Studio di Consulenza del Lavoro
Potito di Nunzio
Manovra d’estate
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Convertito con modificazioni in
L. 6 agosto 2008, n. 133
Studio Potito di Nunzio - Milano
Cumulo tra pensione
e redditi da lavoro
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Pienezza del cumulo tra redditi e pensione (art. 19)
Dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente
 Le pensioni dirette di anzianità.
 Le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata
rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a condizione che
il soggetto abbia maturato i requisiti contributi e anagrafici previsti per
l’accesso ai trattamenti pensionistici.
 Le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema
contributivo al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore
a 40 anni.
 Le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a
soggetti con età pari o superiore ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
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PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 gennaio 2008
contributi - età
Anno decorrenza
Generalità
2008 – 6/2009
Categorie
tutelate
Requisito
contributivo
alternativo
35 + 58
40
contributi - età
Quote
Età minima
Requisito
contributivo
alternativo
7/2009 – 2010
95
59
40
2011 – 2012
96
60
40
dal 2013 *
97
61
40
Anno decorrenza
* Innalzamento che può essere differito con DM MinLav e MinEco
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PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 luglio 2009
Come funzionano le quote
Età - contributi
Anno decorrenza
7/2009 - 2010
2011 – 2012
Dal 2013
Quota
Età
Contributi
59
36
95
60
35
95
60
36
96
61
35
96
61
36
97
62
35
97
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IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO PER
CHI HA 40 ANNI DI CTB
Data in cui si raggiungono i requisiti
(età/contributi) *
Compimento 57°
anno di età
Decorrenza
Entro il 31 marzo
Entro il 30 giugno
Dal 1° luglio
Entro il 30 giugno
Entro il 30 settembre
Dal 1° ottobre
Entro il 30 settembre
Ininfluente
Dal 1° gennaio anno
succ.
Entro il 31 dicembre
Ininfluente
Dal 1° aprile anno
succ.
* Combinazione dei 35 anni di contributi con la soglia di età prevista,
ovvero la maggior anzianità richiesta in alternativa.
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LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI
ANZIANITA’
Data in cui si raggiungono i requisiti
Decorrenza
Entro il 30 giugno
Dal 1° gennaio anno succ.
Entro il 31 dicembre
Dal 1° luglio anno succ.
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LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA
Data in cui si raggiungono i requisiti
Decorrenza
Entro il 31 marzo
Dal 1° luglio
Entro il 30 giugno
Dal 1° ottobre
Entro il 30 settembre
Dal 1° gennaio anno
succ.
Entro il 31 dicembre
Dal 1° aprile anno succ.
Il Governo dovrà decidere entro il 31 dicembre 2011 se mantenere le finestre
oppure modificarle o eliminarle
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Disposizioni
in materia
previdenziale
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Contribuzione di malattia e maternità (art. 20)
Estensione alle imprese dello Stato, degli enti
pubblici e degli enti locali, privatizzate e a
capitale misto, della contribuzione per malattia
e per maternità
Decorrenza: 1° gennaio 2009
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Contribuzione di malattia (art. 20)
Nei casi in cui è previsto l’esonero dell’INPS dal versamento
diretto del trattamento economico di malattia, perché versato
dal datore di lavoro per legge o per contratto collettivo, i
datori di lavoro non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all’istituto previdenziale
Decorrenza: 1° gennaio 2009
In attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS
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Trattamenti di disoccupazione e mobilità (art. 20)

l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa
agli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche,
nonché agli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti
pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita
la stabilità d'impiego
Decorrenza: primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009

il contributo per la mobilità, al quale sono tenute tutte le
aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa
integrazione guadagni straordinaria, pari allo 0.30% è
calcolato sull’intera retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (la precedente norma non faceva riferimento
esplicito all’imponibile previdenziale)
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Assegno sociale (art. 20)
L’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto
a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, nel territorio
nazionale per almeno dieci anni
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Comunicazioni di stato civile (art. 20)
L'INPS mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di
trasmissione delle comunicazioni relative a:
- decessi
- variazioni di stato civile
DA EFFETTUARSI OBBLIGATORIAMENTE
ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO
In caso di ritardo nella trasmissione il responsabile del procedimento, ove ne
derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale
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Lavoro
a termine
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Le novità (art. 21)
Introduzione di disposizione transitoria:
Indennizzo per l’accertamento di violazione
delle disposizioni in materia di apposizione del
termine e di proroga
 Oggetto del contratto anche riferibile
all’ordinaria attività del datore di lavoro
 Ampliamento del ruolo della contrattazione
collettiva, anche aziendale

