FINANZIARIA 2005
• Esaminiamo brevemente le novità
sull’IRPEF introdotte dalla LEGGE
FINANZIARIA 2005 (L. 30.12.2004 n. 311
pubblicata sul supplemento ordinario n. 192
G.U. 306 del 31.12.2004)
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
L’IRPEF
• L’art. 3 L. 80/2003 prevede che entro due anni
dalla sua entrata in vigore (e quindi entro il
prossimo 3 Maggio) il governo possa istituire una
nuova imposta chiamata IRE (Imposta sul reddito)
tuttavia nessun articolo della finanziaria 2005
varia il nome dell’IRPEF e la C.M. 2/E/2005
continua a chiamarla IRPEF.
• L’Irpef si configura come un tipico tributo
personale, diretto a colpire la capacità contributiva
globale del soggetto
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Capacità contributiva
• L’art. 53 della Costituzione prevede che “il sistema tributario è
informato a criteri di progressività” però non prevede il tipo, il
grado e la misura della progressività da adottare, affida quindi al
legislatore ordinario il compito di determinare la struttura e
l’andamento della progressività del sistema.
• Per ciò che concerne l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) il
legislatore ordinario ha preferito il sistema della progressività
per scaglioni, nel senso che il reddito è scomposto in tante parti
quanti sono gli scaglioni compresi nel suo ammontare e su
ciascuna parte è applicata l’aliquota, via via crescente, fissata
per il corrispondente scaglione.
• Annualmente con legge finanziaria sono stabiliti o modificati gli
scaglioni di reddito e le relative aliquote d’imposta da applicare.
• La capacità contributiva del soggetto non va valutata astrattamente, ma
con specifico riferimento a tutte le circostanze che si sono verificate
nel periodo d’imposta.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Deduzione e detrazione - concetto
• Sempre per tener conto di quanto stabilito dall’art.53 della
Costituzione, il legislatore italiano ha previsto un sistema di
detrazioni e/o deduzioni oggettive e/o soggettive del reddito
imponibile dei soggetti passivi d’imposta.
• DETRAZIONI D’IMPOSTA - Le detrazioni sono le
somme che, una volta calcolata l’imposta lorda dovuta,
si sottraggono da questa per arrivare all’imposta netta
effettivamente da pagare.
• Le detrazioni possono essere soggettive (carichi famiglia ecc.) e
oggettive (detrazioni per lavoro dipendente)
• DEDUZIONI D’IMPOSTA - Le deduzioni sono le somme
che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare
l’imponibile su cui calcolare la tassazione.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
La no tax area
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La no-tax area è uno sconto per ridurre la base imponibile. La No-tax area
(nuovo art. 10 bis del Tuir).
L’obiettivo di creare una franchigia di imponibilità fino a 7.500 Euro, è
raggiunta attraverso meccanismi automatici di deduzioni dall’imponibile e di
detrazioni dal reddito, applicabili a diverse situazioni oggettive e soggettive.
E’ innanzi tutto riconosciuto a tutti i contribuenti una deduzione dal reddito
complessivo aumentato del credito d’imposta per dividendi e al netto degli
oneri deducibili di 3.000 Euro.
Categorie, quali dipendenti e pensionati (art. 46 e 47 Tuir), hanno
un’ulteriore deduzione dal reddito complessivo (con aumenti e diminuzioni
indicati) rispettivamente fino a 4.500 Euro e fino a 4.000 Euro, non
cumulabili né fra loro né con quelle previste per il reddito di lavoro
autonomo e di impresa; i titolari di reddito di impresa minore (art. 79 Tuir)
e di lavoro autonomo (art. 49, 1° comma, Tuir) hanno un’ulteriore
deduzione dal reddito fino a 1.500 Euro non cumulabile con le precedenti.
In pratica la No-tax area, sotto forma di deduzioni, sarebbe pari a 7.500
Euro per i dipendenti, a 7.000 Euro per i pensionati ed a 4.500 Euro per
lavoratori autonomi e i titolari di reddito di impresa minore; la sua logica
comporta che chi ha un reddito non superiore a tali limiti non paga imposte.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Determinazione della misura della “no tax area”
(art. 2, comma 1, lett. a e b l.f. 2003)
• Viceversa, per chi ha redditi superiori a tali soglie, la
deduzione sarà ridotta in proporzione al seguente
rapporto, come previsto all’art. 2, 1° comma, punto 5
l.f. 2003, al fine di assicurare la progressività
dell’imposizione
26.000 € + deduzioni art. 11 Tuir
+ oneri deducibili art.10 Tuir
- reddito complessivo)
R= __________________________________________
26.000 €
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
rapporto
• Rapporto > 1 - Deduzione
integrale
• Rapporto < 0 - Deduzione esclusa
• Rapporto>0<1 - Deduzione in
base ai primi quattro decimali
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Nuove deduzioni per familiari (NO
TAX FAMILY)
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Coniuge a carico
€ 3.200
Per ciascun figlio a carico
€ 2.900.
Per ciascun figlio minore di 3 anni
€ 3.450
Per ciascun figlio a carico se manca
l’altro genitore
€ 3.200
• Per ciascun figlio portatore di
handicap
€ 3.700
• Per spese sostenute per addetti
all’assistenza personale dei soggetti
non autosufficienti (badanti)
€ 1.820
La deduzione per figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio a
prescindere dall’età e dalla circostanza che studi, purchè non abbia un
reddito superiore a Euro 2.840,51
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Determinazione della misura della “family area”
(art. 1, comma 349, lett. B l. f. 2005)
• Chi ha redditi superiori a tali soglie, la deduzione sarà
ridotta in proporzione al seguente rapporto, come
previsto all’art. 1, 349 comma, al fine di assicurare la
progressività dell’imposizione
78.000 € + deduzioni teoriche per oneri di famiglia
+ oneri deducibili art.10 Tuir
- reddito complessivo)
R= __________________________________________
78.000 €
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
rapporto
• Rapporto > 1 - Deduzione
integrale
• Rapporto < 0 - Deduzione esclusa
• Rapporto>0<1 - Deduzione in
base ai primi quattro decimali
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Esempio di calcolo
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Reddito complessivo
€ 20.000
Oneri deducibili
€
0,00
Deduzione “teorica”
€ 7.500 (lavoro dipendente)
N. 2 figli a carico di cui uno di età inf. A 3 anni al 50%
(2.900:2)+(3.450:2) = 3.175
Calcolo della no tax area
€ 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 20.000
____________________________________ = 0,519231
26.000 €
Misura della deduzione = € 3.894,00 (51,92% di € 7.500)
