Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio Manovra d’estate D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133 Studio Potito di Nunzio - Milano Cumulo tra pensione e redditi da lavoro 2 Studio Potito di Nunzio - Milano Pienezza del cumulo tra redditi e pensione (art. 19) Dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente Le pensioni dirette di anzianità. Le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti contributi e anagrafici previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici. Le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. 3 Studio Potito di Nunzio - Milano PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 gennaio 2008 contributi - età Anno decorrenza Generalità 2008 – 6/2009 Categorie tutelate Requisito contributivo alternativo 35 + 58 40 contributi - età Quote Età minima Requisito contributivo alternativo 7/2009 – 2010 95 59 40 2011 – 2012 96 60 40 dal 2013 * 97 61 40 Anno decorrenza * Innalzamento che può essere differito con DM MinLav e MinEco 4 Studio Potito di Nunzio - Milano PENSIONI DI ANZIANITA’ dal 1 luglio 2009 Come funzionano le quote Età - contributi Anno decorrenza 7/2009 - 2010 2011 – 2012 Dal 2013 Quota Età Contributi 59 36 95 60 35 95 60 36 96 61 35 96 61 36 97 62 35 97 5 Studio Potito di Nunzio - Milano IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO PER CHI HA 40 ANNI DI CTB Data in cui si raggiungono i requisiti (età/contributi) * Compimento 57° anno di età Decorrenza Entro il 31 marzo Entro il 30 giugno Dal 1° luglio Entro il 30 giugno Entro il 30 settembre Dal 1° ottobre Entro il 30 settembre Ininfluente Dal 1° gennaio anno succ. Entro il 31 dicembre Ininfluente Dal 1° aprile anno succ. * Combinazione dei 35 anni di contributi con la soglia di età prevista, ovvero la maggior anzianità richiesta in alternativa. 6 Studio Potito di Nunzio - Milano LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ Data in cui si raggiungono i requisiti Decorrenza Entro il 30 giugno Dal 1° gennaio anno succ. Entro il 31 dicembre Dal 1° luglio anno succ. 7 Studio Potito di Nunzio - Milano LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA Data in cui si raggiungono i requisiti Decorrenza Entro il 31 marzo Dal 1° luglio Entro il 30 giugno Dal 1° ottobre Entro il 30 settembre Dal 1° gennaio anno succ. Entro il 31 dicembre Dal 1° aprile anno succ. Il Governo dovrà decidere entro il 31 dicembre 2011 se mantenere le finestre oppure modificarle o eliminarle 8 Studio Potito di Nunzio - Milano Disposizioni in materia previdenziale 9 Studio Potito di Nunzio - Milano Contribuzione di malattia e maternità (art. 20) Estensione alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, della contribuzione per malattia e per maternità Decorrenza: 1° gennaio 2009 10 Studio Potito di Nunzio - Milano Contribuzione di malattia (art. 20) Nei casi in cui è previsto l’esonero dell’INPS dal versamento diretto del trattamento economico di malattia, perché versato dal datore di lavoro per legge o per contratto collettivo, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’istituto previdenziale Decorrenza: 1° gennaio 2009 In attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS 11 Studio Potito di Nunzio - Milano Trattamenti di disoccupazione e mobilità (art. 20) l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa agli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché agli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego Decorrenza: primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009 il contributo per la mobilità, al quale sono tenute tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, pari allo 0.30% è calcolato sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali (la precedente norma non faceva riferimento esplicito all’imponibile previdenziale) 12 Studio Potito di Nunzio - Milano Assegno sociale (art. 20) L’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, nel territorio nazionale per almeno dieci anni 13 Studio Potito di Nunzio - Milano Comunicazioni di stato civile (art. 20) L'INPS mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione delle comunicazioni relative a: - decessi - variazioni di stato civile DA EFFETTUARSI OBBLIGATORIAMENTE ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO In caso di ritardo nella trasmissione il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale 14 Studio Potito di Nunzio - Milano Lavoro a termine 15 Studio Potito di Nunzio - Milano Le novità (art. 21) Introduzione di disposizione transitoria: Indennizzo per l’accertamento di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e di proroga Oggetto del contratto anche riferibile all’ordinaria attività del datore di lavoro Ampliamento del ruolo della contrattazione collettiva, anche aziendale 16 Studio Potito di Nunzio - Milano La norma di carattere transitorio In caso di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e di proroga dell’assunzione a termine GIUDIZI PENDENTI AL 22 AGOSTO 2008 In luogo della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato Possibilità di risarcire il prestatore di lavoro con un’indennità economica da 2.5 ad un massimo di 6 mensilità (graduata in relazione al numero dei dipendenti occupati, all’anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti) 17 Studio Potito di Nunzio - Milano Oggetto del contratto Tra le cause di apposizione del termine viene specificato che le medesime ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine possono essere anche riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro 18 Studio Potito di Nunzio - Milano CONTRATTI A TERMINE Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti Maggiorazione della retribuzione Se il contratto continua dopo la scadenza 20% per i primi 10 giorni 40% fino al 20° 40% fino al 30° giorno per i contratti giorno per i contratti inferiori a 6 mesi * superiori a 6 mesi Superati questi limiti di tempo il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini * previsione valida anche nel caso di superamento dei 36 mesi 19 Studio Potito di Nunzio - Milano CONTRATTI A TERMINE Diamo prima uno sguardo alla normativa sulla successione dei contratti Intervallo tra i contratti a termine 10 giorni per i contratti di durata 20 giorni per i contratti di durata superiori a 6 mesi inferiore a 6 mesi Il mancato rispetto dell'intervallo di tempo trasforma il secondo contratto a termine in contratto a tempo ideterminato. Se invece non c'è stato alcun intervallo il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato si 20 Studio Potito di Nunzio - Milano Deroghe ammissibili - - La contrattazione collettiva nazionale territoriale e aziendale potrà derogare: la reiterazione dell’assunzione a termine oltre il limite massimo dei 36 mesi (già introdotto dalla legge di recepimento dell’accordo sul Welfare e già attuato dalle parti sociali nel settore industriale, nel settore Alimentare e nel settore del Turismo, rispettivamente per 8, 12 e 8 mesi) i limiti di legge in materia di successione dei contratti il termine dei sei mesi previsto per assicurare il diritto di precedenza nelle assunzioni al lavoratore che abbia già prestato la propria attività lavorativa a favore dell’azienda mediante assunzione a termine 21 Studio Potito di Nunzio - Milano Lavoro accessorio 22 Studio Potito di Nunzio - Milano Lavoro accessorio ( art. 22) Viene confermato l’ampliamento della sfera di intervento, generalizzando il ricorso: a TUTTI i soggetti interessati ( senza più limitazione ai soli soggetti disoccupati o a rischio di esclusione) per le tipologie di attività definite dalla legge: a) di lavori domestici; ( che non devono più aver carattere straordinario) b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. In queste imprese collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica . 23 Studio Potito di Nunzio - Milano Lavoro accessorio ( art. 22) Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro (D.M. 12 marzo 2008 limitato al settore delle vendemmie) 24 Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato 25 Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato (art. 23) LIMITI DI DURATA Viene ampliato il ruolo della contrattazione collettiva che, a livello nazionale o regionale, potrà stabilire: limiti di durata del contratto di apprendistato professionalizzante, anche inferiori a 24 mesi. PROFILI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE INTERNA In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. 26 Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato (art. 22) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 1) estensione al conseguimento dei dottorati di ricerca; 2) possibilità di definire mediante apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione, qualora non siano state emanate regolamentazioni regionali in materia. 27 Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato (art. 22) Dalla data del 25 giugno 2008 sono abrogate le seguenti disposizioni: viene meno la comunicazione all’amministrazione competente dei dati dell’apprendista e di quelli del tutore nel termine di trenta giorni dall’assunzione; vengono meno le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relative: a) all’informativa periodica, ogni sei mesi, alla famiglia dell’apprendista; b) ai nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che non l'abbiano conseguita; c) ai nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica. l’obbligo di visita sanitaria preventiva dell’apprendista (obbligo già venuto meno in alcune regioni tra cui la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, per effetto della legge regionale). 28 Studio Potito di Nunzio - Milano Privacy 29 Studio Potito di Nunzio - Milano Procedura semplificata per il DPS (art. 29) I soggetti che trattano solo dati personali non sensibili e che come unici dati sensibili trattano: 1) Dati costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi; 2) Dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale; Possono sostituire il DPS con un’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. 