Guida alle società in Italia S.N.C. SOMMARIO • Società in nome collettivo (S.n.c.) • Ragione sociale • Capitale minimo • Forma contrattuale • Adempimenti conseguenti alla costituzione • Struttura • Organizzazione • Amministrazione • Rappresentanza • Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali • Controlli • Scritture contabili • Formalità e contabilità fiscali • Fallimento • Altre procedure concorsuali • Trattamento tributario dei soci • Trattamento tributario della società • Trasferimento della posizione di socio SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) PERSONALITA' GIURIDICA Società priva di personalità giuridica. AUTONOMIA PATRIMONIALE Società dotata di autonomia patrimoniale E' importante sapere: a. L'autonomia patrimoniale della s.n.c. si traduce in un vincolo di destinazione dei beni conferiti dai soci al conseguimento dell'oggetto sociale: 1) il socio non può servirsi e disporre delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei quelli della società, senza il consenso degli altri soci art. 2256 c.c. 2) in caso di liquidazione, i liquidatori non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente i beni sociali, sinchè non siano integralmente soddisfatti i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per soddisfarne le ragioni di credito art. 2280 c.c. 3) i creditori particolari dei soci non possono soddisfarsi sui beni sociali, bensì far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio loro debitore, nonchè, in caso di liquidazione, compiere gli atti conservativi sulla quota di liquidazione di spettanza del socio debitore art. 2270 c.c. 4) i creditori particolari dei soci non possono chiedere, durante societate, la liquidazione della quota del socio loro debitore l'art. 2305 c.c. è applicabile alle sole s.n.c. regolari La dottrina giuridica individua nell'autonomia patrimoniale una semipersonalità; la giurisprudenza riconosce alle società prive di personalità giuridica una "certa soggettività". b. La società sta in giudizio nella persona degli amministratori che la rappresentano art. 2266 c.c. c. E' consentito alla s.n.c. l'acquisto di diritti reali immobiliari ( cfr. art. 2659, n. 1, c.c.). RAGIONE SOCIALE La s.n.c. agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale art 2292 c.c. E' importante sapere: a. Non è necessaria la presenza nella ragione sociale della sigla "s.n.c.": è sufficiente l'inequivoca indicazione del rapporto sociale con le formule "e C.", "e Compagni", "Tizio e Caio Fiori" ecc. b. Visto il disposto dell'art. 2292, II co., c.c. (il quale dispone che la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono), può essere altamente opportuno regolamentare in atto costitutivo la possibilità di comunque mantenere la denominazione originaria nel caso di recesso o morte del socio il cui nome è speso in ragione sociale. c. La ragione sociale deve differenziarsi dalle altrui ditte o denominazioni sociali seconde regole generali art. 2564 c.c. CAPITALE MINIMO Non è richiesta alcuna entità minima di capitale. E' importante sapere: a. In atto costitutivo è opportuna l'indicazione del capitale sociale nella misura del valore espresso in denaro, risultante dalle valutazioni dei conferimenti (compresi quelli d'opera) effettuati dai soci. Il difetto di tale indicazione, infatti, rende assai ardua la formazione delle maggioranze di cui all'art. 152, II co., legge fallim., nonchè l'applicazione concreta degli artt. 2303 e 2306 c.c. b. In generale, nelle società di persone non è essenziale che i conferimenti siano determinati: comunque si presume i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale - art. 2253, II co., c.c. Stante che la norma implica la non remota possibilità a che il socio possa esser tenuto (ad es. nel caso di perdita degli elementi iniziali) ad apportare nuovi beni a titolo di conferimento al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, è pertanto opportuna la determinatezza del conferimento in sede di costituzione della società. FORMA CONTRATTUALE Il contratto di s.n.c. è consensuale a forma libera. E' importante sapere : a. Validamente una s.n.c. può costituirsi per fatti concludenti (s.d.f.). b. Il principio della libertà delle