16
Studio Potito di Nunzio - Milano
La norma di carattere transitorio
In caso di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e
di proroga dell’assunzione a termine
GIUDIZI PENDENTI AL 22 AGOSTO 2008
In luogo della trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato
Possibilità di risarcire il prestatore di lavoro con
un’indennità economica da 2.5 ad un massimo di 6
mensilità
(graduata in relazione al numero dei dipendenti occupati,
all’anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni
delle parti)
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Oggetto del contratto
Tra le cause di apposizione del termine viene
specificato che le medesime ragioni
giustificatrici dell’assunzione a termine
possono essere anche riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro
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Studio Potito di Nunzio - Milano
CONTRATTI A TERMINE
Diamo prima uno sguardo alla normativa
sulla successione dei contratti
Maggiorazione della retribuzione
Se il contratto
continua dopo la
scadenza
20% per i primi 10
giorni
40% fino al 20°
40% fino al 30°
giorno per i contratti giorno per i contratti
inferiori a 6 mesi *
superiori a 6 mesi
Superati questi limiti di tempo il contratto si trasforma a tempo
indeterminato dalla scadenza dei termini
* previsione valida anche nel caso di superamento dei 36 mesi
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Studio Potito di Nunzio - Milano
CONTRATTI A TERMINE
Diamo prima uno sguardo alla normativa
sulla successione dei contratti
Intervallo tra i contratti a termine
10 giorni per i contratti di durata 20 giorni per i contratti di durata
superiori a 6 mesi
inferiore a 6 mesi
Il mancato rispetto dell'intervallo di tempo trasforma il secondo
contratto a termine in contratto a tempo ideterminato.
Se invece non c'è stato alcun intervallo il contratto a termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato si
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Deroghe ammissibili
-
-
La contrattazione collettiva nazionale territoriale e aziendale
potrà derogare:
la reiterazione dell’assunzione a termine oltre il limite
massimo dei 36 mesi (già introdotto dalla legge di
recepimento dell’accordo sul Welfare e già attuato dalle parti
sociali nel settore industriale, nel settore Alimentare e nel
settore del Turismo, rispettivamente per 8, 12 e 8 mesi)
i limiti di legge in materia di successione dei contratti
il termine dei sei mesi previsto per assicurare il diritto di
precedenza nelle assunzioni al lavoratore che abbia già
prestato la propria attività lavorativa a favore dell’azienda
mediante assunzione a termine
21
Studio Potito di Nunzio - Milano
Lavoro
accessorio
22
Studio Potito di Nunzio - Milano
Lavoro accessorio ( art. 22)










Viene confermato l’ampliamento della sfera di intervento, generalizzando il ricorso:
a TUTTI i soggetti interessati ( senza più limitazione ai soli soggetti disoccupati o a
rischio di esclusione)
per le tipologie di attività definite dalla legge:
a) di lavori domestici; ( che non devono più aver carattere straordinario)
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera
e) ovvero alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non
superiore a 7.000 euro;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi. In queste imprese collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica .
23
Studio Potito di Nunzio - Milano
Lavoro accessorio ( art. 22)
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei
contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio
sono individuati
 nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro
(D.M. 12 marzo 2008 limitato al settore delle vendemmie)
24
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Apprendistato
25
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Apprendistato (art. 23)
LIMITI DI DURATA
Viene ampliato il ruolo della contrattazione collettiva che, a livello nazionale o
regionale, potrà stabilire:
limiti di durata del contratto di apprendistato professionalizzante, anche
inferiori a 24 mesi.
PROFILI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE INTERNA
In caso di formazione esclusivamente aziendale
i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
26
Studio Potito di Nunzio - Milano
Apprendistato (art. 22)
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione
1) estensione al conseguimento dei dottorati di ricerca;
2) possibilità di definire mediante apposite convenzioni stipulate
dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni
formative l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione,
qualora non siano state emanate regolamentazioni regionali in
materia.
27
Studio Potito di Nunzio - Milano
Apprendistato (art. 22)
Dalla data del 25 giugno 2008 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 viene meno la comunicazione all’amministrazione competente dei dati
dell’apprendista e di quelli del tutore nel termine di trenta giorni
dall’assunzione;
 vengono meno le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relative:
 a) all’informativa periodica, ogni sei mesi, alla famiglia dell’apprendista;
 b) ai nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica,
nonché i nominativi di quelli che non l'abbiano conseguita;
 c) ai nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed
effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata
attribuita la qualifica.
 l’obbligo di visita sanitaria preventiva dell’apprendista (obbligo già
venuto meno in alcune regioni tra cui la Lombardia e il Friuli Venezia
Giulia, per effetto della legge regionale).

