NOVITA’ FISCALI 2013
di Sandro Cerato
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE
(art. 1, co. da 325 a 335 Legge Stabilità
2013)
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
•
soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5);
•
volume d’affari (art. 20, co. 1);
•
fatturazione delle operazioni (art. 21, co. 1-6, 6-bis e 6-ter);
•
fattura semplificata (art. 21-bis);
•
tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39,
co. 3).
3
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 2)
Nel caso di cessioni di beni (art. 7-bis) e prestazioni di
servizi (artt. 7-ter e seguenti) effettuate da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere
gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46
e 47 del D.L. n. 331/1993.
Cosa cambia: l’integrazione era circoscritta soltanto alle
prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972
(art. 8, co. 2, lett. g), della Legge n. 217/2011).
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 5)
È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura
emessa dal cedente senza addebito dell’imposta (operazioni in
reverse charge), dell’annotazione “inversione contabile”,
Cosa cambia: diventa meramente eventuale l’esposizione del
riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un
necessario adempimento.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione
non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando
le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui
all’art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti
simili).
Cosa cambia: il riferimento normativo non è più l’art. 2425, n.
3).
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente
inserita
dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2010 – delle
prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art.
7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione
dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica
all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983, operata dall’art. 1,
co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013).
7
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
Pertanto, dal 1°gennaio 2013:
-Cessioni
carenza
di beni e prestazioni di servizi fuori campo Iva per
del
presupposto
territoriale,
concorrono
alla
formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione (operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis)
-Nel
calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume
d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato
delle suddette operazioni
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)
È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in
ossequio all’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE –
l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere
alcune operazioni non soggette a Iva per carenza del
requisito territoriale (artt. da 7 a 7-sepites del D.P.R. n.
633/1972):
cessioni
effettuate
di beni e prestazioni di servizi che si considerano
al
di
fuori
dell’Unione
Europea,
riportando
l’annotazione “operazione non soggetta”, ed eventualmente
la fonte normativa;
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)

cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle
finanziarie esenti di cui all’art. 10, nn. 1)-4) e 9), del D.P.R.
n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo
debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario, in
conformità con quanto previsto dagli artt. 220, par. 2, e 221,
per. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale
ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’Iva –
deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”,
con
l’eventuale
specificazione
della
disposizione
di
riferimento.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS)

Nota bene
-
Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica di
soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro Stato
membro”
-
Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di
operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al
di fuori della Ue
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)
A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono
state introdotte alcune deroghe all’obbligo di emissione
della fattura in base al momento
di effettuazione
dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. da a) a d):
cessioni
di beni effettuate dal cessionario nei confronti di
un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente
(triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro il
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei
beni (conferma rispetto alla previgente disciplina);
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)

prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un
altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si
sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972: la fattura è emessa
entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione
(coincidente
con
l’ultimazione
della
prestazione);

prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo periodo,
del D.P.R. n. 633/1972 (lett. d), rese a o ricevute da un
soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la
fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (trattasi dei servizi 7-ter)
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4)

Cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le
prestazioni
di
servizi
individuabili
attraverso
idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola
fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle stesse operazioni
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 2)
Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie:
numero
progressivo di univoca identificazione della
fattura;
numero
di
partita
Iva
anche
del
cessionario
o
committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore),
oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese
dell’Unione Europea – numero di identificazione Iva
attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente,
residente o domiciliato in Italia, agisce come “privato” deve
essere indicato il codice fiscale.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6)
Obbligatoria indicazione della dicitura:
operazione
non soggetta, per le cessioni relative a beni in
transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale,
escluse dall’applicazione dell’Iva, a norma dell’art. 7-bis, co. 1,
del D.P.R. n. 633/1972;
operazione
non imponibile, per le esportazioni e fattispecie
assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di
fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del
Decreto Iva);
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6)
Obbligatoria indicazione della dicitura:
operazione
esente, con riferimento a quelle di cui all’art. 10
del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6)
della medesima disposizione;
regime
del margine – beni usati, regime del margine –
oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato
o collezione, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995;
regime
del margine – agenzie di viaggio, per le operazioni
soggette alla disciplina di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n.
633/1972.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6-TER)
Analogamente,
le
fatture
emesse
dal
cessionario
o
committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare
l’annotazione “autofatturazione”.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 1)
È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”,
stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in
qualunque formato elettronico, accettata da parte del
destinatario.
È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica,
si considera emessa – oltre che nei casi di consegna,
spedizione
o
trasmissione
–
all’atto
della
messa
a
disposizione del cessionario o committente.
