Elementi di pianificazione
contrattuale internazionale nei
paesi emergenti
avv. Antonella Musuraca
Verona, 29/11/2010
Studio Legale Musuraca
Principali Forme di Investimento
nei paesi emergenti
Contratto di vendita o di “ fornitura”
 Contratto di agenzia o di distribuzione
 Contratto di Joint – Venture
 Contratto di Rete di impresa
 Ufficio di rappresentanza

Studio Legale Musuraca
Contratto di Vendita
Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni
mobili (Vienna 1980) in vigore in Italia dal 1/1/1988
 Principali clausole:
 Oggetto (allegati tecnici)
 Prezzo (revisione)
 Pagamenti (L/C)
 Consegna (Incoterms, forza maggiore, penale)
 Imballaggio, marcatura, documentazione tecnica
 Garanzia di conformità;
 Risoluzione delle controversie(arbitrato)
Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere (New York) 1958) in vigore in Italia dal 1/5/1969 e
in Russia dal 22/11/1960

Studio Legale Musuraca
Contratto di Agenzia













Ha la funzione di permettere all’esportatore di organizzare una rete di vendita all’estero servendosi di
un’organizzazione altrui(l’organizzazione dell’agente) che collabori con l’esportatore promuovendo le vendite dei
prodotti su un determinato territorio attraverso una presenza stabile e organizzata sul mercato
I rapporti commerciali sono sempre regolati da un contratto ma a differenza dei rapporti tra soggetti appartenenti
allo stesso Paese, la redazione e sottoscrizione di un contratto internazionale comporta sicuramente difficoltà
aggiuntive
Principali clausole contrattuali:
Promozione degli affari del preponente
Poteri di rappresentanza
Diritto di Esclusiva su una determinata area geografica (c.d zona esclusiva)
Territorio
Clausola di non concorrenza: l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo affari di più imprese in concorrenza tra loro (sia prodotti concorrenti che preponenti concorrenti)
Diritto alla provvigione
Indennità varie (preavviso clientela e fine rapporto)
Durata determinata o indeterminata
Legge Applicabile
Principi Unidroit 2004 : codificazione di principi del commercio internazionale ad opera di organizzazione
intergovernativa indipendente
Studio Legale Musuraca





Il contratto di agenzia prevede specifici obblighi a carico delle parti. Le obbligazioni
dell’agente, oltre all’obbligazione principale, relativa alla promozione della
conclusione di affari, sono:
Obbligo di tutelare interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede
Obbligo di informare il preponente sulle condizioni di mercato e su ogni aspetto utile
per valutare la convenienza dei singoli affari.
Obbligo di seguire le istruzioni del preponente nel rispetto dell’autonomia
organizzativa. Direttiva Comunità Europea n. 86/653 ha definito agente come
intermediario indipendente al quale deve essere riconosciuta un’autonomia operativa
senza che sussista alcun vincolo di sottoposizione gerarchica alle direttive del
preponente
Proporre condizioni diverse da quelle fissate dal preponente comporta la violazione di
un obbligo contrattuale. Per rafforzare detto obbligo è possibile inserire in contratto
clausole che prevedano la riduzione proporzionale delle provvigioni o che pongano a
carico dell’agente la differenza tra quanto fissato dal preponente e quanto negoziato
con l’acquirente; in ogni caso il preponente può rifiutare l’ordine.
Studio Legale Musuraca