Calcolo della family area
€ 78.000 + € 3.175 – € 20.000
______________________________ = 0,784295
78.000 €
Misura della deduzione = € 2.489,84 (78,42% di € 3.175)
Reddito imponibile = € 20.000 – 3.894 – 2489,84 =
13.616,16
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Esempio di calcolo
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Reddito complessivo
€ 15.000
Oneri deducibili
€
0,00
Deduzione “teorica”
€ 7.500 (lavoro dipendente)
Moglie e n. 1 figlio a carico di età inf. A 3 anni (3.200)+(3.450) =
6.650
Calcolo della no tax area
€ 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 15.000
____________________________________ = 0,711538
26.000 €
Misura della deduzione = € 5.336,25 (71,15% di € 7.500)
Calcolo della family area
€ 78.000 + € 6.650 – € 15.000
______________________________ = 0,892948
78.000 €
Misura della deduzione = € 5.937,78 (89,29% di € 6.650)
Reddito imponibile = € 15.000 – 5.336,25 – 5.937,78 =
3.725,97
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Esempio di calcolo
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Reddito complessivo
€ 27.000
Oneri deducibili
€
0,00
Deduzione “teorica”
€ 7.500 (lavoro dipendente)
N. 1 figli a carico al 50% (2.900:2) = 1.450
Calcolo della no tax area
€ 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 27.000
____________________________________ = 0,25
26.000 €
Misura della deduzione = € 1.875,00 (25,00% di € 7.500)
Calcolo della family area
€ 78.000 + € 1.450 – € 27.000
______________________________ = 0,6724358
78.000 €
Misura della deduzione = € 974,98 (67,24% di € 1.450)
Reddito imponibile = € 27.000 – 1.875 – 974,98 = 24.150,02
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Calcolo dell’imposta
• Determinata la base imponibile come sopra si
procede al calcolo dell’imposta lorda con le nuove
aliquote
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Reddito
Fino a 26.000
oltre 26.000 fino a 33.500
oltre 33.500
Oltre 100.000
Aliquota
23%
33%
39%
39+4 =43%
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Misura delle deduzioni
• La deduzione per carichi di famiglia (a
differenza delle detrazioni d’imposta
soggettive) sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate
a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Detrazioni d’imposta
• IL comma 349 l.f. lettera d) ha abbrogato
l’art. 14 del TUIR che prevedeva specifiche
detrazioni dall’imposta lorda, secondo
stabilite fasce di reddito complessivo,
qualora nel reddito confluissero anche
redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi
di lavoro assimilato al lavoro dipendente,
redditi di pensione e redditi di lavoro
autonomo o di impresa minore.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Clausola di salvaguardia
•Il comma 352 L.F. inserisce una clausola di
salvaguardia a favore dei contribuenti che
dovessero subire, per effetto della riforma, un
peggioramento del loro trattamento fiscale.
•A tal fine viene pertanto stabilito che, in sede di
dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i
contribuenti potranno applicare le disposizioni del
TUIR in vigore al 31 Dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 Dicembre 2004 se più
favorevoli.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Adempimenti del sostituto d’imposta
• Il comma 353 L.F. modifica altresì gli art. 23 e 29 del DPR
600 del 1973, concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente e altri redditi corrisposti dallo stato.
• Le modifiche sono finalizzate innanzitutto a coordinare la
disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle
ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di
famiglia introdotte dalla legge finanziaria.
• In sostanza il sostituto d’imposta dovrà calcolare le
ritenute mensili, effettuare i conguagli di fine anno con le
nuove modalità di calcolo ovvero applicare la clausola di
salvaguardia se più favorevole.
• Non è previsto alcun slittamento di applicazione
per primi mesi dell’anno.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Calcolo della ritenuta
Il sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta:
• Sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all’art. 51 del TUIR, senza includere le
mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati,
• Corrisposti in ciascun periodo di paga
• Con le aliquote IRPEF ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al
netto delle deduzioni previste dagli art. 11 e 12
commi 1 e 2 del TUIR rapportate al periodo di
paga.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Ritenute sulle mensilità
aggiuntive
In sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità
aggiuntive e su altri compensi il sostituto
• Non deve applicare la deduzione:
• Per assicurare la progressività dell’imposizione
• Per oneri di famiglia;
• Deve invece tener conto delle mensilità aggiuntive
ai fini della determinazione del reddito
complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le
deduzioni.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Esempio di calcolo
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Reddito mensile
€ 1.500
Reddito annuale (1.500x13)
€ 19.500
Oneri deducibili
€
0,00
Deduzione “teorica”
€ 7.500 (lavoro dipendente)
N. 1 figli a carico al 100% = 2.900
Calcolo della no tax area
€ 26.000 + € 4.500 + € 3.000 – € 19.500
____________________________________ = 0,5484615
26.000 €
Misura della deduzione = € 4.113,00 (54,84% di € 7.500)
Ragguaglio della deduzione art. 11 = 4.113/12 = 342,75
Calcolo della family area
€ 78.000 + € 2.900 – € 19.500
______________________________ = 0,787179
78.000 €
Misura della deduzione = € 2.282,59 (78,71% di € 2.900)
Ragguaglio della deduzione art. 12 = 2.282,59/12 = 190,22
Reddito imponibile mensile = € 1.500 – 342,75 – 190,22 = 967,03
Ritenuta mensile = 967,03 x 23% = 222,42
Ritenuta sulla XIII mensilità = 1.500 x 23% = 345
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Adempimenti fiscali
• CERTIFICAZIONE UNICA CUD
• MOD. 770
• MODELLO UNICO – DICHIARAZIONE
IRAP
• MODELLO GLA
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
CERTIFICAZIONE UNICA
CUD
QUADRO NORMATIVO
•
•
•
L'art. 7-bis, comma 1, DPR 600/1973 prevede, per i sostituti
d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla
fonte, l'obbligo di rilasciare un'apposita certificazione attestante
l'ammontare di tali somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni
effettuate e i contributi previdenziali ed assistenziali.
L'art. 18, D.P.R. 7.12.2001, N. 435 ha modificato l'art. 7-bis, comma 2
del DPR 600/1973, prevedendo che, a partire dal 2002, il sostituto
