Sintesi normativa sul
precariato
Dagli anni 70 ad oggi
A cura di Antonietta Toraldo
IL PRECARIATO NEGLI ANNI 70
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Tra il precariato degli anni settanta e quello di oggi vi sono differenze
rilevanti. Il precariato all’inizio degli anni settanta era più numeroso: era
quasi la metà del personale allora in servizio, cioè circa mezzo milione di
unità. Era ugualmente diffuso a livello nazionale, nelle diverse classi di
concorso e nei diversi gradi di scuola. La causa di una così ampia diffusione
del precariato fu la crescita della scolarizzazione tra il 1960 ed il 1975 che
mandò in "tilt" non solo la macchina amministrativa della scuola italiana,ma
anche il tradizionale sistema di reclutamento basato sul concorso, fino ad
allora nazionale.
In quel periodo nacque un movimento di docenti le cui rivendicazioni furono
ricomprese, in qualche modo, nei decreti delegati del 1974, esse
riguardavano:
l’abolizione dei concorsi ordinari e l’immissione in ruolo del personale
precario attraverso una formazione universitaria;
il riconoscimento dei diritti e dei doveri dell’insegnante;
una maggiore partecipazione democratica nella scuola;
la sperimentazione didattica.
La legge 1074/1971
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Il movimento si sviluppò attraverso i blocchi degli
scrutini del 1969 e del 1970, proclamati da tutti i
sindacati. Un primo successo fu ottenuto con la legge
1074/1971 che introduceva gli incarichi a tempo
indeterminato e istituiva corsi abilitanti speciali. I
docenti incaricati diventavano praticamente non
licenziabili, fino all’ ottenimento dell’abilitazione, a
seguito della quale sarebbe avvenuta l’assunzione in
ruolo. I corsi abilitanti speciali erano riservati al
personale incaricato a tempo indeterminato della
scuola secondaria e consentivano di ottenere
l’abilitazione senza passare attraverso il concorso
anticipando i corsi universitari. Le organizzazioni
sindacali nell'autunno del 1972 indissero quattro giorni
di sciopero.
La legge 477/1973
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Il 30 luglio 1973 il Governo emanò la
legge delega 477, il cui articolo 17
prevedeva l'immissione in ruolo attraverso
l'istituzione di una graduatoria ad
esaurimento. Furono indetti altri corsi
abilitanti in attesa della scomparsa dei
concorsi a cattedra, sulla quale allora
erano tutti d'accordo. Con quella legge
furono immessi in ruolo 200.000
insegnanti e il tasso di precariato passò
dal 52% al 28%.
La legge 463/78
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Nonostante la 477 nel quinquennio
successivo molti insegnanti attendevano
ancora l’immissione in ruolo. Nel 1976,
grazie allo svolgimento di altri corsi
abilitanti si creò un nuovo movimento
rivendicativo che
portò all'emanazione
della Legge 463 del 9 agosto 1978. Molte
altre persone passarono di ruolo , ma allo
stesso tempo fu istituito un nuovo
concorso ordinario.
GLI ANNI OTTANTA: LEGGE
270/82
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Negli anni Ottanta, l’incremento demografico
si esaurì, ma i posti aumentarono
ugualmente grazie ad attività quali: corsi
pomeridiani di studio sussidiario, attività
complementari, attività integrative, le "150
ore".

Il 5 febbraio del 1982 venticinquemila precari
sfilarono davanti al Ministero. Due mesi e
mezzo dopo, il 20 maggio 1982, fu approvata
la legge 270 che istituiva altri corsi abilitanti e
rinnovava le graduatorie ad esaurimento per
le immissioni in ruolo.
La legge 326/1984
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La Legge 326 del 16 luglio 1984 rispose
alle rivendicazioni di quei docenti che
erano stati esclusi dalla legge 270 del
1982, ma che avevano maturato i requisiti
di servizio nei due anni successivi ed
aspiravano all' abilitazione tramite una
sessione riservata.
Legge 246/1988
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La Legge
possibilità
province
coincidere
avesse un
il 1981.
246 del 4 luglio 1988 fornì la
di immissione in ruolo in due
(una delle quali doveva
con quella di servizio) a chi
biennio di servizio tra il 1975 e
Legge 417/1989 Doppio
Canale
Il cosiddetto "doppio canale", istituito dalla legge 417
del 27 dicembre 1989,ammetteva implicitamente
l'impossibilità di regolare gli accessi ai ruoli con il solo
strumento del concorso, dando vita ad una via
riservata (il 50% dei posti) a coloro che avevano
maturato una certa esperienza come supplenti.
 Ai beneficiari della 246 si aggiunsero tutti coloro che
nel triennio, via via preso in considerazione, avessero
prestato almeno 360 giorni di servizio. Questi docenti
accedevano a un concorso per soli titoli e avevano
priorità assoluta per incarichi e supplenze.
 Con la 417 si raggiunse il più basso livello di incarichi
annuali mai registrato nel paese e, per un biennio, il
fenomeno
del
precariato
scolastico
diminuì
notevolmente.

