Società agricole e ICI
Stefano Spina
1
AZIENDE AGRICOLE
SOCIETÀ AGRICOLE
2
IVA
L’IVA IN AGRICOLTURA
Art.34 DPR 26.10.72 n.633
La disciplina IVA per il settore agricolo prescinde dalla qualifica di “azienda
agricola” o quant’altro; a tal riguardo si considerano “produttori agricoli”:
‰ i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c.
‰ le cooperative di “produttori agricoli”.
I regimi applicabili sono:
‰ naturale : detrazione forfetaria dell’IVA,
‰ impresa mista e contabilità separata,
‰ contabilità ordinaria,
‰ regime di esonero.
3
IVA
DETRAZIONE FORFETARIA DELL’IVA
È il regime naturale e si applica esclusivamente sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella prima parte della Tabella A (elencazione tassativa).
Non si applica a:
‰ cessioni di prodotti agricoli acquistati prevalentemente da terzi,
‰ cessioni di beni diversi da quelli indicati nella tabella A,
‰ prestazioni di servizi.
Non si detrae l’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili.
Esempio di calcolo:
IVA dovuta =
+ IVA su vendite (aliquote ordinarie)
IVA su cessione 1.000 *10% = 100
- IVA detraibile (percentuali di
compensazione (stabilite con DM
12.5.92, 30.12.97, 23.12.2005)
IVA detraibile 1.000 + 4% (1) = 40
IVA da versare 100 – 40
= 60
(1) percentuale di compensazione
4
IVA
ALTRI REGIMI
Impresa mista:
Contabilità
separata
Opzione per
il regime
ordinario
L’IVA è applicata forfetariamente sulle cessioni di prodotti agricoli ed in maniera ordinaria
per le cessioni di altri beni e servizi.
Non si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili.
Vengono separate le due attività: sull’attività
agricola si applica al detrazione forfetaria.
Si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili ma
occorre fatturare i passaggi tra le due attività.
L’IVA da versare viene determinata come
differenza tra l’IVA afferente le vendite e l’IVA
afferente gli acquisti.
Si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili.
5
IMPOSTE DIRETTE
IMPOSTE DIRETTE
DEFINIZIONI
I soggetti che possono svolgere una attività agricola sono:
‰ coltivatore diretto (art. 2083 C.C.),
‰ imprenditore agricolo (art.2135 C.C.),
‰ imprenditore agricolo professionale - I.A.P. (art.1 D.Lgs 99/2004),
‰ società agricola (art.2 D.Lgs 99/2004)
6
IMPOSTE DIRETTE
IMPRENDITORE AGRICOLO
Ai fini II.DD. nella definizione di “imprenditore agricolo” rientrano:
‰ coltivatore diretto,
‰imprenditore agricolo, anche professionale (I.A.P.), sia esso persona fisica,
società semplice oppure ente non commerciale.
La tassazione è disciplinata da:
‰art. 32 TUIR: reddito agrario per la componente delle attività agricole
compresa nei limiti ivi previsti
‰ allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno
‰ attività di trasformazione con prodotti ottenuti prevalentemente dal terreno
‰art.55 co.1 TUIR: reddito d’impresa per la parte eccedente,
‰art.67 TUIR: per i redditi non riconducibili a quelli agrari/di impresa.
7
IMPOSTE DIRETTE
IMPREDITORE AGRICOLO - TASSAZIONE
Il reddito dell’imprenditore agricolo è così determinato:
reddito fondiario:
‰reddito agrario dei terreni (rivalutato del 70%) per la produzione rientrante
nei limiti di cui all’art.32 co.2 e 3 TUIR,
‰reddito dominicale (rivalutato dell’80%) per i terreni in proprietà o altro diritto
reale,
‰reddito dei fabbricati (rivalutato del 5%) per quelli non rurali ex art.9 co.3 e 3
bis DL 557/93,
reddito d’impresa per la produzione eccedente i limiti del reddito agrario,
reddito diverso per la cessione di quote di società, di terreni edificabili, o di
altri immobili posseduti da meno di 5 anni.
