Il mercato dell’accesso alle reti mobili:
aspetti regolamentari
ANFOV
Milano, 13 settembre 2007
Alberta Corona
AGCOM
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Quadro normativo ONP (1998)
Delibera n. 544/00/CONS:
• Nell’ambito di tale decisione l’Autorità ha individuato
le figure di operatori alternativi agli operatori mobili
che, non disponendo delle risorse radio, ma
disponendo di infrastrutture proprietarie più o meno
estese, possono offrire servizi mobili grazie all’utilizzo
di input forniti loro dai MNO.
• Le principali differenze tra questi soggetti riguardano,
da una lato, il grado di dipendenza da elementi della
rete del MNO, dall’altro, il livello di autonomia nel
gestire il rapporto con il cliente finale.
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Classificazione dei diversi attori nel mercato mobile
Apparati proprietari
Frequenze
spettro radio
Rapporti con
utenti finali
Tipologia Operatore
Politiche
prezzo
SIM card
Infrastrutture
di rete
di
Marchio
commerciale
MNO
ATR
SP
IAP
ESP
MVNO
—
—
—
—
—
—
—
—
Proprio
marchio su
SIM ospitate
Emette SIM
card
Emette SIM
card
Commutazione
[Commutazion
e]
Commutazione
[Trasporto]
Trasporto
HLR
Commutazio
ne
HLR
[Commutazione]
[Trasporto]
Trasporto
—
[Trasporto]
Licenza con
assegnazione
frequenze
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Indipendente
Indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Indipendente
Indipendente
Indipendente
Indipendente
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Delibera 544/00/CONS
Per quanto riguarda le condizioni regolamentari negli scambi all’ingrosso tra MNO da
un lato e ATR, SP, IAP , ESP e MVNO dall’altro lato, l’Autorità ha concluso che:
1) “[…] non risulta giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le
condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radio-mobili degli operatori virtuali
di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.” (art. 2, comma 1);
2) “La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai
commi 3 e 4 [cioè ESP, SP e ATR] avviene sulla base di negoziazione commerciale,
nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di
eventuali controversie tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, 23 della legge n.
249/97. [cioè, sussiste l’obbligo a un tentativo di conciliazione prima di ricorsi in sede
giurisdizionale]” (art. 2, comma 5).
La delibera n. 544/00/CONS non ha, dunque, imposto alcun obbligo di fornitura di
accesso e/o originazione in capo agli operatori di rete mobile nei confronti di nessuna
delle categorie di operatori oggetto di definizione.
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Il Nuovo quadro regolamentare
• Con il nuovo quadro regolamentare comunitario per le comunicazioni
elettroniche del 2002, è stato identificato come potenzialmente suscettibile di
applicazione di misure regolamentari il mercato all’ingrosso dell’accesso e
raccolta delle chiamate (“mercato 15”).
• A tale riguardo la Commissione, nella Raccomandazione dell’11 febbraio
2003, evidenzia il permanere di forti ostacoli all’accesso, in quanto le
imprese a cui non sono state assegnate licenze possono entrare in questo
mercato solo a seguito di una nuova attribuzione di spettro o “…ricorrendo
al mercato dello spettro derivato oppure rilevando un operatore già titolare
di licenza”. La Commissione osserva, tuttavia, che non si può configurare
una barriera assoluta all’ingresso, in quanto ci sono diverse possibilità di
condivisione dello spettro “…fra cui lo sviluppo di roaming nazionale o
rapporti di accesso indiretto…”.
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Il mercato all’ingrosso dell’accesso e raccolta
delle chiamate (Delibera n. 46/06/CONS)
•
L’Autorità con la delibera n. 46/06/CONS (relativa al mercato n. 15 della Racc.) ha
individuato un unico mercato nazionale per la fornitura congiunta dei servizi di
accesso e originazione da parte di MNO ad operatori sprovvisti di risorse radio, che
permettano a questi ultimi di fornire agli utenti finali servizi sia vocali, sia SMS.
•
L’Autorità ha concluso che nel mercato dell’accesso e originazione delle chiamate
sulle reti telefoniche pubbliche mobili non si riscontrano posizioni di dominanza
singola e/o congiunta o alterazioni sostanziali della concorrenza e, pertanto, non ha
imposto alcun obbligo regolamentare in capo agli MNO, confermando la situazione
regolamentare pre-vigente.
•
La CE, nella lettera di commento allo schema di provvedimento relativo al mkt 15,
ha supportato le conclusioni dell’Autorità pur invitando "con forza l’Autorità a
monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda
irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti
derivanti da comportamenti taciti coordinati";
•
Pertanto, l’Autorità ha avviato un’attività di monitoraggio delle negoziazioni in corso
tra gli operatori infrastrutturati e quelli sprovvisti di risorse radio, riservandosi di
intervenire qualora l’attività di monitoraggio dia esisti negativi.
