Società agricole e ICI Stefano Spina 1 AZIENDE AGRICOLE SOCIETÀ AGRICOLE 2 IVA L’IVA IN AGRICOLTURA Art.34 DPR 26.10.72 n.633 La disciplina IVA per il settore agricolo prescinde dalla qualifica di “azienda agricola” o quant’altro; a tal riguardo si considerano “produttori agricoli”: i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c. le cooperative di “produttori agricoli”. I regimi applicabili sono: naturale : detrazione forfetaria dell’IVA, impresa mista e contabilità separata, contabilità ordinaria, regime di esonero. 3 IVA DETRAZIONE FORFETARIA DELL’IVA È il regime naturale e si applica esclusivamente sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella prima parte della Tabella A (elencazione tassativa). Non si applica a: cessioni di prodotti agricoli acquistati prevalentemente da terzi, cessioni di beni diversi da quelli indicati nella tabella A, prestazioni di servizi. Non si detrae l’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili. Esempio di calcolo: IVA dovuta = + IVA su vendite (aliquote ordinarie) IVA su cessione 1.000 *10% = 100 - IVA detraibile (percentuali di compensazione (stabilite con DM 12.5.92, 30.12.97, 23.12.2005) IVA detraibile 1.000 + 4% (1) = 40 IVA da versare 100 – 40 = 60 (1) percentuale di compensazione 4 IVA ALTRI REGIMI Impresa mista: Contabilità separata Opzione per il regime ordinario L’IVA è applicata forfetariamente sulle cessioni di prodotti agricoli ed in maniera ordinaria per le cessioni di altri beni e servizi. Non si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili. Vengono separate le due attività: sull’attività agricola si applica al detrazione forfetaria. Si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili ma occorre fatturare i passaggi tra le due attività. L’IVA da versare viene determinata come differenza tra l’IVA afferente le vendite e l’IVA afferente gli acquisti. Si detrae l’IVA sui beni ammortizzabili. 5 IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE DIRETTE DEFINIZIONI I soggetti che possono svolgere una attività agricola sono: coltivatore diretto (art. 2083 C.C.), imprenditore agricolo (art.2135 C.C.), imprenditore agricolo professionale - I.A.P. (art.1 D.Lgs 99/2004), società agricola (art.2 D.Lgs 99/2004) 6 IMPOSTE DIRETTE IMPRENDITORE AGRICOLO Ai fini II.DD. nella definizione di “imprenditore agricolo” rientrano: coltivatore diretto, imprenditore agricolo, anche professionale (I.A.P.), sia esso persona fisica, società semplice oppure ente non commerciale. La tassazione è disciplinata da: art. 32 TUIR: reddito agrario per la componente delle attività agricole compresa nei limiti ivi previsti allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno attività di trasformazione con prodotti ottenuti prevalentemente dal terreno art.55 co.1 TUIR: reddito d’impresa per la parte eccedente, art.67 TUIR: per i redditi non riconducibili a quelli agrari/di impresa. 7 IMPOSTE DIRETTE IMPREDITORE AGRICOLO - TASSAZIONE Il reddito dell’imprenditore agricolo è così determinato: reddito fondiario: reddito agrario dei terreni (rivalutato del 70%) per la produzione rientrante nei limiti di cui all’art.32 co.2 e 3 TUIR, reddito dominicale (rivalutato dell’80%) per i terreni in proprietà o altro diritto reale, reddito dei fabbricati (rivalutato del 5%) per quelli non rurali ex art.9 co.3 e 3 bis DL 557/93, reddito d’impresa per la produzione eccedente i limiti del reddito agrario, reddito diverso per la cessione di quote di società, di terreni edificabili, o di altri immobili posseduti da meno di 5 anni. 8 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÁ AGRICOLA Art. 2 D.Lgs 29.3.2004 n.99 come modificato dal D.Lgs 27.5.2005 n.101 Affinché una società (snc, sas, srl, cooperativa) possa essere considerata “agricola” occorre che: l’oggetto sociale sia l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 C.C. ovvero: la coltivazione del fondo, la selvicoltura l’allevamento di animali le attività connesse, intendendo per tali le attività dirette