L’agente assume l’obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti per
conto del preponente. L’inadempimento dell’obbligo di promozione può portare alla
risoluzione del contratto. Per circoscrivere l’adempimento è buona prassi inserire nel
contratto una clausola che preveda minimi di fatturato che l’agente si impegna a
realizzare. In questo caso, se il livello di fatturato è stato concordato dalle parti in
relazione alla possibilità di assorbimento del mercato, il mancato raggiungimento del
minimo comporta l’inadempimento dell’agente salvo la prova della forza maggiore o
di cause imputabili al preponente.
L’esportatore non deve quindi lasciare al caso la definizione dei punti essenziali del
contratto d’agenzia né formularli con la convinzione che la legge italiana sarà la fonte
regolatrice del contratto in quanto, pur assoggettando il contratto alla legge italiana,
ciò non esclude l’applicazione di norme inderogabili della legge del paese dell’agente.
Valutazione sul trattamento di fine rapporto e/o risarcimento dei danni spettante
all’agente straniero, il quale essendo considerato come la parte più debole del
contratto, può essere protetto dalle singole norme nazionali in misura diversa da
quanto accade in Italia.
Studio Legale Musuraca
Schema di sintesi contr. agenzia









Scelta legge applicabile: Vi è frequente tendenza a sottoporre il contratto alla lex mercatoria o ai
principi del diritto del commercio internazionale e ciò con lo scopo dichiarato di escludere
l’applicazione dei principi generali degli ordinamenti nazionali delle due parti pur nei limiti
dell’ordine pubblico internazionale e delle norme di applicazione necessaria. I principi
Unidroit(International Institute for the Unification of Private Law) pubblicati nel 2004 possono
essere considerati una sorta di esperimento di codificazione di un regime giuridico sovranazionale
delle transazioni internazionali.
In ogni caso, sulla base dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza e prassi in materia, il
diritto applicabile ai contratti internazionali sarà:
- quello scelto ed indicato dalle parti
- il diritto che, in mancanza di pattuizione esplicita, presenti reali connessioni con la materia del
contendere.
La scelta potrà cadere sulla legge nazionale locale di una delle parti ovvero su quella di un paese
terzo oppure sulla normativa sovranazionale o transnazionale (lex mercatoria).
Risoluzione controversie: scelta del giudice statale e foro competente oppure in via alternativa
ricorso ad arbitrato, mediazione o terzo esperto.
Procedimento arbitrale: comporta dei vantaggi rispetto al giudice statale anche sotto il profilo della
rapidità con cui si giunge ad una decisione finale poiché non prevede un secondo grado di
giudizio ma anche degli elevati costi.
Mediatore : non decide la controversia ma, prima che le parti si rivolgano all’arbitro o al giudice,
facilita il raggiungimento di un accordo attraverso pochi incontri congiunti o separati.
Terzo esperto: non deve decidere la controversia ma prevedendola esprime un parere tecnico su
un punto controverso, Questa expertise prearbitrale non deve essere confusa con la perizia
tecnica che può essere ordinata dal giudice o dall’arbitro in corso di causa.
Studio Legale Musuraca







Legge Italiana: possibilità di sottoporre il rapporto alla Legge Italiana
Norme di Legge locali: verifica di norme di legge che disciplinano la fattispecie del contratto di
agenzia nella nazione dove risiede l’agente
Lingua: Riveste importanza non trascurabile la lingua di redazione del contratto. Spesso le parti
negoziano e formalizzano il contratto in una lingua che non è la propria:rischio maggiore è insito in
reciproche incomprensioni dettate da una non perfetta conoscenza della lingua stessa. Si
consiglia la redazione di testi bilingue.
Clausole contrattuali: Per cautelari maggiormente vi è la tendenza ad inserire nel testo
contrattuale delle clausole volte a regolamentare preventivamente le conseguenze di eventi
eccezionali in grado di impedire l’esecuzione del contratto (forza maggiore) o di provocare un
inaccettabile squilibrio tra le prestazioni delle parti (hardship).
Clausola di representations and Warranties: attraverso essa i contraenti intendono darsi atto e
reciprocamente garantirsi in merito ad una serie di fatti e circostanze preesistenti alla
sottoscrizione del contratto.
Clausola di forza maggiore e clausola di hardship: durante lo svolgimento del contratto ad
esecuzione continuata o differita possono verificarsi avvenimenti, non previsti dalle parti all’atto
della conclusione dell’accordo ed indipendenti dalla loro volontà, che vanno ad incidere sulle
condizioni in base alle quali il contratto era stato posto in essere.
Clausola penale: essa può essere considerata un modo per quantificare la perdita derivante
dall’inadempimento senza giungere alla risoluzione.
Studio Legale Musuraca
Nozione di Joint- Ventures