30 Studio Potito di Nunzio - Milano Semplificazioni connesse al DPS (art. 29) Un provvedimento del Garante, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa individuerà modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico allegato al codice della privacy[1], alleggerendo le misure minime di sicurezza previste, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali sensibili inerenti lo stato di salute e l’adesione a organizzazioni sindacali (anche per finalità amministrative e contabili) presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. [1] D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 31 Studio Potito di Nunzio - Milano Notificazioni al Garante (art. 29) La notificazione del trattamento dei dati al Garante dovrà avvenire unicamente per via telematica tramite apposito modello da adeguarsi entro il 22 ottobre 2008. 32 Studio Potito di Nunzio - Milano Modello di notificazione (art. 29) La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando apposito modello che dovrà contenere 1) 2) 3) 4) 5) 6) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato; la o le finalità del trattamento; una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. 33 Studio Potito di Nunzio - Milano Trasferimento di dati personali in Paese extracomunitario (art. 29) Già consentito quando autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate su base contrattuale, ora può essere autorizzato anche quando esistano regole di condotta nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato italiano, sulla base del codice della privacy, anche in relazione all’inosservanza delle garanzie relative alle regole di condotta infragruppo. 34 Studio Potito di Nunzio - Milano Libri obbligatori Libro Unico del lavoro 35 Studio Potito di Nunzio - Milano Fonti D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, art. 39; D.M. 9 luglio 2008; Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008; Nota Inail 2 settembre 2008; Nota Inail n. 7095 del 10 settembre 2008. 36 Studio Potito di Nunzio - Milano Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Dal 18 agosto 2008: abrogato il libro matricola e il registro d’impresa; Periodo transitorio: sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (16 gennaio 2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Dalla data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 (2 settembre 2008) le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile. 37 Studio Potito di Nunzio - Milano Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori Sono state abrogate le disposizioni relative a: istituzione e vidimazione del libro matricola e del libro paga (art. 134 del R.D. n. 1422 del 28 agosto 1924); le annotazioni sul libro matricola e paga degli assegni familiari (artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955; collocamento dei lavoratori dello spettacolo (D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053); tenuta dei libri matricola e paga (art. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965); conservazione per dieci anni dei libri e delle relative registrazioni (legge n. 153 del 30 aprile 1969, art. 42); istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche (L. n. 1122 del 9 novembre 1955, art. 7); legge sull’impiego del personale artistico e tecnico e relativo regolamento di attuazione (legge n. 8 del 8 gennaio 1979 e D.P.R. n. 179 del 21 gennaio 1981); il registro d’impresa del lavoro agricolo (D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9-quater); il regime sanzionatorio della “maxisanzione” (da euro 4.000 a euro 12.000) introdotto dalla Finanziaria 2007 per la mancata istituzione ed esibizione del libro matricola e paga (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1178); le modalità di tenuta dei libri matricola e paga a fogli mobili o su supporti magnetici (D.M. 30 ottobre 2002); legge in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (L. n. 188/2007); la disposizione, contenuta nel c. d. Pacchetto Welfare”, relativa agli aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato (L. n. 247/2007, art.1, co. 32, lettera d)); la disposizione del c.d. “Pacchetto Welfare”secondo la quale al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 38 Studio Potito di Nunzio - Milano Abrogazioni e decorrenze (D.M. 9 luglio 2008, art. 7) Abrogazione delle disposizioni relative ai libri obbligatori Sono, inoltre, implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli abrogati libri di matricola e paga: l'articolo 16, commi 4 e 5, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo; gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per l'assicurazione contro le malattie. Sono state, infine, modificate le seguenti ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro: le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo; l'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto; l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo di tenuto sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro. 39 Studio Potito di Nunzio - Milano Soggetti obbligati alla tenuta (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008) Tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi. Esclusi i datori di lavoro domestici. 