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MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 3)
Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della
fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine
del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e
l’integrità del documento possono essere garantite mediante
sistemi
di
controllo
di
gestione
che
assicurino
un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o
la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite
l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
20
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce –
fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto Iva – la
facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a
condizione
che
sia
di
ammontare
complessivo
non
superiore ad euro 100, oppure si tratti di una nota di
variazione di cui al successivo art. 26
21
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’economia e delle
finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il
potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà
di emissione della fattura semplificata, secondo due
modalità distinte:
l’aumento del limite massimo del corrispettivo
complessivo, da euro 100 ad euro 400;
l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni
effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da
peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche
commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di
emissione delle fatture rendono particolarmente
difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 13, co.
4, e 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972.
22
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è
ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni:
cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993);
operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6-bis, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972 (operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto
territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue)
23
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
Diversamente, se sussistono i predetti presupposti
oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata
indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o
committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il
numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia,
invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile
riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale
Paese estero. È altresì previsto che nella fattura
semplificata non è necessario indicare la base
imponibile Iva, essendo sufficiente l’esposizione del
corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata,
ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri
termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva
inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata.
24
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
CONSERVAZIONE (ART. 39, CO. 3)
La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le
fatture elettroniche devono essere conservate in modalità
elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs.
n. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere
conservate elettronicamente le fatture create in
formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle
generate in formato elettronico, ma che non possono
definirsi fatture elettroniche a causa della mancata
accettazione da parte del destinatario.
25
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE
MODIFICHE AL D.L. n. 331/1993
 momento di effettuazione (art. 39, co. 1, 2 e 3);
 fatturazione (art. 46, co. 1, 2 e 5);
 registrazione (art. 47, co. 1 e 4).
26
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le
disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di
beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene
eseguita
un’analoga
cessione
di
beni
interna:
conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo
periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della
cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con
la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza.
27
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
Cosa cambia:
- Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole ordinarie di
effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o
spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel
momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario
o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi
del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione
nel territorio stesso”.
28
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 2)
La disposizione è stata modificata per
tenere conto
dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE –
dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti
incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie:
“se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel
comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad
un’operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato,
alla data della fattura”.
29
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 1)
È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in
fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria)
dell’acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o
non imponibile o esente.
30
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 2)
Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha
imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del
mese successivo, è stato altresì modificato, per le
cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46, co. 2,
secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, analogamente a
quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di
servizi intracomunitarie (art. 21, co. 4, lett. c), del D.P.R. n.
633/1972): la fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione
“che si tratta di operazione non imponibile e con
l’eventuale
specificazione
della
relativa
norma
comunitaria o nazionale”.
31
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 5)
Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al
precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993
che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo
mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, deve procedere all’emissione della
stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo
mese successivo a quello del predetto momento di
effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la
fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta
emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il
cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il
15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria.
32
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 1)
Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato
inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 del D.L. n. 331/1993,
per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione,
e con riguardo al mese precedente, nel registro dei
documenti emessi (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) – delle
fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al
precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), previa integrazione,
a norma dell’art. 46, co. 1. Ai fini della detrazione, le
fatture sono annotate distintamente anche nel registro di
cui all’art. 25 del DPR 633/72
33
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993
REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 4)
La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le
fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono
annotate distintamente nel registro delle fatture emesse,
secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di
emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.
34
IRAP
Novita’ Irap 2012
• Art. 2 D.L. 201/2012
– deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro
autonomo dell’Irap riferita al costo del lavoro
– modifiche deduzione 10% Irap (presenza di
interessi passivi)
– rimborso maggiori imposte Ires/Irpef anni
pregressi (Provv. AdE 17.12.2012)
– incremento deduzioni per impiego lavoratori di
sesso femminile
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Novità (con decorrenza 2012):
• Deduzione integrale (dal reddito d’impresa o di lavoro
autonomo) dell’Irap riferita al costo del personale dipendente
ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti
• Incremento delle deduzioni per “cuneo” fiscale
• Modifica alla deduzione forfetaria del 10% ex art. 6 del D.L.
n. 185/2008
37
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Deduzione Irap costo del lavoro
I soggetti interessati sono i seguenti:
• Imprese individuali, snc, sas e società assimilate
• Società di capitali ed enti commerciali
• Banche e altri enti finanziari
• Imprese di assicurazione
• Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici
che svolgono attività di lavoro autonomo
Restano esclusi i soggetti che determinano la base imponibile
Irap con il metodo retributivo (enti non commerciali, pubbliche
amministrazioni, ecc.)
38
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Deduzione Irap costo del lavoro
• La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo del lavoro ed
assimilato indeducibile
• La deduzione avviene per cassa
C.M. 16/E/2009:
• l’Irap deducibile è quella versata a saldo per l’anno
precedente, più gli acconti dell’anno stesso, nei limiti
dell’imposta dovuta
• La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile
Irap vi sia costo del personale dipendente ed assimilato
indeducibile
39
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rapporti con deduzione forfetaria 10%
La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella base imponibile
Irap confluiscono oneri finanziari indeducibili
• soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia con oneri
finanziari indeducibili ai fini Irap: a tali soggetti spetta la deduzione
integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2 del D.L.