Con il termine di Joint- Venture si suole indicare un accordo di collaborazione con cui due o più
imprese collaborano per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale che
vede l’utilizzo sinergico delle risorse portate dalle singole imprese partecipanti ma anche un’equa
suddivisione dei rischi legati all’investimento.
Storicamente le radici delle joint ventures sono da ricercarsi nei sistemi di common law, in
particolar modo negli Stati Uniti, presentandosi poi sul panorama internazionale quale biglietto da
visita per accedere a quei settori dell’economia e della finanza normalmente preclusi alle singole
imprese, a causa degli ingenti capitali necessari, degli alti rischi connessi, o semplicemente della
complessità dell’opera da realizzare.
Il c.d. progetto di joint-venture rappresenta lo scopo comune perseguito dalle parti attraverso un
progetto economico industriale voluto dalle parti.
I motivi che spingono a realizzare una j.v. con imprese straniere sono molti:
- delocalizzazione per ridurre i costi di produzione;
- stabilire relazioni stabili con governi locali;
- ottimizzare flussi fiscali;
- realizzare reti distributive;
- allacciare rapporti commerciali in vista dell’espansione su mercato;
- accedere a fondi nazionali e internazionali di sostegno allo sviluppo;
- venire in possesso di conoscenze o tecnologie avanzate…
Studio Legale Musuraca
Tipologie di J.V.



E’ possibile distinguere due tipologie di J.V.
1) Joint Venture contrattuale (Contractual jv) in cui lo strumento
giuridico che dà vita e governa la JV è un contratto(o più contratti)
che coordina l’attività delle parti nella realizzazione del progetto.
Non ha personalità giuridica e viene costituita in funzione della
realizzazione di uno specifico progetto o singola operazione.
Flessibilità e trasparenza fiscale.
2) Joint Venture societaria (Equity joint venture o corporate jv) in
cui lo strumento giuridico che dà vita alla joint venture è una società
a cui le parti affidano il compito di realizzare il progetto. E’ un
soggetto giuridico nuovo, autonomo, normalmente dotato di
responsabilità limitata, scelto nel panorama giuridico nel quale sarà
chiamato ad operare.
Studio Legale Musuraca


Qualunque sia la forma che si decida di dare alla J.V., essa vivrà
comunque in funzione della realizzazione di uno specifico progetto o
di una singola operazione, in vista della quale le imprese coventurers faranno convergere denaro, beni materiali, know-how,
acquisendo così il diritto di partecipare ai benefici dell’impresa
comune (sharing of profits ), così come agli eventuali esiti negativi
della stessa.
Il primo e più evidente vantaggio che offre una j.v. è quello di
ripartire costi e rischi dell’impresa, favorendo inoltre l’aggregazione
della domanda laddove non vi sia mercato; una j.v. consente di
aggredire nuovi mercati sfruttando positive sinergie e
razionalizzando gli investimenti.
Studio Legale Musuraca
Valutazioni preliminari comuni







Valutazione preliminare sul partner straniero
con cui realizzare il progetto comune.
Condivisione del modo di “fare impresa”.
Il partner deve rispondere a determinati
requisiti:
- affidabilità commerciale e industriale;
- solidità economica e finanziaria;
- serietà professionale ed umana;
- garanzie in merito alle capacità produttive,
conoscenze tecniche, know-how
Studio Legale Musuraca