alla: • trasformazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione • fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola esercitata la denominazione sociale delle società, che contenga l’indicazione di “società agricola” Non possono essere “società agricole” le spa e le sapa. 9 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÁ AGRICOLA ED IMPOSTE DIRETTE Art.1 co. 1093-1095 L.27.12.2006 n.296 Regolamento 29.7.2007 n.213 Circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2010 n.50 Le società che: rivestono la qualifica di società agricole ex art.2 D.Lgs 99/2004, e svolgono in concreto in esclusiva una attività agricola, possono optare per l’applicazione del reddito con i criteri “agrari” previsti dall’art.32 TUIR. L’esclusività dell’attività agricola non è pregiudicata da: svolgimento di attività strumentali a quelle agricole (es locazione di terreni) acquisto di partecipazioni purché siano anch’esse società agricole e l’ammontare dei dividendi percepiti sia inferiore ai ricavi dell’attività agricola 10 IMPOSTE DIRETTE ESERCIZIO DELL’OPZIONE L’opzione deve essere esercitata con le modalità previste dal DPR 442/97 e quindi: deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata, vincola il contribuente per un triennio, trascorso il triennio resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, anche prima del decorso del triennio perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui cessano i presupposti. I requisiti di “società agricola” devono sussistere fin dall’inizio del periodo d’imposta. 11 IMPOSTE DIRETTE DISCIPLINA FISCALE NEL PERIODO DI OPZIONE L’applicazione dell’opzione fa si che, pur rimanendo nell’ambito del reddito di impresa: la società redige il bilancio con i criteri previsti per le società commerciali (calcolando ammortamenti, accantonamenti ecc.) le attività agricole rientranti nei limiti di cui all’art.32 TUIR sono tassate sulla base delle risultanze del reddito agrario (rivalutato del 70%) - VARIAZIONE IN AUMENTO le spese e le altre componenti negative non sono ammesse in deduzione – VARIAZIONE IN AUMENTO i ricavi e le altre componenti positive non sono tassate – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE La Circ. 50/2010 chiarisce la disciplina di: plusvalenze e minusvalenze, riporto ed utilizzo delle perdite fiscali, società di comodo. 12 IMPOSTE DIRETTE EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCENTIVANTI Art. 1 comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria 2006 ) “La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 terzo comma, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario” Art. 2 quater, comma 11, decreto legge 10 gennaio 2006 , n.2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n, 81, ha integrato la norma: dopo “energia elettrica” ha aggiunto “calorica” e dopo “fonti rinnovabili agroforestali” ha aggiunto “ e fotovoltaiche” . 13 IMPOSTE DIRETTE SEGUE ….. Art. 1 comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007 ) ha sostituito il citato comma 423, come segue: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Art. 1 comma 178, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) Si rende opzionale la determinazione del relativo reddito nei modi ordinari. 14 IMPOSTE DIRETTE PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n.6 § 9.2 Costituiscono attività connesse a quella agricola ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, se esercitate da imprenditori agricoli, le attività di: produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. La produzione di energia eolica non rientra nell’attività agricola. 15 IMPOSTE DIRETTE LIMITI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32 La produzione e cessione di energia elettrica e calorica rientra nel reddito agrario se: la produzione deriva da produzioni vegetali e da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo (si utilizza un criterio quantitativo, o, se i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore normale, oppure, se i beni non sono suscettibili di valutazione, si fa riferimento all’energia prodotta). limitatamente agli impianti fotovoltaici, rientra nel reddito agrario una produzione di energia di 200 KW di potenza nominale complessiva indipendentemente dall’estensione del terreno su cui insiste, e, per potenze superiori vi sono ulteriori requisiti. 