Ruolo del Collegio
Raffaella Punzo
Seminario SIRONG
Napoli , 16 novembre 2012
Attualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa
ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE
Definizione
amministrativa
E’ UN ENTE
PUBBLICO NON
ECONOMICO
Definizione
giuridico-sociale
E’ L’ ORGANISMO DI
RAPPRESENTANZA
DELLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI
Il Collegio professionale è l'organo investito, per legge, dei poteri
di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale.
E' dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in
quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati
dall'abilitazione all'esercizio di una medesima attività.
Gli ordini e i collegi professionali sono Enti pubblici
non economici, la cui finalità è il perseguimento
dell'interesse pubblico e di tutela dei cittadini
riguardo le prestazioni professionali
Lo Stato attribuisce al Collegio la funzione di garantire la correttezza
dell'esercizio professionale, realizzando la tutela:
• Dell'interesse generale della collettività;
• Dell'interesse particolare delle ostetriche;
• Dell'interesse del/della singolo/a professionista
Gli ordini sono enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
• ordine professionale : professioni per le quali è richiesto un
titolo di studio di livello non inferiore alla laurea (e tipicamente la
laurea magistrale), e il superamento del relativo esame di
abilitazione.
• collegio professionale: professioni per le quali è sufficiente un
diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale.
Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal
legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione,
nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione).
Le attribuzioni dei Collegi delle Ostetriche
(D.L.C.P.S. n. 233 del 13 Settembre 1946 e successive modificazioni).
Il Collegio è un Ente:
• necessario: è voluto dalla legge;
• territoriale: la sfera di competenza è limitata, per legge, ad un
determinato territorio;
• obbligatorio: l’iscrizione ad esso è condizione inderogabile per
l’esercizio della professione;
• autarchico: ha potestà di autoregolamentarsi e auto amministrarsi;
• democratico: alla formazione dell’organo direttivo partecipano tutti gli
iscritti con votazione segreta.
organi del Collegio
il Consiglio Direttivo
l’Assemblea degli iscritti nell'albo
il Collegio dei Revisori dei conti
Presidente
Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo
Segretario
Tesoriere
Consiglieri
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a. il giorno, mese ed anno;
b. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c. le argomentazione all’ordine del giorno;
d. i giudizi esaminati e le questioni trattate;
e. i provvedimenti e le decisioni prese in ordine a ciascun procedimento.
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
• •Compilare
il governo
e tenere
deontologico
l'albo degli
dellaiscritti
professione
pubblicandolo
riguardoogni
a comportamenti
anno;
• Vigilare
censurabili
sul decoro
del professionista
e sull'indipendenza
che non
delrientrano
collegio nella
stesso;
legge ordinaria, nei
• Designare
quali casii propri
possono
rappresentanti
essere disposte
presso
sanzioni
commissioni,
proprie,enti
o sussidiarie,
e organizzazioni
come
di carattere
l’ammonimento,
provinciale
la sospensione
o comunale;e la radiazione;
• •Promuovere
Esercitareeil favorire
potere disciplinare
le iniziativenei
volte
confronti
a facilitare
delle/gli
l'aggiornamento
iscritte/i all'albo;
professionale;
attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348
• Esprimere
c.p.; pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti
•e Istituzioni
la partecipazione
pubbliche;
alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di
un aspirante all'iscrizione;
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali:
L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di
tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla
legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico
albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano
in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini.
la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare
l'elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi
temporaneamente o radiati dall'albo
(art. 16 regio decreto legge 1578/1933, e r.d. n. 37 del 1934, ancora
vigenti e non abrogati dalla normativa sulla privacy).
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
Il Consiglio Direttivo deve :
Tali conservazione
principi in particolare
riguardano:
• Vigilare sulla
del decoro
e dell’indipendenza del Collegio.
• Vigilare sui comportamenti
degli iscritti
nell’albo.del cliente;
 La correttezza
nei confronti
• Tutelare il decoro della professione.
 La riservatezza;
• Fissare le regole di funzionamento del collegio.
 Il segreto professionale;
• Dettare delle regole di condotta professionale con lo scopo di orientare i
 Il rispetto della persona e dei suoi diritti;
principi etici tipici della professione.
 Il rifiuto di qualunque pregiudizio raziale etnico o
religioso;
 La lealtà e il rispetto verso i colleghi.
La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti :
La funzione di rappresentanza
organo competente a esprimersi a nome
dell’intera categoria.
In realtà nella legge attuale manca un pieno riconoscimento
della funzione di pubblico
interesse,
La Legge
del 1946 attribuisce al Consiglio
promozione del progresso culturale
Direttivo
la funzione
di promuovere il progresso
non è sempre avvertita
dagli organi
pubblici
culturale della categoria.
la necessità di consultare il Collegio.