Divisione del potere all’interno delle JV. E’ necessario, a monte,
sapere quanto potere si è disposti a cedere o quanto potere si
intende esercitare.
Il socio, anche se di minoranza, profonde nella JV il suo apporto
determinante e tenderà a far valere le proprie ragioni.
Spesso sfugge che la JV può essere in aperta concorrenza con gli
interessi del socio di minoranza. Pertanto ciascuna parte dovrà
essere disposta a rinunciare ad una parte del mercato a favore della
JV ovvero a subire, da parte della jv, una certa concorrenza.
Valutazione accurata dell’aspetto concorrenziale dalle parti della JV
onde evitare danni anche consistenti proprio dalla loro stessa JV
Studio Legale Musuraca
Aspetti della JV








Motivi che spingono a realizzare una JV;
Obiettivi che si intendono perseguire con jv e vero
business che si intende attuare;
Apporto che si è disposti a conferire;
Luogo di realizzazione (rischio Paese, legislazione
locale ecc…);
Durata dell’alleanza;
Partner rispondenti alle caratteristiche che si stanno
cercando;
Profili concorrenziali;
Tipologia di struttura dell’operazione.
Studio Legale Musuraca
Trattative propedeutiche alla JV




Stesura di uno o più documenti precontrattuali che aiutano le parti
nell’organizzazione e negoziazione del progetto.
Accordi di segretezza: l’accordo con cui le parti si obbligano
reciprocamente a mantenere confidenziali le informazioni che si
scambieranno durante la fase delle trattative e a non rivelare
l’esistenza stessa delle trattative. (confidentiality agreement).
Apposita clausola che definisce e circoscrive le informazioni definite
riservate oggetto dell’accordo.
Lettera di Intenti: E’ finalizzata a fissare alcuni punti già negoziati
per stabilire modalità e tempi delle trattative o per indicare i criteri da
seguire nella redazione del contratto principale. Di norma essa non
è vincolante tra le parti (c.d. non binding) se non per alcuni elementi
quali la buona fede nelle trattative, eventuali penali, legge
applicabile e foro competente.
Studio di fattibilità: (c.d. Feasibility Agreement) ovvero un business
plan che analizzi le prospettive economiche, finanziarie, produttive,
commerciali e fiscali del progetto comune.
Studio Legale Musuraca
JV Contrattuale


Questa tipologia si presta agli accordi di “co-ventures” destinati ad avere durata
breve per es. per l’attuazione di un progetto di ricerca o per la realizzazione di un
opera. Si parla di c.d. unincorporated j.v., riferendosi al caso in cui non venga
costituito un ente autonomo distinto e separato rispetto ai partecipanti co-venturers,
ma gli stessi perseguano il fine congiunto attraverso un contratto, o meglio una rete
contrattuale.
La J.V.contrattuale, mancando di personalità giuridica, non sia adeguata ad attività
che si svolgono nel medio e nel lungo periodo, e come sia inoltre penalizzata
.

dall’impossibilità di limitare l’ambito di responsabilità dei co-venturers A fronte di tali
inconvenienti vanno però sottolineate la flessibilità e la trasparenza fiscale che
contraddistinguono una j.v. contrattuale.
Lo schema contrattuale della jv contratt. si avvicina per caratteristiche ed elementi al
contratto di associazione in partecipazione. E’ un contratto con il quale si attribuisce
una partecipazione agli utili e perdite, ovvero solo agli utili, di un’attività
imprenditoriale ovvero di uno o più affari compiuti da un altro soggetto, c.d.
associante, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Studio Legale Musuraca



Si distingue dal rapporto societario nel quale si ha autonomia
patrimoniale e personalità giuridiche proprie mentre l’associazione
in partecipazione non ha personalità giuridica.
Il vincolo che unisce le parti di un contratto di associazione in
partecipazione non è opponibile ai terzi. Questi ultimi contrattano
con il solo associante che assume obbligazioni per sé e non in
nome dell’associazione. In sostanza i rapporti tra associante e
associato sono di carattere interno.
Gli imprenditori integrano reciprocamente le capacità tecniche,
economiche e finanziarie delle rispettive imprese aumentando le
possibilità di successo e riducendo i rischi dell’attività.
Studio Legale Musuraca