16 IMPOSTE DIRETTE ULTERIORI REQUISITI PER FOTOVOLTAICO La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola in presenza dei seguenti requisiti: a)la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti; b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. 17 IMPOSTE DIRETTE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO + Contributo – Tariffa incentivante (DLgs 29.12.2003 n.387) FOTOVOLTAICO Ritenuta 4% (art.28 co.2 dpr 600/73) senza esclusioni (società agricola = impresa commerciale) + Ricavo per vendita energia ALTRE FONTI Ricavo - Tariffa Fissa Omnicomprensiva (delibera 1/09 AEEG) RINNOVABILI Nessuna ritenuta 18 IRAP IRAP Soggetti passivi Base imponibile regime naturale si fa riferimento ai soggetti individuati ai fini delle imposte dirette Differenza tra: + corrispettivi (la tariffa incentivante dovrebbe essere esclusa) - acquisti destinati alla produzione. Si fa riferimento alle registrazioni IVA (C.M. 4.6.98 n.141) Base imponibile regime opzionale Si usa la medesima base imponibile prevista per le società di capitali oppure di persone (tale ultimo rinvio non è certo). Aliquota 1,9 % 19 IRAP PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32 Le norme previste ai fini IRAP per l’agricoltura si applicano anche con riferimento alle attività di produzione e vendita di energia elettrica e di carburante richiamate nell'art. 1 del comma 423 della L. 23.12.2005 n.266. Pertanto l’IRAP si applicherà: nella misura dell'1,9 per cento, per il valore della produzione riferito all'attività svolta entro i limiti stabiliti nell'art. 32 del T.U.I.R., o in quelli individuati nel paragrafo 4 della Circolare 32/2009 con specifico riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonte fotovoltaica nella misura ordinaria del 3,9 per cento, per il valore della produzione che eccede i sopra richiamati limiti 20 NORMATIVA NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO Definizione di società agricola Art. 2 D.Lgs 29.3.2004 n.99 come modificato dal D.Lgs 27.5.2005 n.101 Regime IIDD applicabile alle società agricole Art.1 co. 1093-1095 L.27.12.2006 n.296 Regolamento 29.7.2007 n.213 Circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2010 n.50 Attività di produzione di energia elettrica Art.1 co.423 L. 23.12.2005 n. 266 Art. 2 quater, comma 11, decreto legge 10 gennaio 2006 , n.2 Art. 1 comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 Art. 1 comma 178, legge 24 dicembre 2007, n. 244 Circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n.6 § 9.2 Circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n.32 21 ACCATASTAMENTO ED ICI ACCATASTAMENTO IMPIANTI ED I.C.I. 22 Accatastamento degli impianti fotovoltaici DEFINIZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Ris. Agenzia del Territorio 6.11.2008 n.3 Piccoli impianti fotovoltaici in rete Potenza non superiore a 20 kWp (interpretazione) Producono prevalentemente energia elettrica per il fabbisogno personale e vendono l’eccedenza Non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici 23 Accatastamento degli impianti fotovoltaici DEFINIZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Potenza superiore a 20 kWp Centrali fotovoltaiche Producono energia elettrica per la vendita Gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame si qualificano senza dubbio come unità immobiliari. Al riguardo non rileva nè la modalità di connessione al suolo dei pannelli (tetto, lastrico solare, suolo) né il loro grado di amovibilità rispetto all’immobile sottostante. 