forme trova un limite nella prescrizione della forma scritta a pena di nullità (perlomeno la scrittura privata) se oggetto di conferimento da parte di un socio sia la proprietà di uno dei beni, od uno dei diritti, indicati nell'art. 1350 c.c. trova applicazione l'art. 2251 c.c. c. In difetto di forma scritta e nella sussistenza di conferimenti che tale forma richiedono, comunque si impone la conservazione del contratto nei limiti di legge art. 1367 c.c. Esempio: se, mancando la forma scritta, è dubbio se le parti abbiano inteso conferire un immobile in proprietà oppure in godimento, si dovrà propendere per il conferimento del bene in godimento per una durata infranovennale, dato che, altrimenti, la partecipazione del socio sarebbe nulla ex nn. 1 e 9, art. 1350, c.c. d. La copia autentica dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico o l'atto costitutivo in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata costituisce il titolo per la regolarizzazione della società mediante iscrizione nel Registro delle Imprese art. 2296 c.c. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA COSTITUZIONE 1. Ufficio del Registro delle Imprese. Consegna all'Ufficio del Registro delle Imprese della copia autentica dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico ovvero dell'atto costitutivo in forma di scrittura privata autenticata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. La regolarizzazione della società mediante iscrizione nel registro deve essere effettuata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, entro 30 giorni dalla data dell'atto. 2. Registro Esercenti il Commercio. Iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) tenuto presso la C.C.I.A.A. L'iscrizione è limitata alle imprese collettive che svolgono attività commerciale. 3. Ufficio IVA. Dichiarazione iniziale all'Ufficio IVA e richiesta allo stesso dell'attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA. Termine: 30 gg. dall'inizio dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/72. Ufficio competente: quello nella cui circoscrizione rientra la sede della società. 4. Ufficio delle Imposte Dirette. Ai fini dell'accertamento tributario, entro 90 gg. dall'iscrizione della s.n.c. nel Registro delle Imprese deve trasmettersi copia dell'atto costitutivo all'Ufficio delle Imposte Dirette ove la società ha sede. 5. Enti Previdenziali. Comunicazione agli Enti Previdenziali se la società instaura rapporti di lavoro con operai o impiegati. 6. Conto fiscale. Viene attribuito automaticamente dall’Ufficio IVA all’atto della presentazione della domanda di attribuzione della partita Iva e del codice fiscale. Il conto fiscale sarà utilizzabile per tutti i versamenti delle imposte. 7. Ufficio del Registro. Registrazione dell'atto costitutivo della s.n.c., con pagamento della relativa imposta, all'Ufficio del Registro nel termine di 20 gg. dalla data dell'atto se formato in Italia; di 60 gg., e previa sua legalizzazione, se formato all'estero art. 13, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 La tariffa D.P.R. n. 131/86 assoggetta ad aliquota del 4% il prelievo impositivo sul conferimento di immobili strumentali all'esercizio di un'attività d'impresa. 8. INVIM sui conferimenti in proprietà di beni immobili. Il D.P.R. 643/72 ricomprende tra le operazioni che danno luogo a prelievo impositivo anche i conferimenti immobiliari in società. La corresponsione a titolo d'imposta è tuttavia solo eventuale, costituendo la data di conferimento unicamente il dies a quo rispetto al quale commisurare il plusvalore tassabile. E' importante sapere: La direttiva CE n. 69/335, contenente disposizioni volte all'armonizzazione fiscale in ambito comunitario, prevede che le operazioni di conferimento di capitali non debbano subire un prelievo impositivo superiore all'1% del valore venale dei beni conferiti. A considerare, come persuasivamente autorevole dottrina, immediatamente applicabile detta direttiva nel nostro ordinamento si registrerebbero strappi alla disciplina delle imposte di Registro ed Invim (supra nn. 7 e 8). STRUTTURA Il numero dei soci non può essere inferiore a due. Non è obbligatoriamente prevista l'assemblea dei soci in qualità di