40 Studio Potito di Nunzio - Milano Soggetti non obbligati alla tenuta (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro; l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo); i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti; società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori. 41 Studio Potito di Nunzio - Milano Tipologie di prestatori di lavoro da iscrivere (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati; i collaboratori coordinati e continuativi; i collaboratori coordinati e continuativi a progetto; i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini co.co.co.”); gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). 42 Studio Potito di Nunzio - Milano Tipologie di prestatori di lavoro non soggetti ad iscrizione (art. 39, co. 1, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; coadiuvanti delle imprese commerciali; soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. 43 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti (art. 39, co. 1 e 2, D.L. 112/2008) Per ciascun lavoratore devono essere indicati: nome e cognome; codice fiscale; qualifica e livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono); retribuzione base; anzianità di servizio; relative posizioni assicurative e previdenziali. 44 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a: dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese; trattenute a qualsiasi titolo effettuate; detrazioni fiscali; dati relativi agli assegni per il nucleo familiare; prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente. 45 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008) Calendario delle presenze: per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro effettuate; l'indicazione delle ore di straordinario; le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; le ferie; i riposi. 46 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti (art. 1, co. 2 D.M. 9 luglio 2008)) Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate. 47 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti: casi particolari (art. 39, co 2, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori: deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro. Anche in tale ipotesi, permane l'obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende, inoltre, esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali. lavoratori che non percepiscono alcuna retribuzione o compenso o non svolgono la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by): la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto medesimo. lavoratori a chiamata con obbligo di risposta: le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità. 48 Studio Potito di Nunzio - Milano Contenuti: casi particolari (art. 39, co 9, D.L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) lavoratori in somministrazione: l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi; i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato, sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro; lavoratori a domicilio: devono essere riportate, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati: le date e le ore di consegna del lavoro; le date e le ore di riconsegna del lavoro; la descrizione del lavoro eseguito; la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito. I dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e tenuto, anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato libretto personale di controllo, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro. 49 Studio Potito di Nunzio - Milano Modalità di tenuta (art. 39, co. 1, D.L. n. 112/2008; art. 1, co. 1 e art. 3 D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) Unicità del libro unico del lavoro: il datore di lavoro è tenuto ad istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale e di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate. 50 Studio Potito di Nunzio - Milano Modalità di tenuta (art. 39, co. 1 e 4, D.L. n. 112/2008; art. 1, co. 1, D.M. 9 luglio 2008) La tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro, fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo; stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica; su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitali; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. 51 Studio Potito di Nunzio - Milano Modalità di tenuta (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) E’ consentita l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione sequenziale. I dati del calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del lavoro anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione presenze dell'abrogato libro paga, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro. 52 Studio Potito di Nunzio - Milano Limiti temporali degli obblighi di registrazione (art. 39, co. 3, D.L. n. 112/2008; art. 1, c. 3 D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008) le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo; si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza; imprese che hanno in uso una retribuzione c.d. “sfasata”: facoltà di continuare a valorizzare le presenze nel mese successivo; Possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili retributivi, permanendo l'obbligo di annotare sul libro unico del lavoro - per ciascun periodo entro il giorno 16 del mese successivo - le presenze del periodo di riferimento. 