d'imposta consegni all'interessato la certificazione CUD entro la fine
del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui il sostituto ha
erogato le somme ed i valori. Per il Cud 2004 è stata stabilita la data
del 15 Marzo 2004
La certificazione CUD dovrà essere rilasciata dai sostituti d'imposta
che, nel periodo d'imposta precedente, hanno corrisposto somme e
valori soggetti a ritenuta alla fonte per attestare l'ammontare di tali
somme e valori, le ritenute operate, le detrazioni effettuate ed i dati
previdenziali come previsto dall'art. 7-bis del DPR 600/1973.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Schema di
certificazione CUD
• Deve essere conforme al modello approvato
annualmente con Decreto del Ministero
delle Finanze
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Parti del modello CUD
• Dati generali - La parte A del CUD, in cui, come di consueto,
vanno indicati i dati relativi al percettore delle somme, il
sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati
anagrafici del contribuente, compreso il domicilio fiscale
• Dati fiscali - Nella parte B del CUD, relativa ai dati fiscali,
vanno certificati le somme ed i valori assoggettati a tassazione
ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata e
le prestazioni pensionistiche.
• Dati previdenziali e assistenziali - Nella parte C del CUD, in
cui vanno indicati i dati previdenziali ed assistenziali ai fini
INPS, INPDAP
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
MODELLO CUD 2005
• E’ in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di
approvazione dello schema di certificazione
unica “CUD 2005” presente anche sul sito
Agenzia Entrate.
• Come negli anni precedenti, il Cud deve essere
consegnato dal datore di lavoro al lavoratore
entro il 15 marzo oppure, se il rapporto è
cessato durante l’anno, entro 12 giorni dalla
richiesta da parte del lavoratore.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Novità 2005
• Fiscalmente parlando, nel Cud non sono presenti importanti
modifiche, tranne che quelle relative alla indicazione della
numerazione degli articoli del Testo unico, cui si riferiscono i vari
punti del modello.
• Dal punto di vista previdenziale, invece, il punto 55 della parte
C è destinato all’indicazione dei dati relativi al bonus concesso ai
lavoratori che chiedono di restare al lavoro, nonostante
possano andare in pensione, rinunciando all’accredito
contributivo (legge n. 243/2004) e non riguardano il personale
scolastico
• Tra i redditi da inserire nel punto 1 della Parte 8 -DATI FISCALI
dello schema, sono ricompresi da quest’anno:
• •
i compensi derivanti da lavoro a progetto (art. 61, D.Lgs.
276/2003)
• •
i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori in possesso dei
requisiti previsti dal Di... 269/2003 nella misura del 10 per
cento degli emolumenti complessivamente corrisposti nel
periodo d’imposta. ( Agenzia Entrate - 15 novembre 2004, G. U.
29 novembre 2004, n. 280)
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
MODELLO 770
• Ai sensi dell’art. 9 del DPR 600/1973, tutte le
ritenute effettuate a qualsiasi titolo devono
essere dichiarate (modello 770) al fine di
consentire
il
controllo
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria della regolarità
dell’operato del sostituto e l’identificazione dei
percettori dei valori o dei redditi assoggettati a
ritenuta.
• Tale
dichiarazione
ha
permesso
all’amministrazione finanziaria di semplificare e
garantire
la
riscossione
e
di
favorire
l’acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini
di allegare alle dichiarazioni dei redditi le
certificazioni suddette.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
L’art. 4 del DPR 322/98, stabilisce al primo comma, che la
dichiarazione dei sostituti d’imposta redatta ai fini tributari, debba in
maniera concomitante, assolvere anche le necessità informative in
materia previdenziale e assicurativa, precisando al secondo comma le
seguenti finalità:
l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri
soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
obbligati ad operare ritenute alla fonte;
la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi corrisposti
sotto qualsiasi forma;
la determinazione delle ritenute, dei contributi e dei premi;
l’effettuazione dei controlli, eccetto quelli che l’Agenzia delle Entrate,
l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente (comma
secondo, dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, come sostituito dall’art. 4,
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dal 2 gennaio 2002).
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Composizione della
dichiarazione
• A partire dalla dichiarazione relativa al periodo 2001
l’amministrazione
finanziaria
ha
suddiviso
la
dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’e.f. 2002, in
due parti omogenee che costituiscono due distinte
dichiarazioni:
• Il Mod. 770/2002 Semplificato
• Il Mod. 770/2002 Ordinario
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Composizione dichiarazione
 Il Mod. 770/2002 Semplificato che deve essere utilizzato dai
sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per
comunicare per via telematica i dati fiscali relativi alle somme o valori
corrisposti soggetti alla ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi
assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale
prestata. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni
dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed
assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni nonché dai prospetti ST e
SX;
 Il Mod. 770/2002 Ordinario che deve essere utilizzato da altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e, devono
presentare in via telematica la dichiarazione, volendo unitamente alla
dichiarazione unificata ed a prescindere dal numero dei soggetti cui la
medesima si riferisce.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Modalità e termini di presentazione e di
trasmissione telematica
• Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dpr
322/1998, le dichiarazioni dei sostituti
d’imposta
devono
essere
trasmesse
esclusivamente
in
via
telematica.
La
dichiarazione mod. 770 semplificato deve
essere presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato.
• Le amministrazioni dello stato sono tenute a
presentare la dichiarazione dei sostituti
d’imposta esclusivamente mediate il servizio
Entratel.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Composizione modello
Il Mod. 770/2003-Semplificato è formato dalle seguenti
parti:

frontespizio contenente i dati identificativi del
dichiarante, l’informativa ai sensi della legge sulla
privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 675) e i riquadri
relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto
d’imposta, ai dati del rappresentante o d’altro soggetto
che sottoscrive la dichiarazione, alla firma della
dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica
da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di
conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241;
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Comunicazioni dati certificazioni
lavoro dipendente e assimilati





Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente,
assimilati ed assistenza fiscale, da utilizzare per
l’indicazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi
relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le
indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre
indennità e l’assistenza fiscale, a loro volta così
suddivise:
o
PARTE A
Dati
relativi
al
dipendente,
pensionato o altro percettore di somme;
o
PARTE B
Dati fiscali;
o
PARTE C
Dati previdenziali, assistenziali ed
assicurativi;
o
PARTE D
Dati relativi all’assistenza fiscale
prestata.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Comunicazione dati
certificazione lavoro autonomo
• Comunicazioni
dati
certificazioni
lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi, da
utilizzare per i dati relativi ai redditi di lavoro
autonomo, provvigioni inerenti ai rapporti di
commissione, d’agenzia, di mediazione, di
rappresentanza
di
commercio,
di
procacciamento d’affari, nonché provvigioni
derivanti da vendita a domicilio e redditi
diversi.

a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Prospetti di riepilogo
Prospetto ST, contenente alcuni dati relativi alle ritenute
alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e
le imposte sostitutive;
Prospetto SX, in cui deve essere indicato il riepilogo delle
compensazioni effettuate, ai sensi del DPR 445 del 1997
e ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241 del 1997.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Dichiarazione correttiva e integrativa
• Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 la
correzione degli errori e l’integrazione delle omissioni nelle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta, possono effettuarsi, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni, mediante la presentazione
di una successiva dichiarazione.
• Quest’ultima deve essere presentata entro il “termine per
l’accertamento” di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973,
ossia entro il 31 di dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione originaria.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Sanzioni
Gli articoli da 32 a 35 prevedono sanzioni diverse a seconda della
violazione commessa. Le sanzioni sono modulate in sintonia
con il D.Lgs. 471/97. Valgono al riguardo le nuove disposizioni
di carattere generale (D.Lgs. 472/97), che prevedono
possibilità di definizione agevolata con il pagamento del
quarto delle sanzioni irrogate.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Violazione e ammontare della sanzione
Relative alla dichiarazione
• Omessa presentazione della dichiarazione - 120% 240% dell’imposta omessa con un minimo di Euro 258,23.
Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da Euro
258,23 a Euro 1.032,91
• Dichiarazione di imponibile inferiore a quello accertato
o imposta inferiore a quella dovuta - 1 o 2 volte
l’ammontare della maggiore imposta dovuta
• Dichiarazione redatta su stampato non conforme o con
dati omessi o inesatti. - Mancanza o incompletezza degli
atti e dei documenti di cui è prescritta l’allegazione o la
presentazione all’Ufficio - Sanzione da Euro 258,23 a
Euro 2.065,83
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
•
•
•
Violazione ed ammontare sanzione
Ritardato o omesso versamento dell’imposta - 30% dell’imposta non versata
nonché gli interessi di cui all’art.9 del DPR 602/73
La manovra finanziaria 2005, varata dal Governo il 29 settembre 2004,
ed approvata definitivamente con la legge finanziaria 311/2004 prevede,
tra gli altri interventi in campo fiscale ed amministrativo l’introduzione di
una nuova fattispecie illecita penale nel sistema delineato dal
D.lgs.74/2000. In D.L.gs. 10 marzo 2000 n. 74, dopo I’articolo 10 è
inserito l’art.10-bis., che sanziona con la reclusione da sei mesi a due
anni il mancato versamento, entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, delle
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta. Pertanto viene reintrodotta nel sistema penale tributario la
punibilità della condotta del sostituto d’imposta che omette di versare le
ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate al sostituito, recuperando in
sostanza la figura criminosa contemplata dal previgente art.2, comma 3
L. 7 agosto 1982 n.516.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Ravvedimento
Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento
spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione
abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione,
beneficiando di una riduzione della sanzione.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Le regole cui attenersi per un corretto
ravvedimento sono le seguenti:
•
Chi paga l'imposta entro i trenta giorni successivi alla data di
scadenza deve versare: l'imposta + il 3,75% dell'imposta + gli interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
• Chi paga l'imposta oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è
stato omesso il pagamento deve versare: l'imposta + 6% dell'imposta +
gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
• Chi ha pagato l'imposta in misura insufficiente:
A) se paga entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve
pagare: la parte di imposta non versata + il 3,75% di questa parte + gli
interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla
parte di imposta non versata;
B) se paga oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui doveva
essere effettuato il pagamento deve pagare: la parte di imposta non
versata + il 6% di questa parte + gli interessi calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno su questa parte di imposta.
Il pagamento della sanzione deve essere effettuato utilizzando il modello F24
con indicazione del codice tributo 8907. Questa modalità vale anche per gli
Enti Pubblici (circolare dell'Agenzia delle Entrate 79/E del 2001).
Il codice regione dell'Emilia-Romagna è 06.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)
Presupposto dell’imposta – soggetti passivi
Il decreto dell’imposta regionale sulle attività produttive – d. Lgs
15.12.1997 n. 446 – all’art. 2 individua quale presupposto dell’imposta
lo svolgimento abituale di attività autonomamente organizzata diretta:



Alla produzione di beni;
Allo scambio di beni;
Alla prestazione di servizi
evidenziando come l’attività svolta dalle società di ogni tipo e dagli enti
commerciali e non commerciali, anche pubblici, costituisca sempre
presupposto per l’applicazione dell’imposta.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Soggetti passivi dell’imposta
L’art. 3 dello stesso decreto individua i soggetti passivi dell’imposta tra
coloro che esercitano una o più attività tra quelle in precedenza
elencate e – al comma 1^ lettera e-bis) – espressamente indica le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.3.2.1993
n. 29.
Pertanto, seppure con modalità proprie di applicazione (criterio
retributivo), sono soggetti ad IRAP le amministrazioni dello stato e gli
enti non commerciali compresi quelli esclusi da IRPEG di cui all’art. 88
t.u.i.r. per la loro attività istituzionale.
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Art. 3 Soggetti passivi
• 1) Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che
esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2.
Pertanto sono soggetti all’imposta:
• Omissis
• E bis)
le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 3 febbraio 1993, n°
29, nonché le amministrazioni della camera dei
deputati, del senato, della corte costituzionale, della
presidenza della repubblica e gli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale.
• Omissis
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Determinazione della base
imponibile
L’art. 10 bis del d. Lgs. 15.12.1997 n. 446 istitutivo dell’imposta determina
la base imponibile in capo agli enti pubblici non commerciali ed organi
dello stato secondo due distinte modalità a seconda che:


Venga svolta solamente attività istituzionale
Venga svolta anche attività commerciale.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Attività istituzionali
• Nel primo caso – e quindi indipendentemente dallo svolgimento
anche di attività commerciali – la base imponibile ai fini IRAP è
determinata con il cosiddetto criterio retributivo e risulta
determinata dall’importo pari alla sommatoria di:
  Retribuzioni erogate al personale dipendente;
  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47
t.u.i.r.;
  Compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
di cui all’art. 49, comma 2^ lett. A) t.u.i.r.;
  Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1^ lett. C) del
t.u.i.r..
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Compensi da inserire
• Al netto di:
• 
Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro (inail)
 
Le spese relative agli apprendisti
 
Le spese relative ai disabili
 
Nel limite del 70% le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro
 
Le borse di studio e simili erogate da regioni, province
autonome e relativi organismi per il diritto allo studio
universitario nonchè dalle università in base all’art. 8 l.
390/1991 (norme sul diritto agli studi universitari) dall’anno
2001.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Attività commerciali
• Nel secondo caso, previo esercizio di opzione
relativamente ad una o più delle attività
commerciali eventualmente esercitate, la
base imponibile può essere determinata con il
criterio misto che prevede utilizzazione del
criterio prima evidenziato per l’attività
istituzionale e l’applicazione dello schema
previsto per le imprese commerciali e
industriali per l’attività d’impresa svolta.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Art. 10 bis Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui
all’articolo 3, Comma 1, lettera E bis)
•
1) Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile
é determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e dei compensi erogati
per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2,
lettera a) nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di
cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla
base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del
medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle
regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto
allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n° 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
indicati nel primo periodo qualificati i fini delle imposte sui redditi quali enti
commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciale per i quali la base imponibile é determinata secondo le
disposizioni contenute negli articoli precedenti.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Determinazione base imponibile
1)
Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli
stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali
attività commerciali secondo le disposizioni dell’articolo 5, computando i costi
deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un
importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri
proventi considerati dalla predetta disposizione e l’ammontare complessivo di
tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è
determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli
emolumenti ivi indicati é ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle
attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili
alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi é ridotto di un importo
imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo
periodo del presente comma.
Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi,
ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n° 917, esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Ripartizione della base
imponibile per regione
• L’articolo 4, comma 2, stabilisce che la base
imponibile all’IRAP deve essere suddivisa nel
caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio
di più regioni.
• Il criterio di ripartizione nell’ambito del
reddito
di
impresa
è
costituito
dall’ammontare
delle
retribuzioni
corrisposte al personale, a qualunque
titolo utilizzato, compresi i compensi ai
collaboratori coordinati e continuativi.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Aliquote dell’imposta
• L’IRAP si determina applicando alla base imponibile come sopra
determinata le seguenti aliquote:
 
Aliquota dell’8,5% del valore prodotto nell’intera attività
calcolato secondo il criterio retributivo
 