28
Studio Potito di Nunzio - Milano
Privacy
29
Studio Potito di Nunzio - Milano
Procedura semplificata per il DPS (art. 29)
I soggetti che trattano solo dati personali non sensibili e che come
unici dati sensibili trattano:
1) Dati costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa
diagnosi;
2) Dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale;
Possono sostituire il DPS con un’autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle
altre misure di sicurezza prescritte.
30
Studio Potito di Nunzio - Milano
Semplificazioni connesse al DPS (art. 29)
Un provvedimento del Garante, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa individuerà modalità semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico allegato al codice della
privacy[1], alleggerendo le misure minime di sicurezza
previste, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali sensibili inerenti lo stato di salute e l’adesione a
organizzazioni sindacali (anche per finalità amministrative e
contabili) presso piccole e medie imprese, liberi professionisti
e artigiani.
[1] D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
31
Studio Potito di Nunzio - Milano
Notificazioni al Garante (art. 29)
La notificazione del trattamento dei dati al
Garante dovrà avvenire unicamente per via
telematica tramite apposito modello da
adeguarsi entro il 22 ottobre 2008.
32
Studio Potito di Nunzio - Milano
Modello di notificazione (art. 29)
La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando apposito modello che
dovrà contenere
1)
2)
3)
4)
5)
6)
le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo
rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento
se designato;
la o le finalità del trattamento;
una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle
categorie di dati relativi alle medesime;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza
delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.
33
Studio Potito di Nunzio - Milano
Trasferimento di dati personali in Paese
extracomunitario (art. 29)

Già consentito quando autorizzato dal Garante sulla base
di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate su
base contrattuale, ora può essere autorizzato anche quando
esistano regole di condotta nell’ambito di società appartenenti
ad un medesimo gruppo.

L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio
dello Stato italiano, sulla base del codice della privacy, anche
in relazione all’inosservanza delle garanzie relative alle regole
di condotta infragruppo.
34
Studio Potito di Nunzio - Milano
Libri obbligatori
Libro Unico del lavoro
35
Studio Potito di Nunzio - Milano
Fonti

D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, art. 39;

D.M. 9 luglio 2008;

Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008;

Nota Inail 2 settembre 2008;

Nota Inail n. 7095 del 10 settembre 2008.
36
Studio Potito di Nunzio - Milano
Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7)

Dal 18 agosto 2008: abrogato il libro matricola e il registro d’impresa;

Periodo transitorio: sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre
2008 (16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e
regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del
registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a
domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

Dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 (2 settembre 2008) le
disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri
obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite
al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
37
Studio Potito di Nunzio - Milano
Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7)
Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori
Sono state abrogate le disposizioni relative a:
 istituzione e vidimazione del libro matricola e del libro paga (art. 134 del R.D. n. 1422 del 28 agosto 1924);
 le annotazioni sul libro matricola e paga degli assegni familiari (artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955;
 collocamento dei lavoratori dello spettacolo (D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053);
 tenuta dei libri matricola e paga (art. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965);
 conservazione per dieci anni dei libri e delle relative registrazioni (legge n. 153 del 30 aprile 1969, art. 42);
 istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche (L. n. 1122 del 9 novembre 1955, art. 7);

legge sull’impiego del personale artistico e tecnico e relativo regolamento di attuazione (legge n. 8 del 8 gennaio 1979 e
D.P.R. n. 179 del 21 gennaio 1981);

il registro d’impresa del lavoro agricolo (D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre
1996, n. 608, art. 9-quater);

il regime sanzionatorio della “maxisanzione” (da euro 4.000 a euro 12.000) introdotto dalla Finanziaria 2007 per la mancata
istituzione ed esibizione del libro matricola e paga (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1178);
 le modalità di tenuta dei libri matricola e paga a fogli mobili o su supporti magnetici (D.M. 30 ottobre 2002);

legge in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del
lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (L. n. 188/2007);

la disposizione, contenuta nel c. d. Pacchetto Welfare”, relativa agli aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo
parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione
di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato (L. n. 247/2007, art.1, co. 32, lettera d));

la disposizione del c.d. “Pacchetto Welfare”secondo la quale al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro
irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di
specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi
di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
38
Studio Potito di Nunzio - Milano
Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7)
Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori
Sono, inoltre, implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli
abrogati libri di matricola e paga:
 l'articolo 16, commi 4 e 5, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga
e matricola per i lavoratori dello spettacolo;

gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri paga e
matricola per l'assicurazione contro le malattie.
Sono state, infine, modificate le seguenti ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del
lavoro:
 le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta
del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo;
 l'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito registro per
l'orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;
 l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo di tenuto sul luogo di lavoro di
copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.
39
Studio Potito di Nunzio - Milano
Soggetti obbligati alla tenuta (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008)

Tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro
agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e
quelli marittimi.