Il documento che contiene la JV Contr. deve rispecchiare gli elementi
prescritti dalla legge applicabile. L’atto scritto deve indicare:
- apporto delle parti in frazioni e/o quote;
- valore quote di partecipazione;
- natura e modalità di conferimento;
- tasso di interesse (eventualmente da corrispondersi su quota);
- aliquota di partecipazione al reddito ;
- destinazione in caso di utili e perdite;
- poteri dell’associante e associato
- durata contratto;
- legge applicabile e foro competente.
E’ possibile che l’organizzazione di una JV venga affidata ad un contratto
quadro che preveda lo scopo comune delle parti e disciplini
dettagliatamente l’assegnazione delle attività alle parti, ammontare e
modalità di investimentim entità di finanziamento, assegnazione costi e
distribuzione di profitti.
Il contratto deve inoltre prevedere le modalità con cui le parti prendono
decisioni in ambito della JV. Spesso si costituisce un’assemblea dei coventures stabilendone le modalità di convocazione nonché i quorum
deliberativi e costitutivi.
Studio Legale Musuraca






Il contratto di JV disciplina altresì i profili di responsabilità:
- resp. interna: ossia quella che esiste tra le parti per i loro rapporti
come diretta conseguenza del contratto;
- resp. esterna per le obbligazioni riferibili alla JV
Vista la funzione di prevenzione delle liti è utile prevedere una
formula generale di risarcimento del danno limitando l’ammontare
ad una percentuale del valore della partecipazione alla JV.
Tra le obbligazioni previste vi è il patto di non concorrenza anche
post contratto. Esso può risultare gravoso per le parti che, alla
cessazione del contratto, non potrebbero più svolgere la propria
attività. La legislazione antitrust nazionale ha fissato limiti ben
precisi che, di norma, hanno rango di norma imperativa
inderogabile.
Clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie con
indicazione della legge applicabile al contratto. Si preferisce
l’indicazione di un arbitro possibilmente di livello ed esperienza
internazionale.
Studio Legale Musuraca
JV Societaria



Si parla di JV Societaria ove l’accordo tra le parti dà vita ad una società quale veicolo
per la realizzazione del progetto delle parti. SI parla di c.d. Incorporated J.V., o di
J.V. Corporations, come di società di capitali con responsabilità limitata, aventi per
oggetto l’esercizio di un’attività congiunta fra i co-venturers, i quali decidono di
costituire un’apposita società alla quale imputare l’iniziativa comune. La società
costituenda sarà, a ben guardare, una s.p.a. a metà strada tra società di capitali e
società di persone (non si può trascurare infatti la reciproca fiducia personale che
lega i soci).
E' consigliabile che la società mista, che si viene a creare, abbia la veste giuridica
della società di capitali, in quanto i soci godono del beneficio della responsabilità
limitata delle perdite societarie e le quote o le azioni sono liberamente trasferibili.
I rapporti tra j.v. company ed i suoi azionisti co-venturers sono normalmente
disciplinati da un accordo noto come J.V. Agreement o Main Agreement, in cui
saranno specificati: 1) gli obiettivi prefissi dalle parti; 2) i rispettivi apporti e le relative
modalità; 3) la forma giuridica del nuovo soggetto; 4) le modalità di trasferimento
delle azioni (inserendo eventuali divieti di alienazione, clausole di prelazione o di
gradimento, sempre compatibilmente con la normativa societaria locale); 5) la
struttura gestionale, che sarà plausibilmente corroborata da patti para-sociali a tutela
del socio estero o di minoranza; 6) le modalità di ripartizione dei profitti e delle
perdite; 7) le ipotesi di scioglimento della j.v.
Studio Legale Musuraca