organo deliberativo. Non è obbligatoriamente previsto un organo collegiale amministrativo. Non è previsto alcun organo deputato al controllo della gestione amministrativa. E' importante sapere: a. Il venir meno, durante societate, della pluralità dei soci è causa di scioglimento della s.n.c., salvo che detta pluralità venga ricostituita nel termine di sei mesi art. 2272 c.c. b. Nessuno dubita che ad una società di capitali possa partecipare in qualità di socio altra società (di capitali o di persone). Assai controverso è invece il problema inerente le possibilità: 1. della partecipazione di una società di capitali in una società di persone; 2. della partecipazione di una società di persone in una società di persone. Quanto alla prima fattispecie, alla maggioranza degli interpreti in senso permissivo si oppone una consolidata giurisprudenza di legittimità in senso ostativo. Quanto alla seconda, si rivela contraria anche autorevole dottrina. Sul fronte operativo è pertanto sconsigliabile costituire una s.n.c. con socie una o più società (di persone o di capitali). ORGANIZZAZIONE La struttura libera della s.n.c. implica la mancanza di una organizzazione legalmente tipizzata. La preminente rilevanza dell'aspetto contrattuale rende di generale accettazione il principio per cui esistono diritti e doveri del socio nei confronti della società (o dei singoli altri soci) non mediati dal principio di maggioranza, salvo beninteso nei casi espressamente previsti (es. art. 2257 c.c.). E' importante sapere: a. Può essere assai opportuno, soprattutto se la s.n.c. conta numerosi soci, prevedere in atto costitutivo precisi criteri organizzativi (assemblea, istituzione di un sindaco anche estraneo alla compagine ecc.), nonché deliberativi (unanimità o maggioranza) perlomeno quanto all'esecuzione di atti di amministrazione straordinaria o dispositivi di beni sociali. b. Un'apposita clausola del contratto sociale che introducesse il metodo assembleare per determinate operazioni scongiurerebbe sia l'ammissibilità di decisioni adottate all'insaputa di alcuni soci, sia l'ammissibilità di deliberazioni tacite o per fatti concludenti. AMMINISTRAZIONE L'atto costitutivo della s.n.c. deve indicare i soci deputati all'attività di esecuzione del contratto sociale art. 2295, n. 3, c.c. Le modalità di esercizio dell'amministrazione sono rimesse alle pattuizioni convenute tra i soci: in mancanza di diversa scelta delle parti il regime legale amministrativo è quello disgiuntivo art. 2257 c.c. E' importante sapere: a. Il difetto di indicazione, in contratto sociale, dei soci amministratori non importa l'obbligo di rifiutare l'iscrizione nel Registro delle Imprese da parte del cancelliere addetto. L'indicazione in atto costitutivo dei soci cui deve devolversi l'amministrazione è necessaria solo se le parti del contratto sociale intendano derogare alle norme di cui agli artt. 2257 e 2266 c.c. in tema di amministrazione e rappresentanza nella società semplice; norme applicabili alla s.n.c. per effetto del richiamo implicito contenuto all'art. 2293 c.c. b. Al fine di assicurare snellezza all'esecuzione del contratto sociale, può risultare opportuno regolamentare, in atto costitutivo, le operazioni da riservarsi ad amministrazione congiuntiva. c. Quanto alla corresponsione di un compenso per l'opera svolta dai soci amministratori, si suole distinguere se la loro nomina sia contenuta nell'atto costitutivo (nel qual caso rinvenendosi nelle pattuizioni stesse del contratto se nulla è fissato, nulla è dovuto), oppure in atto separato (nel qual caso l'ufficio si presume a titolo oneroso ed il compenso deve determinarsi a norma dell'art. 1709 c.c. in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, equitativamente dal giudice). d. Nel caso di amministratore unico, questi deve esser nominato nell'atto costitutivo ed ha necessariamente anche la rappresentanza della società. In caso di amministratore unico, agli altri soci (non amministratori) non è dato esprimersi su un'eventuale opposizione agli atti che questi voglia compiere, stante che una tale opportunità d’opposizione è possibile sol nel caso vi sia pluralità di soci amministratori art. 2257 c.c. e. L'amministrazione della