF siano dovuti a Prodotti Difettosi.
Il Fornitore deve fornire prova che ha stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile
generale/professionale verso terzi e per responsabilità da prodotto difettoso con un massimale adeguato
all’impatto che l’acquisto dei Prodotti ha sul business SKF e deve conservare tale assicurazione
relativamente sia ai rischi coperti sia all’importo della copertura per la durata del Contratto. Tale
assicurazione deve inoltre coprire le azioni di eventuali subappaltatori e/o subfornitori utilizzati dal
Fornitore ai sensi del presente Contratto.
11. Riservatezza
11.1 Design, campioni, attrezzature, disegni, progetti, programmi o altre informazioni forniti da una
parte all’altra non devono essere utilizzati dalla parte ricevente per scopi diversi dall’adempimento del
Contratto e non devono essere riprodotti o resi noti a terzi senza previo consenso scritto della parte che
ha fornito dette informazioni.
11.2 Se richiesto dalla parte ha fornito le informazioni, la parte ricevente deve restituire tutta la
documentazione e i dati informatici, incluse eventuali copie, come ricevuti dall’altra parte. Eventuali
copie fatte da una delle parti o per conto di una delle parti dovranno essere immediatamente distrutte.
11.3 Senza previa autorizzazione scritta di SKF il Fornitore non può pubblicizzare in alcun modo il
fatto che fornisce SKF o che ha stipulato un contratto di fornitura di Prodotti con SKF. Il Fornitore non
può inoltre utilizzare nomi, loghi, marchi né altre caratteristiche distintive di SKF senza previa
autorizzazione scritta di SKF.
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
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11.4 Design, campioni, disegni, progetti e programmi ordinati da SKF sono di proprietà di SKF.
11.5 Alla consegna il Fornitore deve fornire gratuitamente a SKF il numero concordato, o almeno una
copia, di documenti e disegni sufficientemente dettagliati da permettere a SKF di eseguire
l’assemblaggio, l’avvio, l’utilizzo e la manutenzione dei Prodotti.
12. Leggi e regolamenti
Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
13. Pagamento
13.1 Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni
dalla data di ricezione della fattura. In nessun caso il pagamento deve avvenire prima della consegna del
Prodotto.
13.2 La ricezione del pagamento non influirà in alcun modo sui diritti di SKF ai sensi del Contratto.
13.3 SKF non accetta l’addebito di spese aggiuntive come costi di assistenza, interessi per ritardati
pagamenti o costi di fatturazione.
14. Forza Maggiore
14.1 Nessuna delle parti sarà vincolata ad impegni il cui adempimento è impedito da cause di forza
maggiore come dispute industriali, scioperi di terze parti e serrate, sommosse, insurrezioni, incendi,
inondazioni, guerre, confische, o se la concorrenza è impedita tramite interventi o regolamenti
governativi o altre circostanze che sono al di fuori del controllo della parte e che la parte non avrebbe
ragionevolmente potuto prevedere al momento dell’acquisto e le cui conseguenze la parte non avrebbe
potuto ragionevolmente evitare né superare.
14.2 Se, per qualsiasi dei motivi di cui sopra, la consegna avviene con un ritardo pari o superiore a sei
(6) mesi, le parti sono libere di annullare la parte del Contratto relativa alla ritardata o mancata
consegna senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’altra parte.
14.3 Se una parte desidera appellarsi a cause di forza maggiore, è obbligata a notificare
immediatamente all’altra parte l’insorgere e la cessazione di tali circostanze.
15. Arbitrato
15.1 Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione nate da o relative al Contratto oppure alla
violazione, cessazione o invalidità dello stesso sarà risolta in via definitiva da un arbitrato secondo con le
norme UNCITRAL al momento in vigore. Gli arbitri saranno tre e almeno il presidente dovrà provenire
dal Paese in cui il procedimento avrà luogo. L’autorità competente alla nomina è la Camera di
Commercio Internazionale di Parigi.