53 Studio Potito di Nunzio - Milano Luogo di tenuta (art. 3, co.1, del D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) Il libro unico del lavoro è conservato presso: la sede legale del datore di lavoro; o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. Necessaria la preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente delle generalità del soggetto al quale è stato affidato l’incarico e del luogo dove sono reperibili i documenti (modifiche dirette alla legge professionale n. 12/1979) Per i gruppi di impresa: la Società capogruppo può essere affidataria anche della tenuta del libro unico del lavoro. 54 Studio Potito di Nunzio - Milano Modalità di esibizione in caso di visite ispettive (art. 3, co. 2, del D.M. 9 luglio 2008) Datore di lavoro: se sede stabile dei lavori: il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica (è "sede stabile di lavoro" quella articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi). se attività mobili o itineranti: il libro unico del lavoro dovrà essere esibito dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza. Professionisti abilitati: in caso di ispezione devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza. 55 Studio Potito di Nunzio - Milano Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati (art. 2, c. 1, D.M. 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono: ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro nonché della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già precedentemente comunicati ai sensi della precedente lettera b). I soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio (ossia entro il 16 gennaio 2009), a presentare un elenco dei soggetti assistiti all'Inail. L'Istituto provvederà a una verifica formale delle condizioni di autorizzazione. La numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascuna autorizzazione. E’ confermata la facoltà delle sedi Inail, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro, di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso, sia relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni eseguite. 56 Studio Potito di Nunzio - Milano Elenchi riepilogativi mensili (art. 4 D.M. 9 luglio 2008) Eliminazione dell’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento. L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa. 57 Studio Potito di Nunzio - Milano Tabulati riepilogativi (D.L. 112/2008, art. 39, co. 10, lettera K) E’venuto meno l’obbligo, in capo ai Consulenti del Lavoro, di inviare alle singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di paga, il tabulato contenente l'indicazione del periodo di paga, del numero dei fogli di paga e di matricola, distintamente utilizzati, compresi quelli annullati o deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati distintamente in tutto il territorio interessato all'accentramento e nel territorio provinciale. Gli stessi professionisti, inoltre, non sono più tenuti ad inviare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla sede Inail competente il tabulato contenente l'elencazione dei numeri utilizzati 58 Studio Potito di Nunzio - Milano Obbligo di conservazione (art. 6 D. M. 9 luglio 2008) Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Il predetto obbligo di conservazione è riferito anche ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008. 59 Studio Potito di Nunzio - Milano Consegna al lavoratore delle scritturazioni effettuate nel libro unico (art. 39, co. 5, D. L. 112/2008; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) Il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere all'obbligo di consegna del prospetto paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. L'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze. 60 Studio Potito di Nunzio - Milano Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria (art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/2008) Il libro unico del lavoro può essere verificato dagli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. La Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente è l'autorità competente a ricevere il rapporto in caso di mancata estinzione delle violazioni mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta. 61 Studio Potito di Nunzio - Milano Violazioni e rispettive sanzioni (art. 39, commi 6 e 7 , D.L. n. 112/2008) Violazione Sanzione amministrativa Diffida obbligatoria Omessa istituzione e tenuta del libro unico Da 500 a 2.500 € Applicabile, sanzione minima pari a 500 € Omessa registrazione dei dati Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori) Da 500 a 3.000 euro(oltre 10 lavoratori) Applicabile, sanzione minima pari a: 150 € (sino a 10 lavoratori) 500 € (oltre 10 lavoratori) Infedele registrazione dei dati Da 150 a 1.500 € (sino a 10 lavoratori) Da 500 a 3.000 euro (oltre 10 lavoratori) Non applicabile Registrazione dei dati oltre i termini Da 100 a 600 € (sino a 10 lavoratori) Da 150 a 1.500 € (oltre 10 lavoratori) Applicabile, sanzione minima pari a: 100 € (sino a 10 lavoratori) 150 € (oltre 10 lavoratori) Omessa esibizione agli organi di vigilanza Datore di lavoro: da 200 a 2.000 € Consulente del lavoro: da 100 a 1.000 € Centri di assistenza: da 250 a 2000 € (da 500 a 3.000 € in caso di recidiva) Non applicabile Mancata conservazione del libro unico, del libro paga e del libro matricola per 5 anni Da 100 a 600 € Non applicabile Omessa esibizione riepilogativi Nessuna sanzione prevista degli elenchi / 62 Studio Potito di Nunzio - Milano Computo dei lavoratori ai fini sanzionatori (D.M. 9 luglio 2008, art. 5, co. 2; Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) Ai fini sanzionatori, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza. Ai fini sanzionatori, devono essere computati anche i lavoratori occupati “in nero” nel periodo di riferimento, il cui rapporto sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali iscrivibili nel libro unico del lavoro. 63 Studio Potito di Nunzio - Milano La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008 ) Presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, è l'impiego di lavoratori "non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria". Con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della eventuale sussistenza di un impiego “in nero” esclusivamente sulle risultanze delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’Impiego. La maxisanzione non potrà trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'azienda che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello "UniLAV", in coincidenza con le ferie o la chiusura degli uffici dei soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello "UniURG" (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura degli uffici dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto nei casi di ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici). 64 Studio Potito di Nunzio - Milano La nuova dichiarazione di assunzione (art. 40, co. 2, D.L. n. 112/2008; art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 2762003) All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego competente, adempiendo in tal modo anche agli obblighi di comunicazione degli elementi del rapporto di lavoro che sono di solito contenuti nella lettera di assunzione. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dalla legge. Pertanto, l'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che precedentemente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante: la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente; ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto. La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice e alternativa forma - al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore interessato. Il trasgressore è ammesso al pagamento nella misura ridotta pari a 500 euro. In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria. Il datore di lavoro che abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del personale ispettivo, sarà ammesso al pagamento della cosiddetta "sanzione ridottissima" pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro. 65 Studio Potito di Nunzio - Milano Obblighi di comunicazione all’ INAIL (art. 39, c. 8, D.L. n. 112/2008; art. 23 D.P.R. n. 11241965) Se ai lavori sono addetti: il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale, sovrintendendo al lavoro degli altri, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale sovrintendendo al lavoro degli altri, Il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro deve DENUNCIARLE IN VIA TELEMATICA O A MEZZO FAX all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto DNA 66 Studio Potito di Nunzio - Milano Lavoro a domicilio (art. 39, c. 9, D.L. n. 112/2008) L’istituzione del libro unico del lavoro determina: il venir meno del registro del lavoro a domicilio e la conseguente procedura di iscrizione nello stesso da parte dei committenti.; il venir meno del libretto di controllo del lavoro a domicilio, sostituito dall’annotazione, sul libro unico del lavoro, per ciascun lavoratore a domicilio, delle date e delle ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni sanzionatorie collegate. 67 Studio Potito di Nunzio - Milano Dimissioni Lavoro a chiamata Sicurezza del lavoro 68 Studio Potito di Nunzio - Milano Altre abrogazioni ( art. 39) viene meno la procedura per rassegnare le dimissioni di cui alla legge 17 ottobre 2007, n. 188 e decreto attuativo. viene meno la previsione dell’aumento dei contributi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali, (legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, c. 32 lett. d); 69 Studio Potito di Nunzio - Milano Altre abrogazioni ( art. 39) Viene ripristinato il lavoro a chiamata (artt. 33-40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); conseguentemente, vengono meno anche le disposizioni transitorie dettate per garantirne l’ applicazione nel settore del turismo e dello spettacolo. La legge di conversione mantiene in vigore anche il R.D. n. 2657/1923 recante l’ “Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia” da intendersi come parametro di riferimento destinato a sopperire alla mancanza delle previsioni contrattuali, ma senza alcuna ottemperanza alle disposizioni relative a specifici requisiti ed autorizzazioni da essa previste. 