s.n.c. non può esser affidata ad un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale. Stante la necessaria correlazione tra potere di disporre e rischio imprenditoriale, i soci che conferiscano mandato ad amministrare ad un terzo non socio, congiuntamente instaurano rapporto institorio. f. Dell'adempimento degli obblighi facenti ad essi carico, tutti gli amministratori (anche nel caso di amministrazione disgiuntiva, qualora l'inadempimento ai suddetti obblighi risalga ad uno solo di essi) rispondono solidalmente verso la società. Al fine di sottrarsi a tale responsabilità, è salva la facoltà di provare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno alla società art. 2260 c.c. RAPPRESENTANZA La rappresentanza della s.n.c. è fenomeno che attiene ai rapporti con i terzi. Esso consiste nell'attività mediante la quale la s.n.c. acquista diritti ed assume obbligazioni, così consentendo l'imputazione giuridica alla società dell'attività dei soci che siano investiti del relativo potere art. 2266 c.c. Nel silenzio del contratto sociale, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Dal momento che, se il contratto nulla statuisce, si presume che tutti i soci siano amministratori, parallelamente si presume che tutti i soci amministratori altresì abbiano la rappresentanza della società. E' importante sapere: a. L'atto costitutivo può stabilire che il potere rappresentativo spetti solo ad alcuni soci amministratori. b. L'estensione del potere di rappresentanza trova il suo limite, salvo restrizioni contenute nel contratto sociale, nella pertinenza all'oggetto del contratto. Se tale limite è travalicato, vi è responsabilità degli amministratori verso la società. L'atto compiuto in spregio è imputabile alla società, salvo che il terzo dovesse conoscere dell'esistenza della limitazione al potere rappresentativo - perché iscritto nel Registro delle Imprese -, oppure altrimenti si dimostri che il terzo conosceva effettivamente l'esistenza di tale limitazione. c. Il potere di rappresentanza può essere limitato nella sua estensione sia originariamente nel contratto sociale (nel qual caso il limite è normalmente opponibile ai terzi), sia in un momento successivo (nel qual caso incombe alla società l'onere di procedere alla pubblicità della procura nel Registro delle Imprese). d. Un'eventuale procura institoria vale a conferire al designato poteri di gestione e di rappresentanza (anche processuale). L'institore comunque deriva i suoi poteri dai legali rappresentanti della società che sono amministratori, nonché soci: essi pertanto risponderanno personalmente verso i terzi per l'operato dell'ausiliario artt. 2207, 2208, 2267 c.c. RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Per le obbligazioni sociali innanzitutto risponde la società con tutto il suo patrimonio presente e futuro art. 2740 c.c. Inoltre, nella s.n.c., rispondono tutti i soci solidalmente (di tal che l'insolvenza personale di un socio si comunica in responsabilità patrimoniale agli altri soci) ed illimitatamente (ossia con tutti i loro beni presenti e futuri - nonché passati, se oggetto di rimedi intesi alla conservazione della garanzia patrimoniale debitorea)art. 2291 c.c. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è sussidiaria atteso che i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale art. 2304 c.c. E' importante sapere: a. E' consentito ad un socio di s.n.c. di limitare la propria responsabilità, tuttavia tale patto ha efficacia unicamente tra le parti e non sortisce effetto nei confronti dei terzi art. 2291 c.c. b. Può esser consentito, ma il relativo consenso deve esser espresso all'unanimità, al socio di s.n.c. di svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla società, o di partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente art. 2301 c.c. c. La preventiva escussione del patrimonio sociale si concretizza nella dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato, senza che al creditore sociale sia previamente imposto di esperire fino in fondo, ed infruttuosamente, l'azione esecutiva nei confronti della società. d. E' opinione diffusa quella che ravvisa l'invalidità delle fideiussioni od altre garanzie personali