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L’attività di monitoraggio (1)
L’ingresso sul mercato italiano di operatori sprovvisti di risorse radio che
utilizzano le reti mobili degli MNO è ritenuto uno strumento atto a
intensificare il grado di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione
mobile e personale, nonché a favorire i processi di integrazione tra servizi
fissi e mobili.
Nel marzo del 2007, nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui alla
Delibera n. 46/06/CONS, l’Autorità ha accertato che gli MNO avevano
concluso i seguenti tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di
servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione mobile:
• Vodafone e Telecom hanno sottoscritto due accordi con imprese della
grande distribuzione, in possesso di reti di punti vendita che coprono l’intero
territorio nazionale, rispettivamente, Carrefour e Coop.
• Vodafone ha successivamente concluso un accordo con BT Italia.
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Osservazioni dell’Autorità
• Carrefour e Coop non sono attive nei mercati delle telecomunicazioni di rete
fissa e, pertanto, il loro ingresso nel mercato eserciterà una limitata pressione
competitiva sugli MNO, considerato anche che nel breve periodo risentiranno
inevitabilmente di una conoscenza parziale del settore e dei vincoli derivanti
da una base di clienti ridotta.
• BT è un operatore di rete fissa attivo esclusivamente nell’offerta di servizi agli
utenti affari e l’accordo concluso con Vodafone appare comunque facilitato
dalla presenza internazionale dei due operatori e dall’esistenza di accordi
commerciali tra le parti in altri mercati europei.
• Tutti gli accordi finora stipulati consentiranno agli operatori nuovi entranti di
disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e commerciali. Ciò
determina delle limitazioni per tali operatori nel proporre un’ampia
articolazione delle offerte finali. Inoltre gli stessi operatori risulterebbero nelle
condizioni di competere prevalentemente sulla variabile dei prezzi, senza
dunque la possibilità di esercitare un’accentuata pressione competitiva anche
sulla gamma dei servizi offerti.
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Delibera n. 168/07/CONS
•
L’Autorità ha considerato che il settore delle tlc in Italia è caratterizzato dalla
presenza di alcuni operatori che dispongono di infrastrutture sia di rete fissa sia di rete
mobile e di molti operatori dotati alternativamente di infrastrutture di rete fissa o di
rete mobile. Tale asimmetria nelle dotazioni infrastrutturali potrebbe determinare
differenti condizioni di partenza tra gli operatori nel gioco competitivo e in particolare
diverse opportunità di sviluppo dei nuovi servizi integrati fisso-mobile;
•
L’Autorità, a seguito del monitoraggio, ha rilevato che la conclusione di accordi con
imprese di grande distribuzione, nonché la stipula di un unico accordo con un
operatore di rete fissa attivo solo nei mercati rivolti alla clientela affari, seppure
significativi, non possono essere considerati risolutivi delle criticità nei mercati
dell’accesso alle reti mobili, in particolare con riguardo ai servizi integrati fissomobile;
•
L’Autorità, pertanto, con la delibera n. 168/07/CONS, ha avviato la consultazione
pubblica volta ad una nuova analisi del mercato 15.
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Delibera 415/07/CONS
Vodafone e TI hanno recentemente proposto un servizio di comunicazione vocale di natura integrata,
rispettivamente "Vodafone Casa Numero Fisso“ e "Unico“.
•
•
•
•
Tali servizi sono stati autorizzati dall’Autorità con delibera n. 415/07/CONS del 4.9.07;
L’Autorità ha riscontrato una potenziale criticità inerente alla replicabilità delle offerte dovuta
all’assenza di obblighi di accesso alle reti mobili. Inoltre, l’Autorità non ha ritenuto opportuno
individuare un nuovo mercato per i servizi integrati F-M, dato il loro forte carattere di novità e
atipicità, né subordinare l’avvio dei servizi in questione all’imposizione di specifici obblighi in
tema di accesso.
L’Autorità, tuttavia, ha affermato la necessità di monitorare le dinamiche competitive affinché, in
sede di analisi dei mercati, si possa stabilire se i suddetti servizi possano effettivamente
configurare un nuovo mercato, distinto da quelli esistenti e, se del caso, imporre specifici
obblighi.
Art. 7, comma 1, : “Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile negoziano accordi di
accesso ed interconnessione per garantire l’inter-operabilità da punto a punto , ai sensi di quanto
previsto ai sensi degli articoli 40 e 41 del Codice.”
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Grazie
Alberta Corona
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Analisi dei Mercati Concorrenza e Assetti
Centro Direzionale Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI
tel. +39 081 750 7885
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Alberta Corona