Aliquota del 4,25% sull’imponibile delle attività
commerciali per le quali si è effettuata l’opzione allorchè si sia
adottato il criterio misto.
• Nel caso di svolgimento di attività commerciali, dall’ammontare
complessivo delle retribuzioni e dei compensi va dedotta la
quota di essi specificatamente attribuibili all’attività commerciale
oppure, qualora l’attribuzione diretta non sia possibile, le quote
di retribuzioni e di compensi attribuiti all’attività commerciale in
base al rapporto tra i ricavi e proventi delle attività commerciali
e ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Versamenti dell’imposta
•
•
•
In deroga alla norma generale che prevede il versamento dell’imposta
a mezzo di due acconti in corso d’anno e di un saldo effettuati con le
stesse modalità con le quali si procede al versamento dell’imposta sui
redditi IRPEG, l’ente deve procedere al versamento a mezzo di acconti
mensili le cui modalità sono stabilite dal d.m. 24.3.1998. In sede di
dichiarazione annuale l’ente dovrà procedere al ricalcolo dell’imposta
dovuta per l’anno di riferimento, determinando eventuali crediti o debiti
residui e procedendo ai conseguenti versamenti.
Qualora l’ente abbia optato, limitatamente alle attività commerciali
svolte, per la tassazione prevista per le imprese, i relativi versamenti,
compresi quelli in acconto, dovranno seguire l’iter ordinario delle
imposte sui redditi (n. 2 acconti in corso d’anno e saldo in occasione
della predisposizione della dichiarazione IRAP dell’anno di riferimento).
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Dichiarazione Irap
• Il modello IRAP “UNICO enti e
amministrazioni dello stato” va utilizzato
dalle amministrazioni ed enti pubblici
per la dichiarazione dell’imposta
regionale sulle attività produttive IRAP
• Scadenza di presentazione esclusivamente
per via telematica tramite il servizio
Entratel 31/10 di ogni anno
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Sanzioni
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/97 valgono anche per l’IRAP
anche se previsto prima dell’entrata in vigore il decreto
legislativo introduttivo dell’IRAP. Valgono al riguardo le nuove
disposizioni di carattere generale (D.Lgs. 472/97), che
prevedono possibilità di definizione agevolata con il
pagamento del quarto delle sanzioni irrogate già previste in
materia di ritenute.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
IL MODELLO GLA
Nella pratica professionale capita sempre più spesso di imbattersi
nella difficoltà di applicazione del contributo INPS.
Ricordiamo che il contributo è stato istituito dalla Legge 8 agosto
1995, n. 335, articolo 2, commi 26 e segg. (legge conosciuta
anche come “riforma Dini”); la decorrenza era stata
inizialmente fissata nel l° gennaio 1996 ma successivamente
differita all’1/4/1996 ed al 30/6/1996 rispettivamente per
coloro che non erano iscritti a forme pensionistiche e per
coloro che risultavano già pensionati o iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie (D.L. 28/3/1996 n. 166, art 4).
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Composizione del modello Gla
Il modello per la denuncia (obbligatoria) dei compensi corrisposti ai collaboratori
coordinati e continuativi ed ai collaboratori occasionali che nel 2004 hanno
superato il reddito pari ad Euro 5.000,00, denominato GLA in luogo del
precedente modello di denuncia trimestrale denominato GLA/D: si tratta di
un’unica denuncia annuale che riassume le precedenti quattro denunce
trimestrali.
Il nuovo modello GLA è predisposto per la lettura ottica e deve essere presentato
entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se ci si avvale della presentazione
tramite supporto magnetico la scadenza è posticipata al 30 aprile.
I1 modello GLA si compone di due parti:
- il foglio GLA/R, contenente i dati identificativi del committente ed il riepilogo
dei versamenti effettuati dallo stesso durante l’intero anno, nonché il numero
totale dei fogli GLA/C allegati.
- il foglio GLA/C, contenente i dati relativi al collaboratore ed i contributi dovuti
per lo stesso, in riferimento ai mesi in cui è avvenuto il pagamento dei
compensi. per ogni collaboratore deve essere compilato un foglio GLA/C.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
I CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
dsga
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
•
•
•
•
Tipi di contratto
Per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa
le istituzioni scolastiche possono stipulare
a)
contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che
abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto;
b)
contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso
quando rispetto al prestatore l’attività presenta caratteristiche di
saltuarietà e secondarietà;
c)
contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati
dallo svolgimento dell’attività prestata senza vincolo di subordinazione
nell’ambito del rapporto unitario e continuativo e con retribuzione
periodica prestabilita
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
COMPENSI PER ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
ESERCITATO ABITUALMENTE
• Sono i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio
di arti e professioni in maniera abituale ancorché non
esclusiva di cui all’art. 49, comma i del TUIR.
• Rientrano in detta fattispecie i compensi corrisposti a chi
esercita abitualmente la libera professione ed è
chiamato dalla istituzione scolastica a tenere interventi
formativi su tematiche che rientrano nell’oggetto della
professione esercitata.
• Detti compensi non costituiscono per le Amministrazioni
dello Stato base imponibile ai fini IRAP.
• Riepilogo sintetico dei contributi previdenziali e delle
ritenute da applicare sui compensi.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Prospetto riepilogativo
• Compenso attività lavoro autonomo
Inps
Professionisti
con Albo e
Cassa
Irap a carico stato
Esclusi
IVA 20% No
Integrativo Cassa
2% - R.A. 20%
Addebitato il 4% al IVA 20% No
Professionisti
committente
Integrativo Cassa
con Albo non
iscritti alla Cassa (soggetto ad IVA, 2% +4% - R.A.
R.A.e Int. Cassa)
Professionisti
senza Albo né
Cassa
20%
Addebitato il 4% al IVA 20% committente
Integrativo 4% (soggetto a IVA,
R.A.)
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
No
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ OCCASIONALI
• si ha occasionalità ogni qualvolta le
attività medesime presentino i connotati
della:
Saltuarietà,
Contingenza,
Eventualità,
Secondarietà,
Episodicità.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Gli elementi quantitativi:
• Il numero di operazioni effettuate in un
determinato periodo,
• La frequenza o ripetitività con cui le
operazioni stesse sono eseguite;
• La circostanza che lo svolgimento di una
certa attività integri l’occupazione
preminente del soggetto che la pone in
essere;
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
COMPENSI PER ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
NON ESERCITATA ABITUALMENTE
• Rientrano in detta fattispecie i compensi corrisposti al personale
estraneo alla p.a. per lo svolgimento di attività non abitualmente
esercitata ed a quello dipendente autorizzato a svolgere la libera
professione chiamato a tenere interventi formativi su tematiche
diverse da quelle oggetto della professione esercitata.
• I compensi percepiti sono considerati fra i redditi diversi come
derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lettera i) del tuir
• Ai sensi dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
del D. L. 269/2003 convertito con modifiche nella L. 326 del
24/11/2003 a decorrere dal 1° Gennaio 2004 i soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale (non collaborazione) e gli
incaricati alle vendite a domicilio devono essere iscritti alla
gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo sia
superiore a 5.000 euro
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE
REDDITO 2004 = COMPENSI 2004 COSTI 2004
• SE SUPERIORE A 5.000 EURO SI INPS
• SE INFERIORE A 5.000 EURO NO INPS
• Il riferimento è, pertanto, il reddito annuo
risultante dal modello Unico - quadro RL e
non interessa la singola prestazione
occasionale.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Reddito di lavoro autonomo occasionale
• Dal 2004 la prestazione derivante da una attività di lavoro
autonomo occasionale non collaborazione continuativa:
  È soggetta alla ritenuta d'acconto del 20% (volendo se il
prestatore lo richiede dal 2004 è possibile applicare anche
un aliquota più alta)
  È documentata da una semplice ricevuta
  Si dichiara nel quadro RL - UNICO 2005
  È soggetta INPS se il reddito è superiore a 5.000 Euro.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Prospetto riepilogativo
• Compenso attività lavoro occasionale
Inps
Irap a carico
stato
Reddito inferiore
5.000 Euro
Esclusi
R.A. 20%
Si
Reddito sup.
5.000 Euro con
altra copertura
assicurativa
1/3 del 10% a carico del R.A. 20%
professionista
2/3 a carico
committente che versa
l’intero contributo
Si
Reddito sup.
5.000 Euro con
altra copertura
assicurativa
1/3 del 17,80% a carico R.A. 20%
del professionista
2/3 a carico
committente che versa
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
l’intero contributo
Si
Riepilogo adempimenti previdenziali
• Aliquote contributive che (come previsto dalla Finanziaria 2004)
sono da applicate dal 1° gennaio 2004.
 