rilasciate dai soci di s.n.c. a fronte delle obbligazioni assunte dalla società stessa. Vista la responsabilità illimitata di tutti i soci, tali garanzie non varrebbero infatti ad implementare né il numero degli obbligati, né la garanzia patrimoniale debitorea. Una recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, riconosce un’apprezzabile autonomia causale alla fideiussione rilasciata dal socio di s.n.c. per le obbligazioni della società collettiva di cui è socio. CONTROLLI Nessun organo di controllo è legislativamente deputato al controllo della s.n.c. Il controllo sulla gestione spetta agli amministratori (in caso di amministrazione disgiuntiva). Diritti di controllo sulla gestione sono previsti in capo ai soci non amministratori: diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali, diritto di ottenere il rendiconto consuntivo relativo il compimento degli affari, diritto al bilancio di esercizio art. 2261 c.c. E' importante sapere: a. Tanto più è stringente la coesione gestionale dell'attività sociale (amministrazione congiuntiva, o congiuntiva relativamente a determinate operazioni), tanto più efficace è l'attività di controllo, ma tanto meno è spedita l'iniziativa imprenditoriale. b. Al fine di abbattere i tempi della giustizia ordinaria può essere consigliabile, riguardo le possibili controversie tra i soci tra di loro e nei confronti della società, inserire in atto costitutivo una clausola contenente un compromesso arbitrale. Con l’avvertenza che, in assenza di indicazioni testuali specifiche ed inequivoche, il compromesso deve intendersi per arbitrato irrituale o libero. c. Onde scongiurare incertezze circa la certezza delle date di esercizio di tutti i diritti sociali, è bene che, in atto costitutivo, si richieda la formalità obbligatoria della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. SCRITTURE CONTABILI Gli amministratori devono tenere le scritture contabili del libro giornale, del libro degli inventari, nonché le altre scritture ausiliarie richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa art. 2302 c.c. Gli amministratori devono altresì conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite art. 2214; art. 2220 c.c. E' importante sapere: a. Il periodo di conservazione di libri, scritture contabili e corrispondenza commerciale è di dieci anni. FORMALITA' E CONTABILITA' FISCALI I libri che devono essere tenuti obbligatoriamente ai fini fiscali sono: il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 c.c.); il registro dei beni ammortizzabili (qualora esistano); le scritture dei sostituti d'imposta; le rilevazioni di magazzino; i registri IVA I regimi contabili per le società personali agli effetti fiscali sono: Regime semplificato Si applica alle imprese (anche individuali) di dimensioni ridotte quanto a volume di affari: sino a 360 milioni di lire, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ( le attività di prestazioni di servizi sono individuate in apposito Decreto Min. Finanze 17 gennaio 1992); sino a 1 miliardo di lire per le imprese aventi ad oggetto altre attività. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazione di servizi ed altre attività deve farsi riferimento all'ammontare dei ricavi relativi l'attività prevalente. Il regime semplificato si estende di anno in anno qualora detti ammontari non vengano superati, e semprechè il contribuente non opti per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. Per le società di nuova costituzione, è possibile l’opzione per il regime semplificato qualora si preveda di non superare i limiti di fatturato di cui sopra si è detto. Gli adempimenti contabili ai fini fiscali pertanto consistono nella tenuta: dei registri IVA (per la cui disciplina cfr. art. 18, D.P.R. 600/73); del libro degli inventari; del registro dei beni ammortizzabili (obbligo prescritto al fine di consentire la deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni soggetti ad obsolescenza); dei libri paga, matricola e registrazione infortuni (se vi sono dipendenti). Regime ordinario La contabilità ordinaria consiste nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del D.P.R. 600/73 (artt. 14 ss.): libro giornale; libro degli