70 Studio Potito di Nunzio - Milano Altre abrogazioni ( art. 39) vengono meno le disposizioni relative alla determinazione degli indici di congruità per la violazione delle disposizioni in materia di incentivi e agevolazioni contributive e in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori viene meno, infine, la sanzione da € 2.500,00 a € 10.000,00 prevista dal TU in materia di sicurezza per il datore di lavoro e il dirigente qualora non abbiamo munito i lavoratori per le attività da svolgersi in regime di appalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia (violazione che era doppiamente sanzionata: obbligo di “adozione” del tesserino, che continua ad essere sanzionato - da 100 a 500 euro - e obbligo di “munire” i lavoratori dello stesso ). 71 Studio Potito di Nunzio - Milano Collocamento obbligatorio 72 Studio Potito di Nunzio - Milano Convenzioni quadro territoriali (art. 39, c. 10 e 11) Dal 25 giugno 2008 viene ripristinato l’art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 relativo alla possibilità di stipulare convenzioni quadro, a livello territoriale, per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati attraverso le cooperative sociali[1]. [1] Abrogazione dell’art. 1, c. 38 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007. 73 Studio Potito di Nunzio - Milano Prospetto informativo: invio solo telematico (art. 40, c. 4) - 1 I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge per il diritto al lavoro dei disabili sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino: 1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti; 2) il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva; 3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori appartenenti alle categorie protette. 74 Studio Potito di Nunzio - Milano Prospetto informativo: invio solo telematico - 2 Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Un decreto di prossima emanazione definirà il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati . I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. 75 Studio Potito di Nunzio - Milano Certificazioni di ottemperanza (art. 40, c. 5) Viene meno la certificazione di ottemperanza alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, rilasciata dagli Uffici competenti e prevista dall’art. 17 della legge n. 68/1999 per la partecipazione a bandi per appalti pubblici. Resta fermo l’obbligo da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico che partecipa alla gara, di presentare preventivamente la dichiarazione di ottemperanza alla legge 76 Studio Potito di Nunzio - Milano Orario di lavoro 77 Studio Potito di Nunzio - Milano Orario di lavoro (art. 41) - 1 Con decorrenza 25 giugno 2008 vengono apportate le seguenti modifiche all’orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003): Lavoro notturno: è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, in periodo notturno cioè tra la mezzanotte e le cinque del mattino, almeno una parte del suo orario di lavoro (Modifica al n. 2 della lett. e) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 ); Lavoratore mobile:qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, per conto proprio o di terzi, su strada, per via aerea o navigabile o a impianto fisso no ferroviario (Modifica alla lett. h) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003); Tra i casi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina sull’orario di lavoro, vi rientrano addetti ai servizi di vigilanza privati; Riposo giornaliero: il riposo giornaliero (pari a 11 ore di riposo compensativo ogni 24 ore) deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (Modifica c. 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003); 78 Studio Potito di Nunzio - Milano Orario di lavoro (art. 41) - 2 Riposo settimanale: pari a 24 ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. (Modifica al c. 1 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003). Viene modificata anche la deroga prevista dal successivo comma 2 per i casi di lavoro a turni, prevedendo espressamente che fanno eccezione alla regola le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (Modifica al c. 2, lett. a) dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003); Deroghe: Le deroghe previste dall’art. 17 del Dlgs n. 66/2003 alle regole su riposo giornaliero, pause intermedie, modalità di organizzazione e durata del lavoro notturno possono essere introdotte oltre che dalla contrattazione collettiva nazionale, anche, per il settore privato, da quella aziendale e territoriale qualora sia carente la regolamentazione nazionale. 79 Studio Potito di Nunzio - Milano Orario di lavoro (art. 41) - 3 1. 2. 3. Sanzioni: La violazione alla regola sul riposo giornaliero viene sanzionata con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (prima era da 105 euro a 630 euro). Non è più sanzionata la violazione alla disposizione sulla durata normale dell’orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali (art. 3, comma 1). La violazione al riposo settimanale viene sanzionata con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento. Comunicazione per lo straordinario e il lavoro notturno: È abolito l’obbligo di comunicare con cadenza quadrimestrale alla Direzione provinciale del lavoro il superamento delle 48 ore settimanali, nonché la comunicazione annuale alla Dpl e alle organizzazioni sindacali del lavoro notturno effettuato. 