37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011 – Fax 045 8085853
[email protected]
mensile on line della Camera di Commercio di Verona nr. 6 – Luglio 2013
In evidenza
Società di mutuo soccorso: i nuovi obblighi
pag.
1
In breve
Le s.r.l. a capitale ridotto e le s.r.l. semplificate: le novità del D.L. lavoro
pag. 3
Le start up innovative: le novità del D.L. lavoro
pag.
3
Le società di mutuo soccorso: i nuovi obblighi
Dal 20 maggio 2013 è scattato l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese
per le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla L. 15/4/1886, 3818.
L’iscrizione avviene in una sezione speciale e richiede la presentazione di
apposita istanza.
Con decreto 6 marzo 2013, il MISE ha individuato i criteri e le modalità per
l’iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro imprese
relativa alle imprese sociali e nell’apposita sezione dell’albo delle società
cooperative. Nella denominazione della società deve essere indicata “società di
mutuo soccorso”
Il D.M. citato ha definito gli atti soggetti ad iscrizione o deposito presso il
registro imprese:
 le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto
 la delibera di nomina dei componenti l’organo di amministrazione
 la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci
 la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di
mutuo soccorso (ove non ricompresa nell’atto costitutivo o statuto
 la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie
 la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso
 gli atti conseguenti alla fase di liquidazione
 l’istanza di cancellazione dall’apposita sezione
 il documento rappresentativo della situazione patrimoniale (stato
patrimoniale, rendiconto gestionale e la nota integrativa)
1
A cura del Registro imprese di Verona
37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011 – Fax 045 8085853
[email protected]
Le società di mutuo soccorso sono tenute anche alle denunce al REA. Si ricorda
che le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da
quelle previste dalla Legge 3818/1886 né possono svolgere attività lucrativa.
Le società di mutuo soccorso perseguono finalità di interesse generale e
svolgono attività in favore unicamente dei soci e dei loro familiari (attività
mutualistico-previdenziali). Iscrivendo al REA le attività svolte dalla società di
mutuo soccorso si pubblicizza la società con lo stato di “attiva” (art. 2, comma
4 del D.M. 6/03/2013).
Il mancato rispetto degli obblighi di iscrizione, comporta l’inibizione del
rilascio di visure, certificati e copie di atti relativi alle stesse.
Società di mutuo soccorso già iscritte al 19 maggio 2013
Casistiche:
1. le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in
vigore del D.M.: se queste società risultano già iscritte al Registro delle
imprese (in sezione diversa da quella speciale prevista dal D.M.) o al
REA e l’atto costitutivo/statuto risultano conformi agli articoli 1, 2 e
3 della L. 3818/1886 sono iscritte d’ufficio nella sezione speciale
presentando una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (ex art. 47
DPR 445/2000) circa la conformità degli atti (costitutivo e statuto) alle
previsioni normative (dichiarazione sottoscritta da un amministratore)
2. le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in
vigore del D.M.: se queste società risultano già iscritte al Registro delle
imprese (in sezione diversa da quella speciale prevista dal D.M.) o al
REA e l’atto costitutivo/statuto non risultano conformi agli articoli
1, 2 e 3 della L. 3818/1886, presentano all’ufficio del Registro delle
imprese, entro 6 mesi dalla predetta data (entro il 19/11/2013) una
domanda di iscrizione nell’apposita sezione accompagnata dall’atto
costitutivo e statuto riformato;
3. le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in
vigore del D.M. ma non ancora iscritte al Registro delle imprese o al
REA, presentano all’ufficio del Registro delle imprese, entro 6 mesi
dalla predetta data (entro il 19/11/2013) una domanda di iscrizione
nell’apposita sezione accompagnata dall’atto costitutivo e statuto
redatti in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della L. 3818 del 1886, ovvero,
in mancanza dell’atto costitutivo, lo statuto rogato da un notaio.