inventari; registri prescritti ai fini IVA; libro mastro (scritture ausiliarie ex art 14, I co., lett. c, D.P.R. 600/73); registro dei beni ammortizzabili; libri paga, matricola, registro infortuni; registro riepilogativo di magazzino (le rilevazioni di magazzino sono obbligatorie per le imprese che superano congiuntamente per due esercizi consecutivi i limiti di 10 miliardi di lire di ricavi e 2 miliardi di rimanenze di magazzino). FALLIMENTO La s.n.c. soggiace al fallimento in caso di insolvenza. E' importante sapere: a. Il fallimento della s.n.c. produce automaticamente gli autonomi fallimenti dei singoli soci illimitatamente responsabili, a prescindere dalla loro qualità di imprenditori commerciali e dalla loro personale insolvenza art. 147 legge fallim. Nei fallimenti dei soci possono insinuarsi, oltre che i creditori della società, altresì i creditori particolari dei singoli soci falliti. b. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società art. 149 legge fallim. c. La società può chiedere l'ammissione al concordato fallimentare cui consegue, salvo il risultato dell'opposizione dei creditori particolari dei soci, la chiusura dei fallimenti di società e singoli soci. La proposta di concordato per la società fallita deve esser sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale artt. 152 e 153 legge fallim. d. Fermo il fallimento della società, ogni socio fallito può proporre un concordato fallimentare ai creditori sociali e particolari insinuati al suo fallimento art. 154 legge fallim. e. Il socio s.n.c. receduto dalla società soggiacerà, secondo la giurisprudenza di legittimità, al personale fallimento ex art. 147 legge fallim. in caso di futuro fallimento della s.n.c. Stante questo orientamento giurisprudenziale, contrastato da certa dottrina, e disatteso da alcuni giudici di merito, al socio receduto non si applica la disposizione dell'art. 10 legge fallim., nella parte in cui l'imprenditore cessato da più di un anno non può più esser dichiarato fallito. ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI La s.n.c. in stato d'insolvenza, sussistenti le condizioni legali d'ammissibilità, può chiedere d'essere ammessa alla procedura, alternativa al fallimento, del concordato preventivoartt. 160 ss., legge fallim. La s.n.c. che si trovi in temporaneo stato d'impossibilità ad adempiere le proprie obbligazioni, ricorrenti le condizioni di legge, può chiedere di essere ammessa alla procedura dell'amministrazione controllata artt. 187 ss., legge fallim. E' importante sapere: a. Possono usufruire della sottoposizione alle procedure concorsuali alternative al fallimento solo le s.n.c. regolari; le s.n.c. irregolari insolventi soggiacciono inevitabilmente al fallimento. TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI SOCI Il costo fiscale per i soci per la partecipazione ad una s.n.c. è costituito dall'IRPEF che, essendo un'imposta ad aliquota progressiva, graverà il socio in misura crescente con il crescere dell'entità dei redditi fiscali conseguiti dalla società ed a lui spettanti pro quota. E' importante sapere: a. Il costo marginale IRPEF che deve sostenere il socio di s.n.c., oltre a dipendere dall'entità del reddito fiscale conseguito dalla società, altresì deve relazionarsi alla stessa posizione IRPEF afferente il singolo socio; stante che quest'ultima è influenzata dalla presenza di altri redditi imponibili (fondiari, di lavoro autonomo o dipendente, di capitale, ecc.). Il costo fiscale è quindi indeterminabile in via generale stante che occorre in concreto verificare la posizione IRPEF di ciascun socio. Ne consegue che la valutazione della convenienza fiscale del tipo societario s.n.c. deve anche valutarsi relativamente all'entità dei redditi personali dei singoli soci. b. L'imputazione dei redditi ai soci ai fini dell'applicazione dell' IRPEF avviene a prescindere dalla concreta distribuzione dell'utile conseguito dalla società. L'imposta e le relative aliquote saranno perciò calcolate sulla base del reddito complessivo dei singoli soci, anche se questi nulla hanno riscosso a titolo di distribuzione utili. c. Se il socio presta la propria opera nell'impresa, e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, egli