Esclusi i datori di lavoro domestici.
40
Studio Potito di Nunzio - Milano
Soggetti non obbligati alla tenuta
(art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008)




le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche
di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro
altrui) dei rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il
libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa,
nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con
apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro;
l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli
e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non
manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in
partecipazione con apporto lavorativo);
i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori
dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino
col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari
coadiuvanti;
società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario)
che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a
progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del
titolare o dei soci lavoratori.
41
Studio Potito di Nunzio - Milano
Tipologie di prestatori di lavoro da iscrivere
(art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )





lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative
situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori
distaccati;
i collaboratori coordinati e continuativi;
i collaboratori coordinati e continuativi a progetto;
i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini
co.co.co.”);
gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se
misto, capitale e lavoro).
42
Studio Potito di Nunzio - Milano
Tipologie di prestatori di lavoro non soggetti ad
iscrizione (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n.
20/2008 )

collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
 coadiuvanti delle imprese commerciali;
 soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in
forma societaria.
43
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti (art. 39, co. 1 e 2, D.L. 112/2008)

Per ciascun lavoratore devono essere indicati:
 nome
e cognome;
 codice fiscale;
 qualifica e livello di inquadramento contrattuale (nei casi in
cui ricorrono);
 retribuzione base;
 anzianità di servizio;
 relative posizioni assicurative e previdenziali.
44
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008)

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a:
 dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore
di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese;
 trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
 detrazioni fiscali;
 dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
 prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di
lavoro straordinario devono essere individuate
specificatamente.
45
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008)

Calendario delle presenze: per i lavoratori dipendenti
dovranno risultare registrate, per ogni giorno:
 il
numero delle ore di lavoro effettuate;
 l'indicazione delle ore di straordinario;
 le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
 le ferie;
 i riposi.
46
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti (art. 1, co. 2 D.M. 9 luglio 2008))

Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di
assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una
causale precisamente identificata e inequivoca.

In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che
cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente
disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la
decodificazione utile alla piena comprensione delle
annotazioni e delle scritturazioni effettuate.
47
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti: casi particolari
(art. 39, co 2, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008)



lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a
periodi superiori: deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al
lavoro. Anche in tale ipotesi, permane l'obbligo di indicare la causale
relativa alle assenze. Tale obbligo si intende, inoltre, esteso ai collaboratori
autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che
hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.
lavoratori che non percepiscono alcuna retribuzione o compenso o non
svolgono la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore
intermittente nei periodi di stand by): la registrazione sul libro unico del
lavoro deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e,
successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere
l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del
rapporto medesimo.
lavoratori a chiamata con obbligo di risposta: le scritturazioni sul libro
unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il
lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità.
48
Studio Potito di Nunzio - Milano
Contenuti: casi particolari
(art. 39, co 9, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )

lavoratori in somministrazione: l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi
del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento
contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle
annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi;

i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a
270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato, sono esonerati dal
documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro;

lavoratori a domicilio: devono essere riportate, con riferimento a ciascun lavoratore a
domicilio, anche i seguenti dati:
 le date e le ore di consegna del lavoro;
 le date e le ore di riconsegna del lavoro;
 la descrizione del lavoro eseguito;
 la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
I dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente
istituito e tenuto, anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato
libretto personale di controllo, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto
cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale
del libro unico del lavoro.
49
Studio Potito di Nunzio - Milano
Modalità di tenuta
(art. 39, co. 1, D.L. n. 112/2008; art. 1, co. 1 e art. 3 D.M. 9 luglio 2008; Circolare
Ministero del Lavoro n. 20/2008 )

Unicità del libro unico del lavoro: il datore di lavoro è tenuto
ad istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di
più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale e
di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
50
Studio Potito di Nunzio - Milano
Modalità di tenuta
(art. 39, co. 1 e 4, D.L. n. 112/2008; art. 1, co. 1, D.M. 9 luglio 2008)
La tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro, fermo restando l'obbligo, in
fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale,
conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, può essere effettuata mediante la
utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con
numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso
l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti
appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
 stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e
generazione della numerazione automatica;
 su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad
elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni
momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità
cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche previste
dal codice dell’amministrazione digitali; tali sistemi sono sottratti ad obblighi
di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche
a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle
caratteristiche tecniche del sistema adottato.
51
Studio Potito di Nunzio - Milano
Modalità di tenuta
(Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )

E’ consentita l'eventuale elaborazione separata del calendario
delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione
sequenziale. I dati del calendario delle presenze potranno
essere esposti sul libro unico del lavoro anche con modalità
analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione presenze
dell'abrogato libro paga, secondo l'organizzazione della
singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e
la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale
del libro unico del lavoro.
52
Studio Potito di Nunzio - Milano
Limiti temporali degli obblighi di registrazione
(art. 39, co. 3, D.L. n. 112/2008; art. 1, c. 3 D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero
del Lavoro n. 20/2008)




le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire per
ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo;
si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le
scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile,
in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del
giorno di scadenza;
imprese che hanno in uso una retribuzione c.d. “sfasata”: facoltà di
continuare a valorizzare le presenze nel mese successivo;
Possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili
retributivi, permanendo l'obbligo di annotare sul libro unico del lavoro - per
ciascun periodo entro il giorno 16 del mese successivo - le presenze del
periodo di riferimento.
53
Studio Potito di Nunzio - Milano
Luogo di tenuta
(art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008