Nel caso in cui i Co-Venturers decidano di porre fine al loro rapporto, non sarà
necessario (anzi è del tutto sconsigliabile ) che essi procedano allo smembramento
della società, mettendola cioè in liquidazione e ripartendone i beni tra le società
partecipanti : una tale operazione rischia infatti di compromettere elementi economici
rilevanti, primo fra tutti l’avviamento. Sarà in linea di massima più opportuno
mantenere in vita la società comune, assegnandone il controllo ad uno dei
partecipanti, che evidentemente acquisterà le azioni dell’altra consociata.
Ma, “a quale prezzo?”Ciò ci rimanda all’opportunità di fissare preventivamente i criteri
per determinare il prezzo di vendita delle azioni.
Per comprendere quale sia l’esatto quadro di riferimento normativo, bisogna tenere
presente che J.V. agreement (che disciplina la nuova e distinta società ) non è che
uno strumento per la realizzazione dell’oggetto vero e proprio del più ampio e
precedente accordo di j.v., e nel rapporto tra clausole del j.v. agreement e clausole
statutarie della j. v. corporation, saranno le prime a prevalere nella volontà delle parti.
Nel j.v. agreement vengono spesso inserite talune pattuizioni, note come “patti
parasociali”, che, pur se non trasfuse nello statuto della j.v. corporation, incidono
tuttavia sui comportamenti di chi vi opera in qualità di socio o di amministratore.
Rispetto all’atto costitutivo ed allo statuto, la disciplina sancita dagli accordi parasociali interviene solamente sul differente piano dei rapporti tra i singoli soci; tali
accordi non assumono pertanto il rigore di regolamenti interni alla società: essi
producono solo effetti obbligatori nei confronti di coloro che vi hanno aderito, e non
effetti reali “erga omnes”.
Studio Legale Musuraca

Nel caso di joint venture internazionale (quando
cioè le società madri appartengono a stati
diversi), secondo la legge italiana la normativa
applicabile è quella del luogo di costituzione
della società, ferma in ogni caso l'applicazione
della
legge
italiana
quando
la
sede
dell'amministrazione è situata in Italia, o se in
Italia si trova l'oggetto principale dell'attività.
Studio Legale Musuraca
Il contratto di rete e reti di impresa




L’art. 3 comma 4 ter del decreto “Incentivi” (d.l. 10.02.2009 n. 5) convertito in L.
9/4/2009 n. 33 e recentemente modificato con l’art. 42 della manovra fiscale d’estate
31/7/2010 ha introdotto in Italia la disciplina del c.d. contratto di rete.
Con detto novellato contratto di rete più impreditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di
rete, a collaborare in forme ed ambiti determinati:
- aggregazioni su progetti
- superamento del localismo distrettuale( limiti territoriali e regionali. Entità localizzate
si definiscono i consorzi).
- innovazione ed internazionalizzazione.
Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune(analogia con i
patrimoni destinati ad un impresa nelle spa) oppure reti senza patrimonio.
Si può prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per
conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso. Si può
anche operare con consenso unanime in assenza di organo comune. La flessibilità
arricchisce l’applicabilità del contratto di rete.L’organo comune può essere
variamente strutturato.
Studio Legale Musuraca


Il contratto è soggetto all’iscrizione nella sezione del registro delle
imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.L’efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari.
Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata e deve contenere, tra gli altri dati, anche gli
obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità
competitiva dei partecipanti.
Studio Legale Musuraca
Comparazioni