GLI ANNI 90
Tutte le disposizioni legislative allora vigenti in materia di accesso ai ruoli vengono
riportate nel D.L.vo 16/04/1994 n. 197 (il testo unico in materia di istruzione).
Per essere immessi in ruolo dopo la laurea bisogna conseguire l'abilitazione
all'insegnamento, superando gli esami di un concorso. I concorsi cosiddetti "ordinari"
sono aperti a tutti coloro che possiedono la laurea e devono essere banditi ogni tre
anni Esistono due distinte graduatorie da cui si attinge il personale da immettere in
ruolo :

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Tutti coloro che superano gli esami del concorso "ordinario" vengono inseriti in una
graduatoria secondo la votazione conseguita; questa graduatoria dovrebbe durare tre
anni, fino cioè all'indizione di un nuovo concorso.
Tutti coloro che sono abilitati (anche con concorsi precedenti) e che abbiano prestato
almeno due anni di servizio nella scuola statale nel triennio appena trascorso
vengono inseriti in una graduatoria detta "doppio canale".
In tale graduatoria il punteggio dipende sia dal voto di abilitazione, sia dal numero di
anni di servizio prestato nella scuola statale. La graduatoria detta "doppio canale" è
permanente, ogni tre anni viene consentita l'inclusione dei "nuovi abilitati" e
l'aggiornamento dei punteggi di chi vi si trova già inserito.
Nel 1990 viene bandito un concorso ordinario le cui prove di esame si
concluderanno nel 92. Il concorso successivo, previsto per il 93, non verrà espletato
che 10 anni dopo.
Legge 341/1990

Istituisce le scuole di specializzazione
universitaria per l'insegnamento (SISS). La
legge prevede l'istituzione di corsi di
specializzazione universitari di durata
biennale. A partire dall'anno in cui
termineranno i primi corsi solo coloro che
avranno conseguito la specializzazione
SISS
(e
coloro
che
si
sono
precedentemente
abilitati)
potranno
partecipare ad un concorso ordinario. Il
primo corso SISS inizierà solo nel
1999/2000.
1993

Il concorso ordinario non viene bandito. Le
graduatorie del concorso precedente
vengono prorogate per un anno. Si
riaprono le graduatorie del "doppio
canale" consentendo l'inserimento degli
abilitati nel concorso del 90 in possesso
del servizio prescritto.
1993 – 1999

Si rimanda di anno in anno l'indizione del
concorso ordinario e si proroga la
graduatoria del precedente concorso. Il
numero degli insegnanti precari aumenta
sempre sensibilmente (150.000). A causa
della mancata indizione di concorsi cresce
il numero dei precari privi di abilitazione.
In alcune classi di concorso le graduatorie
per l'accesso al ruolo vengono esaurite.
legge 28 dicembre 1995, n. 549
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Per porre rimedio alla situazione creatasi a
causa della mancata indizione delle
procedure di abilitazione, vengono istituiti
dei corsi
per coloro i quali abbiano
prestato servizio di insegnamento per
almeno due anni al termine dei quali si
consegue l'abilitazione (corsi abilitanti).
Tali corsi non inizieranno mai e gli articoli
della legge 549 relativi ad essi verranno
abrogati nel 1999.
DM 460/98
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Chiarisce alcuni aspetti, relativamente ai requisiti di accesso
ai concorsi ordinari, della disciplina transitoria nel passaggio
dalla preesistente normativa (requisito di accesso : Laurea)
alla futura (requisiti : laurea + abilitazione).
Stabilisce che, nella fase transitoria, possano partecipare alle
prove del concorso ordinario sia i laureati prima del 2002 che
gli specializzati SSIS.
A questi ultimi, qualora superino le prove del concorso , verrà
assegnato, sia nella corrispondente graduatoria di merito che
nel "doppio canale" un punteggio aggiuntivo per la
specializzazione posseduta.
Il DM specifica che tale punteggio dovrà essere superiore a
quello spettante per le altre specializzazioni universitarie.
Nelle graduatorie di merito il punteggio complessivo da
attribuire ai vari titoli è di 20 punti e per quanto riguarda le
specializzazioni universitarie di durata biennale punti 1 per
ogni specializzazione, fino ad un max di punti 3. Tale
punteggio, tre anni dopo , verrà attribuito solo nelle
aprile 1999
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Dopo 9 anni viene finalmente bandito il
concorso ordinario. Le prove di esame
iniziano verso la fine del 99 e terminano
nel 2001.
legge 124/99
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Stabilisce la riforma del sistema di reclutamento nella scuola, che nella fase transitoria
di applicazione tiene conto della situazione pregressa. In sintesi:
Istituisce una sessione di esami di abilitazione preceduta da un corso di 100-110 ore
(con frequenza obbligatoria) riservata a coloro che abbiamo almeno due anni di
servizio di effettivo insegnamento.
Trasforma la graduatoria del doppio canale in una graduatoria permanente
contenente tutti gli abilitati suddivisi in fasce:
Prima fascia: coloro che erano già inclusi nel "vecchio" doppio canale;
Seconda fascia : coloro che al momento dell'approvazione della legge 124
avevano i requisiti per l'inclusione nel doppio canale (essere abilitati e aver insegnato
almeno due anni nella scuola statale) si troveranno in questa fascia quindi i precari
abilitati con il concorso del 90 o precedente che dal 93 attendono di potersi inserire
nel doppio canale.
Terza fascia: coloro che hanno gli stessi requisiti al momento della presentazione
della domanda di inclusione (22 giugno 2000). Sono i precari che hanno insegnato
nella scuola statale che si saranno abilitati con il concorso riservato .
Quarta fascia : coloro che il 22 giugno del 2000 sono abilitati ma non hanno
prestato almeno due anni di insegnamento nello stato negli ultimi tre anni . Sono ad
esempio gli insegnanti che lavorano nelle scuole private.
Quinta fascia: vi si inseriranno coloro che supereranno il concorso ordinario
appena indetto.
La posizione in graduatoria all'interno di ogni singola fascia dipende dal voto di
abilitazione e dal numero di anni di insegnamento (il servizio prestato nelle scuole
private vale la metà).
Dicembre 1999