15.2 La sede dell’arbitrato sarà la capitale del Paese in cui la società SKF che acquista ha la sua sede
principale. Se non concordato diversamente, il procedimento arbitrale si terrà in inglese.
16. Legge applicabile
Al Contratto si applica la legge del Paese in cui la società SKF che acquista ha la sua sede principale,
indipendentemente dal conflitto con le norme di legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di vendita internazionale di beni mobili (CISG) dell’11 aprile 1980 non si applica.
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
attività di direzione e coordinamento di RIV -SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.
Sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado n.1
Cap. Soc. Euro 54.600.000,00
Cod. Fisc., P.IVA e Iscrizione R.I. di Torino: 02663880017
R.E.A. di Torino N°580415
SKF Industrie S.p.A.
Fornitore
……………………………..
…………………………….
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., sono specificatamente approvate per iscritto i seguenti articoli: 3 (Qualità,
Codice Etico, Requisiti di Salute-Ambiente-Sicurezza); 5 (Termini di consegna); 7 (Diritti di proprietà
intellettuale); 8 (Attrezzatura); 9 (Risoluzione); 10 (Responsabilità da prodotto difettoso e assicurazione);
14 (Forza maggiore) e 15 (Arbitrato).
Fornitore
………………………………
SKF Industrie S.p.A., società unipersonale appartenente al gruppo svedese "SKF" soggetta all'
attività di direzione e coordinamento di RIV -SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.
Sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado n.1
Cap. Soc. Euro 54.600.000,00
Cod. Fisc., P.IVA e Iscrizione R.I. di Torino: 02663880017
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Codice di Comportamento della
SKF
SKF è fornitore globale e leader di prodotti, soluzioni e servizi in ambito di
cuscinetti, tenute, meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione. SKF offre anche
consulenza tecnica, servizi di manutenzione, condition monitoring e formazione.
Siamo presenti con i nostri stabilimenti in oltre 28 paesi e con le nostre società di
distribuzione in circa 70. Grazie a una rete globale di oltre 15.000 concessionari in
più di 130 paesi siamo sempre vicini ai nostri clienti. Ci avvaliamo, inoltre, di un
mercato e-business ampiamente utilizzato e di un efficiente sistema di distribuzione
globale.
Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti, soluzioni e servizi che
creano valore per i nostri clienti e per la società. Lo facciamo con il principale
obiettivo di contribuire a garantire una redditività costante e duratura.
Il Codice di Comportamento della SKF definisce la nostra condotta e il modo in cui
gestiamo il nostro business.
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Codice di Comportamento della SKF
Il nostro Codice di Comportamento
Affinché un'azienda internazionale come la nostra possa consolidare costantemente
il suo successo, è vitale che tutti noi operiamo in maniera economicamente,
socialmente ed eticamente responsabile, quando assolviamo i nostri incarichi o
veniamo percepiti come rappresentanti di SKF.
Questo è l'unico modo per garantire uno sviluppo economico e sociale positivo e
sostenibile. L'unico modo per conquistarci la fiducia.
La rigorosa osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore è uno dei requisiti
minimi fondamentali del nostro Codice di Comportamento. Inoltre adottiamo
specifiche e linee guida internazionali come i Dieci principi del Global Compact delle
Nazioni Unite, la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro dell'OIL,
le Linee Guida per Imprese Internazionali dell'OCSE e la Carta della Camera di
Commercio Internazionale (ICC).
Abbiamo definito quattro aree principali di responsabilità, che vengono disciplinate
attraverso il nostro Codice di Comportamento. Per prenderci pieno carico di queste
responsabilità, applichiamo in tutta l'organizzazione i nostri valori fondamentali:
etica, responsabilizzazione, apertura e lavoro di gruppo.
Responsabilità verso clienti, concessionari e fornitori
Per ampliare e gestire il nostro business garantendo efficienza dei costi e continue
attività di ricerca e sviluppo ed essere in grado di fornire prodotti, servizi e soluzioni
che offrano valore ai clienti in termini di prestazioni, qualità e tutela della sicurezza
e dell'ambiente. E farlo applicando sempre i più elevati standard etici.