201/2011, nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L.
185/2008
• soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai
fini Irap: a tali soggetti spetta “solamente” la deduzione integrale della
quota di Irap riferita al costo del lavoro indeducibile ai fini del tributo
regionale.
• soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini
Irap, né oneri finanziari: a tali soggetti non spetta alcuna deduzione,
40
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Incremento deduzioni cuneo fiscale
Le modifiche introdotte riguardano (con decorrenza 2012):
• la deduzione forfetaria di euro 4.600, di cui all’art. 11, co. 1,
lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro
10.600 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero
under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo
d’imposta;
• la deduzione forfetaria di euro 9.200, di cui all’art. 11, co. 1,
lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro
15.200 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero
under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo
d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
41
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- Presupposto identico alla deducibilità a regime: presenza di
costi relativi al personale dipendente o assimilato, indeducibile
ai fini Irap
- Maggiori imposte rimborsabili: versamenti Ires/Irpef per i quali
alla data del 28 dicembre 2011 era ancora pendente il termine
di 48 mesi per la richiesta di rimborso, e quindi per i
versamenti effettuati dal 28 dicembre 2007, tenendo conto che
il termine di 48 mesi decorre dalla data di versamento del
saldo (R.M. 459/E/2008). Rientrano, quindi, anche gli acconti
2007
42
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- Base di calcolo Irap deducibile: Irap versata nel periodo
d’imposta (criterio di cassa), tenendo conto tuttavia che:
- per l’Irap a saldo va computato l’intero importo versato
- per gli acconti, invece, si deve tener conto del limite massimo dell’Irap
di competenza del periodo d’imposta
- Incidenza del costo del lavoro: calcolo della percentuale di
incidenza del costo del lavoro indeducibile (al netto delle
deduzioni) rispetto alla base imponibile Irap (anch’essa al
netto delle deduzioni). Tale percentuale va applicata al saldo
ed agli acconti versati, tenendo conto dei due diversi periodi
d’imposta (calcolo di due percentuali di incidenza)
43
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- Rapporto con deduzione 10%: le istruzioni all’istanza
stabiliscono la cumulabilità delle due deduzioni nelle ipotesi in
cui:
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di
soli interessi passivi
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di
interessi passivi e costi per il personale
- Solamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata
applicata a fronte del solo sostenimento di costi del personale,
le due deduzioni non sono cumulabili, ragion per cui la quota
di Irap deducibile deve essere determinata al netto dell’Irap
10% già dedotta
44
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- Calcolo imposte rimborsabili: l’Irap deducibile (in base alla
percentuale d’incidenza del costo del lavoro) va sottratta al
reddito imponibile dell’anno, con conseguente ricalcolo
dell’imposta. La differenza tra imposta originaria e imposta
ricalcolata costituisce l’importo rimborsabile (minor debito o
maggior credito)
45
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- Perdite: in presenza di perdite, è necessario distinguere:
- Incremento della perdita (senza compensazione): si deve segnalare
solo la maggior perdita riportabile (rigo RI4)
- Incremento della perdita (che non trova capienza nell’intero reddito): si
deve segnalare solo la maggior perdita nel rigo RI4 (esempio: reddito
2009 euro 30.000, compensato da una perdita pregressa di 50.000, con
riporto di euro 20.000. Se dalla richiesta di rimborso, la perdita si
incrementa di euro 3.000, va indicato solo tale importo)
- Incremento della perdita (che ha trovato capienza nel reddito): in tal
caso si ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata
46
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rimborso Ires/Irpef anni pregressi
- rientrano le somme versate in sede di acconto dal 2007 (i 48
mesi decorrono dal termine del saldo 2007, avvenuto a
giugno/luglio 2008) al 2011
- il versamento del saldo 2011, avvenuto in giugno/luglio 2012,
rientra nella deduzione a regime in sede di modello Unico
2013 per il periodo d’imposta 2012
47
Tempistica istanze
Tempistica istanze
Tempistica istanze
Tempistica istanze
Tempistica istanze
Novita’ Irap 2014
• Art. 1, co. 484 e 485, Legge 24.12.2012,
n. 228 (Legge di stabilità 2013)
– incremento deduzioni per imprese con
dipendenti a tempo indeterminato
– emanazione di un futuro provvedimento per
stabilire l’esenzione Irap per le piccole
imprese o professionisti senza autonoma
organizzazione
Art. 1, co. 484 e
485, L. 228/2012
Deduzioni IRAP
Art. 11, D.Lgs.