Iniziano i corsi di specializzazione
universitaria SSIS. Tali corsi forniscono
l'abilitazione, necessaria a coloro che si
laureeranno dal 2002 in poi per accedere
ai concorsi ordinari. Agli specializzati
tramite le SSIS qualora superino gli esami
di un concorso ordinario e vi vengano
inseriti verrà riconosciuto un punteggio
aggiuntivo nelle graduatorie dei concorsi
ordinari banditi dopo il 2002 e nelle
graduatorie per soli titoli .
legge 306/2000

Stabilisce
che
chi
consegue
la
specializzazione SISS si possa inserire
nella graduatoria permanente, senza
dover superare un concorso, nella stessa
fascia degli idonei del corrispondente
concorso ordinario. Un apposito Decreto
Interministeriale stabilirà le modalità di
svolgimento e di calcolo del punteggio di
abilitazione relativi all' esame finale del
biennio di specializzazione.
D.I. 04/06/2001
Alla specializzazione conseguita mediante la SISS viene
riconosciuto in graduatoria un punteggio aggiuntivo di 30
punti (corrispondente a due anni e mezzo di servizio di
insegnamento).
 Ricordiamo che in questo momento la legge prevede
due canali per il reclutamento:
 conseguimento della specializzazione SISS ed
inserimento in graduatoria permanente da cui verranno
immessi in ruolo gli aspiranti sulla metà dei posti;
 - superamento degli esami del concorso ordinario ed
inserimento sia nella corrispondente graduatoria
(accesso a metà dei posti), che nella graduatoria
permanente.
 Questo è solo il primo cambiamento delle regole "in
corsa" . Quello che avverrà, come vedremo, nei mesi
successivi, completerà il totale stravolgimento di quanto
la legge prevede per la fase transitoria di passaggio dal

Legge 333/2001
Cambiano le regole per la suddivisione in
fasce (che ora si chiamano "scaglioni")
delle Graduatorie permanenti e per il
calcolo dei punteggi:
 Vengono mantenute la prima e la seconda
fascia mentre la terza e tutte le successive
vengono accorpate in un unico scaglione.
 Il punteggio per il servizio prestato nelle
scuole private "paritarie" vale quanto
quello prestato nelle scuole statali.