80 Studio Potito di Nunzio - Milano Orario di lavoro (art. 41) - 4 Dirigenti Ssn Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Ssn non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (durata massima orario di lavoro) e 7 (riposo giornaliero) del Dlgs n. 66/2003. Sarà la contrattazione collettiva a definire le modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 81 Studio Potito di Nunzio - Milano Sospensione dell’attività dell’impresa (art. 41 c. 11) Il decreto ha soppresso le disposizioni in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale per la violazione delle disposizioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale Pertanto, permane la possibilità che venga adottato il provvedimento di sospensione, in presenza di lavoro nero in misura superiore al 20% della manodopera occupata ovvero in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 82 Studio Potito di Nunzio - Milano Processo del lavoro 83 Studio Potito di Nunzio - Milano Processo del lavoro ( Art. 53 e 56) Viene modificato l’art. 429 c.p.c. che disciplina la pronuncia della sentenza. Il giudice,esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza, e, questa è la novità inserita dal decreto legge, espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza. DECORRENZA: i giudizi instaurati dal 25 giugno 2008. 84 Studio Potito di Nunzio - Milano Stock option 85 Studio Potito di Nunzio - Milano Stock Option (Art. 82 co. 23,24,24-bis,24-ter) PIANI DI STOCK OPTION: In caso di esercizio di diritti di opzione, dal 25 giugno 2008, COSTITUISCE REDDITO la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il valore delle stesse al momento dell’esercizio del diritto di opzione: viene abolita l’esenzione fiscale per le plusvalenze realizzate sulla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente (art. 51, c. 2 lett. g-bis TUIR). I redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option sono esclusi dalla base imponibile contributiva (viene inserita la lett. g-bis all’art. 27, comma 4, Dpr n. 797/1955). NB: resta ferma solo l’agevolazione fiscale (e previdenziale) connessa con i piani di azionariato di tipo diffuso.[vale a dire il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,00, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione] 86 Studio Potito di Nunzio - Milano Disposizioni varie 87 Studio Potito di Nunzio - Milano Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 13, c. 3bis). La durata della Carta di identità passa a dieci anni (art. 31). Dal 2010 saranno munite di foto e impronte digitali. La sottoscrizione degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie, può essere effettuata anche con firma digitale dagli intermediari abilitati (Art. 36, c. 1bis). Certificazioni sanitarie (art. 37, c. 1): individuazione di specifiche disposizioni da abrogare. Testo unico immigrazione (art. 37, c. 2): viene confermato, mediante correzione del comma 2 dell’art. 1 del TU che lo stesso non trova applicazione nei confronti dei cittadini comunitari. 88 Studio Potito di Nunzio - Milano Impresa in un giorno (art. 38). Accesso all’elenco dei contribuenti (art. 42). Accelerazione del contenzioso tributario (art. 55) 5 per mille (art. 63 bis) : esteso anche ad associazioni sportive dilettantistiche. Completamento dei cicli scolastici nei percorsi di formazione professionale (art. 64, c. 4-bis). Verifica delle invalidità civili (art. 80): Spetta all’I.N.P.S il controllo sui requisiti sanitari per il mantenimento della stessa e la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita delle Commissioni mediche. Controlli incrociati tra I.N.P.S e Fisco (art. 83 c. 1): in particolare su soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 89 Studio Potito di Nunzio - Milano Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (Art. 83, c. 28 bis, ter, quater e quinqueies) Dal 1° settembre 2008: Diviene totalmente detraibile l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande[1]. [1] Abrogazione di parte della lettera e), c. 1, art. 19 bis1 del D.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972. Dal 1° gennaio 2009: Le spese relativa alle prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande diverranno deducibili al 75% dal reddito di impresa e dal reddito di lavoro autonomo, quest’ultimo sempre nei limiti del 2% dei compensi percepiti[1]. [1] Nuovo Art. 109 c. 5 e Art. 54 c. 5 del T.U. sulle imposte sui redditi di cui al D.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986. 90 Studio Potito di Nunzio - Milano Autotrasporto (Art. 83 bis, c. 24, 25 e 26) Saranno rideterminati con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate: La quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e l’importo della deduzione forfettaria concessa; La percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Il credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto. 91