446/1997
Le deduzioni per personale dipendente a tempo
indeterminato previste dall’art. 11, co. 1, lett. a, n. 2 e
3 saranno dei seguenti importi:
Deduzione ordinaria
Deduzione ordinaria donne e under 35
Deduzione ordinaria nelle regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Deduzione ordinaria nelle regioni sopra
esposte per le donne e under 35
Fino al
2013
4.600
10.600
Dal
2014
7.500
13.500
9.200
15.000
15.200
21.000
Art. 1, co. 484 e
485, L. 228/2012
Deduzioni IRAP
Art. 11, D.Lgs.
446/1997
Le deduzioni rapportate alla base imponibile previste
dall’art. 11, co. 4/bis saranno:
BASE
IMPONIBILE
DEDUZIONE
SPETTANTE
SOGGETTI IRES
Fino
2013
Dal
2014
INFERIORE A
180.759,91
7.350
8.000
TRA 180.759,91 E
180.839,91
5.500
TRA 180.839,91 E
180.919,91
TRA 180.919,91 E
180.999,91
BASE
IMPONIBILE
DEDUZIONE
SPETTANTE
SOGGETTI IRPEF
Fino
2013
Dal
2014
INFERIORE A
180.759,91
9.500
10.500
6.000
TRA 180.759,91 E
180.839,91
7.125
7.875
3.700
4.000
TRA 180.839,91 E
180.919,91
4.750
5.250
1.850
2.000
TRA 180.919,91 E
180.999,91
2.375
2.625
Art. 1, co. 515, L.
228/2012
Irap e autonoma organizzazione
• Dal 2014 verrà istituito un fondo
destinato coprire i mancati introiti
regionali per l’esclusione da IRAP:
– delle persone fisiche
un'attività d'impresa
– dei professionisti che:
che
svolgono
• non si avvalgono di lavoratori dipendenti e
assimilati
• e sono dotati di limitati beni strumentali il cui
ammontare sarà determinato da apposito DM.
Rivalutazione terreni e
partecipazioni
Art. 1 – co. 473 L. 228/2012
Art. 2, co. 2, DL 282/2002
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Ambito oggettivo
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
• Terreni:
– Terreni lottizzati o terreni sui quali sono state
costruite opere per renderli edificabili
– Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
– Terreni agricoli
• Partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati (art. 2, c. 2, d.l. 282/2002)
– Partecipazioni qualificate
– Partecipazioni non qualificate
58
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Ambito soggettivo
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
Beni posseduti alla data del 01.01.2013 e
non rientranti nell’esercizio di imprese
commerciali dai seguenti contribuenti:
– Persone fisiche
– Enti non commerciali
– Società semplici
59
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Ambito soggettivo
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
La rideterminazione del prezzo di acquisto delle
partecipazioni è ammessa solo per i titoli, le quote e
i diritti non negoziati sui mercati regolamentati
posseduti all’01.01.2013 da coloro che detengono
partecipazioni idonee a produrre redditi diversi:
– Persone fisiche: purché la partecipazione non sia
posseduta nell’esercizio di attività d’imprese, arti o
professioni o in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente
– Società semplici: o soggetti ad esse equiparati
– Enti non commerciali
– Soggetti non residenti: le eventuali plusvalenze
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni
in società residenti in Italia che non siano riferibili a
stabili organizzazioni
60
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Perizia di stima
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
La rivalutazione richiede la redazione, entro il
30/6/2013, di una perizia di stima asseverata:
– Per i terreni: dagli iscritti:
• agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori
agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti edili
• Iscritti ai ruoli dei periti ed esperti presso la Camera
di Commercio
– Partecipazioni: dagli iscritti:
• all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e dei revisori contabili
Data di riferimento per la valutazione:
01.01.2013
61
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Misura dell’imposta
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
L’imposta sostitutiva è determinata applicando al
valore del terreno o della partecipazione, così come
risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti
abilitati, le aliquote del:
– Partecipazioni:
• 2% per le partecipazioni non qualificate
• 4% per le partecipazioni qualificate
– Terreni:
• 4%
Possono essere rivalutati come in precedenza
esposto:
– I terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– Le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,
possedute a titolo di proprietà e usufrutto.
62
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Partecipazioni qualificate
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
Per determinare se la partecipazione è da
considerare qualificata, si osservano queste regole:
– Per tutte le società o enti: sono sempre qualificate le
partecipazioni che superano le seguenti percentuali del
capitale sociale:
• 5% per le azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o
esteri
• 25% per tutti gli altri titoli
– Per le società di capitali se non sono superate le predette
percentuali, la partecipazione è comunque qualificata se
rappresenta una percentuale dei diritti di voto in
assemblea ordinaria superiore al:
• 2% per le azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o
esteri
• 20% per tutti gli altri titoli
63
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
•
•
•
•
•
Particolarità partecipazioni
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
è possibile la rivalutazione parziale della partecipazione. In tal caso la
misura dell’imposta sostitutiva (2-4%) dipende però dalla tipologia di
partecipazione posseduta all’01.01.2013 (qualificata/non qualificata).
Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono
soggetti all’imposta del 4% anche se rivalutano una parte della
partecipazione che da sola è considerata non qualificata;
il valore rivalutato non può essere successivamente utilizzato
nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia qualora la società provveda alla
liquidazione della quota al socio;
la rivalutazione è possibile anche qualora la partecipazione venga
ceduta prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in
cui si applichi il regime della dichiarazione;
la partecipazione rivalutata si considera acquisita l’01.01.2013. Se in
data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di
cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è
stato rivalutato.
le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rivalutate non
hanno rilevanza fiscale.
64
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
•
•
•
•
•
Particolarità terreni
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento
della perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deve
essere indicato il valore risultante dalla perizia;
in presenza di terreni acquisiti per successione o donazione il costo
d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre
quello risultante dalla denuncia di successione o nell’atto di donazione.
Le valutazioni di convenienza, a seguito della reintroduzione
dell’imposta sulle successioni e donazioni, non sono mutate;
la rivalutazione ha effetto anche qualora il terreno sia successivamente
oggetto di provvedimento di esproprio, nel caso in cui il contribuente
opti per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b);
il valore rivalutato del terreno rappresenta il valore minimo di riferimento
anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione
pro indiviso nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano
rivalutare. Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo
comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore
dell’intera area in modo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 4%
la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota.
65
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Particolarità terreni
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
• In ordine alla convenienza nell’effettuare la
rivalutazione dei terreni è necessario
considerare
che,
l’unico
regime
di
tassazione delle plusvalenze relative alla
cessione dei terreni attualmente in vigore è
quello ordinario previsto dall’art 67, TUIR in
quanto la Legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007) ha soppresso il regime di tassazione
sostitutiva introdotto dalla L. n. 266/2005
66
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Termini di versamento
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere
versata alternativamente:
– in un’unica soluzione entro il 30.6.2013;
– in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti
scadenze:
• 1° rata  entro il 30.6.2013;
• 2° rata  entro il 30.6.2014 + interessi 3% annuo
calcolati dal 30.6.2013;
• 3° rata  entro il 30.6.2015 + interessi 3% annuo
calcolati dal 30.6.2013.
67
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Rivalutazioni
• I codici tributo sono invariati, ossia
– “8055” per le partecipazioni
– “8056” per i terreni.
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
Art. 1 – co. 473
L. 228/2012
Rivalutazioni
Art. 2, co. 2,
DL 282/2002
• Rapporto con precedenti rivalutazioni:
– È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta
sostitutiva dovuta l’imposta già versata in
occasione della precedente rivalutazione dei
medesimi beni
69
Altre novità Legge di stabilità
2013
Art. 1 – co. 501
L. 228/2012
Deduzione costi auto
Art. 1 Legge 228/2012
• Modifica dell’art. 164, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986, con
riduzione dei coefficienti di deducibilità parziale dei
componenti negativi relativi ai veicoli indicati dalle
seguenti disposizioni della citata norma del Tuir:
– lett. b): è ridotta dal 40% al 20% la quota deducibile
delle spese relative ai veicoli adibiti ad uso
promiscuo;
– lett. b-bis): è diminuito dal 90% al 70% l’importo
fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli
concessi, in uso promiscuo, ai lavoratori dipendenti,
per il maggior periodo d’imposta.
71
Art. 1 – co. 501
L. 228/2012
•
•
•
Deduzione costi auto
Le novità normative decorrono a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 18 luglio 2012: le nuove disposizioni dovranno, tuttavia,
essere considerate già in sede di determinazione degli acconti dovuti per il
primo esercizio di operatività dei ridotti coefficienti di deduzione (art. 4, co.
73, della Legge n. 92/2012), ovvero per il 2013 nel caso dei contribuenti
“solari”.
Non è stata, invece, apportata alcuna modifica all’integrale rilevanza di cui
alla lett. a) (veicoli oggetto dell’attività propria o uso pubblico), nonché alla
quota di deducibilità riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e
rappresentanti.
Restano altresì invariati i limiti fissati con riferimento al riconoscimento
fiscale del costo di acquisto, da assoggettare al predetto coefficiente, pari a:
– euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad euro 25.822,84
con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio,
soggetti alla citata quota di deducibilità dell’80%);
– euro 4.131,66 per i motocicli;
– euro 2.065,83 per i ciclomotori.
72
Art. 1 – co. 501
L. 228/2012
Deduzione costi auto
Veicolo assegnato al dipendente
• In caso di assegnazione di veicolo aziendale al
dipendente per la maggior parte del periodo
d’imposta, la deduzione dei relativi costi passa dal
90% al 70% (dal 2013).