Responsabilità verso i dipendenti
Per rispettare i dipendenti e i loro diritti, valorizzare i loro contributi, offrire
condizioni di lavoro sicure e non discriminatorie, promuovere il benessere dei
dipendenti e facilitare lo sviluppo costante delle loro competenze e conoscenze, al
fine di favorire la soddisfazione individuale e la crescita professionale.
Responsabilità verso la società
Per gestire il business in qualità di membro responsabile della nostra società, che
rispetta le leggi, gli usi e le esigenze dei diversi paesi in cui opera, nonché i diritti umani
internazionali, e comprende la necessità di tutelare l'ambiente circostante.
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Responsabilità verso gli azionisti
Per tutelare gli investimenti degli azionisti e adoperarci al fine di garantire un ritorno
sostenibile e profittevole.
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Responsabilità verso clienti, concessionari e fornitori
La nostra etica commerciale
Incoraggiamo una cultura aziendale di apertura e rispetto dei valori etici e
assolviamo i nostri incarichi con cura, onestà e integrità. Tutte le nostre decisioni e
attività sono eticamente corrette e operiamo in maniera responsabile e
professionale, quando rappresentiamo o veniamo percepiti come rappresentanti di
SKF. Sosteniamo la concorrenza libera e leale e trattiamo i nostri partner
commerciali e la concorrenza stessa in maniera corretta e rispettosa.
La nostra etica commerciale ci impone di:
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non offrire o accettare tangenti, né partecipare o contribuire a qualsiasi altro
tipo di attività di corruzione, compresi contributi economici atti a garantire
agevolazioni. Non accettiamo che i nostri partner commerciali offrano o ricevano
tangenti a nome di SKF o intraprendano qualsiasi altra attività di corruzione per
favorire il business di SKF.
ampliare e consolidare il nostro business creando valore per i nostri partner
commerciali. Le nostre relazioni commerciali devono sempre essere professionali
e basarsi sulla fiducia e il rispetto reciproco. Il valore di doni o favori concessi a
rappresentanti dei partner commerciali deve sempre essere di moderata entità e
mai superare le usanze locali. Qualsiasi dono o favore offerto non deve
compromettere la reputazione di SKF in qualità di azienda altamente etica.
evitare di offrire doni e favori a funzionari che lavorano presso enti pubblici o li
rappresentano. Doni e favori a queste persone possono, tuttavia, essere offerti
se le circostanze lo richiedono. Qualsiasi dono o favore a tali persone deve
essere di valore moderato e non superare le usanze locali.
prendere tutte le nostre decisioni e realizzare le nostre attività in conformità con
le leggi antitrust in vigore e assicurare che ognuno di noi disponga delle
necessarie conoscenze in materia.
onorare tutti i contratti e gli accordi conclusi.
evitare conflitti di interesse tra questioni economiche private o personali e gli
interessi di SKF.
Fornitori, concessionari, agenti e altri partner commerciali
SKF ha definito codici di comportamento specifici per fornitori, concessionari e
agenti che si basano sul Codice di Comportamento della SKF. Gli altri partner
commerciali sono incoraggiati ad adeguarsi a simili standard di elevato livello.
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Responsabilità verso i dipendenti
La nostra etica del lavoro
Vogliamo creare per i nostri dipendenti un ambiente di lavoro positivo e stimolante,
in cui vengono valorizzati i loro contributi, riconosciuti i risultati raggiunti, garantite
la salute e la sicurezza e aumentato il loro benessere. Ai nostri dipendenti vengono
offerte pari opportunità per sviluppare le competenze e le conoscenze, al fine di
permettergli di realizzare appieno il proprio potenziale. A loro volta, i dipendenti
supportano il nostro costante successo impegnandosi per raggiungere gli obiettivi
stabiliti nel rispetto dei nostri valori e indicatori.