Distretti e reti di imprese : entrambi nascono in un mondo economico e non giuridico.
Sono realtà diverse ma purtuttavia complementari fra loro pur nella loro distintività.
Il distretto si può definire quale “ aggregazione di imprese” con specializzazione
produttiva e agglomerazione territoriale. Anche il distretto è idoneo alla promozione
delle reti di impresa.
Rete: è una struttura di governance locale, un’aggregazione di filiera e di settore.
Progettualità sul distretto a livello imprenditoriale. Formazione di reti di imprese
aderenti al distretto.
Il contratto di rete non assorbe interamente la rete di impresa: la forma contrattuale si
pone come uno dei modelli giuridici finalizzato a costituire una rete di impresa.
Reti contrattuali: ad es. franchising.
Reti organizzative: ove le imprese danno vita ad un nuovo soggetto (soc. consortile,
società cooperative ecc…).
Complesso di relazioni giuridiche stabili fondato sullo sfruttamento di risorse
innnovative per perseguire obiettivi di crescita competitiva. Le reti sono le
combinazioni di elementi opposti, con autonomia giuridica ed economica, con
cooperazione e competizione.
Studio Legale Musuraca


La rete si differenzia dal gruppo societario nel quale vige una
direzione unitaria che fa venir meno l’autonomia economica delle
imprese.
Contratto di rete e consorzio: Ci si è chiesti se lo strumento del
consorzio fosse sufficiente a regolare le reti di imprese. Sì e no ! Il
consorzio mette a sistema risorse imprenditoriali standard su
economie di scala (abbattimento dei costi) ma presenta limitazioni:
su progetti di innovazione c’è il limite della tendenziale parità di
consorziati mentre l’innovazione richiede un contributo più flessibile
connesso alla peculiarità del progetto ed alla tipologia del contributo
fornito dalle imprese aderenti.
Studio Legale Musuraca
Caratteristiche







Natura imprenditoriale delle parti : si tratta di un contratto tra imprese
Perseguimento di obiettivi strategici: crescita competitiva ed innovativa con obiettivi
definiti da ciascuna singola impresa. La novella del 2010 ha previsto la definizione di
detti obiettivi con modalità specifiche atte a misurare l’avanzamento verso gli obiettivi
medesimi.
Programma di rete: il contratto deve contenere un programma di rete ben
procedimentalizzato nell’ambito dell’autonomia delle parti (c.d. business plan quale
oggetto del contratto). Ciascuna impresa collabora per la realizzazione del
programma e per la definizione di una governance finalizzata alla realizzazione degli
obiettivi definiti.
Vi è una certa apertura nella definizione del programma di rete e delle attività
economiche individuate:
- scambio di informazioni commerciali su clienti;
- collaborazioni tra imprese in un ambito ben determinato;
- gestione di progetti di ricerca e sviluppo avvalendosi di finanziamenti pubblici e
privati;
- progettare iniziative innovative di informazione, formazione e servizi alle imprese
- progetti per realizzare iniziative editoriali
Studio Legale Musuraca
Vantaggi ed agevolazioni



Semplificazioni amministrative: facilitazioni nell’accesso ai contributi mediante un unico
procedimento collettivo. La rete è un veicolo attraverso cui la Pubblica Amministrazione potrà far
transitare interventi a sostegno delle imprese (incentivi, agevolazioni, semplificazioni ecc..)
Benefici fiscali: art. 42 commi 2 quater, 2 septies novella 2010 Viene previsto un regime di
sospensione di imposta per la quota degli utili dell’esercizio accantonati in una riserva e destinati
alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione opera per
gli utili realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2012 e interessa la quota degli stessi
imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di
investimento. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può
comunque superare il limite di un milione di euro.
Vantaggi finanziari: semplificazioni procedurali per l’accesso al credito delle imprese appartenenti
alla rete in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio. Analisi di rischio
al fine di ottenere finanziamenti a costi più contenuti; miglioramento del rating. E’ prevista
l’istituzione di un Fondo di Investimento tra Istituti di credito (Unicredit, Intesa San Paolo, Monte
Paschi) con dotazione destinata alle reti di impresa con finalità di acquisizioni di partecipazioni di
minoranza nel capitale delle PMI aderenti alla rete al fine di rafforzare il capitale attraverso un
fondo a matrice pubblica. Detto fondo interviene per 5 anni e si qualifica come capitale di rischio.
Ricerca e sviluppo: incentivi per l’accrescimento della capacità competitiva delle PMI aderenti alla
rete attraverso un ampliamento di competenze dell’agenzia per la valorizzazione e diffusione delle
tecnologie per l’innovazione.
Studio Legale Musuraca
Aspetti critici