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (sia per
lavoro dipendente che per lavoro autonomo): rimane invariata al
10%
 
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non
titolari di pensione:per il 2004= 17,80% per redditi fino a
37.883,00 e 18,80 per redditi compresi tra 37.883 e 83.967; per
il 2005 (incremento 0,20%)= 18,00 per reddito non superiore a
37.883,00, 19% per redditi compresi tra 37.883 e 83.967;
 
titolari di reddito di pensione diretta (a carico di qualsiasi
gestione): 15%;
 
titolari di pensione superstiti: rimane invariata al 10%.
• Il versamento mensile contributi : i contributi lnps devono essere
versati, mediante mod. F24 (codice CXX, per collaboratori c.d.
senza cassa, e codice C10, per le altre aliquote), entro il giorno
16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co.
•
•
•
•
•
Tipologia contratti innominati previsti dall'art. 1322 c.c.
art. 409 del cod. proc. civ. n. 3 annovera, fra le controversie individuali di
lavoro, anche quelle che originano da ... "rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"
l’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) riconduce le co.co.co "agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di
mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui
all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui
all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente".
art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 comporta la tassazione
dei redditi derivanti dai suddetti rapporti quali redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente
L. 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare" ha imposto l'obbligo di contributo ai
redditi da co.co.co
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Limiti per l’utilizzo di co.co.co. Nella P.A.
•
•
•
•
•
L’art. 7 del d.lgs. 29/93, per l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni ne
sottolinea i limiti:
a)
che si tratti di far fronte ad esigenze che gli enti non possono
soddisfare con personale in servizio;
b) che si tratti di incarichi individuali;
e) che gli incaricati siano esperti di provata competenza;
d) che siano determinati preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Nuove modifiche alla normativa delle co.co.co:
• L’art. 4 della legge n. 30 del 14/2/2003
cd. “Legge Biagi”
• D.Lgs 276 del 10 settembre 2003
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Requisiti previsti per il contratto di
co.co.co:
Collaborazione
Coordinazione
Continuità
Personalità
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
COLLABORAZIONE
• Svolgimento di ogni attività finalizzata al
raggiungimento di scopi determinati da altri,
la collaborazione presuppone un rapporto
autonomo e paritario fra i soggetti interessati.
Da un lato il prestatore dell'attività lavorativa
e dall'altro il committente richiedente tale
prestazione, finalizzato al raggiungimento di
un obiettivo noto, sin dall'inizio, ad entrambe
le parti e rientrante nell'attività del secondo
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
COORDINAZIONE
• E' la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al
lavoratore nei limiti della sua autonomia professionale. Il fatto
che il prestatore di lavoro coordinato organizzi la propria attività
di lavoro non contrasta con la circostanza che essa sia poi
utilizzata dal committente nel momento in cui questo,
considerandola come apporto individuale e continuativo, la
coordina con altre attività di lavoro estranee al rapporto,
perseguendo quel risultato finale che intende raggiungere al di
là dell'utilità strumentale ritraibile dal singolo vincolo
obbligatorio. L'imprenditore non deve esercitare il suo potere
direttivo per confermare e indirizzare la prestazione
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
CONTINUITA’
• La prestazione deve perdurare nel
tempo anche se può presentare
eventuali pause ed intermittenze
nell'espletamento dell'attività lavorativa
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
PERSONALITA’
• Requisito essenziale del rapporto di
co.co.co., al fine di distinguerlo da altre
forme contrattuali, si interpreta nel
senso che è necessario che prevalga il
lavoro personale del preposto sull'opera
eventualmente svolta da collaboratori e
sull'utilizzazione di una struttura di
natura materiale
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
INTERPRETAZIONI
GIURISPRUDENZIALI
• E' opportuno precisare che sia la collaborazione sia la continuità
delle prestazioni sono elementi comuni anche al lavoro
subordinato.
• La Cassazione ha precisato che non sussiste tale requisito nel
caso di svolgimento di semplici atti indipendenti, anche se
ricorrenti, e di prestazioni meramente occasionali.
• Per cui ad avviso della scrivente molti contratti di insegnamento,
proprio in considerazione di queste sentenze della Cassazione,
pur essendo ricorrenti ma atti indipendenti (singoli corsi) è
possibile collocarli tra le prestazioni meramente occasionali.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL LAVORO A
PROGETTO
• Uno o più progetti specifici
• O programmi di lavoro
• O fasi di esso
• Nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente
Indipendentemente dal tempo impiegato per
la esecuzione della attività lavorativa
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Manovra BIAGI e p.a.
•
Il d.lgs 276 del 10 settembre, nell'attuare la delega conferita al
Governo dalla legge 30/2003 c.d. “manovra Biagi”, all’art. 1 comma 2
così recita: “Il presente decreto non trova applicazione per le
pubbliche amministrazioni e per il loro personale.”
• COSA SIGNIFICA?
• potranno le istituzioni scolastiche quali pubbliche amministrazioni
stipulare contratti di co.co.co legati o meno ad un progetto?
• Potrà il personale delle pubbliche amministrazioni accettare lavori a
progetto e/o lavori occasionali ?
• Riferimento anche a circolare del 15/7/2004 n. 4 del Dipartimento della
funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Prospetto riepilogativo
• Compenso attività lavoro co.co.co
INPS
IRAP
Collaboratori con
partita IVA con
altra
copertura
previdenziale
Addebitano il 4% al IVA 20% acconto 20%
committente
(soggetto ad IVA E
R.A.)
Collaboratori
senza partita IVA
con
altra
copertura
previdenziale
1/3 del 10% a carico
del professionista
2/3
a carico del
committente
che
versa
l’intero
contributo
Ritenute
IRPEF
a SI
scaglioni
con
applicazione detrazioni
d’imposta no tax area
(DPR
600/73)Addizionali IRPEF