Il potere disciplinare
Potere strettamente funzionale, ai fini della
tutela e del decoro e dell’indipendenza della
professione, per garantire il corretto
espletamento della professione,
prestigio e dignità .
Il presidente Èdel
Collegio
può disporre
l’apertura
di procedimenti
FATTO
OBBLIGO
A TUTTE
LE ISCRITTE
 Di informare
l’Ufficio Segreteria
di qualifica
disciplinari,
in presenza
di notizie ecambiamento
di comportamenti
cheo
di residenza.
appaiono in contrasto con i principi e le regole
 Di segnalare
al Collegio
quelledeontologico
colleghe che non abbiano
sanciti
nel codice
soddisfatto all’obbligo dell’iscrizione e non figurino perciò
e riferirne l’esito al Consiglio Direttivo.
all’Albo o che, pur essendo cancellate, continuino ad
esercitare.
.
 Di denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni
fatto che leda il prestigio professionale.
 Di segnalare eventuali errori od omissioni nel presente Albo
ed inviare rettifica.
(D.L. 138/2011)
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
liberalizzazione delle professioni regolamentate.
 accesso libero alla professione ed esercizio fondato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio del professionista. Limitazioni numeriche del numero
di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio
dello Stato .
 obbligo di formazione continua
secondo percorsi predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un
illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale.
(D.L. 138/2011)
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
liberalizzazione delle professioni regolamentate.
 tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi
svolgere anche durante il corso di laurea;
 definizione del compenso spettante al professionista all’atto
del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe
professionali. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso…… si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal
Ministro della Giustizia;
(D.L. 138/2011)
liberalizzazione delle professioni regolamentate
 istituzione di un organo nazionale di disciplina e di
organi a livello
territoriale, diversi da quelli amministrativi, che si occupino delle questioni
disciplinari.
 pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e
titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni. Le
informazioni fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non
devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Tutti gli ordinamenti professionali hanno a disposizione
12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto
138/2011 per recepire i detti principi.
Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica
Amministrazione e della semplificazione
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi, solo nei rapporti tra i privati.
Le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre PA.
I Collegi, in qualità di Enti Pubblici non economici, non possono più rilasciare
certificati di iscrizione destinati a rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni
bensì fornirli solo ed esclusivamente per eventuali rapporti fra privati.
Nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
•
”Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei
provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali,
sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”
Crediti formativi
150 i crediti formativi complessivi richiesti per il
triennio 2011-2013.
• I crediti ECM acquisiti all’estero verranno riconosciuti non superiori al 50%.
• Per
I Liberi
e disoccupati possono
acquisire i50
crediti
formativi
ogni professionisti
anno tutti i professionisti
devono acquisire
crediti
(minimo
annuali
attraverso
modalità
la possibilità
Ordini, Collegi
25 crediti
e massimo
75);flessibili
inoltre èèdata
possibile
farsi ad
riconoscere
une
Associazioni professionali riconosciute ai sensi del DM del 19 giugno 2006 massimo
di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010. Per i
qualora accreditati in qualità di provider - di presentare e assicurare un’offerta
professionisti del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i
formativa che preveda Piani Formativi su materie tecnico-professionali, etica e
crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30 (minimo 15).
deontologica,
Formazione Blended
Formazione caratterizzata da diversi approcci didattici che alternano
e/o coniugano ambiente reale e virtuale (piattaforme).
La formazione blended si contraddistingue per la flessibilità, apertura e
personalizzazione degli interventi formativi.
1.
Formazione residenziale (congressi, convegni, corsi, seminari)
2.
Stage con ruolo di discente (tipo formazione sul campo, tirocini, affidamenti di
supervisore)
3.
Gruppi di miglioramento (tipo commissioni, linee guida)
4.
Attività di ricerca (tipo progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati)
6.
Autoapprendimento senza tutor (tipo riviste scientifiche, programmi di formazione a
distanza
7.
Autoapprendimento con tutor (tipo FAD con interattività)
8.
Attività di docenza (tipo stage, tutoring, presentazione a convegni e pubblicazioni
scientifiche)
Obiettivi formativi
29 obiettivi generali, che compongono il dossier formativo di ogni singolo
professionista e/o di équipe, all’interno del quale assumono rilievo
tre tipologie di obiettivi formativi:
 a) tecnico-professionali finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, o
disciplina di appartenenza.
 b) di processo finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze dei processi di produzione specifici delle attività sanitarie.
 c) di sistema finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze
nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.