ha diritto ad una deduzione pari al 50% del diritto attribuito ad ogni socio con un minimo di lire 8.000.000 ed un massimo di lire 16.000.000. TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA SOCIETA' La s.n.c. è soggetto passivo solo ai fini IRAP. ICI, se la società possiede immobili. L’IRAP è un’imposta locale (ossia applicabile alle attività produttive esercitate nell’ambito territoriale di ogni regione amministrativa, sì che, nel caso in cui l’attività di una certa società si esplicasse nell’ambito di più regioni, la relativa imposta andrebbe calcolata in relazione al valore della produzione netta relativo alla regione nel cui territorio esso valore è stato realizzato). L’imposta è proporzionale e sconta un’aliquota pari al 4.25% sul valore netto della produzione. Detto valore, in sintesi estrema, è dato dalla differenza tra i ricavi o proventi dell’attività e le spese (tra le quali non possono comprendersi il costo del lavoro e gli interessi passivi). Il nuovo tributo regionale non è deducibile dalle imposte sui redditi, vale a dire che il relativo importo pagato non potrà essere utilizzato per abbattere le imposte sul reddito delle persone fisiche. Le società che, anche per opzione, operano in regime di contabilità ordinaria, dovranno procedere alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP collocando le voci del proprio bilancio e riclassificandole delle componenti positive e negative, al fine di operare il raccordo con quanto disposto dalla normativa civilistica in tema di bilancio di esercizio. Per le società che invece operano in regime di contabilità semplificata, la norma del decreto IRAP individua con precisione le modalità di determinazione della base imponibile. In ogni caso, però, valgono i principi di classificazione dei componenti positivi e negativi previsti per le società in contabilità ordinaria. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI SOCIO Trasferimento per atto tra vivi Dato l'intuitus personae caratterizzante il rapporto, e perciò il carattere personale del relativo contratto, nella s.n.c. le quote dei soci illimitatamente responsabili non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ad un terzo, salvo il consenso di tutti i soci art. 2252 c.c. E' importante sapere: a. La norma di cui sopra, tuttavia, consente una diversa convenzione delle parti: si discute se - pacifico essendo che il contratto convenzionalmente potrebbe subire modificazioni ad opera della maggioranza, di un terzo arbitratore nominato all'unanimità o a maggioranza, o addirittura (secondo alcuni) dalla minoranza e persino da un solo socio - la semplice previsione della modificabilità, ad esempio a maggioranza, possa valere anche per quella modificazione che concerne il mutamento della compagine sociale. La risposta al quesito pare essere negativa in quanto risulta difficile da erodere il principio che vuole il rapporto de quo connotato dalla fiduciarietà reciproca, sicchè non dovrebbe potersi trasferire la posizione di socio a chicchessia, nel difetto del consenso di tutti i soci. Trasferimento per causa di morte A norma dell'art. 2284 c.c., se non è convenuto diversamente nel contratto sociale, in caso di morte di un socio il rapporto sociale si scioglie limitatamente al de cuius e sorge l'obbligo per gli altri soci (rectius, per la società, secondo diffusa giurisprudenza) di liquidare la quota agli eredi. Nel caso in ispecie, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Se la partecipazione alla s.n.c. del socio defunto era considerata determinante, i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società. Nel caso, gli eredi hanno diritto ad una quota di liquidazione L'atto costitutivo può prevedere una clausola di scioglimento automatico della società in caso di morte di un socio; tale patto, però, non ha valore, e devesi considerare caducato, in caso di diverso comportamento concludente di tutti i soci conseguente al verificarsi dell'evento. La legge prevede un'alternativa allo scioglimento del rapporto sociale e della società: la società può, infatti, continuare con gli eredi se soci e eredi vi consentano. Tale possibilità implica la non divisibilità della quota sicchè, in caso