)
Il libro unico del lavoro è conservato presso:
 la sede legale del datore di lavoro;
o, in alternativa,


presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti
abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese, anche in forma cooperativa. Necessaria la preventiva
comunicazione
alla
Direzione
provinciale
del
lavoro
territorialmente competente delle generalità del soggetto al quale è
stato affidato l’incarico e del luogo dove sono reperibili i documenti
(modifiche dirette alla legge professionale n. 12/1979)
Per i gruppi di impresa: la Società capogruppo può essere affidataria anche
della tenuta del libro unico del lavoro.
54
Studio Potito di Nunzio - Milano
Modalità di esibizione in caso di visite ispettive
(art. 3, co. 2, del D.M. 9 luglio 2008)

Datore di lavoro:
 se sede stabile dei lavori: il libro unico del lavoro deve essere
tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si
esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica (è "sede stabile
di lavoro" quella articolazione autonoma della impresa, stabilmente
organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o in parte,
l'attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari, anche con
riguardo alla presenza di uffici amministrativi).
 se attività mobili o itineranti: il libro unico del lavoro dovrà essere
esibito dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il
termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale
dagli organi di vigilanza.

Professionisti abilitati: in caso di ispezione devono esibire il libro unico
del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta
espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
55
Studio Potito di Nunzio - Milano
Gestione della numerazione unitaria per consulenti del
lavoro e soggetti autorizzati
(art. 2, c. 1, D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )

I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti che siano autorizzati ad adottare un
sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:



ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o
documento equipollente;
inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei
suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta
acquisizione di un nuovo datore di lavoro nonché della interruzione di assistenza nei confronti
di uno dei datori di lavoro già precedentemente comunicati ai sensi della precedente lettera b).

I soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale
abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio (ossia entro il 16 gennaio 2009), a
presentare un elenco dei soggetti assistiti all'Inail. L'Istituto provvederà a una verifica formale delle
condizioni di autorizzazione. La numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di
realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascuna autorizzazione.

E’ confermata la facoltà delle sedi Inail, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro,
di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del
libro unico del lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze
rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso, sia relativamente alla tenuta unitaria che
riguardo alle scritturazioni eseguite.
56
Studio Potito di Nunzio - Milano
Elenchi riepilogativi mensili
(art. 4 D.M. 9 luglio 2008)




Eliminazione dell’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni.
A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i
datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più
sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro, devono esibire
elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali
relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati
all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche
suddivisi per ciascuna sede.
Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi
mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento.
L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è
soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa.
57
Studio Potito di Nunzio - Milano
Tabulati riepilogativi
(D.L. 112/2008, art. 39, co. 10, lettera K)

E’venuto meno l’obbligo, in capo ai Consulenti del Lavoro, di inviare alle
singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di paga,
il tabulato contenente l'indicazione del periodo di paga, del numero dei
fogli di paga e di matricola, distintamente utilizzati, compresi quelli
annullati o deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola
utilizzati distintamente in tutto il territorio interessato all'accentramento e
nel territorio provinciale.

Gli stessi professionisti, inoltre, non sono più tenuti ad inviare, entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla sede Inail
competente il tabulato contenente l'elencazione dei numeri utilizzati
58
Studio Potito di Nunzio - Milano
Obbligo di conservazione (art. 6 D. M. 9 luglio 2008)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del
lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione.

Il predetto obbligo di conservazione è riferito anche ai libri
obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata
in vigore del D.L. n. 112/2008.
59
Studio Potito di Nunzio - Milano
Consegna al lavoratore delle scritturazioni effettuate nel
libro unico (art. 39, co. 5, D. L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro
n. 20/2008 )

Il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati,
assolvere all'obbligo di consegna del prospetto paga mediante
consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul
libro unico del lavoro.

L'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia
delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i
dati relativi al calendario delle presenze.
60
Studio Potito di Nunzio - Milano
Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria
(art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/2008)

Il libro unico del lavoro può essere verificato dagli organi di
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza.

La Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente è l'autorità competente a ricevere il rapporto in
caso di mancata estinzione delle violazioni mediante
pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
61
Studio Potito di Nunzio - Milano
Violazioni e rispettive sanzioni (art. 39, commi 6 e 7 , D.L.
n. 112/2008)
Violazione
Sanzione amministrativa
Diffida obbligatoria
Omessa istituzione e tenuta del libro unico
Da 500 a 2.500 €
Applicabile, sanzione minima pari a 500 €
Omessa registrazione dei dati
Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori)
Da 500 a 3.000 euro(oltre 10 lavoratori)
Applicabile, sanzione minima pari a:
150 € (sino a 10 lavoratori)
500 € (oltre 10 lavoratori)
Infedele registrazione dei dati
Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori)
Da 500 a 3.000 euro (oltre 10 lavoratori)
Non applicabile
Registrazione dei dati oltre i termini
Da 100 a 600 € (sino a 10 lavoratori)
Da 150 a 1.500 € (oltre 10 lavoratori)
Applicabile, sanzione minima pari a:
100 € (sino a 10 lavoratori)
150 € (oltre 10 lavoratori)
Omessa esibizione agli organi di vigilanza
Datore di lavoro: da 200 a 2.000 €
Consulente del lavoro: da 100 a 1.000 €
Centri di assistenza: da 250 a 2000 € (da 500 a
3.000 € in caso di recidiva)
Non applicabile
Mancata conservazione del libro unico, del
libro paga e del libro matricola per 5 anni
Da 100 a 600 €
Non applicabile
Omessa
esibizione
riepilogativi
Nessuna sanzione prevista
degli
elenchi
/
62
Studio Potito di Nunzio - Milano
Computo dei lavoratori ai fini sanzionatori
(D.M. 9 luglio 2008, art. 5, co. 2; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )


Ai fini sanzionatori, si computano i lavoratori subordinati, a
prescindere dall’effettivo orario di lavoro svolto, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul
libro unico del lavoro e ancora in forza.
Ai fini sanzionatori, devono essere computati anche i
lavoratori occupati “in nero” nel periodo di riferimento, il cui
rapporto sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali
iscrivibili nel libro unico del lavoro.
63
Studio Potito di Nunzio - Milano
La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico
(Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 )

Presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000
euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo,
è l'impiego di lavoratori "non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria".

Con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della
immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo
dovrà fondare l'accertamento della eventuale sussistenza di un impiego “in nero”
esclusivamente sulle risultanze delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del
rapporto di lavoro al competente Centro per l’Impiego.

La maxisanzione non potrà trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'azienda che si è
affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione
dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica
mediante il modello "UniLAV", in coincidenza con le ferie o la chiusura degli uffici dei
soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto
all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello "UniURG"
(secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici),
documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato
e autorizzato e la chiusura degli uffici dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della
comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi
professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto nei
casi di ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).
64
Studio Potito di Nunzio - Milano
La nuova dichiarazione di assunzione
(art. 40, co. 2, D.L. n. 112/2008; art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 2762003)

All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono
tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al
Centro per l’impiego competente, adempiendo in tal modo anche agli obblighi di comunicazione degli
elementi del rapporto di lavoro che sono di solito contenuti nella lettera di assunzione. L'obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dalla legge.

Pertanto, l'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che precedentemente doveva contenere i
dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante:

la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente;
ovvero
 del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo
svolgimento del rapporto.

La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice e alternativa forma - al
lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da
euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore interessato. Il trasgressore è ammesso al pagamento nella misura
ridotta pari a 500 euro.

In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria. Il datore di lavoro che abbia omesso di
consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su
diffida del personale ispettivo, sarà ammesso al pagamento della cosiddetta "sanzione ridottissima" pari al
minimo edittale, vale a dire a 250 euro.
65
Studio Potito di Nunzio - Milano
Obblighi di comunicazione all’ INAIL
(art. 39, c. 8, D.L. n. 112/2008; art. 23 D.P.R. n. 11241965)



Se ai lavori sono addetti:
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale,
sovrintendendo al lavoro degli altri,
i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,
comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera
manuale, oppure non manuale sovrintendendo al lavoro degli altri,
Il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
deve DENUNCIARLE IN VIA TELEMATICA O A MEZZO FAX all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa,
indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto  DNA
66
Studio Potito di Nunzio - Milano
Lavoro a domicilio (art. 39, c. 9, D.L. n. 112/2008)

L’istituzione del libro unico del lavoro determina:


il venir meno del registro del lavoro a domicilio e la conseguente
procedura di iscrizione nello stesso da parte dei committenti.;

il venir meno del libretto di controllo del lavoro a domicilio,
sostituito dall’annotazione, sul libro unico del lavoro, per ciascun
lavoratore a domicilio, delle date e delle ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e
della qualità di esso.


Sono conseguentemente abrogate le disposizioni sanzionatorie collegate.
67
Studio Potito di Nunzio - Milano
Dimissioni
Lavoro a chiamata
Sicurezza del lavoro
68
Studio Potito di Nunzio - Milano
Altre abrogazioni ( art. 39)
viene meno la procedura per rassegnare le dimissioni
di cui alla legge 17 ottobre 2007, n. 188 e decreto attuativo.


viene meno la previsione dell’aumento dei contributi per i
contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle
12 ore settimanali, (legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, c.
32 lett. d);
69
Studio Potito di Nunzio - Milano
Altre abrogazioni ( art. 39)
Viene ripristinato il lavoro a chiamata
(artt. 33-40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
 conseguentemente, vengono meno anche le disposizioni
transitorie dettate per garantirne l’ applicazione nel settore del
turismo e dello spettacolo.