Per la consultazione del decreto accedere al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origi
nario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0319&atto.codiceRedazionale=13A02399&elenco30giorni=true
2
A cura del Registro imprese di Verona
37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011 – Fax 045 8085853
[email protected]
Le s.r.l. a capitale ridotto e le s.r.l. semplificate: le novità del D.L.
lavoro (76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013)
Come noto l'art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1,
aveva introdotto il nuovo articolo 2463 bis del Codice Civile
che prevedeva la possibilità di costituire un nuovo modello
societario: la "società semplificata a responsabilità limitata",
rivolta a tutti i giovani di età inferiore a 35 anni che
intendessero costituire una società a responsabilità limitata. I
vantaggi connessi a questo modello societario erano i risparmi
dei costi notarili, dei diritti e bolli e la possibilità di avere un capitale sociale
minimo di 1 € e fino a 9.999,00 €. Gli amministratori potevano essere scelti
soltanto tra i soci.
In seguito, con D.L. 83/2012 è stato introdotto un ulteriore modello societario, la
s.r.l. a capitale ridotto, rivolta a tutti i soggetti anche di età pari o superiore a 35
anni che volessero costituire una società a responsabilità limitata, disponendo, però,
di un capitale inferiore a € 10.000,00. Per questo modello societario, tuttavia, non
erano previsti risparmi di costi notarili, esenzioni da diritti e bolli già introdotti per
le s.r.l. semplificate.
Il D.L. 76/2013 (in vigore dal 28 giugno ma non ancora convertito in legge) ha
eliminato alcuni vincoli della s.r.l. semplificata, abrogando il limite dei 35 anni per
la costituzione di questo modello societario e l’ulteriore vincolo
dell’amministrazione affidata esclusivamente ai soci. Le quote societarie, inoltre,
possono essere trasferite a qualunque soggetto, senza il vincolo dell’età.
Per la formazione dell’atto costitutivo ci si rivolge al notaio che, dopo aver
controllato i requisiti, non può chiedere onorari e provvede al deposito al Registro
imprese nel termine di 20 giorni dalla costituzione della società.
I costi previsti sono quelli relativi al diritto annuo e alla tassa di registro.
In sintesi dal 28 giugno non è più possibile costituire società a responsabilità
limitata a capitale ridotto
Le start up innovative: le novità del D.L. lavoro (76/2013 in vigore dal
28 giugno 2013)
L’altra interessante novità del D.L. lavoro (76/2013) riguarda le start up
innovative introdotte dal decreto crescita D.L. 179/2012 e rivisitate con
questo nuovo provvedimento per consentirne una più estesa applicazione.
In sintesi le novità apportate all’articolo 25 del D.L. 179/2012 riguardano
principalmente i seguenti aspetti:
1. spese in ricerca e sviluppo: ai fini della qualificazione di una start up
innovativa, ridotto al 15% il parametro per la spesa in ricerca e
3
A cura del Registro imprese di Verona
37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011 – Fax 045 8085853
[email protected]
sviluppo sostenuta dall’impresa, da quantificare sul maggiore importo
tra il costo e il valore della produzione. La norma originaria prevedeva
una percentuale pari al 20%
2. impiego di personale altamente qualificato: La norma originaria
prevedeva la sola opzione dell’impiego di almeno 1/3 di personale
altamente qualificato in possesso di un dottorato di ricerca o che avesse
svolto tre anni di ricerca o avesse in corso un dottorato. La modifica
prevede, in alternativa, la possibilità di impiego di forza lavoro per
almeno 2/3 costituita da personale che abbia conseguito una laurea
magistrale
3. essere titolari, depositari o licenziatari di almeno una privativa
industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica …
nonché (novità del D.L. 76) essere in possesso di diritti su un software
registrato presso il Registro pubblico speciale per programmi di
elaboratore
Per la consultazione del decreto accedere al link:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-0628;76
4
A cura del Registro imprese di Verona
Scarica

Le società di mutuo soccorso: i nuovi obblighi