di pluralità di eredi, essi subentrano in comunione e debbono procedere alla nomina di un rappresentante comune.La legge non fissa alcun termine all'espressione di tale consenso sicchè può risultare opportuno fissarne uno in atto costitutivo, salva sempre la sua superabilità in caso di comportamento concludente in senso contrario. Un problema particolare potrebbe verificarsi nel caso in cui l'erede sia già socio: in questa ipotesi dovrebbe egualmente prospettarsi la necessità del consenso degli altri soci poichè il subentro dell'erede al socio parente altera la misura della partecipazione degli altri soci superstiti. Un avveduto atto costitutivo potrebbe prevedere con efficacia obbligatoria (magari statuendo una penale per l'inottemperanza) il preventivo consenso dei soci al subentro dell'erede già socio nella posizione sociale del parente. Nella pratica vengono talvolta inserite delle clausole statutarie che prevedono il subentro degli eredi in caso di morte di uno dei soci. Le clausole in parola sono valide nella misura in cui prevedono il subentro facoltativo degli eredi, in quanto lo vogliano attuare. Dette clausole vincolano solo i soci superstiti. Non sono valide quelle clausole che, contravvenendo al divieto dei patti successori, invece prevedono un subentro cd. obbligatorio o addirittura un subingresso automatico dell'erede, lasciando questi nell'alternativa di entrare a far parte della compagine sociale, ovvero rinunciare parzialmente all'eredità. La clausola in tal caso varrà come clausola di subentro facoltativo, in ossequio ai principi di conservazione degli atti giuridici e di conversione del contratto nullo. La materia, però, ha sollevato notevoli dubbi, e le opinioni che in dottrina si registrano sul tema sono assai diversificate. Si sconsiglia l'apposizione al contratto sociale di clausole di subingresso facoltativo degli eredi alla morte di un socio d'opera. Ed un tanto per ovvie ragioni afferenti l’infungibilità (o perlomeno l’ardua piana fungibilità) dell’apporto a titolo di conferimento (d’opera) del socio lavoratore. La pattuizione di una clausola di consolidamento (con cui in caso di morte di un socio la sua partecipazione si accresce agli altri soci) è valida, ma comunque inidonea a frustrare il diritto degli eredi di conseguire la liquidazione della quota; liquidazione che, anche se diversamente statuito in contratto sociale a fini fiscali, non dovrà monetizzarsi agli eredi a valori di bilancio (divieto dei patti successori), ma a valori di partecipazione comprensivi di netto patrimoniale ed avviamento. Recesso ed esclusione del socio (clausole) Il recesso dal contratto di società può immotivatamente esercitarsi in caso di società a tempo indeterminato (e, si sostiene, indeterminabile per relationem). In caso di proroga tacita della società il socio può recedere ad nutum dando preavviso ex art. 2285 c.c. ( cfr. art. 2307 c.c.). E’ pertanto auspicabile che sia inserito in contratto sociale un patto che, una volta spirato il termine finale originario di durata del vincolo, lo rinnovi per un altro determinato periodo di tempo: es. “La durata della società è stabilita in 10 anni dal giorno …. . Si intenderà di comune accordo prorogata di triennio in triennio successivamente alla scadenza del termine originario”. E’ possibile alle parti del contratto sociale di estendere le cause di recesso dalla società a tempo determinato al di là della cd. giusta causa di cui all’art. 2285 c.c. Le ulteriori ipotesi di recesso devono essere determinate in modo tassativo e possono riguardare sopravvenute condizioni obbiettive (mutamento del rischio d’impresa, trasferimento della sede sociale ecc.) o subbiettive (condizioni di salute, di età ecc.) della società o dei soci, come anche situazioni assolutamente ad essi estranee. E’ consentito ed utile apporre al contratto sociale una clausola che preveda l’esclusione del socio in relazione ad un suo contegno commissivo od ommissivo che a priori si reputa indice di grave inadempimento (una sorta di clausola risolutiva espressa). Invalida è invece quella clausola che limita la facoltà di escludere il socio per le oggettive gravi inadempienze di cui all’art. 2286 c.c. Fonte: laconsulenza.it