La legge di conversione mantiene in vigore anche il R.D. n.
2657/1923 recante l’ “Approvazione della tabella indicante le
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia” da intendersi come parametro di riferimento
destinato a sopperire alla mancanza delle previsioni contrattuali,
ma senza alcuna ottemperanza alle disposizioni relative a
specifici requisiti ed autorizzazioni da essa previste.
70
Studio Potito di Nunzio - Milano
Altre abrogazioni ( art. 39)

vengono meno le disposizioni relative alla determinazione
degli indici di congruità per la violazione delle disposizioni in
materia di incentivi e agevolazioni contributive e in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
viene meno, infine, la sanzione da € 2.500,00 a € 10.000,00
prevista dal TU in materia di sicurezza per il datore di lavoro e
il dirigente qualora non abbiamo munito i lavoratori per le
attività da svolgersi in regime di appalto, di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia (violazione che era
doppiamente sanzionata: obbligo di “adozione” del
tesserino, che continua ad essere sanzionato - da 100 a 500
euro - e obbligo di “munire” i lavoratori dello stesso ).
71
Studio Potito di Nunzio - Milano
Collocamento
obbligatorio
72
Studio Potito di Nunzio - Milano
Convenzioni quadro territoriali (art. 39, c. 10 e 11)
Dal 25 giugno 2008 viene ripristinato l’art. 14 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 relativo alla
possibilità di stipulare convenzioni quadro, a livello
territoriale, per favorire l’inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati attraverso le cooperative
sociali[1].
[1] Abrogazione dell’art. 1, c. 38 della legge n. 247
del 24 dicembre 2007.
73
Studio Potito di Nunzio - Milano
Prospetto informativo: invio solo telematico (art. 40, c. 4) - 1
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della legge per il diritto al lavoro dei
disabili sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale
risultino:
1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
2) il numero e i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva;
3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori appartenenti alle categorie protette.
74
Studio Potito di Nunzio - Milano
Prospetto informativo: invio solo telematico - 2



Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di
riserva.
Un decreto di prossima emanazione definirà il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le
modalità di trasferimento dei dati .
I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi dispongono la loro consultazione nelle proprie
sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
75
Studio Potito di Nunzio - Milano
Certificazioni di ottemperanza (art. 40, c. 5)


Viene meno la certificazione di ottemperanza alle
disposizioni sul collocamento obbligatorio, rilasciata dagli
Uffici competenti e prevista dall’art. 17 della legge n. 68/1999
per la partecipazione a bandi per appalti pubblici.
Resta fermo l’obbligo da parte del legale rappresentante del
soggetto giuridico che partecipa alla gara, di presentare
preventivamente la dichiarazione di ottemperanza alla legge
76
Studio Potito di Nunzio - Milano
Orario di lavoro
77
Studio Potito di Nunzio - Milano
Orario di lavoro (art. 41) - 1

Con decorrenza 25 giugno 2008 vengono apportate le seguenti modifiche
all’orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003):
Lavoro notturno: è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga, per almeno tre ore, in periodo notturno cioè tra la mezzanotte
e le cinque del mattino, almeno una parte del suo orario di lavoro (Modifica al
n. 2 della lett. e) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 );

Lavoratore mobile:qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci, per conto proprio o di terzi, su strada, per
via aerea o navigabile o a impianto fisso no ferroviario (Modifica alla lett. h)
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003);


Tra i casi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina
sull’orario di lavoro, vi rientrano addetti ai servizi di vigilanza privati;
Riposo giornaliero: il riposo giornaliero (pari a 11 ore di riposo
compensativo ogni 24 ore) deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o da regimi di reperibilità (Modifica c. 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile
2003);
78
Studio Potito di Nunzio - Milano
Orario di lavoro (art. 41) - 2


Riposo settimanale: pari a 24 ore consecutive ogni sette giorni, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero, è calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni. (Modifica al c. 1 dell’art. 9 del D.Lgs.
n. 66 dell’8 aprile 2003). Viene modificata anche la deroga prevista dal
successivo comma 2 per i casi di lavoro a turni, prevedendo espressamente
che fanno eccezione alla regola le attività di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del
servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di
riposo giornaliero o settimanale (Modifica al c. 2, lett. a) dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003);
Deroghe: Le deroghe previste dall’art. 17 del Dlgs n. 66/2003 alle
regole su riposo giornaliero, pause intermedie, modalità di
organizzazione e durata del lavoro notturno possono essere
introdotte oltre che dalla contrattazione collettiva nazionale, anche,
per il settore privato, da quella aziendale e territoriale qualora
sia carente la regolamentazione nazionale.
79
Studio Potito di Nunzio - Milano
Orario di lavoro (art. 41) - 3

1.
2.
3.

