Il mercato dell’accesso alle reti mobili: aspetti regolamentari ANFOV Milano, 13 settembre 2007 Alberta Corona AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Quadro normativo ONP (1998) Delibera n. 544/00/CONS: • Nell’ambito di tale decisione l’Autorità ha individuato le figure di operatori alternativi agli operatori mobili che, non disponendo delle risorse radio, ma disponendo di infrastrutture proprietarie più o meno estese, possono offrire servizi mobili grazie all’utilizzo di input forniti loro dai MNO. • Le principali differenze tra questi soggetti riguardano, da una lato, il grado di dipendenza da elementi della rete del MNO, dall’altro, il livello di autonomia nel gestire il rapporto con il cliente finale. 2 Classificazione dei diversi attori nel mercato mobile Apparati proprietari Frequenze spettro radio Rapporti con utenti finali Tipologia Operatore Politiche prezzo SIM card Infrastrutture di rete di Marchio commerciale MNO ATR SP IAP ESP MVNO — — — — — — — — Proprio marchio su SIM ospitate Emette SIM card Emette SIM card Commutazione [Commutazion e] Commutazione [Trasporto] Trasporto HLR Commutazio ne HLR [Commutazione] [Trasporto] Trasporto — [Trasporto] Licenza con assegnazione frequenze Parzialmente indipendente Parzialmente indipendente Parzialmente indipendente Parzialmente indipendente Indipendente Indipendente Parzialmente indipendente Parzialmente indipendente Indipendente Indipendente Indipendente Indipendente 3 Delibera 544/00/CONS Per quanto riguarda le condizioni regolamentari negli scambi all’ingrosso tra MNO da un lato e ATR, SP, IAP , ESP e MVNO dall’altro lato, l’Autorità ha concluso che: 1) “[…] non risulta giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radio-mobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.” (art. 2, comma 1); 2) “La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 [cioè ESP, SP e ATR] avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, 23 della legge n. 249/97. [cioè, sussiste l’obbligo a un tentativo di conciliazione prima di ricorsi in sede giurisdizionale]” (art. 2, comma 5). La delibera n. 544/00/CONS non ha, dunque, imposto alcun obbligo di fornitura di accesso e/o originazione in capo agli operatori di rete mobile nei confronti di nessuna delle categorie di operatori oggetto di definizione. 4 Il Nuovo quadro regolamentare • Con il nuovo quadro regolamentare comunitario per le comunicazioni elettroniche del 2002, è stato identificato come potenzialmente suscettibile di applicazione di misure regolamentari il mercato all’ingrosso dell’accesso e raccolta delle chiamate (“mercato 15”). • A tale riguardo la Commissione, nella Raccomandazione dell’11 febbraio 2003, evidenzia il permanere di forti ostacoli all’accesso, in quanto le imprese a cui non sono state assegnate licenze possono entrare in questo mercato solo a seguito di una nuova attribuzione di spettro o “…ricorrendo al mercato dello spettro derivato oppure rilevando un operatore già titolare di licenza”. La Commissione osserva, tuttavia, che non si può configurare una barriera assoluta all’ingresso, in quanto ci sono diverse possibilità di condivisione dello spettro “…fra cui lo sviluppo di roaming nazionale o rapporti di accesso indiretto…”. 5 Il mercato all’ingrosso dell’accesso e raccolta delle chiamate (Delibera n. 46/06/CONS) • L’Autorità con la delibera n. 46/06/CONS (relativa al mercato n. 15 della Racc.) ha individuato un unico mercato nazionale per la fornitura congiunta dei servizi di accesso e originazione da parte di MNO ad operatori sprovvisti di risorse radio, che permettano a questi ultimi di fornire agli utenti finali servizi sia vocali, sia SMS. • L’Autorità ha concluso che nel mercato dell’accesso e originazione delle chiamate sulle reti telefoniche pubbliche mobili non si riscontrano posizioni di dominanza singola e/o congiunta o alterazioni sostanziali della concorrenza e, pertanto, non ha imposto alcun obbligo regolamentare in capo agli MNO, confermando la situazione regolamentare pre-vigente. • La CE, nella lettera di commento allo schema di provvedimento relativo al mkt 15, ha supportato le conclusioni dell’Autorità pur invitando "con forza l’Autorità a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati"; • Pertanto, l’Autorità ha avviato un’attività di monitoraggio delle negoziazioni in corso tra gli operatori infrastrutturati e quelli sprovvisti di risorse radio, riservandosi di intervenire qualora l’attività di monitoraggio dia esisti negativi. 