• Si
ricorda
che
l’assegnazione
dell’auto
all’amministratore non può godere della suddetta
deduzione, ma resta ferma la percentuale ordinaria
del 40% (dal 2013 del 20%), per i costi che
eccedono il benefit imputato all’amministratore.
73
Art. 1 – co. 518
L. 228/2012
IVIE
Novità legge di stabilità
• Slittamento al 2012 dell’entrata in
vigore del tributo; i versamenti eseguiti
nel 2012 sono considerati acconti
• L’imposta si pagherà a saldo e acconto
come le imposte sui redditi
74
Art. 1 – co. 518
L. 228/2012
IVIE
Novità legge di stabilità
• Per gli immobili all’estero, e relative pertinenze,
adibiti ad abitazione principale, si applica l’aliquota
ridotta dello 0,4%, nonché la detrazione base di
euro 200, nonché per gli anni 2012 e 2013 quella
aggiuntiva per figli dimoranti e residenti di età non
superiore a 26 anni con un massimo di euro 400
• Per i suddetti immobili e per quelli non locati, non si
rendono applicabili le imposte sui redditi ex art. 70,
co. 2, del TUIR (nuovo co. 15-ter dell’art. 19 del D.L.
n. 201/2011)
75
Art. 1 – co. 518
L. 228/2012
IVAFE
Novità legge di stabilità
• Slittamento al 2012 dell’entrata in
vigore del tributo; i versamenti eseguiti
nel 2012 sono considerati acconti
• L’imposta si pagherà a saldo e acconto
come le imposte sui redditi
76
Art. 1 – co. 518
L. 228/2012
IVAFE
Novità legge di stabilità
• Per tutti i conti correnti ed i libretti di
risparmio, indipendentemente dal Paese in
cui sono detenuti (Ue, See o altri Paesi), si
rende applicabile l’imposta fissa di euro
34,20
• Tale novità può determinare un eccesso di
versamento rispetto al dovuto per i conti
correnti e libretti detenuti in uno Stato
extraUe (per i quali l’imposta è stata versata
nella misura dello 0,1%
77
Art. 1 – co. 512
L. 228/2012
Rivalutazione reddito
dominicale ed agrario
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i
redditi dominicale e agrario sono così rivalutati:
Soggetto
% di riv.ne
terreni agricoli, anche non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola
5%
Per
tutti gli altri soggetti
15% la
La rivalutazione
del 5% o del 15% va applicata dopo
rivalutazione:
• Del 80% del reddito dominicale;
• Del 70% del reddito agrario
Art. 1 – co. 512
L. 228/2012
Rivalutazione reddito
dominicale ed agrario
Esempio
•reddito dominicale € 600;
•reddito agrario € 500
Tipologia
reddito
Fino
31/12/2012
Reddito
dominicale
Reddito
agrario
Dal 1/1/2013
Imprenditori
agricoli
Altri soggetti
€ 1.080
(600 * 80%)
€ 1.134
(600 * 80% * 5%)
€ 1.242
(600 * 80% * 15%)
€ 850
(500 * 70%)
€ 892,50
(500 * 70% * 5%)
€ 977,50
(500 * 70% * 15%)
Gli acconti per il 2013 andranno rideterminati
tenendo conto dei nuovi redditi
IRPEF: detrazioni 2013
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
A DECORRERE DAL 01.01.2013
Si innalza l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico.
In particolare:
• Detrazione per figli a carico di età pari o superiore a tre anni: da 800 a
950 euro;
• Detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: da 900 a 1.220
euro;
• Detrazione per ciascun figlio portatore di handicap: da 220 a 400 euro.
IRPEF: detrazioni 2013
NESSUNA LIMITAZIONE AGLI SCONTI
NELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLA NORMA
• sono state eliminate le limitazioni alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri
a fini IRPEF già sul 2012, con la previsione di una franchigia pari a euro 250 nei
confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000.
• è stato eliminato il limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle
spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune
specifiche esclusioni da tale limite.
PRASSI DI FINE ANNO
R.M. 11.12.2012, n. 107/E (MOL e società in perdita
sistematica)
R.M. 31.12.2012, n. 113/E (compensi amministratori)
R.M. 27.12.2012, n. 112/E (decadenza agevolazione
prima
casa)
R.M. 31.12.2012, n. 114/E (immobili di interesso storico
o artistico)
MOL POSITIVO
R.M. 11.12.2012, n. 107/E
• L’Agenzia delle entrate afferma la sostanziale parità di
trattamento, ai fini della disapplicazione automatica
della disciplina sulle società in perdita sistematica,
ai beni propri e a quelli acquisiti tramite contratti di
leasing. Questi ultimi, infatti, come avviene per gli
ammortamenti dei beni propri, possono essere esclusi
dai costi della produzione di cui alla lettera B) del conto
economico, rilevanti per la determinazione del margine
operativo lordo (Mol).