Sanzioni:
La violazione alla regola sul riposo giornaliero viene sanzionata con
la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (prima era da
105 euro a 630 euro).
Non è più sanzionata la violazione alla disposizione sulla durata
normale dell’orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali (art. 3,
comma 1).
La violazione al riposo settimanale viene sanzionata con la sanzione
amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo
di riferimento.
Comunicazione per lo straordinario e il lavoro notturno: È abolito
l’obbligo di comunicare con cadenza quadrimestrale alla Direzione
provinciale del lavoro il superamento delle 48 ore settimanali, nonché la
comunicazione annuale alla Dpl e alle organizzazioni sindacali del lavoro
notturno effettuato.
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Orario di lavoro (art. 41) - 4
Dirigenti Ssn
Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Ssn non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (durata massima orario di
lavoro) e 7 (riposo giornaliero) del Dlgs n. 66/2003. Sarà la contrattazione
collettiva a definire le modalità atte a garantire condizioni di lavoro che
consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie
psico-fisiche.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Sospensione dell’attività dell’impresa (art. 41 c. 11)
Il decreto ha soppresso le disposizioni in materia di
sospensione dell’attività imprenditoriale per la violazione
delle disposizioni in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
Pertanto, permane la possibilità che venga adottato il
provvedimento di sospensione, in presenza di lavoro nero in
misura superiore al 20% della manodopera occupata ovvero in
presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
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Processo del lavoro
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Processo del lavoro ( Art. 53 e 56)
Viene modificato l’art. 429 c.p.c. che disciplina la pronuncia della sentenza. Il
giudice,esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza, e, questa è la novità inserita dal decreto legge, espone
le ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.
DECORRENZA: i giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
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Stock option
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Stock Option (Art. 82 co. 23,24,24-bis,24-ter)
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PIANI DI STOCK OPTION: In caso di esercizio di diritti di opzione,
dal 25 giugno 2008, COSTITUISCE REDDITO la differenza tra il
valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il valore delle
stesse al momento dell’esercizio del diritto di opzione: viene abolita
l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate sulla differenza tra
il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente (art. 51, c. 2 lett. g-bis TUIR).
I redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock
option sono esclusi dalla base imponibile contributiva (viene
inserita la lett. g-bis all’art. 27, comma 4, Dpr n. 797/1955).
NB: resta ferma solo l’agevolazione fiscale (e previdenziale)
connessa con i piani di azionariato di tipo diffuso.[vale a dire il valore
delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a euro 2.065,00, a condizione che non siano riacquistate dalla società
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni
dalla percezione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione]
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Disposizioni varie
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Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per
l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti
non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.
13, c. 3bis).
La durata della Carta di identità passa a dieci anni (art. 31). Dal 2010
saranno munite di foto e impronte digitali.
La sottoscrizione degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie,
può essere effettuata anche con firma digitale dagli intermediari abilitati
(Art. 36, c. 1bis).
Certificazioni sanitarie (art. 37, c. 1): individuazione di specifiche
disposizioni da abrogare.
Testo unico immigrazione (art. 37, c. 2): viene confermato, mediante
correzione del comma 2 dell’art. 1 del TU che lo stesso non trova
applicazione nei confronti dei cittadini comunitari.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
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Impresa in un giorno (art. 38).
Accesso all’elenco dei contribuenti (art. 42).
Accelerazione del contenzioso tributario (art. 55)
5 per mille (art. 63 bis) : esteso anche ad associazioni sportive
dilettantistiche.
Completamento dei cicli scolastici nei percorsi di formazione professionale
(art. 64, c. 4-bis).
Verifica delle invalidità civili (art. 80): Spetta all’I.N.P.S il controllo sui
requisiti sanitari per il mantenimento della stessa e la legittimazione passiva
nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita delle
Commissioni mediche.
Controlli incrociati tra I.N.P.S e Fisco (art. 83 c. 1): in particolare su
soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro.
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Spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande (Art. 83,
c. 28 bis, ter, quater e quinqueies)
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Dal 1° settembre 2008: Diviene totalmente detraibile l’IVA relativa alle
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande[1].
[1] Abrogazione di parte della lettera e), c. 1, art. 19 bis1 del D.p.r. n. 633
del 26 ottobre 1972.
Dal 1° gennaio 2009: Le spese relativa alle prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande diverranno deducibili al 75% dal
reddito di impresa e dal reddito di lavoro autonomo, quest’ultimo sempre
nei limiti del 2% dei compensi percepiti[1].
[1] Nuovo Art. 109 c. 5 e Art. 54 c. 5 del T.U. sulle imposte sui redditi di
cui al D.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986.
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Autotrasporto (Art. 83 bis, c. 24, 25 e 26)
Saranno rideterminati con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
Entrate:
 La quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti
alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, per
le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo
anno, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e l’importo
della deduzione forfettaria concessa;
 La percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di
lavoro straordinario effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali
e contributivi.
 Il credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale
tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa massima complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto.
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