Obiettivi formativi
In ottemperanza a quanto sancito con legge 214/ 2011 (art. 33)
così come nel precedente DPR 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011
entro il 12 agosto 2012 un nuovo decreto dovrebbe
stabilire come gli Ordini professionali dei medici chirurghi e
quelli delle professioni sanitarie dovranno:
 Aggiornare una scheda anagrafica dei crediti formativi.
 Sanzionare i professionisti per il mancato aggiornamento
 Diventare garanti delle professioni sanitarie e certificatori
della formazione continua
le rilevanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2012
art. 25, commi 4 e 5
Posta Elettronica Certificata obbligatoria per pubbliche amministrazioni,
società e professionisti.
Tutti i professionisti, devono comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine e/o
Collegio di appartenenza, questi sono poi obbligati a stilare un elenco aperto
alla consultazione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
l’omessa pubblicazione di suddetti elenchi o il rifiuto di comunicare con le pubbliche
amministrazioni costituiscono causa di scioglimento
e commissariamento dell’Ordine/Collegio inadempiente.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art.nazionale
5. Obbligo di assicurazione
Art. 3. AlboArt.
unico
4. Libera concorrenza e pubblicità informativa
• Comma 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di
Art. 7.1. Gli
Formazione
continua
• Comma
albi
territoriali
relativi
alle
professioni
regolamentate,
tenutiad
daioggetto
• Comma
1. È ammessa
consingole
ogni mezzo
la pubblicità
informativa avente
•
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
rispettivi
consigli
o del
collegio
territoriale,
pubblici
e recano
• Comma
1.l’attività
Aldell’ordine
fine didelle
garantire
la qualità
ed efficienza
dellalesono
prestazione
professionale,
nell’anagrafe
migliore di
professioni
regolamentate,
specializzazioni,
i titoli posseduti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
tutti gli
iscritti,dell’utente
con
l’annotazione
dei eprovvedimenti
disciplinari
adottatiprofessionale
neie loro
confronti.
interesse
e della
collettività,
per
l’obiettivo
dello
sviluppo
, ogni
attinenti
alla professione,
la conseguire
struttura dello
studio
professionale
i compensi
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese
richiesti
per
le
prestazioni.
professionista
l’obbligo
di curare
il continuo
e costante
aggiornamento
Comma 2. L’insiemeha
degli
albi
territoriali
di ogni
professione
forma l’albo
unico nazionale
le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il
•
Comma
2. La pubblicità
informativa
di cui alquanto
comma
1 dev’essere
funzionale
della
propria
competenza
professionale
secondo
previsto
dal presente
articolo. La
degli iscritti, tenuto dal consiglio
nazionale
competente.
I consigli
territoriali
forniscono
professionista
rendere
notiviolare
al cliente,
al momento
all’oggetto,
veritiera
edeve
corretta,
non deve
l’obbligo
del
segreto professionale
violazione
dell’obbligo
di
cui
al
periodo
precedente
costituisce
illecito
disciplinare.
senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni
rilevanti ai fini
dell’incarico,
gli estremi
della polizza professionale, il
e nondell’assunzione
dev’essere equivoca,
ingannevole
o denigratoria.
dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
relativo
e ogni
variazionedi successiva.
• Comma
3. Lamassimale
violazione della
disposizione
cui al comma 2 costituisce illecito
• Comma
2. aLaintegrare
violazione
disposizione
di cui aldicomma
1
disciplinare,
oltre
una della
violazione
delle disposizioni
cui ai decreti
legislativi
6 settembre
2005,
n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
costituisce
illecito
disciplinare.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.
«la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche si riserva di porre in
essere ogni attività utile al fine di individuare una compagnia assicurativa
solida con cui negoziare le condizioni di un accordo quadro volto a garantire
una reale copertura assicurativa dei rischi derivanti da qualsiasi attività
professionale svolta dall’ostetrica/o.»
Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO
 L’esercente delle professioni sanitarie che si attiene a linee guida e a
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
 Creazione di fondo, finanziato dal contributo dei professionisti che ne
facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle
imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti
dall’attività
 Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge
209/2005.
L’obbligo assicurativo per le professioni sanitarie ed il
concreto realizzarsi di polizze collettive come delineato con il
DPR non risolve però le notevoli criticità del settore sanitario
entro la scadenza dell’obbligo assicurativo (agosto 2013)
tutti i professionisti (e nel tempo necessario) e i Consigli nazionali
degli ordini delle professioni dovranno stipulare idonee
polizze collettive per gli iscritti
«si rende necessario la definitiva regolamentazione del Ministero della Salute
prima di attivare le polizze collettive previste nel DPR 137/2012, volta a tutelare
sia la salute del cittadino e sia il professionista della salute».
Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16
Il segreto per riuscire nella vita è prefiggersi un obiettivo.
E il passo essenziale per il suo conseguimento
è riuscire prima a individuarlo.
grazie
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