Collaboratori
1/3 del 17,80 % a
senza partita IVA carico
del
con
altra
professionista
copertura
2/3
a carico del
previdenziale
committente
che
versa
l’intero
contributo
Ritenute
IRPEF
a SI
scaglioni
con
applicazione detrazioni
d’imposta no tax area
(DPR
600/73)Addizionali IRPEF
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Ritenuta NO
PROFILI PREVIDENZIALI delle
co.co.co
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I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di iscrizione
all’INPS.
La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela previdenziale
obbligatoria meglio conosciuta come “contributo previdenziale 10%” volta ad
assicurare, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi.
I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede INPS
competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la
gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa
o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente.
Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla
presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito
territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale.
Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS in
caso di cessazione dell’attività di collaborazione.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
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Modalità di calcolo INPS
La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e, cioè, dal
compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.
Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra
forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata, attualmente, l’aliquota
del 18% (progressivamente rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra
forma di previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà applicata
l’aliquota del 10%.
Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo del contributo così
calcolato mentre gli altri due terzi saranno a carico del committente.
Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 281 stabilisce
che il contributo previdenziale da versare alla gestione separata non può superare
complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2,
comma 18, della legge n. 335/1995.
Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti sprovvisti di altra
forma di copertura previdenziale calcolano invece il contributo massimo nella misura
del 18% del massimale contributivo annuo di cui sopra.
Al contrario non è previsto un minimale contributivo.
Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il committente a dover
assolvere all’obbligo di versamento sia per la parte a carico del collaboratore, che gli
verrà trattenuta all’atto del pagamento del compenso, sia per la parte a carico del
committente stesso.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Adempimenti del collaboratore
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Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di
comunicazione al committente dello stato della propria situazione
previdenziale ovvero obblighi di comunicazione all’INPS.
Si rammenta in merito:
la comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se
risulta pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria,
onde permettere al committente di individuare l’aliquota contributiva
correttamente applicabile;
la comunicazione che sta per superare od ha superato il
massimale per l’eventuale esonero totale dal contributo, nel caso
intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con diversi
committenti;
la comunicazione che è stata presentata domanda di iscrizione
all’INPS.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Adempimenti del committente
• Il committente è obbligato alla presentazione
periodica all’INPS della denuncia modello GLA che si
compone di due parti:
• Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R;
• Riquadro collaboratore mod. GLA/C.
• Nella denuncia in esame dovranno essere certificati
gli importi dei contributi 10%, 15% e 18% versati
alla gestione separata dell’INPS.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
profili assistenziali INAIL
• Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i
datori di lavoro, soggetti all’assicurazione antinfortunistica
presso l’INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro anche ai collaboratori coordinati e
continuativi.
• L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è
subordinata al verificarsi di due condizioni:
• Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè,
un’attività che ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. n. 1124/65 rientra
tra quelle obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL;
• Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - ART. 70 D.LGS. 276/2003
• Un'ultima tipologia di lavoratori occasionali è quella prevista dall'art.
70 per specifiche attività quali quelle di assistenza ad anziani o
ammalati, giardinaggio, e lezioni private rese dai seguenti soggetti:
 
Disoccupati da oltre un anno
 
Disabili
 
Casalinghe
 
Studenti, pensionati
 
Soggetti in comunità di recupero
 
Lavoratori extracomunitari con soggiorno in Italia nei 6 mesi
successivi alla perdita del lavoro obbligati ad iscriversi in apposite liste
gestite dai centri per l'impiego.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Caratteristiche lavoro occasionale accessorio
• Tale tipo di lavoro deve avere durata
complessiva non superiore a 30 giorni nel
corso dell'anno anche con più soggetti ed un
compenso complessivamente percepito
nell'anno non superiore a 3.000 euro.
• L'utilizzatore della prestazione acquista un
carnet di buoni del valore nominale di 7,5
euro all'ora presso le rivendite autorizzate.
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
Prospetto riepilogo lavori
occasionali
– Lavoro occasionale
ACCESSORIO (ART. 70
D.LGS 276/2003)
ART. 61 COMMA 2 D.LGS
276/2003
ART. 44 D.L.269/2003
Anche committenti diversi
Stesso committente nell’anno
Lavoro
occasionale
collaborazione
Svolgimento dell'attività per
più di 30 giorni in 1 anno
solare da parte di particolari
soggetti
Svolgimento dell'attività per
più di 30 giorni in un anno
solare
Senza un minimo ed un
massimo di tempo
Importo massimo 3.000 euro
nell'anno
Importo massimo 5.000 euro
nell'anno
Qualsiasi importo
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non
a cura dott. Maria Rosaria Tosiani
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Adempimenti fiscali