Questo impegno ci impone di:
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offrire sempre posti di lavoro salubri e sicuri a tutti i dipendenti, appaltatori e
visitatori delle strutture di SKF.
trattare tutti i dipendenti in modo equo, imparziale e con rispetto,
indipendentemente da razza, sesso, età, origini o nazionalità, eventuali
handicap, ceto sociale, religione, orientamento sessuale, affiliazione a
sindacati o partiti politici.
incoraggiare la diversità a supporto del continuo successo di SKF nel mercato
globale.
non tollerare nessuna forma di molestie, minacce o intimidazioni sessuali o di
altra natura.
non sostenere, anzi opporci attivamente al lavoro forzato. A nessuno deve
essere richiesto il deposito di una "cauzione" o del documento di identità al
momento dell'inizio della collaborazione con SKF. I dipendenti hanno il diritto
di interrompere la collaborazione con SKF con ragionevole preavviso.
non sostenere, anzi opporci attivamente al lavoro minorile. L'età dei
dipendenti non deve essere inferiore a quella per il termine della scuola
dell'obbligo e, comunque, non al di sotto dei 15 anni. I lavoratori in giovane
età (ovvero di età superiore a quella stabilita per legge e al di sotto dei 18
anni) non devono essere esposti ad ambienti lavorativi pericolosi, come
definiti dalle leggi o disposizioni nazionali.
rispettare il diritto di tutti i dipendenti di formare e affiliarsi a sindacati di
propria scelta e di negoziare collettivamente e singolarmente. Nei luoghi in
cui la libertà di associazione e negoziazione collettiva è limitata, ci
impegniamo a sostegno di questi diritti. Ci assicuriamo che i rappresentanti
ufficiali di questi sindacati non siano oggetto di discriminazione e abbiano la
possibilità di contattare i propri iscritti e di accedere al loro posto di lavoro.
Rispettiamo i diritti dei dipendenti che non desiderano affiliarsi ad alcun
sindacato.
assicurare che salari e altre relative indennità corrispondano almeno agli
standard minimi di categoria o previsti per legge nel paese interessato.
Salari e indennità vengono corrisposti nel pieno rispetto delle leggi e dei
contratti collettivi.
rispettare tutte le leggi pertinenti e gli standard di settore in materia di
orario lavorativo in ogni paese in cui operiamo. Oltre a rispettare la
legislazione locale, ci assicuriamo che la sicurezza non venga compromessa
da orari di lavoro eccessivamente lunghi.
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trovare modi per favorire il benessere dei dipendenti. Il Management di SKF
viene incoraggiato a lavorare in questa direzione.
adoperarci per offrire ai dipendenti buone opportunità di formazione per
favorirene la crescita professionale e maggiori responsabilità. I dipendenti
hanno diritto a regolari revisioni dei livelli di prestazione e a momenti di
valutazione e gestione delle competenze, come indicato nell'Individual
Development Plan.
garantire a tutti i dipendenti pari opportunità per candidarsi per le posizioni
disponibili. Se non diversamente prescritto dalla legislazione nazionale, solo
le giuste competenze devono essere considerate fattori di distinzione per
scegliere la persona più indicata per un determinato incarico.
tutelare le risorse dell'azienda da perdite, furti e abusi. Le risorse
dell'azienda non devono essere utilizzate per tornaconto personale, scopi
fraudolenti o qualsiasi altro scopo inappropriato.
trattare i dati dei dipendenti in maniera confidenziale e conformemente alla
legge sulla privacy in vigore.
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Responsabilità verso la società
La nostra etica sociale
La nostra capacità di gestire con profitto e far crescere il nostro business in maniera
etica costituisce la base che ci consente di assumerci la nostra responsabilità
sociale. Questa capacità favorisce lo sviluppo tecnologico, il progresso economico, la
creazione di posti di lavoro qualificati e basati sulle conoscenze e la realizzazione di
un solido ritorno per i nostri investitori. La nostra responsabilità e l'impegno a livello
sociale comprendono:
Ambiente
Siamo fortemente orientati allo sviluppo ecologicamente sostenibile. Di
conseguenza, ci adoperiamo costantemente per comprendere e ridurre l’impatto
ambientale delle nostre attività e di quelle dei nostri fornitori. Al contempo,
sviluppiamo e forniamo soluzioni innovative che contribuiscono a migliorare gli
impatti ambientali dei nostri clienti e della società in generale.