8
IMPOSTE DIRETTE
SOCIETÁ AGRICOLA
Art. 2 D.Lgs 29.3.2004 n.99 come modificato dal D.Lgs 27.5.2005 n.101
Affinché una società (snc, sas, srl, cooperativa) possa essere considerata
“agricola” occorre che:
‰ l’oggetto sociale sia l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135
C.C. ovvero:
‰
‰
‰
‰
la coltivazione del fondo,
la selvicoltura
l’allevamento di animali
le attività connesse, intendendo per tali le attività dirette alla:
• trasformazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
• fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell’azienda agricola esercitata
‰ la denominazione sociale delle società, che contenga l’indicazione di
“società agricola”
Non possono essere “società agricole” le spa e le sapa.
9
IMPOSTE DIRETTE
SOCIETÁ AGRICOLA ED IMPOSTE DIRETTE
Art.1 co. 1093-1095 L.27.12.2006 n.296
Regolamento 29.7.2007 n.213
Circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2010 n.50
Le società che:
‰rivestono la qualifica di società agricole ex art.2 D.Lgs 99/2004,
‰e svolgono in concreto in esclusiva una attività agricola,
possono optare per l’applicazione del reddito con i criteri “agrari” previsti
dall’art.32 TUIR.
L’esclusività dell’attività agricola non è pregiudicata da:
‰ svolgimento di attività strumentali a quelle agricole (es locazione di terreni)
‰acquisto di partecipazioni purché siano anch’esse società agricole e
l’ammontare dei dividendi percepiti sia inferiore ai ricavi dell’attività agricola
10
IMPOSTE DIRETTE
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione deve essere esercitata con le modalità previste dal DPR 442/97 e
quindi:
‰deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta operata,
‰vincola il contribuente per un triennio,
‰trascorso il triennio resta valida per ciascun anno successivo fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata,
‰anche prima del decorso del triennio perde efficacia con effetto dal periodo di
imposta in cui cessano i presupposti.
I requisiti di “società agricola” devono sussistere fin dall’inizio del periodo
d’imposta.
11
IMPOSTE DIRETTE
DISCIPLINA FISCALE NEL PERIODO DI OPZIONE
L’applicazione dell’opzione fa si che, pur rimanendo nell’ambito del reddito di
impresa:
‰la società redige il bilancio con i criteri previsti per le società commerciali
(calcolando ammortamenti, accantonamenti ecc.)
‰le attività agricole rientranti nei limiti di cui all’art.32 TUIR sono tassate sulla
base delle risultanze del reddito agrario (rivalutato del 70%) - VARIAZIONE IN
AUMENTO
‰le spese e le altre componenti negative non sono ammesse in deduzione –
VARIAZIONE IN AUMENTO
‰i ricavi e le altre componenti positive non sono tassate – VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
La Circ. 50/2010 chiarisce la disciplina di:
‰plusvalenze e minusvalenze,
‰riporto ed utilizzo delle perdite fiscali,
‰società di comodo.
12
IMPOSTE DIRETTE
EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCENTIVANTI
Art. 1 comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria 2006 )
“La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili
agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività
connesse ai sensi dell’art. 2135 terzo comma, c.c. e si considerano
produttive di reddito agrario”
Art. 2 quater, comma 11, decreto legge 10 gennaio 2006 , n.2, convertito con
modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n, 81, ha integrato la norma:
dopo “energia elettrica” ha aggiunto “calorica” e dopo “fonti rinnovabili
agroforestali” ha aggiunto “ e fotovoltaiche” .
13
IMPOSTE DIRETTE
SEGUE …..
Art. 1 comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007 ) ha sostituito il citato
comma 423, come segue:
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice
civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
Art. 1 comma 178, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)
Si rende opzionale la determinazione del relativo reddito nei modi ordinari.
14
IMPOSTE DIRETTE
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n.6 § 9.2
Costituiscono attività connesse a quella agricola ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c.
e si considerano produttive di reddito agrario, se esercitate da imprenditori
agricoli, le attività di:
‰produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche;
‰produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo;
‰produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo.
La produzione di energia eolica non rientra nell’attività agricola.
15
IMPOSTE DIRETTE
LIMITI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica rientra nel reddito
agrario se:
‰la produzione deriva da produzioni vegetali e da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo (si utilizza un criterio quantitativo, o, se i beni sono di
natura diversa, si fa riferimento al valore normale, oppure, se i beni non sono
suscettibili di valutazione, si fa riferimento all’energia prodotta).
‰limitatamente agli impianti fotovoltaici, rientra nel reddito agrario una
produzione di energia di 200 KW di potenza nominale complessiva
indipendentemente dall’estensione del terreno su cui insiste, e, per potenze
superiori vi sono ulteriori requisiti.