83
DEDUCIBILITA’ COMPENSI
• Cassazione 13.8.2010, n. 18702: in base al “vecchio” art. 62 del
TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003), si “esclude l’ammissibilità
di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera
svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per
prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per
compensi spettanti agli amministratori di società di persone”. Inoltre,
prosegue la sentenza, “non consente di dedurre dall’imponibile il
compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore
di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti
equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore
individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività
gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da
quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento
all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il
requisito
tipico
della
subordinazione”.
84
DEDUCIBILITA’ COMPENSI
• 30 settembre 2010: la risposta all’interrogazione parlamentare n. 503498, con la quale i sottosegretari al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, hanno ricordato che l’unica condizione posta dall’art. 95,
comma 5 del TUIR alla deducibilità dei compensi spettanti agli
amministratori è che, essenzialmente per finalità antielusive, la
deduzione avvenga nell’esercizio di erogazione. Ciò premesso, la
deducibilità del compenso presuppone comunque la sua inerenza
all’attività d’impresa ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, da valutare
caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.
• 4 ottobre 2010: circolare n. 13 della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro, con cui viene ribadito che la pronuncia si basa
sull’interpretazione dei commi 2 e 3 dell’art. 62 del TUIR nella
versione vigente fino al 31 dicembre 2003. Oggi, invece, la materia
è disciplinata dall’art. 95, comma 5 del TUIR, che – come detto –
dichiara deducibili per cassa i compensi erogati agli
amministratori.
85
COMPENSI AMMINISTRATORI
SENTENZA CASSAZIONE 10 dicembre 2010, n. 24957
– I compensi erogati agli amministratori sono deducibili solo se
erogati nel periodo d’imposta (principio di cassa)
– L’Amministrazione Finanziaria non può sindacare la congruità dei
compensi erogati
– Non è percepibile uno scopo fraudolento nella gestione dei
compensi amministratori, posto che le aliquote applicabili nei
confronti dei redditi degli amministratori sono generalmente
superiori al risparmio fiscale della società
– Non è applicabile l’art. 37-bis del DPR 600/73 (norma antielusiva
generale), in quanto in tale norma non sono richiamati i compensi
agli amministratori
86
COMPENSI AMMINISTRATORI
CTR Piemonte 6 febbraio 2012, n. 8
•
•
•
Fattispecie: srl con amministratore unico
Si ritiene applicabile l’art. 62, co. 2, del TUIR (ora trasfuso nell’art. 60),
secondo cui non sono ammesse in deduzione spese a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore individuale
Osservazioni:
– Nella sentenza della Cass. n. 24188/2006, richiamata dalla CTR Piemonte, si
faceva riferimento all’incompatibilità tra la figura di amministratore unico di srl e
dipendente della stessa, senza affermare in alcun modo un’equiparazione tra
imprenditore individuale ed amministratore di srl
– Ritenere che la norma sull’indeducibilità del compenso del lavoro prestato
dall’imprenditore individuale sia applicabile anche all’amministratore unico di srl,
significherebbe che anche il compenso a quest’ultimo sia escluso da tassazione,
ma al proposito manca una disposizione in tal senso
87
COMPENSI AMMINISTRATORI
R.M. 31.12.2012, n. 113/E
- Conferma deducibilità compensi amministratori delle
società Ires e Irpef
- Conferma applicabilità delle disposizioni dell’art. 60 del
TUIR al solo compenso dell’imprenditore individuale
(indeducibile ed escluso da tassazione in capo al
percipiente)
- Resta fermo tuttavia che “in sede di attività di controllo,
l’amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente
o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di
cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano
insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento
di indebiti vantaggi”
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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
R.M. 31.12.2012, n. 112/E
- Decadenza agevolazione per vendita abitazione prima del
decorso di cinque anni dall’acquisto e mancato riacquisto
entro l’anno successivo
- In pendenza del termine di 12 mesi per l’acquisto di altro
immobile da adibire ad abitazione principale, il soggetto
che non può o non vuole rispettare tale impegno, può
comunicarlo all’Amministrazione finanziaria (con apposita
istanza presso l’Ufficio in cui è stato registrato l’atto di
vendita dell’immobile), la quale procede al recupero delle
soli maggiori imposte dovute, senza l’applicazione della
sanzione del 30%
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IMMOBILI STORICI
R.M. 31.12.2012, n. 114/E
- Tassazione in base al reddito catastale ridotto del 50%
- In caso di immobili locati, il confronto deve essere
effettuato tra il canone di locazione ridotto del 35% ed il
reddito catastale ridotto del 50%
- Tale regola vale sia per gli immobili detenuti dalle imprese
(art. 90 del TUIR), sia per quelli detenuti da persone
fisiche (art. 37 del TUIR)
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PARTITE IVA
MONOCOMMITTENTI
Art. 69-bis D.Lgs. 276/2003 (inserito dalla Legge
92/2012)
Circolare Ministero del Lavoro 27.12.2012, n. 32