Salute e Sicurezza
Ci impegniamo per garantire che i nostri prodotti e servizi vengano progettati,
prodotti e forniti corredati delle relative informazioni di sicurezza, in modo da
assicurare che possano essere impiegati in sicurezza per gli usi previsti.
Impegno verso le comunità
Andiamo oltre i nostri doveri di base per favorire ulteriori impatti positivi e duraturi
per le comunità in cui operiamo. Il Management di SKF viene attivamente
incoraggiato a impegnarsi con le comunità locali e trovare modi per raggiungere
questo obiettivo.
I contributi positivi, di norma, scaturiscono dal coinvolgimento in progetti e
iniziative finalizzati a favorire la crescita personale di individui meno privilegiati,
promuovendo l'istruzione e la formazione professionale, la pratica di sport e
iniziative per la tutela della salute e stimolando altre attività di volontariato.
Politica e relazioni con il governo
Non interferiamo nella vita politica dei paesi in cui operiamo.
Per questo motivo, alle aziende del Gruppo SKF è fatto divieto di offrire contributi
economici a partiti o uomini politici. Per lo stesso motivo, le nostre aziende non
sono autorizzate a partecipare ad attività politiche di partito.
Ci impegniamo per stabilire e mantenere relazioni con i governi e le autorità locali,
che siano basate su fiducia, trasparenza e rispetto reciproco.
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Codice di Comportamento della SKF
Nell'ambito delle relazioni con governi od organizzazioni internazionali, SKF, come
Gruppo, ha il diritto, e talvolta il dovere, di esprimere il proprio parere su questioni
che interessano SKF, i suoi dipendenti, clienti e azionisti. Il Presidente e CEO del
Gruppo – personalmente o per delega esplicita – è l'unica persona autorizzata a
rilasciare dichiarazioni di carattere politico a nome di SKF.
Comunicazione
Siamo aperti, trasparenti e accessibili. Le informazioni che forniamo sono reali,
corrette e coerenti. Le informazioni sulle strategie, i risultati, la posizione finanziaria
e lo sviluppo di SKF, che sono fondamentali per le parti interessate, vengono fornite
tempestivamente e in conformità alle disposizioni della borsa locale.
Tutti i materiali e le attività di marketing devono essere rispettosi e non denigratori.
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Codice di Comportamento della SKF
Responsabilità verso gli azionisti
Nel determinare importanti strategie e alternative di azione finanziaria consideriamo
sempre il ritorno sugli investimenti degli azionisti.
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Codice di Comportamento della SKF
Applicazione del Codice di Comportamento della SKF
Tutti i dipendenti devono rispettare il Codice di Comportamento e nessuno
nell'organizzazione può autorizzare deroghe a tale Codice.
Il Management del Gruppo SKF deve monitorare l'osservanza del Codice di
Comportamento. SKF non accetterà alcuno scostamento dal Codice di
Comportamento e svolgerà indagini e adotterà opportune misure in caso di cattiva
condotta.
Tutti i responsabili in SKF devono fungere da modelli di ruolo e assicurare che i
dipendenti sotto la loro responsabilità comprendano, agiscano e si comportino
conformemente a quanto stabilito dal Codice di Comportamento. I responsabili
devono assicurare una formazione efficace e successive attività di follow-up, al fine
di garantire che i dipendenti comprendano il Codice di Comportamento e in che
modo si riferisca a loro.