DM 11/2002
Si riaprono le graduatorie permanenti:
 Inserimento (in terza fascia) di coloro che hanno superato il
concorso ordinario e degli abilitati SISS del 2001 e del 2002 (questi
ultimi non hanno ancora terminato il biennio di specializzazione e
superato l'esame finale ma gli si consente l'inserimento in
graduatoria in previsione del conseguimento dell'abilitazione durante
l'anno!)
 Aggiornamento dei punteggi: agli abilitati SISS viene riconosciuto,
oltre al punteggio di abilitazione, un ulteriore "bonus" di 30 punti
CUMULABILE (contro il parere espresso dal Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione) con il punteggio di servizio prestato durante il
biennio di specializzazione.
 Tale "bonus" viene riconosciuto in tutte le graduatorie per cui
risultano abilitati tramite la SSIS, ovvero "a cascata" per tutte le
classi di concorso equivalenti o ricadenti nello stesso ambito di
abilitazione; ciò nonostante il fatto che i corsi, l' esame finale , il
tirocinio, risultino espletati per un' unica volta. In media si tratta di
3-4 classi di concorso per ciascun abilitato.
 Oltre a tali punteggi vengono assegnati agli specializzati SSIS (e solo
a loro) , sotto la voce altri titoli, 3 punti per ogni abilitazione
Maggio 2002 sentenze Tar
Lazio
il TAR del Lazio, in parziale accoglimento di decine di
ricorsi presentati da precari abilitatisi con i concorsi
riservati e ordinario, sentenzia che:
 - il punteggio aggiuntivo spettante agli abilitati SISS non
è cumulabile con quello per il servizio eventualmente
prestato nel biennio di specializzazione;
 - la specializzazione SISS utilizzata quale titolo di accesso
alle graduatorie non può essere conteggiata un' altra
volta sotto la voce "altri titoli" per ottenere 3 punti per
ogni abilitazione conseguita.
 Contro tali sentenze vengono presentati appelli al
Consiglio di Stato sia da parte dei ricorrenti (per ottenere
che venga dichiarato illegittimo il bonus di 30 punti) che
da parte dei "sissini" (per ottenere il cumulo col
punteggio di servizio). In seguito il CdS unificherà la
discussione di tutti gli appelli e fisserà l'udienza al 19
Novembre.

CM 69/giugno 2002
Il ministero interpreta le sentenze del TAR nel
senso che agli specializzati SISS non vada
riconosciuto il punteggio spettante per il servizio
prestato esclusivamente durante la frequenza alle
lezioni dei corsi SISS ed ordina ai CSA di
rideterminare le graduatorie in tal senso.
 Nei fatti i punteggi dei sissini cambiano così molto
poco perché un "semestre" di specializzazione
universitaria equivale in genere a 2 mesi e mezzo
di lezione (per il modo in cui si calcolano i
punteggi di servizio 7 o 12 mesi in un anno
scolastico valgono sempre 12 punti) .
 Inoltre non vengono decurtati i 3 punti attribuiti
per ogni abilitazione ottenuta specializzandosi in
un intero ambito disciplinare (in genere 3 -4

Agosto 2002 sentenza TAR
Lazio
Un gruppo di precari della Puglia presenta un
ricorso contro la CM 69 .
 Il TAR Lazio accoglie tale ricorso ribadendo che
la propria sentenza di maggio deve intendersi
nel senso che non é cumulabile con il bonus di
30 punti il punteggio per il servizio prestato
nell'intero
biennio
di
ISCRIZIONE
alla
specializzazione ssis.
 Il MIUR presenta appello al Consiglio di Stato
che accoglie la richiesta di sospensiva e rinvia la
discussione nel merito al 19 novembre.

Consiglio di Stato DICEMBRE
2002

Il CdS respinge tutti gli appelli presentati,
sancendo in sintesi sia l'attribuzione dei 30
punti agli specializzati SSIS che la non
cumulabilità' di tale punteggio aggiuntivo
con quello eventualmente spettante per il
servizio prestato nel biennio di riferimento
del corrispondente corso ssis.
La legge 143/2004

La legge 143 del giugno 2004 ripropone
sanatorie che non solo vanificano la laurea per
gli insegnanti della scuola dell'infanzia e
primaria, ma addirittura pongono ipoteche
sull'attuazione dell'art. 5 della legge 53/03 che
dovrebbe definire le nuove norme di formazione
e reclutamento dei docenti. Essa rende la tabella
di valutazione dei titoli delle G.P. blindata e non
attaccabile amministrativamente ma di fatto
oggetto di trattativa politica, con conseguenze
nefaste come l’introduzione del famoso
punteggio doppio per le isole e per i comuni di
montagna oltre i 600 metri appartenenti
all’elenco dell’ UNCEM. Si introducono poi i titoli
“culturali” come perfezionamenti , Master ed
D.M. 21/05 e 85/05

Una conseguenza della 143/04 fu poi
l’attivazione di una nuova tornata di corsi
abilitanti .
D.D.G. del 16/03/07

Nel 2007 si introdusse il tetto dei 10 punti sui
perfezionamenti ed i master annuali di 1° livello
e le graduatorie furono trasformate in
Graduatorie ad Esaurimento obbligando i docenti
ad una scelta della provincia definitiva . Inoltre
fu abolito definitivamente il punteggio doppio
tranne che per le primarie di montagna.
Nell’estate furono effettuate 50.000 immissioni
in ruolo come prima tranche del piano previsto
dalla finanziaria 2007. La tabella di valutazione
venne definitivamente delegificata.
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