D.M. 20.12.2012
PRESUPPOSTI
Art. 69-bis, co. 1, D.Lgs. 276/2003
Presunzione di esistenza di un rapporto di collaborazione a
progetto per le persone titolari di partita Iva, in presenza
di almeno due dei tre seguenti presupposti:
- Collaborazione con il medesimo committente con durata
complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni
consecutivi
- Il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca
più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari
consecutivi
- Il collaboratore dispone di una posta fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente
92
PRESUPPOSTI
Art. 69-bis, co. 1, D.Lgs. 276/2003
La C.M. n. 32/2012 chiarisce che per i primi due parametri si
verificano a posteriori, una volta trascorsi i due anni
stabiliti dalla legge, e più in particolare:
- Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno
civile (1 gennaio – 31 dicembre), e quindi la prima verifica
sarà effettuata solo nel 2015
- Il parametro del fatturato va valutato nei due anni che
decorrono dal 18 luglio 2012, e quindi la prima verifica
potrà avvenire il 18 luglio 2014
Il parametro della postazione fissa può essere valutato
immediatamente, ma da solo non può far scattare la
presunzione
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ESCLUSIONE “GENERICA”
Art. 69-bis, co. 2, D.Lgs. 276/2003
Si esclude l’operatività della presunzione se sussistono
entrambi i seguenti requisiti (C.M. 32/2012):
- Contenuto della prestazione connotato “da competenze
teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi
percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell’esercizio concreto di attività”
- Il reddito annuo ritratto dall’attività sia non inferiore a euro
18.662, 50 (1,25 volte il reddito minimo imponibile per il
versamento dei contributi)
94
ESCLUSIONE “SPECIFICA”
Art. 69-bis, co. 3, D.Lgs. 276/2003
Si esclude l’operatività della presunzione “con riferimento
alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività
professionali per le quali l’ordinamento richiede
l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi
registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta
specifici requisiti e condizioni”.
Nel D.M. 20.12.2012 è contenuto l’elenco degli ordini
professionali e dei collegi riconosciuti (allegato 1)
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REDDITOMETRO
D.M. 24.12.2012
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)
REDDITOMETRO
Art. 38, co. 5, del DPR 600/73
La determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche può essere fondata sul contenuto
induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva,
individuati con apposito decreto, mediante l’analisi di
campioni significativi di contribuenti differenziati anche in
funzione del nucleo familiare e dell’aera territoriale di
appartenenza
Il Decreto è stato approvato in data 24 dicembre 2012
(pubblicato in G.U. del 4 gennaio 2013)
Decorrenza: dai redditi dichiarati relativi al periodo d’imposta
2009 (art. 5 D.M. 24.12.2012)
97
REDDITOMETRO
Art. 1 D.M. 24.12.2012
Individua gli elementi di capacità contributiva, intendendosi
per tali le spese sostenute dal contribuente per:
- l’acquisto di servizi e di beni
- Il mantenimento degli stessi
L’elenco degli elementi è contenuto nella tabella A allegata
al provvedimento, ed individua 56 spese, di cui:
- 30 vengono valorizzate in base all’ammontare sostenuto
e conosciuto dall’A.F. in quanto presente o disponibile in
Anagrafe tributaria
- 26 sono valorizzate con il più altro valore tra quello
effettivamente sostenuto (e conosciuto dall’Agenzia) e la
spesa media Istat con riferimento al nucleo familiare di
appartenenza
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REDDITOMETRO
Art. 1 D.M. 24.12.2012
Ai fini della determinazione sintetica del reddito, resta ferma
la facoltà dell’Agenzia di utilizzare altresì:
- Elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati
nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla
spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e
per il relativo mantenimento
- Quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno
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REDDITOMETRO
Art. 2 D.M. 24.12.2012
Si considerano sostenute dal contribuente anche le spese
relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai
familiari fiscalmente a carico
Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese
per i beni e servizi se gli stessi sono relativi
esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o
all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale
circostanza risulti da idonea documentazione
100
REDDITOMETRO
Art. 3 D.M. 24.12.2012
Ai valori delle spese, sia effettive che figurative, si sommano
i seguenti elementi:
- Incrementi patrimoniali (al netto dei disinvestimenti)
- Quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno
Nota bene: centralità del contraddittorio per la “gestione”
degli incrementi patrimoniali e le spese figurative
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REDDITOMETRO
Art. 4 D.M. 24.12.2012
Al verificarsi di uno scostamento tra reddito accertato e
reddito dichiarato di almeno un quinto, che consente
l’accertamento sintetico, il contribuente ha facoltà di
dimostrare:
- che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con
redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o
comunque legalmente esclusi dalla base imponibile
- Il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo
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