Segnalazione e verifica
Per garantire il mantenimento dei più elevati standard di condotta etica SKF
dipende dai suoi dipendenti. Dobbiamo essere vigili al fine di evitare, identificare e
segnalare comportamenti scorretti. Se venite a conoscenza di decisioni,
comportamenti o azioni che non sono in linea con il Codice di Comportamento,
dovere segnalarli al vostro responsabile diretto. Se, per qualsiasi ragione, ritenete di
non poter o dover segnalare la questione al vostro responsabile, potete rivolgervi al
suo superiore o al Country Manager.
Per questioni delicate che sarebbe inopportuno segnalare a un responsabile, come
sopra indicato, per esempio azioni o comportamenti di rappresentanti dell'azienda
stessa, potete segnalare il problema direttamente all'indirizzo:
[email protected].
Vi invitiamo a firmare la mail per permettere a SKF di contattarvi per chiarimenti e
ulteriori informazioni. Tutte le segnalazioni saranno trattate in modo strettamente
confidenziale e SKF non permetterà alcuna ritorsione nei confronti di chiunque abbia
sollevato problemi o espresso preoccupazione in buona fede.
L'osservanza del Codice di Comportamento viene regolarmente monitorata e i
risultati riferiti al Management del Gruppo SKF.
Per maggiori informazioni sul Codice di Comportamento della SKF, si può
fare riferimento al portale Spider SKF Code of Conduct.
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Politica SKF
Ambiente Salute Sicurezza
Il Gruppo SKF è fornitore globale di prodotti, soluzioni e servizi nei settori dei cuscinetti
volventi, delle tenute, della meccatronica e dei sistemi di lubrificazione. La sostenibilità
è uno dei principi guida del Gruppo, attuato attraverso il programma ”SKF Care”, che
si basa sulla responsabilità economica, ambientale, verso i dipendenti e la comunità.
Il Gruppo SKF è costantemente orientato a migliorare le proprie prestazioni EHS
(Ambiente Salute Sicurezza), attraverso la prevenzione degli incidenti sul lavoro e dell’in­
quinamento, la tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti e la riduzione
degli impatti ambientali, compresi quelli derivanti dal consumo e dall’impiego di energia.
Per tenere fede a questi impegni tutte le unità SKF dovranno:
1. garantire
che salute e sicurezza dei dipen­
denti siano sempre la priorità principale,
2. considerare
leggi, normative e altri impegni
assunti dalla SKF come requisiti minimi,
3. valutare
in maniera proattiva i rischi per la
salute e la sicurezza e gli impatti ambientali
ed energetici e definire, documentare e
attuare sistematicamente piani di migliora­
mento,
4. garantire
luoghi di lavoro e strutture di
servizio ben progettati e piacevoli,
5. utilizzare
le migliori tecnologie e modalità
gestionali per migliorare le prestazioni EHS
attraverso l’acquisto e la progettazione di
attrezzature e servizi efficienti e l’adozione
di soluzioni organizzative ottimali,
6. sviluppare
e offrire prodotti e servizi che ga­
rantiscano valore al cliente in termini di mi­
gliori prestazioni EHS per l’intero ciclo di vita,
7. richiedere
ai fornitori di prodotti e servizi di
adottare i principi di questa Politica,
8. definire
obiettivi e traguardi e rendere
disponibili risorse, informazioni, formazione
e supporto gestionale necessari per il rag­
giungimento degli stessi e per garantire la
conformità a questa Politica,
9. assicurare
che le prestazioni EHS e il grado
di conformità a questa Politica siano moni­
torati, documentati e comunicati in maniera
trasparente a dipendenti, autorità e altre
parti interessate,
10. garantire che gli impatti EHS siano valutati
in relazione a ogni decisione aziendale.
Questa Politica EHS deve essere considerata come significativa fonte di vantaggio per la competiti­
vità di lungo termine del Gruppo SKF. Tutti i dipendenti della SKF hanno la responsabilità di operare
conformemente ai principi di questa Politica di Gruppo.
Tom Johnstone
Presidente e CEO
Il Direttore
Edizione 3
CSC 832
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Documentazione Fornitori Italia