Perplessità sulla opzione legislativa nel senso della definizione del contratto che può
comportare il rischio dell’esclusione di una parte del vasto fenomeno socio
economico delle reti.
Se si volesse ragionare con i modelli categoriali tradizionali le questioni giuridiche
astrattamente riconducibili alle reti di impresa dovrebbero essere ordinate dal giurista
alla stregua della disciplina del contratto ma anche della responsabilità per fatto
illecito extracontrattuale e infine delle regole sulla concorrenza ossia della materia
antitrust. E’ necessario un nuovo modello contrattuale idoneo a rappresentare la
realtà dei rapporti di rete.
Costruzione di modelli contrattuali tipizzati. Quali clausole inserire? C’è autonomia
patrimoniale nel fondo comune?
Sul piano della disciplina è parso chiaro che le nuove disposizioni presentano lacune
e criticità che solo in parte la prassi potrà superare con la conseguenza che si
renderà necessario un più approfondito intervento del legislatore
Particolare attenzione dovrebbe prestarsi al tema dei diritti e delle responsabilità
gravanti sulle imprese aggregate nella duplice prospettiva dei rapporti interni (tra i
partecipanti) ed esterni (con i terzi che vengono in contatto con la rete) alla rete cosi
come sulla stessa rete (allo stato non costituente un soggetto giuridico) in modo da
poter constatare se lo strumento legislativo sia davvero in grado di rafforzare la
competitività e la capacità delle imprese ad accedere a nuovi canali di finanziamento.
Studio Legale Musuraca








Manca qualsiasi riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica (art. 9
L. 192/1998), vi è un’eccessiva dipendenza dall’impresa leader (ma se entra in crisi
compromette la sopravvivenza delle altre).
Comportamenti opportunistici: appropriazione di know-how al fine di ottenere benefici
individuali.
Divergenza di obiettivi tra imprese aderenti. Da una rete per così dire informale si
arriva ad un gruppo di imprese ove l’azienda leader non potendo più fare a meno dei
propri subfornitori di rete acquista le diverse società di rete e si trasforma in gruppo di
imprese.
Manca il riferimento allo scioglimento del contratto di rete, alle conseguenze del
recesso anticipato pur previsto dalla norma lasciando alla libera determinazione delle
parti ed alla disciplina generale dei contratti il compito di integrare tali gravi lacune.
Mancano indicazioni precise concernenti il coordinamento con gli strumenti di
politiche industriali che con riferimento diretto o indiretto, includono le reti.
Definizione di politiche pubbliche di sviluppo. Come si misura la qualità della rete?
Non si chiariscono i rapporti tra contratti di rete e consorzi, ATI, joint-ventures ed altre
figure impiegate per la realizzazione di forme di collaborazione.
Ciò rischia di creare incertezze nell’interpretazione ed applicazione dello strumento
che ne possono disincentivare l’utilizzo.
Studio Legale Musuraca
Ufficio di rappresentanza
 Privo
di personalità giuridica
 Responsabilità
in
capo
al
rappresentato straniero
 Svolgimento di attività promozionali e
di
marketing,
negoziazione
di
contratti, assistenza nell’esecuzione
di contratti
Studio Legale Musuraca
GRAZIE !
Studio Legale avv. Antonella Musuraca
Via dietro Listone n.11
37121 Verona
Tel +39/045/8013806
Fax: +39/045/8068499
[email protected]
Studio Legale Musuraca
Scarica

presentazione_anto