16
IMPOSTE DIRETTE
ULTERIORI REQUISITI PER FOTOVOLTAICO
La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza
nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola
in presenza dei seguenti requisiti:
a)la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione
architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'art. 2 del
D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di
energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della
produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve
essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione
di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata
eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere
almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.
17
IMPOSTE DIRETTE
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
+ Contributo – Tariffa incentivante
(DLgs 29.12.2003 n.387)
FOTOVOLTAICO
Ritenuta 4% (art.28 co.2 dpr 600/73)
senza esclusioni (società agricola =
impresa commerciale)
+ Ricavo per vendita energia
ALTRE FONTI
Ricavo - Tariffa Fissa Omnicomprensiva
(delibera 1/09 AEEG)
RINNOVABILI
Nessuna ritenuta
18
IRAP
IRAP
Soggetti passivi
Base imponibile
regime naturale
si fa riferimento ai soggetti individuati ai fini
delle imposte dirette
Differenza tra:
+ corrispettivi (la tariffa incentivante
dovrebbe essere esclusa)
- acquisti destinati alla produzione.
Si fa riferimento alle registrazioni IVA
(C.M. 4.6.98 n.141)
Base imponibile
regime opzionale
Si usa la medesima base imponibile
prevista per le società di capitali oppure di
persone (tale ultimo rinvio non è certo).
Aliquota
1,9 %
19
IRAP
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32
Le norme previste ai fini IRAP per l’agricoltura si applicano anche con
riferimento alle attività di produzione e vendita di energia elettrica e di
carburante richiamate nell'art. 1 del comma 423 della L. 23.12.2005
n.266. Pertanto l’IRAP si applicherà:
nella misura dell'1,9 per cento, per il valore della produzione riferito
all'attività svolta entro i limiti stabiliti nell'art. 32 del T.U.I.R., o in
quelli individuati nel paragrafo 4 della Circolare 32/2009 con
specifico riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e
calorica derivante da fonte fotovoltaica
nella misura ordinaria del 3,9 per cento, per il valore della produzione che eccede i sopra richiamati limiti
20
NORMATIVA
NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
Definizione di società agricola
Art. 2 D.Lgs 29.3.2004 n.99 come modificato dal D.Lgs 27.5.2005 n.101
Regime IIDD applicabile alle società agricole
Art.1 co. 1093-1095 L.27.12.2006 n.296
Regolamento 29.7.2007 n.213
Circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2010 n.50
Attività di produzione di energia elettrica
Art.1 co.423 L. 23.12.2005 n. 266
Art. 2 quater, comma 11, decreto legge 10 gennaio 2006 , n.2
Art. 1 comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Art. 1 comma 178, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n.6 § 9.2
Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32
21
ACCATASTAMENTO ED ICI
ACCATASTAMENTO IMPIANTI
ED I.C.I.
22
Accatastamento degli impianti fotovoltaici
DEFINIZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Ris. Agenzia del Territorio 6.11.2008 n.3
Piccoli impianti fotovoltaici
in rete
Potenza non superiore a 20
kWp (interpretazione)
Producono prevalentemente
energia elettrica per il fabbisogno personale e vendono
l’eccedenza
Non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici
pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli
impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati
prevalentemente ai consumi domestici
23
Accatastamento degli impianti fotovoltaici
DEFINIZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Potenza superiore a 20 kWp
Centrali fotovoltaiche
Producono energia elettrica
per la vendita
Gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame si qualificano
senza dubbio come unità immobiliari.
Al riguardo non rileva nè la modalità di connessione al suolo dei pannelli
(tetto, lastrico solare, suolo) né il loro grado di amovibilità rispetto
all’immobile sottostante.
24
Accatastamento degli impianti fotovoltaici
MODALITÁ DI ACCATASTAMENTO
I piccoli impianti fotovoltaici non devono essere autonomamente accatastati
ma costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari.
La presenza dell’impianto non influisce sulla rendita catastale.
Le centrali fotovoltaiche devono essere accatastate nella categoria D/1
indipendentemente dal fatto che la loro ubicazione sia:
‰ sopra il tetto di un edificio,
‰ sopra un lastrico solare,
‰ in un terreno.