24 Accatastamento degli impianti fotovoltaici MODALITÁ DI ACCATASTAMENTO I piccoli impianti fotovoltaici non devono essere autonomamente accatastati ma costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari. La presenza dell’impianto non influisce sulla rendita catastale. Le centrali fotovoltaiche devono essere accatastate nella categoria D/1 indipendentemente dal fatto che la loro ubicazione sia: sopra il tetto di un edificio, sopra un lastrico solare, in un terreno. In sede di determinazione della rendita occorre tenere conto anche dei pannelli fotovoltaici (analogia con le turbine elettriche – Cass. 21.7.2006 n.16824) 25 Accatastamento delle centrali termo/idro elettriche CENTRALI ELETTRICHE Le centrali elettriche vanno accatastate nella categoria D (D/1 oppure D/7) L’art.1-quinquies DL 31.3.2005 n.44 ha precisato, per le centrali elettriche, che la rendita catastale comprende: il suolo, il fabbricato, le parti ad esso strutturalmente connesse (turbine ed altri impianti). Tale disposizione si applica a: centrali idroelettriche, impianti di biogas, altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (per fotovoltaici ed eolici vedi infra). 26 Accatastamento delle centrali eoliche CENTRALI EOLICHE Circ. Agenzia del Territorio 22.11.2007 n.14 Gli impianti volti alla produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori e generatori eolici devono essere accatastate nella categoria D/1. La rendita catastale è data dalla formula: Rendita catastale = V * r Dove: V = valore dell’immobile compresi gli impianti r = saggio di fruttuosità pari al 2% 27 Accatastamento degli impianti fotovoltaici PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con: Circolare 19.7.2007 n.46, Circolare 11.4.2008 n.38, Circolare 23.6.2010 n.38. Gli impianti fotovoltaici non costituiscono impianti infissi al suolo in quanto normalmente i moduli che li compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. Pertanto: ai fini catastali gli impianti sono beni immobili da accatastare, ai fini reddituali gli impianti sono beni mobili. 28 ICI APPLICAZIONE DELL’ICI Art. 5 D.Lgs 30.12.92 n.504 Piccoli impianti fotovoltaici Non sono autonomamente assoggettati ad ICI Centrali fotovoltaiche Centrali elettriche Sono assoggettate ad ICI Centrali eoliche 29 ICI MODALITÁ DI CALCOLO Centrali iscritte in Catasto con attribuzione di rendita Centrali possedute da imprese ed iscritte in Catasto senza attribuzione di rendita Si assume la rendita iscritta in catasto al 1.1 dell’anno di riferimento Fino all’anno (compreso) nel quale la centrale è accatastata, si prendono i costi storici di acquisto o costruzione rivalutati (compresi gli impianti) Dall’anno successivo a quello di accatastamento si utilizza la rendita catastale 30 ICI FABBRICATI RURALI Fabbricati abitativi Fabbricati strumentali Art.9 co.3 DL 30.12.93 n.557 Art.9 co.3 bis DL 30.12.93 n.557 Costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. che siano destinate a: ….. alla manipolazione, trasformazione, … dei prodotti agricoli Ai fini ICI non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità stabiliti dall’art.9 DL 557/93. Tuttavia ai fini catastali i fabbricati strumentali rurali devono essere accatastali nella categoria D/10 (Circ. 4/2006 e 7/2007 Territorio). 31 ICI CASI PARTICOLARI Aziende agricole Le centrali, accatastate come D/1 non sono considerate rurali (in ultimo Cass. 16.7.2010 n.16723) e quindi sono soggette al tributo. Di diverso avviso CT prov. Bologna 12.1.2009 n11 Æ gruppo E. Se accatastate con attribuzione di rendita, paga da subito l’utilizzatore. Società di leasing Se accatastate senza attribuzione di rendita : paga la società di leasing, dall’acquisto e fino al 31.12 del primo anno, poi paga il conduttore. 32 NORMATIVA NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO Impianti fotovoltaici Circ. Agenzia delle Entrate 19.7.2007 n.46, Circ. Agenzia delle Entrate 11.4.2008 n.38, Ris. Agenzia del Territorio 6.11.2008 n.3 Circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n.38 Centrali elettriche Art.1-quinquies DL 31.3.2005 n.44 Centrali eoliche Circ. Agenzia del Territorio 22.11.2007 n.14 33