6 L’attività di monitoraggio (1) L’ingresso sul mercato italiano di operatori sprovvisti di risorse radio che utilizzano le reti mobili degli MNO è ritenuto uno strumento atto a intensificare il grado di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione mobile e personale, nonché a favorire i processi di integrazione tra servizi fissi e mobili. Nel marzo del 2007, nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui alla Delibera n. 46/06/CONS, l’Autorità ha accertato che gli MNO avevano concluso i seguenti tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione mobile: • Vodafone e Telecom hanno sottoscritto due accordi con imprese della grande distribuzione, in possesso di reti di punti vendita che coprono l’intero territorio nazionale, rispettivamente, Carrefour e Coop. • Vodafone ha successivamente concluso un accordo con BT Italia. 7 Osservazioni dell’Autorità • Carrefour e Coop non sono attive nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa e, pertanto, il loro ingresso nel mercato eserciterà una limitata pressione competitiva sugli MNO, considerato anche che nel breve periodo risentiranno inevitabilmente di una conoscenza parziale del settore e dei vincoli derivanti da una base di clienti ridotta. • BT è un operatore di rete fissa attivo esclusivamente nell’offerta di servizi agli utenti affari e l’accordo concluso con Vodafone appare comunque facilitato dalla presenza internazionale dei due operatori e dall’esistenza di accordi commerciali tra le parti in altri mercati europei. • Tutti gli accordi finora stipulati consentiranno agli operatori nuovi entranti di disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e commerciali. Ciò determina delle limitazioni per tali operatori nel proporre un’ampia articolazione delle offerte finali. Inoltre gli stessi operatori risulterebbero nelle condizioni di competere prevalentemente sulla variabile dei prezzi, senza dunque la possibilità di esercitare un’accentuata pressione competitiva anche sulla gamma dei servizi offerti. 8 Delibera n. 168/07/CONS • L’Autorità ha considerato che il settore delle tlc in Italia è caratterizzato dalla presenza di alcuni operatori che dispongono di infrastrutture sia di rete fissa sia di rete mobile e di molti operatori dotati alternativamente di infrastrutture di rete fissa o di rete mobile. Tale asimmetria nelle dotazioni infrastrutturali potrebbe determinare differenti condizioni di partenza tra gli operatori nel gioco competitivo e in particolare diverse opportunità di sviluppo dei nuovi servizi integrati fisso-mobile; • L’Autorità, a seguito del monitoraggio, ha rilevato che la conclusione di accordi con imprese di grande distribuzione, nonché la stipula di un unico accordo con un operatore di rete fissa attivo solo nei mercati rivolti alla clientela affari, seppure significativi, non possono essere considerati risolutivi delle criticità nei mercati dell’accesso alle reti mobili, in particolare con riguardo ai servizi integrati fissomobile; • L’Autorità, pertanto, con la delibera n. 168/07/CONS, ha avviato la consultazione pubblica volta ad una nuova analisi del mercato 15. 9 Delibera 415/07/CONS Vodafone e TI hanno recentemente proposto un servizio di comunicazione vocale di natura integrata, rispettivamente "Vodafone Casa Numero Fisso“ e "Unico“. • • • • Tali servizi sono stati autorizzati dall’Autorità con delibera n. 415/07/CONS del 4.9.07; L’Autorità ha riscontrato una potenziale criticità inerente alla replicabilità delle offerte dovuta all’assenza di obblighi di accesso alle reti mobili. Inoltre, l’Autorità non ha ritenuto opportuno individuare un nuovo mercato per i servizi integrati F-M, dato il loro forte carattere di novità e atipicità, né subordinare l’avvio dei servizi in questione all’imposizione di specifici obblighi in tema di accesso. L’Autorità, tuttavia, ha affermato la necessità di monitorare le dinamiche competitive affinché, in sede di analisi dei mercati, si possa stabilire se i suddetti servizi possano effettivamente configurare un nuovo mercato, distinto da quelli esistenti e, se del caso, imporre specifici obblighi. Art. 7, comma 1, : “Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile negoziano accordi di accesso ed interconnessione per garantire l’inter-operabilità da punto a punto , ai sensi di quanto previsto ai sensi degli articoli 40 e 41 del Codice.” 10 Grazie Alberta Corona Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione Analisi dei Mercati Concorrenza e Assetti Centro Direzionale Isola B5 - Torre Francesco 80143 NAPOLI tel. +39 081 750 7885 fax. +39 081 750 7623 e-mail: [email protected] 11