In sede di determinazione della rendita occorre tenere conto anche dei
pannelli fotovoltaici (analogia con le turbine elettriche – Cass.
21.7.2006 n.16824)
25
Accatastamento delle centrali termo/idro elettriche
CENTRALI ELETTRICHE
Le centrali elettriche vanno accatastate nella categoria D (D/1 oppure D/7)
L’art.1-quinquies DL 31.3.2005 n.44 ha precisato, per le centrali elettriche,
che la rendita catastale comprende:
‰ il suolo,
‰ il fabbricato,
‰ le parti ad esso strutturalmente connesse (turbine ed altri impianti).
Tale disposizione si applica a:
‰ centrali idroelettriche,
‰ impianti di biogas,
‰ altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(per fotovoltaici ed eolici vedi infra).
26
Accatastamento delle centrali eoliche
CENTRALI EOLICHE
Circ. Agenzia del Territorio 22.11.2007 n.14
Gli impianti volti alla produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori e
generatori eolici devono essere accatastate nella categoria D/1.
La rendita catastale è data dalla formula:
Rendita catastale = V * r
Dove:
‰ V = valore dell’immobile compresi gli impianti
‰ r = saggio di fruttuosità pari al 2%
27
Accatastamento degli impianti fotovoltaici
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con:
‰ Circolare 19.7.2007 n.46,
‰ Circolare 11.4.2008 n.38,
‰ Circolare 23.6.2010 n.38.
Gli impianti fotovoltaici non costituiscono impianti infissi al suolo in
quanto normalmente i moduli che li compongono possono essere
agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata
la loro originaria funzionalità.
Pertanto:
‰ ai fini catastali gli impianti sono beni immobili da accatastare,
‰ ai fini reddituali gli impianti sono beni mobili.
28
ICI
APPLICAZIONE DELL’ICI
Art. 5 D.Lgs 30.12.92 n.504
Piccoli impianti fotovoltaici
Non sono autonomamente
assoggettati ad ICI
Centrali fotovoltaiche
Centrali elettriche
Sono assoggettate ad ICI
Centrali eoliche
29
ICI
MODALITÁ DI CALCOLO
Centrali iscritte in Catasto
con attribuzione di rendita
Centrali possedute da
imprese ed iscritte in Catasto
senza attribuzione di rendita
Si assume la rendita iscritta in
catasto al 1.1 dell’anno di riferimento
Fino all’anno (compreso) nel quale la
centrale è accatastata, si prendono i
costi storici di acquisto o costruzione
rivalutati (compresi gli impianti)
Dall’anno successivo a quello di
accatastamento si utilizza la rendita
catastale
30
ICI
FABBRICATI RURALI
Fabbricati abitativi
Fabbricati strumentali
Art.9 co.3 DL 30.12.93 n.557
Art.9 co.3 bis DL 30.12.93 n.557
Costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento delle attività agricole di cui
all’art. 2135 C.C. che siano destinate a:
…..
alla manipolazione, trasformazione, …
dei prodotti agricoli
Ai fini ICI non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità stabiliti dall’art.9 DL 557/93.
Tuttavia ai fini catastali i fabbricati strumentali rurali devono essere
accatastali nella categoria D/10 (Circ. 4/2006 e 7/2007 Territorio).
31
ICI
CASI PARTICOLARI
Aziende agricole
Le centrali, accatastate come D/1
non sono considerate rurali (in ultimo
Cass. 16.7.2010 n.16723) e quindi
sono soggette al tributo.
Di diverso avviso CT prov. Bologna
12.1.2009 n11 Æ gruppo E.
Se accatastate con attribuzione di
rendita, paga da subito l’utilizzatore.
Società di leasing
Se accatastate senza attribuzione di
rendita :
‰ paga la società di leasing, dall’acquisto e fino al 31.12 del primo anno,
‰ poi paga il conduttore.
32
NORMATIVA
NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
Impianti fotovoltaici
Circ. Agenzia delle Entrate 19.7.2007 n.46,
Circ. Agenzia delle Entrate 11.4.2008 n.38,
Ris. Agenzia del Territorio 6.11.2008 n.3
Circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n.38
Centrali elettriche
Art.1-quinquies DL 31.3.2005 n.44
Centrali eoliche
Circ. Agenzia del Territorio 22.11.2007 n.14
33
Scarica

Definizione di società agricola - Ordine dei Dottori Commercialisti e